Allegato 1
Rappresentazione sinottica
Legge mantello
(legislazione esecutiva sulla riforma territoriale)
Indice
Xxxx
Legge sull'attuazione della riforma territoriale (legge mantello) ...................................................................................................................................... 4
Appendice I
CSC 110.200
Legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in regioni (Appendice I) .................................................................................................................... 6
Appendice II
CSC 150.100
Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 17 giugno 2005 ............................................................................................................................ 11
CSC 170.050
Legge sulla responsabilità dello Stato (LRS) del 5 dicembre 2006 ............................................................................................................................... 21
CSC 170.100
Legge sul Gran Consiglio (LGC) dell'8 dicembre 2005 ................................................................................................................................................. 22
CSC 170.140
Regolamento organico del Gran Consiglio (ROGC) dell'8 dicembre 2005 ................................................................................................................... 25
CSC 170.300
Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LCOGA) del 15 giugno 2006 .................................................................................... 26
CSC 170.450
Legge sulla Cassa cantonale pensioni dei Grigioni (LCPG) del 16 giugno 2005 .......................................................................................................... 26
CSC 171.100
Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD) del 10 giugno 2001 ........................................................................................................................ 26
CSC 173.000
Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) del 16 giugno 2010 ................................................................................................................................. 27
CSC 210.100
Legge d'introduzione al Codice civile svizzero del 12 giugno 1994 .............................................................................................................................. 36
CSC 210.200
Legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni del 20 ottobre 2004 .......................................................................................................... 43
CSC 320.100
Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) del 16 giugno 2010 .......................................................................... 45
CSC 350.100
Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP) del 16 giugno 2010 ........................................................................ 46
CSC 370.100
Legge sulla giustizia amministrativa (LGA) del 31 agosto 2006 .................................................................................................................................... 47
CSC 433.100
Legge concernente l'incremento dell'istruzione complementare degli adolescenti e degli adulti nel Cantone dei Grigioni (legge sull'istruzione
complementare) del 13 giugno 1976 ............................................................................................................................................................................. 48
CSC 450.200
Legge sui contributi di formazione (Legge sulle borse di studio, LCBor) del 5 dicembre 2006 .................................................................................... 48
CSC 492.100
Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing) del 19 ottobre 2006 ................................................................................................................... 49
CSC 500.000
Legge sull'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni (legge sull’igiene pubblica) del 2 dicembre 1984 ........................................................................ 52
CSC 500.400
Legge sulle vaccinazioni pubbliche per la profilassi delle malattie contagiose (legge sulle vaccinazioni) del 13 ottobre 1957.................................... 53
CSC 613.000
Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol) del 20 ottobre 2004 ....................................................................................................................... 54
CSC 710.100
Legge sulla gestione finanziaria (LGF) del 25 settembre 2012 ..................................................................................................................................... 55
CSC 720.000
Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986 .............................................................................................................................. 55
CSC 720.200
Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) del 31 agosto 2006 ....................................................................................................................... 59
CSC 801.100
Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) del 6 dicembre 2004 ...................................................................................... 60
Diritto vigente
Progetto di revisione
Spiegazioni
Xxxx Legge sull'attuazione della riforma territoriale (legge mantello)
Sinossi Cost. cant.
Art. 1
Oggetto e scopo
La presente legge disciplina l'adeguamento di atti normativi cantonali per l'attuazione della riforma territoriale.
Il 23 settembre 2012, il Popolo grigionese ha approvato la revisione parziale della Costituzione cantonale (riforma territoriale).
Per attuare la riforma territoriale vanno adeguate numerose leggi.
La necessità di revisione è molto diversa. Con la legge mantello,
l'atto normativo sulla suddivisione viene sottoposto a revisione
totale e diversi atti normativi subiscono adeguamenti formali.
Adeguamenti materiali avvengono mediante progetti separati che,
nel limite del possibile, vengono integrati nel messaggio sulla riforma territoriale sotto forma di atti normativi separati. Ciò vale in
particolare per le disposizioni in materia di diritto d'organizzazione delle regioni che vengono disciplinate in una revisione parziale della legge sui comuni.
Art. 2
Revisione totale di leggi
La legge sulla suddivisione del Cantone in regioni (CSC ...) viene
emanata nella versione secondo l'appendice I.
Per l'attuazione della riforma territoriale, la legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in distretti e circoli (CSC 110.200)
va sottoposta a una revisione totale. Il nuovo atto normativo può
essere visionato nell'appendice I.
Art. 3
Modifica di leggi
Le seguenti leggi sono modificate secondo l'appendice II:
Per motivi di chiarezza, gli atti normativi non soggetti a revisione
mediante messaggi separati vengono elencati in un'appendice separata (vedi sinossi da pagina 8).
Oltre alle leggi, va riveduta unicamente l'ordinanza del Gran Consiglio (OE della LEF; CSC 220.100), ciò che avviene tramite progetto separato (creazione di una LI della LEF).
Art. 4
Referendum, entrata in vigore
1
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
2
Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente
legge.
Il Governo intende porre in vigore la legge con effetto al
1° gennaio 2015.
pagina 4
Appendice I
Diritto vigente
Progetto di revisione
Spiegazioni
CSC 110.200 Legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in regioni
Art. 1 Suddivisione
I comuni vengono attribuiti alle regioni come segue:
1. Regione Albula:
Comuni di Alvaneu, Alvaschein, Bergün/Bravuogn, Bivio,
Brienz/Brinzauls, Cunter, Filisur, Lantsch/Lenz, Marmorera, Mon,
Mulegns, Riom-Parsonz, Salouf, Savognin, Schmitten, Stierva,
Sur, Surava, Tiefencastel, Tinizong-Rona, Vaz/Obervaz.
Capoluogo: Tiefencastel
2. Regione Bernina:
Comuni di Brusio, Poschiavo.
Capoluogo: Poschiavo
3. Regione Engiadina Bassa/Val Müstair:
Comuni di Ardez, Ftan, Guarda, Lavin, Samnaun, Scuol, Sent,
Susch, Tarasp, Val Müstair, Valsot, Zernez.
Capoluogo: Scuol
4. Regione Imboden:
Comuni di Bonaduz, Domat/Ems, Felsberg, Flims, Rhäzüns, Tamins, Trin
Capoluogo: Domat/Ems.
5. Regione Landquart:
Comuni di Fläsch, Jenins, Landquart, Maienfeld, Malans, Trimmis, Untervaz, Zizers.
Capoluogo: Landquart
6. Regione Maloja:
Comuni di Bever, Bregaglia, Celerina/Schlarigna, La Punt-Chamues-ch, Madulain, Pontresina, Samedan, S-chanf, Sils i.E./Segl,
Silvaplana, St. Moritz, Zuoz.
Capoluogo: Samedan
7. Regione Moesa:
Comuni di Arvigo, Braggio, Buseno, Cama, Castaneda, Cauco,
Grono, Leggia, Lostallo, Mesocco, Rossa, Roveredo, San Vittore,
Sinossi Cost. cant.
pagina 6
Nel presente caso, si procede a una revisione totale della legge
sulla suddivisione. La legge finora vigente emanava prescrizioni
relative ai distretti e ai circoli. Questo fatto risulta anche dalle disposizioni finali. Le disposizioni del diritto transitorio per le corporazioni regionali vengono disciplinate nella legge sui comuni, la
quale già oggi si occupa delle corporazioni regionali.
L'attribuzione deriva dall'attuale suddivisione in distretti e tiene
conto della volontà espressa nel frattempo dai comuni. È da attendersi che almeno nei Comuni di Flims e di Haldenstein si procederà a una votazione popolare in merito alla questione dell'appartenenza regionale. Spetterà poi al Gran Consiglio, informato della
volontà dei comuni, procedere all'attribuzione dei comuni nella
legge sulla suddivisione.
L'elenco a lato tiene conto delle aggregazioni di comuni entrate in
vigore l'1.1.2013.
Si farà riferimento agli attuali capoluoghi di distretto.
Diritto vigente
Progetto di revisione
Spiegazioni
Selma, Soazza, Sta. Maria i.C., Verdabbio.
Capoluogo: Roveredo
8. Regione Plessur:
Comuni di Arosa, Churwalden, Coira, Haldenstein, Maladers,
Tschiertschen-Praden.
Capoluogo: Coira
9. Regione Prättigau/Davos:
Comuni di Conters i.P., Davos, Fideris, Furna, Grüsch, Jenaz,
Klosters-Serneus, Küblis, Luzein, Saas i.P., Schiers, Seewis i.P.,
St. Antönien.
Capoluogo: Klosters-Serneus
10. Regione Surselva:
Comuni di Andiast, Breil/Brigels, Castrisch, Disentis/Mustér, Duvin, Falera, Ilanz, Laax, Ladir, Lumnezia, Luven, Medel (Lucmagn), Mundaun, Obersaxen, Pigniu, Pitasch, Riein, Rueun, Ruschein, Safiental, Sagogn, Schluein, Schnaus, Sevgein, Siat, St.
Martin, Sumvitg, Trun, Tujetsch, Vals, Waltensburg/Vuorz.
Capoluogo: Ilanz
11. Regione Viamala:
Comuni di Almens, Andeer, Avers, Casti-Wergenstein, Cazis,
Donat, Ferrera, Flerden, Fürstenau, Hinterrhein, Lohn, Masein,
Mathon, Mutten, Nufenen, Paspels, Pratval, Rodels, Rongellen,
Rothenbrunnen, Scharans, Sils i.D., Splügen, Sufers, Thusis, Tomils, Tschappina, Urmein, Zillis-Reischen.
Capoluogo: Thusis
Art. 2
Aggregazioni di comuni
L'appartenenza regionale di comuni in fase di aggregazione va disciplinata nell'accordo di aggregazione.
Sinossi Cost. cant.
pagina 7
Non è escluso che vi saranno aggregazioni di comuni oltre i confini di una regione. L'art. 2 tiene conto di questa circostanza. I comuni devono avere la possibilità di disciplinare questa circostanza
nel contratto di aggregazione. Il Governo approva il contratto di
aggregazione (cfr. art. 91 LCom) e decide così in in ultima istanza
in merito all'appartenenza regionale. Nel quadro del decreto d'approvazione, il Governo terrà conto delle conseguenze che l'aggregazione di comuni ha per le regioni.
Diritto vigente
Progetto di revisione
Art. 3
Abrogazione del diritto previgente
Spiegazioni
L'art. 3 cpv. 2 va visto in relazione all'art. 108 Cost. cant. (testo
del 23 settembre 2012). Il rimando generale alle disposizioni valide al 31.12.2014 ha lo scopo di evitare vuoti giuridici.
1
Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la
legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in distretti e circoli del 12 marzo 2000.
2
Per la durata della loro esistenza, per i distretti e i circoli fanno
stato le disposizioni valide al 31 dicembre 2014.
Art. 4
Archivi
1
Le regioni sono tenute a mettere a disposizione locali d'archivio
idonei a ospitare gli archivi rilevati dai circoli sciolti.
2
Mediante decisione della conferenza dei sindaci, la regione può
consegnare questi atti d'archivio anche all'Archivio di Stato per la
conservazione permanente.
Art. 5 Strumenti di lavoro, mobilio e immobili
1
I circoli cedono senza dovere indennizzo alcuno alla regione gli
strumenti di lavoro necessari disponibili al momento del trasferimento, nonché il mobilio necessario.
2
Immobili di proprietà dei circoli che la regione necessita per
l'adempimento dei compiti passano senza dovere indennizzo alcuno alla regione, gli immobili rimanenti diventano di comproprietà
dei comuni di circolo, in proporzione a un'eventuale partecipazione al deficit del circolo al momento dello scioglimento. Con il
consenso unanime, i comuni del circolo possono adottare un'altra
soluzione. Gli immobili dei tribunali distrettuali passano senza
dovere indennizzo alcuno alla regione.
Sinossi Cost. cant.
pagina 8
Cpv. 1: si tratta di documenti dei circoli degni di essere archiviati.
Per quanto riguarda gli atti delle corporazioni regionali, una relativa disposizione viene inserita nella revisione parziale della legge
sui comuni. Eventuali atti d'archivio esistenti dei tribunali distrettuali passano direttamente ai tribunali regionali.
Cpv. 2: soprattutto gli archivi dei circoli dispongono in parte di
fondi d'archivio di pregio storico, tanto che una soluzione centralizzata presso l'Archivio di Stato è nell'interesse del Cantone. In
cambio è giustificato rinunciare ad addebitare le spese alle regioni
nel caso in cui trasferiscano i loro atti d'archivio all'Archivio di
Stato. La consegna di atti d'archivio va naturalmente concordata
con l'Archivio di Stato.
Cpv. 1: il trasferimento dei compiti dei circoli e dei distretti alla
regione dovrebbe avvenire possibilmente con pochi disagi. È
quindi sensato che la regione riceva senza dovere indennizzo alcuno gli strumenti di lavoro necessari e il mobilio. Per quanto riguarda i tribunali distrettuali, non sono da attendersi difficoltà,
poiché la competenza territoriale cambia solo per pochi comuni.
Per i tribunali ne risulteranno quindi adeguamenti soltanto modesti. Una disposizione parallela concernente gli strumenti di lavoro e il mobilio delle corporazioni regionali si trova nella legge
sui comuni. Naturalmente, il trasferimento avviene soltanto all'interno della regione e non ad es. da un circolo di una regione a
un'altra regione. In questo modo è anche giustificato il carattere
gratuito.
Cpv. 2: i circoli dispongono in parte di edifici storici non necessari
all'adempimento dei compiti (ad es. il castello di Riom appartenente al Circolo di Surses). Questi immobili devono diventare di
Diritto vigente
Progetto di revisione
Spiegazioni
comproprietà dei comuni del circolo. Con questa regolamentazione si vuole evitare la creazione di consorzi (immobiliari). Per
contro, gli immobili necessari all'adempimento dei compiti dei
circoli devono venire messi a disposizione anche delle regioni, se
queste si assumono il corrispondente compito. Un'eventuale proprietà fondiaria dei tribunali distrettuali deve passare alla regione.
Art. 6 Patrimonio e obbligazioni
1
Il patrimonio esistente al momento dello scioglimento dei circoli
va ripartito tra i comuni di circolo in proporzione alla loro partecipazione a un eventuale deficit.
2
I comuni dei circoli sciolti rispondono nella misura della loro
partecipazione al deficit per obbligazioni dei circoli. Un eventuale
diritto di regresso passa ai comuni in proporzione alla loro partecipazione.
Art. 7
Entrata in vigore
1
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
2
Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente
legge.
Sinossi Cost. cant.
pagina 9
Cpv. 1: ogni circolo ha fissato nel proprio statuto le norme secondo le quali verrebbe distribuito un deficit del circolo. È opportuno applicare questa regolamentazione anche in caso di distribuzione di un'eccedenza. Naturalmente, la regolamentazione si
applica anche in caso di eccedenza passiva nel "bilancio di liquidazione".
Cpv. 2: si tratta di obbligazioni dei circoli che risultano o vengono
fatti valere soltanto dopo lo scioglimento. Per casi di responsabilità dello Stato esiste una copertura successiva. Un regresso su
autorità di circolo e impiegati del circolo inadempienti è possibile
se sono soddisfatti i relativi presupposti.
Il Governo intende porre in vigore la legge con effetto al
1° gennaio 2015.
Appendice II
Diritto vigente
Progetto di revisione
Spiegazioni
CSC 150.100 Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 17 giugno 2005
Art. 1
Art. 1 cpv. 1 lett. a e c
Campo di applicazione
1
La legge disciplina:
a)
le elezioni e votazioni in affari cantonali, distrettuali e di circolo, nonché l'elezione dei presidenti delle corporazioni regionali;
b)
l'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa in affari
cantonali;
c)
l'esercizio del diritto di iniziativa in affari di circolo e comunali.
2
La legge è applicabile alle votazioni federali e alle elezioni del
Consiglio nazionale, nonché all'esercizio del diritto di referendum
e di iniziativa in affari federali, nella misura in cui il diritto federale lasci ai Cantoni la facoltà di regolare la procedura.
1
La legge disciplina:
a)
le elezioni e votazioni in affari cantonali e regionali;
c)
l'esercizio del diritto di iniziativa in affari regionali e comunali.
Sono elezioni in affari regionali le elezioni del Gran Consiglio e le
elezioni dei giudici regionali (cfr. art. 2).
Non è prevista un'elezione del presidente della regione (cfr. la revisione parziale della legge sui comuni, CSC 175.050, associata al
presente progetto). Anche se alle regioni venisse lasciata la maggiore libertà possibile di organizzare e nominare i propri organi, in
questo contesto non si imporrebbe alcun adeguamento poiché si
tratterebbe anche in questo caso di elezioni in affari regionali. In tal
caso sarebbe però giustificato un adeguamento nell'art. 2.
3
La legge si applica per analogia alle votazioni ed elezioni in affari comunali, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo.
Art. 2
Art. 2
Concetti
1
Sono elezioni cantonali le elezioni del Governo e del Consiglio
degli Stati; sono elezioni di circolo le elezioni dei membri del Gran
Consiglio, delle altre autorità e degli altri impiegati di circolo eletti
dal Popolo.
2
Sono elezioni distrettuali le elezioni dei membri dei tribunali distrettuali.
3
Sono elezioni regionali le elezioni dei presidenti delle corporazioni regionali.
1
Art. 8
Art. 8
Luogo, giorno e tipo di votazione
1
Le elezioni e votazioni federali e cantonali, le elezioni dei tribunali distrettuali e del presidente della corporazione regionale hanno
1
Sinossi Cost. cant.
Cpv. 1: adeguamento redazionale e formale
Sono elezioni cantonali le elezioni del Governo e del Consiglio
degli Stati (...).
2
Sono elezioni regionali le elezioni dei membri dei tribunali regionali, nonché le elezioni dei membri del Gran Consiglio.
3
Abrogato
Le elezioni e votazioni federali e cantonali (...) hanno luogo nel
comune lo stesso giorno con voto alle urne.
2
Le elezioni e votazioni in affari regionali hanno luogo nel copagina 11
Diritto vigente
Progetto di revisione
luogo nel comune lo stesso giorno con voto alle urne.
2
Le elezioni e votazioni in affari di circolo hanno luogo nel comune lo stesso giorno o nell'assemblea di circolo.
mune lo stesso giorno (...).
Art. 9
Art. 9 cpv. 1
Ufficio elettorale 1. Organizzazione
1
La sovrastanza comunale, nel caso di assemblee di circolo il consiglio di circolo, costituisce un ufficio elettorale di almeno due
membri aventi diritto di voto e ne designa il presidente e l'attuario.
La sovrastanza comunale può costituirsi essa stessa in ufficio elettorale.
2
L'ufficio elettorale deve essere dotato di un numero sufficiente di
persone aventi diritto di voto quali scrutatori.
1
Art. 10
Art. 10 cpv. 2
2. Obbligo di assumere la carica
1
Ogni persona avente diritto di voto è tenuta ad accettare la funzione di membro, di presidente o di attuario dell'ufficio elettorale o
di scrutatore e di esercitare questa funzione, salvo che ne sia impedito da motivi importanti come malattia, anzianità o assenza.
2
Chiunque senza motivo importante rifiuti di accettare o di esercitare la funzione, può essere punito dalla sovrastanza comunale rispettivamente dal consiglio di circolo con una multa da 50 a 400
franchi.
