ANAGRAFE EQUINA
Marco Farioli
D.G.Sanità
Lodi, 7 giugno 2010
1
D.M. 5 maggio 2006 “Linee guida e principi
per l’organizzazione dell’anagrafe equina da
parte dell’UNIRE” G.U. n°166 del 19 Luglio 2006
D.M. 29 dicembre 2009 “Linee guida e
principi per l’organizzazione e la gestione
dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE
(articolo 8, comma 15 legge 1° agosto 2003 n.
200)” G.U. 19 marzo 2010
2
NORME “STORICHE” DI RIFERIMENTO
3
Dir. 90/426/CEE - relativa alle condizioni
sanitarie per le movimentazioni e importazioni di
equidi, recepita con D.P.R. 243/94
“………gli
equidi
identificazione”
devono
essere
soggetti
a
i cavalli registrati mediante un documento di
identificazione previsto dalla Dir. 90/427/CEE
i cavalli da allevamento/reddito secondo un
metodo di identificazione determinato dalla
Commissione
4
Dir. 90/427/CEE – relativa alle norme
zootecniche e genealogiche per gli scambi di
equidi
“………gli
equidi
registrati,
oggetto
di
movimentazione, devono essere muniti di un
documento di identificazione contenente almeno
le indicazioni riportate nell’allegato”
5
 Indicazioni
minime
del
identificazione
 nome equide
sesso
colore mantello
razza
data di nascita
genitori
luogo allevamento
allevatore
segnalamento (“pupazzetto”)
documento
di
6
Dec. 92/353/CEE – Determina i criteri di
riconoscimento delle organizzazioni che tengono i
libri genealogici degli equidi registrati
“… devono aver definito i principi riguardanti il
sistema base di identificazione degli equidi “
7
Dec. 93/623/CEE - Istituisce il documento di
identificazione (passaporto) che scorta equidi
registrati
Il documento, articolato in VIII capitoli, deve
accompagnare equidi registrati, nati dopo 1/1/98
8
Il passaporto deve riportare
informazioni relative a
almeno
le
•Proprietario (cap. I)
•identificazione equide (cap. II e III)
•registrazione controlli di identità (cap.IV)
•registrazione vaccinazioni (cap. V e VI)
•registrazione controlli sanitari (cap. VII)
•Registrazione condizioni sanitarie (cap. VIII)
facoltativo
9
Il passaporto deve essere rilasciato da:
Autorità zootecnica
Autorità competente del paese di origine
che tiene il libro genealogico o il registro
della razza dell’equide
Associazione o organizzazione
internazionale che gestisce cavalli da
competizione o da corsa
10
Dec. 2000/68/CE
1. modifica la 93/623
Viene aggiunto al documento di identificazione,
ex Dec 93/623, il capitolo IX
“Somministrazione di medicinali”
2. istituisce un sistema di identificazione degli
equidi da allevamento e da reddito (per i quali la
Dir 90/426 su importazione Equidi da paesi terzi,
prevedeva identificazione con metodo determinato da
Commissione) obbligatorio dal 1° luglio 2000
11
1. modifica la 93/623
Reg 2377/90/CEE da 1/1/2000, ad animali da
produzione alimentare non possono essere
somministrati
medicinali
con
sost.
farmacologiche non contenute negli All. I, II,
III
Agli equidi, considerati specie zootecnica
destinata all’alimentazione umana, possono
essere somministrati solo medicinali con
sostanze farmacologiche contenute in tali
12
allegati
Deroghe per alcuni gruppi di animali da
produzione
alimentare
(equidi)
se
sufficientemente identificati e controllati
Equidi devono riportare, sul documento di
identificazione, la designazione:
animale non destinato alla macellazione
animale destinato alla macellazione
Viene
aggiunto
al
documento
di
identificazione, ex Dec 93/623, il Capitolo
13
IX “Somminastrazione di medicinali”
“Animale da macello”
Da normativa comunitaria:
“…animale destinato ad essere avviato al macello,
direttamente o tramite commerciante…”
da intendere come “movimentato per ….”
Da Dec. 2000/68/CE
Prevede designazione dell’animale al consumo umano
