ANTIRICICLAGGIO
Verifica della clientela
Archivio
Sindaci-revisori
Controlli G.d.F.
Contanti
Luciano DE ANGELIS
Dottore Commercialista
Pubblicista economico
Collaboratore Italia Oggi
Commissione Antiriciclaggio CNDCEC
ANTIRICICLAGGIO
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Sono un
RICICLATOREE!!
ma nessuno mi
scoprirà!!
APPROCCIO BASATO
SUL RISCHIO
2
ANTIRICICLAGGIO
CATEGORIE SOGGETTE AGLI ADEMPIMENTI
• Dottori commercialisti ed esperti contabili e consulenti
del lavoro;
• Tributaristi ed ogni altro soggetto che svolga attività in
materia di contabilità e tributi (ced);
• Associazioni di categoria di imprenditori e
commercianti, CAF e Patronati;
• Revisori Contabili;
• Avvocati e Notai;
• Prestatori di servizi relativi a società e Trust.
3
ANTIRICICLAGGIO
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Quando
scattano
(art. 16)
• 1) Se la prestazione professionale ha ad
oggetto mezzi di pagamento beni od utilità di
valore pari o superiore a 15.000 Euro
(segue)
4
ANTIRICICLAGGIO
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
•
Quando
Scattano
(art. 16)
Se si eseguono prestazioni professionali
occasionali che comportino la trasmissione
o la movimentazione di mezzi di pagamento
beni o utilità di importo pari o superiore
15.000 euro.
Ciò indipendentemente dal fatto che tali azioni
siano eseguite con operazioni che appaiono
tra di loro collegate per realizzare
un’operazione frazionata;
5
ANTIRICICLAGGIO
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Quando
scattano
(art. 16)
• 3) Tutte le volte che la prestazione risulta di
valore indeterminato o indeterminabile.
6
ANTIRICICLAGGIO
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Quando
scattano
(art. 16)
• 4) Se vi è un sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo
(indipendentemente da qualsiasi deroga,
esenzione o soglia applicabile);
• 5) Se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai
fini della identificazione del cliente
7
ANTIRICICLAGGIO
LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
Ante DLgs. 151/2009
(Fino al 3/11/2009)
In relazione allo svolgimento
della mera attività di
redazione e/o trasmissione
della dichiarazione dei
redditi;
Post DLgs.151/2009
(dal 4/ 11/2009)
• Il concetto di attività di
redazione e/o trasmissione
delle dichiarazioni dei redditi
va inteso estensivamente nel
senso di redazione e
trasmissione delle
dichiarazioni derivanti
dagli obblighi fiscali
8
ANTIRICICLAGGIO
RISPOSTE MEF 20/5/2010
REGISTRAZIONE degli F24:
non è più dovuta a seguito della decadenza della obbligazione
principale
In quanto è esclusa dagli obblighi di adeguata verifica e
registrazione ogni attività di redazione e/o trasmissione
delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e dagli
adempimenti in materia di amministrazione del personale
(nuovo art. 12 del DLgs. 231/07).
9
ANTIRICICLAGGIO
LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
(chiarimenti MEF 12/6/2008)
•
Negli adempimenti in
materia di
amministrazione del
personale
Tutti i soggetti autorizzati ad esercitare le
attività
in
materia
giuslavoristica
vengono esclusi dall’obbligo della
verifica
della
clientela
e
dalla
registrazione, per tutti gli adempimenti
previsti da norme vigenti relativamente
all’amministrazione del personale (svolti
da ogni tipologia di professionisti).
In pratica, per gli adempimenti conseguenti al
pagamento di retribuzioni, contributi ed
imposte obbligatorie non è richiesta alcuna
verifica per il professionista in capo al
datore di lavoro.
10
ANTIRICICLAGGIO
ADEMPIMENTI IN TEMA DI CONSULENZA DEL LAVORO
Gli adempimenti in tema di amministrazione del personale
sono esclusi (art.12, co.3, DLgs.231/07):
• Dagli obblighi di adeguata verifica della clientela;
• Dagli obblighi di registrazione in archivio.
Attenzione
Restano obbligatorie:
• La segnalazione di operazioni sospette
• La comunicazione di violazioni ultrasoglia di contanti
11
ANTIRICICLAGGIO
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
• Ai fini degli obblighi di adeguata verifica
della clientela non rilevano le mere
consulenze prestate dal professionista.
• Le linee Guida CNDCEC (e l’art. 1, lett. l
del DLgs. 231/07) precisano che la
consulenza aziendale e contrattuale è
oggetto di adeguata verifica solo nel caso
di “attività determinata o determinabile,
finalizzata ad un obiettivo di natura
finanziaria
ovvero
patrimoniale
modificativo della situazione giuridica
esistente, da realizzarsi tramite una
prestazione professionale”
12
ANTIRICICLAGGIO
LE LINEE GUIDA CNDCEC
FASI
adeguata
verifica:
1) individuazione delle operazioni oggetto di
verifica (prestazioni escluse/incluse)
2) individuazione del titolare effettivo
3) applicazione dell’approccio basato sul rischio
4) scelta della tipologia di verifica richiesta
(ordinaria, semplificata, rafforzata)
5) istituzione del fascicolo della clientela
6) controllo costante sul cliente
13
ANTIRICICLAGGIO
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI ESCLUSE (1)
Docenze a corsi, convegni e simili
Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi
fiscali
Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli
obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile)
Funzione di revisore in enti pubblici
Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia
incaricato del controllo contabile)
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle
procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di
amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di
amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali
14
ANTIRICICLAGGIO
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI ESCLUSE (2)
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende
Incarico di recupero crediti
Mediazione ai sensi dell’art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e),
d.lgs. 231/2007)
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione
del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n.
80
Pareri giuridici pro-veritate
Perizie e consulenze tecniche su incarico del tribunale
Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale
Adempimenti in materia di amministrazione del personale
15
ANTIRICICLAGGIO
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (1)
Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore
pari o superiore a 15.000 euro
Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali),
patrimoni e singoli beni
Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie
Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti
Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale
Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del
business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici
Consulenza contrattuale
Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.
Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili
16
ANTIRICICLAGGIO
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (2)
Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o
superiore a 15.000 euro
Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche
Custodia e conservazione di beni e aziende
Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito
Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Redazione di stime e perizie di parte
Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari
Valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della
personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio
alla realizzazione dello scopo
ANTIRICICLAGGIO
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
(1)
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari
Assistenza in procedure concorsuali
Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16
marzo 1942, n. 267
Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di
carattere continuativo
Consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società,
enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
18
ANTIRICICLAGGIO
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
(2)
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni
societarie
Consulenze in materia di contabilità e bilanci
Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità
Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e
soggetti giuridici analoghi
Fusioni e scissioni
Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
Consulenze nei confronti di società cooperative, ONLUS ed altri enti
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o
soggetti giuridici analoghi
19
ANTIRICICLAGGIO
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
(3)
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex
art. 182-bis, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art.
161, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Regolamenti e liquidazioni di avarie
Revisione contabile
Tenuta della contabilità
Trasformazioni
20
ANTIRICICLAGGIO
L’IDENTIFICAZIONE È OBBLIGATORIA
All’atto dell’instaurazione del rapporto professionale in relazione a
prestazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o
utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro. L’obbligo sussiste
anche in caso di operazioni frazionate o con valore indeterminato o
indeterminabile.
21
ANTIRICICLAGGIO
MOMENTO DELL’IDENTIFICAZIONE
“L’identificazione e la verifica del titolare effettivo viene effettuata dal
libero professionista dal ced o da un collaboratore in presenza del
cliente, mediante un documento di identità non scaduto: prima
dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in
cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione o
l’operazione
(art. 19, DLgs. 231/07)
22
ANTIRICICLAGGIO
DOCUMENTI VALIDI PER L’IDENTIFICAZIONE
•
Ai sensi dell’art. 3 dell’allegato tecnico “sono considerati validi per
l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli articoli
1 e 35 del D.P.R 28/12/2000, n. 445”.
1) la carta d’identità;
2) il passaporto;
3) la patente di guida;
4) la patente nautica;
5) il libretto di pensione;
6) il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
7) il porto d’armi;
8) le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato;
9) il permesso di soggiorno (in via residuale)
23
ANTIRICICLAGGIO
IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (art. 19)
Consiste
• Nell'acquisizione dei dati identificativi del cliente
• Nella verifica del potere di rappresentanza per chi risulti il
delegato alla firma per l’operazione da svolgere
• Nell'acquisizione dei dati identificativi del soggetto o dei
soggetti rappresentanti l’ente
24
ANTIRICICLAGGIO
CONTENUTO DELL’IDENTIFICAZIONE
Per le persone fisiche:
• nome e cognome;
• luogo e data di nascita;
• indirizzo della residenza o del domicilio;
• codice fiscale;
• estremi del documento di identificazione.
25
ANTIRICICLAGGIO
CONTENUTO DELL’IDENTIFICAZIONE
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
• denominazione;
• sede legale;
• codice fiscale, o partita Iva.
26
ANTIRICICLAGGIO
COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”
In base all’art.1, lett.U del DLgs. 231/07
e all’art.1, co. 2 dell’Allegato Tecnico
Il titolare effettivo è rappresentato:
1) dalla persona fisica per conto della quale è realizzata
un’operazione o un’attività;
2) nel caso di entità giuridica, dalla persona o dalle persone fisiche
che in ultima istanza
a) possiedono o controllano tale entità
b) ne risultano beneficiari
•
secondo i criteri di cui all’allegato tecnico.
27
ANTIRICICLAGGIO
COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”
a) In caso di società (all. tecnico, art. 2):
• 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza,
possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il
possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale
sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di
voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al
portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla
quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di
comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard
internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la
percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione
al capitale sociale;
28
ANTIRICICLAGGIO
(segue) COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”
• 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro
modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
29
ANTIRICICLAGGIO
(segue) COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”
b. In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti
giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
• 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona
fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del
patrimonio di un'entità giuridica;
• 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono
ancora state determinate, la categoria di persone nel cui
interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
• 3. la persona fisica o le persone giuridiche che esercitano un
controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di una entità
giuridica
30
ANTIRICICLAGGIO
COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”
Chiarimento CNDCEC linee guida 2011
Le nuove guidelines puntualizzano che in presenza di soggetto
titolare di una quota superiore al 50% del capitale della società,
anche se un secondo soggetto abbia una partecipazione
superiore al 25% del capitale della medesima, il titolare effettivo
dovrà essere ricercato esclusivamente con riferimento al primo.
31
ANTIRICICLAGGIO
COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”
I dati devono essere forniti per iscritto dal rappresentante legale
In relazione alle
modifiche degli art. 36
e 38 del DLgs. 231/07
Gli obblighi di registrazione e
conservazione riguarderanno anche
il titolare effettivo
Risposta MEF 20/5/2010 e nuove LINEE GUIDA CNDCEC
Non è obbligatorio inserire i dati in A.U., è sufficiente nel fascicolo
del cliente poiché mancano le disposizioni attuative dell’art. 38, co.7
32
ANTIRICICLAGGIO
I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Con
riferimento al cliente
(art. 20)
• 1. natura giuridica
• 2. prevalente attività svolta
• 3. comportamento tenuto al momento
del compimento dell’operazione o
dell’instaurazione del rapporto
continuativo o della prestazione
professionale;
• 4. area geografica di residenza del
cliente o della controparte
33
ANTIRICICLAGGIO
L’approccio basato sul rischio:
CLIENTE
Si considerano gli elementi
connessi al cliente (natura
giuridica, prevalente attività
svolta, comportamento tenuto
all’atto del compimento
dell’operazione)
La procedura
Si associa a ciascuno di
essi un determinato
punteggio in termini di
minore/maggiore
rischiosità.
emerge un punteggio
complessivo, che indica il
livello di rischio connesso
al cliente
34
ANTIRICICLAGGIO
(segue) CRITERI GENERALI PER LA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Con riferimento
all’operazione
rapporto
continuativo o
prestazione
professionale
(art. 20)
• 1) tipologia dell’operazione, rapporto
continuativo o prestazione professionale
posti in essere;
• 2) modalità di svolgimento dell’operazione,
rapporto continuativo o prestazione
professionale;
• 3) ammontare;
35
ANTIRICICLAGGIO
(segue) CRITERI GENERALI PER LA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Con riferimento
all’operazione
rapporto
continuativo o
prestazione
professionale
(art. 20)
• 4) frequenza delle operazioni e durata
del rapporto continuativo o della
prestazione professionale;
• 5) ragionevolezza dell’operazione, del
rapporto continuativo o della
prestazione professionale in rapporto
all’attività svolta dal cliente;
• 6) area geografica di destinazione del
prodotto, oggetto dell’operazione o del
rapporto continuativo.”
36
ANTIRICICLAGGIO
L’approccio basato sul rischio:
OPERAZIONE
Si considerano gli elementi
relativi all’operazione
(tipologia, modalità di
svolgimento, ammontare,
frequenza, durata,
ragionevolezza, area
geografica di destinazione)
La procedura
Si assegna a ciascuno di
essi un determinato
punteggio in termini di
minore/maggiore
rischiosità.
emerge un punteggio
complessivo, che indica il
livello di rischio connesso
all’operazione
37
ANTIRICICLAGGIO
PUNTEGGIO
Dalla valutazione congiunta dei due punteggi (CLIENTE e
OPERAZIONE) emerge un unico indice, espressione del
rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20
DLgs. 231/2007
38
ANTIRICICLAGGIO
L’approccio basato sul
rischio:
A.
Aspetti
connessi al
cliente
a.1. Natura giuridica
Ditta individuale
Associazione
professionale
Società di persone
Società di capitali
Trust
Società fiduciaria
Altro
Totale a.1.
Livello
di
rischio
La procedura
a.2. Prevalente attività svolta
Operazioni “normali”
Operazioni di particolare rilevanza
Operazioni “anomale”
Totale a.2.
a.3. Comportamento tenuto al momento
dell’operazione
Nella
norma
(cliente
collaborativo/trasparente)
Fuori
della
norma
(cliente
reticente/poco trasparente)
Totale a.3.
a.4. Area geografica di residenza
Italia
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
Totale a.4.
