REGOLAMENTO STUDENTI
Emanato con D.R. 02.07.2009, Rep. n. 3260
Modificato con D.R. 03.03.2014, Rep. n. 719
REGOLAMENTO STUDENTI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
ART 2 - DEFINIZIONI
ART 3 - DIVIETO DI CONTEMPORANEA ISCRIZIONE
CAPO II - IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA, E DI LAUREA MAGISTRALE
ART. 4 - REQUISITI
ART. 5 - IMMATRICOLAZIONE TELEMATICA
ART. 6 - ISCRIZIONE AI TEST E ALLE PROVE DI VALUTAZIONE
ART. 7 - CONSEGUIMENTO DI NUOVO TITOLO ACCADEMICO
ART. 8 - INSERIMENTO ASSISTITO NEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
ART. 9 - CREDENZIALI, TESSERINO MAGNETICO, CASELLA DI POSTA ELETTRONICA
ART. 10 - ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
ART. 11 - DEROGHE
ART. 12 - ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI
ART. 13 - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI
CAPO III – CARRIERA STUDENTI
ART. 14 - STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE
ART. 15 - SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
ART. 16 - SOSPENSIONE DELLA CARRIERA
ART. 17 - INTERRUZIONE DEGLI STUDI
CAPO IV - PIANI DI STUDIO, ESAMI DI PROFITTO E PROVE DI VERIFICA
ART. 18 - CURRICULA E PIANI DI STUDIO
ART. 19 - ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA
ART. 20 - ESAMI E VERIFICHE DEL PROFITTO
ART. 21 - VERBALIZZAZIONE DEGLI ESAMI DI PROFITTO
CAPO V - MOBILITÀ INTERNA ED ESTERNA ALL’ATENEO
ART. 22 - PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI STUDIO DELL’ATENEO
ART. 23 - OPZIONE DAGLI ORDINAMENTI DIDATTICI PREVIGENTI AI NUOVI ORDINAMENTI
ART. 24 - TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO
ART. 25 - TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO
ART. 26 - MOBILITÀ INTERNAZIONALE E RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO EFFETTUATI
ALL’ESTERO
ART. 27 - PROCEDURE E PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI CREDITI
CAPO VI – STUDENTI E TITOLI DI STUDIO INTERNAZIONALI
ART. 28 - IMMATRICOLAZIONE DI CITTADINI UE, EQUIPARATI UE E NON UE RESIDENTI ALL’ESTERO
ART. 29 - RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI STRANIERI
ART. 30 - ESITO DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO
ART. 31 - CONTRIBUTO FISSO
CAPO VII - CONCLUSIONE DELLA CARRIERA
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ART. 32 - RINUNCIA AGLI STUDI
ART. 33 - DECADENZA DALLA QUALITÀ DI STUDENTE
ART. 34 - PROVA FINALE
ART. 35 - TITOLI
ART. 36 - LAUREA E LAUREA MAGISTRALE AD HONOREM
CAPO VIII - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
ART. 37 - CERTIFICAZIONI
ART. 38 - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 39 - NORME DI DISCIPLINA
ART. 40 - SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI
ART. 41 - STUDENTI ISCRITTI AI CORSI POST LAUREA, ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, AI
DOTTORATI DI RICERCA, AI MASTER UNIVERSITARI
ART. 42 - NORME FINALI E TRANSITORIE
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1.Il presente Regolamento disciplina le procedure relative alla carriera degli studenti iscritti ai
corsi di studio dell’Università degli Studi di Salerno e definisce le norme disciplinari alla cui
osservanza essi sono tenuti.
2.Sono fatte salve specifiche disposizioni assunte con apposite regolamentazioni, in
particolare per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai master
universitari.
ART 2 – DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente Regolamento s’intende:
a) per “studente” la persona fisica che presenta domanda di immatricolazione o
iscrizione ad un corso di studio presso l’Università degli Studi di Salerno;
b) per “immatricolazione”: la procedura amministrativa con la quale lo studente viene
ammesso ad un corso di studio. All’atto dell’immatricolazione allo studente viene
assegnato un numero di matricola;
c) per “iscrizione”: la procedura amministrativa con la quale lo studente, già
immatricolato o iscritto all’Università degli Studi di Salerno per un anno accademico,
viene ammesso all’anno accademico successivo;
d) per “piano degli studi”: il percorso formativo che lo studente deve seguire per il
conseguimento di un titolo di studio;
e) per “attività formativa fuori piano”: una attività formativa non compresa nel piano degli
studi dello studente e non necessaria per il conseguimento del titolo di studio;
f) per Manifesto degli studi: il complesso dei documenti con i quali l’Università degli
Studi di Salerno rende nota l’offerta didattica annuale e tutte le disposizioni relative;
g) per “cittadini UE” i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea;
h) per “cittadini non UE” i cittadini dei Paesi non comunitari;
i) per “cittadini equiparati UE”, cui è riservato lo stesso trattamento dei cittadini UE,
indipendentemente dal Paese di residenza:
- i cittadini dei Paesi EFTA;
- i cittadini della Repubblica di San Marino;
- i cittadini della Svizzera;
- i cittadini non UE legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno
rilasciato per motivi di studio, lavoro o familiari;
- i rifugiati politici;
- i membri del personale delle Rappresentanze diplomatiche straniere e degli
Organismi Internazionali con sede in Italia, regolarmente accreditati presso il
Governo italiano o la Santa Sede, ivi inclusi i componenti il nucleo familiare;
j) per “contingente” il numero totale di posti disponibili, in ciascuno dei corsi di studio,
riservati per ogni anno accademico ai cittadini di nazionalità non UE residenti
all’estero;
k) per “Traduzione ufficiale”: la traduzione effettuata da una lingua straniera all’italiano
da traduttori giurati (professionisti che prestano giuramento in tribunale di aver
rispettato fedelmente il testo originale) o da traduttori non professionisti e
successivamente dichiarate conformi al testo originale dalla competente
Rappresentanza diplomatica o consolare, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 445/2000.
l) per “Legalizzazione”: l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la
firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma
stessa;
m) per “Dichiarazione di valore”: il documento ufficiale, redatto in lingua italiana dalle
competenti Rappresentanze, che descrive sinteticamente un dato titolo di studio
conferito a una determinata persona da un’istituzione appartenente a un sistema
educativo diverso da quello italiano.
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ART 3 – DIVIETO DI CONTEMPORANEA ISCRIZIONE
1. Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più corsi di laurea, di laurea magistrale, di
specializzazione, di dottorato di ricerca e di master. Rimane ferma la possibilità di chiedere la
sospensione degli studi di cui al successivo art. 16.
