ORIGINE DELLE MERCI:
etichettatura dei prodotti e regole doganali
Avv. Daniela Mainini
Titolare Studio Legale Mainini e Associati
Presidente Centro Studi Anticontraffazione
Vicenza, 8 Novembre 2005
Associazione Industriali della Provincia di Vicenza
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Definizioni
MARCHIO
Indicazione
di provenienza
Da nucleo
imprenditoriale
Indicazione
di provenienza
Da luogo
di fabbricazione
MADE IN
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Provenienza ed origine delle merci:
esempi di delocalizzazioni
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“Made in” e Norme a Tutela

Accordo di Madrid 1891 sulla repressione delle
false o ingannevoli indicazioni di provenienza




D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 656
Art. 517 codice penale
Art. 4, comma 49, Legge 350/2003
Legge 80/2005 (Decreto Competitività)
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Accordo di Madrid sulla repressione delle false
o ingannevoli indicazioni di provenienza (1891)
Repressione delle false o ingannevoli
indicazioni di provenienza
Articoli 1, 2 e 3
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Art. 1 – Accordo di Madrid
(1) Qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di
provenienza, nella quale uno dei paesi, cui si applica il presente Accordo, o
un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato
come paese o come luogo d’origine, sarà sequestrato alla importazione in
ciascuno dei detti paesi.
(2) Il sequestro sarà eseguito anche nel paese in cui la falsa o ingannevole
indicazione di provenienza sarà stata apposta, o in quello in cui sarà stato
importato il prodotto recante tale falsa o ingannevole indicazione.
(3) Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro all’importazione,
questo sarà sostituito dal divieto d’importazione.
(4) Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro all’importazione,
né il divieto d’importazione, né il sequestro nell’interno, dette misure,
nell’attesa che detta legislazione sia adeguatamente modificata, saranno
sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge di quel paese assicura in
simili casi ai propri cittadini.
(5) In mancanza di sanzioni speciali che assicurino la repressione delle false o
ingannevoli indicazioni di provenienza, saranno applicabili le sanzioni
previste dalle corrispondenti disposizioni delle leggi sui marchi o sui nomi
commerciali.
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Art. 2 – Accordo di Madrid
(1) Il sequestro sarà eseguito a cura dell’Amministrazione delle
dogane, che ne avvertirà immediatamente l’interessato,
persona fisica o giuridica, allo scopo di permettergli di
regolarizzare, se lo desidera, il sequestro conservativo;
tuttavia il Ministero pubblico, o qualsiasi altra autorità
competente, potrà chiedere il sequestro sia a domanda della
parte lesa sia d’ufficio; la procedura seguirà allora il suo
corso ordinario.
(2) Le autorità non saranno tenute ad eseguire il sequestro in
caso di transito.
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Art. 3 – Accordo di Madrid
Le presenti disposizioni non escludono che il venditore
indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti
provenienti da un paese diverso da quello della vendita,
ma, in tal caso, l’indirizzo o il nome deve essere
accompagnato dall’indicazione precisa, e a caratteri ben
chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di
produzione o da altra indicazione che valga ad evitare
qualsiasi errore sulla vera origine delle merci.
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D.P.R. 26 Febbraio 1968 n. 656

Art. 1 Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una
falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all’atto
della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei
competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia
all’Autorità Giudiziaria e agli interessati.

Art. 2 qualora gli interessati abbiano provveduto alla regolarizzazione
prevista dall’Art. 2 dell’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la
repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, …, e siano
trascorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione all’Autorità
Giudiziaria senza che questa abbia disposto il sequestro, gli uffici
doganali potranno restituire la merce agli interessati
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Tutela Penale - Made in Italy
Art. 517 c.p. - così come modificato
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350/03
- e dalla Legge n. 80/05 del 14 maggio
2005, c.d. “Decreto Competitività”
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“Made in Italy” e codice penale
Art. 517 codice penale
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione
opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni
distintivi nazionali od esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del
prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la
multa fino a 20.000 euro.”
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False o Fallaci indicazioni
Art. 4 - comma 49 - Legge 24 dicembre 2003 n. 350
“L’importazione e l’esportazione a fini di
commercializzazione ovvero la commercializzazione di
prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza
o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi
dell’art. 517 c.p.”
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Definizioni
Falsa
indicazione
Stampigliatura Made in Italy su prodotti e
merci non originari dall’Italia ai sensi
della Normativa Europea sull’Origine
Fallace
indicazione
indicate l’origine e la provenienza estera
dei prodotti e delle merci, ma con uso di
segni, figure o quant’altro possa indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto o la
merce sia di origine italiana
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False o Fallaci indicazioni
Consumazione
del reato
Dalla presentazione dei prodotti o delle
merci in dogana per l’immissione in
consumo o in libera pratica e sino alla
vendita al dettaglio
Sanatoria
Amministrativa
Istanza di regolarizzazione ai sensi del DPR 26
Febbraio 1968, n. 656 a cura e spese del
contravventore o asportando segni, figure o
quant’altro possa indurre a ritenere che si tratti
di un prodotto di origine italiana (in caso di
fallace indicazione) ovvero attraverso l’esatta
indicazione dell’origine o l’asportazione della
stampigliaturta “Made in Italy”
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Tipologie di indicazioni






Made in Italy
Designed or styled in Italy
Moda Italia
Marchio +
Italian Style by…
Italy
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Tutela Doganale del Made in Italy
Lo SVAD ferma merci ritenute recanti
false o fallaci indicazioni
Il PM convalida
il sequestro
La Dogana effettua la
comunicazione di notizia di
reato al PM, ex art. 517
Il destinatario delle merci può comunque
presentare istanza di regolarizzazione ai
sensi del D.P.R. 26 febbraio 1968 n. 656.
Il PM NON
convalida il
sequestro o
archivia il
procedimento
ovvero lo ordina il
Tribunale del
Riesame
Previa autorizzazione
del PM
In ogni caso
Il Procedimento penale prosegue sino
all’eventuale archiviazione o al
dibattimento
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La Dogana
rilascia
le merci 16
Evoluzione giurisprudenziale




Cass. Pen. III Sezione, 7 luglio 1999, n. 2500
(caso Thun)
Cass. Pen. III Sezione, 2 febbraio 2005, n. 3352
(caso Fro Italy)
Cass. Pen. III Sezione, 14 aprile 2005, n. 13712
(caso Legea - Italy)
Cass. Pen. III Sezione, 23 Settembre 2005, n. 34103
( caso IGAM -“made in Italy”)
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e il decreto competitività?
Art. 1, n. 9: inserimento all’Art. 4, comma 49,
della Legge 24 dic. 2003 n. 350, dopo le
parole “fallaci indicazioni di provenienza”
sono inserite le seguenti: “o di origine”
Nessun cambiamento sostanziale
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Codice del consumo
Capo II - Indicazione dei prodotti
Entrata in vigore dal 23 ottobre 2005
Art. 6 - (contenuto minimo)
Art. 7 - (modalità di indicazione)
Art. 8 - (ambito di applicazione)
Art. 9 - (indicazioni in lingua italiana)
Art. 10 - (attuazione)
Art. 11 - (divieti di commercializzazione)
Art. 12 - (sanzioni)
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Codice del consumo
(Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
Titolo II (informazione ai consumatori)
Capo II (indicazione dei prodotti)
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Codice del consumo
Art. 6 - (contenuto minimo)
I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore,
commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e
leggibili, almeno le indicazioni relative:
a)
alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b)
al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del
produttore o di un importatore stabilito nell’Unione Europea;
c)
al Paese di origine se situato fuori dall’Unione europea;
d)
all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono
arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
e)
ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi
siano determinanti per la qualità o le caratteristiche
merceologiche del prodotto;
f)
alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione
d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
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Codice del consumo
Art. 7 - (modalità di indicazione)
Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle
confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui
sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di
cui al comma 1, lettera e), dell’articolo 6 possono essere
riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei
prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene
fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
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Codice del consumo
Art. 8 - (ambito di applicazione)
1.
2.
Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti
oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in
altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme
nazionali di recepimento.
Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di
informazione del consumatore, le norme del presente capo
si applicano per gli aspetti non disciplinati.
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Codice del consumo
Art. 9 - (indicazioni in lingua italiana)
1.
2.
3.
Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti
devono essere rese almeno in lingua italiana.
Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte
in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua
italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a
quelli usati per le altre lingue.
Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in
lingua italiana divenute di uso comune.
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Codice del consumo
Art. 10
1.
2.
- (attuazione)
Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro per le politiche comunitarie e con Il Ministro della giustizia,
sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione
dell’articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi
dell’Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto
comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di
presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui
al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 6. Tali disposizioni di attuazione
disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua
originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all’articolo 6.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano
in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.
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Codice del consumo
Art. 11 - (divieti di commercializzazione)
1.
È vietato il commercio sul territorio nazionale di
qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che
non riporti, in forme chiaramente visibili e
leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9
del presente capo.
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Codice del consumo
Art. 12 - (sanzioni)
1.
Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II,
e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto
attiene alle responsabilità del produttore, ai
contravventori al divieto di cui all’articolo 11 si
applica una sanzione amministrativa da 516 euro
a 25.823 euro. La misura della sanzione è
determinata, in ogni singolo caso, facendo
riferimento al prezzo del listino di ciascun
prodotto ed al numero delle unità poste in
vendita.
2.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge
24 novembre 1981, n. 689. (…).
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Via Cesare Battisti, 15
20122 Milano
Tel. 02/5501 3143 – 5501 2799
fax 02/5501 3594
[email protected] - www.maininieassociati.it
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Slides Avv. Mainini 8.11.2005