Caso giurisprudenziale
sulla concorrenza sleale
4
Cass., 29 febbraio 2008, n. 5437
Parma 16 ottobre 2008
Ricorso Trib. Torino

Con citazione del 18 giugno 1999 Resinflex spa
conveniva in giudizio la Lederplast spa per sentir
dichiarare che la condotta della convenuta
integrava atti di concorrenza sleale per imitazione
servile del prodotto di essa attrice “rivestimento in
finta pelle tipo scamosciato” denominato “Torino
scamosciato”.
 La Resinflex aveva ottenuto in data 20 maggio
1999 provvedimento cautelare, confermato a
seguito di reclamo della Lederplast in data 16 luglio
1999.
Ricorso Trib. Torino

Resenflex affermava di aver iniziato a produrre
con successo commerciale fin dal 1992 un
rivestimento finta pelle, con effetto scamosciato,
ottenuto a seguito di complesse ricerche e
notevole impegno finanziario; nel 1995 aveva
accertato che la Lederplast, sua concorrente nel
settore, aveva copiato detto prodotto e messo in
commercio un prodotto identico denominato
“Mikado” a prezzo notevolmente inferiore.
 Chiedeva al Tribunale di Torino:


conferma del provvedimento cautelare,
condanna al risarcimento danni in via generica.
Processo Trib. Torino

Si costituiva la convenuta contestando le pretese
attoree e la fondatezza del diritto vantato dalla
Resinflex,
in
assenza
del
carattere
individualizzante del prodotto dell’attrice, con
conseguente sua assoluzione e revoca del
provvedimento cautelare.
Sentenza Trib. Torino
21 febbraio 2001

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
Il tribunale accertava che il comportamento della
convenuta costituiva atto di concorrenza sleale a
norma dell’art. 2598, inibiva alla stessa di produrre e
vendere il prodotto individuato nel campionario
“Mikado”.
Assegnava all’attrice in proprietà i rivestimenti ed i
cataloghi oggetto del sequestro cautelare.
Ordinava la pubblicazione del dispositivo della
sentenza su un quotidiano e su una rivista di settore.
Condannava la convenuta a risarcire all’attrice i danni
da liquidarsi in separata sede.
Condannava la convenuta alle spese di giustizia
Appello Torino

La sentenza veniva impugnata dalla Lederplast
che ne chiedeva l’integrale riforma.
 La Resinflex insisteva per la conferma della
sentenza impugnata.
 La corte d’appello di Torino (13 giugno-5 agosto
2003) confermava la sentenza di primo grado,
condannando l’appellante alle ulteriori spese.
Ricorso in cassazione
 La
Lederplast ricorre per la cassazione
della sentenza della corte d’appello di
Torino.
 La Resinflex non si è costituita in giudizio,
ma ha partecipata alla discussione a
mezzo di difensore munito di procura
speciale.
Motivi del ricorso
1.


2.
I requisiti per la sussistenza dell’illecito di imitazione servile
devono essere ravvisati nei seguenti:
la forma non deve essere inscindibilmente dipendente
da esigenze funzionali;
la forma deve avere un carattere individualizzante.
Nel caso di specie le forme dei prodotti altro non
sarebbero che l’imitazione di un prodotto risultato di un
particolare procedimento di lavorazione del cuoio: lo
scamosciato.
La corte d’appello di Torino ha riconosciuto un
monopolio in capo alla Resinflex sulla confezione
di prodotti ad imitazione del prodotto naturale. Si
richiamano i principi e le norme a tutela della
concorrenza.
Motivi del ricorso
3.
4.
5.
Nelle sentenze dei giudici di merito non si è
verificato adeguatamente se i due prodotti potevano
essere confondibili ai sensi dell’art. 2598, n. 1. Esse
avevano recepito in modo acritico le risultanze della
CTU.
Secondo
la
ricorrente
le
caratteristiche
(combinazione di effetto scamosciato, ruvidezza
superficiale e tonalità e intensità cromatiche) non
sono individualizzanti del prodotto.
Tra i motivi addotti dalle corti di merito vi è la
circostanza che siano stati adottati sette tra i trenta
colori proposti dai prodotti Resinflex. Ma per
l’imitazione servile non è necessario che il giudice
proceda
all’accertamento
dell’esistenza
dell’elemento soggettivo in capo all’autore dell’atto.
Decisione
1.
Il primo motivo è privo di fondamento. I giudici
di merito hanno fatto puntuale applicazione dei
principi elaborati in tema di imitazione servile,
rilevando tuttavia che nel caso di specie
alcune caratteristiche del prodotto della
Resinflex erano idonee a costituire elementi
individualizzanti (effetto nuvolato, effetto
scamosciato con peculiare ruvidezza della
superficie ed i colori adottati) tali da rendere il
prodotto meritevole di tutela verso gli atti di
imitazione servile.
Decisione
2.
I rilevi proposti nel secondo motivo di ricorso non
sono pertinenti. La pronuncia impugnata non
conferisce alla Resinflex un monopolio del prodotto
“similpelle”, bensì di ricnonoscere protezione per il
prodotto similpelle avente le esatte caratteristiche,
individualizzanti e non necessitate, del prodotto della
Resinflex. In forza dell’ordine inibitorio impartito,
Lederplast ben può produrre il medesimo materiale,
appartenente alla medesima categoria merceologica
e destinato ai medesimi acquirenti, purché si
differenzi dal prodotto Resinflex
Decisione
3.
Anche il terzo motivo viene respinto: i giudici di
merito hanno ritenuto che sussistesse la
confondibilità. Spettava alla ricorrente indicare
semmai
quali
erano
gli
elementi
che
differenziavano il suo prodotto da quello della
ricorrente, in modo da rendere impossibile o
estremamente difficile la confusione fra l’uno e
l’altro prodotto. Nulla invece è stato detto con
riguardo allo specifico caso.
Decisione
4.
5.
Anche il quarto motivo del ricorso viene
considerato infondato riproducendo temi già
analizzati nei precedenti. I giudici di merito hanno
ritenuto che l’insieme delle caratteristiche sopra
indicate fosse individualizzante del prodotto
Resinflex. Non ci si può discostare da un simile
giudizio sostenuto da coerente e puntuale
motivazione, non senza cadere in una valutazione
di fatto, preclusa alla presente sede di legittimità.
Anche il quinto motivo è infondato. L’analisi sui
colori è aggiuntiva rispetto alle altre considerazioni
proposte dai giudici di merito, le cui motivazioni
sono logiche e coerenti
Dispositivo

1.
2.
La corte:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagemnto delle
spese del giudizio di Cassazione, che liquida
in complessivi Euro 4.100,00 di cui Euro
4.000,00 per onorari, oltre spese generali e
accessori come per legge.
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Esercitazione concorrenza 4