Allegato1)
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1
Via San Secondo, 29 - 10128 Torino Tel. +39 011 566 1 566
Codice Fiscale/Partita Iva 09737640012
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S.C. MANUTENZIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRALE DEGLI ASCENSORI E
DEI MONTACARICHI PRESENTI PRESSO I PRESIDI SANITARI ED
OSPEDALIERI DELL’A.S.L. TO 1
Redatto dalla S.C. Tecnico
Geom. Paolo Nerozzi
Dott.ssa Stefania Vittoria Fornasiero
Febbraio 2008
IL DIRETTORE
S.C. MANUTENZIONE TECNICA
Arch. Antonietta Pastore
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di conduzione e manutenzione integrale, che si
articola in ordinaria, preventiva e programmata, con carattere di urgenza, le verifiche periodiche
nonché gli interventi di manutenzione straordinaria con possibilità di chiamate illimitate, degli
impianti elevatori installati presso alcune sedi dell’ASL TO 1, come risultanti dall’elenco allegato
costituente parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato B).
Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità
all’allegato «A» del suddetto, i lavori che eventualmente verranno affidati come interventi di natura
straordinaria, sono classificati nella categoria prevalente di opere: "IMPIANTI
ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI – OS4”.
Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 18 della legge n. 55 del 1990 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale.
L’esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
E’ compito della ditta appaltatrice curare gli impianti in modo da garantire la continuità del
funzionamento in sicurezza dei vari impianti elevatori affidati, uniformandosi alle necessità
organizzative indicate e/o impartite di volta in volta dalla stazione appaltante.
Resta inteso che, per quanto attiene le operazioni di carattere straordinario e per le forniture di
materiali, codesta ASL TO 1 non intende accordare alla ditta aggiudicataria il diritto di esclusiva,
ipotizzato dall’art.1567 del Codice Civile.
L’ASL TO 1 si riserva pertanto la facoltà, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare
l’esecuzione di alcuni interventi della stessa natura e/o di ogni altra tipologia ad altre imprese. La
ditta Aggiudicataria è tenuta a dare tutta la sua collaborazione senza creare alcun ostacolo
all’esecuzione dei lavori da parte di altre ditte. In caso contrario, si configura grave inadempienza
contrattuale e l’ASL TO 1, avrà la facoltà di rescissione unilaterale del contratto, senza nulla dovere
alla affidataria.
L'Amministrazione appaltante é tenuta a consentire il regolare svolgimento delle operazioni di
conduzione e manutenzione degli impianti, intervenendo presso gli uffici competenti per il rilascio
delle autorizzazioni per l'accesso ai locali in cui sono installate le attrezzature e gli impianti oggetto
del presente contratto.
L'Amministrazione appaltante inoltre s’impegna a fornire l'energia elettrica per l'alimentazione di
tutte le parti elettriche dei vari impianti e per il funzionamento degli attrezzi e delle apparecchiature
necessarie al servizio di conduzione e manutenzione.
Art. 2 – Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori
Il manutentore dovrà assicurare i lavori di manutenzione con modalità, termini e condizioni stabilite
dal presente capitolato.
Si precisa che deve intendersi per manutenzione ordinaria e programmata, l'effettuazione di tutti gli
adempimenti tecnici di seguito specificati allo scopo di assicurare una costante efficienza.
Con la manutenzione programmata, preventiva ed integrale, la ditta si pone l’obiettivo di mantenere
la sicurezza e l’efficienza degli impianti.
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Sicurezza e caratteristiche tecniche degli impianti dovranno essere mantenute costantemente per
tutta la durata dello stesso.
La Ditta deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato ed in generale di
marche / costruzione diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o concessionaria di
una sola determinata marca.
Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni sotto citate o di altre,
per legge comunque necessarie, l’Aggiudicatario dovrà adeguare il programma di manutenzione
senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.
La Ditta si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l’integrità progettuale e
funzionale degli elevatori.
Le parti d’impianto sostituite o gli impianti di nuova fornitura, se diversi dalle/dai precedenti,
andranno condotte e sottoposte a manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione.
L'Appaltatore è tenuto a collaborare con i tecnici della S.C. Manutenzione Tecnica allo scopo di
adeguare gli interventi alle esigenze dell’utenza, nonché proporre eventuali opere straordinarie di
modifica delle caratteristiche degli impianti al fine di aggiornarne la tecnologia rendendoli in tal
modo atti ad aumentare l’operatività ed a migliorare in affidabilità. Il Manutentore deve avvalersi di
tecnici formati e patentati secondo la norma. Inoltre il manutentore deve possedere le conoscenze
tecniche per proporre alla stazione Appaltante ogni dispositivo o apparecchiatura di nuova
concezione predisposte ad adeguare maggiormente gli impianti al servizio cui sono dedicati. Il
Manutentore deve disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le
caratteristiche presenti degli impianti elevatori. Il Manutentore deve essere in grado di relazionare
adeguatamente sugli stati d’uso e sulla qualità delle prestazioni degli impianti stessi. A tal fine si
veda anche quanto riportato nell’ articolo del presente Capitolato Speciale d’appalto denominato
"Verifiche di conformità".
Per gli impianti servoscala inclusi nel presente contratto di manutenzione, si intendono valide solo
le normative effettivamente applicabili a tali impianti e quindi anche i relativi obblighi, ferme
restando le disposizioni relativamente a tutti gli altri disposti del presente Capitolato.
Art. 3 – Interventi di manutenzione ordinaria, preventiva e programmata,
con carattere di urgenza
I lavori di manutenzione ordinaria, che si esplicano in un numero illimitato di chiamate nei tempi di
esecuzione sottodescritti, sono previsti per assicurare il continuo e buon funzionamento degli
impianti elevatori, ripristinando la messa in funzione dei medesimi in caso di fermo impianto
temporaneo, entro i più brevi tempi possibili.
La conduzione degli impianti elevatori deve essere tale da garantire costantemente la funzionalità
degli stessi riducendo i "FUORI SERVIZIO" a casi eccezionali, e comunque per cause non
imputabili alla manutenzione, nelle ore di punta.
A tale scopo la Ditta appaltatrice dovrà provvedere con mezzi propri e con proprio personale al
controllo ed alla verifica delle apparecchiature e parti di impianti, allo scopo di garantire il
tempestivo intervento del personale addetto per l'eliminazione e riparazione preventiva delle parti
risultanti difettose ed allo scopo anche di prevenire eventuali anomalie.
Pertanto il canone di manutenzione ordinaria dovrà prevedere l’espletamento dei seguenti lavori:
− controllo periodico dello stato di efficienza di tutte le apparecchiature meccaniche,
idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche installate nelle sale macchine quali: argano, viti
senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, pulegge, motori del
freno, bobine del freno elettromagnetico, limitatore di velocità, avvolgimenti statorici e
rotorici delle macchine elettriche, collettori, raddrizzatori, apparecchiature oleodinamiche
per gli impianti a pistone;
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− verifica dello stato di efficienza degli interruttori automatici, dei contattori, dei fusibili, del
grado di isolamento;
− controllo periodico dello stato di integrità delle parti murarie e basamenti di appoggio
connessi alla integrità conservativa degli impianti;
− verifica nei vani corsa delle funi di trazione affinché il prescritto coefficiente di sicurezza
risulti invariato, le funi di compensazione e quelle del limitatore di velocità con le relative
apparecchiature per l'arresto di cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità, le carrucole
di rinvio, i cilindri ed i pistoni negli impianti oleodinamici;
− verifica dell’eventuale presenza di acque infiltrate nelle fosse degli elevatori;
− controllo ai piani dello stato delle bottoniere, delle segnalazioni luminose degli interruttori
elettrici, della sospensione delle porte, serrature, chiudiporta, invertitori di corsa, contatti di
livellamento, porte di piano, meccanismi di blocco delle porte automatiche, scorrimento
delle stesse, dispositivi per l'azionamento ed il controllo della chiusura ed apertura delle
stesse, serrature e controserrature, dispositivi di richiusura automatica;
− verifica nelle cabine delle bottoniere, delle segnalazioni luminose, delle cellule
fotoelettriche, dei chiudiporta automatici, dei contatti delle porte, degli apparecchi di
sicurezza, dei pattini, delle sospensioni delle porte, dei citofoni, dei corpi illuminanti, la
integrità dei pavimenti, dei rivestimenti interni di cabina e la intelaiatura portante della
stessa;
− mantenere perfettamente puliti gli interni delle cabine e verificarne l’integrità delle finiture.
A tale scopo i sopra citati interventi dovranno effettuarsi con le seguenti periodicità:
a) controlli quindicinali
− grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti;
− funzionalità dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti;
− segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;
− illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine;
− citofoni di cabina;
− impianti allarme;
− bottoni e bottoniere di cabina e di piano;
− adeguato livellamento al piano;
− verifica dei relè necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e
sicurezza;
− verifica dei combinatori telefonici presenti nelle cabine passeggeri degli impianti;
− pulizia delle finiture delle cabine e verifica della integrità delle stesse;
− pulizia con apposito prodotto per inox delle pennellature costituite da questo materiale;
− pulizia dei tappetini e verifica del loro posizionamento;
b) controlli mensili
− verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a
corredo;
− verifica dell'integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa;
− verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue
strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche;
c) controlli semestrali
− simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto;
− verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici;
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verifica dei collettori elettrici;
verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica;
verifica dell’efficienza dei collegamenti verso terra;
verifica della velocità di esercizio dell'impianto e sua variazione;
ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso;
basamenti ed opere murarie;
d) controlli annuali
− redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle parti di
impianto maggiormente sollecitate ;
− preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione,
evidenziando altresì eventuali necessità o proposte migliorative per l’anno di gestione
successivo.
Per manutenzione programmata si intendono tutti quegli interventi finalizzati a contenere il degrado
normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi
interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro
destinazione d’uso (D.P.R. 08/12/1991 n. 447 art. 8.2.). Detta attività si svolgerà eseguendo le
operazioni di seguito riportate.
L’attività di manutenzione intesa come l’insieme degli interventi di riparazione degli impianti e di
sostituzione di elementi deteriorati o usurati, al fine di assicurare la continua e completa fruibilità
delle opere e la conservazione dello stato d’uso, è classificata anche come “manutenzione
preventiva programmata”.
La manutenzione preventiva programmata è pertanto una “manutenzione eseguita a intervalli
predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la
degradazione del funzionamento di un’entità”.
Suo scopo è di rendere più affidabile e sicuro il funzionamento degli impianti.
Il canone di manutenzione ordinaria dovrà contemplare l’esecuzione dei lavori di “manutenzione
preventiva programmata” previsti dalla Stazione Appaltante.
Il personale addetto alla manutenzione, costituito da tecnici specializzati muniti di patente ad
operare, si occuperà:
1. dei rilievi strumentali delle caratteristiche preventive programmate;
2. delle manutenzioni generali preventive programmate;
3. delle riparazioni.
Il Manutentore provvederà inoltre, quando necessario, a sostituire o riparare a sue spese tutte le
parti usurate dal normale esercizio.
Il canone comprende inoltre tutti gli oneri di mano d’opera, materiali ed altro relativi alla
sostituzione delle seguenti parti:
− cabina e piani: bottoni, segnalazioni luminose, contatti porte, parti mobili degli apparecchi
di sicurezza, pattini o rulli di scorrimento, carrucole ed eccentrici, sospensioni porte,
operatori, pattini retrattili, serrature, azionamenti meccanici e contatti elettrici;
− vano: funi di trazione, di compensazione del limitatore, tenditori e relativi attacchi, pulegge,
nastro selettore, cavi flessibili e linee elettriche, apparecchi telefonici e loro connessioni. Per
gli impianti idraulici: pistone, cilindro, linee di mandata e relative guarnizioni;
− locale macchina: complesso dell’apparato di trazione comprendente: ingranaggi elicoidali,
cuscinetti, bronzine, carrucole e pulegge, bobine, leve e guarnizioni del freno, spazzole e
porta spazzole, motore, avvolgimenti statorici/rotorici e collettori, componenti elettrici ed
elettronici, selettore, limitatore di velocità, centralina e valvole per impianti idraulici; relè
per il collegamento al sistema di controllo e segnalazione degli impianti.
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− altro: materiale necessario alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, mezzi per
accedere agli organi da ispezionare, eventuali forniture di pesi e altro materiale per prove di
bilanciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche.
Sono inclusi nel presente contratto la pulizia e disinfestazione – igienizzazione delle fosse e sale
macchina, la pulizia delle cabine, anche internamente, e binari di scorrimento delle porte, la
sostituzione delle lampade e delle spie luminose e tutto quello che non è espressamente descritto per
i materiali e lavori elencati nel presente articolo. Lampade di illuminazione degli impianti, vano,
cabina, locale macchina; batterie, gruppi di continuità o tamponi per i sistemi di sicurezza o
emergenza.
Le opere (sostituzioni, riparazioni, ecc..) comprese nel Canone verranno escluse da questo solo se
inequivocabilmente dimostrato e conseguenti alla rottura delle parti riparate a seguito di azione
vandalica e comunque a danno causato da persone. A tal fine il Manutentore, qualora ritenga che gli
interventi siano da remunerarsi al di fuori del Canone, è tenuto ad informare il Committente della
necessità della effettuazione degli stessi nel minor tempo possibile.
Qualora il Committente ritenga invece che le opere che il Manutentore valuta extra-Canone siano in
questo comprese, ordina l’esecuzione delle stesse al Manutentore il quale è comunque tenuto a
ripristinare la funzionalità dell’impianto entro settantadue ore decorrenti dalla segnalazione del
fermo impianto.
I lavori di manutenzione programmata saranno svolti attraverso visite di manutenzione, secondo la
temporalità sopramenzionata con frequenza di almeno una visita al mese, nel normale orario di
lavoro del Manutentore, secondo un programma di lavoro di manutenzione preventiva.
Nel corso delle visite saranno eseguite tutte le operazioni stabilite dal programma di manutenzione.
La regolarità delle visite sarà testimoniata dalla firma degli addetti incaricati, come di seguito
specificato, in calce ad un rapporto con l’annotazione della data della visita stessa e delle operazioni
effettuate. Detto rapporto sarà inviato alla S.C. Manutenzione Tecnica entro 5 giorni dalla visita.
Nel corso della verifica annuale della documentazione di impianto, copia aggiornata del registro
delle visite conservato presso il locale macchine verrà allegato al libretto di impianto di cui all’art.
16 del D.P.R. 162/99.
I lavori di sostituzione delle parti usurate comprese nel contratto, dovranno essere eseguiti con le
modalità e nei tempi concordati con la S.C. Manutenzione Tecnica.
Infine per interventi a carattere di urgenza, compresi anch’essi nel canone di manutenzione
ordinaria, si deve intendere l'insieme di tutte quelle operazioni atti a ripristinare l'efficienza degli
impianti, interrotta per disfunzioni o guasti improvvisi.
E’ intervento con carattere di urgenza il guasto rilevato dalla Impresa direttamente, oppure dalla
Amministrazione ed, in questo caso, l’intervento è attivato “a chiamata” anche a mezzo telefono,
fax o telegramma, in ore diurne e notturne, sia in giorni feriali che festivi. Al termine dell’intervento
l’impresa procederà ad inoltrare immediato avviso all’Amministrazione, per iscritto o telefax, la
quale potrà fissare data e modalità di un eventuale sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad
accertare l’idoneità della riparazione ed il perfetto funzionamento dell’impianto. Del sopralluogo
verrà redatto verbale in duplice copia, controfirmato dalle parti. L’impresa comunicherà alla
Amministrazione i recapiti ed i nominativi dei responsabili cui indirizzare le richieste di intervento.
Il manutentore non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che risultano necessari. Per tali interventi e
riparazioni dovrà essere utilizzata la massima celerità d’intervento al fine di eliminare il guasto nel
tempo strettamente necessario alla localizzazione dello stesso e alla esecuzione del lavoro. In ogni
caso l'intervento deve avvenire entro mezz’ora dalla richiesta di intervento.
Qualora la ditta non provveda di sua iniziativa come sopradescritto, sarà soggetta a penalità come
previsto dal presente capitolato speciale d'appalto. Il committente avrà inoltre diritto di imporre
quelle riparazioni, sostituzioni od opere che, nell'interesse dell’intervento e della buona
conservazione degli impianti, ritenga necessario effettuare.
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Nel caso che la ditta non provveda ad eseguire quanto richiesto, nel tempo e con le modalità
stabilite, anche in ore straordinarie, notturne e/o festive, l'amministrazione si riserva di procedere in
danno, affidando le prestazioni ad altra ditta.
Qualsiasi lavoro ritenuto necessario e che implichi l'interruzione di qualche servizio, deve
preventivamente essere autorizzato dall'amministrazione attraverso il referente individuato dalla
S.C. Manutenzione Tecnica.
Si intende che le operazioni di manutenzione che comportano le sospensioni del servizio, fatte
senza il predetto assenso, saranno ritenute arbitrarie e soggette alle previste penalità.
E' fatto assoluto divieto alla ditta di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e
precisa autorizzazione dell'amministrazione. In caso contrario, oltre alla prevista penale, la ditta sarà
tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.
Art. 4 – Informazioni agli utenti
In caso di riparazione programmata e comunque in tutti i casi, con gli anticipi richiesti dal singolo
caso, il Manutentore informerà gli utenti degli impianti mediante un cartello posto in evidenza
nell’edificio interessato riportante il giorno di inizio dei lavori di riparazione, la durata dei lavori
stessi, la data di fine lavori.