CAPO II - IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA, E DI LAUREA MAGISTRALE
ART. 4 – REQUISITI
1. Il Regolamento didattico di Ateneo e i Regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono i
requisiti e le conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a
ciclo unico nonché le modalità di verifica di tali conoscenze; definiscono altresì i criteri per
l’accesso ai corsi di laurea magistrale.
ART. 5 – IMMATRICOLAZIONE TELEMATICA
1. L’immatricolazione ad uno dei corsi di studio attivi presso l’Università degli Studi di Salerno
si effettua esclusivamente per via telematica, entro i termini e con le modalità e le condizioni
deliberate annualmente, secondo le rispettive competenze, dagli Organi di governo
dell’Ateneo e rese pubbliche nel Manifesto degli studi.
2. All’atto della presentazione della domanda lo studente deve essere in possesso dei titoli
richiesti per l’immatricolazione.
3. La domanda di immatricolazione telematica deve contenere le seguenti indicazioni:
 nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e codice fiscale dello
studente, i dati e la scansione di un valido documento d’identità se non già inseriti;
 il corso di studio per il quale si chiede l’immatricolazione;
 il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Istituto di studi superiori e/o
dell’Università ove è stato conseguito, della votazione e della data di conseguimento;
 la data.
4. L’immatricolazione, soddisfatti i requisiti necessari, si perfeziona con il pagamento della
prima rata delle tasse e dei contributi, comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo
virtuale, e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
5. Lo studente è in ogni caso tenuto agli ulteriori adempimenti eventualmente previsti dalla
normativa vigente e dall’Università degli Studi di Salerno.
6. Per immatricolarsi a un corso di studio per il quale è prevista la programmazione degli
accessi occorre aver sostenuto la prova di ammissione prescritta e risultare in posizione utile
nella relativa graduatoria.
7. Per i corsi di studio che rientrano in programmi di internazionalizzazione approvati dagli
Organi accademici i termini e le modalità per le procedure di immatricolazione sono stabilite
dal Senato Accademico.
ART. 6 – ISCRIZIONE AI TEST E ALLE PROVE DI VALUTAZIONE
1. Per immatricolarsi ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è previsto un test di
verifica delle conoscenze richieste per l’accesso; le modalità di iscrizione a tale test sono
indicate nel Manifesto degli studi.
2. Per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale è prevista la valutazione dei requisiti
curricolari e l’accertamento dell’adeguatezza della preparazione personale; le modalità di
iscrizione alla valutazione e all’accertamento sono specificate nel Manifesto degli studi.
3. Per l’immatricolazione ai corsi di studio ad accesso programmato è richiesto il
superamento di una prova di ammissione; le modalità di iscrizione a tale prova sono indicate
nel bando di ammissione.
Art. 7 – CONSEGUIMENTO DI NUOVO TITOLO ACCADEMICO
1. Lo studente, già in possesso di titolo di studio universitario che non costituisca requisito
per l’accesso, si immatricola seguendo le normali procedure; per essere ammessi ad un
corso di studio ad accesso programmato è necessario superare le relative prove di
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selezione; le competenti strutture didattiche possono prevedere l’esonero dalle eventuali
prove di verifica delle conoscenze previste per l’accesso.
2. Lo studente può richiedere il riconoscimento degli studi pregressi ai fini dell’abbreviazione
del corso; in tal caso deve presentare la documentazione relativa alla precedente carriera
universitaria nei termini e con le modalità stabilite annualmente nel Manifesto degli studi e
versando il contributo previsto.
3. Il Consiglio della competente struttura didattica valuta la precedente carriera dello studente
secondo i criteri fissati nel Regolamento didattico del corso di studio e definisce l’ulteriore
svolgimento della carriera.
ART. 8 – INSERIMENTO ASSISTITO NEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
1. Le competenti strutture didattiche possono organizzare appositi corsi di formazione postsecondaria per l’inserimento assistito riservati ai candidati che nella graduatoria dei test
d’accesso valutativi non si siano collocati in posizione utile per l’immatricolazione ai corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo unico.
2. L’iscrizione a tali corsi deve essere effettuata entro il termine stabilito per
l’immatricolazione ai corsi di studio, versando il contributo annualmente determinato dal
Consiglio di Amministrazione.
3. All’atto dell’eventuale successiva immatricolazione ai corsi di studio lo studente può
richiedere il riconoscimento in crediti di esami o prove di verifica curricolari eventualmente
superati nell’ambito di tali corsi.
ART. 9 – CREDENZIALI, TESSERINO MAGNETICO, CASELLA DI POSTA ELETTRONICA
1. All’atto della registrazione al sistema informatico di Ateneo, sono assegnate le credenziali
di Ateneo che identificano l’utente e costituiscono strumento di autenticazione ai servizi
offerti.
2. Allo studente immatricolato è consegnato un tesserino magnetico ai soli fini dell’ accesso
ai servizi informatici dell’Ateneo.
3. Allo studente immatricolato è consegnato un tesserino magnetico ai soli fini dell’ accesso
ai servizi informatici dell’Ateneo.
4. Con l’attribuzione della matricola, viene assegnata ad ogni studente una casella di posta
elettronica di Ateneo, quale strumento di comunicazione con l’Università.
ART. 10 – ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
1. L’iscrizione agli anni di corso successivi al primo deve essere effettuata nei termini indicati
nel Manifesto degli studi e si perfeziona con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi,
annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il versamento della prima rata delle
tasse e dei contributi equivale a iscrizione.
2. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare
alcun atto di carriera, non può trasferirsi ad altra sede, né essere ammesso a sostenere
prove di valutazione del profitto.
ART. 11 – DEROGHE
1. Il Rettore può concedere deroghe ai termini fissati per l’immatricolazione e l’iscrizione a
condizione che le istanze relative siano adeguatamente motivate e che le deroghe non
comportino pregiudizio all’organizzazione didattica del Dipartimento interessato.
ART. 12 – ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI
1. Previo parere favorevole del Dipartimento competente, è possibile iscriversi ad uno o più
corsi di insegnamento impartiti presso l’Ateneo (corsi singoli), senza l’obbligo di iscriversi ad
un corso di studio che rilascia titolo accademico.
2. Possono iscriversi ai corsi singoli gli studenti in possesso di titolo accademico e gli
studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.
