Arch. Malossetti Enrico
Settore Direzione e Controllo OO.PP.
Comune di Ascoli Piceno
LA DIREZIONE LAVORI
DI OPERE PUBBLICHE
D.Lgs. 163/06 D.P.R. 207/10
Anno 2011
LA DIREZIONE LAVORI
DI OPERE PUBBLICHE
Indice Generale
L’appalto in generale
Determinazione del Corrispettivo
La Direzione Lavori
Gli organi della Direzione Lavori
Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri
Il termine di esecuzione
La consegna Lavori
Le sospensioni
L’accettazione dei materiali
Gli ordini di servizio
Sinistri e Danni di Forza Maggiore
Le varianti
I lavori in economia
Le riserve
Il collaudo
La contabilità
Arch. Malossetti Enrico
email: [email protected]
Settore Direzione e Controllo OO.PP.
Comune di Ascoli Piceno
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L’Appalto in generale
L’Appalto in generale
È opportuno accennare ai caratteri peculiari del contratto di appalto, al fine di
comprendere il ruolo e la funzione svolti dal direttore dei lavori nell’ambito
dell’esecuzione di un’opera pubblica.
Il contratto di appalto, come è noto, è disciplinato in generale dagli artt. 1655
ss., cod. civ.
Con la sua stipula un soggetto assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un
servizio verso un corrispettivo in denaro.
Quindi, il particolare tipo di prestazione richiesta all’appaltatore è l’elemento
caratterizzante del contratto d’appalto. Infatti, è tale soggetto a dover
organizzare autonomamente i mezzi necessari per garantire il risultato
promesso, assumendosi il rischio della relativa gestione.
Com’è noto, il contratto di appalto si differenzia nettamente da quello di
lavoro subordinato, perché il lavoratore subordinato pone a disposizione
del creditore una determinata quantità delle proprie energie lavorative e non
assume il rischio del risultato finale. Il debitore, quindi, si pone alle
dipendenze dell’altra parte che impiega ed indirizza le sue energie lavorative.
Si parla, in tal caso, di locatio operarum (locazione di opere), in
contrapposizione alla locatio operis (locazione di opera), che riguarda,
invece, il contratto di appalto e di lavoro autonomo. In quest’ultimo, il
debitore si obbliga ugualmente a compiere verso un corrispettivo un’opera o
un servizio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del creditore
committente; manca, però, quel necessario elemento della organizzazione
di impresa e di prevalenza del capitale sul lavoro proprio che, invece,come
sopra accennato, definisce il contratto di appalto.
Locatio operarum «locazione di opere». È il contratto con il quale un
soggetto si obbliga, verso corrispettivo, a prestare ad un altro soggetto le
proprie energie lavorative (lavoro subordinato).
Locatio operis «locazione di opera». Si ha quando una persona si obbliga,
verso corrispettivo, a fornire ad un'altra persona un determinato risultato
della propria attività
Pertanto, parlando di locatio operis, occorre distinguere tra i contratti in cui il
debitore compie l’opera con l’impiego di lavoro prevalentemente proprio e
quelli in cui organizza, dirige e coordina il lavoro altrui.
Nel primo caso ricorre l’ipotesi del contratto d’opera disciplinato dagli artt.
2222 ss. cod. civ., nel secondo caso il contratto di appalto.
La «locatio operis», e cioè l'obbligazione di compiere un'opera o un servizio,
dà luogo, secondo i casi, al contratto di appalto (art. 1655 c.c.) o a quello di
opera (art. 2222 c.c.).
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L’Appalto in generale
Art. 1655 Appalto Nozione
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera
o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art. 2222 Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o
un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di
questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro
IV (1655 e seguenti).
Ne consegue che l’autonomia di cui gode l’appaltatore, nella realizzazione
del risultato promesso, è elemento fondamentale dell’appalto.
L’appaltatore, normalmente, è un imprenditore. Infatti, di regola, non esegue
direttamente l’opera o il servizio, ma organizza e gestisce come meglio crede
i mezzi e gli uomini necessari alla produzione del risultato.
L’autonomia, con cui opera l’appaltatore, è collegata al rischio della
gestione che il medesimo assume su di sé.
L’opera oggetto del contratto, infatti, passa in proprietà del committente solo
una volta portata a termine. Pertanto, se dal lavoro non è derivato il risultato
promesso o quest’ultimo è stato ottenuto ad un costo più alto di quanto si
prevedeva, l’appaltatore o non acquisisce il diritto al corrispettivo o
l’acquisisce restando a suo carico il maggior costo affrontato. In buona
sostanza, proprio in virtù di questa autonomia, con il contratto d’appalto non
viene garantito un’utile all’impresa. Ciò, ovviamente, facendo salvi i casi
specificatamente disciplinati riguardanti le variazioni necessarie al progetto,
onerosità, difficoltà o impossibilità sopravvenute nella esecuzione dell’opera.
Verifica ed accettazione
Si aggiunga, poi, che la prestazione del committente sottostà al principio
della postnumerazione, in virtù del quale il corrispettivo va corrisposto solo
dopo che la prestazione dell’appaltatore sia adempiuta, cioè quando l’opera
è stata realizzata, verificata ed accettata art.1665 del cod.civ.
“ omissis ….Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto
al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.”
Non produce accettazione il semplice versamento di acconti, art.1666 del
cod.civ. “Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera
pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti”
Di regola, quindi, il committente non ha un interesse concreto
nell’intromettersi nell’esecuzione del contratto tranne il c.d. “dovere di
cooperazione” imposto dagli artt. 1175 e 1375, cod. civ. di cui si parlerà in
seguito.
Ciò perché l’ obbligo di pagare il corrispettivo pattuito si concretizza solo nel
momento in cui l’operato dell’appaltatore sia stato da lui stesso verificato ed
accettato.
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L’Appalto in generale
Ciò non esclude che il committente possa effettuare controlli nel merito
durante tutto lo svolgimento dei lavori, al fine di verificarne lo stato. Lo stesso
codice civile espressamente gli riconosce la facoltà di compiere, a proprie
spese, verifiche in corso d’opera art. 1662, cod. civ. “Il committente ha diritto
di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo
stato.”
Queste, però, non comportano rinuncia alla verifica finale, cosicché, una
volta terminata l’opera, il committente potrà ancora sollevare qualsiasi
obiezione sulla bontà del risultato ai sensi degli artt. 1665 , cod. civ.
(Verifica e pagamento dell'opera)
Altra importante forma di controllo è esercitata dal committente tramite il
direttore dei lavori, che sovrintende all’intera esecuzione dell’opera ed ha la
veste di suo rappresentante, ma, solo sul piano delle manifestazioni di
volontà di carattere tecnico.
La Direzione Lavori nell’appalto Pubblico / Privato
Negli appalti privati la figura del direttore dei lavori è diversa da quella del
direttore dei lavori per conto della Pubblica Amministrazione. In sintesi:
- Negli appalti privati, come collaboratore professionale dell’imprenditore o
rappresentante del committente, ha il dovere di provvedere all’esecuzione
dell’opera da un punto di vista tecnico, organizzando e vigilando sui lavori.
- Negli appalti Pubblici, invece, ha solo il compito di controllare la
corrispondenza dell’opera al contratto, rispondendo dell’adempimento di tale
obbligo solo verso il committente.
L’obbligo della Direzione dei Lavori negli appalti pubblici.
La figura del direttore dei lavori, relativamente ai rapporti tra privati, è
prevista come obbligatoria in quelle circostanze in cui l’esecuzione di
un’opera richieda l’intervento di un tecnico, nell’interesse della collettività. È
questo il caso, ad esempio, della realizzazione di opere in conglomerato
cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica, ovvero delle
costruzioni in zone sismiche, ovvero ancora degli interventi soggetti a
concessione edilizia o al rilascio del certificato di abitabilità.
Per l’esecuzione di lavori pubblici, “affidati in appalto”, invece, le
Amministrazioni aggiudicatrici sono “obbligate” ad istituire un ufficio di
Direzione dei Lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da
assistenti.
Dlgs.163/06 Art. 130 (Direzione dei lavori)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un
ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed
eventualmente da assistenti.
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La Determinazione del Corrispettivo
La Determinazione del Corrispettivo
Due sono i sistemi principali di determinazione del corrispettivo:
12-
a corpo
a misura
Si tratta di due “tipologie contrattuali” essenzialmente diverse.
Il contratto a corpo rappresenta un “patto di assicurazione” (Planiol) in cui si
ha la “certezza della spesa” (circ. Di Pietro) indipendentemente dalle quantità
utilizzate in fase esecutiva (salvo alcune eccezioni). In questo caso l’importo,
riferito all’esecuzione dell’opera nel suo complesso, è fisso ed invariabile.
Nel contratto a misura, invece, il costo dell’opera e solo presuntivo. Il
prezzo dell’opera varia in funzione delle quantità effettivamente utilizzate per
il suo compimento (siano esse determinate a misura od a corpo). In buona
sostanza non si deve mai confondere l’unità di misura, della singola quantità
(ml.; mc.; A corpo ; cadauna), con la tipologia contrattuale che definisce
invece il metodo di determinazione del corrispettivo totale.
In definitiva in un appalto a corpo il prezzo è “fisso ed invariabile”, mentre,
nell’appalto a misura tale costo “può variare, tanto in più quanto in meno,
secondo la quantità effettiva delle opere eseguite”.
Trasformare un appalto a corpo in un lavoro a misura non è possibile proprio
in virtù della differente tipologia contrattuale (vedi anche A.V.)
Dlgs.163/06 Art. 53 c.4 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture)
- Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato
sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
- Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o
in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.
Il corrispettivo è sempre dovuto anche quando le parti non lo hanno stabilito.
Esso è calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi ed in
mancanza è definito dal giudice
Cod. Civ. Art. 1657 Determinazione del corrispettivo
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno
stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe
esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.
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La Determinazione del Corrispettivo
Il Pagamento del Corrispettivo
Il diritto del pagamento al corrispettivo sorge quando l’opera è non soltanto
ultimata, ma accettata dal committente (Art.1665 cod. civ.).
Negli appalti di lavori pubblici l’accettazione avviene con il collaudo
dell’opera. Ovvero con la verifica che essa è stata realizzata correttamente
ed in conformità al contratto. In altri termini , è soltanto con l’approvazione
del collaudo che il credito dell’appaltatore diviene certo. Il principio civilistico
del pagamento ad opera accettata viene mitigato nei lavori pubblici con la
previsione di acconti in corso d’opera. Ciò è una facoltà negoziale delle parti
(“Salvo diversa pattuizione”) e non un obbligo. Nel caso di lavori pubblici,
però, la previsione della corresponsione di acconti è pressoché obbligatoria
in ragione di una maggior economicità generale dell’appalto oltre ad una
maggior garanzia di ultimazione dell’opera. Gli acconti, perciò rappresentano
mere anticipazioni sul corrispettivo ed hanno la finalità di agevolare l’attività
dell’appaltatore evitandogli un eccessivo ricorso al credito bancario.
Art. 1665
Verifica e pagamento dell'opera
“Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al
pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente”.
Il pagamento di acconti non incide però sul principio generale che il credito
dell’appaltatore diviene certo soltanto con il collaudo dell’opera. Gli acconti in
quanto mere anticipazioni non hanno un carattere definitivo e non implicano
l’accettazione anche parziale dell’opera. Ne consegue che l’Amministrazione
mantiene inalterato il suo potere di controllo (ordinando demolizioni e
rifacimenti) oltre al diritto di rifiutare l’opera ove ritenuta affetta da vizi tali da
renderla inidonea alle sue finalità .
Analoga portata va attribuita alla rata di saldo, il cui pagamento non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666 del
cod. civ. essendo anch’essa nella sostanza un “acconto” poiché riferita al
Collaudo Provvisorio. Infatti l’accettazione diviene certa solo con il Collaudo
Definitivo.
Art. 1666 Verifica e pagamento di singole partite
2“Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non
produce questo effetto il versamento di semplici acconti.”
Dlgs. 163/06 Art.141 c.9 (Collaudo dei lavori pubblici Collaudo dei lavori
pubblici)
“ Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato
di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
comma 2, del codice civile. “
Pertanto anche dopo il collaudo provvisorio l’Amministrazione conserva il suo
potere di rifiutare l’approvazione del collaudo e perciò rifiutare l’opera ed
ordinare un nuovo collaudo .
7
La Determinazione del Corrispettivo
Dpr. 207/10 art.234 c.3 ” Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di
collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo
collaudo.”
Dlgs. 163/06 Art. 141 (Collaudo dei lavori pubblici)
c.3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo
secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine
c.10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.
Dpr. 207/10 art.229 c.3 ultimo periodo (Certificato di collaudo) “ Nell'arco
di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi
dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. “
Dpr. 207/10 Art. 124. Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e
fideiussione a garanzia dei saldi
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita
alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e
l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell’articolo
141, comma 3, del codice.
In tale periodo si effettua
“sperimentazione” dell’opera.
quello che
è stato definito come
la
Pagamento diretto ai subappaltatori
L’Amministrazione, nel bando di gara, può indicare che provvederà a
corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori eseguiti . In
tal caso l’appaltatore comunica all’Amministrazione la parte dei lavori eseguiti
con indicazione dell’importo e proposta motivata di pagamento. In caso di
contenzioso interviene la novità dispositiva contenuta nell’art.170 c.7 del Dpr
207/10. Con ciò si vuol evitare il ricorso, da parte dell’appaltatore, a
contenziosi effettuati in danno del subappaltatore del tutto pretestuosi.
Dlgs 163/06 Art. 118 c.3 “Subappalto, attività che non costituiscono
subappalto e tutela del lavoro”
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto
8
La Determinazione del Corrispettivo
per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo
agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli
affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del
cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento
diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione
del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Dpr. 207/10 Art. 170. c.7 ( Subappalto e cottimo)
7. In caso di mancato rispetto da parte dell’esecutore dell’obbligo di cui
all’articolo 118, comma 3, del codice, qualora l’esecutore motivi il mancato
pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato
dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in
favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla
prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal
direttore dei lavori.
Pagamento diretto di contributi e stipendi.
Con la stipula del contratto l’appaltatore assume delle obbligazioni non solo
verso il committente ma anche nei confronti del proprio personale dipendente
per il pagamento dei contributi e stipendi. Ciò lo si ricava dall’art. 207 c.3 del
dpr 207/10 e art.4, 5 e 6 del Dpr 207/06 nonché dalle disposizioni riguardanti
il Durc. Ovvero in caso di inadempienza, la stazione appaltante, può
sostituirsi all’appaltatore per il pagamento di quanto dovuto attuando un
“intervento sostitutivo” nelle forme e modi definiti dall’art.4 e 5 del Dpr
207/10.
Dpr 207 Art. 123. c.3 Cauzione definitiva
“….Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti
in cantiere.
Dpr 207 Art. 4 c.2. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in
caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore
“Nelle
ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da
parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità
contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più
soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal
certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il
documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui
9
La Determinazione del Corrispettivo
all’articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.”
Dpr 207 Art. 5. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di
inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore
“1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato
nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto
termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto
ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo
periodo, del codice.
2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del
responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle
contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.”
I termini per il pagamento degli acconti e del saldo
Dpr 207/10 Art. 143 Termini di pagamento degli acconti e del saldo
“1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti
del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a
decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma
dell'articolo 194. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in
base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di
emissione del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi
dell’articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l’esecutore non abbia
preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni
decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.”
10
La Determinazione del Corrispettivo
Determinazione degli acconti nell’appalto a misura ed a corpo
Le due tipologie contrattuali, a corpo ed a misura, danno luogo a diversi modi
di “accertamento e registrazione dei fatti producenti spesa”.
- Nell’appalto a misura verranno annotate nei documenti contabili le quantità
delle lavorazioni effettivamente realizzate.
- Nell’appalto a corpo verranno annotate nei documenti contabili “la quota
percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa
categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.” Art.184 Dpr 207/10
Rispetto al previgente art.159 del dpr 554/99 la nuova formulazione definisce
un maggior grado di definizione delle quote percentuali ora strutturate in “voci
disaggregate” di “varie categorie di lavorazioni”
In quest’ultimo caso la disposizione normativa dell’annotazione delle quantità
effettivamente eseguite risulterebbe in contrasto con l’art. 53 del Codice
ovvero “Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere
modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della
prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in
aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.”.
Tale disposizione è però mitigata dalla previsione contenuta nel comma3
dell’art.184 qualora stabilisce che “Le progressive quote percentuali delle
voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte
da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può
controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico
estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro
non fa parte della documentazione contrattuale”
In realtà nell’appalto a corpo le quantità delle lavorazioni eseguite dovranno
valutarsi in rapporto alle effettive previsioni esecutive. Ciò in ragione del fatto
che le quantità progettuali (computo metrico) potrebbero discostarsi dalla
realtà ed indurre il direttore dei lavori ad effettuare delle annotazioni errate.
In buona sostanza nell’appalto a misura si avrà una valutazione oggettiva
delle quantità, effettivamente eseguite, basata sulle norme di misurazione
prestabilite, mentre nell’appalto a corpo la valutazione delle quantità,
effettivamente eseguite, è strettamente “soggettiva” ovvero è basata su
“valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori”.
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Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri
La Direzione dei Lavori
L’istituzione della Direzione lavori.
Ai sensi dell’art.10, comma 1, lett.l, del Reg., l’istituzione dell’ufficio di
direzione dei lavori è promossa dal responsabile del procedimento prima
dell’esperimento di gara per l’affidamento dei lavori (Art.147 del Reg.).
Sia se operi come organo tecnico a sé stante (D.L. esterna), sia se agisca
come strumento operativo dell’ufficio tecnico direzionale o dello stesso
committente (D.L. interna), nei confronti dell’appaltatore il direttore dei
lavori rappresenta l’amministrazione committente .
Da ciò il divieto assoluto di intrattenere rapporti professionali
con
l’appaltatore vista la necessità di garantire che il direttore dei lavori vigili sulla
corretta esecuzione dell’opera nell’esclusivo interesse della pubblica
amministrazione.
Vi è chi ha sottolineato come il direttore dei lavori sia solo un organo tecnico
e non un organo decisionale dell’amministrazione, nel senso che non è
titolare del potere di manifestare la volontà di quest’ultima, ma un mero
tramite che è tenuto ad eseguirne le disposizioni e a comunicare qualsiasi
evenienza al responsabile del procedimento, senza possibilità di assumere
decisioni definitive .
L’obbligazione del direttore dei lavori
L’obbligazione del direttore dei lavori, sia interno che esterno, avendo per
oggetto la prestazione di un’opera intellettuale, è un’obbligazione di mezzi e
non di risultato .
Secondo una distinzione tradizionale e ancora seguita in dottrina (non senza
dissensi) e in giurisprudenza, la prestazione del direttore dei lavori,
appartiene alla categoria delle obbligazioni “di mezzi”, per distinguerle da
quelle “di risultato”, avendo ad oggetto le prime "solo" un comportamento
professionalmente adeguato, le seconde il risultato stesso che il creditore ha
diritto di conseguire.
L'obbligazione del Direttore dei Lavori sarebbe pertanto quella di porre in
essere un comportamento professionalmente adeguato, espressione della
diligenza ordinaria, non essendo al contrario tenuto a far conseguire un
risultato consistente nell’esito finale, giacché solo in parte legata alla
prestazione che gli viene richiesta.
Ciò in contrapposizione con la prestazione tipica dell’appaltatore che è,
invece, il compimento dell’opera e quindi costituisce un “obbligazione
di risultato”.
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Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri
Il Responsabile del Procedimento
Di fatto il Responsabile del Procedimento è parte integrante dell’Ufficio di
direzione lavori anche se la normativa lo pone formalmente fuori da tale
ambito. Infatti la responsabilità della corretta esecuzione dell’opera fa capo al
Responsabile del Procedimento, mentre il direttore dei lavori rappresenta
solo il suo “braccio operativo”
Art.9 del reg. “1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni
singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza
di un responsabile del procedimento, …omissis”
Il responsabile del procedimento deve possedere due requisiti fondamentali:
a) titolo di studio e competenza adeguata all’intervento da realizzare
b) abilitazione all’esercizio della professione
Tale istituzione è stata altresì confermata per i Lavori Pubblici nonché estesa
anche per gli appalti di Forniture e Servizi (Resp. Proc. e Direttore dell’
Esecuzione)
(Nella Relazione al Regolamento dpr 554/99) “Il responsabile del
procedimento è la figura centrale del nuovo sistema di realizzazione dei
lavori pubblici” ed egli “è il vero dominus, il vero centro unitario di
imputazione delle funzioni di scelta, controllo e vigilanza” titolare “dei compiti
di un vero e proprio “project manager”, sull’esempio del modulo organizzativo
che più è diffuso all’estero”.
L’Appaltatore come esecutore qualificato e sua autonomia
L’appaltatore è tenuto ad eseguire l’opera a regola d’arte ed in conformità
alle clausole contrattuali.
L’appaltatore non è un nudus minister, e cioè un mero esecutore materiale,
ma un esecutore altamente qualificato ed è tenuto a segnalare
all’Amministrazione qualsiasi fatto che possa determinare vizi all’opera.
