PRIM A DI PARTIRE
La marca di concessione governativa per passaporto:
La marca di concessione governativa di € 40,29 per passaporto ha una validità di 365
giorni dalla data di rilascio del libretto, negli anni successivi la sua applicazione non è
necessaria se il passaporto non viene utilizzato o se lo si utilizza esclusivamente
all’interno dei paesi aderenti all’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria).
Quando si appone la marca, la sua scadenza annuale coincide con il giorno e il mese di
scadenza del passaporto indipendentemente dalla data di applicazione o convalida.
La marca, sebbene riporti la data di emissione, è soggetta a convalida da effettuare
presso l’ufficio passaporti della Questura, gli uffici postali o direttamente presso la Polizia
di frontiera italiana (la marca deve essere già attaccata sul libretto).
Documenti di espatrio rilasciati a minori di anni 14 antecedentemente il novembre 2009:
La legge n. 166 del 20 novembre 2009 ha elevato da 10 a 14 anni di età l’obbligo per i
minori di viaggiare accompagnati.
I minori di età inferiore ai 14 anni, in possesso di un valido documento di espatrio rilasciato
senza l’indicazione degli accompagnatori, potranno far annotare i nomi dei genitori sul
documento (dalla Questura / Commissariato per il passaporto e dal Comune per la Carta
di identità) e qualora viaggino in compagnia di persone diverse dai genitori dovranno avere
a corredo del documento di espatrio, una “dichiarazione di accompagno” vistata
dall’autorità competente al rilascio del passaporto (Questura o Commissariato) contenente
i dati degli accompagnatori diversi dai genitori.
Iscrizione del figlio minore sul passaporto del genitore effettuata antecedentemente alla
data del 25 novembre 2009
In ottemperanza a quanto stabilito dall’Unione Europea, entro il 26 giugno 2012 anche
tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio
individuale (passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità,
Ufficio Relazioni con il Pubblico – ultimo aggiornamento 01 luglio 2013
carta d’identità valida per l’espatrio). A partire da tale data, pertanto, le eventuali
precedenti iscrizioni dei minori sui passaporti dei genitori non saranno più considerate
valide.
Visti d’ingresso e ulteriori adempimenti:
Per l’ingresso in alcuni Paesi esteri possono essere richiesti, oltre al possesso di valido
documento d’espatrio, ulteriori requisiti o adempimenti, come ad esempio un visto
d’ingresso, una particolare validità residua del documento, una preventiva registrazione
ecc.
Prima della partenza è bene acquisire sempre aggiornate informazioni reperibili presso le
Ambasciate o i Consolati del Paese di destinazione e/o di transito accreditati in Italia (la
lista completa è presente sul sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it).
Recentemente sono state riscontrate ulteriori limitazioni circa la tipologia dei documenti
accettati per l’imbarco da parte di alcune compagnie aeree e/o di navigazione straniere. Si
consiglia di effettuare anche questa verifica presso il vettore prescelto per il viaggio.
Per ulteriori informazioni in materia di passaporti e di eventuali
altri adempimenti in relazione alle mete dei viaggi
consultare anche i seguenti link:
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.poliziadistato.it/
Ufficio Relazioni con il Pubblico – ultimo aggiornamento 01 luglio 2013
Scarica

prima di partire - Questure sul web