Numero 4 - Dicembre 2013
Dieci anni di informazione sulla sicurezza del lavoro
N
redazione, costituito da tecnici e medici
dei servizi di prevenzione e da funzionari
della Regione e dell'INAIL Piemonte, si
realizzano attualmente quattro numeri
all’anno della newsletter con un numero
variabile di pagine, che sono pubblicati
nella sezione dedicata alla sicurezza nei
luoghi di lavoro del sito web della Regione
Piemonte.
La competenza professionale specifica
dei collaboratori, che, di volta in volta,
propongono contributi relativi ad
approfondimenti sulla normativa, alla
socializzazione di esperienze acquisite o
all’aggiornamento sullo stato dell’arte di
progetti realizzati, costituisce il punto di
forza della newsletter.
Anche il presente numero della newsletter
prosegue la strada imboccata nel 2004 con
una serie di approfondimenti dedicati alle
modifiche introdotte dal Decreto del Fare
al Testo Unico in materia di salute e
sicurezza del lavoro, al nuovo modello
regionale di valutazione del rischio
chimico denominato Inforisk, al Rapporto
annuale INAIL 2012 e agli impianti di
produzione e deposito degli articoli
pirotecnici.
Apertura
rtura
Ape
ell’ormai lontano 2004, Mario Valpreda,
ex Assessore ed ex Direttore della Sanità
pubblica della Regione Piemonte
recentemente scomparso, così scriveva
nell’editoriale di presentazione della
newsletter dedicata alla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro: “Il sistema
pubblico di prevenzione non è solo una
struttura contenitore ma ha dietro di sé
una grande ricchezza di esperienze,
competenze e professionalità che spesso
sono chiamate a misurarsi su terreni non
abituali. Una ricchezza che va condivisa,
a vantaggio di tutti coloro che lavorano
per la sicurezza e di quelli ai quali
vogliamo garantire migliori condizioni di
lavoro”.
La newsletter periodica in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Io
scelgo la sicurezza nasce nell’ambito di
una campagna regionale sulla sicurezza
del lavoro, approvata con una
Deliberazione della Giunta Regionale nel
febbraio 2004 (DGR n. 47-11652 del 2
febbraio
2004),
che
prevedeva
l’attivazione di diversi strumenti
comunicativi tra cui un’area tematica
dedicata sul sito web della Regione
Piemonte, un Numero verde per la
sicurezza nei luoghi di lavoro e la collana
editoriale “Sicuri di essere sicuri”.
Dalla pubblicazione del primo numero di
Io scelgo la sicurezza, l’unico ad essere
stato anche stampato, sono passati dieci
anni e sono stati realizzati, incluso il
presente, 40 numeri della newsletter,
oltre 400 pagine di notizie e
approfondimenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Con il coordinamento della Direzione
Sanità della Regione Piemonte e la
proficua collaborazione del gruppo di
IN QUESTO NUMERO
FOCUS
Il Decreto del Fare. Le principali
modifiche al Decreto 81/08
NEWS
Inforisk
Stati generali delle Reti di scuole per
la sicurezza
Il Rapporto annuale Inail
Articoli pirotecnici
1
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Dicembre 2013
Il Decreto del Fare. Le principali modifiche
apportate al Decreto 81/08
di P. Gatti (ASL AL)
comma 1, lettera m), del testo unico di cui al
DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
Si tratta di:
- associazioni di promozione sociale
riconosciute e non riconosciute, movimenti,
gruppi e loro coordinamenti o federazioni
costituiti al fine di svolgere attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà
e dignità degli associati (art. 2 L. 383/2000);
- associazioni sportive e relative sezioni non
aventi scopo di lucro affiliate alle federazioni
sportive nazionali o agli enti nazionali di
promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle
leggi vigenti che svolgono attività sportive
Focusus
Foc
Con il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69
dal titolo “disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 21/06/2013 (S.O. n. 50)
vengono, tra l’altro, disposte alcune modifiche
al cd Testo unico in materia di igiene e sicurezza
del lavoro.
Tale Decreto Legge viene convertito con la
Legge 9 agosto 2013 n. 98 (pubblicata su G.U.
n. 194 del 20/08/2013 – S.O. n. 63): molte
delle prescrizioni originariamente contenute nel
DL vengono rivisitate e modificate con la Legge
di conversione, vediamo le più significative.
Le modifiche apportate al Decreto 81 sono
entrate in vigore il 21 agosto 2013. L’elenco
degli articoli interessati alle modifiche è riportato
in Tabella 1.
Tabella 1
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Dicembre 2013
Nell’articolo 3, al comma 12-bis, ai soggetti
già precedentemente individuati, ai quali vanno
applicate le disposizioni dell’articolo 21 e cioè
ai volontari di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266 e ai volontari che effettuano servizio
civile, sono stati aggiunti i soggetti che prestano
la propria attività, spontaneamente e a titolo
gratuito o con mero rimborso di spese, in
favore delle associazioni di promozione sociale
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e
delle associazioni sportive dilettantistiche di cui
alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, nonché nei
confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67,
dilettantistiche (art. 1 L. 398/91); associazioni
sportive dilettantistiche costituite in società di
capitali senza fine di lucro (art. 90 L. 289/02);
- tutti i soggetti dell’art. 67, c. 1, lett. m) del
DPR 917/86 che recita: “le indennità di
trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi
e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai
collaboratori tecnici per prestazioni di natura
non professionale da parte di cori, bande
musicali e filo-drammatiche che perseguono
finalità dilettantistiche, e quelli erogati
nell’esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per
l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli
relazione all’incarico conferito nonché di periodico
aggiornamento e di conoscenza diretta
dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla
cooperazione e coordinamento (tra i datori di
lavoro interessati). L’alternativa DUVRI o incaricato
sarà possibile limitatamente ai settori di attività a
basso rischio di infortuni e malattie professionali
di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento
sia all’attività del datore di lavoro committente
sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei
lavoratori autonomi.
Il riferimento all’articolo 29, comma 6-ter, sta ad
indicare che i settori di attività a basso rischio di
infortuni e malattie professionali saranno
individuati con un futuro decreto ministeriale (per
altro da emanarsi entro il 21/11/2013). In attesa
che la prescrizione di cui sopra vada a regime,
sarebbe auspicabile, con riferimento alla figura
dell’ "incaricato", arrivare a delle risposte condivise
almeno sulle seguenti domande:
- l’individuazione va fatta in forma scritta? Con
data certa? Con accettazione scritta dell’incarico?
- Quando la sua formazione, esperienza e
competenza professionale possono essere
considerate “adeguate” e “specifiche” in base
all’incarico conferitogli? (nella versione del D.L. ci
si riferiva a formazione, competenza ed
esperienza “tipica di un preposto”)
- Quali sono i suoi poteri nell’esercizio della
funzione? Ad esempio, può sospendere i lavori
in caso di pericolo grave e imminente
direttamente riscontrato?
Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 26 ridefinisce
le esenzioni dagli obblighi di cui al comma 3. Ecco
la nuova versione, con evidenziate in blu le novità
rispetto alla precedente.
“3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di
materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata
non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre
che essi non comportino rischi derivanti dal rischio
di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del
Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività
in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre
2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni,
mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di
cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del
presente comma, per uomini-giorno si intende
l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture
rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro
necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o
forniture considerata con riferimento all’arco
temporale di un anno dall’inizio dei lavori”
3
Focus
cus
Fo
enti di promozione sportiva e da qualunque
organismo, comunque denominato, che
persegua finalità sportive dilettantistiche e che
da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica
anche ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativogestionale di natura non professionale resi in
favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche”.
L’argomento è già stato al centro di ampi dibattiti
e interpretazioni circa l’esatta caratterizzazione
da attribuirsi ai volontari e ai responsabili delle
loro organizzazioni a seconda delle circostanze
e delle attività svolte, in virtù del cd principio di
effettività più volte ribadito dalla giurisprudenza e
definitivamente incasellato nell’articolo 299 del
Decreto 81.
Allo stesso articolo 3 del Decreto 81 vengono
aggiunti altri due commi il 13-bis, con il quale si
demanda ad un futuro Decreto Interministeriale
la definizione di misure di semplificazione della
documentazione, anche ai fini dell’inserimento di
tale documentazione nel libretto formativo del
cittadino, che dimostra l’adempimento da parte
del datore di lavoro degli obblighi di informazione
e formazione previsti dal Decreto 81 in relazione
a prestazioni lavorative regolamentate dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
che implicano una permanenza del lavoratore in
azienda per un periodo non superiore a cinquanta
giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.
Con il secondo comma aggiunto, il 13-ter, si
demanda ad un ulteriore Decreto Interministeriale,
la definizione di misure di semplificazione degli
adempimenti relativi all’informazione, formazione,
valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per
le imprese agricole, con particolare riferimento a
lavoratori a tempo determinato e stagionali, e
per le imprese di piccole dimensioni.
L’auspicio è che con il termine “semplificazione”
non si alluda invece ad una riduzione degli obblighi
di formazione, informazione, di valutazione dei
rischi e di sorveglianza sanitaria, elementi questi
che costituiscono le colonne portanti dell’impianto
prevenzionistico aziendale secondo quanto
disegnato dalle direttive europee recepite,
rispetto alle quali (lo ricordo en passant) ci sono
ben precisi obblighi di non stravolgimento dei
principi ivi indicati.
Per l’ennesima volta vengono rivisitate le prescrizioni
di salute e sicurezza inerenti la gestione degli appalti.
In questo caso la modifica interessa il comma 3
dell’articolo 26, laddove viene introdotta, in
alternativa alla redazione del DUVRI (il Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali),
l’individuazione di un “incaricato” del datore di lavoro
committente, in possesso di formazione, esperienza
e competenza professionali adeguate e specifiche in
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Focusus
Foc
Il decreto ministeriale di cui all’articolo 29, comma
6-ter, richiamato in precedenza “reca in allegato
il modello con il quale, fermi restando i relativi
obblighi, i datori di lavoro delle aziende che
operano nei settori di attività a basso rischio
infortunistico possono dimostrare di aver
effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli
17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la
facoltà delle aziende di utilizzare le procedure
standardizzate previste dai commi 5 e 6 del
presente articolo.”
In attesa del decreto e del modello che
verosimilmente eviterà di ripristinare il ricorso
all’autocertificazione definitivamente archiviata il
31 maggio scorso, fin da ora nella Tabella 2,
possiamo delineare i futuri scenari (o le italiche
prerogative) relativamente alle tre modalità con
le quali adempiere all’importante e indelegabile
obbligo di valutazione dei rischi.
La sostituzione dell’articolo 67 inerente le
“notifiche all’organo di vigilanza competente per
territorio”, a differenza della rubrica immodificata,
prevede ora una semplice comunicazione. Il
novellato comma 2 dell’articolo recita: “Il datore
di lavoro effettua la comunicazione di cui al
comma 1 nell’ambito delle istanze, delle
segnalazioni o delle attestazioni presentate allo
sportello unico per le attività produttive con le
In attesa dell’emanazione di questo ulteriore
Decreto Interministeriale e preso atto che le
modifiche apportate al Decreto 81 dal “decreto
del fare” sono tutte incasellate nell’ottica della
“semplificazione”, relativamente all’articolo 67
non si può non notare che viene eliminato, rispetto
al testo precedentemente in vigore, il seguente
periodo: “Entro 30 giorni dalla data di notifica,
l’organo di vigilanza territorialmente competente
può chiedere ulteriori dati e prescrivere
modificazioni in relazione ai dati notificati”. Viene
quindi meno l’azione preventiva esercitabile
dall’organo di vigilanza in sede di valutazione della
pratica, demandando gli eventuali provvedimenti
alla successiva azione di vigilanza... ma ormai a
cose fatte?
Infine, una correzione imposta dall’Unione Europea
che, come è noto, ha aperto una procedura di
infrazione nei confronti dell’Italia per non aver
correttamente recepito quanto indicato nella
Direttiva 89/391 relativamente all’organizzazione
del Servizio di Prevenzione e Protezione che,
secondo la Direttiva, deve essere interno,
potendosi optare per incarichi esterni solo per
giustificate ragioni. Si è quindi modificato il primo
comma dell’articolo 31 aggiungendo un
“prioritariamente”:
Tabella 2
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modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono individuate, secondo criteri di semplicità e
di comprensibilità, le informazioni da trasmettere
e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare
per i fini di cui al presente articolo.”
“1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il
datore di lavoro organizza il servizio di
prevenzione e protezione prioritariamente
all’interno della azienda o della unità produttiva,
o incarica persone o servizi esterni costituiti
anche presso le associazioni dei datori di lavoro
o gli organismi paritetici, secondo le regole di
cui al presente articolo.”
Chissà se l’Europa si accontenterà di un
avverbio?
Sicurezza del lavoro negli appalti e verifiche
di attrezzature e impianti. Dove eravamo rimasti.
di M. Montrano e G.Porcellana (ASL TO3)
esclusione dell’obbligo di redazione del DUVRI.
A tale proposito si osserva come la modifica
normativa abbia di fatto ridotto rispetto al
precedente testo i casi di deroga poiché la
diversa formulazione del testo porta a
ritenere che i limiti temporali oggi indicati in
5 uomini giorno si riferiscano non solo ai lavori
o servizi, ma anche alle forniture e ai servizi
di natura intellettuale. Tale lettura discende
dal fatto che rispetto al testo originario non
è più presente il termine “nonché” e quindi
tutti i casi elencati: “servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali
o attrezzature, ai lavori o servizi” trovano
ragione di esclusione dall’obbligo di redazione
del DUVRI solamente se la loro “durata non è
superiore a cinque uomini-giorno”, e sempre
che “non comportino rischi derivanti dal rischio
di incendio di livello elevato …, dallo svolgimento
di attività in ambienti confinati …, o dalla
presenza di agenti cancerogeni, mutageni o
biologici, di amianto o di atmosfere esplosive
o dalla presenza dei rischi particolari di cui
all’allegato XI ...”
