30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 202
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
EMANA
DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147.
il seguente decreto legislativo:
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva
2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 1.
Modificazioni all’articolo 8, relativo alle definizioni,
e all’articolo 10, relativo alla libertà di accesso
ed esercizio, del decreto legislativo 26 marzo 2010
n. 59
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi
nel mercato interno;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria
2008, ed in particolare gli articoli 1 2, 3 e 4 e 41 e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno;
Considerata la necessità di apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con
il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano non ha espresso il parere nei termini prescritti
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, degli affari esteri, dell’economia e delle Þnanze, per la pubblica
amministrazione e la sempliÞcazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
1. All’articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le parole: «dichiarazione di
inizio attività (D.I.A.), di cui all’articolo 19, comma 2,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono
sostituite dalle seguenti: «segnalazione certiÞcata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui all’articolo 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241».
2. All’articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, il comma 2 è abrogato.
Art. 2.
ModiÞcazioni all’articolo 17 del decreto legislativo
n. 59 del 2010, relativo ai procedimenti di rilascio
delle autorizzazioni e all’articolo 64, relativo alla
somministrazione di alimenti e bevande
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai
Þni del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue, ove non diversamente previsto, il
procedimento di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui all’articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata
in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività, si applica l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modiÞcazioni.».
2. All’articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010
sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese
quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge
25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione
rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle
zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L’apertura e
il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento
della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione
certiÞcata di inizio di attività da presentare allo sportello
— 1 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
unico per le attività produttive del comune competente
per territorio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modiÞcazioni.»;
b) al comma 2, le parole: «È subordinata alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19,
comma 2, secondo periodo, anche» sono sostituite dalle seguenti: «È subordinata alla segnalazione certiÞcata
di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19 della legge
n. 241 del 1990, anche»;
c) al comma 9, le parole: «dichiarazione di inizio di
attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certiÞcata di inizio di attività».
Art. 3.
ModiÞcazioni all’articolo 65 del decreto legislativo
n. 59 del 2010, relativo agli esercizi di vicinato
1. All’articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010
sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio
di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione
certiÞcata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19,
comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio
di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione
certiÞcata di inizio di attività».
Art. 4.
ModiÞcazioni all’articolo 66 del decreto legislativo
n. 59 del 2010, relativo agli spacci interni
1. All’articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010
sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio
di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione
certiÞcata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19,
comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio
di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione
certiÞcata di inizio di attività».
Art. 5.
ModiÞcazioni all’articolo 67 del decreto legislativo
n. 59 del 2010, relativo agli apparecchi automatici
1. All’articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010
sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio
di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione
certiÞcata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19,
comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio
di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione
certiÞcata di inizio di attività».
Serie generale - n. 202
Art. 6.
ModiÞcazioni all’articolo 68 del decreto legislativo n. 59
del 2010, relativo alla vendita per corrispondenza,
televisione o altri sistemi di comunicazione
1. All’articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010
sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio
di attività» sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione
certiÞcata di inizio di attività” e le parole: «articolo 19,
comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio
di attività” sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione
certiÞcata di inizio di attività».
Art. 7.
ModiÞcazioni all’articolo 69 del decreto legislativo n. 59
del 2010, relativo alle vendite presso il domicilio dei
consumatori
1. All’articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010
sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio
di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione
certiÞcata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19,
comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio
di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione
certiÞcata di inizio di attività»;
c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis.
L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di
cui al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173,
se nell’anno solare per la stessa è percepito un reddito
superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di
agenzia di cui all’articolo 74 Þntanto che l’incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della
prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta
di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 17 agosto
2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei
confronti dell’impresa afÞdante alcun obbligo vincolante
di svolgere attività promozionale. ».
Art. 8.
ModiÞcazioni all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59
del 2010, recante requisiti di accesso e di esercizio
delle attività commerciali, ed al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114
1. All’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) alla lettera f) del comma 1 le parole: «non detentive» sono soppresse;
— 2 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
b) al comma 2 le parole: «il gioco d’azzardo, le
scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi» sono sostituite dalle seguenti: «il gioco d’azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il divieto
di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b),
c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena é
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo,
il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso
di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti
morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i
requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività
commerciale.»;
e) l’alinea del comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente
all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al
dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di
un’attività di somministrazione di alimenti e bevande é
consentito a chi é in possesso di uno dei seguenti requisiti
professionali:»;
f) la lettera b) del comma 6 è sostituita dalla seguente:
«b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria
opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualiÞcato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla
preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge,
parente o afÞne, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione
all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;»;
g) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Sia
per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale
persona preposta all’attività commerciale.»;
h) l’ultimo comma indicato con il numero 3 assume
il numero 7;
i) al comma 7, dopo le parole: «Sono abrogati i commi 2, 4, e 5» sono inserite le seguenti: «e 6».
2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono
apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) all’articolo 22, comma 1, dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «e le disposizioni di cui agli
articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,»;
Serie generale - n. 202
b) all’articolo 22, comma 4, lettera c), e comma 5,
lettera b), le parole: «di cui all’articolo 5, comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 71, comma 1,
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;
c) all’articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso
locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio,
l’intera superÞcie di vendita è presa in considerazione ai
Þni dell’applicazione di entrambe le discipline per le due
tipologie di attività.».
Art. 9.
Articoli aggiuntivi dopo l’articolo 71 del decreto
legislativo n. 59 del 2010, recanti altre sempliÞcazioni
di attività commerciali, ausiliarie e connesse
1. Dopo l’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del
2010 sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis (Commercio all’ingrosso con deposito e
produzione di margarina e grassi idrogenati) . — 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante disciplina della produzione e del commercio della margarina e
dei grassi idrogenati alimentari;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, recante approvazione del regolamento
per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316,
sulla disciplina della produzione e del commercio della
margarina e dei grassi idrogenati alimentari;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, recante regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a
norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59.
2. All’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59, le parole: “E’ subordinato ad una denuncia di
inizio attività” sono sostituite dalle seguenti : “Non è subordinato ad alcuna speciÞca segnalazione certiÞcata di
inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento
CE/852/2004.”.
Art. 71-ter (Attività di commissionario, mandatario,
astatore e di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoßorofrutticoli, carnei, ittici) — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, è soppresso l’albo dei commissionari,
mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed
ittici ed è abrogato l’articolo 3, secondo comma, della
legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e
dei prodotti ittici.
— 3 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 202
2. Il comune inibisce l’attività di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoßorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attività nel registro
delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355,
356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le soÞsticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato
dallo sportello unico per le attività produttive ai gestori
dei mercati all’ingrosso perché non consentano all’inibito
l’accesso al mercato e telematicamente al registro delle
imprese per l’iscrizione del provvedimento nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA).
