REPUBBLICA ITALIANA N°85/2014
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Angelo BUSCEMA
Presidente
Dott. Gennaro DI CECILIA
Componente
Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI
Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 29655 del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore Regionale
nei confronti di

Ricciardi Carmine, c.f.
RCC CMN 85T18 F839Y, nato a Napoli il
18.12.1985 e residente in Bernareggio (MB), via Romagna n. 8 int.10,
rappresentato e difeso dall’Avvocato Rosario Boccia, c.f.: BCC RSR
59A03 F839B, PEC: [email protected], con domicilio
1
eletto presso il suo studio legale in Castelfranco Emilia (MO), via Agnini n.
33;

Tundo Carmelo, c.f. TND CML 62L16 L049J, nato a Taranto (TA) il
16.07.1962 e residente in Padova (PD), via P. Pomponazzi n. 20 int. 5;

Busoni Antonio, c.f. BSN NTN 58H03 G702V, nato a Pisa (PI) il
03.06.1958 e residente in Pordenone (PN), via Roggiuzzole n. 3 p. 9 int.
51, rappresentato e difeso dall’Avvocato Andrea Castellarin, c.f. CST NDR
70E11 L483G, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Daria
Faggion, via Bruno Maderna n. 7–30174 MESTRE, fax: 041.5060706,
PEC: [email protected];

Lasalvia Roberto, c.f. LSL RRT 64R24 L483N, nato a Udine (UD) il
24.10.1964 e residente in Padova, via A. Di Duccio n. 16;

Pavanello Renzo Ivo, c.f. PVN RZV 60M18 L390E, nato a Tresigallo (FE)
il 18.08.1960 e residente in Padova, Corso Vittorio Emanuele II, n. 219;

Battaglia Diego, c.f. BTT DGI 62S24 D442Q, nato a Este (PD) il
24.11.1962 e residente in Este (PD), via M. D’Azzeglio 27;

Signore Massimo, c.f. SGN MSM 62T13 E098Q, nato a Gorizia il
13.12.1962 e residente in Padova, via Ildebrando Mezzabati n. 28 int. 6;

Galiano Alfio Donato Gaetano, c.f. GLN LDN 66M07 D883O, nato a
Gallipoli (LE) il 07.08.1966 e residente in Selvazzano Dentro (PD), via
Caldonazzo n. 10/b;

Maliziola Gianfranco, c.f. MLZ GFR 78P08 D810D, nato a Frosinone il
08.09.1978 e residente in Rubano (PD), Piazza Maria Teresa di Calcutta, n.
8;
2
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 13 marzo 2014, il relatore, dott.ssa
Giuseppina Mignemi e il P.M., dott.ssa Mariapaola Daino.
FATTO
Con la nota del 17.12.2008, prot. n. 3032/171MGT, il Ten. Col. Diego
Battaglia, Comandante pro-tempore del Reparto Supporti Generali del
Comando Logistico Nord dell’Esercito Italiano, nel far riserva di
comunicare gli esiti degli ulteriori accertamenti in corso, denunciava alla
Procura presso questa Sezione Giurisdizionale l’uso improprio, per il
pagamento di pedaggi autostradali, da parte di personale civile ignoto, a
bordo di automezzi non appartenenti all’Amministrazione militare, di 3
tessere Viacard che erano nella disponibilità di quel Comando (tessere nn.
2795160.79, 2795164.98 e 2740685.97), a decorrere dall’agosto 2006.
Comunicava, altresì, che era stato constatato il furto di altre 7 tessere (nn.
2795161.51,
2795160.78,
2795164.96,
2795164.95,
2795164.97,
2720338.93, e 2795164.99), ma che, tuttavia, a quel momento, non vi era
evidenza del loro utilizzo.
In particolare, nella nota era evidenziato che:
 la tessera Viacard n. 2795160.79 veniva utilizzata da personale civile
ignoto, a bordo dell’autovettura targata AP092KX, per un importo pari a €
5.895,20;
3
 la tessera Viacard n. 2795164.98 veniva utilizzata da personale civile
ignoto, a bordo dell’autovettura targata CJ517EB, per un importo pari a €
3.107,55;
 la tessera Viacard n. 2740685.97 veniva utilizzata da personale civile
ignoto, a bordo dell’autovettura targata DG154SG, di proprietà di Ricciardi
Giovanni, nato a Napoli il 27.6.1960 e Ricciardi Carmine, nato a Napoli il
18.12.1985, per un importo pari a € 430,80.
Il Ricciardi Carmine risultava essere stato in servizio come Caporale VFP1,
presso la Compagnia Comando e Trasporti del Reparto Supporti Generali,
appartenente al 4° blocco 2005, con incarico 79 (servizi vari) e l’incarico
secondario 18/A (conduttore), e assegnato all’Ufficio movimentazione
automezzi della Compagnia, dal 31.8.2005 fino al congedo per fine ferma,
avvenuto in data 30.8.2006.
Da ulteriori accertamenti, risultava che la tessera Viacard n. 2720338.93,
limitatamente all’anno 2007, veniva utilizzata per pedaggi effettuati per
servizio a bordo di automezzi militari e, pertanto, anche se l’utilizzo della
tessera non risultava dal registro di assegnazione, i predetti pedaggi
addebitati dalla società Autostrade all’Amministrazione militare, pari a
complessivi €. 53,10, erano stati legittimamente corrisposti (comunicazione
prot. n. MD_E22518/517/171/7.1 del 14.4.2009).
In data 16.12.2008, quindi, l’Amministrazione militare inviava una
comunicazione di notizia di reato, prot. n. 3022/171/MGT/2.4, alla Procura
Militare della Repubblica di Verona e alla Procura della Corte dei Conti.
4
In data 24.12.2008, il Comandante del Comando Logistico Nord, con atto
prot. n. MDE245020/36845/SLEG/5.8.5.5, nominava il Colonnello Carlo
Capovilla “Ufficiale inquirente per inchiesta amministrativa al fine di
accertare l’esistenza di eventuali danni erariali”.
In data 5.6.2009, l’Ufficiale inquirente depositava la relazione che
compendiava l’indagine svolta.
Detto elaborato, approvato in data 30.3.2010 dal Comandante del Comando
Logistico Nord, era trasmesso alla Procura della Corte dei Conti, con nota
MDE245220/17734/SLEG/5.8.5.5 del 31.3.2010.
Dalla relazione emergeva che:
- in data 16.1.2002, con comunicazione prot. n. 103/171/MGT, il
Comandante pro-tempore del Reparto Supporti Generali, Ten. Col.
Carmelo Tundo, chiedeva all’Ufficio amministrativo del Comando Regione
Militare Nord di prendere in considerazione la possibilità di acquistare
tessere Viacard monouso e di apparati telepass, al fine di evitare continue
movimentazioni di denaro contante;
-
in data 3.4.2003, con nota di trasmissione prot. n. 3334/72/GO, il Capo
Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amministrazione della disciolta
Regione Militare Nord inviava, per la custodia, al Reparto Supporti
Generali – Sezione Logistica, n. 96 tessere Viacard;
-
il Comandante pro-tempore del Reparto, Ten. Col. Tundo, affidava, senza
alcun atto formale, le tessere al Comandante della Compagnia Comando e
Trasporti dell’Unità;
5
-
nell’arco temporale preso in considerazione (2002-2008) si succedevano i
seguenti Comandanti del Reparto Supporti Generali:

Ten. Col. Carmelo Tundo, dal 7.9.2001 all’8.9.2003,

Ten. Col. Antonio Busoni, dal 9.9.2003 al 29.4.2005,

Ten. Col. Roberto Lasalvia, dall’11.7.2005 al 5.10.2006,

Ten. Col. Renzo Ivo Pavanello, dal 6.10.2006 al 18.10.2007,

Ten. Col. Diego Battaglia, dal 19.10.2007 al 24.9.2009,
ed i seguenti Comandanti di Compagnia Comando e Trasporti:

Cap. Massimo Signore, dal 16.7.2001 al 2.9.2003,

Cap. Alfio Donato Gaetano Galiano, dal 3.9.2003 al 17.7.2005,

Cap. Gianfranco Maliziola, dal 18.7.2005 al 28.8.2011;
-
tutti i Comandanti di Reparto erano a conoscenza dell’esistenza delle
tessere Viacard, che erano state affidate ai Comandanti di Compagnia;
-
tutti Comandanti di Compagnia custodivano le tessere in un armadio
corazzato, nelle buste originali della Società Autostrade, insieme alla lettera
con cui l’Ufficio Amministrazione le aveva assegnate al Reparto;
-
non veniva effettuato alcun passaggio di consegne delle Viacard tra
Comandante uscente e Comandante subentrante, ma veniva solo effettuato
un conteggio per verificare la presenza di tutte le 96 Viacard;
-
tutti i predetti Ufficiali non impartivano disposizioni scritte per disciplinare
la custodia e l’utilizzo delle tessere Viacard e solo in data 18.07.2005, il
Maliziola istituiva un apposito registro per l’utilizzo delle Viacard;
6
-
il danno, inizialmente quantificato in € 8.518,05, dopo aver riscontrato
l’utilizzo fraudolento di altre delle 10 tessere sottratte, veniva aggiornato ad
un importo stimato di € 14.525,05, di cui:

tessera n. 2795160.78 per € 4.464,20,

tessera n. 2796161.51 per € 552,50,

tessera n. 2795160.79 per € 5.863,30,

tessera n. 2795164.98 per € 3.041,95,

tessera n. 2740685.97 per € 421,20,

tessera n. 2795164.95 per € 1,50,

tessera n. 2795164.96 per € 4,60,

tessera n. 2795164.99 per € 26,20,

tessera n. 2720338.93 per € 81,00,

tessera n. 2795164.98 per € 62,60.
Con la sentenza di condanna n. 25 del 24.3.2010, il G.U.P. del Tribunale
Militare di Verona condannava Ricciardi Carmine alla pena di mesi 8 di
reclusione militare per il reato di furto militare pluriaggravato, perché
“all’epoca dei fatti in qualità di Caporale dell’Esercito Italiano, in servizio
al Comando Logistico Nord di Padova, si impossessava, al fine di trarne
personale profitto, delle tessere viacard rilasciate dalla Società Autostrade
al predetto Comando… omissis…”.
La Procura, sulla base di tali elementi, reputava configurabile la
responsabilità amministrativa, a titolo doloso, del Ricciardi, per aver
sottratto e fraudolentemente utilizzato le tessere Viacard.
7
Il medesimo Organo ravvisava gli estremi della responsabilità, a titolo di
colpa grave, anche in capo ai Comandanti del Reparto Supporti Generali e
di quelli della Compagnia Comando e Trasporti, in carica dal 2005 al 2008,
periodo durante il quale le tessere Viacard erano state indebitamente
utilizzate, per aver:
-
omesso di impartire disposizioni per la custodia e l’uso delle tessere
Viacard;
-
omesso di operare, sulle fatture della Società Autostrade, il controllo del
quale erano onerati per dovere d’ufficio;
-
omesso di effettuare, in occasione dell’avvicendamento negli incarichi, il
prescritto passaggio di consegne;
-
omesso di assumere iniziative per effettuare, direttamente o per il tramite
delle Forze di Polizia, indagini sugli utilizzatori delle Viacard, almeno
formalmente individuati nei proprietari delle autovetture civili, che si erano
“avvantaggiate” dei percorsi autostradali gratuiti.
Secondo la Procura, poi, era configurabile la responsabilità amministrativa
anche a carico dei Comandanti del Reparto Supporti Generali e di quelli
della Compagnia Comando e Trasporti, in carica dal momento in cui erano
state acquisite le tessere Viacard (quindi dal 2002), per non averne
adeguatamente disciplinato la conservazione e l’utilizzo.
La condotta di tutti i Comandanti, secondo la Procura, era connotata da
colpa grave anche perché posta in essere in violazione della l. 28.12.1995,
8
n. 549, del D.M. n. 701 del 1996, nonché di diverse circolari ed in
particolare:
- pubbl. MOT-G-001, edizione 1974, “Istruzione unificata per l’esercizio
degli autoveicoli e dei rimorchi per la gestione dei combustibili e
lubrificanti per autotrazione”;
- circ. n. 1020/222.1/6400 del 22.11.1999 “Direttiva per la condotta degli
autoveicoli commerciali”;
- circ. n. 4270/200.1/351 del 02.05.2002 “Direttiva per la condotta dei
veicoli commerciali”.
All’esito dell’esame delle deduzioni difensive formulate da tutti gli invitati
ad eccezione del Ricciardi, anche in sede di audizione personale (richiesta
dal Signore e dal Maliziola), l’Organo requirente disponeva un
supplemento istruttorio e, in data 11 aprile 2013, formalizzava al Presidente
della Sezione Giurisdizionale per il Veneto una richiesta di proroga dei
termini per il deposito dell’atto di citazione.
Il Collegio, con ordinanza n. 2/2013 del 17 aprile 2013, autorizzava la
proroga di 90 giorni del termine per il deposito dell’atto di citazione,
decorrente dal primo giorno successivo alla scadenza di quello precedente
ordinario di 120 giorni.
Tutti i predetti invitati, quindi, venivano citati in giudizio dalla Procura, per
il danno cagionato all’Amministrazione della Difesa, quantificato in €.
9
14.427,35, corrispondente alla somma degli importi contabilizzati nelle
fatture relative alle tessere Viacard risultate indebitamente utilizzate.
Il contributo causale alla produzione del danno erariale - che in sede di
invito a dedurre, era stato ripartito nel 50% a carico del Ricciardi ed il
restante 50% a carico di tutti gli Ufficiali coinvolti - veniva rimodulato tra i
convenuti.
Più in dettaglio, l’apporto etiologico più significativo era ritenuto quello del
Ricciardi Carmine, alla cui condotta dolosa era ricollegata la quota del 70%
del danno complessivamente contestato, per un totale di € 10.099,15.
La residua porzione del danno, pari a € 4.328,20, era ascritta ai Comandanti
pro-tempore, Tundo Carmelo, Busoni Antonio, Lasalvia Roberto, Pavanello
Renzo Ivo, Battaglia Diego, Signore Massimo, Galiano Alfio Donato
Gaetano e Maliziola Gianfranco, i quali si assumeva avessero concorso, a
titolo di colpa grave, ciascuno in misura ragguagliata al periodo di
comando.
Con memoria depositata il 24 febbraio 2014, si costituiva in giudizio il Ten.
Col. Antonio Busoni, rappresentato e difeso dall’Avvocato Andrea
Castellarin.
La difesa del convenuto, dopo aver sintetizzato i fatti di causa, evidenziava
che le tessere Viacard non erano state richieste, ma erano pervenute al
Reparto Supporti Generali, nel 2002, come imposizione della Società
Autostrade, unitamente alla consegna dei Telepass effettivamente ordinati.
10
Il Ten. Col. Tundo, predecessore del Busoni, poiché le tessere non erano
destinate ad essere utilizzate, aveva ritenuto di non dover impartire ordini
per le modalità di utilizzo, ma solo per le modalità di custodia, disponendo
che fossero conservate in buste sigillate, dentro un armadio corazzato
unitamente ad altro materiale sensibile quali targhe di automezzi e chiavi di
riserva.
Il Ten. Col. Busoni, permanendo la mancanza di necessità di utilizzazione
delle tessere, si limitava, quindi, a confermare le disposizioni verbali
impartite dal precedente Comandante.
Solo in epoca successiva all’interruzione del servizio da parte del Ten. Col.
Busoni, cioè a partire dal luglio 2005, le tessere Viacard cominciavano ad
essere utilizzate e solo a decorrere da tale periodo, risultava essere
cominciato anche l’utilizzo illecito delle stesse.
Secondo la difesa del Busoni, quindi, non poteva ritenersi sussistente alcun
nesso causale tra la condotta dell’Ufficiale e il danno erariale.
In ogni caso, la difesa contestava la commisurazione della responsabilità
operata dalla Procura, mancando una distinzione tra gli Ufficiali che si
erano limitati solo alla custodia delle tessere e nel cui periodo di servizio
non era accaduto nulla, e gli Ufficiali che avevano disposto l’utilizzazione
delle tessere e sotto il cui comando, il danno si era verificato, ritenendo
doversi quantificare la responsabilità attribuibile al Busoni in misura non
superiore al 5%, solidalmente agli altri militari operanti nello stesso
periodo.
11