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3. Le modalità e i termini di presentazione della domanda di iscrizione ai corsi singoli sono
stabiliti annualmente nel Manifesto degli studi. Per l’iscrizione lo studente deve versare il
contributo indicato nella Guida al pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
4. Gli iscritti a corsi singoli possono sostenere i relativi esami in occasione degli appelli fissati
per la generalità degli studenti. Della frequenza e dell’esito delle prove di valutazione è
conservata documentazione e l’interessato ne può ottenere relativa certificazione.
5. Lo studente iscritto ai corsi singoli può sostenere i relativi esami entro la fine dell’anno
accademico di iscrizione. Decorso tale termine lo studente dovrà nuovamente iscriversi ai
corsi singoli, versando il contributo stabilito.
6. I crediti acquisiti con il superamento dei relativi esami possono essere riconosciuti allo
studente che si iscrive successivamente ad un corso di studio dell’Università, secondo criteri
definiti dalla competente struttura didattica.
7. Allo studente iscritto ai corsi singoli sono assegnate le credenziali per l’accesso ai servizi
on-line e può essere consegnato il tesserino magnetico per l’accesso ai servizi informatici
dell’Ateneo.
8. L’iscritto a corsi singoli non gode dell’elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle
rappresentanze studentesche.
ART. 13 – TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI
1. Importi, scadenze e modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari sono
fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione e resi pubblici nella Guida al
pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
2. Lo studente che versa la prima rata delle tasse, iscrivendosi in tal modo all’Ateneo, è
tenuto al versamento di tutte le rate successive.
3. Sono concessi esoneri totali o parziali in base al merito, secondo modalità e criteri stabiliti
dagli organi accademici e in base alla condizione economica e/o al merito, secondo le
normative nazionali e regionali sul diritto allo studio.
4. Lo studente proveniente da altra Università è tenuto a versare le tasse e i contributi
previsti presso l’Università degli Studi di Salerno, anche nel caso in cui abbia effettuato
pagamenti nell’Università di provenienza relativi all’anno accademico in corso.
5. Lo studente non in regola con il versamento delle tasse e contributi non può iscriversi al
successivo anno di corso, né può ottenere il trasferimento ad altra sede o ad altro corso, non
può sostenere esami, non può presentare domanda di laurea, non può ottenere alcun
certificato né compiere alcun altro atto di carriera.
CAPO III – CARRIERA STUDENTI
ART. 14 – STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE
1. Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento didattico di Ateneo lo studente può chiedere
l’iscrizione a tempo parziale nei termini e con le modalità stabilite nel Manifesto degli studi.
2. All’atto dell’immatricolazione lo studente è tenuto a documentare i motivi per i quali non si
ritenga in grado di frequentare con continuità le attività didattiche previste dal corso di studio
di suo interesse. La struttura didattica competente definisce lo specifico piano di studi e
stabilisce i termini entro cui lo studente deve completare il suo curriculum formativo.
3. La suddetta documentazione deve essere prodotta anche in caso di passaggio dal tempo
pieno al tempo parziale in anni di corso successivi al primo. Non è consentito il passaggio al
regime di tempo parziale agli studenti iscritti nella posizione di fuori corso.
4. Gli studenti iscritti in qualità di fuori corso e in debito di massimo 30 crediti formativi, se
iscritti a corsi di laurea, o di 45 crediti formativi, se iscritti a corsi di laurea
specialistica/magistrale, alla data del 31 ottobre dell’anno precedente, sono autorizzati
all’iscrizione a tempo parziale nei termini e con le modalità indicate nella Guida al pagamento
delle tasse e dei contributi universitari.
ART. 15 – SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
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1. Fino al conseguimento del titolo accademico, lo studente deve iscriversi senza soluzione
di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto.
2. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea o di laurea magistrale possono stabilire specifici
vincoli (frequenze, propedeuticità, numero minimo di CFU maturati) per l’iscrizione all’anno
successivo, nonché le condizioni di svolgimento della carriera dello studente che incorra in
tale sbarramento.
3. Lo studente che entro la durata del corso di studio prevista nel relativo Regolamento
didattico non abbia conseguito il titolo, viene iscritto come studente fuori corso.
4. All’atto della presentazione del piano di studi lo studente può richiedere alla competente
struttura didattica un’articolazione del percorso degli studi tale da consentirgli di maturare i
crediti formativi universitari in tempo minore rispetto a quanto previsto dal Regolamento
didattico del corso.
ART. 16 – SOSPENSIONE DELLA CARRIERA
1. Lo studente iscritto a un corso di studio può chiedere la sospensione della carriera per uno
o più anni accademici qualora intenda iscriversi ad una Scuola di specializzazione, a uno dei
corsi previsti dal D.M. 249/10 e ss.mm.ii., a un Master universitario, a un Dottorato di ricerca
fino al conseguimento dei relativi titoli o per frequentare corsi di studio presso Università
estere, Accademie o istituti di formazione militari italiani, fino al completamento dei relativi
corsi.
2. Per essere ammesso alla sospensione, lo studente è tenuto a presentare apposita
domanda nella quale verrà indicato, oltre ai propri dati anagrafici, il corso a cui ci si iscriverà,
il corso che si intende sospendere e la durata della sospensione.
3. Lo studente sospeso è esonerato dalla tassa di iscrizione e dai contributi. Durante il
periodo di sospensione della carriera lo studente non può compiere alcun atto di carriera per
il corso di studio sospeso.
Durante il medesimo periodo, i termini di decadenza sono sospesi.
4. A seguito del conseguimento del titolo del corso causa della sospensione o di formale
rinuncia allo stesso, lo studente può riattivare la precedente carriera presentando apposita
domanda ed effettuando il pagamento di un diritto fisso per l’atto amministrativo di ripresa.
5. Lo studente che abbia sospeso gli studi senza avere completato gli anni di iscrizione in
corso, non può riprendere gli studi con iscrizione al precedente corso qualora per il
medesimo siano state disattivate le annualità utili ai fini del proseguimento della carriera.
ART. 17 – INTERRUZIONE DEGLI STUDI
1 - L’interruzione degli studi può avvenire per:
a) lo svolgimento del servizio civile, per l’anno accademico in cui ricade la maggior
parte del periodo di svolgimento del servizio;
b) la nascita di un figlio, per l’anno accademico corrispondente o successivo alla data
di nascita;
c) infermità gravi e prolungate debitamente certificate.
2. Durante tale periodo lo studente non rinnova l’iscrizione, non è tenuto al pagamento della
tassa di iscrizione e dei contributi, e non può pertanto compiere alcun atto di carriera.
Durante il periodo di interruzione motivata degli studi i termini di decadenza sono sospesi.