2
Art. 15
Art. 15 cpv. 1
Indizione, comunicazione
1
Le elezioni e le votazioni vengono indette:
a) dal Governo:
le elezioni del Governo e del Consiglio degli Stati incluse le
elezioni suppletive, le elezioni dei tribunali distrettuali e di
circolo (elezioni del Gran Consiglio e elezioni del presidente e
del supplente), nonché le votazioni in affari cantonali;
b) dalla commissione amministrativa:
le elezioni suppletive nel distretto e le votazioni in affari rela-
1
Sinossi Cost. cant.
Spiegazioni
La sovrastanza comunale (...) costituisce un ufficio elettorale di
almeno due membri aventi diritto di voto e ne designa il presidente e l'attuario. La sovrastanza comunale può costituirsi essa
stessa in ufficio elettorale.
Chiunque senza motivo importante rifiuti di accettare o di esercitare la funzione, può essere punito dalla sovrastanza comunale
(...) con una multa da 50 a 400 franchi.
Le elezioni e le votazioni vengono indette:
a) dal Governo:
le elezioni del Governo e del Consiglio degli Stati incluse le
elezioni suppletive, le elezioni dei tribunali regionali e (...)
del Gran Consiglio (...), nonché le votazioni in affari cantonali;
b) dalla commissione amministrativa:
le elezioni suppletive nel tribunale regionale (...);
c) dal comitato regionale:
pagina 12
Lett. b: con votazioni in affari relativi ai tribunali distrettuali si intendeva unicamente la votazione sul capoluogo di distretto. Poiché
quest'ultimo è stabilito nella legge, non vi è necessità di votare su
questo oggetto.
Lett. c: oltre alle elezioni del tribunale regionale e alle elezioni dei
membri del Gran Consiglio, non sono previste ulteriori elezioni regionali da parte del Popolo. Per contro sono previste votazioni in
affari regionali (cfr. revisione parziale LCom).
Diritto vigente
tivi ai tribunali distrettuali;
dal consiglio di circolo:
le rimanenti elezioni di circolo e le elezioni suppletive nel circolo, nonché le votazioni in affari di circolo;
d) dall'organo della corporazione competente:
l'elezione e l'elezione suppletiva dei presidenti delle corporazioni regionali.
2
L'autorità che indice le elezioni o le votazioni rende pubblicamente nota la data dell'elezione o della votazione ed emana le direttive necessarie per lo svolgimento.
Progetto di revisione
le (...) votazioni in affari regionali;
abrogata
c)
d)
Art. 16
Art. 16 lett. a, b e d
Date delle elezioni 1. Rinnovo delle nomine
Il rinnovo delle nomine ha luogo nelle seguenti date:
a) le elezioni del Governo e di circolo (elezioni del Gran Consiglio ed elezione del presidente di circolo, nonché del supplente) per il periodo di carica a partire dal 1° gennaio
dell'anno seguente per il Governo, dal primo giorno della sessione di agosto per il Gran Consiglio e dal 1° agosto dell'anno
in corso per le presidenze dei circoli contemporaneamente di
regola a maggio o giugno;
b) le elezioni dei tribunali distrettuali di regola nei mesi di
marzo, aprile, maggio o giugno per il periodo di carica a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente;
c) le elezioni del Consiglio degli Stati contemporaneamente alle
elezioni del Consiglio nazionale e per lo stesso periodo di carica di regola la penultima domenica di ottobre;
d) l'elezione dei presidenti delle corporazioni regionali di regola
sei mesi prima dello scadere del periodo di carica.
Il rinnovo delle nomine ha luogo nelle seguenti date:
a) le elezioni del Governo e (...) del Gran Consiglio (...) per il
periodo di carica a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente
per il Governo, dal primo giorno della sessione di agosto per
il Gran Consiglio (...) contemporaneamente di regola a
maggio o giugno;
b) le elezioni dei tribunali regionali di regola nei mesi di
marzo, aprile, maggio o giugno per il periodo di carica a
partire dal 1° gennaio dell'anno seguente;
d) abrogata
2.a ELEZIONE TACITA DEI MEMBRI DEI TRIBUNALI
DISTRETTUALI
2.a ELEZIONE TACITA DEI MEMBRI DEI TRIBUNALI
REGIONALI
Art. 19a
Art. 19a
Campo d'applicazione
Per le elezioni di rinnovo e per le elezioni suppletive per i membri
dei tribunali distrettuali è possibile un'elezione tacita nel primo e in
un eventuale secondo turno elettorale.
Per le elezioni di rinnovo e per le elezioni suppletive per i membri dei tribunali regionali è possibile un'elezione tacita nel primo
e in un eventuale secondo turno elettorale.
Sinossi Cost. cant.
pagina 13
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
Art. 19b
Art. 19b cpv. 1
Elezioni di rinnovo 1. Invito
1
La commissione amministrativa del tribunale distrettuale competente pubblica l'invito all'inoltro di proposte di candidatura nei
mezzi di pubblicazione usuali del luogo entro il quattordicesimo
lunedì precedente il giorno dell'elezione.
2
Questo contiene segnatamente:
a) il luogo e il termine per l'inoltro di proposte di candidatura;
b) la data di un secondo turno elettorale;
c) il luogo e il termine per l'inoltro di proposte di candidatura per
un secondo turno elettorale.
1
Art. 19e
Art. 19e cpv. 1
c. Inoltro
1
Le proposte di candidatura devono pervenire all'ufficio distrettuale competente entro l'ottavo lunedì precedente il giorno dell'elezione.
2
Le proposte di candidatura presentate dopo questo termine non
entrano in considerazione.
1
Art. 19f
Art. 19f cpv. 1
d. Correzione
1
La commissione amministrativa del tribunale distrettuale competente verifica progressivamente le proposte di candidatura pervenute riguardo ai requisiti formali, all'eleggibilità dei candidati e
alla validità delle firme.
2
In caso di vizi, al rappresentante della proposta di candidatura
viene fissato immediatamente un breve termine per l'eliminazione
degli stessi.
3
Se un vizio non viene eliminato entro il termine fissato, la proposta di candidatura è nulla. Se il vizio concerne una sola persona
proposta, viene cancellato soltanto il nome di questa persona.
4
Una volta scaduto il termine di annuncio, non è più possibile eliminare vizi.
1
Art. 19g
Art. 19g
Sinossi Cost. cant.
La commissione amministrativa del tribunale regionale competente pubblica l'invito all'inoltro di proposte di candidatura nei
mezzi di pubblicazione usuali del luogo entro il quattordicesimo
lunedì precedente il giorno dell'elezione.
Le proposte di candidatura devono pervenire alla cancelleria
del tribunale regionale competente entro l'ottavo lunedì precedente il giorno dell'elezione.
La commissione amministrativa del tribunale regionale competente verifica progressivamente le proposte di candidatura pervenute riguardo ai requisiti formali, all'eleggibilità dei candidati e
alla validità delle firme.
pagina 14
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
e. Pubblicazione
La commissione amministrativa del tribunale distrettuale competente pubblica i nomi dei candidati nei mezzi di pubblicazione
usuali del luogo.
La commissione amministrativa del tribunale regionale competente pubblica i nomi dei candidati nei mezzi di pubblicazione
usuali del luogo.
Art. 19h
Art. 19h cpv. 2
3. Applicazione
1
Si procede a un'elezione tacita quando il numero delle persone
validamente proposte corrisponde al numero di seggi da assegnare.
In caso contrario si procede a un'elezione pubblica aperta.
2
La commissione amministrativa del tribunale distrettuale competente decide senza indugio in merito all'applicazione dell'elezione tacita e pubblica la decisione nel Foglio ufficiale cantonale e
nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo.
2
Art. 19i
Art. 19i cpv. 1
4. Secondo turno elettorale
1
Le proposte di candidatura possono essere inoltrate all'ufficio distrettuale entro tre giorni dopo il primo turno elettorale. Il secondo
turno elettorale è aperto.
2
Per l'ulteriore procedura fanno stato gli articoli 19c-19h.
1
Art. 19j
Art. 19j cpv. 1
Elezioni suppletive
1
In caso di elezione suppletiva, la commissione amministrativa del
tribunale distrettuale competente fissa, in osservanza dell'articolo
17 capoverso 1, il termine per l'inoltro delle proposte di candidatura.
2
Per l'ulteriore procedura fanno stato gli articoli 19b-19i.
1
Art. 20
Art. 20 lett b - d
Messa a disposizione
Il materiale elettorale e di voto viene preparato e recapitato per
tempo ai comuni:
Il materiale elettorale e di voto viene preparato e recapitato per
tempo ai comuni:
b) dalla cancelleria del tribunale regionale in caso di elezioni
Sinossi Cost. cant.
La commissione amministrativa del tribunale regionale competente decide senza indugio in merito all'applicazione dell'elezione tacita e pubblica la decisione nel Foglio ufficiale cantonale
e nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo.
Le proposte di candidatura possono essere presentate alla cancelleria del tribunale regionale entro tre giorni dopo il primo
turno elettorale. Il secondo turno elettorale è aperto.
In caso di elezione suppletiva, la commissione amministrativa
del tribunale regionale competente fissa, in osservanza dell'articolo 17 capoverso 1, il termine per l'inoltro delle proposte di candidatura.
pagina 15
Spiegazioni
Diritto vigente
a)
b)
c)
d)
dalla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni
federali e cantonali;
dall'ufficio distrettuale in caso di elezioni e votazioni relative
ai tribunali distrettuali;
dall'ufficio di circolo in caso di elezioni e votazioni di circolo;
dall'autorità competente della corporazione regionale in caso
di elezione della rispettivamente del presidente.
Progetto di revisione
(…) dei tribunali regionali;
dal comitato regionale in caso di elezioni (...) dei membri
del Gran Consiglio, nonché in caso di votazioni in affari
regionali;
d) abrogata
c)
Art. 21
Art. 21 lett. c e d
Documentazione
Il materiale elettorale e di voto comprende:
a) in caso di elezioni federali (elezioni del Consiglio nazionale) le
schede elettorali e il libretto della votazione federale, in caso di
votazioni su oggetti federali le schede di voto, i testi in votazione e le spiegazioni del Consiglio federale;
b) in caso di elezioni cantonali le schede elettorali, in caso di
votazioni su oggetti cantonali le schede di voto, i testi in votazione e le spiegazioni del Gran Consiglio;
c) in caso di elezioni dei tribunali distrettuali e di elezioni di circolo le schede elettorali, in caso di votazioni distrettuali e di
circolo le schede di voto, i testi in votazione e le spiegazioni
della commissione amministrativa rispettivamente del consiglio di circolo;
d) in caso di elezione dei presidenti delle corporazioni regionali le
schede elettorali.
Il materiale elettorale e di voto comprende:
c) in caso di elezioni dei tribunali regionali e di elezioni dei
membri del Gran Consiglio le schede elettorali, in caso di
votazioni in affari regionali (...) le schede di voto, i testi in
votazione e le spiegazioni (...) del comitato regionale;
d) abrogata
Art. 25
Art. 25 titolo marginale
Modalità 1. In affari federali, cantonali, regionali e distrettuali
1
Consegnando la carta di legittimazione, gli aventi diritto di voto
possono deporre il proprio voto personalmente nell'urna, per tempo
presso un ufficio designato dal comune o votare per corrispondenza. Il voto per corrispondenza è ammesso a partire dalla ricezione del materiale di voto.
2
Gli aventi diritto di voto che per invalidità o altre ragioni sono
durevolmente impossibilitati a svolgere personalmente le necessarie operazioni di voto, possono autorizzare una persona avente
diritto di voto a loro scelta.
3
Il Governo può autorizzare totalmente o parzialmente il voto
Modalità 1. In affari federali e cantonali (...)
Sinossi Cost. cant.
pagina 16
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
elettronico nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni necessarie per il rilevamento di tutti i voti, nonché per la garanzia del
segreto di voto e l'esclusione di abusi.
Art. 26
Art. 26
2. In affari di circolo
1
Qualora la legislazione dei circoli preveda la votazione alle urne,
l'esercizio del diritto di voto si conforma all'articolo 25.
2
In caso contrario l'esercizio del diritto di voto avviene nell'assemblea di circolo o nei comuni.
2. In affari regionali
1
Qualora (...) sia prevista la votazione alle urne, l'esercizio del
diritto di voto si conforma all'articolo 25.
2
In caso contrario l'esercizio del diritto di voto avviene (...) nei
comuni.
Art. 36
Art. 36 cpv. 1, 3 e 4
Comunicazione dei risultati
1
L'ufficio elettorale comunica immediatamente per telefono i risultati comunali:
a) alla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni
federali e cantonali;
b) all'ufficio distrettuale in caso di elezioni e votazioni relative ai
tribunali distrettuali;
c) all'ufficio di circolo in caso di elezioni e votazioni di circolo;
d) all'autorità competente della corporazione regionale in caso di
elezione dei presidenti delle corporazioni regionali.
2
L'ufficio elettorale redige inoltre per ogni votazione un verbale
con le indicazioni ai sensi dell'articolo 32 e lo trasmette immediatamente, unitamente alle schede elettorali o di voto, agli uffici
competenti.
3
Il giorno dell'elezione gli uffici di circolo comunicano immediatamente per telefono alla Cancelleria dello Stato, ed il giorno seguente anche per iscritto, i risultati delle elezioni di circolo.
4
Il giorno seguente all'elezione gli uffici distrettuali comunicano
per iscritto alla Cancelleria dello Stato i risultati delle elezioni dei
tribunali distrettuali. Lo stesso vale per le autorità competenti delle
corporazioni regionali in caso di elezione dei presidenti delle corporazioni.
1
Sinossi Cost. cant.
L'ufficio elettorale comunica immediatamente (...) i risultati
comunali:
a) invariata;
b) alla cancelleria del tribunale regionale in caso di elezioni (...)
relative ai tribunali regionali;
c) al comitato regionale in caso di elezioni (...) dei membri
del Gran Consiglio e di votazioni in affari regionali;
d) abrogata
3
Il giorno dell'elezione i comitati regionali comunicano immediatamente per telefono alla Cancelleria dello Stato, ed il giorno
seguente anche per iscritto, i risultati delle elezioni dei membri
del Gran Consiglio.
4
Il giorno seguente all'elezione le cancellerie dei tribunali regionali comunicano per iscritto alla Cancelleria dello Stato i risultati delle elezioni dei tribunali regionali. (...).
pagina 17
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
Art. 37
Art. 37 cpv. 2
Somma dei risultati comunali
1
La Cancelleria dello Stato determina il risultato cantonale delle
elezioni e votazioni federali e cantonali addizionando i risultati
comunali e redige un verbale.
2
In caso di elezioni e votazioni nel distretto il compito spetta
all'ufficio distrettuale, in caso di elezioni e votazioni nel circolo
all'ufficio di circolo e in caso di elezione del presidente della corporazione regionale all'autorità competente della corporazione.
2
Art. 41
Art. 41 cpv. 1
c. Sorteggio
1
Se più persone ottengono lo stesso numero di voti, la sorte decide
sull'elezione oppure sulla successione nella graduatoria elettorale.
Il sorteggio è effettuato:
a) dal Governo in caso di elezioni cantonali;
b) dalla commissione amministrativa in caso di elezioni dei
tribunali distrettuali;
c) dal consiglio di circolo in caso di elezioni di circolo;
d) dall'autorità competente della corporazione in caso di elezione
della rispettivamente del presidente della corporazione regionale.
2
Per quanto possibile gli interessati vengono invitati al sorteggio.
Per il resto l'autorità competente stabilisce la procedura.
c. Sorteggio
1
Se più persone ottengono lo stesso numero di voti, la sorte decide sull'elezione oppure sulla successione nella graduatoria
elettorale. Il sorteggio è effettuato:
a) dal Governo in caso di elezioni cantonali;
b) dalla commissione amministrativa in caso di elezioni dei tribunali regionali;
c) dal comitato regionale in caso di elezioni dei membri del
Gran Consiglio;
d) abrogata
Art. 42
Art. 42
Pubblicazione 1. Risultato provvisorio
I risultati provvisori delle elezioni e delle votazioni cantonali vengono pubblicati immediatamente dalla Cancelleria dello Stato,
quelli delle elezioni e votazioni a livello distrettuale e di circolo
dall'ufficio distrettuale rispettivamente dall'ufficio di circolo e
quelli dell'elezione del presidente della corporazione regionale
dall'autorità competente della corporazione.
I risultati provvisori delle elezioni e delle votazioni cantonali
vengono pubblicati immediatamente dalla Cancelleria dello
Stato, quelli delle elezioni (...) dei tribunali regionali dalla cancelleria del tribunale regionale (...) e quelli dell'elezione dei
membri del Gran Consiglio, nonché delle votazioni in affari
regionali dal comitato regionale.
Sinossi Cost. cant.
In caso di elezioni (...) del tribunale regionale il compito
spetta alla cancelleria del tribunale regionale, in caso di elezioni (...) dei membri del Gran Consiglio e (...) di votazioni in
affari regionali al comitato regionale (...).
pagina 18
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
Art. 43
Art. 43 cpv. 2 e 3
2. Secondo conteggio
1
Se la differenza dei voti ottenuti dall'ultima persona eletta e dalla
prima non eletta rispettivamente tra i sì e i no nel risultato complessivo provvisorio di una elezione o votazione ammonta a meno
dello 0,3 percento delle schede di voto valide consegnate, deve essere eseguito d'ufficio un secondo conteggio.
2
Per il resto se sussistono indizi concreti di irregolarità, un secondo conteggio viene ordinato dal Governo in caso di elezioni e
votazioni cantonali, dalla commissione amministrativa rispettivamente dal consiglio di circolo in caso di elezioni e votazioni a livello distrettuale e di circolo e dall'autorità competente della corporazione in caso di elezione della rispettivamente del presidente
della corporazione regionale.
3
Il secondo conteggio può venire eseguito a livello centrale dalla
Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni cantonali,
dall'ufficio distrettuale rispettivamente dall'ufficio di circolo in
caso di elezioni e votazioni a livello distrettuale e di circolo e
dall'autorità competente della corporazione in caso di elezione del
presidente della corporazione regionale, oppure nei comuni su disposizione di questi uffici.
2
Art. 44
Art. 44 cpv. 2
3. Risultato consolidato
1
In base ai verbali dei comuni o ad un eventuale secondo conteggio i risultati consolidati delle elezioni e delle votazioni cantonali vengono pubblicati dalla Cancelleria dello Stato nel Foglio ufficiale cantonale con l'indicazione relativa al diritto di ricorso.
2
In caso di elezioni e votazioni a livello distrettuale e di circolo la
pubblicazione compete all'ufficio distrettuale rispettivamente
all'ufficio di circolo, in caso di elezione del presidente della corporazione regionale all'autorità competente della corporazione, nel rispettivo organo di pubblicazione.
2
Art. 46
Art. 46 cpv. 1
Accettazione della nomina
1
Ha accettato la nomina chi entro otto giorni dalla pubblicazione
1
Sinossi Cost. cant.
Per il resto, se sussistono indizi concreti di irregolarità, un secondo conteggio viene ordinato dal Governo in caso di elezioni e
votazioni cantonali, dalla commissione amministrativa (...) in
caso di elezioni (...) del tribunale regionale (...), nonché dal
comitato regionale in caso di elezioni dei membri del Gran
Consiglio e di votazioni in affari regionali (...).
3
Il secondo conteggio può venire eseguito a livello centrale dalla
Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni cantonali,
dalla cancelleria del tribunale regionale rispettivamente dal
comitato regionale in caso di elezioni e votazioni a livello regionale (...), oppure nei comuni su disposizione di questi uffici.
