Sommario
Regolamento d’Istituto e regolamenti collegati ....................................................................................... 5
Allegato 0 ........................................................................................................................................... 42
REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, AI SENSI
DELL’ART. 33, C. 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 44 DEL 01/02/2001 ............. 42
CAPO I – PRINCIPI GENERALI ......................................................................................................... 42
CAPO I I – FUNZIONI E COMPETENZE .......................................................................................... 43
CAPO I I I – SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE ................................................................ 44
CAPO IV – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE GARE ....................................................... 44
CAPO V – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO............................................................................... 51
CAPO VI - CRITERI E LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI ............................................. 55
Allegato 1 ........................................................................................................................................... 60
Regolamento visite guidate e viaggi d'istruzione …………………………………………………. 63
Allegato 2 ........................................................................................................................................... 63
REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DELLA
CONNESSIONE AD INTERNET ..................................................................................................... 63
I vantaggi di internet a scuola ................................................................................................................. 63
Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di internet.............................................................. 64
Le strategie della scuola per garantire la sicurezza sull'uso delle TIC .................................................... 65
Servizi di posta elettronica ..................................................................................................................... 66
Gestione del sito della Scuola................................................................................................................. 66
Mailing list con moderatore, gruppi di discussione, chat rooms ............................................................ 67
Attacchi esterni ....................................................................................................................................... 67
Servizi on line agli utenti esterni ............................................................................................................ 67
Informazioni per gli studenti .................................................................................................................. 67
Informazioni per i genitori / tutori .......................................................................................................... 67
Informazioni per il personale scolastico ................................................................................................. 68
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione ................................................................................................. 68
Art. 2 Principi generali – Diritti e Responsabilità .................................................................................. 69
Art. 3 Utilizzo dei personal computer .................................................................................................... 69
Art. 4 Utilizzo della rete informatica ..................................................................................................... 70
Art. 5 Utilizzo di internet ...................................................................................................................... 72
Art. 6 Utilizzo della posta elettronica.................................................................................................... 72
Art. 7 Utilizzo delle password ................................................................................................................ 73
Art. 8 Utilizzo dei supporti magnetici ................................................................................................... 74
Art. 9 Utilizzo di pc portatili ................................................................................................................. 74
Art. 10 Utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo .................................................................. 75
Art. 11 Osservanza delle disposizioni in materia di Privacy .................................................................. 75
Art. 12 Amministratori di Sistema ......................................................................................................... 75
La legge sul diritto d'autore .................................................................................................................... 76
Allegato 3 ........................................................................................................................................... 77
REGOLAMENTO PER STIPULA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE .............................. 77
Allegato 4 ........................................................................................................................................... 81
Regolamento dell’Organo di Garanzia .............................................................................................. 81
Allegato 5 ........................................................................................................................................... 83
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ...................................... 83
REGOLAMENTO ................................................................................................................................. 83
Allegati Modulo_1 ............................................................................................................................. 91
Allegato 6 ........................................................................................................................................... 94
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI CHE
COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI REGGIOLO ...... 95
Allegato 7 ......................................................................................................................................... 102
Manuale per la tenuta del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi ..……….102
1 Introduzione ...................................................................................................................................... 102
2 Definizioni ........................................................................................................................................ 102
1 Disposizioni generali ........................................................................................................................ 108
Art. 1.1 Ambito di applicazione...................................................................................................... 108
Art. 1.2 Definizioni dei termini....................................................................................................... 108
Art. 1.3 Area organizzativa omogenea ............................................................................................ 108
Art. 1.4 Servizio archivistico per la gestione informatica del protocollo, dei documenti, dei flussi
documentali e degli archivi .............................................................................................................. 108
Art. 1.5 Unicità del protocollo informatizzato ................................................................................ 108
Art. 1.6 Modello operativo adottato per la gestione dei documenti................................................ 108
2 Formazione dei documenti ................................................................................................................ 108
Art. 2.1 Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi .............................................. 108
Art. 2.2 Formato dei documenti informatici ................................................................................... 109
Art. 2.3 Sottoscrizione dei documenti informatici .......................................................................... 109
3 Ricezione dei documenti ................................................................................................................... 109
Art. 3.1 Ricezione dei documenti su supporto cartaceo.................................................................. 109
Art. 3.2 Ricezione dei documenti informatici ................................................................................. 110
Art. 3.3 Ricevute attestanti la ricezione dei documenti .................................................................. 110
Art. 3.4 Apertura della posta ........................................................................................................... 110
4. Registrazione dei documenti ............................................................................................................ 110
Art. 4.1 Documenti soggetti a registrazione di protocollo .............................................................. 110
Art. 4.2 Documenti non soggetti a registrazione di protocollo ....................................................... 110
Art. 4.3 Registrazione di protocollo dei documenti ricevuti e spediti ............................................ 110
Art. 4.4 Registrazione dei documenti interni ................................................................................... 111
Art. 4.5 Segnatura di protocollo ....................................................................................................... 111
Art. 4.6 Annullamento delle registrazioni di protocollo .................................................................. 111
Art. 4.7 Differimento dei termini di protocollazione ....................................................................... 112
Art. 4.8 Registro giornaliero di protocollo....................................................................................... 112
Art. 4.10 Registro di emergenza ...................................................................................................... 112
Art. 4.11 Documentazione particolare ............................................................................................. 112
Art. 4.11.1 Deliberazioni di giunta e consiglio, determinazioni dirigenziali, decreti, ordinanze,
contratti, verbali sanzioni amministrative, pubblicazioni all’albo pretorio e notifiche. .................. 112
Art. 4.11.2 Documentazione di gare d'appalto ................................................................................. 112
Art. 4.11.3 Documenti su supporto cartaceo indirizzati nominalmente al personale dell'ente, lettere
anonime e documenti non firmati. ................................................................................................... 113
Art. 4.11.4 Documenti inviati via fax .............................................................................................. 113
Art. 4.11.5 Documenti arrivati senza lettera di accompagnamento ................................................. 113
Art. 4.11.6 Corrispondenza con più destinatari ............................................................................... 113
Art. 4.11.7 Allegati .......................................................................................................................... 113
Art. 4.11.8 Documenti di competenza di altre amministrazioni ...................................................... 113
Art. 4.11.9 Documenti originali plurimi o in copia per conoscenza ................................................ 113
Art. 4.11.10 Oggetti plurimi e documenti correlati ......................................................................... 113
Art. 4.12 Gestione della posta elettronica ........................................................................................ 114
5. Piano di conservazione e classificazione dei documenti ................................................................. 114
Art. 5.1 Piano di conservazione dei documenti ............................................................................... 114
Art. 5.2 Classificazione dei documenti ............................................................................................ 114
6 Assegnazione dei documenti............................................................................................................. 114
Art. 6.1 Assegnazione ...................................................................................................................... 114
Art. 6.2 Modifica delle assegnazioni ............................................................................................... 114
Art. 6.3 Consegna dei documenti ..................................................................................................... 115
7. Fascicolazione dei documenti in sistema di protocollo centralizzato .............................................. 115
Art. 7.1 Formazione e identificazione dei fascicoli ......................................................................... 115
Art. 7.2 Processo di formazione dei fascicoli .................................................................................. 115
Art. 7.3 Modifica delle assegnazioni dei fascicoli ........................................................................... 115
Art. 7.4 Tenuta dei fascicoli dell'archivio corrente .......................................................................... 115
8. Spedizione documenti destinati all’esterno ..................................................................................... 115
Art. 8.1 Spedizione dei documenti informatici ................................................................................ 115
9. Gestione dei flussi di documenti cosiddetti interni .......................................................................... 116
Art. 9.1 Comunicazioni informali .................................................................................................... 116
Art. 9.2 Scambio di documenti o di fascicoli fra gli uffici .............................................................. 116
10 Scansione dei documenti su supporto cartaceo ............................................................................... 116
Art. 10.1 Documenti soggetti a scansione ....................................................................................... 116
Art. 10.2 Processo di scansione ....................................................................................................... 116
11. Conservazione e tenuta dei documenti .......................................................................................... 117
Art. 11.1 Memorizzazione dei documenti informatici e delle rappresentazioni digitali dei documenti
cartacei ............................................................................................................................................. 117
Art. 11.2 Selezione e conservazione dei documenti informatici ..................................................... 117
Art. 11.3 Salvataggio della memoria informatica (archivio informatico) ....................................... 117
Art. 11.4 Conservazione sostitutiva ................................................................................................. 117
12 Accesso ........................................................................................................................................... 117
Art. 12.1 Accessibilità da parte degli utenti appartenenti all’Amministrazione .............................. 117
Art. 12.2 Accesso da parte di altre amministrazioni ........................................................................ 118
13 Approvazione e Revisione .............................................................................................................. 118
Art. 13.1 Approvazione.................................................................................................................... 118
Art. 13.2 Revisione .......................................................................................................................... 118
14 Standard e specifiche tecniche ........................................................................................................ 118
per la formazione, gestione di documenti informatici: .................................................................... 118
per la conservazione di documenti informatici: ............................................................................... 118
15 I formati dati e file ...................................................................................................................... 119
15.1 I formati ................................................................................................................................... 119
15.2 Identificazione.......................................................................................................................... 119
15.3 Le tipologie di formato ............................................................................................................ 119
15.4 Formati Immagini .................................................................................................................... 120
15.5 Le caratteristiche generali dei formati ..................................................................................... 120
15.6 Criteri di scelta dei formati ...................................................................................................... 121
15.7 Scelta ........................................................................................................................................ 122
Allegato 1 ............................................................................................................................................. 126
Allegato 2 ............................................................................................................................................. 127
Allegato 3 ............................................................................................................................................. 151
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
E REGOLAMENTI COLLEGALI
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
la L. n. 449/1997, art. 43
il D. Lgs n.267/2000 art. 119
il D.I. N.44/2001
il provvedimento del GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI “Linee guida per posta elettronica e
internet“(Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007);
la Direttiva 26 maggio 2009, n. 2 - Oggetto: Utilizzo di
internet e d ella casella di posta elettronica istituzionale sul
luogo di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della Funzione pubblica;
il D. lgs 305/2006 del 07/12/2006, Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica
istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del Dlgs 30
giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati
personali;
la L. 4/2004, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici;
il D. lgs 196/2003 Testo Unico sulla privacy entrato in vigore
il 01/01/2004 che riassume le norme precedenti sulla privacy;
il D. lgs 68/2003, Sulla regolamentazione per la tutela del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione;
il C. M. 114/2002, Sulle infrastrutture tecnologiche nelle
scuole e nuove modalità di accesso al sistema informativo.
il C.M. 152/2001, Sulla diffusione delle reti LAN;
il L. 325/2000, Sull'adozione delle misure di sicurezza nel
trattamento dei dati in applicazione dell'art.15 della Legge
675/1996;
il D.P.R. n. 275 del 25/02/1999, Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 5;
la L. 547/1993, Norme in materia di reati informatici;
gli artt. 8 - 9 del D.P.R. n. 275 del 08.03.1999;
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
RITENUTO
RITENUTO
PREMESSO
il D.I. n. 44 del 01.02.2001 art. 33 c.2 con il quale viene
attribuita al Consiglio di Istituto la competenza a determinare e
criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del D.S.;
il D. L.vo n. 297 del 16.04.1994, art. 10;
il D.L.vo 163 del 2006 concernente la regolamentazione degli
appalti della pubblica amministrazione;
il DPR 207 del 2010 riguardante l’attuazione del codice degli
appalti;
il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca inerente le line guida per l’attuazione delle indicazioni
contenute nella legge di stabilità del 2013;
che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire per
l’affidamento in base all’art. 34 del D.I 44/2001, all’art. 125 del
D. Lgs 163/2006 e all’art. 54 del D. Lgs 163/2006;
che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e
servizi, ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D. Lgs 163/2006,
deve essere adottato un provvedimento in relazione all’oggetto
ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa,
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante,
con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura
regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;
inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico
alla determina di ogni singola acquisizione in economia;
che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il
quale viene individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili
in economia, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006;
necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto
stazioni appaltanti, sono tenute a redigere un proprio
regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle
norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia,
ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006;
che l’Istituto è interessato a promuovere l’uso delle risorse
tecnologiche, della rete quali strumenti utili a perseguire le
proprie finalità istituzionali. Per assicurare la funzionalità e il
corretto impiego degli strumenti ICT,
Art. 1 – Conformità
Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle
Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del
Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo
1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È
coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
Art. 2 - Collegialità
Il presente Regolamento è stato condiviso dalle rappresentanze di tutte le componenti
della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella
consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del
proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire
in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica
italiana. Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di
rilevanza interna all'Istituto quali: regolamenti specifici per l'utilizzo degli spazi
attrezzati, regolamento uso tecnologie, regolamento acquisti, regolamento viaggi di
istruzione. È inoltre possibile dotarsi di ulteriori regolamenti specifici, compresi quelli
per disciplinare l'assemblea di classe. Detti regolamenti sono redatti e adottati, salvo
diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione
attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica.
Art. 3 - Indirizzo
La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo
studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui
principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica,
dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di
sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della
libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai
contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i
genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre,
prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e
culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili
con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della
libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della
scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.
Art. 4 – Patto formativo
La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio dove il processo di
apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli
studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo". Attraverso di esso si
realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della
flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite
dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni
componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che,
secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3,
comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a
carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali
far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione
alla vita scolastica.
Art. 5 - Modifiche
Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le
modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle
singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e
condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
Art. 6 – Diritti degli studenti
Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta
ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento,
l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà
d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente
e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente
anche attraverso percorsi individualizzati (mediante ad esempio: didattica per livelli,
recupero, approfondimento) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del
curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare
attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità e a promuovere la capacità di
scelta dell’indirizzo degli studi successivi. Ciascuno studente ha diritto ad una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che
lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento. Pertanto i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle
prove orali durante i colloqui e attraverso il registro elettronico. I singoli docenti, i
consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione
della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza
dell'informazione data. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al
recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.
Art. 7 – Condivisione con gli studenti
Gli studenti hanno diritto di essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle
decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza
delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di
valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in
particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.
Art. 8 – Pubblicazione e distribuzione materiale di propaganda
Tutte le componenti della comunità scolastica possono disporre di appositi spazi murali
(sala docenti/atrio/corridoi) per l’affissione di materiale informativo.
Associazioni culturali, sportive e religiose possono chiedere di pubblicizzare le proprie
iniziative attraverso la scuola mediante la consegna di materiali agli alunni, previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Allo scopo di prevenire condotte strumentali rispetto agli alunni e alle famiglie, il
Dirigente Scolastico decide inoltre in merito alla distribuzione di fogli informativi,
pubblicitari, libri in visione, biglietti gratuiti per spettacoli vari.
Il materiale di cui si chiede la distribuzione deve essere attinente alle finalità educative
dell’Istituto.
All’interno della scuola è riservato un apposito spazio per l’affissione di manifesti e
locandine inerenti a iniziative potenzialmente interessanti per alunni, insegnanti e
genitori. La valutazione per l’affissione di questo materiale è rimessa al Dirigente
Scolastico.
E’ fatto divieto di distribuzione, entro le pertinenze dell’edificio scolastico, di materiale
pubblicitario di qualsiasi natura o, comunque, sprovvisto del preventivo assenso del
Dirigente Scolastico.
Art. 9 - Assemblee
Tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, non docenti e genitori) hanno
diritto di riunione nella scuola, al di fuori dell’orario scolastico, previa autorizzazione del
Dirigente Scolastico rilasciata al richiedente, il quale si assume la responsabilità del
corretto uso dei locali.
L’autorizzazione verrà rilasciata su presentazione di domanda, che dovrà contenere
l’indicazione dello scopo e l’ordine del giorno della riunione.
Art. 10 – Attività integrative
La scuola può organizzare attività integrative alle quali lo studente può partecipare
liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto
scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della
scuola. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di
classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
Art. 11 – Dei diritti sulle informazioni personali
Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto
a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla
comunità scolastica si informano al principio di solidarietà. Lo studente ha diritto alla
riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere
costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere
informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli
insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere
utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del d.lgs 196/03 sulla privacy.
Art. 12 – Libertà di espressione
Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità
alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola
promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici,
ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola
promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie
finalizzate allo scambio fra le diverse culture. Ogni dato psicofisico e personale, riferito
allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con
garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e
strutture adeguate agli studenti portatori di handicap.
Art. 13 - Responsabilità
I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un
contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti
doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come
espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.
Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi
al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente
e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli
studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e
con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1.
Art. 14 – Buona educazione
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli
impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Ad avere nei
confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto
che questi ultimi devono loro. Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio
ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di
evacuazione" dell'edificio scolastico. Ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi
didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. A
deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura
nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente
scolastico.
Art. 15 – Comportamento degli alunni e provvedimenti disciplinari – Organo di Garanzia
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento
del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla
infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è
sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica
(sanzioni alternative).
Per i provvedimenti disciplinari, conseguenza delle infrazioni degli alunni, si fa
riferimento all’allegato specifico regolamento.
Prima dell’irrogazione della sanzione il Dirigente Scolastico provvede a convocare la
famiglia dell’alunno per esporre preventivamente le ragioni dell’addebito.
La famiglia il cui figlio sia soggetto a sanzione disciplinare può fare ricorso all’Organo
di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione.
L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 gironi.
L’Organo di Garanzia viene eletto nella seduta di insediamento del Consiglio di Istituto.
E’ formato dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da due genitori e da un docente eletti
dal Consiglio di Istituto. Vengono pure eletti membri supplenti delle due componenti che
subentreranno in caso di incompatibilità o di assenza di qualche membro.
Le delibere dell’Organo di Garanzia sono validamente assunte a maggioranza assoluta
dei presenti. Non è consentita l’astensione al voto.
L’Organo di Garanzia decide anche su conflitti relativi al Regolamento di Disciplina.
Contro le violazioni allo Statuto, anche contenute nel Regolamento d’Istituto, è
competente a decidere sui reclami l’Organo di Garanzia Regionale presieduto dal
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.
Art. 16 - Infrazioni
Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative
sanzioni sono state raccolte nel Regolamento di disciplina allegato, che fa riferimento:
alle infrazioni disciplinari non gravi, facilmente verificabili e individuali, alle infrazioni
disciplinari gravi e individuali e alle infrazioni di rilevanza penale. Nel caso di infrazioni
a rilevanza penale la scuola provvederà a denunciarne immediatamente le circostanze
all’autorità giudiziaria.
Art. 17 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari
Il personale scolastico che rileva l’infrazione o l’atto doloso relaziona in forma scritta al
Dirigente Scolastico.
Il DS convoca l’alunno e la sua famiglia.
Il DS, sentito il parere del coordinatore di classe, convoca il Consiglio di Classe (docenti
e genitori).
Il Consiglio di Classe eroga in forma scritta la sanzione disciplinare debitamente
motivata. La sanzione è approvata a maggioranza.
Art. 18 – Responsabilità delle sanzioni
L’organismo deputato a definire la sanzione disciplinare è il consiglio di classe.
Le note disciplinari messe sul registro di classe dal docente devono essere utilizzate dal
consiglio di classe per la definizione delle sanzioni.
Art. 19 - Gestione dei sistemi informativi della scuola e del registro elettronico
La scuola ha adottato e sta implementando un sistema informativo composto da: sistema
contabile e di archiviazione a norma di legge, sistema di registro elettronico on line e del
sito internet
A tal fine vengono dotati di identificativo di accesso e di password personale docente,
famiglie, personale di segreteria e revisori, nonché DS e DSGA.
Art. 20 - Gestione della dotazione scolastica ad alunni
Gli studenti sono tenuti a conservare e gestire con la massima cura eventuali strumenti
dati in utilizzo dalla scuola ed in particolare:
il tesserino di riconoscimento personale da utilizzare per ogni uscita didattica o
visita d’istruzione.
la perdita del tesserino deve essere anche comunicata da parte dell’alunno in
segreteria per l’emissione del nuovo
eventuali strumenti in dotazione allo studente (tablet, notebook, etc.) devono
essere conservati con la massima cura e non possono essere utilizzati per finalità
differenti dalle finalità didattiche indicate dalla scuola;
la scuola può rivalersi sulla famiglia per eventuali danni alle dotazioni in
affidamento dello studente;
Art. 21 – Organismi
DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
COLLEGIALI
1. Tutti gli organi collegiali (Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe, Collegio
Docenti e Consiglio di Istituto), pur nella diversità delle rispettive competenze loro
attribuite dalla legge e dal presente regolamento, devono concorrere alla realizzazione
dei fini indicati nel Progetto di Istituto e promuovere iniziative di collaborazione con gli
altri organi collegiali.
2. Le delibere degli organi collegiali, salvo non contengano una precisa data di scadenza,
rimangono in vigore e producono effetti sino a quando non siano state modificate o
sostituite da successive delibere (principio della prorogatio) o superate da norme di più
alto livello.
3. L'ordine del giorno non può essere modificato durante la seduta. Non è consentito
discutere di argomenti non inseriti all'ordine del giorno. Prima che abbia inizio la
discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro può presentare una
mozione d'ordine modificativa della sequenza dei punti all'ordine del giorno non ancora
discussi. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia quindi l'organo collegiale con
votazione palese.
4. Proposte di argomenti all'ordine del giorno del Collegio Docenti devono essere
presentate entro dieci giorni dalla data prevista per la convocazione al dirigente
scolastico, che ne valuta l'inserimento.
5. Per poter intervenire, è necessario prenotarsi presso il presidente. Nessuno può
intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto e ottenuto la parola dal presidente. La
durata degli interventi non può, di norma, eccedere i 5 minuti. Tutti i membri dell'organo
collegiale, avuta la parola dal presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in
discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo
strettamente necessario.
6. Presupposti della validità delle votazioni sono i due elementi così definiti: quorum
"costitutivo" formato dalla maggioranza dei votanti presenti alla seduta (50% + 1);
quorum "deliberativo" formato dalla maggioranza dei voti validamente espressi, esclusi
pertanto gli astenuti. Nel caso di due proposte fra loro alternative viene accolta la delibera
che riceve il maggior numero dei voti validamente espressi (escluse pertanto le
astensioni). In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Nel caso di votazione segreta, il quorum "costitutivo" cioè dei partecipanti iniziali alla
seduta è raggiunto dalla metà + 1 dei votanti; per il quorum "deliberativo" è necessaria
la maggioranza dei voti validamente espressi, non considerando i voti nulli e le schede
bianche.
8. Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione in
successione di ciascuna proposta solo per la determinazione dei voti favorevoli alla
proposta
stessa.
Le due proposte che hanno ottenuto più voti passano al ballottaggio. Il ballottaggio
consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate. Viene approvata quella
che ha ottenuto più voti favorevoli. Il presidente legge le proposte di delibera e le pone
in votazione. Esauriti gli iscritti a parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione e
dà inizio alle dichiarazioni di voto.
9. Ciascun membro dell'organo collegiale può esporre i motivi per i quali voterà a favore
o contro, oppure si asterrà, per un tempo non superiore ai cinque minuti. Ogni
dichiarazione di voto (favorevole, contrario, astenuto) può essere riportata nel verbale
della seduta su richiesta esplicita del dichiarante.
10. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun
motivo e di conseguenza non sono consentiti commenti dopo la votazione.
11. Il verbale della seduta è redatto da persona delegata dal presidente. La redazione dei
verbali degli organi collegiali avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i
risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi sarà riportato
integralmente solo nel caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale
di specifiche frasi. In tal caso il dichiarante ha la facoltà di produrre il testo della sua
dichiarazione oppure di dettarlo direttamente al segretario. Il verbale indicherà l'effettiva
durata della seduta e verrà letto e votato per approvazione nella seduta successiva.
Osservazioni sul verbale vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso.
12. Il verbale del Collegio Docenti è redatto di norma entro dieci giorni dalla data della
seduta e messo a disposizione dei docenti che ne facciano richiesta.
13. L'estratto del verbale del Consiglio d'Istituto è redatto di norma entro dieci giorni
dalla data della seduta e inviato ai membri del Consiglio d’Istituto. Seguirà la
pubblicazione delle delibere
verbale nella seduta successiva.
all'albo
dell'IC
dopo
l'approvazione
del
21.1 Collegio dei docenti.
Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in
servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
Il collegio dei docenti:
ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o
dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al
fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i
programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare, esercitando tale ruolo nel rispetto della libertà di
insegnamento garantita a ciascun insegnante;
formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle
classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre
attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto;
valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per
verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati,
proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività
scolastica;
provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle
disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi
didattici;
adotta o promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di
sperimentazione in conformità dell'art. 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e
del conseguente D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e
ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei
relativi istituti;
promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto
esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di
scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti
della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo
nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento.
Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali
proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe.
Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni
qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo
dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre
o quadrimestre.
Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti
con l'orario di lezione.
Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei
docenti eletto a norma del precedente secondo comma, lettera g).
21.2 Consiglio di classe.
Il consiglio di classe negli istituti secondari è composto dai docenti di ogni singola classe.
I consigli di classe sono presieduti dal Dirigente scolastico oppure da un docente,
membro del consiglio suo delegato. Si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle
lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione
educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed
estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni che il regolamento di disciplina di cui
all'art. 19 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella
competenza dei consigli di classe istituiti dal presente regolamento.
Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente scolastico a uno dei
docenti membro del consiglio stesso.
Art. 21.3 Organismo di garanzia
L’Organo di Garanzia è composto da:
- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- due rappresentanti dei docenti
- due rappresentanti dei genitori
Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente
docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei
genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di
Istituto.
Ai fini dell’individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui sopra si fa
riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun
candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi
ottenuti da ciascuna lista).
L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del
rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.
I componenti dell’OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei
requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di
appartenenza, secondo i criteri di cui sopra. Solo in caso di esaurimento delle liste degli
aventi diritto entro il triennio di vigenza dell’OdG si procederà ad elezioni suppletive.
Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i
membri dell’Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in
corso di triennio.
In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame,
il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva
rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui sopra). Se necessario la sostituzione
avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.
Le cause di incompatibilità di cui al precedente sono individuate nelle seguenti:
qualora il componente dell’OdG faccia parte dell’organo collegiale che ha irrogato
la sanzione disciplinare;
qualora il componente dell’OdG sia il genitore o tutore dello studente destinatario
della sanzione oggetto del ricorso;
qualora il componente dell’OdG sia docente o genitore della medesima classe dello
studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.
Art. 22 - Convocazione del Collegio dei docenti, Attribuzioni del Collegio dei docenti,
Validità delle sedute e delle deliberazioni, Pubblicità degli atti
Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo
il calendario previsto dal piano annuale delle attività.
Il Collegio può essere altresì convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravvisi
la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti
con l'orario di lezione.
Le funzioni di Segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente a uno dei
collaboratori.
Al Collegio dei Docenti sono attribuite le competente di cui all'art. 7 del D.Leg.vo n°297
del 31.05.94 (Testo Unico) e successive modifiche ed integrazioni.
All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio:
individua al suo interno le commissioni di lavoro funzionali alla realizzazione del
POF.
II Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, in
particolare:
elabora il Piano dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti
dal Consiglio d’Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli
organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti;
cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare,
nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi
d'insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento
interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento
garantita a ciascun insegnante;
determina i criteri vincolanti per la valutazione complessiva al fine di dare
uniformità alle valutazioni degli studenti attuate dai singoli Consigli di Classe;
formula proposte al Dirigente Scolastico per l'articolazione e la composizione delle
classi, per l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formazione dell'orario delle
lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche;
valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica e del piano
dell’offerta formativa per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli
obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il
miglioramento dell'attività scolastica;
provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, e, nei limiti
delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei
sussidi didattici;
adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di
sperimentazione;
promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del
servizio del personale insegnante;
delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la
suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla
sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di
particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del Testo Unico;
esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla
educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze si pronuncia su
ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali
proposte e pareri dei Consigli di Classe.
Art. 23 - Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
Ai sensi del c. 129 art. 1 L105/2015, presso ogni istituzione scolastica ed educativa è
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la
valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e'
costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno
dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di
istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il
secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti,
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al miglioramento
dell'istituzione scolastica, nonche' del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in
relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione
didattica e metodologica, nonche' della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresi' il proprio parere sul superamento del periodo di
formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato
e' composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2,
lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di
tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato,
previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di
un docente
componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto
provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresi' le competenze per
la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».
Art. 24 - Vigilanza
La vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante
l'uscita dalla medesima è affidata al personale docente in collaborazione col personale
ausiliario addetto ai piani osservando le seguenti modalità:
il personale docente dovrà trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
il personale ausiliario dovrà dislocarsi presso il posto di lavoro assegnato e restarvi
5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e dell’ingresso in aula e almeno 10 minuti
dopo l’afflusso degli studenti.
Durante la permanenza della classe in aula e sino al completamento dell’uscita dall’aula,
sia per il cambio d’ora che per il termine delle lezioni giornaliere, il personale docente di
turno è responsabile del comportamento all’interno dell’aula ed in prossimità della porta
di questa.
Nei casi problematici il docente potrà avvalersi del personale ausiliario disponibile per
l’ordinato deflusso dalla classe degli alunni, in maniera da evitare che si arrechi
pregiudizio alle persone e alle cose.
I collaboratori scolastici durante i cambi d’ora tra le lezioni e durante le uscite autorizzate
degli studenti durante lo svolgimento della lezione, devono prestare vigilanza presso i
corridoi e le scale prossimi al posto di lavoro assegnato.
Inoltre i collaboratori scolastici vigilano sugli alunni affidati dai docenti alla loro
sorveglianza in casi di particolare necessità.
Per motivi fisiologici o altri ritenuti validi dal docente dell’ora, gli studenti possono
essere autorizzati a lasciare temporaneamente l’aula.
L’uscita degli studenti dall’aula deve essere consentita uno alla volta.
Deroga a tale disposizione è consentita solo per casi eccezionali e l’uscita due per volta
è concessa solo in casi di evidente lieve malore di uno studente.
È cura dei docente far sì che le uscite degli alunni si mantengano nei limiti di tempo
accettabili.
In caso di significativo ritardo nel rientro in aula il docente annoterà il comportamento
scorretto dello studente ed in caso di recidiva avvertirà il Dirigente o il fiduciario di plesso
, segnalando comunque sul registro il tempo dell’assenza.
Nelle situazioni di ritardo derivato dalla sosta degli studenti negli spazi dell’istituto si
rammenta che i collaboratori scolastici addetti ai piani hanno il compito di esortare gli
studenti a non sostare nei corridoi o nei servizi igienici e se necessario riaccompagnarli
in aula.
Art. 25 - Responsabilità di vigilanza
Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, esclusi i tempi di uscita e di
entrata previsti, l’Istituto non assume alcuna responsabilità di vigilanza sugli studenti né
sui loro effetti personali lasciati nei locali scolastici.
In generale l’Istituto non assume alcuna responsabilità sugli effetti personali lasciati
incustoditi dagli studenti ancorché all’interno dei locali scolastici.
Questo si riferisce anche ai mezzi lasciati nel terreno della antistante ingresso, del cui uso
non si risponde, si prescrive in ogni caso per ragioni di sicurezza un uso prudente nelle
operazioni di manovra ed una velocità non superiore ai dieci Km orari, trattandosi di zona
a prevalenza pedonale e prossima ad una scuola.
Art. 26 - Allontanamento del docente dall’aula
Se il Docente dovesse, per improvvisi motivi, allontanarsi dall'aula per un breve periodo,
della durata di pochi minuti, avvertirà il personale ausiliario del piano.
In caso di un allontanamento duraturo dovrà comunicarlo al Dirigente che provvederà a
sostituirlo per il tempo necessario a seguito di richiesta di un permesso breve.
Art. 27 – Ritardi e uscite anticipate
Non è consentita alcuna uscita anticipata agli studenti minorenni.
È consentita deroga solo se gli studenti minorenni sono accompagnati da uno dei genitori.
È appena il caso di ricordare, soprattutto agli studenti, che la frequenza delle lezioni si
configura come “obbligo scolastico” e pertanto solo per importanti motivazioni è
consentito derogare al normale orario, le uscite resteranno comunque conteggiate come
ore di assenza ai fini della verifica del monte ore frequentate per l’ammissione alla classe
successive.
Per tale motivo è opportuno limitare le uscite anticipate per anno scolastico.
L’uscita anticipata deve avvenire preferibilmente solo durante il passaggio tra un’ora e
l’altra al fine di non interrompere le lezioni.
L’uscita anticipata è autorizzata dal docente dell’ora che volge al termine, presente in
aula.
Il genitore che richiede l’uscita anticipata è condotto dal collaboratore scolastico del
piano dinanzi l’aula pochi minuti prima del termine dell’ora e lo studente gli viene
consegnato dopo le obbligatorie annotazioni sul Registro di classe e sul Libretto.
Dell’uscita verranno annotati sul Registro di classe il nominativo dello studente, l’esatta
ora di uscita, il nominativo del genitore ed il motivo.
Sul libretto, già predisposto dallo stesso studente, il docente apporrà solo la firma dopo
aver controllato l’esattezza dell’orario e la presenza della firma del genitore.
Il personale ausiliario all’ingresso, dopo aver verificata l’autorizzazione annottata sul
libretto e riconosciuto lo studente, consentirà l’uscita anticipata.
Art. 28 Situazioni atipiche
Per tutte le situazioni atipiche riguardanti gli anticipi di uscite, le mancate giustificazioni
ed i ritardi, che il docente riterrà opportuno rappresentare alla Dirigenza, anche perché
non contemplate nel presente Regolamento, dovrà riferirsi prima al fiduciario dei
rispettivi plessi se in servizio e solo successivamente al Dirigente.
Art. 29 - Personale di vigilanza
I collaboratori scolastici hanno compiti di vigilanza e di custodia delle porte di accesso e
uscita dell’edificio scolastico. Sono responsabili delle eventuali uscite anticipate non
debitamente autorizzate degli alunni e risponderanno direttamente al Dirigente di
omissione di vigilanza.
Inoltre cureranno l’apertura e l’accessibilità delle vie di fuga e delle porte di sicurezza
con maniglione antipanico, prima dell’inizio delle lezioni.
Art. 30 – Accesso dei genitori o di altre persone a scuola
I genitori che accompagnano i loro figli a scuola devono lasciarli all’ingresso della
scuola. L’accesso alla scuola da parte dei genitori per accompagnare gli alunni o per
conferire con i docenti durante l’orario scolastico, è consentito solo in casi eccezionali e
straordinari.
Nella scuola dell’Infanzia per motivi di sicurezza i genitori possono soffermarsi solo per
il passaggio delle consegne.
Durante le lezioni i genitori potranno accedere alla scuola per accompagnare il figlio in
ritardo o per prelevarlo in caso di uscita anticipata dell’alunno. Viene garantito l’accesso
alle classi/sezioni solo alle persone espressamente nvitate a collaborare con gli
insegnanti, sotto piena responsabilità di questi ultimi, ai fini di un’integrazione
dell’attività didattica.
Art. 31 - Ingresso Sala professori
È vietato l'ingresso nella Sala dei Professori agli studenti ed a tutte le persone estranee
alla scuola.
Art. 32 - Malori e Infortuni
Ogni volta che un soggetto (allievo, docente, personale A.T.A., visitatore) si infortuna o
accusa un malore non lieve all’interno dell’Istituto, va immediatamente soccorso
procedendo immediatamente con le seguenti modalità:
Avvisare immediatamente il Dirigente, o il personale secondo l’ordine che
riportato di seguito;
Chiamare l’ambulanza al 118, indicando il nome e l’indirizzo della scuola;
Chiedere al medico o all’infermiere in quale centro ospedaliero sarà condotto
l’infortunato;
Avvisare la famiglia dell’infortunato e comunicare il centro ospedaliero dove è
stato condotto.
Nel caso che si tratti di allievi:
Avvisare la segreteria per aprire la pratica se trattasi di infortunio e non di malore.
Il personale a qualsiasi titolo presente depositerà immediatamente dichiarazione in
fede sui fatti accaduti.
I docenti riporteranno l’accaduto anche sul registro di classe, tutti gli altri
depositeranno la dichiarazione presso la segreteria allievi che la passerà all’ufficio
di protocollo.
I familiari consegneranno alla scuola il referto medico con la prognosi entro le 24
ore dall’evento.
Si ricorda che la pratica di denuncia va presentata entro 48 ore e che l’eventuale ritardo
su tale termine comporta precise responsabilità per chi lo dovesse determinare.
Nel caso che si tratti di dipendente o visitatore:
Avvisare la segreteria per aprire la pratica se trattasi di infortunio e non di malore.
Il personale a qualsiasi titolo presente depositerà immediatamente dichiarazione in
fede sui fatti accaduti depositando la dichiarazione all’ufficio di protocollo.
Gli infortunati faranno pervenire il referto medico con la prognosi entro le 24 ore
dall’evento.
Si ricorda che la pratica di denuncia va presentata entro 48 ore e che l’eventuale ritardo
su tale termine comporta precise responsabilità per chi lo dovesse determinare.
Responsabile a cui riferirsi, nell’ordine elencato, nel caso di sopravvenienza di infortunio
o malore.
Per tutti:
Dirigente scolastico
Collaboratore vicario
Collaboratori del dirigente
In caso di provvisoria assenza di costoro:
Per gli allievi:
Docente più anziano per età in servizio in Istituto.
Collaboratore scolastico più anziano per età in servizio al piano dove si è verificato
il fatto e all’ora del fatto.