Art. 5 – Verifiche periodiche
Il Manutentore ha l’obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per
l’effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all’art. 13 del D.P.R. 162/99
per gli ascensori e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le piattaforme
per disabili. Entro il 01 novembre e il 01 maggio di ogni anno, il Manutentore comunicherà per
iscritto al Committente l’elenco degli impianti che, distintamente per ogni mese da gennaio a
dicembre dell’anno successivo, devono essere sottoposti alla verifica biennale di cui sopra. Sarà
cura del Committente concordare con il soggetto incaricato della verifica periodica le date di
effettuazione delle verifiche stesse, alle quali è tenuto a partecipare il Manutentore con personale
qualificato, come disposto dell’art. 13 D.P.R. 162/99.
Il Manutentore è tenuto ad eseguire sull’impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal
soggetto incaricato della verifica periodica per l’esecuzione della stessa. Tutti gli oneri che il
Manutentore sostiene per l’effettuazione degli interventi indicati nei verbali di verifica periodica si
intendono compresi nei canoni di manutenzione ordinaria di ogni singolo impianto anche quando la
verifica venga effettuata in più riprese. Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell’impianto
non preventivamente formalmente segnalate dal Manutentore, si applicano le penali riportate
nell’articolo "Sanzioni e penali" del presente Capitolato. In tal caso il Manutentore sarà anche
tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell’impianto da
parte dell’organo verificatore, senza nulla a pretendere dal Committente.
Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell’art. 13 del
D.P.R. 162/99, è invece totalmente a carico del Committente. Per l’esecuzione delle verifiche
straordinarie di cui all’art. 14 del D.P.R. 162/99, vale quanto sopra riportato in termini di oneri a
carico del Manutentore per le verifiche periodiche.
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Art. 6 – Nuovi impianti
In caso di installazione di nuovi impianti in immobili gestiti dal Committente, l’importo del canone
di manutenzione verrà aggiunto nella contabilità a partire dal mese di effettiva messa in esercizio
del nuovo impianto.
Tale canone sarà da intendersi relativo a tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente
capitolato e quindi paritetico, come servizio ed importo mensile, agli impianti già in manutenzione.
Il Committente formalizzerà l’aggiunta del nuovo impianto all’interno del contratto in essere,
tramite una comunicazione ufficiale alla Ditta di Manutenzione, con l’indicazione di tutti i dati
relativi all’impianto ed il relativo canone di manutenzione mensile.
La manutenzione avrà inizio dalla data in cui la proprietà dell’impianto comunicherà al comune
competente per territorio la messa in esercizio dell’impianto se si tratta di ascensore soggetto ai
disposti del D.P.R. 162/99 o della Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 oppure dalla data di messa in
esercizio comunicata dal Committente al Manutentore se trattasi di altro impianto. Da tale data
potrà essere addebitato al Committente il canone di manutenzione per il nuovo impianto assumendo
come primo mese addebitabile per intero quello di messa in esercizio dell’impianto.
Art. 7 – Documentazione
La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del contratto di
manutenzione è conservata presso la S.C. Manutenzione Tecnica dell’A.S.L. TO 1, salvo per le
parti da conservare presso gli impianti.
È a carico del manutentore verificare, entro il 31 marzo di ogni anno, la completezza della
documentazione necessaria a norma di legge, sia quella da conservare presso l’impianto che quella
da tenere a cura del Committente. A seguito di tale verifica, entro la data sopra citata, il
Manutentore segnalerà al Committente eventuali carenze della documentazione stessa, in forma
scritta e singolarmente per ogni impianto.
È inoltre a carico del Manutentore la creazione, l’aggiornamento e la corretta tenuta del libretto di
impianto di cui all’art. 16 del D.P.R. 162/99. Copia del libretto verrà conservata presso gli Uffici
tecnici del Committente unitamente alla restante documentazione degli impianti che non vada
tenuta presso gli impianti stessi. Sarà cura del Manutentore, con oneri a suo carico, predisporre
copia della documentazione tecnica oltre al libretto che sia necessario tenere presso il locale
macchine degli impianti unitamente ai registri delle visite manutentive di cui all’articolo "Modalità
di svolgimento del servizio di manutenzione programmata".
Il Manutentore deve verificare altresì entro il 31 marzo di ogni anno che all’interno delle cabine
degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell’art. 16 del D.P.R. 162/99 con
le indicazioni previste. Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni difformi da
quanto previsto dalla norma, il Manutentore è tenuto ad installarle o sostituirle con quelle corrette
entro il 30 aprile successivo alla verifica.
Tutti gli oneri necessari all’espletamento da parte del Manutentore di quanto previsto nel presente
articolo sono a completo carico del Manutentore stesso e si intendono compresi nei canoni di
manutenzione di contratto.
Art. 8 – Tipologia degli interventi di manutenzione straordinaria
La Ditta dovrà segnalare al Direttore Lavori in tempo utile, qualunque necessità di carattere
straordinario eccedente i lavori sopra indicati e precisamente interventi di manutenzione ordinaria,
preventiva e programmata, a carattere di urgenza nonché le verifiche periodiche. Dovrà
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contestualmente produrre specifico preventivo di spesa riguardante gli interventi straordinari
nonché le eventuali proposte di miglioria degli impianti stessi.
Sia le segnalazioni, sia le proposte di cui sopra dovranno essere corredate da descrizione dettagliata
dei materiali per l’esecuzione degli interventi in questione, dei prezzi unitari ove mancanti nel
prezziario regionale della Regione Piemonte e della tempistica, oltre che della descrizione delle
opere accessorie edili, elettriche, di carpentiere, ecc.
Detti interventi al di fuori del piano di conduzione e manutenzione dovranno essere prima
autorizzati, con specifico Ordine di Servizio della S.C. Manutenzione Tecnica.
Nel caso in cui il guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose, il Manutentore è tenuto a
contattare immediatamente le strutture operative del Committente per sottoporre la necessità
dell’intervento con urgenza e ad eseguirlo previo benestare telefonico. Comunque il Manutentore
deve immediatamente avvisare le strutture di Pubblico Soccorso se valuta necessario il loro
intervento.
Il Manutentore avrà facoltà di proporre al Committente, mediante relazioni tecniche dettagliate e
preventivi particolareggiati, interventi di adeguamento sugli impianti derivanti da nuove tecnologie
proposte dal mercato, oltre a quelli previsti nel precedente articolo "Verifiche di conformità".
Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma dovrà essere
di ausilio per quest’ultimo per pianificare le opere di adeguamento migliorativo degli impianti in
funzione delle proprie scelte tecniche.
E’ facoltà del Committente assegnare l’esecuzione delle opere oggetto del preventivo di cui sopra
mediante gara pubblica tra Ditte aventi titolo di legge all’esecuzione dei lavori, tra le quali dovrà
essere compresa come invitata alla gara anche la Ditta manutentrice.
Art. 9 - Condizioni particolari
Gli interventi di manutenzione potranno essere eseguiti in concomitanza con l’orario di lavoro e
quindi in presenza, all’interno dei Presidi sanitari ed ospedalieri, di pazienti, di personale
infermieristico e medico.
Di tale condizione l’impresa dovrà tenere conto in sede di offerta in quanto potranno verificarsi
occasionali interruzioni dei lavori o altri impedimenti necessari per garantire l’esercizio delle
attività lavorative o sanitarie o da queste determinati.
Art. 10 – Variazione degli interventi manutentivi
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nell’espletamento degli interventi
manutentivi oggetto del presente appalto quelle variazioni che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti in materia dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Non sono riconosciute varianti prestazionali e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto da parte della S.C. Manutenzione Tecnica.
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CAPO 2 – DURATA DEL CONTRATTO E CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE
Art. 11 - Ammontare e durata del contratto
L'importo a base di gara per i lavori di manutenzione integrale degli impianti elevatori presenti
presso alcuni presidi sanitari ed ospedalieri dell’A.S.L. TO 1 ammonta a complessivi Euro
70.000,00= oneri fiscali inclusi.
Tale cifra indica l'importo presunto a base di gara sul quale verrà proposto il ribasso percentuale
unico ed uniforme.
Il quadro economico relativo ai lavori oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto è il
seguente:
Importo complessivo canone manutenzione ordinaria, preventiva e Euro 23.520,00=
programmata, con carattere d’urgenza e verifiche periodiche
Importo complessivo opere di miglioria impianti
Euro 20.813,00=
Importo complessivo manutenzione straordinaria impianti
Euro 14.000,00=
Totale complessivo
Euro 58.333,00=
IVA 20%
Euro 11.667,00=
Totale complessivo IVA inclusa
Euro 70.000,00=
Accantonamento ex art. 18 2%
Euro 1.167,00=
La durata del contratto è pari a mesi sei decorrenti dalla data di stesura del verbale di consegna degli
impianti da parte della Stazione Appaltante.
Il contratto potrà comunque risolversi anticipatamente, rispetto alla data contrattuale stabilita, a
seguito di esaurimento delle somme previste per la presente gara.
La stipulazione del contratto di appalto deve avvenire entro sessanta giorni dal provvedimento di
aggiudicazione definitiva, secondo quanto stabilito dall’art. 11 punto 9. D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
La Stazione Appaltante provvederà alla comunicazione d’ufficio di aggiudicazione alla ditta
risultata migliore offerente ed agli offerenti esclusi, nei termini previsti ai commi a) e b) punto 5.
art. 79 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
La comunicazione potrà essere inviata anche tramite fax.
La procedura di affidamento del contratto oggetto di gara è disciplinata dagli artt. 11 e 12 del
suddetto Decreto Legislativo nonché dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i. .
I provvedimenti adottati dalla Stazione Appaltante in caso di risoluzione del contratto per fallimento
o per grave inadempimento dell’esecutore sono disciplinati agli articoli n. 138, 139 e 140 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Art. 12 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione da adottare nella scelta del migliore offerente è quello del prezzo più
basso determinato mediante massimo ribasso percentuale unico ed uniforme da applicare sia sul
canone di manutenzione ordinaria pari a complessivi Euro 28.224,00= oneri fiscali inclusi, sia sulle
voci di intervento per la manutenzione straordinaria previste sul Prezzario delle Opere Pubbliche
della Regione Piemonte - Edizione 2006 approvata con D.G.R. 30-5269 del 12.02.2007 pubblicata
sul B.U.R. n. 9 del 01.03.2007 -.
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Il medesimo ribasso avrà validità altresì sul listino ufficiale delle case costruttrici degli impianti in
vigore all’atto dell’intervento, per le voci non contemplate nel Prezzario regionale, per gli interventi
di cui all’art. 8 e per la quota del 24,3% relativa alle ore in economia .
La Stazione Appaltante provvederà alla esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia secondo quanto previsto dal comma 9.
art. 122 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Non si procederà all’aggiudicazione qualora sia pervenuta una sola offerta valida secondo quanto
disposto al punto 4. art. 55 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
E’ altresì disposto che l’aggiudicazione non avverrà se nessuna offerta risulti conveniente od idonea
in relazione all’oggetto dei contratti da stipulare, così come previsto al punto 3. Art. 81 D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Qualora vi sia parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà in sede di gara, alla richiesta
di miglioria del ribasso percentuale unico ed uniforme proposto.
Nel caso in cui tale esperimento non sortisse effetti, si procederà all’aggiudicazione mediante
sorteggio.
Condizione essenziale per la formulazione dell’offerta è il possesso di tutti i requisiti tecnici previsti
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Il mancato possesso dei requisiti di capitolato è causa di esclusione.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.
Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è da intendersi unico, fisso ed invariabile per tutta la
durata del contratto.
Dovrà essere espresso in cifre ed in lettere precisando che, in caso di discordanza tra quanto
indicato in lettere e quanto indicato in numero, verrà ritenuto valido il ribasso percentuale indicato
in lettere.
Per la formulazione dell’offerta le ditte partecipanti dovranno seguire lo schema vincolante
(Allegato 4) di seguito allegato.
art. 13 - Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato a “misura” ai sensi dell’articolo n. 53 punto 4 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e
s.m.i. .
Il contratto di manutenzione, oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, consiste in
prestazioni da pattuirsi in un determinato arco di tempo tra la Stazione Appaltante e la Ditta
Aggiudicataria, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità
dell’A.S.L. TO 1.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità
effettivamente eseguite degli interventi, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 comma 3. D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
I prezzi contrattuali unitari da applicare alle singole quantità di interventi eseguiti, determinati
applicando il ribasso percentuale unico ed uniforme proposto dalla ditta aggiudicataria ai prezzi
unitari presenti sul Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte – Edizione 2006,
devono comprendere:
a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, sprechi, ecc. nessuna eccettuata,
per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi e utensili del
mestiere, più idonei e moderni nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed
accessori di ogni specie, beneficio, ecc. nonché nel caso di lavoro notturno, comprende anche la
spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera in perfetto stato di utilizzo e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare uso, ecc. le attrezzature, tutto come sopra;
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d) per i lavori a misura, tutte le spese per i ponteggi a norma di legge ed ogni altro mezzo d'opera,
assicurazione di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego,
indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse;
mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, da utilizzare in particolare, in caso di sospensione
dei lavori senza oneri aggiuntivi per l’Azienda Sanitaria, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e
discesa, ecc. e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che i soggetti aggiudicatari
dovranno sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente indicati o richiamati nei vari
articoli o nell'Elenco Prezzi.
I prezzi unitari contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili, ordinate ed
autorizzate ai sensi dell’art. 132 comma 3. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. .
I prezzi per lavori a misura diminuiti del ribasso d’asta, s’intendono accettati dal soggetto
aggiudicatario in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Per l’esecuzione di categorie di lavori, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti sull’elenco
prezzi di riferimento, si procederà alla determinazione dei prezzi osservando le disposizioni previste
all’art. 136 D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i. .
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CAPO 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 14 - Interpretazione del Capitolato Speciale d’Appalto
In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato
Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto. Per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli in materia del codice civile.
Art. 15 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
b) il Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui all’articolo 131 lettera b) punto 2. D.Lgs. 12.04.2006
n. 163 e s.m.i. o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 D.Lgs. n.
494/1996 e s.m.i., eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 3, comma
4-bis, e 5, comma 1-bis, dello stesso D.Lgs.;
c) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 131 lettera c) punto 2. D.Lgs. 12.04.2004 n.
163 e s.m.i. .
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 per quanto
applicabile;
- il Regolamento aziendale dei lavori in economia approvato con Deliberazione n.
131/B03/2007 del 28/02/2007.
Art. 16 – Norme applicabili
Nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, il Manutentore dovrà conformarsi a tutta la normativa
vigente, al momento dell’effettuazione delle prestazioni, in materia di ascensori e piattaforme per
disabili.
Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:
- la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante
norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della
relativa licenza di esercizio";
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-
la norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli
ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici.";
- la norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli
ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici.";
- la norma UNI 10411 - "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti.";
- il D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n.
86/312/CEE relative agli ascensori elettrici." per le parti ancora applicabili;
- il D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l’esecuzione della L. 24-10-1942,
n. 1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate;
- il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e
montacarichi in servizio privato." per la parti ancora applicabili;
- il D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a
vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
- il D.M. 14 giugno 1987, n. 246 - "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile
abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente Capitolato;
- il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. ";
- il Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro";
- il D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 - "Regolamento recante attuazione della direttiva n.
90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le
parti ancora applicabili;
- la Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme
elevatrici per disabili";
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine";
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli
impianti di sollevamento;
- la Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare la utilizzazione
degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le
parti relative agli impianti di sollevamento;
- la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di
sollevamento;
- il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere
architettoniche." per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- la Legge 46/90 del 5 marzo 1990 - "Norma per la sicurezza degli impianti elettrici.";
- il D.P.R. 547/55 - "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro." e normative
applicative;
- il Decreto legislativo 626/94 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro e relative normative di applicazione;
- il Decreto legislativo 494/96 per la sicurezza nei cantieri edili e relative normative
applicative nei casi in cui si ricada nei presupposti dello stesso.
L’elenco sopra riportato si intende non esaustivo.
Il Manutentore è quindi tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti
affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.
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Art. 17 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale d’Appalto e dei suoi allegati da parte
dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici di lavori pubblici,
nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
Art. 18 – Successione e Fallimento dell’appaltatore
In caso di morte dell’appaltatore, se persona fisica, l’A.S.L. TO 1 potrà risolvere il contratto od
accordare agli eredi la continuazione.
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, a tutela dei propri interessi, di
quanto disposto in materia dalla normativa nazionale vigente in materia nonché di quanto disposto al
TITOLO III – DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI
– Capo I – Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. .
E’ prevista altresì l’osservanza di quanto stabilito e disciplinato dall’art. 37 commi 18 e 19 del
Decreto Legislativo suddetto.
Art. 19 - Norme generali sui materiali di ricambio e sull'esecuzione
Nell'esecuzione degli interventi manutentivi devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali di ricambio utilizzati
nonché, per quanto concerne i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’Appalto.
I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere “nuovi”, originali, della stessa marca del pezzo
sostituito, o anche del tipo consigliato dalle case costruttrici. Inoltre i suddetti materiali di ricambio
utilizzati devono essere di qualità controllata e garantita e devono possedere le certificazioni e le
conformità previste dalla normativa vigente.
La S.C. Manutenzione Tecnica si riserva di chiederne caratteristiche e marchi.
Al fine di garantire regolari interventi di manutenzione l’Appaltatore deve essere sempre in grado di
avere la disponibilità immediata dei materiali onde arrivare in ogni momento a sostituire qualsiasi
componente per tutti gli impianti senza alcun ritardo, ripristinando così immediatamente il regolare
funzionamento degli impianti.
Non sono ammessi ritardi e periodi di attesa per l’installazione di componenti e pezzi di ricambio.
E’ fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi.