Tale interpretazione trova conferma nel
termine “uomini-giorno” con il quale si
intende l’entità presunta dei lavori, servizi e
forniture rappresentata dalla somma delle
giornate di lavoro necessarie all’effettuazione
dei lavori, servizi o forniture considerata con
riferimento all’arco temporale di un anno
dall’inizio dei lavori.
Rispetto al focus in commento si deve inoltre
ricordare che il DPR 177 del 14/9/2011 ha
definito il Regolamento recante norme
per la qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati.
Focus
cus
Fo
I focus della newsletter di giugno 2011 e di
novembre 2011 hanno trattato i temi della
sicurezza del lavoro negli appalti e delle
verifiche di macchine attrezzature e impianti:
su entrambi il Decreto del Fare ha introdotto
delle novità. Vediamo quali.
Per quanto riguarda la sicurezza nei lavori in
appalto le novità giungono dal c.d. Decreto
del Fare (LEGGE 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia» G.U. n. 194 del 20 agosto
2013) che ha modificato i commi 3 e 3 bis
dell’articolo 26 del D.lgs. 81/08. La modifica
del comma 3 rimane in attesa della
definizione dei decreti previsti dal successivo
articolo 29, comma 6-ter, che dovrebbero
indicarci i settori di attività a basso rischio di
infortuni e malattie professionali. Solo dopo
questa attesa produzione normativa, nei casi
in cui sia l’attività del datore di lavoro
committente sia le attività dell’impresa
appaltatrice e dei lavoratori autonomi
ricadano nei settori di attività a basso rischio,
si potrà omettere la redazione del DUVRI a
condizione che il datore di lavoro
committente individui un proprio incaricato,
in possesso di formazione, esperienza e
competenza professionali, adeguate e
specifiche in relazione all’incarico conferito,
nonché di periodico aggiornamento e di
conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro,
che avrà il compito di sovrintendere alla
realizzazione delle misure di cooperazione
e coordinamento previste dal comma 2
dell’articolo 26. La modifica del comma 3bis è invece già operativa e riguarda i casi di
Coordinamento redazionale
Alessandro Palese
Numero 4 - anno X - Dicembre 2013
Regione Piemonte - Direzione Sanità
Settore Prevenzione e veterinaria
Via Lagrange 24, 10123 Torino
Tel. 011.432.4761 E-mail: [email protected]
Tutti gli articoli pubblicati sulla newsletter sono da considerarsi
articoli resi a titolo gratuito. E’ consentita la riproduzione e
diffusione, parziale o totale, degli articoli pubblicati nella
newsletter, a condizione che gli articoli riprodotti non siano
oggetto di forme di commercializzazione e che sia riportata
l’indicazione della fonte, dell’articolo e degli autori.
Redazione
Pierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL), Raffaele Ceron, Francesca Gota (SPreSAL ASL CN1), Erica Moretto (SPreSAL
ASL CN2), Antonino Bertino (SPreSAL ASL TO1), Michele
Montrano, Giacomo Porcellana (SPreSAL ASL TO3),
Maria Gullo (INAIL Piemonte), Silvano Santoro (DoRS
ASL TO3)
Hanno collaborato a questo numero
Alfonso Lupo (USR Piemonte), Alessandra Lanza (INAIL
Piemonte), Oscar Argentero e Enrico Fileppo (ASL TO5),
Fabrizio Ferraris (ASL BI)
Chi volesse proporre articoli, argomenti di discussione, ecc. può
contattare la redazione scrivendo a: [email protected]
La newsletter è pubblicata nel sito web della Regione Piemonte.
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Anche la recente giurisprudenza ha
confermato il principio espresso dall’articolo
26 secondo il quale esiste una
responsabilità concorrente tra il datore di
lavoro committente e il datore di lavoro
appaltatore. Si veda al proposito
Cassazione Penale, Sez. IV, 10/02/2012,
n. 5420: Il principio generale in materia
di interferenze tra ditta appaltante ed
appaltatrice, affermato con continuità da
questa Corte è quello che, ove i lavori si
svolgano nello stesso cantiere predisposto
dall’appaltante in esso inserendosi anche
l’attività dell’appaltatore per l’esecuzione
di un’opera parziale e specialistica (ivi
compresa, ovviamente, anche quella di cui
ci si occupa: manutenzione), e non
venendo meno l’ingerenza dell’appaltante
e la diretta riconducibilità (quanto meno)
anche a lui dell’organizzazione del comune
cantiere, in quanto investito dei poteri
direttivi generali inerenti alla propria
qualità, sussiste la responsabilità di
entrambi tali soggetti in relazione agli
obblighi antinfortunistici, alla loro
osservanza ed alla dovuta sorveglianza al
riguardo. Un’esclusione della responsabilità
dell’appaltante è configurabile solo qualora
all’appaltatore sia affidato lo svolgimento
di lavori, ancorché determinati e
circoscritti, che svolga in piena ed assoluta
autonomia organizzativa e dirigenziale
rispetto all’appaltante, e non nel caso in
cui la stessa interdipendenza dei lavori
svolti dai due soggetti escluda ogni
estromissione
dell’appaltante
dall’organizzazione del cantiere. Nella
ricorrenza delle anzidette condizioni,
trattandosi di norme di diritto pubblico che
non possono essere derogate da
determinazioni pattizie, non potrebbero
avere rilevanza operativa, per escludere
la responsabilità dell’appaltante, neppure
eventuali clausole di trasferimento del
rischio e della responsabilità intercorse tra
questi e l’appaltatore.
Anche per quanto attiene alle verifiche di
macchine attrezzature e impianti di cui
all’allegato VII del D.lgs. 81/08 le novità
giungono dal c.d. Decreto del Fare e
dall’ancor più recente Legge 30 ottobre
2013, n. 125.
La norme modificata è quella contenuta
nell’articoli 71, comma 11 del T.U. Si
ricorderà che il precedente schema previsto
per l’effettuazione delle verifiche periodiche
prevedeva l’individuazione dell’ INAIL, per
la prima verifica, e delle ASL/ARPA, per le
verifiche successive, quali soggetti titolari
della funzione. La procedura definita anche
dal DM 11/4/2011 prevedeva un termine
di sessanta giorni per la prima verifica e di
trenta giorni per le verifiche successive
entro il quale il soggetto titolare della
funzione era chiamato a svolgere la
verifica. Alla scadenza di tale termine ed in
caso di mancato riscontro da parte del
soggetto titolare della funzione il datore di
lavoro poteva avvalersi del supporto di
soggetti pubblici o privati abilitati.
Con le recenti modifiche il sistema in essere
viene leggermente modificato per la prima
verifica poiché il termine per la verifica INAIL
viene ridotto a quarantacinque giorni,
mentre per le verifiche successive il datore
di lavoro può rivolgersi alternativamente
su sua libera scelta alle ASL o all’ARPA, o a
soggetti pubblici o privati abilitati.
Sulla periodicità e sulle modalità di
effettuazione delle verifiche nulla è
innovato, mentre dal 2011 in avanti sono
stati pubblicati e vengono aggiornati, dal
Ministero del Lavoro gli elenchi dei soggetti
pubblici e privati abilitati a svolgere le
verifiche di cui trattasi. L’ultimo elenco è
stato pubblicato con Decreto Dirigenziale
del 31 luglio 2013.
Con Decreto Dirigenziale del 23 novembre
2012 è stato definito il quadro delle tariffe
per le attività di verifica periodica delle
attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII
del D.lgs. 81/08.
Infine occorre ricordare le Circolari del
MLPS n. 11 del 25 maggio 2012 e n. 23
del 13 agosto 2012 entrambe recanti la
«Disciplina delle modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche di cui all’All. VII
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.
81 nonché i criteri per l’abilitazione dei
soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del
medesimo
decreto
legislativo
Chiarimenti”, con le quali sono state
indicate, tra l’altro, alcune tipologie di
attrezzature non soggette alle verifiche (ad
es. ponti sollevatori per veicoli e carrelli
commissionatori).
Stati generali delle Reti di scuole per
la sicurezza
di A. Lupo (USR Piemonte)
Nel mese di aprile del 2013, nel pomeriggio
antecedente il Convegno sul tema “Strategie
di promozione della cultura della sicurezza
nella scuola”, realizzatosi il 5 aprile 2013
presso l’I.I.S. “F. Algarotti” di Venezia, si è
svolto presso l’USR del Veneto, l’incontro
relativo alla terza tappa degli Stati Generali
delle Reti di scuole per la sicurezza, a seguire
delle prime due tappe svoltesi a Firenze e
ad Asti e con l’auspicio che la quarta tappa
potesse svolgersi a Roma. L’incontro ha
visto la presenza dei rappresentanti di
quattro Regioni, ossia del Friuli Venezia Giulia,
del Piemonte, della Toscana e del Veneto.
Per il Piemonte hanno partecipato Antonietta
Di Martino, D.S. membro Osservatorio della
Sicurezza per le Scuole del Piemonte e
coordinatrice della Rete di Rivoli, Alfonso
Lupo, Dirigente Tecnico USR Piemonte,
membro Osservatorio Sicurezza per le
Scuole del Piemonte, Giorgio Marino, D.S.
coordinatore rete della prov. di Asti e
Vincenzo Termini, D.S. coordinatore della
rete di Beinasco.
Durante l’incontro la dott.ssa Miola, Vice
Direttore Generale dell’USR Veneto, ha
messo in risalto la presentazione, in tutte le
scuole delle reti del Veneto, della prima
edizione del Manuale sulla Gestione della
sicurezza e Cultura della Prevenzione nelle
scuole, elaborato dalla Rete di scuole della
Provincia di Firenze e della Regione Veneto.
E’ stato auspicato che tale manuale potesse
essere presentato a Roma a seguito
interlocuzione con il MIUR e l’INAIL e
successivamente
prevederne
la
disseminazione tramite la costruzione di una
piattaforma informatica.
Da parte piemontese si è relazionato sulla
situazione delle reti nella Regione e della
fattiva collaborazione esistente tra Regione
Piemonte, USR Piemonte ed INAIL Piemonte
nonché delle attività messe in atto con i
finanziamenti dei vari Enti.
E’ stato ribadita l’importanza delle Reti per
lavorare in termini di efficacia ed efficienza
per rendere fruibile il servizio a più soggetti.
E’ stato messo in luce come le Reti possano
costituire un modello e un punto di
riferimento e di forza in campo nazionale e
che il coordinamento interregionale delle Reti
debba avere un riconoscimento nazionale.
Fondamentale importanza è stata data alla
collaborazione con gli Organi di vigilanza ai
fini della prevenzione, sottolineando come
sia importante anche l’uniformità di
comportamento degli stessi Organi.
Non è mancato anche il riferimento al fatto
che non sia stato ancora emanato il Decreto
Ministeriale in applicazione del TUSL,
ritenendo necessario un gruppo tecnico di
lavoro per la redazione del Regolamento
stesso.
E’ stata anche rilevata la contraddittorietà a
volte presente nelle norme vigenti e
l’incertezza nella loro applicazione.
Circa il problema della formazione, mentre
è stato ribadita la mancanza di fondi per
provvedere a tale adempimento, da parte
dei Rappresentanti del Friuli Venezia Giulia, è
stato reso noto che è stato messo in piedi
un sito per la formazione on-line con i
contributi della Regione, mentre da parte
dei rappresentanti della regione Piemonte è
stata data notizia della creazione, ad opera
di una Rete che comprende le scuole di
un’intera provincia, dell’anagrafe per la
formazione.
In conclusione dell’incontro è stato condiviso
un documento sul Modello di Rete da
presentare nella giornata del Convegno del
5 aprile 2013, da parte del Coordinatore della
rete di scuole per la sicurezza di Firenze,
prof. Sauro Garzi.
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Il nuovo modello Inforisk
di F. Ferraris (ASL BI)
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L’agenzia Europea per la Salute e la
Sicurezza nei luoghi di lavoro identifica
l’esposizione ad agenti chimici fra i primi
quattro fattori di rischio in grado di
determinare danni alla salute dei lavoratori.
Stime del 2009 evidenziano come circa il
15% dei lavoratori nell’Europa dei 27
manipoli agenti chimici e circa il 19% sia
esposto a polveri, fumi, aerosol, gas
contenenti agenti chimici durante lo
svolgimento dei propri compiti lavorativi.
Sempre nello stesso anno è stato stimato
che in Europa sono deceduti circa 74.000
lavoratori a causa dell’esposizione ad agenti
chimici, circa dieci volte di più dei morti che
si verificano ogni anno in Europa per
infortuni. Al fine di ridurre e, ove possibile,
eliminare i rischi derivanti da agenti chimici
in ambiente di lavoro il D.lgs. 81/08 impone
al datore di lavoro di effettuare, fra l’altro,
la valutazione dei rischi e l’eventuale
individuazione e predisposizione delle
misure di prevenzione. La citata norma
prevede che la valutazione debba essere
effettuata prendendo in considerazione fra
l’altro:
a) le proprietà pericolose;
c) il livello, il modo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro
in presenza di tali agenti tenuto conto della
quantità delle sostanze e dei preparati che
li contengono o li possono generare;
f) gli effetti delle misure preventive e
protettive adottate o da adottare.
Se i risultati della valutazione dei rischi
dimostrano che, in relazione al tipo e alle
quantità di un agente chimico pericoloso e
alle modalità e frequenza di esposizione a
tale agente presente sul luogo di lavoro, vi
è solo un rischio basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute dei lavoratori è
sufficiente l’applicazione delle misure
generali di prevenzione; diversamente in
caso di presenza di rischio rilevante per la
salute e/o maggiore di basso per la
sicurezza devono essere applicate le
misure specifiche di prevenzione di cui
all’art. 225, fra cui è ricompresa la
sorveglianza sanitaria. Al fine di supportare
i soggetti della prevenzione nel portare a
termine il percorso valutativo nel rispetto
del dettato normativo ricavando, fra l’altro,
utili indicazioni per la predisposizione delle
misure di prevenzione, il gruppo di lavoro
regionale sul rischio da agenti chimici e
cancerogeni ha rivisitato il metodo di
valutazione del rischio da agenti chimici
denominato INFORISK, già prodotto da un
precedente gruppo di lavoro regionale sullo
specifico argomento, a seguito dell’entrata
in vigore del D.lgs. 25/02. La revisione è
stata effettuata con lo scopo di aggiornare
il metodo sia tenendo conto delle
importanti modifiche normative, che
considerando anche significativi elementi di
criticità che sono emersi dopo alcuni anni
di applicazione dei metodi ad algoritmo in
generale e del metodo INFORISK nello
specifico. L’impianto complessivo rimane
simile, ma con modifiche ed importanti
integrazioni derivanti, fra l’altro, da
un’ampia revisione della letteratura tecnicoscientifica sull’argomento e tenendo conto
anche delle indicazioni emerse da un’analisi
critica di metodi simili utilizzati in altri paesi
europei. Fra gli elementi di criticità emersi
dall’utilizzo della precedente versione,
quello di un’eccessiva soggettività nel
pesare alcuni dei parametri, in particolare
quelli che definiscono l’esposizione stimata,
hanno portato a delineare un percorso più
definito, introducendo anche parametri
tecnici di riferimento quali, ad esempio, per
le aspirazioni localizzate, le velocità di
captazione misurate al punto di emissione
degli inquinanti.
Cercando di sintetizzare, le modifiche
apportate sono state essenzialmente le
seguenti:
- rivalutazione dell’indice di gravità per gli
irritanti inalatori ed i sensibilizzanti;
- in presenza di sensibilizzanti cutanei, possibilità
di raggiungere un rischio “irrilevante” in alcune
circostanze lavorative. Per i sensibilizzanti inalatori
si conferma la scelta di assenza di rischio
irrilevante;
- maggiore precisione nell’individuazione del
fattore durata;
- nuova metodologia di calcolo, in particolare
nella combinazione tra durata e esposizione;
- descrizione di dettaglio dei fattori correttivi
dell’indice di esposizione stimata;
- chiarimenti in merito all’utilizzo del modello
con le misure ambientali nella valutazione
del rischio misurato;
- introduzione di una metodologia di
valutazione del rischio cutaneo (di tipo
stimato) che tenga conto dei seguenti
fattori: gravità, quantità e indice di
esposizione (combinazione modalità di
contatto e superficie esposta);
- possibilità di calcolare un rischio cumulativo
(inalatorio e cutaneo).
E’ stato altresì inserito un percorso “breve”
definito “cut-off”, che dovrebbe permette alle
situazioni in cui vengono utilizzati bassi
quantitativi di agenti chimici con basso indice
di gravita, di rispondere all’esigenza di
valutazione del rischio senza un eccessivo
impiego di risorse. Si ribadisce la non
utilizzabilità di INFORISK sia per la valutazione
del rischio derivante dall’esposizione ad
agenti cancerogeni e mutageni, di cui al Capo
II Titolo IX del D. Lgs. 81/08, che per la
valutazione del rischio per la sicurezza. È
intenzione del gruppo di lavoro definire un
metodica anche per il rischio per la sicurezza,
nel frattempo si rimanda all’utilizzo di altri
algoritmi appositamente predisposti.
Rimane aperto un elemento di criticità, che
è trasversale a tutti i processi di valutazione,
che deriva dalla professionalità specifica di
chi effettua la valutazione, che dovrà essere
coerente con gli obiettivi che la normativa
pone in capo al datore di lavoro. Si ritiene
che alcuni elementi critici su tale argomento
siano insiti nella norma. Il fatto che la
presenza del medico competente sia
richiesta solo ed esclusivamente dopo che il
datore di lavoro abbia definito la presenza
di un rischio rilevante per la salute, determina
una situazione in cui un passaggio
estremamente delicato come quello che
definisce l’obbligo dell’applicazione delle
norme specifiche di prevenzione di cui all’art.
225 e dell’attivazione della sorveglianza
sanitaria specifica avvenga senza che il
contributo di una figura che si ritiene
essenziale, cioè quella del Medico
Competente sia, nella gran parte dei casi,
richiesto. In tale ambito si ricorda che
l’allineamento con la vigente normativa e il
tentativo di evitare utilizzi distorti, che in
passato hanno portato in molti casi anche a
sottostime del rischio, ha sicuramente fatto
sì che la complessità del metodo sia
aumentata,
richiedendo
specifiche
professionalità e competenze indispensabili
sia nella fase di individuazione degli agenti in
causa, sia nella fase di valutazione vera e
propria, sia nell’individuazione delle corrette
misure di prevenzione. In conclusione si
auspica che INFORISK possa essere un utile
supporto ai soggetti della prevenzione nel
delineare un percorso di valutazione del
rischio da agenti chimici rispondente alla
vigente normativa, ma anche uno strumento
in grado concretamente di individuare in
modo esplicito le criticità che il datore di
lavoro dovrà affrontare per prevenire i danni
da esposizione a tali agenti.
Il nuovo modello Inforisk si può reperire nella
sezione dedicata alla sicurezza del lavoro del
sito della Regione Piemonte all'indiriizzo:
www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza.html
E' possibile rivolgere quesiti su questioni inerenti la sicurezza nei luoghi
di lavoro al seguente indirizzo e-mail:
[email protected]
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www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza.html
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Dicembre 2013
Rapporto annuale INAIL 2012
di A. Lanza (INAIL Piemonte)
Il 2012 in Piemonte è stato caratterizzato da
una lieve contrazione dell’occupazione rispetto
all’anno precedente che si è concentrata
soprattutto nei comparti industriali (-1,2%), e
da una sostanziale stabilità delle ore di CIG
complessivamente autorizzate che, pur
diminuendo lievemente rispetto al 2011 (-1,7%),
continuano ad attestarsi oltre cento milioni di ore
al di sopra sia dei livelli pre-crisi che di quelli di
lungo termine, periodo rispetto al quale il saldo
occupazionale è, invece, ancora leggermente
positivo.
Contemporaneamente sono aumentate del
21% le persone in cerca di occupazione,
2000-2012 +5%
2008-2012 -2%
2000-2012 +327%
2008-2012 +294%
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Dicembre 2013
possibile segno di un’aspettativa di inversione
del ciclo economico, ma gli indicatori legati al Pil
regionale (-2,3%), ai fallimenti (+7,4%)
indicano una perdurante situazione di crisi
economica nella nostra regione. In questo
contesto, nel 2012, sono stati denunciati all’Inail
50.488 infortuni sul lavoro 58 dei quali
hanno avuto conseguenze mortali. Rispetto
al 2011, gli infortuni sono complessivamente
calati del 9% e quelli mortali del 13%, ma, nel
lungo periodo, gli infortuni diminuiscono di circa il
41% ed i casi mortali si dimezzano
evidenziando entrambi, dal 2008, una
decrescita nettamente più rapida di quella
registrata negli anni precedenti. Questo
andamento indica verosimilmente che gli effetti
della congiuntura economica sul fenomeno
infortunistico hanno accelerato una consolidata
tendenza decrescente di lungo periodo collegata
alla maggior attenzione alla prevenzione ed alle
profonde variazioni del tessuto produttivo
piemontese che hanno determinato un
massiccio spostamento di manodopera dalla
produzione di beni a quella di servizi. Nel 2012,
ragionando in termini di gestione assicurativa
2000-2012 -41%
2008-2012 -27%
2000-2012 -53%
2008-2012 -24%
Inail, nell’Industria e nel Terziario, con una
lieve prevalenza di quest’ultimo, sono
avvenuti quasi il 50% degli infortuni
denunciati,
l’11%
sono
avvenuti
nell’Artigianato ed il 7% nell’Agricoltura. I
restanti sono ripartiti fra il settore tariffario
residuale (11%), i dipendenti statali (4%), e le
franchigie (infortuni con prognosi inferiore ai
quattro giorni). Questa distribuzione, seppur
con una diversa incidenza percentuale delle
varie componenti dovuta al maggior rischio
infortunistico delle attività industriali, tende a
replicare quella degli occupati, la maggioranza
dei quali è concentrata nella produzione di
servizi piuttosto che di beni.
La maggiore pericolosità delle attività connesse
alla produzione di beni, però, influenza
pesantemente la distribuzione dei casi mortali tra
i settori produttivi, allontanandola nettamente da
quella degli occupati e concentrandone il 41%
sul solo settore industriale. Nel Terziario, invece,
sono avvenuti solo il 21% dei casi mortali,
principalmente per infortuni in itinere,
nell’Artigianato il 13% e nell’Agricoltura, dove
lavora solo il 3% degli occupati piemontesi, ben
il 12%
Circa l’87% degli infortuni è avvenuto a seguito
di rischi lavorativi propri con una netta
prevalenza per quelli verificatisi nell’ambiente
ordinario di lavoro rispetto agli incidenti stradali
occorsi nell’espletamento delle proprie
mansioni (7%), mentre gli infortuni in itinere si
attestano al 13% circa del totale.
Gli effetti del rischio aggiuntivo legato alla
circolazione stradale si percepiscono, però,
nettamente analizzando gli infortuni mortali,
fra i quali quelli in itinere rappresentano il 24%
del totale e quelli legati agli incidenti occorsi
nell’espletamento delle proprie mansioni ben il
31%, con una speculare riduzione, al 45%,
degli infortuni avvenuti nell’ambiente ordinario
di lavoro.
La maggioranza dei lavoratori infortunati nel
2012 è di nazionalità italiana (85%) e di sesso
maschile (62,5%), ma l’incidenza degli
stranieri e delle donne è in lenta, ma costante
ascesa da diversi anni pur con una maggior
sensibilità dei primi agli effetti della
congiuntura economica. Nel caso degli
infortuni mortali, l’incidenza degli stranieri, a
differenza dagli anni scorsi, è solo
leggermente maggiore rispetto a quella
complessiva (15,5%), mentre quella
femminile è leggermente inferiore al 9% ad
apparente conferma dell’ipotesi che le
lavoratrici siano, forse non solo per ragioni
legate alle mansioni svolte, meno esposte
ai rischi di incidente mortale.
La metà degli infortuni avviene, come negli
anni scorsi, nella provincia di Torino, seguita
da quelle di Cuneo e di Alessandria, mentre
la distribuzione geografica degli infortuni
mortali, pur seguendo un andamento
analogo, è leggermente meno concentrata
sul torinese.
Rispetto al calo regionale complessivo del 9%
sul 2011, l’Agricoltura (-11%), l’Industria (15%) e l’Artigianato (-15%) evidenziano
scostamenti superiori alla media regionale,
mentre il Terziario si colloca ad un livello
inferiore (-5%). Gli infortuni in itinere
diminuiscono lievemente meno della media
regionale (-2,3%), mentre la variazione di quelli
in ambiente di lavoro o da rischio strada
lavorativo è allineata ad essa. Il calo degli
infortunati stranieri è nettamente maggiore di
quello degli italiani (-13%), mentre quello delle
lavoratrici infortunate è decisamente minore (4%) rispetto alla diminuzione degli infortunati
di sesso maschile ed entrambe queste variazioni
sembrano essere ampiamente influenzate dalla
situazione congiunturale in atto. A livello
territoriale, infine, si registrano contrazioni del
fenomeno infortunistico superiori alla media
soprattutto nelle province di Biella, Cuneo e
Novara.
Poco più del 66% degli infortuni
denunciati nel 2012 è stato indennizzato
(63% per esiti temporanei, 3% circa per
danni permanenti, 0,11% per esiti mortali),
mentre il restante 34% circa non è stato
indennizzato perché relativo a franchigie, casi
negativi, infortuni occorsi a dipendenti statali
per i quali non è previsto indennizzo a carico
Inail o casi ancora in istruttoria alla data di
aggiornamento della banca dati.
Oltre al valore assoluto degli infortuni ed alla
loro dinamica rispetto agli anni precedenti,
dal punto di vista prevenzionale è di
fondamentale importanza l’analisi del
fenomeno infortunistico in funzione dei
lavoratori esposti al rischio infortunistico. In
Piemonte, nel triennio 2008-2010 (ultimo
disponibile per ragioni statistiche), sono
avvenuti 20,15 infortuni ogni 1.000 addetti,
a fronte di un dato nazionale di 23,96
infortuni ogni 1.000 addetti, secondo una
tendenza di costante diminuzione dall’inizio
del secolo, quando in Piemonte si
registravano 33,08 infortuni ogni 1.000
addetti (triennio 2000-2002).
Nel 2012 in Piemonte sono state denunciate
anche 1.986 malattie professionali, circa
il 5% in meno rispetto al 2011, ma il dato è
destinato ad aumentare nei prossimi mesi
per effetto delle denunce di malattia
professionale pervenute nel corso del
triennio prescrizionale. La maggior parte di
queste malattie ha avuto origine nell’Industria
(31%),
nell’Artigianato
(13%)
e
nell’Agricoltura (17%), mentre l’incidenza del
settore Terziario è inferiore al 10%. La quasi
totalità dei tecnopatici (91%) è di nazionalità
italiana ed una schiacciante maggioranza di
essi è di sesso maschile (72%).
Rispetto all’anno precedente le malattie
professionali aumentano soprattutto in
Agricoltura (+30%), mentre i tecnopatici
stranieri diminuiscono meno degli italiani. Dal
punto di vista di genere, invece, il calo
rispetto al 2011 riguarda quasi
esclusivamente i tecnopatici di sesso
maschile.
Il 33% delle malattie professionali
denunciate è stato accolto (21% con
indennizzo, 12% senza), mentre il 67% non
è stato accolto (ma il 3% era ancora in
istruttoria alla data della rilevazione) a
dimostrazione della maggiore complessità
istruttoria delle malattie professionali rispetto
agli infortuni.
In Agricoltura le malattie professionali più
diffuse sono quelle osteoarticolari (89%),
mentre sordità e tumori hanno incidenze
poco rilevanti. Nei settori Industria,
Artigianato e Terziario, pur rimanendo più
diffuse le malattie osteoarticolari (45%)
spiccano sia l’incidenza delle sordità (20%)
che dei tumori professionali (17%).
Pur non esistendo ancora elaborazioni
statistiche attendibili, le prime indicazioni
provenienti dagli archivi di produzione
sembrano indicare che nel 2013 il fenomeno
infortunistico regionale sarà destinato a
contrarsi ulteriormente, secondo percentuali
probabilmente analoghe a quelle registrate
lo scorso anno.
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Dicembre 2013
Articoli pirotecnici. Impianti di
produzione e deposito
di O. Argentero e E. Fileppo (SPreSAL ASLTO5)
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Dicembre 2013
Il termine «esplosivo» rappresenta
comunemente l’esatta antitesi del concetto
di «sicurezza». La principale ragione è
verosimilmente da ricercarsi nel fatto che il
più tradizionale campo di applicazione di tali
prodotti è, nell’immaginario collettivo, quello
bellico o terroristico dove i materiali esplosivi
sono utilizzati con l’intento palese di
apportare danni a cose e persone.
Dobbiamo tuttavia rilevare che, anche negli
impieghi civili, l’utilizzo di esplosivi, da
intendersi come sostanze che si
decompongono con grande rapidità dando
luogo a forti reazioni esotermiche e onde di
pressione nell’atmosfera circostante, è
spesso causa di incidenti, sovente luttuosi.
Ciò si verifica non tanto durante l’impiego in
cava, miniera o nelle attività di demolizione
controllata di edifici, quanto più
frequentemente nell’apparentemente più
“innocua” produzione e stoccaggio di articoli
pirotecnici. Tale circostanza trova
probabilmente spiegazione in parte nel fatto
che il personale del comparto estrattivo cui
è demandata la manipolazione degli esplosivi
è oggetto di una approfondita formazione
tecnica specifica, in parte nel fatto che i
maggiori pericoli sono insiti nel processo di
fabbricazione degli esplosivi, piuttosto che
nella loro manipolazione. Se, da un lato, la
fabbricazione di esplosivi industriali avviene
comunemente in realtà produttive
tecnologicamente avanzate, dotate delle
necessarie misure di sicurezza e con l’ausilio
di personale qualificato, non si può certo dire
altrettanto in relazione alla produzione di
articoli pirotecnici. Ancora oggi questa attività
viene svolta in aziende di piccole o
piccolissime dimensioni, con modalità
operative prevalentemente artigianali,
tramandate di padre in figlio, dove spesso la
formazione tecnica dei lavoratori è frutto
quasi esclusivamente dell’esperienza sul
campo. Ma spesso la sola esperienza non
si è dimostrata sufficiente, infatti occorre
anche comprendere, dal punto vista chimicoteorico, il come ed il perché gli esplosivi
scoppiano.
La consapevolezza che gli eventi incidentali
derivino quasi sempre da comportamenti di
sottovalutazione dei pericoli, dovrebbe
riportare l’attenzione di tutti gli addetti del
settore sulla necessità di rispettare alla lettera
le norme tecniche di sicurezza che devono
costituire il punto di partenza intorno al quale
costruire il processo lavorativo di produzione
dei prodotti pirotecnici ed esplosivi. In
sostanza, il pirotecnico è, e può rimanere,
un artigiano, ma ciò non lo esime dall’obbligo
di assunzione di una sempre maggiore
professionalità.
I dati infortunistici nel comparto
Una fotografia del comparto produttivo può
essere ricercata nei dati INAIL dai quali
emerge che nell’anno 2010 risultavano
assicurate all’INAIL, nel gruppo 0570
”Pirotecnia: produzione di fuochi artificiali,
allestimento e conduzione di spettacoli
pirotecnici”, 275 aziende di cui l’85% a
carattere artigianale ed il 15% industriale.
Nel settore operavano 556 addetti, in gran
parte afferenti al settore Artigianato (79%)
ed in misura minore al settore Industria (21%).
A fronte di una realtà produttiva che dal
punto di vista del numero di imprese e addetti
appare del tutto marginale, l’analisi degli
indennizzi erogati dall’ente assicurativo rivela,
invece, un quadro infortunistico tutt’altro che
rassicurante.
Nel periodo 2000-2010 INAIL ha infatti
indennizzato ben 188 infortuni (46
nell’Industria e 142 nell’Artigianato), di cui
36 mortali. Considerato che nel decennio
2000-2010 il numero delle aziende e quello
degli addetti, in termini di unità di lavoroanno, non ha subito marcate oscillazioni,
possiamo facilmente rilevare che, nel
decennio, un terzo dei lavoratori del
comparto pirotecnico è stato coinvolto in
un infortunio sul lavoro e nel 20% dei casi
l’evento ha causato il decesso del lavoratore.
Con specifico riferimento al territorio
piemontese, le banche dati INAIL permettono
l’identificazione, sempre con riferimento
all’anno 2010, di tre realtà produttive (a cui
si aggiungono aziende di solo deposito o
vendita) che occupano complessivamente
circa 40 addetti. Benché si tratti di un
comparto di dimensioni evidentemente
ridotte, emerge, tuttavia, un tasso
infortunistico tutt’altro che trascurabile
considerando che nel periodo 2000- 2010
INAIL ha indennizzato ben 15 infortuni. In
altre parole, nel decennio considerato, il
37,5% degli addetti del settore pirotecnico
piemontese è stato coinvolto in un infortunio
sul lavoro, in linea con il dato nazionale.
Dall’analisi dei dati emerge dunque un quadro
certamente preoccupante dal punto di vista
prevenzionistico, soprattutto per quanto
riguarda gli eventi più gravi: chi di noi, per
citare il caso più recente, non ricorda
l’esplosione in un’azienda artigiana, avvenuta
nei pressi di Orvieto, che ha cagionato la
morte di un’intera famiglia?
Il lavoro della Commissione Consultiva
Permanente
Stimolato dal susseguirsi negli ultimi anni di
numerosi incidenti mortali, il Comitato 9 della
Commissione Consultiva Permanente per la
salute e la sicurezza sul lavoro, ha elaborato
il documento “Articoli pirotecnici. Impianti
di produzione e deposito”, cogliendo le
incongruenze tra la normativa attuale sulla
sicurezza sul lavoro, primo fra tutti il Testo
Unico, e le norme speciali di settore.
Nel suo lavoro il Comitato ha valutato sia i
dati statistici di fonte INAIL, sia gli esiti della
“Terza relazione intermedia dell’attività”
della Commissione Parlamentare di inchiesta
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro,
riguardante i problemi della sicurezza sul
lavoro nel settore pirotecnico.
Nella relazione della Commissione
Parlamentare si evidenziano aspetti critici,
comuni alle esplosioni degli opifici pirotecnici
presi in esame, e segnatamente:
- condizioni inadeguate degli ambienti di
lavoro e lavorazioni svolte in condizioni
climatiche inadeguate (temperatura, umidità,
ventilazione);
- mancata osservanza delle disposizioni che
vietano l’accesso ai non addetti ai lavori in
determinati punti dell’opificio;
- difformità nelle modalità di accertamento
delle capacità tecniche del personale civile
rispetto alla formazione prevista per gli
artificieri delle Forze Armate;
- irregolarità amministrative (rilascio delle
licenze di esercizio dell’attività di produzione);
- inadeguata preparazione delle maestranze
impiegate.
La Commissione Parlamentare evidenzia poi
quelle che considera “le preoccupanti lacune
esistenti nella normativa del settore delle
attività pirotecniche».
Lacune che riguarderebbero i seguenti aspetti:
- accertamento dell’idoneità tecnica degli
operatori ed il relativo regime di
autorizzazione;
- forme obbligatorie di formazione
professionale e di aggiornamento;
- qualità della attività ispettiva;
- sicurezza degli ambienti di lavoro;
- iscrizione degli impianti per la produzione
di fuochi d’artificio in una adeguata categoria
di rischio;
- osservanza del divieto di accesso agli
impianti per i non addetti ai lavori;
- svolgimento di controlli periodici degli
stabilimenti più severi e approfonditi.
La Commissione Consultiva Permanente ha,
inoltre, proceduto ad un più approfondito
esame
della
normativa
esistente
individuando le seguenti criticità:
- i criteri di classificazione degli esplosivi
utilizzati dal Regolamento 1272/2008/CE su
classificazione, etichettatura e imballaggio
delle sostanze pericolose (Regolamento
CLP) sono diversi da quelli utilizzati dal Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del
1931 cui gli stabilimenti pirotecnici sono
soggetti;
- le modalità di attuazione dei corsi di
formazione specifica previsti dal D.lgs. 176
del 25.09.2012 che sono demandate ad un
decreto del Ministro dell’Interno non ancora
emanato;
- in relazione alla normativa che tutela la
sicurezza dei lavoratori e con specifico
riferimento al D.lgs. 81/08 viene rilevato che
“mentre sono applicabili le disposizioni
contenute nel Titolo IX (rischio chimico), non
si applicano invece, per espressa previsione
normativa, le disposizioni del Titolo XI
(Protezione da atmosfere esplosive)”. Il
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Dicembre 2013
rischio esplosione, per tali attività, è
regolamentato dal T.U.L.P.S. che tuttavia
mantiene forma, impostazione e contenuti
tecnici estremamente datati.
- la dispersione di varie competenze
distribuite su organi istituzionali diversi, sia
centrali, che periferici. La scarsa
comunicazione tra tali soggetti coinvolti in
processi autorizzativi specifici e di controllo
delle attività pirotecniche che rappresenta
un ostacolo alla conoscenza del tessuto
produttivo del territorio, comportando un
mancato coordinamento istituzionale.
- il mancato utilizzo di attrezzature
adeguate agli ambienti di lavoro in cui c’è il
rischio di esplosione.
Infatti, tali
attrezzature devono rispondere a
specifiche norme tecniche di sicurezza ed
è, pertanto, necessario che il “datore di
lavoro” provveda ad una corretta scelta
dell’attrezzatura stessa, in fase di acquisto
e di manutenzione.
A chiusura della propria analisi, la
Commissione Consultiva conclude
suggerendo che:
1. l’adeguamento e la coerenza delle varie
normative di sicurezza e prevenzione che
regolano questo settore (non solo in
riferimento ai pirotecnici, ma anche agli
esplosivi in generale), particolarmente
esposto a gravi rischi, è probabilmente uno
dei fattori decisivi per il miglioramento degli
ambienti di lavoro e per dare regole certe
ai datori di lavoro;
2.
sarebbe
auspicabile
che
le
Amministrazioni Interno, Lavoro e
Ambiente, si coordinassero al fine di
eliminare le difformità nella terminologia,
nelle classificazioni e nelle prescrizioni della
normativa che disciplina tali attività;
3. sarebbe opportuno dare maggiore
risalto, nell’ambito delle attività di
formazione previste dalle varie normative
specifiche, per gestori, direttori di fabbrica,
operatori, alle indicazioni da fornire in
relazione ai rischi specifici derivanti
dall’utilizzo delle sostanze pericolose, quali,
ad esempio:
- le misure di prevenzione e di protezione
da mettere in atto per la gestione dei
suddetti rischi;
- i dispositivi di protezione collettiva ed
individuale e la loro conformità alle norme
tecniche di riferimento;
- la scelta di prodotti chimici con adeguata
etichettatura e la corretta interpretazione
delle Schede Dati di Sicurezza ad essi
obbligatoriamente allegate.
L’attività di comparto in Regione
Piemonte
L’ASL TO 5, nel cui territorio sono presenti
due aziende di produzione di articoli
pirotecnici, ha pianificato per il biennio
2013-2014 interventi di vigilanza specifica
nel settore. Cogliendo gli stimoli della
Commissione Consultiva Permanente per
la salute e la sicurezza sul lavoro e dalla
Commissione Parlamentare di inchiesta sul
fenomeno degli infortuni sul lavoro, il piano
prevede
interventi
in
stretto
coordinamento con i diversi soggetti
istituzionali, a vario titolo coinvolti nei
processi autorizzativi e di controllo delle
attività pirotecniche. Nel mese di luglio, il
progetto è stato illustrato alle parti sociali
in occasione di un incontro pubblico di
presentazione delle attività di controllo
concordate nell’ambito dell’Organismo
Provinciale di Vigilanza della Provincia di
Torino per gli anni 2013/2014. A breve,
completata la fase preparatoria, verranno
avviati gli interventi sul campo.
L’attività, che verrà condotta attraverso
interventi di vigilanza coordinati tra i vari
soggetti istituzionalmente deputati al
controllo degli stabilimenti pirotecnici, avrà
come obiettivi il contrasto di eventuali
situazioni di irregolarità, ma, soprattutto,
la definizione e la promozione di
metodologie lavorative intrinsecamente
sicure, che, per quanto possibile,
prescindano dall’affidare la gestione della
sicurezza alla sola esperienza degli
operatori.
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Io scelgo la sicurezza - Anno 10 - N. 4