9-4-2009
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 83
La riduzione prevista in termini di GT e kW rispettivamente, risulta pari a 2.842 e 14.000,
corrispondenti al 8% della capacità della flotta, per un costo complessivo di disarmo pari a 20,45 Meuro.
Analogamente a quanto descritto precedentemente l’evoluzione della capacità di pesca sarà
monitorata dal registro della flotta e ciascuna unità sarà cancellata dal registro stesso. Attraverso il
regolamento sulla raccolta dati alieutici sarà possibile verificare annualmente l’impatto del piano di
disarmo sulla flotta attiva nell’area, sia in termini biologici, utilizzando gli indicatori ed i parametri
delle campagne di pesca e dei moduli biologici, oltre che quelli economici in termini di valutazione
del valore aggiunto e della redditività per segmento e per area di pesca.
Le procedure consolidate sottostanti la attuazione della misura di arresto definitivo prevedono la
verifica documentale, certificata dalla autorità marittima, che l’imbarcazione ha svolto attività di
pesca per almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di
presentazione della domanda.
Ciascun piano di disarmo sarà realizzato entro due anni dalla sua approvazione.
Sistema di pesca
GT attuale
GT atteso
Variazione GT
Costo previsto
(mln €)
Strascico
35.523
32.681
2.842
20,45
Periodo 2008/2010
35.523
34.102
1.421
10,23
Periodo 2011/2013
34.102
32.681
1.421
10,22
c) Quadro normativo
Reg. (CE) 1198/06, Artt. 21,22,23, 24, 25, 26 e 27 del FEP
Reg. (CE) 744/08 che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la
ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica.
d) Misure per le quali si prevede un sostegno finanziario
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Piano di disarmo mediante l’attivazione dell’art. 23, arresto definitivo
Art. 24, Arresto temporaneo, nel quadro di piani di gestione nazionali
Art. 25, Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività, in particolare per la sostituzione
delle reti a strascico in esecuzione dell’art.9 del Reg. (CE) 1967/06)
Art.26, Piccola pesca costiera
Art. 27, Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria.
e) Programma di sorveglianza, indicatori, procedure di riesame
Il programma di disarmo è monitorato per via elettronica dalla stessa autorità centrale responsabile
per la gestione del registro flotta. La riduzione della capacità di pesca prevista dal piano di disarmo
prevede la cancellazione della nave e della licenza dal registro flotta. Gli indicatori utilizzati
saranno i GT e i kW.
La sospensione dell’attività di pesca sarà effettuata previa consegna del libretto di navigazione alle
rispettive autorità portuali. In questo caso, il numero di giorni di fermo effettivo costituirà
l’indicatore per il monitoraggio della misura.
Gli effetti delle misure adottate sullo stato di sfruttamento delle risorse biologiche saranno valutati
stimando gli indici di abbondanza della popolazione totale, dei riproduttori e delle reclute, i tassi di
mortalità totale (Z), i tassi di mortalità da pesca (F), i tassi di sfruttamento (E) ed il rapporto fra la
biomassa sfruttata e non sfruttata dei riproduttori (ESSB/USSB). Tali valori saranno riferiti ad
adeguati BRP (ZMPB; E0.35; E0.50; Fmax., F0.1, ESSB/USSB0.3; ESSB/USSB0.2) per valutare il rientro
dello stato delle risorse considerate entro condizioni di maggiori sostenibilità.
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