Origine delle Merci negli Scambi Internazionali
Norme, tecniche e certificazione
Forlì, martedì 21 luglio 2009
coordinatore:
C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena
relatori:
Avv. Enzo Bacciardi
Prof. Alberto Ghelfi
Avvocato e Doganalista
BACCIARDI & PARTNERS
Studio Legale Internazionale
P.le Matteotti 16 - Pesaro
[email protected]
www.bacciardistudiolegale.it
pagine: 72: diritti riservati
1
PREMESSA
L’incontro formativo si baserà sui contenuti illustrati in
questo documento, ma sarà accompagnato dalla
visualizzazione e dal commento di altre fonti tecniche
citate o correlate.
2
PRIMA PARTE
CLASSIFICARE
CORRETTAMENTE LE
MERCI
3
INDIVIDUAZIONE E COMPRENSIONE DEI DATI
FONDAMENTALI CONTENUTI NELLA
DICHIARAZIONE DOGANALE - 1
• CASELLA 15 (Paese di Spedizione - provenienza
geografica in caso di dichiarazione di importazione Paese di Esportazione in caso di dichiarazione di
esportazione)
• CASELLA 16: Paese di Origine NON PREFERENZIALE
della merce (solo in caso di dichiarazione di
importazione)
• CASELLA 17: Paese di destinazione della merce
esportata o importata
4
INDIVIDUAZIONE E COMPRENSIONE DEI DATI
FONDAMENTALI CONTENUTI NELLA
DICHIARAZIONE DOGANALE - 2
I DATI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA
MERCE / 2
•
•
•
LA CASELLA 33: riporta l’esatto codice di classificazione a 8 cifre (esportazione) o a
10 cifre (importazione), individuato tra diverse migliaia di codici applicando le regole
di classificazione sopra citate.
LA CASELLA 31: riporta la descrizione commerciale, che può rifarsi alla descrizione
contenuta all’interno della Tariffa Doganale a fianco del codice di classificazione
individuato, ma può e spesso deve specificare le caratteristiche peculiari del prodotto.
NOTA BENE: salvo casi particolari, non si applicano sanzioni amministrative quando
il codice di classificazione risulta errato ma la descrizione commerciale risulta
sufficientemente dettagliata da rendere possibile il calcolo dei diritti di confine e
doganali dovuti.
5
FONTI E TECNICA DI CLASSIFICAZIONE
DELLE MERCI - 1
I DATI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA MERCE
•
L’opera di classificazione merceologica e tariffaria della merce rappresenta la fase
preliminare di ogni corretta dichiarazione doganale e comporta la conoscenza di un
grande numero di norme tecniche contenute in varie fonti e che devono essere
applicate secondo un ordine preciso:
•
A) Le regole generali di classificazione contenute nelle DISPOSIZIONI PRELIMINARI DELLA
TARIFFA DOGANALE COMUNE,
B) Le regole di classificazione contenute nelle NOTE ALLE 21 SEZIONI e nelle NOTE ai 96
CAPITOLI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE,
C) Le regole contenute nella NOTE ESPLICATIVE DEL SISTEMA ARMONIZZATO DI
CLASSIFICAZIONE,
D) Le regole contenute nelle NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA della
Comunità europea
E) Le regole contenute nei REGOLAMENTI DI CLASSIFICAZIONE emanati dalla Commissione
europea in relazione a precisi prodotti di dubbia classificazione.
F) Informazioni Tariffarie Vincolanti (I.T.V. – B.T.I.)
•
•
•
•
•
6
FONTI E TECNICA DI CLASSIFICAZIONE
DELLE MERCI - 2
REGOLE GENERALI DI CLASSIFICAZIONE DOGANALE
CONTENUTE NELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI ALLA
TARIFFA DOGANALE
REGOLA 2a) Qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una
determinata voce doganale comprende questo oggetto anche
se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si
trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o
finito. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo
o finito, o da considerare come tale per effetto delle
disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non
montato.
7
SECONDA PARTE
INDIVIDUARE E
APPLICARE LE REGOLE
DI ORIGINE NON
PREFERENZIALE
8
REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE
DISTINZIONI PRELIMINARI
•
•
•
•
•
•
•
•
Il Paese di Origine delle merci non coincide necessariamente con il Paese di
Provenienza.
I prodotti originari del Paese A, che transitano nel Paese B senza subire lavorazioni o
trasformazioni sufficienti, mantengono l’origine del Paese A.
Ogni prodotto è oggetto di una norma di origine NON preferenziale e di una diversa
norma di origine preferenziale.
Nella maggior parte dei casi, la norma di origine preferenziale prevede lavorazioni o
trasformazioni più rilevanti rispetto alla norma di origine NON preferenziale.
Nella maggior parte dei casi un prodotto di origine preferenziale del Paese A, è
anche di origine NON preferenziale del Paese A.
Tuttavia è possibile che uno stesso prodotto sia di origine preferenziale del Paese A
e di origine NON preferenziale del Paese B.
Le norme di origine non preferenziale sono, nella maggior parte dei casi, fonte di
obblighi
Le norme di origine preferenziale sono sempre fonte di benefici e opportunità
9
DEFINIZIONE NORMATIVA DI ORIGINE
NON PREFERENZIALE / 1
Articolo 24 del Codice Doganale Comunitario
Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o
più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima
trasformazione
o
lavorazione
sostanziale,
economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa
attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la
fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia
rappresentato una fase importante del processo di
fabbricazione.
10
DEFINIZIONE NORMATIVA DI ORIGINE NON
PREFERENZIALE / 2
Articolo 25
Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato
o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione
che sia stata effettuata per eludere le disposizioni
applicabili nella Comunità alle merci di determinati Paesi,
non può in alcun modo essere considerata come
conferente, ai sensi dell'articolo 24, alle merci così
ottenute l'origine del Paese in cui è effettuata.
11
CATALOGO DELLE REGOLE
DI ORIGINE NON PREFERENZIALE
In applicazione dell’articolo 24 del Codice Doganale, la Comunità
europea ha fissato precise regole di origine NON preferenziale
applicabili a:
A) tutti i prodotti tessili e dell’abbigliamento classificabili ai Capitoli da
50 a 63 della Tariffa Doganale (ALLEGATO 10);
B) una piccola parte dei prodotti diversi dai prodotti tessili e
dell’abbigliamento (ALLEGATO 11).
Dal 2005 è possibile individuare la regola di origine NON preferenziale
applicabile a tutti i prodotti esclusi dall’ALLEGATO 11, tramite rinvio al
catalogo di regole depositato dalla Comunità europea in sede di
negoziati W.T.O. / W.C.O. per l’armonizzazione delle regole di origine
e composto da un articolato sistema di PRIMARY RULES e
RESIDUAL RULES
12
CONFLITTO E ARMONIZZAZIONE DELLE
DIVERSE REGOLE NAZIONALI DI ORIGINE
NON PREFERENZIALE
Ogni Paese o gruppo di Paesi associati ha fissato proprie
regole di origine NON preferenziali.
Secondo una norma internazionale, si applicano sempre
le regole di origine del Paese in cui il prodotto è
importato.
Variando le regole di origine, è possibile che uno stesso
prodotto sia allo stesso tempo:
• originario del Paese A, applicando le regole di origine del
Paese di esportazione;
• originario del Paese B, applicando le regole di origine del
Paese di importazione.
13
REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE
DELLA COMUNITA’ EUROPEA – ESEMPIO 1
CAPI di abbigliamento diversi da quelli a maglia (cap.62 della Tariffa
Doganale)
Il Paese (Comunitario o extracomunitario) nel quale sono svolte almeno
le operazioni di seguito indicate conferisce al materiale o prodotto
finito l’origine NON preferenziale:
A) capi finiti o completi:
Confezione completa
per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che
debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o
alla modellatura delle stoffe a maglia.
alcuni esempi di operazioni di rifinitura:
— applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura;
— confezione di asole;
—rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli
inferiori di camicie, gonne o abiti;
B) capi non finiti o incompleti: Fabbricazione a partire da filati
14
REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE
DELLA COMUNITA’ EUROPEA – ESEMPIO 2
CALZATURE: CLASSIFICATE ALLE VOCI DOGANALI
DA 64.01 A 64.05
Sono di origine NON preferenziale del Paese in cui ha
luogo la fabbricazione a partire almeno da materiali di
qualsiasi altra voce doganale, escluse le calzature
incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie
o ad altre parti inferiori, della voce 6406
15
REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE
DELLA COMUNITA’ EUROPEA – ESEMPIO 3
V.D. 84.30: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo
spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la
perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi …..
Sono di origine NON preferenziale del Paese in cui sono rispettate ALMENO le seguenti
condizioni:
• Il prodotto finito classificabile alla v.d. 84.30 è ottenuto a partire da materiali o parti
originari di altri Paesi ma classificati ad una v.d. diversa dalla 84.30 e da 84.31
(relativa alle parti destinate esclusivamente o principalmente alle macchine della v.d.
84.30)
OPPURE:
• il prodotto finito classificabile alla v.d. 84.30 è ottenuto tramite assemblaggio o
lavorazione di materiali o parti originari di altri Paesi, purché il valore aggiunto tramite
le operazioni di assemblaggio o lavorazione sia pari ad almeno il 45% del prezzo EX
WORKS del prodotto finito.
16
REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE
DELLA COMUNITA’ EUROPEA – ESEMPIO 4
95.06: Oggetti ed attrezzi per l’educazione fisica, la
ginnastica o l’atletica
Sono di origine NON preferenziale del Paese in cui sono
rispettate ALMENO le seguenti condizioni:
• il prodotto finito classificabile alla v.d. 95.06 è ottenuto a
partire da materiali o parti originari di altri Paesi ma
classificati ad una v.d. diversa dalla 95.06
17
REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE
DELLA COMUNITA’ EUROPEA – ESEMPIO 5
02.07:
Carni e frattaglie commestibili, fresche,
refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105
(Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e
faraone, vivi, delle specie domestiche)
Sono di origine NON preferenziale del Paese in cui
l’animale è nato ed è stato allevato;
OPPURE
del Paese in cui l’animale è stato allevato per almeno 1
mese
18
REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE
DELLA COMUNITA’ EUROPEA –
SIGNIFICATI E CONDIZIONI IMPORTANTI PER RISPETTARE LE REGOLA DI ORIGINE:
A) Il valore aggiunto pari almeno al 45% del prezzo EX WORKS può comprendere:, tra gli altri costi:
•
il costo dell'assemblaggio,
•
il costo delle eventuali parti aggiunte di origine del Paese dove ha luogo l'assemblaggio,
•
i costi di finishing e test;
•
i costi generali ed il margine di profitto.