La sostituzione dei materiali dovrà essere giustificata dal relativo rapporto tecnico
all’Amministrazione, inoltre, i materiali sostituiti dovranno essere recuperati o avviati ad ulteriore
destinazione, a cura e spese dell’Impresa, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti.
L’Amministrazione potrà rivalersi sull’Impresa per qualsiasi onere sostenuto per la mancata
osservanza delle suddette disposizioni, compreso il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
L’impresa appaltatrice provvederà a riparare o sostituire, quando ciò sia necessario, tutte le parti
soggette all’usura del normale esercizio, in particolare:
Cabina:
bottoni, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, chiudiporte automatico, contatti porte,
apparecchi sicurezza, pattini guide, sospensioni porte, operatori, attacchi funi, retrattili.
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Componenti dei dispositivi di emergenza ritorno al piano, impianti citofonici o di allarme e relative
linee di alimentazione;
L’illuminazione del locale macchina, vano ascensori, locale rinvii e cabina mobile;
pareti, tetto, pavimento della cabina;
Pannelli, telai, imbotti delle porte di piano e di cabina.
Piani:
bottoni, segnalazioni luminose, sospensioni porte contatti porte, serrature, chiudiporta, invertitori
impulsori, contatti di livellamento.
Vano:
funi di trazione e di compensazione, funi limitatore, tenditori, pulegge di rinvio, nastro selettore,
cavi flessibili, apparecchi telefonici e loro connessioni, cilindri e pistoni di impianti oleodinamici.
Locale macchina:
motore, centralina e valvole per impianti oleodinamici, generatore e parti del gruppo manovra
comprendenti: cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, bobine del freno elettromeccanico, motori
del freno, ceppi del freno, spazzole, avvolgimenti, collettori, elementi rotanti, contatti, bobine,
resistenze per manovra e per circuiti,motore, armatura elettromagnete, pulegge, contatti e
ingranaggi, selettore, contatti capifissi, limitatore di velocità, raddrizzatori, trasformatori.
Sono invece a carico dell'Amministrazione:
− i lavori di modifica, di rimodernamento o di adeguamento a nuove leggi degli impianti
esistenti nonché l’installazione di nuovi impianti comunque richiesti o prescritti dalle
autorità governative. Detti lavori saranno dall’impresa eseguiti previa presentazione e
approvazione del preventivo di spesa, da parte del competente della S.C. Manutenzione
Tecnica;
− i vetri, gli specchi ed i tappeti delle cabine;
− le riparazioni alle strutture murarie dell’edificio inerenti all’impianto, alle protezioni
cancelletti o porte esterne, alle pareti o recinzioni del vano di percorso, le opere murarie in
genere e la relativa manovalanza;
− gli oneri relativi all’eventuale sostituzione totale del “gruppo di manovra” dei montacarichi
e degli “argani” degli ascensori;
− i disservizi ed i danni causati da terzi per cattivo uso o manomissione degli ascensori e dei
montacarichi per atti vandalici.
I lavori e le forniture che si rendessero necessari per assicurare il regolare funzionamento degli
impianti, verranno contabilizzati come indicato nell’articolo relativo ai pagamenti del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 20 – Campionatura
La Ditta Aggiudicataria a seguito di eventuale richiesta da parte della D.L., prima dell'inizio degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, deve presentare la tipologia dei materiali che
intende utilizzare nella esecuzione delle opere.
Ogni campione, elencato in apposita distinta, deve essere numerato e deve portare un cartellino col
nome della Ditta costruttrice ed inoltre dovrà essere elencato in apposita distinta.
Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera il soggetto aggiudicatario
prescelto dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai
campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni stabilite dalla D.L..
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CAPO 4 – TERMINI PER L’ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI
Art. 21 – Tempistica degli interventi
Nei casi di anomalia, guasto o malfunzionamento il Soggetto Aggiudicatario ha l'obbligo di
intervenire con operaio abilitato entro cento minuti dalla richiesta di intervento. L'intervento può
essere richiesto 24 ore su 24 ore per tutto l'anno solare, compresi i giorni festivi e le ore notturne.
Per le attività di manutenzione ordinaria, eventualmente eseguite in orario differente rispetto
all'orario normale (prefestivo , festivo , notturno ecc.) l’Azienda Sanitaria non pagherà nessun
valore aggiuntivo.
Il Soggetto Aggiudicatario ha l'obbligo di sottoscrivere nel proprio ambito aziendale adeguati
regolamenti operativi al fine di assicurare gli interventi anche in caso di sciopero da parte del
personale della Ditta, ai sensi art. 2 della legge 12.06.1990 n. 146.
In relazione a quanto sopra, il Soggetto Aggiudicatario è tenuto pertanto ad eleggere domicilio in un
Comune ricadente all’interno del territorio dell’A.S.L. TO 1, la cui distanza dalla sede di intervento
sia tale da garantire la tempestività dell’intervento entro i tempi indicati nel primo capoverso.
Art. 22 – Chiamate di pronto intervento
Il canone di manutenzione ordinaria include le prestazioni relative alle chiamate di pronto
intervento per malfunzionamento o fermo impianto che deve essere accessibile 24 ore su 24
per tutti i giorni della settimana e fino alla conclusione del presente contratto, compreso i
giorni festivi e le ore notturne che consiste in interventi per riparazioni e/o guasti agli impianti
elevatori e per passeggeri bloccati in cabina.
Il Manutentore fornirà al Committente il numero telefonico unico (CALL CENTER) +
numero telefonico cellulare del proprio Tecnico da interpellare per le chiamate di pronto
intervento e comunicazioni..
Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovrà essere inferiore a 20 (venti)
minuti primi in caso di passeggeri bloccati in cabina;
Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovrà essere inferiore a 60 minuti
primi in caso di impianto fermo senza passeggeri bloccati in cabina.
Per gli impianti dotati di dispositivo di chiamata diretta dalla cabina, il Manutentore
provvederà a programmare tali dispositivi in modo che la chiamata dalla cabina sia inoltrata
direttamente al numero di pronto intervento. Ciò sia per gli impianti già dotati del dispositivo
all’inizio del contratto di appalto e sia per quelli nuovi o che ne verranno dotati in corso di
appalto.
Il Tecnico della Ditta appaltatrice impegnato nell’intervento di manutenzione sarà dotato di
telefonino aziendale per le chiamate urgenti relative agli impianti.
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Art. 23 – Manovre di emergenza sugli impianti
Il Manutentore è tenuto ad istruire il personale di portineria nonché quello individuato dal
Committente per ogni impianto al fine dell’esecuzione delle manovre di emergenza sugli impianti.
Tale corso dovrà CERTIFICARE l’avvenuta formazione, inoltre, a tal fine, sarà cura del
Manutentore redigere, entro un mese dall’inizio del contratto di manutenzione, un libretto di
istruzioni per l’esecuzione delle manovre di emergenza per gli impianti ascensori ed elevatori. Per
la redazione di tale documento il Manutentore è tenuto a collaborare con gli organi del Committente
preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Tale libretto dovrà essere redatto tenendo conto di tutte le disposizioni di legge e della garanzia
dell’esecuzione in sicurezza delle manovre a cura di personale di custodia. Il libretto dovrà essere di
formato non superiore all’A5, chiaro e sintetico.
Copia di tale attestazione dovrà essere depositata anche presso l’S.P.P. aziendale.
Il libretto di istruzioni, in bozza, dovrà essere sottoposto entro la scadenza sopra richiamata
all’approvazione del Committente che ne potrà richiedere adattamenti di carattere tipografico o
formale.
Sarà invece totale responsabilità del Manutentore il contenuto del libretto; il Manutentore è quindi
responsabile dell’indicazione del modo corretto di eseguire le manovre di emergenza in modo da
tutelare l’incolumità sia delle persone eventualmente rimaste all’interno delle cabine degli impianti
che del personale del Committente che esegue le manovre come indicato nel libretto che di terzi.
Il Manutentore dovrà fornire il bozzetto dello stesso nel formato informatico del libretto di cui
sopra.
Il Manutentore dovrà quindi fornire il personale qualificato necessario all’istruzione del personale
di custodia del Committente che verrà indicato da quest’ultimo per l’esecuzione delle manovre di
emergenza. Il Committente fisserà quindi un calendario di formazione del personale di custodia.
Per ogni singolo immobile sede di impianti verrà fatta una distinta seduta di formazione della durata
necessaria nel corso della quale il personale incaricato dal Manutentore, in presenza di incaricato
del Committente, istruirà il personale di custodia dell’immobile.
Potranno essere eseguite anche più di una seduta di formazione al giorno su diversi immobili.
Nel caso che il Committente giudicasse il personale del Manutentore non idoneo alla formazione
del personale di custodia, sarà suo insindacabile diritto la ricusazione dello stesso e la richiesta di
altro personale qualificato al Manutentore.
Entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di prima redazione del libretto di istruzioni per
la manovra di emergenza, il Manutentore dovrà valutare se il contenuto del libretto sia ancora
pienamente rispondente alle norme vigenti ed alle necessità per l’esecuzione delle manovre di
emergenza. Nel caso che non siano necessarie modifiche al libretto, il Manutentore invierà al
Committente, entro la data su indicata, una lettera di conferma dell’avvenuta verifica del
documento.
Nel caso che siano necessarie modifiche al libretto, sempre entro la data sopra riportata, il
Manutentore farà pervenire al Committente una bozza corretta del libretto per approvazione.
Una volta concordata la forma del nuovo libretto e stampate le dovute copie a cura del
Committente, si procederà ad un nuovo ciclo di formazione come sopra descritto del personale di
custodia indicato dal Committente.
Tutti gli oneri necessari allo studio del libretto di istruzioni per le manovre di emergenza ed alla
messa a disposizione del personale per i cicli di formazione sono a totale carico del Manutentore e
si intendono compresi nei canoni di manutenzione di cui al contratto di manutenzione oggetto del
presente Capitolato.
Una volta formato il personale di custodia, sarà cura del Manutentore fornire una copia delle chiavi
dei locali macchine, qualora non già possedute a detto personale. Sulla porta di ogni locale
macchine dovrà essere riportato in modo chiaro il nome, il recapito ed il numero telefonico di
pronto intervento del Manutentore.
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Sarà cura dello stesso, sia l’apposizione che l’aggiornamento di tali dati.
Art. 24 - Sospensioni e proroghe
Per cause di forza maggiore e/o altre circostanze speciali, segnalate dalla Ditta Aggiudicataria, che
impediscono in via temporanea l’esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto, la D.L.
può ordinare la sospensione degli interventi medesimi redigendo apposito verbale.
Sono da intendersi circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1. lettere a), b)
ed e) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
In tali circostanze verranno applicate le disposizioni previste dall’articolo 133 del D.P.R.
21.12.1999 n. 554 e s.m.i. e dagli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione degli interventi manutentivi l’appaltatore non può mai
attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori.
I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della
D.L. e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire alla S.C. Manutenzione Tecnica entro il
secondo giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo
stesso o dal suo delegato. Qualora la D.L. non si pronunci entro due giorni dal ricevimento, i verbali
si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dalla S.C.
Manutenzione Tecnica, o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere
riconosciute quali sospensioni e pertanto i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, le circostanze
prive di adeguate motivazioni tra cui:
− l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione del servizio, salvo che questi siano ordinati dalla S.C. Tecnico o
espressamente approvati da questa;
− il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;
− il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;
− le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;
− le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale
dipendente.
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CAPO 5 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 25 – Ordini di servizio per interventi di manutenzione straordinaria
La tipologia e le principali dimensioni degli interventi di manutenzione straordinaria saranno di
volta in volta comunicate dalla S.C. Manutenzione Tecnica all’Impresa Aggiudicataria con idonea
descrizione di massima che sarà di aiuto e di traccia alle disposizioni che verranno impartite durante
le fasi di attuazione degli interventi.
Gli ordini per i singoli interventi straordinari verranno numerati in ordine progressivo e trasmessi
con Raccomandata A.R., a mezzo fax oppure a mano. Il Soggetto Aggiudicatario dovrà darne corso
entro 3 (tre) giorni solari, naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine, salvo diversa
disposizione della D.L..
L’Azienda Sanitaria si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato
intervento entro un congruo termine di tempo perentorio e di disporre l'ordine cronologico delle
opere stesse nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze di
coordinare gli stessi con l'esecuzione di altre opere e consegna di forniture non comprese
nell'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richieste di speciali compensi.
Art. 26 – Modalità di espletamento degli interventi manutentivi
L'Impresa si obbliga nell’espletamento degli interventi ad applicare tutte le norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riguardante gli operai occupati nell'esecuzione degli
interventi e dei lavori, e negli accordi locali integrativi allo stesso in vigore per il tempo ed il luogo
in cui si svolgono i lavori anzidetti nella località citata.
L'Impresa si obbliga ad applicare il Contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti da effettuarsi in acconto, se i servizi sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati,
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto implica da parte del
Soggetto Aggiudicatario la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo
regolano.
Il Soggetto Aggiudicatario è tenuto ad effettuare ogni e qualsiasi operazione necessaria al buon
funzionamento ed alla regolare gestione degli impianti.
In caso di interruzione temporanea di funzionamento degli impianti, qualsiasi sia la natura del
guasto, l’Impresa è tenuta a comunicare alla S.C. Manutenzione Tecnica la data di fermo impianto
tramite fax.
E’ richiesta altresì la comunicazione, sempre tramite mezzo fax, della data di ripristino di
funzionamento degli impianti medesimi.
I componenti eventualmente sostituiti devono essere posti a verifica del personale della S.C.
Manutenzione Tecnica incaricato, per la valutazione del loro riutilizzo o l'autorizzazione allo
smaltimento alle pubbliche di scariche da parte del Soggetto Aggiudicatario.
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Art. 27 – Requisiti dell’Appaltatore e del personale per l’esecuzione dell’appalto
L'appaltatore, deve possedere l’idoneità al servizio da svolgere, secondo le esigenze funzionali
dell’Ente Appaltante, e secondo le caratteristiche tecniche degli impianti elevatori oggetto
dell’appalto. In particolare il Manutentore deve possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 15
del D.P.R. 162/99.
Deve altresì possedere i requisiti previsti dalla Legge 5 marzo 1990 n. 46 e operare secondo la
buona tecnica, nel rispetto e conoscenza di ciascuna e di tutte le norme vigenti in materia di
ascensori e impianti elevatori in genere.
Tutto il personale adibito agli interventi dati in appalto lavorerà alle dirette dipendenze e sotto
l'esclusiva responsabilità del Soggetto aggiudicatario, sia nei confronti dell'Azienda Sanitaria sia nei
confronti di terzi che nei riguardi delle leggi per l'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre leggi
vigenti in materia.
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto il Soggetto Aggiudicatario dovrà
mettere a disposizione una o più squadre di tecnici, la cui composizione minima è di due unità,
ognuna in possesso delle seguenti qualifiche:
- un operatore tecnico
- un responsabile tecnico con funzioni di coordinamento.
E’ richiesto altresì che venga designato dall’Impresa affidataria un incaricato avente tutte le potestà
tecniche e legali per rappresentarlo in tutti i rapporti operativi con la Committenza.
Tale referente per tutte le attività comprese nel presente capitolato deve garantire la propria
reperibilità 24 ore su 24 fornendo un numero di telefono cellulare.
Nei periodi di ferie o altro, il referente per la manutenzione deve indicare per iscritto altra persona
formalmente designata che ne faccia le veci ai fini del presente Appalto.
L'Appaltatore riconosce che la Stazione Appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica
o giuridica tra l'Appaltatore stesso ed il proprio personale dipendente o i propri subappaltatori.
Detto personale deve attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dal Direttore dei Lavori,
oltre che attenersi alle disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Chiunque tra il
personale stesso, compreso il responsabile tecnico con funzioni di coordinamento, non abbia un
comportamento consono ai luoghi o non attui le misure per la sicurezza o non indossi i D.P.I., a
giudizio del Direttore dei Lavori o non sia di gradimento dell'Amministrazione Appaltante, dovrà
essere sostituito entro 3 giorni al massimo dalla richiesta scritta; qualora non fossero osservate dette
disposizioni verrà applicata una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.
L'Appaltatore ed il dipendente personale debbono uniformarsi a tutte le norme generali e speciali
comunque istituiti dall'Amministrazione.
La Stazione Appaltante non procederà alla liquidazione finale delle competenze in difetto di idonea
attestazione rilasciata dall'Autorità Competente, comprovante l'avvenuto adempimento degli
obblighi assicurativi e di ogni altro onere in materia di legislazione dei lavori.
Art. 28 – Consegna degli impianti
La consegna degli impianti avverrà subito dopo l’aggiudicazione definitiva dei lavori formalizzata
con la stesura di atto deliberativo da parte della Stazione Appaltante.
Di detta consegna verrà redatto apposito verbale.
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Non oltre 30 giorni dalla data della lettera di affidamento l’Aggiudicatario deve fornire una
relazione tecnica sullo stato degli impianti, indicando e proponendo gli eventuali interventi
necessari per il buon funzionamento o per una migliore utilizzazione.
La relazione dovrà contenere, per ogni difformità riscontrata, l’indicazione dei tempi di legge
consentiti per la eliminazione della difformità stessa.
La relazione sarà accompagnata da un documento separato contenente un preventivo economico
sommario relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le non conformità riscontrate, impianto
per impianto. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma
dovrà essere di ausilio per quest’ultimo per pianificare le opere di adeguamento degli impianti in
funzione delle disponibilità economiche.
E’ facoltà del Committente assegnare l’esecuzione di dette opere oggetto del preventivo di cui sopra
mediante gara pubblica tra Ditte aventi titolo di legge all’esecuzione dei lavori, tra le quali dovrà
essere compresa come invitata alla gara anche la Ditta manutentrice.