TOTALE PUNTEGGIO (A)
ANTIRICICLAGGIO
L’approccio basato sul
rischio:
La procedura
b.4. Frequenza e durata
B. Aspetti connessi Livello
all’operazione
di
rischio
b.1. Tipologia
Ordinaria
Straordinaria
b.2. Modalità di svolgimento
Con banche
Tra soggetti privati
b.3. Ammontare
Basso
Medio
Alto
Occasionale
Poco frequente
Frequente
b.5. Ragionevolezza
Congrua
Non congrua
b.6. Area geografica di destinazione
Italia
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
TOTALE PUNTEGGIO (B)
40
ANTIRICICLAGGIO
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
Totale punteggio A
Totale punteggio B
TOTALE COMPLESSIVO (C)
41
ANTIRICICLAGGIO
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO DI
RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
A. Aspetti connessi al cliente
Minimo
1
1
2
1
3
1
4
1
Totale A
4
Rischio legato al cliente:
basso da 4 a 12
medio da 13 a 16
alto da 17 a 20
Massimo
5
5
5
5
20
(segue)
42
ANTIRICICLAGGIO
B. Aspetti connessi all’operazione
Minimo
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
Totale B
6
Rischio legato all’operazione:
basso da 6 a 18
medio da 19 a 24
alto da 25 a 30
Valutazione finale (A+B)
Totale (A+B)
10
Massimo
5
5
5
5
5
5
30
50
43
ANTIRICICLAGGIO
Con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto la tenuta della
contabilità, per il calcolo del livello di rischio, il professionista dovrà
provvedere:
Unicamente alla compilazione della tabella “A” relativa al cliente
con il calcolo del relativo punteggio rischio
e non della tabella “B” relativa all’operazione:
44
ANTIRICICLAGGIO
IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE
APPROCCIO DINAMICO
•
Aggiornamento dell’indice unico che esprime la valutazione
del rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo:
a)
Modifica del punteggio in relazione all’evoluzione delle
caratteristiche soggettive del cliente
Ogni operazione successiva deve essere oggetto di specifica
nuova valutazione, rinnovando il livello di rischio;
b)
Le carte di lavoro devono lasciare traccia
dell’evoluzione della valutazione del rischio
compiuta in modo dinamico
45
ANTIRICICLAGGIO
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO
RISCHIO DI
RICICLAGGIO /
FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO
COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
Il professionista assolve l’obbligo di adeguata verifica
secondo modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne
ricorrono i presupposti) e in particolare deve esercitare un
controllo costante, ossia deve:
BASSO
(da 10 a 30)
• analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata
del rapporto,
• verificare che esse siano compatibili con la conoscenza
che ha del cliente, delle attività e del suo profilo di rischio,
avendo riguardo all’origine dei fondi,
• aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.
Per gli obblighi di adeguata verifica con modalità
semplificate il professionista è esonerato dall’effettuare il
controllo costante.
46
ANTIRICICLAGGIO
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO
RISCHIO DI
RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO
MEDIO
(da 30 a 40)
COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
Il professionista deve assolvere l’obbligo di
adeguata
verifica
secondo
modalità
ordinarie e in particolare deve esercitare un
controllo costante, ossia deve:
• analizzare le transazioni concluse
durante tutta la durata del rapporto,
• verificare che tali transazioni siano
compatibili con la conoscenza che ha del
proprio cliente, delle sue attività
commerciali e del suo profilo di rischio,
avendo
riguardo,
se
necessario,
all’origine dei fondi,
• aggiornare
i
documenti,
dati
o
informazioni detenute.
47
ANTIRICICLAGGIO
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO
RISCHIO DI
RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO
ALTO
(da 40 a 50)
COMPORTAMENTO DEL
PROFESSIONISTA
Il professionista deve assolvere
l’obbligo di adeguata verifica
secondo modalità rafforzate e
in particolare deve esercitare un
controllo costante continuo e
rafforzato
(controlli
più
rigorosi e frequenti).
48
ANTIRICICLAGGIO
ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE PROFILO DI RISCHIO
• Una società calzaturiera con sede a Roma si rivolge ad un
professionista per curare l’acquisto di altra società dello stesso settore
a Latina.
• Le società sono snc con soci persone fisiche di storica conoscenza
per lo studio, i soci sono moglie e marito con quote al 50%, entrambi
amministratori.
• I clienti sono collaborativi, i pagamenti avvengono in due rate
mediante bonifico bancario di cui una al preliminare e un’altra a saldo
all’atto di cessione.
• Il prezzo di acquisto è congruo al valore di mercato.
•
ATTRIBUZIONE DI UN BASSO PROFILO DI RISCHIO
49
ANTIRICICLAGGIO
ESEMPIO:
TABELLA A: ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE
2
Struttura a basso profilo di rischio poiché la
snc è già cliente dello studio e si ha buona
conoscenza dei soci persone fisiche
3
Settore con medio profilo di rischio poiché vi
sono operazioni con mercati esteri ma basse
transazioni in contanti ed i pagamenti
avvengono usualmente tramite bonifico e
assegno
2
Comportamento a basso rischio poiché
cliente collaborativo che procura tutte le
informazioni richieste
a.4 Area geografica di
residenza
2
Zona a basso rischio poiché operazione
localizzata in Italia che è paese che adotta
normativa di contrasto al riciclaggio e
finanziamento del terrorismo
TOTALE PUNTEGGIO
9
a.1 Natura giuridica
a.2 Prevalente attività
svolta
a.3 Comportamento
tenuto
50
ANTIRICICLAGGIO
ESEMPIO:
TABELLA B: ASPETTI CONNESSI ALL’OPERAZIONE
b.1 Tipologia
2
basso profilo di rischio poiché la società attua
un’operazione straordinaria verso un’azienda con
dimensioni pari alla metà delle proprie
b.2 Modalità di
svolgimento
2
basso profilo di rischio poiché i pagamenti
avvengono tramite bonifico
b.3 Ammontare
3
Profilo di medio rischio poiché il prezzo di cessione
è pari al doppio del fatturato dell’azienda
acquistata ed il valore è piuttosto elevato
b.4 Frequenza e
durata
2
basso rischio poiché il cliente è solo occasionale
2
basso rischio poiché il settore dell’azienda
acquistata è lo stesso del cliente e l’investimento è
compatibile con il reddito dell’acquirente
2
basso rischio poiché operazione localizzata in
Italia che è paese che adotta normativa di
contrasto al riciclaggio
b.5 Ragionevolezza
b.6 Area geografica
TOTALE PUNTEGGIO
13
ANTIRICICLAGGIO
ESEMPIO:
TABELLA C: RISCHIO TOTALE DI
RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
TOTALE
PUNTEGGIO A
9
Rischiosità del cliente
TOTALE
PUNTEGGIO B
13
Rischiosità dell’operazione
TOTALE
PUNTEGGIO
complessivo C
22
BASSO RISCHIO
52
ANTIRICICLAGGIO
TRE LIVELLI DI VERIFICA
1) Ordinaria adeguata verifica della clientela,
art. 16;
2) Obblighi semplificati di adeguata verifica
della clientela, art. 25;
3) Obblighi rafforzati di adeguata verifica della
clientela, art. 28;
53
ANTIRICICLAGGIO
OBBLIGHI SEMPLIFICATI E RAFFORZATI
1) Obblighi semplificati di adeguata verifica sono
previsti nel caso di basso rischio
2) In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e, comunque nei casi
di cliente non presente, o che intrattenga operazioni,
rapporti continuativi o professionali con persone
politicamente esposte si adottano gli obblighi
rafforzati.
54
ANTIRICICLAGGIO
L’ADEGUATA VERIFICA “ORDINARIA”
NO obblighi rafforzati
NO obblighi semplificati
Identificare il cliente
Verificare il potere di Rappresentanza
Identificare il titolare effettivo
Ottenere informazioni su scopo e
della prestazione
Svolgere il controllo costante
55
ANTIRICICLAGGIO
L’ADEGUATA VERIFICA “SEMPLIFICATA”
Possibilità di non applicare gli obblighi di adeguata
verifica della clientela (art. 25)
- a determinate categorie di clienti (intermediari finanziari, uffici
della p.a. e istituzioni o organismi che svolgano funzioni pubbliche
conformemente al diritto comunitario, società o altro organismo
finanziario i cui strumenti finanziari sono ammessi a negoziazione sui
mercati
regolamentati)
- a determinate categorie di prodotti (contratti assicurazione-vita,
forme individuali di previdenza, regimi pensionistici particolari, moneta
elettronica)
Il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare l’applicazione
di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a
determinate tipologie di clienti e prodotti che presentano un basso
rischio di riciclaggio
56
ANTIRICICLAGGIO
L’ADEGUATA VERIFICA “SEMPLIFICATA”
Verifica
Lettera iscrizione
elenco/albo
Visura camerale
Il cliente appartiene ad una delle categorie di cui all’art. 25, commi 1 e 3
Il prodotto oggetto della prestazione professionale è tra quelli indicati all’art.
25, comma 6
NO
SI
Obblighi ordinari
Obblighi semplificati
SI DEVE
Identificare il cliente
Verificare il potere di rappresentanza
NON SI DEVE
Identificare il titolare effettivo
Ottenere informazioni sullo scopo e
sulla natura prevista della prestazione
Svolgere il controllo costante
- Il professionista ritiene che l’identificazione effettuata
non sia attendibile o non consenta di acquisire
le informazioni necessarie
- Il cliente appartiene a uno Stato terzo nei cui confronti
la Commissione ha adottato una decisione volta ad
accertare che la sua legislazione soddisfi determinati
requisiti
ANTIRICICLAGGIO
L’ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”
Applicazione di obblighi rafforzati di adeguata
verifica della clientela (art. 28)
- in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo, nonché in alcuni
casi specifici:
- cliente non fisicamente presente
- conti di corrispondenza
- PEP (persone politicamente esposte)*
* Sono le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di
Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato cariche
pubbliche individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato
tecnico al d.lgs. 231/2007.
58
ANTIRICICLAGGIO
L’ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”
Verifica
Valutazione
ex art. 20
Rischio più elevato
di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo
Obblighi ordinari
PIÙ
Rafforzamento
Adempimento in modo
più vigile e rigoroso
59
ANTIRICICLAGGIO
NO ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”
Cliente non fisicamente presente" MA
1) Cliente già
identificato in
occasione di
altra prestazione
2) Dati del cliente reperibili da
atto pubblico
Scrittura privata autenticata
Certificato qualificato
Dichiarazione autorità consolare
Verificare che siano aggiornati:
- Dati identificativi
- Legale rappresentanza
- Titolare effettivo
3) Fornisce attestazione ex art. 30
Idonea a confermare l’identità del
cliente e l’esattezza delle
informazioni comunicate
L’attestante dichiara che i dati sono
esatti e aggiornati
Si usa l’atto per
identificare il cliente
Si usa l’attestazione per
identificare il cliente e,
qualora esista, il titolare effettivo
IN OGNI CASO SI DEVE:
- Verificare il potere di rappresentanza
- Identificare il titolare effettivo
- Ottenere informazioni sullo scopo e la
natura della prestazione
- Svolgere il controllo costante
60
ANTIRICICLAGGIO
SI ALL’ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”
SE Cliente non fisicamente presente
1) Cliente già
identificato in
occasione di
altra prestazione
2) Dati del cliente reperibili da
atto pubblico
Scrittura privata autenticata
Certificato qualificato
Dichiarazione autorità consolare
3) Fornisce attestazione ex art. 30
Idonea a confermare l’identità del
cliente e l’esattezza delle
informazioni comunicate
L’attestante dichiara che i dati sono
esatti e aggiornati
NO
SI DEVE ATTUARE
LA VERIFICA
RAFFORZATA
61
ANTIRICICLAGGIO
L’ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”
PEP (Persone politicamente esposte)
Verifica
Attestazione
del soggetto
Il soggetto che conferisce l’incarico per sé o
il soggetto per conto del quale viene conferito l’incarico o
il soggetto che conferisce l’incarico per conto altrui
è una PEP
Obblighi ordinari
PIU’
Rafforzamento
Misure adeguate per stabilire l’origine
del patrimonio e dei fondi
Controllo continuo e rafforzato
62
ANTIRICICLAGGIO
RAPPORTI CON STRUTTURE IN PAESI BLACK LIST
Intermediari finanziari, professionisti, ced, revisori contabili, altri
soggetti (esercenti recupero dei crediti, custodia e trasporto di
denaro contante e di titoli o valori, agenzia di affari in mediazione
immobiliare)
Devono astenersi dall’operare con determinati soggetti
residenti nei paesi black-list.
Comma 7-bis e ter, art. 28 d.lgs. 231/07
63
ANTIRICICLAGGIO
RAPPORTI CON STRUTTURE IN PAESI BLACK LIST
inibite sia la possibilità di svolgere operazioni, sia la possibilità di
prestare consulenze
nei confronti di società o enti collocati in paesi a regime fiscale
agevolato, di cui siano direttamente o indirettamente parte,
società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso
azioni al portatore.
L’astensione, riguarda anche tutte le entità giuridiche di cui non sia
possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità
64
ANTIRICICLAGGIO
RAPPORTI CON STRUTTURE IN PAESI BLACK LIST
Norma, introdotta dall’art. 36 della manovra
correttiva (l.122 – 31/7/2010)
concretamente operativa da quando il Mef, sentito il Comitato di
sicurezza finanziaria, individuerà, con apposita lista l’elenco dei
paesi “al bando” in ragione del livello di rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo o per mancanza di un adeguato
scambio di informazioni anche fiscali
65
ANTIRICICLAGGIO
RAPPORTI CON STRUTTURE IN PAESI BLACK LIST
La violazione comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria:
- pari a 5.000 euro, se l’operazione posta in essere è di importo non
superiore a 50.000 euro;
- altrimenti compresa tra il 10% ed il 40% dell’importo dell’operazione.
- Se l’importo dell’operazione non è determinato o determinabile, la
sanzione va da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 250.000
euro.
Art. 57, co. 1-ter d.lgs.231/07
66
ANTIRICICLAGGIO
LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI
Secondo le Linee Guida CNDCEC, il FASCICOLO DELLA
CLIENTELA dovrà contenere:
• fotocopia documento di riconoscimento valido alla data
dell’identificazione (il documento va aggiornato solo in caso di
variazioni sostanziali, es. decreto per modifica del cognome o del
nome )
• fotocopia codice fiscale
• fotocopia partita iva
• visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per
i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i
soggetti che hanno il potere di rappresentanza ).