Per il personale e per i visitatori
D.S.G.A.
Assistente tecnico o amministrativo più anziano per età in servizio al piano dove
si è verificato il fatto.
Collaboratore scolastico più anziano per età in servizio al piano dove si è verificato
il fatto e all’ora del fatto.
I casi di inottemperanza potranno essere oggetto di provvedimento disciplinare e di
quanto prescritto dalle normative sulla sicurezza nelle scuole e più in generale nei luoghi
di lavoro.
Art. 33 - Ritardi negli ingressi
L’occasionale ingresso in ritardo degli studenti è tollerato entro il limite stabilito dal
collegio docenti ogni anno con apposita determinazione, anche per “contenere” il
possibile ritardo determinato dall’utilizzo di mezzi pubblici.
Il ritardo, qualora superi il periodo di tolleranza, va registrato sul Registro di classe ela
registrazione dovrà considerare anche il periodo di tolleranza stesso.
I docenti potranno tollerare ritardi di qualsiasi tipologia, descritti nei successivi articoli.
Art. 34 - Giustificazione delle assenze
Le assenze devono avere sempre una giustificazione considerato che la frequenza a
scuola è obbligatoria.
Gli studenti sono tenuti a giustificare compilando gli appositi campi del libretto/diario
personale e facendo apporre la firma al genitore che l’ha depositata all’atto
dell’iscrizione, se minorenne, ovvero apponendo la propria se maggiorenne.
Il docente è tenuto a richiedere la giustificazione all’atto dell’appello mattutino in classe
e deve sempre apporre la propria firma di accettazione della giustificazione sul libretto.
Si ricorda che l’allievo deve essere sempre accolto e tenuto in classe, in nessun caso può
essere rimandato a casa se non accompagnato da un genitore.
Art. 35 - Assenze frequenti
I docenti di una classe sono tenuti a segnalare al relativo coordinatore didattico i
nominativi degli studenti che si assentano frequentemente.
I coordinatori provvederanno, per il tramite della segreteria didattica o dei sistemi di
comunicazione Scuola famiglia, ad avvisare tempestivamente le famiglie degli studenti
che compiono numerose assenze.
Art. 36 - Ritardi ed assenze in altre attività curricolari ed extracurricolari
Ai fini dei ritardi e della giustificazione delle assenze, si intendono assimilate alle lezioni
le attività culturali, i lavori di gruppo e le visite istruttive se accompagnate da un docente
che ne avrà fatto preventiva comunicazione al Dirigente segnalando a questo i nominativi
e le presenze dei partecipanti.
Art. 37 - Permessi per studenti con esigenze di ingresso dilazionato
Per necessità particolari si può autorizzare, a richiesta dei genitori, il motivato ingresso
in ritardo e/o l'uscita anticipata.
Detta autorizzazione è concessa dal Dirigente previo accertamento delle motivazioni e
dovrà essere annotata all'inizio dell'anno scolastico o nel periodo richiesto dalla famiglia
sul registro di classe e una copia della stessa sarà consegnata in portineria.
Art. 38 – Libretto/ Diario personale dello studente
Ciascun studente deve essere dotato di un libretto/diario personale che contiene gli
elementi essenziali per il suo riconoscimento: generalità e classe frequentante all’atto
dell’iscrizione.
Esso contiene anche la firma depositata del genitore o di chi ne fa le veci.
Nel libretto/diario sono contenuti tutti gli spazi idonei a contenere le giustificazioni delle
assenze, dei ritardi e delle anticipazioni delle uscite.
Il libretto/diario è consegnato allo studente all’atto dell’iscrizione e ha validità per tutto
l’anno scolastico corso.
Il libretto/diario personale dovrà essere sempre nella immediata disponibilità dello
studente ed esibito a semplice richiesta del personale della scuola.
Sul libretto/diario dovranno sempre essere annotate le assenze, i ritardi e le anticipazioni
delle uscite e le relative giustificazioni al fine di un immediato controllo da parte dei
docenti e del Dirigente scolastico o di un suo delegato.
Art. 39 - Registro elettronico
La scuola adotta il registro elettronico per la gestione delle presenze/assenze, per le
valutazioni, per gli scrutini, per le comunicazioni scuola famiglia.
La segreteria didattica deve caricare ad inizio anno l’orario delle lezioni ed adempiere
alle esigenze richieste dallo strumento elettronico, con il supporto dei coordinatori.
Art. 39.1 Registro del professore
Ciascun docente viene dotato di un “Registro del professore” elettronico.
All’avvio di ogni anno scolastico i docenti, dopo l’assegnazione delle classi, ricevono le
credenziali per l’utilizzo e ricevono opportune password per l’utilizzo.
Il Registro deve essere compilato in tutte le sue parti e deve rappresentare l’attività
scolastica dell’intero anno scolastico svolta dal docente nelle classi assegnate.
La tenuta del Registro è ad esclusiva cura del docente che ne risponde personalmente.
Il Registro deve essere sempre costantemente aggiornato ed il Dirigente potrà visionarlo
in qualsiasi momento.
Il docente è responsabile della tenuta delle credenziali di accesso.
Art. 40 - Calendario scolastico
Il D. Leg.vo n°297 del 16.04.94 “Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione
relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni, prevede, al
comma 2 dell’art.74 che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1°
settembre e il 30 giugno, ed al comma 3 che lo svolgimento non dovrà essere inferiore a
200 giorni di lezione. L’anno scolastico consiste nello svolgimento dei monti orari
annuali assegnati a ciascun insegnamento.
Tali monti annuali sono ottenuti dal numero di ore settimanali di lezione previsto dal
vigente ordinamento per ciascuna disciplina moltiplicato per 33 settimane.
I tempi di inizio e fine sono annualmente indicati dai decreti del Ministero e
dell’Assessorato regionale competente.
All’interno di tali indicazioni il Consiglio d’Istituto, sulla base della deliberazione del
primo Collegio dei Docenti di settembre, delibera l’effettivo inizio dell’anno scolastico.
Gli orari e le rispettive attività didattiche saranno pubblicati annualmente sul sito della
scuola.
Art. 41 – Delle norme non citate
Per qualsiasi elemento non presente in questo regolamento si rimanda espressamente alle
norme di riferimento ed in maniera più ampia al Codice Civile ed alla Costituzione della
Repubblica.
Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti si ricorda che le stesse sono soggette
ai diritti di segreteria come da legge.
Art. 42 – Formazioni classi/sezioni
1. Le classi/sezioni vengono formate dal dirigente scolastico o suoi delegati prima
dell'inizio delle lezioni e, di norma, rimangono immutate sino all'integrale compimento
del corso.
2. per accogliere l’iscrizione l’alunno deve possedere almeno uno dei seguenti criteri:
- Residenza nel Comune di Reggiolo
- Iscrizione precedente ad un altro ordine di scuola dello stesso Istituto Comprensivo
- Iscrizione attuale di un fratello/sorella nello stesso Istituto Comprensivo.
3. I criteri per la formazione delle classi sono deliberati dal Consiglio d'Istituto. Il criterio
base è l'equieterogeneità delle classi prime di ogni ordine di scuola per quanto riguarda
provenienza geografica degli alunni, sesso, livello di preparazione di partenza desunto
dalle schede di valutazione e dai colloqui con gli insegnanti della scuola di provenienza.
3. In presenza di più classi prime la scelta del corso avviene per sorteggio presso la sede
scolastica di pertinenza, alla presenza del Dirigente Scolastico (DS) o suo delegato e dei
genitori degli alunni interessati. Verrà redatto verbale firmato dal DS e da un genitore
presente.
4. E' fatta salva l'autonomia del dirigente scolastico nella valutazione di situazioni
particolari, anche a seguito di richieste motivate o documentate dalle famiglie; queste
ultime, esclusa l'assegnazione ad un determinato corso, saranno soddisfatte nei limiti del
possibile, purchè non ostacolino la costituzione di classi prime equieterogenee.
5. Per l'assegnazione alle classi degli alunni disabili, il dirigente scolastico prende
contatto con gli specialisti che li hanno in cura, con i genitori e con il gruppo di insegnanti
interessati della scuola di provenienza e di destinazione.
6. Il dirigente scolastico prende contatto con i team docenti di ogni ordine di scuola per
quanto riguarda l'inserimento degli alunni stranieri, di quelli che presentano situazioni di
disagio, difficoltà, svantaggio e dei ripetenti.
7. Per le classi successive alla prima sono adottati i seguenti criteri:
• mantenere classi equilibrate nel numero, nel rapporto maschi - femmine e per fasce di
livello;
• inserire i ragazzi che ripetono una classe possibilmente nello stesso corso (salvo valide
motivazioni);
• evitare, se possibile, che gli insegnanti abbiano alunni con rapporti di parentela;
inserire gli alunni stranieri di recente immigrazione nella classe corrispondente o
precedente a quella di appartenenza in base all'età anagrafica, tenendo conto della
valutazione del team docente e del numero di alunni per classe.
8. I criteri riportati nei commi precedenti del presente articolo valgono anche nel caso di
sdoppiamenti di classe dopo il primo anno di corso.
9. Gli alunni provenienti dai comuni limitrofi di norma non vengono accolti salvo il caso
di una congrua disponibilità di posti dando priorità a chi ha i genitori che lavorano nel
Comune di Reggiolo.
10. Gli alunni con diritto all’anticipo scolastico potranno essere accolti dopo tutte le
domande dei residenti.
11. Nella Scuola dell'Infanzia in caso di trasferimento o perdita del diritto alla
conservazione del posto verrà data la precedenza agli alunni in lista d'attesa
Art. 43- CRITERI DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
1.
Residenza nel Comune di Reggiolo
2.
Notizie relative al bambino
Bambino portatore di handicap (certificazione L.104/92)
precedenza
Bambino da accogliere nella sezione Grandi (in entrata alla scuola primaria l’anno successivo)
Precedenza*
Bambino che ha frequentato il nido
5 punti
(da autocertificare se la frequenza è avvenuta in altro comune)
3.
Notizie relative al nucleo familiare
Nucleo familiare in grave difficoltà segnalato e documentato
precedenza
Dai Servizi Sociali
Invalidità al 100% di un coniuge con necessità di assistenza continua documentata
Precedenza
Invalidità al 100% di un secondo figlio con necessità di
Precedenza
assistenza continua documentata
Presenza in famiglia di un solo genitore
5 punti
Per ogni figlio di età 0/3 anni
3 punti
Per ogni figlio di età 3/5 anni
2 punti
Per ogni figlio in età della scuola dell’obbligo
1
4. Notizie relative alla situazione occupazionale del nucleo familiare
Un solo genitore lavora
1 punto
Entrambi i genitori lavorano
5 punti
5.
Liste d’attesa
punto
Per ogni anno di inserimento nelle liste di attesa
2 punti
N.B.:
* per godere della precedenza è richiesta la permanenza a mensa, salvo valutazione
del Dirigente Scolastico in situazioni seriamente motivate e documentate.
- a parità di punteggio ha precedenza il bambino con data di nascita
antecedente;
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio;
- le richieste dei genitori non residenti nel Comune di Reggiolo verranno poste in coda
alla graduatoria di Istituto.
Art. 44 - Orario di servizio - Orario delle lezioni
1. L'orario delle lezioni deve essere ispirato ai criteri didattico-educativi e alle esigenze
degli alunni.
2. Le lezioni si articolano su cinque giorni settimanali nelle Scuole dell'Infanzia (SI), su
sei giorni settimanali nella Scuola Primaria (SP) e nella Scuola Secondaria di primo grado
(SSDPG).
3. Le lezioni devono avere inizio
- alle ore 8.00 nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria
- alle ore 8.10 nella scuola secondaria di I grado
- alle ore 14.00 nella scuola primaria
4. Gli alunni della scuola dell'infanzia possono entrare tra le ore 8.00 e le ore 9.00.
5. Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado entrano in
classe nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni.
6. I docenti in servizio nella prima ora di lezione antimeridiana e pomeridiana, o loro
sostituti, attendono gli alunni nelle aule. Il percorso degli alunni avviene sotto la
vigilanza del personale ausiliario.
7. Nella SP il docente in servizio nella classe al momento della ricreazione sorveglia gli
alunni; quello dell'ultima ora li accompagna all'uscita dell'edificio.
8. Nella SSDPG il docente in servizio nel turno di assistenza sorveglia gli alunni durante
la ricreazione nella zona stabilita; quello dell'ultima ora li accompagna all'uscita
dell'edificio.
9. L'uscita per fine lezioni avviene sotto la vigilanza dei docenti che accompagnano gli
alunni fino al confine delle pertinenze scolastiche con l'assistenza del personale
ausiliario.
10. Gli alunni della SP trasportati con scuolabus sono accompagnati fino al mezzo e
consegnati all' autista.
11. Le ore a disposizione della scuola, all'interno dell'orario di servizio dei docenti, sono
utilizzate per attività di potenziamento o recupero anche all'interno delle classi, salvo
necessità di sostituzioni interne.
Art. 45 - Cambi d'ora e accesso ai servizi igienici
1. Il cambio dell'ora deve compiersi nel minor tempo possibile e pertanto i docenti sono
tenuti al massimo rispetto dell'orario delle lezioni.
2. In caso di assenza forzata, il docente è tenuto ad affidare la classe ad un collega, oppure
a un componente del personale ausiliario o amministrativo.
3. Durante il cambio dell'ora gli alunni devono evitare di uscire dalla classe e di
intrattenersi nei corridoi e nei bagni; in caso di necessità, potranno avvisare un docente
o un ausiliario e richiedere il permesso.
4. Nella prima ora di lezione e nell'ora successiva alla ricreazione non è permesso uscire
dall' aula se non per necessità urgenti.
5. I docenti sono espressamente tenuti a far rispettare le disposizioni del presente articolo
e far uscire dall'aula non più di un alunno per volta.
Art. 46 Assenze degli alunni
1. Nella Scuola dell'Infanzia le assenze per più di due mesi per qualsiasi motivo, ad
eccezione della malattia, comportano la perdita del diritto di conservazione del posto, che
verrà attribuito ad altro alunno in lista d'attesa.
2. Nella SP e nella SSDPG è richiesta per ogni assenza una giustificazione scritta da parte
della famiglia.
3. Per assenze di durata superiore a 5 giorni l'alunno può essere ammesso a scuola solo
dietro presentazione di un certificato medico che dichiari l'idoneità dell'alunno a
riprendere la frequenza.
4. Le assenze di un alunno non per malattia superiori ai cinque giorni vanno dichiarate
preventivamente al dirigente scolastico.
5. Il conteggio dei giorni di assenza comprende la domenica e, per la scuola su cinque
giorni, anche il sabato, se queste giornate sono comprese nel periodo di malattia.
6. L'insegnante della prima ora firmerà la giustificazione e ne farà nota sul registro di
classe.
7. I docenti sono tenuti a segnalare al capo di istituto eventuali irregolarità nella
giustificazione ed eccessi di assenze.
1. Le assenze degli alunni disabili vanno tempestivamente segnalate ai docenti
responsabili di sede per l'eventuale utilizzo dei docenti di sostegno in ore di
sostituzione.
Art.47 Comportamento del personale
1. Il comportamento del personale (docente e ATA) è regolato dal CCNL in vigore, dal
D.lsg 150/09 e 165/01
2.
In caso di di sostituzione di un/a collega, chi sostituisce tiene lezioni attinenti
alla programmazione didattica quadrimestrale della classe, eventualmente attinenti alla
propria classe di concorso.
Art. 48 Pausa e prescuola
1. Il servizio di prescuola nella SI e nella SP avviene con sosta nell' atrio della scuola
rispettivamente sotto la sorveglianza e del personale comunale preposti a tale compito.
2. La ricreazione ha la durata complessiva di n. 15 minuti per la SP e n. 10 per la
SSDPG.
3. Durante la ricreazione della SP e SSDPG deve' essere garantita la sorveglianza da
parte dei docenti che risultano titolari della lezione.e da quelli eventualmente
compresenti in base all' orario settimanale delle lezioni.
4. Durante la ricreazione della SSDPG deve essere garantita la sorveglianza da parte dei
docenti, o dei loro sostituti, previsti nel turno di assistenza nei settori stabiliti.
5. Il personale ausiliario è tenuto a prestare la sorveglianza ai piani o all'esterno come
da organigramma stabilito dal dirigente scolastico.
6. Durante l’intervallò nella SSDPG, di norma, è vietato sostare nelle aule, che devono
venire arieggiate, e nei servizi igienici.
7. La consumazione di piccoli pasti e merende non è' consentita sulle scale e nei
momenti di transito collettivo.
Art.49 Modalità di comunicazione con i genitori
1. Le comunicazioni con i genitori possono avvenire attraverso il sito e la posta
elettronica, tramite circolari consegnate agli alunni, tramite avvisi scritti sul
libretto/diario scolastico e, in caso di urgenza, attraverso telefonate. In nessun caso i
genitori possono contattare telefonicamente gli insegnanti nel corso dell’orario
scolastico. In caso di bisogno è opportuno prendere appuntamento: questo garantisce agli
alunni il massimo rispetto dei tempi dedicati alla didattica e a docenti e famiglie di
dialogare con più tranquillità e attenzione alle tematiche di confronto.
2. Le convocazioni per le riunioni degli organi collegiali sono inviate, di norma, almeno
cinque giorni prima della data prevista dell'incontro.
3. Le ore di colloquio individuale scuola- famiglia stabilite annualmente dal Consiglio di
Istituto sono garantite, salvo concomitanza con azioni di sciopero, assemblee sindacali o
situazioni personali non prevedibili.
4. I genitori possono chiedere colloquio ai docenti della classe/sezione in qualsiasi
momento dell’anno, previo accordo diretto, verbale o scritto.
5. Le copie delle prove di verifica scritte della SSDPG possono essere richieste, agli
insegnanti nel corso dei colloqui settimanali.
Art.50 Rilevazione situazioni a rischio
Tutto il personale scolastico è tenuto a comunicare tempestivamente al dirigente
scolastico in merito ad apparenti situazioni di rischio per l’incolumità degli alunni, sia
riferite ai locali scolastici (prese elettriche, vetrate, ostacoli, spigoli vivi ecc.) sia alle
pertinenze della scuola.
Art.51 Disponibilità delle strutture scolastiche
1. L'edificio scolastico può essere messo a disposizione, fuori dall'orario delle lezioni,
per attività culturali, sociali e sportive.
2. Le Associazioni autorizzate all'uso delle strutture scolastiche devono garantire con
apposita assunzione di responsabilità il massimo rispetto delle stesse.
3. L'autorizzazione all'uso è concessa dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del
Consiglio di Istituto.
Art.52 Biblioteche e videoteche insegnanti
1. I libri delle biblioteche e gli audiovisivi devono essere restituiti entro i tempi stabiliti
nelle singole sedi dalla data del prestito. La registrazione dei prestiti è tenuta dal
personale docente incaricato.
2. Le biblioteche sono aperte a tutto il personale della scuola. Sono esclusi dal prestito:
•
•
•
•
le enciclopedie o parti di esse;
le collane intere o parti di esse;
le opere edite in più volumi o parti di esse;
tutte le pubblicazioni non ancora catalogate.
Art.53 Fotocopie
1. I collaboratori scolastici sono a disposizione per fare le fotocopie richieste dagli
insegnanti dalle 9 alle 10,15 e dalle 10,30 alle 11,30 e trascrivono su un apposito
registro il numero delle fotocopie effettuate dal docente. I docenti non possono
lasciare l’aula per fare fotocopie nel proprio orario didattico, né mandare gli alunni
allo stesso scopo. L’attività didattica va pensata e predisposta per tempo, dunque,
salvo casi eccezionali, i docenti lasciano le fotocopie da fare il giorno prima o il
mattino entro le 8,15. Per motivi di ordine economico e formativo, il numero di
fotocopie che ciascun docente effettua per attività didattiche può essere limitato
attraverso un sistema automatizzato con tessere magnetiche.
Art.54 Utilizzo attrezzature informatiche
1. E' fatto divieto di installare programmi di qualsiasi tipo senza autorizzazione del
responsabile del laboratorio.
2. E' consentito l'utilizzo, da parte dei docenti, delle predette attrezzature purché la
finalità sia di tipo professionale; è pertanto consentito l'utilizzo di periferiche di
archiviazione di massa individuali.
3. E' consentito riprendere con macchine fotografiche e/o telecamere momenti
dell'attività scolastica per uso didattico e divulgativo previa autorizzazione scritta delle
famiglie e del dirigente scolastico.
4. Non è consentito né agli alunni né ai docenti utilizzare cellulari o Internet per motivi
personali durante l’attività didattica.
5. È vietato pubblicare su Internet o social network immagini raccolte a scuola senza
autorizzazione.
Art. 55 Abbigliamento
L’ abbigliamento degli alunni e degli insegnanti deve essere decoroso, consono
all’ambiente, comodo e pratico. In particolare alla scuola dell’infanzia deve agevolare il
raggiungimento dell’autonomia.
Per le lezioni di ed. motoria/fisica è richiesto abbigliamento sportivo (tuta, pantaloncini,
maglietta) e calzature adatte e pulite.
Art. 56 Chiusura di emergenza edifici scolastici
La competenza ad emanare un eventuale provvedimento di chiusura della scuola è il
Sindaco, mentre al dirigente scolastico compete l'assunzione di provvedimenti
d'emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
Art. 57 Norme transitorie e finali
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni
vigenti. Il presente regolamento, approvato con delibera n. ….nella seduta del Consiglio
d'Istituto del…….., annulla e sostituisce ad ogni effetto qualsiasi regolamento
precedentemente.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
SCUOLA PRIMARIA* E SECONDARIA I GRADO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PREMESSA
1. Il regolamento ha lo scopo di realizzare un'alleanza educativa tra scuola e famiglia.
2. Individua le mancanze disciplinari, le sanzioni a esse correlate e gli organi competenti a
erogarle.
3. Le sanzioni non interferiranno sul profitto degli alunni. Saranno ispirate al principio di
gradualità e alla riparazione del danno. Avranno come finalità il recupero dello studente attraverso
attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica.
4. All'atto dell'iscrizione le famiglie si impegnano a sottoscrivere il "patto formativo di
corresponsabilità" per condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.
5. Ogni alunno è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni e del
personale della scuola, a presentarsi a scuola puntualmente, provvisto dell'occorrente per l'attività
didattica e pulito nella persona, a rispettare strutture, arredi e materiali di pubblica proprietà ed uso
collettivo, contribuendo anche a mantenere gli spazi comuni ordinati e puliti.
6. Gli alunni devono presentarsi alle lezioni con un abbigliamento adeguato all'ambiente.
7. Non è consentita l'introduzione nell'Istituto di materiali non compatibili con lo svolgimento
delle lezioni, in particolare oggetti potenzialmente pericolosi o nocivi.
8. All'interno della scuola è fatto divieto di usare strumenti elettronici quali telefoni cellulari,
apparecchi radio, lettori MP3, ecc. In caso di bisogno è utilizzabile il telefono della scuola. È fatto
divieto assoluto di pubblicare su Internet o social network qualsiasi immagine, suono o video non
autorizzata relativa agli alunni, ai docenti, a tutti gli operatori e in generale alla vita della scuola.
9. Le classi si spostano all'interno dell'Istituto in silenzio, ordinatamente, accompagnate da un
docente o da un collaboratore scolastico. I materiali didattici presenti a scuola, vanno utilizzati solo
durante le lezioni. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo materiali utili alle lezioni e
sono invitati a non lasciare incustoditi denaro o oggetti di valore, di cui comunque la scuola non è
responsabile. Per favorire il senso di responsabilità nei confronti dell’impegno scolastico, non è
consentito agli alunni la richiesta telefonica ai genitori di materiali scolastici durante la mattinata
scolastica.
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI
TIPO
A
Infrazioni
disciplinari
facilmente
accertabili
INFRAZIONE
-
elevato numero di assenze
assenze ingiustificate
assenze "strategiche"
ritardi all'inizio delle lezioni
ritardi al rientro o al cambio dell'ora
interventi inopportuni durante la
lezione
SANZIONE
ORGANO
SANZIONA
Comunicazione alla
famiglia
Docente di
o
Riparazione danno
-
non rispetto del materiale altrui
atti o parole che consapevolmente
tendono a emarginare altri alunni
-
violazioni involontarie dei
regolamenti di laboratorio o degli
spazi attrezzati
Dirigente
Scolastico
-
mancanza di mantenimento della
pulizia dei locali
- danneggiamento involontario delle
attrezzature
B
Infrazioni
sanzionabili
a titolo
pecuniario
-
utilizzo di cellulari
a scuola
-
uso di abbigliamento non consono
-
falsificazione della firma dei
responsabili scolastici (genitori,
docenti)
Ritiro del cellulare o dispositivo
elettronico, che sarà depositato
nella cassaforte della scuola e
potrà essere ritirato esclusivamente da un genitore.
- incisione e scritte su muri, banchi,
-
porte e pannelli
danneggiamenti di strutture o
attrezzature dovute a incuria o
trascuratezza
- lancio di oggetti che provochino danni
a persone o arredi.
Riparazione materiale del danno
con coinvolgimento dell’alunno e
iniziative a carattere educativo.
Consiglio di
classe
Classe con
genitori
C
Infrazioni
reiterate
che
comportano
gravi
conseguenze
a se stessi e
ad altri
- furto
- offese a compagni, al personale
dirigente, docente e non docente
- violazione intenzionale delle norme
di sicurezza e dei regolamenti degli
spazi attrezzati
-
introduzione nella scuola di
sostanze pericolose
ripresa e diffusione non autorizzata
di immagini o filmati relativi alla
vita scolastica
Allontanamento
Consiglio di
dell' alunno per un
classe
periodo massimo di
Classe con
15 giorni
genitori
Riparazione materiale del danno
con coinvolgimento dell’alunno e
e della famiglia
-
-
danneggiamento volontario di
attrezzature e strutture (vetri,
pannelli, strumenti di laboratorio,
attrezzi e suppellettili nelle palestre,
ecc.)
ricorso alla violenza
-
infrazioni non gravi che si ripetono
dopo sanzioni già applicate
-
D
Attività
dolose nei
confronti di
persone e/o
strutture
- minacce
-
percosse
ingiurie
reati di natura sessuale
incendio
allagamento
infrazioni che si ripetono, gia
Allontanamento
dell' alunno per un
periodo superiore ai
di 15 giorni
Consiglio
d'Istituto
- sanzionate con allontanamento
E
Attività
dolose
recidive nei
confronti di
persone e/o
strutture
F
Reiterate
violazioni
- atti recidivi contro la dignità della
- persona
- atti recidivi connotati da particolare
- gravità che determinino apprensione
a livello sociale
- atti recidivi sanzionati al punto D
- atti recidivi sanzionati al punto E
Allontanamento
dell'alunno fino al
termine delle
lezioni
Consiglio d'Istituto
Esclusione
dell' alunno dallo
scrutinio finale o
dall'esame
Consiglio d'Istituto
(v. D - E)
1. Le infrazioni comunicate alla famiglia sono preventivamente accertate.
2. Nel provvedimenti nei confronti degli alunni si richiamano in ogni caso, se ed in quanto
compatibili con le disposizioni vigenti, le nonne di cui all'art. 328 del D.Ls. 297/1994 e dello
Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al D.P.R. 249/1998 integrato dal D.P.R. n.235 del 21
novembre 2007.
3.Per le infrazioni che prevedono un danno la comunicazione alla famiglia è inviata dal Dirigente
Scolastico per conoscenza al Comune proprietario dell'edificio; nel caso di individuazione dei
responsabili si provvederà a far riparare il danno agli alunni stessi e/o alle loro famiglie; nel caso in
cui non fosse possibile individuare il/i responsabile/i, i docenti, adotteranno iniziative di tipo
educativo per motivare e far riflettere gli alunni della classe interessata.
* Per la scuola primaria il presente regolamento si applica con esclusione delle sanzioni previste per
i punti C-D-E-F, per i quali verranno previste azioni concordate tra Dirigente Scolastico e docenti
della classe.
Il presente elenco di categorie di mancanze disciplinari non è costruito secondo un ordine di progressiva
gravità e deve essere inteso come indicativo.
Qualsiasi infrazione sanzionata deve essere comunicata tempestivamente alla famiglia.
Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati dal regolamento, ci si regola secondo
criteri di analogia e comunque in base a quanto presente nelle succitate leggi e nel CPP e CPC.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ
Il documento (introdotto dal D.P.R. 235/2007) è stato elaborato dall’istituzione scolastica ed è
finalizzato a definire in maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie.
Nel corso della prima assemblea di classe è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori.
La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua
integrazione sociale e la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una
fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire un’ alleanza
educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni
costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità
educative.
La scuola si impegna a:
□
favorire lo sviluppo delle
conoscenze e delle
competenze, il sostegno nelle
diverse abilità;
□
creare un clima sereno e
corretto che stimoli il dialogo,
l'accoglienza, l'integrazione, il
rispetto di sé e dell' altro, la
buona convivenza del gruppo;
□
favorire il successo formativo;
□
favorire la piena integrazione
degli studenti diversamente
abili, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione
degli studenti stranieri,
stimolare riflessioni e attivare
percorsi volti al benessere e
alla salute degli studenti;
□
□
□
procedere alle attività di
verifica e di valutazione in
modo coerente rispetto ai
programmi e ai ritmi di
apprendimento;
promuovere nello studente la
formazione di una maturità che
lo metta in grado di operare
scelte autonome e responsabili;
comunicare ad alunni e
Famiglie i percorsi didattici e
progettuali;
I
Lo studente
□ prende coscienza dei propri
diritti-doveri, rispettando la
scuola intesa come insieme di
persone, ambienti e
attrezzature;
□ accetta, rispetta e aiuta gli altri;
□ rispetta tutto il personale della
scuola;
□ segue le attività con serietà,
portando a termine gli impegni
previsti secondo le proprie
possibilità;
□ è disponibile a migliorare e a
collaborare, contribuendo ad
arricchire le lezioni con le
proprie conoscenze ed
esperienze;
□ accetta i propri insuccessi e i
propri errori, comprendendone
le conseguenze con senso di
responsabilità;
□ manifesta lealtà nei rapporti,
nelle verifiche e nelle prestazioni
□ segnala ai docenti
comportamenti scorretti;
□ rende partecipe la famiglia del
lavoro scolastico e in
particolare comunica le
valutazioni relative alle
verifiche scritte e orali;
La famiglia si impegna a:
□ valorizzare l'istituzione
scolastica sostenendo il valore
della formazione e dello studio;
□ instaurare un dialogo
costruttivo con gli insegnanti,
nel rispetto dell'autonomia
professionale propria della
funzione docente;
□ educare i propri figli al rispetto
del ruolo e dell'autorevolezza
dei docenti, sia nell'ambito
educativo che disciplinare;
□ garantire la regolare frequenza
dei propri figli alle lezioni;
□ partecipare a riunioni,
assemblee, consigli e colloqui;
□ fornire alla scuola tutte le
possibili informazioni utili alla
conoscenza dei propri figli;
□ rispondere al più presto ad ogni
richiesta dei docenti o del
dirigente scolastico;
□ tenersi costantemente
informata sull’andamento
didattico e disciplinare dei
propri figli;
□ controllare e firmare con
puntualità il Libretto dello
studente;
dialogare regolarmente con le
□
conserva accuratamente e porta
□ prendere visione di tutte le
□
famiglie informandole in
ogni giorno il Libretto dello
comunicazioni della scuola,
merito ai risultati, alle
difficoltà., ai progressi nelle
discipline di studio oltre che al
comportamento, anche
attraverso il Libretto dello
studente.
studente;'
frrmarle e consegnarle nei
tempi indicati;
□
□
□ monitorare e conteggiare
periodicamente le assenze
degli alunni, accertando il
numero legale delle presenze a
convalida dell' anno scolastico;
□ rispettare il Regolamento di
porta il materiale occorrente
per le attività didattiche;
tiene un comportamento ed un
linguaggio corretto e rispettoso
all'interno della scuola sia
durante le ore di lezione che
nei momenti di ricreazione;
□
è puntuale alle lezioni;
□
esce dall' aula solo in caso di
necessità e sempre dopo avere
chiesto l'autorizzazione al
docente presente;
Istituto.
□
si informa sulle attività svolte
durante l'assenza e recupera in
tempi utili;
□
□
evita assenze "strategiche";
non utilizza strumenti
tecnologici (cellulari, ipod,
etc .. ) e non assume
comportamenti che possano
□ controllare le assenze e i ritardi
del proprio figlio e vigilare
sulla puntualità all' ingresso
della scuola;
□ compilare per intero la
giustificazione ed accertarsi
che venga consegnata
all' insegnante al rientro a
scuola dopo l'assenza;
□ intervenire con coscienza e
responsabilità., rispetto ad
eventuali danni provocati dal
figlio a carico di persone,
arredi, materiale didattico,
anche con il recupero e il
risarcimento del danno;
□ conoscere il Regolamento
d'Istituto e il Regolamento di
disciplina.
violare la riservatezza altrui;
□
rispetta le disposizioni relative
alla sicurezza degli ambienti
scolastici e non utilizza i
dispositivi di sicurezza a fini
ludici;
□
provvede alla riparazione di
eventuali danni;
□
rispetta il Regolamento di Istituto
FIRMA DEL COORDINATORE______________________ FIRMA DELLO
STUDENTE____________________
FIRMA DEI
GENITORI____________________________________________________________________
Allegato 0
REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, AI SENSI
DELL’ART. 33, C. 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 44 DEL 01/02/2001
CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina, nell’ambito del D.I. 44/01 – Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche – l’attività amministrativa
concernente lo svolgimento dell’attività negoziale con soggetti terzi, nonché i criteri e le limitazioni per
lo svolgimento da parte del D.S. delle seguenti attività negoziali:
contratti di sponsorizzazione
contratti di locazione di immobili
utilizzazione dei locali, beni, o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica da parte di
soggetti terzi
convenzioni relative a prestazioni del personale della Scuola e degli alunni per conto terzi
alienazione di beni o servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore
di terzi
acquisto ed alienazione di titoli di stato
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
partecipazione a progetti internazionali.
Art. 2 – Formazione dei contratti
L’iter di formazione dei contratti dell’istituzione scolastica si articola nelle seguenti tre fasi:
1. volontà a contrattare: l’Ente manifesta la propria intenzione di obbligarsi, e predispone uno
schema di contratto determinandone il fine perseguito, l’oggetto, le clausole essenziali e le
modalità di scelta del contraente, definendo la determina dirigenziale a contrarre;
2. aggiudicazione: la scelta del contraente viene effettuata secondo la procedura tipica D.lgs 163/06
“Codice dei Contratti” ed in subordine dall’art. 34 D.I. 44/01, ovvero nei casi imposti dalla
Legge secondo le sotto indicate procedure:
- gestione in economia;
- procedura aperta;
- procedura ristretta;
- procedura negoziata;
3. stipulazione: l’accordo/contratto è sottoscritto dal legale rappresentante dell’ Ente in forma
elettronica ai sensi dell’art. 11, comma 13.del D.Lgs. 163/2006
Art. 3 – Conclusione dei contratti
L’iniziativa presa dall’Istituzione scolastica per la conclusione di un contratto ha valore di invito ad
offrire e non di proposta; ciò deve sempre essere precisato nella richiesta di offerta.
L’offerta della controparte invece è vincolante per la stessa per il periodo fissato dalla amministrazione
nel bando di gara o nella relativa lettera di invito.
Art. 4 – Elevazione del limite di somme
Il limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa all’acquisizione di beni e di servizi di cui all’
art. 34 D.I. 44/01, con assegnazione diretta del capo d’Istituto, in considerazione della particolare
consistenza patrimoniale e finanziaria della Istituzione Scolastica, è stabilito dal consiglio di Istituto in
euro 5000.
Nessun contratto può essere suddiviso allo scopo di essere sottratto all’applicazione del presente
regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis art.1 del codice degli appalti.
Art. 4 Utilizzo del mercato elettronico, scelta delle categorie merceologiche e limiti di spesa
In base alle linee guida emanate dal MIUR la scuola deve sempre ricorrere al Mercato elettronico della
pubblica amministrazione.
Per gli acquisti sino a 5000 euro è possibile negoziare con una sola ditta previa precedente analisi di
mercato nel rispetto di quanto disposto dal dlgs.163 del 2006 in merito specificatamente a quanto
indicato dall’art. 2 comma 1, comma 1bis e comma 2 ovvero nel rispetto dei principi guida del codice
degli appalti.
CAPO I I – FUNZIONI E COMPETENZE
Art. 5 – Atti amministrativi di competenza del Consiglio d’Istituto e del Dirigente Scolastico
1)
2)
3)
4)
5)
6)
I contratti dell’Istituzione scolastica devono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti
dal successivo art. 8.
La scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula dei contratti è disposta dal
Dirigente Scolastico.
La scelta medesima dovrà essere improntata al proficuo fine di assicurare garanzie circa
l’efficacia, l’efficienza, l’economicità, la snellezza operativa dell’azione amministrativa,
l’imparzialità nell’individuazione delle soluzioni, il rispetto dei principi della concorrenzialità
e della “par condicio” tra i concorrenti, come da principi guida esposti nel succitato articolo 2
della legge 163 del 2006.
L’attività negoziale dell’Istituzione scolastica è svolta dal D.S. in qualità di rappresentante
legale dell’Ente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto assunte a norma
dell’art.33 del Regolamento n. 44/01.