L’appaltatore è perciò tenuto a segnalare tempestivamente gli errori
progettuali o l’erroneità di un ordine o qualsiasi altra circostanza che può
incidere sulla corretta esecuzione dell’opera.
Solo adottando tale comportamento egli può assumere la veste di nudus
minister a meno che non provi che il controllo richiedeva cognizioni tecniche
eccedenti i limiti della diligenza dovuta.
L’Appaltatore, invece, non è esonerato da responsabilità qualora prosegua
l’esecuzione dell’opera nonostante abbia riscontrato che i lavori possano
causare danni a terzi o provocare conseguenze penali.
Il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori non annulla
l’autonomia dell’appaltatore che, salvo patto contrario, rimane tenuto a
rispettare, nell’esecuzione dell’appalto, le regole dell’arte, al fine di assicurare
un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente.
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Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri
D.M. 145/2000 Art. 4. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici
e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a
norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato
presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione
all'ufficio di direzione dei lavori.
Il Direttore di Cantiere
Diversa è la figura del direttore di cantiere, collaboratore dell’appaltatore,
che assicura, ai sensi dell’art. 6 del Capitolato generale, l’organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere e cura gli interessi
dell’appaltatore nei confronti della pubblica amministrazione.
Art. 6. Disciplina e buon ordine dei cantieri
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti
dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi
nell'impiego dei materiali.
Le funzioni del Direttore dei Lavori.
L’ufficio di direzione lavori
Le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono l’Ufficio di direzione lavori
conferendogli «il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione di ogni singolo intervento» (art. 147, c. 1, reg.).
L’ufficio è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell’esecuzione dell’opera secondo le disposizioni contrattuali.
Tale formulazione ha destò qualche perplessità, già in occasione del dpr
554/99, inducendo a ritenere mutata da monocratica a collegiale la natura
del soggetto incaricato della direzione dei lavori.
Ma appare evidente che l’Ufficio di direzione dei lavori deve essere inteso
non come organo collegiale, ma come semplice ufficio che svolge la sua
attività a supporto del direttore dei lavori, il solo in grado di impegnare la
stazione appaltante verso l’esterno (ed avente, quindi, natura monocratica.)
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Ciò in ragione dell’ Art.148 del reg. ”2. Il direttore dei lavori ha la
responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di
tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con
l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. “
I componenti dell’Ufficio di direzione lavori “sono altresì responsabili delle
conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o
addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione,
sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti
alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali” Art.161 c.11
del reg.
La composizione dell’Ufficio di direzione lavori
Le stazioni appaltanti istituisco, prima della gara, “un ufficio di direzione
lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla
dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti
con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.” (Art.147)
Si ravvisa, quindi, un concetto di proporzionalità fra composizione
dell’Ufficio e la dimensione e tipologia dell’intervento.
Le Mansioni del Direttore dei Lavori
I compiti Principali del Direttore dei Lavori
Al direttore dei lavori sono attribuiti essenzialmente i seguenti compiti e
responsabilità:
a) Controllare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al
progetto ed alle condizioni contrattuali
b) L’accettazione dei materiali
dpr 207/10 Art. 148 (Direttore dei lavori)
1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola
d’arte ed in conformità del progetto e del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come
previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, e in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla
legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive
modificazioni.
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La regola d’arte
Per regole dell’arte si intendono le norme, i criteri e le cognizioni generali
dettati dalla tecnica e le massime di esperienza professionale che
costituiscono patrimonio comune di tutti coloro che esercitano una
determinata attività e, nell’appalto, anche i principi elaborati dalla scienza
delle costruzioni (Cianflone Givannini).
Esse sono strettamente relative alla natura della singola opera ed alla
funzione tipica cui la stessa è normalmente destinata.
Le regole dell’arte cui l’appaltatore è obbligato ad attenersi sono quelle
comuni e generalmente seguite in quel determinato luogo e in quella
determinata epoca, non quelle eccezionali che implichino l’adozione di
procedimenti tecnici del tutto speciali o particolarmente dispendiosi.
In tema di opere pubbliche, pur in mancanza di una specifica prescrizione
contrattuale, i materiali da impiegare nell’esecuzione dell’opera debbono
essere della migliore qualità. (Art.167 c.1 del reg.)
Conformità al contratto e sua interpretazione
La natura del contratto d’appalto impone che la sua interpretazione venga
effettuata secondo le regole che disciplinano l’interpretazione dei contratti tra
privati contenute negli articoli del cod. civ. dal 1362 al 1371.
Nell’interpretare il contratto il direttore dei lavori dovrà ricostruire l’effettiva
volontà delle parti . e nel caso
Disposizione di particolare importanza è la norma contenuta nell’ art.1370 in
base alla quale le clausole contrastanti o dubbie vanno interpretate a favore
di chi non ha redatto l’atto, ovvero vanno interpretate a favore
dell’appaltatore.
L’accettazione dei materiali (Vedi relativo capitolo)
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei
materiali, sulla base anche dei controlli quantitativi e qualitativi e degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche che egli può disporre
(art. 148, comma 3, reg.).
L’autonomia decisionale del direttore dei lavori
Il direttore dei lavori non può in alcun modo determinare modifiche al
progetto e al contratto. Egli è infatti chiamato proprio ad assicurare la
corrispondenza dell’opera ai patti contrattuali salvo alcune eccezioni:
1- Le variazioni di dettaglio previste dall’art. 132, comma 3, primo
periodo della legge quadro (le c.d. non varianti).
2- Nei casi di somma urgenza ovvero in quei casi
che “non
consentono alcun indugio” (Art. 176 del reg.). Norma che di fatto
surroga alle disposizioni che erano contenute nell’abrogato art. 342 L.
n. 2248 del 1865, All. F
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L’obbligazione del direttore dei lavori è un’obbligazione di mezzi e non di
risultato.
Tuttavia, questo non significa che il suo incarico debba ritenersi limitato al
riscontro della conformità dell’opera al progetto, giacché il direttore dei lavori,
come l’appaltatore, è tenuto all’individuazione e alla correzione di eventuali
carenze progettuali che impediscono la buona riuscita del lavoro .
In merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, il direttore dei lavori
interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore.
Altre mansioni del Direttore dei Lavori
Le mansioni del direttore dei lavori sono definite, oltre che dalle fonti
normative e dai capitolati generali e speciali, anche dalla prassi
amministrativa .
Sono state redatte numerose elencazioni dei suoi compiti specifici al fine di
definirne il preciso ambito di competenza.
Pur tenendo conto della complessità dei compiti del direttore dei lavori e della
varietà delle situazioni possibili, possono così elencarsi, senza pretesa di
esaustività, le mansioni del direttore dei lavori quali risultano dal complesso
normativo vigente :
1. studio di tutti gli elementi progettuali, tecnici, catastali ed amministrativi,
con particolare riferimento al capitolato speciale d’appalto ed al contratto;
2. verifica del progetto in relazione alla situazione dei suoli, ai tracciamenti ed
alla sussistenza di tutti i benestare, concessioni, nulla osta, autorizzazioni
preliminari necessari;
3. verifica dei progetti di strutture ed impianti, con particolare riferimento al
rispetto della normativa nazionale e comunitaria, alla norme antisismiche,
alle norme sulla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici, alla
eliminazione delle barriere architettoniche ecc., controfirmando, ove previsto
dalle norme stesse, i progetti medesimi;
4. redazione del verbale di consegna;
5. verifica della “cantierabilità” od “appaltabilità” dell’opera. Attività di verifica
che dovrebbe produrre una “minimizzazione dei rischi di introduzione di
varianti e di contenzioso” (relazione al regolamento)
Art. 54 c. 7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta
le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del
direttore lavori della attestazione, di cui all’articolo 106, comma 1.
Art. 106. Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di
lavori pubblici
1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'avvenuta
validazione del progetto di cui all'articolo 55 del regolamento, previa
acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del
direttore dei lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo
le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno,
al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei
lavori.
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6. redazione accurata di tutti i documenti contabili di propria competenza e
controllo della corretta tenuta da parte degli assistenti di quelli a loro affidati;
7. Organizzazione e supervisione dell’ufficio di direzione lavori
Spetta, inoltre, al direttore dei lavori :
– esercitare personalmente o a mezzo degli assistenti l’alta sorveglianza sui
lavori, verificando il rispetto del progetto approvato,la corretta esecuzione,
la qualità, l’idoneità e la corretta messa in opera dei materiali;
– disporre gli adattamenti richiesti dalle necessità della minuta tecnica,
redigendo o facendo redigere dall’impresa, su proprie indicazioni, i disegni
costruttivi con conseguente assunzione di relative responsabilità;
Art.15 c.4 del reg. “4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le
eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del
progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni
esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’esecutore e con
l’approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte
le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro.”
– introdurre le variazioni cosiddette di dettaglio di cui all’art.132, comma 3,
primo periodo, del d.lgs 163/06;
– esigere, previa motivata comunicazione, l’allontanamento del direttore di
cantiere e del personale dell’impresa per indisciplina, incapacità o grave
negligenza;
– collaborare con tutti i soggetti aventi causa per la migliore riuscita dei lavori
e formulare proposte per la risoluzione di particolari problematiche, sempre
nell’ambito e nei limiti delle proprie competenze;
– proporre al responsabile del procedimento eventuali varianti, assestamenti,
concordamento nuovi prezzi, perizie e partecipare alle eventuali riunioni
con i progettisti;
– esaminare le variazioni migliorative in diminuzione proposte
dall’appaltatore;
– procedere in contraddittorio con l’appaltatore alla misura delle opere ed ai
controlli tecnici;
– verificare in corso d’opera il rispetto dei tempi esecutivi in relazione al
tempo utile complessivo ed assumere i conseguenti provvedimenti in caso
negativo;
– segnalare l’insorgenza di ritardi e la maturazione di penali;
– impartire gli eventuali ordini di servizio all’appaltatore sulla base delle
necessità del lavoro e delle disposizioni del responsabile del procedimento;
– accertare periodicamente il possesso e la regolarità da parte
dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia
di obblighi nei confronti dei dipendenti;
– controllare il rispetto della normativa antimafia anche nei rapporti tra
appaltatore ed eventuali subappaltatori, nella conservazione ed
aggiornamento delle tabelle dei lavori, nella verifica dei contratti, nella
corretta sorveglianza del cantiere ecc.;
– curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei
manuali d’uso e dei manuali di manutenzione
– disporre le sospensioni e le riprese dei lavori, ai sensi dell’art. 158, reg.;
– redigere il certificato di ultimazione dei lavori;
– redigere gli eventuali verbali di accertamento di danni di forza
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maggiore e relative perizie;
– redigere i verbali per lavori di urgenza e somma urgenza se a ciò incaricato
dal responsabile del procedimento;
– denunciare eventuali sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigerne
apposita relazione;
– provvedere all’esecuzione delle prove necessarie per accertare la qualità
dei materiali e dei componenti approvvigionati, dopo l’approvazione delle
campionature;
– provvedere alle verifiche statiche delle strutture in corso d’opera ed alle
prove di funzionamento di apparecchiature ed impianti;
– provvedere tempestivamente alla liquidazione dei lavori, al calcolo
eventuale del prezzo chiuso sulla base del cronoprogramma ed alla
definizione del saldo nei termini;
– provvedere al calcolo degli eventuali interessi per ritardato pagamento a
favore dell’appaltatore;
– dare comunicazione al responsabile del procedimento delle contestazioni
eventualmente insorte con l’appaltatore;
– segnalare al responsabile del procedimento il raggiungimento delle
condizioni per il tentativo di accordo bonario;
– mettere a disposizione del collaudatore tutti i documenti necessari previsti;
– partecipare alle visite di collaudo ovvero provvedere a redigere il certificato
di regolare esecuzione nelle particolari condizioni in cui sia previsto;
– predisporre entro i termini contrattuali la contabilità finale;
– redigere, se prevista, la relazione a struttura ultimata;
– predisporre il certificato di regolare esecuzione;
– pronunziarsi in merito alle riserve avanzate dall’appaltatore .
– collaborare con il responsabile del procedimento nell’affidamento di
eventuali lavori in economia.
– Informare periodicamente responsabile del procedimento sull’andamento
dei lavori. Art.152 c.1del dpr 207/10
– Predisporre quanto necessario per “l’aggiornamento prezzi” art.133 del
D.lgs 163/2006
Ordini di servizio
Risolta in via definitiva il “conflitto di attribuzione” in merito all’emanazione
degli “ordini di servizio” non più di esclusiva competenza del responsabile del
procedimento come da lettura dell’ art.128 c.2 del dpr 554/99. Condizione
questa che era correttamente mitigata dalle disposizioni contenute nell’art.18
del dm 145/2000. Ora “ L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono
impartite all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del
responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori” mentre
“Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del
procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo
l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici
ed economici della gestione dell’appalto.”
Inoltre tale atto torna ad essere “atto dell'appalto idoneo” a ricevere
l’iscrizione di riserve.
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Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri
Art. 152. Disposizioni e ordini di servizio
1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con
disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei
lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia
regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la
periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un
rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
2. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del
procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo
l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed
economici della gestione dell’appalto.
3. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore
tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento
ovvero del direttore dei lavori. L’ordine di servizio è redatto in due copie e
comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere
vistato dal responsabile del procedimento. L’esecutore è tenuto ad
uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le
facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le
riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma
immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.
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Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri
Gli organi della direzione lavori
La varietà e complessità dei compiti demandati al direttore dei lavori rende
impossibile per il professionista incaricato della direzione assicurare la
presenza quotidiana e seguire personalmente i lavori, i quali possono essere
articolati magari su più cantieri anche molto distanti tra loro.
D’altronde, le varie incombenze attribuite al direttore dei lavori non sono tali
da richiedere necessariamente la sua presenza continua sul luogo di
esecuzione delle opere, presenza, invece, ritenuta obbligatoria solo in
occasione delle visite di collaudo (art. 224, comma 3, reg.).
Viene confermata la riforma introdotta dal dpr 554/99, infatti, l’ufficio di
direzione lavori deve essere composto da un direttore e, in relazione alla
dimensione e alla tipologia e categoria di intervento, da uno o più assistenti
con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Da segnalarsi
però una importante modifica, in materia sicurezza, introdotta dall’art.151.
Questi soggetti garantiscono l’assistenza giornaliera, la tenuta della
contabilità e, quindi, la presenza assidua in cantiere.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della
supervisione dell’attività di tutto l’ufficio (art. 148 c.2 del reg.).
I Direttori Operativi
Gli assistenti con funzioni di direttore operativo collaborano con il direttore
dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare
siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali.
Ai sensi dell’art. 149, comma 1, reg., i direttori operativi rispondono della loro
attività direttamente al direttore dei lavori, il quale, in tale veste, può essere
assimilato ad un dirigente di servizio.
I Direttori Operati sono, in pratica, dei sostituti del Direttore dei Lavori,
poiché lo assistono nell’eliminare le cause che possono determinare una
esecuzione dei lavori non corretta e non conforme al progetto. Rispetto alla
vecchia normativa svanisce attribuzione del compito meramente contabile
ovvero “di collaborare alla tenuta dei libri contabili “ e si aggiungono le
mansioni di supplenza in merito alla “direzione di lavorazioni specialistiche”.
Art. 149 (Direttori operativi)
1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore
dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare
siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.
Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli
altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla
denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato
dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali
difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi
correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad
eliminare difetti progettuali o esecutivi;
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Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla
qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni
correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in
servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.
Gli Ispettori di Cantiere
Gli ispettori sono presenti a tempo pieno durante il periodo di
svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché
durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua
attività in un turno di lavoro.
Gli ispettori di cantiere svolgono funzioni più specifiche poiché tra l’altro,
provvedono alla predisposizione degli atti contabili ed al minuzioso controllo
sulla regolare esecuzione dei lavori.
Ne consegue che, nei casi in cui non siano nominati né direttori operativi né
ispettori di cantiere si determina l’obbligo del direttore dei lavori di assicurare
la presenza continua in cantiere onde assolvere ai necessari controlli.
Art. 150. Ispettori di cantiere
1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore
dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite
nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una
sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono
presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che
richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al
direttore dei lavori.
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali
per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle
strutture di controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature
e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di
qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle
quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed
alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l’assistenza alle prove di laboratorio;
f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed
accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni
quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.
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Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri
Novità non priva di conseguenze è l’introduzione di alcune “precisazioni volte
a meglio definire i diversi compiti e responsabilità” dei soggetti dell’Ufficio di
Direzione Lavori.
Ciò era previsto in maniera meno chiara nel vecchio regolamento
considerata la doppia attribuzione di “collaborare alla tenuta dei libri contabili”
attribuita al Direttore Operativo e “la predisposizione degli atti contabili”
assegnata all’ispettore di cantiere.
Nella nuova formulazione della norma prevede la possibilità di demandare
all’ispettore dei lavori la “predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione
delle misurazioni”. Formulazione di maggior coerenza con le disposizioni
contenute nell’art. 185 (Modalità della misurazione dei lavori ).
Il Direttore dei Lavori quale Coordinatore per la
Sicurezza in fase esecutiva
In base al vecchio regolamento, competevano al direttore dei lavori le
funzioni attribuite al coordinatore per l’esecuzione dei lavori in base alla
vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri (ex art. 127, comma 1, reg.).
Quindi la vecchia normativa imponeva che i compiti di CSE fossero svolti in
via prioritaria dal Direttore dei lavori. Il tenore letterale dell’articolo, quindi,
definiva come residuale la previsione di due figure separate specialmente in
quei casi di affidamento esterno.
Dpr 554/99 Art. 127 (Sicurezza nei cantieri)
1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla
vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori.
Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti
dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza
di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio
delle relative funzioni.
La nuova formulazione contenuta nel Dpr 207/10 prevede la possibilità di
avere due figure separate proprio in ragione della specificità dei ruoli. Tale
nuova formulazione comunque non libera il Direttore dei Lavori da eventuali
responsabilità derivanti dall’obbligo derivante dal“coordinamento e della
supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori”(art.148) visto
che il CSE altro non è che un Direttore Operativo.
Art. 151. Sicurezza nei cantieri
1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla
vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal
direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa
stessa. Nell’eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la
presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei
lavori.
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Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri
Più in generale in tema di responsabilità e sicurezza dei lavori:
“In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi
modo abbai assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori,
così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da
eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi
dell'art. 4 D.P.R. n. 547/1955, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e
a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla vale che vi siano
altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un
qualsiasi e autonomo titolo.”
Cass.Pen. Sez. IV, di pr 3948 del 30 marzo 1998.
Il rispetto dell’autonomia organizzativa e gestionale dell’impresa
Proprio in virtù di quell’autonomia imprenditoriale definita nell’art.1655 del
Codice Civile è data possibilità all’impresa di presentare modifiche ed
integrazioni al PSC; oltre all’obbligo di presentazione del POS “per quanto
attiene alle proprie scelte autonome” (Piano da considerarsi come
documento “complementare e di dettaglio” proprio in virtù di quella
autonomia imprenditoriale sancita dall’art.1655 del codice civile).
Art. 131. Piani di sicurezza Dlgs 163/06
2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna
dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di
cui all'articolo 32:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494; (ora decreto legislativo n. 81 del 2008)
b) ..”omissis”
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia
previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora decreto
legislativo n. 81 del 2008), ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b).
4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera,
possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora decreto legislativo n. 81 del
2008), proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
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Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri
Gli oneri per la sicurezza
Gli oneri per la sicurezza prima della la 109/94 e 494/96
Gli oneri per la sicurezza non sono nati con la109 o 494 ma si riferiscono a
disposizioni legislative precedenti (es. dpr 547/1955 ecc.). Tali costi
rientravano negli oneri generali a carico dell’impresa le quali evitavano di
attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione per poter
ottenere il maggior utile possibile.
Gli Oneri per la sicurezza dopo la 109/94 e 494/96
Con la 109/94 e 494/96 , invece, per evitare ciò si è passati da un onere
generale ed indeterminato, a carico dell’impresa, ad un costo specifico da
calcolarsi a parte e da non porre a ribasso. Vale la pena ricordare come gli
oneri generali a carico dell’impresa sono rappresentati da quei costi
accessori, contrattualmente definiti (ma non stimati), necessari per la
realizzazione dell’opera. Sarà quindi la stessa impresa appaltatrice che, in
fase d’offerta, dovrà definirne l’ammontare economico. Gli oneri per la
sicurezza, al contrario, sono stimati nel PSC (ex art.12 della 494/96) e non
sono soggetti al ribasso d’asta. Più propriamente il PSC va inteso quale
“progetto per la sicurezza” a cui corrisponde uno specifico computo dei
relativi oneri. Tale computo dovrà essere, parimenti a qualsiasi altro
progetto, coerente alle previsioni progettuali per la sicurezza. Ciò in
considerazione della non recente comunicazione dell’autorità di vigilanza :
“la mancata previsione degli oneri per la sicurezza, così come un loro
inadeguato calcolo, comporta una grave elusione delle prescrizioni
normative comunitarie e nazionali in materia.”
Deliberazione n. 127 del 09/05/2007 - d.lgs 163/06 Articoli 131, 34, 36, 37
“I costi della sicurezza si distinguono in costi della sicurezza “contrattuali”, ai
quali l’impresa è vincolata contrattualmente in quanto previsti nel Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, e costi della
sicurezza “ex lege”, che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere
a norma del Titolo IV del d. lgs. n. 626/1994 per l’esecuzione in sicurezza di
ogni singola lavorazione compresa nell’appalto. Detti costi della sicurezza
sono intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi
prezzi unitari. Ai sensi dell’assetto normativo introdotto dal d.P.R. 222/2003,
esclusivamente i costi della sicurezza “contrattuali” sono esclusi dal ribasso”
(cfr determinazione n. 4/2006)
Il nuovo regolamento richiama più volte la necessità di adottare, per ogni
specifico cantiere, una vera e propria progettazione della sicurezza.
Ovvero il nuovo regolamento enuncia più volte la necessità di realizzare
un PSC riferito allo “specifico cantiere”. Quindi parimenti a qualsiasi altra
attività progettuale il PSC deve contenere una fase di analisi con
“l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione”
una fase più propriamente progettuale e di stima che contenga le “misure
di concreta fattibilità” per la sicurezza ed i relativi costi “derivanti
dall’attuazione delle misure individuate” ovvero “deve prevedere
l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e
all’organizzazione dello specifico cantiere”.
25
Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri
Art. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza
della manodopera (ex art. 41, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al
progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni
più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo
di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano
contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere
temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto
nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei
costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate
rappresenta la quota di cui all’articolo 16, comma 1, punto a.2).
2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato
di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di
tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
secondo quanto riportato nell’allegato XV al medesimo decreto in termini di
contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole
esplicative di progetto, deve prevedere l’individuazione, l’analisi e la
valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello
specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi
rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi.
3. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che
indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui
all’articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l’incidenza
percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si
compone l’opera o il lavoro.
Condizione già contenuta nell’art.41c.2 del Dpr 554/99 “Tale disciplinare
comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso
contenute.” Tale considerazione imponeva, anche prima del dpr 222/2003,
un calcolo analitico per singole voci basato sulle prescrizioni del PSC.
Quindi già prima del Dpr 207/10 il PSC era inteso come un progetto per la
sicurezza ed al pari di qualsiasi altro progetto era composto da una parte
di analisi, una parte progettuale ed una parte dedicata alla stima.
Possiamo distinguere due diverse tipologie di costi per la sicurezza:
A) gli oneri per la sicurezza di cui al d.lgs.163/96 e d.lgs. 81/08
B) le spese generali per la sicurezza dpr 207/10 art.32 c.4 lettera “O”
Per i costi di tipologia A notoriamente “vanno evidenziati nei bandi di gara e
non sono soggetti a ribasso d'asta” e la loro stima dovrà essere congrua,
analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati
(Allegato XV del D.Lgs. 81/08).
26
Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri
Per i costi di tipologia B con il nuovo combinato disposto dell’ art.32 c.4 del
d.lgs.207/10 e art.86. c.3-bis del Codice vanno indicati ai fini della
valutazione dell’anomalia delle offerte (vedi anche c.3 ter ).
D.p.r. 207/10 Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico
estimativo e quadro economico del progetto definitivo
4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico
dell'esecutore, si intendono:
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle
spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3bis, del codice;
D.lgs.163/96 Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente
basse
“3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del
lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, ... omissis”
“3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a
ribasso d’asta.”
A) GLI ONERI PER LA SICUREZZA
Attualmente la tipologia dei costi per la sicurezza è definita dell’allegato XV
del D.Lgs. 81/08.
Si riporta parte della Relazione al Regolamento dell’ex dpr 222/2003
“Questi costi, previsti dall'art.12, comma 1, del d.lgs, n. 494/96 e dall'art. 31,
comma 2, della legge n. 109/94, che sono parte del costo complessivo
dell'opera, vanno evidenziati a parte, per escluderli dal ribasso nelle offerte
delle imprese esecutrici.
L'obiettivo di tale disposizione è quello di garantire che le misure, preventive
ed organizzative previste nel piani di sicurezza, in quanto se ne è stimato il
valore economico, scomputandolo dai costi generali, vengano
interamente messe in atto, in modo da garantire che i lavori siano svolti con
il livello di sicurezza richiesto.
Tali disposizioni discendono direttamente dalla ratio della norma comunitaria,
secondo la quale "il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un
miglior livello di sicurezza e di salute sui cantieri temporanei o mobili,
costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori e, pertanto, tale considerazione non può prescindere da
valutazioni economiche.”
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Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri
ALLEGATO XV
Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del
presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata
delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
( apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;) (Gli apprestamenti
comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti;
andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per
lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. )
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
( misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le
infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il
manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di
infortunio ed a tutelare la loro salute)
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,
degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
( I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono : segnaletica di
sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione
di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze)
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di
sicurezza; (def.procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire
un determinato lavoro od operazione;)
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del
12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la
redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le
amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la
durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure
preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a
corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure
basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco
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Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri
prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco
prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi
costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi
della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il
cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera
ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo
totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non
assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono
necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle
variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma,
del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e
4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo
totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non
assoggettare a ribasso.
4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza
previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da
parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
B) LE SPESE GENERALI PER LA SICUREZZA
Le “spese per l’adeguamento del cantiere” non vanno confuse con gli
oneri per la sicurezza di cui al punto A.
Tali costi rappresentano, infatti, una quota-parte di quelle spese generali a
totale “carico dell'esecutore” e quindi si configurano come oneri gestionali
per la sicurezza (quali ad esempio la sorveglianza sanitaria, formazione dei
lavoratori ecc.). Essendo oneri a carico dell’esecutore non vanno stimati
dalla stazione appaltante ma indicati dal singolo operatore economico nella
propria offerta poiché sottoposti a verifica di congruità ovvero vanno indicati
ai fini della valutazione dell’anomalia delle offerte di cui all’art. 86, comma
3 bis, del d.lgs. 163/2006.
D.p.r. 207/10 Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico
estimativo e quadro economico del progetto definitivo
4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico
dell'esecutore, si intendono:
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle
spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3bis, del codice;
29
Il Termine di Esecuzione Lavori
Il Termine di Esecuzione Lavori
Il carattere non essenziale del termine
Di regola negli appalti di lavori pubblici il termine contrattuale di ultimazione
non è essenziale (art. 1457 del cod.civ.).
Come è noto l’essenzialità del termine discende dall’inutilità di una
prestazione tardiva.
Condizione che in genere non si verifica negli appalti pubblici poiché l’opera
anche se tardivamente ultimata mantiene sempre la sua utilità.
Ciò trova conferma nelle disposizioni legislative che consentono ,per motivi di
forza maggiore, di sospendere i lavori o stabilire termini suppletivi per
l’ultimazione dell’opera.
In teoria non si può escludere che per casi del tutto eccezionali il termine
contrattuale assuma carattere essenzialità (es. realizzazione di un palco e
relative opere accessorie per manifestazioni non differibili).
Definizione del termine contrattuale
Il termine di esecuzione è stimato e determinato dal Responsabile del
Procedimento in sede di predisposizione degli atti.
La valutazione di detto termine deve essere effettuata tenendo nella dovuta
considerazione la tipologia, la categoria, l'entità e la complessità
dell'intervento (art. 145, co. 2, del reg.).
Inoltre, di estrema rilevanza è la disposizione secondo cui nella
determinazione del tempo contrattuale di esecuzione deve tenersi conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole (art. 40,
co. 3, reg.). Ciò vuol dire che il termine complessivo è stimato tenendo conto
della minor produttività causata dai giorni di maltempo previsti in quella zona
per quel determinato periodo.
Quindi una sospensione per “avverse condizioni climatiche” potrà ritenersi
legittima solo per quei particolari eventi che esulano da quella ordinarietà già
stimata nel termine contrattuale come “prevedibile incidenza”. Tale
disposizione non è innovativa ma è doveroso sottolinearne la maggior
leggibilità derivante da un testo ora unitario.
Art. 40. Cronoprogramma
“3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.”
Art.145. Penali e premio di accelerazione
“2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile
del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla
complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.”
Art. 158. Sospensione e ripresa dei lavori
“1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna.”
30
Il Termine di Esecuzione Lavori
Art. 159. Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei
lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori
“1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai
sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni
climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione
permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che
hanno imposto l’interruzione dell'esecuzione dell'appalto.”
Cronoprogramma e termine contrattuale
Il cronoprogramma, redatto dal progettista, deve stabilire, in via
convenzionale, l'importo dei lavori che devono essere eseguiti ogni anno a
decorrere dalla consegna dei lavori. Ciò esclusivamente ai fini della
quantificazione dell'eventuale maggiorazione del corrispettivo per
“l'adeguamento del prezzo” (art.133 c.6-bis del cod.).
Se il responsabile del procedimento stima una scadenza difforme da quella
risultante dal cronoprogramma tale documento dovrà essere adeguato al
diverso termine di esecuzione dei lavori.
Art. 40. Cronoprogramma
“1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il
cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta
graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei
suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei
costi. Il cronoprogramma è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel
caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire
per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonché ai fini di
quanto previsto dall’articolo 171, comma 12.
2. Nei casi di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il
cronoprogramma è presentato dal concorrente unitamente all'offerta.”
Programma esecutivo dei lavori
Oltre al cronoprogramma è prevista (art. 43, c.10, reg.) l’elaborazione di un
documento concernente i tempi esecutivi ovvero il “Programma esecutivo dei
Lavori”. E’ infatti stabilito, in tale articolo, che il capitolato speciale prescrive
l'obbligo per l'impresa appaltatrice di presentare prima dell'inizio dei lavori un
programma esecutivo riguardante l'indicazione dello sviluppo temporale delle
lavorazioni e gli importi parziali e progressivi dell’avanzamento dei lavori per
il pagamento delle rate di acconto.
Il programma esecutivo può anche non combaciare con il cronoprogramma,
ma evidentemente deve conformarsi al termine di ultimazione contrattuale;
esso infatti ha la finalità di consentire al direttore dei lavori controlli puntuali
circa eventuali ritardi da parte dell'appaltatore nel corso dei lavori.
Tale documento concilia l’esigenza, della Stazione Appaltante, di monitorare
l’andamento dei lavori con il diritto, sancito dall’art.1655 del Codice Civile,
della piena autonomia gestionale dell’Appaltatore.
31
Il Termine di Esecuzione Lavori
E da notarsi che l’efficacia della norma, ad eccezione di quanto contenuto
nell’art.145 c.4, è subordinata all’attenta definizione contrattuale di “grave
ritardo” ovvero dovranno strutturarsi, in tale atto, tutte “le clausole dirette a
regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore” anche in relazione
alla tempistica di realizzazione durante il corso dei lavori e non solo in
riferimento al termine ultimo di esecuzione.
Dpr 207/10 Art. 43. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
“1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente
regolamento e dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito,
le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore,
in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
…omissis”
10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l’esecutore di
presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo
dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40,
comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di
capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie
lavorazioni in relazione a determinate esigenze.”
Dpr 207/10 Art.152 Disposizioni e ordini di servizio
”C1 ….omissis…. il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle
principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.“
Dpr 207/10 Art. 145. Penali e premio di accelerazione
“4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del
procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al
programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un
importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 3, il
responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste
dall’articolo 136 del codice”
Dlgs 163/06 Art. 136. Risoluzione del contratto per grave
inadempimento grave irregolarità e grave ritardo
“4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il
direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non
può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre
le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di
ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in
contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di
due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo
verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
32
Il Termine di Esecuzione Lavori
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la
stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento,
delibera la risoluzione del contratto. “
Dlgs 163/06 Art. 140. Procedure di affidamento in caso di fallimento
dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'esecutore.
1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di
fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento
del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto
che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente,
escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.
Novità introdotta dal dpr 207/10 è l’esecuzione
dell’esecutore .
d’ufficio in danno
Art. 146. Inadempimento dell’esecutore
“1. Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la
stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista
dall’articolo 136, commi 4 e 5, del codice, può procedere d’ufficio in danno
dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’articolo 125, comma 6, lettera f), del
codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto
all’articolo 125, comma 5, del codice.
2. In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e
contabile previsto dall’articolo 138, comma 2, del codice, è redatto con le
modalità indicate all’articolo 223.”
Il Programma esecutivo dei lavori è di fondamentale importanza anche nei
seguenti casi:
Art. 24. Sospensione e ripresa dei lavori
7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del
regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il
differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato
dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori
non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto
dall'impresa.
Art. 159. Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei
lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori
14. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del codice ai
fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato
sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma
esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
33
Il Termine di Esecuzione Lavori
Art. 145. Penali e premio di accelerazione
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del
procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al
programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina
un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 3, il
responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste
dall’articolo 136 del codice.
Art. 154. Processo verbale di consegna
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 153, comma 4, il
processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali
lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di
esecuzione presentato dall’esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto
il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle
aree e degli immobili, esecutore è tenuto a presentare un programma di
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti
dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la
disciplina dell’articolo 158.
Art. 155. Differenze riscontrate all'atto della consegna
3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente
competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l’importo netto dei lavori non
eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto
dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata
esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del lavoro, dispone che
il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l’esecutore a
presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di
esecuzione di cui all’articolo 154, comma 7.
Art. 157. Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata
consegna dei lavori
2. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal
ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla
produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei
lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di
recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori
Il termine di ultimazione impossibile
L'appaltatore che accerti, nel corso dell'esecuzione, l'oggettiva
inadeguatezza del termine, ed abbia la possibilità di darne dimostrazione
secondo i criteri e le regole della tecnica delle costruzioni, può richiedere che
venga dichiarata la nullità della clausola contenente il termine di esecuzione
impossibile ai sensi dell'art. 1419 cod. civ.
In casi del genere, l’effetto dell’accertamento del carattere impossibile del
termine contrattuale è che l'appaltatore è esonerato da responsabilità per il
34
Il Termine di Esecuzione Lavori
ritardo nel compimento dell'opera ed ha diritto alla determinazione (da parte
dell'amministrazione o, in caso di diniego di questa, da parte del giudice) di
un termine suppletivo di esecuzione adeguato all'entità e difficoltà dell'opera
da realizzare (art. 1183, co. 1, cod. civ.).
I ritardi per colpa dell'appaltatore. La penale. La risoluzione del
contratto.
Può verificarsi che l'appaltatore ritardi nell'esecuzione dei lavori per sua
negligenza. In tal caso egli incorre in sanzioni che hanno carattere diverso a
seconda dei casi.
Preliminarmente, va chiarito che il ritardo configura un'ipotesi di
responsabilità contrattuale, sicché, in base ai principi generali,
l'amministrazione deve semplicemente provare il fatto oggettivo del
superamento del termine finale, mentre è l'appaltatore che, qualora voglia
evitare di incorrere nelle responsabilità conseguenti al ritardo, deve
dimostrare che questo non è a lui imputabile (art. 1218 cod. civ.).
Per i ritardi dovuti per colpa dell'appaltatore il capitolato speciale stabilisce la
penale da applicare, per ogni giorno di ritardo, nella misura variabile tra lo 0,3
per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (art.145, co.3, reg.).
L'entità della penale è stabilita dal responsabile del procedimento nel
capitolato speciale posto a base di gara insieme al progetto e deve essere
determinata in relazione alla gravità delle conseguenze dipendenti
dall'eventuale ritardo colpevole.
Il direttore dei lavori, in corso d'opera, deve scrupolosamente controllare
eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto al programma esecutivo dei lavori e
deve riferirne tempestivamente al responsabile del procedimento (art. 145,
co. 4, reg.). In base all'art. 145, co. 4, parte seconda, reg., qualora il ritardo
colpevole constatato nel corso dei lavori sia tale da comportare l'applicazione
di una penale per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo netto
del contratto, il responsabile del procedimento deve senz'altro dare avvio alla
procedura per la risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore ai sensi
dell'art. 136 del Codice dei Contratti.
I ritardi non imputabili all'appaltatore. Il termine suppletivo o proroga
Può avvenire che il ritardo nell'ultimazione dell'opera non derivi da
negligenza dell'appaltatore, ma da cause di forza maggiore oppure da
comportamento illegittimo dell'amministrazione.
Sia nel caso della forza maggiore, sia in quello della colpa
dell'amministrazione, l'appaltatore, oltre ad essere esonerato da
responsabilità, ha diritto ad un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori
corrispondente al ritardo prodotto dalla causa a lui non imputabile.
Secondo alcuni autori, la nozione di "cause non imputabili all'appaltatore", di
cui all’ 159 del dpr 207/10, coincide con l’ipotesi di “cause di forza
maggiore“. Per cui l'amministrazione non può negare la proroga qualora la
prova fornita dall’appaltatore sia valida.
35
Il Termine di Esecuzione Lavori
Modalità di applicazione
Quando l'amministrazione non dia luogo alla risoluzione del contratto per il
ritardo colpevole dell'appaltatore rispetto al termine di ultimazione
contrattuale dei lavori, essa applica la penale, e cioè la detrazione dal credito
dell'appaltatore di un importo la cui entità è calcolata in base alla percentuale
stabilita nel capitolato speciale di appalto per ogni giorno di ritardo.
Competente a disporre l'applicazione della penale è il responsabile del
procedimento, che vi dà luogo sulla base delle indicazioni ricevute dal
direttore dei lavori (art. 10, co. 1, lett. Z ed art. 145, co. 3 del reg.).
Il direttore dei lavori ha perciò l'obbligo di informare tempestivamente il
responsabile del procedimento dei ritardi onde consentirgli di disporre
utilmente l'applicazione della penale; di disporla, cioè, in un momento in cui
residui ancora un credito dell'appaltatore superiore alla penale stessa.
Pertanto, la penale viene applicata di regola in sede di conto finale con
detrazione sulla rata di saldo; ma quando quest'ultima non sia sufficiente a
coprire l’importo della penale, essa potrà in parte essere applicata anche
sugli stati di avanzamento precedenti.
In sede di applicazione, la penale, non può eccedere il 10% dell'importo del
contratto, sicché ove superi tale limite il responsabile del procedimento deve
automaticamente ridurla al 10%. Qualora la penale non sia stata
tempestivamente applicata o la rata di saldo su cui applicarla non risulti
sufficiente, l'amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva.
Perché l'appaltatore possa richiedere la disapplicazione della penale da lui
ritenuta illegittima (perché, per es., il ritardo è dipeso da causa di forza
maggiore o da colpa dell'amministrazione) deve iscrivere riserva nel registro
di contabilità all'atto della sua applicazione, poiché diversamente, ai sensi
dell'art. 190, co. 5, reg., fatti registrati (tra cui è l'applicazione della penale) si
intendono da lui definitivamente accettati, con conseguente decadenza del
diritto.
La normativa contenuta nell’art.145 c.5 e 43 c.10 del regolamento prevede
la possibilità di applicare la penale anche durante il corso dei lavori qualora la
disciplina contrattuale preveda scadenze differenziate.
Dpr 207/10 Art. 145 c.5 “ Qualora la disciplina contrattuale preveda
l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo
rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti
si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel capitolato
speciale di appalto. “
Dpr 207/10 Art. 43. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
c.10 ultimo periodo “…omissis … E' in facoltà prescrivere, in sede di
capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie
lavorazioni in relazione a determinate esigenze.”
36
Il Termine di Esecuzione Lavori
Disapplicazione della penale
La possibilità per l'appaltatore di avanzare all'Amministrazione motivata
richiesta di disapplicazione totale o parziale della penale è ammessa per due
motivi:
a) quando il ritardo non è imputabile all’appaltatore; la disapplicazione
può essere totale o parziale. In tale caso vi è l’obbligo di iscrivere riserva
pena l’inammissibilità della domanda.
b) quando il ritardo è imputabile all'appaltatore, ma la penale è
manifestamente
sproporzionata
rispetto
al
danno
subito
dall’Amministrazione. In tal caso non vi è obbligo di iscrivere riserva in
quanto la decisione dipende da valutazioni autonome dell’Amministrazione
che deve valutare l’eccessiva onerosità della penale rispetto al danno
prodotto. In ragione del carattere prevalentemente sanzionatorio delle
clausole penali la disapplicazione (riduzione ad equità) può essere solo
parziale (ovvero la riduzione può essere applicata alla sola parte risarcitoria
della penale).
In ambedue i casi la disapplicazione della penale non può comportare il
riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. Con tale norma si
vuole che la stazione appaltante esamini le motivate richieste
dell’Appaltatore al fine di evitare che l’applicazione della penale possa
configurarsi come un “arricchimento senza giusta causa”.
L'ultimazione dei lavori.
Come si è visto, la data dell'ultimazione dei lavori riveste un’importanza vitale
poiché, ove l'ultimazione avvenga oltre il termine contrattuale, l'appaltatore
incorre nell'applicazione della penale; è perciò stabilito che l'appaltatore deve
tempestivamente comunicare per iscritto l'avvenuta ultimazione al Direttore
dei Lavori, il quale procede immediatamente alle necessarie constatazioni in
contraddittorio con l'appaltatore stesso e, in caso di esito positivo, emette il
certificato di ultimazione dei lavori che sottopone alla firma dell'appaltatore
(art. 159, co. 12 ed art. 199, co. 1, reg.).
Novità introdotta dal nuovo regolamento è che, in ogni caso, alla data di
scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio
con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
A seguito dell'avvenuta ultimazione, nasce a carico dell'appaltatore il relativo
obbligo della custodia e della manutenzione dell'opera fino all'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione (Dpr 207/10 Art. 34, co. 4). Dalla data dell'ultimazione dei lavori
decorre il termine di sei mesi (3 mesi per il certificato di regolare esecuzione)
per il compimento del collaudo con l'emissione, da parte del collaudatore, del
relativo certificato di collaudo (art. 141del cod.)
Qualora questo venga emesso in ritardo (e cioè oltre il termine di sei o tre
mesi decorrenti dall'ultimazione), l'appaltatore è tenuto a proseguire nella
37
Il Termine di Esecuzione Lavori
custodia e manutenzione, ma ha diritto al ristoro degli oneri sostenuti dopo la
scadenza del termine per l’emissione del collaudo.
Nei casi in cui siano da completarsi lavorazioni di piccola entità che non
incidono sull’uso e sulla funzionalità dell’opera il direttore dei lavori emette il
certificato di ultimazione lavori assegnando però all'appaltatore un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento delle
lavorazioni mancanti (art. 199, c. 2, del reg.).
Adempimenti connessi all’ultimazione
In relazione alla comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori da parte
dell’appaltatore, il direttore dei lavori, effettuati i necessari accertamenti in
contraddittorio con l’appaltatore, rilascia il certificato di ultimazione da
compilarsi in doppio esemplare con le medesime modalità previste per il
verbale di consegna. Novità introdotta dal dpr 207/10 è l’adempimento
contenuto nel secondo periodo dell’art.199 c.1 per cui “In ogni caso alla
data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in
contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato
dei lavori. “
Art. 199. Certificato di ultimazione dei lavori
1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione
dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale
comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio
esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di
consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il
direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale
di constatazione sullo stato dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come
del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il
mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
38
La Consegna dei Lavori
La Consegna dei Lavori
Il contratto viene posto in esecuzione dall’Amministrazione con
“La
consegna dei lavori”.
Si tratta, complessivamente, di una serie di atti di carattere giuridico e di
operazioni materiali , con cui l’appaltatore viene “immesso nel possesso
dell’area” su cui deve sorgere l’opera e, eventualmente, dell’area destinata
alla formazione del cantiere.
Ovviamente non si tratta di un possesso in senso proprio ma di detenzione
strumentale all’esecuzione dell’opera stabilita. Infatti da questo momento
l’appaltatore è obbligato alla custodia ed manutenzione delle opere.
Il termine utile per il compimento dei lavori decorre dalla data del relativo
verbale (Art. 153, comma 6, reg.).
Il dovere di cooperazione
La consegna dei lavori è un atto dovuto dell’amministrazione appaltante
inquadrabile come un apporto collaborativo affinché l’appaltatore possa
effettivamente adempiere agli obblighi contrattualmente assunti.
La consegna, quindi, deve essere effettiva, in modo da garantire
all’appaltatore la piena disponibilità dei luoghi, condizione che dovrà
permanere durante tutta l’esecuzione dell’opera. Nei casi in cui questa
disponibilità venga meno nel corso dei lavori per fatto comunque riferibile al
committente quest’ultimo risponderà dei danni derivanti dalla eventuale
sospensione dei lavori.
Qualunque omissione, totale o anche parziale, nel procedimento di
consegna, dalla quale derivi impedimento all’esecuzione delle opere, si
configura come violazione al dovere di cooperazione imposto dagli artt. 1175
e 1375, cod. civ.
Art. 1175 Comportamento secondo correttezza “Il debitore e il creditore
devono comportarsi secondo le regole della correttezza”
Art. 1375 Esecuzione di buona fede “Il contratto deve essere eseguito
secondo buona fede”
Ciò può dar luogo a grave inadempimento suscettibile di determinare la
risoluzione del contratto per fatto e colpa della stessa Amministrazione.
Procedura
A seguito dell’approvazione del contratto e, ove prevista, dopo la
registrazione del decreto di approvazione del contratto, il responsabile del
procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi (art.
153, c. 1, reg.).
Il direttore dei lavori, allora, comunica all’appaltatore, presso il domicilio
eletto, il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna
dei lavori, munito del personale idoneo e delle attrezzature e materiali
necessari per eseguire, ove occorra,il tracciamento dei lavori secondo i piani,
profili e disegni di progetto.
Il direttore dei lavori che consegni all’impresa aggiudicataria, senza
autorizzazione alcuna e di sua esclusiva iniziativa, i lavori prima
39
La Consegna dei Lavori
dell’approvazione del contratto di appalto, è responsabile dei danni derivati al
comune per revisione dei prezzi in conseguenza dell’immediata sospensione
dei lavori per consentire la redazione di una perizia di variante motivata da
esigenze paesaggistiche (C. conti, reg.Sicilia, 19/10/94, n.175 R).
Essenzialità del termine
Il termine fissato per la consegna dei lavori (45 gg.) non può considerarsi
essenziale ma la sua inosservanza può dar luogo alle conseguenze di
seguito riportate.
Mancata consegna per colpa dell’Appaltatore
Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori
fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta
comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori,
la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione prestata dall’aggiudicatario.
E’ da notare che all’Amministrazione è riconosciuta la facoltà e non l’obbligo
di risolvere il contratto, perciò nulla impedisce che si possano tentare altre
convocazioni.
Mancata consegna per colpa della Stazione Appaltante
Se, invece, la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione
appaltante, è l’appaltatore che può chiedere di recedere dal contratto .
La stazione appaltante, quindi, è responsabile ogniqualvolta venga
riscontrato in capo alla stessa un comportamento caratterizzato da
negligenza, imprudenza o imperizia che abbia determinato il ritardo di cui
sopra.
- L’eventuale accoglimento dell’istanza di recesso dà diritto al rimborso, a
favore dell’appaltatore, di tutte le spese contrattuali, nonché di quelle
effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto riconosciuto
dall’Art. 157 c.1 del Regolamento.
- Nei casi in cui l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni
dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di
esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica
dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. (Art.157
c.2 del Regolamento).
- Qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo e senza, tuttavia,che
l’appaltatore abbia proceduto alla messa in mora dell’Amministrazione,
secondo una parte della dottrina, la stessa p.a. non è tenuta al rimborso dei
maggiori oneri per il ritardo, poiché, in base ai principi della mora credendi
(mora del creditore), solo la previa messa in mora della pubblica
amministrazione obbliga quest’ultima a risarcire all’appaltatore per i maggiori
40
La Consegna dei Lavori
oneri derivanti dal ritardo e dallo spostamento del tempo di esecuzione dei
lavori .
Allorché l’appaltatore si presenti alla consegna, si fa luogo al tracciamento e
sono collocati i picchetti, i capisaldi, le sagome e i termini che si riconoscano
necessari. L’appaltatore è responsabile della loro conservazione.
La consegna dei lavori deve risultare da processo verbale redatto in doppio
esemplare in contraddittorio con l’appaltatore.
Il verbale di consegna dei lavori è un atto meramente ricognitivo delle
situazioni di fatto, ed ha, quindi, soltanto la funzione di constatare che le
condizioni dei luoghi siano conformi a quelle del progetto, ma da esso non si
può desumere la volontà di rinunciare a maggior compensi per l’esistenza di
ostacoli e situazioni non contestati all’atto della consegna. (Lodo arbitrale, 11
maggio 1990, n. 38).
Contenuti
Nel processo verbale di consegna il direttore dei lavori indica:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di
sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche
concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi
d’opera per l’esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da
persone e cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di cui al comma 7, che lo stato
attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
Stato apparente dei luoghi e media diligenza
La dichiarazione di cui al punto c deve, usando la media diligenza, riferirsi
esclusivamente allo stato apparente dei luoghi e per nessun motivo può
essere estesa a quei fatti rilevabili solo a seguito di indagini, sondaggi o
analisi approfondite.
Per cui la mancata iscrizione della riserva non preclude le future richieste di
maggiori compensi derivanti dalle difformità tra stato dei luoghi e progetto.
Il documento è firmato dall’imprenditore aggiudicatario e dal direttore dei
lavori e dalla sua formazione decorre il termine contrattuale per l’esecuzione
dei lavori.
Un esemplare del verbale di consegna è inviato dal direttore dei lavori al
responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme
all’appaltatore, ove questi la richieda.
Il verbale di consegna, pertanto, riveste una notevole importanza, in quanto
in esso sono riportati i dati che potranno assumere rilevanza durante
l’esecuzione dei lavori.
Tale atto ha valenza meramente ricognitiva delle situazioni di fatto descritte
nel progetto ed ha la funzione di constatare la rispondenza delle condizioni
dei luoghi a quelle definite nel progetto stesso.
41
La Consegna dei Lavori
Differenze riscontrate all’atto della consegna
Il direttore dei lavori è responsabile dinnanzi all’Amministrazione committente
della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori e l’effettivo stato dei
luoghi (art. 155, comma 1, reg.).
a) Differenze rilevanti
Nei casi in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il
progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne
riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le
cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti
effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive
verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare. (Art.155 c.2 reg.)
“Sussiste la responsabilità per danno erariale a carico del direttore dei lavori
che, in violazione dell’art. 11, r.d. 25 maggio 1895, n. 350 regolamento dei
lavori pubblici, non ha sospeso la consegna dei lavori riscontrando difformità
fra il progetto e le condizioni necessarie per la sua esecuzione e
determinando così le negative conseguenze della sospensione per fatto
imputabile all’amministrazione “
(C. conti, reg. Marche, 1° aprile 1998, n. 1710).
b) Differenze minime
Tuttavia, tenuto conto di quanto previsto dal nuovo art.155, c.3 del reg. si
ritiene che se si tratta di variazioni funzionalmente irrilevanti e compatibili con
l’importo contrattuale (quinto d’obbligo) si può ugualmente disporre la
“consegna parziale” dell’opera.
Rimane ferma comunque la possibilità per l’appaltatore, come previsto dalla
norma, di formulare una specifica riserva nel verbale di consegna, se
presume che le modifiche riscontrate possano avere effetti sui costi e sulle
modalità dell’appalto.
Art.155 ultimo comma
4. Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve
formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di
cui all’articolo 190.
L’importanza delle verifiche preliminari Art. 106 del reg.
Condizione perché si dia avvio alle procedure di scelta del contraente è
l’avvenuta validazione del progetto, previa acquisizione dell’attestazione del
direttore dei lavori, se già nominato, del permanere delle condizioni per
l’immediata esecuzione dei lavori. Tale documento rappresenta l’atto
conclusivo dell’attività di validazione progettuale (art.54 del reg.)
Pertanto, laddove il direttore medesimo, in sede di consegna dei lavori,
riscontri per la prima volta differenze fra le condizioni locali ed il progetto
esecutivo, avrà cura di specificare le ragioni per cui esse, se antecedenti,
non sono emerse già nel corso del precedente sopralluogo.
In mancanza, sarà responsabile per non averle constatate tempestivamente
e per aver, così, indotto l’amministrazione appaltante alla successiva
celebrazione della gara o, comunque, alla stipulazione del contratto.
42
La Consegna dei Lavori
Consegna d’urgenza
Dal complesso delle norme si evince che la consegna in via d’urgenza è
istituto eccezionale che comporta l’applicazione di norme altrettanto
particolari (art.11 c.9 del codice e art.153 del reg.). Più in generale l’istituto
della “consegna dei lavori in via di urgenza” è un istituto che ricorre in casi
eccezionali e richiede l’esistenza di oggettive ragioni d’urgenza ovvero “nei
casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella
gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.“ (Art.11 c.9).
Per cui divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e qualora ricorrano
ragioni di urgenza qualificata “Il responsabile del procedimento autorizza,
altresì, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla
consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta
efficace.” (Art. 153 del reg.).
In tal caso, il processo verbale deve indicare a quali materiali l’appaltatore
deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in
relazione al programma di esecuzione presentato dall’impresa.
La norma è diretta, da una parte, ad assicurare che vengano eseguiti solo
quei lavori che l’urgenza richiede, dall’altra, ad impedire che l’appaltatore
possa prendere iniziative in contrasto con l’incertezza della situazione
contrattuale.
Se le parti, successivamente, addivengono alla stipula del contratto, il
Direttore dei Lavori revoca le eventuali limitazioni (art. 154, c. 3, reg.).
Quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore a sue spese, a seguito
della consegna d’urgenza, viene registrato dal direttore dei lavori.
Infatti, nell’ipotesi in cui non segua la definitiva stipula del contratto, l’impresa
ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei
lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali.
Art. 153 c.4. ” In caso di consegna ai sensi del comma 1, secondo periodo, il
direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato
dall’esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula
del contratto.”
Trattandosi di rimborso delle spese la reintegrazione sarà effettuata in base
ai costi di mercato e non in base ai prezzi stabiliti nel contratto poiché
quest’ultimo deve essere considerato come mai intervenuto. I prezzi
contrattuali possono essere assunti come base di calcolo previa
decurtazione degli utili (10%).
Le conseguenze
L’Appaltatore avrà diritto ad un termine suppletivo corrispondente alla minor
produzione realizzata tra la data di consegna in via d’urgenza e la data di
tardiva stipula del contratto.
Ove si riscontri l’inesistenza delle ragioni che rendono la consegna in via
d’urgenza legittima l’Appaltatore avrà diritto al risarcimento del danno subito
anche quando è stata presentata istanza di recesso.
43
La Consegna dei Lavori
Determinazione n. 2 del 02/03/2005
Le stazioni appaltanti possono fare ricorso all’istituto della “consegna dei
lavori sotto riserva di legge” soltanto in presenza di entrambe le condizioni di
seguito elencate:
1) a seguito di aggiudicazione definitiva e nelle more della successiva
stipulazione od approvazione del contratto;
2) in presenza di oggettive ragioni di urgenza. E’ necessario ricordare,
al riguardo, che deve trattarsi di “un’urgenza qualificata e non generica
tale da potersi fondamentalmente ritenere che il rinvio dell’intervento
per
il
tempo
necessario
all’approvazione
del
contratto
comprometterebbe, con grave pregiudizio dell’interesse pubblico, la
tempestività o l’efficacia dell’intervento stesso” (Corte Conti, sez.
contr., 23 gennaio 1986 n. 1625).
In sostanza l’urgenza, deve:
- scaturire da cause impreviste ed imprevedibili, “ancorate cioè a
condizioni chiare e riconoscibili che portano ad escludere,
obiettivamente, la possibilità di prefigurarsi l’evento” (determinazione
dell’Autorità n. 9 del 2003);
- avere carattere cogente, vale a dire essere tale da “obbligare”
l’amministrazione a provvedere senza indugio, al fine di evitare il
pregiudizio per l’interesse pubblico che sicuramente scaturirebbe da
un posticipato inizio di esecuzione dei lavori;
- avere, altresì, carattere obiettivo, non deve cioè essere originata da
comportamenti omissivi o negligenti da parte dell’amministrazione.
Consegna Frazionata
In casi particolari la consegna può non riguardare la globalità delle aree e
può perciò non essere perfezionata in un’unica soluzione.
Ricorre questa ipotesi quando:
1 - la natura o l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda
2 - si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili.
Condizione generale perché si possa dar luogo a questo tipo particolare di
consegna è che la possibilità sia espressamente stabilita nel CSA e pertanto
prevista fin dalla programmazione dell’opera.
Essendo la consegna frazionata un particolare tipo di consegna, è da
ritenere che l’ultimo verbale ( quello che conclude la consegna e da cui
decorrono i termini di ultimazione) debba perfezionarsi entro il termine
generale dei 45 gg.
Consegna Parziale
Come precedentemente evidenziato si può disporre la “consegna parziale”
dell’opera nei casi di cui all’Art.155, c.3 del reg.
Consegna Continuata
Questo ultimo tipo di consegna avviene in più giorni a causa dell’estensione
delle aree ed a conclusione delle relative operazioni viene redatto un unico
verbale con il quale si consegna l’intera area dei lavori.
44
La Sospensione dei Lavori
La Sospensione dei Lavori
Sospensione Necessaria
Dalla data indicata nel processo verbale di consegna dei lavori decorre il
termine utile per il compimento dell’opera.
Tuttavia, durante il corso dei lavori possono insorgere «circostanze speciali»
che impediscono temporaneamente di eseguirli a regola d’arte.
In tal caso, il direttore dei lavori ha l’obbligo di sospendere i lavori, indicando
le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di
consegna (art. 158, comma 1, reg.).
Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta
all’appaltatore alcun compenso o indennizzo (art. 159, c.5), salvo il diritto alla
rifusione dei maggiori oneri che derivano dal prolungamento della
sospensione ( c.d. discrezionale) oltre i termini stabiliti dall’art.159, c.4
“Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennità”
Circostanze speciali giustificative della sospensione dei lavori.
Il Regolamento chiarisce che costituiscono circostanze speciali giustificative
le avverse condizioni climatiche, i casi di forza maggiore e le altre
circostanze che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte
dei lavori . (art. 159 c. 1).
Si tratta, comunque, di ipotesi tutte riconducibili al concetto civilistico di “forza
maggiore“ poiché devono avere carattere oggettivo ovvero non devono
dipendere da responsabilità imputabili all’Amministrazione (in tal caso
sarebbero illegittime) o all’Appaltatore (in tal caso l’Amministrazione non
sarebbe tenuta a sospenderli).
Considerazioni in merito alle avverse condizioni climatiche
Si ricorda che nella definizione del tempo contrattuale “deve tenersi conto
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole”
(Art.40 c.3).
Quindi le avverse condizioni climatiche, che giustificano una Sospensione dei
Lavori saranno, solo quelle aventi carattere eccezionale o comunque non
riconducibili al normale “andamento stagionale”.
45
La Sospensione dei Lavori
Altre circostanze speciali
Altresì sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità
di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera di cui articolo
132, comma 1, lettere a), b), c), d) del codice:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti
e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione
progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui
quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o
non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
Circostanze tutte riconducibili a fatti non prevedibili al momento della
stipulazione del contratto.
Per cui non sono ammissibili sospensioni determinate da errori od omissioni
progettuali (art.132 lett. e del codice) in tal caso infatti vi è una precisa
responsabilità dell’Amministrazione che non ha compiutamente verificato il
progetto.
Non sono ammissibili, inoltre, le sospensioni determinate per la redazione di
varianti o per l’esecuzioni di variazioni di dettaglio di cui all’art.132 c.3
Sospendere una lavorazione comporta evidenti danni all’appaltatore per cui il
legislatore ha voluto limitarne l’uso a quegli eventi imprevedibili che si
manifestano durante il corso dei lavori.
È illegittima la sospensione dei lavori dovuta a circostanze riconducibili alla
sfera di responsabilità della stazione appaltante che per imprevisione
progettuale e difetto di coordinamento degli interventi, ha impedito
l’adempimento da parte dell’appaltatore nei modi e nei termini stabiliti nel
contratto.
Limiti temporali
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che
hanno comportato l’interruzione dei lavori.
Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo
deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da
introdurre al progetto. Quindi in via generale non si ravvisano limiti temporali
per le sospensioni necessarie.
Indennizzo
Tale tipologia di sospensione dei lavori ha durata indeterminata e non dà
luogo a nessun indennizzo, compenso o alla possibilità di recesso
contrattuale.
46
La Sospensione dei Lavori
Sospensione Discrezionale
Al di fuori di queste ipotesi oggettive di stretta interpretazione, la sospensione
dei lavori può essere “ordinata” dal Responsabile del Procedimento per
comprovate ragioni di pubblico interesse o necessità (art. 158, c. 2, reg.).
Nella sospensione dei lavori per pubblico interesse non vi è una causa di
forza maggiore, impeditiva all’esecuzione dei lavori sicché i lavori potrebbero
regolarmente proseguire.
Quindi il Responsabile del Procedimento deve valutare l’interesse pubblico
prevalente fra la sospensione o la prosecuzione dei lavori.
Naturalmente la discrezionalità non deve essere viziata da illogicità,
incoerenza o sviamento del pubblico interesse. Ovvero le ragioni di “pubblico
interesse o necessità”, pur se discrezionalmente apprezzate, devono sempre
avere un fondamento di obiettività, cioè senza potersi identificare in
soggettivi interessi od esigenze dell’Amministrazione (ad esempio, per
riparare ad una precedente negligenza dei funzionari) o dell’appaltatore (ad
esempio, per attendere un nuovo lavoro).
Nelle ragioni pubblico interesse rientrano “l’interruzione dei finanziamenti
disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per
sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici”.
Limiti temporali
Tale sospensione dei lavori ha limiti temporali ( 1/4 del tempo contrattuale o
comunque 6 mesi) superati i quali l’appaltatore ha la possibilità di chiedere
all’amministrazione lo scioglimento del contratto (senza indennizzi).
Se l’amministrazione nega il suo assenso l’appaltatore avrà diritto al ristoro
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti.
Verbale di sospensione
Il verbale di sospensione è sempre redatto dal Direttore dei Lavori con
l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante, con
l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori.
Il verbale indica, tra l’altro, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui
esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione.
Il verbale di sospensione deve essere inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Durata della sospensione e ripresa dei lavori.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che
hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto.
a) Sospensione discrezionale
Tale sospensione dei lavori ha limiti temporali ( 1/4 del tempo
contrattuale o comunque 6 mesi) superati i quali l’appaltatore ha la
possibilità di chiedere all’amministrazione assenso allo scioglimento del
contratto (senza indennizzi).
47
La Sospensione dei Lavori
Se l’amministrazione nega il suo assenso l’appaltatore ha diritto al
ristoro dei maggiori oneri sopportati nel periodo eccedente i termini
prima detti.
b) Sospensione necessaria
Tale sospensione dei lavori ha durata indeterminata e non dà luogo a
nessun indennizzo, compenso o alla possibilità di recedere dal
contratto.
Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante,il tempo
deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da
introdurre nel progetto.
Invariabilità del Termine Contrattuale
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili
all’appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto
per l’esecuzione dei lavori (art. 159 c.6 del reg.).
Compiti del Direttore dei Lavori durante la Sospensione
Durante la sospensione, il direttore dei lavori dispone ispezioni presso il
cantiere, ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le
condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari
eventualmente presenti. Il direttore dei lavori dispone, inoltre, le misure
necessarie per contenere macchinari e mano d’opera nella misura
strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite e per
facilitare la ripresa dei lavori .
Ripresa dei Lavori
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, viene
redatto da parte del direttore dei lavori il verbale di ripresa dei lavori, il quale
è firmato dall’appaltatore e inviato al responsabile del procedimento nei
termini e nei modi previsti per il verbale di sospensione.
Nei casi di cui all’art. 158 c.2 del reg. (sospensione discrezionale), sarà il
responsabile del procedimento ad individuare il momento del venir meno
delle ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a
disporre la sospensione dei lavori (art. 159 c. 4 del reg.).
Interpretazione Estensiva sulle “cessazione delle cause”
La ripresa deve essere disposta quando sia possibile proseguire i lavori a
regola d’arte e non quando cessano le cause che ne hanno determinato la
sospensione. Quindi alla cessazione delle cause può non corrispondere alla
possibilità di riprendere utilmente le lavorazioni.
Si pensi ad eventi meteorologici verificatisi durante operazione di scavo.
48
La Sospensione dei Lavori
Sospensione parziale.
Se durante il corso dei lavori insorgono circostanze che solo parzialmente
impediscono il regolare svolgimento dei lavori, l’appaltatore è tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale dei lavori non eseguibili con apposito verbale
in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale (art.
158 c. 7 del reg.).
Sospensioni illegittime e contestazioni.
Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle
previste dalla norma sono illegittime e attribuiscono all’appaltatore il diritto
ad ottenere il risarcimento del danno prodotto (art. 160 c.1).
Tale danno derivante dal fermo cantiere è quantificato secondo i criteri
indicati all’art. 160, commi 2 e 3.
Perché la sospensione possa considerarsi illegittima e quindi possa dar
luogo al risarcimento dei danni è indispensabili che derivi da responsabilità
attribuibili all’Amministrazione. E quindi deve provarsi il “nesso di casualità”
fra responsabilità, sospensione lavori e derivante danno.
Sospensioni originariamente Legittima che diviene Illegittima
La sospensione dei lavori legittimamente disposta può divenire illegittima a
seguito di comportamenti colpevoli dell’Amministrazione nei due casi:
1) quando al cessare delle cause che hanno determinato la sospensione non
sia stata disposta la ripresa dei lavori.
2) quando si ecceda dai tempi strettamente necessari per l’approvazione
della variante.
In tali casi si configura inadempimento della p.a. al dovere primario di
assicurare il regolare svolgimento del rapporto contrattuale e quindi il
correlativo diritto dell’appaltatore al rimborso dei maggiori oneri, e alla
risoluzione del contratto .
È riscontrabile responsabilità per danno erariale a carico degli amministratori
e del direttore dei lavori che, operando con grave negligenza, abbiano
causato ripetute sospensioni ingiustificate di lavori pubblici, determinando
maggiori oneri, altrimenti non dovuti, a favore dell’impresa appaltatrice .
Pertanto, venute meno le cause che hanno determinato la sospensione dei
lavori, qualora la stazione appaltante non abbia disposto la ripresa dei lavori
stessi, l’appaltatore può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento
ad impartire le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda
a quanto necessario alla ripresa.
La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della
ripresa dei lavori, qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima
maggiore durata della sospensione (art. 159 c.3 del reg.).
49
La Sospensione dei Lavori
Le contestazioni dell’Appaltatore
Art. 158 c.8 del dpr 207/10
“Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono
iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente
l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma
dell’articolo 190.”
Va precisato che nel verbale di sospensione, in genere, non è possibile
esplicitare un’esatta quantificazione poiché trattasi di danni futuri, sicché è
sufficiente indicare soltanto la “causa pendenti” e cioè la ragione della
domanda. Quindi la quantificazione andrà fatta nel verbale di ripresa ed
ovviamente ripetuta nel registro.
La firma senza riserva del verbale di sospensione dei lavori preclude
all’appaltatore di ipotizzare successivamente l’illegittimità della sospensione,
a meno che la sospensione inizialmente legittima sia divenuta
successivamente illegittima. In tali casi il nuovo regolamento, diversamente
dal dpr 554/99, prevede esplicitamente la possibilità di iscrivere riserva nel
verbale di ripresa dei lavori.
I Pagamenti in acconto
Dpr 207/10 Art. 141 c.3 (Pagamenti in acconto)
“3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque
giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto
degli importi maturati fino alla data di sospensione.”
Diversamente dal dpr 554/99 art.114 si è passati da novanta a
quarantacinque giorni.
50
Gli Ordini di Servizio
L’Accettazione dei Materiali
I materiali e i componenti possono essere messi in opera dall’appaltatore
solamente dopo l’accettazione del direttore dei lavori. Ciò comporta l’obbligo
per l’appaltatore di sottoporre a verifica i materiali e componenti che egli
intende impiegare.
Essi devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
della «migliore qualità» (art. 167 c.1 del reg.).
Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i
componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa
non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti
allegati al contratto.
In quest’ultimo caso il direttore dei lavori, con ordine di servizio, intima
all’appaltatore di rimuoverli dal cantiere e di sostituirli con altri a sue spese
entro un dato termine.
L’accettazione dei materiali e dei componenti compiuta dal direttore dei lavori
diviene «definitiva» solo dopo la loro posa in opera (art. 167 c.1 del reg.).
Ciò significa esclusivamente che il preposto alla direzione dei lavori non
potrebbe più revocarla o riesaminarla. Comunque “Pur dopo la posa in
opera, ove venisse scoperto ( “in qualunque tempo” ) che i materiali
adoperati non corrispondono alle condizioni prescritte ovvero siano di cattiva
qualità o viziati, il direttore dei lavori, anche se inizialmente ebbe ad
accettarli, può ordinare la demolizione delle opere che per tale motivo
risultassero difformi o comunque viziate. (Cianflone Giovannini)
Art. 167. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.
“2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i
materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per
qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti
dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.”
Accettazione di materiali difformi o lavorazioni di minor pregio
Il direttore dei lavori, per specifiche ragioni di necessità o di convenienza,
può autorizzare l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza
nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità .Per le stesse ragioni di
necessità o di convenienza possono altresì autorizzarsi lavorazioni di
minor pregio.
Per tali ipotesi, è prevista un’adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve, comunque, le determinazioni definitive dell’organo di collaudo. (art.
167 c.5 del reg.).
La direzione lavori, anche di propria iniziativa, sottopone i materiali e i
componenti ad accertamenti di laboratorio e a verifiche tecniche dei loro
requisiti (art. 167 c.7 e 8 del reg.).
51
Gli Ordini di Servizio
Le spese necessarie per le ispezioni obbligatorie e per quelle specificamente
previste dal capitolato speciale d’appalto, disposti dalla direzione dei lavori o
dall'organo di collaudo, sono a carico della stazione appaltante .
Dpr 207/10 art. 167 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero
specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla
direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico
delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo
campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.
8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori
prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma
ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le
relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
Materiali o lavorazioni di maggior pregio
L’appaltatore è rigidamente assoggettato al rispetto dei vincoli contrattuali e
non potrà introdurre nessuna “variazione o addizione al progetto approvato”
(art.161 c.1) e non avrà diritto a nessun compenso se di sua iniziativa abbia
“impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più
accurata”.
Dpr 207/10 art. 167 comma 5
“5.L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e
la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite.”
52
Gli Ordini di Servizio
Gli ordini di servizio e l’ingerenza del direttore dei
lavori nell’esecuzione dell’appalto.
Le mansioni del Direttore dei Lavori sono solo in parte previste e regolate da
norme e dai capitolati d’appalto.
Una restante parte di mansioni del direttore dei lavori scaturisce, invece,
dalle tradizioni professionali e dalla prassi amministrativa.
Ciò perché il direttore dei lavori può redigere tutti gli atti che ritiene opportuni,
al fine di curare che i lavori “siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità
del progetto e del contratto”, anche se non espressamente previsti nella
normativa.
Più in generale va detto che nel diritto amministrativo, infatti, vige il
principio di libertà formale degli atti, in base al quale tali interventi,
salva esplicita disposizione di legge, possono assumere qualsiasi
forma, purché idonea allo scopo prefissato.
Tale principio non si applica all’ordine di servizio, atto espressamente
disciplinato dal regolamento.
Così come riportato in precedenza è stata risolta in via definitiva il “conflitto di
attribuzione” in merito all’emanazione degli “ordini di servizio”, ora non più di
esclusiva competenza del responsabile del procedimento (come da lettura
dell’ art.128 c.2 del dpr 554/99). Condizione questa che era correttamente
mitigata dalle disposizioni contenute nell’art.18 del dm 145/2000. Ora invece
“L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore
tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento
ovvero del direttore dei lavori” mentre “Nell’ambito delle disposizioni di
servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori
resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio
all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione
dell’appalto.”
Altrà novità e che tale atto torna ad essere “atto dell'appalto idoneo” a
ricevere l’iscrizione di riserve diversamente a quanto disposto nell’Art. 128
c.1 del D.p.r. 554/99.
Art.13 R.D. n.350/1895
- Il direttore prenderà la iniziativa di ogni disposizione necessaria, acciocché
i lavori a cui è preposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte, ed in
conformità dei relativi progetti e contratti.
Per quei provvedimenti che, a norma del regolamento pel servizio del genio
civile, e delle disposizioni del presente regolamento, non sono di sua
attribuzione, farà le proposte all'ingegnere capo e ne eseguirà gli ordini.
Le comunicazioni agli appaltatori dovranno sempre riportare il visto
dell'ingegnere capo, salvo i casi d'urgenza, nei quali il direttore dei lavori
dovrà, nel dare le disposizioni che stimerà necessarie, informarne
contemporaneamente l'ingegnere capo.
D.p.r. 554/99 Art. 128 (Ordini di servizio)
1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le
disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al
direttore dei lavori e da quest’ultimo all’appaltatore. L’ordine di servizio è
53
Gli Ordini di Servizio
redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e
comunicato all’appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta
conoscenza. L’ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di
eventuali riserve dell’appaltatore.
D.p.r. 207/10 Art. 152. Disposizioni e ordini di servizio
1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con
disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei
lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia
regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la
periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un
rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
2. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del
procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo
l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed
economici della gestione dell’appalto.
3. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore
tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento
ovvero del direttore dei lavori. L’ordine di servizio è redatto in due copie e
comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve
essere vistato dal responsabile del procedimento. L’esecutore è tenuto
ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve
le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le
riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma
immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.
In pratica è il responsabile del procedimento (con disposizione di servizio e
non più con ordine di servizio) a stabilire l’ordine da seguirsi nella esecuzione
dei lavori e la periodicità con cui il direttore dei lavori deve presentare il
proprio rapporto sull’andamento delle lavorazioni e le attività del cantiere .
L’ordine di servizio porta una numerazione progressiva ed è redatto in due
copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato
all’appaltatore che lo restituisce firmato per presa conoscenza.
Gli ordini di servizio, devono essere impartiti in forma scritta, e possono
costituire sede idonea per la iscrizione di eventuali riserve.
L’inosservanza degli ordini di servizio da parte dell’appaltatore costituisce
inadempimento, che può dar luogo alla risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 136 del Codice.
Altro caso è costituito dagli “Ordini di Esecuzione” impartiti dal Direttore dei
Lavori, e cioè ordini diretti a far sì che i lavori si eseguano in conformità del
contratto e delle regole d’arte. In questo ambito si tratta di interpretare, di
specificare, quanto già contenuto nel progetto e nel contratto.
Spesso vi è divergenza fra appaltatore e direttore dei lavori
sull’interpretazione del progetto o del contratto, spesso il progetto è incerto o
manchevole in talune parti e necessita perciò di alcune istruzioni integrative
(Ordini di Esecuzione). In questi casi non è prescritta la forma scritta però
nell’eseguire tale disposizione verbale l’appaltatore potrà trovarsi in difficoltà
mancando la prova.
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Sinistri e Danni di Forza Maggiore
Sinistri e Danni di Forza Maggiore
Nell’appalto privato sono a carico dell’appaltatore i danni cagionati alle
opere eseguite da causa non imputabile a nessuna della parti (e perciò da
causa di forza maggiore) prima che sia avvenuta la loro accettazione da
parte del committente. (art. 1673 del cod. civ.)
Nell’appalto di Lavori Pubblici vige una disciplina particolare che deroga al
principio civilistico dell’art.1673.
Tale deroga, infatti, è giustificata dalla necessità di assicurare il
completamento dell’opera pubblica.
Nella previgente normativa, nel caso in cui eventi di forza maggiore avessero
determinato danni, competeva all’appaltatore un risarcimento corrispondente
all’importo dei lavori necessari per le riparazioni ed i rifacimenti. (ex art.139
Reg.; art.20 CGA ed art 348 L.2248/1865 ora abrogati)
Ora, con le modifiche introdotte nel nuovo regolamento, il risarcimento del
danno è quantificabile in maniera diversa ovvero in virtù dell’art. 138 c.2
lettera d) “i limiti di riconoscimento dei danni da forza maggiore di cui
all’articolo 166, comma 1” dovranno essere disciplinati nei contratti e
capitolati speciali ciò in considerazione della mancata riproposizione
dell’art.20 del CGA. “2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori
necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di
contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.”
Art. 166. Danni cagionati da forza maggiore
1. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste
se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
L’evento di Forza Maggiore
Deve trattarsi di un evento imprevisto, imprevedibile ed inevitabile, che deve
essere valutato in relazione “al dovere di preveggenza” adottato
dell’appaltatore in quanto persona esperta e qualificata che deve attuare
qualsiasi sforzo per prevenire ed evitare danni alle opere. Si ha, quindi forza
maggiore quanto l’evento oltre che imprevedibile sia sproporzionato allo
sforzo messo in atto dall’appaltatore per resistere all’evento. La necessità del
nesso di casualità fra evento e danno esclude che l’appaltatore possa
acquisire diritto a compenso quando i danni stessi siano prodotti per mancate
predisposizioni a suo carico o per non aver impiegato lo sforzo necessario al
fine di prevenire o evitare od attenuare i danni a causa di sue negligenze o
in genere per colpa sua e delle sue maestranze.
Art.166 c.5. “Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno
abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è
tenuto a rispondere.”
Il nesso di causalità
Il nesso di causalità è quella relazione tra due eventi che identifica l’uno
come conseguenza dell’altro.
55
Sinistri e Danni di Forza Maggiore
La riparazione dei danni come obbligo contrattuale
Il dissenso con l’Amministrazione sul diritto al compenso per danni da forza
maggiore dà soltanto titolo all’appaltatore di iscrivere riserva. Non gli dà
invece titolo per non eseguire le riparazioni occorrenti alla prosecuzione dei
lavori. Ciò in ragione del fatto che col contratto è stata posta a carico
dell’appaltatore la prestazione consistente nella realizzazione dell’opera.
Resta fermo il diritto alla risoluzione del contratto, qualora non venga
riconosciuto il danno, per “sopravvenuta eccessiva onerosità” della
prestazione.
Variante e Somma Urgenza
Per quanto il Regolamento ed il Capitolato Generale nulla dicono in merito è
evidente che al verbale di accertamento del danno di forza maggiore debba
far seguito la predisposizione di un perizia contenente le quantità delle
categorie di lavoro occorrenti. Si fa eccezione per le sole riparazioni di
Somma Urgenza per le quali trova applicazione l’art.176 del Reg. ovvero
quando ricorrano “ circostanze di somma urgenza che non consentono alcun
indugio”.
Art. 166. Danni cagionati da forza maggiore
1. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste
se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al
direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto,
entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal
diritto al risarcimento.
3. L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato
sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori
procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore,
all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del
direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore
stesso.
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a
rispondere.
6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate,
quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla
misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la
misurazione, l’esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con
idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
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Sinistri e Danni di Forza Maggiore
Le responsabilità per danni a terzi
Nei casi in cui dall’esecuzione dell’opera pubblica derivino danni a terzi,
occorre valutare, ai fini delle conseguenti responsabilità, le cause che hanno
originato l’evento dannoso.
L’appaltatore è sempre responsabile nei confronti dei terzi per i danni che
questi abbiano subito a causa di inosservanza di norme tecniche o della
comune diligenza.
Nei casi in cui i danni discendano da violazioni del direttore dei lavori o dalle
direttive da lui impartite, può configurarsi un concorso di colpa tra il direttore
dei lavori e l’appaltatore ma non il completo esonero di quest’ultimo da ogni
responsabilità, a meno che l’appaltatore abbia agito senza alcun potere
decisionale e di determinazione (Cass. civ. - sez. III - 9 febbraio 1991, n.
1346 e 4 giugno 1999, n. 5455).
L’imputabilità è soltanto del soggetto appaltante qualora i danni provengano
direttamente da fatti della stazione appaltante, come nel caso in cui il
responsabile del procedimento imponga le sue direttive, riducendo
l’imprenditore-appaltatore al rango di “nudus minister” (Cass. civ. - sez. I - 20
novembre 1997, n. 11566 e sez. III - 9 dicembre 1997, n. 12449).
Art. 165. Sinistri alle persone e danni
1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o
danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da
trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto
e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a
ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o
a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei
necessari provvedimenti è a totale carico dell’esecutore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Le difformità e i vizi dell’opera
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c., l’appaltatore risponde per la
difformità e i vizi dell’opera, sebbene riconoscibili, purché denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo (decorsi due anni dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio). La responsabilità in questione è fondata sulla colpa, per cui è
compito del soggetto appaltante, qualora riscontri la presenza di imperfezioni
più o meno gravi, darne la prova attraverso ogni mezzo utile; invece,
l’appaltatore, perchè vada esente da responsabilità, deve comprovare
l’assenza di colpa, nel senso di aver adottato tutte le misure necessarie per
evitare il danno. Conseguentemente, nei casi in cui il risultato sia stato
cagionato da scelte del committente non mai contestate, l’appaltatore è
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Sinistri e Danni di Forza Maggiore
responsabile, in quanto egli è tenuto a fornire un’opera eseguita a regola
d’arte e non già ad obbedire supinamente alle istruzioni del committente.
L’appaltatore, in concreto, è tenuto a verificare la validità del progetto
fornitogli dal committente e nei limiti della sua perizia e delle sue capacità
tecniche a segnalare eventuali errori o difetti del progetto: se non lo fa in
modo tempestivo diviene responsabile dei vizi dell’opera (Cass. civ. - sez. II 22 febbraio 2000, n. 1965). L’appaltatore è esente da responsabilità quando
invece abbia segnalato i fatti, o nell’ipotesi in cui la causa dei vizi dipenda da
gravi errori progettuali richiedenti cognizioni tecniche che l’appaltatore non è
tenuto a possedere. Va ricordato che la stessa procedura di collaudo
conosce una fase di transizione di due anni fra il collaudo provvisorio e quello
definito volto proprio alla sperimentazione dell’opera .
In caso di difformità e vizi dell’opera, il committente può chiedere:
a) l’eliminazione a spese dell’appaltatore
b) la riduzione del prezzo (nel caso in cui il vizio non sia eliminabile o nel
caso in cui sussista una difformità che non pregiudica la destinazione e
l’utilizzazione dell’opera: la riduzione del prezzo va determinata quale
differenza tra il valore dell’opera dedotta in contratto e il valore dell’opera
come eseguita, in relazione alle difformità e vizi riscontrati.)
c) la risoluzione del contratto (soltanto nel caso in cui le difformità e i vizi
siano tali da rendere l’opera assolutamente inaccettabile, considerata nella
sua unicità e complessità, perchè inadatta alla sua destinazione o perchè
diversa da quella del tutto voluta.)