(macello) o meno
14
 Animale non destinato alla macellazione
(scelta irreversibile)
L’animale può essere trattato anche con
medicinali contenenti sost. farmacologiche
diverse da quelle presenti negli allegati I, II,
III
Animale destinato alla macellazione (scelta
reversibile)
L’animale può essere trattato solo con
medicinali contenenti sost. farmacologiche
presenti negli allegati I, II, III
15
2. istituisce un sistema di identificazione
degli equidi da allevamento e da reddito
deve riportare almeno le informazioni
contenute nei capitoli I, II, III, IV ex Dec
93/623 e cap. IX
•Proprietario (cap. I)
•identificazione equide (cap. II e III)
•registrazione controlli di identità (cap.IV)
•Somministrazione medicinali(cap. IX)
16
D.P.R 317/96 “ recante norme sull’attuazione
della dir. 92/102/CE sulla identificazione e
registrazione degli animali…….”……ex art.1…
possibilità di identificazione e registrazione
specie animali diverse da suini, bovini e
ovi/cap volatili, api, equidi
17
in Lombardia…
 D.G.R 13757 del 31/05/1996 “Censimento
popolazione
equina
ed
eradicazione
dell’anemia infettiva”
 censimento di tutte le strutture ove vengono
detenuti equidi
 obbligatorietà per tutti gli equidi, ad
eccezione di quelli da carne, di un documento
di identificazione (libretto sanitario)
18
 D.G.R 2805 del 22/12/2000 “Censimento
popolazione equina”
Abroga D.G.R. 13757/96
Obbligo segnalare inizio-cessazione attività
Codifica aziendale (DPR 317/96)
Documento di identificazione conforme a
Dec. 2000/68 (passaporto)
Ogni Equide identificato (???) con codice
riportante:
Cod.Az + E + n° progr. animale all’interno
dell’allevamento
19
allora
Anagrafe aziendale basata su applicativo in formato
Access, realizzato dall’OEVR-Lombardia
oggi
Anagrafe zootecnica regionale (anagrafe unica
zootecnica BDR) su sito web regionale accessibile dagli
operatori ASL
20
Quando a livello nazionale si è
iniziato a parlare di anagrafe
equina…………
21
D.M. 5 maggio 2006 “Linee guida e principi
per l’organizzazione dell’anagrafe equina da
parte dell’UNIRE” G.U. n°166 del 19 Luglio 2006
Le procedure operative di attuazione del presente decreto
saranno definite, con un apposito manuale operativo, entro 180
gg,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro della Salute
D.M. 9 ottobre 2007 “Approvazione del
manuale operativo per la gestione della
anagrafe degli equidi”
22
Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione,
del 6 giugno 2008,
attuazione delle direttive
90/426/CEE e 90/427/CEE del 26/06/1996 del
Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione
degli equidi;  applicabile dal 1° luglio 2009
Per adeguare le linee guida (ex DM 5 maggio 2006) a quanto sancito dal succitato
Regolamento (CE) n. 504/2008;
“Linee guida e principi
per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe
equina da parte dell’UNIRE (articolo 8, comma
15 legge 1° agosto 2003 n. 200)” G.U. 19 marzo
D.M. 29 dicembre 2009
2010”
23
D.M. 29 dicembre 2009
Le procedure operative di attuazione del presente decreto
saranno definite, con un apposito manuale operativo, entro 180 gg,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro della Salute
Nelle more della approvazione del nuovo Manuale operativo
rimangono in vigore, per quanto applicabili, le norme previste nel
manuale operativo approvato con DM 9 ottobre 2007
24
D.M. 29 dicembre 2009
FINALITA’ (art.1)
Identificazione
equide
mediante
l’applicazione di un dispositivo elettronico
di identificazione individuale 
evitare la doppia emissione di documenti di
identificazione
consentire un collegamento certo tra il
documento di identificazione e l’equide
identificato
25
FINALITA’ (art.1)
Costituire una base dati unica con tutti i