3. Il primo periodo del comma 11 dell’articolo 5, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal
seguente : “L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari
e, in particolare, ai prodotti ortoßorofrutticoli, carnei ed
ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”.».
tà» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certiÞcata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2,
primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 19 della legge».
Art. 10.
1. All’articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010
sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio
di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione
certiÞcata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19,
comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 3, le parole: «se l’attività è svolta in
forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, e successive modiÞcazioni, assegnando ad essi la
relativa qualiÞca» sono sostituite dalle seguenti: «e, quelli
dei soggetti che l’abilitano, nella posizione REA relativa
all’impresa»;
c) il comma 5 è abrogato;
d) al comma 7 è aggiunto in Þne il seguente periodo: «È altresì soppressa la Commissione centrale di cui
agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941,
n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.».
2. Alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, e successive
modiÞcazioni, sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) all’articolo 6, comma 3, primo periodo, come
modiÞcato dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 59
del 2010, le parole: «Il soggetto deve essere in possesso
dei requisiti di adeguata capacità Þnanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Società
per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata,
Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l’esame dell’atto
costitutivo e delle eventuali modiÞcazioni, l’ammontare del capitale sociale» sono sostituite dalle seguenti: «L’impresa deve essere in possesso dei requisiti di
adeguata capacità Þnanziaria, comprovati da un capitale
ModiÞcazioni all’articolo 72 del decreto legislativo
n. 59 del 2010, relativo all’attività di facchinaggio
1. All’articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010
sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio
di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione
certiÞcata di inizio di attività»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis.
All’articolo 17, comma 1, della legge 5 marzo 2001,
n. 57, le parole: “di capacità economico-Þnanziaria, tecnico-organizzativa e” sono soppresse.».
Art. 11.
ModiÞcazioni all’articolo 73 del decreto legislativo
n. 59 del 2010, relativo all’attività di intermediazione
commerciale e di affari
1. All’articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010
sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio
di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione
certiÞcata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19,
comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) il comma 7 è abrogato.
Art. 12.
ModiÞcazioni all’articolo 74 del decreto legislativo n. 59
del 2010, relativo all’attività di agente e rappresentante
di’ commercio
1. All’articolo 74, comma 2, del decreto legislativo
n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attivi-
Art. 13.
ModiÞcazioni all’articolo 75 del decreto legislativo n. 59
del 2010, relativo all’attività di mediatore marittimo
1. All’articolo 75, comma 2, del decreto legislativo
n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certiÞcata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2,
primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 19 della legge».
Art. 14.
ModiÞcazioni all’articolo 76 del decreto legislativo n. 59
del 2010, relativo all’attività di spedizioniere, ed alla
legge 14 novembre 1941, n. 1442
— 4 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro;
nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in
accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l’esame dell’atto costitutivo e
delle eventuali modiÞcazioni, l’ammontare del capitale
sociale realmente sottoscritto e versato,»; al secondo periodo, le parole: «Per le ditte individuali» sono sostituite
dalle seguenti: «Per le imprese individuali e le società
cooperative»;
b) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 — 1. Quando il richiedente l’iscrizione
nell’elenco autorizzato è una società, i certiÞcati di cui
alla lettera d) dell’articolo 4 devono riferirsi al presidente,
al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è
conferita la Þrma sociale; per le società in accomandita
ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo a
tutti i loro componenti; per le società cooperative e loro
consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1
dell’articolo 6.».
Art. 15.
ModiÞcazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e
all’articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo all’attività di acconciatore
1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le
seguenti modiÞcazioni:
a) all’articolo 2, comma 2, come modiÞcato dall’articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010,
le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certiÞcata di inizio di
attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) all’articolo 3, comma 5-bis, come inserito dall’articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010,
dopo la parola: «acconciatore» sono aggiunte le seguenti: «ed è iscritto nel repertorio delle notizie economicoamministrative (REA) contestualmente alla trasmissione
della segnalazione certiÞcata di inizio di attività».
2. All’articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma
sono abrogati gli articoli 1, commi terzo, quarto, quinto
e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963,
n. 161. Al secondo comma dell’articolo 1 della legge
14 febbraio 1963, n. 161, le parole: “degli articoli successivi” sono sostituite dalle seguenti: “legislative vigenti in
materia”.».
Serie generale - n. 202
Art. 16.
ModiÞcazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed
all’articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo all’attività di estetista
1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le
seguenti modiÞcazioni:
a) all’articolo 2, come modiÞcato dall’articolo 78
del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti:
«segnalazione certiÞcata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) all’articolo 3, comma 01, come inserito dall’articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, è aggiunto in Þne il seguente periodo: «Il responsabile tecnico è
iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della
segnalazione certiÞcata di inizio di attività.»;
2. Il comma 3 dell’articolo 78 del decreto legislativo
n. 59 del 2010 è sostituito dal seguente: «3. Sono o restano abrogati l’articolo 4, comma 1, l’articolo 6, comma 4,
dalle parole: “prevedendo le relative sessioni” Þno alla
Þne del precitato comma, e l’articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in forma di imprese esercitate nella
medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell’articolo 3 della legge
8 agosto 1985, n. 443”, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.».
Art. 17.
ModiÞcazioni all’articolo 79 del decreto legislativo
n. 59 del 2010, relativo all’attività di tintolavanderia
1. All’articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) al comma 1, le parole: «soggetta a dichiarazione
di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto a segnalazione certiÞcata di inizio di attività» e le
parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della
legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della
legge»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis.
Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come
integrate e modiÞcate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile
tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed
essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla
clientela previo acquisto di appositi gettoni.».
— 5 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Art. 18.
Articoli aggiuntivi dopo l’articolo 80 del decreto
legislativo n. 59 del 2010, recanti sempliÞcazioni ed
altre soppressioni di ruoli
1. Dopo l’articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del
2010, sono inseriti i seguenti:
«Art. 80-bis (Stimatori e pesatori pubblici). — 1. È
soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
articolo sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 32, primo comma, n. 3, del testo unico
approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011,
recante approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell’economia corporativa nella sola parte
in cui prevede l’istituzione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici;
b) il decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato in data 11 luglio 1983, pubblicato
nella Gazzetta UfÞciale n. 224 del 17 agosto 1983, recante approvazione del nuovo regolamento-tipo per la
formazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori
pubblici.
Art. 80-ter(Attività di mediatori per le unità di diporto). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente articolo è soppresso lo speciÞco ruolo per il mediatore delle unità da diporto, sono abrogati il capo III
del titolo III e gli articoli 50 e 51 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, e sono soppresse, nella rubrica del
citato Titolo III, le parole: «e sulla mediazione».
Art. 80-quater (Ruolo dei periti e degli esperti). —
1. Fatta salva la possibilità di successive modiÞcazioni
nell’ambito dell’ordinaria potestà regolamentare in materia di ruoli dei periti e degli esperti, al regolamento-tipo
per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al decreto del Ministro dell’industria del
commercio e dell’artigianato in data 29 dicembre 1979,
pubblicato nella Gazzetta UfÞciale n. 24 del 25 gennaio
1980, sono apportate le seguenti modiÞcazioni.
a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «4. - L’iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»;
b) al settimo comma dell’articolo 5 le parole: «La
commissione di cui all’articolo 4» e le parole: «la commissione» sono sostituite dalle seguenti: «La camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
c) al primo comma dell’articolo 6 le parole: «ed alla
proposta della commissione di cui all’art. 4» sono soppresse ed al secondo comma dell’articolo 6 le parole: «in
base ad istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta»
sono soppresse;
d) all’articolo 7 le parole: «che decide, sentita la
commissione centrale per l’esame dei ricorsi dei periti e
degli esperti di cui all’articolo seguente» sono abrogate;
Serie generale - n. 202
e) gli articoli 8 e 9 sono conseguentemente soppressi;
f) all’articolo 10 le parole: «l’attività abitualmente
esercitata» sono soppresse;
g) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «11. Il ruolo
è pubblico e l’elenco dei periti e degli esperti è pubblicato
sul sito della camera di commercio.»;
h) all’articolo 13, le parole: «La commissione di cui
all’articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera
di commercio, industria agricoltura e artigianato»; le parole: «e propone, ove del caso, l’applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15» sono soppresse;
i) all’articolo 15, le parole: «commissione prevista
dall’art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente della
camera di commercio» e il quinto comma è abrogato;
l) sono abrogati gli articoli 3, 5, primo comma, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo
comma, nono comma, e 16.
2. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei
periti e degli esperti sono assolte dall’ufÞcio competente
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma sempliÞcata.
Art. 80-quinquies (Apertura, modiÞcazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale). —
1. L’attività di apertura, modiÞcazione, ampliamento ed
esercizio di un magazzino generale è soggetta, ai sensi
dell’articolo 25, terzo comma, alla segnalazione certiÞcata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che
la trasmette immediatamente allo sportello unico per le
attività produttive.
2. L’alinea del primo periodo del primo comma dell’articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, è
sostituito dal seguente: «Le imprese che vogliono istituire
ed esercitare un magazzino generale devono presentare al
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, per il
tramite del registro delle imprese che trasmette anche allo
sportello unico per le attività produttive la segnalazione
certiÞcata di inizio dell’attività corredata dalle seguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal quale
risulti:».
3. All’articolo 21, secondo comma, del regio decretolegge 1° luglio 1926, n.2290, le parole: «trascorso il detto
termine» sono soppresse.
4. L’articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto
16 gennaio 1927, n. 126, è sostituito dal seguente: “Art. 1.
-1. La segnalazione certiÞcata di inizio di attività diretta a
esercitare un magazzino generale in locali da costruire o
da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del «visto» dell’ufÞcio del genio civile nonché del relativo piano Þnanziario, con l’indicazione delle persone o enti che forniscono i
capitali necessari. Per i locali già costruiti saranno invece
allegate le planimetrie con una perizia vistata dall’ufÞcio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio
— 6 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
sono di competenza dello sportello unico dell’edilizia a
cui lo sportello unico per le attività produttive trasmette
l’istanza. Lo sportello unico dell’edilizia comunica l’esito
al Ministero dello sviluppo economico.”.
5. Il sesto comma dell’articolo 2 del regolamento di
cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è sostituito
dal seguente: “La liberazione della cauzione deve essere
chiesta al Ministero dello sviluppo economico contestualmente alla presentazione della segnalazione di cessazione dell’attività presentata al registro delle imprese. La
domanda di liberazione della cauzione è pubblicata dal
registro delle imprese e nell’albo della camera di commercio. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell’ultima
di tali pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione; l’opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia
ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente
esecutiva.”.
6. L’articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926,
n. 2290, è sostituito dal seguente: “Art. 4 – 1. Il Ministero
dello sviluppo economico esegue gli accertamenti e le veriÞche necessarie, anche avvalendosi della cooperazione
delle camere di commercio, nei termini previsti dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tali accertamenti verranno effettuati, di concerto col Ministero dell’economia
e delle Þnanze - Agenzia delle dogane-, quando si tratti
di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.”.
7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926,
n. 2290, e dagli articoli 5 e 8 del regolamento di cui al
regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, deve intendersi
riferito alla segnalazione certiÞcata di inizio di attività.
Trovano applicazione anche ai magazzini generali i requisiti morali previsti per l’esercizio delle attività commerciali ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59. Non si applicano ai magazzini generali requisiti economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico, ma dell’esistenza o meno di
garanzie derivanti dalla forma societaria eventualmente
adottata e dal capitale versato si tiene conto in sede di determinazione della cauzione o Þdeiussione per l’esercizio
dell’attività. Sono fatte salve le disposizioni applicabili
ai magazzini generali per gli aspetti di natura Þscale e
per gli aspetti della loro attività riconducibili ad attività
escluse dall’ambito di applicazione del presente decreto
ai sensi dell’articolo 4.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni.
a) gli articoli 2, primo comma, quinto paragrafo, 3,
5, 6, secondo comma, 7, 8, secondo e quinto comma, 9,
18 e 21, primo comma, del regio decreto-legge 1° luglio
1926, n. 2290, “Ordinamento dei magazzini generali”.
b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio
decreto 16 gennaio 1927, n. 126, recante approvazione
del regolamento generale concernente l’ordinamento e
l’esercizio dei magazzini generali e l’applicazione delle
discipline doganali ai predetti magazzini generali.
Serie generale - n. 202
Art. 80-sexies (Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti). 1. L’esercizio
dell’attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto, ai sensi
dell’articolo 25, comma 3, alla segnalazione certiÞcata di
inizio di attività, da presentare con comunicazione unica,
disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività
produttive.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386,
sono abrogati.».
Art. 19.
ModiÞcazioni all’articolo 81 del decreto legislativo n. 59
del 2010, relativo ai marchi ed attestati di qualità dei
servizi
1. All’articolo 81, del decreto legislativo n. 59 del
2010, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis.
Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono
valutate ai Þni della individuazione di eventuali azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai sensi degli articoli
21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modiÞcazioni, recante il codice del consumo,
anche ai Þni dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 27 del medesimo codice.».
Art. 20.
ModiÞcazioni all’articolo 85 del decreto legislativo
n. 59 del 2010, recante modiÞche ed abrogazioni
1. All’articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010
sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 4, le parole: «74, 75, 76, 77 e 78» sono
sostituite dalle seguenti: «73, 74, 75 e 76»;
c) al comma 5, le lettere a), b), d), f) e g) sono
soppresse;
d) al comma 5, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) l’articolo 4, primo comma, lettere a) ed e),
della legge 14 novembre 1941, n. 1442;»;
e) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis.
All’articolo 139, comma 1, del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modiÞcazioni, è aggiunta, in Þne, la seguente lettera:
«b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante
attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno.».
— 7 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Art. 21.
Disposizioni Þnanziarie
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della Þnanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente
decreto con le risorse umane, strumentali e Þnanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufÞciale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Stromboli, addì 6 agosto 2012
NAPOLITANO
MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MOAVERO MILANESI, Ministro per gli affari europei
PASSERA, Ministro dello sviluppo economico
SEVERINO, Ministro della
giustizia
Ministro
CANCELLIERI,
dell’interno
TERZI DI SANT’AGATA, Ministro degli affari esteri
GRILLI, Ministro dell’economia e delle finanze
PATRONI GRIFFI, Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione
GNUDI, Ministro per gli affari regionali, il turismo
e lo sport
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull’emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufÞciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo Þne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modiÞcate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l’efÞcacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta UfÞciale dell’Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
L’articolo 76 della Costituzione delega l’esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti
deÞniti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.
Serie generale - n. 202
L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
L’articolo 117 della Costituzione stabilisce che La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 41 e dell’ allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010.), pubblicata nella Gazzetta UfÞciale 14 luglio 2009, n. 161,
così recita:
“Articolo. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di direttive
comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine
di recepimento Þssato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti
le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati
A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre
mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’ articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle Þnanze
e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonché, qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’ allegato A, sono trasmessi,
dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso
il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza
del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare
di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi
4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze Þnanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’ articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modiÞcazioni. Su di essi è richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i proÞli Þnanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri deÞnitivi
delle Commissioni parlamentari competenti per i proÞli Þnanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi Þssati dalla presente legge, il Governo può adottare, con
la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e
B, adottati, ai sensi dell’ articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all’
articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più
deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del
termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustiÞcazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la
materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì
la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome
nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione
— 8 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
delle stesse da deÞnire con accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi
di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modiÞcazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.”
“Articolo 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega
legislativa)
1. Salvi gli speciÞci princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono informati ai
seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima sempliÞcazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai Þni di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per
i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le
occorrenti modiÞcazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti
oggetto di sempliÞcazione amministrativa ovvero le materie oggetto di
delegiÞcazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell’ammenda Þno a 150.000 euro e dell’arresto Þno a
tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui
le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa
all’arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano
l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle
predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere
previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza
del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi
da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell’ambito dei limiti minimi
e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di
speciÞche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché
del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti
di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni
omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all’ articolo 117, quarto
comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione,
stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge,
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro
dell’economia e delle Þnanze, alle amministrazioni competenti all’irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per
l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla
relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni,
si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’ articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all’attuazione di direttive che modiÞcano precedenti direttive già
attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modiÞcazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modiÞcazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modiÞcata;
Serie generale - n. 202
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle
eventuali modiÞcazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute Þno al momento dell’esercizio della delega;
g) quando si veriÞchino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più
amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le
più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per
salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efÞcacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) quando non siano d’ostacolo i diversi termini di recepimento,
sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano
le stesse materie o che comunque comportano modiÞche degli stessi atti
normativi.”
“Articolo 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di disposizioni comunitarie)
1. Al Þne di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi
di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari
pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali
non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi
adottati ai sensi dell’ articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi
e criteri direttivi di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con
le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell’articolo 1.”
“Articolo 4 (ModiÞca all’articolo 9 della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli)
All’articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è aggiunto, in Þne,
il seguente comma:
«2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del
comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente,
alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469».”
“Articolo 41 (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, relativa ai servizi nel mercato interno)
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare
su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello
sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in
materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la sempliÞcazione normativa e con gli altri Ministri
interessati, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi
generali di cui all’ articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché
assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di
accessibilità all’acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’
articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione;
b) promuovere l’elaborazione di codici di condotta e disciplinari,
Þnalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo
conto delle loro caratteristiche speciÞche;
c) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si applichino
a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall’ articolo 2, paragraÞ 2 e 3,
e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall’articolo 17
della direttiva;
d) deÞnire puntualmente l’ambito oggettivo di applicazione;
— 9 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
e) sempliÞcare i procedimenti amministrativi per l’accesso alle attività di servizi, anche al Þne di renderli uniformi sul piano nazionale,
subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere
dei presupposti di cui all’articolo 9 della direttiva e prevedendo che,
per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al
presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola
generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto
autorizzatorio esplicito;
f) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i
regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l’accesso ad un’attività di servizi o per l’esercizio della medesima siano conformi ai princìpi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
g) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi
alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustiÞcati da
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o
tutela dell’ambiente, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e
di proporzionalità;
h) prevedere che l’autorizzazione all’accesso o all’esercizio di una
attività di servizi abbia efÞcacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali dell’efÞcacia dell’autorizzazione possono essere giustiÞcate solo da un motivo imperativo di interesse generale;
i) ferma restando l’applicazione del principio di prevalenza di cui
all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al Þne di garantire, ai
sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario
nazionale dell’individuazione delle Þgure professionali con i relativi
proÞli ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti
i servizi rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l’accesso alla relativa attività e per il suo esercizio;
l) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità
necessarie per l’accesso all’attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi
a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro
Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al riguardo dall’ articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente
coordinamento fra le relative disposizioni;
m) prevedere che le procedure e le formalità per l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
n) realizzare l’interoperabilità dei sistemi di rete, l’impiego non
discriminatorio della Þrma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la
rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;
o) prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti
degli altri Stati membri e con la Commissione europea al Þne di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo
al più presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri
Stati membri o dalla Commissione. Lo scambio di informazioni può
riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni deÞnitive relative all’insolvenza o alla
bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti
di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del
prestatore o alla sua afÞdabilità professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva;
p) prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme per l’adeguamento, il coordinamento e la sempliÞcazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l’esercizio della libertà
di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo
Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformità
all’ articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di
inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui
all’ articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
q) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva
nell’ambito dell’ordinamento nazionale siano Þnalizzate a rendere effettivo l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei
servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in
particolare i seguenti obiettivi:
1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;
2) la sempliÞcazione amministrativa;
3) la riduzione degli oneri amministrativi per l’accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;
Serie generale - n. 202
4) l’effettività dei diritti dei destinatari di servizi;
r) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai seguenti ulteriori princìpi e criteri:
1) salvaguardia dell’unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell’efÞcacia e dell’economicità dell’azione amministrativa e
chiara individuazione dei soggetti responsabili;
2) sempliÞcazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità,
chiarezza e trasparenza delle procedure;
3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte
le informazioni afferenti alle attività di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;
4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di
conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
s) garantire l’applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi,
fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico
di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni
ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all’ambiente;
t) prevedere idonee modalità al Þne di assicurare un’effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell’Unione europea, ed evitare
effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonché
eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni
all’ambiente.