Il Consiglio di Istituto ha funzione d’indirizzo e controllo della complessiva attività
contrattuale dell’Ente nel rispetto delle specifiche competenze del D.S. e del dsga
Nello svolgimento dell'attività negoziale il D.S. si avvale dell’attività istruttoria del dsga. A tal
fine al D.S. compete l’individuazione delle ditte, l’indicazione dei beni e/o servizi e le modalità
di effettuazione delle forniture da specificare nelle richieste di preventivo.
Al dsga compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto
comparativo da sottoporre al D.S. per la scelta del fornitore.
Art. 6 – Commissione di gara
1)
L’espletamento della procedura di predisposizione del prospetto comparativo attraverso
un’analisi comparata di tutte le offerte pervenute può essere demandata ad una apposita
2)
3)
4)
5)
commissione, che dovrà essere obbligatoriamente nominata in caso di aggiudicazione secondo
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.84 del D.Lgs.163/2006.
La commissione è composta dal Presidente, da due fino a quattro componenti, di cui uno con
funzione verbalizzante, individuato secondo le modalità di cui al succitato art. 84.
La presidenza di dette commissioni è affidata al D.S o a funzionario con funzioni apicali.
I compiti di segretario verbalizzante sono svolti da un dipendente dell’Istituzione scolastica.
La commissione espleta i propri lavori in forma perfetta e le decisioni vengono assunte a
maggioranza dei voti. Il processo verbale, redatto dal segretario della commissione, viene
sottoscritto da tutti i commissari.
CAPO I I I – SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 7 – Determina a contrattare
1)
2)
3)
La determina a contrattare è assunta dal D.S. e dal Consiglio di Istituto nelle materie che
espressamente gli riserva il Regolamento di contabilità scolastica. La determina deve precedere
la scelta del contraente e la stipulazione del contratto.
La determina a contrattare deve obbligatoriamente indicare:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire, cioè il pubblico interesse che l’Ente intende
realizzare;
b. l’oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente;
d. le modalità di finanziamento della spesa:
La determina a contrattare, ancorché esecutiva, non è revocabile trattandosi di atto che non
vincola l’amministrazione la quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico, corrispondendo eventuali oneri ai sensi dell’art. 21 quinquies della l. 241/90.
Art. 8 – Scelta del contraente
1)
2)
3)
4)
Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara previsto dal Codice dei
Contratti (D.Lgs 163/06), ovvero nei casi in cui è previsto all’art. 54 (secondo la procedura
aperta, procedura ristretta e procedura negoziata) e dall’art. 125 (gestione in economia).
Per le forniture che superano i limiti definiti in sede comunitaria, si dovranno utilizzare i sistemi
di gara e le procedure previste dai regolamenti comunitari così come recepiti in sede nazionale.
Fermo restando il rispetto di tali norme, la scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal
sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivato con prevalente
riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
Le minute spese di cui all’art. 17 del D.I. 44/01, necessarie a soddisfare i correnti bisogni di
limitata entità, sono disciplinate in coda al presente Regolamento (art. 38).
CAPO IV – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE GARE
Art. 9
1)
l’Istituto Comprensivo di Reggiolo, indicato di seguito per brevità “ISTITUTO”, ricorre
all'indizione di gare quale metodologia prevalente di individuazione del contraente basando le
procedure di affidamento ai criteri previsti dall'art. 2 del D.Lvo 163/2006 “Codice dei contratti
pubblici” alle soglie comunitarie e, per le spese il cui oggetto risulti di importo inferiore a dette
soglie, alle procedure di acquisizione in economia.
2)
3)
5)
6)
Nel presente regolamento trovano specifica e puntuale disciplina le modalità, i limiti e le
procedure da seguire per l’esecuzione in economia nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 125
c. 11 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e le caratteristiche della
procedura comparativa, ai sensi del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”.
I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelle previste dalla legge.
Sono escluse dalla contrattazione le ditte che non rispettano quanto riportato all’articolo 38 del
D.Lgs. 163/2006 e di cui si ricorda quale mero elenco indicativo:
a.
si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato
preventivo e in qualsiasi altra forma equivalente, secondo la legislazione vigente;
b.
nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato,
per reati che attengono alla moralità professionale e per reati finanziari;
c.
in precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede, inadempienze
debitamente comprovate:
d.
non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali
a favore a favore dei lavoratori o al pagamento di tasse e/o imposte;
e.
siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono
essere richieste ai sensi del presente articolo.
La lettera di invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente
i requisiti e i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando
con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse
dell’Istituzione scolastica appaltante, portano all’esclusione delle gare ove siano disattese.
Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite con sistemi che
assicurino la massima certezza circa tale adempimento.
Di norma deve essere utilizzata la raccomandata con ricevuta di ritorno o la posta elettronica
certificata.
Art. 10 – Gestione in economia
L’art. 125 del decreto legislativo 163/2006 codice dei contratti pubblici prevede che le acquisizioni in
economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a. mediante amministrazione diretta;
b. mediante procedura di cottimo fiduciario.
AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente
assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
COTTIMO FIDUCIARIO
Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento
a terzi.
a) Affidamento lavori
Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti
dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
b) Acquisizioni di forniture e servizi.
Per servizi o forniture l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite
elenchi di operatori economici.
predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito
“l’affidamento diretto” da parte del responsabile del procedimento.
AFFIDAMENTO DIRETTO.
L’affidamento diretto è quindi una fattispecie diversa dall’amministrazione diretta trattandosi in estrema
sintesi di una sorta di cottimo fiduciario in cui si prescinde dalla richiesta di preventivi, in caso di nota
specialità del bene o di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad euro 10.000 o lavori fino
ad euro 40.000.
I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto oltre che dell’art.
125, anche dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal
codice e dal regolamento di cui si tratta.
Art. 11 - Limiti di applicazione
Le acquisizioni in economia sono in generale consentite nei limiti dei seguenti importi:
a)
b)
forniture di beni e servizi fino ad euro 130.000,00 (limite di soglia europea valido per le
Istituzioni)
lavori in economia €. 200.000,00;
Si procederà, di norma, alla acquisizioni in economia a seguito della normale attività di programmazione
delle spese e degli investimenti svolta nell’ambito della pianificazione e dell’attuazione del Programma
Annuale dell’istituto.
Il piano delle acquisizioni dovrà risultare, di conseguenza, coerente con le previsioni di spesa del
Programma Annuale.
L'autorizzazione di ciascuna spesa è adottata dal D.S., cui afferisce la capacità negoziale, con proprio
specifico provvedimento.
È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi degli importi previsti nei limiti di soglia di cui
sopra al fine di eludere l'osservanza delle norme di legge e di quelle del presente Regolamento.
Il Dirigente Scolastico per ogni acquisizione in economia è individuato quale Responsabile del
Procedimento.
Lo stesso, per assicurare il pieno rispetto della procedure in materia, di quelle di cui al presente
Regolamento e di tutti gli adempimenti conseguenti potrà, ove opportunità e/o natura della prestazione
lo richiedano, esercitare la facoltà di delega della funzione di Responsabile del Procedimento a favore
del Direttore S.G.A. o di uno dei docenti Collaboratori, sotto la propria personale, completa ed esclusiva
responsabilità secondo quanto previsto dal D.Lvo 165/2001 art. 17 comma 1-bis –d cosi come
modificato ed integrato dal D.Lvo n.150 del 31 ottobre 2009.
IL Direttore S.G.A. assolve, comunque, ai sensi dell’ art. 32 D.M. 44/01 al compito di svolgere tutta
l’attività istruttoria relativa alle procedure di acquisizione.
Il nominativo del Responsabile del Procedimento dovrà essere sempre indicato nel bando o nell’ avviso
con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l’offerta e/o nell'albo dei fornitori.
Art. 12 - Modalità di acquisizione in economia
Tutte le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi possono essere compiute mediante:
procedura di affidamento diretto;
procedura di cottimo fiduciario.
Si realizzeranno con la procedura dell’affidamento diretto le acquisizioni di beni e servizi/lavori
che saranno affidate ad operatori economici terzi, siano essi imprese o singoli contraenti il cui
importo finanziario sia inferiore ad € 9.900,00;
Si realizzeranno con la procedura del “Cottimo Fiduciario” le acquisizioni di beni e servizi/lavori
che saranno affidate ad operatori economici terzi, siano essi imprese o singoli contraenti il cui
importo finanziario sia superiore ai 40.000,00 euro ma inferiore ad € 133.000,00.
L'affidamento mediante cottimo fiduciario dovrà avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza, e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini dì mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti ed aggiornati dall’Istituto.
Per importi finanziari superiori ad € 133.000,00 si rispetteranno le procedure di gara stabilite
dal Codice dei Contratti Pubblici.
Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.
Art. 13 - Modalità di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture mediante cottimo
fiduciario.
Si darà luogo all’individuazione del contraente, a seguito dell'esame comparativo dei preventivi o delle
offerte fatte pervenire, secondo il criterio del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa scelto volta in volta dall’istituto.
Nel caso la scelta ricadesse sulla modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa saranno
utilizzati i criteri di cui all'art. 83, comma 1, del D.Lvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Detti criteri dovranno essere chiaramente indicati nella lettera di invito. Nel caso in cui sia scelto il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art.84 del D.Lvo
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere nominata un’apposita Commissione
Giudicatrice presieduta dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), composta al minimo da tre
componenti, di norma individuati tra il personale docente e/o ata dell’istituto che sia esperto rispetto
all'oggetto di ogni singolo contratto, tra i quali figurerà quale membro di diritto il docente responsabile
dell’Ufficio Tecnico (ove esistente). Il Direttore SGA non è nominato nella Commissione e dovrà,
comunque, fornire alla stessa il necessario supporto amministrativo.
La Commissione si riunirà, a seguito di apposita convocazione del Presidente, in seduta riservata ed
assumerà tutte le proprie decisioni a maggioranza, redigendo di volta in volta, a cura di uno dei
componenti all’uopo appositamente individuato, uno specifico verbale che sarà conservato in un
apposita raccolta agli atti dell’Istituto.
II ricorso all'affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture, nei limiti di importo sopra indicati, di
norma, avverrà a seguito di apposita indagine di mercato senza escludere la facoltà per il Responsabile
del Procedimento di richiedere più offerte comparative attingendo alle ditte iscritte nell'Albo Fornitori,
salvo che ciò venga impedito da situazioni di urgenza ed indifferibilità o da situazioni impreviste ed
imprevedibili per le quali peraltro non ricorre l'obbligo del ricorso alle ditte presenti nel citato Albo.
Si potrà altresì prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di lavori, servizi e forniture a tutela di
diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche dell’oggetto del contratto e di specifiche
situazioni di mercato.
Art. 14 - Ricorso a Lavori, Servizi e Forniture in economia
Le acquisizioni in economia eccedenti la soglia imposta dal consiglio di istituto al Dirigente Scolastico,
mediante criterio di cottimo fiduciario, con riguardo alle esigenze e necessità dell’istituto per lo
svolgimento di tutte le sue attività istituzionali, gestionali ed operative, potranno avvenire, di norma,
nel rispetto di quanto al sotto indicato elenco non esaustivo, per:
Acquisto, noleggio, manutenzione, riparazioni di attrezzature, di automezzi, autoveicoli,
impianti, ricambi ed accessori;
Spese per piccole manutenzioni e dei relativi impianti;
Acquisto, manutenzione, riparazione e ripristino di attrezzature macchinari e strumentazioni,
utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento dei laboratori;
Spese per telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e
apparecchiature;
Spese per il noleggio in genere di beni mobili e attrezzature strumentali per il funzionamento
degli uffici e la realizzazione delle attività didattico-formative;
Acquisto di materiali per il funzionamento degli uffici, compreso l'acquisto di licenze software
e la manutenzione degli stessi;
Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione macchine di ufficio (quali fotocopiatrici,
strumenti e apparecchiature tecniche, personal computer, impianti ed attrezzature informatiche,
apparati di telefonia, fax);
Acquisto e manutenzione reti informatiche, programmi di software e relativo aggiornamento,
reti telefoniche;
Acquisto di generi di cancelleria e di materiale di consumo (carta, stampati, toner, materiale
informatico, materiale telefonico, materiale elettrico, materiale fotografico, ed altro materiale
tecnico, di stampati, di registri, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici
e delle attività didattico-formative etc);
Spese per abbonamenti a riviste, pubblicazioni, libri e periodici, rilegature di libri e stampe,
acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;
Spese per servizi di sede quali (derattizzazioni, disinfestazioni, copisteria, spedizioni postali e
similari);
Acquisto di materiale di pulizia di tutti i locali e servizi scolastici;
Acquisto e noleggio di apparecchiature e macchinari per la nettezza e la pulizia di tutti i locali
scolastici;
Acquisto e fornitura di dispositivi di protezione individuali (DPI) e vestiario da lavoro al
personale dipendente;
Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica, complementi di
arredamento e suppellettili e attrezzature varie per gli uffici, le aule, le palestre ed i laboratori;
Acquisto di servizi assicurativi;
Acquisto di servizi di vigilanza;
Acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di formazione ed
aggiornamento destinati al personale ed agli studenti;
Acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di convegni, conferenze, celebrazioni,
mostre, rassegne e manifestazioni;
Acquisto biglietti di viaggio in treno, aereo, nave, per transfert connessi a tutte le attività
istituzionali formativo-didattico-amministrative.
Spese per compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a
iniziative di formazione o a convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e
manifestazioni, promosse dall’istituto e incaricati di altre attività specifiche o similari;
Spese di rappresentanza;
Spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività dell’istituto;
Spese per quote di partecipazione a reti o consorzi di scuole e/o ad iniziative per la promozione
dell'attività didattica e formativa dell’istituto;
Spese per pulizia e disinfezione straordinarie di locali;
Spese per assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;
Acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti,
rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni e delle attività dell’istituto, per gli
importi stabiliti dalla normativa vigente in materia;
Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle
more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura
strettamente necessaria;
Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni
di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il
patrimonio storico, artistico, culturale.
Qual’ora l’acquisizione di beni e servizi in autonomia del Dirigente Scolastico avvenga entro i limiti
indicati dal Consiglio di Istituto sono necessari i seguenti passi:
identificazione del bene servizio da acquisire tramite apposita delibera
analisi di mercato che identifichi le necessità della scuola da inviare via pec ai fornitori e da
pubblicare sul sito
comparazione delle offerte tramite il criterio dell’economicità ed in subordine della rotazione e
del grado di soddisfazione rispetto alle precedenti attività del fornitore
Nel caso di scelta di esperti nel campo della formazione e della sicurezza, la comparazione verterà in
particolare sul C.V. dei soggetti interpellati dal Dirigente Scolastico.
Art. 15 - Norme di comportamento
Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere
comportamenti anticoncorrenziali.
Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento -o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in
essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca
autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un
terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla
gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque,
condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.
Qualunque “ impresa “ coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall’Istituto si
astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di
gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
A tutte le imprese concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell’Istituto ai
fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della
legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all’Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro
concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o
dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione
appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del
contratto ed alla sua esecuzione.
Tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto
di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere
comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di
mere prestazioni di lavoro.
Tutte le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo;
esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi
modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da
esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.
La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della
violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della
concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione
dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento
dell'aggiudicazione.
La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione
del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.
Art. 17 - Attestazione di regolare esecuzione ai fini del pagamento/liquidazione
Per quanto presente nel D.Lgs. 231/2002 e nel d.P:R: 207/2010, le fatture relative alla prestazionefornitura-bene-servizio resi, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto
e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite,
nonché a seguito di formale accettazione ed ossequio alle norme e modalità obbligatorie inerenti la
tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 D.Lvo n.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed
integrazioni.
Per quanto attiene nello specifico ai servizi ed alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare
esecuzione o, per quanto attiene ai lavori, al certificato di regolare esecuzione e/o collaudo come
previsto dalla normativa vigente.
Art. 18 – Le offerte
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme,
modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare
richiamato per regolare l’affidamento.
Le offerte devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle ditte e non possono contenere
correzioni che non siano da lui convalidate con apposite sottoscrizioni.
Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell’inoltro a mezzo del servizio postale in
plico raccomandato o via PEC;
Eventuali deroghe a tale sistema deve essere adeguatamente motivato.
E’ ammessa la possibilità di utilizzare soluzioni tra di loro alternative per l’inoltro delle offerte quali ad
esempio il mezzo del plico postale e la consegna a mano.
Non sono ammesse offerte per telegramma, nè offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o
con un semplice riferimento ad altra offerta.
Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale le offerte debbono presentare all’esterno della
busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo del partecipante e l’indicazione della gara cui si
riferiscono.
I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l’offerta viaggia a rischio e
pericolo dell’offerente.
Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell’offerta stessa, farà fede il timbro
di arrivo e la declaratoria o attestazione circa il giorno e l’ora del ricevimento, apposta dal funzionario
responsabile del procedimento.
Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida
l’indicazione in lettere.
Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo risultante
dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti.
Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che l’offerta ultima sia
presentata nel rispetto dei termini e nelle modalità previste per l’offerta principale. In tal caso viene
presa in considerazione l’ultima offerta in ordine di tempo.
Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o
integrate e diventano quindi impegnative per la ditta proponente.
Nel caso in cui l’aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un momento successivo,
l’offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nella lettera di invito e
comunque per un periodo di tempo non minore ai 180 giorni.
Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell’aggiudicazione, deve essere acquisita, prima di
procedere all’esame delle offerte, la conferma circa la loro validità.
Art. 19 – Offerte risultanti uguali
Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali (rapporto
qualità/prezzo), il Dirigente Scolastico dispone immediatamente una procedura negoziata tra i
concorrenti presenti, con il metodo che riterrà più opportuno, ed aggiudicherà l’appalto al miglior
offerente.
Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la negoziazione, si procede all’individuazione
dell’aggiudicatario mediante estrazione a sorte.
Art. 20 – Annullamento e revoca della gara
L’annullamento, la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una congrua e seria
motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato
solo a tutela dell’interesse pubblico e non in presenza di irregolarità formali che possono dar luogo ad
una sanatoria.
Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all’aggiudicazione,
il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si
procederà aggiudicando l’appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.
CAPO V – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 21 – Contenuti del contratto
Il contenuto del contratto deve essere conforme al d.P.R. 207/2010 e comunque agli elementi e alle
clausole indicate nella lettera di invito e deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il
corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà dell’istituzione di risolvere il rapporto nei casi di
inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di cui all’art. 18 ed altri eventuali
clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare esecuzione.
Il contratto deve avere termini di durata certi. Fatti salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può
essere variata in corso di esecuzione del contratto.
Art. 22 - Forma del contratto – Ordine
I rapporti tra l’Istituto e la ditte, società o imprese affidatarie saranno sempre regolati nelle forme
previste dalle disposizioni vigenti in materia.
L’Istituto decorsi 35 giorni dalla data dell’avvenuta aggiudicazione, provvede alla stipula del contratto,
salvo nei casi di urgenza, come disciplinato dal Codice degli Appalti e nel caso in cui pervenga una sola
offerta valida.
L'atto di affidamento diretto o di procedura negoziata, in qualunque forma stipulata, dovrà almeno
contenere:
Oggetto dei lavori, Forniture e Servizi che si affidano,
Importo dell'affidamento,
Condizioni di esecuzione,
Inizio e termine del contratto,
Modalità di pagamento,
Penali,
Estremi delle garanzie prestate,
Estremi della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3 legge 13
agosto 2010 n.13 6 e successive modifiche ed integrazioni,
Estremi di verifica della regolarità contributiva.
Nel caso di lettera commerciale vanno riportate le medesime indicazioni sopra indicate ed il documento
dovrà essere controfirmato per accettazione dall'affidatario.
Art. 23 – Stipula del contratto
La stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla fase di
aggiudicazione.
I contratti sono stipulati dal D.S. o da persona dallo stesso delegata.
La ditta aggiudicatrice è tenuta a versare di norma prima della stipula del contratto l’importo dovuto per
le spese contrattuali, cioè quelli di copia e bollo, gli oneri di registrazione del contratto. Tale importo
viene versato direttamente al dsga mediante assegno circolare non trasferibile oppure mediante bonifico
bancario presso l’istituto cassiere dell’istituzione scolastica. Al dsga compete la gestione e la
rendicontazione di tale deposito.
I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme:
a)
in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell’art.102 del Regolamento di contabilità di Stato, e cioè
a mezzo di un Notaio allorchè lo richieda l’Amministrazione o il contraente privato.
L’indicazione del nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste le
spese contrattuali.
b)
in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del dsga in veste di ufficiale rogante.
c)
mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli artt.2702 e 2703 del Cod.Civile.
I contratti possono altresì essere stipulati, oltre che nelle forme pubblica ordinaria e pubblica
amministrativa, secondo le sotto riportate modalità:
a–
per mezzo di scrittura privata, firmata dal D.S. e dalla controparte
b–
con atto separato di obbligazione sottoscritta dall’offerente ed accettata dall’Istituzione
scolastica
c–
per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato
d–
per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte
commerciali (offerta successiva conferma d’ordine).
nell’ipotesi di cui ai punti b), c), d) la ditta resta vincolata fin dal momento dell’aggiudicazione, mentre
per l’istituzione scolastica è subordinato alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà determinata all’atto della
determinazione a contrattare, tenendo conto del valore economico del contratto o della natura delle
forniture e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa.
Art. 24 – Adempimenti connessi alla stipula
Il DSGA è abilitato a rogare i contratti ai sensi dell’art. 34, 6° comma del D.I. 44/01, nell’esclusivo
interesse dell’Istituzione scolastica, secondo la normativa vigente in materia.
I contratti e gli atti di sottomissione, conclusi dall’Istituzione scolastica e stipulati in forma elettronica
ai sensi dell’art. 11, comma 13.del D.Lgs. 163/2006 vengono registrati a cura del Notaio rogante o
dall’Ufficiale rogante, entro il prescritto termine di 20 giorni dalla stipulazione dei medesimi.
Il dsga provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su questo degli atti da lui rogati, nonché a tutti
gli ulteriori adempimenti legali e fiscali per rendere compiuto l’iter del contratto.
Per tali contratti egli provvede inoltre all’autentica delle copie degli atti e al rilascio delle stesse alle
parti che ne facciano richiesta.
Art. 25 - Oneri fiscali
Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre da intendersi "IVA esclusa". Resterà
a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla
partecipazione alle procedure di affidamento messe in atto dall’Istituto, oggetto del presente
regolamento.
Art. 26 – Garanzie
La cauzione provvisoria e definitiva, laddove prevista e/o richiesta, deve essere prestata nelle forme
previste dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 27 – Costo copie degli atti rilasciati
Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione sostenuto dall’Amministrazione
come indicato nella tabella di seguito riportata.
Copia semplice :
- Riproduzione fotostatica formato A4 € 0,15 a facciata
- Riproduzione fotostatica formato A4 fronte/retro € 0,25
- Riproduzione fotostatica formato A3 € 0,25 a facciata
- Riproduzione fotostatica formato A3 fronte/retro € 0,35
Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetta all’imposta di bollo come da disposizioni vigenti
in materia (DPR 642/72 e DPR 955/82) :
Istanza n. 1 marca da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso (€ 14,62 anno
2013)
Copie conformi all’originale n. Marche da bollo/nn.copie
L’importo così determinato sarà da corrispondere mediante l'applicazione di marche da bollo ordinarie
da annullare con il datario a cura dell'ufficio.
Art. 28 – Spese contrattuali
Le spese contrattuali necessarie per la stipulazione e per i successivi adempimenti, anche di ordine
tributario, cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate:
a)
se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, sul conto dell’Istituzione
Scolastica presso l’Istituto cassiere, un deposito presuntivamente qualificato da cui si
preleveranno le somme occorrenti. Esaurite le operazioni si procederà alla liquidazione del
conto rimettendo all’interessato un distinta delle spese effettivamente sostenute ed in
conguaglio attivo o negativo del conto che dovrà essere saldato entro 30 giorni.
b)
se poste a carico dell’Istituzione Scolastica si preleveranno le somme che si renderanno
necessarie attraverso il fondo minute spese.
c)
nel caso che l’Istituzione Scolastica anticipi le somme dovute, si procederà al loro ricupero.
Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma
abbreviata e privilegiata prevista dall’art. 98 della legge sul registro (per il recupero
dell’imposta di registro anticipata) ovvero si tratterrà la somma dovuta dal contraente,
aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.
Art. 29 – Attività di gestione dei contraenti
1)
2)
3)
4)
L’originale del contratto una volta stipulato e registrato, nonché quello soggetto a registrazione
anche in caso d’uso è custodito dal dsga nella sua veste di responsabile del procedimento.
Per il dsga nella sua veste di responsabile del procedimento, la gestione del contratto comporta
anche la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento degli impegni e delle obbligazioni
contrattualmente assunte dalle parti.
Spetta al responsabile del procedimento azionare e far valere le clausole anche di natura
sanzionatoria, previste dal contratto stesso ogni qualvolta se ne realizzano i presupposti.
Spetta altresì al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni
negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare conseguenze
negative per l’Istituzione Scolastica.
Nell’ipotesi di cui al comma 3 il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al
D.S., chiarendo le ragioni dei ritardi e delle omissioni.
Art. 30 – Inadempienze contrattuali
1)
2)
Nel caso di inadempienza contrattuale, l’Istituzione Scolastica, dopo formale ingiunzione
rimasta senza esito, può affidare l’esecuzione, a spese dell’affidatario, ad un nuovo soggetto
salvo l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno.
I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza,
ed esperire le azioni per l’esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni subiti competono
al D.S.
Al medesimo compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non
configuranti inadempienze in senso proprio.
Art. 31 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lvo
12 aprile 2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e successivi regolamenti attuativi per quanto
applicabili e nei limiti di applicazione all’Istituto, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che,
tempo per tempo, risulteranno applicabili.
CAPO VI - CRITERI E LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI
Art. 32 – Contratti di sponsorizzazione
1)
La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal D.S. ai sensi dell’art. 26
della l.163/2006 e dall’art. 41 del D.I. 44/01, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.
in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di
conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b.
non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed
attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della
Scuola;
c.
nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per
finalità statutarie, per attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei
confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza;
b.
la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella Scuola:
- sportive
- di ricerca
- di divulgazione didattica
- di educazione degli adulti
- di organizzazione ed amministrazione
- di progettualità all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, stabilite esclusivamente
dal Collegio dei Docenti.
Art. 33 – Contratto di locazione di immobili
1)
2)
I beni immobili in uso all’Istituzione Scolastica possono essere ceduti in locazione a soggetti
pubblici e privati secondo la disciplina degli artt. 1571 e ss. del codice civile.
Il D.S. nel determinare il canone di affitto dovrà tener conto dei costi di gestione dell’immobile
in termini di manutenzione straordinaria e pagamento delle imposte, nonché di eventuali
retrocessioni di costi da riconoscere all’ente proprietario dell’immobile.
Art. 34 – Contratti di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi
Il contratto deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:
a.
la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l’attività educativa svolta
nell’Istituto stesso, pertanto non può essere limitativa delle attività didattiche dell’Istituto
b.
precisare il periodo della concessione in uso dell’edificio e le modalità tassative di
utilizzo dei locali da parte del concessionario
c.
precisare l’obbligo del concessionario di stipulare polizza assicurativa per la
responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni
d.
precisare che il concessionario assume l’obbligo della custodia dell’edificio e degli
adempimenti in materia di sicurezza, comprese l’individuazione delle figure sensibili;
e.
precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e
destinazione dell’edificio
f.
precisare che la Scuola e l’Ente proprietario dei locali devono essere tenuti esenti da spese
connesse all’utilizzo dei locali
g.
il corrispettivo per l’utilizzo dei locali e per l’utilizzo delle strumentazioni è stabilito dal
Consiglio di Istituto
Art. 35 – Contratti di utilizzazione dei siti informatici da parte di soggetti terzi
1)
2)
L’Istituzione Scolastica può ospitare sul proprio sito informatico collegamenti verso altre
istituzioni scolastiche o enti d’interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie
tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.
Il contratto, in particolare, dovrà provvedere: l’individuazione da parte del D.S. del docente
responsabile del servizio, il quale, attraverso una dichiarata disponibilità, assume la
responsabilità per contenuti immessi nel sito.
Art. 36 – Contratti di prestazione d’opera
1)
2)
3)
4)
5)
6)
All’inizio dell’anno scolastico il D.S., sulla base del Piano dell’offerta Formativa (P.O.F.) e
alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività
e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà
informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo ufficiale della Scuola e sul proprio
sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei
contratti che si intendono stipulare.
Per ciascun contratto deve essere specificato:
a. l’oggetto della prestazione
b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
c. il corrispettivo proposto per la prestazione
I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal D.S. può
presentare domanda alla Scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il
contratto.
I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per contratti di cui al presente articolo
saranno annualmente determinati dal Consiglio di Istituto.
Nell’ambito di detti criteri il D.S. determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i
singoli contratti conferiti.
Il compenso massimo da corrispondere all’esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo
di attività e dell’impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di seguito specificata:
AREA PROGETTI “P.O.F”
secondo tabella 5 del CCNL 29/11/2007 esclusi oneri
fiscali, previdenziali e assistenziali, I.V.A. (ove previsti);
I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal D.S. mediante valutazione comparativa.
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
curriculum complessivo del candidato;
-
contenuti e continuità dell’attività professionale o scientifica individuale svolta
presso studi professionali, enti pubblici e privati
pubblicazioni e altri titoli
Per la valutazione comparativa dei candidati il D.S. farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati
congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli
specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è
bandita la selezione
eventuali precedenti esperienze didattiche.
Art. 37 – Alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall’Istituzione Scolastica per conto
terzi
I contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l’esecuzione di attività di ricerca. di
didattica e consulenza per conto terzi conclusi tra l’Istituzione Scolastica ed Enti pubblici
privati, ai sensi dell’art. 38 del D.I. 44/01 sono stipulati dal D.S. nell’ambito dei criteri e limiti
di seguito stabiliti.
Nell’attività di ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi rientrano quelle prestazioni eseguite
dall’Istituzione Scolastica, avvalendosi delle proprie strutture, che esulano dai compiti
istituzionali.
Il D.S., per i contratti relativi a prestazioni di carattere didattico, commissionati da terzi, prima di
procedere alla loro stipulazione deve accertare che l’esecuzione della prestazione:
a.
sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica
b.
non costituisca attività istituzionale dell’Istituzione Scolastica
c.
sia strumentale e funzionale alle finalità della Scuola, cioè l’attività deve trovare
motivazioni di ordine didattico, di ricerca, ecc.
d.
nel caso si richieda l’impiego di laboratori si dovranno stabilire le modalità di utilizzo
in modo da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività istituzionali
e.
in caso di utilizzo di personale interno all’Istituzione Scolastica si dovrà tenere conto
se le attività si collocano in orario di servizio ovvero fuori orario di servizio
Il corrispettivo da richiedere al committente per le attività disciplinate dal presente articolo è approvato
dal Consiglio di Istituto, su proposta del D.S.
Il corrispettivo deve essere determinato in misura tale da consentire l’integrale copertura dei
costi, nonché una quota di utile.
In particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi:
a.
costo dei materiali di consumo necessario allo svolgimento dell’attività
b.
costo di acquisto, noleggio manutenzione o ammortamento di apparecchiature
tecnicoscientifiche
e
didattiche necessarie per l’esecuzione dell’attività
c.
costo di eventuale prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie alla
esecuzione della prestazione
d.
costo e compenso al personale impiegato nella prestazione
e.
spese di carattere generale per il funzionamento della struttura (compensi per i
consumi, utenze gas, acqua, energia elettrica, pulizia ecc.) stabilite forfetariamente
nella misura dell’x% della singola prestazione
f.
altre eventuali voci di spese incidenti sul costo globale della prestazione
Art. 38 Regolamento di gestione del fondo minute spese
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all’acquisizione
di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art.
17 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001.
Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del dsga ai sensi
dell’art. 32, 2° comma, del D.I. n. 44 del 2/1/2001. A tal fine, i compiti e gli adempimenti cui è tenuto
il dsga per assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’istituzione scolastica sono di seguito
precisate:
1. provvede all’acquisto, alla conservazione e alla distribuzione presso i vari uffici del materiale di
cancelleria, stampati e materiali di minuto consumo;
2. all’esecuzione delle minute spese di funzionamento a carico del fondo minute spese con i limiti
e le modalità definite nei successivi articoli del presente regolamento;
3. all’acquisto, alla conservazione e alla distribuzione del materiale di pulizia;
4. alle spese postali, telegrafiche, per valori bollati;
5. gestisce gli abbonamenti a periodici e riviste di carattere tecnico ed amministrativo per
l’aggiornamento professionale del personale dipendente;
L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, nella misura massima pari alla cifra
indicata nel Decreto Miur prot. xxx del xxxxx stanziata sull’aggregato A01 del programma annuale.
Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato al dsga, con mandato in partita di giro, con
imputazione all’aggregato A01, Funzionamento amministrativo generale.
A carico del fondo spese il dsga può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:
1. spese postali
2. spese telegrafiche
3. carte e valori bollati
4. spese di registro e contrattuali
5. minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell’istituzione
scolastica
6. imposte e tasse e altri diritti erariali
7. minute spese di cancelleria
8. minute spese per materiali di pulizia
9. spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali
10. altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per
contanti si rende opportuno e conveniente.
Il limite massimo di spesa è fissato in € 15 per scontrino.
Entro il predetto limite il dsga provvede direttamente alla spesa, sotto la sua responsabilità.
Tutte le altre spese, non specificate nel comma precedente, di competenza del dsga, sono considerate
minute spese d’ufficio, ai fini della procedura di ordinazione e liquidazione, di cui all’art. 5 del presente
regolamento, qualora singolarmente non siano superiori a 15,00 euro.
I pagamenti delle minute spese, di cui all’articolo precedente, sono ordinati con buoni di pagamento
numerati progressivamente e firmati dal dsga.
Ogni buono deve contenere:
1. data di emissione
2. oggetto della spesa
3. la ditta fornitrice
4. importo della spesa
5. aggregato e l’impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata
6. l’importo residuo sull’impegno
Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata,
scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario
etc…
Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile previa presentazione al Consiglio
di Istituto di una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute.
La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del dsga, e
da questi debitamente quietanzati.
I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata, (cioè al
funzionamento amministrativo didattico generale ed ai progetti cui si riferiscono le minute spese
sostenute ed i relativi codici dei conti o sottoconti del piano dei conti corrispondenti alle spese
effettuate).
La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare fattura, nota
spese o qualsiasi documento in cui figuri l’importo pagato, la documentazione della ditta fornitrice e la
descrizione dell’oggetto.
Quando la somma è prossima ad esaurirsi, il Direttore deve presentare al Dirigente scolastico una nota
riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute, al fine di ottenere l’autorizzazione al
rimborso, mediante emissione di singoli mandati a suo favore imputati all’attività e/o progetto cui si
riferiscono le minute spese sostenute ed i relativi codici dei conti o sottoconti del piano dei conti
corrispondenti alle spese effettuate.
La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito giornale di cassa
numerato e vidimato dal Dirigente Scolastico. A tal fine il dsga deve impiantare il registro delle minute
spese e contabilizzare cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite. Nella registrazione va
specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto o sottoconto collegato.
Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del dsga, rimasta inutilizzata, deve essere
a cura dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola
all’aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale – A02 Funzionamento didattico generale.
Il servizio relativo alla gestione del fondo minute è soggetto a verifiche dell’organo di revisione per cui
il dsga deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione. Verifiche
di cassa possono essere anche disposte in qualsiasi momento dal Dirigente Scolastico.
E’ vietato al dsga di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata. Gli oggetti e valori
di proprietà dell’istituzione scolastica o pervenuti in possesso della medesima, che si ritenga di affidare
alla custodia del dsga, sono dallo stesso ricevuti su ordine scritto del Dirigente Scolastico.
Allegato 1
REGOLAMENTO PER VISITE GUIDATE E VIAGGI
D’ISTRUZIONE
PREMESSA
1. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre,
manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti
e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali o
sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi
provinciali, regionali, nazionali, a campionati o a gare sportive, a manifestazioni
culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante dell’offerta
formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e
socializzazione.
2. Le proposte devono essere approvate dai Consigli di Intersezione, Interclasse o di
Classe con la partecipazione dei genitori al momento della progettazione di inizio
d’anno scolastico e comunque almeno 60 gg prima della loro realizzazione per
dare modo al Collegio dei Docenti di approvare l’iniziativa e farla rientrare nel
Piano delle Uscite e di Viaggi Didattici della scuola.
3. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita guidata in
occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non
prevedibile, si impone comunque di presentare tutta la documentazione necessaria
non oltre il 20° giorno precedente l’uscita.
4. Il Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione, prima di esprimere il parere
sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste
dalla programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento.
Nell’ipotesi di valutazione positiva, indica l’accompagnatore referente, gli
accompagnatori, compreso l’accompagnatore di riserva.
5. Le proposte che prevedono la partecipazione di ragazzi appartenenti a classi
diverse devono essere approvate dal Collegio Docenti dell’ordine di scuola
interessato.
6. Non possono essere chieste alle famiglie quote di compartecipazione di entità tali
da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la stessa natura e
finalità dei viaggi di istruzione.
7. Nessun alunno dovrà essere escluso dalle visite d’istruzione per ragioni di carattere
economico. L’Istituto può provvedere su richiesta scritta e motivata dei docenti ad
elargire un contributo fino ad esaurimento dell’apposito fondo.
8. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto dei quali non verrà concessa
l’autorizzazione è pari all’80% degli alunni frequentanti la classe.
9. La scuola deve acquisire consenso scritto delle famiglie dopo presentazione del
programma analitico di viaggio e del relativo costo.
10.Le famiglie dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il giorno prima
della partenza. La quota del viaggio è sempre dovuta, anche in caso di assenza
dell’alunno.
11.A Norma di Legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di
partecipazione
dovranno
essere
versate
dalle
famiglie
sul
c/c…………………………………………………………………………….MET
TERE CODICE IBAN E NOME DELLA BANCA DI RIFERIMENTO
12.Tutti gli alunni partecipanti dovranno essere in possesso di un documento di
identificazione nonché per i viaggi all’estero di un documento valido per
l’espatrio.
13.Il docente responsabile delle Uscite Didattiche coordina per ogni plesso il piano
delle Uscite e dei Viaggi Didattici.
14.Il docente referente della visita di istruzione, dopo l’approvazione del Consiglio di
Classe, di Intersezione o di Interclasse, presenta al docente responsabile gli
appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti per poter procedere alla
richiesta dei preventivi di spesa.
FINALITA’
15.Lo scopo dei viaggi di istruzione e delle visite guidate deve essere in stretto
rapporto con il piano dell’offerta formativa e può avere carattere multidisciplinare.
DESTINATARI
16.Ad ogni viaggio partecipano studenti compresi nella medesima fascia d’età,
sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni.
17.Fanno eccezione i viaggi per attività teatrali, cinematografiche, musicali, ecc…
nonché i viaggi connessi con le attività sportive, la cui programmazione contempli
la partecipazione di studenti di classi diverse.
DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE
18.Per viaggi d’istruzione e visite guidate sono concessi un massimo di 6 giorni
all’anno da utilizzare in più occasioni per un massimo di 2 giorni per viaggio.
19.Nell’ultimo mese di lezione non sono autorizzati viaggi e visite d’istruzione ad
eccezione di quelli connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed
internazionali, visite guidate ai parchi nazionali.
20.Per motivi di sicurezza va evitata la programmazione dei viaggi e delle visite nei
periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi. E’ fatto divieto di intraprendere
qualsiasi viaggio in orario notturno.
ACCOMPAGNAMENTO
21.Le visite guidate o i viaggi d’istruzione che coinvolgono una sola classe
necessitano della presenza di due accompagnatori; per più classi si considera in
media un accompagnatore ogni 15 alunni; in presenza di alunni diversamente abili
partecipa il docente di sostegno.
22.In casi eccezionali la funzione di accompagnatore può essere svolta dai
collaboratori scolastici.
23.Il docente referente al rientro compila una breve relazione della visita d’istruzione.
NORME TRANSITORIE E FINALI
24.Le visite guidate e i viaggi d’istruzione costituiscono vera e propria attività
complementare della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività
didattiche.
25.Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal
Consiglio d’Istituto.
26.Il presente Regolamento approvato con delibera n. … del Consiglio d’Istituto del
………………..annulla e sostituisce ad ogni effetto qualsiasi regolamento
precedente.
Allegato 2
REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DELLA CONNESSIONE
AD INTERNET
Il presente regolamento è rivolto a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell’uso di strumenti e
servizi (Docenti, personale amministrativo e tecnico e collaboratore scolastico, studenti e famiglie,
collaboratori esterni fornitori o fruitori di servizi)
Premesse di buon comportamento
Tutti gli utenti che utilizzano internet devono rispettare:
• La legislazione vigente applicata alla comunicazione su internet
• La netiquette (etica e norme di buon uso dei servizi di rete)
Tutte le parti chiamate in causa dal presente documento devono leggerlo attentamente per accertarsi
di averlo compreso in tutte le sue parti e di recepirne i contenuti.
I vantaggi di internet a scuola
Il curricolo scolastico prevede che gli studenti imparino a reperire materiale, recuperare
documenti e scambiare informazioni attraverso l'uso delle TIC. Internet offre sia agli studenti
sia al personale docente una vasta scelta di risorse e opportunità di scambi culturali con persone
di altri paesi. Inoltre, su internet si possono recuperare risorse su tempo libero, attività
scolastiche e sociali, proposte collaborativo –lavorative.
La scuola propone, sia agli studenti sia al personale docente, di utilizzare internet al fine di
promuovere l'eccellenza in ambito didattico, attraverso la condivisione delle risorse, l'innovazione
e la comunicazione.
Per gli studenti ed il personale docente l'accesso ad internet è un privilegio ed un diritto.
L'accesso ad internet permette al personale docente di svolgere in modo agevole ed efficace
diverse funzioni rilevanti da un punto di vista professionale, in primo luogo l'autoaggiornamento
e la partecipazione ad iniziative di e-learning avviate dal Ministero. La possibilità di accedere da
scuola alle risorse documentarie tramite internet diviene un fattore imprescindibile per lo
svolgimento della professione e per un uso corretto ed efficace delle nuove tecnologie per la
didattica.
L'accesso ad internet diventa per gli allievi uno strumento di acquisizione del sapere che si affianca
agli strumenti tradizionali e lo rende implicitamente oggetto di particolare attenzione per la
formazione dei giovani. L'approccio all'uso delle TIC si presenta quindi come ambito formativo
non esclusivamente disciplinare ma trasversale rispetto all'azione educativa dell'istituto.
Esiste però la possibilità che gli studenti trovino materiale inadeguato ed illegale su internet; a tal
proposito l'istituto deve prendere opportune precauzioni, limitando l'accesso a internet. Gli
insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on line, di stabilire obiettivi
chiari nell'uso di internet e di insegnarne un uso accettabile e responsabile. L'obiettivo principale
resta quello di arricchire ed ampliare
le attività didattiche, secondo quanto prevede il curricolo scolastico, l'età e la maturità degli studenti.
Per il personale ATA, oltre alle attività legate alle proprie mansioni (trasmissioni telematiche
al ministero, monitoraggio progetti, utilizzo della piattaforma di segreteria,etc), l’utilizzo di internet è
consentito e promosso per tutte quelle attività legate all’aggiornamento e formazione del proprio
profilo professionale.
Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di internet
La scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire il divieto di accesso a
materiale inappropriato, anche se non è possibile evitare che nessuno si trovi di fronte a materiale
inadatto navigando su un computer della scuola.
La scuola non può farsi carico della responsabilità per il materiale trovato su internet o per
eventuali conseguenze causate dalla navigazione. Gli studenti imparano ad utilizzare i metodi
di ricerca su internet, che includono i cataloghi per soggetto e l'uso dei motori di ricerca. Ricevere
e inviare informazioni o messaggi e-mail prevede una buona abilità di gestione delle informazioni e
di comunicazione. Le abilità di gestione delle informazioni includono:
garanzia di validità, la diffusione e l'origine delle informazioni a cui si accede o che si
ricevono;
utilizzazione di fonti alternative di informazione per proposte comparate;
ricerca del nome dell'autore, dell'ultimo aggiornamento del materiale e dei possibili altri link
al sito;
rispetto dei diritti d'autore e dei diritti di proprietà intellettuale.
Gli studenti devono essere pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in rete.
Devono essere educati a riconoscere e ad evitare gli aspetti negativi di internet come la
pornografia, la violenza, il razzismo e lo sfruttamento dei minori. Agli studenti non deve essere
sottoposto materiale di questo tipo e se ne venissero casualmente a contatto dovrebbero sempre
riferire l'indirizzo internet (URL) ai responsabili.
Inoltre, l'utilizzo di internet comporta una serie di rischi che possono avere ripercussioni sulla
gestione degli archivi sia di dati comuni sia sensibili:
rischio interno relativo all'utilizzo della rete da parte di personale non autorizzato ad accedere
ai dati;
rischio esterno dovuto ad intrusioni nel sistema da parte di hacker/cracker;
rischio interno dovuto ad intrusioni da parte di studenti;
rischio interno/esterno di scaricamento di virus, Trojan e worm tramite posta elettronica e/o
operazioni di download.
Le strategie della scuola per garantire la sicurezza sull'uso delle TIC
La rete didattica è protetta da firewall e dotata di proxy server e filtro per la selezione dei
contenuti.
La connessione ad internet della scuola è accessibile dopo essersi autenticati inserendo la password
della scuola, diversa in ogni plesso e cambiata periodicamente; gli studenti devono chiudere la
sessione dopo aver terminato il proprio lavoro. Gli studenti non possono essere a conoscenza della
password.
Il sistema informatico dell'istituto è regolarmente controllato dai responsabili in base alle norme di
sicurezza e/o per prevenire disfunzioni di tipo hardware/software.
Il personale controlla periodicamente i file utilizzati, i file di report, i file temporanei ed i siti internet
visitati.
E’ vietato inserire file sul server tranne che in apposite cartelle condivise; è vietato scaricare da
internet software non autorizzati.
E’ vietato il download di files : è considerato download di file lo scaricamento di materiale
digitale da internet o supporti in genere (compresi mini disk, memorie sd, pen drive etc.).
Per utilizzare Pen Drive, CD ROM o altri supporti di memorizzazione personali è necessario
chiedere un permesso e sottoporli a controllo antivirus; durante le attività, gli studenti non possono
utilizzare file eseguibili (salvo gli applicativi di comune u tilizzo) e utilità di sistema.
In generale, il software o i siti utilizzabili sono solo quelli autorizzati dalla scuola.
I file di proprietà dell'istituto sono posti in particolari aree del server soggette a protezione e
vengono periodicamente controllati dal personale.
Il sistema informatico della scuola è provvisto di software antivirus aggiornato. Gli assistenti
tecnici sono tenuti a vigilare sulla protezione dei sistemi. Ogni utente che importi dati a scuola
tramite supporti esterni è tenuto a verificare l’assenza di virus nel proprio supporto.
La scuola pone in atto le misure preventive in suo possesso, ma ogni utente è informato
che, considerata la vastità della problematica, esiste il pericolo reale di infettare il proprio supporto
sul sistema della scuola, di conseguenza la scuola declina ogni responsabilità da ogni incidente che
possa verificarsi da un eventuale infezione da virus.
Il sistema di accesso su internet prevede un filtro per evitare l'accesso a siti web con contenuto
illegale e/o pornografico. Il sistema dà la possibilità di impedire l'accesso a siti non
appropriati, consentire l'accesso esclusivamente ad un numero limitato di siti approvati, monitorare
i siti visitati dagli studenti e dai docenti.
Dopo un certo numero di violazioni delle regole stabilite dalla politica scolastica, l'istituto ha il
diritto di eliminare l'accesso dell'utente ad internet per un certo periodo di tempo o in modo
permanente.
Il personale che opera sulle TIC controllerà l'efficacia del sistema di filtraggio. A tal proposito, la
strategia della scuola dipende dalle indicazioni previste dal curricolo e dall'età degli studenti in una
classe.
Servizi di posta elettronica
Gli studenti durante le attività didattiche non possono utilizzare il servizio e-mail personale se
questo interferisce con altre attività di apprendimento. In altri momenti scolastici possono accedere
al servizio e-mail personale previa richiesta ai responsabili delle TIC.
Per tutti gli utilizzatori di internet è consentita la consultazione della propria e-mail personale se
su dominio istituzionale, istruzione, gmail per gli account di classe, etc. Non è garantita la
consultazione della propria e-mail su dominio privato in quanto potrebbero essere presenti
materiali e/o servizi non conformi al presente regolamento.
Un indirizzo e-mail può essere attribuito ad un gruppo di studenti o ad una classe nel caso di attività
didattiche che prevedano scambio di informazioni con altri gruppi di studenti o classi nell'ambito di
una precisa programmazione di una disciplina.
Gli studenti devono riferire al docente o ai responsabili delle TIC se ricevono e-mail offensive; è
vietato utilizzare catene telematiche di messaggi senza il permesso del mittente; i docenti e gli
studenti che leggono i propri messaggi sul server dei servizi di posta non devono lasciarne traccia
sui computer dell'istituto; non è consentito configurare un client di posta locale per la lettura di
e-mail né al personale docente né agli allievi; solo in casi particolari e in presenza di una ben precisa
programmazione di disciplina, i responsabili delle TIC potranno configurare un client di posta locale
per la lettura di e-mail al fine di favorire scambi culturali; gli studenti non devono rivelare dettagli
o informazioni personali loro o di altre persone di loro conoscenza come indirizzi, numeri di
telefono od organizzare incontri fuori dalla scuola.
Gestione del sito della Scuola
La redazione editoriale della scuola (personale amministrativo, referenti informatici per la scuola
primaria e secondaria, dirigente scolastico) gestisce le pagine del sito ed è sua responsabilità
garantire che il contenuto sul sito sia accurato ed appropriato. Il sito assolverà alle linee guida
sulle pubblicazioni della scuola. La scuola detiene i diritti d'autore dei documenti che si trovano
sul sito, oppure richiede il permesso all'autore proprietario. Le informazioni pubblicate sul sito della
scuola relative alle persone da contattare devono includere solo l'indirizzo della scuola, l'indirizzo
di posta elettronica e il numero di telefono della scuola ma non informazioni relative agli indirizzi
del personale della scuola o altre informazioni del genere.
Mailing list con moderatore, gruppi di discussione, chat rooms
L'istituto può utilizzare una lista di indirizzi di utenti selezionati per distribuire del materiale. Agli
studenti non è consentito l'accesso alle chat rooms, salvo in casi particolari e in presenza di una ben
precisa programmazione di disciplina sotto la responsabilità del docente; sono permesse solo chat
a scopi didattici; la supervisione del docente è comunque necessaria per garantire la sicurezza;
solo i gruppi di discussione che hanno obiettivi e contenuti didattici sono disponibili agli studenti.
Attacchi esterni
Sono considerati attacchi esterni tutte quelle attività legate ad individuare vulnerabilità dei sistemi
interni o esterni alla scuola e ad utilizzarle per prendere il controllo totale o parziale, per arrecare
danni, o solamente per avere accesso a dati non resi volontariamente pubblici. La scuola vieta
espressamente tale tipologia di attività.
Servizi on line agli utenti esterni
All'interno del proprio sito web, la scuola offre servizi alle famiglie e agli utenti esterni:
consultazione elenchi libri di testo;
orari delle classi, dei docenti, degli uffici e delle strutture;
comunicazioni alle famiglie;
modulistica;
tramite l'accesso al sito del registro elettronico, valutazioni degli allievi, assenze, compiti
(accesso riservato all'utenza tramite nome utente e password personali).
Tali servizi sono erogati in conformità con quanto espresso della Legge 196/2003 in materia del
trattamento dei dati.
Informazioni per gli studenti
Le regole di base relative all'accesso ad internet descritte nel presente documento saranno esposte nei
laboratori di informatica, insieme al regolamento sull'uso delle TIC, e pubblicate sul sito della scuola.
Gli studenti saranno informati che l'utilizzo di internet è monitorato e verranno loro date le istruzioni per
un uso responsabile e sicuro di internet.
Gli studenti e i loro genitori / tutori devono prendere visione del presente documento.
Informazioni per i genitori / tutori
I genitori / tutori vengono informati delle regole dell’uso internet dell'istituto sul sito web della
scuola. Essi potranno richiedere una copia del documento; è auspicabile che le regole sull'uso
accettabile e responsabile di internet all'interno dell'istituto siano condivise e conseguite dalle
famiglie anche nell'ambiente domestico.
Eventuali commenti o suggerimenti connessi possono essere inviati all'attenzione del Dirigente
Scolastico.
Informazioni per il personale scolastico
Il personale scolastico viene informato della regole dell’acceso ad internet dell'istituto sul sito web della
scuola. Esso potrà richiedere una copia del documento; è inoltre consapevole che l'uso di internet verrà
monitorato e segnalato e che tutto il personale scolastico sarà coinvolto nello sviluppo del regolamento
di utilizzo della rete della scuola e nell'applicazione delle istruzioni sull'uso sicuro e responsabile di
internet.
Il personale docente deve consultare regolarmente il sito (almeno tre volte alla settimana), nell’accesso
riservato e la propria mail personale, poiché è tenuto alla lettura delle comunicazioni inviate dalla
segreteria dell’Istituto o dalla presidenza.
In caso di dubbi legati alla legittimità di una certa istanza utilizzata in internet, l'insegnante dovrà
contattare il Dirigente scolastico o il responsabile delle TIC per evitare malintesi. Gli insegnanti
saranno inoltre provvisti di informazioni concernenti leproblematiche sul diritto d'autore che vengono
applicate alla scuola.
REGOLAMENTO UTILIZZO SISTEMI INFORMATIVI
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento e le sue premesse che ne sono parte integrante, disciplinano le modalità di
accesso, di uso delle risorse informatiche dell’Istituto dell’Istituzione scolastica (rete, apparecchiature
e risorse infrastrutturali, patrimonio informativo e software).
Le risorse infrastrutturali sono le componenti hardware/software e gli apparati elettronici collegati alla
rete informatica della scuola. Il patrimonio informativo è l’insieme delle banche dati in formato
digitale e in generale tutti i documenti prodotti tramite l’utilizzo dei suddetti apparati. Le risorse
software sono i sistemi operativi e i programmi acquisiti legalmente dall’Istituto).
Il presente regolamento si applica a tutti gli utenti interni che sono autorizzati ad accedere alla rete
della scuola: impiegati amministrativi, tecnici, docenti, collaboratori scolastici e alunni. Si applica
anche a taluni utenti esterni, quali i collaboratori esterni, ditte fornitrici di software che effettuano
attività di manutenzione limitatamente alle applicazioni di loro competenza, ditte fornitrici di
hardware o delegate alla sua manutenzione (è consentita la visualizzazione di files solo per quanto
strettamente indispensabile), eventuali enti esterni autorizzati da apposite convenzioni all’accesso
a specifiche banche dati con le modalità stabilite dalle stesse.
Art. 2 Principi generali – Diritti e Responsabilità
Ogni utente è responsabile civilmente e penalmente del corretto uso delle risorse informatiche, dei
servizi/programmi ai quali ha accesso e dei propri dati. Tutti i soggetti interagenti, a qualunque
titolo, col sistema informatico dell’Istituto sono anche responsabili di eventuali danni erariali
conseguenti.
Per motivi di sicurezza e protezione dei dati, ogni attività compiuta nella rete informatica è sottoposta
a registrazione in files-registro; la registrazione riguarda orario di inizio e fine dell’accesso al
sistema e all’account che ha operato. Detti files possono essere soggetti a trattamento solo per fini
istituzionali, per attività di monitoraggio e controllo; possono essere messi a disposizione
dell’autoritÀ giudiziaria in caso di accertata violazione della normativa vigente. La riservatezza
delle informazioni in essi contenute è soggetta a quanto dettato dal DLgs. n. 196/2003 e normativa
collegata.
L’Istituto, per fini legati alla sicurezza dell’intero sistema informativo, dispone di strumenti per il
monitoraggio e il controllo della navigazione in internet.
Art. 3 Utilizzo dei personal computer
Il personal computer affidato al dipendente è uno strumento di lavoro. Ogni utilizzo non inerente
all’attività professionale può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e,
soprattutto, minacce alla sicurezza. Pertanto:
a) L’uso dell’elaboratore con profilo di accesso specifico (utenti dell’area Amministrativa
e di Sistema, Sistema integrato del registro elettronico, piattaforma di e-Learning, account
individuali riservati) deve essere protetto da password e non divulgata. Gli account destinati
al trattamento di dati amministrativi e sensibili sono cusoditi a cura del Titolare del
trattamento dati.
b) I preposti all’amministrazione del sistema, nell’espletamento delle funzioni legate alla
sicurezza e alla manutenzione informatica, avranno la facoltà di accedere in qualunque
momento anche da remoto a tutte le postazioni e a tutti gli account.
c) Il personal computer deve essere spento al termine dell’orario delle lezioni o di servizio,
comunque prima di lasciare gli uffici, i laboratori di informatica, le aule. Lasciare un
elaboratore incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza
che vi sia la possibilità di provarne in seguito l’indebito uso. Al termine di qualunque
sessione riservata di lavoro o di assenza temporanea è obbligatorio uscire dall’account o
bloccare il computer.
d) L’accesso ai dati presenti nel personal computer di area amministrativa potrà avvenire
quando si rende indispensabile ed indifferibile l’intervento, ad esempio in caso di
prolungata assenza od impedimento dell’incaricato, informando tempestivamente
l’incaricato dell’intervento di accesso realizzato;
e) è vietato installare autonomamente programmi informatici sui server salvo autorizzazione
esplicita degli amministratori di sistema, e sui Pc salvo autorizzazione del Titolare, in
quanto sussiste il grave pericolo di portare virus informatici o di alterare la stabilità delle
applicazioni dell’elaboratore. L’inosservanza di questa disposizione, oltre al rischio di
danneggiamenti del sistema per incompatibilità con il software esistente, può esporre la
struttura a gravi responsabilità civili ed anche penali in caso di violazione della normativa a
tutela dei diritti d’autore sul software (D. Lgs. 518/92 sulla tutela giuridica del software e
L. 248/2000 nuove norme di tutela del diritto d’autore) che impone la presenza nel sistema
di software regolarmente licenziato o comunque libero e quindi non protetto dal diritto
d’autore;
f) è vietato modificare le caratteristiche impostate sul proprio Pc, salvo con autorizzazione
esplicita degli amministratori di sistema o del Titolare;
g) è vietato inserire password locali alle risorse informatiche assegnate (come ad esempio
password che non rendano accessibile il computer agli amministratori di rete), se non
espressamente autorizzati e dovutamente comunicate agli amministratori di sistema;
h) É vietata l’installazione sul proprio Pc di dispositivi di memorizzazione, comunicazione o
altro (come ad esempio masterizzatori, modem, dischi esterni, i- pod, telefoni, ecc.), se
non con l’autorizzazione espressa degli amministratori di sistema o del Titolare. Ogni
utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo
immediatamente gli amministratori di sistema o Titolare nel caso in cui vengano rilevati virus
o eventuali malfunzionamenti.
Art. 4 Utilizzo della rete informatica
Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali sulle quali
vengono svolte regolari attività di controllo, amministrazione e backup e non possono in alcun modo
essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto qualunque file che non sia legato all’attività lavorativa
non può essere dislocato in queste unità.
In presenza di reti locali con dominio, i files relativi alla produttività individuale possono essere
salvati sul server e i limiti di accesso sono regolarizzati da apposite procedure di sicurezza che
suddividono gli accessi tra gruppi e utenti aventi profili di autorizzazione diversi.
Gli amministratori di sistema possono in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file
o applicazione che riterranno essere pericolosi per la sicurezza o in violazione del presente
regolamento sia sui PC degli incaricati sia sulle unità di rete.
Le password d’ingresso alla rete ed ai programmi sono segrete e non vanno comunicate a terzi.
Costituisce buona regola la periodica pulizia degli archivi, con cancellazione dei files obsoleti o
inutili. Particolare attenzione deve essere prestata alla duplicazione dei dati, è infatti assolutamente
da evitare un’archiviazione ridondante.
E’ importante togliere tutte le condivisioni dei dischi o di altri supporti configurate nel Pc se non
strettamente necessarie (e per breve tempo) allo scambio dei file con altri colleghi. Esse possono
risultare utili ad eventuali software che cercano di minare la sicurezza dell’intero sistema.
E’ compito degli amministratori di sistema provvedere alla creazione e alla manutenzione di aree
condivise sul server per lo scambio dei dati tra i vari utenti.
Nell’utilizzo della rete informatica è fatto divieto di:
a) Utilizzare la Rete in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
b) Agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività
della Rete e ne restringano l’utilizzabilità e le prestazioni per altri utenti;
c) Effettuare trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, dati, ecc);
d) Installare componenti hardware non compatibili con l’attività istituzionale;
e) Rimuovere, danneggiare o asportare componenti hardware;
f) Utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare le attività
di altri utenti, per leggere, copiare o cancellare file e software di altri utenti;
g) Utilizzare software visualizzatori di pacchetti TCP/IP (sniffer), software di intercettazione
di tastiera (keygrabber o keylogger), software di decodifica password (cracker) e piá in
generale software rivolti alla violazione della sicurezza del sistema e della privacy;
h) Usare l’anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi.
Art. 5 Utilizzo di internet
I Pc abilitati alla navigazione in Internet costituiscono uno strumento necessario e prezioso per lo
svolgimento dell’attività professionale.
Nell’uso di internet e della posta elettronica non sono consentite le seguenti attività:
a) L’uso di internet per motivi personali (ad esempio facebook).
b) L’accesso a siti inappropriati (esempio siti pornografici, di intrattenimento, ecc.);
c) Lo scaricamento (download) di software e di file non necessari all’attività istituzionale,
sia perchè potrebbero celare minacce al buon funzionamento del sistema, sia perchè
software privi di licenza comportano gravissime sanzioni economiche e penali per il Datore
di lavoro ed eventualmente anche per il dipendente;
d) Utilizzare programmi per la condivisione e lo scambio di file in modalità peer to peer (Napster,
Emule, Winmx, e-Donkey, ecc.);
e) Accedere a flussi in streaming audio/video da Internet per scopi non istituzionali;
f) Un uso che possa in qualche modo recare qualsiasi danno all’Istituto o a terzi.
Il dipendente non deve eseguire download di files eseguibili o documenti da siti Web, HTTP o
FTP non conosciuti. Si ricorda che la frequentazione di siti non conosciuti o lo scaricamento di
files da fonti non garantite possono introdurre virus o altro malware, che possono creare
inconvenienti gravissimi, con perdita di dati, blocco operativo e danni economici importanti.
L’imprudente autore può essere chiamato a risponderne in via disciplinare e per il danno recato.
Art. 6 Utilizzo della posta elettronica
La casella di posta assegnata dall’Istituto, è uno strumento di lavoro e le persone assegnatarie delle
caselle di posta elettronica sono responsabili del loro corretto utilizzo.
É fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica della struttura per la partecipazione a
dibattiti, forum o mailing-list, salvo diversa ed esplicita autorizzazione, che esulino dagli scopi
della scuola.
É buona norma evitare messaggi completamente estranei al rapporto di lavoro o alle relazioni
tra colleghi. La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e
soprattutto allegati ingombranti.
Ogni comunicazione inviata o ricevuta che abbia contenuti rilevanti o contenga impegni contrattuali
o precontrattuali con l’istituto ricevuta da personale non autorizzato, deve essere visionata ed
inoltrata al Direttore SGA, o in ogni è opportuno fare riferimento alle procedure in essere per la
corrispondenza ordinaria.
La documentazione elettronica che viene contraddistinta da diciture od avvertenze dirette ad
evidenziarne il carattere riservato o segreto, non può essere comunicata all’esterno senza preventiva
autorizzazione del Responsabile del trattamento.
Per la trasmissione di files all’interno della struttura è possibile utilizzare la posta elettronica,
prestando attenzione alla dimensione degli allegati (ad esempio per dimensioni superiori a 2 MB È
preferibile utilizzare le cartelle di rete condivise).
È obbligatorio controllare i file attachments (allegati) di posta elettronica prima del loro utilizzo
(non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web, HTTP o FTP non conosciuti) e
accertarsi dell’identità del mittente.
In particolare nell’uso della posta elettronica non sono consentite le seguenti attività:
a) La trasmissione a mezzo di posta elettronica di dati sensibili, confidenziali e personali di
alcun genere, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali (Dlgs. 196 del 30/6/2003) e inerenti le ragioni di servizio;
b) L’apertura di allegati ai messaggi di posta elettronica senza il previo accertamento
dell’identità del mittente;
c) Inviare tramite posta elettronica informazioni quali user-id, password, configurazioni della
rete interna, indirizzi e nomi dei sistemi informatici.
Art. 7 Utilizzo delle password
Le password di ingresso alla rete, di accesso ai programmi e dello screensaver, sono previste ed
attribuite dai referenti di sistema, ovvero dal Titolare del trattamento dei dati.
È necessario procedere alla modifica della password almeno ogni tre mesi (come previsto dal punto 5
del disciplinare tecnico allegato al Codice della privacy, D.lgs. n.196/2003) con contestuale
comunicazione all’Incaricato della custodia delle Password.
La comunicazione di variazione delle password di accesso ai servizi amministrativi dovrà avvenire
secondo la modulistica prevista dal Titolare e dovrà essere consegnata al “Custode delle
password”, in busta chiusa, con data, nome e firma dell’incaricato apposte sul lembo di chiusura.
Le password possono essere formate da lettere (maiuscole o minuscole) e numeri ricordando che
lettere maiuscole e minuscole hanno significati diversi per il sistema; devono essere composte
da almeno otto caratteri e non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato
(punto 5 del disciplinare tecnico Privacy). La password dev’essere modificata ogni 3 mesi se il
computer consente l’accesso a dati sensibili, altrimenti ogni 6 mesi. La password non deve essere
scritta su supporti cartacei.
Nel caso si sospetti che la password abbia perso la segretezza, deve essere immediatamente
sostituita, dandone comunicazione scritta all’Incaricato della custodia delle Password,
Qualora l’utente venisse a conoscenza delle password di altro utente, è tenuto a darne immediata
notizia, per iscritto, al Titolare.
Art. 8 Utilizzo dei supporti magnetici
Tutti i supporti magnetici riutilizzabili (dischetti, nastri, DAT, chiavi USB, CD e DVD)
contenenti dati sensibili e giudiziari devono essere trattati con particolare cautela onde evitare che
il loro contenuto possa essere recuperato (punto 22 del disciplinare tecnico Privacy). Una persona
esperta potrebbe infatti recuperare i dati memorizzati anche dopo la loro cancellazione.
I supporti magnetici contenenti dati sensibili e giudiziari (punto 21 del disciplinare tecnico Privacy)
devono essere custoditi in archivi chiusi a chiave.
Tutti i supporti magnetici riutilizzabili (dischetti, nastri, DAT, chiavi USB, CD riscrivibili e DVD)
obsoleti devono essere consegnati agli Amministratori di Sistema per l’opportuna distruzione.
Ogni qualvolta si procederà alla dismissione di un Personal Computer gli Amministratori di Sistema
provvederanno alla distruzione o all’archiviazione protetta delle unità di memoria interne alla
macchina stessa (hard-disk, memorie allo stato solido).
Art. 9 Utilizzo di pc portatili
L’utente è responsabile del notebook portatile assegnato alla sua LIM e deve custodirlo con
diligenza sia durante gli spostamenti sia durante l’utilizzo.
Ai PC portatili e tablet si applicano le regole di utilizzo previste per i PC connessi in rete, con
particolare attenzione alla rimozione di eventuali file elaborati sullo stesso prima della riconsegna.
I tablet in comodato d’uso utilizzati all’esterno (convegni, lavoro domestico autorizzato, ecc…), in
caso di allontanamento devono essere custoditi in un luogo protetto ad esclusiva responsabilità del
comodatario.
Gli studenti non possono spostare i notebook dalla classe alla cassaforte e viceversa.
Art. 10 Utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo
L’utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo in genere (carta, inchiostro, toner, floppy
disk, supporti digitali come CD e DVD) è riservato esclusivamente ai compiti di natura
strettamente istituzionale.
Devono essere evitati in ogni modo sprechi dei suddetti materiali o utilizzi eccessivi.
É cura dell’utente effettuare la stampa dei dati solo se strettamente necessaria e di ritirarla prontamente
dai vassoi delle stampanti comuni. É buona regola evitare di stampare documenti o file nonadatti (molto lunghi o non- s u p p o r t a t i , come ad esempio files di contenuto grafico) su
stampanti comuni. In caso di necessità la stampa in corso può essere cancellata.
Art. 11 Osservanza delle disposizioni in materia di Privacy
È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di Privacy del D.lgs. n. 196/2003 e alle misure
minime di sicurezza previste dal suo Allegato B (disciplinare tecnico), come indicate nella lettera di
designazione di incaricato del trattamento dei dati.
Art. 12 Amministratori di Sistema
Gli Amministratori di Sistema sono i soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse
informatiche dell’Istituto e a cui sono consentite le seguenti attività:
a) Gestire l’hardware e il software di tutte le strutture tecniche informatiche di
appartenenza dell’Istituto, collegate in rete o meno;
b) Gestire esecutivamente (creazione, attivazione, disattivazione e tutte le relative attività
amministrative) gli account di rete e i relativi privilegi di accesso alle risorse, assegnati agli
utenti della Rete Informatica istituzionale, secondo le direttive impartite dal Titolare;
c) Utilizzare le credenziali conservate dal “Custode delle password” oppure le credenziali di
accesso di amministrazione del sistema o l’account di un utente tramite reinizializzazione
della relativa password, per accedere ai dati o alle applicazioni presenti su una risorsa
informatica assegnata ad un utente in caso di prolungata assenza, irrintracciabilità o
impedimento dello stesso. Tale utilizzo deve essere esplicitamente richiesto dal Titolare per
l’utente assente o impedito, e deve essere limitato al tempo strettamente necessario al
compimento delle attività indifferibili per cui è stato richiesto.
d) Solo se rientranti nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della
protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori,
eseguire le seguenti attività:
1) Monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per
controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete, dei computer e degli applicativi;
2) Creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque account o privilegio, attesa
l’autorizzazione del Titolare;
3) Rimuovere programmi software dalle risorse informatiche assegnate agli utenti;
4) Rimuovere componenti hardware dalle risorse informatiche assegnate agli utenti.
Sub Allegato 1
La legge sul diritto d'autore
Negli ultimi 15 anni, a partire dalla direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela del software, la spinta
dell'Unione europea è stata determinante in materia di diritto d'autore al fine di evitare differenze ed
incertezze normative negli stati membri. Anche nell'ordinamento italiano tali disposizioni
comunitarie sono state recepite mediante una serie di decreti (D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169,
“Attuazione della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati”; D.Lgs. 2
febbraio 2001, n. 95, “Attuazione della Direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei
disegni e dei modelli”; D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, “Attuazione della direttiva 2001/29/CE
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione”) che, di fatto, hanno aggiornato la Legge 22 aprile 1941, n. 633 (la cosiddetta
“Legge sul diritto d'autore”).
La legge sul diritto d'autore tutela:
1.le opere letterarie;
2.le opere musicali;
3.le opere coreografiche e pantomimiche;
4.le opere delle arti figurative;
5.i disegni e le opere dell'architettura;
6.le opere dell'arte cinematografica;
7.le opere fotografiche;
8.i programmi per elaboratore;
9.le banche di dati;
10.il disegno industriale /design.
Il diritto d'autore nasce con la creazione dell'opera stessa; vi sono due categorie di diritti tutelati:
diritti morali, non cedibili a terzi (essere riconosciuto autore dell'opera, mantenere l'opera
inedita, opporsi a modifiche);
diritti patrimoniali, cedibili a terzi e che si estinguono dopo 70 anni dalla morte dell'autore
(riproduzione in esemplari, comunicazione e distribuzione, noleggio e prestito, diffusione via
etere).
La “Legge sul diritto d'autore” tutela sia da un punto di vista civile (art. 156 e seguenti) sia da
un punto di vista penale (art. 171 e seguenti) le opere.
Tutte le opere dell'ingegno pubblicate su internet (testi, immagini, musica, ...) e i siti web, qualora
siano creazioni intellettuali nuove ed originali, sono tutelate dalla “Legge sul diritto d'autore”;
chi realizza l'opera ha “il diritto di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo,
originale e derivata”.
La condivisione tra utenti di opere protette dal diritto d'autore “anche mediante p rogrammi di
condivisione di file tra utenti [...] mediante reti e connessioni di qualsiasi genere” è stata, a
partire da quest'anno, oggetto di un intervento legislativo (il cosiddetto Decreto Urbani).
La Legge 21 marzo 2004, n. 128, con cui è stato convertito il D.L. 22 marzo 2004, n. 72 (detto
Decreto Urbani) è finalizzata a contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno.
Le disposizioni più significative stabiliscono che:
il reato di duplicazione e diffusione abusiva di opere dell'ingegno viene punito qualora
sia commesso per trarne profitto;
in tale delitto è compreso espressamente l'uso della tecnologia peer-to-peer, quando non sia
per uso personale;
è necessario versare a favore della SIAE un “compenso” sul prezzo di supporti ottici e dei
software di masterizzazione;
nel caso in cui un'opera dell'ingegno venga pubblicata on-line, è obbligatorio fornire un
avviso sull'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore
e sui diritti connessi;
gli Internet Service Provider (ISP) hanno l'obbligo, su ordine dell'autorità giudiziaria,
dirimuovere i contenuti dei siti che violano la normativa in esame, pena una sanzione
amministrativa da € 50.000 a € 250.000 per chi non coopera.
Allegato 3
REGOLAMENTO PER STIPULA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Premessa
L’avvento dell’autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle
Istituzioni scolastiche, comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario
genere al fine di perseguire i fini istituzionali. La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi
di sponsorizzazione si rinviene nella L. 27 dicembre 1997, n.449 la quale, all’art. 43 dispone che “ al
fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie,
nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti
di sponsorizzazione….. con soggetti privati ed associazioni”. Il Regolamento amministrativo-contabile
(D.I. n.44/2001) prevede inoltre che si accordi la preferenza a quei soggetti che abbiano concretamente
dimostrato particolare attenzione ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e sancisce,
opportunamente, il divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità
istituzionali siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della Scuola.
Il consiglio di istituto formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione
all’interno dei questo istituto.
ART. 1 – DEFINIZIONE
Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra la Scuola e uno sponsor mediante il quale lo sponsor
offre alla Scuola beni o servizi in cambio di pubblicità.
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel
quale sono, in particolare, stabiliti:
il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario;
la durata del contratto di sponsorizzazione;
gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
La scuola si impegna alla elaborazione di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la
documentazione.; è prevista la facoltà della Scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza,
subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre, prevista la clausola
risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all’immagine della Scuola, fermo
restando
l’eventuale
risarcimento
del
danno.
Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle
prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale
risarcimento del danno.
Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente scolastico, legale
rappresentante dell’Istituto. I criteri per l’individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti,
nonché i limiti entro i quali il Dirigente scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli
accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d’Istituto tramite il presente regolamento
ART. 2 - OGGETTO
L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:
- attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista.)
- interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.)
- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche,
tecnico-scientifiche etc
- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti
sportivi)
- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati,
diversamente abili ecc.);
- ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di
sponsorizzazione su esclusiva progettazione della scuola, attraverso il Collegio dei Docenti o sue
sottocommissioni.
La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
- contributi economici;
- cessione gratuita di beni e/o servizi;
- compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla
Scuola;
ART. 3 - CONTIBUTI ECONOMICI
Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante
contributi economici da versare direttamente alla Scuola.
Il contributo può essere richiesto dalla Scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa.
ART. 4 - CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI
Le Società, le Associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni
mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita.
La Scuola, valutata l'utilità del bene offerto e acquisito il parere positivo del Consiglio di Istituto,
procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità
individuate.
ART. 5 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE
DELLE VARIE ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA SCUOLA
Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dalla
Scuola, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta tra quelle definite.
ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA
La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, può attuare le forme pubblicitarie
indicate di seguito previa approvazione del consiglio di Istituto:
-riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle
iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc…)
-pubblicazione nel sito WEB della Scuola, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello
sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
-posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli
oggetto della sponsorizzazione;
-distribuzione in loco di materiale pubblicitario.
Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor.
Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo.
Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.
L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al
concessionario, nella misura di Legge.
ART. 7 - VINCOLI DI SPONSORIZZAZIONE
Il Consiglio d’istituto delega al Dirigente scolastico la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione,
specie quando è ravvisata la possibilità che la scuola, possa vedere lesa la propria immagine, o trovarsi
nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei
soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.
In particolare, esso non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei
seguenti casi:
- probabile conflitto di interesse tra l'attività pubblica della Scuola e quella privata dello sponsor: tutte
le componenti scolastiche si asterranno dal proporre sponsorizzazioni se direttamente interessate quali
soggetti beneficiari di eventuali introiti.
- possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalle qualità, anche di ordine morale ed etico, dello
sponsor;
- messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative
- pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale
pornografico, armi, ecc.;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure
inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Il Dirigente Scolastico informerà il Consiglio di Istituto sulle varie sponsorizzazioni ricevute.
ART. 8 - SCELTA DELLO SPONSOR
L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:
- Recepimento di proposte della scuola da parte di soggetti individuati
- Pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed
accettazione delle proposte di maggiore interesse
- Licitazione privata-gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di
sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti
La responsabilità della scelta e della sottoscrizione della sponsorizzazione rimane in carico al Dirigente
Scolastico e la progettazione al Collegio Docenti.
ART. 9 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali,
regolanti la materia.
Allegato 4
Regolamento dell’Organo di Garanzia
ART. 1 - Compiti
1. L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i
seguenti compiti:
a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari
irrogate dagli organi preposti;
b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente
dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria.
ART. 2 - Composizione
L’Organo di Garanzia è composto da:
- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- due rappresentanti dei docenti
- due rappresentanti dei genitori
- due rappresentanti degli studenti
L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo
triennale del Consiglio di Istituto.
I componenti dell’OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di
eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo il
numero dei voti ricevuti. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di
vigenza dell’OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del
rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell’Organo decadranno con esso, anche se di nomina
successiva avvenuta in corso di triennio.
In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente
è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo il numero di
preferenze ricevute). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le
rispettive componenti.
Le cause di incompatibilità di cui al precedente sono individuate nelle seguenti:
qualora il componente dell’OdG faccia parte dell’organo collegiale che ha irrogato la sanzione
disciplinare;
qualora il componente dell’OdG sia il genitore dello studente oggetto del provvedimento o il
suo tutore;
qualora il componente dell’OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello
studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.
ART. 3 – Procedure e tempi
Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato da uno dei genitori o da chiunque vi
abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione.
Il Presidente convoca l’OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un’istanza; l’avviso di convocazione
deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l’indicazione
della sede e dell’ora della riunione, oltre all’indicazione dell’oggetto del reclamo da esaminare.
Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l’incarico della verbalizzazione. Il processo
verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente
e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse,
secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad
acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell’OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto
all'ordine del giorno.
Per la validità della seduta dell’OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a
condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad
intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la
motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell’OdG o su richiesta della
maggioranza dei componenti, l’OdG può disporre l’audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi
abbia interesse.
Ciascun membro dell’OdG ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista
l’astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto
del Presidente.
L’OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l’OdG
non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz’altro
confermata.
Le deliberazioni assunte dall’OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro
5 giorni.
ART. 4 – Reclami
1. Contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da
parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va
presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza
del termine entro cui l’Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell’Ufficio scolastico
regionale assume la decisione previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale costituito
presso l’Ufficio Scolastico Regionale.
Allegato 5
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO
PER L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
ART. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente documento regolamenta l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in
conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, la Legge 11 febbraio
2005, n. 15 e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
ART. 2 – Diritto di accesso: definizione
Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato
richiesto l’accesso.
ART. 3 – Soggetto interessato
Sono titolari del diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La richiesta di
accesso ai documenti può essere formulata, oltre che dall’interessato, anche dal suo legale
rappresentante.
Relativamente al sussistere dell’interesse personale, si precisa che lo stesso non può essere individuato
in alcun modo nel semplice soddisfacimento di una mera curiosità, poiché il diritto all’accesso può
essere esercitato solo quando, in favore del richiedente, insorge il diritto alla tutela di un interesse
giuridicamente rilevante. Per tale motivo, non è consentito l’accesso ad alcun dato o documento che
non abbia dato causa o che non abbia contribuito a determinare un formale procedimento
amministrativo.
ART.4 – Atti e provvedimenti ammessi
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della
richiesta e detenuti alla stessa data dalla scuola. La scuola non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso
al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Ai sensi di quanto descritto al precedente ART. 2 è consentito l’accesso a tutti gli atti ed ai
provvedimenti amministrativi formati dall’Istituto scolastico o comunque utilizzati ai fini dell’attività
amministrativa. Le verifiche scritte della scuola secondaria di primo grado non rientrano negli atti
sottomessi al presente regolamento.
ART.5 – Contro interessati
Per contro interessati si intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla
natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso potrebbero vedere compromesso il
proprio diritto alla riservatezza.
Qualora la scuola dovesse individuare soggetti contro interessati è tenuta a darne comunicazione agli
stessi (con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata).
I contro interessati hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare
motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica.
Decorso tale termine la scuola, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei contro
interessati, provvede sulla valutazione della richiesta.
ART. 6 - Atti esclusi dal diritto di accesso
1. Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 e del D.P.R. 12 aprile
2006, n.184 i seguenti documenti e provvedimenti amministrativi:
a) Documenti inseriti nel fascicolo personale dei singoli dipendenti o degli alunni, riguardanti
la vita privata e le condizioni personali degli stessi;
b) Rapporti informativi o valutativi sul personale dipendente;
c) Documenti riguardanti lo stato di salute dei dipendenti o degli alunni;
d) Accertamenti medico-legali e relative documentazioni, relativi al personale anche in
quiescenza;
e) Pareri legali richiesti dall’Amministrazione;
f) Documenti contenuti nei fascicoli relativamente ai procedimenti disciplinari che contengono
apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate;
g) Atti Istruttori preordinati alle attività di valutazione e di controllo strategico effettuate dal
DS;
h) Documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relativi
a terzi;
i) Atti esecutivi di provvedimenti giudiziari;
j) Corrispondenza con terzi o atti dei privati non richiamata in deliberazioni o provvedimenti,
la cui divulgazione non sia espressamente consentita dal mittente o dal destinatario;
k) Documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o della Procura della Corte
dei Conti, relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale, amministrativa;
l) Documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l’accesso non è strettamente indispensabile
per la tutela dell’interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 del D.Lgs. 196/2003);
m) Atti meramente interni (comunicazioni, rapporti, esposti, atti istruttori, annotazioni, appunti,
bozze, ecc,).
2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato
dell’Istituzione scolastica.
3. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al
potere di differimento.
ART. 7 - Consultabilità degli atti depositati in archivio
Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963 n.1409, che disciplina la consultabilità
degli archivi delle P.A., il diritto di accesso ai documenti amministrativi depositati in archivio
incontra le limitazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.
ART. 8 – Modalità di accesso: definizione
A seconda dell’esistenza o meno di soggetti contro interessati, variano anche le modalità per
esercitare il diritto di accesso.
Si ha un accesso informale qualora non risulti l’esistenza di contro interessati.
Si ha l’accesso formale nei seguenti casi:
a) quando, in base al contenuto del documento richiesto, si riscontra l’esistenza di contro
interessati;
b) quando non risulti possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale;
c) quando sorgono dubbio sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza di un interesse legittimo alla stregua delle informazioni e
delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di contro
interessati.
ART. 9 - Motivi della domanda
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e specificare l’interesse personale,
concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Per ottenere l’accesso ad un determinato atto/documento occorre che il richiedente fornisca le
proprie generalità, a meno che egli non sia personalmente conosciuto dal funzionario preposto
all’ufficio ove è depositato l’atto richiesto in visione.
ART. 10 – Accesso informale
Il diritto di accesso informale può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all’Ufficio
della segreteria. Responsabile dell’accesso è il dirigente scolastico o il DSGA funzionario incaricato.
Per poter ottener l’acceso all’atto, il richiedente deve:
a) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne
consentano l’individuazione;
b) specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;
c) dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto
interessato.
Nel caso in cui il preposto all’Ufficio ravvisi carenza di presupposti per l’accoglimento della domanda
dovrà essere richiesto il parere vincolante del Dirigente Scolastico .
ART. 11 – Accesso formale
1. Nei casi di diritto di accesso formale, richiamati dall’ART. 8, l’Istituto Comprensivo di Reggiolo
mette a disposizione dell’interessato un apposito modulo per la richiesta.
2. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla presentazione
della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima (D.P.R. 352/92).
3. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Amministrazione, entro 10 giorni, ne dà
comunicazione al richiedente (con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a
comprovarne la ricezione). In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla
richiesta corretta.
4. Se l’istanza formale di accesso viene consegnata personalmente dall’interessato, l’Ufficio
competente (didattica, personale, contabilità e bilancio) rilascia copia della richiesta stessa con gli
elementi di assunzione a protocollo.
5. Se consegnata a mezzo servizio postale, la data di presentazione è quella in cui l’istanza perviene
all’ufficio competente il quale provvede ad inoltrare all’interessato la ricevuta dell’istanza con
l’assunzione a protocollo.
6. Non sono ammesse richieste via posta elettronica non certificata o via fax.
7. Sono ammesse le richieste via posta elettronica certificata.
8. Il responsabile del procedimento di accesso formale è il Dirigente scolastico e/o il Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi. Egli, valutata la richiesta decide per:
- Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto tutta la documentazione viene
messa a disposizione del richiedente;
- Limitazione: è possibile accedere solo a una parte della documentazione che viene messa a
disposizione del richiedente;
- Differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo
momento, indicato dall’Istituzione scolastica;
- Rifiuto: la domanda non può essere accolta.
ART. 12 – Identificazione dei soggetti che esercitano il diritto di accesso
All’atto di presentazione dell’istanza, il richiedente deve esibire preventivamente un valido
documento di identificazione.
Coloro che esercitano lo stesso diritto, in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, oltre al
documento di identificazione personale, devono produrre idoneo titolo che attesti il proprio potere
rappresentativo.
Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte di rappresentanza legale) il titolo idoneo che
attesti il potere rappresentativo è costituito da un atto di delega dell’interessato, la cui
sottoscrizione deve essere autenticata a norma dell’ART. 20 della Legge 15/1968.
ART. 13 - Accoglimento della richiesta di accesso. Rifiuto, limitazione o differimento dell’accesso.
1. L’atto di rifiuto, limitazione o differimento dell’accesso, richiesto in via formale, deve essere
adeguatamente motivato. Si parla di limitazione quando, per esempio, i documenti per i quali è consentito
l’accesso non possono essere asportati dal luogo in cui sono stati dati in visione, o comunque alterati in
nessun modo.
2. L’atto che dispone il differimento all’accesso ne indica la durata.
3. Tenuto conto della tutela della riservatezza dei dati personali, sono oggetto di esclusione
dall’accesso tutti i documenti di cui all’ART.6 .
4. Sono oggetto di differimento all’accesso i seguenti documenti:
a) documenti relativi ai procedimenti disciplinari del personale e ad altri procedimenti di
carattere sanzionatorio fino alla conclusione dei relativi procedimenti;
b) elaborati degli alunni fino al completamento della correzione da parte del docente e
relativa consegna alla classe, nei tempi stabiliti;
c) registri dei docenti nei periodi di valutazione sommativa;
d) verbali dei consigli di classe ed il registro generale dei voti durante i periodi di valutazione
sommativa;
e) verbali degli organi collegiali fino al perfezionamento dei suddetti documenti mediante
l’approvazione del testo nella successiva riunione.
f) atti e documenti relativi a procedure di gara per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
fino all’aggiudicazione definitiva;
ART. 14 - Rilascio copie
1. Nel momento in cui la domanda di accesso è accolta, l’interessato può consultare od estrarre copie
dal documento dichiarato accessibile.
a) Per gli atti richiesti in copia conforme, dovranno essere corrisposte le necessarie marche da
bollo da € 16,00.
b) Per gli atti richiesti in copia semplice, l’interessato deve corrispondere i costi di
riproduzione come indicato all’ART. 16.
c) Per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio copia, l’accesso è gratuito.
2. Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l’accesso, mediante esame ed
estrazione di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto
richiedente, anche mediante copertura, con impressioni indelebili, delle parti del documento
concernenti persone diverse dal richiedente.
3. Qualora vi siano richieste di “prendere visione” per un numero di documenti ritenuto
eccessivamente gravoso e incompatibile con le normali operazioni amministrative, potrà essere
disposto l’accesso solo tramite rilascio di copie (con i necessari tempi procedurali e con gli oneri
previsti dal presente Regolamento).
ART. 15 -Determinazione tariffe riproduzione atti.
Le tariffe del rimborso spese per la riproduzione di atti sono determinate e aggiornate con
deliberazione del Consiglio di Istituto in base dei seguenti criteri:
1) Costo carta in bianco;
2) Costo riproduzione, comprensivo ammortamento macchina e personale addetto;
3) Diritti di ricerca di archivio.
ART. 16 - Rimborso spese di riproduzione e dei costi di notifica
1. Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento dei seguenti importi:
€ 0,26 a facciata A4 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti;
€ 0,50 a facciata A4 fronte/retro o formato A3 per documenti che non necessitano
copertura di dati di altri soggetti;
€ 3,00 per ogni facciata formato A4 per documenti che necessitano di copertura di dati di
altri soggetti.
2. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai contro interessati, i costi necessari
alla notifica sono quantificati in € 10,62 a contro interessato (€ 2,00 per le notifiche indirizzate a
personale in effettivo servizio presso l’Istituto); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei
costi amministrativi, sono a carico del richiedente l’accesso.
3. Il pagamento è effettuato tramite versamento, da fare anticipatamente, sul conto corrente
postale dell’Istituto, prima del ritiro delle copie, indicandovi la giusta causale.
4. Qualora l’importo complessivo per il numero di copie richiesto sia pari o inferiore ad € 2,00
(due) il pagamento dell’importo medesimo può essere assolto mediante apposizione sulla richiesta
di marche amministrative di pari importo.
5. Qualora risulti prevedibile un importo superiore ai 20 Euro, potrà essere chiesto il versamento di
un anticipo in base alle copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse.
6. Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetta all’imposta di bollo come da disposizioni
vigenti in materia (DPR 642/72 e DPR 955/82):
- Istanza nr. 1 marca da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.
- Copie conformi all’originale nr. Marche da bollo/nn.copie.
7. All’ART.5 del D.P.R. 642/72, così come sostituito dall’ART. 5 del D.P.R. n 955/82, viene
data definizione di “foglio”, di “pagina” e di “copia”, agli effetti dell’imposta di bollo.
Il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata. Per copia si intende la
riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da
colui che l’ha rilasciata. Il foglio si intende composto di quattro facciate sempre che queste siano
unite o rilegate tra di loro in modo da costituire un atto unico recante nell’ultima facciata la
dichiarazione di conformità all’originale.
Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando è dovuta, è a carico del contribuente. (ART.8
DPR 642/72, così come sostituito dall’ART.8 del DPR 955/82).
ART. 17 - Comunicazione al richiedente - Termine per il rilascio delle copie dell’accoglimento.
Della richiesta formale o del rifiuto (che deve essere motivato) va data comunicazione
all’interessato a mezzo notifica o raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a comprovarne la
ricezione entro 10 giorni dall’arrivo al protocollo.
La comunicazione di accoglimento indica inoltre il giorno e l’ora fissato per l’accesso. In caso di
impossibilità da parte del richiedente per tale giorno, possono essere concordati, con il Dirigente
Scolastico, un altro giorno e l’orario entro i 15 giorni successivi.
Le copie dei documenti devono essere rilasciate entro 30 giorni dalla data di presentazione della
richiesta o suo perfezionamento.
Per il rilascio di copie oggetto di richiesta formale, si osservano i termini e le modalità di cui
all’ART.11.
ART.18 - Prescrizione e divieti nel corso della visione.
L’esame dei provvedimenti deve effettuarsi dal richiedente, da solo o accompagnato da persona di sua
fiducia nell’Ufficio dove è depositato l’atto, alla presenza del funzionario addetto. E’ vietato:
- Portare il provvedimento fuori dall’ ufficio anche se temporaneamente;
- Fare copie con qualsiasi mezzo dei provvedimenti dati in visione;
- Fare segni particolari, cancellature, manomissioni.
ART.19 - Decadenza dell’autorizzazione
Il richiedente che entro 30 giorni non si è avvalso del diritto di esame degli atti, a seguito di
accoglimento della domanda, decade dal diritto stesso e per la durata di un anno non può presentare
domanda di accesso allo stesso. L’inosservanza dei divieti previsti dall’articolo 18, comporta
l’immediata decadenza del diritto di esame.
ART.20 - Responsabilità a carico dei richiedenti
I cittadini, a cui sia stato affidato un documento di pertinenza di questa Istituzione Scolastica, sono
responsabili e rispondono ad ogni effetto di legge dei danni che eventualmente dovessero
arrecare all’Istituto per danneggiamento, distruzione o perdita del documento consegnato.
La sottoscrizione o la soppressione o la distruzione o il deterioramento di un documento è
passibile anche di denuncia penale ai sensi dell’ART.351 del C.P.
ART.21 - Rifiuto di esibizione o di rilascio di copia dei documenti
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto può rifiutare l’accesso ad un determinato documento, oltre nei casi
previsti dal presente Regolamento, quando sia manifestamente evidente che l’esame è diretto a turbare
l’ordinamento o il funzionamento degli uffici o dimostra chiaramente un carattere persecutorio. Il
Dirigente Scolastico dell’Istituto può disporre per la revoca dell’autorizzazione all’esame quando
l’istante contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti Articoli.
ART.22 - Ritardo nella esibizione o nel rilascio di copia dei documenti.
L ’ i n o s s e r v a n z a da parte dell’Amministrazione dei termini indicati nel presente Regolamento
viene considerata, a tutti gli effetti, come silenzio-rifiuto.
ART.23 – Ricorsi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
1. Trascorsi inutilmente i termini di 30 giorni, la richiesta di accesso si intende rifiutata.
2. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal
comma 4^ dell’art. 25 della Legge 241/90 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, presso la
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Via della Mercede 9 – 00187 Roma) che è competente a decidere sui ricorsi contro le
determinazioni assunte dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
La Commissione si pronuncia entro 30 gg. dalla presentazione dell’istanza. Scaduto tale termine,
il ricorso si intende respinto. Se la Commissione, invece, ritiene illegittimo il diniego o il
differimento, ne darà comunicazione al richiedente e alla Autorità scolastica.
La Commissione non ha poteri ordinatori nei confronti delle amministrazioni, quindi non può
ordinare all’istituzione scolastica di consentire l’accesso. Di contro, l’amministrazione scolastica,
nel caso voglia discostarsi dalla decisione della Commissione, deve emanare entro 30 gg. dal
ricevimento della decisione della Commissione, un provvedimento confermativo motivato del
diniego. In assenza di tale provvedimento emesso dalla scuola, l’accesso è consentito. Nel caso
in cui la Commissione rigetta il ricorso del ricorrente, entro 30 gg. dalla risposta negativa, può
ricorrere al TAR il quale decide in camera di Consiglio entro 30 gg. dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso. Il Giudice amministrativo è l’unico che, sussistendone i presupposti,
può ordinare l’esibizione della documentazione richiesta. La decisione del TAR, se negativa, è
a sua volta appellabile al Consiglio di Stato entro 30 gg., il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini. Si precisa, ancora, che il ricorso alla Commissione sospende i
termini per adire il TAR e ripartono nel momento in cui questa risponde al ricorrente. Infine, la
presentazione di un ricorso alla Commissione esclude la possibilità di presentare un ricorso
giurisdizionale al TAR. Il ricorso amministrativo costituisce una fase alternativa oppure
successiva al ricorso alla Commissione. Ciò significa che l’interessato se presenta ricorso al
TAR non può successivamente presentare ricorso alla Commissione per l’accesso.
AllegatiModulo_1
– Modello di richiesta di accesso ai documenti amministrativi
Al Dirigente Scolastico
RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(Legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni- D.P.R. 184 del 12-4-2006)
Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
Il/la sottoscritto/a
nato/a il
Cognome
a
residente in
Nome
prov.
via/piazza
tel./cell
n°
_
e-mail certificata
IN QUALITÀ DI :
□ diretto interessato
□ delegato
□ legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata:
CHIEDE
ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni di potere
esercitare il proprio diritto d’accesso ai documenti amministrativi mediante:
ACCESSO INFORMALE
□ consultazione
ACCESSO FORMALE
rilascio di copia :
□ semplice
□ conforme all’originale
del seguente documento amministrativo (N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti
richiesti o fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione):
per la seguente motivazione:
Impegnandosi a versare anticipatamente il corrispettivo dovuto quale rimborso spese di
riproduzione e costi di notifica (art.16 Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi).
ISTITUTO COMPRENSIVO DI REGGIOLO
scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado
Via Regina Margherita, 6 – 42046 Reggiolo (R.E.)
Tel. 0522/972166 - fax.973248 - e-mail [email protected]
C. F. 81002250355 www.icreggiolo.gov.it
CHIEDE
di ricevere i documenti:
□ Ritirandoli personalmente presso l’Ufficio competente;
□ A mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
Le informazioni e l’eventuale accesso ai documenti si richiedono presso gli Uffici amministrativi
dell’Istituto Comprensivo Statale di Reggiolo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
DICHIARA
(consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici eventualmente conseguiti in
seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono).
- che, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, sussiste il seguente
interesse diretto, concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale è chiesto l’accesso:
- di essere delegato da:
Si rende noto che potrà essere inviato avviso a eventuali controinteressati.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003
Il Dirigente scolastico, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i
dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica
delle condizioni per il riconoscimento del diritto d’accesso, secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni
di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante
l’accesso. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque
automatizzati, sia mezzi cartacei.
-
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità
delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd. T.U.
sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). Le ricordiamo
che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art.
7 del Codice Privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile con domicilio in Via del Corso,
476 – 00186 ROMA oppure all’incaricato del trattamento, specificatamente designato.
Data,
Firma del Richiedente1
L’Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1,
lettera c), della legge 7 agosto1990, n. 241, darà comunicazione della richiesta agli stessi,
mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per
coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione
di detta comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione,
anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica
amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui
sopra.
Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo II del
D. Lgs. 196/2003.
La copia conforme è sempre soggetta all’imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti
dalla tab. B del D.P.R. 642/1972 che saranno dichiarati e valutati in fase di autenticazione.
Il rilascio di copia semplice o copia autenticata è subordinata al pagamento del costo di
riproduzione (art. 25 legge 241/90).
1 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata
anche per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore. La dichiarazione inviata per via telematica
è valida se
sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema
informatico con l’uso della carta di identità elettronica.
Allegato 6
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI CHE
COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI REGGIOLO
L’ISTITUTO SCOLASTICO
VISTA la C.M. n° 253 del 10 Novembre 2000;
VISTO il D.I. n° 44 del 1 Febbraio 2001 – TITOLO II^; VISTO il D.P.R. n° 254 del 4 Settembre
2002 art. 1 7;
VISTA la C.M. n° 42 del 30 Dicembre 2004 emanata dal M.E.F.; VISTA la circolare del MIUR
8910 del 01/12/2011;
VISTA la circolare del MIUR R.U. 2233 del 02/04/2012;
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1 DEFINIZIONI
Nel presente regolamento si intendono per:
•
“beni mobili”: categoria I
mobili e arredi per ufficio, macchinari per uso amministrativo “beni mobili”: categoria III
hardware attività didattiche, impianti e attrezzature attività didattiche, strumenti musicali
c.f.r. Tabella Allegato A nota MIUR R.U. 2233 del 02/04/2012
•
“consegnatario”: il D.S.G.A. titolare della gestione: D.I. art. 24, comma 7;
•
“assistente incaricato”: provvede alla tenuta dei registri inventariali ed è responsabile della
corretta tenuta degli stessi;
•
“consegnatario ausiliario”: per la gestione e la vigilanza dei soli beni mobili in uno o più
plessi.
Il consegnatario ausiliario dovrà custodire il materiale didattico esistente nel laboratorio di cui è
titolare,
dovrà tenere le opportune scritture sussidiarie ovvero semplici scritture di comodo, aggiuntive ai
registri obbligatori previsti e tenuti dal DSGA;
•
“utilizzatore finale”: fruitore del bene o consumatore di materiale destinati dal
consegnatario all’ufficio per l’uso, per l’impiego o per il consumo.
Art. 2 BENI
1 . I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche, si distinguono in immobili e
mobili secondo le norme del Codice civile e sono descritti nel Registro dell’Inventario, in
conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali che sono concessi in uso alle
istituzioni scolastiche e iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite dagli enti
medesimi, allegato A e allegato B della circolare MIUR RV 2233 del 02/04/2012
Art. 3 CATEGORIE
I beni mobili vanno suddivisi nelle seguenti categorie:
-
I categoria
-
III categoria
-
IV categoria
-
V categoria
Libri e materiale bibliografico:
-
II categoria
Art. 4 COMPITI DEL CONSEGNATARIO
1 . Il consegnatario ha l’obbligo della regolare tenuta delle scritture contabili.
2.
Il consegnatario riporta nelle proprie scritture i movimenti dei beni consegnati ai
consegnatari ausiliari.
3.
Il consegnatario provvede almeno ogni cinque anni alla ricognizione dei beni, ed almeno
ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni, secondo l’art.24 c.9 del D.I.
44/2001 e le istruzioni emanate dal Ministero Dell’economia e Delle Finanze – Ragioneria generale
dello Stato.
Art. 5 CUSTODIA DEL MATERIALE
1 . La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle
officine è affidata, dal D.S.G.A. ai rispettivi docenti indicati dal Dirigente Scolastico, mediante
elenchi descrittivi compilati in duplice esemplare, sottoscritti dal D.S.G.A. e dal docente
interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare
da apposito verbale. Gli incarichi di consegnatari ausiliari sono conferiti annualmente.
2. Qualora più docenti debbano avvalersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione
è attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall’incarico,
provvede alla riconsegna al D.S.G.A. del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia
.
Art. 6 COMPITI DEI DOCENTI AFFIDATARI
detti consegnatari ausiliari.
Ai docenti affidatari – ferma restando la responsabilità del dirigente competente – è delegata:
a)
la conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei locali in cui gli stessi beni sono
ubicati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali;
b)
la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto uso,
da esercitarsi anche a mezzo di apposite direttive emanate dal Dirigente Scolastico su proposta
dell’affidatario;
c)
è fatto divieto di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo
ferma in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti;
d)
gli affidatari rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e
non possono estrarre, né introdurre nei luoghi di custodia o di deposito, cosa alcuna se l’operazione
non è accompagnata da regolare documentazione amministrativa e fiscale;
e)
ogni mutamento nella dislocazione dei beni mobili inventariati è effettuato previo avviso al
consegnatario;
f)
gli affidatari sono esenti da responsabilità conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino
o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la
distribuzione sulla scorta di documenti perfezionati.
Art. 7 SCRITTURE PATRIMONIALI, INVENTARIO E REGISTRI di FACILE
CONSUMO
Le scritture patrimoniali devono consentire: la dimostrazione del valore del patrimonio all’inizio
dell’esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell’anno per effetto della gestione
del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell’esercizio.
1 . I beni mobili si iscrivono nel relativo Registro dell’Inventario , in ordine cronologico, con
numerazione progressiva ed ininterrotta e con l’indicazione di tutti gli elementi che valgano a
stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità, lo stato di conservazione, il valore
e l’eventuale rendita. Ogni oggetto è contrassegnato con un numero progressivo.
2.
Tutti i beni deteriorabili per l’uso continuo, gli oggetti fragili e di facile consumo, nonchè
quei materiali di modico valore o il materiale ludico-didattico che, per l’uso continuo, sono
destinati a deteriorarsi rapidamente e quelli il cui utilizzo comporta necessariamente la loro
distruzione vengono tenuti in evidenza in Registri del Materiale di Facile Consumo suddivisi per
grosse categorie (didattico, materiale di pulizia, segreteria) dove verrà annotato lo scarico diretto
dall’utilizzatore finale con firma di ricevuta. I libri della biblioteca scolastica, di valore superiore a
€ 10,00, sono catalogati con un apposito registro e curati dai docenti i quali gestiscono anche i
prestiti e le restituzioni.
3.
Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti all’inventar io o al
registro dei beni durevoli, è annotata, in ordine cronologico, nel registro di riferimento.
4.
L’inventario è tenuto dall’Assistente Amministrativo incaricato e curato dal D.S.G.A., che
assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del
presente
5.
Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegna avviene mediante
ricognizione materiale dei beni dell’Inventario in contraddittorio con il consegnatario subentrante,
in presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. L’operazione deve
risultare da apposito verbale.
Art. 8 VALORE DI BENI INVENTARIATI
1 . Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde:
a.
al prezzo di fattura per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall’Istituzione
scolastica al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al
prezzo di costo, per quelli prodotti nell’Istituto;
b.
al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
2.
Per i beni avuti in dotazione e provenienti da altri uffici, i valori da indicare nell’inventario
sono, rispettivamente, quelli di stima e quelli indicati nell’inventar io dell’ufficio cedente.
3.
I beni ai quali è attribuito un valore inferiore ai € 10,00 non saranno inventariati.
Art. 9 RICOGNIZIONE DEI BENI ED EVENTUALI SISTEMAZIONI CONTABILI
1 . La ricognizione dei beni dovrà essere effettuata almeno ogni 5 anni e al rinnovo
dell’Inventario (ogni 10 anni) od ogni qualvolta si renderà necessaria per la sistemazione
dell’Inventario stesso a decorrere dall’1 .1 .2012.
2.
Poiché si ravvisa la necessità di improntare detta operazione ai principi della trasparenza,
ai fini anche dell’accertamento di eventuali responsabilità, si conviene che la stessa venga effettuata
da una commissione costituita da almeno tre persone.
3.
La suddetta commissione dovrà essere nominata dal Dirigente Scolastico con
provvedimento formale.
4.
Le operazioni di ricognizione dovranno risultare da apposito processo verbale (All. 1) da
sottoscriversi da parte di tutti gli intervenuti.
5.
Il processo verbale dovrà prevedere l’elencazione dei:
a.
Beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti in sede di ricognizione e non assunti in
carico nonché gli eventuali errori materiali rispetto alle precedenti scritture, riscontrati in sede di
ricognizione.
b.
Eventuali beni mancanti.
c.
Beni non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche. E’ consentito l’invio di questi
beni alla distruzione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ambientale e di smaltimento
dei rifiuti.
6.
Lo stesso processo verbale dovrà concludersi con un riepilogo dove si evidenzieranno i
totali in quantità e valore.
Art. 10 RIVALUTAZIONE E RINNOVO INVENTARI
1 . Completate le operazioni di ricognizione materiale dei beni esistenti, la commissione, sulla base
delle scritture contabili tenute dal consegnatario, avrà cura di completare il processo verbale (All.2)
con l’indicazione del valore dei beni inventariati.
2.
Se i beni esistenti, rinvenuti con la ricognizione, corrispondono esattamente con quelli
risultanti dalle scritture contabili, verrà effettuata l’operazione di aggiornamento dei valori e si
chiuderà il verbale.
3.
Se i beni elencati nel verbale di ricognizione non corrispondono con quelli risultanti dalle
scritture contabili si dovrà procedere alle opportune sistemazioni contabili tenendo conto:
a)
in caso di beni rinvenuti e non registrati, accertata l’effettività del titolo, sarà necessario
procedere alla loro assunzione in carico tra le sopravvenienze nella categoria di appartenenza,
annotando ogni utile notizia. Per quanto concerne il valore da attribuire agli accennati ben i si
precisa che, ove non fosse possibile desumerlo d a l l a documentazione esistente agli atti
dell’ufficio, lo stesso dovrà essere determinato dalla commissione che avrà effettuato la
ricognizione con le modalità più avanti illustrate a proposito dell’aggiornamento del valore dei beni
medesimi.
b)
in caso di meri errori materiali di scritturazione od errori dipendenti da non corrette
interpretazioni delle disposizioni vigenti, ovvero di errori conseguenti ad iniziative assunte in casi
dubbi o non disciplinati espressamente dalla normativa in vigore che potrebbero comportare
modifiche quantitative nella reale consistenza dei beni rispetto alle vecchie scritture, allora dovrà
procedersi alla loro correzione regolarizzando con le dovute variazioni in aumento o in diminuzione
le diverse situazioni riscontrate.
c)
per i beni risultanti mancanti e/o inservibili, occorrerà procedere alla loro eliminazione
dall’inventario previo provvedimento formale emanato dal dirigente scolastico, nel quale dovrà
essere indicato l’obbligo di reintegro a carico di eventuali responsabili. Al suddetto provvedimento
è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi
di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione, nel caso di materiale reso
inservibile all'uso.
Art. 11 AGGIORNAMENTO DEI VALORI
1.
L’aggiornamento dei valori va effettuato secondo le istruzioni emanate dalla Circolare
MIUR 8910 del 1 dicembre 2011.
2.
Il calcolo dell’ammortamento dei valori va eseguito sulla base dei seguenti elementi:
a)
Valore, rappresentato per lo più dal costo storico del bene iscritto in inventario
b)
Anno in cui il bene è stato acquisito nel patrimonio dell’istituzione scolastica statale
c)
Aliquota di ammortamento riferita alla tipologia del bene da ammortizzare come ripartito
nell’allegato A della nota MIUR R.U. 2233 del 02/04/2012
d)
Relativamente ai beni mobili soggetti al criterio dell’ammortamento, il relativo calcolo va
eseguito annualmente, alla fine dell’esercizio finanziario in modo di mantenere aggiornati i valori
rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio
– modello K; pertanto l’operazione di ammortamento si concluderà entro il 31 dicembre di ciascun
anno
e)
I valori dei beni mobili acquisiti nel secondo semestre di ogni anno sarà sottoposto ad
ammortamento solo a partire dall’eser cizio finanziario successivo
Art. 12 ELIMINAZIONE BENI DALL’INVENTARIO
1.
I beni obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall'istituzione previa determinazione
del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventar io, dedotti gli ammortamenti, oppure
sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato dalla commissione interna.
2.
La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo della scuola e comunicato agli
alunni, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al
migliore offerente.
3.
Qualora sia stata esperita infruttuosamente o ritenuta inefficace la procedura prevista dal
comma 2, è consentito l’invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero
ritenuto più conveniente dall ’amministrazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di
tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti. Non è più necessaria la richiesta alla Croce Rossa
Italiana.
4.
I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre
istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici. Possono essere eliminati dall’inventario con
provvedimento del Dirigente scolastico, tenuto conto della seguente documentazione: a)
dichiarazione del DSGA che non vi è stata negligenza da parte di alcuno nella conservazione dei
beni; b) elenco dei beni destinati al discarico; c) verbale della Commissione interna che accerta lo
stato di conservazione dei beni. Detti beni saranno distrutti come previsto dal comma 3 del presente
articolo.
6. I provvedimenti di discarico con la loro documentazione giustificativa devono essere conservati
agli atti della scuola.
Art. 13 NUOVO INVENTARIO
1 . Terminate le operazioni di ricognizione, di sistemazione contabile e di aggiornamento dei valori
dei beni, operazioni che dovranno risultare tutte da processi verbali, sarà compilato il nuovo
inventario, il quale comprenderà tutti i beni esistenti in uso alla data del 31 dicembre dell’anno di
rifermento.
2.
Su tutti i beni mobili iscritti nel nuovo inventario dovrà essere apposto, a cura del
consegnatario o di suo delegato, il nuovo numero d’inventario.