In caso di elezioni e votazioni a livello regionale (...) la pubblicazione compete alla cancelleria del tribunale regionale rispettivamente al comitato regionale (...) nel rispettivo organo di
pubblicazione.
Ha accettato la nomina chi entro otto giorni dalla pubblicazione
ufficiale del risultato non la declina con comunicazione scritta al
pagina 19
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
ufficiale del risultato non la declina con comunicazione scritta al
Governo rispettivamente alla commissione amministrativa, al consiglio di circolo o all'autorità competente della corporazione.
2
In caso di incompatibilità fra due cariche l'accettazione della nomina implica la rinuncia alla carica precedente incompatibile con
la nuova.
3
Se più persone vengono nominate contemporaneamente in
un'autorità, della quale non possono far parte allo stesso tempo, è
valida la nomina della persona che era finora in carica o, in caso di
nuova nomina contemporanea, della persona che ha ottenuto più
voti. In caso di elezione suppletiva la persona già in carica ha la
precedenza su quella neoeletta.
Governo rispettivamente alla commissione amministrativa, al
comitato regionale o all'autorità competente della corporazione.
2. IINIZIATIVA IN AFFARI DI CIRCOLO E COMUNALI
2. INIZIATIVA IN AFFARI REGIONALI E COMUNALI
Art. 73
Art. 73
Principio
I circoli e i comuni garantiscono l'esercizio del diritto d'iniziativa
ai sensi delle disposizioni seguenti. Essi possono ampliarlo, in
particolare riducendo il numero di firme necessarie o permettendo
l'iniziativa sotto forma di progetto elaborato.
Le regioni e i comuni garantiscono l'esercizio del diritto d'iniziativa ai sensi delle disposizioni seguenti. Essi possono ampliarlo,
in particolare riducendo il numero di firme necessarie o permettendo l'iniziativa sotto forma di progetto elaborato.
Art. 74
Art. 74
Iniziativa in affari di circolo
Le disposizioni sul diritto di iniziativa nei comuni valgono analogamente per i circoli. I circoli in cui per le votazioni su oggetti non
è competente l'assemblea di circolo sono equiparati ai comuni
senza assemblea comunale.
Iniziativa in affari regionali
Le disposizioni sul diritto di iniziativa nei comuni valgono per
analogia per le regioni. (...)
Art. 102
Art. 102 cpv. 1
Impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo
1
Le decisioni del Governo, del Gran Consiglio e della Commissione competente del Gran Consiglio, nonché delle autorità delle
corporazioni regionali, dei distretti, dei circoli e dei comuni sono
soggette al ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo per violazione dei diritti politici.
1
Sinossi Cost. cant.
Le decisioni del Governo, del Gran Consiglio e della Commissione competente del Gran Consiglio, nonché delle autorità dei
tribunali regionali, delle regioni (...) e dei comuni sono soggette
al ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo per violazione dei
diritti politici.
pagina 20
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
Spiegazioni
2
La procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa.
Art. 105
Art. 105
2. Circoli
1
I circoli disciplinano la procedura delle elezioni e votazioni in affari di circolo, per quanto la presente legge e il Governo non prevedano norme.
2
I circoli, composti da un solo comune, possono stabilire che le
competenze, spettanti secondo la presente legge alle autorità comunali nella procedura per le votazioni alle urne, in affari di circolo siano svolte interamente o parzialmente dalle autorità di circolo.
2. Regioni
1
Le regioni disciplinano la procedura delle elezioni e votazioni
in affari regionali, per quanto la presente legge e il Governo non
prevedano norme.
2
Le regioni, composte da un solo comune, possono stabilire che
le competenze, spettanti secondo la presente legge alle autorità
comunali nella procedura per le votazioni alle urne, in affari regionali siano svolte interamente o parzialmente dalle autorità regionali.
Art. 106
Art. 106
3. Comuni
I comuni emanano per il loro territorio le disposizioni complementari necessarie sulla procedura delle elezioni e votazioni in affari cantonali e di circolo.
I comuni emanano per il loro territorio le disposizioni complementari necessarie sulla procedura delle elezioni e votazioni in
affari cantonali e regionali.
Art. 107
Art. 107
4. Corporazioni regionali
Le corporazioni regionali emanano per il loro territorio le disposizioni complementari necessarie sulla procedura dell'elezione del
presidente della corporazione.
Abrogato
Cpv. 2: attualmente non sono ipotizzabili situazioni di questo genere. Eventualmente, una simile situazione potrebbe presentarsi
nella Regione Bernina se i due comuni dovessero aggregarsi. La
rilevanza non è molto alta, poiché l'insieme degli aventi diritto di
voto eserciterebbe i propri diritti anche nelle votazioni alle urne.
Non è più prevista un'elezione popolare del presidente della regione
(cfr. revisione parziale LCom).
CSC 170.050 Legge sulla responsabilità dello Stato (LRS) del 5 dicembre 2006
Art. 1
Art. 1 cpv. 1 lett. a
Campo d'applicazione
1
Sono soggetti alla presente legge:
a) il Cantone, i distretti, i circoli e i comuni, nonché gli altri enti
di diritto pubblico e i loro istituti autonomi (enti pubblici);
1
Sinossi Cost. cant.
Non è necessario menzionare espressamente i tribunali regionali;
essi sono inclusi nelle lett. a - c.
Sono soggetti alla presente legge:
a) il Cantone, le regioni (...) e i comuni, nonché gli altri enti di
diritto pubblico e i loro istituti autonomi (enti pubblici);
pagina 21
Diritto vigente
Progetto di revisione
Spiegazioni
b)
c)
gli organi di questi enti pubblici;
le persone al servizio di questi enti pubblici nell'esercizio
delle attività di servizio.
2
Sono fatte salve le disposizioni in materia di responsabilità civile
del Codice delle obbligazioni per attività professionali, nonché le
disposizioni speciali in materia di responsabilità civile di altre
leggi.
3
In caso di istanze d'indennizzo di procedura penale nei confronti
del Cantone, le disposizioni sulla responsabilità dello Stato si applicano unicamente se l'istanza non è stata giudicata nella procedura penale.
4
Per quanto la presente legge non contenga alcuna norma, si applicano le disposizioni della sezione del Codice delle obbligazioni
sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti (art. 41 e segg.).
CSC 170.100 Legge sul Gran Consiglio (LGC) dell'8 dicembre 2005
Art. 1
Art. 1
Base di ripartizione
Per la ripartizione tra i circoli dei seggi in Gran Consiglio è determinante la popolazione svizzera residente dei circoli in base alla
statistica federale dello stato annuale della popolazione, che viene
pubblicata di volta in volta nell'anno che precede le elezioni di circolo.
1
Art. 2
Art. 2
Sinossi Cost. cant.
Per la ripartizione tra i circondari elettorali dei seggi in Gran
Consiglio è determinante la popolazione svizzera residente dei
circondari elettorali in base alla statistica federale dello stato
annuale della popolazione (...) pubblicata (...) nell'anno che precede le elezioni (...).
2
L'attribuzione dei comuni ai circondari elettorali è disciplinata nell'appendice.
3
Se non vi si oppongono motivi importanti per il comune divenuto più grande a seguito di un'aggregazione è determinante la precedente appartenenza al circondario elettorale
del comune che conta il maggior numero di abitanti. Se ne è
interessata più di una regione, esse vanno previamente sentite.
pagina 22
Cpv. 2: la composizione territoriale dei circondari elettorali corrisponde a quella degli attuali circoli. Con l'entrata in vigore della riforma territoriale, questi non sono più enti giuridici, continuano
tuttavia a costituire i circondari elettorali per l'elezione dei membri
del Gran Consiglio.
Cpv. 3: con le aggregazioni di comuni il numero di circondari
elettorali può ridursi, motivo per cui l'art. 27 cpv. 3 nuova Cost.
cant. parla di un numero massimo di 39 circondari elettorali. Il fatto
che in un comune possano esistere più circondari elettorali è estraneo già all'attuale diritto costituzionale grigionese. La Cost. cant.
prevede già oggi che il numero di circoli possa variare senza che si
renda necessaria una revisione costituzionale (art. 68 cpv. 2 e 70
cpv. 4 Cost. cant., nonché art. 2 legge sulla suddivisione del
Cantone dei Grigioni in distretti e circoli; CSC 110.200). Con la
revisione costituzionale nel quadro della riforma territoriale viene
mantenuta la situazione finora vigente (cfr. art. 27 cpv. 3 nuova
Cost. cant.). Dal cpv. 3 risulta la regolamentazione da applicare. La
regolamentazione si rifà all'art. 90 LCom, che nel quadro della
riforma territoriale verrà abrogato.
Diritto vigente
Progetto di revisione
Metodo di ripartizione
I 120 seggi del Gran Consiglio sono ripartiti tra i circoli nel modo
seguente:
a) Ripartizione preliminare:
1. Il totale della popolazione svizzera residente è diviso per 120.
Il quoziente arrotondato all'intero immediatamente superiore è
quello determinante per la ripartizione preliminare. Ogni circolo la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente, ottiene
un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva.
2. Il totale della popolazione svizzera residente dei rimanenti circoli è diviso per il numero dei seggi restanti. Il quoziente arrotondato all'intero immediatamente superiore è quello determinante per la seconda ripartizione. Ogni circolo la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente, ottiene un seggio ed è
escluso dalla ripartizione successiva.
3. L'operazione viene ripetuta fino a quando i circoli rimanenti
raggiungono l'ultimo quoziente di ripartizione.
b) Ripartizione principale:
Ogni rimanente circolo ottiene tanti seggi quante volte l'ammontare della sua popolazione contiene l'ultimo quoziente.
c) Ripartizione completiva:
I seggi rimanenti sono ripartiti tra i circoli che ottengono i resti
maggiori. Se più circoli ottengono resti uguali, sono dapprima
esclusi quelli che hanno ottenuto i resti minori dalla divisione
della loro popolazione per il primo quoziente determinante. Se
vi è ancora parità si procede a sorteggio.
I 120 seggi del Gran Consiglio sono ripartiti tra i circondari
elettorali nel modo seguente:
a) Ripartizione preliminare:
1. Il totale della popolazione svizzera residente è diviso per
120. Il quoziente arrotondato all'intero immediatamente superiore è quello determinante per la ripartizione preliminare.
Ogni circondario elettorale la cui popolazione sia inferiore
a questo quoziente, ottiene un seggio ed è escluso dalla
ripartizione successiva.
2. Il totale della popolazione svizzera residente dei rimanenti
circondari elettorali è diviso per il numero dei seggi restanti. Il quoziente arrotondato all'intero immediatamente superiore è quello determinante per la seconda ripartizione.
Ogni circondario elettorale la cui popolazione sia inferiore
a questo quoziente, ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva.
3. L'operazione viene ripetuta fino a quando i circondari elettorali rimanenti raggiungono l'ultimo quoziente di ripartizione.
b) Ripartizione principale:
Ogni circondario elettorale rimanente ottiene tanti seggi
quante volte l'ammontare della sua popolazione contiene
l'ultimo quoziente.
c) Ripartizione completiva:
I seggi rimanenti sono ripartiti tra i circondari elettorali che
ottengono i resti maggiori. Se più circondari elettorali ottengono resti uguali, sono dapprima esclusi quelli che hanno
ottenuto i resti minori dalla divisione della loro popolazione
per il primo quoziente determinante. Se vi è ancora parità si
procede a sorteggio.
Art. 3
Art. 3
Pubblicazione
Prima delle elezioni di circolo il Governo pubblica nel Foglio ufficiale cantonale il numero dei deputati da eleggersi in ogni circolo.
Prima delle elezioni (...) il Governo pubblica nel Foglio ufficiale
cantonale il numero dei deputati da eleggersi in ogni circondario
elettorale.
Art. 4
Art. 4
Sinossi Cost. cant.
pagina 23
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
Supplenti
Ogni circolo elegge un numero di supplenti uguale a quello dei
suoi deputati, ma al massimo dieci supplenti.
Ogni circondario elettorale elegge un numero di supplenti
uguale a quello dei suoi deputati, ma al massimo dieci supplenti.
Spiegazioni
L'appendice elenca l'attribuzione dei comuni ai circondari elettorali.
Appendice
(art. 1 cpv. 2)
I comuni sono attribuiti ai circondari elettorali come segue:
Circondario elettorale
Alvaschein
Avers
Belfort
Bergün
Bregaglia
Brusio
Calanca
Coira
Churwalden
Davos
Domleschg
Disentis
Fünf Dörfer
Ilanz
Jenaz
Klosters
Küblis
Lumnezia/Lugnez
Luzein
Sinossi Cost. cant.
Comuni
Alvaschein, Mon, Mutten, Stierva,
Tiefencastel, Vaz/Obervaz
Avers
Alvaneu, Brienz/Brinzauls,
Lantsch/Lenz, Schmitten, Surava
Bergün/Bravuogn, Filisur
Bregaglia
Brusio
Arvigo, Braggio, Buseno, Castaneda,
Cauco, Rossa, Sta. Maria i.C., Selma
Coira
Churwalden, Tschiertschen-Praden
Davos
Almens, Fürstenau, Paspels, Pratval, Rodels, Rothenbrunnen, Scharans, Sils i.D.,
Tomils
Breil/Brigels, Disentins/Mustér, Medel
(Lucmagn), Sumvitg, Trun, Tujetsch
Haldenstein, Landquart, Trimmis, Untervaz, Zizers
Castrisch, Falera, Ilanz, Mundaun,
Laax, Ladir, Luven, Pitasch, Riein, Ruschein, Sagogn, Schluein, Schnaus, Sevgein
Fideris, Furna, Jenaz
Klosters-Serneus
Conters i.P., Küblis, Saas i.P.
Duvin, Lumnezia, St. Martin, Vals
Luzein, St. Antönien
pagina 24
Stato comuni: 1.1.2013
Il nuovo Comune di Ilanz/Glion, che, fatta salva l'approvazione del
Gran Consiglio, si costituirà nel 2014, farà parte del Circolo di
Ilanz.
Diritto vigente
Spiegazioni
Progetto di revisione
Maienfeld
Mesolcina
Engadina Alta
Poschiavo
Ramosch
Rhäzüns
Rheinwald
Roveredo
Ruis
Safien
Schams
Schanfigg
Schiers
Seewis
Suot Tasna
Surses
Sur Tasna
Thusis
Trins
Val Müstair
Fläsch, Jenins, Maienfeld, Malans
Lostallo, Mesocco, Soazza
Bever, Celerina/Schlarigna, Madulain,
Pontresina, La Punt-Chamues-ch, Samedan, St. Moritz, S-chanf, Sils i.E./Segl,
Silvaplana, Zuoz
Poschiavo
Samnaun, Valsot
Bonaduz, Domat/Ems, Rhäzüns
Hinterrhein, Nufenen, Splügen, Sufers
Cama, Grono, Leggia, Roveredo, San
Vittore, Verdabbio
Andiast, Obersaxen, Pigniu, Rueun, Siat,
Waltensburg/Vuorz
Safiental
Andeer, Casti-Wergenstein, Donat, Ferrera, Lohn, Mathon, Rongellen, ZillisReischen
Arosa, Maladers
Grüsch, Schiers
Seewis
Ftan, Scuol, Sent
Bivio, Cunter, Marmorera, Mulegns,
Riom-Parsonz, Salouf, Savognin, Sur,
Tinizong-Rona
Ardez, Guarda, Lavin, Susch, Tarasp,
Zernez
Cazis, Flerden, Masein, Thusis, Tschappina, Urmein
Felsberg, Flims, Tamins, Trin
Val Müstair
CSC 170.140 Regolamento organico del Gran Consiglio (ROGC) dell'8 dicembre 2005
Livello Gran Consiglio
Art. 3
Art. 3
3. Non partecipazione
La non partecipazione ad una sessione deve essere annunciata in
anticipo al competente ufficio di circolo, di regola al più tardi due
La non partecipazione ad una sessione deve essere annunciata in
anticipo al (...) comitato regionale, di regola al più tardi due settimane prima dell'inizio della sessione. Il comitato regionale
Sinossi Cost. cant.
pagina 25
Diritto vigente
Progetto di revisione
settimane prima dell'inizio della sessione. L'ufficio di circolo comunica alla Cancelleria dello Stato il subentro di supplenti, al più
tardi il venerdì precedente l'apertura della sessione. Sono fatti salvi
casi particolari.
comunica alla Cancelleria dello Stato il subentro di supplenti, al
più tardi il venerdì precedente l'apertura della sessione. Sono fatti
salvi casi particolari.
Spiegazioni
CSC 170.300 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LCOGA) del 15 giugno 2006
Art. 3
Art. 3
Incompatibilità
Le funzioni di consigliere di Stato sono incompatibili con cariche
in comuni, circoli e distretti, nonché con cariche in corporazioni
regionali. Per il resto si applicano le disposizioni sull'incompatibilità secondo l'articolo 22 della Costituzione cantonale.
Le funzioni di consigliere di Stato sono incompatibili con cariche
in comuni (...), nonché con cariche in regioni. Per il resto si applicano le disposizioni sull'incompatibilità secondo l'articolo 22
della Costituzione cantonale.
Poiché i tribunali regionali sono tribunali cantonali inferiori, le regolamentazioni sull'incompatibilità di cui all'art. 22 Cost. cant. valgono senz'altro anche per questi tribunali.
CSC 170.450 Legge sulla Cassa cantonale pensioni dei Grigioni (LCPG) del 16 giugno 2005
Art. 3
Art. 3 cpv. 2
Cerchia degli assicurati
1
I collaboratori del Cantone dei Grigioni e dei suoi istituti autonomi sono obbligatoriamente assicurati presso la Cassa.
2
I collaboratori della Banca Cantonale Grigione, dei comuni, delle
corporazioni comunali, dei circoli e dei tribunali distrettuali sono
considerati assicurati facoltativi.
3
La Commissione amministrativa può accettare come assicurati a
titolo facoltativo altri collaboratori di enti di diritto pubblico e di
istituzioni di diritto privato che assolvono prevalentemente compiti
di carattere pubblico.
2
I collaboratori della Banca Cantonale Grigione, dei comuni,
delle corporazioni comunali, (...) e dei tribunali regionali sono
considerati membri facoltativi.
Adeguamento formale. In questa sede si rimanda alla revisione in
corso della legislazione sulla Cassa pensioni. È possibile che non
sia necessaria una revisione parziale in relazione alla legislazione
esecutiva relativa relativa alla riforma territoriale.
CSC 171.100 Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD) del 10 giugno 2001
Art. 1
Sinossi Cost. cant.
Adeguamenti formali. Per motivi di sistematica, il contenuto del
cpv. 3 viene trasferito nel cpv. 2.
Art. 1 cpv. 2 e 3
pagina 26
Diritto vigente
Campo d'applicazione
1
La presente legge serve a proteggere le persone dal trattamento
illecito di dati personali da parte di autorità.
2
Sono considerate autorità ai sensi della presente legge:
a) autorità ed uffici del Cantone e dei distretti;
b) istituti, fondazioni ed enti di diritto pubblico del Cantone e dei
distretti;
c) privati, per quanto siano loro delegati compiti pubblici.
3
Le disposizioni della presente legge fanno stato anche per comuni, unioni di comuni e circoli.
4
Fanno stato per analogia i motivi di esclusione della legge federale sulla protezione dei dati.
5
La legge non si applica inoltre a:
a) autorità che prendono parte alla concorrenza economica e che
in questo ambito non agiscono in veste decisionale;
b) dati personali conservati in un archivio pubblico.