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in
subordine, la riduzione della misura della eventuale condanna, avuto
riguardo all’effettiva incidenza causale della condotta nella causazione del
danno erariale.
Con memoria depositata in data 11.3.2014, si costituiva in giudizio
Carmine Ricciardi, rappresentato e difeso dall’Avvocato Rosario Boccia.
Secondo la difesa del convenuto, la condanna irrogata dal Giudice militare
era stata particolarmente mite, perché, in quella sede, si era tenuto conto
della sussistenza di chiari elementi per cui non si poteva addossare la
responsabilità dell’intera sottrazione delle Viacard al convenuto, né vi era la
prova della cessione delle tessere da parte dello stesso ad altri.
Pertanto, poiché era stata raggiunta la prova unicamente dell’utilizzo di una
sola tessera con la quale erano state pagati pedaggi per un importo
complessivo di € 430,80, la difesa concludeva chiedendo che la condanna
fosse limitata a tale somma.
Tutti gli altri convenuti non si costituivano in giudizio.
All’udienza del 13.3.2014, verificata la regolarità delle notifiche, veniva
dichiarata la contumacia dei convenuti; il P.M. ribadiva le considerazioni e
le conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva, quindi, posta in
decisione.
diritto
12
1. Oggetto del giudizio
L’odierno giudizio è finalizzato all’accertamento della fondatezza della
pretesa azionata dal Pubblico Ministero, concernente un’ipotesi di danno
erariale, patito dal Ministero della Difesa, asseritamente derivato dal
fraudolento utilizzo di tessere Viacard, illecitamente sottratte alla
Compagnia Comando e Trasporti del Reparto Supporti Generali - Comando
Logistico Nord dell’Esercito Italiano.
2. Dichiarazione di contumacia dei convenuti Ten. Col. Roberto
Lasalvia, del Ten. Col. Renzo Ivo Pavanello, del Ten. Col. Diego
Battaglia, del Ten. Col. Carmelo Tundo, del Cap. Massimo Signore, del
Cap. Alfio Donato Gaetano Galiano e del Cap. Gianfranco Maliziola
Come rappresentato in fatto, all’udienza dell’11 marzo 2014, all’esito
dell’accertata ritualità delle formalità di notifica dell’atto introduttivo del
giudizio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti Ten. Col. Roberto
Lasalvia, del Ten. Col. Renzo Ivo Pavanello, del Ten. Col. Diego Battaglia,
del Ten. Col. Carmelo Tundo, del Cap. Massimo Signore, del Cap. Alfio
Donato Gaetano Galiano e del Cap. Gianfranco Maliziola.
Tale declaratoria, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (sentenze nn. 526/1973, 6065/1985, 8873/1991), ha natura di
mero accertamento della situazione processuale della parte che non si è
costituita, senza incidere sulla posizione del contumace come parte del
processo, qualità acquisita a seguito della rituale notifica dell’atto di
citazione. (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 27 del 21.1.2014)
13
3.
Il merito
3.1 La posizione di Carmine Ricciardi
Con la sentenza n. 25 del 24.3.2010, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il
G.U.P. del Tribunale Militare di Verona condannava Carmine Ricciardi a
otto mesi di reclusione militare, per il reato di furto militare pluriaggravato
(artt. 230, c. 2, e 47, n. 2 c.p.m.p.), perché, mentre era Caporale
dell’Esercito Italiano, in servizio di leva presso il Comando Logistico Nord
di Padova, si impossessava di otto tessere Viacard, contrassegnate dai
numeri di serie: 2720338.93, 2795160.78, 2795161.51, 2795164.95,
2795164.96, 2795164.97, 2795164.99, 2740685.97, rilasciate dalla Società
Autostrade al predetto Comando, sottraendole alla Amministrazione, che le
deteneva presso gli Uffici della caserma del Reparto.
Nella motivazione della sentenza, il Giudice militare specificava che le
risultanze degli atti del fascicolo processuale “(in particolare: gli elementi
gravatori emergenti dalla comunicazione della notizia di reato; l’esito delle
indagini condotte dalla Polizia Giudiziaria della Procura Militare, in sede,
in data 7 aprile 2008; l’esito delle indagini delegate al Comando Logistico
Nord di Padova, in data 12 febbraio 2009 e gli accertamenti condotti
presso la Società Autostrade)” non consentivano il proscioglimento
dell’imputato a termini dell’art. 444, comma 2, e 129 c.p.p..
La valutazione di congruità della pena patteggiata era operata avuto
riguardo, fra l’altro, alla giovane età del Ricciardi e alla circostanza che lo
stesso fosse incensurato.
14
Secondo la più risalente giurisprudenza della Cassazione (Cass. Sez. Lav.,
sent. n. 6047 del 16.4.2003), la sentenza penale emessa ai sensi degli artt.
444 e segg. del c.p.p., con la quale il giudice applica all’imputato la pena da
lui richiesta e concordata con il Pubblico Ministero, pur equiparata a una
pronuncia di condanna, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 445, comma 1,
c.p.p., non sarebbe, tuttavia, ontologicamente qualificabile come tale.
Secondo detta giurisprudenza, infatti, la sentenza di patteggiamento trae
origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto
attiene all’imputato, dalla rinuncia a contestare la propria responsabilità,
senza che si possa far discendere dalla pronuncia la prova dell’ammissione
di responsabilità da parte dell’imputato, utilizzabile nel giudizio civile.
Nella giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. I d’Appello, sent. n.
406 del 13.3.2014, sent. n. 253 del 12.2.2014 e sent. n. 407 del 23.7.2012)
prevale, invece, la diversa tesi, secondo la quale la decisione dell’imputato
di chiedere il patteggiamento della pena può considerarsi come tacita
ammissione di colpevolezza e, nei giudizi diversi da quello penale, pur non
essendo precluso al Giudice l'accertamento e la valutazione dei fatti
difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
444 c.p.p., tuttavia questa assume un valore probatorio qualificato,
superabile solo attraverso specifiche prove contrarie.
Peraltro, dopo la modifica dell'art. 445 c.p.p. ad opera dell'art. 2 della L. 27
marzo 2001, n. 97, anche la Suprema Corte si è orientata verso una tesi più
vicina alle posizioni di questa Corte, affermando che la sentenza penale di
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applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., pur non
essendo statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, costituisce
indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda
disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per
cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il
giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione (ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. lav., 22/02/2011, n. 4258; Cass. Civ., Sez. V, 03/12/2010, n.
24587; Cass. Civ., Sez. lav., 09/03/2009, n. 5637; Cass. Civ., Sez. lav.,
