Regione Siciliana
Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Interventi Infrastrutturali
Presentazioni in power point elaborate da:
U.O.T. 62 di Petralia Sottana – Distretto Madonie
Area 2^ Studi e Programmazione-Agroservizi
Servizi allo Sviluppo
AGRISERVICE S.r.L
(Società iscritta al n. 8 Albo regionale di accreditamento dei
Servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione alle aziende agricole DDG 1925/2007)
Osservatorio Economia e Sviluppo Rurale
Sintesi presentazione slides:
Osservatorio Economia e Sviluppo Rurale
Servizio di Consulenza Agricola
Reg. (CE) n. 1783/03 del Consiglio
• aiuti per conformarsi alle norme in materia di:
-ambiente
-sanità pubblica
-salute delle piante e degli animali
-benessere degli animali
-sicurezza sul lavoro
[costi di gestione]
[costi per utilizzazione di servizi di c.a.]
-avviamento di sistemi di consulenza aziendale
Servizio di Consulenza Agricola
P.O.R. SICILIA 2000-2006
MISURA 4.12 – COSTITUZIONE E AVVIAMENTO DI
SISTEMI DI CONSULENZA AZIENDALE E DI SERVIZI DI
SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE
DELLE AZIENDE AGRICOLE
Servizio di Consulenza Agricola
P.S.R. SICILIA 2007-2013
Prosecuzione Servizi di consulenza
MISURA 114
Utilizzo dei Servizi di Consulenza in Agricoltura e Silvicoltura
Gli Imprenditori agricoli e forestali potranno usufruire dei servizi di
consulenza accreditati presso l’Assessorato regionale Agricoltura
e Foreste
Per il servizio di consulenza è previsto un contributo max di 1.000
euro/azienda con una percentuale di contribuzione pari all’ 80 % su
una spesa ammessa a finanziamento di 1.250 euro.
La Condizionalità
• La Condizionalità rappresenta un complesso sistema
vincolistico, che lega la concessione degli aiuti ad un
comportamento di conformità da parte dell’agricoltore.
• Il mancato rispetto di tali obblighi comporta la riduzione
o l’esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno
dell’agricoltore inadempiente.
• La Condizionalità si applica a tutta l’azienda agricola,
anche su quelle superfici non interessate dall’aiuto diretto
• La Condizionalità impatta su tutto il regime di
pagamento unico e anche sull’applicazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.
PSR Sicilia 2007/2013
Misure applicazione obbligatoria Condizionalità
Asse 2 – Miglioramento dell’ambiente e
dello spazio rurale. Misure:
• 211 “Indennità a favore degli Agricoltori
delle zone montane”
• 212 “Indennità a favore degli Agricoltori in
altre zone svantaggiate”
• 214 “Pagamenti agroambientali”
• 221 “Primo imboschimento di terreni
agricoli”
La Condizionalità dal 2007
GLI ELEMENTI DELL’OTTEMPERANZA
La Condizionalità contiene elementi vincolistici che agiscono:
Sugli adempimenti obbligatori:
• Registro fitofarmaci
Sugli elementi strutturali
dell’azienda:
• Registro fertilizzanti
Adeguamento delle stalle ai criteri di
benessere degli animali.
Adeguamento dello stoccaggio degli
effluenti zootecnici
Quaderno di
campagna
• Registro farmaci veterinari
• Registro fornitori
• Monitoraggio materie prime per
mangimi ed igiene dei mangimi
Adeguamento locali e strutture per
carburanti,
fertilizzanti,
mangimi,
fitofarmaci
• Monitoraggio produzione latte ed
uova
Sulla prassi agronomica:
• Piani di smaltimento
concimazione (ZVN)
Adempimenti previsti dalle
agronomiche ed ambientali
Norme
e
di
• Adempimenti per il benessere
animale
La Condizionalità dal 2007
IL “QUADERNO DI CAMPAGNA”
Le operazioni
Compilazione del “Quaderno Di Campagna”.
Compilazione del “Registro Dei Trattamenti”.
Gestione del “Magazzino dei Fertilizzanti e del Magazzino
Dei Fitofarmaci”.
Report sulle attività in conformità alle normative vigenti
Reg (CE) 1782/2003 - TITOLO II - Capitolo 1 - CONDIZIONALITA
Art. 3 : Ogni Agricoltore beneficiario di pagamenti diretti deve
rispettare varie CONDIZIONI chiamate Criteri di Gestione Obbligatori
(CGO) e mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche
Ambientali (BCAA)
►Per “AGRICOLTORE” si intende una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone
fisiche o giuridiche, che esercita l’ATTIVITA’ AGRICOLA attraverso la gestione di una azienda
►Per ATTIVITA’ AGRICOLA si intende la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti
agricoli, l’allevamento e la custodia degli animali, nonché il mantenimento della terra in buone
condizioni agronomiche e ambientali, di cui all’All. IV del Reg.: (copertura minima suolo contro
erosione, terrazzamento, rotazione, sostanza organica, struttura suolo, uso adeguato macchine,
habitat, densità bestiame, protezione pascolo permanente, mantenimento elementi caratteristici
paesaggio). Misure Agroambientali PSR 2000/2006. Asse II PSR 2007/2013.
►Per “PAGAMENTO DIRETTO” si intende un pagamento corrisposto direttamente agli
agricoltori nell’ambito di uno dei seguenti regimi di sostegno al reddito (o regime unico di
pagamento) di cui all’All. I del Reg.: pagamento disaccoppiato - aiuti alla superficie per grano
duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, seminativi, leguminose da
granella - premi per prodotti lattiero caseari - carni bovine: premio vacca nutrice, abbattimento,
destagionalizzazione - premi per pecora e per capra - aiuti alla produzione: sementi, olio d’oliva
Regolamento (CE) 1782/2003
CGO e BCAA
CGO “Criteri di Gestione Obbligatori “ Allegato III al Reg
1782/2003, riguardanti i “Campi di Condizionalità” :
►Ambiente (5 Atti da A1 ad A5)
►Sanità Publica, Salute, Identificazione e Registrazione
degli Animali (11 Atti: da A6 ad A8bis – da B9 a B15)
►Igiene e benessere degli animali (3 Atti da C16 a C18)
BCAA “Norme per il mantenimento dei terreni in Buone
Condizioni Agronomiche Ambientali” (7 Norme)
Atti Criteri di Gestione
Obbligatoria CGO
Atti Criteri di Gestione
Obbligatoria CGO
Norme Buone Condizioni
Agronomiche e Ambientali
A1 Conservazione degli uccelli selvatici (aree natura
2000 – ZPS)
B9 Immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari
Norma 1.1 Interventi di regimazione temporanea
delle acque superficiali di terreni in pendio
A2 Protezione acque sotterranee dall’inquinamento
provocato da sostanze pericolose
B10 Divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad
azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
beta-agoniste nelle produzioni animali
Norma 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui
colturali
A3 Utilizzazione fanghi di depurazione in
agricoltura
B11 Sicurezza alimentare - Obbligo di
rintracciabilità. Istituzione Autorità Europea
per la Sicurezza Alimentare
Norma 3.1 Difesa della struttura del suolo
attraverso il mantenimento in efficienza della
rete di sgrondo delle acque superficiali e
l’uso adeguato dele macchine
A4 Protezione acque da inquinamento nitrati
B12 Encefalopatie spongiformi trasmissibili :
prevenzione, controllo ed eradicazione
Norma 4.1 Protezione del pascolo permanente
A5 Conservazione degli habitat (aree natura 2000 –
SIC)
B13 Afta epizootica
Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla
produzione
A6 Identificazione e registrazione degli animali
B14 Malattie degli animali e malattia vescicolare dei
suini
Norma 4.3 Manutenzione delle piante di Olivo
A7 Marchi auricolari, registro e passaporti
identificazione e registrazione dei bovini
B15 Febbre catarrale degli ovini :lotta ed
eradicazione
Norma 4.4 Mantenimento degli elementi
caratteristici del paesaggio
A8 Identificazione e registrazione e etichettatura
carni bovine
C16 Norme minime per la protezione dei vitelli
A8 bis Identificazione e di registrazione degli ovini e
dei caprini
C17 Norme minime per la protezione dei suini
C18 Protezione degli animali negli allevamenti
BCAA
Campo di Condizionalità AMBIENTE
Atto 1 - Conservazione degli uccelli selvatici.
