COMUNE DI GENGA
Provincia di Ancona
Servizio Polizia Amministrativa
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
DI COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
(Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114)
(Legge Regionale 04/10/1999 n. 26 e succ.mod.)
Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 3.3.2006
1
modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 5 del 8.2.2007, delibera di C.C. n. 20
del 30.04.2011 e delibera di C.C. n. 18 de 25.03.2013
TESTO COORDINATO
INDICE
Art.
1
Titolo I
Regolamento per la disciplina del mercato “La Cuna”
Contenuto del regolamento
2
Obbligo dell'autorizzazione
4
3
Rilascio dell’autorizzazione e suo utilizzo
5
4
Subentro e reintestazione dell’autorizzazione
5
5
Esposizione dell’autorizzazione
5
6
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
5
7
8
6
6
9
Concessione del posteggio
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione delle autorizzazioni di
posteggio
Assegnazione posteggi non occupati
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Scambio consensuale di posteggi
Tariffe per la concessione del posteggio
Revoca della concessione
Tipologia del mercato
Orari del Mercato
Dimensionamento dell’area e superficie
Sistemazione attrezzature di vendita
Soppressione e trasferimento del mercato
Rilevazione delle presenze
Requisiti igienico-sanitari
Divieti da osservarsi sull’area mercatale
Utenze idriche ed elettriche
Furti e incendi
Eventi particolari
Limitazioni e divieti per l’esercizio dell’attività di commercio in forma
7
7
7
8
8
8
9
10
11
12
12
13
12
12
13
2
Pag.
4
7
25
Art.
itinerante
Autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante
14
26
27
Titolo II
Regolamento per disciplina della fiera di San Vittore
Denominazione
Dislocazione posteggi
28
Domande di partecipazione
15
29
Modalità della graduatoria
15
30
31
Convocazione scelta del posteggio
Assegnazione posteggi
16
16
32
Documentazione
16
33
Pagamento tassa (Tosap)
17
34
Pulizia dei posteggi
17
Art.
Titolo III
Disposizioni finali
Pag.
14
14
Pag.
35
36
Sanzioni Amministrative
Vigilanza e controllo
17
17
37
Norme transitorie
18
38
Norma finale
18
3
TITOLO I
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO “LA CUNA”
Art. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
L’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche è disciplinato
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 “Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio”, dalle norme ed indirizzi per il settore del commercio
emanati dalla Regione Marche con L.R. del 4 ottobre 1999, n. 26 e succ.
modifiche ed integrazioni.
Il Regolamento è approvato con delibera di Consiglio Comunale e, nella
eventualità sarà aggiornato, modificato ed integrato con atto, previa
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio maggiormente rappresentative.
In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali e
regionali che ne costituiscano il presupposto, il regolamento trova applicazione
per quanto compatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni
e direttive regionali. Il presente regolamento abroga qualsiasi precedente atto
del Comune di Genga in materia di commercio su aree pubbliche .
Art.2 OBBLIGO DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione all’esercizio di attività di vendita sulle aree pubbliche
mediante l’utilizzo di un posteggio (Tipo A) è rilasciata dal Comune, sede del
posteggio ed
abilita anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante
nell’ambito del territorio regionale nelle aree ove tale forma di vendita non è
espressamente vietata.
L’autorizzazione abilita alla vendita dei prodotti del settore alimentare e/o
non alimentare. Il titolare di autorizzazione in possesso del requisito
professionale di cui all’art. 8 della L.R.30/05 ovvero dell’iscrizione al Rec della
competente CCIAA di cui all'art. 2 della Legge 287/91 è abilitato alla
somministrazione di alimenti e bevande, previa autorizzazione igienico-
4
sanitaria.
L'abilitazione
alla
somministrazione
deve
risultare
dal titolo
autorizzatorio.
Art. 3 RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E SUO UTILIZZO
L’autorizzazione è rilasciata, qualora vi sia disponibilità di posteggio, a
persona fisica o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme
vigenti. Gli operatori possono richiedere più autorizzazioni in mercati diversi
anche
se
negli
stessi
giorni.
Nessun
operatore
può
utilizzare
contemporaneamente nello stesso mercato più di un posteggio. Tale divieto
non vale per coloro i quali al momento dell’entrata in vigore della legge
regionale, siano titolari di più posteggi nello stesso mercato e a chi subentri
nell’attività di altre aziende già operanti nello stesso mercato.