B) non tutte le forme di assemblaggio conferiscono alle parti importate la nuova origine del Paese di assemblaggio.
L'assemblaggio deve rappresentare una fase determinante durante la quale si concretizza la destinazione dei
componenti utilizzati.
Sono insufficienti le forme di assemblaggio semplice, secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'allegato D.1 della
Convenzione di Kyoto: "non devono essere considerate trasformazioni o lavorazioni sufficienti le operazioni che
non contribuiscono affatto o soltanto in minima parte a conferire alle merci le loro caratteristiche o proprietà
essenziali, ed in particolare le operazioni che comprendono semplici operazioni di montaggio".
L'assemblaggio non conferisce una nuova origine quando le parti ed i componenti utilizzati risultano precedentemente
importati in kits completi, poiché (secondo una regola internazionale di classificazione) i prodotti che si presentano
smontati o non montati sono classificabili alla stessa voce doganale del prodotto montato e non alle voci dei
singoli componenti;
Quando è oggettivamente difficile stabilire la rilevanza delle operazioni di assemblaggio, è sufficiente il rispetto della
regola valore aggiunto pari ad almeno il 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto assemblato / completo
19
FUNZIONI DOGANALI DELL’ORIGINE NON
PREFERENZIALE
Le regole di origine NON preferenziale sono funzionali
all’applicazione delle misure di politica commerciale e tariffaria.
Ad esempio:
–
–
–
–
–
restrizioni quantitative,
misure di sorveglianza,
dazi antidumping,
dazi compensativi,
contingenti tariffari
sono applicabili soltanto a prodotti originari di alcuni Paesi colpiti o
individuati da appositi provvedimenti di politica commerciale o
tariffaria.
L’applicazione delle misure di politica commerciale o tariffaria
dipende dall’origine, documentata e certificata, di ogni singola
partita di prodotti importati.
20
TERZA PARTE
NORME, PROCEDURA E
DOCUMENTI PER LA
RICHIESTA DEL
CERTIFICATO DI ORIGINE
NON PREFERENZIALE
21
PROVE DELL’ORIGINE NON
PREFERENZIALE
La prova dell’origine non preferenziale è rappresentata da
un certificato rilasciato dalla Camera di Commercio e
altra Autorità delegata dal Paese esportatore.
Sono previsti controlli a posteriori delle prove di origine,
anche sulla base di accordi internazionali di mutua
cooperazione doganale.
22
NORME GENERALI IN MATERIA DI RILASCIO
DEI CERTIFICATI DI ORIGINE NON
PREFERENZIALE - 1
Regolamento CE 2454 / 93
Sezione 3 Disposizioni d'applicazione relative ai certificati di origine
Sottosezione 1 Disposizioni relative ai certificati generali di origine
Articolo 47
Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di
origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente
abilitato dal paese di rilascio;
b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:
— la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
— il tipo di prodotto,
— il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il
numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure
quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni,
— il nome dello speditore;
c) comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.
23
NORME GENERALI IN MATERIA DI RILASCIO
DEI CERTIFICATI DI ORIGINE NON
PREFERENZIALE - 2
Regolamento CE 2454 / 93
Articolo 48
1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi
abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste
all'articolo 47, lettere a) e b).
2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui
modello figura all'allegato 12.
3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della
Comunità.
Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi
possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro
determinato.
Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte
soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari Stati membri, è
ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità.
24
NORME GENERALI IN MATERIA DI RILASCIO
DEI CERTIFICATI DI ORIGINE NON
PREFERENZIALE - 3
Regolamento CE 2454 / 93
Articolo 49
Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato.
Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato
intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono
rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di
esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni
vigenti in materia di origine.
È possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di
origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali.
Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura
nell'allegato 12.
25
NORME GENERALI IN MATERIA DI RILASCIO
DEI CERTIFICATI DI ORIGINE NON
PREFERENZIALE - 4
Regolamento CE 2454 / 93
Articolo 53
Le autorità competenti degli Stati membri determinano
le
indicazioni
supplementari
da
fornire
eventualmente nella domanda. Tali indicazioni
supplementari devono essere limitate allo stretto
necessario.
Ogni Stato membro informa la Commissione delle
disposizioni da esso adottate in virtù del comma
precedente. La Commissione comunica immediatamente
tali informazioni agli altri Stati membri.
26
NORME GENERALI IN MATERIA DI RILASCIO
DEI CERTIFICATI DI ORIGINE NON
PREFERENZIALE - 5
Regolamento CE 2454 / 93
Articolo 54
Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri
che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le
relative domande per almeno due anni.
Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto
forma di copie a condizione che ad esse possa essere
attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello
Stato membro in causa.
27
PROCEDURA E DOCUMENTI
PER LA RICHIESTA DEL
CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 1
Il formulario del certificato di origine è composto da:
•
un modulo, su carta arabescata, che costituisce l'originale del certificato di origine,
•
tre moduli, su carta gialla, con menzione "copia",
•
un modulo, su carta rosa, che costituisce la domanda di rilascio del certificato.
Il rilascio di un certificato di origine può essere ottenuto presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione
l’impresa richiedente ha la propria sede legale.