Le opere di adeguamento degli impianti non implicano alcuna modifica dei canoni di manutenzione
ordinaria riportati nel contratto vigente di manutenzione.
L’appaltatore al momento della stipula del contratto, dovrà eleggere domicilio, a tutti gli effetti, nel
comune di Torino.
Art. 29 – Riconsegna degli impianti al termine della gestione
Gli impianti in oggetto dovranno essere riconsegnati alla cessazione della gestione in perfetto stato
di conservazione e di agibilità. Dovrà altresì essere fornita (entro 15 giorni dalla scadenza del
periodo di appalto) una relazione circa lo stato di efficienza degli stessi, anche ai fini della
sicurezza, in relazione alla normativa vigente in materia.
L’eventuale difformità a quanto sopra verrà indicata nel verbale di regolare esecuzione e sarà causa
movente di incameramento totale o parziale della cauzione definitiva a suo tempo versata
dall’Appaltatore, alla Stazione Appaltante.
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CAPO 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Art. 30 – Contabilizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria
Per la contabilizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, preventiva e programmata, per gli
interventi a carattere d’urgenza e le verifiche periodiche la Ditta Aggiudicataria dovrà compilare
specifici rapporti relativi ad ogni singolo impianto contenenti:
1. Data e luogo degli interventi eseguiti,
2. Descrizione analitica delle prestazioni effettuate specificando altresì il personale tecnico
impiegato per l’effettuazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria,
3. Descrizione analitica delle prestazioni di manodopera svolte per chiamate illimitate a seguito di
guasti 24 ore su 24, compreso giornate festive in orario diurno e notturno,
4. Descrizione analitica della eventuale fornitura di piccoli pezzi di ricambio,
5. Descrizione analitica delle prestazioni di manodopera svolte per la sostituzione di pezzi di
ricambio,
6. Importo complessivo degli interventi oneri fiscali inclusi.
Per gli impianti elevatori temporaneamente non in funzione non è previsto il pagamento del relativo
canone di manutenzione ordinaria. L’impresa aggiudicataria è tenuta altresì a comunicare alla
Stazione Appaltante, tramite fax, la data di fermo impianto e successivamente il giorno di rimessa
in funzione dell’impianto medesimo.
La S.C. Manutenzione Tecnica si riserva la facoltà, senza che la Ditta Aggiudicataria possa in
qualche modo avanzare richieste d’oneri o rimborsi, di stralciare e/o aggiungere al contratto, per
qualsiasi motivo, uno o più impianti rispetto a quanto indicato nell’allegato B) del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.
In caso di installazione di nuovi impianti in immobili gestiti dal Committente, l’importo del canone
di manutenzione verrà aggiunto nella contabilità a partire dal mese di effettiva messa in esercizio
del nuovo impianto.
Tale canone sarà da intendersi relativo a tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente
capitolato e quindi paritetico, come tipologia di interventi previsti ed importo mensile, agli impianti
già in manutenzione.
Il Committente formalizzerà l’aggiunta del nuovo impianto all’interno del contratto in essere,
tramite una comunicazione ufficiale alla Ditta di Manutenzione, con l’indicazione di tutti i dati
relativi all’impianto ed il relativo canone di manutenzione mensile.
La manutenzione avrà inizio dalla data in cui la proprietà dell’impianto comunicherà al comune
competente per territorio la messa in esercizio dell’impianto se si tratta di ascensore soggetto ai
disposti del D.P.R. 162/99 o della Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 oppure dalla data di messa in
esercizio comunicata dal Committente al Manutentore se trattasi di altro impianto. Da tale data
potrà essere addebitato al Committente il canone di manutenzione per il nuovo impianto assumendo
come primo mese addebitabile per intero quello di messa in esercizio dell’impianto.
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Art. 31 – Contabilizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria
Per la contabilizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, per l’esecuzione dei quali la
prassi operativa prevista è stabilita agli articoli 4 e 17 del presente Capitolato Speciale d’Appalto,
l’Impresa Aggiudicataria dovrà osservare quanto di seguito specificato e precisamente:
− Ad ogni ordine di servizio deve seguire specifica fattura con descrizione dettagliata dei pezzi di
ricambio sostituiti . Il prezzo dei materiali sostituiti deve essere desunto dal Prezzario della
Regione Piemonte - edizione 2006 sul quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale unico
ed uniforme che la Ditta Aggiudicataria ha proposto in sede di gara.
Per i pezzi di ricambio il cui prezzo non è presente sul Prezzario suddetto, la Ditta
Aggiudicataria dovrà presentare fattura commerciale che attesti il costo d’acquisto dei materiali
da specifico fornitore autorizzato. Alla Ditta medesima sarà rimborsato il prezzo d’acquisto
addizionato di un margine pari al 15%+10% a titolo di spese generali ed utili di impresa, su cui
verrà comunque applicato il ribasso percentuale unico ed uniforme di aggiudicazione.
Si coglie l’occasione per ribadire che il costo della manodopera impiegata per la realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria è da intendersi incluso nel canone di manutenzione
ordinaria mensile previsto per ogni singolo varco.
Art. 32 - Modalità di fatturazione dei lavori di manutenzione ordinaria,
preventiva, programmata, degli interventi a carattere di urgenza e delle
verifiche periodiche
La fatturazione del canone di manutenzione ordinaria, preventiva, programmata, gli interventi a
carattere di urgenza e le verifiche periodiche dovrà essere trimestrale posticipata. Le fatture
verranno liquidate a seguito di controllo tecnico-contabile delle medesime.
Per quanto non previsto nel canone di manutenzione, fermo restando l’obbligo di autorizzazione da
parte della S.C. Manutenzione Tecnica, si farà riferimento:
A. al Prezzario della Regione Piemonte anno 2006, soggetto al ribasso di gara,
B. per i materiali e la manodopera non riportati sul Prezzario suddetto, sarà riconosciuto
all’Impresa, dietro esibizione di fattura attestante il costo, un margine pari al 15% + 10%,
quali spese ed utili d’impresa, soggetti al ribasso di gara.
Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate ed
autorizzate dal Committente.
La corresponsione degli importi dovuti avverrà a 90 (novanta) giorni dalla data delle fatture a
mezzo bonifico bancario. Le fatture dovranno pervenire alla S.C. Economico Finanziario dell’ASL
TO 1 entro 10 giorni dalla loro data di emissione. In caso contrario il termine di pagamento si
intende proporzionalmente spostato, facendo fede per la data di ricezione da parte dell'A.S.L. TO 1
il protocollo fatture o il protocollo generale.
Le fatture dovranno riportare:
1. L’indicazione del canone mensile di manutenzione ordinaria, preventiva, programmata, gli
interventi a carattere di urgenza e le verifiche periodiche in vigore per ogni singolo impianto
elevatore specificando la sede presso la quale è ubicato l’impianto medesimo. A tale riguardo è
necessaria l’indicazione del centro di costo relativo alle strutture territoriali dell’ASL TO 1, di
cui verrà data indicazione da parte della S.C. Manutenzione Tecnica;
2. L'elenco analitico delle eventuali parti sostituite, indicando i prezzi unitari dei ricambi utilizzati
risultanti dal Prezzario della Regione Piemonte – edizione 2006 e/o dal listino ufficiale della
Casa Costruttrice, in vigore alla data di stipulazione del presente contratto;
3. La quantità utilizzata per ciascun materiale, nonché il relativo ammontare complessivo;
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4. L'indicazione del numero delle ore lavorative impiegate per ciascun intervento di manutenzione
ordinaria, preventiva, programmata e per gli interventi a carattere di urgenza;
5. L’indicazione del numero delle ore lavorative impiegate per gli eventuali interventi di
manutenzione straordinaria effettuati nel periodo oggetto di fatturazione;
6. L'ammontare del ribasso complessivo;
7. L'ammontare dell'importo netto derivante dall'applicazione del ribasso percentuale unico ed
uniforme stabilito in sede di gara;
8. La somma complessiva da liquidare insieme all'indicazione dell'importo dell'IVA;
9. La sottoscrizione della Ditta aggiudicataria.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, da realizzare in osservanza di quanto stabilito all’articolo 4
del presente Capitolato Speciale d’Appalto, saranno pagati su presentazione di regolare fattura emessa
dalla Ditta Aggiudicataria a fronte degli ordini di servizio, ricevuti ed autorizzati preventivamente dalla
S.C. Manutenzione Tecnica prima dell’esecuzione dell’intervento e dell’evasione della fornitura.
I pagamenti saranno effettuati entro 150 giorni dalla data di ricevimento della fattura a mezzo mandato,
a termini di legge.
In caso di ritardi nei pagamenti, il pagamento degli interessi sarà calcolato in base ad un tasso non
superiore a quello legale.
Art. 33 – Revisione dei prezzi
Ai sensi dell’articolo 133 commi 2.. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Il prezzo offerto, riconducibile ai canoni mensili, si intende fissato dalla Ditta appaltatrice in base a
calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza a tutto rischio e quindi indipendente da qualunque
eventualità prevedibile che essa non abbia tenuto presente.
La Ditta non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi
sfavorevole circostanza dipendente dal fatto suo proprio che possa verificarsi dopo
l’aggiudicazione.
Art. 34 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 117 D.Lgs. 12.04.2006 n.
163 e s.m.i. e dalla Legge 21/2/1991 n. 52 e s.m.i., a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario od un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il
contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 35 - Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.
Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.
Art. 37 – Piano di sicurezza sostitutivo
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre, entro venti giorni dall’aggiudicazione, il piano
sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la
sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 494 del 1996.
Art. 38 – Piano operativo di sicurezza
L’Appaltatore, entro 20 giorni dall’aggiudicazione, deve predisporre e consegnare al direttore dei
lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo
di sicurezza per quanto attiene alla proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto
ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi
di cui all’articolo 4, commi 1, 2, e 7 e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del
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decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4,
commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo di cui all’articolo 42, previsto dall’articolo 131 punto 2. lettera c)del D.Lgs. 12.04.2006
n. 163 e s.m.i. e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli
articoli 3 comma 4-bis del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. .
Art. 39 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.
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CAPO 8 – GARANZIE ECONOMICHE
Art. 40 - Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’articolo n. 75 punto 1. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è richiesto il versamento
di un deposito cauzionale pari al due per cento del prezzo di gara dei lavori da appaltare, da prestare
al momento della partecipazione alla gara medesima. Più precisamente l’importo previsto è pari ad
Euro 1.440,00=.
Ai sensi del punto 3. art. 75 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. la cauzione provvisoria può essere
prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di
pagamento a semplice richiesta.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, di cui all’art. 113 del suddetto Decreto
Legislativo, qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto.
Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un impresa di
assicurazione, essa deve:
a) Avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle
offerte;
b) Prevedere rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell’articolo 1944 del
codice civile;
c) Contenere l’impegno all’erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante;
d) Essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al D.M. 12/3/2004 n. 123 e s.m.i., in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.
Art. 41 - Cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 113 comma 1. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo
contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso
sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo
dei lavori eseguiti – attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento - pari al
50% dell’importo contrattuale.
Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è
svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito.
Successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare
per ogni 10% di lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti è automatico, senza
necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante da parte degli appaltatori, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in
originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
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L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa
vigente approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori.
Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto.
L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente dall’Amministrazione.
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia
può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto degli appaltatori di proporre azione
innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto
per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 42 – Riduzione delle cauzioni
L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 è ridotto al 50% per i concorrenti in
possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai
sensi dell'articolo n. 75 punto 7. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., purché riferiti univocamente
alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 29 è ridotto al 50% per gli appaltatori in
possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle medesime certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1.
siano comprovate dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella
necessaria per la qualificazione delle imprese singole.
Art. 43 - Assicurazione a carico delle imprese
Ai sensi dell’articolo 103 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i e dell’articolo129 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. gli appaltatori sono obbligati, contestualmente alla sottoscrizione del
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contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere emesso nessun S.A.L. se tale polizza
non sarà depositata presso la S.C. Tecnico dell’A.S.L. 1 TOdi Torino.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna degli impianti e
cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente i lavori oggetto di gara;
la stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed è
efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte degli esecutori.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza
deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma
assicurata non inferiore all’importo del contratto al lordo dell’I.V.A. e deve:
1. Prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di
uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante
destinati alle opere, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e
uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico,
frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o
dolosi propri o di terzi.
2. Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è
tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo
1665 del codice civile.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata
secondo quanto previsto dall’art. 103 del Regolamento e deve:
1. Prevedere la copertura dei danni che gli appaltatori debbano risarcire quale civilmente
responsabili verso prestatori di lavoro da loro dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e
verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché
verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in
conseguenza del comportamento colposo commesso dalle imprese o da un loro dipendente del
quale loro debbano rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone
delle imprese, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere o a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
2. Prevedere la copertura dei danni biologici;
3. Prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, per la direzione dei
lavori.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dagli appaltatori coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora gli appaltatori siano
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato
dall’articolo 95 del regolamento generale e dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 109 del 1994,
le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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CAPO 9 – CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE
CONTRATTUALI, PENALITA’ E RISOLUZIONE PER
INADEMPIENZA
Art. 44 - Penali in caso di ritardo
La Ditta Aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e
della perfetta riuscita dei lavori.
In caso di inadempienza contrattuale la S.C. Manutenzione Tecnica potrà applicare una penalità a
carico della Ditta Aggiudicataria. Le tipologie di inosservanza si possono sintetizzare nel seguente
modo, e precisamente:
− Per mancato rispetto dei termini contrattuali
− Per ogni ritardo nell’intervento richiesto
− Per deficienze di servizio
− Per ogni ordine di lavoro non assolto.
Per ogni ritardo nell'esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti, alla prima mezz'ora oltre
il termine di intervento stabilito, si applicherà una penale pari ad Euro 50,00=; per ogni ora
successiva Euro100,00= .
Il Soggetto Aggiudicatario non può sospendere in alcun modo gli interventi manutentivi in corso e
deve altresì provvedere attentamente e puntualmente ad assicurare una disponibilità di operai
specializzati e qualificati in relazione alle necessita temporali e qualitative del servizio che deve
garantire.
Per l’omessa esecuzione degli interventi manutentivi, nel rispetto delle scadenze programmate e
definite secondo il calendario di interventi da concordare con la S.C. Manutenzione Tecnica, si
applicherà un penalità di importo variabile, a discrezione della stazione appaltante, compresa tra
Euro 50,00= ed Euro 250,00= per ogni giorno di sospensione del servizio naturale e consecutivo.
Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l’immediata
messa in funzione degli impianti, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale di Euro
100,00= per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato e festivi).
Tutte le penali previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto sono contabilizzate in detrazione
in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di
ritardo.
L’importo complessivo delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti non può superare il
10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo, in materia di risoluzione del
contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
31
Art. 45 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni della S.C. Manutenzione Tecnica riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli,
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione degli interventi o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;
f) rallentamento degli interventi, senza giustificato motivo;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
l'espletamento dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatrici o cautelari che
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà
luogo l'accertamento dello stato di esecuzione del’intervento.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse all’affidamento dei lavori di manutenzione
a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma
maturata a credito dall’appaltatore in ragione degli interventi eseguiti.
La Stazione Appaltante si avvale della facoltà disciplinata dagli articoli n. 138, 139 e 140 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e pertanto interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del
completamento dell’intervento.
Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso
l’originario aggiudicatario.
32
CAPO 10 - SUBAPPALTO
Art. 46 – Subappalto
E’ vietato il ricorso al subappalto tranne che nei casi in cui l’aggiudicatario non sia in possesso delle
specifiche qualificazioni e fatte salve le disposizioni di legge.
L'appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione
dei lavori oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione
di interventi subappaltati.
Il responsabile del procedimento, nonché, se previsto, il coordinatore per l’esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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CAPO 11 – NORME FINALI
Art. 47 – Spese ed oneri contrattuali
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 48 - Responsabilità in genere dell’assuntore
Nell'esecuzione degli interventi, l'Impresa dovrà adottare, di propria iniziativa ed a proprie spese,
quelle cautele che valgano a prevenire danni alle opere dell'edificio ed infortunio agli operai, al
personale di sorveglianza, sia proprio che di altre Ditte, agli incaricati della S.C. Tecnico, nonché
alle persone estranee al servizio, in conformità a quanto disposto al CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI SICUREZZA.
Art. 49 - Riservatezza
L'appaltatore sotto la sua responsabilità si impegna in proprio e per il suo personale a garantire il
riserbo di tutte le notizie di cui detto personale venisse in qualsiasi modo a conoscenza concernenti
le attività svolte dal committente.
Art. 50 – Spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l’esecuzione degli interventi;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Art. 51 - Controversie
Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Torino.
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Art. 52 – Adeguamento alle disposizioni antimafia
L’Impresa Aggiudicataria dovrà produrre entro 10 giorni dalla notifica dell’avvenuta
aggiudicazione la documentazione necessaria ai fini delle disposizioni antimafia in vigore .
ABBREVIAZIONI
♣ Legge n. 2248 del 1865: legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
♣ Decreto n. 494 del 1996: decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal
decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 - attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
o mobili.
♣ Regolamento generale: decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici.
♣ Capitolato generale d'appalto: decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145.
♣ D.Lgs. 12.04.2006 n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
♣ Regolamento aziendale dei lavori in economia approvato con Deliberazione n.
131/B03/2007 del 28/02/2007.