Direttiva 79/409/CEE. Normativa Recepimento:
L.R. 33/97. L.R. 15/98 Norme fauna selvatica ed
esercizio venatorio- Decreto Ass.to Terr. Amb. 46/05
Elenco SIC e ZPS -Decreto 120 del 5/5/06 ARTA
Approvazione cartografia in scala 1:10.00 - Decreto
30/3/07 ARTA Prime disposizioni Valutazione
d’incidenza ai sensi del DPR 357/97-
Atto 2 - Protezione acque sotterranee da
inquinamento sostanze
pericolose-Direttiva 80/68/CEE
L.R. 13/07 Attività economiche in aree SIC e ZPS e
valutazione in materia di incidenza -Decreti 244/245
del 22/10/07 su valutazione Incidenza – Decreto
ARTA 247 del 25/10/07 - Decreto Ass. Agr. e Foreste
2654 del 26/10/2007. Valutazione di incidenza a
livello di azienda agricola ai sensi dei Decreti ARTA
del 30/3/07 e del 22/10/07. Rispetto obblighi Decreti
244/07 e 247/07
Rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 103 e
104 Decreto leg.vo 152/2006 Norme in materia
ambientale
Atto 3 - Protezione ambiente e suolo nell’uso dei fanghi
di depurazione in agricoltura. Direttiva 86/278/CEE.
Decreto 771/04 ARTA Atti per richiesta autorizzazione
Circolare ARTA 38508/03 Direttive autorizzazioni
utilizzo fanghi depurazione in agricoltura ai sensi
del Decreto leg.vo n. 1999/92 -
Atto 4 - Protezione acque da inquinamento
provocato da nitrati da fonti agricole. Direttiva
Decreto ARTA, Agricoltura, Agenzia Acque n. 61 del
17/01/07 Disciplina uso agronomico effluenti da
allevamento e acque reflue aziende agricole.
Le aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili da
nitrati individuate con DDG 121/2005, dovranno
rispettare gli adempimenti previsti dai citati Decreti
53 e 61 del 2007.
91/676/CEE. Decreto congiunto ARTA/Agric. Foreste
121 del 24/02/05 Approvazione Carta regionale zone
vulnerabili da nitrati – Decreto congiunto 53 del
12/01/07 Approvazione Programma azione obbligatorio
per zone vulnerabili nitrati –
Atto 5 – Conservazione habitat naturali e seminaturali,
flora e fauna selvatiche. Direttiva 92/43/CEE.
Normativa regionale di recepimento analoga ad ATTO 1
Valutazione di incidenza a livello di azienda agricola
ai sensi dei Decreti ARTA del 30/3/07 e del 22/10/07.
Rispetto obblighi Decreti 244/07 e 247/07
ATTO A1 Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 79/409/CEE)
ATTOA5 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
–
–
della fauna selvatiche (Direttiva 92/43/CEE) – Rete “NATURA 2000”
I terreni aziendali inseriti in aree di tutela ambientale (Parchi, Oasi, Zone di
Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, aree inserite nella rete Natura
2000)
sono soggetti a vincoli di gestione dell’attività produttiva che sono
regolamentate o da specifici piani di gestione regionali e/o provinciali
2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali);
• 4.1 (Protezione del pascolo permanente), lettera b);
• 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione);
• 4.4 (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio),
Il vincolo aziendale è comunque limitato ai terreni compresi nelle
Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura
2000
•
Sarà infine verificata in sede di controllo:
Nel caso di interventi strutturali realizzati o in corso di realizzazione all’interno delle
aree protette, è necessario acquisire la valutazione d’incidenza:
Se l’agricoltore ha o sta realizzando interventi strutturali (fienili, stalle, magazzini,
annessi agricoli, ecc.) deve disporre in azienda delle autorizzazioni previste (licenza
edilizia, DIA Dichiarazione Inizio attività, ecc) e della VALUTAZIONE D’INCIDENZA
da presentare all’Assessorato regionale Territorio e Ambiente
ATTO 1 – Conservazione uccelli selvatici
ATTO 5 – Conservazione Habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatiche
Art. 3 Decreto ARTA 30 marzo 2007
Sono ESCLUSI dalla procedura di VALUTAZIONE DI INCIDENZA
a)
b)
c)
d)
e)
l’esercizio delle pratiche agronomiche ordinarie su ordinamenti colturali
esistenti, a meno che lo stesso non comporti mutamenti o realizzazione di
nuove strutture per Colture Protette
l’esercizio di attività zootecniche esistenti non condotte su scala industriale
interventi silvicolturali ordinari, compresi i tagli di utilizzazione ed esclusi i
tagli di conversione
la posa di cavi e/o altri manufatti e/o impianti comunque interrati lungo la
viabilità esistente
l’installazione di impianti solari fotovoltaici e solari termici di dimensioni
non superiori a 100 mq
f)
gli interventi che contengono solo previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria
e straordinaria ovvero interventi che non comportino ampliamenti dell’esistente,
aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma e/o cambio di
destinazione d’uso, variazioni tipologiche e/o planialtimetriche;
g)
gli interventi di ordinaria manutenzione delle sedi stradali e delle reti di
servizi esistenti
le azioni di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti
le azioni volte alla conservazione del sottobosco
h)
i)
ATTO 2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose
Sono “pericolose” le sostanze tossiche, bioaccumulabili e persistenti,
come quelle contenute nei prodotti fitosanitari, gli oli esausti, i
liquami, i carburanti e loro apparecchi di stoccaggio, trasporto e
distribuzione.
A livello chimico, le sostanze pericolose sono costituite da composti
organo-alogenati, pesticidi clorurati, pesticidi fosforati, composti
organostannici, mercurio, cadmio, oli minerali persistenti e non,
cianuri, biocidi, fosforo e relativi composti inorganici, fluoruri.
ATTO 2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato
da certe sostanze pericolose come: prodotti fitosanitari, oli esausti, liquami,
carburanti e loro apparecchi di stoccaggio, trasporto e distribuzione
Vincoli vari per gli Agricoltori:
-
-
-
Uso e smaltimento delle sostanze pericolose nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle schede tecniche, evitando utilizzazioni improprie che possano contaminare le falde,
provvedendo alla corretta e periodica manutenzione di fasce e componenti di macchine
irroratrici, autobotti, cisterne, etc. da parte di tecnici e servizi autorizzati con rilascio
documentazione attestante avvenuto controllo, o altro.