• Verbale CdA di nomina
• Scheda per l’adeguata verifica della clientela (Novità 2011)
• dichiarazione del cliente in cui evidenzia se agisce per proprio
conto o per conto di altri dei quali deve fornire le generalità
67
ANTIRICICLAGGIO
LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI
Secondo le Linee Guida CNDCEC, il FASCICOLO DELLA
CLIENTELA dovrà contenere:
• documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di
applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al
contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
• eventuale attestazione ex art. 30 (verifica da parte di terzi)
• copia del mandato professionale (in caso di conferimento
verbale dell’incarico, é consigliabile l’accettazione scritta per
individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione
professionale)
• dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo
dell’operazione e indicazione dei suoi dati
68
ANTIRICICLAGGIO
LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI
Secondo le Linee Guida CNDCEC, il FASCICOLO DELLA
CLIENTELA dovrà contenere:
• eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista
per individuare il titolare effettivo
• dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto
dell’attività o dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione
professionale
• se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi
economici e finanziari per attuare l’operazione o istaurare
l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la
provenienza dei capitali necessari
• documenti delle prestazioni professionali svolte,
• eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione
rispetto all’attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali
del cliente
69
ANTIRICICLAGGIO
LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI
Secondo le Linee Guida CNDCEC, il FASCICOLO DELLA
CLIENTELA dovrà contenere
• documentazione relativa alla cessazione della prestazione
professionale o dell’operazione (lettera di revoca del mandato o di
rinuncia all’incarico, cessazione partita iva, ecc.)
• eventuale risultato della verifica in merito all’inserimento del
cliente nella c.d. “black list”
• eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente,
comprovante lo svolgimento di attività di consulenza precontenzioso
• Ogni altro documento o annotazione che il professionista
ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio
Tempi di conservazione dei dati e documenti: 10 anni dalla
fine della prestazione
70
ANTIRICICLAGGIO
FASCICOLO INFORMATICO
Art. 16, comma 12,
del d.l. 29 novembre 2008 n. 185
Il fascicolo della clientela può essere tenuto anche secondo
modalità informatiche (ad es. mediante cartelle informatiche
intestate a ciascun cliente nelle quali dovranno essere archiviati
tutti i documenti).
Il professionista deve apporre la firma digitale e la data certa, con
marca temporale per conferire validità probatoria ai fini dei
procedimenti giudiziari al documento conservato mediante
modalità informatiche
71
ANTIRICICLAGGIO
IL CONTROLLO COSTANTE
SUL CLIENTE (ART. 19, CO. 1, LETT.C)
Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale
Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto
Verifica che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del proprio cliente
Avendo riguardo all’origine dei fondi
Tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute
72
ANTIRICICLAGGIO
IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE
Linee Guida CNDCEC
1.Effettuare prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la
variazione dei dati ivi indicati
2. Programmare richieste periodiche aggiornamento dati in archivio
3. Istituire automatismi per l’aggiornamento dei dati annotando:
- la scadenza dei documenti di identificazione,
- il termine per il rinnovo delle cariche sociali,
- eventuali termini connessi a contratti od atti,
- altri elementi ritenuti utili dal professionista
4. Prevedere incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità
(entrata nella fascia di rischio alta)
5. Istruire personale di studio (o del ced) per fornire elementi utili alla
valutazione del profilo di rischio
6. Annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello
svolgimento delle diverse prestazioni
73
ANTIRICICLAGGIO
LE FASI DELL’ADEGUATA VERIFICA (1)
Tipologia di prestazione
svolta
(art. 16)
Individuazione della prestazione
svolta ed inserimento della stessa
fra:
• Prestazioni escluse
• Prestazioni comprese se superiori
a 15.000 Euro
• Prestazioni
a
valore
non
determinato o determinabile
74
ANTIRICICLAGGIO
LE FASI DELLA ADEGUATA VERIFICA (2)
L’individuazione
del titolare effettivo
(art. 18)
Individuare (se sussiste) un titolare
effettivo diverso dalla:
• persona fisica
• persona giuridica
cliente del professionista
75
ANTIRICICLAGGIO
LE FASI DELL’ADEGUATA VERIFICA (3)
Con riferimento:
a) Al cliente (natura
svolta, comportamento
residenza);
Approccio basato sul
rischio
(art. 20)
b)
giuridica, attività
tenuto, area di
All’operazione
svolgimento,
ragionevolezza,
destinazione)O
(tipologia, modalità di
ammontare,frequenza,
area
geografica
di
Viene effettuata una valutazione
finale dei rischio di riciclaggio sulla
base della somma di punteggi
parziali
76
ANTIRICICLAGGIO
LE FASI DELL’ADEGUATA VERIFICA (4)
Tipologia di verifica
(art. 25 e 28)
Individuare la tipologia di verifica
richiesta secondo gli obblighi:
• Semplificati
• Rafforzati
• Ordinari
77
ANTIRICICLAGGIO
LE FASI DELL’ ADEGUATA VERIFICA (5)
Nel
fascicolo
(cartaceo
informatico) inserire:
Formazione del
fascicolo del
cliente
(art. 36)
•
•
•
•
•
•
•
o
Fotocopie documenti e /o partita Iva e/o visure camerali
Copia mandato professionale
Dichiarazioni del cliente sul titolare effettivo (eventuale)
Dichiarazione del cliente su scopo e oggetto dell’attività
Documenti su prestazioni eseguite
Appunti sulla ragionevolezza dell’operazione
Ogni altro documento o annotazione ritenuta utile
I fascicoli andranno aggiornati e presentati su
richiesta degli organi di controllo.
78
ANTIRICICLAGGIO
LE FASI DELL’ ADEGUATA VERIFICA (6)
Controllo costante sul
cliente
(art. 18)
• Programmare incontri periodici
• Annotare le informazioni
ricevute
• Aggiornare il fascicolo cliente
modificando (se del caso) il
relativo profilo di rischio
79
ANTIRICICLAGGIO
OBBLIGO DI ASTENSIONE
Art. 23
Quando il professionista non è messo nelle condizioni di assolvere agli
obblighi di adeguata verifica della clientela, non potrà instaurare un
rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni
professionali. Se il rapporto era già in essere anteriormente all’obbligo
di effettuare la verifica della clientela il professionista dovrà rinunciare
a proseguire l’incarico .
Permane l’obbligo di segnalazione
80
ANTIRICICLAGGIO
POTERE D’INDAGINE
Una normale attività istruttoria deve essere ravvisata in:
1) colloquio col cliente;
2) acquisizione di documenti presso pubblici registri;
3) la richiesta di esibizione di atti e documenti al
cliente
È da escludersi che si possa pretendere in modo
autoritario la produzione di scritture e documenti, o
la convocazione di altri soggetti in qualche modo
legati al cliente per procedere ad interrogatori formali
81
ANTIRICICLAGGIO
POTERE D’INDAGINE
L’indagine del professionista dovrà essere
finalizzata non ad acquisire prove su qualsiasi
attività diretta a simulare la natura giuridica o
lo scopo di un negozio......
Ma solo quelle operazioni che appaiono finalizzate al
riciclaggio o al finanziamento del terrorismo
82
ANTIRICICLAGGIO
POTERE D’INDAGINE
Qualora nel corso dell’operazione o del rapporto
professionale emergano indici di anomalia
riconducibili al riciclaggio o al finanziamento del
terrorismo, che il professionista si faccia
rendere.....
...dichiarazione scritta dal cliente per far venir meno
qualunque ombra di sospetto sulla liceità dell’operazione
stessa, ovvero far emergere con chiarezza le anomalie
riscontrate e comunque provare l’assolvimento dell’obbligo
prescritto
83
ANTIRICICLAGGIO
SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
I professionisti sono tenuti ad ottenere informazioni sullo scopo e
sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione
professionale.
L’art. 55, comma 2, del d lgs 231/07 introduce una specifica sanzione
penale di tipo contravvenzionale in capo all’esecutore dell’operazione
che non fornisca o falsifichi dette informazioni: arresto da sei mesi a
tre anni e l’ammenda da 5.000 a 50.000 Euro.
84
ANTIRICICLAGGIO
SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
da 10.000
a 200.000 euro
Art. 56, comma 1°
°:
Sanzioni nel caso di
non esecuzione
dell’adeguata verifica
secondo i dettami
delle rispettive
autorità di vigilanza.
per intermediari finanziari
ed altri soggetti esercenti
attività finanziaria
e per le società di revisione
85
ANTIRICICLAGGIO
SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
NESSUNA
SANZIONE
Nel caso di
non esecuzione
dell’adeguata
verifica
Per i professionisti
e revisori contabili
(persone fisiche)
86
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
(Disposizioni valide fino alla emanazione del decreto di attuazione delle
nuove regole per le registrazioni dei professionisti previsto dall’art. 38 del
DLgs. 231/07)
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
COS’È L’AU
Tutti i dati relativi alla clientela dovranno essere inseriti in un
archivio unico informatico (AUI) o cartaceo
88
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
MODALITÀ DI TENUTA DELL’ARCHIVIO
Criteri generali
Inserimento
tempestivo
Archivio
Unico
Ordine
Cronologico
Archivio
Informatico o
cartaceo
89
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
ARCHIVIO UNICO PER PROFESSIONISTI
DECORRENZA
DOTTORI COMMERCIALISTI, AVVOCATI,
CONSULENTI DEL LAVORO, NOTAI, REVISORI
Dal 22 aprile 2006
TRIBUTARISTI E CED
Dal 25 maggio 2007
ENTRO QUANDO
Entro il 22 aprile 2007
(d.lgs. 141/06)
Entro il 25 maggio 2008
(d.m. n. 60/2007)
90
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
DIVIETO DI REGISTRO A FOGLI MOBILI
CHIARIMENTI UIC
24/2/06
Non è ammesso l’utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno
ad anelli.
91
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
RISPOSTE MEF 20/5/2010
I dati attinenti al titolare effettivo dovrebbero essere registrati in archivio
unico anche dai professionisti ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 231/07 richiamato
dall’art. 38.
Tale obbligo, in assenza delle disposizioni applicative enunciate dal 7°co. dell’art. 38:
Deve ancora essere eseguito secondo le disposizioni contenute nel provv.
n. 141/2006 che, tuttavia, non conteneva indicazioni in ordine alla modalità di
registrazione del titolare effettivo (come chiarito dal MEF, con nota n. 125367 del
19/12/2007)
Quindi il professionista è comunque tenuto ad identificare l’eventuale titolare
effettivo ed a verificarne l’identità ma tali informazioni non saranno registrate
nell’archivio informatico bensì conservate nel fascicolo di studio.
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE
DELLE INFORMAZIONI
ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
•
Deve essere tenuto secondo standards tecnici stabiliti dall’U.I.C.
•
La tenuta e la gestione dell’archivio possono essere affidati a terzi
purché sia assicurato al professionista l’accesso immediato e diretto
all’archivio medesimo.
•
Resta ferma la responsabilità del professionista per il rispetto
degli obblighi di conservazione e registrazione.
93
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE
DELLE INFORMAZIONI
ARCHIVIO UNICO CARTACEO
•
Consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in
ogni pagina a cura del professionista o di un collaboratore o
dipendente, con l’indicazione, alla fine dell’ultimo foglio, del numero
delle pagine di cui è composto il registro medesimo e
l’opposizione delle firme delle suddette persone.
•
L’autorizzazione del collaboratore o del dipendente deve risultare
per iscritto.
94
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
STUDI ASSOCIATI
Negli studi associati e società fra professionisti è
ammissibile tenere un unico archivio per tutto
lo studio
In questi casi deve essere individuato il professionista
responsabile per ciascun cliente
95
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
INCARICHI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI
PERIODICHE ED INCARICHI A COMPENSO FISSO
ANNUALE
RISPOSTA UIC 20 NOVEMBRE 2006
Nelle prestazioni a tempo indeterminato o a tempo determinato con
tacito rinnovo (es. tenuta di contabilità o consulenze su redazione
bilancio) non è richiesto un rinnovo di registrazione in archivio unico in
quanto l’incarico non ha scadenza
96
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
CRONOLOGIA REGISTRAZIONI
Le registrazioni sono conservate secondo l’ordine
cronologico delle prestazioni in maniera da rendere possibile
la loro ricostruzione storica
97
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE E
REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO
Numero progressivo archivio
Data identificazione
Soggetto identificatore
DATI DEL CLIENTE
SOCIETÀ ED ENTI
PERSONA FISICA
Denominazione
Cognome e nome
Natura giuridica
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Codice fiscale
Partita Iva
Partita Iva (eventuale)
Sede legale
Indirizzo
Legale Rappresentante:
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE E
REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO
ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA DAL CLIENTE
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE
FISICHE
Tipo
Autorità che ne ha disposto il rilascio
Numero
Luogo e data di rilascio
Indirizzo
PRESTAZIONE FORNITA
Descrizione
Valore (se conosciuto)
€
€
99
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
CAMBIAMENTO DATI CLIENTELA
Le annotazioni nell’AU, se cambiano i dati della clientela devono
essere aggiornate integrando le informazioni precedenti
conservando però traccia di queste ultime
100
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
CONSULENZA PER CONTRATTO DI COMODATO DI
IMMOBILI
CHIARIMENTI
UIC 24/3/07
La redazione di un contratto di comodato - data la natura
essenzialmente gratuita del comodato stesso - costituisce
prestazione da registrare qualora il valore della cosa data in
consegna sia pari o superiore a 15.000 euro; può essere
registrata come "qualsiasi altra operazione immobiliare”, o con
una nuova voce che il professionista (o il ced) ritiene più adatta al
caso.
101
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
CONSULENZA PER CONTRATTO DI AFFITTO
CHIARIMENTI
UIC 24/3/07
La redazione dei contratti d’affitto consiste in una prestazione
da registrare qualora l’importo del canone periodico sia
superiore a 15.000 euro; debbono essere identificate entrambe
le parti (locatore e conduttore).
