Modello B: Ipotcca su benealtrui (er art. 2822c.c.) PROCEDURAPER L'ERAGAZIONEDI MUTUI IPOTECARIA FAVOREDI AGGIUDICATARIDI IMMOBILI NELLE VENDITEGIUDIZIARIE (con ingantol e con d€ Al fíne di facilitarela partecipazione alle aste giudiziarie,nei procedimenti sia concorsuale immobiliari di esecuzionesia individuale e renderepiù agevole I'intervento in esse d, soggettinon prowistidellaliquiditàfinanziarianecessaria, si rende opportunoindividuareun procedimentoche consentaagli offerentidi fare ricorsoagli usuali strumentidi finanziamentobancario,mediantel'erogazione dÍ mutuigarantitida ipofecheiscrittesullostessoimrnobile oggettodi aggiudicazione. Tenutoconto che iMagistratidella SezioneEs. lmm. e Fallimentare del possono ricorrereallavenditaimrnobiliare TRIBUNALEDl ........,..,....,. con incanto delfa banca può, per le venditeimmobiliariin sede delegataai notai,I'intervento esecutivao concorsuale,inserirsinell'ambitodella proceduradi venditacon le modalitàdi seguitoindicate. ll giudice dell'esecuzione(g.e.) ovvero il giudice.delegato (g d ), con sui quotidianinazionalie locali. l'ordinanza di vendita,disponela pubblicazione (t), di pubblicitastabilite'nonchécon le ulteriorimodalita,anche informatiche gli estremidell'immobile, il prezzobasedlasta delf'awisodelfavenditacontenente per l'individuazione la data in cui f'astasi terràed i riferirnenti della procedura. Nella predetta pubblicazionesarà contenuta I'indicazione:a) délla possibilità,per ipartecipantialle aste, di otteneremutui ipolecariper un importo fino ad un massimodel 70 - 80% del valoredelfimmobile(o)a tassi e condizioni economiche prestabilitida ogni singola banca; b) delle banche aderenti ' Si segnalache dal 1o marzo 2006 il giudicedell'esecuzione individualeprovvede- a norma dell'art,569 c.p.c.,comma 3 - alla venditacon incanto,qualoranon sia possibifeprocederealla venditasenzaincantoin quanto:a) non sianoproposteofferted'acquistoentroil terminestabilito; b) previstedall'art.572,comma3 c.p.c.(offertainferioreal valore non si verifichiuna dellecircostanze dell'immobile e dissensodel creditoreprocedenteowero il giudiceritieneche vi è seriapossibilità c) la venditasenza incanto non abbia luogo per di migliorevenditacon il sistemadell'incanto); qualsiasialtraragione,Si fa presenteche taledisposizione si applicaa tuttele procedureesecutive per le qualila venditanon è stataordinataentroil 1omarzo2006 (cfr.art. 2 comma 3-sexiesd.l.35 del 2005). 'Si rammentache a partiredal 1" marzo2006, in virtùdel nuovodispostodell'art.591-b,'s c.p.c.,la delegapuo essere conferita,non solo ai notai, rna anche agli awocati o comrnercialistiiscritlinei relativielenchidi cui all'art. 179-terdelle disposizionidi attuazionedel c.p.c. ll notaioincaricatoa ricevereI'atto dÍ mutuo, ove diversodal notaio delegato,avra cura di prendere contattocon il rofessionista delegato. di beni'mobiliregistratiper un Cfr. il comma2 dell'art.490 cpc per cui: "in caso di espropriazione valore superiore a 25.000 euro, e da beni imrnobililo stesso awiso, unitarnentea copia dell'ordinanzadel giudice e della relazionedi stima redatta ai sensi dell'art. 173-bis delle disposizioni di attuazionedel presentecodice,è altresiinseritoin apposítisiti intemetalrneno45 delleofferteo delladata dell'incanto'. giorniprimadel termineper la presentazione o Consideratoche il valore E cioè del valoredi perizia(o, se minore)det prezzodi aggiudicazione. indicatoin perizia puo essere a volte risalentenel tempo e risultaresuperatodalle intervenute variazionidei prezzidi mercatola bancamutuantepotràanche procederead una valutazionepiù approfondita ed aggiornataai valoriattualiin modo da poterrnetterea disposizionedell'interessato dal predettovaloredi perizia. ancheuna sommamaggiorerispettoa quelladeterminata Modello B: Ipotecasu henealtruÍ (ex art. 2822c.c.l c) dell'invitoa contattarele sedi delle agenzieo filialiincaricatedelle all'iniziativa; banche stesse, delle quali sarà riportato anche il numero tefefonico. La pubblicazione a caricodellaprocedura. sarà interamente In ogni caso, resta ferma per il sistema bancario la possibilitàdi pubbficizzarein rnodoulterioreI'iniziativa. dell'awisodi venditae la data tra la pubblicazione Nel tempo intercorrente (indicativamente non 4-5 mesi) a il partecipanteinteressato superiore dell'asta jl dellapraticadi"mutuO, contatteràla bancapresceltachg.prowederaall'istruttoria cui esito dovrà essere bomunicatoal richiedentealmeno quindicígiorni prima dell'asta,con indicazionedell'irnportomassimo mutuabile. L'irnpegnoalla successivastipulazionedei mutuo alle condizioni concordatedovrà essere di mutuo ipotecarÍo,sottoposto formalizato rnedianteredazionedi un prelirninare e del successivo trasferimentodel bene alla condizionedell'aggiudicazione la bancapotràsciogliersi da tale contrattopreliminare all'aggiudicatario-rnutuatario; secondoil dispostodell'aft.1822c.c. (oggettiva sia pergiustacausasopravvenuta, e redditualidel mutuatario), in sia nell'ipotesi modificadellecondizionipatrimoniali :gravami .risultinovizi ai sensi dell'art.1490 c.,c.,owero non cuí sull'immobile cancellabilicon la trascrizionedel decretodi trasferimento,ancorchèsegnalati potràavvenire nellaC.T.U.dellaprocedura.La stipuladi tale contrattopreliminare con scritturaprivata sottoscrittadal cliente e dal funzionariodi banca ovvero trarnitescarnbiodi letteretra il clientee la banca secondole modalitàindicateda ciascunabancaconvenzíonata. Se, a seguito dell'asta e dell'eventualeespletamentodella gara, il prornissariornutuatarionon risulteraaggludicatariodel bene, il prelirninaredi senza alcun addebitoulterioreal mutuatario mutuo si risolveràautomaticamente, rispetto alle spese di istruttoria.Se, invece, il promissariomutuatario si il bene, il giudiceordinerail pagamentodel prezo entro sessanta aggiudicherà La bancadovràquindierogareil mutuoentro giornidalladata dell'aggiudicazione. dettotermine. del mutuo presupponenaturalmentela stipulazionecon atto L'erogazione notariledel contrattodi mutuo con concessionedella garanziaipotecariadi primo gradosostanziale. Pertanto,decorso il termineper I'eventualeaurnentoai sensi dell'art.584 quindiI'aggiudicazione definitiva,il funzionariodellabancaed c.p.c.edintervenuta (ma non ancora proprietario)sottoscriveranno il contratto il clienteaggíudicatario di primo all'iscrizíone ipotecaria di assenso I'atto definitivodi mutuo contenente (ex (t) delega e la 1269 cod. civ.) c.c,) art. (ai sensidell'aft.2822 gradosostanziale alla del mutuatarioalla banca per íl versamentodell'importomutuatodirettamente proceduraper il tramitedel notaiodelegato;il funzionariodi bancaconsegneràal notaio delegato, mediante assegno circolare o líbretto bancario intestato al t Nell'atto andrà precisato che trattandosi di ipoteca concessa da chi non è ancora proprielario, I'iscrizÍonepotrà essere validamente presa soto quando la cosa sara acquistatadal concedente. Modello B: Ipotecasu bene altrui (ex art. 2822c.c.l Tribunaledi del mutuo. ...,I'importo ll notaiodelegato,una volta in possessodella somma mutuataa saldodel prezzo, prowederà immediatamentea versarla sul conto della procedura.A che sarà seguito del versamento,il giudicefirmerà il decreto di trasferirnento consegnatoal notaio delegato il quale provvederàimmediatamentealla sua con I'effettodi rendereopponibileai terziI'acquistodellaproprietadel trascrizione, di liberareil bene stessoda qualsiasi pafie dell'aggiudicatario-rnutuatario, beneda la cui cancellazione sia stata precedentetrascrizioneo iscrizionepregiudizievole, ordinatanel decrèto,e provvederàradiscrivereipotecadi primo grado in favore" d e l l ab a n c am u t u a n t e( ' ) . A i s e n s id e l l ' a r t . 5 B 5c, o m m a 3 , c . p . c , ,n e l d e c r e t od i trasferimentodeve essere indicatoil predettocontrattodi mutuo in cui e previsto che la bancastessa provvedeal versamentodirettodelle somme ivi erogatein di garanziaipotecariadi primogradosul favoredellaproceduradietroconcessione dei registriimmobiliari non medesimoimmobileoggettodi vendita.lt conservatore dell'ipoteca puo eseguirela trascrizione del decretose non unitamenteall'iscrizione finanziata('). concessadalla'parte 'll .tempo intercorrentetra il versamentodella somrna sul : conto della procedurae la sottoscrizione del decretopotràvariareda un minimodi:pochigiorni g i o r n i. a d u n m a s s i m od i 1 0 1 1 5 'rispettodei In presenzadi creditorefondiario potrà essere assicuratoil per il pagamentodel terrninistrettiprevistidallalegge(30 giornidall'aggiudicazione credito).In tal caso, infatti,il notaiotrascorsidiecigiornia disposizioneper I'offerta in aumentoaì sensi dell'art.584 c.p.c,,sottoporràal giudicela bozzade[ decreto corredatada