Corretta gestione delle acque reflue residue dal lavaggio di contenitori, serbatoi,
irroratori, atomizzatori, che vanno conservate in apposite cisterne.
Uso di Registri di carico e scarico dei Fitofarmaci che vanno conservati in appositi
locali/magazzini a norma di legge nel rispetto delle vigenti prescrizioni.
Riutilizzo di rifiuti organici come paglia, sottoprodoti di lavorazione vegetale, etc. per
compostaggio, concimazione, pacciamatura.
I rifiuti inorganici, come i contenitori di olii, di fitofarmaci, di prodotti infiammabili,
batterie, macchine e pezzi di attrezzi rotti o obsoleti, vanno conferiti a raccolta
differenziata come rifiuto speciale, presso apposite discariche o a consorzi, previa
autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose ai sensi del d.l.vo 152/99 e tenuta
compilazione dei relativi registri. Se bonificati (sciacquati con acqua il cui prodotto va in
cisterna) i contenitori possono essere smaltiti come rifiuti ordinari.
Uso di cisterne per gasolio integre, realizzate in materiale inerte, posizionate su base
cementizia o impermeabilizzata, con vasca di contenimento sottostante.
ATTO A2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe
sostanze pericolose
Questo atto introduce i seguenti obblighi generali:
Corretto stoccaggio di combustibili (gasolio, ecc. …), oli
di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri
e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di
sostanze pericolose per percolazione nel suolo o
sottosuolo. Tali residui devono essere allocati su
pavimentazione impermeabile ed i contenitori per
carburanti ed oli lubrificanti devono essere a perfetta
tenuta.
L’atto poi prevede due differenti tipologie di aziende
Azienda che trasforma proprie
materie prime per almeno i 2/3. Le
acque di risulta sono assimilate a
quelle bianche e non richiedono
nessuna autorizzazione per lo
smaltimento a meno di accertata
presenza di sostanze pericolose.
Azienda che trasforma più di 1/3 di materie
prime esterne deve disporre di Autorizzazione
per lo scarico di sostanze pericolose contenute
nella tabella 3 dell'allegato 5 del decreto
legislativo 152/99; deve inoltre garantire il
rispetto delle condizioni di scarico contenute
nell’autorizzazione.
ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
Rispetto da parte delle aziende agricole, delle disposizioni regionali
di
recepimento del Decreto legislativo 27/01/1992 n. 99 “Utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura”
Aziende interessate: le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento
►Decreto legislativo n. 99/1992.
Si intendono per FANGHI i residui derivanti dai
processi di depurazione delle ACQUE REFLUE:
1)
provenienti esclusivamente da insediamenti civili
2)
provenienti da insediamenti civili e produttivi;
3)
provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi.
Si intendono per FANGHI TRATTATI i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o
termico in modo da ridurne gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione
E’ ammessa l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi solo se sono stati sottoposti a
trattamento; se idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo;
se non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili e/o
dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente.
Possono essere utilizzati soltanto i fanghi che al momento del loro impiego in
agricoltura non superino i valori limite di concentrazione di metalli pesanti e di altri
parametri stabiliti dagli allegati al D. lgv. 99/1992
Atto A3 - Fanghi di depurazione
Smaltimento di fanghi aziendali od esterni all’azienda,
l’agricoltore risponde della corretta esecuzione dello smaltimento
sia che smaltisca propri fanghi , sia che lo smaltimento sia
eseguito da soggetti esterni, ma su terreni aziendali.
Smaltimento dei fanghi aziendali eseguito da
terzi sui terreni dell’azienda stessa:
acquisire e conservare copia di:
1.
formulario di identificazione dei fanghi;
2.
scheda di accompagnamento dei fanghi;
3.
autorizzazione allo spargimento;
4.
registro di utilizzazione dei terreni (di cui
verifica la corretta compilazione);
5.
notifica agli Enti competenti dell’inizio delle
operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei
tempi previsti;
6.
vigilare sul rispetto dell’utilizzatore, delle
condizioni tecniche di utilizzazione dei
fanghi e dei divieti previsti dalla normativa.
Smaltimento di fanghi di terzi sui terreni aziendali
(Agricoltore smaltitore di fanghi di terzi)
1.
Rispettare gli
adempimenti indicati al punto
precedente;
2.
Disponibilità dell’autorizzazione all’utilizzazione
dei fanghi;
3.
Essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che
gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al
trasporto dei fanghi dal produttore all’azienda.
Agricoltore produttore ed utilizzatore di fanghi
Rispettare gli adempimenti già indicati fino ad ora nelle precedenti due tipologie;
Gestione del registro di carico e scarico dei fanghi con l’invio annuale dello stesso alle autorità competenti.
ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
►Decreto legislativo n. 99/1992. VINCOLI PER GLI AGRICOLTORI:
I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/Ha di sostanza
secca nel triennio, purchè il pH del suolo sia compreso tra 6,0 e 7,5 e la capacità di
scambio cationico superiore a 15 meg/100 gr.
I fanghi provenienti dall’industria agroalimentare possono essere impiegati fino a 3 volte la
quantità massima suddetta ma entro certe soglie massime di metalli pesanti .
E’ vietato applicare i fanghi ai terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni
naturali, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante, con frane in atto; con pendii
maggiori del 15 % ; con pH minore di 5;con c.s.c. minore di 8 meg/100gr; nei terreni
destinati a pascolo, a prato pascolo, a foraggere, anche in consociazione con altre
colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;nei terreni
destinati all’orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto
con il terreno e di norma consumati crudi, nei 10 mesi antecedenti il raccolto e
durante il raccolto stesso; quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture
arboree;quando sia stata accertata l’esistenza di un pericolo per la salute degli uomini
e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell’ambiente.
E’ vietata l’ applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell’irrigazione a pioggia.
ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato
dai NITRATI provenienti da fonti agricole
Aziende interessate:le aziende agricole ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati
di origine agricola individuate con D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005,
dovranno rispettare gli adempimenti previsti dal “Programma d’azione per
le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” come da D.D.G. n. 53 del 12
gennaio 2007 Assessorato regionale Territorio e Ambiente e Assessorato
regionale Agricoltura e Foreste “Approvazione Programma di azione
obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:
►DDG interdipartimentale (Agricoltura/Territorio Ambiente)n. 121/2005
Adozione Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in scala
1:250.000 (Allegato 1) (lavoro ex U.O. 49 Pedologia, Cartografia tematica e Tutela
Ambientale dei Servizi allo Sviluppo dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste
in interazione con ARTA) -Note esplicative (Allegato 2) - Elenco Fogli di mappa
distinti per Provincia e Comune (allegato 3) - Programma d’azione obbligatorio per
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (All.4)
Altri impegni degli agricoltori:regimazione acque superficiali terreni in pendio e
mantenimento copertura vegetale per diminuire trasporto sostanze nutrienti.
Corretto stoccaggio delle deiezioni animali (bacini a tenuta perfetta per liquami e concimaie
realizzate su platee impermeabilizzate e provviste di pozzetti di raccolta del liquame)
ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato
dai NITRATI provenienti da fonti agricole
DDG interdipartimentale (Agricoltura/Territorio Ambiente) n. 121/2005:
Programma d’azione obbligatorio per zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (All.4)
Il Programma, integrato con successivo DDG n. 53 del 12/01/2007, disciplina:
le modalità di utilizzo agronomico del letame, dei concimi azotati e degli ammendanti
le modalità di utilizzo agronomico dei liquami e dei materiali assimilati
le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali
le modalità di accumulo temporaneo di letami in vasche/bacini a tenuta su platee
impermeabilizzate e provviste di pozzetti di raccolta del letame
le modalità di elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica e le Comunicazioni
dovute ai soggetti istituzionali preposti alle autorizzazioni e al controllo
le modalità di distribuzione e le dosi di impiego
i periodi di divieto di distribuzione fertilizzanti minerali e organici contenenti azoto
i livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per ettaro/coltura/anno
i volumi di adacquamento massimi raccomandati
le sanzioni in caso di inosservanza
Atto A4 – Protezione acque da inquinamento dai nitrati da attività agricole
Divieti di utilizzazione spaziale e temporale di effluenti di allevamento, acque
reflue, concimi azotati e ammendanti di cui alla L748/84, fanghi di
depurazione (ex art 38 Dlgsl 152/99)
La norma di riferimento nazionale è il Decreto MiPAF 7 aprile 2006
FASCE DI RISPETTO
Tipo di fertilizzante
Letami e materiali
assimilati - Concimi
azotati e ammendanti
organici di cui alla
L.748/84
Liquami e materiali
assimilati
Fasce di rispetto corsi d’acqua e arenili: divieto di spandimento
entro 5 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua non
significativi
entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi significativi
entro 25 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti
pubblici
entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua
significativi
entro 30 m di distanza dalle sponde dei laghi e degli arenili marini
Le Regioni possono disporre distanze differenti
ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato
dai NITRATI provenienti da fonti agricole
LINEE GUIDA PER IL CAMPIONAMENTO DEI SUOLI E PER L’ELABORAZIONE
DEL PIANO DI CONCIMAZIONE AZIENDALE
METAFERT
Attraverso il Programma METAFERT cui si rimanda, elaborato dall’Area 2^ Studi e
Programmazione del Dipartimento Interventi Infrastrutturali, è possibile elaborare il
PIANO DI CONCIMAZIONE AZIENDALE
che consente di determinare il fabbisogno sia di AZOTO che di FOSFORO e POTASSIO.
METAFERT, consultabile sul sito dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste,indica:
i criteri di scelta della zona omogenea di campionamento;
i diversi tipi di campionamento;
le caratteristiche del campione ed epoca di campionamento;
i dati da inserire nel “Verbale di campionamento” da parte del Consulente Tecnico;
i dati da inserire nella richiesta di analisi del suolo da presentare al Laboratorio
pubblico o privato autorizzato, per la certificazione delle analisi di base e accessorie;
modalità di determinazione del fabbisogno di Unità Fertilizzanti (azoto, fosforo,
potassio), anche al fine del rispetto dei vincoli recati dalla CONDIZIONALITA’.
Campo di Condizionalità Sanità pubblica – SaluteIdentificazione e registrazione degli animali
Atto A6 – Identificazione e registrazione degli
animali.
(Anagrafe bovini, ovini, suini, caprini)
Direttiva 92/102/CEE
Atto A7 – Marchi auricolari, registro delle aziende e
passaporti previsti dal sistema di identificazione e
di registrazione dei bovini
Regolamento 2629/97 abrogato
dal 911/2004
Atto A8 - Istituzione Sistema di identificazione e
registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura
delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine
Regolamento 1760/2000 che
abroga il Reg 820/97
Atto A8 bis - Istituzione Sistema di identificazione
e registrazione ovini e caprini
Regolamento 21/2004 del 2003
FINALITA’: tutela sanità pubblica e salute animali –
etichettatura carni per tracciabilità alimentare efficace gestione, erogazione e controllo dei
contributi comunitari
Enti preposti alla verifica del
rispetto della normativa:
Ispettorato regionale
Veterinario.
Enti preposti ai controlli:ASL
Azienda Sanitaria Locale
Campo di Condizionalità Sanità pubblica – SaluteIdentificazione e registrazione degli animali
ATTO A6 e A8 bis Identificazione e registrazione animali
-Predisposizione di elenchi aggiornati di tutte le aziende che
allevano bovini, bufalini, ovini, suini, caprini con apposito codice
fornito dalla ASL competente
-Tenuta da parte delle aziende di Registri/Elenchi aggiornati con il
numero dei capi. Tenuta Registro di Stalla con identificazione del
marchio per ogni capo, acquisti, nascite, morti, movimenti in
entrata e uscita. Registrazione degli eventi, entro i tempi stabiliti e
notifica alla Banca dati nazionale
-Indicazione caratteristiche del Marchio auricolare di
identificazione del bestiame, I capi provenienti dalla UE
mantengono il marchio del paese di origine.
Elenco “B”
Criteri di Gestione Obbligatoria
Campo di Condizionalità
Sanità pubblica, Salute,
Identificazione e Registrazione
degli Animali
n. 7 Atti da B9 a B15
Sanità pubblica – Salute-Identificazione e registrazione degli animali
Atto B9 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
Direttiva 91/414/CEE
Atto B10 – Divieto uso sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali
Direttiva 96/22/CE e Direttiva
2003/74/CE
Atto B11 – Procedure sicurezza alimentare ed Istituzione
Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
Regolamento (CE) 178/2002 del
Parlamento Europeo
Atto B12 – Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune
encefalopatie spongiformi trasmissibili
Regolamento 999/2001 del
Parlamento Europeo
Atto B13 – Misure di lotta contro l’afta epizootica
Direttiva 85/511/CEE Consiglio E
Atto B14 – Misure generali contro malattie animali e misure
specifiche per la malattia vescicolare dei Suini
Direttiva 92/119 CEE del
Consiglio Europeo
Atto B15 – Disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli Ovini
Direttiva 2000/75/CE del
Consiglio Europeo
Atto B9 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
►Impiego esclusivo da parte dell’operatore in possesso del “Patentino”
che è responsabile della corretta custodia e impiego.
►Rispetto di dosi, tempi e modalità indicate in etichetta e scheda
prodotto. Evitare sprechi e danni a persone, animali, ambiente, insetti
pronubi. Obbligo di registrazione del trattamento entro 30 giorni, nel
Registro dei Trattamenti o Quaderno di Campagna
previsto dal DPR 290/2001.
►Conservazione per 1 anno delle fatture di acquisto fitosanitari, e
copia dei moduli di acquisto dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi.
►Conservazione lontano da alimenti, mangimi, bevande e foraggi, in
ambienti asciutti, ben aerati, al riparo da luce e sorgenti calore.
►Conservazione separata dei fitofarmaci di 1^ e 2^ classe in armadietti
chiusi a chiave con obbligo di separazione di quelli ossidanti dagli
infiammabili. Reticella alle finestre dei locali. Pavimento e pareti lavabili.
Impianto elettrico a norma. Porta di accesso chiusa a chiave con
apposizione cartelli di avviso del pericolo.
Atto B9 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
E’ obbligo dell’agricoltore, detenere uno specifico registro dei trattamenti con
fitofarmaci (anche per le tipologie, irritanti e non classificati) effettuati in
azienda nel corso dell’anno. LO STESSO REGISTRO POTRA’ ESSERE
UTILIZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CONCIMI AZOTATI.
Il registro dei trattamenti (assimilabile al “Quaderno di campagna”) deve essere
compilato e sottoscritto dall'utilizzatore e deve riportare in maniera cronologica,
con annotazioni effettuate entro trenta giorni dal trattamento:
•
i dati anagrafici relativi all'azienda;
•
per ogni coltura presente in azienda vanno indicate le date relative a:
semina (o trapianto), inizio fioritura, raccolta.
•
le colture trattate e la relativa superficie, nonché la data di semina o
trapianto (di impianto nel caso di colture arboree), la data indicativa di
fioritura;
•
la data del trattamento, il prodotto commerciale e la relativa quantità
impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha
reso
necessario il trattamento stesso.
Atto B9 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
Quali sono gli obblighi per l’agricoltore:
→ predisporre un registro dei
trattamenti;
→ disponibilità e validità del
patentino nei casi previsti;
→ rispetto delle prescrizioni di
utilizzo previste
nell’etichetta del prodotto
impiegato;
→ Presenza in azienda di un
sito a norma per
l’immagazzinamento dei
prodotti fitosanitari.
→ Presenza di strumenti di
protezione dai rischi chimici
Atto B10 – Divieto uso sostanze ad azione ormonica,
tireostatica, beta-agoniste nelle produzioni animali
► Divieto di tenuta conservazione e utilizzazione di medicinali
anabolizzanti.
► Conservazione in azienda per almeno 5 anni, del Registro dei
Trattamenti effettuati, insieme a copia delle ricette rilasciate dal
Veterinario.
► Il Veterinario che ha in cura gli animali deve compilare
personalmente il Registro vidimato dal
Servizio Veterinario della AUSL territorialmente competente.
► In Sicilia, l’Ispettorato regionale Veterinario emana
annualmente una circolare relativa al Piano regionale Residui.
Prelievi ed esami di laboratorio vengono effettuati dalle ASL e
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Atto B10 – Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali
E’ vietato l’uso di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste
nelle produzioni animali. L’uso di tali sostanze è ammesso esclusivamente a fine terapeutico
su bovini, ovini, equini
attraverso autorizzazione veterinaria e attraverso una
somministrazione controllata dal veterinario. E’ vietata la detenzione di tali sostanze in
azienda. E’ obbligatorio trascrivere nel registro dei farmaci veterinari
Al titolare dell'azienda spetta il compito di annotare sul registro la data e la natura del
trattamento eseguito, nonché, entro le 24 ore, la data di inizio e di fine del trattamento
stesso.
Il registro deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia
delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni e messo a
disposizione dell'autorità' competente.
In caso di allevamenti autorizzati alla tenuta di scorte di medicinali veterinari, nell'intento di
semplificare gli adempimenti di registrazione che gravano sulle aziende, si utilizza il
registro unificato di scorta dei medicinali veterinari e dei trattamenti stessi.
Atto B11 – Principi e requisiti generali della legislazione sicurezza
alimentare. Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
► L’Autorità Europea per la Sicurezza alimentare (EFSA) è una
Agenzia dell’Unione Europea che supporta a livello tecnico
scientifico le decisioni delle Istituzioni Comunitarie.
Istituita nel 2001 ha sede a Parma
► L’Atto B11 concerne la Tracciabilità dei prodotti alimentari.
► Atti da B12 a B15 – Salvaguardia e tutela salute animali e
consumatori
Sono interessate le aziende che effettuano attività di allevamento
e commercializzazione sia di prodotti animali che di fattori
produttivi per alimentazione e cura degli animali, tenute a
presentare la Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.)
► In Sicilia, gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente
sono: l’Ispettorato regionale Veterinario riguardo alla gestione e le
Aziende Sanitarie Locali riguardo ai controlli
Dichiarazione Inizio attivitàA
•
•
•
•
D.I.A. Dichiarazione Inizio Attività (Reg CE 852/2004)
Obbligatoria per le fasi connesse alla produzione primaria
e alle seguenti operazioni associate:
a) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di
prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che
ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;
b) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il
raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento;
c) in caso di prodotti di origine vegetale, , le operazioni di
trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura
non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo
di produzione ad uno stabilimento.
D.I.A.
Gli Operatori del settore alimentare che
producono o raccolgono prodotti vegetali, devono
adottare misure adeguate per:
•
•
•
•
•
•
a) tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare strutture,
attrezzature, contenitori, casse di trasporto e veicoli;
b) assicurare, la produzione, il trasporto e condizioni di magazzinaggio
igieniche e la pulizia dei prodotti vegetali;
c) usare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la
contaminazione;
d) assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari
sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari;
e)immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la
contaminazione;
f) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla
normativa pertinente.
• D.I.A. Adempimenti a carico delle
aziende agricole
• L'operatore del settore alimentare (OSA), che intende iniziare
un'attività di produzione, trasformazione, confezionamento,
deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di
prodotti alimentari, inoltra dichiarazione di inizio attività (DIA), in
quadruplice copia all'Azienda Unità Sanitaria Locale - Dipartimento
di Prevenzione medico/veterinario - e contestualmente in singola
copia allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del
Comune ove insiste la sede produttiva dell'impresa alimentare o in
cui è residente, in caso di trasporti.
D.I.A. Formazione Professionale
• Dichiarazione dell’imprenditore di essere
a conoscenza dell’obbligo della
formazione e dell’aggiornamento
professionale del personale in materia di
sicurezza alimentare.
D.I.A. Registro dei trattamenti fitosanitari
• debitamente numerato e timbrato dall’Azienda unità
sanitaria locale (SIAN); La timbratura del registro verrà
effettuata nella fase di presentazione della DIA.
• I successivi registri dovranno essere timbrati
anteriormente al loro utilizzo.
• Smaltimento rifiuti speciali
• Descrivere le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali e
riportare gli estremi del contratto di smaltimento con ditta
autorizzata.
Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la
sicurezza
alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
Tale atto introduce la tracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed in
uscita. Vediamo in sintesi gli obblighi:
Agricoltori che allevano e producono prodotti animali
• Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose;
• Tracciare l’origine dei mangimi (fornitori) e il sistema di stoccaggio
aziendale;
• Registro dei farmaci veterinari e delle somministrazioni;
• Se l’azienda produce ed immette sul mercato latte crudo l’agricoltore
dovrà tracciare gli animali in produzione, gli orari di mungitura, gli
animali trattati e fuori produzione;
• Il monitoraggio della brucellosi e della tubercolosi sugli animali esposti
• Il sistema di isolamento predisposto dall’allevamento degli animali infetti
o malati;
• Immagazzinare gli alimenti animali separatamente dai prodotti chimici;
• I sistemi di protezione dai parassiti dei luoghi di stoccaggio del latte e i
sistemi di disinfettazione delle attrezzature e dei contenitori utilizzati nella
produzione del latte.
Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per
la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza
alimentare
Tracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed in uscita.
(segue OBBLIGHI):
•Agricoltori che producono prodotti vegetali
• Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose
• Uso corretto dei pesticidi (di fatto già previsto dalla B9)
•Agricoltori che producono latte crudo
• assicurarsi che il latte provenga da animali sani, non trattati, esenti
da brucellosi e tubercolosi.
• che il latte sia conservato in locali che garantiscano la non
contaminazione, effettuando disinfettazioni e lavaggio frequente .
• garantire che la mungitura e il trasporto avvengano garantendo
pulizia ed igiene.
•Agricoltori produttori di uova
Sistemi igienici applicate alla produzione delle uova (pulizia,
Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti
enerali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
Produzioni di mangimi o alimenti per gli animali
•
Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose
• Conservare le analisi delle materie prime effettuate nell’azienda
• registrare l’uso di fitofarmaci per la produzione (già obbligo Atto B9),
l’uso di sementi non OGM
• tracciare conservando la documentazione, la provenienza e la qualità
di tutte le materie prime costituenti del mangime e dove i mangimi
stessi sono stati collocati (acquirente, ad esempio anche del mais, del
fieno, dell’orzo)
Atti B12, B13, B14, B15 – Prevenzione, controllo eradicazione patologie animali
•
•
•
•
E’ fatto obbligo all’agricoltore consentire la corretta lotta alle
malattie degli animali allevati e in particolare la profilassi di stato
per le malattie degli animali riconducibili a:
Afta epizootica
Encefalopatie spongiformi trasmissibili ( BSE)
Malattia vescicolare dei suini
Misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini
L’agricoltore ha l’obbligo di segnalare ogni possibile focolaio o
anche sospetto di focolaio, alle Autorità Sanitarie preposte.
Elenco “C” dei
Criteri di Gestione Obbligatoria
Campo di Condizionalità
Igiene e benessere degli animali
Atti C16 – C17 – C18
Campo di Condizionalità
Igiene e Benessere degli animali
Atto C16 – Norme minime per la protezione
dei Vitelli
Direttiva
91/629/CEE del
Consiglio
Atto C17 – Norme minime per la protezione
dei Suini
Direttiva
91/630/CEE del
Consiglio
Atto C18 – Protezione degli animali negli
allevamenti
Direttiva 98/58/CE
del Consiglio
Atto C16 Norme minime per la protezione dei VITELLI (bovini età max 6 mesi)
Aziende con almeno un numero minimo di 6 Vitelli:
●Disponibilità per i Vitelli stabulati in gruppo, di uno spazio libero
di mq 1,5/capo di peso massimo di 150 Kg; mq 1,7 in caso di
peso tra 150 e 220 Kg; mq 1,8 in caso di peso vivo superiore a
220 Kg.
●Recinti o poste costruiti con pareti perforate che consentano
contatto visivo e tattile tra i Vitelli
●Nessun Vitello di età superiore alle 8 settimane deve essere
rinchiuso in un recinto individuale, tranne per esigenze
sanitarie disposte dal Veterinario
Atto C16 -
Direttiva 91/629/CEE , che stabilisce le
norme minime per la protezione dei vitelli.
I controlli del rispetto di questo vincolo verranno
effettuati sulla base delle verifiche ASL di ottemperanza
previste dal Decreto Legislativo 533 del 30 dicembre
1992
Atto C17
Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le
norme minime per la protezione dei suini.
I controlli del rispetto di questo vincolo
verrà effettua sulla base delle verifiche ASL
di ottemperanza previste dal Decreto
Legislativo 534 del 30 dicembre 1992
Atto C18
Protezione degli animali negli allevamenti
Le aziende devono rispettare in particolare i seguenti adempimenti:
• Personale sufficiente ad accudire gli animali
•Ispezioni regolari e giornalieri degli animali allevati in stabulazione fissa e con
frequenza adeguata per quelli bradi e semi bradi. In entrambi i casi disporre di una
illuminazione artificiale.
• Registro dei trattamenti sanitari, disponibilità di ambienti atti ad isolare animali
feriti o ammalati
• Densità adeguata tra numero capi allevati e superficie disponibile
• Fabbricati che garantiscano assenza di rischi per gli animali, sufficiente areazione
dei locali di stabulazione, giusta alternanza di buio e luce, temperature adeguate
• Disponibilità di acqua non contaminata e accesso ai mangimi non rischioso per gli
animali
• Controllo giornaliero della funzionalità di impianti automatici e presenza di sistemi
alternativi nei casi in cui il funzionamento e fondamentale per la salute degli animali
CONDIZIONALITA’
-Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) ;
- Norme
per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni
Agronomiche e Ambientali (BCAA).
I Vincoli per singolo Campo
Campo di condizionalità: “Buone condizioni agronomiche
ed ambientali” prevede: 7 Norme
Norma 1.1
interventi di regimazione temporanea delle
acque superficiali di terreni in pendio
Norma 2.1
gestione delle stoppie e dei residui vegetali
Norma 3.1
difesa della struttura del suolo attraverso il
mantenimento in efficienza della rete di
sgrondo delle acque superficiali;
Norma 4.1
protezione del pascolo permanente
Norma 4.2
gestione delle
produzione;
Norma 4.3
manutenzione degli oliveti
Norma 4.4
mantenimento degli elementi caratteristici
del paesaggio
superfici
ritirate
dalla
Le norme relative alle BCAA si applicano
in funzione della utilizzazione del terreno
A) Superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso
set-aside investito a colture no-food o biologiche)
Norma
1.1
B) Superfici A SEMINATIVO soggette all’obbligo
del ritiro dalla produzione (set aside) o ritirate
volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)
Norme
2.1
e
4.2
C) Superfici a PASCOLO PERMANENTE
Norma
4.1
D) Superfici con OLIVETI con riferimento alla cura
della pianta
Norma
4.3
E) QUALSIASI SUPERFICIE agricola aziendale, incluse
Norme
3.1
e
4.4
quelle con colture permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti
diretti, nel caso siano servite dalla rete poderale di sgrondo delle acque o
rechino elementi caratteristici del paesaggio
D.D.G. n° 191 del 27 febbraio
2007
Obiettivo 1
EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo
mediante misure idonee
NORMA 1.1
Interventi di regimazione temporanea delle acque
superficiali di terreni in pendio
AMBITO DI
APPLICAZIONE
Superficie a seminativo: terreni utilizzati per
coltivazioni agricole (incluso il set aside investito a
colture no-food o a colture biologiche)
OBIETTIVI
Favorire la protezione del suolo dall’erosione nei terreni
desclivi.
ADEMPIMENTI Realizzazione di solchi acquai temporanei da
E
convogliare ai bordi dei campi in fossi ed alvei naturali.
PRESCRIZIONI
Attuale contesto relativo ai suoli
SMOTTAMENTI
CONDIZIONALITA’
SUOLI
EROSIONE
SISTEMAZIONE
AGRARIA
PRODUZIONE AGRICOLA
INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA
A livello regionale la Norma 1.1. BCAA prevede i seguenti impegni:
-la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o
trasversale alla max pendenza. I solchi devono avere una distanza tra
loro non superiore ad 80 metri. Realizzazione di solchi perimetrali di
raccolta e di un solco di sommità dell’appezzamento.
-In alternativa nei casi di elevata acclività o di assenza di
canali artificiali o naturali è prescritta la realizzazione di
fasce non lavorate inerbite.
-Tali fasce devono essere trasversali alla max pendenza e
devono avere una larghezza non inferiore a metri 5 ed una
interdistanza non superiore a 60 metri.
Per le colture seminate prima del 31 dicembre 2006, tali
fasce vanno realizzate ove possibile solo nei casi di
elevata acclività.
NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI
NEI TERRENI IN PENDIO
Concetto: Al beneficiario non è imputabile una esternalità
negativa causata da eventi meteorologici estremi.
N.B. Se i fenomeni erosivi si manifestano nonostante
l’applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi
rispettata.
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali
NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE
SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO (3)
CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO?
Il controllore accerterà che il terreno oggetto della norma non presenti:
30 cm
Obiettivo 2
SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO:
Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo
mediante opportune pratiche.
NORMA 2.1
Gestione delle stoppie e dei residui colturali
AMBITO DI
APPLICAZIONE
OBIETTIVI
Superficie a seminativo:
a) terreni utilizzati per coltivazioni agricole;
b)terreni a set-aside e/o terreni ritirati dalle
produzioni ammissibili all’aiuto diretto.
Preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo
e tutelare la fauna selvatica
ADEMPIMENTI Divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui
E PRESCRIZIONI colturali di prati naturali o coltivati
INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA
a) fino al 30 settembre è vietata la bruciatura delle stoppie e dei residui colturali;
b) entro il 15 agosto i conduttori delle aziende agricole possono sottoporre a:
- pascolamento l’intero corpo aziendale interessato dai residui colturali e dalle
stoppie
oppure in alternativa
- realizzare delle fasce parafuoco perimetrali ampie almeno 10 metri
o procedere alla lavorazione dell’intera superficie.
Nel caso non si effettui la raccolta i conduttori delle aziende
agricole devono seguire le operazioni previste dal punto b)
entro il 15 luglio.
DEROGA: dopo il 30 settembre è consentita la bruciatura delle stoppie e dei
residui colturali nel rispetto delle norme antincendio.
In tal caso i conduttori, al fine ripristinare il livello di sostanza organica del suolo,
dovranno obbligatoriamente effettuare nella campagna agraria seguente uno dei
seguenti interventi:
 sovescio;
 coltivazione di leguminose con interramento residui colturali;
 coltivazione di miscugli di foraggere con interramento residui;
 letamazione o altri interventi di concimazione organica.
N.B. All’interno dei siti SIC e ZPS è sempre esclusa la bruciatura delle
stoppie, salvo diversa prescrizione autorità di gestione.
N.B. Nel caso di emergenze fitosanitarie si può derogare dal divieto di
bruciatura.
Obiettivo 3
NORMA 3.1
STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del
suolo mediante misure adeguate.
Difesa della struttura del suolo attraverso il
mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle
acque superficiali.
AMBITO DI APPLICAZIONE Qualsiasi superficie agricola di un’azienda beneficiaria
di aiuti diretti..
OBIETTIVI
Mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle
acque superficiali.
ADEMPIMENTI Manutenzione, gestione e conservazione delle scoline e dei canali
E
collettori al fine garantire lo sgrondo delle acque. Riguarda aziende
PRESCRIZIONI agricole con una QUALSIASI SUPERFICIE comprese quelle con
colture permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, se
servite dalla rete poderale di sgrondo o con elementi caratteristici del
paesaggio
NORMA 3.1: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO PER
IL DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI
CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE
• provvedere a mantenere puliti fossi e scoline
• mantenere capezzagne, canali collettori
ed altri impluvi naturali o artificiali
•mantenere, ove presenti, le ordinarie sistemazioni del
terreno che agevolano il deflusso delle acque piovane, come
ad esempio la baulatura
INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA
Impegni derivanti dalla Norma 3.1 BCAA :
-la manutenzione, gestione e conservazione delle scoline e
dei canali collettori al fine garantire l’efficienza della rete di
sgrondo delle acque.
DEROGHE
 per le superfici SIC e ZPS.
 in presenza di drenaggio sotterraneo.
 in caso di trasformazione fondiaria con obbligo di
mantenimento della nuova rete scolante.
per le superfici impegnate ai sensi del PSR 2000/200
Misura F – Azione F4a – Zone umide.
Obiettivo 4
LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO : Assicurare un
livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il
deterioramento degli habitat.
NORMA 4.1
Protezione del pascolo permanente
AMBITO DI
APPLICAZIONE
OBIETTIVI
Superficie a pascolo permanente:
terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre
piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o
naturali
(spontanee),
e
non
comprese
nell’avvicendamento colturale aziendale per 5 anni o più,
esclusi i terreni ritirati dalla produzione.
Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare
il deterioramento degli habitat.
ADEMPIMENTI E Divieto di riduzione, di conversione e di lavorazioni delle superfici
PRESCRIZIONI a pascolo.
Erosione laminare su pascolo
eccessivamente sfruttato,
compattato e con forte degrado
floristico
Smottamenti su pascolo
INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA
A livello regionale la Norma 4.1 BCAA prevede i seguenti impegni:
divieto di riduzione delle superfici a pascolo permanente;
divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente all’interno dei siti
ZPS e SIC, salvo prescrizione dell’Autorità di gestione;
esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al
rinnovo/infittimento del cotico erboso e allo sgrondo delle acque.
Il carico max di bestiame per ettaro non dovrà superare le 2 UBA salvo
prescrizioni più restrittive.
Benefici di una corretta gestione del carico di bestiame: riduzione fenomeni
erosivi, mantenimento livelli adeguati di sostanza organica, mantenimento
struttura del suolo.
Obiettivo 4
LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO : Assicurare un livello
minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il
deterioramento degli habitat.
NORMA 4.2
Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
AMBITO DI Superficie a seminativo:
APPLICAZIO soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e
NE
non coltivate durante tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla
produzione ammissibili all’aiuto diretto purchè mantenute in
buone condizioni agronomiche-ambientali.
OBIETTIVI
Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il
deterioramento degli habitat.
ADEMPIMENTI Assicurare la presenza di una copertura vegetale tutto l’anno ed
E
attuazione di pratiche agronomiche finalizzate a conservare
PRESCRIZIONI l’ordinario stato di fertilità,ecc., delle superfici ritirate dalla
produzione.
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali
NORMA 4.2: GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE
OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03
Assicurare la corretta gestione delle superfici ritirate dalla produzione
Questa norma intende assicurare che i terreni ritirati dalla
produzione non vengano abbandonati e vengano garantiti gli
obiettivi di:
• Conservare il potenziale produttivo e la fertilità del terreno,
evitando la diffusione incontrollata delle piante infestanti
• Limitare il rischio di propagazione degli incendi ai fondi
limitrofi
• Salvaguardare la biodiversità tutelando la fauna selvatica in
particolare durante le nidificazioni
INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA
A livello regionale la Norma 4.2. BCAA prevede i seguenti impegni:
a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante
tutto l’anno;
b) al fine di prevenire la formazione di incendi è fatto obbligo di
effettuare nella superficie interessata:
-
uno sfalcio annuale
o la trinciatura,
oppure il pascolamento ( tranne i casi di set-aside).
DEROGHE
I°. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla
produzione
 In deroga all’impegno a) “presenza di coltura vegetale”
sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla
produzione nei casi seguenti:
1.pratica di sovescio, in presenza di specie da sovescio o biocide;
2.terreni interessati da interventi di ripristino di habitat o biotopi;
3.colture a perdere per la fauna (miscugli es. sorgo-girasole-mais);
4.nel caso in cui si devono eseguire miglioramenti fondiari.
In deroga all’impegno b) “prevenzione incendi tramite sfalcio, trinciatura,
pascolamento”
sono ammesse le seguenti pratiche:
idonee pratiche agronomiche a basso impatto (in deroga alle epoche
prestabilite) finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti o di
vegetazione indesiderata, quali:
a)operazioni di sfalcio o trinciatura . La produzione erbacea ottenuta può
utilizzarsi in azienda dopo il 31 agosto , mentre può commercializzarsi
dopo il 15 gennaio dell’anno successivo;
b)impiego di diserbanti non residuali ( max n° 1 intervento nel periodo dal
15 marzo al 15 luglio):
c)pascolamento finalizzato al controllo della vegetazione.
N.B. Le deroghe previste dai punti 6 e 7 lettere a) e b) non si applicano alle
aziende ricadenti nelle aree Natura 2000,ecc.
Sfalcio, trinciatura o pascolamento (previste dal punto b) sono vietate nei
seguenti periodi:
-per le aree SIC e ZPS a partire dal 30 aprile e per 150 giorni consecutivi;
-per tutte le altre aree a partire dal 15 maggio e per 120 giorni consecutivi.
In ogni caso devono essere realizzate fasce parafuoco perimetrali di
ampiezza non inferiori a 10 metri.-
Obiettivo 4
NORMA 4.3
OBIETTIVI
LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO : Assicurare
un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il
deterioramento degli habitat.
Manutenzione degli oliveti.
Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed
evitare il deterioramento degli habitat. Salvaguardia del
paesaggio tipico. Prevenzione dissesto idrogeologico.
ADEMPIMENTI Assicurare il mantenimento degli oliveti in buone condizioni
E
vegetative.
PRESCRIZIONI
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali
NORMA 4.3: MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI
CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE
• Non spiantare l’uliveto
DEROGHE
• In presenza di motivazioni di carattere fitosanitario
• In caso di reimpianto autorizzato
INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA
A livello regionale la Norma 4.3 BCAA prevede i seguenti impegni:
1.divieto di estirpazione delle piante di olivo (ai sensi della L.
144/1951);
2.potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni;
3.eliminazione dei rovi e di altra vegetazione infestante ,
nonché la spollonatura degli olivi con frequenza almeno
triennale.
DEROGHE
a)in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata;
b)in presenza di motivazioni di carattere fitosanitario.
Ripulire l’oliveto da polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante
NORMA 4.4:
MANTENIMENTO ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
Riguarda aziende agricole con:
• Una QUALSIASI SUPERFICIE comprese quelle con colture
permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, se
servite dalla rete poderale di sgrondo o con elementi
caratteristici del paesaggio
OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03
Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli
habitat
SCOPO DELLA NORMA
• Mantenere i terrazzamenti, laddove esistenti, in tutte le zone collinari o
pedemontane italiane
Oltre ai terrazzamenti, la norma si applica
•anche agli elementi caratteristici del
•paesaggio ricadenti nelle aree della
•Rete Natura 2000
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali
NORMA 4.4: MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI
CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO (2)
CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE
•
•
•
•
Non eliminare i terrazzamenti esistenti
Non effettuare livellamenti, intesi come movimento terra, nei casi non
autorizzati
Nelle aree Natura 2000, rispettare i provvedimenti regionali/locali
adottati ai sensi della normativa comunitaria
Rispetto dei provvedimenti regionale di tutela degli elementi del
paesaggio
DEROGHE
È consentito il rimodellamento dei terrazzamenti, al fine di renderli
economicamente validi ed agevolare la meccanizzazione (p.e.
trasformazione in terrazzi collegati)
Antichi terrazzamenti (non economicamente validi)
INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA
A livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:
divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati (secondo le norme
che regolano il vincolo idrogeologico);
il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva
79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici
del paesaggio come previsto dalle norme attuative del Piano Pesistico
Regionale ;
osservare le prescrizioni nelle aree sottoposte a tutela (Capo II Decreto
Leg.vo n° 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”) previste dal
sub-allegato 2/A.
Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle
aree soggette a vincolo paesistico
● Manufatti a servizio attività agricola:
bagli, casene, fienili, stalle, stabilimenti,etc.)
serre o strutture con telo plastico per le colture
muri a secco interpoderali e di confine
recinzioni
abbeveratoi, fontane
● Sistemi di controllo dei terreni:
Terrazzamenti – gabbionate- fascinate- muri di contenimento e di
sostegno
● Verde
● Sistemi di gestione delle acque
● Opere e manufatti a servizio fruizione lacustre e fluviale
● Viabilità rurale
Condizionalità: i controlli
La gestione dei controlli ed il sistema di sanzioni previsti per la
Condizionalità sono identici sia per il primo che per il secondo
pilastro, su questa base :
• stessa autorità competente per il controllo: Organismo
Pagatore
• stesso sistema gestionale (software, etc.)
• stesso sistema di controllo (controlli amministrativi, selezione
del campione, controlli in loco, uso del telerilevamento, ecc…)
• stesso sistema sanzionatorio
•In Sicilia i controlli sono coordinati dall’AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura) che è anche l’Organismo Pagatore
Applicazione della normativa Comunitaria e Nazionale in
materia di CONDIZIONALITA’ per l’anno 2008
Nell’ambito della Circolare AGEA del 17 settembre 2008
per ogni Atto e Norma vengono indicati:
Normativa – impegni - elementi di verifica –
Modalità di determinazione dell’infrazione –
Indici di verifica –
Portata, Gravità e Durata dell’Infrazione –
Inadempimenti minori – Azioni correttive –
Intenzionalità – Meccanismo di calcolo delle Riduzioni e
delle Esclusioni.
Il controllo e l’eventuale sanzione
Per ogni infrazione rilevata (per singolo CGO o
BCAA) viene quantificato il livello della violazione
attraverso tre indicatori di controllo (portata, gravità,
durata). Oltre alla auspicata “non inadempienza”, la
quantificazione del livello di violazione, per ciascun
indicatore, può riguardare tre differenti gradi di
inadempienza della violazione accertata, associati a
tre corrispettivi gradi di riduzione.
Grado di inadempienza
Grado di riduzione
Basso
1
Medio
3
Alto
5
Il controllo e l’eventuale sanzione
La sanzione viene calcolata in funzione
di classi di punteggio che consentono di
definire la % da applicare nella
sanzione che sono specifici per ogni
campo
Es.
Campo di condizionalità “CGO - sanità pubblica e salute degli
Classi
I
II
III
animali;identificazione e registrazione degli animali”
Intervallo di punteggio Sanzione da applicare
da 1 a 7,99
1%
da 8,00 a 16,00
3%
> 16
5%
. Condizionalità:
le possibili sanzioni
In sostanza l’impatto che la Condizionalità può avere sull’aiuto percepito
dall’azienda è direttamente proporzionale alla gravità dell’infrazione soprattutto
in senso comportamentale.
La Segnalazione è il livello di negligenza più basso riferito ad una non
conformità, si ha quando la violazione riscontrata è inferiore ad un livello
minimo; la portata è considerata nulla. La segnalazione non determina penalità,
tuttavia l’azienda viene inserita in particolari categorie di rischio per i successivi
controlli.
Se il livello della violazione, giudicata non intenzionale, è più alto si passa alla
Negligenza (massima sanzione il 5% dell’intero premio aziendale) che, se
Reiterata più volte nel corso dell’anno o nei due anni successivi, diviene
Intenzionale, il che determina l’applicazione del livello massimo di
penalizzazione che è pari al 20% dell’importo percepito. L’Organismo Pagatore
responsabile può anche disporre, nei casi di particolare gravità, una sanzione che
può giungere anche al 100 %. Inoltre si ricorda che molte delle norme della
condizionalità se infrante, possono attivare sanzioni amministrative di
diversa natura e rilevanza (segnalazione ad altre Autorità competenti).
L’intenzionalità può essere anche riscontrata già nel primo controllo, in caso di
non osservanza grave.
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Regione Siciliana