08/01/2008, n. 132; Cass. Civ., Sez. Un., 31/07/2006, n. 17289; Cass., Sez.
Trib., sent. n. 19251 del 30.9.2005).
Tale quadro, del resto, è perfettamente coerente con il principio, pacifico,
per cui il Giudice civile o amministrativo (a differenza di quello penale)
può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso,
compresa la sentenza di patteggiamento, oltre che dagli altri documenti che
provengano dal procedimento penale su cui quella sentenza di
patteggiamento è andata a formarsi. Nel giudizio civile o amministrativo,
d'altra parte, possono essere utilizzati come indizi anche le dichiarazioni
rese, in sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non
confermate in sede dibattimentale, come ogni altro genere di indizi, purché
siano gravi , precisi e concordanti (Corte dei Conti, Sez. I d’Appello, sent.
n. 406 del 13.3.2014).
Nel caso di specie, a fronte della sentenza di patteggiamento, con la quale
veniva condannato ad otto mesi di reclusione per il furto di otto delle dieci
Viacard mancanti ed illecitamente utilizzate, il convenuto Ricciardi si è
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limitato a sostenere che la condanna era stata mite perché erano emersi
elementi che inducevano a ritenere che allo stesso non si potesse addossare
l’intera sottrazione delle tessere e che non vi fosse la prova della cessione a
terzi. Proprio in ragione di tali circostanze, il resistente chiedeva di
rispondere del danno solo nella misura di € 430,80, pari alla somma per la
quale era stato provato l’utilizzo, a lui imputabile, di una Viacard.
Ebbene, gli argomenti della difesa non paiono idonei a dimostrare
l’infondatezza o la non rilevanza, nel presente processo, delle valutazioni e
conclusioni di cui alla sentenza emessa dal Giudice penale militare.
In primo luogo, va rilevato che, per quanto espressamente affermato in
sentenza, la quantificazione della pena è stata mitigata in ragione della
personalità, della giovane età e della incensuratezza del convenuto, come
previsto dall’art. 133 c.p..
E’, invece, espressamente esclusa, nella sentenza di patteggiamento, la
sussistenza di elementi tali da consentire il proscioglimento del Ricciardi.
Risulta, pertanto, assolutamente priva di riscontro l’affermazione della
difesa in ordine alla ritenuta esistenza di chiari elementi a discarico, che, se
realmente sussistenti, avrebbero determinato non l’attenuazione della pena,
ma il proscioglimento dell’imputato.
Per altro verso, per quanto risulta dalla documentazione versata agli atti del
presente giudizio, degli utilizzatori fraudolenti delle tessere Viacard
mancanti dall’armadio corazzato, solo il Ricciardi era in condizione, in
17
ragione del servizio che prestava presso la sede della Compagnia, di
appropriarsi delle tessere e, quindi, di cederle a terzi.
Inoltre, la responsabilità del Ricciardi - accertata in sede penale - per il
furto di otto delle dieci Viacard; il fatto che questi, per il servizio cui era
assegnato, provatamente si trovasse nella condizione di accedere
all’armadio corazzato dove erano custodite tutte le tessere; la circostanza
che le approfondite indagini interne e quelle effettuate in sede penale non
hanno rilevato ulteriori episodi di furto di Viacard riconducibili ad altri
soggetti, costituiscono elementi indiziari gravi, precisi è concordanti,
idonei, ex art. 2729 c.c., a far ritenere lo stesso responsabile dell’ammanco
di tutte le dieci tessere Viacard oggetto del presente giudizio - quindi, anche
delle due che non sono state oggetto della pronuncia penale - e del
conseguente utilizzo fraudolento delle stesse, avvenuto a seguito della
cessione.
A norma dell’art. 2729 c.c., il Giudice, infatti, può fondare il proprio
convincimento su presunzioni, purché, come nel caso di specie, siano gravi
precise e concordanti e le presunzioni semplici costituiscono una prova
completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in
via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento,
nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di
individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e,
infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli
ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o
dell'eccezione.
18
Ciò premesso in ordine alla condotta imputabile al Ricciardi, il Collegio
non ritiene possano sussistere dubbi in ordine alla sua responsabilità, a
titolo doloso, nella produzione del danno erariale.
Con riferimento all’elemento soggettivo, va evidenziato che il concetto di
dolo rilevante nell’ambito del processo amministrativo - contabile non è
quello elaborato in sede penale, ma è quello di dolo contrattuale, inteso nel
senso di cosciente violazione del disposto normativo, nonché di
inadempimento cosciente e volontario degli obblighi di correttezza e fedeltà
derivanti dal rapporto di servizio instaurato con l’Amministrazione.
In altri termini, come anche precisato dalla giurisprudenza di questa Corte
(Sez. I d’Appello, sent. n. 143 del 30.5.2007), “….si vuol dire che anche in
ragione della autonomia dei giudizi penale e contabile e degli illeciti
perseguiti nelle diverse sedi giudiziali il dolo penale e il dolo civile si
differenziano con le implicazioni conseguenti, e nell'ambito di quest'ultimo
tra dolo penale e dolo contrattuale, il primo qualificato e per tale via
tipico, il secondo atipico e da inadempimento volontario e/o cosciente
dell'obbligazione contrattuale (cfr. Sez. I Centr. App.n.184/2000 del
20.6.2000 e n.128/2003 del 22.4.2003)” (si vedano anche Corte dei Conti
Sez. Veneto, sent. n. 22 del 16.1.2014; Sez. Giur. Calabria, sent n. 396 del
5.8.2013, sent. n. 689 del 20.11.2009).
Più in particolare, la dottrina e la giurisprudenza civilistica configurano il
dolo contrattuale come la coscienza e volontà di cagionare l'evento di
danno ovvero la coscienza e volontà di violazione degli obblighi
19
contrattuali e, in tema di responsabilità amministrativo-contabile, nella
coscienza e volontà di violazione degli obblighi di servizio; cosicché è
sufficiente che l'evento di danno sia previsto e ne sia stato accettato il
rischio, con la coscienza e consapevolezza del fatto che la sua condotta non
è conforme alle regole.
Quest’ultimo sussiste ogni qualvolta il dipendente pubblico lede in maniera
cosciente e volontaria, un suo dovere di servizio, sì che egli ha
consapevolezza dell’inadempimento.
Il dolo contrattuale si differenzia, quindi, dal dolo penale che rappresenta la
coscienza e la volontà non solo della violazione del dovere, ma anche della
condotta antidoverosa e del successivo evento conseguente alla condotta
stessa (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 22 del 16.1.2014).
Indubitabile, per quanto innanzi detto, è la connotazione dolosa della
