Il progetto del Catasto Sinergico
Il Catasto energetico quale strumento di
cooperazione tra amministratore e terzo
responsabile (manutentore e installatore)
Relatore: dott. ing. Mauro Piazza
Genova, 22 giugno 2015
Il progetto del Catasto Sinergico
L' obiettivo del Catasto sinergico é produrre il
cambiamento.
Guardare alle relazioni nel loro complesso, come un
unico sistema.
Individuare le relazioni ed i bisogni comuni, sviluppare
le sinergie, i centri di costi che rendono sostenibile il
progetto, bilanciare i costi e il prezzo dei servizi resi in
modo equilibrato, definire un processo che permetta
alle relazioni tra le persone di evolvere per soddisfare
nuove richieste
Impianti centralizzati
Nel Comune di Genova esistono circa 9.000
condomini dotati di impianto centralizzato pari a
148.385 alloggi pari a oltre il 48% del totale
Il funzionamento di un impianto termico
centralizzato è subordinato al rispetto delle
norme che sanciscono la regola dell’arte, di
prevenzione incendi, di sicurezza e di efficienza
energetica ed emissioni in atmosfera
Installazione/ristrutturazione impianti termici
DM 37/08
Il principale regolamento in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici è il DM
37/2008 (ex legge 46/90)
In base al regolamento gli impianti sono suddividi in 7 grandi categorie:
A.
impianti elettrici;
B.
impianti radiotelevisivi;
C.
impianti di riscaldamento e condizionamento comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione;
D.
impianti idrici e sanitari;
E.
impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione;
F.
impianti ascensori;
G.
impianti di protezione antincendio.
Installazione/ristrutturazione impianti termici
DM 37/08
In caso di Installazione/ristrutturazione di un impianto termico è sempre
obbligo redigere un progetto (DM 37/08 – art. 5)
Il progetto dell’impianto termico dovrà essere redatto da un professionista
abilitato nei casi previsti dall’art. 5 comma 2 del decreto, ovvero per i seguenti
impianti:
• Impianti di adduzione gas
• Impianti di evacuazione dei prodotti della combustione
• Impianti elettrici asserviti all’impianto termico
• Impianti di riscaldamento
Un capitolato delle opere redatto senza la necessaria ed obbligatoria
progettazione non è conforme alla legge e può produrre impianti non sicuri.
Installazione/ristrutturazione impianti termici
DM 37/08
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria
degli impianti ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3 del
decreto.
Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti
relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento
stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il
diritto al risarcimento di eventuali danni.
Installazione/ristrutturazione impianti termici
DM 37/08
Dichiarazione di conformità
Al termine dei lavori l'impresa installatrice
deve rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti.
Di tale dichiarazione, resa sulla base del
modello di cui all'allegato I al decreto, fanno
parte integrante il progetto e la relazione
con la tipologia dei materiali utilizzati.
Nei casi in cui il progetto è redatto dal
responsabile tecnico dell'impresa
installatrice l'elaborato tecnico è costituito
almeno dallo schema dell'impianto da
realizzare
Conduzione e Manutenzione impianti termici
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74
Il provvedimento (entrato in vigore il 12 luglio
2013) definisce le nuove regole in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
per la preparazione dell’acqua calda per usi
igienici sanitari.
Conduzione e Manutenzione impianti termici
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74
Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome
Le Regioni e le Province Autonome provvedono affinché sia
assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del
presente decreto, assumendoli come riferimento inderogabile e
provvedono ad adeguare le disposizioni adottate alle previsioni del
presente decreto.
La Regione Liguria con Delibera 1673/2014 ha definito le
disposizioni e criteri per l’esercizio , il controllo, la manutenzione
e l’ispezione degli impianti termici
Relazione tra amministratore e terzo responsabile
DGR 1673/2014
1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico
e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica
spettano al Responsabile dell’impianto (Amministratore) che può delegarle
ad un terzo.
2. La delega non è consentita in caso di impianti che non siano conformi alle
disposizioni di legge, eccezion fatta per il caso in cui la delega contenga
espressamente l’incarico di procedere alla loro messa a norma.
Oltre a quanto già espressamente previsto dalle vigenti norme di legge e a
quanto introdotto dall’ art. 6 del D.P.R. n. 74/2013 :
a) il terzo responsabile è tenuto a comunicare all’Autorità competente
(Comune o Provincia), entro 10 giorni lavorativi, la ricezione della delega,
utilizzando l’allegato 2 alle presenti disposizioni ;
b) il nuovo Responsabile e tenuto a comunicare all’Autorità competente,
entro 30 giorni lavorativi, il cambio dovuto al subentro (nuovo proprietario,
occupante o amministratore), utilizzando l’allegato 3 alle presenti disposizioni.
Relazione tra amministratore e terzo responsabile
DGR 1673/2014
L’impianto è conforme alle norme quando:
• Il termico è dotato di dich. Conformità o DIRI ( anche in caso di mera
sostituzione del generatore l’installatore deve redigere la dich. Conf.)
• l’elettrico è dotato di dich. Conformità o DIRI
• È stato presentato il progetto all’INAIL e si è in attesa della visita
• È in possesso del titolo di abilitazione di prevenzione incendi valido
• Il generatore rispetta i rendimenti minimi previsti ( Allegato C)
IL terzo responsabile incaricato che rileva una delle suddette mancanze dovrà
darne comunicazione in forma scritta all’amministratore alfine di permettergli la
congrua gestione
L’amministratore che delega il terzo responsabile deve consegnargli tutta la
documentazione sopra citata
Compiti dell’installatore /manutentore
DGR 1673/2014
a) redigere la dichiarazione di conformità, consegnandone copia al Responsabile di
impianto
b) redigere, definire e rendere noto, in forma scritta, al Responsabile di impianto,
nell’ambito delle rispettive responsabilità ed in riferimento alla documentazione
tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
1) le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro
installato o manutenuto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle
cose;
2) la frequenza con cui le suddette operazioni vanno effettuate.
c) eseguire dette operazioni su incarico del Responsabile di impianto, nel rispetto
della normativa vigente ed a regola d’arte e, al termine di ogni intervento, redigere e
sottoscrivere il rapporto di manutenzione in duplice copia.
Il Responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione, trattenendone
una copia che allega alla documentazione di impianto (libretto);
d) provvedere ad aggiornare, in occasione di ogni intervento di controllo e
manutenzione, il libretto di impianto (nel corso del 2015 il nuovo libretto di impianto
dovrà essere compilato)
Controlli di efficienza energetica
DGR 1673/2014
1. In base a quanto stabilito dall’art. 8 del D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74, sono soggetti a
controllo di efficienza energetica gli
 impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non
minore di 10kW
 gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di
12kW.
La delibera regionale recepisce integralmente la normativa nazionale
2. Le operazioni di cui al precedente punto sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di
controllo di efficienza energetica, come specificato nella successiva tabella A (Cadenza dei
controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto).
Controlli di efficienza energetica
DGR 1673/2014 TABELLA A
Rapporti tra il terzo responsabile e gli Enti preposti
All’atto del primo intervento di manutenzione e successivamente con cadenza
biennale viene redatto l’allegato II, firmato digitalmente e caricato sul Catasto
regionale contestualmente al pagamento con carta di credito. Tale operazione
vale per la Regione quale dichiarazione di essere il terzo responsabile
dell’impianto e viene rilasciato il codice impianto.
E’ compito del terzo responsabile verificare che la scheda anagrafica
dell’impianto risulti aggiornata.
IL terzo responsabile comunica con Comune o Provincia nei seguenti casi:
 Nomina
 Revoca
 Sostituzione generatore
 Disattivazione parziale o totale generatore
Rapporti tra il terzo responsabile e gli Enti preposti
ISPEZIONI
Quando
 Ogni due anni su tutti gli impianti a gasolio
 Ogni quattro anni su tutti gli impianti a metano
 Per eccezione laddove risulti rendimento inferiore ai minimi previsti
Come
Con 15 gg di preavviso occorre fornire:
 Rapporti di manutenzione
 Libretto impianto aggiornato
 Allegato II (almeno l’ultimo)
 Istruzioni manutenzioni
 Dich. Conformità o DI.RI.
 CPI /SCIA
 INAIL
Rapporti tra il terzo responsabile e gli Enti preposti
ISPEZIONI
Cosa fanno
Verificano conformità norme (documenti)
Valutazione efficienza energetica
Corretto dimensionamento generatore
Forniscono consigli scritti per aumentare efficienza energetica
Quanto costa
Nulla se presente Allegato II e l’impianto risulta conforme
350 /400 euro se manca allegato II o vengano riscontrate carenze (termine di
regolarizzazione e nuovo sopralluogo)
Sanzioni previste dal D.lgs. 192/05 per omesso rapporto dei controlli eseguiti ( da
1000 a 6000 euro)
Possibile richiesta interruzione fornitura gas metano
UTILITA’ DEL CATASTO ENERGETICO
www.catastoenergetico.org
• disporre in tempo reale in ogni luogo dei dati costituenti l’impianto termico in
ogni suo aspetto tecnico e di produrre gli allegati previsti dal Decreto 74/2013
ed in conformità al Decreto 10/2/2014. Pertanto l’applicazione permetterà la
gestione del Libretto di Impianto elettronico (Allegato I) e dei rapporti di
efficienza energetica ( Allegati II e III) con la possibilità di trasferirli nel Catasto
regionale.
• gestire tutti i dati caratterizzanti l’impianto termico centralizzato, disponendo
in tempo reale delle schede informative da poter fornire su richiesta ai
certificatori energetici con un semplice “click”
• gestire tutte modifiche apportate ai principali componenti dell’impianto
termico
• Evitare continue trasmissioni di documenti a Comune e Provincia
UTILITA’ DEL CATASTO ENERGETICO
www.catastoenergetico.org
• disporre dei titoli abilitativi di prevenzione incendi (CPI, SCIA) con particolari
funzioni atte a gestire le scadenze temporali ed i relativi rinnovi
• disporre della denuncia presentata all’INAIL e successiva immatricolazione
• disporre della dichiarazione di conformità o di rispondenza dell’impianto
termico
• disporre della dichiarazione di conformità o di rispondenza dell’impianto
elettrico
• memorizzare le letture annuali dei ripartitori mantenendone lo storico e
disporre dei dati di consumo necessari a produrre il rendiconto consuntivo in
conformità al Decreto 102/2014 ,
• conoscere il comportamento energetico del sistema edificio impianto ed il
suo andamento basato sui consumi storici misurando i benefici prodotti dai
vari interventi
Grazie per l’attenzione!
Per maggiori informazioni o chiarimenti potete contattarmi ai seguenti
recapiti:
[email protected]
Telefono:010 8602724
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