3. Lo studente interrompe di fatto la carriera nel caso in cui per almeno due anni accademici
non rinnovi l’iscrizione e non paghi le tasse e i contributi relativi. Durante tale periodo non
può compiere alcun atto di carriera. Il periodo di interruzione di fatto non sospende i termini di
decadenza.
4. Lo studente che intenda riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione, deve
presentare apposita domanda di ricongiungimento della carriera (ripresa degli studi) ed è
tenuto a versare per ogni anno accademico di interruzione una tassa di ricognizione nella
misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, oltre alle tasse e contributi previsti per
l’anno accademico in cui riprende gli studi.
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5. Lo studente che abbia interrotto gli studi senza avere completato gli anni di iscrizione in
corso, non può riprendere gli studi con iscrizione al precedente corso qualora per il
medesimo siano state disattivate le annualità utili ai fini del proseguimento della carriera.
6. Lo studente che riprende gli studi può sostenere gli esami a decorrere dalla prima
sessione di esami utile dell’anno accademico a cui si iscrive.
7. Qualora i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedano forme di verifica periodica dei
crediti acquisiti al fine di verificarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, tale norma
si applica anche nei casi di ripresa degli studi al medesimo o ad altro corso di studio.
CAPO IV - PIANI DI STUDIO, ESAMI DI PROFITTO E PROVE DI VERIFICA
ART. 18 – CURRICULA E PIANI DI STUDIO
1- I Regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono l’articolazione dei relativi percorsi
formativi, che possono prevedere uno o più curricoli; definiscono altresì le attività formative
obbligatorie, le attività formative previste come opzionali e le attività autonomamente scelte
dagli studenti.
2. I Regolamenti di cui al comma precedente specificano le modalità con cui ciascuno
studente definisce, di regola telematicamente, il proprio piano di studi, indicando il curricolo
scelto (ove previsto), le attività formative opzionali e le attività a libera scelta.
3. Il piano di studio proposto dallo studente in conformità al Regolamento didattico del corso
di studio è approvato d’ufficio.
4. Lo studente non può sostenere presso altro corso di studio esami di insegnamenti attivati
presso il corso di studio al quale è iscritto.
5. Lo studente può richiedere l’inserimento nel piano di studio di attività formative ulteriori
rispetto a quelle previste per il conseguimento del titolo studio. Tali attività possono essere
oggetto di certificazione ma non vengono considerate ai fini della valutazione della carriera
dello studente e per l’attribuzione di benefici economici di alcun genere.
6. I termini e le modalità per la presentazione dei piani di studio sono stabiliti annualmente
dal Manifesto degli Studi dell’Ateneo.
ART. 19 – ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA
1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono gli eventuali obblighi di frequenza;
per la attività formative per la quali la frequenza sia obbligatoria i Regolamenti stabiliscono le
modalità con le quali i docenti responsabili devono provvedere all’accertamento della
frequenza nonché le modalità di ammissione alle relative prove di verifica del profitto.
2. Lo studente, che intende immatricolarsi ad un corso di laurea magistrale di durata biennale
entro il 28 febbraio, e che abbia acquisito almeno 150 crediti formativi universitari alla data
del 30 settembre dell’anno precedente, può frequentare i corsi del primo semestre, previa
acquisizione del nulla osta del Dipartimento presso cui è istituito il relativo corso di studio, e
una volta immatricolatosi, sostenere gli esami relativi nella prima sessione utile.
ART. 20 – ESAMI E VERIFICHE DEL PROFITTO
1. Per sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto lo studente deve:
1. essere iscritto all’anno accademico in corso;
2. essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi;
3. essere in regola con le propedeuticità e gli obblighi di frequenza ove espressamente
previsti dai Regolamenti dei corsi di studio.
2. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato, anche nel caso di attività
formative convalidate da precedente carriera.
3. Lo studente deve sostenere gli esami e le prove di verifica previsti nel proprio piano di
studi approvato.
4. La violazione delle regole di cui ai commi precedenti o delle regole stabilite dalla normativa
nazionale o di Ateneo comporta l’annullamento degli esami con provvedimento rettorale.
5. Le date degli appelli di esame sono pubblicate sul sito WEB del Dipartimento almeno tre
mesi prima dello svolgimento delle prove. La definizione del calendario degli appelli viene
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coordinata dal Dipartimento al fine di garantire l’ottimale svolgimento dell’attività didattica e
del percorso formativo dello studente, in particolare evitando sovrapposizioni e
concentrazioni per gli esami del medesimo anno di corso.
6. Le prove d’esame e delle altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. In
nessun caso tale la data può essere anticipata; può essere posticipata, previa autorizzazione
del Direttore del Dipartimento; di tale deve modifica deve essere data tempestiva ed ampia
comunicazione.
7. Per sostenere gli esami lo studente deve iscriversi ai relativi appelli tramite il servizio
online, fatte salve diverse disposizioni assunte dal Dipartimento.
8. È preliminare allo svolgimento delle prove d’esame e condizione per la loro validità la
verifica da parte della Commissione esaminatrice dell’identità del candidato, che dovrà
esibire un documento di identità, in mancanza del quale non potrà essere ammesso
all’esame.
ART. 21 – VERBALIZZAZIONE DEGLI ESAMI DI PROFITTO
1. Il verbale deve essere compilato con modalità informatiche dal Presidente della
Commissione, con la procedura resa nota sul sito web di Ateneo.
2. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale la composizione della Commissione,
nonché il regolare funzionamento della stessa.
3. Il verbale digitale è conservato secondo le modalità prescritte per l’archiviazione della
documentazione digitale
4. L’esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione.
5. Al candidato è consentito di rinunciare a proseguire l’esame in ogni fase del suo
svolgimento. La rinuncia a proseguire l’esame da parte del candidato può essere rilevata e
registrata a fini statistici.
CAPO V - MOBILITÀ INTERNA ED ESTERNA ALL’ATENEO
ART. 22 – PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI STUDIO DELL’ATENEO
1. Lo studente che intende passare ad altro corso di studio dello stesso livello deve rinnovare
l’iscrizione per il nuovo anno accademico al corso di studio di appartenenza e presentare al
Magnifico Rettore domanda di passaggio al nuovo corso di studio nei termini e con le
modalità stabilite annualmente nel Manifesto degli studi di Ateneo. Alla domanda deve
essere allegata la richiesta di convalida degli esami sostenuti.
2. Il foglio di congedo con la documentazione relativa allo studente è trasmesso alla
Segreteria studenti di destinazione, che provvede ad istruire la pratica per la valutazione
della carriera pregressa.
3. Il Consiglio della competente struttura didattica delibera in merito alla domanda di
riconoscimento della carriera svolta, secondo i criteri fissati nel Regolamento didattico del
corso di studio, definendo l’ulteriore svolgimento della carriera, ferma restando l’impossibilità
di essere ammessi ad annualità non attivate.
4. Lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico, che intende
passare ad un altro corso di laurea magistrale non a ciclo unico, deve presentare la
domanda di iscrizione secondo quanto stabilito all’articolo 6 del presente Regolamento, ai fini
della verifica del possesso dei requisiti curriculari e della preparazione personale. In caso di
ammissione lo studente deve rinnovare l’iscrizione per il nuovo anno accademico al corso di
studio di appartenenza e presentare la domanda di passaggio di corso alla Segreteria del
corso di provenienza, con le modalità stabilite nel Manifesto annuale degli studi. Il foglio di
congedo con la documentazione relativa allo studente è trasmesso alla Segreteria studenti di
destinazione, che provvede ad istruire la pratica per la valutazione della carriera pregressa.
5. Il Consiglio della competente struttura didattica può determinare i casi in cui lo studente è
esonerato dal sostenimento delle eventuali prove di verifica previste per l’accesso ai corsi di
laurea e di laurea magistrale.
6. Per i corsi di studio per i quali è previsto l’accesso programmato le disposizioni
concernenti i passaggi di corso sono contenute nei relativi bandi di concorso.
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ART. 23 – OPZIONE DAGLI ORDINAMENTI DIDATTICI PREVIGENTI AI NUOVI ORDINAMENTI
1. Lo studente iscritto a un corso di studio regolato da un previgente ordinamento può
esercitare l’opzione per il corrispondente corso di studio regolato da nuovo ordinamento nei
termini e con le modalità stabilite annualmente nel Manifesto degli studi.
2. Il Consiglio della competente struttura didattica valuta la precedente carriera dello
studente secondo i criteri fissati nel Regolamento didattico del corso di studio, definendo
l’ulteriore svolgimento della carriera, ferma restando l’impossibilità di essere ammessi ad
annualità non attivate.
ART. 24 – TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO
1. Lo studente regolarmente iscritto può chiedere di trasferirsi ad altra Università
presentando domanda al Magnifico Rettore, nei termini e con le modalità stabilite nel
Manifesto annuale degli studi. Il Rettore può, in via del tutto eccezionale, accordare il
congedo richiesto oltre i termini stabiliti, e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno,
solo quando la domanda sia giustificata da gravi motivi.
2. Alla domanda devono essere allegati la ricevuta di versamento del contributo relativo,
annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il libretto universitario, il tesserino
magnetico e gli eventuali altri documenti precisati nel Manifesto annuale degli studi.
3. Per presentare la domanda di trasferimento è necessario essere in regola con il
versamento delle tasse e dei contributi.
4. Lo studente che intende trasferirsi non è tenuto a rinnovare l’iscrizione per l’anno
accademico cui si riferisce la domanda. La somma eventualmente versata per il rinnovo
dell’iscrizione presso l’Università degli Studi di Salerno potrà essere rimborsata solo qualora
la domanda di trasferimento sia stata presentata entro i termini stabiliti.
5. Dal momento della presentazione della domanda di trasferimento lo studente non può
compiere atti di carriera e, in ogni caso, non può ritornare all’Università degli Studi di Salerno
nello stesso anno accademico.
6. L’Università degli Studi di Salerno trasmette all’Ateneo indicato dallo studente il foglio di
congedo e la relativa documentazione.
ART. 25 – TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO
1. Lo studente iscritto ad altra Università che intende trasferirsi ad un corso di studio
dell’Università degli Studi di Salerno deve presentare domanda di trasferimento e di
ridefinizione del piano di studio al Magnifico Rettore nei termini e con le modalità stabilite nel
Manifesto annuale degli studi.
2. Per i corsi di studio per i quali è previsto l’accesso programmato le disposizioni
concernenti i trasferimenti sono contenute nei relativi bandi di concorso.
3. Lo studente che intende trasferirsi ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico deve
essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento didattico del corso, come indicato
al comma 2 dell’art. 6 del presente Regolamento.
4. Il Consiglio della competente struttura didattica può determinare i casi in cui gli studenti
sono esonerati dal sostenimento delle eventuali test di verifica previste per l’accesso ai corsi
di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico.
5. Il Consiglio della competente struttura didattica valuta la precedente carriera dello
studente secondo i criteri fissati nel Regolamento didattico del corso di studio, definendo
l’ulteriore svolgimento della carriera, ferma restando l’impossibilità di essere ammessi ad
annualità non attivate.
6. Lo studente del quale sia stata accolta la richiesta dalla competente struttura didattica
dovrà chiedere il trasferimento in uscita all’Università cui è iscritto e perfezionare
l’immatricolazione all’Università degli Studi di Salerno entro il termine stabilito nel Manifesto
degli studi.
ART. 26 – MOBILITÀ INTERNAZIONALE E RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO EFFETTUATI
ALL’ESTERO
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1. Lo studente può recarsi all’estero nell’ambito di programmi europei e/o di accordi bilaterali
per:
a) frequentare attività formative e svolgere le relative prove di esame o di verifica;
b) preparare la tesi o l’elaborato finale di laurea;
c) frequentare attività formative e ricerche per la stesura delle tesi di
specializzazione e/o di dottorato;
d) svolgere attività di laboratorio, di tirocinio, e attività nei reparti di degenza.
2. Le opportunità di studio all’estero sono portate a conoscenza degli studenti mediante
appositi bandi recanti, tra l’altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli
studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste
dagli accordi di scambio.
3. Prima della partenza dello studente, ammesso a trascorrere un periodo di attività
all’estero, la struttura didattica competente definisce il piano degli studi e/o delle attività da
svolgere. Eventuali modifiche in itinere di tale piano devono essere approvate con le stesse
modalità.
4. Al termine del periodo di permanenza all’estero, il Consiglio della competente struttura
didattica, sulla base della certificazione prodotta dall’Università o dall’Ente di accoglienza
dello studente delibera in merito al riconoscimento delle attività svolte, dei crediti ad esse
eventualmente attribuibili e delle relative votazioni.
5. Le attività svolte all’estero devono essere ascritte alle tipologie di attività previste
dall’ordinamento del corso di studio, ai corrispondenti settori e ambiti disciplinari, qualora non
si sia provveduto a tale adempimento in via preventiva, fatta salva la possibilità di
riconoscere le attività svolte all’estero con la denominazione originale.
6. Qualora il periodo di studio all’estero si inserisca in un curriculum integrato, il
riconoscimento avviene secondo le disposizioni stabilite dagli accordi tra le Università
convenzionate.