condotta attribuibile al Ricciardi, che ha materialmente sottratto le tessere
Viacard, utilizzandone una e cedendo le altre ai soggetti terzi, che, poi, le
hanno, a loro volta, fraudolentemente utilizzate, non potendo dubitarsi della
piena coscienza e volontà dello stesso di porre in essere il furto, l’utilizzo e
la cessione delle tessere Viacard in violazione della legge e dei propri
doveri di servizio.
Con riferimento all’elemento oggettivo della responsabilità amministrativo
-contabile, va rilevato che il danno risulta comprovato dalle fatture versate
in atti, relative a pedaggi pagati con le tessere Viacard sottratte, utilizzate
per il transito di veicoli non militari, e dalle dichiarazioni della Società
20
Autostrade, che ha individuato i numeri di targa dei veicoli privati,
utilizzatori fraudolenti delle Viacard.
Quanto al nesso causale, fattore
che consente l’imputazione del fatto
dannoso ad un soggetto, il Collegio condivide l’orientamento espresso da
questa Corte (si veda, per tutte, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 611 del
12.10.2009), secondo cui sussiste una ontologica divergenza tra causalità
civile e causalità penale e gli articoli 40 e 41 c. p., ritenuti pacificamente
applicabili anche nell’ambito civile ed in materia contabile, non
accennando a nulla di specifico sulla causalità in sé considerata, consentono
di elaborare un concetto di causa civilisticamente rilevante diverso da
quello proposto in sede penale.
Secondo detta giurisprudenza: “il nesso di causalità in prima facie deve
essere inteso come quel requisito intrinseco dell'illecito, che lega una
condotta astrattamente considerata e un evento (danno) a prescindere da
ogni valutazione di prevedibilità e, quindi, evitabilità del fatto; fattori
questi che concernono l’ulteriore momento di valutazione dell’elemento
psicologico dell’autore del fatto (colpa o dolo).
Ecco allora che il Collegio dovrà, nel caso concreto accertare e chiarire se
gli effetti pregiudizievoli causativi di danno all’Erario di una condotta
possano essere riferiti all’agente in quanto conseguenza naturale del suo
modus operandi, purché non vi sia la presenza di singolari e fortuiti
elementi, che ammettano un esonero di responsabilità del soggetto agente.
21
Deve pertanto concludersi sul tema del nesso causale, che esso sia
configurabile, nel rispetto della norma elusa, come il legame concreto, in
termini di probabilità e di prevedibilità
tra un atteggiamento
comportamentale ed un risultato dannoso, laddove tutto quello che
concerne l’ambito degli obblighi e dei vincoli di cautela, valutazione dei
rischi e salvaguardia comportamentale imposti dalla regole giuridiche del
ragionevole
agire, attengono
alla
sfera soggettiva
relativa
alla
colpevolezza nella causazione dell’illecito.”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene sussistente tale nesso eziologico tra la
condotta descritta ed imputabile al Ricciardi e l’intero danno arrecato
all’Amministrazione.
Difatti,
il
nocumento
derivato
dai
pagamenti
effettuati
dall’Amministrazione per pedaggi di automezzi privati utilizzati per fini
privati è la naturale conseguenza della condotta attribuibile al Ricciardi,
consistita nell’illecita sottrazione delle tessere Viacard dagli Uffici della
Compagnia Comando e Trasporti, dalla personale illecita utilizzazione delle
suddette tessere e dalla illegittima cessione delle tessere a terzi, che, poi, a
loro volta le hanno fraudolentemente utilizzate.
Peraltro, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., va accolta la richiesta della Procura a
veder riconosciuta la responsabilità del Ricciardi Carmine nella sola misura
del 70% dell’intero danno, complessivamente quantificato in € 14.427,35,
22
e, quindi, il convenuto va condannato al pagamento, in favore del Ministero
della Difesa, della somma di € 10.099,15.
3.2 La posizione del Ten. Col. Roberto Lasalvia, del Ten. Col. Renzo
Ivo Pavanello, del Ten. Col. Diego Battaglia e del Cap. Gianfranco
Maliziola
Per quanto esposto innanzi, responsabile del furto, dell’utilizzo e della
cessione delle tessere Viacard è l’ex Caporale Carmine Ricciardi.
Considerato che il Ricciardi ha prestato servizio presso la Compagnia dal
31.8.2005 al 30.8.2006 e che, in quel periodo, è iniziato l’illegittimo
utilizzo delle Viacard, è evidente che il furto si è verificato in quel
segmento temporale e, conseguentemente, è da quel periodo che ha iniziato
a prodursi il danno.
Il Ten. Col. Roberto Lasalvia, il Ten. Col. Renzo Ivo Pavanello e il Ten.
Col. Diego Battaglia sono stati i Comandanti del Reparto Supporti Generali
succedutisi dal luglio 2005 fino al 2008, anno in cui è stato scoperto
l’illecito.
Il Cap. Gianfranco Maliziola è stato il Comandante della Compagnia
Comando e Trasporti, in servizio per l’intero periodo in questione.
I predetti Ufficiali sono tutti corresponsabili del danno, a titolo di colpa
grave.
23
La legge n. 549 del 28.12.1995, all’art. 1, comma 49, prevede che è
“consentito alle pubbliche amministrazioni di dotare gli automezzi di
servizio di sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali,
con la conseguente facoltà per le stesse amministrazioni di stipulare i
relativi contratti, nonché di aprire, anche in deroga alle vigenti normative,
conti correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi.”.
Il successivo comma 50 disponeva che “Con regolamento da adottare dal
Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le procedure per la graduale
attuazione della modalità di pagamento prevista dai commi 47, 48 e 49, e
per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonché le
procedure per la rendicontazione ed il controllo.”.
In ottemperanza alla disposizione anzidetta, veniva emanato il D.M. n. 701
del 9.12.1996, “Regolamento recante norme per la graduale introduzione
della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'àmbito delle
amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50,
51, 52 e 53, della L. 28 dicembre 1995, n. 549”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38.
Per quanto di interesse in questa sede, a norma dell’art. 2 del predetto
decreto, i soggetti incaricati dell'indirizzo politico-amministrativo e degli
uffici di diretta collaborazione con il Ministro, nonché magistrati ordinari,
amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato, i
24
dirigenti generali ed equiparati, nonché i dirigenti ed i funzionari delle
amministrazioni civili e militari dello Stato sono abilitati ad utilizzare
sistemi automatizzati in dotazione agli automezzi di servizio per il
pagamento dei pedaggi autostradali.
Rientra nella competenza del dirigente generale preposto alla direzione di