L’esercizio al commercio su aree pubbliche è comunque subordinato al
possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui all’art. 5 del D.Lgs.114/98.
Art. 4 SUBENTRO E REINTESTAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
Per il subentro e la reintestazione dell’autorizzazione si fa specifico
riferimento alle norme contenute nella legge regionale vigente.
Art. 5 ESPOSIZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche deve essere esposta, in modo ben visibile, sul posto ove la vendita
viene effettuata. Gli esercenti devono detenere l’autorizzazione di occupazione
di suolo pubblico, se concessionari di posteggio, ed il libretto sanitario, se
prescritto.
Art. 6 REVOCA E SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
a) se l’inizio dell’attività non avviene entro 6 mesi dall’avvenuto rilascio, salvo
proroga, in caso di comprovata necessità;
b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare, per periodi di
tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per
5
malattia, gravidanza o servizio militare. Nel caso di mercato con svolgimento
inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione alla effettiva durata.
La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione
dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente
superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di
giorni complessivamente superiori al numero dei giorni di attività possibili,
secondo il tipo di autorizzazione, nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio
venga utilizzato per l'esercizio di una attività stagionale, il numero dei giorni di
mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla
concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il
mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è notificata
all’interessato dall’organo comunale competente;
c) nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività itinerante per più di un anno,
salvo proroga, in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;
d) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all’art. 5
del D.Lgs. 114/98;
e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria,
avvenuta dopo la sospensione dell’attività.
Art. 7 CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
La concessione dei posteggi sul mercato giornaliero ha validità
decennale e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell’interessato.
La concessione del posteggio non può essere ceduta, se non con
l’azienda commerciale o un ramo d’azienda. Per quanto altro si rimanda alla
legge regionale vigente.
Art. 8 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI
POSTEGGIO
Al fine del rilascio dell’ autorizzazione
di cui all'art. 2, il comune fa
pervenire al servizio regionale competente
l'elenco dei posteggi liberi da
assegnare nei mercati, secondo le modalità stabilite e per gli effetti della
disposizione regionale vigente.
6
La domanda per il rilascio dell’ autorizzazione di posteggio, redatta in
carta legale e in conformità alla modulistica regionale, deve essere inviata a
mezzo raccomandata o presentata a mano all’ufficio protocollo del Comune di
Genga, entro il termine fissato dal bando regionale.
Nella domanda l’interessato dichiara pena l’esclusione:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione
sociale;
b) il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/1998;
c) la denominazione del mercato ed il giorno di svolgimento;
d) il settore o i settori merceologici;
e) di non possedere alcuna concessione di posteggio nello stesso mercato.
ART.9 ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON OCCUPATI
L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, e
comunque non occupati da box o chioschi, è effettuata giornalmente entro le
ore 8.30, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.
ART. 10 SCAMBIO CONSENSUALE DI POSTEGGIO
Gli operatori commerciali che intendono effettuare scambio consensuale
di posteggio devono presentare domanda con allegata scrittura privata
registrata. Il competente ufficio comunale provvederà ad annotare nelle relative
autorizzazioni la nuova numerazione.
Art. 11 TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento dei relativi canoni e/o
tassa di occupazione suolo pubblico, le cui tariffe e modalità di riscossione
sono stabilite in specifici atti emanati dall’Ente.
Art. 12 REVOCA DELLA CONCESSIONE
La concessione del posteggio è revocabile in qualsiasi momento per
comprovate ragioni di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso
l’interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale con
7
superficie non inferiore a quello revocato. L’esercizio è comunque subordinato
a quanto stabilito dalla norma regionale.
Art. 13 TIPOLOGIA DEL MERCATO
Viste le caratteristiche economiche del territorio, la densità della rete
distributiva al dettaglio e la capacità di domanda della popolazione fluttuante e
residente, si individua l’area del mercato ordinario in Loc. “La Cuna” .
Il mercato si svolge tutto l’anno per tutti i giorni della settimana dal lunedì
alla domenica.
Art.14 ORARI DEL MERCATO
Gli esercizi di vendita al dettaglio su aree pubbliche possono restare
aperti in tutti i giorni della settimana dalle ore 7 alle ore 22.
Durante l’apertura serale delle Grotte, ovvero in occasione di
manifestazioni, il medesimo orario è facoltativamente prorogato fino alle ore
24,00 o comunque fino al termine delle manifestazioni stesse.