2
Art. 6
Art. 6 cpv. 3
Protezione giuridica
1
Le decisioni di autorità ed uffici dell’Amministrazione e di istituti
autonomi del diritto pubblico cantonale possono essere impugnate
presso il dipartimento preposto.
2
Contro le decisioni di privati, che assolvono compiti pubblici, è
aperta la via del ricorso all’autorità mandataria.
3
Le decisioni dei dipartimenti, delle autorità comunali, di circolo e
distrettuali, delle unioni di comuni e degli istituti ed enti autonomi
di diritto pubblico possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo.
3
Sono considerate autorità ai sensi della presente legge:
a) autorità ed uffici del Cantone, delle regioni e dei comuni;
b) istituti, fondazioni ed enti di diritto pubblico del Cantone,
delle regioni e dei comuni;
c) privati, per quanto siano loro delegati compiti pubblici.
3
Abrogato
Adeguamenti formali.
Le decisioni dei dipartimenti, delle autorità comunali (...) e regionali, delle unioni di comuni e degli istituti ed enti autonomi di
diritto pubblico possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo.
CSC 173.000 Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) del 16 giugno 2010
Art. 3
Art. 3 cpv. 2
Sede
1
Il Tribunale cantonale, il Tribunale amministrativo, il giudice dei
provvedimenti coercitivi e l'autorità di conciliazione in materia di
parità dei sessi hanno la propria sede a Coira.
2
Sinossi Cost. cant.
Spiegazioni
Progetto di revisione
I tribunali regionali, le giudicature di pace e le autorità di conciliazione in materia di locazione hanno la propria sede nel capoluogo di regione.
pagina 27
Diritto vigente
Progetto di revisione
2
I Tribunali distrettuali, le giudicature di pace e le autorità di conciliazione in materia di locazione hanno la propria sede nel capoluogo di distretto.
Art. 6
Art. 6 cpv. 2 e 3
Giuramento e promessa solenne
1
Prima della loro entrata in carica, i giudici, i membri delle autorità di conciliazione
e gli attuari prestano giuramento o promessa solenne per un adempimento coscienzioso degli obblighi assunti.
2
Prestano giuramento o promessa solenne:
a) i presidenti del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo dinanzi al Gran Consiglio;
b) i membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo dinanzi al presidente del rispettivo Tribunale;
c) i presidenti dei tribunali distrettuali dinanzi al Tribunale cantonale (Corte plenaria);
d) i membri del tribunale distrettuale dinanzi al presidente del tribunale distrettuale;
e) i membri delle autorità di conciliazione e i loro supplenti dinanzi al presidente del tribunale distrettuale;
f) gli attuari dinanzi al presidente del tribunale.
3
Il giuramento e la promessa solenne hanno la seguente formula:
"Lei, eletta/-o quale Presidente (giudice, membro, attuaria/o) del
(Tribunale cantonale, Tribunale amministrativo, tribunale distrettuale o dell'autorità di conciliazione), giura innanzi a Dio (promette) di adempiere a tutti i doveri del suo ufficio secondo scienza
e coscienza."
"Lo giuro (prometto)."
2
Art. 19
Art. 19 cpv. 3
Supplenza
1
I giudici sono obbligati a sostituire i giudici in altre camere.
2
Se il Tribunale cantonale o il Tribunale amministrativo non possono sedere al completo per motivi d'impedimento o di ricusazione, subentrano i membri dell'altro tribunale.
3
Su decisione della commissione del Gran Consiglio competente
per la giustizia possono, se necessario, subentrare quali giudici
supplenti anche i presidenti dei tribunali distrettuali.
3
Sinossi Cost. cant.
Prestano giuramento o promessa solenne:
a) i presidenti del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo dinanzi al Gran Consiglio;
b) i membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo dinanzi al presidente del rispettivo Tribunale;
c) i presidenti dei tribunali regionali dinanzi al Tribunale cantonale (Corte plenaria);
d) i membri del tribunale regionale dinanzi al presidente del
tribunale regionale;
e) i membri delle autorità di conciliazione e i loro supplenti dinanzi al presidente del tribunale regionale;
f) gli attuari dinanzi al presidente del tribunale.
3
Il giuramento e la promessa solenne hanno la seguente formula:
"Lei, eletta/-o quale Presidente (giudice, membro, attuaria/o) del
(Tribunale cantonale, Tribunale amministrativo, tribunale regionale o dell'autorità di conciliazione), giura innanzi a Dio (promette) di adempiere a tutti i doveri del suo ufficio secondo
scienza e coscienza."
"Lo giuro (prometto)."
Su decisione della commissione del Gran Consiglio competente
per la giustizia possono, se necessario, subentrare quali giudici
supplenti anche i presidenti dei tribunali regionali.
pagina 28
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
Art. 33
Art. 33 cpv. 3
Composizione e posizione
1
La carica di giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi è assunta da un giudice unico e da due supplenti.
2
Se il giudice unico non può essere sostituito da un supplente, il
Tribunale cantonale designa un supplente straordinario.
3
Il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi è indipendente
nella sua attività professionale. Dal profilo amministrativo e per
quanto riguarda l'attuariato è annesso al tribunale distrettuale.
3
Art. 34
Art. 34 cpv. 1 e 3
Nomina
1
Il Gran Consiglio nomina, per la durata di quattro anni, chi funge
da giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi su proposta del
Tribunale cantonale scegliendo tra i membri a tempo pieno e a titolo principale dei tribunali distrettuali.
2
Il nome di chi funge da giudice cantonale dei provvedimenti
coercitivi va notificato all'autorità di vigilanza e reso pubblico.
3
Nella determinazione delle risorse di personale per il rispettivo
tribunale distrettuale viene considerato l'onere per il giudice dei
provvedimenti coercitivi.
1
3. TRIBUNALI DISTRETTUALI
3. TRIBUNALI REGIONALI
Art. 35
Art. 35
Distretto
Nell'ambito del suo potere giurisdizionale e dei compiti conferitigli
dalla legge, il distretto ha capacità giuridica e di agire.
Abrogato
Art. 36
Art. 36 cpv. 1-4
Effettivo
1
I tribunali distrettuali si compongono di un presidente a tempo
pieno, di un vicepresidente a titolo principale, nonché di otto giudici a titolo accessorio.
2
I tribunali distrettuali Albula, Inn e Moesa si compongono
1
Sinossi Cost. cant.
Spiegazioni
Il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi è indipendente
nella sua attività professionale. Dal profilo amministrativo e per
quanto riguarda l'attuariato è annesso al tribunale regionale.
Il Gran Consiglio nomina, per la durata di quattro anni, chi
funge da giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi su proposta del Tribunale cantonale scegliendo tra i membri a tempo
pieno e a titolo principale dei tribunali regionali.
3
Nella determinazione delle risorse di personale per il rispettivo
tribunale regionale viene considerato l'onere per il giudice dei
provvedimenti coercitivi.
I tribunali regionali quali tribunali cantonali inferiori non necessitano più di una capacità giudiziaria e di agire limitata.
Il testo dell'atto normativo considera il testo della LOG del 4 dicembre 2012 (cfr. Foglio ufficiale del 13.12.2012).
I tribunali regionali si compongono di un presidente a tempo
pieno, di un vicepresidente a titolo principale, nonché di otto giudici a titolo accessorio.
2
I tribunali regionali Albula, Engiadina Bassa/Val Müstair e
Moesa si compongono ognuno di un presidente a tempo pieno e
pagina 29
Diritto vigente
Progetto di revisione
ognuno di un presidente a tempo pieno e di otto giudici a titolo accessorio.
3
Il tribunale distrettuale Bernina si compone di un presidente a titolo principale e di otto giudici a titolo accessorio.
4
Il tribunale distrettuale Plessur si compone di un presidente e di
un vicepresidente a tempo pieno, di un giudice a titolo principale,
nonché di otto giudici a titolo accessorio.
5
Il Tribunale cantonale stabilisce per ogni tribunale il volume
d'impiego:
a) del presidente e del vicepresidente, per quanto essi non siano
attivi a tempo pieno;
b) dei giudici a titolo principale.
6
Se l'onere per il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi lo
richiede, il Tribunale cantonale può convertire una carica a titolo
principale in una carica a tempo pieno.
di otto giudici a titolo accessorio.
3
Il tribunale regionale Bernina si compone di un presidente a titolo principale e di otto giudici a titolo accessorio.
4
Il tribunale regionale Plessur si compone di un presidente e di
un vicepresidente a tempo pieno, di un giudice a titolo principale,
nonché di otto giudici a titolo accessorio.
Art. 37
Art. 37 cpv. 2
Elezione
1
Gli aventi diritto di voto eleggono con scrutinio separato:
a) il presidente;
b) il vicepresidente a tempo pieno o a titolo principale;
c) i giudici a titolo principale;
d) gli altri giudici.
2
I tribunali distrettuali eleggono i vicepresidenti a titolo accessorio
dalla cerchia dei giudici a titolo accessorio.
2
Art. 38
Art. 38
Attività accessorie
1
Ai membri a tempo pieno dei tribunali distrettuali si applicano le
disposizioni sulle attività accessorie per i giudici del Tribunale
cantonale e del Tribunale amministrativo.
2
I membri a titolo principale dei tribunali distrettuali non possono
esercitare un'attività accessoria che potrebbe pregiudicare l'esercizio della funzione o l'indipendenza, nonché la reputazione del
Tribunale. Attività lucrative indipendenti e dipendenti vanno notificate all'autorità di vigilanza.
1
Sinossi Cost. cant.
I tribunali regionali eleggono i vicepresidenti a titolo accessorio
dalla cerchia dei giudici a titolo accessorio.
Ai membri a tempo pieno dei tribunali regionali si applicano le
disposizioni sulle attività accessorie per i giudici del Tribunale
cantonale e del Tribunale amministrativo.
2
I membri a titolo principale dei tribunali regionali non possono
esercitare un'attività accessoria che potrebbe pregiudicare l'esercizio della funzione o l'indipendenza, nonché la reputazione del
Tribunale. Attività lucrative indipendenti e dipendenti vanno notificate all'autorità di vigilanza.
pagina 30
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
Art. 39
Art. 39 cpv. 1
Camere e composizione
1
Ogni tribunale distrettuale costituisce una camera civile e una
camera penale e rende pubblica la sua composizione.
2
Le camere giudicano di regola nella composizione di tre giudici.
3
In merito a questioni giuridiche di importanza fondamentale o su
ordine del presidente della camera competente esse giudicano nella
composizione di cinque giudici.
4
In determinati ambiti la legge può prevedere una composizione di
cinque giudici o una competenza di giudice unico.
1
Art. 40
Art. 40 cpv. 2
Supplenza
1
I giudici sono obbligati a sostituire i giudici nell'altra camera. Il
tribunale disciplina la supplenza.
2
Qualora un tribunale distrettuale non possa sedere al completo
con i propri giudici, il Tribunale cantonale lo può completare con
giudici del tribunale di un distretto confinante o può dichiarare
competente un altro tribunale.
2
Art. 42
Art. 42 cpv. 1
Amministrazione della giustizia
1
Ogni tribunale distrettuale costituisce una commissione amministrativa composta da cinque membri che, fatte salve disposizioni
derogatorie, è competente per elezioni, per questioni in materia di
personale e per altri affari dell'amministrazione della giustizia.
2
Le decisioni concernenti il diritto del personale possono essere
impugnate al Tribunale cantonale.
1
Art. 44
Art. 44 cpv. 2 e 4
Posizione e retribuzione
1
La retribuzione dei presidenti, dei vicepresidenti a tempo pieno e
a titolo principale, nonché dei giudici a titolo principale si conforma al diritto cantonale del personale. Per quanto riguarda il rapporto di impiego fanno stato le medesime disposizioni valide per i
2
Sinossi Cost. cant.
Ogni tribunale regionale costituisce una camera civile e una
camera penale e rende pubblica la sua composizione.
Qualora un tribunale regionale non possa sedere al completo
con i propri giudici, il Tribunale cantonale lo può completare con
giudici del tribunale di un distretto confinante o può dichiarare
competente un altro tribunale.
Ogni tribunale regionale costituisce una commissione amministrativa composta da cinque membri che, fatte salve disposizioni
derogatorie, è competente per elezioni, per questioni in materia di
personale e per altri affari dell'amministrazione della giustizia.
I tribunali regionali stabiliscono nei limiti fissati dal diritto
cantonale le retribuzioni dei vicepresidenti a titolo accessorio,
degli altri giudici e degli attuari a titolo accessorio.
4
Il Tribunale cantonale classifica i posti nelle classi di stipendio
secondo il diritto cantonale sul personale, sulla base di rispettive
pagina 31
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
giudici del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo.
2
I tribunali distrettuali stabiliscono nei limiti fissati dal diritto
cantonale le retribuzioni dei vicepresidenti a titolo accessorio,
degli altri giudici e degli attuari a titolo accessorio.
3
Le condizioni di retribuzione e di assunzione degli attuari a
tempo pieno e a titolo principale, nonché del personale di cancelleria si conformano al diritto cantonale sul personale.
4
Il Tribunale cantonale classifica i posti nelle classi di stipendio
secondo il diritto cantonale sul personale, sulla base di rispettive
proposte dell'Ufficio cantonale del personale e dopo aver sentito i
tribunali distrettuali. Esso disciplina le competenze, la procedura e
altri dettagli in un'ordinanza.
5
La previdenza professionale dei membri a tempo pieno e a titolo
principale, nonché di tutti i collaboratori si conforma al diritto
cantonale sulla Cassa pensioni.
proposte dell'Ufficio cantonale del personale e dopo aver sentito i
tribunali regionali. Esso disciplina le competenze, la procedura e
altri dettagli in un'ordinanza.
Art. 45
Art. 45
Numero e posizione
1
Ogni distretto dispone di una giudicatura di pace quale autorità di
conciliazione.
2
La giudicatura di pace è indipendente nella sua attività professionale. Dal profilo amministrativo essa è annessa al tribunale distrettuale. La giudicatura di pace e il tribunale distrettuale disciplinano i dettagli in una convenzione.
1
Art. 46
Art. 46 cpv. 1 e 3
Composizione ed elezione
1
Il tribunale distrettuale nomina un giudice di pace e un suo supplente per la durata di quattro anni.
2
Durante il periodo di carica sono possibili nomine sostitutive.
3
Il Tribunale distrettuale pubblica i posti che divengono vacanti.
4
La composizione della giudicatura di pace va notificata all'autorità di vigilanza e resa pubblica.
1
Art. 47
Art. 47 cpv. 2
Requisiti di eleggibilità e attività accessorie
2
Sinossi Cost. cant.
Ogni regione dispone di una giudicatura di pace quale autorità
di conciliazione.
2
La giudicatura di pace è indipendente nella sua attività professionale. Dal profilo amministrativo essa è annessa al tribunale
regionale. La giudicatura di pace e il tribunale regionale disciplinano i dettagli in una convenzione.
Il tribunale regionale nomina un giudice di pace e un suo supplente per la durata di quattro anni.
3
Il tribunale regionale pubblica i posti che divengono vacanti.
In regioni plurilingui si deve prestare attenzione a un'adeguata
pagina 32
Spiegazioni
Diritto vigente
1
Progetto di revisione
I giudici di pace dispongono della necessaria idoneità personale.
In distretti plurilingui si deve prestare attenzione a un'adeguata
conoscenza o rappresentanza delle lingue ufficiali.
3
I giudici di pace non possono esercitare attività che potrebbero
compromettere l'indipendenza dell'autorità di conciliazione.
conoscenza o rappresentanza delle lingue ufficiali.
Art. 48
Art. 48
Supplenza
Quando il giudice di pace non può essere sostituito dal supplente,
il Tribunale distrettuale designa un supplente straordinario.
Quando il giudice di pace non può essere sostituito dal supplente,
il tribunale regionale designa un supplente straordinario.
Art. 49
Art. 49 cpv. 2
Posizione e retribuzione
1
Le condizioni di retribuzione e di impiego, nonché la previdenza
professionale si conformano al diritto cantonale sul personale, rispettivamente al diritto cantonale sulla Cassa pensioni. Sono fatte
salve disposizioni derogatorie contenute nella presente legge.
2
Il Tribunale cantonale classifica i posti nelle classi di stipendio
secondo il diritto cantonale sul personale, sulla base di rispettive
proposte dell'Ufficio del personale e dopo aver sentito i tribunali
distrettuali oppure prevede una retribuzione sulla base di indennità
giornaliere. Esso disciplina le competenze, la procedura e altri
dettagli in un'ordinanza.
2
Art. 50
Art. 50
Attuariato e cancelleria
1
Il tribunale distrettuale decide in merito alla struttura organizzativa fondamentale dell'attuariato e della cancelleria dopo aver sentito la giudicatura di pace.
2
Per quanto i lavori di attuariato e di cancelleria non competano
agli impiegati del tribunale distrettuale, la competenza per la nomina spetta alla giudicatura di pace.
3
Le condizioni di retribuzione e di impiego si conformano alle disposizioni relative ai tribunali distrettuali.
1
2
Sinossi Cost. cant.
Il Tribunale cantonale classifica i posti nelle classi di stipendio
secondo il diritto cantonale sul personale, sulla base di rispettive
proposte dell'Ufficio del personale e dopo aver sentito i tribunali
regionali oppure prevede una retribuzione sulla base di indennità
giornaliere. Esso disciplina le competenze, la procedura e altri
dettagli in un'ordinanza.
Il tribunale regionale decide in merito alla struttura organizzativa fondamentale dell'attuariato e della cancelleria dopo aver
sentito la giudicatura di pace.
2
Per quanto i lavori di attuariato e di cancelleria non competano
agli impiegati del tribunale regionale, la competenza per la nomina spetta alla giudicatura di pace.
3
Le condizioni di retribuzione e di impiego si conformano alle
disposizioni relative ai tribunali regionali.
pagina 33
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
Art. 51
Art. 51
Numero e posizione
1
Per controversie dal diritto di locazione e di affitto di locali
d'abitazione e commerciali esiste in ogni distretto un'autorità di
conciliazione.
2
L'autorità di conciliazione in materia di locazione è indipendente
nella sua attività professionale. Dal profilo amministrativo essa è
annessa al tribunale distrettuale.
1
Art. 53
Art. 53 cpv. 1
Nomina
1
Il tribunale distrettuale nomina il rappresentante dei conduttori e
quello dei locatori, non ché i loro supplenti per la durata di quattro
anni.
2
Durante il periodo di carica sono possibili nomine sostitutive.
3
Le organizzazioni di locatari e di locatori presentano proposte per
la nomina del proprio rappresentante.
4
La composizione dell'autorità di conciliazione va notificata
all'autorità di vigilanza e resa pubblica.
1
Art. 54
Art. 54
Supplenza
Qualora l'autorità di conciliazione in materia di locazione non
possa essere completata da un supplente eletto, il tribunale distrettuale designa un supplente straordinario.
Qualora l'autorità di conciliazione in materia di locazione non
possa essere completata da un supplente eletto, il tribunale regionale designa un supplente straordinario.
Art. 55
Art. 55 cpv. 1
Posizione e retribuzione
1
La posizione e la retribuzione dei membri dell'autorità di conciliazione in materia di locazione si conformano alle disposizioni per
i giudici a titolo accessorio dei tribunali distrettuali. Sono fatte
salve disposizioni derogatorie contenute nella presente legge.
2
Il Tribunale cantonale disciplina i dettagli in un'ordinanza.
1
Sinossi Cost. cant.