copia che sarà resa autenticadal cancelliereper la trascrizione contestualealla firma del decreto.I dettaglidella procedurasono statíesaminatie concordaticon la cancelleria. L'adozionedella procedurasopra descrittarende necessariol'inserimento nel contrattodefinitivodi rnutuodelleseguenticlausole: a) "ll mutuataio delega la banca mutuante a versare l'impodo erogato alla medianfe assegno circolare o libretto bancario intestatoalla Procedura n.. sfessa Procedura, a tîtolo di pagamento della parte equivalente del prezzo di oggetto della vendita di cuí alla aggiudicazione del bene immobile, sito 1n-_, ' (). giudicein data orOinanzadel ó Qualora íl notaio delegato sia diverso dal notaio rogante tale ultimo adempimento vena effettuato, sulla base di specifici accordi tra gli stessi preventivamente intercorsi, dal rnedesimo notaio rogante. t Cfr. art. b85 c-p.c. u.c- 'Se il versamento del prezzo awiene con l'erogazione a seguifo di contratto di fínanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e ta garanzia ipotecaria di prirno grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferímento deve essere indicato tale atto ed il consetvatore dei registri immobiliari non puÒ eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata". b Qualora il creditore procedente o un creditore intervenuto sia titolare di credito fondiario (da verificaremediante lettura dell'ordinanzadì vendita) occorre aggiungere la seguente clausola:"Per as s ic ur a rei l p a g a me n to d e l p rc z z o d i aggi udi cazi onedel bene i mmobi l e si to i n........oggettodella i n data.. . . , v endit ad i c u i a l l ' o rd i n a n z aa u to ri z z a ti vaemessa dal Gi udi ce del Tri bunal e di ........ i\f odelloB: Ipotecasu benealtrui (ex art. 2822c.c.) b) "Le parti concordano che, in caso di declaratoria di invalidita, ineffícacia o revoca det decreto di trasferimento, il presente contratto di mutuo e risolto automaticamente. Per tate evenienza il mutuatario delega fin d'ora irrevocabilmente la banca mutuante ad ottenere per suo conto dalla procedura/cancelleriala restituzione della somma oggetto di mutuo, maggiorata degli inferessilegali maturati, rilasciandodi fa/e restituzione ampia guietanza"o (o) d a l l ' a r t . 4 1c,o . 4 , D . L G S .1 . 0 9 . 1 9 9 3n,. 3 8 5 ,i l m u t u a t a r i o R . G . . . . . .e, n e l r i s p e t t od i q u a n t op r e v i s t o l'importo erogato alla banca versare a mutuante , nei limiti dell'impoilodel delega la banca , quale precisatocon apposita creditofondiarioper cui essa concorrenellaProceduraR.G. n. l'eventuale differenzatra la sommadata a mutuo delle Esecuzioni; alla Cancelleria notadepositata dovraessere pagataal notaiodelegatoalla e i[ minorimportodel credítofondiariodella banca Proceduran ,medianteassegnocircolareo librettobancariointestatoalla Procedurastessa. anche della banca mutuante La presentedelega di pagamentoviene dichiaratanell'interesse della dalegadi pagamento ai sensi dell'art.1723c.c.;I'esecuzione detegata,e percioirrevocabile dovràin ognicaso awenire entroil terminedi cui all'art.585 c.p-c.,come specificatonell'ordinanza di aggiudicazione". e Qualorail creditore procedenteo un creditoreintervenutosia titolare di credito fondiario(da verificaremedianteletturadell'ordinanzadi vendita)occorreaggiungerela seguenteclausola:"Le pafti concordano che, rn caso di declaratoria di invalidità, inefficacia o revaca del decreta di trasferimento,il presente contrattodi mutuo è risolto automaticarnente.Per tale evenienza,il gia destínatariadel pagamentodirettoaí mutuatariodelega sin d'ora irrevacabilmentela Banca mutuantela direttamenteall'lstituto n.385, a restituíre sensidel!'art.41,co.4, D.LGS.1-09.1993, somma oggetto di mutuo, neí limiti dell'impofto del suo crodito fondiario pagatole come sopra: l'eventuale differenza tra la somma oggetto di mutua e l'impodo del credito fondiario pagalo ai sensidell'art.41, co.4, D.IGS. 1.09.1993,n.385- differenzache la Banca mutuanteha pagato - dovrà essere restítuitaa/tosfesso lstítutomutuante a cura della Procedura,". altaProceduran t0 Restaferma la possibilitaper la banca mutuantedi dare mandatoal notaio per provvedere, in parte per la restituzione da della necessario ogni atto per a compiere stessa, conto della nornee previstenellapredettaclausola. procedura dellesommerelativeallefattispecíe