2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ai sensi dell’ articolo 117, primo comma, della Costituzione, entro
il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della
direttiva nonché ai princìpi e criteri di cui al comma 1.
3. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la Þnanza pubblica.”
“Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni
di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità
transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure
comunitarie di lotta contro l’inßuenza aviaria e che abroga la direttiva
92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che attua la
direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modiÞca la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione
a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per
l’uso di alcune infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modiÞca la direttiva 95/16/
CE(rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modiÞca le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (51) ;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio
2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed
impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la
direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notiÞca di reazioni
ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codiÞca, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
— 10 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo
2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno
2007, che modiÞca la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE,
92/29/CEE e 94/33/CE ai Þni della sempliÞcazione e della razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio
2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modiÞca la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto
riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di
acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore Þnanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti
preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modiÞca la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, che modiÞca la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa
alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, relativa alla certiÞcazione dei macchinisti addetti alla guida di
locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,
recante modiÞca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e
2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modiÞca la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle
attività televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modiÞca le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efÞcacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla
speciÞcazione sull’etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (versione codiÞcata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modiÞca la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto
dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato
membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modiÞca dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita
in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modiÞca la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa
al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
Serie generale - n. 202
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo
della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per
l’ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno
2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario
(rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che Þssa i
requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identiÞcazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che sempliÞca le
procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione
in campo veterinario e zootecnico e che modiÞca le direttive 64/432/
CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/
CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/
CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché
le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modiÞca la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
Þssa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e
delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai riÞuti e che abroga alcune direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modiÞca la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefÞcienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le deÞnizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modiÞca della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, per combattere la frode Þscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.”
La direttiva 2006/123/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre
2006, n. L 376.
Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) è pubblicato
nella Gazzetta UfÞciale 23 aprile 2010, n. 94, S.O.
L’articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (DeÞnizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed uniÞcazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali.), pubblicato nella Gazzetta UfÞciale 30 agosto
1997, n. 202, così recita:
“Articolo 2.Compiti.
1. Al Þne di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali
di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza
Stato-regioni:
a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell’articolo 3;
b) promuove e sancisce accordi di cui all’articolo 4;
c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, promuove il coordinamento della
programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest’ultima con
l’attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o
servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell’ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
— 11 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità
di cui all’articolo 6;
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme
di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse Þnanziarie che la legge assegna alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, anche a Þni di perequazione;
g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato,
di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o
servizi di pubblico interesse;
i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed
organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all’esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di convenzione tipo per l’utilizzo da parte
dello Stato e delle regioni di ufÞci statali e regionali.
2. Ferma la necessità dell’assenso del Governo, l’assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione
degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando
non è raggiunta l’unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la
Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli
nella singola seduta.
3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle
province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti
giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta
fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle
norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale
che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre
al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene
conto dei suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi
di conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame deÞnitivo degli schemi di decreto legislativo
sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.
6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via deÞnitiva, la Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti
ai Þni dell’eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed
i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianiÞcazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.
8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni
delibera, altresì:
a) gli indirizzi per l’uniforme applicazione dei percorsi diagnostici
e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del
sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustiÞcato motivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali
individuati, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modiÞcazioni ed integrazioni;
c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista
Stato-regioni soppressi ai sensi dell’articolo 7.
9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai
sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell’Agenzia per
i servizi sanitari regionali.”
Serie generale - n. 202
Note all’art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 8 e 10 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 8 DeÞnizioni
1. Ai Þni del presente decreto si intende per:
a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale
svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo
di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi
non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto;
b) prestatore: qualsiasi persona Þsica avente la cittadinanza di uno
Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua
forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un
servizio;
c) destinatario: qualsiasi persona Þsica che sia cittadino di uno
Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall’ordinamento
comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato alla lettera b), stabilito
in uno Stato membro, che a scopo professionale o per altri scopi, fruisce
o intende fruire di un servizio;
d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro nel cui territorio
è stabilito il prestatore del servizio considerato;
e) stabilimento: l’esercizio effettivo a tempo indeterminato di
un’attività economica non salariata da parte del prestatore, svolta con
un’infrastruttura stabile;
f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerente alle
misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un’autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un
provvedimento implicito relativo all’accesso ad un’attività di servizio
o al suo esercizio; ai Þni del presente decreto, non costituisce regime
autorizzatorio segnalazione certiÞcata di inizio di attività (S.C.I.A.), di
cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) requisito: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto,
una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai Þni dell’accesso ed esercizio della speciÞca attività
esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale,
edilizia ed urbanistica, nonché quelle a tutela della sanità pubblica, della
pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell’incolumità delle
persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attività economica e ai singoli che agiscono a titolo privato;
h) motivi imperativi d’interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità
pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento
dell’equilibrio Þnanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei
consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle
transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli
obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
i) autorità competente: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del controllo o della disciplina delle
attività di servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi nazionali
professionali e gli albi professionali;
l) Stato membro nel quale è prestato il servizio: lo Stato membro
in cui il servizio è fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato
membro;
m) professione regolamentata: un’attività professionale o un insieme di attività professionale, riservate o non riservate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206;
n) comunicazione commerciale: qualsiasi forma di comunicazione
destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o
l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di una persona che
svolge un’attività commerciale, industriale o artigianale o che esercita
una professione regolamentata. Non costituiscono, di per sé, comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:
1) le informazioni che permettono l’accesso diretto all’attività dell’impresa, dell’organizzazione o della persona, in particolare un
nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica;
— 12 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
2) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all’immagine
dell’impresa, dell’organizzazione o della persona elaborate in modo
indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo
economico.”
“Art. 10 Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi
In vigore dal 8 maggio 2010
1. Nei limiti del presente decreto, l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustiÞcate o
discriminatorie.
2. (abrogato)”
Note all’art. 2:
Si riporta il testo dell’articolo 17 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 17 Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni
1. Ai Þni del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l’accesso
e l’esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue,
ove non diversamente previsto, il procedimento di cui all’articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui
all’articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore
del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività, si applica l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modiÞcazioni..
2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, può
essere imposto che il procedimento si concluda con l’adozione di un
provvedimento espresso.
3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dai momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai Þni dell’accesso all’attività e al suo esercizio.
4. Le autorità competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le
informazioni seguenti:
a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi
in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;
b) i mezzi di ricorso previsti;
c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l’adozione
di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta
entro il termine previsto, l’autorizzazione e considerata come rilasciata.
5. Quando la domanda è presentata per via telematica la ricevuta è
inviata tramite posta elettronica.”
Si riporta il testo dell’articolo 64 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 64 Somministrazione di alimenti e bevande
1. L’apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche
di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono
soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L’apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della
gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in
ogni caso, sono soggetti a segnalazione certiÞcata di inizio di attività
da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune
competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modiÞcazioni.
2. E’ subordinata alla segnalazione certiÞcata di inizio di attività
ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti
elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.
3. Al Þne di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1,
ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore
al libero esercizio dell’attività. Tale programmazione può prevedere,
sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti
o limitazioni all’apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui
ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e
di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori ßussi di pubblico
nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi
Serie generale - n. 202
di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il
diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
In ogni caso, resta ferma la Þnalità di tutela e salvaguardia delle zone di
pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri
legati alla veriÞca di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri
esercizi di somministrazione.
4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio
di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato
all’effettivo trasferimento dell’attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
5. L’esercizio dell’attività è subordinato alla conformità del locale
ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, anche in caso di ampliamento della superÞcie.
6. L’avvio e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie,
igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è
sostituito dal seguente:
«6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri
complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e
nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali
sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi
e degli enti a carattere nazionale le cui Þnalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.»
8. L’autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:
a) qualora il titolare dell’attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, commi 1 e 2;
b) qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a
dodici mesi;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell’interno. In tale caso, il titolare può essere
espressamente difÞdato dall’amministrazione competente a ripristinare
entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l’esercizio
entro centottantagiorni.
9. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è
sostituito dal seguente: «1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l’autorizzazione, ovvero
senza la segnalazione certiÞcata di inizio di attività, ovvero quando sia
stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell’attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a
15.000 euro e la chiusura dell’esercizio.».
10. L’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l’articolo 4, comma 1, e l’articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.”
Note all’art. 3:
Si riporta il testo dell’articolo 65 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 65 Esercizi di vicinato
1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superÞcie di un esercizio di vicinato, come deÞnito dall’articolo 4, comma 1,
lettera d), del decreto legislative 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a
segnalazione certiÞcata di inizio di attività da presentare allo sportello
unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai
sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
— 13 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
2. All’articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalla seguente:
segnalazione certiÞcata di inizio di attività;
3. Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1998,
n. 114, è abrogato.”
Note all’art. 4:
Si riporta il testo dell’articolo 66 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 66 Spacci interni
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese,
pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui
all’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta
a segnalazione certiÞcata di inizio di attività da presentare allo sportello
unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai
sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere
effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla
pubblica via.
2. Al comma 3, dell’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: segnalazione certiÞcata di inizio di attività;
3. I commi 1 e 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, sono abrogati.”
Note all’art. 5:
Si riporta il testo dell’articolo 67 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 67 Apparecchi automatici
1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, è soggetta a segnalazione certiÞcata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
2. Al comma 3, dell’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, segnalazione certiÞcata di inizio di attività.
3. I commi 1 e 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, sono abrogati.”
Note all’art. 6:
Si riporta il testo dell’articolo 68 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 68 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi
di comunicazione
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all’articolo 18 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a segnalazione certiÞcata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività
produttive del comune nel quale l’esercente, persona Þsica o giuridica,
intende avviare l’attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: segnalazione certiÞcata di inizio di attività.
3. Il comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, è abrogato.”
Note all’art. 7:
Si riporta il testo dell’articolo 69 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 69 Vendite presso il domicilio dei consumatori
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto
presso il domicilio dei consumatori è soggetta a segnalazione certiÞcata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività
produttive del comune nel quale l’esercente, persona Þsica o giuridica,
intende avviare l’attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Serie generale - n. 202
2. Al comma 3, dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: segnalazione certiÞcata di inizio di attività.
3. Il comma 4 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, è sostituito dal seguente: «4. Il soggetto di cui al comma 1
che intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha
avviato l’attività e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi.
Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l’esercizio dell’attività di vendita.».
4. I commi 1 e 2 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, sono abrogati.
5. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173, per conto di
imprese esercenti tale attività non è soggetta alla dichiarazione di cui al
comma 1, ma esclusivamente all’espletamento degli adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114.
5-bis. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui
al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell’articolo 3, comma 4,
della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell’anno solare per la stessa è
percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all’articolo 74 del presente decreto Þntanto che
l’incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata
della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al
comma 2 dell’articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver
assunto contrattualmente nei confronti dell’impresa afÞdante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale”
Note all’art. 8:
Si riporta il testo dell’articolo 71 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività
commerciali
1. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di
somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata
in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo
VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio
dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata
applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi
in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per
reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti
o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per
reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere
b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di
cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena é stata scontata.
Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni
decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo
riabilitazione.
— 14 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
4. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con
sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a
incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti
morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i
soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale
i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e
dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
6. L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione
umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e
bevande é consentito a chi é in possesso di uno dei seguenti requisiti
professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per
il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento
e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore
alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande
o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualiÞcato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla
preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre
posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o afÞne, entro il
terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale,
almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli
alimenti.
6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6
devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in
alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l’articolo 2 della legge 25 agosto
1991, n. 287.”
Si riporta il testo degli articoli 22 e 26 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997,
n. 59), pubblicato nella Gazzetta UfÞciale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.
così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 22.Sanzioni e revoca.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16,
17, 18 e 19 del presente decreto e le disposizioni di cui agli articoli 65,
66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre
disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si veriÞca qualora sia stata commessa
la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al
pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26,
comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare:
a) non inizia l’attività di una media struttura di vendita entro un
anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande
struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospende l’attività per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia
igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai
sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora
il titolare:
a) sospende l’attività per un periodo superiore ad un anno;
Serie generale - n. 202
b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia
igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai
sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell’attività il sindaco ordina la
chiusura immediata dell’esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente
è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima
autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta
ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
“Articolo 26 Disposizioni Þnali.
1. Ad eccezione dell’articolo 6, dell’articolo 10, dell’articolo 15,
commi 7, 8 e 9, dell’articolo 21, dell’articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efÞcacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno
dalla sua pubblicazione.
2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività
di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superÞcie di vendita è presa in considerazione ai Þni dell’applicazione di entrambe le discipline
per le due tipologie di attività.
3. Ai Þni della commercializzazione restano salve le disposizioni
concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4. (abrogato)
5. È soggetto alla sola comunicazione al comune competente per
territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra
vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell’attività relativa agli
esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7.
6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426 , e successive
modiÞcazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 , a esclusione del comma 9 dell’articolo 56 e dell’allegato 9 e delle disposizioni
concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attività
di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto
1991, n. 287 , e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 maggio 1983,
n. 217 ; la legge 28 luglio 1971, n. 558 ; la legge 19 marzo 1980, n. 80 ,
come modiÞcata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130; l’articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697 , convertito, con modiÞcazioni, dalla
legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dall’articolo 1 del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modiÞcazioni, dalla
legge 27 marzo 1987, n. 121; l’articolo 4 della legge 6 febbraio 1987,
n. 15; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384 ;
l’articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561; l’articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nonché ogni
altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile. Sono
soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 , come modiÞcata
ed integrata dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 .”
Note all’art. 10:
Si riporta il testo dell’articolo 72 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 72 Attività di facchinaggio
1. I soggetti che presentano la segnalazione certiÞcata di inizio di
attività per l’esercizio dell’attività di facchinaggio ai sensi dell’articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti non sono tenuti
agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 342
1-bis. All’articolo 17, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
le parole: “di capacità economico-Þnanziaria, tecnico-organizzativa e”
sono soppresse.”
Note all’art. 11:
Si riporta il testo dell’articolo 73 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 73 Attività di intermediazione commerciale e di affari
1. È soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio
1989, n. 39, e successive modiÞcazioni.
2. Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono
soggette a segnalazione certiÞcata di inizio di attività, da presentare
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il
tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai
— 15 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle
autocertiÞcazioni e delle certiÞcazioni attestanti il possesso dei requisiti
prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura veriÞca il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle
imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive
modiÞcazioni, assegnando ad essi la qualiÞca di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio
1989, n. 39.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di agente d’affari non rietranti tra quelle disciplinate dalla legge
3 febbraio 1989, n. 39. È fatta salva per le attività relative al recupero
di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche
relazioni, l’applicazione dell’articolo 115 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i
soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione
del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge
3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal
presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA).
7. (abrogato) “.
Note all’art. 12:
Si riporta il testo dell’articolo 74 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 74 Attività di agente e rappresentante di commercio
1. Per l’attività di agente o rappresentante di commercio è soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.
2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta a segnalazione certiÞcata
di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune
competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, corredata delle autocertiÞcazioni e delle certiÞcazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
veriÞca il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l’attività di cui
al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modiÞcazioni,
assegnando la relativa qualiÞca.
4. Ai Þni del riconoscimento dei requisiti per l’accesso all’attività,
all’articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a),
b) e d) sono soppresse e alla lettera c) la parola: «fallito» è soppressa.
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i
soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione
del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge
3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal
presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA).”
Note all’art. 13:
Si riporta il testo dell’articolo 75 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 75 Attività di mediatore marittimo
In vigore dal 8 maggio 2010
1. Per l’attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui
agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.
Serie generale - n. 202
2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta a segnalazione certiÞcata
di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune
competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, corredata delle autocertiÞcazioni e delle certiÞcazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura veriÞca il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle
imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive
modiÞcazioni, assegnando ad essi la relativa qualiÞca.
4. Ai Þni del riconoscimento dei requisiti per l’accesso all’attività,
all’articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, le lettere a), b) e c) sono
soppresse e all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
4 gennaio 1973, n. 66, le lettere a), c) e d) sono soppresse.
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal
presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono
effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa
attività professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge
12 marzo 1968, n. 478, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal
presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del
ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli ufÞci delle
Camere di commercio.”
Note all’art. 14:
Si riporta il testo dell’articolo 76 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 76 Attività di spedizioniere
1. Per l’attività di spedizioniere è soppresso l’elenco di cui all’articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta a segnalazione certiÞcata
di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune
competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, corredata delle autocertiÞcazioni e delle certiÞcazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura veriÞca il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le attività di cui al
comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, e, quelli dei
soggetti che l’abilitano, nella posizione REA relativa all’impresa.
4. Ai Þni del riconoscimento dei requisiti per l’accesso all’attività, l’articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, è sostituito dal
seguente:
«ART. 6
1. Non possono esercitare l’attività di spedizioniere coloro che
hanno subito condanne per delitti contro l’Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo
per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel
minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione.
2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti
di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante,
da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità Þnanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una
Società per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata, Società
in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare,
attraverso l’esame dell’atto costitutivo e delle eventuali modiÞcazioni,
l’ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000
euro, richiedere prestazioni integrative Þno alla concorrenza del limite
di cui sopra, che possono consistere in Þdeiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali»
l’adeguata capacità Þnanziaria è comprovata o dal possesso di immobili
— 16 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie Þdejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore
alla cifra più volte richiamata.
4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti professionali:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado in materie commerciali;
b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie
giuridico-economiche;
c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualiÞcata
nello speciÞco campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione
della dichiarazione di cui al comma 2, all’interno di imprese del settore,
comprovato da idonea documentazione.».
5. (abrogato)
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami all’elenco contenuti nella
legge 14 novembre 1941, n. 1442, si intendono riferiti alle iscrizioni
previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta
dell’elenco soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli ufÞci delle Camere di commercio.
E’ altresì soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14,
15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni
sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico. “
Si riporta l’articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 e
successive modiÞcazioni (Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri.), pubblicata nella Gazzetta UfÞciale 9 gennaio 1942, n. 6, come
modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 6
1. Non possono esercitare l’attività di spedizioniere coloro che
hanno subito condanne per delitti contro l’Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo
per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel
minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione.
2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti
di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante,
da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. L’impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata
capacità Þnanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e
versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l’esame dell’atto costitutivo e delle eventuali modiÞcazioni, l’ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto
e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni
integrative Þno alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono
consistere in Þdeiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da
aziende di credito. Per le imprese individuali e le società cooperative
l’adeguata capacità Þnanziaria è comprovata o dal possesso di immobili
o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie Þdejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore
alla cifra più volte richiamata.
4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti professionali:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado in materie commerciali;
b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie
giuridico-economiche;
c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualiÞcata
nello speciÞco campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione
della dichiarazione di cui al comma 2, all’interno di imprese del settore,
comprovato da idonea documentazione.”
Note all’art. 15:
Si riportano gli articoli 2 e 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore.), pubblicata nella Gazzetta UfÞciale 2 settembre 2005, n. 204. così come modiÞcati dal presente decreto:
“Articolo 2 DeÞnizione ed esercizio dell’attività di acconciatore.
Serie generale - n. 202
1. L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di
impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i
servizi volti a modiÞcare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto
estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari,
che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario,
nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio
inerente o complementare.
2. L’esercizio dell’attività di acconciatore di cui alla presente legge
ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, è soggetto a segnalazione certiÞcata di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241e, da presentare allo sportello unico di cui all’articolo 38
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modiÞcazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il
domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente,
nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore
nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o
in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche
amministrazioni.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in
forma ambulante o di posteggio.
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti
anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici deÞniti ai sensi della
legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modiÞcazioni. Alle imprese
esercenti l’attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono
alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e afÞni, o altri beni
accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano
le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
e successive modiÞcazioni.
6. Per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l’attività di acconciatore possono avvalersi
anche di soggetti non stabilmente inseriti all’impresa, purché in possesso dell’abilitazione prevista dall’articolo 3. A tale Þne, le imprese di
cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie
contrattuali previste dalla legge.
7. L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella
medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni
caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai
servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico “
“Articolo 3 Abilitazione professionale.
1. Per esercitare l’attività di acconciatore è necessario conseguire
un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame
tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualiÞcazione della durata di
due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un
anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due
anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso
un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e
dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due
anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modiÞcazioni, della durata
prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di
lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
consiste in un periodo di attività lavorativa qualiÞcata, svolta in qualità
di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione
collettiva.
4. Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi
professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi
pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio
— 17 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente
dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di cui al presente articolo.
5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante
lo svolgimento dell’attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio
delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certiÞcata di inizio di attività.
6. L’attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai
cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in conformità alle
norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualiÞche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi.”
Si riporta il testo dell’articolo 77 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 77 Attività di acconciatore
1. L’articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 2005, n. 174, è
sostituito dal seguente:
«2. L’esercizio dell’attività di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, è soggetto a dichiarazione di
inizio di attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di
cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modiÞcazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge 17 agosto 2005,
n. 174, è inserito il seguente: «5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la
propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore.».
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma sono abrogati l’articolo 1, commi terzo, quarto, quinto e sesto e
gli articoli 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161. Al
secondo comma dell’articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, le
parole: “degli articoli successivi”, sono sostituite dalle seguenti: “legislative vigenti in materia.””
Note all’art. 16:
Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1
(Disciplina dell’attività di estetista.), pubblicata nella Gazzetta UfÞciale
5 gennaio 1990, n. 4, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 2
1. L’attività professionale di cui all’articolo 1 è esercitata in forma
di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è
consentito l’esercizio dell’attività ai soggetti non iscritti all’Albo delle
imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443,
o nel Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto a segnalazione certiÞcata di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui
all’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modiÞcazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”
< < Art.3. 01. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata
l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare,
di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un
dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
della qualiÞcazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce
la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica . Il
responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico
amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certiÞcata di inizio di attività.
1. La qualiÞcazione professionale di estetista si intende conseguita,
dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di
un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualiÞcazione della durata di
due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere
seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure
da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attività lavorativa qualiÞcata in qualità di
dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto
di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modiÞcazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria,
e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione
teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa
di estetista;
Serie generale - n. 202
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualiÞcata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore
familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita
dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo
di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del
quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. I corsi e l’esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell’articolo 6 . > > .
Si riporta il testo dell’articolo 78 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 78 Attività di estetista
1. L’articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal
seguente:
«Art. 2
1. L’attività professionale di cui all’articolo 1 è esercitata in forma
di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è
consentito l’esercizio dell’attività ai soggetti non iscritti all’Albo delle
imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443,
o nel Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580. L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello
unico di cui all’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
2. All’articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1 è inserito il seguente:
«01. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di
estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio
partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente
dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualiÞcazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.».
3. Sono o restano abrogati l’articolo 4, comma 1, l’articolo 6, comma 4, dalle parole: “prevedendo le relative sessioni” Þno alla Þne del
precitato comma, e l’articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole:
“in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante
una delle forme di società previste dal secondo comma dell’articolo 3
della legge 8 agosto 1985, n. 443”, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.”
Note all’art. 17:
Si riporta il testo dell’articolo 79 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 79 Attività di tinto lavanderia
1. L’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia di cui
alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, è soggetto a segnalazione certiÞcata
di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come
integrate e modiÞcate dal presente articolo, escluse quelle concernenti
l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche
alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente
dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge 22 febbraio
2006, n. 84, è sostituita dalla seguente: «a) frequenza di corsi di qualiÞcazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno;»;
3. All’articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le
parole: «previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano» sono soppresse.
4. L’articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è sostituito dal
seguente:
«Art. 6
1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere
l’attività di cui all’articolo 2, comma 1, Þno all’adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini
e modalità per la designazione del responsabile tecnico di cui all’articolo 2, comma 2.».
— 18 —
30-8-2012
Supplemento ordinario n. 177/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 202
5. L’articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è
abrogato”
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 148.
Note all’art. 19:
Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe
per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione
dell’ambiente naturale.
Si riporta il testo dell’articolo 81 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 81 Marchi ed attestati di qualità dei servizi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1. I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualità relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul signiÞcato dei marchi
e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità,
dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certiÞcazioni rilasciate sulla base
del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008
1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono valutate ai Þni della individuazione di eventuali azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, e successive modiÞcazioni, recante il codice
del consumo, anche ai Þni dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 27 del medesimo codice.”
Note all’art. 20:
Si riporta il testo dell’articolo 85 del citato decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, così come modiÞcato dal presente decreto:
“Articolo 85 ModiÞche e abrogazioni
In vigore dal 8 maggio 2010
1. (abrogato)
2. Il comma 4 dell’articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualiÞche professionali, dopo le parole: «2 maggio 1994,
n. 319,» sono aggiunte le seguenti: «e 20 settembre 2002, n. 229,»; al
medesimo comma dopo le parole: « decreti legislativi 27 gennaio 1992,
n. 115,» la parola: «e» è soppressa.
3. L’articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è abrogato.
4. Ferme restando le abrogazioni contenute nel comma 5, sono o
restano abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con gli articoli 73, 74, 75 e 76.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) (soppressa);
b) (soppressa);
c) l’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 3 maggio
1985, n. 204;
d) (soppressa);
e) l’articolo 9, lettere a) c) ed e), della legge 4 aprile 1977, n. 135;
e-bis) l’articolo 4, primo comma, lettere a) ed e), della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
f) (soppressa)
g) (soppressa)
5-bis. All’articolo 139, comma 1, del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modiÞcazioni, è aggiunta, in Þne, la seguente lettera: “b-bis) decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno.”
12G0168
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 2010, in particolare l’articolo 19;
Vista la direttiva 2010/60/UE della Commissione, del
30 agosto 2010, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente
naturale;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modiÞcazioni, ed in particolare l’articolo 19-bis, relativo all’iscrizione nei registri nazionali delle varietà da
conservazione;
Visto l’articolo 2-bis del decreto-legge 15 febbraio
2007, n. 10, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge
6 aprile 2007, n. 46, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, che sostituisce l’articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971,
n. 1096;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149,
concernente attuazione della direttiva 2008/62/CE recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole
naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e
minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e tuberi di patata a semina di tali
ecotipi e varietà;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267,
recante attuazione della direttiva 2009/145/UE concernente talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà
orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e
regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione
a Þni commerciali ma sviluppate per la coltivazione in
condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente
le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali;
Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, recante ratiÞca ed
esecuzione del Trattato internazionale delle risorse Þtogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza
della FAO a Roma il 31 novembre 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modiÞcazioni;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della ßora e della fauna selvatiche;
— 19 —
Scarica

Decreto - Camera di Commercio di Imperia