102
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
CED A SERVIZIO DI PROFESSIONISTI
CHIARIMENTI UIC
24/3/07
Il ced che venga incaricato della tenuta di contabilità per un
professionista dovrà identificare e registrare e registrare in
archivio sia il ced che il professionista
103
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
RISPOSTE MEF 20/5/2010
Passaggio dall’archivio CARTACEO
all'archivio INFORMATICO
Il professionista è tenuto a conservare il cartaceo
(per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche),
Fissare una data di passaggio
per cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle
successive sono nell’archivio informatico
Reinserire nel software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le
prestazioni in corso (es. tenuta contabilità)
alla data di passaggio dal cartaceo all'informatico
104
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
RISPOSTE MEF 20/5/2010
Cambio software
dell'archivio INFORMATICO,
Il professionista dovrà conservare il vecchio software per eventuali
consultazioni, ricerche, verifiche,
Fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti
sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software
Reinserire nel nuovo software, al fine di gestire eventuali future
modifiche, soltanto le prestazioni “in corso” (es. tenuta contabilità)
alla data di cambio.
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Nuove regole
DISPOSIZIONE NON ANCORA IN VIGORE
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
REGISTRAZIONE (NUOVE REGOLE)
MODALITÀ di Registrazione per i professionisti (art.
38, co.7 d.lgs 231/07):
In attesa di emanazione di disposizioni applicative da
parte del Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini
professionali... vale decreto UIC 24/2/2006 (istruzioni
per professionisti).
107
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
REGISTRO UNICO
INFORMATICO
Rapporti
continuativi e
prestazioni
professionali
I dati da registrare
in archivio:
4la data di instaurazione del rapporto
4i dati identificativi del cliente e del
titolare effettivo
4le generalità dei soggetti delegati a
operare per conto del titolare del
rapporto
4il codice del rapporto (se previsto)
108
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
REGISTRO UNICO
INFORMATICO
Operazioni di importo
pari o eccedente
i 15.000 €
(anche se operazioni tra
di loro collegate per
realizzare una
operazione frazionata)
(segue) I dati da registrare
in archivio:
4la data dell’operazione
4la causale
4l’importo dell’operazione
4la tipologia dell’operazione
4i mezzi di pagamento utilizzati
4i dati identificativi del soggetto che
effettua l’operazione
4i dati identificativi del soggetto per
conto del quale il cliente opera
109
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
TEMPI E MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
Art.36, co.3 d.lgs 231/07
Le informazioni devono essere registrate entro 30
giorni. Tale termine decorre dal compimento
dell’operazione, ovvero all’apertura, alla variazione e
alla chiusura del rapporto continuativo ovvero
all’accettazione
dell’incarico
professionale,
all’eventuale conoscenza successiva delle ulteriori
informazioni, o al termine della prestazione
professionale.
I dati e la documentazione acquisita devono essere
conservati per 10 anni allo scopo di consentire eventuali
indagini da parte della UIF ed autorità competenti.
110
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
TERMINI DI REGISTRAZIONE
Riguardano non tutte le operazioni che appaiono collegate o frazionate
ma solo quelle “tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata
decorrono tempestivamente
e comunque non oltre il 30° giorno successivo:
1) al compimento dell’operazione,
2) ovvero all’apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto
continuativo
3) ovvero all’accettazione dell’incarico professionale;
4) all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni;
5) o al termine della prestazione professionale.
111
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
RISPOSTE MEF 20/5/2010
Termini di registrazione
La norma del co. 1 bis dell’art. 38 è tassativa
Il professionista deve provvedere, entro 30 giorni,
dal verificarsi di una delle situazioni indicate. La registrazione deve essere
tempestiva e la previsione precisa con maggiore chiarezza il termine e la
circostanza a decorrere dalla quale hanno inizio i 30 giorni.
Pertanto, nel caso di assunzione, da parte di un professionista, di un incarico
professionale consistente nella tenuta della contabilità,
i 30 giorni decorrono dall’accettazione dell’incarico,
così come giustamente ritenuto dal CNDCEC
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
TEMPI DI REGISTRAZIONE
I dati dei clienti vanno annotati in archivio unico entro 30 giorni
dal termine della prestazione e non più entro i 30 giorni successivi
alla identificazione.
Non costituisce reato la mancata identificazione di un rapporto
ancora in essere al momento in cui si procede alla verifica da parte
della G. di F.
113
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
GLI ULTERIORI DATI ED INFORMAZIONI
Oltre all’inserimento dei dati identificativi nell’archivio, l’art.
38, comma 2, del d.lgs.,
prevede che la documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono
conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.
È, quindi possibile inserire in archivio anche i dati non
espressamente richiesti dalle norme che potrebbero
essere utilizzati per giustificare, in date circostanze le ragioni
per cui non si è proceduto a segnalare un’operazione
sospetta.
114
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
IL REGISTRO DELLA CLIENTELA
Per i professionisti sarà ammissibile sostituire l’Archivio Unico o
l’Archivio informatico acquisendo, registrando e conservando le
informazioni necessarie ai fini dell’adempimento degli oneri
antiriciclaggio in un registro della clientela (cartaceo) e nel fascicolo
relativo a ciascun cliente in cui, oltre alla documentazione dovranno
essere inseriti tutti i dati richiesti ai fini di una adeguata verifica della
clientela.
115
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
IL REGISTRO DELLA CLIENTELA
Chi opterà per il registro della clientela potrà:
1) registrare nel registro cartaceo i soli dati
identificativi del cliente
2) conservare tutte le ulteriori informazioni (ai fini
dell’analisi del rischio e della verifica della
clientela) in appositi fascicoli relativi a ciascun
cliente
116
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
IL REGISTRO DELLA CLIENTELA
• Il registro della clientela è numerato progressivamente e
siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un
suo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione alla
fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è
composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette
persone.
• Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza
spazi bianchi e abrasioni.
117
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
IL REGISTRO DELLA CLIENTELA
• Qualora i professionisti svolgano la propria attività in più sedi,
potranno istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.
• Chi opterà per il registro cartaceo avrà la possibilità di rispondere
alle richieste di acquisizioni informative e documentali entro il
termine di 3 giorni dalla richiesta!!!. Possibilità non contemplata per
chi gestisce i dati a mezzo registro informatico.
118
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
• l’omissione, la tardiva o incompleta registrazione nell’archivio
informatico o nel registro della clientela è punita con la multa da
2.600 a 13.000 Euro;
• l’omessa istituzione del registro della clientela o dell’archivio
informatico è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro.
119
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
ART. 81 CODICE PENALE
CONCORSO FORMALE-REATO CONTINUATO
«E’ punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la
violazione più grave aumentata fino al triplo chi
con una sola azione od omissione viola diverse
disposizioni di legge ovvero commette più
violazioni della medesima di legge»
120
ANTIRICICLAGGIO
Sindaci Revisori
REVISORI
FONTE NORMATIVA
Art. 13 e 16 d.lgs 231/07
Art. 52, dlgs. 231/07
Tutti gli obblighi antiriciclaggio si applicano a:
Revisore unico
iscritto nel
registro dei
revisori contabili
Società di
revisione
iscritte all’albo
Consob
Organi di controllo
endosocietario
122
REVISORI
I REVISORI DOVRANNO ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI
ADEGUATA VERIFICA SECONDO LE STESSE MODALITÀ
PREVISTE PER I PROFESSIONISTI DI CUI AL COMMA 1
DELL’ART. 12:
- tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non
determinabile (art. 16, comma 1, lett. c);
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile
(art. 16, comma 1, lett. d);
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati
precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente (art.
16, comma 1, lett. e).
123
REVISORI
AI FINI ANTIRICICLAGGIO CIASCUN REVISORE DOVRÀ
PROVVEDERE:
1. Adeguata verifica società revisionata (almeno una volta nel corso
del triennio salvo ipotesi di modifica della compagine societaria),
tenendo conto solo dei profili di rischio relativi al cliente;
2. Per il calcolo del livello di rischio si dovrà tenere conto
esclusivamente della tabella “A” relativa al cliente e non della
tabella “B” relativa all’operazione:
3. Trascrivere i dati relativi ai rappresentanti legali ed ai titolari
effettivi nell’archivio unico;
124
REVISORI
OBBLIGHI IN CAPO A TUTTI I REVISORI
• Obbligo di segnalare le operazioni sospette
• Obbligo di comunicazione delle irregolarità relative
all’art. 49
125
SINDACI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI
COLLEGI SINDACALI ELETTI IN SOCIETÀ INDUSTRIALI
O COMMERCIALI PRIVI DI CONTROLLO CONTABILE
I componenti degli organi di controllo, comunque
denominati, fermo restando il rispetto di cui all’art. 52,
sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica
della clientela.
126
SINDACI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI
L’ANTIRICICLAGGIO PER IL COLLEGIO SINDACALE
Obbligo di identificazione e
registrazione
Obbligo di effettuare comunicazioni
al Mef per infrazioni sull’uso del
contante e titoli al portatore (ex art.
51, dlgs 231/07)
NO!
127
SINDACI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI
L’ANTIRICICLAGGIO PER IL COLLEGIO SINDACALE
Obbligo di segnalazione delle
operazioni sospette
NO!
I sindaci non sono obbligati alla segnalazione, salvo
ipotesi di difesa da eventuale concorso nel reato
(art. 110 cp) o art. 40 c.p.
128
SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI
CHIARIMENTI MEF 12 GIUGNO 2008
L’attività del collegio sindacale, che svolga anche la revisione
contabile, è soggetta gli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo
129
SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI
CIRC. 16/IR DEL 15/3/2010
NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO INCARICATO DELLA
REVISIONE CONTABILE SIA UN ORGANO COLLEGIALE
(AD ESEMPIO IL COLLEGIO SINDACALE):
• l’obbligo di adeguata verifica
graverà su ciascun sindaco-revisore
e non già sull’organo «collegio sindacale».
Aggiornamento
linee guida
2011
Essa dovrà essere svolta almeno una volta
nel corso del mandato triennale
130
SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF DELLE
INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL
PORTATORE,
• i revisori contabili rientrano tra i destinatari della disciplina:
dunque, i sindaci incaricati del controllo legale SONO
assoggettati all’obbligo (art. 51 d.lgs. n. 231/07).
La violazione di tale obbligo espone i sindaci-revisori
all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3
al 30 per cento dell’importo dell’operazione (art. 58, comma 7).
131
SEGNALAZIONE
SEGNALAZIONE
PRESUPPOSTO:
L’OPERAZIONE “SOSPETTA”
Gli operatori segnalano quando:
• “Sanno”
• “Sospettano”
• “Hanno ragionevoli motivi per sospettare”
• che “siano in corso la conversione o il trasferimento di beni che
provengono da un'attività criminosa allo scopo di occultare o
dissimulare l'origine illecita”
133
SEGNALAZIONE
OPERAZIONE SOSPETTA
In base alla legge:
art.41 d.lgs 231/07
Ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o per
qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni
esercitate, tenuto anche conto della capacità economica e dell'attività
svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli
elementi disponibili, che il denaro i beni o le utilità oggetto
dell'operazione possano derivare da delitti di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
134
SEGNALAZIONE
ART. 41 DEL DLGS. 231/2007,
(EX ART. 36 COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 78/2010)
CONV. CON LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010
• O elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato
ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti
previsti dall’art. 49, e, in particolare il prelievo o il versamento in
contante con intermediari finanziari di importo pari o superiori a
15.000 euro
135
SEGNALAZIONE
NO ALLE SEGNALAZIONI AUTOMATICHE
Circ. Mef del 11/10/2010, prot. 297944
Valutare con attenzione
l’operatività in contante dei
clienti, anche sotto la soglia
dei 2.500 euro e le operazioni
di versamento e prelievo
presso gli intermediari
finanziari per importi pari o
superiori a 15.000 euro
Raffrontare i dati con le
informazioni che si
possiedono, inerenti il
profilo soggettivo del
cliente o dell’effettivo
beneficiario
dell’operazione,
SI AL “CASO PER CASO”
se frequente
ed ingiustificata
nel quadro di conoscenza del soggetto
136
SEGNALAZIONE
D.LGS. 231/07, ART. 2
DEFINIZIONI DI RICICLAGGIO
Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse
intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:OO
137
SEGNALAZIONE
RICICLAGGIO
(art. 2 d.lgs 231/07)
Azioni intenzionali finalizzate a:
• La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a
conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o
da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o
dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni
Segue...
138
SEGNALAZIONE
Segue...RICICLAGGIO
• l’occultamento o la dissimulazione della reale natura,
provenienza,
ubicazione,
disposizione,
movimento,
proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a
conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o
da una partecipazione a tale attività
• l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni
provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a
tale attività
Segue...
139
SEGNALAZIONE
RICICLAGGIO
• la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere
precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il
tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o
consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di
agevolarne l’esecuzione
140
SEGNALAZIONE
CASSAZIONE n. 17694 del 7/5/2010
TENTATIVO DI RICICLAGGIO
Punibile anche il tentativo di riciclaggio in quanto non si tratta di
fattispecie a consumazione anticipata
Tale ampliamento, secondo il Mef, si è reso necessario in quanto il
riferimento alla sola norma penale non appare più in linea con le
disposizioni internazionali che tendono ormai sempre più a
ricomprendere fra i reati anche quello di autoriciclaggio
141
SEGNALAZIONE
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
ART. 1, CO. 1, LETT. A), D.LGS. 22/6/2007, N. 109
• Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta,
alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla
custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche,
in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in
parte utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con
finalità di terrorismo previsti dal codice penale, è ciò
indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti
142
SEGNALAZIONE
CIRCOLARE GUARDIA DI FINANZA
N. 81 INCC DEL 16/8/08
conf. Bozza circ. UIF su indicatori
Da segnalare anche i casi di
AUTORICICLAGGIO,
cioè quando il reato
ex art. 648-bis c.c.
è commesso dagli stessi soggetti
responsabili e/o concorrenti
nel reato presupposto
143
SEGNALAZIONE
QUANDO SI HA L’AUTORICICLAGGIO
Relazione
annuale
MEF 2008
Nel caso in cui risponde a titolo di
riciclaggio anche colui che commetta il
reato presupposto (e cioè un reato
legato attraverso un regime di
accessorietà con il riciciclo di “denaro
sporco”).
Il riciclaggio sarebbe, quindi, comminabile
anche al rapinatore, all’estorsore, a chi
riceve denaro attraverso il traffico di
stupefacenti, al grande evasore fiscale
che reimmetta direttamente sul mercato i
proventi dei suoi atti illeciti.
144
SEGNALAZIONE
CIRCOLARE ABI N. 2 DEL 5 FEBBRAIO 2009
L’autoriciclaggio
non esiste
nell’ordinamento
penale italiano
L’autore o il compartecipe del reato presupposto non potrà
essere punito per il reato di riciclaggio
145
SEGNALAZIONE
AUTORICICLAGGIO ??
Circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012
• la segnalazione di operazione sospetta non è “più
strettamente legata al concetto penale di riciclaggio o di
reimpiego di denaro o di beni ai sensi degli artt. 648 bis e ter
del c.p., bensì a tutti i casi previsti, ai fini amministrativi
dall’art. 2 del d.lgs 231/07.
146
SEGNALAZIONE
AUTORICICLAGGIO ??
Ampliate le situazioni da segnalare anche a quelle in cui il
potenziale riciclatore non è estraneo al reato presupposto,
ma addirittura vi partecipi, lasciando poi, agli organi inquirenti il
compito delle valutazioni relative.
anche nei reati fiscali, gli intermediari finanziari ed i professionisti
dell’area economico-legale, devono effettuare la segnalazione anche
nella situazione in cui il cliente dovesse essere egli stesso sospettato
di aver commesso il reato presupposto.
147
SEGNALAZIONE
I REATI PRESUPPOSTO DEL RICICLAGGIO
CHE POSSONO DIVENTARE OGGETTO DI
SEGNALAZIONE SECONDO LA GDF
Art. 2, d.lgs
74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti
Art. 3
“ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art. 4
“ Dichiarazione infedele
Art. 5
“ Omessa dichiarazione
Art. 8
“ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti
Art. 10 bis
“ Omesso versamento di ritenute certificate
Art. 10 ter
“ Omesso versamento IVA
148
SEGNALAZIONE
I MOVIMENTI DI C/C
Circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012
integra il reato di riciclaggio
• il mero versamento di fondi, provenienti da attività illecita, in
banca ed il loro successivo ritiro in relazione alla natura fungibile
del denaro;
• il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un
conto corrente ad un altro diversamente intestato.
149
SEGNALAZIONE
REATI TRIBUTARI = REATI PRESUPPOSTO
I delitti fiscali non
orientati alla creazione di
capitali illeciti, ma al
mero risparmio fiscale
costituiscono
reati
presupposto a quello di
riciclaggio
Gli illeciti penalmente rilevanti
per ripulire il c.d. ”denaro
sporco”, facendo perdere le tracce
della provenienza delittuosa, sono
base dei reati di cui agli articoli
648 bis e 648 ter c.p.
AMPLIATO L’OBBLIGO
DI SEGNALAZIONE
OPERAZIONE SOSPETTA
Cassazione penale:
sentenza n. 45643 del 26 novembre 2009
150
SEGNALAZIONE
REATI TRIBUTARI = REATI PRESUPPOSTO
1)
Costituiscono
specifiche
ipotesi di reato fiscale con
annesso riciclaggio:
2)
3)
L’evasione fiscale attraverso
l’emissione di fatture di comodo
il mancato versamento di un
debito Iva superiore a 50.000
euro
e il trasferimento dell’indebito
risparmio fiscale sul conto
corrente
di
un
soggetto
compiacente,
Cass.pen.:
n. 45643 del 26/11/2009
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
151
SEGNALAZIONE
ESENZIONE (art.12, co.2)
L’obbligo di segnalazione non sussiste in relazione alle informazioni
che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo
allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del
loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza finalizzata alla difesa.
152
SEGNALAZIONE
ESENZIONE
Il professionista non deve segnalare
•
Ogni informazione prodromica o collegata all'espletamento dei
compiti di difesa
• Ogni informazione ricevuta con riferimento alla consulenza resa
al cliente sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento
giudiziario
• Ove tali informazioni siano ottenute prima, durante o dopo il
procedimento stesso .
153
SEGNALAZIONE
La segnalazione è
inviata
direttamente
all’UIF
L’UIF procede all’esame
della segnalazione
PROFESSIONISTA
SEGNALANTE
La segnalazione viene
inviata per il tramite
dell’ordine
professionale
L’ordine che ha ricevuta la
segnalazione la trasmette
senza ritardo alla UIF, priva
del nominativo del
segnalante
154
SEGNALAZIONE
SANZIONI
Omessa
segnalazione
(art. 57,
comma 4)
Violazione del
divieto di
comunicazione
dell’avvenuta
segnalazione
(art. 55,
Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al
40% dell’importo dell’operazione non
segnalata
Nei casi più gravi con l’irrogazione della sanzione si
ordina la pubblicazione per estratto del decreto su
almeno due quotidiani a diffusione nazionale a spese
del sanzionato
Arresto da 6 mesi ad un anno o ammenda da
5.000 a 50.000 euro
(sanzione prevista anche per il flusso di ritorno
delle informazioni)
comma 8)
155
SEGNALAZIONE
S.O.S. DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL
TERRORISMO INVIATE
SERIE STORICA (2000 – 2010)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
3.813
5.935
7.481
5.260
6.813
9.057
2006
2007
2008
10.322 12.544 14.602
2009
2010
21.066
37.321
402
274
Di cui: SOS di solo Finanziamento al Terrorismo
---
545
2011
Primo
semestre
912
321
294
478
484
342
360
SOS totali
inviate
23.814
156
SEGNALAZIONE
SEGNALAZIONI TRASMESE:
RIPARTIZIONE PER CATEGORIA
2006
2007
2008
2009
2010
TOTALE
170
127
103
72
66
538
RAGIONIERE
15
21
19
10
23
88
DOTT. COMM.
24
37
17
29
42
149
AG.IMMOBIL.
6
10
13
2
3
34
AVVOCATO
3
8
6
3
12
32
CASE GIOCO (fisse e on-line)
0
0
4
6
34
44
REVISORI CONT.
2
4
3
7
12
28
SOC. REVISIONE
9
2
2
2
6
21
CONSUL.LAVORO
4
1
1
0
4
10
ALTRI (custodia e trasporto
valori, trasporto contante,
recupero crediti,
commercio ORO)
8
6
6
8
21
49
241
216
174
139
223
993
PROFESSIONISTI
/ANNI
NOTAIO + CNN
TOTALI
Totale 2010 per REGIONE di segnalazione
SOS Riciclaggio (*)
ABRUZZO
446
BASILICATA
131
CALABRIA
966
CAMPANIA
4.440
EMILIA ROMAGNA
3.997
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
626
5.495
715
LOMBARDIA
7.805
MARCHE
1.049
MOLISE
114
PIEMONTE
3.030
PUGLIA
1.422
SARDEGNA
334
SICILIA
1.435
TOSCANA
3.291
TRENTINO ALTO ADIGE
342
UMBRIA
270
VALLE D' AOSTA
63
VENETO
Totale complessivo
(*) provenienti
da intermediari
finanziari
1.830
36.824
158
INDICATORI PER PROFESSIONISTI
(E CED)
INDICATORI
IL RUOLO DEGLI INDICATORI
(Indici emanati su proposta dell’UIF con decreto del
Ministero della giustizia e sentiti gli ordini professionali)
Gli indicatori non costituiscono un
riferimento esaustivo e sufficiente per
individuare le operazioni sospette
160
INDICATORI
IL PROFESSIONISTA AI FINI
DELLA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI
SOSPETTE DEVE:
• VALUTARE
LA RILEVANZA IN
COMPORTAMENTI DELLA CLIENTELA
CONCRETO
DEI
• RILEVARE COMPORTAMENTI NON PREVISTI DAGLI
INDICATORI MA CHE RIVELINO CONCRETI PROFILI DI
SOSPETTO
• RILEVARE COMPORTAMENTI CHE INTEGRINO PIU’ DI
UNO DEGLI INDICATORI
161
INDICATORI
LIMITI DEGLI INDICATORI
Il professionista non deve segnalare
• l’elencazione degli indicatori di anomalia non può essere considerata
esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione della
modalità di svolgimento delle operazioni;
• la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o
più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la
segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario
valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela;
• l’assenza di riscontro di indicatori può non essere sufficiente ad
escludere che l’operazione sia sospetta.
162
INDICATORI
EVASIONE FISCALE E RICICLAGGIO
Nuovi indicatori di anomalia per intermediari e professionisti
Comunicazione UIF del 23/4/2012
•
•
•
•
•
•
•
•
I settori più esposti a fenomeni di evasione fiscale e
conseguente riciclaggio:
attività di pulizia e manutenzione;
attività di consulenza e pubblicitarie;
settori dei materiali ferrosi, edile, dell’autotrasporto e del
movimento terra,
settori dei metalli preziosi, delle opere d’arte;
mercati dei cosmetici;
commercio all’ingrosso di olio e grano;
scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche;
attività di commercio di autoveicoli, di accessori per auto e di beni
a contenuto tecnologico (computer, telefoni cellulari).
163
INDICATORI
LE CATEGORIE DI INDICATORI PER I PROFESSIONISTI
DECRETO MIN. GIUSTIZIA DEL 16/4/2010 IN G.U. DEL
3/5/2010, N. 101
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Indicatori connessi al cliente;
Indicatori connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni
professionali;
Indicatori relativi alle modalità di pagamento dell’operazione;
Indicatori relativi alla costituzione ed amministrazione di imprese,
società, trust ed enti analoghi;
Indicatori relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili, o
mobili registrati
Indicatori relativi ad operazioni contabili e finanziarie
164
INDICATORI
A. INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE
• Fornitura di informazioni inesatte, incomplete o false riguardo:
l’identità del cliente e dell’eventuale titolare effettivo, lo scopo e
natura della prestazione richiesta, l’attività esercitata, la
situazione economica, finanziaria, patrimoniale del cliente e del
gruppo di appartenenza, il potere di rappresentanza, la
struttura di proprietà o di controllo
• Utilizzo di documenti identificativi che sembrano contraffatti
• Reticenza a fornire informazioni, dati e documenti
• Inusuale familiarità con i presidi antiriciclaggio o eccessiva
curiosità sulle loro modalità di applicazione
165
INDICATORI
A. INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE
• Scarsa conoscenza della natura, oggetto o scopo della
prestazione richiesta;
• Presenza contestuale di altri soggetti accompagnatori del
cliente con ruolo non accertato;
• Effettuazione di operazioni di importo rilevante e contestuale
sottoposizione a procedimenti penali, misure di prevenzione o
sequestro per il cliente o soggetti contigui allo stesso;
• Operatività o contiguità con soggetti attivi nel finanziamento del
terrorismo o con Paesi a regime antiriciclaggio non equivalente
166
INDICATORI
B. INDICATORI CONNESSI ALLE MODALITÀ DI
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
• Richiesta di prestazioni non compatibili con il profilo economicopatrimoniale del cliente, o con il gruppo societario cui lo stesso
appartiene o non coerenti con l’attività svolta;
• Prestazioni richieste da Onlus per finalità incompatibili con
quelle dichiarate o proprie dell’ente;
• Consulenze per operazioni di finanza strutturata internazionale per
attività commerciali di ridotte dimensioni;
• Frequenti acquisizioni di partecipazioni ingiustificate al profilo
economico, patrimoniale del cliente e del gruppo di appartenenza;
• Frequenti rilasci di deleghe o procure per evitare contatti diretti con
il professionista;
• Prestazioni professionali o operazioni inusuali, ingiustificate o con
configurazione illogica.
167
INDICATORI
C. INDICATORI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI
PAGAMENTO DELL’OPERAZIONE
• Regolazione dei pagamenti con strumenti incoerenti rispetto alla
prassi;
• Ricorso per importi rilevanti al contante, valuta estera, oro,
moneta elettronica;
• Adozione tecniche di frazionamento dell’operazione senza
ragionevoli motivi;
• Pagamenti da soggetti estranei al rapporto e non riconducibili al
gruppo di appartenenza del cliente.
168
INDICATORI
D. INDICATORI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE ED
AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE, SOCIETÀ E TRUST
• Richiesta di prestazioni per dissimulare od ostacolare
l’identificazione del titolare effettivo o l’origine e destinazione
dei fondi;
• Frequenti ed ingiustificati cambiamenti di titolarità o
denominazione di società e aziende;
• Impiego di strutture societarie artificiosamente complesse e
articolate;
• Rilascio di procure a gestire a soggetti non collegati al delegante o
incapaci;
• Conferimenti o apporti in società mediante beni in natura per importi
sproporzionati rispetto al mercato.
169
INDICATORI
E. INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI AVENTI AD
OGGETTO BENI IMMOBILI, MOBILI O REGISTRATI
• Acquisti e vendite di beni a valori sproporzionati rispetto ai
valori di mercato, o al profilo del cliente o del gruppo di
appartenenza;
• Immotivato acquisto di beni mediante rilevamento di azioni in
società con sede in paesi a regime antiriciclaggio non equivalente;
• Investimenti in immobili senza legami con il luogo di
ubicazione, senza convenienza economica o senza disporre di
adeguate informazioni riguardo gli stessi;
• Richiesta di consulenze per l’acquisto e vendita di beni in contanti
per importi rilevanti.
170
INDICATORI
F. INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI CONTABILI E
FINANZIARIE
• Occultamento di disponibilità finanziarie rilevanti;
• Investimenti finanziari o operazioni di emissione e collocamento
di strumenti finanziari, incoerenti rispetto al profilo economicopatrimoniale, all’attività esercitata dal cliente o dal gruppo di
appartenenza;
• Richiesta di finanziamenti con garanzie di depositi presso banche
insediate in paesi con regime antiriciclaggio non equivalente;
• Ingiustificate aperture e chiusure di conti in paesi con
regime antiriciclaggio non equivalente;
• Impiego di conti di terzi per disponibilità personali e viceversa con
finalità dissimulatorie.
171
INDICATORI
ESEMPI PRATICI DI POSSIBILI SITUAZIONI ANOMALE
GIUSTIFICABILI SECONDO IL NOTARIATO
(STUDIO 20 DICEMBRE 2007)
Compravendita con prezzo
dell’immobile non
proporzionale all’attività
lavorativa svolta
dall’acquirente e al suo
dichiarato “status
economico”
172
INDICATORI
ESEMPI PRATICI DI POSSIBILI SITUAZIONI ANOMALE
GIUSTIFICABILI SECONDO IL NOTARIATO
(STUDIO 20 DICEMBRE 2007)
Compravendita con prezzo
sproporzionato rispetto al
valore dell’immobile
173
LE SEGNALAZIONI TEMATICHE
SOS: PERCORSO DI ANALISI PRESSO LE AUTORITÀ
Intermediari e
altri soggetti
obbligati
GdF
(Reparti
territoriali)
SOS
analisi finanziaria
selezione
UIF
esame
• prioritario
relazione
tecnica
GdF
(NSPV)
D
N
A
DIA
•ordinario
arricchimento
mediante
incrocio
automatico
•archiviazione
approfondimenti
cartolari o ispettivi
•(10 anni di
AG
ipotesi
di reato
( 331 cpp)
evidenza)
(crim.
org.)
archiviazione
attività
investigativa
AG
Fumus di reato
175
SEGNALAZIONI TEMATICHE
IL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO SOS
16 maggio 2011
Avvio del nuovo sistema informativo per la gestione delle
segnalazioni di operazioni sospette
N.B.: necessaria registrazione sul portale INFOSTAT-UIF
(https://infostat-uif.bancaditalia.it)
176
SEGNALAZIONI TEMATICHE
SOS CARTACEA: STOP AL 31/10/2011
Comunicato UIF del 24/10/11
Fine al periodo transitorio
instaurato a partire dal 16 maggio (entrata in vigore della modalità telematica),
durante il quale i segnalanti potevano continuare a inoltrare le segnalazioni già in
corso di istruttoria alla stessa data, in modalità cartacea.
A partire dal 1°
° novembre 2011:
le segnalazioni andranno trasmesse esclusivamente per via
telematica mediante:
1.
l'utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF
(https://infostat-uif.bancaditalia.it)
2. mediante upload, da effettuarsi (sempre dal predetto portale), di
files predisposti con software applicativi degli utenti
177
SEGNALAZIONI TEMATICHE
LA REVISIONE DELLO SCHEMA DI SEGNALAZIONE DI
OPERAZIONI SOSPETTE
Qualità delle
analisi
Presidi di
sicurezza
Eliminazione fasi
lavorazione “manuale”
Requisiti
Architettura
del sistema
Contenimento costi
segnaletici
Standardizzazione
& flessibilità
Attribuzione
rating
178
SEGNALAZIONI TEMATICHE
MODALITÀ DI SEGNALAZIONE
Il segnalante può inoltrare la SOS
(sempre mediante il portale INFOSTAT-UIF)
•
mediante data-entry (on
line)
•
mediante upload di file
predisposto
autonomamente in
formato XBRL
Prevista un’ampia gamma di controlli attivati dal
segnalante prima del formale invio, mediante apposita
funzionalità diagnostica attivabile on-line sul sito UIF per
l’individuazione di errori o anomalie
179
SEGNALAZIONI TEMATICHE
NUOVA SEGNALAZIONE
Unico modello rappresentativo
per tutti i segnalanti
Quattro segmenti informativi
1. Dati sulla segnalazione
2. Dati strutturati su operazioni, soggetti e rapporti
3. Informazioni a carattere descrittivo valutativo
(descrizione dell’operatività e motivi del sospetto)
4. Documentazione allegata
INFO: [email protected]
180
SEGNALAZIONI TEMATICHE
CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
Dati
Informazioni che identificano e qualificano la
identificativi la segnalazione e il segnalante, nonché se il
segnalazione
sospetto riguarda il riciclaggio, il finanziamento al
terrorismo ovvero la proliferazione di armi di
distruzioni di massa.
Indicare l’evento che ha dato origine all’inoltro
della segnalazione, ed il livello di rischio attribuito
dal segnalante secondo un suo “prudente
apprezzamento”.
Elementi
informativi
specifici
Dati strutturati concernenti le operazioni, i
rapporti, i soggetti ai quali le operazioni o i
rapporti sono riferiti, i legami tra essi. Al minimo
dovrà essere segnalato un soggetto ed una
operazione anche non eseguita, a prescindere
dall’importo della stessa e che sia effettuata a valere
su un rapporto preesistente.
181
SEGNALAZIONI TEMATICHE
CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
Descrizione
e
Motivi
del
sospetto
(in forma libera)
Nella descrizione della operatività segnalata
occorre far riferimento al contesto economico
finanziario illustrando i motivi del sospetto,
cioè le ragioni che hanno indotto il segnalante a
ritenere l’operazione collegata a riciclaggio o
finanziamento al terrorismo.
Allegati
Documenti elettronici (estratti conto, copie di titoli
di credito, corrispondenza col cliente, ecc) che il
segnalante ritenga necessari ai fini della
descrizione dell’operatività sospetta.
Tali documenti devono essere conservati dal
segnalante a fronte di successive richieste UIF.
182
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
LE VERIFICHE DELLA GDF
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
UTILIZZO FISCALE
I DATI E LE INFORMAZIONI
REGISTRATE IN ARCHIVIO SONO
UTILIZZABILI AI FINI FISCALI
SECONDO LE DISPOSIZIONI
VIGENTI
(art. 36, co. 6, d.lgs.231/07)
184
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
UTILIZZO FISCALE
Circolare Gdf n. 1/2008
I dati antiriciclaggio possono essere utilizzati anche nel settore fiscale,
principalmente ai fini della individuazione di disponibilità
patrimoniali o di attività produttive di reddito, in tutto o in parte
sommersi.
La gdf si impegna a mantenere il massimo riserbo sulla specifica fonte
d’innesco da cui scaturisce il controllo
185
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
NEI CASI DI CONTROLLO FISCALE A CARICO DEL
PROFESSIONISTA
DI NORMA
• La G.d.F. può chiedere anche l’archivio
Unico
186
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
LE VIOLAZIONI VALUTARIE DIRETTAMENTE
CONTESTABILI DAI MILITARI NELL’AMBITO DELLE
VERIFICHE FISCALI RIGUARDANO:
1) INFRAZIONI EX ART. 49/ d.lgs 231/07
2) MANCATA ISTITUZIONE DELL’ARCHIVIO UNICO
187
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
INDAGINE SULLE VIOLAZIONI ALLA SOGLIA
DEI CONTANTI
Circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012
Tutti i movimenti ultrasoglia devono essere indagati,
prescindendo dalla natura lecita o illecita dell’operazione
alla quale il trasferimento si riferisce
“illecito oggettivo” per il cui accertamento della violazione non
rilevano le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.
188
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
CONTROLLI SULLE VIOLAZIONI CONTANTI OLTRESOGLIA
ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607
1) analizzare se i software applicativi gestionali siano integrati con
funzioni e procedure atte a rilevare ed evidenziare le operazioni
che, in fase di registrazione, manifestino l’infrazione all’art. 49
(pagamenti o incassi in contanti in unica soluzione per importi pari o
superiori ai 1.000 euro);
2) nel caso di operazioni diverse da quelle meramente contabili (es.
redazione di contratti) sarà, il professionista a dover dimostrare
gli accorgimenti adottati ai fini dell’individuazione delle irregolarità.
Disamina delle registrazioni operate sulle scritture contabili obbligatorie,
individuando tra un campione di clienti un congruo numero di
operazioni commerciali e finanziarie, d’importo elevato, rispetto alle
quali verificare le modalità di pagamento
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
I CONTROLLI SUL REGISTRO ANTIRICICLAGGIO
ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607
in sede ispettiva viene richiesta una stampa analitica delle
registrazioni effettuate dal professionista ispezionato, nel
periodo oggetto di controllo.
190
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
I CONTROLLI SULL’ADEGUATA VERIFICA DEI CLIENTI
ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607
• Prima fase: la selezione del campione
il campione da ispezionare deve risultare idoneo e rappresentativo
rispetto alle operazioni e/o prestazioni professionali, compiute
nell’ambito dell’attività del professionista
ATTENZIONE alle operazioni/prestazioni professionali:
- relative a clienti con nominativo ricorrente,
- relative a soggetti non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista
- di importo significativo, ricorrendo al denaro contante, a titoli al portatore, a valuta estera e all’oro
- relative a soggetti che con conferimenti o apporti di capitale in società con beni in natura per importi
palesemente sproporzionati a quelli di mercato
- finanza strutturata a rilevanza transnazionale
- con clientela con precedenti penali, fiscali o di polizia per reati a scopo di profitto,
- attinenti la consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe.
191
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
I CONTROLLI SULL’ADEGUATA VERIFICA DEI CLIENTI
ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607
• Seconda fase: i riscontri documentali
Acquisizione di tutta la documentazione conservata dal
professionista ai fini antiriciclaggio, ma anche di quella detenuta ad altro
titolo considerata rilevante ai fini della ricostruzione dell’effettiva
operatività della clientela e del relativo profilo rischio.
Incroci di dati ed informazioni, anche mediante l’esame degli
strumenti informatici in uso nello studio e con il controllo delle email.
Acquisizione dei fascicoli clienti negli studi più piccoli
192
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
I CONTROLLI SULL’ADEGUATA VERIFICA DEI CLIENTI
ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607
•Terza fase: Elaborazione degli elementi acquisiti
Accertamento della procedura antiriciclaggio posta in essere dal professionista,
verificando se sia stata concretamente svolta l’adeguata verifica dei clienti e se la
stessa sia stata effettuata secondo criteri “ordinari” (art. 18 e 19 d.lgs. 231/07)
oppure “semplificati” (art. 25), “rafforzati” (art. 28) o con modalità “indiretta” (art.
28, co.3), o infine con “esecuzione da parte di terzi” (art. 30).
Particolare attenzione della GDF sull’identificazione e la verifica del
cliente e del titolare effettivo sotto il profilo della tempistica, modalità di
esecuzione ed acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura
dell’operazione o della prestazione professionale
193
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
I CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI
SOSPETTE
ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607
•Controlli preliminari:
Indagine sulle risorse coinvolte nel procedimento di segnalazione,
Individuazione del responsabile cui compete l’adempimento,
Riscontro di frequenza di corsi di formazione specifici sul tema.
Individuazione delle procedure interne di regolamentazione
dell’iter valutativo, adottato dai professionisti (che assicurino la
ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte e
ripartizione responsabilità)
194
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
I CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI
SOSPETTE
ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607
La G.D.F riscontra se sono state seguite le indicazioni:
Gli indicatori di anomalia per i professionisti
D.M. 16/4/2010
I nuovi indicatori collegati al fenomeno di evasione fiscale
Comunicazione UIF del 23/4/2012
195
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
I CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI
SOSPETTE
ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607
La verifica della G.D.F può concludersi con:
Contestazione
dell’omessa
segnalazione di
operazione
sospetta
Contestazione di
una
segnalazione
“tardiva”
Contestazione di
mancata
riservatezza
delle S.O.S.
196
TRASFERIMENTI DI CONTANTI
E TITOLI AL PORTATORE
(ART. 49, 50, 51 DLGS.231/07)
Movimentazione in contante e movimentazione totale:
importi medi mensili e incidenza percentuale
(Gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)
Movimentazione
media
mensile in
contanti
Movimentazione
media
mensile
complessiva
Peso % contanti
rispetto
a totale
movimentazione
Italia nordoccidentale
8.235
1.228.040
0,67%
Italia nordorientale
6.318
358.650
1,76%
Italia centrale
6.857
1.311.633
0,52%
7.343
96.479
7,61%
Italia insulare
3.003
34.951
8,59%
Totale Italia
31.757
3.029.754
1,05% (*)
Regioni
Italia
meridionale
(*) dato in netto aumento rispetto al 2009 ove, a livello nazionale, la media era
0,60% (fonte: UIF rapporto annuale 2010)
pari allo
Movimentazione in contante e movimentazione totale:
importi medi mensili e incidenza percentuale
(Gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)
Regioni
Movimentazione media
mensile in contanti
Movimentazione media
mensile complessiva
Peso % contanti
rispetto
a tot.le
movimentazione
Italia nord-occidentale
8.235
1.228.040
0,67%
Valle d'Aosta
82
2.015
4,05%
Liguria
855
36.959
2,31%
Piemonte
2.119
224.206
0,95%
Lombardia
5.180
964.861
0,54%
Italia nord-orientale
6.318
358.650
1,76%
Veneto
3.025
120.162
2,52%
Friuli Venezia Giulia
562
23.346
2,41%
Trentino Alto Adige
523
21.797
2,40%
Emilia Romagna
2.209
193.346
1,14%
Italia centrale
6.857
1.311.633
0,52%
Umbria
494
12.532
3,94%
Marche
791
23.214
3,41%
Toscana
2.128
79.398
2,68%
Lazio
3.444
1.196.488
0,29%
Movimentazione in contante e movimentazione totale:
importi medi mensili e incidenza percentuale
(Gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)
Regioni
Movimentazione
media
mensile in contanti
Movimentazione
media
mensile complessiva
Peso % contanti
rispetto
a tot.le
movimentazione
Italia meridionale
7.343
96.479
7,61%
Calabria
939
8.236
11,40%
Basilicata
282
3.314
8,50%
Molise
189
2.217
8,50%
Puglia
2.010
26.578
7,56%
Campania
3.143
42.647
7,37%
Abruzzo
780
13.486
5,79%
Italia insulare
3.003
34.951
8,59%
Sicilia
2.236
24.981
8,95%
Sardegna
767
9.970
7,70%
Totale Italia
31.757
3.029.754
1,05% (*)
(*) dato in netto aumento rispetto al 2009 ove, a livello nazionale, la media era
pari allo 0,60% (fonte: UIF rapporto annuale 2010)
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
LE STATISTICHE
2009
2010
Notificate 9.650
contestazioni, definite con
rito abbreviato
Notificate 15.926 contestazioni
(abbassamento tracciabilità a
5.000 euro)
Totale oltre 5 milioni di
incassi
Previsione di incasso oltre 6
milioni
n.d.
Per i procedimenti oltre 250 mila
euro, emessi 3.000 decreti per
una cifra oltre 50 milioni
201
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
L’EVOLUZIONE DELLE SOGLIE
PER LE TRANSAZIONI IN CONTANTI
Fino al 29 aprile 2008
Ammessi solo se non superiori a
12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24
giugno 2008
Ammessi solo se inferiori a 5.000
euro
Dal 25 giugno 2008
Ammessi solo se inferiori ad Euro
12.500
Dal 31 maggio 2010
Ammessi solo se inferiori ad Euro
5.000
Dal 13 agosto 2011
Ammessi solo se inferiori ad Euro
2.500
Dal 6 dicembre 2011 Moratoria Ammessi solo se inferiori ad Euro
Sanzioni (*)
1.000
(art. 12 del d.l. 6/12/2011 n. 201)
202
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
D.LGS. 231/07, ART. 49, COMMA 1,
È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito
bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il
valore
dell’operazione,
oggetto
di
trasferimento,
è
complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più
pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente
frazionati.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche,
istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.