ART. 27 – PROCEDURE E PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI CREDITI
1. I consigli delle competenti strutture didattiche deliberano sul riconoscimento di crediti
secondo criteri e modalità definite dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, in conformità
al Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il riconoscimento di esami superati comporta il contestuale ed automatico riconoscimento
delle relative votazioni, salvo eccezioni stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio o
quelle espressamente indicate e motivate dai consigli di struttura didattica nella fase di
valutazione delle singole istanze.
3. I consigli delle competenti strutture didattiche deliberano sul riconoscimento allo studente
in crediti formativi universitari di conoscenze e abilità professionali certificate individualmente
ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in
attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università
abbia concorso, secondo criteri e modalità determinati nel Regolamento didattico del corso di
studi. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso
di laurea e di laurea magistrale nel proprio Ordinamento didattico e non può comunque
essere superiore a 12, tra corsi di laurea e laurea magistrale complessivamente considerati.
Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito
di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi
nell’ambito di corsi di laurea magistrale.
CAPO VI – STUDENTI E TITOLI DI STUDIO INTERNAZIONALI
Art. 28 – IMMATRICOLAZIONE DI CITTADINI UE, EQUIPARATI UE E NON UE RESIDENTI ALL’ESTERO
1. Ai cittadini UE e ai cittadini equiparati UE si applicano, ai fini dell’immatricolazione, le
disposizioni annualmente emanate dal Ministero competente.
2 .Per i cittadini non UE residenti all’estero, al momento della presentazione della domanda
di preiscrizione universitaria presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
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competenti per territorio, si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero
competente.
3 . Gli organi accademici fissano annualmente un contingente di posti riservato agli studenti
non UE residenti all’estero.
4. La valutazione e il riconoscimento dei crediti maturati o dei titoli acquisiti nei percorsi
formativi svolti nelle Università o negli istituti di istruzione superiore di Stati esteri ai fini
dell’ammissione ad un corso di studio dell’Ateneo di Salerno, sono di competenza delle
strutture didattiche.
ART. 29 – RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI STRANIERI
1. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini
dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca, del proseguimento degli studi e del
conseguimento dei titoli universitari presso l’Università degli Studi di Salerno ai sensi della
Legge 21 luglio 2002, n. 148. La domanda di riconoscimento deve riferirsi ad un corso di
studi attivato presso l’Ateneo.
2. I cittadini italiani, i cittadini UE nonché i cittadini non UE residenti in Italia di cui all’art. 39,
comma 5 del D. Lgs. 25.07.98, n. 286, come modificato dall’art. 26 della legge 30.07.2002, n.
189, possono presentare domanda di riconoscimento direttamente presso l’Università degli
Studi di Salerno.
3. I cittadini non UE residenti all’estero sono tenuti a presentare domanda di riconoscimento
presso la Rappresentanza diplomatica competente per territorio nel Paese al cui
ordinamento si riferisce il titolo accademico straniero.
4. La domanda di riconoscimento, redatta in bollo e indirizzata al Magnifico Rettore, va
consegnata alla Segreteria studenti di competenza che, con nota di accompagnamento e di
certificazione della regolarità degli atti, provvederà ad inoltrarla alla competente struttura
didattica per la valutazione nel merito.
5. Alla domanda di riconoscimento va allegata la seguente documentazione:
a) Titolo finale di scuola secondaria superiore, in originale o in copia autentica, valido
per l’ammissione all’Università nel Paese ove esso è stato conseguito, completo di
traduzione ufficiale, legalizzazione e dichiarazione di valore;
b) Titolo di studio straniero, in originale o in copia autentica, per il quale si richiede il
riconoscimento, completo di traduzione ufficiale, legalizzazione e dichiarazione di
valore;
c) Certificato, in originale o in copia autentica, con il dettaglio dei corsi seguiti e degli
esami sostenuti all’estero per il conseguimento dei titolo di cui alla lettera b), rilasciato
dall’Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo, completo di traduzione ufficiale
e legalizzazione, detto certificato deve attestare date e sedi degli esami ove questi si
fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha
rilasciato il titolo;
d) Programma di ogni singolo esame, in originale o in copia autentica, su carta intestata
dell’Università straniera o avvalorati con timbro dell’Università stessa, completi di
traduzione ufficiale in italiano;
e) Due fotografie formato tessera, di cui una autenticata ove trattasi di cittadino non Ue
residente all’estero;
f) Copia del passaporto o di un valido documento di identità;
g) Ricevuta del versamento del contributo fisso di cui all’art. 30 del presente
Regolamento.
6. Tutti i documenti presentati per il riconoscimento di un titolo accademico straniero devono
essere legalizzati ed accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana; i documenti
di cui al precedente comma 5, lettere c) e d) possono essere presentati in lingua originale nei
casi previsti dai singoli Dipartimenti, e in particolare per materiale redatto nelle lingue
inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese, e resi pubblici nel sito web dell’Ateneo. I
documenti di studio possono essere sostituiti dal diploma supplement, qualora adottato.
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ART. 30 – ESITO DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO
1. La procedura di valutazione della domanda di riconoscimento del titolo accademico
straniero si può concludere con un riconoscimento totale o parziale.
2. In caso di riconoscimento totale, a seguito di delibera del Senato Accademico, con decreto
rettorale viene dichiarata l’equivalenza del titolo accademico straniero con quello relativo al
corrispondente corso di studio dell’Università degli Studi di Salerno
3. In caso di riconoscimento parziale, allo studente è data la possibilità di ottenere l’iscrizione
ad un anno di corso di studio determinato in base al numero dei crediti riconosciuti
(abbreviazione di corso). In tale caso, la competente struttura didattica indicherà, oltre agli
esami riconosciuti, l’anno di corso a cui l’interessato potrà essere iscritto per poter
completare gli esami e conseguire il titolo accademico.
4. La Segreteria Studenti provvede a comunicare al richiedente l’esito della domanda entro
90 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
5. Il riconoscimento del titolo è effettuato ai soli fini accademici e non è pertanto valido ai fini
professionali, nel caso in cui il titolo straniero, in base al corrispondente ordinamento
giuridico, fosse abilitante all’esercizio della professione.
6.In caso di riconoscimento parziale, lo studente deve sostenere tutte le prove previste dai
bandi di ammissione ai corsi di studio e quelle previste dalla normativa vigente e dalle
disposizioni ministeriali relative all’immatricolazione degli studenti stranieri, salvo deroghe
previste dalle delibere dei corsi di studio.
7. Nel rispetto della normativa vigente, prima del riconoscimento del titolo estero i cittadini
non Ue residenti all’estero devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana.
ART. 31 – CONTRIBUTO FISSO
1. Il richiedente è tenuto al pagamento di un contributo fisso per l’esame della pratica,
determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed indicato all’interno della Guida
al pagamento delle tasse e contributi universitari. Il contributo fisso non è richiesto nei casi
rientranti nell’ambito di specifici accordi bilaterali in materia, salvo se previsto dall’accordo
stesso.
2. In caso di riconoscimento totale del titolo di studio, per ottenere il rilascio della pergamena
di laurea lo studente dovrà presentare richiesta presso la Segreteria studenti di
appartenenza e pagare la relativa indennità appositamente prevista.
CAPO VII - CONCLUSIONE DELLA CARRIERA
ART. 32 – RINUNCIA AGLI STUDI
1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera,
presentando apposita domanda di rinuncia agli studi. La rinuncia è irrevocabile e
incondizionata.
2. Per rinunciare agli studi e per ottenere eventuali certificati della carriera pregressa è
necessario essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta fino all’ultimo anno
di iscrizione anche se non sono stati sostenuti esami.
3. Gli studenti iscritti che intendono rinunciare agli studi in corso d’anno e che non hanno
sostenuto esami per l’anno accademico di ultima iscrizione, sono esonerati dal versamento
della rate di tasse e contributi successive alla prima purché la rinuncia sia presentata entro i
termini di scadenza delle stesse.
4. Nel caso in cui la rinuncia sia presentata oltre tali termini, gli studenti sono tenuti al
versamento della relative rate, con la possibilità di chiedere la riduzione rispetto agli importi
massimi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità indicate annualmente
nella Guida la pagamento delle tasse e dei contributi.
5. Gli studenti iscritti che intendono rinunciare in corso d’anno e che hanno sostenuto esami
nel corso dell’anno accademico, devono versare le rate successive alla prima anche se i
termini di pagamento non ancora scaduti.
6. Lo studente rinunciatario può immatricolarsi ex novo a qualsiasi corso di studi e può
richiedere il riconoscimento degli studi pregressi. A tal fine il Consiglio della competente
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struttura didattica valuta la precedente carriera dello studente secondo i criteri fissati nel
Regolamento didattico del corso di studio, definendo l’ulteriore svolgimento della carriera,
ferma restando l’impossibilità di essere ammessi ad annualità non attivate
ART. 33 – DECADENZA DALLA QUALITÀ DI STUDENTE
1. Incorre nella decadenza lo studente che:
 non abbia rinnovato l’iscrizione al corso di studio per un numero di anni consecutivi
pari alla durata normale del corso stesso;
 pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione non abbia superato esami o prove di
valutazione per un numero di anni consecutivi stabilito nel Regolamento didattico del
corso di studio, in misura comunque non inferiore alla durata normale dello stesso.
2 Lo studente che sia in debito della sola prova finale non decade, qualunque sia
l’ordinamento del corso di iscrizione.
3. Lo studente decaduto può richiedere il rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera
compiuti previa regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie pregresse maturate negli
anni per cui aveva rinnovato l’iscrizione. Tali certificati devono contenere l'informazione sulla
decadenza nella quale è incorso lo studente.
4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo a qualsiasi corso di studi e può
richiedere il riconoscimento degli studi pregressi. A tal fine il Consiglio della competente
struttura didattica valuta la precedente carriera dello studente secondo i criteri fissati nel
Regolamento didattico del corso di studio, definendo l’ulteriore svolgimento della carriera,
ferma restando l’impossibilità di essere ammessi ad annualità non attivate
ART. 34 – PROVA FINALE
1. Al termine del percorso di studio lo studente, per poter conseguire il titolo finale, deve
presentare domanda di laurea telematicamente entro 30 giorni dalla seduta di esame. La
domanda si intende perfezionata con il pagamento, entro lo stesso termine, del contributo
previsto.
2. Per presentare la domanda di laurea, gli studenti devono essere in regola con il
versamento delle tasse e contributi ed avere sostenuto tutti gli esami e le prova di verifica
previsti nel piano di studio. Gli studenti sono responsabili della corretta compilazione del
piano di studi con particolare riferimento all’osservanza di tutte le regole previste dal
Regolamento didattico del Corso di studio, pena la non ammissibilità all’esame di laurea.
3. La prenotazione dell’esame di laurea è autorizzata dal docente relatore (ove previsto) e
dal Direttore del Dipartimento.
4. Entro 10 giorni dalla seduta di esame lo studente deve consegnare alla competente
Segreteria studenti l’elaborato finale o la tesi, secondo le modalità definite da apposito
Regolamento di Ateneo.
5. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale disciplinati dal D.M. 509/99 e dal D.M. 270/2004
la media finale di laurea è calcolata, in maniera ponderata sui crediti formativi acquisiti con gli
esami recanti una votazione numerica, con la seguente formula:
 media su 30: somma dei voti moltiplicati per i rispettivi crediti / somma dei crediti
previsti per gli esami che concorrono alla media
 media su 110: il risultato della media ponderata su 30 x 110 / 30.
Per i corsi disciplinati dagli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 si applica il criterio della
media matematica. In occasione delle sedute di laurea, la Segreteria studenti predispone per
ogni laureando un attestato che riporta tutta la carriera e la media degli esami.
6. Il punteggio riservato alla prova finale e i relativi criteri di valutazione sono definiti nei
Regolamenti didattici dei corsi di studio.
7. La verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami di laurea sono effettuate con
modalità informatiche analogamente agli esami di profitto. Il Presidente della commissione è
responsabile della verbalizzazione.
ART. 35 – TITOLI
1 - I titoli accademici sono rilasciati dal Magnifico Rettore.
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2. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo di laurea, di laurea magistrale e di laurea
specialistica sono riportate le firme, riprodotte elettronicamente, del Direttore generale, del
Presidente della Facoltà (per i corsi di studio non afferenti al Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Scuola di Giurisprudenza), del Direttore del dipartimento, e del Rettore, la data
del conseguimento del titolo, la denominazione del titolo e la classe di appartenenza senza
alcun riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o altre articolazioni interne del corso.
3. I diplomi di specializzazione sono sottoscritti, oltre che dal Rettore, dal Direttore della
Scuola di Specializzazione e dal Direttore Generale.
4. I diplomi di Dottorato di ricerca sono sottoscritti, oltre che dal Rettore, dal coordinatore del
Corso e dal Direttore Generale.
5 . I diplomi di Master sono sottoscritti, otre che dal Rettore, dal coordinatore del Master e dal
Direttore Generale.
6 . Nei diplomi non è indicata la votazione finale, né altri dati di carriera, ma si fa menzione
della lode.
7. L’Università rilascia, come supplemento al Diploma di laurea, di laurea
specialistica/magistrale e di specializzazione, una relazione informativa contenente le
principali informazioni circa il curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale
documento è redatto in lingua italiana e in lingua inglese secondo un modello conforme a
quelli adottati dai paesi europei e a quanto stabilito dalla normativa nazionale.
8 . Nei casi di corsi di studio internazionali, ovvero di corsi di studio che portano al rilascio di
titoli doppi, multipli o congiunti con università italiane o estere, i diplomi sono sottoscritti
secondo le modalità definite negli accordi .
9. In caso di smarrimento, furto o distruzione del diploma originale, l’Università degli Studi di
Salerno provvede al rilascio del duplicato del diploma. L’interessato può presentare al
Magnifico Rettore domanda in carta legale di rilascio del duplicato, versando il contributo
previsto nella Guida al pagamento delle tasse e dei contributi universitari. La domanda è
corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento, il furto o la distruzione del diploma o da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
ART. 36 – LAUREA MAGISTRALE AD HONOREM
1. La laurea magistrale ad honorem può essere conferita a persone che, per opere compiute
o per pubblicazioni fatte, siano ritenute dalla comunità scientifica di meritata fama nelle
discipline per cui sono concesse. La proposta di conferimento del titolo deve essere
deliberata dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza di due terzi dei votanti,
approvata dal Senato Accademico e successivamente dal competente Ministro.
2. La laurea magistrale ad honorem attribuisce tutti i diritti derivanti dal titolo ordinario.
CAPO VIII - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
ART. 37 – CERTIFICAZIONI
1. - L’Università di Salerno provvede all’organizzazione e alla conservazione delle
informazioni e dei dati relativi alle carriere degli studenti mediante strumenti anche di
carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.
2. - Lo studente in regola con il pagamento delle tasse ha diritto di ottenere la certificazione
della propria posizione accademica e dei crediti acquisiti. La certificazione dovrà riportare la
denominazione del corso di studio con l’indicazione della classe di appartenenza e del
curriculum se previsto, delle attività formative con la votazione conseguita, con l’indicazione
del settore scientifico disciplinare ove previsto, il numero di crediti a qualsiasi titolo conseguiti
o riconosciuti, la durata del percorso di studio e il piano di studio, se richiesto
ART. 38 – INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
1. L’Università di Salerno assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle
decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni e i dati a sua
disposizione mediante strumenti anche di carattere informatico, idonei a facilitare l’accesso e
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la fruizione da parte degli studenti, fatta salva la tutela dei dati personali, secondo la
normativa vigente.
2. Tutte le informazioni amministrative e didattiche riguardanti gli studenti sono reperibili in
documenti pubblicati sul sito web (ed eventualmente anche in formato cartaceo). Lo studente
è tenuto a conoscere il presente Regolamento, le disposizioni di attuazione dello stesso
contenute nei manifesti annuali degli studi, nelle guide, nei regolamenti dei singoli corsi di
studio.
3. Il sito web dell’Ateneo costituisce lo strumento di comunicazione ufficiale per gli avvisi che
vengono dati con cadenza annuale e in corso d’anno. Lo studente è tenuto a consultarlo
regolarmente. Parimenti sono strumenti ufficiali per ogni comunicazione personale la casella
di posta elettronica assegnata all’atto dell’immatricolazione e la sezione messaggi dell’area
riservata della procedura informatica per i servizi on line studenti.
ART. 39 – NORME DI DISCIPLINA
1. Gli studenti dell'Università di Salerno sono tenuti ad osservare comportamenti improntati
alla responsabilità ovvero rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, della dignità
propria e altrui, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro
o di studio all’interno delle strutture dell’Ateneo. Sono altresì tenuti ad astenersi dal
danneggiamento dei beni di proprietà dell’Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi
si trovino, nonché da comportamenti lesivi dell’immagine e del decoro dell’Università.
2. Le violazioni delle norme di disciplina dell’Università di Salerno comportano l’applicazione
di sanzioni disciplinari a carico dei trasgressori come determinate nell’art. successivo.
3. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di
reato, l’Università di Salerno provvede tempestivamente ad informare l’Autorità giudiziaria e
adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
ART. 40 – SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI
1. Le sanzioni che si possono comminare sono le seguenti:
a) ammonizione;
b) interdizione temporanea da uno o più attività formative;
c) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo fino a
sei mesi;
d) sospensione temporanea dall’Università con conseguente perdita delle sessioni di
esame.
2. La relativa competenza è attribuita al Senato accademico, fatto salvo il diritto dello
studente destinatario del provvedimento di essere ascoltato.
3. L'applicazione delle sanzioni disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed
equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione
degli elementi di prova. Le sanzioni sono comminate in ordine di gradualità secondo la
gravità dei fatti.
4. La sanzione è comminata con decreto rettorale.
5. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e
vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.
ART. 41 – STUDENTI ISCRITTI AI CORSI POST LAUREA, ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, AI
DOTTORATI DI RICERCA, AI MASTER UNIVERSITARI
1. Per le procedure amministrative relative alle ammissioni, alle immatricolazioni e alle
carriere degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca e
ai master universitari si fa rinvio alla normativa nazionale in materia, agli appositi regolamenti
e alle specifiche disposizioni del Senato Accademico.
ART. 42 – NORME FINALI E TRANSITORIE
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo
ufficiale di Ateneo.
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2. Con riferimento alla verbalizzazione e alla registrazione degli esami di profitto di cui all’art.
21, il docente continuerà ad annotare l’esito dell’esame anche sul libretto cartaceo fino alla
conclusione dell’a.a. 2013/14.
3. Agli studenti immatricolati secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 che
proseguono il corso di studio secondo tali ordinamenti continua ad applicarsi la disciplina di
cui all’art. 149, comma 2, del T.U. delle Leggi sull’istruzione superiore, del 31 agosto 1933, n.
1592, per quanto riguarda l’istituto della decadenza.
4. Agli studenti immatricolati secondo gli ordinamenti di cui al D.M. 509/99 che proseguono il
corso di studio secondo tali ordinamenti continua ad applicarsi la disciplina di cui all’art. 31,
comma 1, del Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto rettorale del 14
settembre 2001, n.4864, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 33, comma 2 del presente
Regolamento.
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regolamento studenti - UNISA - Università degli Studi di Salerno