dati
relativi
ai
documenti
di
identificazione
delle
aziende,
degli
allevamenti e degli equidi 
consentire la tutela della salute pubblica e
del patrimonio zootecnico
tutela economica e valorizzazione del
patrimonio zootecnico
assicurare la regolarità delle attività
sportive  “Ordinanza Martini…”
prevenire e controllare il fenomeno
26
dell’abigeato
DEFINIZIONI (art.2)
anagrafe
equina:
il
sistema
di
identificazione e di registrazione degli
equidi, organizzato e gestito da UNIRE;
azienda:….qualsiasi luogo in cui sono
tenuti, allevati o governati equidi. Ciascuna
azienda viene identificata dal codice IT
seguito da un codice di 8 caratteri composto
da: ISTAT, SIGLA PROV, N° PROGR
titolare dell’azienda: qualsiasi persona
fisica o giuridica a cui risulta intestata la
azienda
27
DEFINIZIONI (art.2)
allevamento: l’equide o un gruppo di equidi tenuti
in una azienda, intesa come unità epidemiologica,
appartenenti ad un unico proprietario. In caso di più
allevamenti in una azienda questi ultimi devono
formare una unità distinta avente la medesima
qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene
univocamente identificato da:
codice azienda (di cui al punto precedente);
codice fiscale del proprietario dell’allevamento;
codice della specie animale.
28
DEFINIZIONI (art.2)
proprietario dell’allevamento: qualsiasi persona
fisica o giuridica proprietaria degli equidi. Ciascun
proprietario viene univocamente identificato dal
suo codice fiscale;
detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica
responsabile degli equidi anche temporaneamente,
nonché durante il trasporto o nel mercato,
individuata mediante il codice fiscale correlato al
codice dell’azienda, ad esclusione della fattispecie
del trasporto. Nel caso in cui il detentore non
coincida con il proprietario, anche quest’ultimo è
individuato con il proprio codice fiscale correlato
29
al codice della azienda
DEFINIZIONI (art.2)
equide: un animale delle specie equina (Equus
caballus), asinina (Equus asinus), o loro incroci (muli
e bardotti);
equide registrato: equide iscritto in un libro
genealogico o in un registro anagrafico istituito ai
sensi della legge 15 gennaio 1991, n.30;
equide da macello: qualsiasi equide introdotto in
Italia per essere condotto ad un macello per
esservi macellato, direttamente o dopo essere
transitato per un mercato o un centro di raccolta ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 1994, n.243.
30
DEFINIZIONI (art.2)
stabilimento di macellazione: stabilimento
adibito alla macellazione e la tolettatura degli
animali le cui carni sono destinate al consumo
umano e riconosciuto ai sensi del Regolamento
853/2004 (CE) e identificato da un codice
univoco e dal codice fiscale
validazione: il procedimento operativo al
termine del quale il dato e' accettato e
registrato nella banca dati degli equidi
secondo quanto stabilito dal manuale
operativo;
31
dichiarazione
DEFINIZIONI (art.2)
di
destinazione
finale:
dichiarazione che indica se l’animale, al momento
della sua identificazione, è stato escluso dalla
produzione di alimenti per il consumo umano. Tale
dichiarazione, se presente, deve essere riportata
sul documento d'identificazione individuale
dell'equide;
equide destinato alla produzione di alimenti
per l’uomo: un equide è considerato destinato alla
produzione di carne per il consumo umano a meno
che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella
sezione IX, parte II del documento di
identificazione
32
DEFINIZIONI (art.2)
struttura
accreditata:
struttura
che,
autorizzata secondo le modalità stabilite dal
manuale operativo, dispone di accesso alla banca
dati degli equidi per l’implementazione dei dati
33
ATTORI DEL SISTEMA (art.2)