E’ ammesso l’accesso all’interno dell’area mercatale agli automezzi degli
operatori del mercato per il rifornimento dei banchi di vendita, ovvero per le sole
operazioni di carico e scarico, nei seguenti orari: al mattino fino alle ore 9.00 e
nel pomeriggio dopo le ore 18.00. Gli stessi automezzi dovranno essere
parcheggiati fuori dell’area di mercato.
L’esercente ha la facoltà di osservare il periodo di chiusura in
concomitanza della inattività delle Grotte di Frasassi.
Art. 15 DIMENSIONAMENTO DELL’AREA E SUPERFICIE
Presso l’Ente è depositata una planimetria di cui all’allegato A,
costantemente aggiornata, dei posteggi esistenti sull’area mercatale, con
relativo numero e superficie e precisamente:
-
n. 8 posteggi destinati al settore alimentare distinti con i numeri dal n. 1 al
n. 8;
-
n. 23 posteggi destinati al settore non alimentare distinti con i numeri dal
n.10 al n. 32.
8
I posteggi stessi sono dislocati secondo criteri di ordine merceologico in
relazione alle esigenze di allaccio alla rete idrica fognaria e di osservanza delle
condizioni igienico - sanitarie prescritte dalle normative vigenti.
Non sono previsti in planimetria posteggi per produttori agricoli.
Art. 16 SISTEMAZIONE ATTREZZATURE DI VENDITA
Al fine della salvaguardia dell’area, caratterizzata da un elevato pregio
paesistico ambientale, e al fine della valorizzazione dell'accoglienza turistica,
nonché nell’intento di uniformare i punti vendita degli operatori commerciali, i
posteggi di cui all’art. 15 sono dotati di adeguate strutture le cui caratteristiche e
il cui uso sono stabiliti dall’allegato C. al presente regolamento.
I venditori occuperanno esclusivamente il posto loro assegnato
l’esercizio della propria attività commerciale
per
che dovrà essere svolta
unicamente nella parte frontale dei box allineata tra gli stessi.
La vendita dovrà avvenire esclusivamente all’interno degli appositi box o
nell'area in concessione. Non è consentito l’utilizzo di strutture o mezzi di
vendita di tipo diverso dai predetti box.
Inoltre, coloro a cui sono assegnati i posteggi in corrispondenza delle
testate non potranno vendere merce ai lati dei box.ro a cui sono assegnati i
La parte frontale dei box, dotata di tettoia, è così ripartita:
-
la parte adiacente la struttura di vendita, per una larghezza non inferiore a
metri 1,5, asservita per il passaggio del pubblico, deve rimanere libera da
ogni ingombro.
Per quanto riguarda il settore non alimentare:
-
la restante parte esterna, fino al limite della tettoia, potrà essere utilizzata
come zona di esposizione merci;
Per quanto riguarda il settore alimentare:
-
la restante parte esterna, fino al limite della tettoia, potrà essere adibita per
la disposizione delle attrezzature (sedie, tavoli o simili) per la somministrazione
9
di alimenti bevande, riservata a coloro che ne hanno titolo. Tali attrezzature non
potranno essere utilizzate per l'esposizione di merci.
I titolari o gli addetti alla vendita dovranno costantemente tenere puliti tanto
il posteggio nel suo complesso quanto il suolo circostante, il quale
essere sempre
dovrà
libero da qualsiasi ingombro e/o materiale. I rifiuti derivanti
dall’attività dovranno essere subito depositati negli appositi contenitori. Al
termine del mercato gli operatori dovranno pulire completamente gli spazi di
competenza.
Agli operatori su aree pubbliche è assolutamente vietato l’abbinamento
dei banchi di vendita, anche se fatto fra parenti aventi ognuno una propria
autorizzazione di esercizio.
Art. 17 SOPPRESSIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO
Qualora il Comune verifichi:
1) caduta sistematica della domanda;
2) numero esiguo degli operatori;
3) motivi di pubblico interesse o causa di forza maggiore;
può procedere alla soppressione anche temporanea del mercato.
Qualora il Comune per:
1) motivi di pubblico interesse
2) cause di forza maggiore
3) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari,
può
procedere
al
trasferimento
del
mercato,
temporaneamente
o
definitivamente, in altra sede.
Qualora si proceda allo spostamento dell’intero mercato in altra sede, la
riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene
con le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
Nel caso di trasferimento parziale del mercato e fino ad un massimo del 40
per cento dei posteggi, il Comune individuerà con apposito atto le ulteriori aree
da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La
riassegnazione dei posteggi è effettuata con le modalità’ previste dalla
normativa regionale vigente.