3.
Di tutte queste operazioni dovrà essere fornita informazione al Consiglio d’Istituto.
Art. 14 ELIMINAZIONE BENI DAL REGISTRO DEI BENI DUREVOLI
1 . I beni deteriorati e fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati, possono essere eliminati
dal registro dei beni durevoli su proposta del DSGA, sentiti i docenti affidatari, con provvedimento
del Dirigente scolastico. Detti beni saranno distrutti come previsto dal comma 3 dell’articolo 12
del presente regolamento, previo parere della Sovrintendenza dei Beni Culturali per quanto
concerne gli atti dell’archivio storico.
Art. 15 ALLEGATI
1.
Sono allegati al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante di esso:
a)
Tabella 1: procedimento per il discarico inventariale dei beni mobili per deterioramento,
per fuori uso, obsoleti e non più funzionali all’attività istituzionale.
b)
Tabella 2: procedimento per il discarico inventariale dei beni mobili nel caso di eventi
fortuiti o di sottrazione.
c)
Allegato A: tipologia beni mobili distinti per categoria, sottocategoria e/o di ammortamento
dei beni soggetti ad inventario
d)
Allegato B: tipologia di altri beni per i quali non si applica il criterio dell’ammortamento
per effettuare l’aggiornamento dei valori.
Gli allegati di cui alle lettere a,b,c,d sono quelli presenti nella nota MIUR R.U. 2233 del 02 aprile
2012.
Art. 16 SCRITTURE
Il Consegnatario dei beni è obbligato alla tenuta delle seguenti scritture:
1 . Inventario
2.
Registro dei beni durevoli e/o modesta entità 3.Registro facile consumo
4. Processo verbale per cambio consegnatario.
L’amministrazione può formare e conservare le scritture di cui al presente regolamento su supporti
informatici, nonché trasmetterle per via telematica in conformità alle vigenti disposizioni.
Allegato 7
Manuale per la tenuta del protocollo informatico dei flussi documentali
e degli archivi1
1 Introduzione
Di seguito si riporta il glossario dei termini contenuti nelle regole tecniche di cui all’articolo 71 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni in materia di
documento informatico e sistema di conservazione dei documenti informatici che si aggiungono alle
definizione del citato decreto ed a quelle del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.
2 Definizioni
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
1
accesso: operazione che consente a chi ne ha diritto di prendere visione ed estrarre copia dei
documenti informatici
accreditamento: riconoscimento, da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, del possesso
dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza ad un soggetto pubblico o
privato, che svolge attività di conservazione o di certificazione del processo di conservazione
affidabilità: caratteristica che esprime il livello di fiducia che l’utente ripone nel documento
informatico
aggregazione documentale informatica: aggregazione di documenti informatici o di
fascicoli informatici, riuniti per caratteristiche omogenee, in relazione alla natura e alla forma
dei documenti o in relazione all’oggetto e alla materia o in relazione alle funzioni dell’ente
archivio: complesso organico di documenti, di fascicoli e di aggregazioni documentali di
qualunque natura e formato, prodotti o comunque acquisiti da un soggetto produttore durante
lo svolgimento dell’attività
archivio informatico: archivio costituito da documenti informatici, fascicoli informatici
nonché aggregazioni documentali informatiche gestiti e conservati in ambiente informatico
area organizzativa omogenea: un insieme di funzioni e di strutture, individuate dalla
amministrazione, che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della
documentazione in modo unitario e coordinato ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445
attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un
documento analogico: dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato allegata o asseverata al documento informatico
autenticità: caratteristica di un documento informatico che garantisce di essere ciò che
dichiara di essere, senza aver subito alterazioni o modifiche. L’autenticità può essere valutata
analizzando l'identità del sottoscrittore e l'integrità del documento informatico
base di dati: collezione di dati registrati e correlati tra loro
(Ai sensi delle regole di indirizzo dell’Agenzia per l’Italia digitale)
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
certificatore accreditato: soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di certificazione
del processo di conservazione al quale sia stato riconosciuto, dall’ Agenzia per l’Italia
digitale, il possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza
ciclo di gestione: arco temporale di esistenza del documento informatico, del fascicolo
informatico, dell’aggregazione documentale informatica o dell’archivio informatico dalla sua
formazione alla sua eliminazione o conservazione nel tempo
classificazione: attività di organizzazione logica di tutti i documenti secondo uno schema
articolato in voci individuate attraverso specifici metadati
Codice: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni
codice eseguibile: insieme di istruzioni o comandi software direttamente elaborabili dai
sistemi informatici
conservatore accreditato: soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di conservazione
al quale sia stato riconosciuto, dall’Agenzia per l’Italia digitale, il possesso dei requisiti del
livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, dall’Agenzia per l’Italia digitale
conservazione: insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive
del sistema di conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo
adottato e descritto nel manuale di conservazione
Coordinatore della Gestione Documentale: responsabile della definizione di criteri
uniformi di classificazione ed archiviazione nonché di comunicazione interna tra le AOO ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 50 comma 4 del DPR 445/2000 nei casi di
amministrazioni che abbiano istituito più Aree Organizzative Omogenee
copia analogica del documento informatico: documento analogico avente contenuto
identico a quello del documento informatico da cui è tratto
copia di sicurezza: copia di backup degli archivi del sistema di conservazione prodotta ai
sensi dell’articolo 12 delle presenti regole tecniche per il sistema di conservazione
destinatario: identifica il soggetto/sistema al quale il documento informatico è indirizzato
duplicazione dei documenti informatici: produzione di duplicati informatici
esibizione: operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne
copia
estratto per riassunto: documento nel quale si attestano in maniera sintetica ma esaustiva
fatti, stati o qualità desunti da dati o documenti in possesso di soggetti pubblici
evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una
procedura informatica
fascicolo informatico: Aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti,
documenti o dati informatici, prodotti e funzionali all’esercizio di una specifica attività o di
uno specifico procedimento. Nella pubblica amministrazione il fascicolo informatico
collegato al procedimento amministrativo è creato e gestito secondo le disposizioni stabilite
dall’articolo 41 del Codice.
Formato: modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento
informatico; comunemente è identificato attraverso l’estensione del file
funzionalità aggiuntive: le ulteriori componenti del sistema di protocollo informatico
necessarie alla gestione dei flussi documentali, alla conservazione dei documenti nonché alla
accessibilità delle informazioni
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
funzionalità interoperative: le componenti del sistema di protocollo informatico finalizzate
a rispondere almeno ai requisiti di interconnessione di cui all’articolo 60 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445
funzionalità minima: la componente del sistema di protocollo informatico che rispetta i
requisiti di operazioni ed informazioni minime di cui all’articolo 56 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445
funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica,
una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire
l’evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze
informatiche differenti
generazione automatica di documento informatico: formazione di documenti informatici
effettuata direttamente dal sistema informatico al verificarsi di determinate condizioni
identificativo univoco: sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo univoco e
persistente al documento informatico, al fascicolo informatico, all’aggregazione documentale
informatica, in modo da consentirne l’individuazione
immodificabilità: caratteristica che rende il contenuto del documento informatico non
alterabile nella forma e nel contenuto durante l’intero ciclo di gestione e ne garantisce la
staticità nella conservazione del documento stesso
impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante
l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash
insieme minimo di metadati del documento informatico: complesso dei metadati, la cui
struttura è descritta nell’art. 16 del presente documento da associare al documento informatico
per identificarne provenienza e natura e per garantirne la tenuta
integrità: insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne dichiarano la
qualità di essere completo ed inalterato
interoperabilità: capacità di un sistema informatico di interagire con altri sistemi informatici
analoghi sulla base di requisiti minimi condivisi
leggibilità: insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute nei
documenti informatici sono fruibili durante l’intero ciclo di gestione dei documenti
log di sistema: registrazione cronologica delle operazioni eseguite su di un sistema
informatico per finalità di controllo e verifica degli accessi, oppure di registro e tracciatura
dei cambiamenti che le transazioni introducono in una base di dati
manuale di conservazione: strumento che descrive il sistema di conservazione dei documenti
informatici ai sensi dell’articolo 9 delle regole tecniche del sistema di conservazione
manuale di gestione: strumento che descrive il sistema di gestione informatica dei documenti
di cui all’articolo 5 delle regole tecniche del protocollo informatico ai sensi delle regole
tecniche per il protocollo informatico D.P.C.M. 31 ottobre 2000 e successive modificazioni e
integrazioni
memorizzazione: processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un
processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici
metadati: insieme di dati associati a un documento informatico, o a un fascicolo informatico,
o ad un'aggregazione documentale informatica per identificarlo e descriverne il contesto, il
contenuto e la struttura, nonché per permetterne la gestione nel tempo nel sistema di
conservazione; tale insieme è descritto nell’art. 15 del presente documento
XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.
L.
LI.
LII.
LIII.
LIV.
LV.
LVI.
LVII.
LVIII.
LIX.
pacchetto di archiviazione: pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o
più pacchetti di versamento secondo le specifiche contenute nell’art. 16 del presente
documento e secondo le modalità riportate nel manuale di conservazione
pacchetto di distribuzione: pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione
all’utente in risposta ad una sua richiesta
pacchetto di versamento: pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di
conservazione secondo un formato predefinito e concordato descritto nel manuale di
conservazione
pacchetto informativo: contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare
(documenti informatici, fascicoli informatici, aggregazioni documentali informatiche),
oppure anche i soli metadati riferiti agli oggetti da conservare
piano della sicurezza del sistema di conservazione: documento che, nel contesto del piano
generale di sicurezza, descrive e pianifica le attività volte a proteggere il sistema di
conservazione dei documenti informatici da possibili rischi nell’ambito dell’organizzazione
di appartenenza
piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti: documento, che,
nel contesto del piano generale di sicurezza, descrive e pianifica le attività volte a proteggere
il sistema di gestione informatica dei documenti da possibili rischi nell’ambito
dell’organizzazione di appartenenza
piano di conservazione: strumento, integrato con il sistema di classificazione per la
definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di
conservazione ai sensi dell’articolo 68 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
piano generale della sicurezza: documento per la pianificazione delle attività volte alla
realizzazione del sistema di protezione e di tutte le possibili azioni indicate dalla gestione del
rischio nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza
presa in carico: accettazione da parte del sistema di conservazione di un pacchetto di
versamento in quanto conforme alle modalità previste dal manuale di conservazione
processo di conservazione: insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei
documenti informatici di cui all’articolo 10 delle regole tecniche del sistema di conservazione
produttore: persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il
documento, che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del
suo contenuto nel sistema di conservazione. Nelle pubbliche amministrazioni, tale figura si
identifica con responsabile della gestione documentale.
rapporto di versamento: documento informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da
parte del sistema di conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal produttore
registrazione informatica: insieme delle informazioni risultanti da transazioni informatiche
o dalla presentazione in via telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili in
vario modo all’utente
registro di protocollo: registro informatico di atti e documenti in ingresso e in uscita che
permette la registrazione e l’identificazione univoca del documento informatico all’atto della
sua immissione cronologica nel sistema di gestione informatica dei documenti
repertorio informatico: registro informatico che raccoglie i dati registrati direttamente dalle
procedure informatiche con cui si formano altri atti e documenti o indici di atti e documenti
secondo un criterio che garantisce l’identificazione univoca del dato all’atto della sua
immissione cronologica
LX.
LXI.
LXII.
LXIII.
LXIV.
LXV.
LXVI.
LXVII.
LXVIII.
LXIX.
LXX.
LXXI.
LXXII.
LXXIII.
LXXIV.
responsabile della gestione documentale o responsabile del servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi: dirigente o
funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico
archivistica, preposto al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei
flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, che produce il pacchetto di versamento ed effettua il trasferimento del suo contenuto nel
sistema di conservazione.
responsabile della conservazione: soggetto responsabile dell’insieme delle attività elencate
nell’articolo 8, comma 1 delle regole tecniche del sistema di conservazione
responsabile del trattamento dei dati: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali
responsabile della sicurezza dei dati: soggetto al quale compete la definizione delle
soluzioni tecniche ed organizzative in attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza
riferimento temporale: informazione contenente la data e l’ora con riferimento al Tempo
Universale Coordinato (UTC), della cui apposizione è responsabile il soggetto che forma il
documento
scarto: operazione con cui si eliminano, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i
documenti ritenuti privi di valore amministrativo e di interesse storico culturale
sistema di classificazione: strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo
un ordinamento logico con riferimento alle funzioni e alle attività dell'amministrazione
interessata
sistema di conservazione: sistema di conservazione dei documenti informatici di cui
all’articolo 44 del Codice
sistema di gestione informatica dei documenti: nell’ambito della pubblica amministrazione
è il sistema di cui all'articolo 52 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per i privati è il sistema
che consente la tenuta di un documento informatico
staticità: Caratteristica che garantisce l’assenza di tutti gli elementi dinamici, quali
macroistruzioni, riferimenti esterni o codici eseguibili, e l’assenza delle informazioni di
ausilio alla redazione, quali annotazioni, revisioni, segnalibri, gestite dal prodotto software
utilizzato per la redazione
transazione informatica: particolare evento caratterizzato dall’atomicità, consistenza,
integrità e persistenza delle modifiche della base di dati
Testo unico: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive
modificazioni
ufficio utente: riferito ad un area organizzativa omogenea, un ufficio dell’area stessa che
utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di protocollo informatico
utente: persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un sistema di gestione
informatica dei documenti e/o di un sistema per la conservazione dei documenti informatici,
al fine di fruire delle informazioni di interesse
versamento agli archivi di Stato: operazione con cui il responsabile della conservazione di
un organo giudiziario o amministrativo dello Stato effettua l'invio agli Archivi di Stato o
all’Archivio Centrale dello Stato della documentazione destinata ad essere ivi conservata ai
sensi della normativa vigente in materia di beni culturali
1 Disposizioni generali
Art. 1.1 Ambito di applicazione
Il presente manuale è adottato ai sensi degli articoli 3 e 5 del dPCM 31/10/2000 per la gestione delle
attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e conservazione dei documenti,
oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi dell’Amministrazione.
Art. 1.2 Definizioni dei termini
Per quanto riguarda la definizione dei termini, che costituisce la corretta interpretazione del dettato
del presente manuale, si rimanda al glossario allegato (All. n. 1).
Art. 1.3 Area organizzativa omogenea
Ai fini della gestione dei documenti è individuata una sola area organizzativa omogenea denominata
Istituto Comprensivo di Reggiolo, composta dall’insieme di tutte le sue unità organizzative come da
elenco allegato (All. n. 2)
Art. 1.4 Servizio archivistico per la gestione informatica del protocollo, dei documenti, dei flussi
documentali e degli archivi
Nell’ambito dell’area organizzativa omogenea, ai sensi dell’articolo 61, comma 1, del DPR 445/2000,
è istituito il Servizio archivistico per la gestione informatica del protocollo, dei documenti, dei flussi
documentali e degli archivi. Il servizio, ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del DPR 445/2000 ha
competenza sulla gestione dell’intera documentazione archivistica, ovunque trattata, distribuita o
conservata, dell’Amministrazione, ai fini della sua corretta registrazione, classificazione,
conservazione, selezione e ordinamento. Il responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 4 del dPCM
31/10/2000, svolge le funzioni attribuitegli dai citati dPCM 31/10/2000 e DPR 445/2000. Ai sensi
della Deliberazione CNIPA numero 11/2004, articolo 5, il RSP svolge le funzioni di Responsabile
della conservazione ed è specificamente considerato pubblico ufficiale, individuato nel DSGA.
Art. 1.5 Unicità del protocollo informatizzato
La numerazione delle registrazioni di protocollo è unica, progressiva, corrisponde all’anno solare ed
è composta da almeno sette numeri, tuttavia a norma dell’articolo 53, comma 5 del DPR 445/2000
sono possibili registrazioni particolari (Sezione n. 4). Il sistema di gestione del protocollo
informatizzato è sintonizzato per il calcolo dell’ora all’istituto Galileo Ferraris di Torino. Tutti i
protocolli particolari o settoriali, con l’adozione del presente manuale sono aboliti.
Ad ogni registrazione di protocollo deve corrispondere un oggetto logico composto da documenti
informatici che siano congruenti tra loro.
Art. 1.6 Modello operativo adottato per la gestione dei documenti
Per la gestione dei documenti è adottato un modello operativo centralizzato.
2 Formazione dei documenti
Art. 2.1 Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi
Un messaggio protocollato, creato ed inviato da una AOO mittente è una struttura composita, che
aggrega diverse parti:
a) un documento informatico primario;
b) un numero qualsiasi di documenti informatici allegati;
c) una segnatura informatica.
Il documento informatico primario, inviato da una AOO di una amministrazione ad una AOO di
diversa amministrazione, deve essere sottoscritto secondo le norme stabilite dal D.P.R. n.
445/2000. I documenti informatici allegati che compongono il messaggio o i documenti primari
riguardanti scambi tra AOO della stessa amministrazione possono, eventualmente, essere sottoscritti
secondo le modalità indicate all’articolo 5 della delibera AIPA 23 novembre 2000.
Le modalità di formazione dei documenti, del loro contenuto e della loro struttura sono determinate
del responsabile del protocollo e da quanto previsto dal presente manuale, per quanto riguarda i
documenti informatici la loro produzione è regolata sulla base di modelli standard presenti nel sistema
informatico di gestione documentale. Il contenuto minimo deve comunque garantire la presenza delle
seguenti informazioni:
- denominazione dell'amministrazione, (doc intestato);
- indicazione del settore, servizio o ufficio che ha prodotto il documento;
- indirizzo completo (via, numero civico, codice avviamento postale, città, sigla della
provincia, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica);
- destinatario, per i documenti in partenza
- oggetto del documento, sufficientemente esaustivo nel testo
- numero degli allegati, se presenti;
- testo;
- indicazione dello scrittore del documento (nome e cognome anche abbreviato);
- estremi identificativi del responsabile del procedimento (L. 241/90);
- sottoscrizione elettronico/digitale del responsabile.
Art. 2.2 Formato dei documenti informatici
I documenti informatici prodotti dall'Amministrazione, indipendentemente dal software utilizzato,
prima della loro sottoscrizione con firma elettronico/digitale, sono convertiti in uno dei formati
standard previsti (pdf/a) dalla normativa vigente in materia di conservazione, al fine di garantire la
loro non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l'immutabilità nel tempo del
contenuto e della struttura.
I documenti ricevuti in un formato diverso da quelli prescritti dal presente manuale, se sottoscritti
con firma digitale sono recepiti dal sistema e convertiti in uno dei formati standard previsti. In caso
di migrazione dei documenti informatici la corrispondenza fra il formato originale e quello migrato
è garantita dal RSP in veste di pubblico ufficiale, come indicato nel piano di conservazione
(Documento n. 5).
Art. 2.3 Sottoscrizione dei documenti informatici
La sottoscrizione dei documenti informatici è ottenuta con un processo di firma elettronico/digitale
conforme alle disposizioni di legge. L'Amministrazione si avvarrà pertanto dei servizi di
certificazione abilitati.
3 Ricezione dei documenti
Art. 3.1 Ricezione dei documenti su supporto cartaceo
I documenti su supporto cartaceo possono arrivare all’ente attraverso:
a) il servizio postale;
b) la consegna diretta agli uffici, ai funzionari, o agli uffici utente/sportelli URP abilitati presso
l'amministrazione al ricevimento della documentazione;
c) gli apparecchi telefax.
I documenti, esclusi quelli non soggetti a registrazione di protocollo, devono pervenire al protocollo
per la loro registrazione. Quelli arrivati via telefax sono soggetti alle stesse regole di registrazione
degli altri documenti cartacei; in presenza di un sistema informatico che ne consente l'acquisizione in
formato elettronico (fax management) si applicano le procedure previste per la ricezione dei
documenti informatici.
Art. 3.2 Ricezione dei documenti informatici
La ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite una casella di posta elettronica riservata
a questa funzione e accessibile solo all'ufficio/postazioni preposto/e alla registrazione di protocollo.
L'indirizzo della casella elettronica è [email protected]
I documenti informatici eventualmente pervenuti alle unità organizzative, non abilitate alla ricezione,
devono essere, immediatamente, inoltrati all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’ente per
la verifica della firma e la successiva registrazione.
Art. 3.3 Ricevute attestanti la ricezione dei documenti
La ricevuta della consegna di un documento è già presente nel funzionamento della casella PEC.
Qualsiasi altra ricevuta non ha valore alcuno, il sistema comunque offre la possibilità di rendere una
“copia conforme” che riporta gli estremi della protocollazione.
Art. 3.4 Apertura della posta
Il Dirigente Scolastico, o suoi delegati, apre tutte le mail pervenute all’ente salvo i casi particolari
specificati alla sezione 4 (documenti particolari 4.11.2 e 4.11.3).
.
4. Registrazione dei documenti
Art. 4.1 Documenti soggetti a registrazione di protocollo
Tutti i documenti prodotti e ricevuti dall'Amministrazione, indipendentemente dal supporto sul quale
sono formati, ad eccezione di quelli indicati successivamente (articoli 19 e 28), sono registrati al
protocollo.
Art. 4.2 Documenti non soggetti a registrazione di protocollo
Sono esclusi dalla registrazione di protocollo: gazzette ufficiali, bollettini ufficiali, notiziari della
pubblica amministrazione, note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, materiale statistico,
atti preparatori interni, giornali, riviste, materiale pubblicitario, inviti a manifestazioni, stampe varie,
plichi di libri e tutti quei documenti già soggetti a registrazione particolare da parte dell'ente il cui
elenco è allegato al presente manuale (All. n. 3).
Art. 4.3 Registrazione di protocollo dei documenti ricevuti e spediti
La registrazione dei documenti ricevuti o spediti è effettuata in un'unica operazione. I requisiti
necessari di ciascuna registrazione di protocollo sono:
a) numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non
modificabile;
b) data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in
forma non modificabile;
c) mittente o destinatario dei documenti ricevuti o spediti, registrato in forma non
modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e numero di protocollo dei documenti ricevuti, se disponibili;
f) impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, registrato in forma
non modificabile;
g) classificazione: categoria, classe, fascicolo, tipo documento;
h) assegnazione;
Inoltre possono essere aggiunti:
i) data di arrivo;
j) allegati (numero e descrizione);
k) estremi provvedimento differimento termini di registrazione;
l) mezzo di ricezione (lettera ordinaria, prioritaria, raccomandata, corriere, fax ecc.);
m) ufficio di competenza;
n) tipo documento;
o) livello di riservatezza:
p) elementi identificativi del procedimento amministrativo, se necessario.
La registrazione di documenti particolari quali relazioni con allegati, o similari può essere fatta con
un unico numero di protocollo.
Nello stesso modo è possibile protocollare fascicoli pervenuti da altre AOO con un unico numero di
protocollo (ad esempio fascicoli alunni di altre scuole).
Art. 4.4 Registrazione dei documenti interni
I documenti prodotti dall'ente a solo uso interno e quelli riservati personali e quelli che non
costituiscono atti preparatori e non rientrano in quelli esclusi da protocollazione sono esclusi dalla
registrazione di protocollo generale ma sono soggetti a protocollazione interna informatica, per fini
organizzativi, di accesso e preparazione di procedimenti amministrativi.
Art. 4.5 Segnatura di protocollo
La segnatura di protocollo apposta o associata al documento è effettuata contemporaneamente alla
registrazione di protocollo.
I requisiti necessari di ciascuna segnatura di protocollo sono:
a) codice identificativo dell'amministrazione;
b) codice identificativo dell'area organizzativa omogenea;
c) data di protocollo;
d) numero di protocollo.
e) indice di classificazione;
Per i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni, i dati relativi alla segnatura
di protocollo sono contenuti, un’unica volta nell’ambito dello stesso messaggio, in un file conforme
alle specifiche dell’Extensible markup Language (XML) e compatibile con il Document Type
Definition (DTD) e comprendono anche:
f) oggetto del documento;
g) mittente/destinatario;
Inoltre possono essere aggiunti:
h) persona o ufficio destinatari;
i) identificazione degli allegati;
j) informazioni sul procedimento e sul trattamento.
Art. 4.6 Annullamento delle registrazioni di protocollo
Le registrazioni di protocollo possono essere annullate con una specifica funzione del sistema di
gestione informatica dei documenti e con autorizzazione del responsabile del servizio a seguito di
motivata richiesta o per iniziativa dello stesso responsabile. Le registrazioni annullate rimangono
memorizzate nella base di dati e sono evidenziate dal sistema. Il sistema durante la fase di
annullamento registra gli estremi del provvedimento autorizzativo redatto dal responsabile del
servizio. Le richieste di annullamento dei numeri di protocollo devono pervenire al responsabile del
servizio.
Non è possibile annullare il solo numero di protocollo e mantenere valide le altre informazioni della
registrazione.
Art. 4.7 Differimento dei termini di protocollazione
La registrazione della documentazione pervenuta avviene nell'arco di 48 ore, con l’attenzione di
indicare la data di ricevimento nella registrazione. Il responsabile del servizio può autorizzare la
registrazione in tempi successivi, fissando un limite di tempo entro il quale i documenti devono essere
protocollati e, in caso di scadenze predeterminate, conferendo valore attraverso un verbale, o altro
documento, al timbro datario elettronico apposto sui documenti di cui si è differita la registrazione al
protocollo.
Art. 4.8 Registro giornaliero di protocollo
Il registro giornaliero di protocollo viene archiviato giornalmente, mentre il contenuto del registro
informatico è riversato on line su Cloud.
Art. 4.10 Registro di emergenza
Il RSP autorizza lo svolgimento delle operazioni di protocollo su un registro di emergenza a norma
dell'articolo 63 del DPR 455/2000 e provvede successivamente a impartire le disposizioni per il
riversamento dei dati nel protocollo informatico tramite le procedure prevista dal manuale operativo
del sistema informatico e dalla guida all’attivazione del registro All’inizio di ogni anno il RSP
provvede a istituire il registro di emergenza su supporto informatico. La numerazione delle
registrazioni di emergenza è unica per l’anno solare e inizia da 1.
Art. 4.11 Documentazione particolare
L’AOO crea un protocollo informatico speciale (riservato) in cui possono essere messi documenti a
contenuto particolare e la cui registrazione deve essere soggetta a restrizioni anche per la tutela dei
soggetti dei documenti stessi (lettere di richiamo, procedimenti di disciplina, particolari documenti
dai tribunali, etc.). In particolare la registrazione e l’accesso a tali atti deve essere consentito solo al
Dirigente Scolastico o a chi da lui delegato, la numerazione deve essere integrata al protocollo
ordinario e la gestione degli atti deve seguire quanto previsto dall’articolo 2.1 del presente
regolamento.
In considerazione della responsabilità del Dirigente rispetto ai dati della scuola ai sensi della legge
196/2003, ogni fascicolo nel protocollo riservato deve contenere tutte le informazioni ed i documenti
necessari per la disamina della pratica.
Art. 4.11.1 Deliberazioni di giunta e consiglio, determinazioni dirigenziali, decreti, ordinanze,
contratti, verbali sanzioni amministrative, pubblicazioni all’albo pretorio e notifiche.
Il software di produzione e conservazione di questa tipologia particolare di documentazione deve
consentire di eseguire su di essi tutte le operazioni previste nell'ambito della gestione dei
documenti e del sistema adottato per il protocollo informatico. Ogni registrazione deve riportare
necessariamente:
a) dati identificativi di ciascun atto (autore, destinatario, oggetto, data: generati in modo non
modificabile);
b) dati di classificazione e fascicolazione;
c) numero di repertorio progressivo e annuale (generato in modo non modificabile).
Art. 4.11.2 Documentazione di gare d'appalto
Le offerte di gare d'appalto o altra documentazione da consegnarsi all’ente via PEC sono registrate
al protocollo dopo l'apertura a cura dell'ufficio che gestisce la gara.
Art. 4.11.3 Documenti su supporto cartaceo indirizzati nominalmente al personale dell'ente, lettere
anonime e documenti non firmati.
La posta indirizzata nominalmente al personale dell'ente è regolarmente aperta e registrata al
protocollo, a meno che sulla busta non sia riportata la dicitura "personale" o "riservata personale".
In questo caso la busta sarà trasmessa chiusa al destinatario.
Le lettere anonime non si registrano al protocollo.
Le lettere a firma illeggibile delle quali non è identificabile il mittente si registrano al
protocollo, ma si inviano al destinatario che provvederà a eventuali accertamenti.
Art. 4.11.4 Documenti inviati via fax
Tutti i documenti ricevuti e inviati via fax, pur non avendo più valore legale, sono registrati al
protocollo. Il modello di trasmissione e l'originale del documento spedito via fax devono essere
scansionati nel fascicolo. L'individuazione dei fax ricevuti e registrati al protocollo informatico è
immediata da parte del sistema di gestione informatica dei documenti.
Art. 4.11.5 Documenti arrivati senza lettera di accompagnamento
I documenti pervenuti privi di lettera di accompagnamento e che costituiscono integrazioni di
pratiche in corso o altro, vengono trasmessi al settore competente con nota di accompagnamento
a firma del RSP, protocollata in arrivo a meno che il software non preveda il trattamento specifico
per la corrispondenza interna.
Art. 4.11.6 Corrispondenza con più destinatari
Tutte le comunicazioni che abbiano più destinatari si registrano con un solo numero di protocollo.
I destinatari sono descritti in elenchi associati alla scansione del documento e alla registrazione di
protocollo secondo le modalità previste dal manuale operativo del software e da quanto espresso
nel successivo articolo 41.
Art. 4.11.7 Allegati
Per allegati si intendono documenti informatici riferibili ad un documento informatico primario.
Tutti gli allegati devono essere trasmessi all’ufficio protocollo per la registrazione. Il sistema
informatico provvede automaticamente a registrare gli allegati al corrispondente documento
elettronico.
Art. 4.11.8 Documenti di competenza di altre amministrazioni
Qualora pervengano all'ente documenti di competenza di altre amministrazioni, questi vanno
restituiti con PEC protocollata di accompagnamento. Se il documento viene erroneamente
protocollato il numero di protocollo deve essere annullato e il documento inviato al destinatario.
Nel caso in cui il destinatario non sia individuabile il documento deve essere rimandato al mittente.
Art. 4.11.9 Documenti originali plurimi o in copia per conoscenza
Ai documenti originali plurimi, o copie dello stesso documento, si darà un unico numero di
protocollo e successivamente, assegnati ai singoli destinatari. Nel caso in cui a un documento
originale plurimo vengano dati più numeri di protocollo si terrà conto del primo generato.
Art. 4.11.10 Oggetti plurimi e documenti correlati
Qualora un documento in entrata presenti più oggetti, relativi a procedimenti diversi e pertanto e
da assegnare a più fascicoli, si dovranno produrre più registrazioni di protocollo dello stesso
documento e successivamente registrarle, classificarle e fascicolarle indipendentemente una
dall’altra. L’originale verrà inviato al destinatario indicato nel documento, oppure, nel caso di
destinatari plurimi, al primo in indirizzo. Si rimanderanno al responsabile del procedimento
eventuali file in uscita con più oggetti.
Qualora invece un documento sia composto da più allegati che ne strutturino la consistenza (ad
esempio un progetto con le relazioni, o un documento di fatti avvenuti con le testimonianze) sarà
costituito un unico fascicolo con una numerazione unica di protocollo, purché i documenti abbiano
una pertinenza almeno settimanale (ovvero riportino una data compresa nella settimana rispetto al
documento primario).
Art. 4.12 Gestione della posta elettronica
La posta elettronica può essere utilizzata per l’invio di comunicazioni, informazioni e documenti.
In particolare è sufficiente ricorrere a un semplice messaggio di posta elettronica per convocare
riunioni (interne all’ente), inviare comunicazioni di servizio o notizie dirette ai dipendenti in
merito a informazioni generali di organizzazione, diffondere circolari e ordini di servizio (gli
originali si conservano nel fascicolo specifico), copie di documenti cartacei (copia immagine,
l’originale debitamente sottoscritto si conserva nel fascicolo specifico); i documenti spediti in
copia immagine devono essere classificati e protocollati. La posta elettronica è utilizzata per
spedire copie dello stesso documento a più destinatari. A chi ne fa richiesta deve sempre essere
data la risposta dell’avvenuto ricevimento. La posta elettronica individuale non-può essere
utilizzata per la ricezione o la spedizione di documenti a firma digitale per i quali è prevista una
apposita casella PEC ufficiale.
Non è possibile inviare messaggi di posta elettronica quando il contenuto di questi impegni
l’amministrazione verso terzi, salvo l’utilizzo della pec. Nel formato del messaggio è inserito
automaticamente il seguente testo: Questo messaggio non impegna in alcun caso
L’Amministrazione Scolastica e contiene informazioni appartenenti al mittente, che potrebbero
essere di natura confidenziale, esclusivamente dirette al destinatario sopra indicato. Qualora Lei
non sia il destinatario indicato, Le comunichiamo che, ai sensi dell’articolo 616 Codice penale e
del Dlgs 196/03, sono severamente proibite la revisione, divulgazione, rivelazione, copia,
ritrasmissione di questo messaggio nonché ogni azione correlata al contenuto dello stesso.
5. Piano di conservazione e classificazione dei documenti
Art. 5.1 Piano di conservazione dei documenti
Il piano di conservazione dell'archivio comprende il titolario di classificazione e il tipo documento.
Il suo aggiornamento compete al responsabile di servizio. Le modalità di aggiornamento del quadro
di classificazione e del tipo documento sono allegate agli stessi.
Art. 5.2 Classificazione dei documenti
Tutti i documenti ricevuti o prodotti, sono classificati in base ai titolari. Le abilitazioni alla
classificazione dei documenti in arrivo, effettuate da altri uffici utente, sono rilasciate dal RSP.
6 Assegnazione dei documenti
Art. 6.1 Assegnazione
L’assegnazione dei documenti agli uffici utenti o ai responsabili di procedimento è effettuata dal
responsabile del servizio protocollo sulla base dell’elenco allegato degli uffici e dei responsabili di
procedimento. Le abilitazioni all’assegnazione dei documenti, effettuate da altri uffici utente, sono
rilasciate dal DSGA.
Art. 6.2 Modifica delle assegnazioni
Nel caso di assegnazione inesatta dei documenti l'ufficio che ha ricevuto il documento è tenuto a
trasmetterlo al responsabile del servizio protocollo che provvederà alla riassegnazione per poi
trasmetterlo al nuovo assegnatario. Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia delle
riassegnazioni.
Art. 6.3 Consegna dei documenti
I documenti protocollati e assegnati sono resi disponibili ai destinatari principalmente per
mezzo di apposita funzione del software.
7. Fascicolazione dei documenti in sistema di protocollo centralizzato
Art. 7.1 Formazione e identificazione dei fascicoli
Tutti i documenti, sono riuniti in fascicoli e/o Faldoni. La formazione di un nuovo faldone avviene
attraverso l'operazione di apertura, regolata dal manuale di operativo del sistema, che prevede la
registrazione nel sistema informatico.
Il sistema di protocollo informatico provvede automaticamente ad aggiornare il repertorio/elenco dei
fascicoli.
Entro il mese di novembre il RSP provvede a formulare, sulla base del titolario e di concerto con le
unità organizzative dell’Amministrazione, il piano della fascicolazione per l’anno successivo.
Art. 7.2 Processo di formazione dei fascicoli
In presenza di un documento da inserire in un fascicolo, i responsabili di servizio di concerto con il
Responsabile dell’archivio stabiliscono, consultando le funzioni del protocollo informatico, se esso
si colloca nell’ambito di un affare o procedimento in corso, oppure se dà avvio ad un nuovo
procedimento; se il documento deve essere inserito in un fascicolo già aperto, dopo la classificazione
e protocollazione viene rimesso al responsabile del procedimento che ha cura di inserirlo fisicamente
nel fascicolo, il sistema provvede automaticamente, dopo l’assegnazione del numero di fascicolo, a
inserire il documento nel fascicolo informatico stesso.
Art. 7.3 Modifica delle assegnazioni dei fascicoli
La riassegnazione di un fascicolo è effettuata dal servizio archivistico su istanza scritta dell’ufficio o
unità organizzativa che ha in carico il fascicolo provvedendo a correggere le informazioni del sistema
informatico e del repertorio dei fascicoli, inoltrando successivamente il fascicolo al responsabile del
procedimento di nuovo carico. Delle operazioni di riassegnazione e degli estremi del provvedimento
di autorizzazione è lasciata traccia nel sistema informatico di gestione dei documenti.
Art. 7.4 Tenuta dei fascicoli dell'archivio corrente
I fascicoli dell'archivio corrente sono formati a cura dei responsabili di procedimento e conservati dal
sistema informatico in conformità con le norme vigenti sulla riproduzione sostitutiva.
8. Spedizione documenti destinati all’esterno
Art. 8.1 Spedizione dei documenti informatici
La spedizione dei documenti informatici avviene dopo essere stati protocollati secondo i seguenti
criteri generali:
1 i documenti informatici sono trasmessi all’indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari
abilitato alla ricezione della posta per via telematica PEC;
2 per la spedizione l’amministrazione si avvale di una casella di posta elettronica certificata,
dei servizi di autenticazione e marcatura temporale offerti da un certificatore abilitato (art. 27, comma
3, DPR 445/00);
3 Gli uffici trasmettono i documenti informatici in partenza, all’indirizzo elettronico
dell’ufficio protocollo, dopo aver eseguito le operazioni di classificazione e fascicolazione;
1 l’ufficio protocollo provvede a effettuare l’invio telematico utilizzando i servizi di
autenticazione e marcatura temporale;
2 a verificare l’avvenuto recapito dei documenti spediti per via telematica;
3 ad archiviare le ricevute elettroniche collegandole alle registrazioni di protocollo.
Per la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti elettronici gli addetti alla spedizione
si attengono a quanto prescritto dall’articolo 17, comma 1 DPR 445/00.
La spedizione di documenti informatici al di fuori dei canali istituzionali descritti è considerata
una mera trasmissione di informazioni senza che a queste l’amministrazione riconosca un
carattere giuridico-amministrativo che la impegni verso terzi.
9. Gestione dei flussi di documenti cosiddetti interni
Art. 9.1 Comunicazioni informali
Questo genere di informazioni possono essere trasmesse/ricevute per posta elettronica purché si tratti
di scambio di informazioni e documenti che non impegnino l’amministrazione verso terzi.
Art. 9.2 Scambio di documenti o di fascicoli fra gli uffici
Della comunicazione/scambio di informazioni, di documenti o unità archivistiche giuridicamente
rilevanti all’interno dell’ente deve essere tenuta traccia nel sistema informatico di gestione dei
documenti e degli archivi e registrata all’interno dell’unità archivistica specifica. Le modalità di
trasmissione e registrazione sono descritte nel manuale operativo del sistema informatico e nel piano
di conservazione
10 Scansione dei documenti su supporto cartaceo
Art. 10.1 Documenti soggetti a scansione
I documenti su supporto cartaceo ricevuti, devono essere acquisiti in formato immagine con l’ausilio
di scanner.
Art. 10.2 Processo di scansione
Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi:
•
•
•
•
•
acquisizione delle immagini in modo che a ogni documento, anche composto da più fogli,
corrisponda un unico file in un formato standard abilitato alla conservazione;
verifica della leggibilità delle immagini acquisite e della loro esatta corrispondenza con gli
originali cartacei;
collegamento delle rispettive immagini alla registrazione di protocollo, in modo non
modificabile;
memorizzazione delle immagini, in modo non modificabile;
autenticazione, attraverso sottoscrizione digitale, di ogni singolo file (previsto con successivo
atto di adeguamento).
11. Conservazione e tenuta dei documenti
Art. 11.1 Memorizzazione dei documenti informatici e delle rappresentazioni digitali dei documenti
cartacei
I documenti informatici sono memorizzati nel sistema, in modo non modificabile, al termine delle
operazioni di registrazione e segnatura di protocollo.
Le rappresentazioni digitali dei documenti su supporto cartaceo, acquisite con l’ausilio dello scanner,
sono memorizzate nel sistema, in modo non modificabile, al termine del processo di scansione
(Articolo n. 10.2).
Art. 11.2 Selezione e conservazione dei documenti informatici
Il RSP provvede, in collaborazione con il fornitore del software di gestione documentale, a mantenere
i documenti informatici selezionati per la conservazione permanente secondo il piano di
conservazione con l’avvertenza di controllare ogni sei mesi la leggibilità dei documenti stessi.
Art. 11.3 Salvataggio della memoria informatica (archivio informatico)
La memoria informatica viene automaticamente gestita dal fornitore del software e resa disponibile
on line per l’amministrazione.
Art. 11.4 Conservazione sostitutiva
Il RSP, valutati i costi e i benefici connessi alla conservazione sostitutiva affida al fornitore la
gestione.
In ogni caso e per ogni tipo di documento le operazioni dovranno essere effettuate considerando i
tempi stabiliti dal piano di conservazione per la tenuta corrente, semi-corrente (deposito), permanente
(archivio storico) e l’eventuale scarto.
Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del
sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di
conservazione sostitutiva.
La conservazione deve garantire il mantenimento dell’integrità e dell’identificazione univoca dei
documenti, nonché del contesto di produzione con particolare riferimento ai dati di classificazione e
fascicolazione e l’indicazione delle strutture di assegnazione.
Si applicano in ogni caso, per l’archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali,
le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
12 Accesso
Art. 12.1 Accessibilità da parte degli utenti appartenenti all’Amministrazione
La riservatezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti informatici è garantita dal sistema
attraverso l’uso di profili e password. L’operatore che effettua la registrazione di protocollo individua
l’elenco degli uffici abilitati alla consultazione dei documenti in esame.
Art. 12.2 Accesso da parte di altre amministrazioni
L’accesso al sistema informatico documentale da parte di pubbliche amministrazioni è realizzato
applicando le norme ed i criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni o altre convenzioni.
13 Approvazione e Revisione
Art. 13.1 Approvazione
Il presente manuale è adottato dal consiglio d’istituto con suo provvedimento proprio, su proposta
del RSP.
Art. 13.2 Revisione
Il presente manuale è rivisto, ordinariamente, ogni due anni su iniziativa del RSP. La modifica o
l’aggiornamento di uno o tutti i documenti allegati al presente manuale non comporta la revisione
del manuale stesso. Qualora se ne presenti la necessità si potrà procedere a revisione del manuale
anche prima della scadenza prevista.
14 Standard e specifiche tecniche
Di seguito sono riportati i principali standard e specifiche tecniche di riferimento nell’ambito della
formazione, gestione e conservazione di documenti informatici e documenti amministrativi
informatici.
In particolare:
per la formazione, gestione di documenti informatici:
UNI ISO 15489-1: 2006 Informazione e documentazione - Gestione dei documenti di
archivio Principi generali sul record management.
UNI ISO 15489-2: 2007 Informazione e documentazione - Gestione dei documenti di
archivio Linee Guida sul record management.
ISO/TS 23081-1:2006 Information and documentation - Records management processes
Metadata for records – Part 1 – Principles, Quadro di riferimento per lo sviluppo di un sistema
di metadati per la gestione documentale.
ISO/TS 23081-2:2007 Information and documentation - Records management processes
Metadata for records – Part 2 – Conceptual and implementation issues, Guida pratica per
l'implementazione.
ISO 15836:2003 Information and documentation - The Dublin Core metadata element set,
Sistema di metadata del Dublin Core.
per la conservazione di documenti informatici:
ISO 14721:2002 OAIS (Open Archival Information System), Sistema informativo aperto per
l’archiviazione.
ISO/IEC 27001:2005, Information technology - Security techniques - Information security
management systems – Requirements, Requisiti di un ISMS (Information Security
Management System).
ETSI TS 101 533-1 V1.1.1 (2011-05) Technical Specification, Electronic Signatures and
Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 1: Requirements for
Implementation and Management, Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili
per la conservazione elettronica delle informazioni.
ETSI TR 101 533-2 V1.1.1 (2011-05) Technical Report, Electronic Signatures and
Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines for
Assessors, Linee guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica
delle informazioni.
UNI 11386:2010 Standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel
Recupero degli Oggetti digitali.
ISO 15836:2003 Information and documentation - The Dublin Core metadata element set,
Sistema di metadata del Dublin Core.
15 I formati dati e file
Il presente documento fornisce indicazioni iniziali sui formati dei documenti informatici che per le
loro caratteristiche sono, al momento attuale, da ritenersi coerenti con le regole tecniche del
documento informatico, del sistema di conservazione e del protocollo informatico.
I formati descritti sono stati scelti tra quelli che possono maggiormente garantire i principi
dell’interoperabilità tra i sistemi di conservazione e in base alla normativa vigente riguardante
specifiche tipologie documentali.
Il presente documento, per la natura stessa dell’argomento trattato, viene periodicamente aggiornato
sulla base dell’evoluzione tecnologica e dell’obsolescenza dei formati e pubblicato online sul sito
dell’Agenzia per l’Italia digitale.
15.1 I formati
La leggibilità di un documento informatico dipende dalla possibilità e dalla capacità di interpretare
ed elaborare correttamente i dati binari che costituiscono il documento, secondo le regole stabilite dal
formato con cui esso è stato rappresentato.
Il formato di un file è la convenzione usata per interpretare, leggere e modificare il file.
15.2 Identificazione
L’associazione del documento informatico al suo formato può avvenire, attraverso varie modalità, tra
cui le più impiegate sono:
l’estensione: una serie di lettere, unita al nome del file attraverso un punto, ad esempio [nome
del file].docx identifica un formato testo di proprietà della Microsoft;
I metadati espliciti: l’indicazione “application/msword” inserita nei tipi MIME che indica un
file testo realizzato con l’applicazione Word della Microsoft
il magic number: i primi byte presenti nella sequenza binaria del file, ad esempio 0xffd8
identifica i file immagine di tipo .jpeg
15.3 Le tipologie di formato
L’evolversi delle tecnologie e la crescente disponibilità e complessità dell’informazione digitale ha
indotto la necessità di gestire sempre maggiori forme di informazione digitale (testo, immagini,
filmati, ecc.) e di disporre di funzionalità più specializzate per renderne più facile la creazione, la
modifica e la manipolazione.
Questo fenomeno porta all’aumento del numero dei formati disponibili e dei corrispondenti
programmi necessari a gestirli nonché delle piattaforme su cui questi operano.
In particolare, volendo fare una prima sommaria, e non esaustiva, catalogazione dei più diffusi
formati, secondo il loro specifico utilizzo possiamo elencare:
Testi/documenti (DOC, HTML, PDF,...)
Calcolo (XLS, ...)
Immagini (GIF, JPG, BMP, TIF, EPS, SVG, ...)
Suoni (MP3, WAV, ...)
Video (MPG, MPEG, AVI, WMV,...)
Eseguibili (EXE, ...)
Archiviazione e Compressione (ZIP, RAR, ...)
Formati email (SMTP/MIME, …)
15.4 Formati Immagini
Per la rappresentazione delle immagini sono disponibili diversi formati, che possono essere distinti
secondo la grafica utilizzata: raster o vettoriale.
Raster
Nel caso della grafica raster, l’immagine digitale è formata da un insieme di piccole aree uguali
(pixel), ordinate secondo linee e colonne.
I formati più diffusi sono il .tif (usato dai fax), il .jpg, il .bmp.
Vettoriale
La grafica vettoriale è una tecnica utilizzata per descrivere un'immagine mediante un insieme di
primitive geometriche che definiscono punti, linee, curve e poligoni ai quali possono essere attribuiti
colori e anche sfumature.
I documenti realizzati attraverso la grafica vettoriale sono quelli utilizzati nella stesura degli elaborati
tecnici, ad esempio progetti di edifici.
Attualmente i formati maggiormente in uso sono:
DWG, un formato proprietario per i file di tipo CAD, di cui non sono state rilasciate le
specifiche;
DXF, un formato simile al DWG, di cui sono state rilasciate le specifiche tecniche
Shapefile un formato vettoriale proprietario per sistemi informativi geografici (GIS) con la
caratteristica di essere interoperabile con con i prodotti che usano i precedenti formati.
SVG, un formato aperto, basato su XML, in grado di visualizzare oggetti di grafica vettoriale,
non legato ad uno specifico prodotto.
Altri Formati
Per determinate tipologie di documenti informatici sono utilizzati specifici formati. In particolare in
campo sanitario i formati più usati sono:
DICOM (immagini che arrivano da strumenti diagnostici) anche se il DICOM non è solo un
formato, ma definisce anche protocolli e altro;
HL7 ed in particolare il CDA2 (Clinical Document Architecture) che contiene la sua stessa
descrizione o rappresentazione.
Le specifiche approvate per alcune tipologie di documenti quali le prescrizioni, si trovano al
seguente
indirizzo:http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/digitalizzazione-einnovazionetecnologica/attivita/tse/il-tavolo-permanente-per-la-sanita-elettronica-delleregioni-e-delleprovinceautonome-tse-.aspx
15.5 Le caratteristiche generali dei formati
L’informazione digitale è facilmente memorizzata, altrettanto facilmente accedere e riutilizzarla,
modificarla e manipolarla, in altre parole, elaborarla ed ottenere nuova informazione.
Questi formati, e i programmi che li gestiscono, che sono poi quelli che consentono e facilitano
l’operatività giorno per giorno sul digitale, vanno valutati in funzione di alcune caratteristiche quali:
La diffusione, ossia il numero di persone ed organizzazioni che li adotta
La portabilità, ancor meglio se essa è indotta dall’impiego fedele di standard documentati e
accessibili
Le funzionalità che l’utente ha a disposizione per elaborare l’informazione e collegarla ad
altre (ad esempio gestione di link)
La capacità di gestire contemporaneamente un numero congruo (in funzione delle esigenze
dell’utente) di formati
La diffusione di visualizzatori che consentono una fruibilità delle informazioni in essi
contenute indipendentemente dalla possibilità di rielaborarle.
Altre caratteristiche importanti sono la capacità di occupare il minor spazio possibile in fase di
memorizzazione (a questo proposito vanno valutati, in funzione delle esigenze dell’utente, gli
eventuali livelli di compressione utilizzabili) e la possibilità di gestire il maggior numero possibile di
metadati, compresi i riferimenti a chi ha eseguito modifiche o aggiunte.
È facilmente comprensibile come, nella fase di gestione del digitale, l’utente debba avere a
disposizione la massima flessibilità possibile in termini di formati e funzionalità disponibili.
Gli unici limiti sono quelli che un’organizzazione impone a se stessa quando per esigenze di
interscambio ed interoperabilità, può determinare i formati, e i relativi programmi di gestione, che
maggiormente soddisfano le contingenti esigenze operative.
15.6 Criteri di scelta dei formati
Ai fini della formazione, gestione e conservazione, è necessario scegliere formati che possano
garantire la leggibilità e la reperibilità del documento informatico nel suo ciclo di vita.
La scelta tra i formati dipende dalle caratteristiche proprie del formato e dei programmi che lo
gestiscono.
Caratteristiche
Le caratteristiche di cui bisogna tener conto nella scelta sono:
apertura
sicurezza
portabilità
funzionalità
supporto allo sviluppo
diffusione
Apertura
Un formato si dice “aperto” quando è conforme a specifiche pubbliche, cioè disponibili a chiunque
abbia interesse ad utilizzare quel formato. La disponibilità delle specifiche del formato rende sempre
possibile la decodifica dei documenti rappresentati in conformità con dette specifiche, anche in
assenza di prodotti che effettuino tale operazione automaticamente.
Questa condizione si verifica sia quando il formato è documentato e pubblicato da un produttore o da
un consorzio al fine di promuoverne l’adozione, sia quando il documento è conforme a formati
definiti da organismi di standardizzazione riconosciuti. In quest’ultimo caso tuttavia si confida che
quest’ultimi garantiscono l’adeguatezza e la completezza delle specifiche stesse.
Nelle indicazioni di questo documento si è inteso privilegiare i formati già approvati dagli Organismi
di standardizzazione internazionali quali ISO e ETSI.
Sicurezza
La sicurezza di un formato dipende da due elementi il grado di modificabilità del contenuto del file e
la capacità di essere immune dall’inserimento di codice maligno
Portabilità
Per portabilità si intende la facilità con cui i formati possano essere usati su piattaforme diverse, sia
dal punto di vista dell’hardware che del software, inteso come sistema operativo. Di fatto è indotta
dall’impiego fedele di standard documentati e accessibili.
Funzionalità
Per funzionalità si intende la possibilità da parte di un formato di essere gestito da prodotti informatici,
che prevedono una varietà di funzioni messe a disposizione dell’utente per la formazione e gestione
del documento informatico.
Supporto allo sviluppo
E’ la modalità con cui si mettono a disposizione le risorse necessarie alla manutenzione e sviluppo
del formato e i prodotti informatici che lo gestiscono (organismi preposti alla definizione di specifiche
tecniche e standard, società, comunità di sviluppatori, ecc.).
Diffusione
La diffusione è l’estensione dell’impiego di uno specifico formato per la formazione e la gestione dei
documenti informatici, Questo elemento influisce sulla probabilità che esso venga supportato nel
tempo, attraverso la disponibilità di più prodotti informatici idonei alla sua gestione e visualizzazione.
Inoltre nella scelta dei prodotti Altre caratteristiche importanti sono la capacità di occupare il minor
spazio possibile in fase di memorizzazione (a questo proposito vanno valutati, in funzione delle
esigenze dell’utente, gli eventuali livelli di compressione utilizzabili) e la possibilità di gestire il
maggior numero possibile di metadati, compresi i riferimenti a chi ha eseguito modifiche o aggiunte.
15.7 Scelta
Formati e prodotti per la formazione e gestione
Per la scelta dei formati idonei alla formazione e gestione dei documenti informatici, sono da tenere
in considerazione le caratteristiche indicate nei paragrafi precedenti.
Ulteriori elementi da valutare sono l’efficienza in termini di occupazione di spazio fisico e la
possibilità di gestire il maggior numero possibile di metadati, compresi i riferimenti a modifiche o
aggiunte intervenute sul documento.
Le pubbliche amministrazioni indicano nel manuale di gestione i formati adottati per le diverse
tipologie di documenti informatici motivandone le scelte effettuate; specificano altresì i casi
eccezionali in cui non è possibile adottare i formati in elenco motivandone le ragioni.
Formati per la conservazione
La scelta dei formati idonei alla conservazione oltre al soddisfacimento delle caratteristiche suddette
deve essere strumentale a che il documento assuma le caratteristiche di immodificabilità e di staticità
previste dalle regole tecniche.
Per quanto fin qui considerato, è opportuno privilegiare i formati che siano standard internazionali
(de jure e de facto) o, quando necessario, formati proprietari le cui specifiche tecniche siano
pubbliche, dandone opportuna evidenza nel manuale di conservazione dei documenti informatici.
Ulteriore elemento di valutazione nella scelta del formato è il tempo di conservazione previsto dalla
normativa per le singole tipologie di documenti informatici.
I formati per la conservazione adottati per le diverse tipologie di documenti informatici devono essere
indicati nel manuale di conservazione motivandone le scelte effettuate; sono altresì specificati i casi
eccezionali in cui non è possibile adottare i formati in elenco motivandone le ragioni.
I formati indicati per la conservazione
I formati di seguito indicati sono un primo elenco di formati che possono essere usati per la
conservazione.
PDF - PDF/A
Il PDF (Portable Document Format) è un formato creato da Adobe nel 1993 che attualmente si basa
sullo standard ISO 32000. E’ stato concepito per rappresentare documenti complessi in modo
indipendente dalle caratteristiche dell’ambiente di elaborazione del documento. Nell’attuale versione
gestisce varie tipologie di informazioni quali: testo formattato, immagini, grafica vettoriale 2D e 3D,
filmati.
Un documento PDF può essere firmato digitalmente in modalità nativa attraverso il formato ETSI
PAdES.
Il formato è stato ampliato in una serie di sotto-formati tra cui il PDF/A.
Sviluppato da
Adobe Systems
http://www.adobe.com/
Estensione .pdf
Tipo MIME application/pdf
Formato aperto Sì
Specifiche tecniche Pubbliche
Standard
ISO 32000-1 (PDF)
ISO 19005-1:2005 (vers. PDF 1.4)
ISO 19005-2:2011 (vers. PDF 1.7)
Collegamento utile http://www.pdfa.org/doku.php
Il PDF/A è stato sviluppato con l’obiettivo specifico di rendere possibile la conservazione
documentale a lungo termine su supporti digitali
Tra le caratteristiche di questa tipologia di file abbiamo:
assenza di collegamenti esterni,
assenza di codici eseguibili quali javascript ecc.,
assenza di contenuti crittografati.
Queste caratteristiche rendono il file indipendente da codici e collegamenti esterni che ne possono
alterare l'integrità e l'uniformità nel lungo periodo.
Le più diffuse suite d’ufficio permettono di salvare direttamente i file nel formato PDF/A.
Sono disponibili prodotti per la verifica della conformità di un documento PDF al formato PDF/A.
TIFF
Sviluppato da Aldus Corporation in seguito acquistata da Adobe
Estensioni .tif
Tipo MIME image/tiff
Formato aperto No
Specifiche tecniche Pubbliche
Collegamenti utili http://partners.adobe.com/public/developer/tiff/index.html
Di questo formato immagine raster, in versione non compressa o compressa senza perdita di
informazione. Di questo formato vi sono parecchie versioni, alcune delle quali proprietarie (che ai
fini della conservazione nel lungo periodo sarebbe bene evitare). In genere le specifiche sono
pubbliche e non soggette ad alcuna forma di limitazione.
Questo è un formato utilizzato per la conversione in digitale di documenti cartacei. Il suo impiego va
valutato attentamente in funzione del tipo di documento da conservare in considerazione dei livelli di
compressione e relativa perdita dei dati.
Esistono, infine, alcuni formati ISO basati sulla specifica TIFF 6.0 di Adobe (che è quella "ufficiale"
del TIFF). Si tratta del formato ISO 12639, altrimenti noto come TIFF/IT, rivolto particolarmente al
mondo del publishing e della stampa e dell'ISO 12234, altrimenti detto TIFF/EP, più orientato alla
fotografia digitale.
JPG
Sviluppato da Joint Photographic Experts Group
Estensioni .jpg, .jpeg
Tipo MIME image/jpeg
Formato aperto Sì
Specifiche tecniche Pubbliche
Standard ISO/IEC 10918:1
Ultima versione 2009
Collegamenti utili
http://www.jpeg.org/
www.iso.org
Il formato JPEG può comportare una perdita di qualità dell’immagine originale. Anche in questo
caso, come nel caso dei TIFF, avendo una grossa diffusione, può essere preso in considerazione, ma
il suo impiego, correlato ad un opportuno livello di compressione va valutato attentamente in funzione
del tipo di documento da conservare.
JPG è il formato più utilizzato per la memorizzazione di fotografie ed è quello più comune su World
Wide Web.
Lo stesso gruppo che ha ideato il JPG ha prodotto il JPEG 2000 con estensione .jp2 (ISO/IEC 154441) che può utilizzare la compressione senza perdita di informazione. Il formato JPEG 2000 consente,
inoltre, di associare metadati ad un'immagine. Nonostante queste caratteristiche la sua diffusione è
tutt'oggi relativa.
Office Open XML (OOXML)
Sviluppato da
Microsoft
http://www.microsoft.com
http://www.microsoft.it
Estensioni principali .docx, .xlsx, .pptx
Tipo MIME
Formato aperto Sì
Derivato da XML
Specifiche tecniche pubblicate da Microsoft dal 2007
Standard ISO/IEC DIS 29500:2008
Possibile presenza codice maligno Sì
Collegamenti utili
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa338205.aspx
http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards
www.iso.org
Comunemente abbreviato in OOXML, è un formato di file, sviluppato da Microsoft, basato sul
linguaggio XML per la creazione di documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, grafici e
database.
Open XML è adottato dalla versione 2007 della suite Office di Microsoft.
Lo standard prevede, oltre alle indicazioni fondamentali (strict), alcune norme transitorie
(transitional) introdotte per ammettere, anche se solo temporaneamente, alcune funzionalità presenti
nelle vecchie versioni del formato e la cui rimozione avrebbe potuto danneggiare gli utenti, facendogli
perdere funzionalità.
Per quanto riguarda il supporto di Microsoft Office allo standard ISO/IEC 29500:2008:
- MS Office 2007 legge e scrive file conformi a ECMA-376 Edition 1.
- MS Office 2010 legge e scrive file conformi a ISO/IEC 29500:2008 transitional e legge
file conformi a ISO/IEC 29500:2008 strict
Documenti conformi ad ISO/IEC 29500:2008 strict sono supportati da diversi prodotti informatici
disponibili sul mercato.
Il formato Office Open XML dispone di alcune caratteristiche che lo rendono adatto alla
conservazione nel lungo periodo, tra queste l’embedding dei font, la presenza di indicazioni di
presentazione del documento, la possibilità di applicare al documento la firma digitale XML. I
metadati associabili ad un documento che adotta tale formato sono previsti dallo standard ISO
29500:2008.
Open Document Format
Sviluppato da
OASIS
http://www.oasis-open.org/
Oracle America (già Sun Microsystems)
http://www.oracle.com/it/index.html
Estensioni. ods, .odp, .odg, .odb
Tipo MIME application/vnd.oasis.opendocument.text
Formato aperto Sì
Derivato da XML
Specifiche tecniche pubblicate da OASIS dal 2005
Standard
ISO/IEC 26300:2006
UNI CEI ISO/IEC 26300
Collegamenti utili
http://books.evc-cit.info/
http://www.oasis-open.org
www.iso.org
ODF (Open Document Format, spesso referenziato con il termine OpenDocument) è uno standard
aperto, basato sul linguaggio XML, sviluppato dal consorzio OASIS per la memorizzazione di
documenti corrispondenti a testo, fogli elettronici, grafici e presentazioni.
Secondo questo formato, un documento è descritto da più strutture XML, relative a contenuto, stili,
metadati ed informazioni per l’applicazione.
Lo standard ISO/IEC IS 26300:2006 è ampiamente usato come standard documentale nativo, oltre
che da OpenOffice.org, da una ampia serie di altri prodotti disponibili sulle principali piattaforme:
Windows, Linux. Mac.
È stato adottato come standard di riferimento da moltissime organizzazioni governative e da diversi
governi ed ha una "penetrazione" di mercato che cresce giorno per giorno.
XML
Sviluppato da W3C
Estensioni .xml
Tipo MIME
application/xml text/xml
Formato aperto Sì
Specifiche tecniche
pubblicate da W3C
http://www.w3.org/XML/
Collegamenti utili http://www.w3.org/
Extensible Markup Language (XML) è un formato di testo flessibile derivato da SGML (ISO 8879).
Su XML si basano numerosi linguaggi standard utilizzati nei più diversi ambiti applicativi.
Ad esempio:
SVG usato nella descrizione di immagini vettoriali
XBRL usato nella comunicazione di dati finanziari
ebXML usato nel commercio elettronico
SOAP utilizzato nello scambio dei messaggi tra Web Service
TXT
Oltre a XML, per quanto concerne i formati non binari “in chiaro”, è universalmente utilizzato il
formato TXT.
Ai fini della conservazione nell’uso di tale formato, è importante specificare la codifica del carattere
(Character Encoding) adottata.
Formati Messaggi di posta elettronica
Ai fini della conservazione, per preservare l’autenticità dei messaggi di posta elettronica, lo standard
a cui fare riferimento è RFC 2822/MIME.
Per quanto concerne il formato degli allegati al messaggio, valgono le indicazioni di cui ai precedenti
paragrafi.
Allegato 1
Ai fini del presente Manuale si intende:
per “amministrazione”, Istituto Comprensivo di Reggiolo (RE)
per “Testo Unico”, il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000 n.
445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
per Regole tecniche, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al DPR 20 ottobre 1998,
n. 428;
per Codice, il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione
digitale.
Si riportano, di seguito, gli acronimi utilizzati più frequentemente:
AOO - Area Organizzativa Omogenea;
MdG - Manuale di Gestione del protocollo informatico e gestione documentale e
degli archivi;
RPA - Responsabile del Procedimento Amministrativo - il dipendente che ha la responsabilità
dell’esecuzione degli adempimenti amministrativi relativi ad un affare;
RSP - Responsabile del Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, la gestione
dei flussi documentali e degli archivi;
PdP - Prodotto di Protocollo informatico – l’applicativo acquisito dall’amministrazione
AOO per implementare il servizio di protocollo informatico;
UOP - Unità Organizzative di registrazione di Protocollo - rappresentano gli uffici
che svolgono attività di registrazione di protocollo;
UOR - Uffici Organizzativi di Riferimento - un insieme di uffici che, per tipologia
di mandato istituzionale e di competenza, di funzione amministrativa perseguita, di
obiettivi e di attività svolta, presentano esigenze di gestione della documentazione
in modo unitario e coordinato;
UU - Ufficio Utente - un ufficio dell’AOO che utilizza i servizi messi a disposizione
dal sistema di protocollo informatico; ovvero il soggetto destinatario del documento,
così come risulta dalla segnatura di protocollo nei campi opzionali.
Allegato 2
Per la gestione dei documenti, l’amministrazione individua un’unica Area Organizzativa Omogenea
(AOO) denominata Istituto Comprensivo di Reggiolo che è composta dall’insieme di tutti gli
UOP/UOR/UU articolati come qui riportato.
All’interno della AOO il sistema di protocollazione è unico.
Nell’unica AOO è istituito un servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione
dei flussi documentali e degli archivi.
Sono riportati la denominazione, il codice identificativo della AOO
e l’insieme degli UOR che la compongono con la loro articolazione in UU.
All’interno della AOO il sistema di protocollazione è centralizzato per la corrispondenza
in entrata, mentre è decentralizzato, per la corrispondenza in uscita, attraverso
alcune (o tutte le) UOR che svolgono anche i compiti di UOP.
L’allegato 16.3 è suscettibile di modifica in caso di inserimento di nuove (AOO/)UOP/UOR/UU o di
riorganizzazione delle medesime.
Le modifiche sono proposte ai vertici dell’amministrazione dal RSP d’intesa con il responsabile
del sistema informativo e con il responsabile della tutela dei dati personali.
L’amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare, in via transitoria e del tutto eccezionale,
altri UOR allo svolgimento dell’attività di protocollazione.
Tale “decentramento” da un punto di vista operativo segue le indicazioni stabilite nel presente
Manuale e sarà sottoposto al controllo del responsabile del protocollo informatico.
Nelle UOR sarà utilizzato il medesimo sistema di numerazione di protocollo e l’operatore
incaricato dell’attività di protocollazione dovrà essere abilitato dal RSP che ha anche il
compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività.
FUNZIONIGRAMMA
Premesse
L’Istituto Comprensivo di Reggiolo ha avviato un percorso di adeguamento all’agenda
digitale italiana dal gennaio 2015, pertanto tutte le funzioni indicate in questo
funzionigramma utilizzano gli strumenti informatici che costituiscono il sistema
informativo scolastico.
1° Collaboratore
Il docente 1° collaboratore (ex vicario), Antonia Bulgarelli, sostituisce il Dirigente
scolastico in caso di assenza o impedimento, o su delega, esercitandone tutte le funzioni
anche negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i
rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per
il regolare funzionamento dell’attività didattica, assicura la gestione della sede,
controlla le necessità strutturali e didattiche, riferisce al dirigente sul suo andamento.
Inoltre:
Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno
del Collegio dei Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute;
Predispone, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni per le
riunioni collegiali;
Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio;
Raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi;
Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela
della privacy;
Supporta il Dirigente nella definizione e l’aggiornamento del modello per la
valutazione dei risultati scolastici;
Si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni in supporto ai fiduciari di
plesso;
Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico;
Definisce le procedure da sottoporre al Dirigente scolastico per l’elaborazione
dei mansionari e dell’organigramma;
Coordina l’organizzazione e l’attuazione del POF;
Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi
collegiali e dal regolamento di istituto;
Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie;
Svolge azione di coordinamento con l’ente locale per iniziative poste in essere
dall’Istituto;
Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in
collaborazione con strutture esterne;
Coordina la partecipazione a concorsi e gare;
Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici
scolastici periferici;
Collabora alla gestione del sito web dell’Istituto;
Sovraintende al funzionamento del registro elettronico;
Fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto;
Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali;
Svolge altre mansioni con particolare riferimento a:
Vigilanza e controllo della disciplina;
Organizzazione interna;
Sostituzione dei docenti assenti;
Gestione dell’orario scolastico;
Uso delle aule e dei laboratori;
Controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari;
Il docente collaboratore vicario, in caso di sostituzione del Dirigente, è delegato alla
firma dei seguenti atti amministrativi:
libretti delle giustificazioni;
richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi;
richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni2;
altre richieste con carattere di urgenza, su specifica delega del Dirigente
Scolastico.
2
In aggiunta a quanto già previsto dal regolamento
2° Collaboratore
Al docente secondo collaboratore, Nadia Capiluppi, viene assegnata la sostituzione
del Dirigente Scolastico assente per impegni istituzionali, malattia, ferie o
permessi, in caso di assenza del Primo collaboratore.
Al secondo collaboratore compete nel supporto al dirigente scolastico ed al primo
collaboratore:
Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del
giorno del Collegio dei Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute;
Predispone, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni
per le riunioni collegiali;
Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio;
Raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi;
Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e
tutela della privacy;
Si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni in supporto ai fiduciari
di plesso;
Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico;
Definisce le procedure da sottoporre al Dirigente scolastico per
l’elaborazione dei mansionari e dell’organigramma;
Coordina l’organizzazione e l’attuazione del POF;
Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi
collegiali e dal regolamento di istituto;
Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie;
Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto
agevolando la comunicazione tra i docenti e gli uffici amministrativi;
Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in
collaborazione con strutture esterne;
Mantiene rapporti con professionisti e agenzie esterne per l’organizzazione
di conferenze e corsi di formazione;
Coordina la partecipazione a concorsi e gare;
Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici
scolastici periferici;
Fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto;
Collabora con il DSGA nelle scelte di carattere operativo riguardanti la
gestione economica e finanziaria dell’Istituto;
Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e
funzionali;
Svolge altre mansioni con particolare riferimento a:
Vigilanza e controllo della disciplina;
Organizzazione interna;
Orario scolastico;
collaborazione con l’ufficio personale per la sostituzione dei docenti assenti;
Uso delle aule e dei laboratori;
Controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari;
Proposte di metodologie didattiche.
Il docente secondo collaboratore ha delega di firma su specifica indicazione del
Dirigente Scolastico, nelle comunicazioni interne con carattere di urgenza.
Fiduciaria del plesso “Peter Pan”, scuola dell’infanzia di Reggiolo
La fiduciaria Gabriella Flammia collabora con il DS per le seguenti funzioni e
deleghe:
Applicazione/controllo delle circolari e del rispetto della normativa
scolastica vigente;
Svolgimento di tutte le funzioni che assicurano il pieno e quotidiano
funzionamento del plesso di servizio, incluso il coordinamento degli esperti
esterni operanti nel plesso;
Coordinamento logistico dell’erogazione delle prove di ingresso ed avvio
anno scolastico;
Sostituzione di docenti per assenze brevi qualora sia possibile con l’organico
di plesso, prevedendo recuperi orari ai colleghi che svolgono ore eccedenti;
Rapporti scuola/famiglia sulla base delle direttive del D.S.;
Rapporti con il personale docente e non docente per tutti i problemi relativi
al funzionamento didattico ed organizzativo informandone il D.S.;
Autorizzazione ingresso posticipato/uscita anticipata degli alunni sulla base
di apposita modulistica predisposta dalla segreteria amministrativa;
Delegato del D.S. per il rispetto della normativa antifumo nei locali
scolastici;
Segnalazione tempestiva di malfunzionamenti, pericoli, rischi prevedibili
per alunni, docenti e collaboratori; richiesta di interventi urgenti all’Ente
proprietario tramite la Direzione;
Gestione delle emergenze:
o Contatti con RSPP e RLS;
o Coordinamento delle prove di evacuazione a livello di plesso;
o Compilazione della modulistica apposita;
Fiduciario del plesso “Hansel e Gretel”, scuola dell’infanzia di Villanova
La fiduciaria Rossella Dondi collabora con il DS per le seguenti funzioni e deleghe
on le seguenti funzioni e deleghe:
Applicazione/controllo delle circolari e del rispetto della normativa
scolastica vigente;
Svolgimento di tutte le funzioni che assicurano il pieno e quotidiano
funzionamento del plesso di servizio, incluso il coordinamento degli esperti
esterni operanti nel plesso;
Coordinamento logistico dell’erogazione delle prove di ingresso ed avvio
anno scolastico;
Sostituzione di docenti per assenze brevi qualora sia possibile con l’organico
di plesso, prevedendo recuperi orari ai colleghi che svolgono ore eccedenti;
Rapporti scuola/famiglia sulla base delle direttive del D.S.;
Rapporti con il personale docente e non docente per tutti i problemi relativi
al funzionamento didattico ed organizzativo informandone il D.S.;
Autorizzazione ingresso posticipato/uscita anticipata degli alunni sulla base
di apposita modulistica predisposta dalla segreteria amministrativa;
Delegato del D.S. per il rispetto della normativa antifumo nei locali
scolastici;
Segnalazione tempestiva di malfunzionamenti, pericoli, rischi prevedibili
per alunni, docenti e collaboratori; richiesta di interventi urgenti all’Ente
proprietario tramite la Direzione;
Gestione delle emergenze:
o Contatti con RSPP e RLS;
o Coordinamento delle prove di evacuazione a livello di plesso;
o Compilazione della modulistica apposita;
SISTEMA DI SICUREZZA
Fatti salvi gli specifici incarichi delle squadre di emergenza, si considerano le
seguenti mansioni come parte integrante del sistema di sicurezza dell’Istituto
Comprensivo di Reggiolo.
MANSIONI PREPOSTI
1) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi
della legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale
messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti.
2) Verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
3) Controllare e richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori,
in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa.
4) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere
in materia di protezione.
5) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave ed immediato.
6) Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze
dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il
lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
7) Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37
8) Controllare la cartellonistica in tutte le aule, le uscite di sicurezza, gli estintori,
direzioni delle vie di fuga.
9) Controllare ogni due mesi i registri dei controlli, delle manutenzioni
dell’impianto elettrico e delle procedure antincendio, le uscite di emergenza.
10)
Fare firmare ai docenti la presa visione delle norme di comportamento
in materia di sicurezza pubblicate all’albo dell’istituto e controlla che i
supplenti temporanei che sostituiscono i componenti delle squadre di
emergenza siano informati delle rispettive mansioni.
11)
Definire le date delle prove di evacuazione, almeno due all’anno, per
diversi tipi di rischio.
12)
Fare arrivare ad ogni studente e lavoratore, all’inizio dell’anno, le
informazioni sulle
procedure di emergenza e sulle composizioni delle squadre.
13)
Interdire l’accesso, attraverso appositi cartelli chiari ed immediati e con
nastro bianco/rosso, ad eventuali zone di pericolo imprevisto, in attesa delle
manutenzioni richieste e segnalare prontamente all’Ente Locale e all’RSPP lo
stato rilevato.
MANSIONI DSGA
1) Portare a conoscenza e fare firmare a tutto il personale ATA l’osservanza delle
norme di comportamento in materia di sicurezza pubblicate all’albo
dell’istituto.
2) Fare firmare a tutti i collaboratori scolastici supplenti temporanei le mansioni
loro affidate, nel caso sostituiscano membri della squadra di emergenza e la
posizione degli interruttori di acqua/luce/gas nelle sedi del loro servizio.
3) Portare a conoscenza e fare firmare a tutto il personale ATA l’osservanza delle
norme di comportamento in materia di sicurezza pubblicate all’albo
dell’istituto.
4) Redigere i DUVRI con le ditte che realizzano lavori con possibile interferenza
con le attività scolastiche per più di due giorni.
5) Tenere i rapporti con l’Ufficio Tecnico comunale per segnalare
sistematicamente ogni criticità delle strutture in cui debba intervenire l’Ente
Locale come proprietario degli edifici.
6) Nel caso in cui manutenzioni o riparazioni avvengano durante lo svolgimento
delle lezioni, assicurarsi che i collaboratori scolastici vietino l’accesso al luogo
degli interventi e che lo spostamento di materiali e attrezzi avvenga senza
rischi per studenti e lavoratori.
MANSIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO
- Tenere aggiornato il registro della formazione del personale e conservare gli
attestati e le nomine.
- Raccogliere e conservare manuali e schede tecniche dei materiali e attrezzature
elettriche acquistate o presenti a scuola.
- Scrivere all’Ufficio Tecnico comunale per segnalare sistematicamente ogni
criticità delle strutture in cui debba intervenire l’Ente Locale come proprietario
degli edifici, conservando in cartaceo tutte le richieste, le risposte e le date
degli interventi.
- Tenere aggiornato il registro degli infortuni.
- Fare sottoscrivere ad ogni assunto anche temporaneo di aver letto e compreso
le indicazioni sulle emergenze esposte in ogni scuola.
MANSIONI COLLABORATORI SCOLASTICI
- Assicurare vigilanza sempre e, in caso di emergenza, la comunicazione ai
membri delle squadre.
- Controllare quotidianamente le uscite di sicurezza e che siano sgombre le vie di
fuga.
- Vigilare scrupolosamente sulle porte di accesso/uscita dagli edifici, affinchè non
si introducano estranei a scuola e non escano minori senza vigilanza degli adulti
delegati;
- Tenere i prodotti per la pulizia chiusi a chiave nei locali dedicati
- Tenere aggiornati i registri delle manutenzioni.
MANSIONI RSPP
1) Tenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi, in relazione a tutti i
tipi di rischio;
2) Stendere, con il datore di lavoro, il piano di miglioramento delle procedure di
sicurezza e delle segnalazioni da fare all’ente locale.
3) Curare i verbali delle riunioni periodiche e delle prove di evacuazione;
4) Individuare il personale che deve rinnovare la formazione;
5) Realizzare almeno due prove di evacuazione all’anno per diversi tipi di
emergenza;
6) Controllare, anche attraverso sopralluoghi periodici (almeno uno al mese), che
l’interno e l’esterno degli edifici scolastici siano correttamente utilizzabili e
provvisti della segnaletica di sicurezza.
7) Tenere in ordine i documenti relativi a vario titolo alla sicurezza: verbali, prove
di evacuazione, procedure ed aggiornarle nel caso di cambiamenti temporanei;
8) Tenere i rapporti con l’Ufficio Tecnico comunale per segnalare
sistematicamente ogni criticità delle strutture in cui debba intervenire l’Ente
Locale come proprietario degli edifici;
9) Periodicamente sollecitare il Comune per i documenti mancanti relativi al
rischio incendio, verifica periodica di messa a terra, agibilità e collaudi,
manutenzione filtri;
10)
Fare arrivare ad ogni studente e lavoratore, all’inizio dell’anno, le
informazioni sulle procedure di emergenza e sulla composizione delle squadre.
TUTTI I LAVORATORI
1) Avvisare i componenti delle squadre di emergenza in caso di principio di
incendio o rischi imprevisti per la sicurezza degli studenti e del personale;
2) Rispettare gli obblighi e le indicazioni dei preposti;
3) Segnalare al datore di lavoro l’eventuale stato di gravidanza, non appena
certificato.
4) Assicurare vigilanza agli alunni, in particolare nelle attività meno strutturate e a
maggiore rischio (intervallo, uscita, gite…)
Referenti di progetto dell’Area 1(De Rose, Magnani, Iori, Aldrovandi)
È particolarmente rivolta alla realizzazione del POF e all’attuazione dei processi
informatici di adeguamento all’agenda digitale italiana.
In particolare:
Cura la gestione del registro elettronico e supporta i docenti nella gestione
quotidiana;
Supporta la segreteria nella fase di digitalizzazione tramite l’utilizzo di
apposita piattaforma
Collabora con il Dirigente scolastico per la realizzazione dei progetti
innovativi inerenti la didattica digitale
Collabora con il Dirigente scolastico nella definizione dei progetti
innovativi;
Cura i rapporti scuola famiglia nell’ottica dell’agenda digitale italiana;
Attiva ogni azione possibile per agevolare il percorso degli alunni e dei
docenti verso gli strumenti di innovazione tecnologica;
Svolge l’incarico di webmaster del sito della scuola;
Funzioni Strumentale e Referenti dell’Area 2 (Ruini, De Finis, De Rose)
Riveste importanza prestare attenzione agli alunni ed alle tematiche inerenti, in
particolare agevolare la comune quotidianità tra docenti ed alunni:
supporto al lavoro dei Docenti e degli alunni
cura la gestione ed analisi della dispersione scolastica
supporta i colleghi per la definizione di un set minimo di competenze chiave
di cittadinanza e civiche
garantire la coerenza del percorso didattico anche nei confronti dei percorsi
extra scolastici
monitorare l'andamento degli alunni anche dopo la frequenza
realizzazione e gestione manifestazioni ed eventi
cura i rapporti con il territorio
cura i rapporti con Sert, consultorio, neuropsichiatria, osservatorio sulla
dispersione, ASBR
Funzione Strumentale dell’Area 3 (Ferrari)
Ha il compito di seguire la progettazione di Istituto in collaborazione con le figure
di direzione (DS, DSGA, 1 e 2 collaboratore):
progettazione d’Istituto relativa a valutazione e autovalutazione
progettazione dei fondi europei, regionali e nazionali
Coordinatori di classe
Il coordinatore di classe ha il compito di sovraintendere al corretto funzionamento
della classe come unità operativa e didattica al fine di integrare sia le esigenze delle
famiglie che quelle dei docenti:
presiedere le riunioni del consiglio di classe, quando non è personalmente
presente il Dirigente Scolastico, e ne cura la verbalizzazione tramite la
nomina di un segretario per la singola seduta;
curare in proprio la verbalizzazione dello scrutinio e collaborare per il
corretto svolgimento degli scrutini;
farsi portavoce nelle assemblee con i genitori; presiedere le assemblee
relative alle elezioni degli organi collegiali ;
garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione
di tutte le componenti e assicurando la discussione e la deliberazione su tutti
i punti all’ordine del giorno;
coordinare l’attività didattica del consiglio di classe, verificando in itinere e
a fine anno il piano di lavoro comune del consiglio di classe;
coordinare per le classi finali la stesura del Documento del 15 maggio;
gestire il rapporto con le famiglie degli studenti, per quanto attiene a
problematiche generali e non specifiche delle singole discipline;
curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del
consiglio, nel rispetto del regolamento di istituto;
verificare periodicamente lo stato di avanzamento del Piano Educativo
Individualizzato redatto per gli alunni diversamente abili eventualmente
frequentanti la classe e del Piano Didattico Personalizzato predisposto per
gli Studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento, segnalando alla
Presidenza, alle funzioni strumentali area 2 ed all’OPT di rete nonché ai
servizi sociali (a seconda dei casi) situazioni di disagio;
coordinare lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, la
partecipazione della classe ad attività integrative ed extracurricolari,
verificandone la rispondenza quantitativa e qualitativa alla programmazione
annuale;
verificare la regolarità della frequenza scolastica degli studenti, avendo
costantemente aggiornata la situazione delle assenze degli allievi e
segnalando tempestivamente ( anche inviando specifiche comunicazioni
scritte alle famiglie tramite la Presidenza) tutti i casi di assenze fuori norma
e/o non chiari;
prendere contatti diretti con le famiglie in caso di anomalie;
informare tempestivamente la presidenza, per i provvedimenti di
competenza, qualora permanga una frequenza irregolare;
facilitare la comunicazione tra la presidenza, gli studenti e le famiglie;
Dipartimenti, Commissioni e Referenti
Sono istituite all’interno dell’Istituzione scolastica tre differenti tipologie di
riferimenti organizzativi ed in specifico:
1) Dipartimento: raccogliere, analizzare e coordinare le proposte dei singoli
docenti e dei consigli di classe al fine di predisporre un piano organico delle
iniziative (curricolari, integrative, complementari) condiviso dal dipartimento
per presentarlo al Collegio dei Docenti.
2) Commissione: con lo specifico compito di supportare il Dirigente
nell’attuazione di particolari filoni organizzativi legati ad attività già definite
ma che richiedono comunque una particolare attenzione.
3) Referente: funge da punto di sintesi dell’attività di cui è incaricato,
collaborando con il Dirigente o suo delegato per attuare un piano di interventi
e/o definire una linea guida.
Dipartimenti
Al Dirigente Scolastico è riservato, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali, il ruolo
di coordinamento generale del sistema dipartimentale e di raccordo con il Collegio dei
Docenti.
Competono al Dirigente Scolastico la predisposizione del piano annuale degli incontri
per dipartimenti, all’inizio di ogni anno scolastico.
Il referente di ogni sede provvede alla prima convocazione dei dipartimenti disciplinari
nonché alla prima convocazione degli stessi organismi all’inizio di ciascun anno
scolastico.
In particolare è compito del dipartimento:
1. predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende
adottare per ogni singola disciplina in stretta relazione con le altre
discipline facenti parte del dipartimento.
2. Definire il dettaglio della programmazione con riferimento a:
la programmazione disciplinare
la definizione degli obiettivi e degli standard culturali d'istituto
la definizione dei criteri di valutazione e delle griglie di
misurazione degli standard
la predisposizione delle prove di misurazione degli standard da
effettuare (in ingresso, in itinere e al termine dell'anno scolastico)
nelle classi parallele;
la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di
recupero e/o approfondimento da svolgere nel corso dell'anno.
proporre gli obiettivi educativi d'Istituto
predisporre con i consigli di classe i progetti culturali da eseguire nelle
classi
predisporre il piano delle competenze conformi alle Indicazioni Nazionali
ed alle Competenze Comuni di Cittadinanza e strategie di valutazione;
predispone i test di ingresso e di verifica
3.
4.
5.
6.
In caso di trattazione di questioni specifiche inerenti le diverse discipline, i dipartimenti
hanno facoltà di organizzarsi in sub-dipartimenti. Le determinazioni di questi ultimi
devono essere, in ogni caso, riassunte con delibera del dipartimento. Rimangono, in
ogni caso, in capo al Collegio dei Docenti le competenze in materia di deliberazione
degli indirizzi generali educativi dell’Istituto e in materia di deliberazione dei criteri
per gli scrutini finali.
Funzionamento dei dipartimenti
1) Le riunioni dipartimentali si svolgono nei tempi fissati dall’art. 27 del C.C.N.L.
vigente, non superando di norma 40 ore annuali comprensive delle convocazioni
ordinarie e straordinarie del collegio docenti
5) le riunioni del dipartimento sono convocate dalla dirigenza o dal coordinatore, su
propria iniziativa o obbligatoriamente su richiesta motivata espressa dalla maggioranza
dei docenti del dipartimento.
Amministratore di Sistema (Mara Bazzoni)
Cura la gestione del sistema informatizzato dell’Istituto secondo quanto disposto dal
disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n° 196, che dovrà essere esplicata attenendosi alle seguenti
modalità generali:
Coadiuvare il Dirigente nella progettazione del sistema informativo e
nella selezione delle migliori soluzioni tecnologiche necessarie per il
piano didattico della scuola;
gestire il SI della scuola individuandone le necessità e/o le criticità,
compreso il sito .gov;
gestire i rapporti con i fornitori terzi del SI;
essere il referente interno per il sistema informativo;
progettare le evoluzioni del sistema informativo in base alla progettazione
didattica della scuola;
coordinare i fornitori del Sistema Informativo, ivi compresi quelli di
telefonia e di manutenzione;
effettuare operazioni di trattamento di eventuali dati personali soltanto per
le finalità e con le modalità strettamente correlate alle funzioni ed attività
affidate;
accedere a dati personali solo ove sia strettamente necessario
all’esecuzione delle predette funzioni ed attività;
osservare le misure di sicurezza ai sensi degli artt. 31 e 33 ss., nonché del
Disciplinare Tecnico di cui all’Allegato B del Codice Privacy, nonché le
ulteriori e preventive misure idonee a salvaguardare la riservatezza,
l’integrità e la completezza dei dati oggetto delle operazioni di trattamento
e a ridurre i rischi di accesso non autorizzato, perdita anche accidentale e
trattamento non consentito dei dati;
collaborare per quanto di competenza alla redazione/aggiornamento delle
policy e misure di sicurezza applicabili nei confronti dei sistemi gestiti.
ricezione delle segnalazione difficoltà nelle connessioni di rete di ogni
singolo plesso
segnalazione guasti del parco macchine e dei sistemi hardware presenti
gestione dei software di base utilizzati dalla segreteria (per i docenti, si fa
riferimento ai referenti)
custodire, ove necessario, copia delle credenziali di autenticazione
informatica gestite;
effettuare operazioni di backup/recovery dei dati assicurandosi della
qualità delle copie dei dati e della loro conservazione in luogo sicuro;
gestire i supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware;
organizzare i flussi di rete;
adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software
o hardware atti a garantire la massima sicurezza utilizzando le conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico software e hardware;
verificare periodicamente l’efficienza dei sistemi tecnici adottati;
Le norme di comportamento dell'incaricato con funzioni di amministratore di sistema
sono adottate in stretta collaborazione con i referenti per i docenti (Magnani, Iori,
Aldrovandi, Casari) e si esplicano:
Nel rispetto dei requisiti di diligenza professionale, richiesti dall'articolo 2050
del codice civile;
Nell’adeguamento preventivo ai contenuti espressi dal Titolo V, Sicurezza dei
dati e dei sistemi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196;
Nell’adozione di misure minime di cui all'allegato B al decreto legislativo 30
giugno 2003, n° 196.
Gruppo di Autovalutazione
Il Gruppo di Autovalutazione è costituito dagli incaricati nominati dal collegio
Docenti (Capiluppi, Luitprandi, Francesconi, Ferrari, Flammia), dal Consiglio di
Istituto (Mondini) e dal DS (Ferrari Roberto); possono partecipare ai lavori del
gruppo il Presidente del Consiglio d’Istituto e un amministratore locale, su richiesta
della scuola, per una maggiore condivisione delle attività poste in essere.
È presieduto dal DS.
Il gruppo viene convocato con scadenza di norma trimestrale e secondo le consegne
impartite dal MIUR, dall’USR o da altri soggetti istituzionali.
I compiti sono fondamentalmente i seguenti:
Organizzare i processi di autovalutazione e calendarizzarli per il lavoro del
CD, dei Dipartimenti, dei CdCl e dei singoli docenti;
Dare indicazioni operative ai dipartimenti al fine di facilitare e migliorare la
formazione degli allievi;
Leggere, comprendere e fornire chiavi di lettura delle prove INVALSI;
Leggere, comprendere e fornire chiavi di lettura degli esiti degli scrutini
intermedi e finali secondo la stesura del Piano di Miglioramento;
Individuare percorsi e attivare processi positivi a favore degli allievi per
dipanare le difficoltà di apprendimento;
Avviare un fecondo dialogo con le realtà del territorio per un agire sinergico
e positivo dell’Istituto a favore degli allievi;
Iniziare la redazione del bilancio sociale della scuola, secondo una serie
condivisa di indicatori.
Segreteria Competenze e Mansioni
DSGA
L’art. 35 comma 5 D. Lgs 165/2001 stabilisce il principio di collaborazione tra il
Dirigente ed il Direttore:
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente
può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati
specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che
sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali
dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
Il CCNL 29/11/2007 (attualmente vigente) – declina gli obblighi e le attribuzioni
del profilo professionale:
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili
e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive
del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario
d’obbligo, quando necessario.
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei
processi formativi ed attuativi.
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei
confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito
delle istituzioni scolastiche.
Redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2);
Predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c.
2);
Elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di
amministrazione (art. 3 c. 3);
Predispone la relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli
impegni assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del
programma annuale (art. 6 c. 6);
Firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente
(art. 10 e 12 c. 1);
Provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4);
Può essere autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i pagamenti
effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3);
Ha la gestione del fondo per le minute spese (art. 17);
Predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5);
Elabora la scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle spese delle aziende
(art. 20 c. 3);
Tiene le scritture contabili con il metodo della partita doppia dell’azienda
(art. 20 c. 6);
Predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, completo dei
prescritti allegati (art. 20 c. 9);
Elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi recante le
entrate e le spese dello specifico progetto iscritto a bilancio (art. 21 c.1);
Tiene le scritture contabili relative alle “attività per conto terzi” (art. 21 c.
2);
Elabora la scheda finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative
delle entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1);
Tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale consegnatario
(art. 24 c. 7);
Effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di
Direttore con la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8);
Cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno
ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni (art.
24 c. 9);
Affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti,
dei laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi
compilati e sottoscritti dal Direttore e dal docente (art. 27 c. 1);
Sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine
di cui i documenti sono composti (art. 29 c. 4);
Riceve dal docente che cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale
affidatogli in custodia (art. 27 c. 2);
è responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali (art.
29 c. 5);
Cura e tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1).
È responsabile della pubblicazione degli atti sull’albo
In materia di attività negoziale, sempre dal D.I. 44/2001:
o Collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria, svolge
specifica attività negoziale connessa con le minute spese e può essere
delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività. (art.
32 c. 2 e c. 3);
o Svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che
richiedono la forma pubblica (art. 34 c. 6);
o Provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività
contrattuale svolta e programmata (art. 35 c. 4);
o Può essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato
che attesta la regolarità della fornitura per forniture di valore inferiore
a 2000 Euro (art. 36 c. 2).
o Redige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti
inerenti la fornitura di servizi periodici (art. 36 c. 3).
Compilazione delle dichiarazioni fiscali e contributive e rispetto delle
scadenze.
Predispone un efficace organizzazione dei servizi amministrativi tecnici ed
ausiliari, della quale è direttamente responsabile, nell’ambito delle direttive
del Dirigente, sia nella fase di programmazione che di attuazione e verifica.
Comuni a tutte le Aree
In considerazione dell’Agenda Digitale Italiana (1 marzo 2012, decreto congiunto
pluri ministeri) e del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e
agg.mnti seguenti), tutte le funzioni di segreteria devono operare al meglio affinché
venga attivato il percorso verso il compimento delle norme e delle indicazioni
rilasciate dal Governo nei confronti delle tematiche della gestione digitale della
Pubblica Amministrazione. In particolare sfruttare al meglio gli strumenti messi a
disposizione della segreteria per operare a norma del CAD.
Tutte le funzioni devono operare secondo i regolamenti adottati dalla Istituzione
Scolastica con particolare riferimento al regolamento di istituto, del protocollo,
della gestione dei sistemi informativi, degli acquisti, dell’inventario, delle
procedure digitali.
Tutta la Segreteria, ed il personale ivi operante, è tenuta a rispettare il ricevimento
dell’utenza fornendo al meglio la propria disponibilità per garantire il servizio agli
stessi.
Il personale di segreteria è tenuto ad utilizzare i software e le procedure stabilite
dall’Istituzione Scolastica.
Area Didattica
Ufficio didattica
I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i seguenti:
Coordinamento area didattica per tutto l’Istituto e verifica trasmissione dei dati.
Autoaggiornamento nel settore di competenza e lettura circolari pertinenti.
Iscrizioni e caricamento dati in programma informatico, Gestione alunni H,
Formazione classi, Consigli di classe, tenuta fascicoli personali alunni, rilascio
diplomi, registri inerenti alla valutazione, statistiche, assicurazione alunni,
infortuni, assenze, attestazioni e certificati, trasferimento alunni, gestione assenze
e ritardi, gestione corrispondenza con le famiglie, corsi di recupero.
Gestione area alunni SIDI, anagrafe scolastica e comunicazioni relativi alla
valutazione degli alunni, gestione statistiche, gestione pagelle, diplomi, tabelloni e
scrutini, custodia diplomi, supporto alle commissioni d’esami per trasmissione
dati, gestione del registro elettronico per quanto di competenza.
Predisposizione elenchi alunni per viaggi d’istruzione, visite guidate e stages,
certificazioni varie e tenuta registri, esoneri educazione fisica, infortuni alunni,
pratiche portatori di handicap, collaborazione docenti per monitoraggi relativi ad
alunni, libri di testo, inserimento dati INVALSI, gestione e procedure per borse di
studio, sussidi e una tantum, rapporti con l’utenza relativi al proprio incarico,
archiviazione posta e rapporti con l’utenza relativi al proprio incarico.
Gestione elezioni e gestione Organi Collegiali. Utilizzo della piattaforma di
Gestione elettronica documentale per tutte le attività di competenza, ivi compreso
protocollo in entrata e in uscita.
Gestione utenze, personalizzazione ambienti del registro elettronico, verifica e
produzione report assenze, produzione report registri obbligatori.
Area Gestione Documentale
I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i seguenti:
1) Gestione del protocollo informatico
2) Smistamento della posta in arrivo, gestione dell’albo, cura dell’avvenuta
pubblicazione, digitazione e conservazione di circolari interne e lettere del
dirigente scolastico, tenuta del registro digitale delle circolari, trasmissione
fatture (telefoniche ecc.) ai Comuni, gestione distinte postali, gestione della
PEC, gestione comunicazioni con enti esterni e associazioni.
3) Utilizzo della piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte le
attività di competenza, ivi compreso protocollo in entrata e in uscita.
Area Gestione del Personale
Ufficio personale
I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i seguenti:
1) Tenuta dei fascicoli, Stipula contratti di assunzioni al tempo indeterminato,
supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche, assunzioni in
servizio, istruzione pratiche e trasmissione per la registrazione dei contratti
alla ragioneria territoriale dello Stato, documenti di rito, pratiche inerenti al
trattamento di fine rapporto, autorizzazione esercizio libera professione,
compensi ferie non godute, ricostruzione carriera docenti e ata,
dichiarazione dei servizi, periodo di prova, gestione domande di
trasferimento e caricamento al sidi, Stipulazione contratti di supplenti brevi
e saltuari, caricamento dati sul programma personale e portale SIDI,
comunicazione UNILAV all’Agenzia del lavoro, comunicazione mensile
all’area stipendi dei supplenti in pagamento, archiviazione digitale posta e
rapporti con l’utenza relativi al proprio incarico.
2) Gestione graduatorie supplenze, graduatorie soprannumerari docenti e Ata,
Nomine MOF.
3) Utilizzo della piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte le
attività di competenza, ivi compreso protocollo in entrata e in uscita.
Ufficio Retribuzioni
I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i seguenti:
1) Retribuzione personale supplente, compilazione e rilascio modelli INPS,
elaborazione e rilascio modelli CUD, certificazioni compensi e provvigioni,
ritenute e disdette sindacali, tenuta e gestione registro stipendi, tenuta e
gestione digitale registro dei contratti, modelli Espero, archiviazione digitale
posta e rapporti con l’utenza relativi al proprio incarico.
2) Utilizzo della piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte le
attività di competenza, ivi compreso protocollo in entrata e in uscita.
Ufficio gestione personale
I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i seguenti:
1) Comunicazione delle assenze ai responsabili di plesso, richiesta visite fiscali,
caricamento dati sul programma personale e monitoraggio delle assenze, decreti
congedi e aspettative, gestione infortuni e cause di servizio, registri assenze
personale, gestione certificati di malattia e comunicazioni mensili delle assenze
per malattia (Sidi), comunicazione delle assenze per malattia al MEF,
comunicazione assenze per scioperi (Sciop - net), contabilizzazione dei
permessi sindacali e diritto alla studio tenuta rendicontazione delle ore.
2) Procedimenti pensionistici, quiescenza, previdenziali. Rilascio Polis.
3) Utilizzo della piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte le
attività di competenza, ivi compreso protocollo in entrata e in uscita.
Area Gestione Amministrativa
Ufficio Amministrativo
I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i seguenti:
1) Richieste interventi strutturali edificio scolastico e per piccola manutenzione
alla Provincia.
2) Gestione lavoro straordinario personale ATA (ordini di servizio,
registrazione ritardi e recuperi).
3) Registro delle tasse scolastiche e tenuta c del c/c postale.
4) Predisposizione modelli per rendicontazione progetti e consegna ai docenti
interessati - ritiro e verifica della documentazione dei progetti conclusi e dei
corsi di recupero, tabelle di pagamento, supporto ai docenti per attuazione
Progetti/Attività, stesura convenzioni con personale esperti esterni e relativi
incarichi e liquidazione.
5) Predisposizione degli adempimenti fiscali previdenziali e assistenziali (F24),
rilascio ritenute fiscali, conguaglio fiscale, anagrafe delle prestazioni,
determinazioni dirigenziali per tutte le liquidazioni di compensi al personale.
6) Tenuta degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato
anche con rilevanza esterna, redazione e aggiornamento delle schede
finanziarie delle attività e dei progetti.
7) Tenuta dei verbali dei revisori dei conti e supporto alla redazione dei verbali
dei revisori, gestione organizzativa per viaggi d’istruzione, visite guidate e
stage.
8) Tenuta albo dei fornitori.
9) Gestione acquisti su Consip e MEPA. Stesura determinazioni dirigenziali in
deroga CONSIP, invio preventivi per acquisti o prestazioni d’opera,
preparazione prospetti comparativi, istruzione pratiche e gestione gare
d’appalto, richieste CIG, ordini d’acquisto o di prestazione d’opera.
10) Gestione della fatturazione elettronica (scarico da Sidi, protocollo,
stampa e caricamento su software bilancio).
11) Gestione verbali di collaudo, ricevimento beni e controllo di conformità
con l’ordine d’acquisto, controllo delle bolle di consegna, delle fatture e
confronto con gli ordini e la merce ricevuta, tenuta e gestione del registro
del facile consumo, verifica DURC e Conto dedicato.
12) Caricamento e aggiornamento tabelle creditori e debitori (codice IBAN e
liberatoria Equitalia).
13) Collaborazione con il DSGA nella fase istruttoria dell’attività negoziale,
tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e
programmata
14) Utilizzo della piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte le
attività di competenza, ivi compreso protocollo in entrata e in uscita.
Ufficio Amministrativo/Economale
I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i seguenti:
1) Programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria dell’azienda.
2) Controllo della gestione patrimoniale e del magazzino, custodia e
conservazione dei beni dell’azienda nonché i relativi acquisti.
3) Predisposizione del bilancio dell’azienda agraria, formazione dei rendiconti,
tenuta dei diversi registri di contabilità, raccolta e conservazione dei
documenti giustificativi spese e entrate (ricevute fiscali), previsioni di spesa,
aggiornamento delle disponibilità finanziarie, richiesta CIG, CUP, DURC,
consultazione mercato elettronico, emissione dei buoni d’ordine,
preparazione dei piani comparativi, richiesta di preventivi, verbali di
collaudo, tenuta dei registri di inventario e schedatura dei beni patrimoniali
dell’azienda, contabilità di magazzino, carico e scarico del materiale, buoni
di prelevamento e di versamento, consegna e ritiro del materiale, rapporti
con l’area amministrativa, dichiarazione IVA.
4) Utilizzo della piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte le
attività di competenza, ivi compreso protocollo in entrata e in uscita.
I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i seguenti:
1) Tenuta e gestione inventario.
2) Affidare la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, consegna
al responsabile di plesso per il tramite del collaboratore scolastico del
materiale di pulizia e di cancelleria. Scarico dall'inventario del materiale
obsoleto, fuori uso o mancante con relativo decreto, verbale di cessione
all’Ente di raccolta rifiuti o ad altri enti.
3) Verifica dello stato patrimoniale degli inventari.
4) Identificazione e schedatura delle opere prodotte.
5) Utilizzo della piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte le
attività di competenza, ivi compreso protocollo in entrata e in uscita.
Indicazioni Generali Comuni per i Collaboratori Scolastici ed Equiparati
La funzione primaria del collaboratore scolastico è quella di vigilanza agli alunni, oltre
la vigilanza sul patrimonio di avere cura dei beni (arredi, attrezzature, dispositivi di
sicurezza) e dei locali della scuola dato che può essere coinvolto in azioni di
responsabilità per danneggiamento, la pulizia dei locali e il supporto all’attività
amministrativa/didattica.
Ai fini della sicurezza sul posto di lavoro, si assicurerà l’apertura e la chiusura delle
porte di sicurezza prima dell’ingresso e subito dopo l’uscita degli alunni.
Prima di procedere alle pulizie dei reparti all’uscita, il collaboratore scolastico deve
vigilare sugli alunni insieme ai docenti.
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed
estive), salvo comprovate esigenze, si osserva il solo orario antimeridiano presso la
sede centrale e di utilizzare almeno nn. 02 giorni per le pulizie straordinarie.
Guardiania
L’ingresso negli edifici deve essere controllato per garantire la sicurezza agli alunni
ed al personale docente. Ogni ingresso deve essere conforme a quanto previsto nel
regolamento d’istituto. La gestione del centralino deve essere improntata alla
massima efficacia, cercando in ogni situazione di identificare il chiamante prendendo
motivazione della chiamata e riferimenti (nome cognome cellulare mail etc.).
Pulizia
La pulizia è intesa come: lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, vetri, ecc.
Utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di lavaggio e
l’uso dei prodotti di pulizia, attenendosi scrupolosamente alle schede tecniche dei
prodotti depositate in magazzino e /o in segreteria. Non mescolare assolutamente
soluzioni o prodotti diversi; segnalare tempestivamente eventuali allergie e/o
riscontrate nell’utilizzo dei vari prodotti.
Vigilanza sugli allievi
La vigilanza sugli allievi comporta la necessità di segnalare all’ufficio di presidenza
eventuali casi di indisciplina, pericolo, classi scoperte, ecc.
durante la ricreazione dovrà essere assicurata la presenza di tutte le unità davanti ai
bagni e nei corridoi a ciascuno assegnato.
Ogni unità dovrà garantire la presenza sul proprio posto di lavoro, in caso di breve
allontanamento si farà sostituire dal collega più vicino. Mentre i permessi brevi fuori
dell’edificio scolastico, dovranno essere preventivamente autorizzati dal D.S.G.A. o
dal suo sostituto.
Linee guida in materia di sicurezza per il collaboratore scolastico incaricato del
trattamento leg.vo 196/2003 - privacy.
Misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali:
Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti,
segnalandone tempestivamente l’eventuale presenza al responsabile di sede e
provvedendo temporaneamente alla loro custodia:
Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze
Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei
docenti.
Accertarsi che al termine delle lezioni tutti i computer dell’aula di informatica siano
spenti e che non siano stati lasciati incustoditi floppy disk, cartelle o altri materiali, in
caso contrario segnalarne tempestivamente la presenza al responsabile di laboratorio o
di sede e provvedendo temporaneamente alla loro custodia.
Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di
protezione dei locali siano state attivate.
Per i collaboratori scolastici in servizio negli uffici di segreteria e nell’ufficio fotocopie
effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati.
Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti
che contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte.
Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del
personale e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro.
Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver
provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti trattati.
Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere
documenti contenenti dati personali o sensibili.
Segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento (DSGA) la presenza di
documenti incustoditi e provvedere temporaneamente alla loro custodia.
Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale.
Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte
le misure di protezione e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi
contenitori.
Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si stati
espressamente autorizzati dal Responsabile o dal Titolare.
Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – d. leg.vo 81/08.
Fattori di rischio frequentemente presenti nelle operazioni di pulizia.
Rischio chimico
Il Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in
seguito a contatto con sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti,
disincrostanti) del tipo: candeggina, ammoniaca, alcool, acido cloridrico.
Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi
forti utilizzati in diluizioni errate).
Rischio da movimentazione dei carichi
Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato:
a) alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per il
mancato uso, frequentemente, sia degli appositi carrelli nella movimentazione sui
piani;
b) spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia.
Interventi Di Prevenzione
Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini sotto
indicati.
a) I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio Chimico
sono:
• la formazione del collaboratore scolastico;
• l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzo dei
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), quali: guanti di gomma, ecc.;
• acquisizione e lettura delle “Schede di Sicurezza” dei prodotti in uso;
• lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto;
• non usare contenitore inadeguati.
In caso di eventuale manifestazione di stato irritativo cutaneo (arrossamenti,
disidratazione, desquamazione), segnalare tempestivamente al medico.
b) Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle
operazioni di pulizia, è indispensabile dotare i collaboratori scolastici dei mezzi per il
trasporto dei secchi d’acqua e dei prodotti di pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, ecc.
Modalità di svolgimento delle pulizie per assicurare adeguate misure igieniche e la
prevenzione contro i rischi.
Misure igieniche
Fare la pulizia dei locali dopo o prima dell’inizio delle lezioni verificando se le aule o
i laboratori o la palestra sono idonei dal punto di vista igienico (togliere prima la
polvere col piumino, disinfettare quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre,
lavare con acqua le lavagne, lavare frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi,
atri, scale, ecc.). Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte.
Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività didattica.
Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi,
detersivi, ecc. in quanto pericolosi per gli alunni. Non utilizzare la segatura in quanto,
se inalata, è dannosa.
3.b – Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei
prodotti di pulizia.
1. Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla
portata degli alunni.
2. Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali
candeggina, alcool, acido muriatico, ecc., ma chiuderli sempre ermeticamente e
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
riporli nell’apposito locale chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella toppa della
porta).
Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli
insegnanti ne hanno fatto richiesta attraverso l’alunno stesso.
Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta.
Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici
ed usare le quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito,
o usato in quantità superiori alla normale concentrazione, possa costituire rischio
per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare.
Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni
chimiche violente con sviluppo di gas tossici, come, per es., fra candeggina
(ipoclorito di sodio) e acido muriatico (acido cloridrico); non miscelare WCNET
con candeggina.
Utilizzare i guanti e la visiera para schizzi per evitare il contatto della cute e degli
occhi con i prodotti chimici.
Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi.
Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni
e del personale dall’edificio.
Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di lavatura dei
pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa
zona ed indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato. Si consiglia,
altresì, di collocare un cartello sulla porta del locale o su una sedia, davanti alle zone
bagnate, con la scritta: “Pericolo! Pavimento sdrucciolevole, non calpestare”. Nel caso
in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio
del pavimento di un corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la massima
attenzione e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta.
Procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare
per consentire comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della
superficie; durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni
caso le persone che si stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della
parte opposta rispetto alla zona bagnata (cioè sulla parte del pavimento non
pericolosa); dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della
superficie interessata, procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio
dell’altra metà del pavimento.
1. Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola
quantità, onde evitare fenomeni di sdrucciolamento.
2. Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce
di detersivo.
3. Evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire i wc o i
lavandini, in quanto corrode (danno) ed emana gas pericoloso (rischio).
4. Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni.
5. I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati
nei bagni, ma devono essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica.
6. Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi
dei rifiuti, avvalersi dell’ausilio degli appositi carrelli.
7. Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano
riscontrate particolari reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche
tecniche del detergente desunte dalla “Scheda tecnica”.
Disposizioni Comuni per tutto il Personale
Tutto il personale, inoltre, dovrà:
10.Non abbandonare il posto di lavoro assegnato, fatta salva la momentanea assenza
per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate dal DSGA o suo
delegato (posta, enti vari, emergenze). Qualsiasi altro allontanamento della
postazione assegnata per la vigilanza durante l’orario di lavoro, che non rientri tra
quelle autorizzate dall’istituto, deve essere preventivamente comunicata (anche
verbalmente o telefonicamente) e concessa dal DSGA o da un suo delegato. La
mancata comunicazione è intesa come assenza arbitraria e ingiustificata e, come
tale sottoposta alle sanzioni previste dal codice disciplinare.
11.In caso di brevi assenze autorizzate dal DSGA o dal responsabile del plesso,
coordinarsi con i colleghi presenti al piano per la copertura del servizio
12.Osservare scrupolosamente l’orario di servizio:
13.Riportare nel registro firme e/o foglio di presenza, l’effettivo orario di ingresso e
di uscita dal servizio che, in caso di ritardi o anticipi non coincide con l’orario di
servizio giornaliero.
I ritardi dovranno essere recuperati entro l’ultimo giorno del mese successivo, in base
alle esigenze di servizio.
Allegato 3
Documenti interni non soggetti a protocollazione:
1) verbali
2) comunicazioni tra docenti
3) circolari
4) documenti interni di qualsiasi natura
5) modulistica
6) proposte di bandi, concorsi, formazioni organizzate da private.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Agnese Vezzani
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Sommario Regolamento d`Istituto e regolamenti collegati