Proprietario dell’allevamento

Titolare dell’azienda

Detentori degli animali;

Responsabili degli stabilimenti di macellazione

Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza (ANA) di cui alla Legge
30 se accreditate presso la BDE;

Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie locali;

Associazione Italiana Allevatori (AIA) attraverso le sue strutture
provinciali (APA) se accreditate presso la BDE

UNIRE;



AGEA
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
34
Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero della Salute
IDENTIFICAZIONE (art.3)
 Tutti gli equidi sono identificati mediante:
un dispositivo (elettronico) di identificazione
individuale conforme agli standards ISO
11784 ed ISO 11785
un documento di identificazione denominato
passaporto
Entro 10 gg dall’identificazione
 inserimento dati in BDE
35
IDENTIFICAZIONE (art.3)
 Gli equidi nati dopo il 31 dicembre 2006
Identificati (ANA, UNIRE, APA) in base presente
decreto entro il 31/12 dell’anno di nascita o entro
6 mesi dalla data di nascita, se questo termine è
posteriore al 31 dicembre e cmq prima di lasciare
l’allevamento senza la madre.
 Gli equidi nati prima del 1 gennaio 2007
se identificati in base Dec 93/623/CEE
e
2000/68/CE
 considerati identificati in conformità al presente
decreto  registrati in BDE entro il 30/04/2010
se non ancora identificati in base Dec. 93/623/CEE e
2000/68/CE
 identificati in base al presente decreto prima di
qualsiasi loro spostamento e comunque entro il 30
36
aprile 2010
IDENTIFICAZIONE
 Nota Ministeriale 2547 del 16/04/2008…..”i
passaporti rilasciati da Enti diversi da quelli
previsti dal D.M. 5 maggio 2006 sono da ritenersi
validi se rilasciati prima del 5 luglio 2007 e
riferiti comunque ad equidi nati prima del
01/01/2007”.
37
IDENTIFICAZIONE (art.11)
 Scambi di equidi da Paesi comunitari
 Mantengono documento di identificazione
del paese di origine
 Proprietario/detentore
comunica
APA/UNIRE arrivo in azienda entro 7 gg
 APA/UNIRE entro 30 gg aggiornamento
BDE
 Gli equidi destinati alla macellazione e
introdotti
temporaneamente
no
obbligo
inserimento in BDE
38
IDENTIFICAZIONE (art.12)
 Gli equidi importati definitivamente da Paesi
Terzi
 Proprietario/detentore comunica
APA/UNIRE arrivo in azienda entro 7 gg
 Identificati elettronicamente entro 30
giorni
dall'arrivo
nell’allevamento
di
destinazione e comunque prima di lasciare
l’allevamento e inserimento in BDE
 Se
possibile,
mantengono
proprio
documento
identificazione,
altrimenti
rilascio nuovo documento
 Gli equidi destinati alla macellazione e
introdotti
temporaneamente
no
obbligo
39
inserimento in BDE
IDENTIFICAZIONE (art.3)
 Gli equidi destinati alla macellazione prima dei
12 mesi di età e non destinati né verso Paesi
terzi, né a scambi intracomunitari,
 in alternativa al microchip e passaporto,
con mezzo di identificazione ”semplificato”
definito
dal
manuale
operativo
di
successiva emanazione
40
BDE (art.6)
gestita da UNIRE, in collaborazione con
APA accreditate, con procedure operative
stabilite da apposito manuale operativo di
successiva emanazione
41
BDE (art. 17)