M:\STEFANIA\ASCENSORI 1\CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 1.DOC
35
Allegato1)
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1
Via San Secondo, 29 - 10128 Torino Tel. +39 011 566 1 566
Codice Fiscale/Partita Iva 09737640012
_____________________________________________________________________________________________
S.C. MANUTENZIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRALE DEGLI ASCENSORI E
DEI MONTACARICHI PRESENTI PRESSO I PRESIDI SANITARI ED
OSPEDALIERI DELL’A.S.L. TO 1
Redatto dalla S.C. Tecnico
Geom. Paolo Nerozzi
Dott.ssa Stefania Vittoria Fornasiero
Febbraio 2008
IL DIRETTORE
S.C. MANUTENZIONE TECNICA
Arch. Antonietta Pastore
1
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di conduzione e manutenzione integrale, che si
articola in ordinaria, preventiva e programmata, con carattere di urgenza, le verifiche periodiche
nonché gli interventi di manutenzione straordinaria con possibilità di chiamate illimitate, degli
impianti elevatori installati presso alcune sedi dell’ASL TO 1, come risultanti dall’elenco allegato
costituente parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato B).
Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità
all’allegato «A» del suddetto, i lavori che eventualmente verranno affidati come interventi di natura
straordinaria, sono classificati nella categoria prevalente di opere: "IMPIANTI
ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI – OS4”.
Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 18 della legge n. 55 del 1990 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale.
L’esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
E’ compito della ditta appaltatrice curare gli impianti in modo da garantire la continuità del
funzionamento in sicurezza dei vari impianti elevatori affidati, uniformandosi alle necessità
organizzative indicate e/o impartite di volta in volta dalla stazione appaltante.
Resta inteso che, per quanto attiene le operazioni di carattere straordinario e per le forniture di
materiali, codesta ASL TO 1 non intende accordare alla ditta aggiudicataria il diritto di esclusiva,
ipotizzato dall’art.1567 del Codice Civile.
L’ASL TO 1 si riserva pertanto la facoltà, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare
l’esecuzione di alcuni interventi della stessa natura e/o di ogni altra tipologia ad altre imprese. La
ditta Aggiudicataria è tenuta a dare tutta la sua collaborazione senza creare alcun ostacolo
all’esecuzione dei lavori da parte di altre ditte. In caso contrario, si configura grave inadempienza
contrattuale e l’ASL TO 1, avrà la facoltà di rescissione unilaterale del contratto, senza nulla dovere
alla affidataria.
L'Amministrazione appaltante é tenuta a consentire il regolare svolgimento delle operazioni di
conduzione e manutenzione degli impianti, intervenendo presso gli uffici competenti per il rilascio
delle autorizzazioni per l'accesso ai locali in cui sono installate le attrezzature e gli impianti oggetto
del presente contratto.
L'Amministrazione appaltante inoltre s’impegna a fornire l'energia elettrica per l'alimentazione di
tutte le parti elettriche dei vari impianti e per il funzionamento degli attrezzi e delle apparecchiature
necessarie al servizio di conduzione e manutenzione.
Art. 2 – Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori
Il manutentore dovrà assicurare i lavori di manutenzione con modalità, termini e condizioni stabilite
dal presente capitolato.
Si precisa che deve intendersi per manutenzione ordinaria e programmata, l'effettuazione di tutti gli
adempimenti tecnici di seguito specificati allo scopo di assicurare una costante efficienza.
Con la manutenzione programmata, preventiva ed integrale, la ditta si pone l’obiettivo di mantenere
la sicurezza e l’efficienza degli impianti.
2
Sicurezza e caratteristiche tecniche degli impianti dovranno essere mantenute costantemente per
tutta la durata dello stesso.
La Ditta deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato ed in generale di
marche / costruzione diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o concessionaria di
una sola determinata marca.
Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni sotto citate o di altre,
per legge comunque necessarie, l’Aggiudicatario dovrà adeguare il programma di manutenzione
senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.
La Ditta si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l’integrità progettuale e
funzionale degli elevatori.
Le parti d’impianto sostituite o gli impianti di nuova fornitura, se diversi dalle/dai precedenti,
andranno condotte e sottoposte a manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione.
L'Appaltatore è tenuto a collaborare con i tecnici della S.C. Manutenzione Tecnica allo scopo di
adeguare gli interventi alle esigenze dell’utenza, nonché proporre eventuali opere straordinarie di
modifica delle caratteristiche degli impianti al fine di aggiornarne la tecnologia rendendoli in tal
modo atti ad aumentare l’operatività ed a migliorare in affidabilità. Il Manutentore deve avvalersi di
tecnici formati e patentati secondo la norma. Inoltre il manutentore deve possedere le conoscenze
tecniche per proporre alla stazione Appaltante ogni dispositivo o apparecchiatura di nuova
concezione predisposte ad adeguare maggiormente gli impianti al servizio cui sono dedicati. Il
Manutentore deve disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le
caratteristiche presenti degli impianti elevatori. Il Manutentore deve essere in grado di relazionare
adeguatamente sugli stati d’uso e sulla qualità delle prestazioni degli impianti stessi. A tal fine si
veda anche quanto riportato nell’ articolo del presente Capitolato Speciale d’appalto denominato
"Verifiche di conformità".
Per gli impianti servoscala inclusi nel presente contratto di manutenzione, si intendono valide solo
le normative effettivamente applicabili a tali impianti e quindi anche i relativi obblighi, ferme
restando le disposizioni relativamente a tutti gli altri disposti del presente Capitolato.
Art. 3 – Interventi di manutenzione ordinaria, preventiva e programmata,
con carattere di urgenza
I lavori di manutenzione ordinaria, che si esplicano in un numero illimitato di chiamate nei tempi di
esecuzione sottodescritti, sono previsti per assicurare il continuo e buon funzionamento degli
impianti elevatori, ripristinando la messa in funzione dei medesimi in caso di fermo impianto
temporaneo, entro i più brevi tempi possibili.
La conduzione degli impianti elevatori deve essere tale da garantire costantemente la funzionalità
degli stessi riducendo i "FUORI SERVIZIO" a casi eccezionali, e comunque per cause non
imputabili alla manutenzione, nelle ore di punta.
A tale scopo la Ditta appaltatrice dovrà provvedere con mezzi propri e con proprio personale al
controllo ed alla verifica delle apparecchiature e parti di impianti, allo scopo di garantire il
tempestivo intervento del personale addetto per l'eliminazione e riparazione preventiva delle parti
risultanti difettose ed allo scopo anche di prevenire eventuali anomalie.
Pertanto il canone di manutenzione ordinaria dovrà prevedere l’espletamento dei seguenti lavori:
− controllo periodico dello stato di efficienza di tutte le apparecchiature meccaniche,
idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche installate nelle sale macchine quali: argano, viti
senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, pulegge, motori del
freno, bobine del freno elettromagnetico, limitatore di velocità, avvolgimenti statorici e
rotorici delle macchine elettriche, collettori, raddrizzatori, apparecchiature oleodinamiche
per gli impianti a pistone;
3
− verifica dello stato di efficienza degli interruttori automatici, dei contattori, dei fusibili, del
grado di isolamento;
− controllo periodico dello stato di integrità delle parti murarie e basamenti di appoggio
connessi alla integrità conservativa degli impianti;
− verifica nei vani corsa delle funi di trazione affinché il prescritto coefficiente di sicurezza
risulti invariato, le funi di compensazione e quelle del limitatore di velocità con le relative
apparecchiature per l'arresto di cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità, le carrucole
di rinvio, i cilindri ed i pistoni negli impianti oleodinamici;
− verifica dell’eventuale presenza di acque infiltrate nelle fosse degli elevatori;
− controllo ai piani dello stato delle bottoniere, delle segnalazioni luminose degli interruttori
elettrici, della sospensione delle porte, serrature, chiudiporta, invertitori di corsa, contatti di
livellamento, porte di piano, meccanismi di blocco delle porte automatiche, scorrimento
delle stesse, dispositivi per l'azionamento ed il controllo della chiusura ed apertura delle
stesse, serrature e controserrature, dispositivi di richiusura automatica;
− verifica nelle cabine delle bottoniere, delle segnalazioni luminose, delle cellule
fotoelettriche, dei chiudiporta automatici, dei contatti delle porte, degli apparecchi di
sicurezza, dei pattini, delle sospensioni delle porte, dei citofoni, dei corpi illuminanti, la
integrità dei pavimenti, dei rivestimenti interni di cabina e la intelaiatura portante della
stessa;
− mantenere perfettamente puliti gli interni delle cabine e verificarne l’integrità delle finiture.
A tale scopo i sopra citati interventi dovranno effettuarsi con le seguenti periodicità:
a) controlli quindicinali
− grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti;
− funzionalità dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti;
− segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;
− illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine;
− citofoni di cabina;
− impianti allarme;
− bottoni e bottoniere di cabina e di piano;
− adeguato livellamento al piano;
− verifica dei relè necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e
sicurezza;
− verifica dei combinatori telefonici presenti nelle cabine passeggeri degli impianti;
− pulizia delle finiture delle cabine e verifica della integrità delle stesse;
− pulizia con apposito prodotto per inox delle pennellature costituite da questo materiale;
− pulizia dei tappetini e verifica del loro posizionamento;
b) controlli mensili
− verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a
corredo;
− verifica dell'integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa;
− verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue
strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche;
c) controlli semestrali
− simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto;
− verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici;
4
−
−
−
−
−
−
verifica dei collettori elettrici;
verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica;
verifica dell’efficienza dei collegamenti verso terra;
verifica della velocità di esercizio dell'impianto e sua variazione;
ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso;
basamenti ed opere murarie;
d) controlli annuali
− redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle parti di
impianto maggiormente sollecitate ;
− preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione,
evidenziando altresì eventuali necessità o proposte migliorative per l’anno di gestione
successivo.
Per manutenzione programmata si intendono tutti quegli interventi finalizzati a contenere il degrado
normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi
interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro
destinazione d’uso (D.P.R. 08/12/1991 n. 447 art. 8.2.). Detta attività si svolgerà eseguendo le
operazioni di seguito riportate.
L’attività di manutenzione intesa come l’insieme degli interventi di riparazione degli impianti e di
sostituzione di elementi deteriorati o usurati, al fine di assicurare la continua e completa fruibilità
delle opere e la conservazione dello stato d’uso, è classificata anche come “manutenzione
preventiva programmata”.
La manutenzione preventiva programmata è pertanto una “manutenzione eseguita a intervalli
predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la
degradazione del funzionamento di un’entità”.
Suo scopo è di rendere più affidabile e sicuro il funzionamento degli impianti.
Il canone di manutenzione ordinaria dovrà contemplare l’esecuzione dei lavori di “manutenzione
preventiva programmata” previsti dalla Stazione Appaltante.
Il personale addetto alla manutenzione, costituito da tecnici specializzati muniti di patente ad
operare, si occuperà:
1. dei rilievi strumentali delle caratteristiche preventive programmate;
2. delle manutenzioni generali preventive programmate;
3. delle riparazioni.
Il Manutentore provvederà inoltre, quando necessario, a sostituire o riparare a sue spese tutte le
parti usurate dal normale esercizio.
Il canone comprende inoltre tutti gli oneri di mano d’opera, materiali ed altro relativi alla
sostituzione delle seguenti parti:
− cabina e piani: bottoni, segnalazioni luminose, contatti porte, parti mobili degli apparecchi
di sicurezza, pattini o rulli di scorrimento, carrucole ed eccentrici, sospensioni porte,
operatori, pattini retrattili, serrature, azionamenti meccanici e contatti elettrici;
− vano: funi di trazione, di compensazione del limitatore, tenditori e relativi attacchi, pulegge,
nastro selettore, cavi flessibili e linee elettriche, apparecchi telefonici e loro connessioni. Per
gli impianti idraulici: pistone, cilindro, linee di mandata e relative guarnizioni;
− locale macchina: complesso dell’apparato di trazione comprendente: ingranaggi elicoidali,
cuscinetti, bronzine, carrucole e pulegge, bobine, leve e guarnizioni del freno, spazzole e
porta spazzole, motore, avvolgimenti statorici/rotorici e collettori, componenti elettrici ed
elettronici, selettore, limitatore di velocità, centralina e valvole per impianti idraulici; relè
per il collegamento al sistema di controllo e segnalazione degli impianti.
5
− altro: materiale necessario alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, mezzi per
accedere agli organi da ispezionare, eventuali forniture di pesi e altro materiale per prove di
bilanciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche.
Sono inclusi nel presente contratto la pulizia e disinfestazione – igienizzazione delle fosse e sale
macchina, la pulizia delle cabine, anche internamente, e binari di scorrimento delle porte, la
sostituzione delle lampade e delle spie luminose e tutto quello che non è espressamente descritto per
i materiali e lavori elencati nel presente articolo. Lampade di illuminazione degli impianti, vano,
cabina, locale macchina; batterie, gruppi di continuità o tamponi per i sistemi di sicurezza o
emergenza.
Le opere (sostituzioni, riparazioni, ecc..) comprese nel Canone verranno escluse da questo solo se
inequivocabilmente dimostrato e conseguenti alla rottura delle parti riparate a seguito di azione
vandalica e comunque a danno causato da persone. A tal fine il Manutentore, qualora ritenga che gli
interventi siano da remunerarsi al di fuori del Canone, è tenuto ad informare il Committente della
necessità della effettuazione degli stessi nel minor tempo possibile.
Qualora il Committente ritenga invece che le opere che il Manutentore valuta extra-Canone siano in
questo comprese, ordina l’esecuzione delle stesse al Manutentore il quale è comunque tenuto a
ripristinare la funzionalità dell’impianto entro settantadue ore decorrenti dalla segnalazione del
fermo impianto.
I lavori di manutenzione programmata saranno svolti attraverso visite di manutenzione, secondo la
temporalità sopramenzionata con frequenza di almeno una visita al mese, nel normale orario di
lavoro del Manutentore, secondo un programma di lavoro di manutenzione preventiva.
Nel corso delle visite saranno eseguite tutte le operazioni stabilite dal programma di manutenzione.
La regolarità delle visite sarà testimoniata dalla firma degli addetti incaricati, come di seguito
specificato, in calce ad un rapporto con l’annotazione della data della visita stessa e delle operazioni
effettuate. Detto rapporto sarà inviato alla S.C. Manutenzione Tecnica entro 5 giorni dalla visita.
Nel corso della verifica annuale della documentazione di impianto, copia aggiornata del registro
delle visite conservato presso il locale macchine verrà allegato al libretto di impianto di cui all’art.
16 del D.P.R. 162/99.
I lavori di sostituzione delle parti usurate comprese nel contratto, dovranno essere eseguiti con le
modalità e nei tempi concordati con la S.C. Manutenzione Tecnica.
Infine per interventi a carattere di urgenza, compresi anch’essi nel canone di manutenzione
ordinaria, si deve intendere l'insieme di tutte quelle operazioni atti a ripristinare l'efficienza degli
impianti, interrotta per disfunzioni o guasti improvvisi.
E’ intervento con carattere di urgenza il guasto rilevato dalla Impresa direttamente, oppure dalla
Amministrazione ed, in questo caso, l’intervento è attivato “a chiamata” anche a mezzo telefono,
fax o telegramma, in ore diurne e notturne, sia in giorni feriali che festivi. Al termine dell’intervento
l’impresa procederà ad inoltrare immediato avviso all’Amministrazione, per iscritto o telefax, la
quale potrà fissare data e modalità di un eventuale sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad
accertare l’idoneità della riparazione ed il perfetto funzionamento dell’impianto. Del sopralluogo
verrà redatto verbale in duplice copia, controfirmato dalle parti. L’impresa comunicherà alla
Amministrazione i recapiti ed i nominativi dei responsabili cui indirizzare le richieste di intervento.
Il manutentore non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che risultano necessari. Per tali interventi e
riparazioni dovrà essere utilizzata la massima celerità d’intervento al fine di eliminare il guasto nel
tempo strettamente necessario alla localizzazione dello stesso e alla esecuzione del lavoro. In ogni
caso l'intervento deve avvenire entro mezz’ora dalla richiesta di intervento.
Qualora la ditta non provveda di sua iniziativa come sopradescritto, sarà soggetta a penalità come
previsto dal presente capitolato speciale d'appalto. Il committente avrà inoltre diritto di imporre
quelle riparazioni, sostituzioni od opere che, nell'interesse dell’intervento e della buona
conservazione degli impianti, ritenga necessario effettuare.
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Nel caso che la ditta non provveda ad eseguire quanto richiesto, nel tempo e con le modalità
stabilite, anche in ore straordinarie, notturne e/o festive, l'amministrazione si riserva di procedere in
danno, affidando le prestazioni ad altra ditta.
Qualsiasi lavoro ritenuto necessario e che implichi l'interruzione di qualche servizio, deve
preventivamente essere autorizzato dall'amministrazione attraverso il referente individuato dalla
S.C. Manutenzione Tecnica.
Si intende che le operazioni di manutenzione che comportano le sospensioni del servizio, fatte
senza il predetto assenso, saranno ritenute arbitrarie e soggette alle previste penalità.
E' fatto assoluto divieto alla ditta di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e
precisa autorizzazione dell'amministrazione. In caso contrario, oltre alla prevista penale, la ditta sarà
tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.
Art. 4 – Informazioni agli utenti
In caso di riparazione programmata e comunque in tutti i casi, con gli anticipi richiesti dal singolo
caso, il Manutentore informerà gli utenti degli impianti mediante un cartello posto in evidenza
nell’edificio interessato riportante il giorno di inizio dei lavori di riparazione, la durata dei lavori
stessi, la data di fine lavori.
Art. 5 – Verifiche periodiche
Il Manutentore ha l’obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per
l’effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all’art. 13 del D.P.R. 162/99
per gli ascensori e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le piattaforme
per disabili. Entro il 01 novembre e il 01 maggio di ogni anno, il Manutentore comunicherà per
iscritto al Committente l’elenco degli impianti che, distintamente per ogni mese da gennaio a
dicembre dell’anno successivo, devono essere sottoposti alla verifica biennale di cui sopra. Sarà
cura del Committente concordare con il soggetto incaricato della verifica periodica le date di
effettuazione delle verifiche stesse, alle quali è tenuto a partecipare il Manutentore con personale
qualificato, come disposto dell’art. 13 D.P.R. 162/99.
Il Manutentore è tenuto ad eseguire sull’impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal
soggetto incaricato della verifica periodica per l’esecuzione della stessa. Tutti gli oneri che il
Manutentore sostiene per l’effettuazione degli interventi indicati nei verbali di verifica periodica si
intendono compresi nei canoni di manutenzione ordinaria di ogni singolo impianto anche quando la
verifica venga effettuata in più riprese. Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell’impianto
non preventivamente formalmente segnalate dal Manutentore, si applicano le penali riportate
nell’articolo "Sanzioni e penali" del presente Capitolato. In tal caso il Manutentore sarà anche
tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell’impianto da
parte dell’organo verificatore, senza nulla a pretendere dal Committente.
Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell’art. 13 del
D.P.R. 162/99, è invece totalmente a carico del Committente. Per l’esecuzione delle verifiche
straordinarie di cui all’art. 14 del D.P.R. 162/99, vale quanto sopra riportato in termini di oneri a
carico del Manutentore per le verifiche periodiche.
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Art. 6 – Nuovi impianti
In caso di installazione di nuovi impianti in immobili gestiti dal Committente, l’importo del canone
di manutenzione verrà aggiunto nella contabilità a partire dal mese di effettiva messa in esercizio
del nuovo impianto.
Tale canone sarà da intendersi relativo a tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente
capitolato e quindi paritetico, come servizio ed importo mensile, agli impianti già in manutenzione.
Il Committente formalizzerà l’aggiunta del nuovo impianto all’interno del contratto in essere,
tramite una comunicazione ufficiale alla Ditta di Manutenzione, con l’indicazione di tutti i dati
relativi all’impianto ed il relativo canone di manutenzione mensile.
La manutenzione avrà inizio dalla data in cui la proprietà dell’impianto comunicherà al comune
competente per territorio la messa in esercizio dell’impianto se si tratta di ascensore soggetto ai
disposti del D.P.R. 162/99 o della Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 oppure dalla data di messa in
esercizio comunicata dal Committente al Manutentore se trattasi di altro impianto. Da tale data
potrà essere addebitato al Committente il canone di manutenzione per il nuovo impianto assumendo
come primo mese addebitabile per intero quello di messa in esercizio dell’impianto.
Art. 7 – Documentazione
La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del contratto di
manutenzione è conservata presso la S.C. Manutenzione Tecnica dell’A.S.L. TO 1, salvo per le
parti da conservare presso gli impianti.
È a carico del manutentore verificare, entro il 31 marzo di ogni anno, la completezza della
documentazione necessaria a norma di legge, sia quella da conservare presso l’impianto che quella
da tenere a cura del Committente. A seguito di tale verifica, entro la data sopra citata, il
Manutentore segnalerà al Committente eventuali carenze della documentazione stessa, in forma
scritta e singolarmente per ogni impianto.
È inoltre a carico del Manutentore la creazione, l’aggiornamento e la corretta tenuta del libretto di
impianto di cui all’art. 16 del D.P.R. 162/99. Copia del libretto verrà conservata presso gli Uffici
tecnici del Committente unitamente alla restante documentazione degli impianti che non vada
tenuta presso gli impianti stessi. Sarà cura del Manutentore, con oneri a suo carico, predisporre
copia della documentazione tecnica oltre al libretto che sia necessario tenere presso il locale
macchine degli impianti unitamente ai registri delle visite manutentive di cui all’articolo "Modalità
di svolgimento del servizio di manutenzione programmata".
Il Manutentore deve verificare altresì entro il 31 marzo di ogni anno che all’interno delle cabine
degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell’art. 16 del D.P.R. 162/99 con
le indicazioni previste. Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni difformi da
quanto previsto dalla norma, il Manutentore è tenuto ad installarle o sostituirle con quelle corrette
entro il 30 aprile successivo alla verifica.
Tutti gli oneri necessari all’espletamento da parte del Manutentore di quanto previsto nel presente
articolo sono a completo carico del Manutentore stesso e si intendono compresi nei canoni di
manutenzione di contratto.
Art. 8 – Tipologia degli interventi di manutenzione straordinaria
La Ditta dovrà segnalare al Direttore Lavori in tempo utile, qualunque necessità di carattere
straordinario eccedente i lavori sopra indicati e precisamente interventi di manutenzione ordinaria,
preventiva e programmata, a carattere di urgenza nonché le verifiche periodiche. Dovrà
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contestualmente produrre specifico preventivo di spesa riguardante gli interventi straordinari
nonché le eventuali proposte di miglioria degli impianti stessi.
Sia le segnalazioni, sia le proposte di cui sopra dovranno essere corredate da descrizione dettagliata
dei materiali per l’esecuzione degli interventi in questione, dei prezzi unitari ove mancanti nel
prezziario regionale della Regione Piemonte e della tempistica, oltre che della descrizione delle
opere accessorie edili, elettriche, di carpentiere, ecc.
Detti interventi al di fuori del piano di conduzione e manutenzione dovranno essere prima
autorizzati, con specifico Ordine di Servizio della S.C. Manutenzione Tecnica.
Nel caso in cui il guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose, il Manutentore è tenuto a
contattare immediatamente le strutture operative del Committente per sottoporre la necessità
dell’intervento con urgenza e ad eseguirlo previo benestare telefonico. Comunque il Manutentore
deve immediatamente avvisare le strutture di Pubblico Soccorso se valuta necessario il loro
intervento.
Il Manutentore avrà facoltà di proporre al Committente, mediante relazioni tecniche dettagliate e
preventivi particolareggiati, interventi di adeguamento sugli impianti derivanti da nuove tecnologie
proposte dal mercato, oltre a quelli previsti nel precedente articolo "Verifiche di conformità".
Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma dovrà essere
di ausilio per quest’ultimo per pianificare le opere di adeguamento migliorativo degli impianti in
funzione delle proprie scelte tecniche.
E’ facoltà del Committente assegnare l’esecuzione delle opere oggetto del preventivo di cui sopra
mediante gara pubblica tra Ditte aventi titolo di legge all’esecuzione dei lavori, tra le quali dovrà
essere compresa come invitata alla gara anche la Ditta manutentrice.
Art. 9 - Condizioni particolari
Gli interventi di manutenzione potranno essere eseguiti in concomitanza con l’orario di lavoro e
quindi in presenza, all’interno dei Presidi sanitari ed ospedalieri, di pazienti, di personale
infermieristico e medico.
Di tale condizione l’impresa dovrà tenere conto in sede di offerta in quanto potranno verificarsi
occasionali interruzioni dei lavori o altri impedimenti necessari per garantire l’esercizio delle
attività lavorative o sanitarie o da queste determinati.
Art. 10 – Variazione degli interventi manutentivi
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nell’espletamento degli interventi
manutentivi oggetto del presente appalto quelle variazioni che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti in materia dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Non sono riconosciute varianti prestazionali e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto da parte della S.C. Manutenzione Tecnica.
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CAPO 2 – DURATA DEL CONTRATTO E CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE
Art. 11 - Ammontare e durata del contratto
L'importo a base di gara per i lavori di manutenzione integrale degli impianti elevatori presenti
presso alcuni presidi sanitari ed ospedalieri dell’A.S.L. TO 1 ammonta a complessivi Euro
70.000,00= oneri fiscali inclusi.
Tale cifra indica l'importo presunto a base di gara sul quale verrà proposto il ribasso percentuale
unico ed uniforme.
Il quadro economico relativo ai lavori oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto è il
seguente:
Importo complessivo canone manutenzione ordinaria, preventiva e Euro 23.520,00=
programmata, con carattere d’urgenza e verifiche periodiche
Importo complessivo opere di miglioria impianti
Euro 20.813,00=
Importo complessivo manutenzione straordinaria impianti
Euro 14.000,00=
Totale complessivo
Euro 58.333,00=
IVA 20%
Euro 11.667,00=
Totale complessivo IVA inclusa
Euro 70.000,00=
Accantonamento ex art. 18 2%
Euro 1.167,00=
La durata del contratto è pari a mesi sei decorrenti dalla data di stesura del verbale di consegna degli
impianti da parte della Stazione Appaltante.
Il contratto potrà comunque risolversi anticipatamente, rispetto alla data contrattuale stabilita, a
seguito di esaurimento delle somme previste per la presente gara.
La stipulazione del contratto di appalto deve avvenire entro sessanta giorni dal provvedimento di
aggiudicazione definitiva, secondo quanto stabilito dall’art. 11 punto 9. D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
La Stazione Appaltante provvederà alla comunicazione d’ufficio di aggiudicazione alla ditta
risultata migliore offerente ed agli offerenti esclusi, nei termini previsti ai commi a) e b) punto 5.
art. 79 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
La comunicazione potrà essere inviata anche tramite fax.
La procedura di affidamento del contratto oggetto di gara è disciplinata dagli artt. 11 e 12 del
suddetto Decreto Legislativo nonché dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i. .
I provvedimenti adottati dalla Stazione Appaltante in caso di risoluzione del contratto per fallimento
o per grave inadempimento dell’esecutore sono disciplinati agli articoli n. 138, 139 e 140 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Art. 12 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione da adottare nella scelta del migliore offerente è quello del prezzo più
basso determinato mediante massimo ribasso percentuale unico ed uniforme da applicare sia sul
canone di manutenzione ordinaria pari a complessivi Euro 28.224,00= oneri fiscali inclusi, sia sulle
voci di intervento per la manutenzione straordinaria previste sul Prezzario delle Opere Pubbliche
della Regione Piemonte - Edizione 2006 approvata con D.G.R. 30-5269 del 12.02.2007 pubblicata
sul B.U.R. n. 9 del 01.03.2007 -.
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Il medesimo ribasso avrà validità altresì sul listino ufficiale delle case costruttrici degli impianti in
vigore all’atto dell’intervento, per le voci non contemplate nel Prezzario regionale, per gli interventi
di cui all’art. 8 e per la quota del 24,3% relativa alle ore in economia .
La Stazione Appaltante provvederà alla esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia secondo quanto previsto dal comma 9.
art. 122 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Non si procederà all’aggiudicazione qualora sia pervenuta una sola offerta valida secondo quanto
disposto al punto 4. art. 55 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
E’ altresì disposto che l’aggiudicazione non avverrà se nessuna offerta risulti conveniente od idonea
in relazione all’oggetto dei contratti da stipulare, così come previsto al punto 3. Art. 81 D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Qualora vi sia parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà in sede di gara, alla richiesta
di miglioria del ribasso percentuale unico ed uniforme proposto.
Nel caso in cui tale esperimento non sortisse effetti, si procederà all’aggiudicazione mediante
sorteggio.
Condizione essenziale per la formulazione dell’offerta è il possesso di tutti i requisiti tecnici previsti
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Il mancato possesso dei requisiti di capitolato è causa di esclusione.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.
Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è da intendersi unico, fisso ed invariabile per tutta la
durata del contratto.
Dovrà essere espresso in cifre ed in lettere precisando che, in caso di discordanza tra quanto
indicato in lettere e quanto indicato in numero, verrà ritenuto valido il ribasso percentuale indicato
in lettere.
Per la formulazione dell’offerta le ditte partecipanti dovranno seguire lo schema vincolante
(Allegato 4) di seguito allegato.
art. 13 - Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato a “misura” ai sensi dell’articolo n. 53 punto 4 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e
s.m.i. .
Il contratto di manutenzione, oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, consiste in
prestazioni da pattuirsi in un determinato arco di tempo tra la Stazione Appaltante e la Ditta
Aggiudicataria, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità
dell’A.S.L. TO 1.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità
effettivamente eseguite degli interventi, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 comma 3. D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
I prezzi contrattuali unitari da applicare alle singole quantità di interventi eseguiti, determinati
applicando il ribasso percentuale unico ed uniforme proposto dalla ditta aggiudicataria ai prezzi
unitari presenti sul Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte – Edizione 2006,
devono comprendere:
a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, sprechi, ecc. nessuna eccettuata,
per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi e utensili del
mestiere, più idonei e moderni nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed
accessori di ogni specie, beneficio, ecc. nonché nel caso di lavoro notturno, comprende anche la
spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera in perfetto stato di utilizzo e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare uso, ecc. le attrezzature, tutto come sopra;
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d) per i lavori a misura, tutte le spese per i ponteggi a norma di legge ed ogni altro mezzo d'opera,
assicurazione di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego,
indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse;
mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, da utilizzare in particolare, in caso di sospensione
dei lavori senza oneri aggiuntivi per l’Azienda Sanitaria, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e
discesa, ecc. e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che i soggetti aggiudicatari
dovranno sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente indicati o richiamati nei vari
articoli o nell'Elenco Prezzi.
I prezzi unitari contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili, ordinate ed
autorizzate ai sensi dell’art. 132 comma 3. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. .
I prezzi per lavori a misura diminuiti del ribasso d’asta, s’intendono accettati dal soggetto
aggiudicatario in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Per l’esecuzione di categorie di lavori, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti sull’elenco
prezzi di riferimento, si procederà alla determinazione dei prezzi osservando le disposizioni previste
all’art. 136 D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i. .
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CAPO 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 14 - Interpretazione del Capitolato Speciale d’Appalto
In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato
Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto. Per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli in materia del codice civile.
Art. 15 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
b) il Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui all’articolo 131 lettera b) punto 2. D.Lgs. 12.04.2006
n. 163 e s.m.i. o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 D.Lgs. n.
494/1996 e s.m.i., eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 3, comma
4-bis, e 5, comma 1-bis, dello stesso D.Lgs.;
c) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 131 lettera c) punto 2. D.Lgs. 12.04.2004 n.
163 e s.m.i. .
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 per quanto
applicabile;
- il Regolamento aziendale dei lavori in economia approvato con Deliberazione n.
131/B03/2007 del 28/02/2007.
Art. 16 – Norme applicabili
Nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, il Manutentore dovrà conformarsi a tutta la normativa
vigente, al momento dell’effettuazione delle prestazioni, in materia di ascensori e piattaforme per
disabili.
Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:
- la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante
norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della
relativa licenza di esercizio";
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-
la norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli
ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici.";
- la norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli
ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici.";
- la norma UNI 10411 - "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti.";
- il D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n.
86/312/CEE relative agli ascensori elettrici." per le parti ancora applicabili;
- il D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l’esecuzione della L. 24-10-1942,
n. 1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate;
- il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e
montacarichi in servizio privato." per la parti ancora applicabili;
- il D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a
vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
- il D.M. 14 giugno 1987, n. 246 - "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile
abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente Capitolato;
- il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. ";
- il Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro";
- il D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 - "Regolamento recante attuazione della direttiva n.
90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le
parti ancora applicabili;
- la Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme
elevatrici per disabili";
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine";
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli
impianti di sollevamento;
- la Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare la utilizzazione
degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le
parti relative agli impianti di sollevamento;
- la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di
sollevamento;
- il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere
architettoniche." per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- la Legge 46/90 del 5 marzo 1990 - "Norma per la sicurezza degli impianti elettrici.";
- il D.P.R. 547/55 - "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro." e normative
applicative;
- il Decreto legislativo 626/94 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro e relative normative di applicazione;
- il Decreto legislativo 494/96 per la sicurezza nei cantieri edili e relative normative
applicative nei casi in cui si ricada nei presupposti dello stesso.
L’elenco sopra riportato si intende non esaustivo.
Il Manutentore è quindi tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti
affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.
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Art. 17 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale d’Appalto e dei suoi allegati da parte
dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici di lavori pubblici,
nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
Art. 18 – Successione e Fallimento dell’appaltatore
In caso di morte dell’appaltatore, se persona fisica, l’A.S.L. TO 1 potrà risolvere il contratto od
accordare agli eredi la continuazione.
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, a tutela dei propri interessi, di
quanto disposto in materia dalla normativa nazionale vigente in materia nonché di quanto disposto al
TITOLO III – DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI
– Capo I – Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. .
E’ prevista altresì l’osservanza di quanto stabilito e disciplinato dall’art. 37 commi 18 e 19 del
Decreto Legislativo suddetto.
Art. 19 - Norme generali sui materiali di ricambio e sull'esecuzione
Nell'esecuzione degli interventi manutentivi devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali di ricambio utilizzati
nonché, per quanto concerne i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’Appalto.
I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere “nuovi”, originali, della stessa marca del pezzo
sostituito, o anche del tipo consigliato dalle case costruttrici. Inoltre i suddetti materiali di ricambio
utilizzati devono essere di qualità controllata e garantita e devono possedere le certificazioni e le
conformità previste dalla normativa vigente.
La S.C. Manutenzione Tecnica si riserva di chiederne caratteristiche e marchi.
Al fine di garantire regolari interventi di manutenzione l’Appaltatore deve essere sempre in grado di
avere la disponibilità immediata dei materiali onde arrivare in ogni momento a sostituire qualsiasi
componente per tutti gli impianti senza alcun ritardo, ripristinando così immediatamente il regolare
funzionamento degli impianti.
Non sono ammessi ritardi e periodi di attesa per l’installazione di componenti e pezzi di ricambio.
E’ fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi.
La sostituzione dei materiali dovrà essere giustificata dal relativo rapporto tecnico
all’Amministrazione, inoltre, i materiali sostituiti dovranno essere recuperati o avviati ad ulteriore
destinazione, a cura e spese dell’Impresa, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti.
L’Amministrazione potrà rivalersi sull’Impresa per qualsiasi onere sostenuto per la mancata
osservanza delle suddette disposizioni, compreso il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
L’impresa appaltatrice provvederà a riparare o sostituire, quando ciò sia necessario, tutte le parti
soggette all’usura del normale esercizio, in particolare:
Cabina:
bottoni, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, chiudiporte automatico, contatti porte,
apparecchi sicurezza, pattini guide, sospensioni porte, operatori, attacchi funi, retrattili.
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Componenti dei dispositivi di emergenza ritorno al piano, impianti citofonici o di allarme e relative
linee di alimentazione;
L’illuminazione del locale macchina, vano ascensori, locale rinvii e cabina mobile;
pareti, tetto, pavimento della cabina;
Pannelli, telai, imbotti delle porte di piano e di cabina.
Piani:
bottoni, segnalazioni luminose, sospensioni porte contatti porte, serrature, chiudiporta, invertitori
impulsori, contatti di livellamento.
Vano:
funi di trazione e di compensazione, funi limitatore, tenditori, pulegge di rinvio, nastro selettore,
cavi flessibili, apparecchi telefonici e loro connessioni, cilindri e pistoni di impianti oleodinamici.
Locale macchina:
motore, centralina e valvole per impianti oleodinamici, generatore e parti del gruppo manovra
comprendenti: cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, bobine del freno elettromeccanico, motori
del freno, ceppi del freno, spazzole, avvolgimenti, collettori, elementi rotanti, contatti, bobine,
resistenze per manovra e per circuiti,motore, armatura elettromagnete, pulegge, contatti e
ingranaggi, selettore, contatti capifissi, limitatore di velocità, raddrizzatori, trasformatori.
Sono invece a carico dell'Amministrazione:
− i lavori di modifica, di rimodernamento o di adeguamento a nuove leggi degli impianti
esistenti nonché l’installazione di nuovi impianti comunque richiesti o prescritti dalle
autorità governative. Detti lavori saranno dall’impresa eseguiti previa presentazione e
approvazione del preventivo di spesa, da parte del competente della S.C. Manutenzione
Tecnica;
− i vetri, gli specchi ed i tappeti delle cabine;
− le riparazioni alle strutture murarie dell’edificio inerenti all’impianto, alle protezioni
cancelletti o porte esterne, alle pareti o recinzioni del vano di percorso, le opere murarie in
genere e la relativa manovalanza;
− gli oneri relativi all’eventuale sostituzione totale del “gruppo di manovra” dei montacarichi
e degli “argani” degli ascensori;
− i disservizi ed i danni causati da terzi per cattivo uso o manomissione degli ascensori e dei
montacarichi per atti vandalici.
I lavori e le forniture che si rendessero necessari per assicurare il regolare funzionamento degli
impianti, verranno contabilizzati come indicato nell’articolo relativo ai pagamenti del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 20 – Campionatura
La Ditta Aggiudicataria a seguito di eventuale richiesta da parte della D.L., prima dell'inizio degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, deve presentare la tipologia dei materiali che
intende utilizzare nella esecuzione delle opere.
Ogni campione, elencato in apposita distinta, deve essere numerato e deve portare un cartellino col
nome della Ditta costruttrice ed inoltre dovrà essere elencato in apposita distinta.
Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera il soggetto aggiudicatario
prescelto dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai
campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni stabilite dalla D.L..
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CAPO 4 – TERMINI PER L’ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI
Art. 21 – Tempistica degli interventi
Nei casi di anomalia, guasto o malfunzionamento il Soggetto Aggiudicatario ha l'obbligo di
intervenire con operaio abilitato entro cento minuti dalla richiesta di intervento. L'intervento può
essere richiesto 24 ore su 24 ore per tutto l'anno solare, compresi i giorni festivi e le ore notturne.
Per le attività di manutenzione ordinaria, eventualmente eseguite in orario differente rispetto
all'orario normale (prefestivo , festivo , notturno ecc.) l’Azienda Sanitaria non pagherà nessun
valore aggiuntivo.
Il Soggetto Aggiudicatario ha l'obbligo di sottoscrivere nel proprio ambito aziendale adeguati
regolamenti operativi al fine di assicurare gli interventi anche in caso di sciopero da parte del
personale della Ditta, ai sensi art. 2 della legge 12.06.1990 n. 146.
In relazione a quanto sopra, il Soggetto Aggiudicatario è tenuto pertanto ad eleggere domicilio in un
Comune ricadente all’interno del territorio dell’A.S.L. TO 1, la cui distanza dalla sede di intervento
sia tale da garantire la tempestività dell’intervento entro i tempi indicati nel primo capoverso.
Art. 22 – Chiamate di pronto intervento
Il canone di manutenzione ordinaria include le prestazioni relative alle chiamate di pronto
intervento per malfunzionamento o fermo impianto che deve essere accessibile 24 ore su 24
per tutti i giorni della settimana e fino alla conclusione del presente contratto, compreso i
giorni festivi e le ore notturne che consiste in interventi per riparazioni e/o guasti agli impianti
elevatori e per passeggeri bloccati in cabina.
Il Manutentore fornirà al Committente il numero telefonico unico (CALL CENTER) +
numero telefonico cellulare del proprio Tecnico da interpellare per le chiamate di pronto
intervento e comunicazioni..
Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovrà essere inferiore a 20 (venti)
minuti primi in caso di passeggeri bloccati in cabina;
Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovrà essere inferiore a 60 minuti
primi in caso di impianto fermo senza passeggeri bloccati in cabina.
Per gli impianti dotati di dispositivo di chiamata diretta dalla cabina, il Manutentore
provvederà a programmare tali dispositivi in modo che la chiamata dalla cabina sia inoltrata
direttamente al numero di pronto intervento. Ciò sia per gli impianti già dotati del dispositivo
all’inizio del contratto di appalto e sia per quelli nuovi o che ne verranno dotati in corso di
appalto.
Il Tecnico della Ditta appaltatrice impegnato nell’intervento di manutenzione sarà dotato di
telefonino aziendale per le chiamate urgenti relative agli impianti.
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Art. 23 – Manovre di emergenza sugli impianti
Il Manutentore è tenuto ad istruire il personale di portineria nonché quello individuato dal
Committente per ogni impianto al fine dell’esecuzione delle manovre di emergenza sugli impianti.
Tale corso dovrà CERTIFICARE l’avvenuta formazione, inoltre, a tal fine, sarà cura del
Manutentore redigere, entro un mese dall’inizio del contratto di manutenzione, un libretto di
istruzioni per l’esecuzione delle manovre di emergenza per gli impianti ascensori ed elevatori. Per
la redazione di tale documento il Manutentore è tenuto a collaborare con gli organi del Committente
preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Tale libretto dovrà essere redatto tenendo conto di tutte le disposizioni di legge e della garanzia
dell’esecuzione in sicurezza delle manovre a cura di personale di custodia. Il libretto dovrà essere di
formato non superiore all’A5, chiaro e sintetico.
Copia di tale attestazione dovrà essere depositata anche presso l’S.P.P. aziendale.
Il libretto di istruzioni, in bozza, dovrà essere sottoposto entro la scadenza sopra richiamata
all’approvazione del Committente che ne potrà richiedere adattamenti di carattere tipografico o
formale.
Sarà invece totale responsabilità del Manutentore il contenuto del libretto; il Manutentore è quindi
responsabile dell’indicazione del modo corretto di eseguire le manovre di emergenza in modo da
tutelare l’incolumità sia delle persone eventualmente rimaste all’interno delle cabine degli impianti
che del personale del Committente che esegue le manovre come indicato nel libretto che di terzi.
Il Manutentore dovrà fornire il bozzetto dello stesso nel formato informatico del libretto di cui
sopra.
Il Manutentore dovrà quindi fornire il personale qualificato necessario all’istruzione del personale
di custodia del Committente che verrà indicato da quest’ultimo per l’esecuzione delle manovre di
emergenza. Il Committente fisserà quindi un calendario di formazione del personale di custodia.
Per ogni singolo immobile sede di impianti verrà fatta una distinta seduta di formazione della durata
necessaria nel corso della quale il personale incaricato dal Manutentore, in presenza di incaricato
del Committente, istruirà il personale di custodia dell’immobile.
Potranno essere eseguite anche più di una seduta di formazione al giorno su diversi immobili.
Nel caso che il Committente giudicasse il personale del Manutentore non idoneo alla formazione
del personale di custodia, sarà suo insindacabile diritto la ricusazione dello stesso e la richiesta di
altro personale qualificato al Manutentore.
Entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di prima redazione del libretto di istruzioni per
la manovra di emergenza, il Manutentore dovrà valutare se il contenuto del libretto sia ancora
pienamente rispondente alle norme vigenti ed alle necessità per l’esecuzione delle manovre di
emergenza. Nel caso che non siano necessarie modifiche al libretto, il Manutentore invierà al
Committente, entro la data su indicata, una lettera di conferma dell’avvenuta verifica del
documento.
Nel caso che siano necessarie modifiche al libretto, sempre entro la data sopra riportata, il
Manutentore farà pervenire al Committente una bozza corretta del libretto per approvazione.
Una volta concordata la forma del nuovo libretto e stampate le dovute copie a cura del
Committente, si procederà ad un nuovo ciclo di formazione come sopra descritto del personale di
custodia indicato dal Committente.
Tutti gli oneri necessari allo studio del libretto di istruzioni per le manovre di emergenza ed alla
messa a disposizione del personale per i cicli di formazione sono a totale carico del Manutentore e
si intendono compresi nei canoni di manutenzione di cui al contratto di manutenzione oggetto del
presente Capitolato.
Una volta formato il personale di custodia, sarà cura del Manutentore fornire una copia delle chiavi
dei locali macchine, qualora non già possedute a detto personale. Sulla porta di ogni locale
macchine dovrà essere riportato in modo chiaro il nome, il recapito ed il numero telefonico di
pronto intervento del Manutentore.
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Sarà cura dello stesso, sia l’apposizione che l’aggiornamento di tali dati.
Art. 24 - Sospensioni e proroghe
Per cause di forza maggiore e/o altre circostanze speciali, segnalate dalla Ditta Aggiudicataria, che
impediscono in via temporanea l’esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto, la D.L.
può ordinare la sospensione degli interventi medesimi redigendo apposito verbale.
Sono da intendersi circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1. lettere a), b)
ed e) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
In tali circostanze verranno applicate le disposizioni previste dall’articolo 133 del D.P.R.
21.12.1999 n. 554 e s.m.i. e dagli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione degli interventi manutentivi l’appaltatore non può mai
attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori.
I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della
D.L. e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire alla S.C. Manutenzione Tecnica entro il
secondo giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo
stesso o dal suo delegato. Qualora la D.L. non si pronunci entro due giorni dal ricevimento, i verbali
si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dalla S.C.
Manutenzione Tecnica, o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere
riconosciute quali sospensioni e pertanto i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, le circostanze
prive di adeguate motivazioni tra cui:
− l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione del servizio, salvo che questi siano ordinati dalla S.C. Tecnico o
espressamente approvati da questa;
− il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;
− il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;
− le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;
− le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale
dipendente.
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CAPO 5 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 25 – Ordini di servizio per interventi di manutenzione straordinaria
La tipologia e le principali dimensioni degli interventi di manutenzione straordinaria saranno di
volta in volta comunicate dalla S.C. Manutenzione Tecnica all’Impresa Aggiudicataria con idonea
descrizione di massima che sarà di aiuto e di traccia alle disposizioni che verranno impartite durante
le fasi di attuazione degli interventi.
Gli ordini per i singoli interventi straordinari verranno numerati in ordine progressivo e trasmessi
con Raccomandata A.R., a mezzo fax oppure a mano. Il Soggetto Aggiudicatario dovrà darne corso
entro 3 (tre) giorni solari, naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine, salvo diversa
disposizione della D.L..
L’Azienda Sanitaria si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato
intervento entro un congruo termine di tempo perentorio e di disporre l'ordine cronologico delle
opere stesse nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze di
coordinare gli stessi con l'esecuzione di altre opere e consegna di forniture non comprese
nell'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richieste di speciali compensi.
Art. 26 – Modalità di espletamento degli interventi manutentivi
L'Impresa si obbliga nell’espletamento degli interventi ad applicare tutte le norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riguardante gli operai occupati nell'esecuzione degli
interventi e dei lavori, e negli accordi locali integrativi allo stesso in vigore per il tempo ed il luogo
in cui si svolgono i lavori anzidetti nella località citata.
L'Impresa si obbliga ad applicare il Contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti da effettuarsi in acconto, se i servizi sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati,
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto implica da parte del
Soggetto Aggiudicatario la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo
regolano.
Il Soggetto Aggiudicatario è tenuto ad effettuare ogni e qualsiasi operazione necessaria al buon
funzionamento ed alla regolare gestione degli impianti.
In caso di interruzione temporanea di funzionamento degli impianti, qualsiasi sia la natura del
guasto, l’Impresa è tenuta a comunicare alla S.C. Manutenzione Tecnica la data di fermo impianto
tramite fax.
E’ richiesta altresì la comunicazione, sempre tramite mezzo fax, della data di ripristino di
funzionamento degli impianti medesimi.
I componenti eventualmente sostituiti devono essere posti a verifica del personale della S.C.
Manutenzione Tecnica incaricato, per la valutazione del loro riutilizzo o l'autorizzazione allo
smaltimento alle pubbliche di scariche da parte del Soggetto Aggiudicatario.
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Art. 27 – Requisiti dell’Appaltatore e del personale per l’esecuzione dell’appalto
L'appaltatore, deve possedere l’idoneità al servizio da svolgere, secondo le esigenze funzionali
dell’Ente Appaltante, e secondo le caratteristiche tecniche degli impianti elevatori oggetto
dell’appalto. In particolare il Manutentore deve possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 15
del D.P.R. 162/99.
Deve altresì possedere i requisiti previsti dalla Legge 5 marzo 1990 n. 46 e operare secondo la
buona tecnica, nel rispetto e conoscenza di ciascuna e di tutte le norme vigenti in materia di
ascensori e impianti elevatori in genere.
Tutto il personale adibito agli interventi dati in appalto lavorerà alle dirette dipendenze e sotto
l'esclusiva responsabilità del Soggetto aggiudicatario, sia nei confronti dell'Azienda Sanitaria sia nei
confronti di terzi che nei riguardi delle leggi per l'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre leggi
vigenti in materia.
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto il Soggetto Aggiudicatario dovrà
mettere a disposizione una o più squadre di tecnici, la cui composizione minima è di due unità,
ognuna in possesso delle seguenti qualifiche:
- un operatore tecnico
- un responsabile tecnico con funzioni di coordinamento.
E’ richiesto altresì che venga designato dall’Impresa affidataria un incaricato avente tutte le potestà
tecniche e legali per rappresentarlo in tutti i rapporti operativi con la Committenza.
Tale referente per tutte le attività comprese nel presente capitolato deve garantire la propria
reperibilità 24 ore su 24 fornendo un numero di telefono cellulare.
Nei periodi di ferie o altro, il referente per la manutenzione deve indicare per iscritto altra persona
formalmente designata che ne faccia le veci ai fini del presente Appalto.
L'Appaltatore riconosce che la Stazione Appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica
o giuridica tra l'Appaltatore stesso ed il proprio personale dipendente o i propri subappaltatori.
Detto personale deve attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dal Direttore dei Lavori,
oltre che attenersi alle disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Chiunque tra il
personale stesso, compreso il responsabile tecnico con funzioni di coordinamento, non abbia un
comportamento consono ai luoghi o non attui le misure per la sicurezza o non indossi i D.P.I., a
giudizio del Direttore dei Lavori o non sia di gradimento dell'Amministrazione Appaltante, dovrà
essere sostituito entro 3 giorni al massimo dalla richiesta scritta; qualora non fossero osservate dette
disposizioni verrà applicata una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.
L'Appaltatore ed il dipendente personale debbono uniformarsi a tutte le norme generali e speciali
comunque istituiti dall'Amministrazione.
La Stazione Appaltante non procederà alla liquidazione finale delle competenze in difetto di idonea
attestazione rilasciata dall'Autorità Competente, comprovante l'avvenuto adempimento degli
obblighi assicurativi e di ogni altro onere in materia di legislazione dei lavori.
Art. 28 – Consegna degli impianti
La consegna degli impianti avverrà subito dopo l’aggiudicazione definitiva dei lavori formalizzata
con la stesura di atto deliberativo da parte della Stazione Appaltante.
Di detta consegna verrà redatto apposito verbale.
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Non oltre 30 giorni dalla data della lettera di affidamento l’Aggiudicatario deve fornire una
relazione tecnica sullo stato degli impianti, indicando e proponendo gli eventuali interventi
necessari per il buon funzionamento o per una migliore utilizzazione.
La relazione dovrà contenere, per ogni difformità riscontrata, l’indicazione dei tempi di legge
consentiti per la eliminazione della difformità stessa.
La relazione sarà accompagnata da un documento separato contenente un preventivo economico
sommario relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le non conformità riscontrate, impianto
per impianto. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma
dovrà essere di ausilio per quest’ultimo per pianificare le opere di adeguamento degli impianti in
funzione delle disponibilità economiche.
E’ facoltà del Committente assegnare l’esecuzione di dette opere oggetto del preventivo di cui sopra
mediante gara pubblica tra Ditte aventi titolo di legge all’esecuzione dei lavori, tra le quali dovrà
essere compresa come invitata alla gara anche la Ditta manutentrice.
Le opere di adeguamento degli impianti non implicano alcuna modifica dei canoni di manutenzione
ordinaria riportati nel contratto vigente di manutenzione.
L’appaltatore al momento della stipula del contratto, dovrà eleggere domicilio, a tutti gli effetti, nel
comune di Torino.
Art. 29 – Riconsegna degli impianti al termine della gestione
Gli impianti in oggetto dovranno essere riconsegnati alla cessazione della gestione in perfetto stato
di conservazione e di agibilità. Dovrà altresì essere fornita (entro 15 giorni dalla scadenza del
periodo di appalto) una relazione circa lo stato di efficienza degli stessi, anche ai fini della
sicurezza, in relazione alla normativa vigente in materia.
L’eventuale difformità a quanto sopra verrà indicata nel verbale di regolare esecuzione e sarà causa
movente di incameramento totale o parziale della cauzione definitiva a suo tempo versata
dall’Appaltatore, alla Stazione Appaltante.
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CAPO 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Art. 30 – Contabilizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria
Per la contabilizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, preventiva e programmata, per gli
interventi a carattere d’urgenza e le verifiche periodiche la Ditta Aggiudicataria dovrà compilare
specifici rapporti relativi ad ogni singolo impianto contenenti:
1. Data e luogo degli interventi eseguiti,
2. Descrizione analitica delle prestazioni effettuate specificando altresì il personale tecnico
impiegato per l’effettuazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria,
3. Descrizione analitica delle prestazioni di manodopera svolte per chiamate illimitate a seguito di
guasti 24 ore su 24, compreso giornate festive in orario diurno e notturno,
4. Descrizione analitica della eventuale fornitura di piccoli pezzi di ricambio,
5. Descrizione analitica delle prestazioni di manodopera svolte per la sostituzione di pezzi di
ricambio,
6. Importo complessivo degli interventi oneri fiscali inclusi.
Per gli impianti elevatori temporaneamente non in funzione non è previsto il pagamento del relativo
canone di manutenzione ordinaria. L’impresa aggiudicataria è tenuta altresì a comunicare alla
Stazione Appaltante, tramite fax, la data di fermo impianto e successivamente il giorno di rimessa
in funzione dell’impianto medesimo.
La S.C. Manutenzione Tecnica si riserva la facoltà, senza che la Ditta Aggiudicataria possa in
qualche modo avanzare richieste d’oneri o rimborsi, di stralciare e/o aggiungere al contratto, per
qualsiasi motivo, uno o più impianti rispetto a quanto indicato nell’allegato B) del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.
In caso di installazione di nuovi impianti in immobili gestiti dal Committente, l’importo del canone
di manutenzione verrà aggiunto nella contabilità a partire dal mese di effettiva messa in esercizio
del nuovo impianto.
Tale canone sarà da intendersi relativo a tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente
capitolato e quindi paritetico, come tipologia di interventi previsti ed importo mensile, agli impianti
già in manutenzione.
Il Committente formalizzerà l’aggiunta del nuovo impianto all’interno del contratto in essere,
tramite una comunicazione ufficiale alla Ditta di Manutenzione, con l’indicazione di tutti i dati
relativi all’impianto ed il relativo canone di manutenzione mensile.
La manutenzione avrà inizio dalla data in cui la proprietà dell’impianto comunicherà al comune
competente per territorio la messa in esercizio dell’impianto se si tratta di ascensore soggetto ai
disposti del D.P.R. 162/99 o della Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 oppure dalla data di messa in
esercizio comunicata dal Committente al Manutentore se trattasi di altro impianto. Da tale data
potrà essere addebitato al Committente il canone di manutenzione per il nuovo impianto assumendo
come primo mese addebitabile per intero quello di messa in esercizio dell’impianto.
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Art. 31 – Contabilizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria
Per la contabilizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, per l’esecuzione dei quali la
prassi operativa prevista è stabilita agli articoli 4 e 17 del presente Capitolato Speciale d’Appalto,
l’Impresa Aggiudicataria dovrà osservare quanto di seguito specificato e precisamente:
− Ad ogni ordine di servizio deve seguire specifica fattura con descrizione dettagliata dei pezzi di
ricambio sostituiti . Il prezzo dei materiali sostituiti deve essere desunto dal Prezzario della
Regione Piemonte - edizione 2006 sul quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale unico
ed uniforme che la Ditta Aggiudicataria ha proposto in sede di gara.
Per i pezzi di ricambio il cui prezzo non è presente sul Prezzario suddetto, la Ditta
Aggiudicataria dovrà presentare fattura commerciale che attesti il costo d’acquisto dei materiali
da specifico fornitore autorizzato. Alla Ditta medesima sarà rimborsato il prezzo d’acquisto
addizionato di un margine pari al 15%+10% a titolo di spese generali ed utili di impresa, su cui
verrà comunque applicato il ribasso percentuale unico ed uniforme di aggiudicazione.
Si coglie l’occasione per ribadire che il costo della manodopera impiegata per la realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria è da intendersi incluso nel canone di manutenzione
ordinaria mensile previsto per ogni singolo varco.
Art. 32 - Modalità di fatturazione dei lavori di manutenzione ordinaria,
preventiva, programmata, degli interventi a carattere di urgenza e delle
verifiche periodiche
La fatturazione del canone di manutenzione ordinaria, preventiva, programmata, gli interventi a
carattere di urgenza e le verifiche periodiche dovrà essere trimestrale posticipata. Le fatture
verranno liquidate a seguito di controllo tecnico-contabile delle medesime.
Per quanto non previsto nel canone di manutenzione, fermo restando l’obbligo di autorizzazione da
parte della S.C. Manutenzione Tecnica, si farà riferimento:
A. al Prezzario della Regione Piemonte anno 2006, soggetto al ribasso di gara,
B. per i materiali e la manodopera non riportati sul Prezzario suddetto, sarà riconosciuto
all’Impresa, dietro esibizione di fattura attestante il costo, un margine pari al 15% + 10%,
quali spese ed utili d’impresa, soggetti al ribasso di gara.
Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate ed
autorizzate dal Committente.
La corresponsione degli importi dovuti avverrà a 90 (novanta) giorni dalla data delle fatture a
mezzo bonifico bancario. Le fatture dovranno pervenire alla S.C. Economico Finanziario dell’ASL
TO 1 entro 10 giorni dalla loro data di emissione. In caso contrario il termine di pagamento si
intende proporzionalmente spostato, facendo fede per la data di ricezione da parte dell'A.S.L. TO 1
il protocollo fatture o il protocollo generale.
Le fatture dovranno riportare:
1. L’indicazione del canone mensile di manutenzione ordinaria, preventiva, programmata, gli
interventi a carattere di urgenza e le verifiche periodiche in vigore per ogni singolo impianto
elevatore specificando la sede presso la quale è ubicato l’impianto medesimo. A tale riguardo è
necessaria l’indicazione del centro di costo relativo alle strutture territoriali dell’ASL TO 1, di
cui verrà data indicazione da parte della S.C. Manutenzione Tecnica;
2. L'elenco analitico delle eventuali parti sostituite, indicando i prezzi unitari dei ricambi utilizzati
risultanti dal Prezzario della Regione Piemonte – edizione 2006 e/o dal listino ufficiale della
Casa Costruttrice, in vigore alla data di stipulazione del presente contratto;
3. La quantità utilizzata per ciascun materiale, nonché il relativo ammontare complessivo;
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4. L'indicazione del numero delle ore lavorative impiegate per ciascun intervento di manutenzione
ordinaria, preventiva, programmata e per gli interventi a carattere di urgenza;
5. L’indicazione del numero delle ore lavorative impiegate per gli eventuali interventi di
manutenzione straordinaria effettuati nel periodo oggetto di fatturazione;
6. L'ammontare del ribasso complessivo;
7. L'ammontare dell'importo netto derivante dall'applicazione del ribasso percentuale unico ed
uniforme stabilito in sede di gara;
8. La somma complessiva da liquidare insieme all'indicazione dell'importo dell'IVA;
9. La sottoscrizione della Ditta aggiudicataria.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, da realizzare in osservanza di quanto stabilito all’articolo 4
del presente Capitolato Speciale d’Appalto, saranno pagati su presentazione di regolare fattura emessa
dalla Ditta Aggiudicataria a fronte degli ordini di servizio, ricevuti ed autorizzati preventivamente dalla
S.C. Manutenzione Tecnica prima dell’esecuzione dell’intervento e dell’evasione della fornitura.
I pagamenti saranno effettuati entro 150 giorni dalla data di ricevimento della fattura a mezzo mandato,
a termini di legge.
In caso di ritardi nei pagamenti, il pagamento degli interessi sarà calcolato in base ad un tasso non
superiore a quello legale.
Art. 33 – Revisione dei prezzi
Ai sensi dell’articolo 133 commi 2.. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Il prezzo offerto, riconducibile ai canoni mensili, si intende fissato dalla Ditta appaltatrice in base a
calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza a tutto rischio e quindi indipendente da qualunque
eventualità prevedibile che essa non abbia tenuto presente.
La Ditta non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi
sfavorevole circostanza dipendente dal fatto suo proprio che possa verificarsi dopo
l’aggiudicazione.
Art. 34 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 117 D.Lgs. 12.04.2006 n.
163 e s.m.i. e dalla Legge 21/2/1991 n. 52 e s.m.i., a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario od un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il
contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 35 - Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.
Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.
Art. 37 – Piano di sicurezza sostitutivo
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre, entro venti giorni dall’aggiudicazione, il piano
sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la
sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 494 del 1996.
Art. 38 – Piano operativo di sicurezza
L’Appaltatore, entro 20 giorni dall’aggiudicazione, deve predisporre e consegnare al direttore dei
lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo
di sicurezza per quanto attiene alla proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto
ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi
di cui all’articolo 4, commi 1, 2, e 7 e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del
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decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4,
commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo di cui all’articolo 42, previsto dall’articolo 131 punto 2. lettera c)del D.Lgs. 12.04.2006
n. 163 e s.m.i. e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli
articoli 3 comma 4-bis del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. .
Art. 39 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.
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CAPO 8 – GARANZIE ECONOMICHE
Art. 40 - Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’articolo n. 75 punto 1. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è richiesto il versamento
di un deposito cauzionale pari al due per cento del prezzo di gara dei lavori da appaltare, da prestare
al momento della partecipazione alla gara medesima. Più precisamente l’importo previsto è pari ad
Euro 1.440,00=.
Ai sensi del punto 3. art. 75 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. la cauzione provvisoria può essere
prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di
pagamento a semplice richiesta.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, di cui all’art. 113 del suddetto Decreto
Legislativo, qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto.
Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un impresa di
assicurazione, essa deve:
a) Avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle
offerte;
b) Prevedere rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell’articolo 1944 del
codice civile;
c) Contenere l’impegno all’erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante;
d) Essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al D.M. 12/3/2004 n. 123 e s.m.i., in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.
Art. 41 - Cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 113 comma 1. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo
contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso
sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo
dei lavori eseguiti – attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento - pari al
50% dell’importo contrattuale.
Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è
svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito.
Successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare
per ogni 10% di lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti è automatico, senza
necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante da parte degli appaltatori, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in
originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
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L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa
vigente approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori.
Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto.
L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente dall’Amministrazione.
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia
può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto degli appaltatori di proporre azione
innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto
per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 42 – Riduzione delle cauzioni
L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 è ridotto al 50% per i concorrenti in
possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai
sensi dell'articolo n. 75 punto 7. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., purché riferiti univocamente
alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 29 è ridotto al 50% per gli appaltatori in
possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle medesime certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1.
siano comprovate dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella
necessaria per la qualificazione delle imprese singole.
Art. 43 - Assicurazione a carico delle imprese
Ai sensi dell’articolo 103 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i e dell’articolo129 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. gli appaltatori sono obbligati, contestualmente alla sottoscrizione del
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contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere emesso nessun S.A.L. se tale polizza
non sarà depositata presso la S.C. Tecnico dell’A.S.L. 1 TOdi Torino.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna degli impianti e
cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente i lavori oggetto di gara;
la stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed è
efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte degli esecutori.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza
deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma
assicurata non inferiore all’importo del contratto al lordo dell’I.V.A. e deve:
1. Prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di
uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante
destinati alle opere, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e
uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico,
frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o
dolosi propri o di terzi.
2. Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è
tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo
1665 del codice civile.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata
secondo quanto previsto dall’art. 103 del Regolamento e deve:
1. Prevedere la copertura dei danni che gli appaltatori debbano risarcire quale civilmente
responsabili verso prestatori di lavoro da loro dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e
verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché
verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in
conseguenza del comportamento colposo commesso dalle imprese o da un loro dipendente del
quale loro debbano rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone
delle imprese, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere o a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
2. Prevedere la copertura dei danni biologici;
3. Prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, per la direzione dei
lavori.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dagli appaltatori coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora gli appaltatori siano
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato
dall’articolo 95 del regolamento generale e dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 109 del 1994,
le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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CAPO 9 – CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE
CONTRATTUALI, PENALITA’ E RISOLUZIONE PER
INADEMPIENZA
Art. 44 - Penali in caso di ritardo
La Ditta Aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e
della perfetta riuscita dei lavori.
In caso di inadempienza contrattuale la S.C. Manutenzione Tecnica potrà applicare una penalità a
carico della Ditta Aggiudicataria. Le tipologie di inosservanza si possono sintetizzare nel seguente
modo, e precisamente:
− Per mancato rispetto dei termini contrattuali
− Per ogni ritardo nell’intervento richiesto
− Per deficienze di servizio
− Per ogni ordine di lavoro non assolto.
Per ogni ritardo nell'esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti, alla prima mezz'ora oltre
il termine di intervento stabilito, si applicherà una penale pari ad Euro 50,00=; per ogni ora
successiva Euro100,00= .
Il Soggetto Aggiudicatario non può sospendere in alcun modo gli interventi manutentivi in corso e
deve altresì provvedere attentamente e puntualmente ad assicurare una disponibilità di operai
specializzati e qualificati in relazione alle necessita temporali e qualitative del servizio che deve
garantire.
Per l’omessa esecuzione degli interventi manutentivi, nel rispetto delle scadenze programmate e
definite secondo il calendario di interventi da concordare con la S.C. Manutenzione Tecnica, si
applicherà un penalità di importo variabile, a discrezione della stazione appaltante, compresa tra
Euro 50,00= ed Euro 250,00= per ogni giorno di sospensione del servizio naturale e consecutivo.
Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l’immediata
messa in funzione degli impianti, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale di Euro
100,00= per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato e festivi).
Tutte le penali previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto sono contabilizzate in detrazione
in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di
ritardo.
L’importo complessivo delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti non può superare il
10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo, in materia di risoluzione del
contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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Art. 45 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni della S.C. Manutenzione Tecnica riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli,
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione degli interventi o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;
f) rallentamento degli interventi, senza giustificato motivo;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
l'espletamento dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatrici o cautelari che
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà
luogo l'accertamento dello stato di esecuzione del’intervento.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse all’affidamento dei lavori di manutenzione
a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma
maturata a credito dall’appaltatore in ragione degli interventi eseguiti.
La Stazione Appaltante si avvale della facoltà disciplinata dagli articoli n. 138, 139 e 140 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e pertanto interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del
completamento dell’intervento.
Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso
l’originario aggiudicatario.
32
CAPO 10 - SUBAPPALTO
Art. 46 – Subappalto
E’ vietato il ricorso al subappalto tranne che nei casi in cui l’aggiudicatario non sia in possesso delle
specifiche qualificazioni e fatte salve le disposizioni di legge.
L'appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione
dei lavori oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione
di interventi subappaltati.
Il responsabile del procedimento, nonché, se previsto, il coordinatore per l’esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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CAPO 11 – NORME FINALI
Art. 47 – Spese ed oneri contrattuali
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 48 - Responsabilità in genere dell’assuntore
Nell'esecuzione degli interventi, l'Impresa dovrà adottare, di propria iniziativa ed a proprie spese,
quelle cautele che valgano a prevenire danni alle opere dell'edificio ed infortunio agli operai, al
personale di sorveglianza, sia proprio che di altre Ditte, agli incaricati della S.C. Tecnico, nonché
alle persone estranee al servizio, in conformità a quanto disposto al CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI SICUREZZA.
Art. 49 - Riservatezza
L'appaltatore sotto la sua responsabilità si impegna in proprio e per il suo personale a garantire il
riserbo di tutte le notizie di cui detto personale venisse in qualsiasi modo a conoscenza concernenti
le attività svolte dal committente.
Art. 50 – Spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l’esecuzione degli interventi;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Art. 51 - Controversie
Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Torino.
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Art. 52 – Adeguamento alle disposizioni antimafia
L’Impresa Aggiudicataria dovrà produrre entro 10 giorni dalla notifica dell’avvenuta
aggiudicazione la documentazione necessaria ai fini delle disposizioni antimafia in vigore .
ABBREVIAZIONI
♣ Legge n. 2248 del 1865: legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
♣ Decreto n. 494 del 1996: decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal
decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 - attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
o mobili.
♣ Regolamento generale: decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici.
♣ Capitolato generale d'appalto: decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145.
♣ D.Lgs. 12.04.2006 n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
♣ Regolamento aziendale dei lavori in economia approvato con Deliberazione n.
131/B03/2007 del 28/02/2007.
M:\STEFANIA\ASCENSORI 1\CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 1.DOC
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Capitolato - Azienda Sanitaria Locale TO1