10
Art. 18 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Con l’entrata in funzione del rilevamento delle presenze con metodo
informatizzato, gli operatori su aree pubbliche del mercato “La Cuna” dovranno
provvedere alla registrazione della presenza giornaliera
autonomamente,
mediante l’ausilio dell’apposito badge che verrà consegnato ad ogni operatore
dal Servizio di Polizia Municipale.
L’orario minimo di apertura dell’attività commerciale che gli esercenti
dovranno garantire giornalmente, ai fini della validità della presenza effettiva, è
stabilito dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Le timbrature effettuate all’interno della
fascia oraria minima predetta saranno considerate nulle e l’esercente verrà
registrato assente.
Nell’ipotesi di malfunzionamento dello strumento informatizzato, la
presenza sarà rilevata manualmente dal personale appartenente alla Polizia
Municipale o altri dipendenti comunali. Nel caso in cui per motivi istituzionali
non sia possibile rilevare la presenza, gli operatori saranno considerati presenti.
E’ istituito il registro delle presenze del mercato, tenuto a cura della
Polizia Municipale e l’interessato potrà prenderne visione negli orari di apertura
al pubblico dell’Ufficio stesso.
L’operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire
nell’esercizio dell’attività da altro soggetto abilitato come stabilito dalla
normativa regionale vigente.
Le assenze per malattia, gravidanza o legate ai permessi di cui alla
legge 05.02.1992, n. 104 non danno luogo alla computazione come assenze ai
fini della decadenza dalla concessione del posteggio. Non sono altresì
computate le assenze dovute a maltempo quando le proibitive condizioni
meteorologiche vengano attestate dal personale di vigilanza comunale.
La documentazione giustificativa delle assenze, con indicata la data di
inizio e fine periodo, deve essere presentata al protocollo del Comune entro 15
giorni dall’inizio dell’assenza giustificata. Qualora dovesse pervenire oltre tale
termine, potrà giustificare solo le assenze a partire dalla data di presentazione.
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Art. 19 REQUISITI IGIENICO-SANITARI
Coloro che esercitano il commercio dei prodotti alimentari su aree
pubbliche sono tenuti all’osservanza di quanto previsto dal Ministero della
Salute (ordinanza 3 aprile 2002) ed al rispetto dei principi e delle procedure
previste da altre normative vigenti in materia igienico-sanitaria.
Art. 20 DIVIETI DA OSSERVARSI SULL’AREA MERCATALE
Agli esercenti è fatto divieto di:
- recare molestia durante l’esercizio di vendita;
- attirare acquirenti con rumori e schiamazzi;
- usare parole o compiere atti sconvenienti;
- usare alto parlanti o compiere gesti meccanici per la diffusione della voce e
della musica;
- ascoltare mezzi di riproduzione sonora di qualsiasi tipo senza apposito
congegno a cuffia:
- può essere consentito l’ascolto a volume molto basso e tale da non recare
disturbo alla pubblica quiete;
- gettare e depositare sul suolo generi avariati e rifiuti;
- recare danni agli impianti e alle pavimentazioni esistenti nei posteggi concessi
(in caso di violazione, oltre alle misure disciplinari, il danno dovrà essere
interamente risarcito);
- accendere fuochi sia all’interno che nelle adiacenze del mercato;
- ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni e
spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazioni dei prezzi;
- procedere alla vendita di liquidi infiammabili;
- far toccare i generi alimentari dal pubblico;
- spostare o manomettere le attrezzature di accoglimento per il pubblico
disposte dal Comune.
E’
vietata a chiunque all’interno dell’area mercatale, l’attività di
volantinaggio e di consegna a mano di qualsiasi materiale pubblicitario.
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Art. 21 UTENZE IDRICHE ED ELETTRICHE
Per le utenze idriche ed elettriche ciascun operatore, a proprio totale
carico, dovrà stipulare un contratto individuale .
Art. 22 FURTI E INCENDI
L’Amministrazione Comunale non risponde dei furti e degli incendi che si
possono verificare nel mercato.
Art. 23 EVENTI PARTICOLARI
In occasione di eventi particolari o di riunioni di persone, il Comune può
concedere autorizzazioni temporanee per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono
rilasciate nei limiti dei posteggi eventualmente previsti.
Art. 24 LIMITAZIONI E DIVIETI PER L’ ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ DI
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
L’attività di
vendita itinerante può essere effettuata con mezzi
motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta
dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore,
senza esposizione della merce su banchi fissi.
L’esercizio del commercio in forma itinerante può subire limitazioni
esclusivamente per motivi di polizia annonaria, di polizia stradale o di carattere
igienico sanitario.
Le zone in cui l’esercizio del commercio in forma itinerante è vietato per i
motivi suddetti sono i punti in cui la sosta può creare intralcio alla circolazione,
le vie o i tratti di esse, in cui sono stabiliti, ai sensi delle norme contenute nel
codice della strada, divieti o limitazioni di sosta dei veicoli e le seguenti aree:
-
Area denominata la “CUNA”;
-
Zona interna alla Frazione San Vittore compreso il tratto fino al ponte sul
Fiume Sentino;
13
-
Viale G. Marinelli e strada Comunale Frasassi fino alla Frazione Pianello
compresa .
La sosta di operatori itineranti nel medesimo posto è ammessa fino ad
un massimo di un’ ora, decorsa la quale l’operatore deve spostarsi di almeno
500 metri e non possono rioccupare la stessa area nell’arco della giornata.
Il commercio in forma itinerante, compresa la facoltà di vendita porta a
porta nei limiti del decreto, può essere esercitato esclusivamente negli orari
fissati dal Comune per la vendita al dettaglio .
Art. 25 AUTORIZZAZIONE ALL’ ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ IN FORMA
ITINERANTE
Per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma
itinerante si fa specifico riferimento alla normativa regionale vigente.
TITOLO II
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA FIERA DI SAN VITTORE
Art. 26 DENOMINAZIONE
E’ istituita la fiera di San Vittore, presso la frazione suddetta, in data 14
maggio di ogni anno in occasione della ricorrenza del Santo Patrono.
Art. 27 DISLOCAZIONE POSTEGGI
I posti indicati nella pianta planimetrica di cui all’allegato B, depositata
presso l’Ente, e sul luogo riportati, sono in numero totale di 25 unità, per la
vendita di merci di cui al settore alimentare e non alimentare , così suddivisi:
n. 22 posti (dal n. 1 al n. 22) di mq. 40;
n. 3 posti (dal n. 23 al n. 25) di mq 60;
n. 2 posti (n. 7 -8) riservato ai produttori agricoli;
n. 1 posto (n. 22) riservato agli artigiani o a coloro di cui all’ex. art. 121
del t.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773).
14
Art. 28 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, redatte in carta legale, dovranno essere
presentate,
a pena di esclusione, all’ufficio protocollo del Comune ovvero
inviate tramite raccomandata, nel termine previsto di 60 giorni antecedenti la
data di svolgimento della fiera. Le domande pervenute, dovranno contenere:
a) i dati anagrafici ed il codice fiscale e nel caso di società di persona, la
ragione sociale;
b) la denominazione della fiera, il giorno di svolgimento e la superficie di
occupazione;
c) gli estremi dell’autorizzazione (numero, data e Comune che l’ha
rilasciata) con la quale si intende partecipare alla fiera. Si precisa, che
qualora fossero prodotte più autorizzazioni, l’ufficio di Polizia Municipale
prenderà in considerazione unicamente quella con cui l’interessato ha
partecipato alle precedenti edizioni della fiera e con la quale vanta il
maggior numero di presenze;
d) gli estremi dell’iscrizione (numero, data e Camera di Commercio presso
la quale si è iscritti) al registro imprese della camera di commercio per
l’attività di commercio su aree pubbliche e la data di inizio attività del
commercio su aree pubbliche;
e) certificazione di invalidità per l’accesso al lavoro previste dalle normative
vigenti;
f) il settore o i settori merceologici (nel caso di fiere specializzate è
necessario indicare esattamente i prodotti posti in vendita).
Le domande potranno essere integrate di documenti mancanti su
richiesta dell’Ufficio di Polizia Municipale.
Art. 29 MODALITA’ DELLA GRADUATORIA
L’Ufficio di Polizia Municipale, formula e pubblica all’Albo Pretorio
dell’Ente la graduatoria almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera, nel
rispetto dei criteri di priorità previsti nell’ordine dalla legge regionale, nonché in
15
subordine alla data di arrivo al protocollo del Comune della domanda di
partecipazione alla fiera.
Art. 30 CONVOCAZIONE SCELTA DEL POSTEGGIO
Gli operatori che hanno presentato domanda di partecipazione, verranno
convocati con lettera raccomandata, presso l’ufficio di Polizia Municipale nel
giorno indicato, per la scelta del posteggio in base all’ordine di graduatoria,
redatto sulla base delle priorità riportate all’art. 29 del presente regolamento.
Qualora l’operatore non possa intervenire personalmente, potrà inviare persona
di sua fiducia redigendo la delega scritta e firmata, allegata alla lettera
raccomandata di convocazione. L’operatore o un suo delegato che non sarà
presente al momento della propria chiamata, secondo l’ordine di graduatoria,
perderà il diritto di scelta per i posteggi che saranno assegnati ad altri operatori
che nella stessa graduatoria lo seguono, ma verranno richiamati ad ogni
successiva assegnazione.
Art. 31 ASSEGNAZIONE POSTEGGI
Gli operatori inseriti nella graduatoria, con il posteggio già assegnato,
che non si presentino sul luogo della fiera entro le ore 7.45 del giorno di
svolgimento, perderanno automaticamente il diritto alla concessione del
posteggio.
Gli stessi potranno riconcorrere, oltre ai presenti alla spunta che ne facciano
richiesta, anche verbale, entro le ore 8.15 nella graduatoria di assegnazione
dei posteggi a disposizione. Tale graduatoria sarà redatta il mattino della fiera,
con le priorità di assegnazione indicate nella legge regionale.
La registrazione delle presenze effettive della fiera è effettuata entro le ore
12.
Art. 32 DOCUMENTAZIONE
L’operatore deve essere in possesso dell’atto autorizzatorio in originale
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, dichiarato nella domanda e
deve poterlo esibire ad ogni richiesta degli addetti.
16
Art. 33 PAGAMENTO TASSA (TOSAP)
Il pagamento per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP) è stabilito ogni
anno dal competente Ufficio Comunale. L’operatore potrà effettuare il
pagamento, tramite il bollettino di c.c.p. n. 15962608 intestato al Comune di
Genga, allegato alla lettera raccomandata o in alternativa direttamente il giorno
di convocazione per la scelta del posteggio agli addetti dell’Ufficio di Polizia
Municipale, i quali rilasceranno apposita ricevuta . Gli operatori che
sceglieranno i posteggi da mq. 60, potranno effettuare il pagamento
compensativo con le stesse modalità di cui sopra. Gli stessi, che effettuata la
spunta del mattino e che prenderanno parte alla fiera, potranno effettuare il
pagamento all’operatore presente sul luogo che rilascerà l’apposita ricevuta.
Art 34 PULIZIA DEI POSTEGGI
Tutti i posteggi sono concessi privi di sistemi di allaccio idrico, fognario e
di energia elettrica. Lo spazio assegnato deve essere lasciato adeguatamente
pulito, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35 SANZIONI AMMINISTRATIVE
Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento di cui
agli artt. 16 penultimo capoverso, 20 e 34 sarà applicata una sanzione da
un minimo di Euro 75.00 a un massimo di Euro 500.00.
Per tutte le altre violazioni al presente regolamento saranno
applicate le sanzioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 114/98.
Art. 36 VIGILANZA E CONTROLLO
I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni
regionali e del presente regolamento spetta agli Organi di Polizia Municipale.
17
Art . 37 NORME TRANSITORIE
Gli operatori commerciali che provvederanno in futuro al rinnovo o
sostituzione delle proprie strutture di vendita dovranno attenersi alle
caratteristiche tipologie tecniche indicate nell’allegato “C” approvato con
delibera di C.C. n. 5 del 08.03.2007, nel rispetto delle disposizioni in
materia urbanistica, edilizia e ambientale.
Saranno aggiornate d’ufficio le superfici da mq. 24 (6x4) a mq.
47,70 (6x7,95) elevabili a mq. 59,70 (6x9,95) per il settore alimentare come
previsto nel medesimo allegato “C”, sia nell’autorizzazione commerciale
che nelle relative concessioni di posteggio.
Art. 38 NORMA FINALE
Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si
rinvia al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ed alla L.R. 4 ottobre 1999, n. 26, L.R.
15 ottobre 2002, n. 19, L.R. 23 febbraio 2005, n. 9, alla modulistica nazionale
e
regionale
ed
ad
ogni
altra
normativa
.
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vigente
ed
applicabile.
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regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell