La disciplina del credito al consumo
Gli obblighi gravanti sui creditori
e le conseguenze della loro violazione
dott. Ruggero Carli
Responsabile Settore Casse Rurali
della Federazione Trentina della Cooperazione
Argomenti
•
Le fonti della riforma
•
Ambiti di applicazione: soggettivo e oggettivo
•
Dati di contesto
•
Obblighi di trasparenza bancaria:
1. informativa precontrattuale facoltativa
2. obblighi precontrattuali obbligatori
3. obblighi contrattuali
2
Le fonti della riforma
3
•
Direttiva n. 2008/48/CE
• Principio di «massima armonizzazione»
•
D.lgs. N. 141/2010
• Attuazione in Italia della direttiva
• Coordinamento del TUB (Titolo VI Capo II)
•
Decreto del Ministero Economia e Finanze 03.02.2011
• Modifica della Delibera CICR del 4 marzo 2003 sulla
trasparenza
• Delega Bankitalia per regolare la nuova trasparenza sul
credito ai consumatori
•
Istruzioni di trasparenza Bankitalia 09.02.2011 pubbl. 16/2
•
Entrata in vigore della direttiva il 1° giugno 2011
Credito al consumo al 30 giugno 2012
Credito al consumo al 30/06/2012
Finanziarie
Totale
Cr Tn
141
Provincia di Trento
330
175
505
Trentino Alto Adige
594
310
904
Nord-Est
16.356
7.733
24.089
Italia
57.900
52.557
110.457
valori in milioni di euro
4
Banche
5
CR
6
7
Ambito di applicazione
AMBITO DI APPLICAZIONE:
• soggettivo
• oggettivo
SOGGETTIVO: consumatore
«Persona fisica che agisce per scopo estranei
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o professionale eventualmente svolta»
(art 121, comma 1 lett. c) TUB)
8
Ambito di applicazione
OGGETTIVO: art. 122 TUB - tutti i contratti di
credito, ad eccezione:
• Importi inferiore a 200 o superiore a 75.000 euro;
• Finanziamenti destinati ad acquisto o
conservazione diritto di proprietà su terreno o
immobile;
• Finanziamenti ipotecari, se superiori a 5 anni;
• Crediti individuati dalla legge, a favore di un
pubblico ristretto, per interessi generali, a tassi
inferiori al mercato;
• Altre esclusioni di minor rilevanza.
9
Obblighi di trasparenza bancaria
1. Informativa precontrattuale facoltativa (annunci
pubblicitari)
2. Obblighi precontrattuali obbligatori (IEB;
chiarimenti adeguati; verifica merito creditizio)
3. Obblighi contrattuali
10
Obblighi di trasparenza bancaria
1. ANNUNCI PUBBLICITARI
(art. 123 TUB)
Se sono «generici» non hanno contenuti minimi obbligatori
• es. mero «messaggio pubblicitario» senza informazioni
economiche
Se riportano il tasso o altre cifre:
• devono essere completi ed indicare tutti gli altri elementi
economici, tra cui il TAEG
• devono assumere una forma «chiara, concisa e
graficamente evidenziata, con l’impiego di un esempio
rappresentativo»
11
Obblighi di trasparenza bancaria
2. OBBLIGHI PRECONTRATTUALI
(art. 124 TUB)
A
12
B
C
Consegna
gratuita IEB
Chiarimenti
adeguati gratuiti
Verifica merito
creditizio
documento
standard /
personalizzato /
necessario per
il confronto
assistenza al
cliente
Obblighi di trasparenza bancaria
A
Consegna
gratuita IEB
(art. 124, comma 1 e 2 TUB)
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori
• Modello standard (allegato 4 C Istruzioni B.I.)
• Riporta le condizioni offerte al consumatore (durata, importo,
tasso) e talune clausole normative (es. diritto di ripensamento,
rimborso anticipato, consultazione di una banca dati…)
• Non è nominativo né datato
• Va consegnato gratuitamente al cliente prima della stipula del
contratto
• La consegna al cliente deve essere attestata per iscritto
13
Obblighi di trasparenza bancaria
B
Chiarimenti
adeguati gratuiti
(art. 124, comma 5 TUB)
• Favorire una decisione informata e consapevole del
consumatore
• Dovere di fornire «chiarimenti adeguati»
• credito «adatto» a:
• Esigenze del consumatore
• Situazione finanziaria
• Illustrazione delle «caratteristiche essenziali» del
prodotto proposto
• Effetti specifici e conseguenze in caso di mancato
pagamento
14
Obblighi di trasparenza bancaria
C
Verifica del
merito creditizio
(art. 124-bis TUB)
• Obbligo di svolgere un’istruttoria per la verifica del merito
creditizio
• Necessità di avere «informazioni adeguate», anche
consultando banche dati
• Bankitalia: le banche assolvono tale obbligo applicando le
Istruzioni di Vigilanza sul merito creditizio - circ. 229 del 1999
15
Obblighi di trasparenza bancaria
3. OBBLIGHI CONTRATTUALI
(Istruzioni di trasparenza Bankitalia, Sez. VII, Par. 5.2.1)
•
•
Forma scritta
Contenuti obbligatori
Esempi: condizioni economiche, TAEG, importo totale dovuto
dal consumatore, conseguenze per il mancato pagamento delle
rate, garanzie e assicurazioni previste, diritto di recesso, mezzi di
tutela stragiudiziale
•
•
16
Consegna di copia del contratto
Diritto del consumatore di recedere entro 14 gg ex art.
125-ter TUB (rimborso capitale + interessi; no penale)
La disciplina del credito al consumo
grazie per l’attenzione
dott. Ruggero Carli
Responsabile Settore Casse Rurali
della Federazione Trentina della Cooperazione
[email protected]
Scarica

Ruggero Carli casse Rurali Trentino