•
•
•
•
•
contiene informazioni relative a:
Aziende  BDN
Allevamenti BDN
Proprietari  BDN
Detentori  BDN
Equidi
microchips
n° passaporto
segnalamento
nascite
spostamenti
decessi
macellazioni
dichiarazioni di destinazione finale
furti/smarrimenti equide e/o passaporto
42
BDE ( artt.3; 8)
inserimento dati
 equidi di nuova identificazione entro 10gg
dall’identificazione
 equidi da Paesi CE  entro 5 gg dall’arrivo a
destino ad esclusione di quelli destinati
direttamente a macello o manifestazioni ippicosportive
 equidi da Paesi Terzi  entro 10 gg da
identificazione ad esclusione di quelli destinati
direttamente a macello o manifestazioni ippicosportive
 equidi macellati entro 7 gg dall’evento
43
PASSAPORTO (art.5)
 rilasciato da UNIRE, anche tramite le ANA per gli
equidi registrati e le APA per tutti gli altri equidi,
entro 10gg dall’identificazione (previsto anche
rilascio smart card)
 spese a carico del proprietario essere conforme e
contenere le informazioni previste dal m.o.,
compresa l’eventuale dichiarazione di esclusione
dal consumo umano.
 emesso a seguito della identificazione del
soggetto e, per quelli registrati, dell’acquisizione
del certificato di fecondazione della madre (CIF)
 accompagna gli animali in ogni loro spostamento
 in caso di smarrimento/furto, rilascio duplicato
44
entro 14 gg
REGISTRAZIONE AZIENDE (art.7)
 Ogni azienda in cui sia presente anche un solo
equide, deve essere registrata (ex DPR 317/96),
attraverso il Serv. Vet. ASL, nella BDN
Ogni variazione relativa all’azienda deve essere
comunicata entro 7 giorni dall’evento.
Il Serv. Vet. ASL registra in BDN tali variazioni
La BDN con modalità definite nel m. o., attiva servizi di
interoperabilità e cooperazione applicativa con la BDE
per la condivisione di dette informazioni.
45
REGISTRAZIONE AZIENDE (art. 7)
 Il Serv. Vet. ASL
 mette a disposizione dell’UNIRE, entro 90 giorni
dall’emanazione del manuale operativo e secondo
modalità concordate, i dati in proprio possesso
relativi alle aziende registrate in data
antecedente all’attivazione della BDE di cui al
presente decreto
 a partire dalla data dell’attivazione della BDE
registra direttamente in detta BDE, secondo le
modalità stabilite dal manuale operativo, le
aziende di nuova attivazione e ogni variazione
relativa alle stesse
46
COMPITI DEL PROPRIETARIO
(formalmente delegato) art.9
/DETENTORE
Tiene aggiornato il registro di carico e scarico (7gg da
evento)
Provvede all’aggiornamento dei dati sul passaporto
Dichiara la destinazione finale dell’equide sul passaporto
Comunica, per iscritto all’APA, ANA/UNIRE:
la nascita, entro 7 gg
il passaggio di proprietà, entro 7 gg
la morte/abbattimento (in luogo diverso da macello)
dell’equide, entro 3 gg
lo smarrimento/furto dell’equide
lo smarrimento o furto del passaporto, entro 7 gg
il ritrovamento dell’equide/passaporto, entro 7 gg
47
APA/UNIRE (art.9)  casi particolari
Morte/abbattimento
aggiornamento BDE entro il 1° giorno lavorativo
successivo alla comunicazione dell’evento
annulla e conserva il documento d'identificazione
dell'equide morto o abbattuto per almeno 3 anni
48
APA/UNIRE (art.9)  casi particolari
Smarrimento/furto passaporto
- Se identità equide accertata tramite microchip:
rilascio duplicato
- Se identità equide accertata tramite metodi diversi da
microchip: rilascio duplicato ma equide diventa non DPA
Se proprietario, entro 30 gg, dimostra che equide
non è stato trattato con farmaci che lo
escluderebbero da macellazione, equide ritorna DPA
ma con una sospensione di 6 mesi
- Se identità equide non accertata: identificazione e
rilascio passaporto come equide non DPA
49
COMPITI DELL’UNIRE (art.16)
detiene la BD nazionale (BDE) delle aziende, degli
allevamenti e degli equidi, garantendone l'accesso o la
consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi della
L. n° 241/90
accredita le APA e le ANA, dandone comunicazioni alle
Regioni
trasmette annualmente una relazione al Ministero delle
politiche agricole e forestali, al Ministero della salute ed
alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
sullo stato della BDE.
50
COMPITI DELLE APA ACCREDITATE (art.13)
è connessa alla BDE
 è responsabile dell'identificazione e registrazione
degli animali nella BDE
rilascia e vidima il passaporto
registra nella BDE le nascite/morti, la dichiarazione di
destinazione finale, le movimentazioni, le introduzioni da
Paesi membri e da Paesi Terzi
registra nella BDE il furto/smarrimento di animali/
passaporti/microchip;
 stampa e rilascia il duplicato del passaporto smarrito
51
e/o oggetto di furto
COMPITI DEI TITOLARI STABILIMENTI DI MACELLAZIONE
(art.10)
si registra, preventivamente nella BDN
accerta che ogni equide introdotto sia provvisto del
passaporto, verificando che trattasi di DPA
 si munisce di apposita apparecchiatura per la lettura dei
microchips
comunica alla BDN per via informatica, entro sette giorni
dalla macellazione, tutte le informazioni relative agli equidi
macellati
garantisce, sotto il controllo del veterinario ufficiale,
l’espianto dei microchips degli equidi macellati comunicando i
relativi codici alla BDE
verifica, ad esclusione degli equidi da macello provenienti
dall’estero, la congruenza delle informazioni su passaporto52 e
quelle in BDE
COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO ASL (art.14)
è connesso alla BDE
 mette a disposizione della BDE e registra ed aggiorna
nella stessa banca dati, attraverso la BDN, le
informazioni relative alle aziende
utilizza i dati contenuti nella BDE per controlli sanitari
verifica e controlla i registri di carico e scarico e il
sistema di identificazione e registrazione degli equidi
53
COMPITI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
(art.15)
sono connesse alla BDE
vigilano e controllano per garantire il rispetto della
corretta applicazione del presente decreto
54
PROVVEDIMENTI
Limitazione alla movimentazione
Sanzioni in base al TULS 1265/1934, modificato da
Dlgs 196/99 All'articolo 358, secondo comma, del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, le
parole: "fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il
fatto costituisca reato".
Ordinanza su anemia infettiva equina
55
Situazione aggiornata al 20 marzo 2009
ASL
BG
BS
CO
CR
LC
LO
MN
MI
MI1
MI2
MB
PV
SO
VA
VCAM
ALLEVAMENTI EQUIDI - PER ASL - SPECIE E N CAPI
20/03/2009
CAVALLO
ASINO
MULO
BARDOTTO
TOTALE
ASL
N.ALLEV
TOT CAPI
N.ALLEV
TOT CAPI N.ALLEV TOT CAPI N.ALLEV TOT CAPI
N.ALLEV
TOT CAPI
2.196
8.164
184
601
8
14
BG
2.388
8.779
1.843
7.829
92
363
BS
1.935
8.192
1.200
3.474
247
460
7
7
CO
1.454
3.941
230
395
5
13
CR
235
408
650
128
105
41
3
1
1
LC
759
170
290
1.369
4
2
LO
294
1.371
892
2.680
84
141
2
4
MN
978
2.825
62
2.175
3
5
MI
65
2.180
525
3.977
22
53
MI1
547
4.030
220
2.391
8
18
MI2
228
2.409
286
1.424
10
15
MB
296
1.439
752
4.068
44
155
PV
796
4.223
649
763
102
145
7
8
SO
758
916
1.135
4.712
67
146
VA
1.202
4.858
508
1.122
74
130
VCAM
582
1.252
CAVALLO
N.ALL TOT CAPI
ASINO
MULO
BARDOTTO
N.ALL TOT CAPI N.ALL TOT CAPI N.ALL TOT CAPI
TOT 11.438 44.671 1.051 2.288
27
33
1
1
TOTALE
N.ALLEV
TOT CAPI
12.517 46.993
Scarica

Anagrafe equina_Lodi