La responsabilità decennale dell’appaltatore
Per gli edifici o altri immobili destinati per loro natura a lunga durata, si ha la
responsabilità decennale dell’appaltatore (art. 1669 c.c) per vizi che
determinano la rovina totale o parziale dell’opera; evidente pericolo di rovina,
gravi difetti incidenti sugli elementi strutturali, che derivino da difetto del suolo
o da difetto di costruzione la durata decennale decorre dall’approvazione del
collaudo ovvero dal momento in cui è decorso il termine per l’approvazione
del collaudo.L’ esperibilità dell’azione, ex art. 1669 c.c., e` subordinata alla
condizione che il committente abbia fatto denuncia dei vizi entro il termine
decadenziale di un anno dalla scoperta, sempre che questa sia avvenuta
entro il decennio; dalla data della denuncia l’amministrazione ha un anno per
proporre la relativa domanda giudiziale
58
Le Varianti
Le Varianti
L’attuale regime delle variazioni ed addizioni al contratto di appalto di lavori
pubblici è stabilito dall’articolo 132 del Dlgs 163/06 e dal Regolamento .
L’Appalto
Nell’appalto di lavori pubblici l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire le
prestazioni secondo le quantità e qualità indicate nel progetto, senza la
possibilità di apportare unilateralmente variazioni od addizioni (cod. civ.
art.1659). In tal senso anche l’articolo 161 del Regolamento Generale, dopo
aver precisato che “Nessuna variazione o addizione al progetto approvato
può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori
e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice.”, dispone che
l’esecuzione non autorizzata di lavori in variazione non dà titolo al
pagamento e “comporta, salva diversa valutazione del responsabile del
procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei
lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi.”
Cod. Civ. Art. 1659 Variazioni concordate del progetto
non può apportare variazioni alle modalità convenute
dell'opera se il committente non le ha autorizzate.
L'autorizzazione si deve provare per iscritto .
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il
prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a
compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione. “
“L'appaltatore
L’Ufficio di direzione dei Lavori
Il direttore dei lavori svolge un ruolo rilevante anche in relazione al diritto
dell’Amministrazione di apportare variazioni e addizioni al progetto
approvato. In tal modo, il direttore dei lavori, può essere considerato
responsabile della progettazione delle eventuali perizie di variante o
suppletive in corso d’opera.
I componenti dell'ufficio della direzione lavori (direttore dei lavori e,
eventualmente, direttori operativi ed ispettori di cantiere) sono responsabili,
nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione
appaltante dalla inosservanza delle procedure previste per l’approvazione di
varianti (Art.161 del Regolamento) e “delle conseguenze derivate dall'aver
ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne
ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti
ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni
culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.”
L’ufficio di direzione lavori è anche responsabile nel caso in cui le lavorazioni
non autorizzate vengano riconosciute in sede di collaudo.
Art.228 Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
“2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il
direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro
incombe per averle ordinate o lasciate eseguire. “
59
Le Varianti
L’Amministrazione
All’amministrazione, invece, è riconosciuto il diritto potestativo di apportare
variazioni ed addizioni al contratto, purché vi siano i presupposti, anche
quantitativi e qualitativi, all’uopo stabiliti da Legge e Regolamento.
Art. 161 “12. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del
codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare
una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
dell'appalto…”
Di converso, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i maggiori lavori, purché le
varianti siano stabilite entro i determinati limiti.
L’Appaltatore
Come detto in precedenza l’appaltatore non potrà introdurre nessuna
variazione o addizione al progetto approvato. Il rigore letterale della norma è
ora mitigato dalla nuova disposizione introdotta nell’art. 228 (ex art.198 dpr
554/99) per cui il collaudatore se riscontra l’esecuzione di “lavorazioni
meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella
contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le
ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale
dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese
approvate;”
Il Limite quantitativo del Quinto d’Obbligo
In ogni caso, nelle ipotesi previste dall’articolo 132 del codice dei contratti, la
potestà di ordinare l’esecuzione dei lavori può essere esercitata sino alla
concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto (art.161 c.12 del reg.),
intendendosi come tale la somma risultante dal contratto originario,
aumentato dell’importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute,
nonché dell’ammontare dei compensi, diversi di quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all’appaltatore ai sensi degli articoli 239 e 240 del
codice. In tali casi “l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario”
La Diminuzione dei lavori entro il Quinto d’obbligo
Art. 162. Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione
proposte dall’esecutore
“1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del codice, la
stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura
inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto
dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell’articolo 161, comma
4, del presente regolamento, e senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di
indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere
tempestivamente comunicata all’esecutore e comunque prima del
raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.”
60
Le Varianti
Il superamento del limite quantitativo del Quinto d’Obbligo
Le varianti devono avere un carattere accessorio rispetto all’opera
contrattualmente stabilita per cui, quando si supera il limite del 20%, si dovrà
parlare non di variante ma di nuovo contratto (variazioni extracontrattuali).
Nel caso di varianti ammissibili, ai sensi dell’art.132 comma1 del Codice, che
dovessero superare il limite del quinto d’obbligo si deve procedere a norma
dell’art.161 comma 13 del reg.
“13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il
responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel
termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se
intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei
quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la
stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni.
Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del
responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare
la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la
stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine
fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore”
Il Limite Qualitativo delle modifiche essenziali
L’Amministrazione non ha nessun potere di pretendere dall’Appaltatore
l’esecuzione di lavori che comportino modifiche essenziali alla natura
dell’opera appaltata. Ove si verificasse tale eventualità l’Appaltatore avrebbe
titolo di rifiutare legittimamente l’esecuzione, non essendo obbligato ad
eseguire la prestazione richiesta sostanzialmente diversa da quella
contrattualmente stabilita.
Art.161 c.16. “Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla
natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei
vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera s), modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico
all’esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al
quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera
notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il
quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale
limite.”
Art.161 c.4. “L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute
opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato
purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi
nell'appalto.”
Il Limite quantitativo “interno” del quinto dei vari gruppi di lavorazione
E’ da ritenere che all’appaltatore competa un equo compenso qualora, a
seguito di variazioni quantitative dei vari gruppi di lavorazione oltre il 20%
delle quantità originarie, sia dimostrato che egli subisca un “notevole
pregiudizio economico”. Art.161 c.“16. Ferma l'impossibilità di introdurre
modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le
variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui
61
Le Varianti
all’articolo 3, comma 1, lettera s), modifiche tali da produrre un notevole
pregiudizio economico all’esecutore è riconosciuto un equo compenso,
comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del
presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del
singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e
solo per la parte che supera tale limite.”
Il subappalto in caso di variante
Art.118 c.2 del codice “….L'affidamento in subappalto o in cottimo è
sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in
corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che
intendono subappaltare o concedere in cottimo;
Classificazione in base alla tipologia delle varianti
Fondamentalmente le variazioni introdotte possono individuarsi tre diverse
tipologie:
a) Varianti in corso d’opera
Art.132 comma1 del Dlgs 163/06
b) Varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità
Art.132 comma3 secondo periodo del Dlgs 163/06
c) Variazioni di dettaglio
Art.132 comma3 primo periodo del Dlgs 163/06
Classificazione in base alla natura delle variazioni da apportare,
avremo:
- variazioni qualitative, allorché l’importo contrattuale venga lasciato
invariato, ma vengano introdotto nuove tipologie di opere; per compensare le
nuove prestazioni, tuttavia, sarà necessario determinare nuovi prezzi,
secondo il disposto del Regolamento;
- variazioni quantitative, quando il progetto dell’intervento rimanga
pressoché immutato, ma venga a cambiare l’importo contrattuale per
l’esecuzione; in tale ipotesi, di norma, non è necessario rideterminare nuovi
prezzi;
- variazioni miste, che comportano entrambe le tipologie di variante;
Classificazione in base ai rapporti tra le varianti e l’opera preventivata:
- variazioni contrattuali, sono quelle necessarie anche per il
miglioramento dell’opera, senza che intervengano modifiche sostanziali al
progetto originario;
Art.161 del Reg. “3. Qualora, ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del codice,
sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in
esecuzione, non previste nel contratto, ,…omissis”
“4. L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune
dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché
non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.”
62
Le Varianti
- variazioni extracontrattuali, che comportano lavori estranei al carattere
proprio dell’opera, comportando così modifiche rilevanti (per quantità e/o
natura delle opere).
La Procedura delle Varianti
Sotto il profilo della procedura e delle competenze l’articolo 132 del Codice
precisa che:
- le varianti possono ammettersi sentito il progettista ed il direttore dei lavori;
- gli interventi che non comportano varianti ma solo variazioni di dettaglio
sono disposti dal direttore dei lavori;
Qualora sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o
addizioni non previste nel contratto (purché rientranti nelle ipotesi tassative
previste dall’articolo 132 del Codice), il direttore dei lavori, sentiti il
responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di
una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita
relazione da inviare alla stazione appaltante (articolo 161 del Regolamento).
“… il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di
variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile
del procedimento.”
L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che
consentono di disporre varianti in corso d’opera di cui al comma 1
dell’articolo 132 del Codice, è affidato al responsabile del procedimento, “che
vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di
motivato esame dei fatti.”
L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune
dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché
non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto e, sotto
il profilo quantitativo, non superino l’importo di un quinto dell’appalto.
Le variazioni devono essere approvate dalla stazione appaltante, ed il
Direttore dei lavori deve darne indicazione negli ordini impartiti all’impresa.
La procedura, invece, non è necessaria per quegli interventi di dettaglio che
non costituiscono variante.
L’approvazione
L’approvazione delle perizie di variante avviene ad opera di soggetti diversi a
seconda della tipologia e dell’ammontare.
1) Competenza dell’Organo decisionale
- La competenza ad approvarle (corredate dei necessari pareri e
autorizzazioni) è attribuita all’ "organo decisionale della stazione appaltante
su parere dell'organo che ha approvato il progetto"(art161c.9), qualora
comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel
quadro economico del progetto approvato;
63
Le Varianti
2) Competenza del Responsabile del Procedimento
“Negli altri casi” le perizie di variante sono approvate dal responsabile del
procedimento (“sempre che non alterino la sostanza del progetto ”)
b1) quando le perizie di variante non comportino un aumento della spesa
rispetto a quella prevista nel quadro economico, sempre che non alterino la
sostanza del progetto;
b2) allorché si tratti di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera, di cui
all’art.132 c.3 del codice, comportanti un aumento della spesa non superiore
al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura
si
provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante
utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti
in sede di gara. In tale ipotesi il responsabile del procedimento deve anche
accertare l’imprevedibilità delle situazioni che giustificano la variazione.
In relazione alla evidenziata ripartizione delle competenze, quindi, assume
rilevanza il concetto di perizia suppletiva, ovvero di quella perizia che non
sia finanziata nel quadro economico, e che comporta, appunto, la necessità
di un ulteriore stanziamento.
I Documenti necessari per la compilazione delle perizie suppletive e di
variante ed Atto di Sottomissione
Non si desume nella normativa vigente nessuna particolare norma per la
compilazione di una perizia suppletiva e di variante. (Valentinetti)
Comunque le perizie sono assimilabili a veri e propri progetti esecutivi che
fanno tuttavia riferimento, per la parte amministrativa ed economica, al
contratto esistente e che si limitano, quindi, essenzialmente alla parte
tecnica, descrittiva e grafica di aggiornamento e modifica dei lavori.
Si ricorda, comunque, che nel diritto amministrativo vige il principio di
libertà formale degli atti, in base al quale tali interventi, salva esplicita
disposizione di legge, possono assumere qualsiasi forma, purché
idonea allo scopo prefissato.
L’atto di sottomissione (atto unilaterale) ha come “scopo di dimostrare
all’autorità cui è demandata l’approvazione che per l’esecuzione dei lavori
variati o suppletivi non si avranno complicazioni con l’impresa” (Valentinetti).
Quindi l’atto di sottomissione esclude la possibilità di avanzare riserve per
condizioni accettate. Nella pratica, analogo documento, da tradursi poi in
formale atto aggiuntivo (nel quale saranno riportati gli estremi di
approvazione della perizia), viene redatto nel caso di lavori eccedenti il
quinto d’obbligo (Valentinetti).
Tale condizione è ora dettagliatamente argomentata dal nuovo c.4
dell’art.161 c.4 del reg. “4. L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le
variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori
gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori
compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell’esecutore si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 164. Qualora l’importo delle
64
Le Varianti
variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 12, la perizia di
variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che
l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato
dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è
accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto
dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni
alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 13, è
condizionata tale accettazione.”
Documenti necessari:
-relazione di perizia
-elaborati grafici e progettuali
-verbale/elenco nuovi prezzi
-atto di sottomissione/atto aggiuntivo
-computo metrico estimativo
-quadro comparativo
a) VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Ovvero le varianti in corso d’opera
che possono essere ammesse
“esclusivamente” in quei casi riportati nell’ Art. 132 c.1 del Dlgs 163/06
Esse possono dividersi fondamentalmente in due gruppi:
1°- Varianti per Sopravvenute circostanze non imputabili a responsabilità
di nessuno a cui non corrisponde alcun limite quantitativo salvo le varianti
non necessarie ma migliorative ammissibili senza aumenti di costo.
2°- Varianti dovute ad errore progettuale e quindi riferibile a precise
responsabilità il cui limite quantitativo non può superare il 20% dell’importo
contrattuale.
Le varianti del 1° Gruppo possono altresì suddivide rsi in:
1 - Varianti necessarie determinate da forza maggiore
2 - Varianti non necessarie ma solo migliorative
1- Varianti necessarie determinate da forza maggiore
( limite quantitativo: essenzialmente nessuno )
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari; (obbligo se espressamente previsto dalla normativa “tempus
regit actum”)
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento…(omissis)
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui
quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o
non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; (imprevisto
geologico)
65
Le Varianti
2- Varianti non necessarie ma solo migliorative
( limite quantitativo: senza aumento di costo )
b) …(omissis) ..o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione
che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non
alterino l'impostazione progettuale;
2° Gruppo :
Errore progettuale e quindi circostanz a imputabile a
precise responsabilità
3- Varianti determinate da errore progettuale
( limite quantitativo: massimo 20% dell’importo contrattuale )
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza
nella predisposizione degli elaborati progettuali.
b)
VARIANTI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL’OPERA E
ALLA SUA FUNZIONALITA’
( limite quantitativo: massimo 5% dell’importo contrattuale )
Art. 132 c. 3 secondo periodo del Dlgs 163/06
“Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le
varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera
e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario
del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera.”
Caso Residuale delle Varianti Migliorative proposte dall’Appaltatore
Art. 162. Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione
proposte dall’esecutore
“3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell’articolo 53, comma 2,
lettere b) e c), del codice, l’esecutore, durante il corso dei lavori può proporre
al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo
132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che
comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
…omissis…
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Le Varianti
7. I capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla
proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in
parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore.”
c) VARIAZIONI DI DETTAGLIO
(limite quantitativo: nessun costo aggiuntivo, variazione categorie 5-10 %)
Art. 132 comma 3 primo periodo della Dlgs 163/06
“3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri
lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.”
Queste ultime, ai sensi dell’art. 132, comma 3, primo periodo, sono disposte
autonomamente dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e non
sono soggette ad approvazione dell’amministrazione appaltante. In tal caso, i
relativi interventi non influiscono sulle scelte progettuali di fondo e sulle
caratteristiche dell’opera e non devono comportare un aumento dell’importo
del contratto.
Se consistono in lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e
restauro, non possono superare l’importo del 10 per cento, mentre se
consistono in altre categorie di lavoro non possono superare l’importo del 5
per cento.
Le Varianti non Autorizzate ma indispensabili
Il rigore delle disposizioni sulle varianti è attenuato dalla previsione dell’Art.
228 del reg. qualora il collaudatore accerti l’avvenuta esecuzione di
lavorazioni non autorizzate ma “meritevoli di collaudo” .
In tal caso l’Amministrazione può approvare variazioni non autorizzate se le
ritenga “indispensabili per l’esecuzione dell’opera” ovvero “utili e strumentali
alle finalità prefissate”.
Ciò fa nascere il diritto al corrispettivo visto che il mancato ripristino può
configurarsi come un’ “arricchimento senza giusta causa”.
L’avvenuto riconoscimento dell’utilità o necessità dei lavori eseguiti “non
libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che
loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire. “ Art.228 c.2 del reg.
Responsabilità definita, per componenti dell'ufficio della direzione lavori,
dall’art.161 c.11 del reg.
“… omissis… Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate
dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto,
senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da
interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in
materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni
appaltanti.”
67
Le Varianti
Determinazione ed Approvazione di Nuovi Prezzi e Sovrapprezzi
Sul piano materiale un nuovo prezzo è pur sempre una variante poiché
modifica le condizioni contrattuali. Nei Lavori pubblici, però, si parla
propriamente di variante qualora ricorrano determinate condizioni fissate
dalla normativa.
Dpr 207/10 Art.163 “1. Quando sia necessario eseguire una specie di
lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa
o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi
delle lavorazioni o materiali si valutano:
Quindi la determinazione del nuovo prezzo può ricorrere in due ipotesi:
a) All’interno di una perizia di variante
b) Quando sia necessario effettuare una variazione di dettaglio
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 32, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi.
In caso di nuove analisi al prezzo della lavorazione dovrà aggiungersi:
1- una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della
importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli
lavori, per spese generali;
2- al risultato ottenuto dovrà aggiungersi una percentuale del 10 per cento
per utile dell'esecutore.
Dovrà inoltre valutarsi se le nuove lavorazioni mutino gli oneri per la
sicurezza. Da notarsi la correzione apportata al vecchio Art.136 c.2 del Dpr
554/99 ora:
Dpr 207/10 Art.163 “2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell’offerta.”
Distinzione fra nuovo prezzo e sovrapprezzo:
1- Il nuovo prezzo: è un prezzo autonomo che compensa un tipo di
lavoro non previsto
2- Il sovrapprezzo: è un prezzo complementare che integra un prezzo
già esistente per condizioni o modalità esecutive più onerose.
68
I Lavori in Economia
I Lavori in Economia
“VITO POLI PRINCIPI GENERALI E REGIME GIURIDICO DEI CONTRATTI
STIPULATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (anno 2002)
5.9. Le procedure contrattuali in economia.
Il mezzo normale con cui la p.a. provvede ai lavori, le forniture e i servizi è il
contratto concluso con imprenditori ...omissis... Tuttavia, per particolari
ragioni di urgenza o per l'indole stessa del lavoro, del servizio o della
fornitura, può accadere che si presenti all'amministrazione la necessità o la
viva opportunità di provvedere direttamente, a mezzo dei propri organi ed
agenti, senza ricorrere all'opera di privati imprenditori. Le attività che per la
loro natura devono farsi in economia sono determinate e rette da speciali
regolamenti ….omissis…. Secondo la tesi tradizionale mentre il rapporto
derivante dal contratto di appalto si instaura fra l'amministrazione e
l'imprenditore e questi è responsabile dell'organizzazione e della gestione dei
lavori che si è impegnato ad eseguire, il rapporto che deriva dalla conduzione
in economia si instaura direttamente fra il funzionario ed il privato (artigiano,
tecnico, commerciante) scelto in assoluta discrezionalità che diviene suo
ausiliario. Sicché il funzionario diviene direttamente responsabile nei
confronti dell'amministrazione per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle
forniture. ….omissis….. I servizi che per loro natura debbono farsi in
economia vanno individuati tenendo conto non già della qualità del soggetto
che svolge l'attività stessa (agente della p.a. o impresa terza) quanto delle
connotazioni dell'attività da compiere, quali la qualità della prestazione, la
destinazione, le sue modalità di esecuzione, la limitata estensione del
servizio nel tempo, la sua provvisorietà, l'entità della spesa, l'urgenza; tali
caratteristiche devono essere oggettive, in modo da rendere evidente
l'impraticabilità e la antieconomicità delle normali procedure di contrattazione
(cfr. Cons. Stato, ad. gen., 6 aprile 1995, n. 39). Da ultimo, come si dirà
subito appresso, i recenti regolamenti che hanno ridisegnato la materia, si
sono preoccupati da un lato di contenere il ricorso a tali speciali procedure
nei limiti di soglia comunitaria, dall'altro di accentuare le garanzie
procedimentali per la pubblica amministrazione, aumentando al contempo gli
spazi di competitività per gli operatori di settore. Ne discende, segnatamente
con riferimento al cottimo fiduciario, una forte attenuazione delle differenze
con le procedure negoziate ed in particolare con la trattativa privata, di cui il
cottimo appare sempre più una species. ”
Il regolamento parla, per la verità in modo assai confuso, di lavori in
economia con riferimento a due fattispecie tra loro del tutto diverse :
A) Lavori in economia extracontrattuali
(ovvero come sistema autonomo di affidamento ed esecuzione)
B) Lavori in economia contrattuali
Ciò in relazione all’art.32 del reg.
69
I Lavori in Economia
Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro
economico del progetto definitivo
“3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo
metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali
lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da
inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione
appaltante.”
A- Lavori in economia extracontrattuali
Trattasi di "lavori in economia", come sistema autonomo di affidamento e di
esecuzione di un lavoro pubblico, nelle due forme del cottimo e
dell'amministrazione diretta; la relativa disciplina è contenuta nel art.125
del codice e nel Dpr 207/10.
Devono trattarsi, in questo caso, di lavorazioni autonome non strettamente
riconducibili all’appalto principale (al fine di evitare “un illecito frazionamento”
dell’opera art.29 c.3 del codice) oppure devono riferirsi a lavori, riconducibili
all’appalto principale, ma determinati da eventi imprevedibili. Possono altresì
riferirsi a lavori collegati all’opera principale per i quali vi sia un legittimo
impedimento derivante dalla specificità delle opere (art.32 del reg.).
Dalla normativa di settore si evince la natura residuale di tale forma di
affidamento ed esecuzione. Ciò lo si deduce anche dall’art.125 c.6 del codice
e dalla necessità di adottare una regolamentazione specifica.
“6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito
delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è
rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme
e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento
delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto
o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di
completare i lavori. “
Ciò è ribadito anche dall’art.33 del regolamento
Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo “1. Il progetto
esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto,
definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed
impiantistico l’intervento da realizzare.”
In buona sostanza, il fatto che la progettazione esecutiva deve “definire
compitamente l’opera da realizzare”, esclude, in generale, che i lavori in
economia possano riferirsi a lavorazioni prevedibili al momento della
progettazione ed esclude altresì che si possa frazionare il progetto salvo casi
particolari (ovvero in base alle “specifiche caratteristiche dell’intervento”).
70
I Lavori in Economia
Il limite quantitativo in fase progettuale è definito dall’art.42 c.3 del dpr
207/10 “b) l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento
per imprevisti e per eventuali lavori in economia;”
L.Oliveri “ Per tale ragione, per amministrazione diretta si è intesa
quella forma procedurale nella quale il responsabile dell'ente si procura i
materiali necessari, assume il personale ed esegue i lavori, sotto la propria
personale responsabilità. Questa definizione appare appropriata e corretta se
riferita, in particolare, all'esecuzione di lavori: infatti, nell'ambito delle
opere
pubbliche
il
funzionario
che
realizza
i
lavori
in
amministrazione diretta finisce, in sostanza, per agire come fosse un
appaltatore nei confronti dell'ente. Pertanto, organizza i mezzi necessari
alla realizzazione dell'opera e per questo, oltre a disporre del personale
in servizio presso l'ente, nell'ambito delle risorse stanziate in bilancio, può
assumere ulteriore personale a termine ed acquisire direttamente,
personalmente, i materiali e i mezzi (anche noleggiandoli) occorrenti per
l'esecuzione dei lavori. La finzione giuridica di agire “come se” fosse un
appaltatore è ancora più forte e i confini con la gestione ordinaria ancora
maggiori. Unico ulteriore possibile sconfinamento laddove, in applicazione
dell’articolo 338 del D.P.R. 207/2010 l’ente delegasse il responsabile di
procedere al pagamento delle spese per l’acquisizione di beni e servizi in
economia mediante aperture di credito emesse in suo favore, ai sensi degli
articoli da 56 a 61-bis del r.d. 240/1923 e dell’articolo 9 del D.P.R. 367/1994.”
Riepilogo Lavori in economia extracontrattuali
Amministrazione diretta
Nell’amministrazione diretta la p.a. provvede direttamente al compimento del
lavoro a mezzo di un proprio ufficio facente oggi capo al responsabile del
procedimento, il quale di volta in volta assume la manodopera o impiega
operai dipendenti dell’Amministrazione, acquista i materiali, noleggia i mezzi
d’opera e di trasporto, acquista o noleggia quanto altro occorra per
l’esecuzione, organizza e gestisce il lavoro.
Cottimo
Tradizionalmente il cottimo costituisce una specie di locazione d’opera in cui
manca l’elemento tipico dell’organizzazione d’impresa. In tal caso pur se si
riscontra una rudimentale forma di organizzazione quale è data dalla
costituzione della squadra di operai si è fuori dal concetto d’impresa. Ciò in
ragione del fatto che il cottimo e l’amministrazione diretta fanno parte della
stessa tipologia giuridica per cui le due forme di realizzazione non sono fra
loro incompatibili ed anzi è prevista la possibilità della forma mista. Tale
condizione non fa altro che rafforzare il ruolo organizzativo svolto
dall’Amministrazione che in tali casi si comporta alla stesso modo di un
imprenditore privato che organizza e gestisce il lavoro.
“Ed in effetti, sulla base della concreta combinazione delle clausole
inserite negli atti stipulati, i contratti semplificati possono essere di volta in
volta riconducibili alla locazione d’opera, all’appalto, alla compravendita, alla
somministrazione Dunque, gli atti con cui l’amministrazione - nell’ambito dei
sistemi in economia - assicura la provvista di beni o la realizzazione di veri e
71
I Lavori in Economia
propri obiettivi complessi sono contratti stipulati in forma semplificata, rispetto
a quelli inerenti agli appalti veri e propri. “
Ne consegue che i lavori a cottimo sono più che altro caratterizzati da
“uniformità e semplicità della prestazione”. Non a caso l’atto di cottimo è
privo di tutti quegli elaborati di complessa portata tecnico-gestionale che
caratterizzano invece l’appalto tradizionale. In buona sostanza in tali casi
l’Amministrazione si comporta come all’appaltatore privato che organizza
quanto è necessario per il compimento dell’opera affida i lavori a cottimisti
e/o realizza l’opera in “amministrazione diretta” con propri mezzi ed operai.
L’atto di cottimo deve ora contenere a norma dell’art.173 del reg. c.1 lettera g
“ le garanzie a carico dell'esecutore.”
Cod. Civ. Art. 2222 Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera
o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di
questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro
IV .
Cod. Civ. Art. 1655
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o
di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
B - Lavori in economia contrattuali
I lavori in economia contemplati all'interno dei contratto di appalto non hanno,
come nel caso precedente, una propria autonomia, costituendo
semplicemente una o più lavorazioni all'interno di un contratto principale.
Art.
179.
Lavori
in
economia
contemplati
nel
contratto
“1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di
elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per
quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono
liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori
incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso
d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. “
In sede dì progettazione di un'opera pubblica può risultare difficile
quantificare nel dettaglio alcune lavorazioni accessorie e di rifinitura che,
pertanto, non vengono analiticamente definite nei disegni, ma lasciate alla
futura individuazione da parte del direttore dei lavori secondo le esigenze del
caso (si pensi ad alcune particolari pitture o recinzioni o manutenzioni in
corso d'opera, ecc ... ). Quindi si tratta di lavorazioni fondamentalmente
prevedibili ma indeterminate nella sostanza.
In queste ipotesi il progettista non determina specifiche lavorazioni, ma stima
in modo generico una determinata somma che presumibilmente potrà
occorrere, appunto, per lavori da eseguire in economia. Generalmente nella
72
I Lavori in Economia
pratica vengono riportate e stimate nel computo le semplici lavorazioni quali i
materiali, la manodopera ed i noli. Tali previsioni non possono definirsi come
“lavori in economia” poiché stimare voci elementari di costo significa eseguire
delle regolari analisi del prezzo (ovvero voce a misura).
Sarà poi il direttore dei lavori nel corso dell'esecuzione dell'opera, in base al
manifestarsi delle specifiche esigenze, ad attingere alle somme stanziate per
lavori in economia, dando luogo alle relative lavorazioni secondo specifiche
modalità.
Occorre precisare che ì lavori in economia generalmente sono previsti nel
contesto degli appalti a misura, nei quali una delle voci dell'elenco prezzi è
costituita, appunto, dalla dizione "lavori in economia" col relativo importo.
In tal caso, dunque, i lavori in economia altro non sono che una delle varie
categorie costituenti l'oggetto dell'appalto, i cui importi, sommati,
rappresentano l'ammontare dell'appalto stesso.
Ne consegue che anche i lavori in economia sono soggetti al ribasso d'asta
ed eccezione però della mano d’opera.
Rimane in vita l’art Art. 5 comma 2 del dm 145/2000 “Cantieri, attrezzi,
spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore” “2. L'appaltatore
deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati
dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati
in contratto. “
Naturalmente, poiché i lavori in economia - come detto - sono indeterminati, il
progettista può prevederli soltanto per lavorazioni accessorie e di modesta
entità. Non è stabilito un limite quantitativo, ma è da ritenere che, secondo
canoni di ragionevolezza, la loro entità debba essere contenuta entro la
misura di pochi punti percentuali dell'importo dell'appalto.
Alla esecuzione di lavori in economia contemplati in contratto può darsi luogo
in due modi ( la cui scelta è rimessa di volta in volta al direttore dei lavori )
stabiliti, rispettivamente, negli artt. 186 e 187 reg., e cioè:
a) su fattura
b) su liste settimanali
In realtà, dette disposizioni attengono alle modalità di contabilizzazione, ma
da esse è dato evincere una profonda differenza sostanziale tra le due figure.
Di estrema importanza l’introduzione nel regolamento di un nuovo articolo in
merito alla possibilità di redigere per il lavori in economia una contabilità
semplificata.
Art. 210. Contabilità semplificata
“1. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro
e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a
40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante
apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto
attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo
valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori
effettivamente eseguiti.
73
I Lavori in Economia
2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione
del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. “
Lavori in economia su Fattura
Il direttore dei lavori dà luogo ai lavori in economia su fattura nei casi in cui
richieda all'appaltatore una prestazione che l'appaltatore stesso debba
commissionare a terzi (es., un cancello in ferro, una apparecchiatura, ecc ...).
In questa ipotesi, il direttore dei lavori deve preventivamente dare il
benestare su un preventivo del terzo e successivamente, una volta eseguita
la prestazione o la somministrazione, verificare la corrispondenza al
preventivo del pagamento effettuato dall'appaltatore su fattura del terzo.
Il pagamento della fattura va fatto all'appaltatore previa dimostrazione, da
parte di questo, di aver effettuato l'intero pagamento al terzo mediante
produzione di quietanza (art. 186 reg.).
Lavori in economia su Liste Settimanali
Quando, invece, il direttore dei lavori dà luogo ai lavori in economia mediante
“liste settimanali”, l'appaltatore mette a sua disposizione gli operai, i mezzi
d'opera necessari e materiali (arg., ex art. 187) ed il direttore dei lavori,
avvalendosi di essi, procede alle lavorazioni occorrenti (art. 5 co. 2, CGA).
Il costo degli operai, dei mezzi d'opera e materiali è poi annotato
dall'assistente su un “brogliaccio” e poi scritte su un documento contabile
denominato “lista settimanale” per poi essere riversato nel documento
contabile essenziale che è il registro di contabilità.
Detti costi di operai e mezzi d'opera (es., un operaio specializzato per 10 ore;
un escavatore per 5 ore; ecc.) vanno quantificati sulla base di appositi prezzi
che devono essere indicati in contratto (costo orario dell'operaio
specializzato; costo orario dell'escavatore) (art. 179 del reg.).
Art. 179. Lavori in economia contemplati nel contratto
“1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di
elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per
quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono
liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori
incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso
d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. “
Precedentemente il dpr 554/99 disponeva
Art. 153 (Lavori in economia contemplati nel contratto)
”1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di
elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta. “
Quando si preveda in sede di progettazione di dar luogo a lavori in economia
su liste settimanali, è perciò necessario stabilire in progetto due elementi:
74
I Lavori in Economia
l'importo complessivo dei lavori in economia ed i prezzi orari dei vari tipi di
macchinari, dei vari tipi di operai e materiali.
L'importo complessivo dei lavori in economia, poiché fa parte dell'ammontare
contrattuale, è soggetto al ribasso d'asta, tranne il costo della manodopera
su cui non si applica il ribasso.
I lavori in economia su liste settimanali non costituiscono più un mero
rimborso dei costi vivi sostenuti dall'appaltatore (ex dpr 554/99 art.153 “al
lordo del ribasso d'asta”) ma sono incrementati delle spese generali e
dell’utile d’impresa e sono soggette però al ribasso d’asta.
Considerazioni Generali
I lavori in economia rappresentano, in via generale, un sistema di
realizzazione residuale riferito a specifiche e motivate esigenze.
Ciò lo si deduce dall’Art. 32 del reg
“3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo
metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali
lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire
nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.”
Ed Art.174 del reg. “2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori
o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali
non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi
possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo
dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da
ribasso d'asta.”
Tale disposizione va letta in relazione all’art.33 del reg. allorquando specifica
che “1. Il progetto esecutivo ….definisce compiutamente ed in ogni
particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da
realizzare”. Si esclude quindi la possibilità, oramai diventata prassi, di
eseguire, in economia, opere complementari od accessorie non previste in
progetto.
Possiamo quindi distinguere:
1 - Lavori in economia contemplati nel contratto
2 - Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi d’appalto
3 - Lavori in economia per cause impreviste
(non dovute ad errori o omissioni progettuali)
75
I Lavori in Economia
Art.
174.
Autorizzazione
della
spesa
per
lavori
in
economia
1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 125, comma 6, del codice,
nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi
compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal
responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni
progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato
disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere
autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del
procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli
accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso
d'asta.
Art. 175. Lavori d'urgenza
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla
necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in
cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno
provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico
competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è
trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la
copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
Art. 176. Provvedimenti in casi di somma urgenza
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio,
il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima
sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di
cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di
200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma
diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del
procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con
l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto
all'articolo 163, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la
trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante
che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non
riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si
procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori
realizzati.
76
Il Collaudo
La Sintesi della disciplina sulle Riserve
Nel corso dell'esecuzione dell'appalto può accadere o che l'amministrazione
avanzi delle pretese nei confronti dell'appaltatore o, al contrario, che questi
accampi pretese nei confronti della prima.
1- L’Amministrazione : in caso di pretese può agisce in via di autotutela nei
casi consentiti dalla legge (ordine di demolizione o rifacimento; detrazioni dal
corrispettivo dell'appaltatore per vizi delle opere realizzate; ecc.).
2- L’Appaltatore : Relativamente alle pretese dell'appaltatore, la legislazione
sui lavori pubblici pone un complesso di garanzie affinché l'appaltatore possa
far valere le sue pretese formulando tempestivamente le sue domande in
una serie di atti dell'appalto.
Dal punto di vista terminologico la definizione di "riserva" è impropria poiché
le richieste dell'appaltatore sono infatti delle domande.
Si parla propriamente di riserva nei casi in cui l'appaltatore non sia in grado
di formulare contestualmente le sue domande; in tal caso egli firma con
l'apposizione, accanto alla sottoscrizione,della dizione "con riserva", che ha
un duplice effetto:
1- Escludere che la sottoscrizione abbia il suo significato tipico che è quello
dell'accettazione;
2- Consentirgli di formulare la sua domanda nei 15 giorni successivi, così
impedendo la decadenza che altrimenti conseguirebbe alla mancata
formulazione della stessa.
Le pretese dell'appaltatore nei confronti dell'amministrazione possono
suddividersi in tre categorie:
1) pretese di maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella
contabilità dei lavori; ciò accade quando l'appaltatore ritenga che siano
state contabilizzate quantità di lavori inferiori a quelle realmente eseguite;
ovvero quando alle quantità eseguite siano stati applicati prezzi di elenco
inferiori a quelli dovuti .
2) pretese connesse a fatti di forza maggiore che rendono più onerosa
la prestazione dell'appaltatore rispetto a quella contrattualmente
prevista (es., l'equo compenso per un imprevisto geologico ai sensi dell'art.
1664, co. 2, cod. civ.);
3) pretese di natura risarcitoria, in quanto traggono origine da
comportamenti illeciti dell'amministrazione (es., una sospensione dei
lavori illegittima perché conseguente a negligenze dell'ente appaltante).
77
Il Collaudo
L’appaltatore per evitare la decadenza delle sue pretese deve:
a) formulazione della domanda sul “primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell'esecutore” (Art.191 c.1 del reg.);
b) riproporre la riserva nel registro di contabilità ed entro 15 giorni esplicarla,
sempre sullo stesso atto, indicando con precisione il compenso cui crede
aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Poiché, in genere, il registro
viene sottoposto all'appaltatore in occasione di ogni stato di avanzamento
lavori, si può affermare che l'onere in argomento va assolto in occasione
dello stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto;
Art.190 c.1 del reg. “Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o
senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. “
c) conferma delle domande sul conto finale dei lavori (art. 174, co. 2 e 3,
reg.; art. 191, co. 2, CGA).
art. 174 “2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità
durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte
sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la
transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui
all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.”
Art. 191 c.2 “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto
dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione
del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di
contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate. “
La riserva deve essere formulata negli atti prima detti e non può essere
sostituita da equipollenti, quali l'invio di una lettera o di una diffida.
La funzione delle riserve
Le teorie in merito alle funzioni della riserva e alla sua tempestività:
1- Fornire all'amministrazione la possibilità di effettuare con immediatezza i
necessari controlli circa la fondatezza delle riserve.
2- Di dare certezza e incontestabilità alle partite di lavoro via via registrate.
Da ciò l'onere di immediata proposizione delle riserve soltanto quando esse
si riferiscono a partite registrate o a queste direttamente connesse.
78
Il Collaudo
3- Necessità di consentire agli organi dell'amministrazione una continua
verifica circa l'andamento e l'entità della spesa dell'opera. La teoria
dominante del controllo dalla spesa .
L’istituto della riserva ha come scopo principale di dare certezza giuridica
alla contabilità ovvero di rendere incontestabili i “fatti producenti spesa”
(Art.180c.2) definitivamente accertati e registrati al fine di ottenere un
concreto controllo della spesa. Per tale ragione non sorge l’onere della
riserva per quelle lavorazioni per le quali “non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione “ (Partita Provvisoria)
Art.190 c.6 del reg. “6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia
possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può
registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso
l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono
portate in detrazione le partite provvisorie. “
In tal caso il Direttore dei Lavori, poiché limita il diritto di Controllo della
spesa, deve darne espressa motivazione sullo Stato di Avanzamento dei
Lavori. Art.168 c.3 del reg. ”lo stato d'avanzamento può essere redatto,
sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi
provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento
mediante opportuna annotazione.”
Tempestività delle riserve. Fatti ad effetti istantanei e fatti continuativi.
l'art. 191, co. 2 testualmente recita
“Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che
ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.”
Appare quindi necessario, onde giustificare il doppio riferimento al verificarsi
o al cessare del fatto pregiudizievole, distinguendo tra i fatti ad effetti
istantanei ed i fatti ad effetti continuativi.
1- i fatti ad effetti istantanei sono quelli che producono istantaneamente il
pregiudizio per l'appaltatore, come, per esempio, un’errata contabilizzazione.
2- i fatti ad effetti continuativi sono invece quelli in cui il pregiudizio non si
esaurisce in un solo momento, ma si prolunga per un lasso di tempo più o
meno ampio.
Per i fatti di questo secondo tipo, che generalmente in dottrina ed in
giurisprudenza vengono qualificati come, fatti continuativi l'onere di
formulazione della riserva a pena di decadenza sorge al momento della
cessazione del fatto stesso ovvero quando sarà possibile esplicitare con
esattezza il danno subito ovvero quando si potrà formulare la “precisa
quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute”
(art.191c.3)
79
Il Collaudo
Contenuto delle riserve
Art.190 c.3 del reg.” 3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora
l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le
corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. “
Relazione al Regolamento Art. 190 – 191 - Gli articoli riproducono
rispettivamente l’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle eccezioni e riserve
dell’esecutore sul registro di contabilità e l’articolo 31 del d.m. ll.pp..
19 aprile 2000, n. 145, che detta disposizioni concernenti la forma ed
il contenuto delle riserve, eliminando ogni possibile incongruenza
interpretativa in merito alla previsione che l’esecutore possa firmare
con riserva il registro il contabilità, ed esplicarne i motivi, a pena di
decadenza, entro i quindici giorni successivi qualora l'esplicazione e la
quantificazione della riserva non siano possibili al momento della
formulazione della stessa.
Nella precisazione della riserva è perciò sufficiente che l’Appaltatore
esponga i fatti che stanno a fondamento delle sue domande in modo da far
comprendere all'amministrazione le ragioni sostanziali che le giustificano.
L’esigenza da soddisfare è perciò quella di una esposizione dei fatti chiara e
completa, tale cioè da rendere edotta l'amministrazione del rapporto
esistente tra gli stessi ed il pregiudizio subito dall'appaltatore.
Una domanda priva di questi elementi sarebbe da considerare generica,
inefficace poiché non assolverebbe alla funzione di consentire
all'amministrazione di valutare il fondamento della pretesa e quindi il reale
concreto possibile incremento del costo dell'opera.
Riserve che traggono origine dal conto finale, dal certificato di
ultimazione dei lavori e dal certificato di collaudo
Sul Conto Finale
Il principio della tempestività delle riserve e della decadenza di quelle tardive
comporta che l'appaltatore non può iscrivere sul conto finale riserve nuove
rispetto a quelle precedentemente formulate nel corso dei lavori.
Nel conto finale devono, a pena di decadenza, essere soltanto confermate le
riserve precedentemente formulate e non si possono “ iscrivere domande
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilità” (art. 201 reg.).
Tuttavia, non può escludersi che in casi particolari il conto finale possa
costituire sede idonea per la formulazione, per la prima volta, di riserve e
perciò per la proposizione di riserve nuove rispetto a quelle già iscritte
qualora tale documento sia il “primo atto dell'appalto idoneo a riceverle”
(Art.191)
Ciò accade quando per esempio rispetto all'ultimo stato di avanzamento la
DL rettifichi la contabilità in danno dell'appaltatore o comunque vi
80
Il Collaudo
introducano riduzioni o detrazioni che l'appaltatore ritenga ingiustificate o
illegittime.
Sul Certificato di Ultimazione
Anche il certificato di ultimazione dei lavori può essere sede di nuove riserve,
quando traggano origine dal certificato stesso (per es. quando esso attesti un
ritardo rispetto al termine contrattuale di esecuzione che l'appaltatore intende
contestare). In tal caso, poiché il certificato di ultimazione precede il conto
finale, l'appaltatore deve confermare la riserva su quest'ultimo, secondo la
regola generale.
Sul Certificato di Collaudo
Esistono infine riserve che l'appaltatore può avanzare per la prima volta sul
certificato di collaudo. Infatti “All'atto della firma egli può aggiungere le
richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.” … “Tali
richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal
presente regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze
previste.” (art. 233 reg.).
Sull’Ordine di Servizio
Rispetto alla previgente normativa l’ordine di servizio torna ad essere “atto
dell'appalto idoneo” a ricevere l’iscrizione di riserve.
“...omissis… L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle
Art. 152 c.3
disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere
le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte
nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva
all’ordine di servizio oggetto di riserve.”
Le contestazioni tra stazione appaltante ed appaltatore
(il precontensioso)
In corso d’opera possono sorgere dissensi in merito ad aspetti tecnici o
contestazioni che riguardano fatti. Il regolamento disciplina questa evenienza
(art.164) al fine di evitare che le contestazioni si trasformino poi in
contenzioso.
1- Per gli aspetti tecnici : Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano le
contestazioni insorte al responsabile del procedimento il quale convoca le
parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio
fra loro l’esame della questione al fine di risolvere la controversia.
2- Per i fatti : il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore
un processo verbale, delle circostanze contestate, che è inviato al
responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
81
Il Collaudo
Adempimenti della Direzione Lavori
Art. 190. Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Dlgs 163/06 Art. 240. Accordo bonario
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del
procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve
tempo possibile la propria relazione riservata.
Art. 200. Conto finale dei lavori “2. Il direttore dei lavori accompagna il
conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa
documentazione, e segnatamente: …omissis… f) la sintesi dell'andamento e
dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la
menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una
relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; “
Art. 225. Valutazioni dell'organo di collaudo
“3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere
sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non
sia già intervenuta una risoluzione definitiva.”
Art. 237. Certificato di regolare esecuzione
“3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla
ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 229.
4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste
dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235”
Dpr 207/10
“Ritenuto che, in relazione all'articolo 234, commi 1 e 2, la previsione circa il
riferimento alla relazione riservata sulle richieste dell'appaltatore non
contrasti con la disposizione di cui all'articolo 229, che disciplina i contenuti
del certificato di collaudo, in quanto la relazione riservata è un documento
distinto dalla relazione di collaudo contenuta nel certificato di collaudo, che
viene trasmesso a corredo di esso solo in caso di iscrizione di riserve da
parte dell'appaltatore;”
82
Il Collaudo
Il Collaudo
Elementi generali
Nei casi di lavori di importo limitato e di non particolare complessità è
prevista una procedura di verifica, della corretta esecuzione dell’opera, più
agile rispetto al collaudo. Si tratta del certificato di regolare esecuzione che
viene perfezionato dal direttore dei lavori e sostituisce a tutti gli effetti il
collaudo.
Per i lavori superiori a 500.000 euro e non eccedenti il 1.000.000 di euro “è in
facoltà soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di
regolare esecuzione” Art.141 del Codice. In alcun modo, però, il certificato di
regolare esecuzione può sostituire il collaudo in corso d’opera.” Aut. di Vig.
Autorità di Vigilanza “tra il certificato di regolare esecuzione e quello di
collaudo in corso d’opera non esiste alcun rapporto di sostituibilità e,
pertanto, il collaudo in corso d’opera sarà obbligatorio ove ricorrano le
condizioni fissate dall’art.187 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m.”
Il collaudo deve essere eseguito entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori
oppure fino ad un anno nei casi “di particolare complessità dell'opera da
collaudare” (art.141 del codice e art.3 del reg.).
Il certificato di regolare esecuzione va emesso non oltre 3 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori; e va confermato dal
responsabile del procedimento.
Normalmente il collaudo non interviene dopo l’ultimazione dell’opera, ma
dopo un determinato periodo di tempo. E’ questo un periodo di attesa che ha
la specifica funzione di garanzia poiché è predisposto al fine di testare il
comportamento dell’opera successivamente al suo compimento. (CianfloneGiovannini)
Il certificato di regolare esecuzione, essendo un equipollente del certificato di
collaudo, è soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione.
Art. 237. Certificato di regolare esecuzione
“1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 141, comma
3, del codice, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si dà
luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è
confermato dal responsabile del procedimento.”
Il collaudo ha lo scopo di:
− verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola
d’arte e secondo le regole tecniche prestabilite, in conformità del contratto,
delle varianti e conseguenti atti di sottomissione debitamente approvati;
− verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi
corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto; Comprende altresì tutte le
verifiche tecniche previste da leggi di settore.
− esaminare le riserve dell’appaltatore sulle quali non sia intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa, qualora iscritte nel registro di
contabilità e nel conto finale nei modi e termini prescritti.
83
Il Collaudo
Dall’obbligatorietà del collaudo discende che:
a) l’amministrazione appaltante non può accettare, né prendere
definitivamente in consegna l’opera, né procedere al pagamento del saldo,
né alla restituzione delle cauzioni e delle ritenute di garanzia, se non è
effettuato il collaudo;
b) l’appaltatore può pretendere l’esecuzione del collaudo, perchè esso non è
solo un diritto dell’amministrazione ma anche un obbligo per la definizione
dell’appalto.
La verifica: natura e contenuti
La verifica è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri giudicati
necessari. La verifica è il complesso delle attività materiali e tecniche svolte
dal collaudatore ai fini del giudizio sull’opera.
Anche nel caso di certificato di regolare esecuzione le verifiche, effettuate
dal direttore dei lavori, dovranno riguardare la regolarità contabile al fine di
apportare le necessarie rettifiche al conto finale.
Emissione del certificato di regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo entro 2 anni dalla data della relativa emissione.
Decorsi i 2 anni il collaudo si intende approvato ancorché l’atto di
approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto
termine. Conseguenza della natura provvisoria del certificato di regolare
esecuzione è che l’impresa risponde delle difformità e dei vizi dell’opera,
occulti, occultati o riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante,
prima che il certificato assuma carattere definitivo ovvero:
Art.414 del Codice
“c. 3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo
secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. ..omissis...
c. 9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria,
deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione
e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, comma 2, del codice civile.
c. 10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.”
Art.229 del Regolamento
“c.3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice,
dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento
84
Il Collaudo
provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad
accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in
contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella
realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare
eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di
tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi
dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. “
Fino a colludo definitivo, l’appaltatore è quindi tenuto alla garanzia per le
difformità e i vizi dell’opera “ancorché riconoscibili” in sede di collaudo
provvisorio. Con la sottoscrizione o mancata sottoscrizione del certificato di
regolare esecuzione, l’appaltatore decade dal diritto di contestare la
liquidazione finale, fatte salve le riserve già inserite nel registro di contabilità
e confermate nel conto finale (T.A.R. Lombardia - Brescia - 20 gennaio 1990,
n. 11). Con l’emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio va
effettuato lo svincolo della cauzione e, previa garanzia fideiussoria, il
pagamento (non oltre il novantesimo giorno) della rata di saldo.
Art. 235. Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in
vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo
svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del
presente regolamento.
2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo
non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle
operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente
accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione
di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1.
Spettano all’appaltatore “le spese per la custodia e la buona conservazione
delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;” Art. 32 c.4 lettera n) del
Regolamento
Il pagamento della rata di saldo previa garanzia fideiussoria non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, c.c.
85
La Contabilità
La Contabilità
Gli atti contabili
Al direttore dei lavori compete la redazione degli atti contabili che hanno ad
oggetto “l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti
spesa”, tali documenti sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge. (Art.180)
La predisposizione degli atti contabili può essere attribuita ai collaboratori del
Direttore dei lavori ma sempre sotto la sua diretta responsabilità.
“L’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono
avvenire contemporaneamente al loro accadere”
al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei
lavori e dell’importo dei medesimi, nonché dell’entità dei relativi fondi, l’ufficio
di direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d’avanzamento dei lavori ed i certificati
per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite
disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme
autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di
deficienza di fondi.
In base a quanto stabilito dal regolamento, la contabilità può essere tenuta
anche mediante programmi informatici. In tali casi è di fondamentale
importanza l’apposito “Brogliaccio”
Art. 180 del reg. “7. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche
attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta
dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli che seguono. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti
esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati
dal responsabile del procedimento. “
Possibilità di frazionare la Contabilità
Art.197 del reg. “1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere
distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di
finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso
distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei
relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere
analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno
stesso contratto.”
Art. 10. del reg. “Il responsabile del procedimento fra l’altro…omissis…cura
che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i
documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;”
86
La Contabilità
I DOCUMENTI CONTABILI
Art. 181. Elenco dei documenti amministrativi e contabili
1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle
somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
Il giornale dei lavori (Art.182)
Nel giornale dei lavori vengono annotati giornalmente tutti i fatti di ordine
tecnico-economico e la descrizione del reale andamento dei lavori.
Art. 182
1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per
annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono
le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica
impiegata per l'esecuzione dei lavori nonché quant'altro interessi
l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai
lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute
istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla
natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le
prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le
relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di
accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le
sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le
modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di
ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed
aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene
opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima
annotazione dell'assistente.
87
La Contabilità
Libretti delle misure
Il direttore dei lavori tiene i libretti delle misure. Spetta al direttore dei lavori
eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni. La
mansione può essere da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre
comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve
verificare i lavori e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma.
Cura, inoltre, che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente
firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure. Pertanto,l’appaltatore deve essere sempre invitato
alle misurazioni e, qualora non intervenga o non sottoscriva i libretti delle
misure ed i brogliacci, il direttore dei lavori procede alla presenza di due
testimoni, i quali firmano i documenti ora indicati.
Art.185 c1 2°p. “ Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui
libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci
siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico
dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. “
L’utilizzo del Brogliaccio
In base al comma 3 dell’art. 183 del reg. è di fondamentale importanza, nel
caso di contabilità computerizzata, utilizzare dei brogliacci come supporto
documentale contenente le annotazioni delle misure eseguite in
contraddittorio.
Art.183 c3. ” Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata
attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con
l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la
contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del
procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere
effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non
espressamente richiamato.”
Art. 185. Modalità della misurazione dei lavori
La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui
spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle
lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo
coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore
dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la
propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha
assistito al rilevamento delle misure. “
“1.
Il contenuto dei Libretti di Misura delle lavorazioni e provviste
Art. 183. Libretti di misura dei lavori e delle provviste
1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle
lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione
di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
88
La Contabilità
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso;
trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose,
devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima
e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed
esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
Nota: nell’art.183 comma 1 viene ribadita la necessità di produrre una
contabilità chiara e leggibile in modo da consentire la immediata
identificazione delle annotazioni contabili anche in tempi successivi.
È da sottolineare che il nuovo regolamento richiede una maggior
strutturazione delle aliquote percentuali per le annotazioni dei lavori a corpo.
Art. 184. Annotazione dei lavori a corpo
“1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale,
in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di
lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale
dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria,
rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. “
Art. 43. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
“6. …omissis…Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e
aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro
componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati
sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle
quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.”
Art. 186. Lavori e somministrazioni su fatture
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano
mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del
direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e,
ove necessario, rettificate, sono pagate all'esecutore, ma non iscritte nei
conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
Art. 187. Liste settimanali delle somministrazioni
1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste
somministrate dall'esecutore sono annotate dall'assistente incaricato su un
brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore
firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite,
nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno
della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera
forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle
rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza
dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte
secondo
89
La Contabilità
La nozione contenuta nell’art.213 c.3 definisce chiaramente quali siano i limiti
di accettazione delle annotazioni riportate sul libretto delle misure.
Art. 213. Operazioni in contraddittorio con l'esecutore.
1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni
è fatta in contraddittorio con l'esecutore ovvero con chi lo rappresenta.
2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali
operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni
operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da
chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'esecutore o dal
tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
3. La firma dell'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al
rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice
accertamento della classificazione e delle misure prese.
Registro di Contabilità e riserve Art.188
Il registro di contabilità continua ad essere il documento più importante
della contabilità dei lavori.
A tal fine l'art. 188 prevede che il documento in parola debba offrire la
documentazione cronologica dell'opera nel suo svolgimento, per
accertarne quantità, classificazioni, prezzi ed importo.
Art.188 c1 “Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono
trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono
essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del
procedimento e dall'esecutore.”
Il direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, personale da lui designato,
tiene il registro di contabilità di cui all’art. 188, del regolamento.
Tale registro reca in ordine cronologico le annotazioni delle lavorazioni e
delle somministrazioni trascritte dai libretti delle misure. Le sue pagine sono
preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e
dall’appaltatore. Il direttore dei lavori interviene con i suoi poteri istruttori pure
allorché l’appaltatore ritenga di iscrivere domande nel registro di Contabilità.
Infatti, se l’appaltatore firma con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il
direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni. Se omette di giustificare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni
ostative al riconoscimento delle pretese dell’appaltatore, incorre in
responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l’amministrazione sia
tenuta a sborsare (art. 190 del reg.) .
Rispetto al dpr 554/99 è da segnalarsi un’innovazione per la tenuta del
registro in caso di contabilità computerizzata.
Art. 188. Forma del registro di contabilità “4. Nel caso di tenuta
informatica del registro di contabilità, i fogli stampati e numerati devono
essere firmati dal responsabile del procedimento e dall'esecutore e devono
essere raccolti in un unico registro.”
90
La Contabilità
Nel caso in cui non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria quantità dedotte da
misurazioni sommarie. A seguito di ciò, l’onere della immediata riserva da
parte dell’appaltatore diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie (art. 190, comma 6, reg.).
Art. 192. Titoli speciali di spesa
1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista
settimanale è riportato sul registro.
2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per
applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto
un capo distinto.
3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.
“Nel caso in cui l’appaltatore sottoscriva il registro di contabilità senza
eccepire alcunché ovvero non espliciti la riserva nel termine perentorio
appena sopra visto, decadrà dal diritto di avanzare domande in ordine alle
annotazioni già operate dal direttore dei lavori. …omissis…
Questa decadenza, peraltro, essendo posta a presidio di un interesse
pubblico, è insuscettibile di essere rimossa sia ad opera dell’appaltatore –
mediante iscrizione di domande tardive, magari all’atto della successiva
presentazione alla firma del registro di contabilità se non addirittura all’atto
della sottoscrizione del conto finale – sia ad opera del direttore dei lavori
ovvero del collaudatore o comunque dalla stazione appaltante.”(F. Pittaluga)
Sommario del registro di contabilità Art.193
E’ il documento attraverso il quale è dato evincere una generale visione
della contabilità dell'opera attraverso il raggruppamento, per articoli, dei
lavori descrivendone le quantità eseguite.
“3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità
di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una
verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal
registro di contabilità.”
Stato di avanzamento dei lavori Art.194
Lo stato di avanzamento è il documento, compilato a cura dei direttore dei
lavori, attraverso il quale effettuare il pagamento all'appaltatore di una rata di
acconto, qualora ciò sia dovuto in relazione alle modalità indicate nel
contratto.
“1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto, si deve
effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei
termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale sono
riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio
dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali
elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta
approvazione ai sensi dell'articolo 163.
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può
essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o,
nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui
all'articolo 193.
91
La Contabilità
3. Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190, comma 6, e
sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati
dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento
delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la
responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi
provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento
mediante opportuna annotazione.”
Nota: Al SAL va allegata una copia del verbale di concordamento nuovi
prezzi. Inoltre, il direttore dei lavori dovrà fornire adeguata motivazione, nel
SAL, all’ annotazione di lavorazioni in partita provvisoria. Ciò in ragione
dell’art.190 c.6 in base alla quale, per tali quantità, l’onere della tempestività
della riserve diviene operante in sede di contabilizzazione definitiva.
Art. 190. c.6 “ Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una
precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in
partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere
dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie. “
Il certificato per il pagamento delle rate di acconto
Il certificato per il pagamento delle rate di acconto costituisce il documento
nel quale viene liquidato il credito maturato in favore dell'appaltatore. Il
responsabile dei procedimento è tenuto ad emettere il certificato in parola,
che deve essere rilasciato “nel più breve tempo possibile e comunque non
oltre il termine stabilito dal contratto"
Art. 195. Certificato per pagamento di rate
“1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni
eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del
procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il
termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello
stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla
stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato
di pagamento.
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è
annotato nel registro di contabilità. “
Fa eccezione il caso in cui la sospensione permanga per più di 45 giorni in
tali casi a norma dell’art.141c.3 “la stazione appaltante dispone comunque il
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione”.
Il precedente limite fissato dal dpr554/99 era di 90 gg.
Art. 143 del reg. ”1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i
quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di
avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194. Il termine per disporre il
pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i
trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.”
92
La Contabilità
Art. 141. Pagamenti in acconto
1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’esecutore, in base ai
dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo
dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto ed a misura
dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal
responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la
quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il
termine fissato dal contratto o non appena raggiunto l’importo previsto per
ciascuna rata.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a
quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di
sospensione.
Conto finale dei lavori
Art. 200. Conto finale dei lavori
1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel
capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di
avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del
procedimento.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui
sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta,
allegando la relativa documentazione, e segnatamente: …omissis
Art. 202. Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
1. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo
201, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni,
redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:
..Omissis….
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime
parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali
non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o
l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice.
93
La Contabilità
I Tempi di compilazione ed emanazione
Libretto delle misure/ Brogliaccio / Registro di contabilità
L’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere
Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o
nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Il Sommario del Registro
in occasione di ogni stato d'avanzamento
Stato d’Avanzamento lavori
Secondo le modalità ed i termini specificati dal contratto.
Certificato di pagamento
Nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal
contratto (che non può superare i 45 giorni) a decorrere dalla maturazione di
ogni stato di avanzamento dei lavori
Mandato di pagamento
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato
non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del
certificato stesso.
Certificato di ultimazione
Viene emesso dal Direttore dei Lavori “senza ritardo alcuno” a seguito di
positivo riscontro dell’avvenuta ultimazione comunicata dall’appaltatore.
Avviso ai creditori
All'atto della redazione del certificato di ultimazione il responsabile del
procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio
si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui
l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali
vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e
danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non
superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione.
Conto Finale dei lavori
Entro il termine stabilito nel capitolato speciale. Termine che logicamente
non può superare quello previsto per il collaudo (6 mesi oppure 1 anno) o
certificato di regolare esecuzione (3 mesi).
Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita
l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro
un termine non superiore a trenta giorni.
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La Contabilità
Collaudo / Certificato di regolare esecuzione
- Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi oppure
un anno dall'ultimazione dei lavori.
- Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.
Rata di saldo
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione.
Le Firme
Art. 181. Elenco dei documenti amministrativi e contabili
“…omissis
2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei
lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore
dei lavori.
3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal
tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento
delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei
casi previsti sono firmati dall'esecutore.
4. I certificati di pagamento e la relazione di cui all'articolo 202 sono firmati
dal responsabile del procedimento. “
Art. 188. Forma del registro di contabilità
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai
libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere
preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e
dall'esecutore.
Art. 182. Giornale dei lavori
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna
visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge
le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune
apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione
dell'assistente.
Art. 190. Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità
1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.
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Bibliografia
Bibliografia essenziale su testi di::
- Matteo Mazzone e Cesare Loria
- Antonio Cianflone, Giorgio Giovannini
Arch. Malossetti Enrico
email: [email protected]
Settore Direzione e Controllo OO.PP.
Comune di Ascoli Piceno
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La direzione Lavori rev.1