strutture organizzative, incluse quelle militari, l'adozione dei provvedimenti
di autorizzazione, revoca, sospensione o limitazione d'uso delle tessere di
transito o dei supporti informatici per i pedaggi autostradali assentito ai
dirigenti, nonché ai funzionari titolari di poteri di spesa o che svolgano,
anche occasionalmente, la propria attività lavorativa fuori dalla sede di
servizio per ispezioni, controlli, verifiche ed altri compiti istituzionali.
A norma del successivo art. 5: “La convenzione generale concernente le
condizioni di fornitura e di utilizzazione dei sistemi automatici di
pagamento differito dei pedaggi autostradali, deve indicare:
a) la durata della convenzione;
b) il costo per il rilascio delle tessere a pagamento differito e per l'uso dei
supporti informatici;
c) i sistemi automatici in uso;
d) le modalità di fatturazione perché venga assicurata anche la
correlazione tra il codice identificativo dell'utente ed i corrispettivi dovuti;
25
e) la periodicità dell'invio delle fatture e le modalità di regolazione delle
stesse;
f) le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione
dei supporti magnetici o informatici.”.
Ai sensi dell’art. 6, recante norme per l’“Uso della carta di credito, delle
tessere e dei supporti informatici per i transiti autostradali”, “1. La
consegna della carta di credito al titolare e la restituzione della stessa deve
risultare da apposito verbale sottoscritto dal dirigente generale o dal
dirigente all'uopo delegato e dal titolare stesso.
2. Il titolare della carta di credito deve far pervenire, entro il 15 del mese
successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, all'ufficio
competente per la liquidazione, apposito riepilogo corredato della
prescritta documentazione giustificativa, ivi comprese le ricevute rilasciate
dai fornitori di beni e/o servizi attestanti l'utilizzo della carta stessa.
3. Il titolare è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la
custodia ed il buon uso della carta di credito ed è personalmente
responsabile secondo le regole generali in materia di responsabilità
amministrativa e contabile.
4. Il titolare in caso di smarrimento o di sottrazione della carta di credito, è
tenuto a darne immediata comunicazione all'ente emittente, anche a mezzo
telefono,
alla
competente
autorità
26
di
pubblica
sicurezza
ed
all'amministrazione che ne ha disposto l'uso, secondo le prescrizioni
contenute nella convenzione.
5. Le prescrizioni contenute nei commi precedenti si estendono all'uso delle
tessere di transito e dei supporti informatici installati a bordo delle
autovetture di servizio per il pagamento differito dei pedaggi autostradali.
6. A corredo del libretto di macchina di cui all'articolo 11 del regio decreto
3 aprile 1926, n. 746, deve essere posto il verbale di consegna delle tessere
e dei supporti informatici per i transiti autostradali redatto in conformità
delle modalità stabilite nel comma 1 del presente articolo.
Infine, a norma dell’art. 7, “1. A favore del dirigente generale o del
dirigente all'uopo delegato, competente della gestione amministrativocontabile delle carte di credito e dei supporti magnetici o informatici per il
pagamento differito dei pedaggi autostradali, sono emessi ordini di
accreditamento, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio, da estinguersi
con quietanza di entrata di contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. Gli ordinativi di pagamento, anche informatici, tratti sulla contabilità
speciale di cui al comma 1, sono emessi, di regola a cadenza mensile, entro
i limiti degli accreditamenti concessi, a favore delle società emittenti le
carte di credito ovvero delle società affidatarie del servizio autostradale.
3. I titolari delle contabilità speciali rendono il conto delle spese sostenute
a valere sulle aperture di credito ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio
27
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché dell'articolo 9, commi 5 e 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.”.
Nonostante la descritta normativa -primaria e secondaria- e le vigenti
circolari imponessero tutta una serie di procedure e cautele per la
rilevazione delle spese e, quindi, per la conservazione e l’utilizzo delle
tessere Viacard, i Comandanti di Reparto non risulta che abbiano mai
impartito alcuna direttiva in materia.
Solo il Maliziola, Comandante della Compagnia nel periodo in cui si
verificavano il furto e l’utilizzo fraudolento delle tessere, disponeva che,
all’atto della distribuzione delle tessere Viacard, i movimenti venissero
annotati su un registro appositamente istituito, a cura del personale
dell’ufficio addetto alla distribuzione.
Tuttavia, anche questa disposizione risultava inadeguata, atteso che il
registro non aveva pagine numerate progressivamente e non era rilegato in
modo da impedirne la manomissione. Inoltre, sullo stesso non risultava
alcuna annotazione formale in ordine all’utilizzo delle Viacard, nonostante,
in almeno un caso, risulta comprovato in atti, che una tessera sia stata
utilizzata da un veicolo militare.
Ancora, né i predetti Comandanti di Reparto, né il Comandante di
Compagnia hanno operato i dovuti controlli sulla movimentazione correlata
di veicoli e tessere.
28
Risulta, tra l’altro, gravemente insufficiente il controllo operato sulle fatture
della società Autostrade relative all’utilizzo delle Viacard per il pagamento
del pedaggio.
Infatti, le fatture relative al pagamento, con le tessere Viacard illecitamente
sottratte, di pedaggi effettuati fraudolentemente da vetture intestate a
soggetti privati e per scopi privati risultavano tutte corredate da una
dichiarazione resa dal Comandante della Compagnia, nella quale veniva
attestato che “la spesa è stata in parte sostenuta per i pedaggi autostradali
dei veicoli in gestione a questa Compagnia. Si dichiara altresì che i
movimenti sono stati effettuati per motivi di servizio, con automezzi
dell’Amministrazione Militare, escludendo ogni uso di carattere privato.”.
Dette fatture risultano, poi, vistate dal Comandante del Reparto Supporti
Generali.
Ebbene, è evidente che nessun controllo era effettuato sul regolare e
legittimo utilizzo delle tessere. E tanto risulta ancor più grave, laddove si
consideri che siffatta verifica non presentava particolari complessità.
Sarebbe, infatti, stato sufficiente operare un controllo incrociato tra i libretti
di macchina, il registro controllo movimento autoveicoli e le fatture della
Società Autostrade.
Detto controllo, avrebbe quantomeno condotto alla solerte rilevazione
dell’utilizzo fraudolento delle tessere, evitando che l’illegittimo uso delle
stesse si protraesse per diversi anni.
29
L’omessa puntuale, adeguata, regolamentazione della conservazione e
dell’utilizzo delle tessere Viacard, unitamente alla carenza totale di
controlli sull’uso delle stesse e, quindi, sulle fatture della Società
Autostrade relative ai pedaggi pagati con le Viacard, imputabili a tutti gli
Ufficiali innanzi elencati, valgono ad integrare una condotta gravemente
colposa, fonte di responsabilità del danno.
E, per altro verso, palese risulta il nesso causale tra i descritti
comportamenti e il danno erariale, atteso che una più efficace
regolamentazione e più accurati controlli, senza dubbio, avrebbero potuto
impedire che il danno si verificasse o attenuarne la consistenza attraverso
l’assunzione tempestiva di iniziative per la repressione dell’abuso.
Sussistendo tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativocontabile, va accolta la domanda avanzata dalla Procura e, in applicazione
del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112
c.p.c., tenuto conto dei parametri di quantificazione indicati nell’atto di
citazione, gli Ufficiali citati, in servizio dal 2002 al 2008, vanno ritenuti
responsabili del 30% del complessivo danno di € 14.427,35 e, quindi, per
un ammontare di € 4.328,20.
Di tale porzione di danno, i predetti Ufficiali devono essere chiamati a
rispondere ciascuno in misura proporzionale al periodo di permanenza al
comando delle unità operative coinvolte nella vicenda.
30
Applicando tale criterio, i medesimi devono essere condannati al
pagamento, in favore del Ministero della Difesa, degli importi di seguito
indicati:
Ten. Col. Roberto Lasalvia, € 300,00;
Ten. Col. Renzo Ivo Pavanello, € 300,00;
Ten. Col Diego Battaglia, di € 300,00;
Cap. Gianfranco Maliziola, di € 900,00.
3.3. La posizione del Ten. Col. Carmelo Tundo, del Ten. Col. Antonio
Busoni, del Cap. Massimo Signore e del Cap. Alfio Galiano
A prescindere dalla qualificazione della condotta dei predetti Ufficiali, non
è possibile configurare alcun nesso di causalità tra i comportamenti
omissivi addebitati loro dalla Procura e il danno di cui sono chiamati a
rispondere.
Per quanto dettagliatamente esposto in fatto, il danno erariale ha avuto
origine dal furto delle tessere Viacard ad opera dell’ex Caporale Carmine
Ricciardi, che cominciava il suo servizio presso la Compagnia Comando e
Trasporti il 31.8.2005.
Pertanto, solo da tale momento detto danno ha potuto cominciare a
prodursi.
31
Nessuna incidenza causale, quindi, può aver avuto, sulla produzione del
danno, la condotta degli Ufficiali che hanno cessato il comando prima di
tale data.
Se è vero, infatti, che neppure questi avevano dettato disposizioni per
regolamentare la conservazione e l’utilizzazione delle Viacard, rileva che
nulla avrebbe impedito ai loro successori al comando del Reparto e della
Compagnia di predisporre adeguata regolamentazione, atteso che, pur in
assenza di un formale passaggio di consegne, tutti gli Ufficiali che si sono
susseguiti nel comando erano a conoscenza dell’esistenza delle tessere e
della mancanza di disposizioni idonee a disciplinarne conservazione ed uso.
L’omessa regolamentazione dell’uso e della utilizzazione delle tessere
Viacard e la totale assenza di controlli durante il periodo in cui si è
realizzato il danno sono, pertanto, le cause immediate aventi autonoma
efficienza etiologica e di per sé idonee alla produzione dell’evento, che
valgono ad escludere ogni nesso causale tra le condotte degli Ufficiali in
servizio prima del verificarsi dei fatti e il danno a detti fatti conseguito.
In assenza di uno degli elementi costitutivi della responsabilità erariale,
vanno assolti da ogni addebito il Ten. Col. Carmelo Tundo, il Ten. Col.
Antonio Busoni, il Cap. Massimo Signore e il Cap. Alfio Donato Gaetano
Galiano.
4. Spese
32
Sussistendo tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale,
Carmine Ricciardi, Roberto Lasalvia, Renzo Ivo Pavanello, Diego Battaglia
e. Gianfranco Maliziola vanno condannati nei termini innanzi specificati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 2.855,82 (diconsi
euro duemilaottocentocinquantacinque/82), dovute in solido a tutti i
condannati.
Il proscioglimento nel merito impone la liquidazione, in favore della difesa
di Antonio Busoni, unico convenuto assolto costituito in giudizio, delle
spese processuali, a termini dell’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 23.10.1996,
n. 543, convertito, con modificazioni, dalla L. 20.12.1996, n. 639 e
dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23.5.1997, n. 135, così come autenticamente
interpretati dall’art. 10 bis, comma 10 della L. 2.12.2005, n. 248.
Avuto riguardo alla disciplina recata dal Decreto del Ministero della
Giustizia 20/7/2012, n. 140 (applicabile, ai sensi dell'art. 41 del medesimo
regolamento, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore e, cioè
successive alla data del 23/8/2012) e, in particolare, tenuto conto del
disposto degli artt. 4, comma 4, 5 e 11, nonché dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al medesimo Decreto, il compenso spettante per la
prestazione del difensore della parte convenuta dichiarata esente da
responsabilità si determina, in assenza di nota spese ed in considerazione
della quota di danno erariale imputata dalla Procura, nella misura di €.
1000,00.
33
Il relativo onere è posto a carico della Ministero della Difesa, che, nella
vicenda, assume la veste di Amministrazione di appartenenza del
prosciolto, tenuta a sopportare gli oneri connessi alla soccombenza di cui
all’art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto,
definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda e, per
l’effetto:
1.
condanna Carmine Ricciardi al pagamento, in favore del Ministero della
Difesa, della somma di € 10.099,15;
2.
condanna al pagamento, in favore del Ministero della Difesa,

Roberto Lasalvia, della somma di € 300,00;

Renzo Ivo Pavanello, della somma di € 300,00;

Diego Battaglia, della somma di € 300,00;

Gianfranco Maliziola, della somma di € 900,00;
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.855,82
(diconsi euro duemilaottocentocinquantacinque/82), dovute in solido da
tutti i condannati.
3.
Assolve Carmelo Tundo, Antonio Busoni, Massimo Signore e Alfio
Donato Gaetano Galiano.
34
Liquida, per l’assoluzione, in favore del convenuto Antonio Busoni, la
somma di € 1.000,00, posta a carico del Ministero della Difesa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 marzo 2014.
L'Estensore
Il Presidente
F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi
F.to Dott. Angelo Buscema
Depositato in Segreteria l’11/04/2014
P. il Funzionario Preposto
35
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Sezione giurisdizionale per il Veneto