Cooperative Sociali
Aspetti fiscali
-L’articolo 2511 cod. civ, così come modificato dalla Legge Sviluppo 99/2009,
indica che:
-Le cooperative sono società a capitale variabile con
scopo mutualistico, iscritte presso l’albo delle società
cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma e
all’articolo 223sexiesdecies delle disposizioni per
l’attuazione del presente codice».
-ISCRIZIONE ALL’ALBO = ELEMENTO COSTITUTIVO!
La circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 0115427 del 17/10/2009 chiarisce
l’intenzione del legislatore di evidenziare il carattere costitutivo dell’iscrizione all’Albo, iscrizione
che costituisce pertanto elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica e, di
conseguenza, fiscale.
CONSEGUENZE MANCATA ISCRIZIONE:
perdita del diritto al godimento delle agevolazioni fiscali (D.Lgs 2 agosto 2002, n.
220, art 15 co. 1)
(N.B: la sua mancanza configura un funzionamento irregolare della società,
suscettibile di richiesta di gestione commissariale ex art. 2545 sexiesdicies c.c.)
CORRETTA ISCRIZIONE PRESSO
ALBO NAZIONALE COOPERATIVE:
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto
Categoria: Cooperative Sociali
Categoria attività esercitata: Cooperative Produzione e Lavoro
NORMATIVA FISCALE DI RIFERIMENTO:
Articolo 12 Legge 904/77, recita: “non costituiscono reddito imponibile
delle società cooperative e loro consorzi le somme destinate alle riserve
indivisibili”
per effetto delle modifiche di cui
all’art. 1, comma 460, L 311/2004
tale agevolazione si applica interamente, sulla totalità degli utili
destinati alle riserve indivisibili , nel solo caso di cooperative sociali
NORMATIVA FISCALE DI RIFERIMENTO:
Articolo 11 DPR 601/73, prevede l’esenzione IRES per i redditi
conseguiti dalle cooperative di produzione-lavoro e loro consorzi se
”l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai Soci non è
inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi,
tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie”
In pratica:
NUMERATORE (costo lavoro soci completo + ristorni)
DENOMINATORE (totale tutti altri costi – costi materie prime)
NORMATIVA FISCALE DI RIFERIMENTO:
Se tale rapporto ragguagliato a 100 non è inferiore al valore 50, la
cooperativa è esente IRES, se è compreso tra il valore 25 e il valore 50,
l’imposta si pagherà con aliquota ridotta alla metà, se è al di sotto di 25
spetterà unicamente l’agevolazione prevista dall’articolo 12 legge 904/77
La Legge 311/2004 ha reso tale agevolazione pienamente operante SOLO
per quelle cooperative di produzione e lavoro che siano anche, per loro
natura ed iscrizione all’Albo, cooperative Sociali.
NORMATIVA FISCALE DI RIFERIMENTO:
Le Cooperative Sociali, in quanto “meritevoli di particolare riconoscimento
e tutela”, sono regolate, ai fini fiscali, oltre che dalla Legge 381/1991 e
dalle norme prima dettagliate, anche dal Decreto Legislativo 460/97, che
introduce la qualifica fiscale di ONLUS
Le cooperative sociali, in quanto tali ed in quanto iscritte all’Albo,
acquisiscono automaticamente “di diritto” la qualifica di ONLUS
I Consorzi di cooperative Sociali di possono considerare ONLUS sono nel
caso in cui siano costituiti interamente da cooperative Sociali
ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI:
esenzione assoluta dall’imposta di bollo
Imposta di registro, laddove dovuta, sempre in misura fissa;
Esenzione imposte di successione e donazione;
Riduzione di ¼ delle imposte catastali e ipotecarie
Eventuali riduzioni o esenzioni tributi locali (ICI – IRAP)
Esenzione imposta sugli spettacoli, se svolti saltuariamente
Regime di maggior favore (IVA 4% o esenzione) per prestazioni socio-sanitarie/educative
Deducibilità IRAP del costo del lavoro degli svantaggiati
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