Il richiedente può inoltre ottenere il rilascio di un certificato di origine:
a. dalla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha una unità operativa o una filiale principale, risultante
dal Registro delle Ditte della Camera di Commercio.
b. dalla Camera di Commercio del luogo in cui si trova con la merce da spedire all'estero ed i relativi documenti
giustificativi dell'origine. In questo caso occorre l'autorizzazione preventiva da parte della Camera competente
territorialmente.
Per richiedente si intende:
•
lo speditore designato nel certificato di origine,
•
altre persone, solo qualora risulti dalla loro professione o dai documenti presentati che sono autorizzate dallo
speditore a presentare la domanda (caso delle triangolazioni commerciali, degli spedizionieri, degli intermediari).
28
PROCEDURA E DOCUMENTI
PER LA RICHIESTA DEL
CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 2
RICHIESTA DI RILASCIO
Per la richiesta del visto sul certificato, il fascicolo dovrà essere presentato all’Ufficio Commercio Estero compilato e
firmato sulla copia rosa di richiesta rilascio in basso a destra e sul retro, sotto la dichiarazione di origine, dal legale
rappresentante (firma per esteso con indicazione in stampatello di nome, cognome e qualifica)
dell’impresa richiedente.
Al fascicolo compilato completo di richiesta rilascio sottoscritta dal legale rappresentante dovranno essere
allegati i seguenti documenti (che verranno trattenuti dall’Ufficio):
•
fattura di vendita per l’esportazione, possibilmente firmata dal legale rappresentante
•
copia della lettera di credito (se citata sul C.O.)
•
packing list
•
fattura pro-forma (se citata sul C.O)
•
altri documenti richiesti dalla Camera di Commercio e necessari per l’accertamento dell’origine
29
PROCEDURA E DOCUMENTI
PER LA RICHIESTA DEL
CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 3
Modulo originale e copie
Si deve compilare soltanto la parte frontale, su carta arabescata, dalla casella 1 alla 7:
Casella 1.: "speditore":
Indicare nome, cognome o ragione sociale, indirizzo completo dello speditore.
NOTA Per speditore si intende colui che redige a suo favore la fattura di vendita delle merci e/o chi è
in definitiva responsabile della loro esportazione, sia che proceda egli stesso a tale operazione,
sia che ne dia incarico a terzi.
Se la l’impresa speditrice (A) richiede il C.O. in relazione a una fattura avente per destinatario una
Ditta italiana o dell’UE ( B) che emette la fattura di vendita con destinatario in un Paese terzo,
nella casella n. 1 oltre all’impresa A dovrà essere indicata la dicitura “per conto di:” seguita dalla
denominazione dell’impresa B.
La fattura con destinazione Paese terzo dovrà essere allegata in copia alla domanda, unitamente alla
delega con la quale l’impresa B che la ha emessa autorizza l’impresa A a richiedere il certificato.
30
PROCEDURA E DOCUMENTI
PER LA RICHIESTA DEL
CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 4
Casella 3: "Paese di origine ":
Indicare nome completo del Paese di origine della merce:
a) merci di origine comunitaria:
usare esclusivamente la dicitura "Comunità Europea" seguita, eventualmente, dal nome
del Paese membro;
b) merci di origine non comunitaria:
indicare il nome del Paese terzo.
NOTA: In via eccezionale, e qualora le esigenze commerciali lo richiedano, è possibile
indicare più Paesi di origine nella casella 3 avendo cura di precisare, nella casella 6
"descrizione della merce", il Paese di origine di ogni singolo articolo
menzionato.
31
PROCEDURA E DOCUMENTI
PER LA RICHIESTA DEL
CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 5
Casella 6:"N. d'ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli: denominazione delle merci":
Identificazione delle merci per numero, marche, sigle, quantità e natura dei colli ecc., utilizzando sia i termini tecnici
propri ai prodotti esportati, che la loro denominazione commerciale consueta, al fine di far figurare una
designazione chiara delle merci, tale da consentire una loro identificazione, utile anche per una corretta
classificazione doganale nel Paese di destinazione.
Le indicazioni generiche quali "prodotti chimici", "prodotti metallici", "macchinari" ecc. non sono sufficienti.
NOTA
Qualora la casella 6 non sia sufficiente per la descrizione delle merci possono essere adottate due soluzioni:
a) designare le merci con una denominazione molto generica seguita dall'indicazione "secondo fattura allegata" e
presentare alla Camera di Commercio, contemporaneamente al certificato, due esemplari della fattura: un
esemplare verrà unito al certificato di origine ne formerà parte integrante; l'altro esemplare sarà conservato dalla
Camera insieme alla domanda.
b) proseguire l'enumerazione dei prodotti, utilizzando uno o più moduli di certificato di origine che verranno quindi
considerati come facenti seguito al primo.
Per ciascun modulo aggiuntivo occorrerà compilare, sia la domanda (modulo rosa) che le copie del certificato
(modulo giallo) in tanti esemplari quanti sono stati fatti per il primo originale ed inoltre occorre compilare tutte le
caselle di questi moduli aggiuntivi, ricordandosi di barrare lo spazio rimanente, immediatamente sotto la
descrizione dei prodotti.
32
PROCEDURA E DOCUMENTI
PER LA RICHIESTA DEL
CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 6
Modulo domanda
Le dichiarazioni apposte sul modulo di domanda del C.O. hanno valore di dichiarazione
resa di fronte a pubblico ufficiale con le conseguenti responsabilità penali del
dichiarante in merito alla loro veridicità previste dal D.P.R. 445/2000.
(Articolo 76 DPR 445/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.)
a) sulla parte frontale:
Le caselle da 1 a 7 sono di contenuto identico a quelle del modello originale
33
PROCEDURA E DOCUMENTI
PER LA RICHIESTA DEL
CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 7
CASELLA 8
E’ la richiesta di rilascio C.O. e contiene:
•
dichiarazione sull’esattezza e veridicità delle informazioni, notizie e documenti giustificativi che
corredano la domanda,
•
impegno a presentare informazioni e documenti supplementari su richiesta dell’Ufficio.
Deve essere firmata in basso a destra dal legale rappresentante dell’impresa speditrice (riportare
nome cognome, qualifica legale rappresentante e timbro dell’impresa).
CASELLA 9
Verrà qui apposto il timbro e la firma dello spedizioniere doganale, nel caso in cui lo stesso sia stato
incaricato dalla Ditta speditrice a richiedere C.O. per conto della Ditta stessa.
Il richiedente, in questo caso, dovrà essere in possesso di una delega / procura, rilasciata su carta
intestata dello speditore, da allegare alla domanda del certificato.
34
PROCEDURA E DOCUMENTI
PER LA RICHIESTA DEL
CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE – 8
b) sul retro: è riportata la dichiarazione sull'origine delle merci esportate,
che deve essere sottoscritta dal richiedente. Dovrà essere compilato
con la massima cura, secondo i casi, uno dei seguenti paragrafi 1, 2, 3.
Paragrafo 1: se la merce è di origine interamente di origine comunitaria,
occorre indicare il nome del fabbricante ed il luogo di fabbricazione.
Paragrafo 2: se la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha
subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine comunitaria,
dovrà essere indicato il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha eseguito
l'ultima trasformazione sostanziale.
Paragrafo 3: se la merce NON è di origine comunitaria, ma di un Paese
terzo, occorrerà allegare alla domanda i documenti che giustificano l'origine
delle merci.
35
PROCEDURA E DOCUMENTI
PER LA RICHIESTA DEL
CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE / 9 A
NORME APPLICABILI ALLE PARTI DI RICAMBIO (Reg.CE 2454/93)
Articolo 41
1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un
apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della
stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.
I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o
un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della
stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati,
purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.
Articolo 42
La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:
— se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,
— se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della
macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine
comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di
cui sopra.
36
PROCEDURA E DOCUMENTI
PER LA RICHIESTA DEL
CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE / 9 B
NORME APPLICABILI ALLE PARTI DI RICAMBIO (Reg.CE 2454/93)
Articolo 43: Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:
a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle
sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;
b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente:
— costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon
funzionamento delle merci di cui alla lettera
— sono caratteristici di queste merci, e
— sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie
danneggiati o resi inutilizzabili.
37
PROCEDURA E DOCUMENTI
PER LA RICHIESTA DEL
CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE / 9 C
NORME APPLICABILI ALLE PARTI DI RICAMBIO (Reg.CE 2454/93)
Articolo 44
Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri
una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo
41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 («n.
d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci»)
la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla
normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di
un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale,
della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.
D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine
con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui
sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e
data dello stesso).
38
PROCEDURA E DOCUMENTI
PER LA RICHIESTA DEL
CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE / 9 D
NORME APPLICABILI ALLE PARTI DI RICAMBIO (Reg.CE 2454/93)
Articolo 46
Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore
prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente
sezione, in particolare:
— la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale,
alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in
libera pratica o esportati;
— la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro
documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della
normale manutenzione.
39
MAGGIORI ILLECITI E SANZIONI
IN MATERIA DI ORIGINE
NON PREFERENZIALE E PREFERENZIALE
A) L’origine non preferenziale che si rivela errata comporta:
• la revisione dell’accertamento doganale degli elementi contabili dipendenti dall’origine (ad
es. dazi antidumping);
• l’applicazione delle misure di politica commerciale previste in relazione all’origine
accertata;
• l’applicazione di sanzioni amministrative
B) L’origine non preferenziale che si rivela falsa comporta
• la revisione dell’accertamento doganale degli elementi contabili dipendenti dall’origine (ad
es. dazi antidumping);
• l’applicazione delle misure di politica commerciale previste in relazione all’origine
accertata;
• l’apertura di un procedimento penale per vari reati ipotizzabili (ad es. falso ideologico,
falso materiale, contrabbando aggravato)
40
QUARTA PARTE
IL SISTEMA DELL’ORIGINE
PREFERENZIALE
41
L’ORIGINE PREFERENZIALE
PRESUPPOSTI DELL’ORIGINE PREFERENZIALE
L’origine preferenziale è prevista e disciplinata da trattamenti unilaterali o
trattati di libero scambio conclusi tra Comunità europea e Messico,
Cile, Sud Africa, Croazia, Macedonia, Albania, Montenegro, Serbia,
Bosnia, Svizzera, Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Isole Faer oer,
Israele, Egitto, Giordania, Libano, Siria, Algeria, Marocco, Tunisia,
Cisgiordania e Striscia di Gaza, Turchia, Moldavia, Paesi A.C.P.
(Africa, Caraibi, Pacifico), Paesi P.T.O.M., Paesi S.P.G.
Accordi di libero scambio con altri Paesi sono in corso di negoziazione
42
FUNZIONI DELL’ORIGINE PREFERENZIALE
I trattati di libero scambio commerciale e associazione, gli accordi di
partenariato e le concessioni unilaterali prevedono, tra gli altri, i
seguenti benefici economici:
– esenzione o progressiva eliminazione dei dazi doganali
all’importazione;
– abolizione delle misure restrittive di politica commerciale
all’importazione;
Alcuni Accordi simmetrici, riconoscono un identico trattamento
preferenziale ai prodotti originari di entrambi i Paesi accordisti.
Alcuni Accordi asimmetrici, riconoscono un diverso trattamento
preferenziale ai prodotti originari dei Paesi accordisti.
43
CONDIZIONI DEL TRATTAMENTO
PREFERENZIALE
Le condizioni per ottenere il trattamento preferenziale
sono:
– l’acquisizione dell’origine preferenziale dei prodotti
esportati / importati;
– il trasporto diretto e documentato dei prodotti dal
Paese di origine verso il Paese di importazione che
riconosce il trattamento preferenziale;
– la prova documentale dell’origine preferenziale dei
prodotti esportati / importati;
44
REGOLE ESSENZIALI DI ORIGINE
PREFERENZIALE
Beneficiano del trattamento preferenziale esclusivamente i prodotti:
A) interamente ottenuti nel paese beneficiario;
B) ottenuti nel Paese beneficiario a partire da materie prime originarie
di un Paese terzo ma sufficientemente lavorate;
C) ottenuti nel Paese beneficiario a partire da materie prime di origine
preferenziale dell’altro Paese accordista dove i prodotti finiti sono
importati (CUMULO BILATERALE)
D) Ottenuti nel Paese beneficiario in regime di CUMULO DIAGONALE
o CUMULO EUROMEDITERRANEO
E) Ottenuti nel Paese beneficiario in regime di CUMULO TOTALE
45
PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI
Si considerano interamente ottenuti nel Paese beneficiario:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare;
g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire
dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire
soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che
possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro
acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto
suolo o sottosuolo;
k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere
da a) a j).
46
LAVORAZIONI SEMPRE INSUFFICIENTI A
CONFERIRE L’ORIGINE
Si considerano insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o
trasformazioni:
a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone
condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b) la scomposizione e composizione di confezioni;
c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri
rivestimenti;
d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali
e riso;
g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi
compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
47
LAVORAZIONI SEMPRE INSUFFICIENTI A
CONFERIRE L’ORIGINE
k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine,
boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di
cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di
imballaggio;
l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri
segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di
formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in
parti;
o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a
n);
p) la macellazione degli animali.
48
LAVORAZIONI SUFFICIENTI
PREMESSA GENERALE
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
I prodotti che non sono interamente ottenuti, si considerano
sufficientemente lavorati o trasformati quando sono
soddisfatte le condizioni stabilite all’interno di appositi
elenchi tecnici allegati ad ogni accordo di libero scambio
o alle norme doganali di base.
Le condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati
dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione a cui
devono essere sottoposti i materiali non originari
impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a questi
materiali.
49
LE LAVORAZIONI SUFFICIENTI PREVISTE
DALLE REGOLE APPLICABILI AI SINGOLI
PRODOTTI ESEMPIO N.1
Regola ordinaria di origine preferenziale (ai fini del rilascio di certificati EUR.1 /
EUR.MED / FORM A).
Il Paese nel quale sono svolte almeno le operazioni indicate conferisce al
materiale o prodotto finito l’origine preferenziale.
CAPI di abbigliamento diversi da quelli a maglia (Cap. 62 Tariffa Doganale):
Fabbricazione a partire da filati
LIMITATAMENTE AI PRODOTTI: Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli
ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli, ricamati:
Fabbricazione a partire da filati
oppure
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore
non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
50
LE LAVORAZIONI SUFFICIENTI PREVISTE DALLE REGOLE
APPLICABILI AI SINGOLI PRODOTTI - ESEMPIO N.2
CALZATURE della v.d. da 64.01 a 64.05
Sono di origine preferenziale Comunità europea (o altro Paese accordista) se:
•
interamente ottenuti nella Comunità (o in altro Paese accordista)
OPPURE se:
• ottenute nella Comunità (o nel Paese accordista) a partire da materiali di qualsiasi
voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o
ad altre parti inferiori della voce 64.06
NOTA: la regola di origine preferenziale prevede espressamente che NON conferisce
l’origine preferenziale il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di
formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti.
51
LE LAVORAZIONI SUFFICIENTI PREVISTE DALLE REGOLE
APPLICABILI AI SINGOLI PRODOTTI - ESEMPIO N.3
V.D. 84.30: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione,
per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali
metalliferi …..
Sono di origine preferenziale Comunità europea (o altro Paese accordista) se:
•
sono interamente ottenute nella Comunità (o in altro Paese accordista)
OPPURE se:
•
ottenute nella Comunità europea a partire da materie prime e parti di origine extracomunitaria di valore
all’importazione inferiore al 40% del prezzo franco fabbrica (comunitaria) del prodotto finito e inferiore al valore di
tutti i materiali originari utilizzati. Inoltre, se sono utilizzate anche parti di origine extracomunitaria classificate al
codice 84.31 (parti di queste macchine) il loro valore non deve eccedere il 10% del prezzo franco fabbrica del
prodotto finito.
OPPURE se:
•
ottenuti nella Comunità europea a partire da materie prime e parti di origine extracomunitaria ma di valore
all’importazione inferiore al 30% del prezzo franco fabbrica (fabbrica comunitaria) del prodotto finito
NOTA: la regola di origine preferenziale prevede espressamente che NON conferisce l’origine preferenziale il semplice
assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti.
52
LE LAVORAZIONI SUFFICIENTI PREVISTE DALLE REGOLE
APPLICABILI AI SINGOLI PRODOTTI - ESEMPIO N.4
95.06: Oggetti ed attrezzi per l’educazione fisica, la ginnastica o l’atletica
Sono di origine preferenziale Comunità europea (o altro Paese accordista) se:
•
sono interamente ottenuti nella Comunità (o in altro Paese accordista)
OPPURE se:
•
il prodotto finito classificabile alla v.d. 95.06 è ottenuto a partire da materiali o parti originari di altri
Paesi ma classificati ad una v.d. diversa dalla 95.06
NOTA: la regola di origine preferenziale prevede espressamente che NON conferisce l’origine
preferenziale il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo
completo o lo smontaggio di prodotti in parti.
53
LE LAVORAZIONI SUFFICIENTI PREVISTE DALLE REGOLE
APPLICABILI AI SINGOLI PRODOTTI - ESEMPIO N.5
02.07:
Carni e frattaglie commestibili, fresche,
refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105
(Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e
faraone, vivi, delle specie domestiche)
Sono di origine preferenziale Comunità (o del Paese
accordista) se l’animale è nato ed è stato allevato nella
Comunità (o nel Paese accordista)
54
LE CONDIZONI ACCESSORIE PER
OTTENERE LA PREFERENZA / 1
Prova del trasporto diretto delle merci.
Il trattamento preferenziale si applica unicamente ai prodotti
trasportati direttamente dal Paese di origine al Paese che concede il
trattamento preferenziale.
Il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può
effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con
trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i
prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello
Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a
parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la
conservazione in buono stato.
55
LE CONDIZONI ACCESSORIE PER
OTTENERE LA PREFERENZA / 2
Prova del trasporto diretto delle merci.
La prova del trasporto diretto è rappresentata da:
un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore attraverso
il paese di transito;
oppure
b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito
contenente:
i) un'esatta descrizione dei prodotti;
ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o
degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
e
iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel
paese di transito;
oppure
c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.
56
PROVE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE
•
•
•
•
Il trattamento preferenziale è concesso a condizione che le merci
siano scortate da una delle seguenti prove documentali:
certificato di circolazione EUR.1;
certificato di circolazione EUR.MED
certificato di origine FORM A (relativamente alle sole
preferenze unilaterali concesse all’importazione dei prodotti originari
dei Paesi beneficiari del Sistema di Preferenze Generalizzate /
S.P.G.
dichiarazione sostitutiva del certificato EUR. 1 o EUR.MED
apposta dall’esportatore all’interno della fattura o packing list
secondo una formula precisa.
Tutte le prove di origine preferenziale possono essere verificate a
posteriori.
Il controllo a posteriori è normalmente richiesto dall’Autorità
doganale del Paese di importazione all’Autorità doganale del Paese
di esportazione.
57
DICHIARAZIONE DI ORIGINE DEL
FORNITORE
L’esportatore comunitario di merci, fornite da altre imprese
comunitarie o turche e non trasformate, che desidera
richiedere il certificato di origine EUR.1 o EUR.MED oppure
desidera sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva EUR.1 o
EUR.MED su fattura, deve preventivamente ottenere dai
propri fornitori una apposita dichiarazione di origine
preferenziale.
Si tratta in particolare della dichiarazione a lungo termine del
fornitore per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di
un regime preferenziale.
Il fornitore rimane responsabile (o corresponsabile insieme
all’esportatore) di fronte alle autorità doganali o penali
relativamente ai certificati di origine preferenziali sottoposti al
controllo.
58
QUINTA PARTE
ALTRE FUNZIONI
DELL’ORIGINE:
TUTELA DEL CONSUMATORE,
DEL MERCATO
E DELLA CONCORRENZA
59
RINVIO AL SISTEMA DI REGOLE
DI ORIGINE NON PREFERENZIALE
La disciplina dei marchi e delle
indicazioni di origine o provenizna
e, ad esempio, del marchio
MADE IN…., si basa sulla
nozione e sulle regole di origine
NON preferenziale
60
ALTRE FUNZIONI DELL’ORIGINE NON
PREFERENZIALE / 1
Le funzioni di tutela del consumatore e del mercato
I marchi di origine e provenienza delle merci (ad es. MADE
IN …… oppure PRODUCED BY ……. ) sono soggetti alle
regole di origine NON preferenziale.
La Comunità europea ha predisposto una bozza di
Regolamento che introduce l’obbligo del marchi di origine
relativamente ad alcune categorie di prodotti importati da
Paesi extracomunitari.
L’Italia ha introdotto unilateralmente, e probabilmente in
contrasto con le norme comunitarie, l’obbligo del marchi di
origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.
Tuttavia questa norma nazionale italiana entrerà in vigore
soltanto dopo la pubblicazione di un Decreto del Ministero
delle Attività Produttive.
61
ALTRE FUNZIONI DELL’ORIGINE NON
PREFERENZIALE / 2
Le funzioni di tutela del consumatore e del mercato
Le indicazioni di origine false e fallaci sono oggetto di
varie norme nazionali e internazionali:
ART.4, COMMA 49 DELLA LEGGE 350 / 2003 / prima parte
L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di
provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo
517 del codice penale.
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e
merci non originari dell'Italia.
Costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la
provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o
quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la
merce sia di origine italiana, incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi
aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli
62
ART.4, COMMA 49 DELLA LEGGE 350 /
2003 / seconda parte
Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei
prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in
consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.
La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul
piano amministrativo con l'asportazione dei segni o delle
figure o di quant'altro.
La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di
prodotti o merci può essere sanata sul piano
amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o
l'asportazione della stampigliatura "made in Italy".
63
Articolo 517 del Codice Penale
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell’ingegno o prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi
nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull’origine, provenienza o qualità
dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non
è preveduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino a un anno o con la
multa fino a Euro 20.000=.
64
Accordo internazionale di Madrid del 1891 sulla
repressione delle false o fallaci indicazioni di origine
dei prodotti (legge n.676 del 04.07.1967)
Articolo 1)
Qualsiasi prodotto recante una falsa o fallace
indicazione di provenienza, nella quale uno
dei Paesi cui si applica il presente accordo fosse
direttamente o indirettamente indicato come
Paese o luogo d’origine, sarà sequestrato
all’importazione in ciascuno dei detti Paesi.
65
Accordo internazionale di Madrid del 1891 sulla
repressione delle false o fallaci indicazioni di origine
dei prodotti (legge n.676 del 04.07.1967
Articolo 2)
Il sequestro sarà eseguito a cura dell’Amministrazione
delle dogane;
Articolo 3)
Le presenti disposizioni non escludono che il venditore
indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti
provenienti da un Paese diverso da quello della vendita,
ma in tal caso l’indirizzo o il nome deve essere
accompagnato dall’indicazione precisa, e a caratteri
ben chiari, del Paese o del luogo di fabbricazione che
valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle
merci.
66
LEGGE 126 / 1991
e D.LVO 206 / 2005
LEGGE 10 aprile 1991, n.126
Norme per l'informazione del consumatore.
Art. 1
Informazione del consumatore
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono
riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità'
economica europea;
c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche
merceologiche del prodotto;
e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del comma
67
LEGGE 126 / 1991
e D.LVO 206 / 2005
D.LVO 206 / 2005
ART. 6
(Contenuto minimo delle informazioni)
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio
nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore
stabilito nell’Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea (NON IN VIGORE)
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o
all’ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o
le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e
sicurezza del prodotto.
68
GIURISPRUDENZA DI
CASSAZIONE
L’indirizzo recente della Corte di Cassazione ha formulato il principio generale dell’origine delle merci inteso come
provenienza (intellettuale) da un determinato produttore e non da un determinato luogo.
Fatta eccezione per prodotti agricoli e alimentari o altri prodotti particolari per i quali il luogo geografico può essere
determinante ai fini della qualità, per i prodotti industriali la Corte di cassazione ha precisato che è, sotto il profilo
penale, è rilevante l’ origine e provenienza da una determinato produttore / importatore che:
•
coordina economicamente, giuridicamente e tecnicamente il processo produttivo della merce importata, a
prescindere dal mero luogo di manifattura;
•
garantisce la qualità del prodotto importato sia rispetto allo standard qualitativo raggiunto dai prodotti manufatti
interamente in proprio, sia rispetto agli standard di sicurezza obbligatori (ad es. marchio CE);
•
comunica al potenziale acquirente la propria garanzia della qualità apponendo sul prodotto importato il proprio
marchio ed i propri indirizzi (anche in base agli obblighi previsti dalla legge 126 / 1991).
I PRINCIPI FORMULATI DALLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE POTREBBERO ESSERE RIFORMATI O
PARZIALMENTE DISAPPLICATI, POICHE’ CONTRASTANO CON L’ARTICOLO 3 DELL’ACCORDO DI MADRID
DEL 1891:
Articolo 3)
Le presenti disposizioni non escludono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti
provenienti da un Paese diverso da quello della vendita, ma in tal caso l’indirizzo o il nome deve essere
accompagnato dall’indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del Paese o del luogo di fabbricazione che
valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci.
69
NORME RECENTI IN MATERIA DI PRATICHE
COMMERCIALI SLEALI E INGANNEVOLI / 1
DECRETO LEGISLATIVO n.146 del 2 Agosto 2007
Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e
consumatori nel mercato interno e che modifica le
direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE,
e il Regolamento (CE) n. 2006/2004.
Art. 20 - Divieto delle pratiche commerciali scorrette
1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
70
NORME RECENTI IN MATERIA DI PRATICHE
COMMERCIALI SLEALI E INGANNEVOLI / 2
Art. 21 - Azioni ingannevoli
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene
informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi
modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad
indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti
elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi,
i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza postvendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di
fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi,
la quantita', la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i
risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le
caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
71
Origine delle Merci negli Scambi Internazionali
Norme, tecniche e certificazione
Forlì, martedì 21 luglio 2009
coordinatore:
C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena
relatori:
Avv. Enzo Bacciardi
Prof. Alberto Ghelfi
Avvocato e Doganalista
BACCIARDI & PARTNERS
Studio Legale Internazionale
P.le Matteotti 16 - Pesaro
[email protected]
www.bacciardistudiolegale.it
pagine: 72: diritti riservati
72
Scarica

regole di origine non preferenziale della comunita` europea