Per controversie dal diritto di locazione e di affitto di locali
d'abitazione e commerciali esiste in ogni regione un'autorità di
conciliazione.
2
L'autorità di conciliazione in materia di locazione è indipendente nella sua attività professionale. Dal profilo amministrativo
essa è annessa al tribunale regionale.
Il tribunale regionale nomina il rappresentante dei conduttori e
quello dei locatori, nonché i loro supplenti per la durata di quattro
anni.
La posizione e la retribuzione dei membri dell'autorità di conciliazione in materia di locazione si conformano alle disposizioni
per i giudici a titolo accessorio dei tribunali regionali. Sono fatte
salve disposizioni derogatorie contenute nella presente legge.
pagina 34
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
Art. 56
Art. 56
Attuariato e cancelleria
1
Il tribunale distrettuale decide in merito alla struttura organizzativa fondamentale dell'attuariato e della cancelleria.
2
Per quanto i lavori di attuariato e di cancelleria non competano
agli impiegati del tribunale distrettuale, la competenza per l'elezione spetta all'autorità di conciliazione in materia di locazione.
Essa disciplina l'organizzazione della consulenza giuridica conformemente al diritto federale.
3
Le condizioni di retribuzione e di impiego si conformano alle disposizioni relative ai tribunali distrettuali.
1
Art. 57
Art. 57 cpv. 2
Numero e posizione
1
Per controversie secondo la legge sulla parità dei sessi esiste
un'autorità cantonale di conciliazione.
2
L'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi è indipendente nella sua attività professionale. Dal profilo amministrativo
essa è annessa al Tribunale distrettuale Plessur.
2
Art. 61
Art. 61 cpv. 1
Posizione e retribuzione
1
La posizione e la retribuzione dei membri dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi si conformano alle disposizioni per i giudici a titolo accessorio dei tribunali distrettuali.
2
Il Tribunale cantonale disciplina i dettagli in un'ordinanza.
1
Art. 66
Art. 66 cpv. 1
Ricorso di vigilanza
1
I ricorsi di vigilanza contro un tribunale distrettuale, un'autorità
di conciliazione, i loro membri, nonché contro il giudice cantonale
dei provvedimenti coercitivi devono essere inoltrati al Tribunale
cantonale.
2
Per il resto, per la procedura di ricorso fanno stato le disposizioni
della legge sulla giustizia amministrativa.
1
Sinossi Cost. cant.
Il tribunale regionale decide in merito alla struttura organizzativa fondamentale dell'attuariato e della cancelleria.
2
Per quanto i lavori di attuariato e di cancelleria non competano
agli impiegati del tribunale regionale, la competenza per l'elezione spetta all'autorità di conciliazione in materia di locazione.
Essa disciplina l'organizzazione della consulenza giuridica conformemente al diritto federale.
3
Le condizioni di retribuzione e di impiego si conformano alle
disposizioni relative ai tribunali regionali.
L'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi è indipendente nella sua attività professionale. Dal profilo amministrativo essa è annessa al tribunale regionale Plessur.
La posizione e la retribuzione dei membri dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi si conformano alle disposizioni per i giudici a titolo accessorio dei tribunali regionali.
I ricorsi di vigilanza contro un tribunale regionale, un'autorità
di conciliazione, i loro membri, nonché contro il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi devono essere inoltrati al Tribunale cantonale.
pagina 35
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
Art. 67
Art. 67 cpv. 1
Competenza
1
La Corte plenaria è competente per decisioni con le quali i giudici dei distretti, nonché i membri delle autorità di conciliazione
possono venire sospesi temporaneamente dalle loro funzioni o destituiti.
2
Mediante ordinanza il tribunale può affidare gli altri affari della
vigilanza sulla giustizia ad un altro organo interno al tribunale.
1
Art. 71
Art. 71 cpv. 2 e 3
Finanze e contabilità
1
Ogni tribunale gestisce le finanze e la contabilità secondo i principi del diritto cantonale sulla gestione finanziaria.
2
Il Tribunale cantonale approva il preventivo e il conto annuale
dei tribunali distrettuali dopo l'esame da parte del Controllo cantonale delle finanze e su proposta di quest'ultimo.
3
Esso disciplina in un'ordinanza i dettagli relativi alle finanze e
alla contabilità dei tribunali distrettuali. Il Dipartimento competente per le finanze, il Controllo delle finanze e i tribunali distrettuali devono essere sentiti preventivamente.
2
La Corte plenaria è competente per decisioni con le quali i giudici delle regioni, nonché i membri delle autorità di conciliazione possono venire sospesi temporaneamente dalle loro funzioni o destituiti.
Il Tribunale cantonale approva il preventivo e il conto annuale
dei tribunali regionali dopo l'esame da parte del Controllo cantonale delle finanze e su proposta di quest'ultimo.
3
Esso disciplina in un'ordinanza i dettagli relativi alle finanze e
alla contabilità dei tribunali regionali. Il Dipartimento competente per le finanze, il Controllo delle finanze e i tribunali regionali devono essere sentiti preventivamente.
CSC 210.100 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero del 12 giugno 1994
Art. 14
Art. 14 cpv. 7
2. La sovrastanza comunale
1
La sovrastanza comunale è competente per l'emanazione di divieti concernenti il bosco e il pascolo su territorio comunale (art.
699). Contro tali divieti può essere presentato ricorso al Tribunale
amministrativo.
2
La sovrastanza del comune di domicilio o del comune di attinenza è competente per:
1. Art. 106 cpv. 1, azione di nullità del matrimonio;
2. Art. 9 cpv. 2 LUD, azione di nullità dell'unione domestica registrata;
3. Art. 259 cpv. 2 cifra 3, 260a cpv. 1, impugnazione di un
7
Sinossi Cost. cant.
La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato dell'ultimo luogo di domicilio di una persona, porta l'Amministrazione
cantonale delle imposte immediatamente a conoscenza dei decessi ad essa comunicati. Testamenti e contratti successori conservati presso il comune vanno inoltrati al tribunale regionale.
pagina 36
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
riconoscimento;
4. Art. 550, istanza ufficiale per la dichiarazione di scomparsa
giusta l'articolo 6 capoverso 3 della presente legge.
3
La sovrastanza dell'ultimo comune di domicilio del convenuto è
autorità competente per le azioni di paternità ai sensi dell'articolo
261 capoverso 2.
4
La sovrastanza comunale o il servizio da questa designato nel
luogo di domicilio della persona avente diritto è competente per
l'aiuto all'incasso giusta l'articolo 131 capoverso 1 e l'articolo 290.
5
La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato è competente per la conservazione di testamenti e contratti successori (art.
504, 505)
6
La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato riceve le
notifiche relative ai decessi di persone nel loro luogo di domicilio e
le comunica immediatamente al competente Ufficio di stato civile.
7
La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato dell'ultimo
luogo di domicilio di una persona, porta l'Amministrazione cantonale delle imposte immediatamente a conoscenza dei decessi ad
essa comunicati. Testamenti e contratti successori conservati
presso il comune vanno inoltrati al tribunale distrettuale.
Art. 20
1. Circondari e uffici di stato civile
1
I circondari di stato civile comprendono il territorio di uno o più
circoli o parti di essi e vengono determinati in via definitiva dal
Governo nell'ambito del diritto federale e dopo aver udito i circoli
interessati.
2
Il Governo definisce in via definitiva, dopo aver udito i circoli
interessati, la sede e il nome degli uffici di stato civile.
3
Sono eleggibili le persone che soddisfano i requisiti del diritto federale e che sembrano abili all'esercizio autonomo della funzione.
Art. 20a
II. Ufficiale di stato civile
1
Il consiglio di circolo nomina, previa approvazione da parte
dell'autorità cantonale di vigilanza, il numero necessario di ufficiali di stato civile, designa il capo dell'ufficio e ne disciplina la
supplenza.
Sinossi Cost. cant.
Art. 20 cpv. 1 e 2
1
I circondari di stato civile comprendono il territorio di una o
più regioni o parti di esse e vengono determinati in via definitiva
dal Governo nell'ambito del diritto federale e dopo aver udito le
regioni interessate.
2
Il Governo definisce in via definitiva, dopo aver udito le regioni interessate, la sede e il nome degli uffici di stato civile.
Art. 20a cpv. 1 e 2
1
Il comitato regionale nomina, previa approvazione da parte
dell'autorità cantonale di vigilanza, il numero necessario di ufficiali di stato civile, designa il capo dell'ufficio e ne disciplina la
supplenza.
2
Se un circondario di stato civile si estende al territorio di più
pagina 37
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
2
Se un circondario di stato civile si estende al territorio di più circoli politici, questi si accordano sull'autorità di nomina e sulla procedura di nomina.
3
Sono eleggibili le persone che soddisfano i requisiti del diritto federale e che sembrano abili all'esercizio autonomo della funzione.
regioni (...), queste si accordano sull'autorità di nomina e sulla
procedura di nomina.
Art. 38
Art. 38 cpv. 1
I. Autorità di protezione dei minori e degli adulti 1. Organizzazione e competenza geografica
1
Esistono le seguenti autorità di protezione dei minori e degli
adulti:
a) Engadina/Valli meridionali (Distretti Bernina, Inn e Maloja);
b) Grigioni centrale/Moesa (Distretti Albula, Hinterrhein e
Moesa);
c) Grigioni settentrionale (Distretti Landquart, Plessur e Imboden);
d) Prettigovia/Davos (Distretto Prettigovia/Davos);
e) Surselva (Distretto Surselva).
2
I membri dell'autorità hanno diritto e sono tenuti alla supplenza
in seno ad altre autorità di protezione dei minori e degli adulti.
3
Dal punto di vista amministrativo, le autorità di protezione dei
minori e degli adulti sono subordinate al Dipartimento designato
dal Governo.
1
Art. 51
Art. 51 cpv. 1 lett. b
IV. Ricovero a scopo di assistenza 1. Ricovero medico a) Ordine
1
È autorizzato a ordinare il ricovero a scopo di assistenza:
a) chi è autorizzato all'esercizio indipendente della professione
nel Cantone quale medico:
1. dell'assistenza di base;
2. in possesso di un titolo di medico specialista in psichiatria e psicoterapia;
3. in possesso di un titolo di medico specialista in psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza;
b) ogni medico distrettuale;
c) il medico curante dell'istituto collocante.
2
Per l'esecuzione si può ricorrere all'aiuto della polizia.
3
La decisione di ricovero medico va comunicata senza indugio
1
Sinossi Cost. cant.
Esistono le seguenti autorità di protezione dei minori e degli
adulti:
a) Engadina/Valli meridionali (regioni Bernina, Engiadina
Bassa/Val Müstair e Maloja);
b) Grigioni centrale/Moesa (regioni Albula, (...) Moesa e Viamala);
c) Grigioni settentrionale (regioni Landquart, Plessur e Imboden);
d) Prettigovia/Davos (regione Prettigovia/Davos);
e) Surselva (regione Surselva).
È autorizzato a ordinare il ricovero a scopo di assistenza:
b) ogni medico delegato;
pagina 38
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
Spiegazioni
all'autorità di protezione dei minori e degli adulti e al rappresentante legale.
Art. 72
Art. 72
4. Apertura
1
Chi è a conoscenza di un testamento o di un contratto successorio, è tenuto a inoltrare lo stesso al competente presidente del
tribunale distrettuale per l'apertura, non appena è venuto a conoscenza del decesso del testatore.
2
Se il testatore è deceduto, gli eredi conosciuti devono essere convocati dinanzi all'ufficio distrettuale per l'apertura del testamento o
del contratto successorio. L'apertura deve essere annotata nel registro.
1
Art. 73
Art. 73 cpv. 1
III. Competenza per territorio per la presa in consegna di disposizioni orali
1
I testimoni possono deporre o far mettere a verbale le disposizioni testamentarie orali dinanzi a ogni presidente di tribunale distrettuale giusta gli articoli 506 e 507.
2
Quest'ultimo deve consegnare alla competente istanza del comune di domicilio del testatore l'atto redatto dai testimoni o, in
caso di dichiarazione orale, il relativo verbale per la custodia o
l'apertura.
1
Art. 74
Art. 74 cpv. 2 e 3
I. Provvedimenti assicurativi 1. Apposizione dei sigilli all'eredità
1
L'apposizione dei sigilli all'eredità deve aver luogo senza ritardo:
1. se non sono conosciuti tutti gli eredi;
2. se non sono presenti tutti gli eredi conosciuti o rappresentati
oppure non hanno l'esercizio dei diritti civili e l'apposizione
dei sigilli appare giustificata dalle circostanza;
3. se gli eredi chiedono l'inventario pubblico;
4. se un erede chiede esplicitamente l'apposizione dei sigilli
all'eredità.
2
Nei casi elencati nel capoverso 1 cifre 1 e 2 del presente articolo
2
Sinossi Cost. cant.
La persona del tribunale regionale competente per l'apertura viene
determinata dalla LACPC.
Chi è a conoscenza di un testamento o di un contratto successorio, è tenuto a inoltrare lo stesso al competente presidente del
tribunale regionale per l'apertura, non appena è venuto a conoscenza del decesso del testatore.
2
Se il testatore è deceduto, gli eredi conosciuti devono essere
convocati dinanzi alla cancelleria del tribunale regionale per
l'apertura del testamento o del contratto successorio. L'apertura
deve essere annotata nel registro.
I testimoni possono deporre o far mettere a verbale le disposizioni testamentarie orali dinanzi a ogni (...) tribunale regionale
giusta gli articoli 506 e 507.
Nei casi elencati nel capoverso 1 cifre 1 e 2 del presente articolo
gli eredi, i coinquilini del testatore e la sovrastanza del suo comune di domicilio sono tenuti a darne immediato avviso al giudice unico del tribunale regionale.
3
L'apposizione dei sigilli viene eseguita dal giudice unico del tribunale regionale o da un altro dipendente del tribunale regionale.
pagina 39
Non è necessario stabilire in questa sede la persona del tribunale
regionale competente per la presa in consegna delle disposizioni
testamentarie orali. È sufficiente indicare il tribunale regionale.
L'adeguamento corrisponde alla regolamentazione secondo la
LACPC. La competenza si conforma all'organizzazione del tribunale. Anche gli adeguamenti formali seguenti tengono conto di
questo fatto.
Diritto vigente
Progetto di revisione
Spiegazioni
gli eredi, i coinquilini del testatore e la sovrastanza del suo comune
di domicilio sono tenuti a darne immediato avviso al presidente del
tribunale distrettuale.
3
L'apposizione dei sigilli viene eseguita dal presidente del tribunale distrettuale o da un altro dipendente del tribunale distrettuale.
Art. 75
Art. 75 cpv. 1
2. Inventario assicurativo
1
L'inventario assicurativo (art. 553) viene compilato dal presidente
del tribunale distrettuale, da un attuario del tribunale distrettuale o
da un notaio designato dal presidente del tribunale distrettuale.
2
L'inventario dovrà contenere un elenco possibilmente completo
dei beni patrimoniali e dei debiti del testatore nonché i libri e gli
atti che possono informare sull'eredità.
3
Gli attivi e i passivi possono essere stimati; a tale scopo si può far
capo ad esperti.
4
Le indicazioni dell'inventario assicurativo non sono definitive per
la divisione dell'eredità.
1
Art. 76
Art. 76 cpv. 1
II. Inventario pubblico 1. Nomina e compito dell'amministratore
dell'eredità
1
Il presidente del tribunale distrettuale nomina un amministratore
dell'eredità con i diritti e i doveri di un curatore (art. 408 cpv. 1 e
2).
2
L'amministratore dell'eredità deve gestire l'eredità fino al momento della consegna della dichiarazione di cui all'art. 588.
1
Art. 77
Art. 77 cpv. 1
2. Allestimento dell'inventario
1
Il notaio incaricato dal presidente del tribunale distrettuale toglie
i sigilli all'eredità e compila con la maggior sollecitudine possibile
l'inventario, facendosi assistere dall'amministratore dell'eredità.
2
I fondi possono essere stimati dalle commissioni ufficiali di
stima, altri beni patrimoniali per quanto necessario da periti.
3
Se sussistono dubbi sull'appartenenza di determinati beni patri-
1
Sinossi Cost. cant.
Cfr. spiegazione relativa all'art. 74.
L'inventario assicurativo (art. 553) viene compilato dal giudice
unico, da un attuario del tribunale regionale o da un notaio designato dal giudice unico del tribunale regionale.
Cfr. spiegazione relativa all'art. 74.
Il giudice unico del tribunale regionale nomina un amministratore dell'eredità con i diritti e i doveri di un curatore (art. 408
cpv. 1 e 2).
Cfr. spiegazione relativa all'art. 74.
Il notaio incaricato dal giudice unico del tribunale regionale
toglie i sigilli all'eredità e compila con la maggior sollecitudine
possibile l'inventario, facendosi assistere dall'amministratore
dell'eredità.
pagina 40
Diritto vigente
Progetto di revisione
Spiegazioni
moniali all'eredità, ciò nonostante saranno stimati e inseriti nell'inventario con un apposito rinvio.
Art. 79
Art. 79 cpv. 2
4. Continuazione dell'azienda
1
L'amministratore dell'eredità deve provvedere affinché l’azienda
del te-statore venga continuata nell'interesse degli eredi e dei creditori, se l'interruzione dell'esercizio dell'azienda potrebbe danneggiare l'eredità.
2
Se il presidente del tribunale distrettuale autorizza la continuazione dell'azienda del testatore da parte di un coerede, egli prenderà pure una decisione su eventuali istanze di garanzia dei coeredi.
2
Art. 80
Art. 80 cpv. 1
5. Grida
1
La grida (art. 582) deve essere pubblicata dal presidente del tribunale distrettuale due volte sul Foglio Ufficiale Cantonale,
nell'ultimo domicilio del testatore e, se del caso, su altri organi di
pubblicazione.
2
Il termine per l'inoltro delle pretese deve essere fissato per lo
meno in un mese, a contare dal giorno della prima pubblicazione
sul Foglio Ufficiale Cantonale. Nella pubblicazione si deve attirare
l'attenzione dei creditori sulle conseguenze della mancata notifica.
3
A ogni creditore si dovrà rilasciare su richiesta e a spese dell'eredità un'attestazione dell'avvenuta notifica.
1
Art. 81
Art. 81
6. Chiusura dell'inventario e termine per la dichiarazione degli
eredi
1
Il presidente del tribunale distrettuale constata la chiusura dell'inventario notificando il relativo decreto agli eredi per iscritto. Con
questa comunicazione inizia il termine per la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 588.
2
I creditori morosi non possono beneficiare della proroga dei termini concessa dal presidente del tribunale distrettuale ai sensi
1
Sinossi Cost. cant.
Cfr. spiegazione relativa all'art. 74.
Se il giudice unico del tribunale regionale autorizza la continuazione dell'azienda del testatore da parte di un coerede, egli
prenderà pure una decisione su eventuali istanze di garanzia dei
coeredi.
Cfr. spiegazione relativa all'art. 74.
La grida (art. 582) deve essere pubblicata dal giudice unico del
tribunale regionale due volte sul Foglio Ufficiale Cantonale,
nell'ultimo domicilio del testatore e, se del caso, su altri organi di
pubblicazione.
Cfr. spiegazione relativa all'art. 74.
Il giudice unico del tribunale regionale constata la chiusura
dell'inventario notificando il relativo decreto agli eredi per
iscritto. Con questa comunicazione inizia il termine per la dichiarazione ai sensi dell'articolo 588.
2
I creditori morosi non possono beneficiare della proroga dei
termini concessa dal giudice unico del tribunale regionale ai
sensi dell'articolo 587.
pagina 41
Diritto vigente
Progetto di revisione
Spiegazioni
dell'articolo 587.
Art. 83
IV. Amministratori d'eredità ed esecutori testamentari
1
Gli amministratori d'eredità ed esecutori testamentari sottostanno
alla vigilanza del presidente del tribunale distrettuale.
2
L'amministratore dell'eredità è tenuto a comunicare al presidente
del tribunale distrettuale la conclusione della sua attività.
Gli amministratori d'eredità ed esecutori testamentari sottostanno alla vigilanza del giudice unico del tribunale regionale.
2
L'amministratore dell'eredità è tenuto a comunicare al giudice
unico del tribunale regionale la conclusione della sua attività.
1
Art. 84
Art. 84 cpv. 1
I. Valore di attribuzione dei fondi
1
Se gli eredi non riescono a trovare un'intesa sul valore di attribuzione dei fondi ai sensi dell'articolo 618, il presidente del tribunale
distrettuale è competente per la nomina dei periti; di regola egli incarica la commissione ufficiale di stima.
2
L'impugnazione si conforma al Codice di procedura civile.
1
Art. 109
Art. 109 cpv. 2 frase 1
II. Procedura di terminazione di diritto privato
1
Ogni proprietario di fondi è tenuto a prestarsi, su richiesta del vicino, all'accertamento dei rispettivi confini o a porre i termini (art.
669).
2
Ogni proprietario di fondi può richiedere l'intervento del presidente del tribunale distrettuale per l'accertamento di termini e linee
di confine esistenti, come pure per una nuova demarcazione. Il
presidente del tribunale distrettuale deve invitare tutti i vicini confinanti interessati e all'occorrenza un geometra alla seduta di sopralluogo. Egli deve redigere un verbale e fissarvi in modo particolare il risultato della trattativa. Il verbale deve essere sottoscritto
da lui e dai partecipanti alle trattative. L'accertamento dei confini
stabiliti in tal modo è vincolante per tutti gli interessati debitamente citati, riservata la comprova della sua inesattezza anche per
coloro che non hanno ottemperato alla citazione senza motivo sufficiente.
3
L'impugnazione si conforma al Codice di procedura civile.
2
Sinossi Cost. cant.
Cfr. spiegazione relativa all'art. 74.
Art. 83
Cfr. spiegazione relativa all'art. 74.
Se gli eredi non riescono a trovare un'intesa sul valore di attribuzione dei fondi ai sensi dell'articolo 618, il giudice unico del
tribunale regionale è competente per la nomina dei periti; di regola egli incarica la commissione ufficiale di stima.
Cfr. spiegazione relativa all'art. 74.
Ogni proprietario di fondi può richiedere l'intervento del giudice unico del tribunale regionale per l'accertamento di termini e
linee di confine esistenti, come pure per una nuova demarcazione.
pagina 42
Diritto vigente
Progetto di revisione
Spiegazioni
Cfr. spiegazione relativa all'art. 74.
Art. 151
Art. 151
2. Separazione dei beni su istanza dei creditori
I nuovi creditori di un coniuge che, dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre 1984 del nuovo diritto matrimoniale, vive sotto il regime del
l'unione dei beni, possono chiedere al presidente del tribunale distrettuale che venga disposta la separazione dei beni, se hanno subito perdite causa l'esecuzione per pignoramento nei confronti del
coniuge (art. 115 e 149 LFEF).
I nuovi creditori di un coniuge che, dopo l'entrata in vigore il 5
ottobre 1984 del nuovo diritto matrimoniale, vive sotto il regime
del l'unione dei beni, possono chiedere al giudice unico del tribunale regionale che venga disposta la separazione dei beni, se
hanno subito perdite causa l'esecuzione per pignoramento nei
confronti del coniuge (art. 115 e 149 LFEF).
Art. 153
Art. 153
4. Revoca della comunione continuata dei beni su istanza dei creditori
Se un coniuge superstite dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre 1984
del nuovo diritto matrimoniale vive con figli comuni in regime di
comunione continuata dei beni, i creditori che hanno subito perdite
causa l'esecuzione per pignoramento nei confronti del coniuge o di
uno dei figli, possono chiedere al presidente del tribunale distrettuale la revoca della comunione dei beni. Se tale revoca viene pretesa dai creditori di un figlio, gli altri interessati possono chiedere
che detto figlio si ritiri dalla comunione dei beni.
Se un coniuge superstite dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre 1984
del nuovo diritto matrimoniale vive con figli comuni in regime di
comunione continuata dei beni, i creditori che hanno subito perdite causa l'esecuzione per pignoramento nei confronti del coniuge o di uno dei figli, possono chiedere al giudice unico del
tribunale regionale la revoca della comunione dei beni. Se tale
revoca viene pretesa dai creditori di un figlio, gli altri interessati
possono chiedere che detto figlio si ritiri dalla comunione dei
beni.
Cfr. spiegazione relativa all'art. 74.
CSC 210.200 Legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni del 20 ottobre 2004
Art. 5
Art. 5 cpv. 1
Garanzia nel commercio del bestiame
1
La o il presidente del tribunale distrettuale nella cui giurisdizione
si trova l'animale, è competente per la conduzione della procedura
preliminare.
2
Per il resto la procedura si conforma alle prescrizioni della Confederazione, del Codice di procedura civile e della legislazione
cantonale d'applicazione.
1
Art. 6
Art. 6 cpv. 1
Incanto pubblico 1. Direttore ufficiale
1
Sinossi Cost. cant.
Adeguamento formale alla terminologia secondo la LACPC
(CSC 320.100).
(...) Il giudice unico del tribunale regionale nella cui giurisdizione si trova l'animale, è competente per la conduzione della
procedura preliminare.
Cfr. spiegazione relativa all'art. 5.
L'incanto pubblico deve essere diretto dal giudice unico del
pagina 43
Diritto vigente
Progetto di revisione
1
L'incanto pubblico deve essere diretto dal presidente di circolo
oppure da un dipendente del circolo da lui designato.
2
Chi dirige l'incanto nomina una persona idonea per la tenuta del
verbale.
tribunale regionale oppure da un dipendente della regione da
lui designato.
Art. 6b
Art. 6b cpv. 3
3. Incanto di fondi
1
Se vengono messi all'incanto dei fondi, le condizioni d'asta vanno
stese per iscritto, all'occorrenza con la partecipazione del direttore
ufficiale. Queste devono contenere una descrizione precisa
dell'immobile e un elenco completo degli oneri. Il direttore deve
dare lettura delle condizioni d'asta prima dell'inizio dell'incanto.
2
Durante l'incanto, le condizioni d'asta devono essere esposte affinché tutti ne possano prendere visione.
3
L'Ufficio di circolo è competente per la comunicazione all'ufficiale del registro fondiario dell'aggiudicazione dell'incanto di un
fondo (art. 235 cpv. 2).
3
Art. 6c
Art. 6c cpv. 3
4. Verbale
1
Va steso un verbale dell'incanto. In esso vanno indicati:
1. l'adempimento dei requisiti formali di legge;
2. l'oggetto venduto;
3. nome di chi ha venduto;
4. le condizioni d'asta;
5. il prezzo d'acquisto per ognuno degli oggetti battuti;
6. nome dell'acquirente.
2
In caso di incanti di fondi l'acquirente deve aggiungere di proprio
pugno il proprio nome.
3
Il verbale dell'incanto va sottoscritto dal direttore d'asta e dal verbalista e poi depositato presso l'ufficio di circolo.
3
Art. 7
Art. 7
Donazione
È autorità competente per l'adempimento di un onere di interesse
pubblico in caso di donazione dopo la morte del donatore (art. 246
È autorità competente per l'adempimento di un onere di interesse
pubblico in caso di donazione dopo la morte del donatore (art.
246 cpv. 2):
Sinossi Cost. cant.
Spiegazioni
È ovvio che in seno alla regione la competenza in materia spetti al
comitato regionale, che la può però anche delegare al segretariato.
La regione è competente per la comunicazione all'ufficiale del
registro fondiario dell'aggiudicazione dell'incanto di un fondo
(art. 235 cpv. 2).
Cfr. spiegazione relativa all'art. 6b cpv. 3.
Il verbale dell'incanto va sottoscritto dal direttore d'asta e dal
verbalista e poi depositato presso la regione.
pagina 44
Diritto vigente
Progetto di revisione
cpv. 2):
1. la sovrastanza comunale, se l'onere è di interesse pubblico del
comune;
2. il consiglio di circolo, se l'onere è di interesse pubblico del circolo;
3. il Governo, se l'onere è nell'interesse di più comuni, di più circoli o del Cantone.
1.
Art. 14e
Art. 14e cpv. 1
5. Reiscrizione
1
La o il presidente del Tribunale distrettuale decide nella procedura di giurisdizione volontaria in merito alla reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato.
2
...
1
2.
3.
la sovrastanza comunale, se l'onere è di interesse pubblico
del comune;
il comitato regionale, se l'onere è di interesse pubblico della
regione;
il Governo, se l'onere è nell'interesse di più comuni, di più
regioni o del Cantone.
(...) Il giudice unico del tribunale regionale decide nella procedura di giurisdizione volontaria in merito alla reiscrizione nel
registro di commercio di un ente giuridico cancellato.
CSC 320.100 Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) del 16 giugno 2010
Art. 4
Art. 4 cpv. 1 frase introduttiva
Tribunale di prima istanza 1. Giudice unico
1
Per quanto il diritto federale o cantonale non disponga diversamente, il presidente o un altro membro del Tribunale distrettuale
decide con competenza di giudice unico:
a) in questioni per le quali si applica la procedura sommaria;
b) in caso di controversie di carattere patrimoniale fino a un importo di 5 000 franchi;
c) in merito a divorzio, separazione o scioglimento dell'unione
domestica registrata su richiesta comune e in caso di accordo
completo;
d) in merito all'esecuzione;
e) su infrazioni ai divieti giudiziali ai sensi del Codice di procedura civile.
2
Egli evade richieste di assistenza giudiziaria, per quanto non ne
sia competente il Tribunale cantonale.
1
Art. 5
Art. 5 cpv. 1 e 3
Sinossi Cost. cant.
Per quanto il diritto federale o cantonale non disponga diversamente, il presidente o un altro membro del tribunale regionale
decide con competenza di giudice unico:
pagina 45
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
2. Tribunale collegiale
1
Il tribunale distrettuale funge da tribunale civile di prima istanza,
se non è competente il giudice unico.
2
Esso decide nella composizione di cinque giudici:
a) in questioni per le quali si applica la procedura ordinaria;
b) se è raggiunto il valore litigioso per il ricorso in materia civile
al Tribunale federale;
c) in merito a questioni giuridiche di importanza fondamentale;
d) su ordine del presidente;
3
Negli altri casi il tribunale distrettuale decide nella composizione
di tre giudici.
1
Art. 13
Art. 13 cpv. 1 lett. c
Decisione in merito a domande di ricusazione contestate
1
Se la ricusazione è contestata, in assenza della persona interessata
decide:
a) il tribunale competente nel merito;
b) il tribunale, in casi di ricusazione di autorità con competenze
di giudice unico;
c) il Tribunale distrettuale, in casi di ricusazione di autorità di
conciliazione.
2
Il numero legale si conforma alla legge sull'organizzazione giudiziaria.
1
Il tribunale regionale funge da tribunale civile di prima istanza,
se non è competente il giudice unico.
3
Negli altri casi il tribunale regionale decide nella composizione
di tre giudici.
Se la ricusazione è contestata, in assenza della persona interessata decide:
c) il tribunale regionale, in casi di ricusazione di autorità di
conciliazione.
CSC 350.100 Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP) del 16 giugno 2010
Art. 19
Art. 19 cpv. 1 e 3
Tribunale di prima istanza
1
Il tribunale distrettuale funge da tribunale penale di prima istanza.
2
Esso decide nella composizione di cinque giudici:
a) in merito a questioni giuridiche di importanza fondamentale;
b) su ordine del presidente;
c) se la Procura pubblica:
1. chiede una pena detentiva superiore ai cinque anni;
2. chiede un internamento o una misura terapeutica stazionaria;
1
Sinossi Cost. cant.
Il tribunale regionale funge da tribunale penale di prima
istanza.
3
Negli altri casi il tribunale regionale decide nella composizione
di tre giudici.
pagina 46
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
3. chiede una privazione della libertà superiore ai cinque
anni, in caso di contemporanea revoca di sanzioni condizionali.
3
Negli altri casi il tribunale distrettuale decide nella composizione
di tre giudici.
Art. 20
Art. 20
Tribunale dei minorenni
Il tribunale distrettuale funge da tribunale dei minorenni.
Il tribunale regionale funge da tribunale dei minorenni.
Art. 34
Art. 34 cpv. 1 lett. a
Esperti ufficiali
1
Sono considerati in modo particolare esperti ufficiali o incaricati
permanentemente ai sensi del Codice di procedura penale:
a) i medici distrettuali:
b) il Servizio medico-legale dei Servizi psichiatrici dei Grigioni;
c) l'istituto di medicina legale designato dal Governo;
d) l'istituzione di psichiatria dei bambini e degli adolescenti e di
protezione dell'infanzia designata dal Governo.
2
Il Governo può designare ulteriori esperti ufficiali o incaricati
permanentemente e disciplina i rispettivi settori specifici in un'ordinanza.
3
Laddove il diritto federale prevede lo svolgimento di una perquisizione o di una visita di persone da parte di un medico, le autorità
penali possono ricorrere a tutti i medici attivi nel Cantone.
1
Sono considerati in modo particolare esperti ufficiali o incaricati permanentemente ai sensi del Codice di procedura penale:
a) i medici delegati;
CSC 370.100 Legge sulla giustizia amministrativa (LGA) del 31 agosto 2006
Art. 2
Art. 2
Autorità di circolo e comunali
Alla procedura amministrativa dinanzi ad autorità di circolo e comunali si applicano i principi generali della procedura, nonché le
disposizioni sulla spiegazione, la rettifica, le revisione e l'esecuzione.
Autorità regionali e comunali
Alla procedura amministrativa dinanzi ad autorità regionali e
comunali si applicano i principi generali della procedura, nonché
le disposizioni sulla spiegazione, la rettifica, le revisione e l'esecuzione.
Sinossi Cost. cant.
pagina 47
Spiegazioni
Diritto vigente
Spiegazioni
Progetto di revisione
Art. 59
Art. 59 lett. b
Motivi di ricorso
Possono essere fatte valere mediante ricorso:
a) violazioni di diritti costituzionali e politici, nonché del principio della preminenza del diritto di rango superiore;
b)
violazioni dell'autonomia dei comuni, dei circoli e di altri
enti di diritto pubblico, nonché delle Chiese riconosciute
dallo Stato.
Possono essere fatte valere mediante ricorso:
b) violazioni dell'autonomia dei comuni (...) e di altri enti di diritto pubblico, nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato.
Qui non è giustificato menzionare espressamente le regioni. Se
viene loro concessa autonomia, esse rientrano tra gli "enti di diritto
pubblico".
CSC 433.100 Legge concernente l'incremento dell'istruzione complementare degli adolescenti e degli adulti nel Cantone dei Grigioni (legge sull'istruzione
complementare) del 13 giugno 1976
Adeguamento formale
Art. 2
Art. 2
Organizzatori
Sono versati sussidi a comuni, corporazioni di comuni, circoli e
organizzazioni culturali e di utilità pubblica, quali le scuole per
contadine e di economia domestica nonché le università popolari,
purché gli enti interessati non conseguano alcun lucro e dipendano
da sussidi. Per corsi di formazione complementare degli adolescenti in età postscolastica non si dovrebbero riscuotere rette o
altre tasse oppure soltanto in misura modesta.
Sono versati sussidi a comuni, corporazioni di comuni o regioni
e a organizzazioni di utilità pubblica e culturali, quali le scuole
per contadine e di economia domestica nonché le università popolari, purché gli enti interessati non conseguano alcun lucro e
dipendano da sussidi. Per corsi di formazione complementare
degli adolescenti in età postscolastica non si dovrebbero riscuotere rette o altre tasse oppure soltanto in misura modesta.
CSC 450.200 Legge sui contributi di formazione (Legge sulle borse di studio, LCBor) del 5 dicembre 2006
Art. 18
Art. 18 cpv. 1
Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa
1
Il Servizio e le autorità di Cantone, distretti, circoli e comuni che
elaborano dati conformemente al capoverso 2, trasmettono i dati
importanti per l'attuazione della presente legge.
2
Devono essere trasmessi i seguenti dati dei richiedenti e delle
persone che nei loro confronti hanno un obbligo di mantenimento
o di assistenza:
a) i dati personali;
1
Sinossi Cost. cant.
Adeguamento formale
Il Servizio e le autorità di Cantone, regioni (...) e comuni che
elaborano dati conformemente al capoverso 2, trasmettono i dati
importanti per l'attuazione della presente legge.
pagina 48
Diritto vigente
Spiegazioni
Progetto di revisione
b)
i dati concernenti lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e la situazione di reddito e di sostanza;
c) le prestazioni dell'ente pubblico.
3
I dati possono essere trasmessi singolarmente, su elenchi o su
supporti elettronici e in particolare essere resi accessibili tramite
procedure di richiamo. Questa assistenza amministrativa è gratuita.
4
Il Servizio mette a disposizione della Confederazione i suoi dati
per ricevere il sussidio federale e per l'allestimento di una statistica
annuale a livello nazionale.
CSC 492.100 Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing) del 19 ottobre 2006
Adeguamento formale
Art. 1
Art. 1 cpv. 2
Scopo
1
La presente legge intende:
a) rafforzare il trilinguismo quale caratteristica essenziale del
Cantone;
b) consolidare a livello individuale, sociale ed istituzionale la
consapevolezza del plurilinguismo cantonale;
c) promuovere la comprensione e la convivenza tra le comunità
linguistiche cantonali;
d) salvaguardare e promuovere la lingua romancia e italiana;
e) sostenere la minacciata lingua cantonale romancia con misure
particolari;
f) creare nel Cantone i presupposti per un istituto per il plurilinguismo.
2
Nell'adempimento dei loro compiti il Cantone, i comuni, le corporazioni regionali e comunali, i distretti, i circoli ed altri enti di
diritto pubblico prestano attenzione alla composizione linguistica
tradizionale delle regioni e hanno riguardo per la comunità linguistica autoctona.
2
Art. 2
Art. 2 lett. c
Oggetto
La presente legge disciplina:
La presente legge disciplina:
c) l'assegnazione dei comuni e delle regioni alle regioni lingui-
Sinossi Cost. cant.
Nell'adempimento dei loro compiti il Cantone, le regioni, i comuni, le corporazioni (...) comunali (...) ed altri enti di diritto
pubblico prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale delle regioni e hanno riguardo per la comunità linguistica
autoctona.
Adeguamento formale
pagina 49
Diritto vigente
a)
b)
c)
l'uso delle lingue ufficiali cantonali da parte delle autorità cantonali e dei tribunali;
le misure volte alla salvaguardia e alla promozione della lingua romancia e italiana, nonché gli scambi fra le comunità
linguistiche cantonali;
l'assegnazione dei comuni e dei circoli alle regioni linguistiche, nonché la cooperazione tra il Cantone ed i comuni, le
corporazioni regionali e comunali, i distretti, i circoli ed altri
enti di diritto pubblico nella determinazione delle loro lingue
ufficiali e scolastiche.
stiche, nonché la cooperazione tra il Cantone ed i comuni, le
regioni e le corporazioni (...) comunali (...) ed altri enti di
diritto pubblico nella determinazione delle loro lingue
ufficiali e scolastiche.
Adeguamento formale
Art. 3
Art. 3 cpv. 3
Principi
1
Le lingue ufficiali del Cantone trovano applicazione nella legislazione, nell'applicazione del diritto e nella giurisprudenza.
2
Ognuno può rivolgersi alle autorità cantonali in una lingua ufficiale di sua scelta.
3
Le autorità cantonali rispondono nella lingua ufficiale nella quale
sono state interpellate. Nei rapporti con i comuni, le corporazioni
regionali e comunali e i circoli esse usano le rispettive lingue ufficiali. Nella procedura di ricorso la lingua della procedura si conforma alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata.
4
Nei rapporti scritti, le autorità cantonali ed i Tribunali cantonali
usano le lingue ufficiali nelle loro forme standard.
5
La forma standard del romancio usata dalle autorità cantonali e
dai Tribunali cantonali è il rumantsch grischun. Le persone di lingua romancia possono rivolgersi al Cantone negli idiomi o in rumantsch grischun.
3
Art. 9
Art. 9
3. Tribunali distrettuali a) Distretti monolingui
1
I distretti composti da circoli monolingue con medesima lingua
ufficiale sono considerati distretti monolingue. La lingua ufficiale
di un distretto monolingue corrisponde a quella dei circoli.
2
Nelle memorie e istanze deve essere usata la lingua ufficiale del
distretto.
3
Il dibattimento principale si tiene nella lingua ufficiale del distretto.
3. Tribunali regionali a) Regioni monolingui
1
Le regioni composte da comuni monolingui con medesima
lingua ufficiale sono considerate regioni monolingui. La lingua
ufficiale di una regione monolingue corrisponde a quella dei
comuni.
2
Nelle memorie e istanze deve essere usata la lingua ufficiale
della regione.
3
Il dibattimento principale si tiene nella lingua ufficiale della re-
Sinossi Cost. cant.
Spiegazioni
Progetto di revisione
Le autorità cantonali rispondono nella lingua ufficiale nella
quale sono state interpellate. Nei rapporti con i comuni, le regioni e le corporazioni (...) comunali (...) esse usano le rispettive
lingue ufficiali. Nella procedura di ricorso la lingua della procedura si conforma alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata.
pagina 50
Dal punto di vista della sistematica, gli articoli 9 e 25 della LCLing
dovrebbero venire mantenuti. Anche se, dal punto di vista dell'interpretazione grammaticale, con l'adeguamento terminologico il
contenuto degli articoli 9 e 25 risulta in parte identico, originariamente il legislatore voleva disciplinare la lingua ufficiale dei tribunali esplicitamente sotto il titolo "II. Lingue ufficiali cantonali".
Diritto vigente
Progetto di revisione
Spiegazioni
gione.
Adeguamento terminologico
Art. 10
Art. 10 cpv. 1 e 2
b) Distretti plurilingui
1
I distretti composti da circoli monolingui con lingue ufficiali diverse rispettivamente circoli plurilingui sono considerati distretti
plurilingui. Le lingue ufficiali di un distretto plurilingue sono tutte
le lingue ufficiali dei circoli.
2
Nelle loro memorie e istanze le parti possono usare una lingua ufficiale del distretto.
3
Il dibattimento principale si tiene di regola nella lingua ufficiale
parlata dalla parte convenuta rispettivamente dall'imputato.
b) Regioni plurilingui
1
Le regioni composte da comuni monolingui con lingue ufficiali diverse rispettivamente comuni plurilingui sono considerate regioni plurilingui. Le lingue ufficiali di una regione plurilingue sono tutte le lingue ufficiali dei comuni.
2
Nelle loro memorie e istanze le parti possono usare una lingua
ufficiale della regione.
Art. 10a
Art. 10a cpv. 2
4. Autorità di conciliazione
1
Se un'autorità di conciliazione è competente per l'intero Cantone,
si applicano le disposizioni relative ai Tribunali cantonali.
2
Alle procedure dinanzi alle altre autorità di conciliazione si applicano per analogia le disposizioni relative ai tribunali distrettuali.
2
Art. 21
Art. 21
d) Scuole regionali bilingui
Su proposta della corporazione regionale, il Governo può autorizzare sulla base di un concetto la conduzione di una scuola popolare
bilingue. Il Cantone può erogare sussidi a queste scuole.
Su proposta di un comune o di una regione (...), il Governo può
autorizzare sulla base di un concetto la conduzione di una scuola
popolare bilingue. Il Cantone può erogare sussidi a queste scuole.
Art. 23
Art. 23 cpv. 2
4. Aggregazione di comuni / unioni di comuni
1
Se due o più comuni monolingui e plurilingui si aggregano, si applicano per analogia le disposizioni della presente legge sull'uso
delle lingue ufficiali e scolastiche. Per la determinazione della
quota percentuale delle persone appartenenti ad una comunità linguistica fa stato il numero complessivo della popolazione residente
del nuovo comune.
2
Le corporazioni regionali e comunali disciplinano l'uso delle lin-
2
Sinossi Cost. cant.
Adeguamento terminologico
Alle procedure dinanzi alle altre autorità di conciliazione si applicano per analogia le disposizioni relative ai tribunali regionali.
Adeguamento terminologico; l'aggiunta "comune" rispecchia la
realtà giuridica. Finora erano di regola i comuni a sottoporre le
domande al Governo.
Adeguamento terminologico
Le regioni e le corporazioni (...) comunali disciplinano l'uso
delle lingue ufficiali ed eventualmente delle lingue scolastiche
nello statuto. Esse tengono adeguatamente conto della situazione
linguistica dei singoli comuni.
pagina 51
Diritto vigente
Spiegazioni
Progetto di revisione
gue ufficiali ed eventualmente delle lingue scolastiche nello statuto. Essi tengono adeguatamente conto della situazione linguistica
dei singoli comuni.
Art. 25
Art. 25
Circoli
1
I circoli composti da comuni monolingue con medesima lingua
ufficiale sono considerati circoli monolingue. In questi circoli la
lingua ufficiale è la lingua ufficiale dei comuni che ne fanno parte.
2
I circoli composti da comuni con lingue ufficiali diverse risp. comuni plurilingue sono considerati circoli plurilingue. Le lingue ufficiali di questi circoli sono tutte le lingue ufficiali dei comuni che
formano il relativo circolo.
3
...
4
I circoli disciplinano i dettagli relativi al campo d'applicazione
delle loro lingue ufficiali in cooperazione con il Governo.
Regioni
1
Le regioni composte da comuni monolingui con medesima lingua ufficiale sono considerate regioni monolingui. In queste regioni la lingua ufficiale è la lingua ufficiale dei comuni che ne
fanno parte.
2
Le regioni composte da comuni con lingue ufficiali diverse
risp. comuni plurilingui sono considerate regioni plurilingui.
Le lingue ufficiali di queste regioni sono tutte le lingue ufficiali
dei comuni che formano la relativa regione.
3
...
4
Le regioni disciplinano i dettagli relativi al campo d'applicazione delle loro lingue ufficiali in cooperazione con il Governo.
Dal punto di vista della sistematica, gli articoli 9 e 25 della LCLing
dovrebbero venire mantenuti. Anche se, dal punto di vista dell'interpretazione grammaticale, con l'adeguamento terminologico il
contenuto degli articoli 9 e 25 risulta in parte identico, originariamente il legislatore voleva disciplinare le lingue ufficiali e scolastiche separatamente dalle lingue dei tribunali. Questa sistematica
va mantenuta.
CSC 500.000 Legge sull'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni (legge sull’igiene pubblica) del 2 dicembre 1984
Adeguamento terminologico
Art. 9
Art. 9
5. Medici distrettuali
1
I medici distrettuali e i loro supplenti vengono nominati in servizio parziale per la durata di quattro anni dal Governo. Essi sono gli
organi di vigilanza ed esecuzione della polizia sanitaria del Dipartimento e svolgono compiti di medicina legale e altri compiti d'ufficio.
2
Ogni medico esercitante nel Cantone può essere obbligato ad assumersi compiti d'ufficio, se occorrono specifiche conoscenze professionali oppure se il medico distrettuale o il suo sostituto deve ricusarsi oppure non è disponibile.
5. Medici delegati
1
I medici delegati e i loro supplenti vengono nominati in servizio parziale per la durata di quattro anni dal Governo. Essi sono
gli organi di vigilanza ed esecuzione della polizia sanitaria del
Dipartimento e svolgono compiti di medicina legale e altri compiti d'ufficio.
2
Ogni medico esercitante nel Cantone può essere obbligato ad
assumersi compiti d'ufficio, se occorrono specifiche conoscenze
professionali oppure se il medico delegato o il suo sostituto deve
ricusarsi oppure non è disponibile.
Art. 22a
Art. 22a cpv. 1
Autorità indipendente per i trapianti
1
Il presidente del tribunale distrettuale giudica l'ammissibilità del
Sinossi Cost. cant.
Adeguamento terminologico
1
Il presidente del tribunale regionale giudica l'ammissibilità del
prelievo di tessuti e cellule rigenerabili da persone incapaci di dipagina 52
Diritto vigente
Progetto di revisione
prelievo di tessuti e cellule rigenerabili da persone incapaci di discernimento o minorenni.
2
Per la procedura fanno stato le disposizioni Codice di procedura
civile concernenti la procedura sommaria.
scernimento o minorenni.
Art. 30a
Art. 30a cpv. 2
Estinzione dell'autorizzazione
1
L'autorizzazione all’esercizio della professione si estingue:
a) con la perdita dell'esercizio dei diritti civili;
b) con la dichiarazione scritta di rinuncia all'esercizio della
professione;
c) con il compimento del settantesimo anno d'età.
2
L'autorizzazione non si estingue al compimento del settantesimo
anno d'età se la persona interessata, sulla base di un attestato del
medico distrettuale, fornisce la comprova di essere in grado sia dal
punto di vista fisico che da quello psichico di continuare a esercitare la professione. La comprova deve poi essere presentata ogni
due anni.
Spiegazioni
Adeguamento terminologico
2
L'autorizzazione non si estingue al compimento del settantesimo anno d'età se la persona interessata, sulla base di un attestato del medico delegato, fornisce la comprova di essere in
grado sia dal punto di vista fisico che da quello psichico di continuare a esercitare la professione. La comprova deve poi essere
presentata ogni due anni.
CSC 500.400 Legge sulle vaccinazioni pubbliche per la profilassi delle malattie contagiose (legge sulle vaccinazioni) del 13 ottobre 1957
Art. 10
Art. 10 cpv. 1
Vaccinazione antivaiolosa
1
Il Cantone organizza vaccinazioni pubbliche per la profilassi del
vaiolo e ne sopporta le spese. Queste vaccinazioni vengono effettuate dai medici distrettuali.
2
Se necessario, il Governo può dichiarare obbligatoria per la popolazione di tutto il Cantone o di singole regioni la vaccinazione
antivaiolosa.
1
Sinossi Cost. cant.
Adeguamento terminologico
Il Cantone organizza vaccinazioni pubbliche per la profilassi del
vaiolo e ne sopporta le spese. Queste vaccinazioni vengono effettuate dai medici delegati.
pagina 53
Diritto vigente
Progetto di revisione
Spiegazioni
CSC 613.000 Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol) del 20 ottobre 2004
Art. 16
Art. 16 cpv. 1 e 2
Intervento in caso di violenza domestica
1
La Polizia cantonale può decidere l'allontanamento immediato
conformemente all'articolo 28b capoverso 4 CC, per al massimo
dieci giorni. La decisione va accompagnata da un'indicazione dei
rimedi giuridici e:
a) va consegnata in forma scritta alla persona allontanata e alla
vittima, al più tardi dopo l'intervento;
b) va trasmessa al presidente del Tribunale distrettuale e, nel caso
siano interessati dei minori, all'autorità di protezione dei minori, entro 24 ore;
c) va trasmessa all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza insieme all'eventuale ulteriore documentazione
necessaria.
2
Durante l'espulsione, la decisione della Polizia cantonale può essere impugnata per iscritto con ricorso al presidente del tribunale
distrettuale. Nel ricorso si deve indicare con una breve motivazione quali sono i punti impugnati e quali le modifiche richieste.
3
La Polizia cantonale informa:
a) la vittima sugli ulteriori passi procedurali possibili;
b) la vittima e la persona che esercita violenza in merito a offerte
di consulenza.
4
L'Ufficio di consulenza prende immediatamente contatto con le
persone che esercitano violenza, nei casi di allontanamento di persone secondo l'articolo 28b capoverso 4 CC. Se una persona non
desidera una consulenza, i dati e la documentazione trasmessi dalla
polizia vengono immediatamente distrutti dall'Ufficio di consulenza.
1
Sinossi Cost. cant.
Adeguamento terminologico
La Polizia cantonale può decidere l'allontanamento immediato
conformemente all'articolo 28b capoverso 4 CC, per al massimo
dieci giorni. La decisione va accompagnata da un'indicazione dei
rimedi giuridici e:
a) va consegnata in forma scritta alla persona allontanata e alla
vittima, al più tardi dopo l'intervento;
b) va trasmessa al giudice unico del tribunale regionale, nel
caso siano interessati dei minori, all'autorità di protezione
dei minori, entro 24 ore;
c) va trasmessa all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza insieme all'eventuale ulteriore documentazione necessaria.
2
Durante l'espulsione, la decisione della Polizia cantonale può
essere impugnata per iscritto con ricorso al giudice unico del tribunale regionale. Nel ricorso si deve indicare con una breve motivazione quali sono i punti impugnati e quali le modifiche richieste.
pagina 54
Diritto vigente
Spiegazioni
Progetto di revisione
CSC 710.100 Legge sulla gestione finanziaria (LGF) del 25 settembre 2012
Art. 1
Art. 1 cpv. 4
Campo d'applicazione
1
La presente legge fa stato per le autorità cantonali e l'amministrazione, per i loro istituti non autonomi, nonché per il Tribunale
cantonale e il Tribunale amministrativo.
2
Per gli istituti autonomi cantonali di diritto pubblico, nonché per
la Cassa cantonale di disoccupazione le direttive sulla conduzione
della gestione finanziaria fanno stato per analogia, per quanto non
vi siano disposizioni speciali.
3
Per i comuni politici la legge vale per quanto non valgano disposizioni cantonali divergenti o per quanto la legge non disciplini
esplicitamente fattispecie cantonali.
4
Per le organizzazioni regionali e le corporazione di comuni,
nonché per i comuni patriziali la legge vale per analogia, per
quanto non vi siano disposizioni speciali.
4
Adeguamento formale
Per le regioni e le corporazioni di comuni, nonché per i comuni
patriziali la legge vale per analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali.
BR 720.000 Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986
Art. 78
Art. 78 cpv. 1 lett. c
VI. Esenzione dall'assoggettamento
1
Sono esenti dall'assoggettamento:
a)
la Confederazione e i suoi istituti e stabilimenti secondo il
diritto federale,
b)
il Cantone e i suoi istituti e stabilimenti,
c)
i circoli e i comuni del Cantone e i loro istituti e stabilimenti,
d)
i beni di prebenda ed ecclesiastici delle due Chiese di Stato e
dei loro comuni parrocchiali,
e)
le altre persone giuridiche che nell'interesse cantonale o
nazionale perseguono scopi di culto, limitatamente all'utile e
al capitale che servono esclusivamente e irrevocabilmente a
questi scopi,
f)
le persone giuridiche con sede in Svizzera che nell'interesse
cantonale o nell'interesse comune svizzero perseguono scopi
pubblici o di esclusiva utilità pubblica, limitatamente all'utile
1
Sinossi Cost. cant.
Adeguamento formale
Sono esenti dall'assoggettamento:
c)
le regioni e i comuni del Cantone e i loro istituti e stabilimenti,
pagina 55
Diritto vigente
g)
h)
i)
j)
k)
Progetto di revisione
e al capitale che servono esclusivamente e irrevocabilmente a
questi scopi,
le casse svizzere d'assicurazione sociale e di compensazione
e soprattutto le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, contro le malattie, per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, per quanto previsto dal diritto federale,
gli istituti di previdenza di imprese con sede o stabilimento
d'impresa in Svizzera e di imprese aventi stretti rapporti con
gli stessi, per quanto le loro entrate e il loro valori patrimoniali servano permanentemente ed esclusivamente alla previdenza professionale, fatta eccezione per i plusvalori risultanti
dall'alienazione di immobili,
gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in
Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte
delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i
beneficiari istituzionali esentati dall'assoggettamento conformemente all'articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato
ospite per immobili di proprietà dei beneficiari istituzionali
che vengono utilizzati dai loro uffici,
gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario
diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente
casse svizzere d'assicurazione sociale e di compensazione
esentate dall'imposta conformemente alla lettera g o istituti
di previdenza professionale esentati dall'imposta conformemente alla lettera h,
le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una
concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro
attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli
utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dall'imposta
le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria.
Sinossi Cost. cant.
pagina 56
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
Art. 81
Art. 81 cpv. 1 lett. a
3. Spese giustificate dall'uso commerciale
1
Fanno parte delle spese giustificate dall'uso commerciale specialmente:
a)
le imposte della Confederazione, dei cantoni, dei comuni e
dei circoli, eccettuate le imposte penali e le multe fiscali,
b)
gli ammortamenti comprovati per diminuzione di valore
della sostanza commerciale,
c)
gli accantonamenti per impegni il cui importo non è ancora
definito oppure per altri rischi di perdite imminenti esistenti
durante l'esercizio commerciale,
d)
gli accantonamenti per future spese di ricerca e sviluppo nel
quadro delle disposizioni esecutive del Governo,
e)
le perdite sulla sostanza commerciale, per quanto siano state
contabilizzate,
f)
i contributi periodici e una tantum, versati nel quadro della
legge federale sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), a istituzioni di previdenza a favore del proprio personale, per quanto sia
escluso qualsiasi impiego contrario allo scopo,
g)
le prestazioni volontarie in denaro e in altri beni a persone
giuridiche con sede in Svizzera, che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva utilità
pubblica (art. 78 lett. a-d nonché lett. f) fino al 20 percento
dell'utile netto imponibile,
h)
i ribassi, gli sconti, gli abbuoni sulla cifra d'affari e i rimborsi
sul pagamento per forniture e prestazioni nonché le eccedenze di compagnie d'assicurazione destinate alla ripartizione fra gli assicurati.
2
Rettifiche del valore, nonché ammortamenti sulle spese di produzione di partecipazioni che soddisfano i presupposti dell'articolo
88a capoverso 1 lettera b vengono aggiunti all'utile imponibile, per
quanto non siano più giustificati.
3
Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono le
retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatte a
pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.
1
Sinossi Cost. cant.
Fanno parte delle spese giustificate dall'uso commerciale specialmente:
a)
le imposte della Confederazione, dei cantoni e dei comuni
(...), eccettuate le imposte penali e le multe fiscali,
pagina 57
Spiegazioni
Dall'1.1.2009, i circoli non hanno più nessuna sovranità fiscale.
Visto che le regioni non disporranno di alcuna sovranità fiscale,
non è necessario un rimando alle regioni.
Diritto vigente
Progetto di revisione
Art. 122
Art. 122 cpv. 1
I. Doveri d'ufficio 1. Segretezza
1
Le autorità, i funzionari e gli impiegati del Cantone, dei circoli e
dei comuni devono tenere strettamente segreto quanto vengono a
sapere nell'esercizio delle loro funzioni d'ufficio. Essi rispondono
delle contravvenzioni a norma di legge.
2
Gli atti fiscali non sono accessibili a terzi. Hanno diritto di prenderne visione le autorità giudiziarie e amministrative svizzere, se il
diritto federale o cantonale lo prevede oppure nella misura in cui
sussista un interesse pubblico preponderante. Entrambi i coniugi
tassati in comune hanno il diritto di prendere visione dei rispettivi
atti fiscali.
3
Col consenso del contribuente si possono fornire a terzi su richiesta scritta informazioni dai registri delle imposte.
1
Art. 122a
Art. 122a
2. Assistenza fra le autorità fiscali
Le autorità fiscali rilasciano gratuitamente alle autorità fiscali della
Confederazione, dei cantoni, dei circoli e dei comuni le informazioni necessarie e su richiesta accordano loro il diritto di prendere
visione degli atti ufficiali.
Le autorità fiscali rilasciano gratuitamente alle autorità fiscali
della Confederazione, dei cantoni (...) e dei comuni le informazioni necessarie e su richiesta accordano loro il diritto di prendere
visione degli atti ufficiali.
Art. 123
Art. 123 cpv. 1
3. Assistenza di altre autorità
1
Le autorità della Confederazione e del Cantone nonché dei distretti, circoli e comuni rilasciano, gratuitamente e incuranti
dell'eventuale obbligo di segretezza, su richiesta tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge. Da parte loro esse possono informare queste autorità
se suppongono che una tassazione sia incompleta.
2
Gli uffici del registro fondiario notificano all'Amministrazione
delle imposte ogni trapasso di proprietà entro il termine di un
mese. Inoltre se la fattispecie fiscale non è chiara, essi trasmettono
all'Amministrazione delle imposte una copia dell'atto contrattuale.
3
La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato dell'ultimo
luogo di domicilio di una persona, porta l'Amministrazione cantonale delle imposte immediatamente a conoscenza dei decessi ad
1
Sinossi Cost. cant.
Le autorità, i funzionari e gli impiegati del Cantone, delle regioni e dei comuni devono tenere strettamente segreto quanto
vengono a sapere nell'esercizio delle loro funzioni d'ufficio. Essi
rispondono delle contravvenzioni a norma di legge.
Spiegazioni
I tribunali regionali sono autorità del Cantone. Non è tuttavia del
tutto escluso che la regione in quanto tale venga a conoscenza di
informazioni per le quali sottostà a questa disposizione. In questo
contesto è irrilevante il fatto che la regione non dispone di sovranità fiscale.
Non vi saranno autorità fiscali delle regioni, motivo per cui può
venire cancellato un rimando alle regioni.
Le autorità della Confederazione e del Cantone nonché delle
regioni (...) e comuni rilasciano, gratuitamente e incuranti
dell'eventuale obbligo di segretezza, su richiesta tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge. Da parte loro esse possono informare queste autorità
se suppongono che una tassazione sia incompleta.
pagina 58
I tribunali regionali sono inclusi nelle autorità del Cantone. Non è
tuttavia del tutto escluso che la regione in quanto tale venga a conoscenza di informazioni o constati situazioni per le quali potrebbe
sottostare a questa disposizione. In questo contesto è irrilevante il
fatto che la regione non dispone di sovranità fiscale.
Diritto vigente
Progetto di revisione
Spiegazioni
essa comunicati.
Art. 150
Art. 150 cpv. 1
III. Autorità
1
L'Amministrazione cantonale delle imposte provvede all'inventario e all'apposizione dei sigilli. All'Amministrazione delle imposte va inviata una copia degli inventari ordinati dal Tribunale distrettuale o dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti.
2
All'allestimento dell'inventario dovranno assistere almeno un
erede avente l'esercizio dei diritti civili e il rappresentante legale di
eredi minorenni o sotto curatela generale.
3
L'allestimento dell'inventario può essere affidato al competente
notaio di circolo contro versamento dell'usuale indennità.
1
L'Amministrazione cantonale delle imposte provvede all'inventario e all'apposizione dei sigilli. All'Amministrazione delle imposte va inviata una copia degli inventari ordinati dal tribunale
regionale o dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti.
Adeguamento formale.
Il cpv. 3 viene riveduto nel quadro della revisione parziale della
legge sul notariato, per la quale è già stata avviata la procedura di
consultazione.
CSC 720.200 Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) del 31 agosto 2006
Art. 11
Art. 11 lett. d
5. Esenzione soggettiva
Sono esentati dall'imposta sul trapasso di proprietà
a)
la Confederazione ed i suoi istituti nella misura in cui il diritto federale lo preveda;
b)
il Cantone e i suoi istituti e stabilimenti,
c)
gli istituti autonomi cantonali per fondi destinati direttamente
a scopi pubblici;
d)
il distretto, il circolo, il comune (con i suoi istituti) e il comune patriziale per fondi nel proprio territorio;
e)
le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali, nonché le fondazioni ecclesiastiche per fondi nel
proprio territorio destinati direttamente a scopi ecclesiastici e
per case parrocchiali;
f)
le persone giuridiche che in base all'articolo 78 capoverso 1
lettera f della legge sulle imposte sono esenti dall'assoggettamento, per fondi destinati direttamente, esclusivamente ed
irrevocabilmente allo scopo che dà diritto all'esenzione.
Sono esentati dall'imposta sul trapasso di proprietà
d)
(...) le regioni, il comune (con i suoi istituti) e il comune
patriziale per fondi nel proprio territorio;
Sinossi Cost. cant.
pagina 59
I tribunali regionali (successori dei tribunali distrettuali) sono tribunali cantonali inferiori. Per questo motivo non è giustificato indicare esplicitamente la loro esenzione dall'imposta sul trapasso di
proprietà.
Diritto vigente
Progetto di revisione
Spiegazioni
CSC 801.100 Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) del 6 dicembre 2004
Art. 1
Art. 1 cpv. 1
Oggetto
1
La legge disciplina la pianificazione del territorio nel Cantone dei
Grigioni. Essa stabilisce i compiti che competono ai comuni, alle
corporazioni regionali e al Cantone.
2
La legge definisce le norme cantonali edilizie e di zona. Essa disciplina le procedure stabilite dal diritto cantonale.
1
Art. 2
Art. 2
Obbligo di pianificazione
1
Comuni, corporazioni regionali e Cantone provvedono alla pianificazione ai sensi della legislazione sulla pianificazione territoriale.
Essi tengono conto degli intenti della pianificazione territoriale
anche per le altre loro attività.
2
Comuni, corporazioni regionali e Cantone adempiono ai loro
compiti di comune accordo ed armonizzano le basi, le pianificazioni e le attività di incidenza territoriale fra di loro e con le basi, i
concetti e le pianificazioni settoriali della Confederazione, nonché
con le pianificazioni dei Cantoni e dei Paesi confinanti.
1
Art. 3
Art. 3 cpv. 2
Enti di pianificazione
1
La pianificazione locale è compito dei comuni. Essi adempiono
autonomamente a tale compito nel quadro del diritto di rango superiore.
2
La pianificazione sovralocale compete di regola alle corporazioni
regionali e al Cantone.
2
Art. 5
Art. 5 cpv. 1
Procedure, termine per l'evasione
1
Per le procedure concernenti pianificazioni, progetti di costruzione, ricomposizioni particellari e la riscossione dei tributi di urbanizzazione, definite nella presente legge e nell'ordinanza, fa stato
esclusivamente il diritto cantonale, nella misura in cui i comuni e
1
Sinossi Cost. cant.
Adeguamento terminologico. Le regioni sostituiscono le corporazioni regionali.
La legge disciplina la pianificazione del territorio nel Cantone
dei Grigioni. Essa stabilisce i compiti che competono ai comuni,
alle regioni e al Cantone.
Adeguamento terminologico
Comuni, regioni e Cantone provvedono alla pianificazione ai
sensi della legislazione sulla pianificazione territoriale. Essi tengono conto degli intenti della pianificazione territoriale anche per
le altre loro attività.
2
Comuni, regioni e Cantone adempiono ai loro compiti di comune accordo ed armonizzano le basi, le pianificazioni e le attività di incidenza territoriale fra di loro e con le basi, i concetti e
le pianificazioni settoriali della Confederazione, nonché con le
pianificazioni dei Cantoni e dei Paesi confinanti.
Adeguamento terminologico
La pianificazione sovralocale compete di regola alle regioni e
al Cantone.
Adeguamento terminologico
Per le procedure concernenti pianificazioni, progetti di costruzione, ricomposizioni particellari e la riscossione dei tributi di
urbanizzazione, definite nella presente legge e nell'ordinanza, fa
stato esclusivamente il diritto cantonale, nella misura in cui i comuni e le regioni non vengano esplicitamente autorizzati o obpagina 60
Spiegazioni
Diritto vigente
Progetto di revisione
le corporazioni regionali non vengano esplicitamente autorizzati o
obbligati ad emanare proprie prescrizioni procedurali divergenti o
complementari oppure a disciplinare autonomamente determinate
procedure.
2
Le autorità competenti evadono le domande nei termini ordinatori
definiti nella presente legge o nell'ordinanza, qualora non sia concordato altrimenti. I termini cominciano a decorrere non appena le
domande sono formalmente corrette e complete, qualora non sia
stabilito altrimenti.
3
Se eccezionalmente un termine non può essere rispettato, l'autorità competente comunica il ritardo agli interessati prima della scadenza con una breve motivazione e fissa un nuovo termine per
l'evasione.
bligati ad emanare proprie prescrizioni procedurali divergenti o
complementari oppure a disciplinare autonomamente determinate
procedure.
Art. 10
Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva
Sussidi cantonali 1. Principio, presupposti
1
Nel limite dei mezzi disponibili, il Cantone può accordare sussidi
a comuni e corporazioni regionali, nonché ad organizzazioni, istituzioni e ad altri responsabili di progetti per:
1. basi e pianificazioni;
2. progetti, quali concetti, ricerche, studi, modelli di sviluppo, analisi, che servono allo sviluppo territoriale sostenibile del Cantone,
delle regioni, agglomerati e comuni, al miglioramento della collaborazione, dell'informazione e delle conoscenze di base reciproca,
alla formazione e al perfezionamento professionale di persone con
compiti di pianificazione territoriale o all'esecuzione;
3. concorsi, aiuti all'esecuzione.
2
Il Cantone può inoltre accordare ulteriori sussidi d'esercizio ad
organizzazioni ed organi specializzati che esercitano attività di
consulenza e di informazione in misura particolare e regolarmente
nel campo della pianificazione territoriale.
3
La concessione di sussidi presuppone che i lavori siano di interesse cantonale e vengano eseguiti sotto la guida di specialisti.
1
Nel limite dei mezzi disponibili, il Cantone può accordare sussidi a comuni e regioni, nonché ad organizzazioni, istituzioni e
ad altri responsabili di progetti per:
Adeguamento terminologico
Il n. 2 non necessita di adeguamento. Con "regione" è inteso il territorio della corporazione regionale. Dato che la regione sostituisce
la corporazione regionale, in futuro si tratterà del territorio della regione, che naturalmente verrà anche chiamato regione.
Art. 11
Art. 11 cpv. 1 e 2
Adeguamento terminologico
2. Calcolo
1
Sussidi a comuni e corporazioni regionali vengono versati sotto
forma di sussidi di base e sussidi supplementari.
1
Sinossi Cost. cant.
Sussidi a comuni e regioni vengono versati sotto forma di sussidi di base e sussidi supplementari.
2
I sussidi di base vengono commisurati alla capacità finanziaria
pagina 61
Diritto vigente
Progetto di revisione
2
I sussidi di base vengono commisurati alla capacità finanziaria
dei comuni e delle corporazioni regionali ed al tipo di prestazione.
I sussidi di base massimi alle spese computabili ammontano per:
1. comuni:
pianificazioni al 30%
basi, progetti al 40%
2. corporazioni regionali:
basi, pianificazioni, progetti al 50%
Se il bilancio cantonale lo richiede, il Governo può ridurre sussidi
di base del 10 - 50 percento.
3
Sussidi supplementari fino ad un massimo del 20 percento delle
spese computabili vengono concessi, se i lavori sono di particolare
importanza dal punto di vista della pianificazione territoriale e
dell'economia pubblica.
4
Sussidi ad organizzazioni, istituzioni e ad altri enti responsabili
per progetti ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 devono essere
commisurati a seconda dell'importanza dal punto di vista della pianificazione territoriale e dell'economia pubblica e ammontano ad
un massimo del 50 percento delle spese computabili.
dei comuni e delle regioni ed al tipo di prestazione. I sussidi di
base massimi alle spese computabili ammontano per:
1. comuni:
pianificazioni al 30%
basi, progetti al 40%
2. regioni:
basi, pianificazioni, progetti al 50%
Se il bilancio cantonale lo richiede, il Governo può ridurre sussidi
di base del 10 - 50 percento.
Art. 14
Art. 14 cpv. 1
Piano direttore cantonale
1
Il piano direttore dei Grigioni e le sue modifiche vengono elaborati dal Cantone e dalle corporazioni regionali sulla base di un
partenariato.
2
I decreti in merito all'emanazione e alle modifiche del piano direttore cantonale competono al Governo. Gli aggiornamenti competono di regola al Dipartimento.
3
Il Governo disciplina tramite ordinanza la procedura per il piano
direttore.
1
Art. 17
Art. 17
Compiti
1
Compiti di pianificazione regionali vengono assolti da corporazioni regionali. Per quanto riguarda i compiti, che superano i confini regionali, le corporazioni regionali perseguono un adempimento comune dei compiti.
2
Le corporazioni regionali provvedono allo sviluppo territoriale
1
Sinossi Cost. cant.
Spiegazioni
Adeguamento terminologico
Il piano direttore dei Grigioni e le sue modifiche vengono elaborati dal Cantone e dalle regioni sulla base di un partenariato.
Adeguamento terminologico
Compiti di pianificazione regionali vengono assolti da regioni.
Per quanto riguarda i compiti, che superano i confini regionali, le
regioni perseguono un adempimento comune dei compiti.
2
Le regioni provvedono allo sviluppo territoriale sostenibile nel
loro territorio. Esse adempiono in particolare ai compiti, che gli
competono secondo la legislazione sulla pianificazione territopagina 62
Un adeguamento del termine "politica regionale" non è necessario,
poiché si tratta di un termine utilizzato dal diritto federale.
Diritto vigente
Progetto di revisione
sostenibile nel loro territorio. Esse adempiono in particolare ai
compiti, che gli competono secondo la legislazione sulla pianificazione territoriale e il piano direttore cantonale o che risultano dalla
politica regionale e di agglomerazione oppure da altri settori politici di incidenza territoriale. Esse contribuiscono alla graduale realizzazione del piano direttore cantonale.
riale e il piano direttore cantonale o che risultano dalla politica
regionale e di agglomerazione oppure da altri settori politici di
incidenza territoriale. Esse contribuiscono alla graduale realizzazione del piano direttore cantonale.
Art. 18
Art. 18 cpv. 1, 2, 4 e 5
Piano direttore regionale
1
Le corporazioni regionali emanano i piani direttori regionali necessari alla realizzazione del piano direttore cantonale, nonché prescritti nella legislazione. Esse possono emanare ulteriori piani direttori regionali.
2
I decreti in merito all'emanazione e alle modifiche dei piani direttori regionali competono ai delegati della corporazione regionale
(Assemblea regionale). Gli aggiornamenti competono di regola
alla Sovrastanza.
3
L'emanazione e le modifiche dei piani direttori regionali necessitano dell'approvazione del Governo che li rende vincolanti per le
autorità del Cantone, della regione e dei comuni interessati. Di regola gli aggiornamenti vengono approvati dal Dipartimento.
4
Se i piani direttori o parti di essi probabilmente non possono essere approvati, la corporazione regionale può richiedere al Dipartimento una procedura di conciliazione. Se non si raggiunge un accordo, decide il Governo.
5
Il Governo disciplina tramite ordinanza ulteriori dettagli della
procedura. Le corporazioni regionali emanano prescrizioni complementari.
1
Art. 20
Art. 20 cpv. 1
Piani direttori comunali, modelli di sviluppo
1
I comuni possono emanare piani direttori comunali, nei quali
viene stabilito lo sviluppo territoriale auspicato dai comuni riguardo all'utilizzazione, strutturazione, urbanizzazione ed attrezzatura. Essi mostrano come le attività di incidenza territoriale del
comune vengano coordinate con quelle dei comuni vicini, della
corporazione regionale e del Cantone.
2
I comuni disciplinano la competenza e la procedura per l'emana-
1
Sinossi Cost. cant.
Spiegazioni
Adeguamento terminologico. Questo adeguamento tiene conto
delle disposizioni della LCom in materia di organizzazione.
Le regioni emanano i piani direttori regionali necessari alla
realizzazione del piano direttore cantonale, nonché prescritti nella
legislazione. Esse possono emanare ulteriori piani direttori regionali.
2
I decreti in merito all'emanazione e alle modifiche dei piani direttori regionali competono alla conferenza dei sindaci (Assemblea regionale). Gli aggiornamenti competono di regola alla Sovrastanza.
4
Se i piani direttori o parti di essi probabilmente non possono
essere approvati, la regione può richiedere al Dipartimento una
procedura di conciliazione. Se non si raggiunge un accordo, decide il Governo.
5
Il Governo disciplina tramite ordinanza ulteriori dettagli della
procedura. Le regioni emanano prescrizioni complementari.
Adeguamento terminologico
I comuni possono emanare piani direttori comunali, nei quali
viene stabilito lo sviluppo territoriale auspicato dai comuni riguardo all'utilizzazione, strutturazione, urbanizzazione ed attrezzatura. Essi mostrano come le attività di incidenza territoriale del
comune vengano coordinate con quelle dei comuni vicini, della
regione e del Cantone.
pagina 63
Diritto vigente
Progetto di revisione
Spiegazioni
zione di piani direttori comunali. Essi eseguono un'esposizione di
partecipazione.
3
Piani direttori comunali devono essere resi noti al Governo e
sono vincolanti per gli organi comunali incaricati dei compiti di
pianificazione. I piani direttori sono pubblici e possono essere visionati da chiunque.
4
Lo sviluppo territoriale auspicabile può essere stabilito anche in
piani di sviluppo e simili.
Art. 102
Art. 102 cpv. 2
Ricorso 1. Decisioni del Governo
1
Decisioni del Governo sull'emanazione di piani delle utilizzazioni
cantonali e di ordinamenti sostitutivi, sull'approvazione di ordinamenti base comunali, nonché su ricorsi di pianificazione territoriale possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo.
2
Decisioni del Governo ai sensi del capoverso 1, nonché decisioni
sull'emanazione del piano direttore cantonale e sull'approvazione
di piani direttori regionali possono essere impugnate dai comuni e
dalle corporazioni regionali interessati, quali responsabili della
pianificazione locale rispettivamente regionale, con ricorso presso
il Tribunale amministrativo.
2
Sinossi Cost. cant.
Adeguamento terminologico
Decisioni del Governo ai sensi del capoverso 1, nonché decisioni sull'emanazione del piano direttore cantonale e sull'approvazione di piani direttori regionali possono essere impugnate dai
comuni e dalle regioni interessati, quali responsabili della pianificazione locale rispettivamente regionale, con ricorso presso il
Tribunale amministrativo.
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Allegato 1 Rappresentazione sinottica Legge mantello (legislazione