Artt. 192 UNCLOS
192. Obbligo generale.
Gli Stati hanno l'obbligo di proteggere e
preservare l'ambiente marino.
Art. 194(2) UNCLOS
«194. Misure atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo
l’inquinamento dell’ambiente marino.
1. […]
2. Gli Stati adottano tutte le necessarie misure affinché le attività
condotte sotto la loro giurisdizione e sotto il loro controllo siano
condotte in modo tale da non provocare danni di inquinamento ad altri
Stati e al loro ambiente, e l'inquinamento eventualmente causato da
incidenti o da attività svolte sotto la loro giurisdizione e controllo non si
propaghi al di là delle zone dove essi esercitano diritti sovrani
conformemente alla presente Convenzione».
Art. 207(1) e (4) UNCLOS
«207. Inquinamento da fonti terrestri.
1. Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere
sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino d'origine terrestre, ivi
inclusi fiumi, estuari, condutture e installazioni di scarico, tenendo conto delle
regole, delle norme, delle procedure e delle pratiche raccomandate,
concordate in ambito internazionale».
[…]
4. Gli Stati si impegnano, soprattutto agendo attraverso le competenti
organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, a concordare, a
livello mondiale e regionale, regole, norme, procedure e pratiche
raccomandate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento
dell'ambiente marino scaturito da fonti terrestri…»
Art. 210(1) e (5) UNCLOS
«210. Inquinamento da immissione.
1. Gli Stati adottano leggi e regolamenti per prevenire, ridurre e tenere sotto
controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivante da immissione.
[…]
5. Non è possibile effettuare alcuna immissione all'interno del mare
territoriale e della zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale
senza la preventiva esplicita autorizzazione dello Stato costiero, che ha il
diritto di consentire, disciplinare e controllare l'immissione dopo aver
debitamente esaminato la questione con gli Stati che, in ragione della
propria posizione geografica, possono riceverne ripercussioni negative.»
Art. 211(2) e (4) UNCLOS
«211. Inquinamento provocato da navi.
[…]
2. Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo
l'inquinamento dell'ambiente marino causato da navi che battono la loro bandiera o da essi
immatricolate. Tali leggi e regolamenti debbono avere efficacia non inferiore rispetto alle
regole e norme internazionali generalmente accettate, emanate attraverso la competente
organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale.
[…]
4. Gli Stati costieri, nell'esercizio della propria sovranità nel proprio mare territoriale,
possono adottare leggi e regolamenti per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo
l'inquinamento marino da parte di navi straniere, incluse le navi che esercitano il diritto di
passaggio inoffensivo. Tali leggi e regolamenti non debbono ostacolare il passaggio
inoffensivo delle navi straniere, ai sensi della Parte II, sezione 3.»
Art. 218 UNCLOS
218. Applicazione della normativa da parte dello Stato del Porto.
«1. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso
un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo può
aprire un'inchiesta e, quando gli elementi di prova lo giustificano, può
iniziare un procedimento in relazione a qualunque scarico riversato da
quella nave al di fuori delle acque interne, del mare territoriale o della
zona economica esclusiva dello Stato stesso, in violazione delle
pertinenti regole e norme internazionali stabilite attraverso la
competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica
generale.»
… e le più importanti bandiere delle navi
avviate alla demolizione
Tuvalu
Comore
Cambogia
Mongolia
(e il criterio del genuine link?...)
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Presentazione UNCLOS