La pratica forense
presso l'Avvocatura dello Stato
Requisiti per l'accesso alla pratica forense
Poiché il numero dei posti disponibili è limitato, si viene ammessi alla pratica presso l'Avvocatura dello Stato, previa
domanda dell'interessato, a seguito di concorso per titoli.
Il requisito minimo richiesto per l'accesso è la laurea in giurisprudenza.
Ad ogni aspirante viene assegnato un punteggio così calcolato:
voto di laurea
+
media dei voti conseguiti nelle materie che formano oggetto degli esami scritti per l’iscrizione nell’albo professionale
e per il concorso per procuratore dello Stato (civile, commerciale, procedura civile, amministrativo, penale e
procedura penale)
+
1 punto se si è conseguita la lode.
Sulla base di tale punteggio viene stilata la graduatoria e sono ammessi gli aventi titolo, fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
In caso di parità di punteggio i candidati verranno ammessi in ordine crescente d'età.
E' possibile scaricare lo schema di domanda da far pervenire all'Ufficio del Personale presso la competente
Avvocatura cui è anche possibile rivolgersi per informazioni più dettagliate.
Lo svolgimento della pratica
La pratica presso l'Avvocatura dello Stato, al pari di quella presso studi professionali privati, dura due anni e consta
essenzialmente di due profili:
1. Formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento ad un Avvocato dello Stato e partecipazione alla
stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza.
2. Partecipazione alle udienze, soprattutto dinanzi agli uffici della magistratura civile, mediante inserimento in un
turno (per lo più settimanale), svolto in affiancamento ai Procuratori dello Stato.
Per il resto, poiché la pratica forense è finalizzata essenzialmente a conseguire il titolo per la partecipazione all'esame
di abilitazione alla professione di avvocato, le regole relative ai vari adempimenti formali (quali la compilazione e la
presentazione del libretto di pratica alla fine di ciascun semestre) sono quelle fissate dal competente Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati.
FONTE
Regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.
...omissis... Art. 24.
... omissis ... Presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato può essere compiuta la pratica forense per
l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.
La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione nelle carriere dell'Avvocatura dello Stato e non può
durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per la iscrizione negli albi
professionali.
schema di domanda
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