203
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
I LIMITI DEI TITOLI AL PORTATORE
• gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori
a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della
ragione sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilità;
• gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere
richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non
trasferibilità solo se di importo inferiore a 1.000,00 euro
• Per tutti gli assegni di importo inferiore a 1.000,00 euro che non
rechino la clausola di intrasferibilità è dovuto il pagamento
dell’imposta di bollo di euro 1,50 cad.;
204
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
I LIMITI DEI TITOLI AL PORTATORE
• il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non
può essere pari o superiore a 1.000,00 euro;
• i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono
essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un
importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31 marzo 2012
205
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
ECCEZIONE ALLE REGOLE
D.l. 2/3/2012 n.16, conv. L.26/4/12 n. 44
Per i turisti stranieri sono ammessi acquisti di beni presso esercenti
commercio al minuto e attività assimilate PARI O SUPERIORI ai 1.000
Euro, entro i 15.000 E.
il negoziante dovrà:
1) inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate comunicazione preventiva di
richiesta a ricevere pagamenti in contanti ultrasoglia, segnalando il n. del proprio c/c
su cui effettuare i versamenti
2) acquisire dal cliente fotocopia passaporto e autocertificazione che evidenzi la
cittadinanza non italiana né degli stati della CE;
3) depositare, entro il primo giorno feriale successivo all’acquisto, la somma incassata
fornendo alla banca anche copia della ricevuta della comunicazione telematica.
206
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
TRACCIABILITÀ PER SOGGETTI
PROTESTATI, PIGNORATI E FALLITI
• Sono inseriti dal sistema bancario in Centrale Rischi
• É negata dagli istituti di credito e da Poste Italiane Spa l’apertura di
un conto corrente.
A tali soggetti non resta che ricorrere
alle
CARTE PREPAGATE
207
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
SITUAZIONE DA MONITORARE
(art. 49 d.lgs. n. 231/07)
VALORE DA TRASFERIRE
“COMPLESSIVAMENTE” PARI O
SUPERIORE AI 1.000 Euro
208
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO
• Sono vietati i trasferimenti in
unica soluzione di denaro e/o
titoli al portatore per importo
superiore alla soglia anche
quando tale limite viene superato
cumulando le diverse specie di
pagamento
• Ad esempio: Denaro
400 Euro +
• Titoli al portatore 600
Euro
segue...
209
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO
PARERE N. 1504/95
• Nel
caso
di
più
trasferimenti di importo
inferiore alla soglia, ma
complessivamente
di
ammontare
superiore,
sfuggono
al
divieto,
perchè tra loro non
cumulabili, quelli relativi:
• A distinte
operazioni;
ed
autonome
• Alla medesima operazione,
quando il frazionamento è
connaturato
all'operazione
stessa (ad es. contratto di
somministrazione) ovvero la
conseguenza di preventivo
accordo tra le parti (ad es.
pagamento rateale)
210
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
PARERE MEF 12/6/2008
FATTURA 30, 60, 90 GIORNI
NON COSTITUISCE VIOLAZIONE
all’art. 49 d.lgs. 231/07
CONFERMA Circ. Mef 08/2010
In quanto la pluralità di pagamenti a scadenze
prefissate, connaturato all’operazione, o frutto di una ordinaria
dilazione di
Pagamento che scaturisce dal
preventivo accordo delle parti.
CIASCUN VERSAMENTO DOVRÀ PERÒ ESSERE INFERIORE A
1.000 EURO
211
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
PAGAMENTI RATEALI SECONDO LA CASSAZIONE
(SENT. 22/6/2010, N. 15103)
La soglia antiriciclaggio viene superata anche attraverso il cumulo
di molteplici pagamenti sottosoglia riferiti ad un’unica
operazione
NESSUN EFFETTO SULLE
RATEIZZAZIONI
CONTRATTUALI IN
CONTANTI (ex dlgs.151/09
di modifica del d.lgs. 231/07)
SEMPRE INIBITI I PAGAMENTI
SUB-SOGLIA PLURIMI E
RAVVICINATI,
ARTIFICIOSAMENTE
FRAZIONATI
212
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
CONSIGLIO DI STATO
PARERE N. 1504/95 (RICHIAMATO DAL MEF IL 12/6/2008)
E' potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso,
se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di
eludere il divieto imposto dalla disposizione
213
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
ATTENZIONE!!! (ART.51, CO.3, D.LGS 231/07)
Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di
trasferimento segnalata ai fini delle operazioni
sospette (art.41 d.lgs 231/07) il soggetto che ha
effettuato detta segnalazione non è tenuto alla
comunicazione al Mef
214
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
LE OPERAZIONI A RISCHIO DI INFRAZIONE
•
•
•
•
•
•
PAGAMENTI FATTURE;
FINANZIAMENTI FRA SOCI E SOCIETÀ;
TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE SOCIETÀ;
DISTRIBUZIONE UTILI DA SOCIETÀ A SOCI
PAGAMENTI IN CONTANTI DERIVANTE DA CONTRATTI
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
215
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
CIRCOLARE GDF N. 83607 DEL 19 MARZO 2012
ESEMPI:
• Il pagamento di due acconti in contanti sullo stipendio al dipendente
viola la soglia antiriciclaggio se la somma supera i mille euro,
• Il passaggio di denaro oltresoglia fra coniugi è ammissibile solo se
in regime di comunione legale.
• Ammessa la sottoscrizione di cambiali (pagherò) per importi
eccedenti i mille euro in quanto non si tratta di mezzi di pagamento
ma di mera obbligazione, purché il pagamento non avvenga in
contanti fra privati ma mediante sconto o incasso in banca.
216
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
LE SOGLIE PER LE FATTURE INCASSABILI IN CONTANTI
I NUOVI LIMITI DI FATTURE E PARCELLE PAGABILI
IN CONTANTI
Soggetti
Imponibile
Contributo
integrativo
IVA
21%
Ritenuta
20%
Netto da
incassare
Commercialista o Avvocato
V/impresa
944
37,76
(4%)
206,17
188,80
999,13
Commercialista o avvocato
V/privato
794
31,76
(4%)
173,41
---
999,17
Consulenti del lavoro o
Ingegneri ed architetti V/impresa
966
19,32
(2%)
206,92
193,20
999,04
Consulenti del lavoro o
Ingegneri ed architetti V/privato
810
16,20
(2%)
173,50
---
999,70
Lavoratori autonomi iscritti
gestione separata Inps
V/impresa
952
38,08
(4%)
207,92
198,02
999,98
Lavoratori autonomi iscritti
gestione separata Inps V/privato
794
31,76
(4%)
173,41
----
999,17
impresa V/privato o altra Ditta
826
-----
173,46
----
999,46
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
RISPOSTE MEF 20/5/2010
Trasferimento contabilità da un professionista ad un altro
Nel trasferimento della contabilità nel proprio sistema informatico il
professionista rileva movimenti in contanti a partire da 1.000 euro per
pagamento di fatture
Tali trasferimenti si sono verificati un anno prima rispetto alla presa d’atto
del nuovo professionista.
Il nuovo professionista è tenuto ad effettuare la comunicazione al
MEF di cui all’art. 51 di cui al d.lgs. 231/07, entro 30 giorni, dalla notizia
dell’infrazione alle disposizioni di cui all’articolo 49 (c. 1,5,6,7,12,13 e
14) e all’articolo 50.
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
RISPOSTE MEF 20/5/2010
Pagamenti fra moglie e marito nell’impresa familiare (ditta
individuale) in contabilità ordinaria
Il titolare dell’impresa paga in contanti il collaboratore, ad esempio
con gli utili di fine esercizio, per importi pari o superiori a 1.000 Euro
Si configura una violazione del divieto di cui all’articolo 49 comma 1
e, pertanto, l’applicazione della sanzione prevista dalla normativa.
219
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
(ART. 51 CO.2, D.LGS 231/07)
• T In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni
circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione
deve essere effettuate dalla banca o da Poste Italiane Spa
che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste
Italiane Spa che ne effettua l’estinzione, salvo che il
soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la
stessa è stata già effettuata dall’altro soggetto obbligato.
220
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
(PARERE MEF 28/06/08)
I professionisti e i ced devono vigilare
anche sugli assegni
in relazione ai loro compiti di servizio e
limitatamente alle loro attribuzioni e
attività
221
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
MEF CON NOTA PROT. N. 281178, DELL’AGOSTO 2010
Non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del
trasferimento, gli assegni utilizzati anche per la medesima
transazione in quanto la soglia limite è riferibile a ciascun singolo
assegno.
Es: Ammissibile pagare 4.500 euro con cinque assegni da 900 euro,
trasferibili (liberi).
222
ENTRO TRENTA GIORNI:
LE COMUNICAZIONI
DOVRANNO ESSERE
EFFETTUATE
ALLE RAGIONERIE
TERRITORIALI DELLO
STATO
DECRETO
MEF 17/11/2011
Alla GdF che in caso di elementi
utili ai fini di accertamento, ne da
comunicazione all’Agenzia delle
Entrate,
(Novità 2012 del decreto
semplificazioni all’art. 12,co.11
della l.214/2011 di modifica all‘art.51
del d.lgs. 231/07)
Gli uffici territoriali del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
hanno il compito di applicare le
sanzioni di cui all’art. 58
d.lgs.231/07
(l. 14/9/2011, n. 148) e di
comunicareT....
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Le comunicazioni agli Uffici Territoriali del Mef (delegati alle
funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori
ex art. 58 d.lgs 231/07) riguardano tutte le infrazioni ex art.
49,
anche quelle relative ad irregolarità di importo superiore
a 250.000, non assoggettabili ad oblazione, fino ad oggi da
comunicarsi direttamente al MEF.
224
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Le comunicazioni, di cui all’art. 51, d.lgs 231/07 possono essere
redatte in carta libera attraverso raccomandata A/R da
indirizzarsi alla competente Ragioneria Territoriale.
In esse dovranno essere trascritte:
- le generalità del soggetto (o dei soggetti) che ha (hanno)
commesso le infrazioni
- le circostanze in cui il segnalante, nell’ambito dei propri compiti
di servizio e nei limiti delle sue attribuzioni e attività ha preso atto
della irregolarità,
- il nominativo del segnalante ed i suoi riferimenti.
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
IL FAC SIMILE DELLA COMUNICAZIONE
Mittente: DrOO.
ViaOOO., cittàOOTelOO
Spett. Ragioneria Territoriale dello Stato
Sede diTTTTTTTT.
Oggetto: Comunicazioni di irregolarità
Transazioni in contanti
ex art. 49 d.lgs 231/2007
Ill.ma Ragioneria Territoriale,
Il sottoscritto OOO.. il relazione alla propria attività di dottore commercialista , è
incaricato della tenuta delle scritture contabili della società XXX.
In relazione a tale incombenza, ha ravvisato in occasione della registrazione di
movimentazioni contabili in partita doppia, che la fattura n. ..., del OO. di euro
5.000 + Iva per totale euro 6.050 emessa dalla società XXX nei confronti della
società ZZZ è stata regolata con pagamento in contanti in unica soluzione,
contravvenendo in tal modo le disposizioni di cui all’art. 49, comma 1, del d.lgs
231/07.
LuogoOODataOOO.
Distinti saluti
Dottor OOOOOOOOOOOOO
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Le comunicazioni obbligatorie di cui
all’art. 51 del d.lgs 231/2007
Non sono assoggettate a criteri
di riservatezza
227
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
VA INDIRIZZATA A:
MEF DECRETO 17 /11/2011
e circolare MEF 30/11/2011 prot. 96224 .
RTS
AMBITI
TERRITORIALI
INDIRIZZO
TORINO
Piemonte e Valle
d'Aosta
Via Grandis, n. 14, 10121,
TO
GENOVA
Liguria
Via Urbano Rela, n. 8,
16151, GE
MILANO
Lombardia
Via Tarchetti, n. 6 - 20121,
MI
BOLZANO
Trentino Alto Adige
Piazza Tribunale, n. 2,
39100, BZ
228
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
VA INDIRIZZATA A:
RTS
AMBITI
TERRITORIALI
INDIRIZZO
VERONA
Verona, Vicenza,
Padova, Rovigo
(zona sud/ovest)
Lungadige Capuleti, n. 11,
37122, VR
VENEZIA
Venezia, Treviso,
Belluno (zona
nord/est)
Campo S. Angelo, n. 3538,
30124, VE
UDINE
Friuli Venezia Giulia
Via Gorghi, n. 18, 33100,
UD
BOLOGNA
Emilia Romagna e
Marche
Piazza dell’8 Agosto, n. 26,
40126, BO
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
VA INDIRIZZATA A:
RTS
AMBITI
TERRITORIALI
INDIRIZZO
FIRENZE
Toscana
Via Pietrapiana, n. 53,
50121, FI
PERUGIA
Umbria
Via Martiri dei Lager, n. 77,
06100, PG
ROMA
Roma, Rieti, Viterbo
(zona centro/nord
ROMA Via Napoleone
Parboni, n. 6, 00153, RM
LATINA
Latina, Frosinone
(zona sud)
Viale Pier Luigi Nervi, n.
270, 04100, LT
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
VA INDIRIZZATA A:
RTS
AMBITI
TERRITORIALI
INDIRIZZO
L’AQUILA
Abruzzo
c/o Scuola ispettori e
sovrintendenti della
Guardia di Finanza Coppito
67100, AQ
NAPOLI
Napoli, Avellino,
Benevento,
Caserta (zona
centro/nord)
Via Lauria, n. 80, centro
direzionale IS. F80, 80143,
NA
SALERNO
Salerno e Basilicata Piazza S.Agostino, n. 29,
84121, SA
BARI
Puglia e Molise
Via Demetrio Marin, n. 3,
70125, BA
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
VA INDIRIZZATA A:
RTS
AMBITI
TERRITORIALI
INDIRIZZO
COSENZA
Cosenza, Crotone,
Catanzaro| (zona
nord)
Piazza XI Settembre, n. 1,
87100, CS
REGGIO
CALABRIA
Reggio Calabria,
Vibo Valentia (zona
sud)
Via Dei Bianchi n. 7, 89100,
RC
MESSINA
Messina,
Caltanissetta/Enna,
Palermo, Trapani
(zona centro/nord)
Via Monsignor D'Arrigo, n.
5, 98122, ME
CATANIA
Catania, Agrigento,
Siracusa, Ragusa
(zona sud/est)
Via Cardinale Dusmet, n.
17, 95121, CT
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
VA INDIRIZZATA A:
RTS
AMBITI
TERRITORIALI
INDIRIZZO
CAGLIARI
Cagliari, Oristano
(zona_sud/ovest)
Via XX Settembre, n. 13,
09125, CA
SASSARI
Sassari, Nuoro
(zona nord/est)
Via Carlo Felice, n. 29,
07100, SS
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
VA INDIRIZZATA A:
Per le violazioni > 250.000 euro (art. 49)
Per le violazioni dei soggetti obbligati alla comunicazione (art. 50 e 51)
RTS
AMBITI TERRITORIALI
GENOVA
Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta
BOLOGNA
Emilia Romagna. Toscana, Umbria, (Marche)
ROMA
Lazio Sardegna, Abruzzo
NAPOLI
Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata
MILANO
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige
Puglia, Molise
BARI
NOVITÀ, circolare MEF n.2 del 16/1/2012
234
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI
DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS.
ANTIRICICLAGGIO
(SANZIONI)
L’omessa segnalazione delle infrazioni all’obbligo antiriciclaggio è
punita in capo al professionista con sanzione amministrativa
pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione (art. 58, co.
7, D.Lgs.231/07)
235
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
OBBLIGO DI RISPETTARE LE LIMITAZIONI DI CUI all’ART.49
DEL D.Lgs. 231/07
(SANZIONI)
L’infrazione dell’obbligo antiriciclaggio è punita in capo al cliente con
sanzione amministrativa dal 1% al 40% dell’importo dell’operazione
(art.58, co.1, D.lgs 231/07)
236
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
DL 78/2010, CONV. L. 122 DEL 30/07/2010 +
CIRCOLARE MEF PROT. N. 281178,
DELL’AGOSTO 2010
• La sanzione non può comunque essere inferiore, nel
minimo, all’importo di 3.000 euro
• Per le violazioni superiori a 50.000 euro la sanzione
minima è aumentata di cinque volte (ossia è il 5%)
IL LIMITE MINIMO DI 3.000 SI APPLICA SIA A CHI COMMETTE
L’INFRAZIONE SIA A CHI NON LA COMUNICA (art. 58, co. 8
d.lgs.231/07).
237
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
DL 78/2010, CONV. L. 122 DEL 30/07/2010 +
CIRCOLARE MEF PROT. N. 281178,
DELL’AGOSTO 2010
Il nuovo minimo di 3.000 euro delle sanzioni si applica a
prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti, a
mezzo assegni o titoli al portatore allo scopo di scoraggiare tutti
gli strumenti di pagamento anonimi.
238
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
SOGGETTI SANZIONATI
CASS. CIV., SEZ. I, 26 GENNAIO 1999, N. 690
Conferma UIC del 24/3/2007
A CIASCUNO DEI SOGGETTI CHE
CONCORRONO IN UNA
VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
RISULTA APPLICATA UNA SANZIONE
DAL 1% AL 40% DELL’IMPORTO
IRREGOLARMENTE
TRASFERITO
239
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
RISPOSTE MEF 20/5/2010
L’articolo 49 vieta il trasferimento di contante per importi superiori a
1.000 euro, effettuato tra soggetti diversi
La sanzione, qualora sia accertata la violazione della disposizione, è a carico sia
del soggetto che ha disposto il trasferimento della somma in contanti superiore
alla soglia, sia del soggetto che l’ha acquisita.
L’obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni delle quali i professionisti
hanno notizia nello svolgimento dei loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni,
sussiste a carico di entrambi i professionisti.
Pur essendo sanzionabili entrambi il MEF, in caso di avvenuta
comunicazione si limita a sanzionare solo il soggetto rilevato.
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
OPPOSIZIONE AL DECRETO
SANZIONATORIO
(LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N.689)
CONTRO IL DECRETO SANZIONATORIO
È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE
ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA NOTIFICAZIONE
SE IL RICORSO È PROPOSTO OLTRE IL
TERMINE PREVISTO, IL TRIBUNALE NE DICHIARA
L’INAMMISSIBILITÀ CON ORDINANZA
RICORRIBILE PER CASSAZIONE
241
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
OBLAZIONABILITÀ DELLE SANZIONI
(ART. 60, CO. 2, D. LGS. 231/07
CHE RICHIAMA L’ART. 16, L.689/81)
Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione
prevede la possibilità di pagare l’importo minore fra:
1/3 del massimo della sanzione edittale
Il doppio del minimo
242
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
OBLAZIONABILITÀ DELLE SANZIONI
(art. 60, Co. 2, D. Lgs. 231/07)
AMMESSA PER COLORO CHE ESEGUONO IL
PAGAMENTO O LO RICEVONO (PER IMPORTI
INFERIORI AI 250.000 EURO)
NON AMMESSA PER IL PROFESSIONISTA CHE
OMETTE LA COMUNICAZIONE NELL’INFRAZIONE
243
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
OBLAZIONE SEMPRE AMMESSA
(ENTRO IL LIMITE DEI 250.000 EURO)
Circ.Mef prot. n. 281178, dell’agosto 2010
L’oblazione evita il minimo sanzionatorio
Per importi fino a 50.000
euro è possibile non
applicare il minimo di
3.000, ma solo il 2%
dell’importo
Per importi superiori a 50.000
euro è possibile non applicare
sia il minimo di 3.000, che il
minimo del 5% (o il suo
doppio), basta sempre il solo
2% dell’importo
244
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
ESEMPI DI CALCOLO DELLE NUOVE SANZIONI CON
POSSIBILITÀ DI OBLAZIONE
Trasferimento contanti
oltresoglia o emissione di
assegni irregolari
Sanzione
minima
Oblazione (doppio
del minimo)
1.000 euro
(1%) 3.000
20
2.500 euro
(1%) 3.000
50
5.000 euro
(1%) 3.000
100
10.000 euro
(1%) 3.000
200
20.000 euro
(1%) 3.000
400
30.000 euro
(1%) 3.000
600
40.000 euro
(1%) 3.000
800
50.000 euro
(5%) 3.000
1.000
100.000 euro
(5%) 5.000
2.000
(*) Con l’oblazione si evita minimo di 3.000 e quintuplicazione per importi superiori a 50.000
euro
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
MORATORIA SANZIONI
Le sanzioni per operazioni in contanti e per le irregolarità sugli assegni
saranno applicate solo a partire dal 1°
° febbraio 2012.
Fatto salvo il periodo dal 6/12/2011 al 31/1/2012 per operazioni riferite alla
soglia di importo di 2.500 euro (maxiemendamento al d.legge 201/2011)
pagamenti in contanti fra i 1.000 ed i
2.499,99 Euro, seppure vietati dal 6
dicembre 2011, saranno sanzionati
solo se le infrazioni vengono
commesse dopo il 31 gennaio 2012.
la “moratoria” riguarda anche
tutti i soggetti che tali irregolarità
sono chiamati a comunicare alle
Ragionerie Territoriali dello Stato
246
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Circ.MEF n.2 del 16/1/2012 e Circ.GDF, n. 83607 del 19/3/2012
PROCEDURA in 5 fasi
Contestazione:
Istruttoria:
a seguito della comunicazione ex art. 51, d.lgs. 231/07, da parte
dei soggetti destinatari (fra cui figure sia istituzionali che private:
Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Equitalia, istituti
bancari, Poste Italiane, e professionisti) l’ufficio della RTS deve
valutare la completezza e procedibilità della segnalazione.
dopo la contestazione da parte del Mef o della GDF alla parte, il
reo ha la possibilità di inviare entro 30 giorni memorie
difensive o chiedere audizione presso la sede competente
della RTS.
Il termine per notificare la contestazione è di 90 giorni dal protocollo di arrivo della
segnalazione (decadenza).
Tale periodo può essere interrotto, e di fatto, ampliato ogniqualvolta sia necessario per
l’ufficio richiedere dettagli e precisazioni riguardo i dati dell’operazione.
247
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
NOVITÀ, circolare MEF n.2 del 16/1/2012
Decretazione:
il nucleo che redige il processo verbale, decreta la sanzione.
(Attenzione la motivazione deve risultare congrua ed
esaustiva, fornendo risposte alle deduzioni difensive della
parte)
Notifica:
il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato alla
parte entro i termini stabiliti per la prescrizione, ossia entro
i cinque anni dall’avvenuta notifica della contestazione
Esecuzione:
dopo la notifica del decreto, e scaduti i termini di impugnabilità
(30 giorni, 60 se l’interessato risiede all’estero), l’ufficio deve
inviare un sollecito di pagamento prima di procedere
all’iscrizione a ruolo tramite Equitalia.
248
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
PROCEDURE E PRESCRIZIONE
Art. 60 del d.lgs. 231/2007 e art. 28 della legge n. 689/1981
LA UIF, le autorità di vigilanza, la
G.d.F. e la DIA accertano, in
relazione ai loro compiti e nei limiti
delle loro attribuzioni, le violazioni
indicate agli articoli 57 e 58 e
provvedono alla contestazione
Termine quinquennale
Il diritto dello Stato alla
riscossione della sanzione
pecuniaria si prescrive in 5 anni
dal giorno della violazione.
Le Ragionerie Territoriali dello Stato
provvedono all'irrogazione delle
sanzioni
249
TRASFERIMENTI MEZZI NON
TRACCIABILI INTRA ED EXTRA
COMUNITARI
Modifiche del “decreto semplificazioni 2/3/2012, n.16 in G.U. n.52”
al D.lgs n. 195 del 19/11/2008 Conv. con L. 26 aprile 2012 n. 44 )
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
TRASFERIMENTO DI CONTANTI:
AUTODENUNCIA OBBLIGATORIA
Obbligo di dichiarazione (art.3 d.lgs 195/2008)
• 1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta
denaro contante o mezzi non tracciabili di importo pari o superiore
a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle
Dogane.
• L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni
fornite sono inesatte o incomplete.
251
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
DA CHIUNQUE
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE NEI
TRASFERIMENTI FRA PAESI
ANCHE COMUNITARI
252
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
AUTODENUNCIA OBBLIGATORIA
La dichiarazione, redatta su Modello Ministeriale, può essere in
alternativa:
1)
trasmessa telematicamente, prima dell’attraversamento
della frontiera, conservando copia della stessa e numero di
registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
2)
consegnata in forma scritta, al momento del passaggio,
presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne
rilasciano copia con attestazione di ricevimento.
253
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
Generalità del
dichiarante ed estremi
doc. identificazione
COSA
DICHIARARE
ORIGINE E DESTINAZIONE
DEI MEZZI NON TRACCIABILI
UTILIZZO
PREVISTO
ITINERARIO SEGUITO E
MEZZI
DI TRASPORTO UTILIZZATI
254
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
MEZZI NON TRACCIABILI
• Banconote e monete metalliche in corso legale
• Strumenti negoziabili al portatore, compresi traveller’s cheque,
assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento (girati senza
restrizioni, a favore di beneficiario fittizio)
• Strumenti incompleti quali assegni, effetti all’ordine e mandati di
pagamento firmati ma privi del nome del beneficiario
255
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
OMESSA
DICHIARAZIONE
SANZIONI
SANZIONE PECUNIARIA:
SEQUESTRO:
• del 30% del denaro che si intende
trasferire oltre i 10.000 euro se
l’eccedenza non supera 10.000 euro
- Dal 10 al 30% della somma ultrasoglia
se l’eccedenza non supera 10.000 euro
- Dal 30 al 50% della somma ultrasoglia
in tutti gli altri casi
• del 50% della somma ultrasoglia in tutti
gli altri casi
Minimo sanzionatorio
300 euro
256
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
OBLAZIONE
Versamento immediati alla Agenzia delle
Dogane o alla GDF:
AMMISSIBILE L’ESTINZIONE
DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO
Nel caso il pagamento avvenga
al Mef esso può essere effettuato
entro 10 giorni dalla
contestazione
- del 5% del contante oltre i 10.000 euro se
l’eccedenza non supera 10.000 euro
- del 15% se l’eccedenza non supera i
40.000 euro
257
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
OBLAZIONE
Il pagamento in misura ridotta è ammissibile:
1) Solo se il soggetto non se ne sia avvalso nei 5 anni antecedenti
(prima era 365 giorni);
2) Solo se l’importo della violazione è inferiore a 40.000 euro
(prima era 250.000 euro)
3) Resta il Minimo sanzionatorio di 200 euro
258
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
D.lgs n. 195/2008
Modifiche 2012 decreto semplif.
Sanzioni
Art.9
Fino al 40%
dell’importo trasferito
in eccedenza,
- con minimo di euro
300
- Dal 10 al 30% della somma ultrasoglia
se l’eccedenza non supera 10.000 euro
- Dal 30 al 50% della somma ultrasoglia
in tutti gli altri casi
- con minimo di euro 300
Sequestro
Art.6
Del 40% dell’importo
trasferito
in
eccedenza
- del 30% del denaro oltresoglia se
l’eccedenza non supera 10.000 euro
- del 50% della somma ultrasoglia in
tutti gli altri casi
Oblazione
Art.7
Ammessa: fino a che
l’eccedenza sia
inferiore a 250.000
euro, non più di una
volta ogni 365 giorni,
con minimo di euro
200,
- Del del 5% del
contante oltresoglia
Ammessa: fino a che l’eccedenza sia
inferiore a 40.000 euro, non più di una
volta ogni 5 anni,
- del 5% del contante oltre i 10.000 euro
se l’eccedenza non supera 10.000 euro
- del 15% se l’eccedenza non supera i
40.000 euro
- con minimo di euro 200
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
•
L’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza scambiano le
informazioni raccolte con le omologhe autorità di altri Stati
membri, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che
somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo.
•
Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di
denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di
qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della
Comunità europea, le informazioni sono trasmesse dall’Agenzia
delle dogane e dalla Guardia di finanza alla Commissione
europea.
260
Scarica

antiriciclaggio - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti