La fiscalità locale
a seguito della legge finanziaria 2007
Direzione Regionale della Puglia
PROVINCIA DI LECCE
VI° Modulo
Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali
24 maggio 2007
L’accertamento e la riscossione delle entrate degli ee.ll.
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Programma
• L’attività di controllo dei Comuni
- Disciplina sino al 31.12. 2006
- Disciplina dal 1.1.2007
•Prescrizione e decadenza
•La rendita presunta (i poteri residui)
•La MOTIVAZIONE dei provvedimenti
•La valutazione delle aree edificabili
•La valutazione delle superfici ai fini Tarsu
•L’allegazione degli atti istruttori per Tosap e ICP
•Il POTENZIAMENTO dell’attività di controllo
• le nuove possibilità offerte dalla Finanziaria 2007
•La riforma della riscossione – Equitalia e le possibili alternative
• I nuovi strumenti della riscossione – il ruolo e l’ingiunzione fiscale, elementi comuni
• Il CONTENZIOSO
•Gli strumenti deflattivi (autotutela, acc.to con adesione, conciliazione giudiziale)
Le disposizioni di semplificazione comuni
FINANZIARIA 2007
Comma 161
Modalità e termini per l’emissione degli atti di accertamento
Comma 162
Contenuto degli avvisi di accertamento
Comma 163
Termine per la notificazione del titolo esecutivo
Comma 164
Termine per la richiesta e l’effettuazione del rimborso
Comma 165
Misura degli interessi
Comma 166
Arrotondamento degli importi da versare
Comma 167
Compensazione dei tributi locali
Comma 168
Importi minimi per i versamenti ed i rimborsi
Comma 169
Termini ed efficacia per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe
Comma 170
Trasmissione al Min.economia dei dati del gettito delle entrate
Comma 171
Decorrenza delle norme
FLUSSO DI GESTIONE PROCEDIMENTALE
Abolito
CONTROLLOdal 2007
LIQUIDAZION
E
DICHIARAZIONE
(denuncia di
variazione)
FORMALE
IRROGAZIONE
SANZIONI
AVVISO
LIQUIDAZIONE
ACCERTAMENTO
CONTROLLO
SOSTANZIALE
Riscossione
coattiva
ruolo
Versamento
AVVISO
ACCERTAMENTO
IRROGAZIONE
SANZIONI
Nuovi termini
dal 2007
CONTENZIOSO
CONTENZIOSO
ATTIVITA’ DI CONTROLLO TRIBUTI LOCALI
- SITUAZIONE ANTE 2007 –
Fin.05
Termine
Accertament
o in rettifica
Termine
Accertament
o d’ufficio
TRIBUTO
Norma
Termine
liquidazione
ICP – DPA
d.lgs. 507/93
clicca art.10
-----
2 ANNI
2 ANNI
TOSAP
d.lgs. 507/93
clicca art.51
-----
3 ANNI
3 ANNI
TARSU
d.lgs. 507/93
clicca art.71
-----
3 ANNI
4 ANNI
d.lgs. 504/92
art.11
2 ANNI
3 ANNI
5 ANNI
ICI
clicca
TRIBUTO
Norma
originaria
Modifica
finanziaria ‘07
DAL 2007
Nuovo termine
per l’attività di accertamento
(versamento – rettifica – d’ufficio)
ICP – DPA
TOSAP
art.10
Soppresso
art.51
Commi
abrogati
Entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione o il
versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati
TARSU
ICI
art.71
art.11
Commi
abrogati
Commi
abrogati
FINANZIARIA 2007
COMMA 161
ATTIVITA’ DI CONTROLLO TRIBUTI LOCALI
- a partire dal 1° gennaio 2007 –
TRIBUTO
Norma
Termine
liquidazione
ICP – DPA
d.lgs. 507/93
art.10
-----
d.lgs. 507/93
art.51
-----
d.lgs. 507/93
art.71
-----
d.lgs. 504/92
art.11
----
TOSAP
TARSU
ICI
Termine
Accertamento
in rettifica e
d’ufficio
Termine
Accertamento
per omesso
versamento
5 ANNI
5 ANNI
5 ANNI
5 ANNI
5 ANNI
5 ANNI
5 ANNI
5 ANNI
L’attività di controllo per l’ICI
FINANZIARIA 2007 (c.175)
Abolizione dell’art. 59, comma 1, lett. l), d.lgs.446/97 - COMUNICAZIONE
Dal 2007
DECRETO BERSANI
4.7.06 n°223
(in attesa di attuazione)
SINO A DEFINITIVA
SOPPRESSIONE DEGLI OBBLIGHI FORMALI
Ritorno
al regime
della
DICHIARAZIONE
Le proroghe per l’ICI
ANNO 2005:
• Art.1, c.67, L.311/2004
– Proroga al 31/12/2005 ATTIVITA’ ACCERTAMENTO
• Art.1quater, L.26 del 1.3.2005 (d.l.314 del 30.12.2004)
– Proroga al 31/12/2005 ATTIVITA’ LIQUIDAZIONE
ANNO 2006:
• NESSUNA PROROGA
Applicazione ai rapporti pendenti
FINANZIARIA 2007
Comma 171
Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano
anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Applicazione ai rapporti pendenti
Rapporti pendenti
Entrata in vigore Finanziaria
1° gennaio 2007
Quelli non ancora definiti
al 31 dicembre 2006
AVVISI DI
LIQUIDAZIONE
ACCERTAMENTO IN
RETTIFICA
ACCERTAMENTO
D’UFFICIO
CON OBBLIGO
DICHIARATIVO
2003
SENZA OBBLIGO
DICHIARATIVO
2004
CON OBBLIGO
DICHIARATIVO
2002
SENZA OBBLIGO
DICHIARATIVO
2003
CON OBBLIGO
DICHIARATIVO
2000
SENZA OBBLIGO
DICHIARATIVO
2001
RAPPORTI
DEFINITI
AL 31/12/2006
…l’interpretazione del Ministero
AVVISI DI
LIQUIDAZIONE
ACCERTAMENTO IN
RETTIFICA
CON OBBLIGO
DICHIARATIVO
2003
SENZA OBBLIGO
DICHIARATIVO
2004
CON OBBLIGO
DICHIARATIVO
2002
SENZA OBBLIGO
DICHIARATIVO
2003
RAPPORTI
DEFINITI
AL
31/12/2006
ACCERTAMENTO
D’UFFICIO
CON OBBLIGO
DICHIARATIVO
2000
SENZA OBBLIGO
DICHIARATIVO
2001
Nota DPF 11159
del 19 marzo ‘07
DOMENICA
Rapporti pendenti
al 1° gennaio ‘07
Slittano al 2 gennaio ‘07
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ORA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Dal 1° gennaio 2007
OMESSO /
INSUFFICIENTE /
TARDIVO
VERSAMENTO
CON OBBLIGO
DICHIARATIVO
Prescritto
Prescritto
Prescritto
31/12/09
31/12/10
31/12/11
31/12/12
SENZA OBBLIGO
DICHIARATIVO
Prescritto
Prescritto
Prescritto
Prescritto
31/12/09
31/12/10
31/12/11
CON OBBLIGO
DICHIARATIVO
Prescritto
Prescritto
31/12/08
31/12/09
31/12/10
31/12/11
31/12/12
SENZA OBBLIGO
DICHIARATIVO
Prescritto
Prescritto
Prescritto
31/12/08
31/12/09
31/12/10
31/12/11
CON OBBLIGO
DICHIARATIVO
Prescritto
il 2/01/07
31/12/07
31/12/08
31/12/09
31/12/10
31/12/11
31/12/12
SENZA OBBLIGO
DICHIARATIVO
Prescritto
Prescritto il
2/01/07
31/12/07
31/12/08
31/12/09
31/12/10
31/12/11
INFEDELE
DICHIARAZIONE
OMESSA
DICHIARAZIONE
Inizio
occupazione
Termine di
presentazione
della
TARSU
D’UFFICIO
RETTIFICA
DENUNCIA
2°
1°
3°
4°
Anno di imposta
PRIMA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sino al 31.12.06
ACCERTAMENTO
IN RETTIFICA
INFEDELE DENUNCIA
Prescritto
Prescritto
31/12/06
31/12/07
31/12/08
31/12/09
31/12/10
ACCERTAMENTO
D’UFFICIO
OMESSA DENUNCIA
Prescritto
31/12/06
31/12/07
31/12/08
31/12/09
31/12/10
31/12/11
Inizio
Termine di
occupazione
presentazione
della
TARSU
DENUNCIA
1°
2°
3°
4°
5°
Anno di imposta
ADESSO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
dal 31.12.06
ACCERTAMENTO
IN RETTIFICA
INFEDELE DENUNCIA
Prescritto
Prescritto
31/12/08
31/12/09
31/12/10
31/12/11
31/12/12
ACCERTAMENTO
D’UFFICIO
OMESSA DENUNCIA
Prescritto
31/12/08
31/12/09
31/12/10
31/12/11
31/12/12
31/12/13
Il controllo dell’ICI
…..e la questione dei fabbricati senza rendita
ART.5 d.lgs 504/92 -Versione in vigore sino al 31.12.2006
4. Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i
fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad
accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita
catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già
iscritti.
FINANZIARIA 2007
Comma 173, lett. a)
Art. 11 ICI
LIQUIDAZIONE
e
ACCERTAMENTO
ULTIMAZIONE
FABBRICATO
NUOVA
COSTRUZIONE
Obbligo di
accatastamento
(Completamento
variazioni
permanenti)
Entro 30 giorni
2006
Esempio
Comune
AGENZIA
TERRITORIO
Comune
Invito comma 336
Nuova rendita
(rettifica)
Acc.to
2007
2009
2008
1 . 01. ’07
2010
Notifica
ex art.74
L.342/00
EFFETTI
FISCALI
Docfa
Contribuente
EFFICACIA
AUMENTO
???
RIEPILOGO
Art. 5, comma 4
Decreto ICI
Art. 11
Decreto ICI
Soppressi dal 1.1.2007
d.m.701/94
DOC-FA
L. 342/00
ART. 74
FINANZIARIA 2005
Commi 336, 337, 339
FINANZIARIA 2007
Comma 162.
IL CONTENUTO DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in
relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo
richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e'
possibile
ottenere
informazioni
complete
in
merito
all'atto
notificato,
del
responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorita' amministrativa presso i
quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di
autotutela, delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile
ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo
pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale
per la gestione del tributo.
Le norme sulla motivazione
Legge 241/90 – art.3
Statuto contribuente - art. 7
D.lgs. 32/01
ICI – art.11
Tarsu – art. 71
ICP – art. 10
Finanziaria 2007 – Comma 162
Tosap – art.51
FINANZIARIA 2007
Comma 162.
IL CONTENUTO DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in
relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo
richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e'
possibile
ottenere
informazioni
complete
in
merito
all'atto
notificato,
del
responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorita' amministrativa presso i
quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di
autotutela, delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile
ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo
pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale
per la gestione del tributo.
Motivazione per relationem
Il COMUNE
Se nella motivazione
dell’avviso di accertamento
si fa riferimento ad un altro
atto che
non è conosciuto né
ricevuto dal contribuente
Se nella motivazione
dell’avviso di accertamento
si fa riferimento ad un altro
atto che
è conosciuto o è stato
ricevuto dal contribuente
Può allegare l’atto
richiamato
Può riportare il
contenuto dell’atto
richiamato
Può fare un semplice richiamo all’atto
Contenuto dell’avviso di accertamento
SOGGETTO PASSIVO
CARATTERISTICHE DELLA FATTISPECIE IMPOSITIVA
LA MOTIVAZIONE, CIOE’ L’INDICAZIONE DI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI RGIURIDICHE CHE NE
HANNO DETERMINATO L’EMISSIONE DA PARTE DELL’ENTE LOCALE
L’EVENTUALE RIPRODUZIONE DEL CONTENUTO ESSENZIALE DI UN ALTRO ATTO CUI NELLA MOTIVAZIONE
SI FA RIFERIMENTO, NON CONOSCIUTO NE’ RICEVUTO DAL CONTRIBUENTE
L’UFFICIO PRESSO IL QUALE è POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI COMPLETE IN MERITO ALL’ATTO
NOTIFICATO O COMUNICATO
L’ORGANO O L’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA PRESSO I QUALI E’ POSSIBILE PROMUOVERE UN RIESAME
ANCHE NEL MERITO DELL’ATTO IN SEDE DI AUTOTUTELA
LE MODALITA’, IL TERMINE, L’ORGANO GIURISDIZIONALE O L’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA CUI E’ POSIBILE
RICORRERE IN CASO DI ATTI IMPUGNABILI
L’INDICAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
LA SOTTOSCRIZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
L’EVENTUALE ALLEGAZIONE DI UNALTRO ATTO CUI NELLA MOTIVAZIONE SI FA RIFERIMENTO, NON
CONCOSCIUTO, NE’ RICEVUTO DAL CONTRIBUENTE.
Sottoscrizione funzionario responsabile
• Legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 1 c.87
Firma autografa a mezzo stampa
Comma87.
La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali
e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento e' sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel
caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi
automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per
l'emanazione degli atti in questione, nonche' la fonte dei dati,
devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello
dirigenziale.
Altri atti da motivare
• RUOLO
• ART.1
D.M. 3.9.99 N.321
• ART.12 c.3 DPR 602 / 73
• CARTELLA DI
PAGAMENTO
• ART.6
• ART.25, c.2
D.M.3.9.99 n.321
DPR 602 / 73
La motivazione del “VALORE VENALE “
delle aree edificabili
PIANI TERRITORIALI DI CORDINAMENTO
PIANI REGOLATORI GENERALI (piani di fabbricazione)
PIANI DI LOTTIZZAZIONE
PIAN I REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI
PIANI DI RICOSTRUZIONE
PIANI DI ZONA PER L’EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE
PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
PIANI TERRITORIALI PAESISTICI
PIANI DI SISTEMAZIONE DI CENTRI SOTRICI O ARTISTICI
PIANI DI URBANIZZAZIONE DELLE COMUNITA’ MONTANE
L’area fabbricabile (art. 2)
….b) per area fabbricabile si intende l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi
ovvero in base alle possibilita' effettive di
edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennita' di
espropriazione per pubblica utilita'.
….il valore venale (art. 5)
5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da
quello venale in comune commercio al 1 gennaio
dell'anno di imposizione, avendo riguardo
• alla zona territoriale di ubicazione,
• all'indice di edificabilita',
• alla destinazione d'uso consentita,
• agli oneri per eventuali lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione,
• ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di
aree aventi analoghe caratteristiche.
I valori congrui
- art. 59 lett.g) d.lgs.446/971. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni
possono:
g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori
venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine
della limitazione del potere di accertamento del comune
qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore
non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri
improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al
massimo l'insorgenza di contenzioso;
ESEMPIO
1
ESEMPIO
2
Unificazione dei termini per la notifica del titolo esecutivo
Comma 163.
Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo.
SINO AL 31.12. 2007
TRIBUTO
Norma
ICP – DPA
d.lgs. 507/93
art.9
TOSAP
d.lgs. 507/93
art.51
TARSU
d.lgs. 507/93
art.72
ICI
d.lgs. 504/92
art.11
Termine per l’iscrizione a
ruolo coattivo
… in caso di
sospensione
31/12
del secondo anno
successivo
a quello in cui l’avviso di accertamento
è stato notificato
31/12
dell’anno successivo
a quello di scadenza del periodo
di sospensione
Nessun termine
(termini ordinari ex art.2946 e 2948,
coma 1, n.4)
- tosap temporanea (10 anni)
- tosap permanente (5 anni)
----------
31/12
dell’anno successivo
a quello di presentazione della
denuncia o di notifica dell’atto di
accertamento
31/12
del secondo anno
successivo a quello in cui erano
stati notificati l’avviso di liquidazione o
d’accertamento
----------
31/12
dell’anno successivo
a quello di scadenza del periodo
di sospensione
Dal 2007
Entro il 31/12
del terzo anno
successivo
a quello in cui
l’accertamento è
divenuto definitivo
Gli ausiliari dei tributi
179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal
dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di
accertamento, di contestazione immediata, nonche' di
redazione e di sottoscrizione del processo verbale di
accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per
quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti
dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera
disgiunta, delle attivita' di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai
sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative
all'efficacia del verbale di accertamento.
Gli ausiliari dei tributi
180. I poteri di cui al comma 179 non
includono, comunque, la contestazione
delle violazioni delle disposizioni del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni.
La procedura sanzionatoria amministrativa
e' di competenza degli uffici degli enti
locali.
Gli ausiliari dei tributi
• 181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite
– ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari
che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media
superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito
corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura
dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di
idoneita'.
• 182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze
penali in corso ne' essere sottoposti a misure di prevenzione
disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione.
FINE
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Diapositiva 1 - Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali