ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA
PROTEZIONE DEI RISCHI
DA AGENTI CHIMICI
avv. Angelo Merlin
Studio Legale Associato Mantovani Merlin Tonellotto
Corso SS. Felice e Fortunato n.105
36100 - Vicenza
30 OTTOBRE 2003 – ORE 15.00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO
RECENTI SVILUPPI DELLA NORMATIVA IN MATERIA
DI AGENTI CHIMICI E SCHEDE DATI DI SICUREZZA


D.Lgs. n.25/02, che ha introdotto il Titolo VII–bis nel
D. Lgs. N.626/94
D.Lgs.n.65/03,
relativo
alla
classificazione,
all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi:
•
•
•
•

Abroga il D.Lgs. 285/98;
Impone l’obbligo di creare una scheda di sicurezza
anche per i preparati non pericolosi;
Impone una identificazione e classificazione dei
pericoli per l’ambiente;
Crea l’Archivio generale dei preparati pericolosi.
D.M. 7 settembre 2002, impone al responsabile
dell’immissione sul mercato di una sostanza o di un
preparato la fornitura di una scheda informativa in
materia di sicurezza (scheda dati che deve essere
preparata da un tecnico competente)
1
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO
IL D. LGS. 2 FEBBRAIO 2002 n. 25

Attua la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici
durante il lavoro.

E’ stato pubblicato sul suppl. n.40/L alla G.U. del 8/03/02; è
entrato pertanto in vigore il 23 marzo 2002. Le nuove norme si
applicano alle attività esistenti al 23 Marzo 2002 a far data dal
23 Giugno 2002

Stabilisce i “requisiti minimi” per la protezione dei lavoratori;
vanno comunque applicate:
• Tutte le prescrizioni contenute nel D. Lgs. n.626/94 e nelle
altre norme generali (es. art.2087 c.c.)
• Le norme specifiche (es. quelle contenute nel D. Lgs.
n.334/99 sugli incidenti rilevanti)
• Le norme tecniche e di buona prassi (es. norme UNI)
2
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO
Il nuovo Titolo VII bis del 626
Il campo di applicazione (art. 72-bis)

Ogni attività lavorativa che comporti
presenza di agenti chimici (comma 1)
la

I requisiti si applicano a tutti gli agenti
chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro
(comma 2), compreso il trasporto (comma
4) salvo disposizioni specifiche per sostanze
radioattive (230/95) e cancerogeni (Titolo
VII del 626/94)

Le disposizioni non si applicano alle attività
comportanti esposizione ad amianto.
3
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO
DEFINIZIONI
(Art. 72 – ter)



Agenti chimici: “tutti gli elementi o composti chimici” in qualsiasi
forma si trovino nell’ambiente di lavoro
Agenti chimici pericolosi:
• Le sostanze o preparati classificati come pericolosi dalla
vigente normativa (D.Lgs.52/97 per le sostanze e D.Lgs.65/03
per i preparati) esclusi quelli pericolosi solo per l’ambiente;
• Agenti non classificati ma che corrispondono ai criteri di
classificazione ai sensi dei D. lgs. 52/97 e 285/98, cioè agenti
che possono comportare un rischio a causa delle loro proprietà
chimico-fisiche e tossicologiche (es. rifiuti), o sostanze di per
sé non pericolose, ma che rappresentano un rischio per il
modo in cui sono utilizzate o presenti sul luogo di lavoro;
• Agenti chimici ai quali è stato comunque assegnato un valore
limite di esposizione professionale, cioè un limite da non
superare.
Attività che comporta la presenza di agenti chimici:
 Ogni attività in cui si utilizzano, anche in previsione, agenti
chimici (compresi immagazzinamento, trasporto, eliminazione
e trattamento dei rifiuti)
4
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO
DEFINIZIONI
(art. 72 – ter)





Valore limite di esposizione professionale: il limite della
concentrazione media ponderata nel tempo di un agente
chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un
lavoratore in relazione ad un determinato periodo di tempo di
riferimento. Un primo elenco è riportato nell’allegato VIII ter.
Valore limite biologico: il limite della concentrazione del
relativo agente, di un suo metabolita o di un indicatore di
effetto, nell’appropriato mezzo biologico. Un primo elenco è
riportato nell’Allegato VIII quater.
Sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute
del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti
chimici sul luogo di lavoro.
Pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter
produrre effetti nocivi.
Rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo
nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
5
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO
VALUTAZIONE DEI RISCHI
(art. 72 – quater)



Nella valutazione di cui all’art.4 il datore di lavoro deve
(comma 1):
Determinare preliminarmente la presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro
Valutare i rischi derivanti dalla presenza di tali agenti
prendendo in considerazione in particolare:
•
•
•
•
•
•
•
Le proprietà pericolose per la salute e la sicurezza
Le informazioni fornite dalle schede di sicurezza
Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione
Le quantità delle sostanze e le modalità di lavoro
I valori limite di esposizione o biologici
Gli effetti delle misure preventive adottate o da adottare
Le conclusioni della sorveglianza sanitaria se già effettuata
Trattasi di indicazioni obbligatorie ma non esaustive
6
Per valutare correttamente i rischi di un agente chimico è
indispensabile considerare:
 Tutte le caratteristiche di possibile pericolosità
 Come l’agente chimico interagisce nel contesto specifico in
cui è utilizzato o è presente
 Ogni altra informazione utile (es. incompatibilità con altri
agenti, emergenze, etc..)
Rispetto alla sola pericolosità possiamo avere diverse
classificazioni:
 Agenti pericolosi per la salute: tossici e molto tossici,
nocivi, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, cancerogeni,
mutageni, tossici per il ciclo riproduttivo
 Agenti pericolosi per
la sicurezza: esplosivi,
comburenti, infiammabili (estremamente e facilmente
infiammabili)
 Agenti pericolosi per l’ambiente: non rientrano nel
campo di applicazione del D. Lgs. n.25/02
La classificazione può essere individuata dalle frasi di
rischio (frasi R) presenti nelle schede di sicurezza secondo
la classificazione CE
7
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO
VALUTAZIONE DEI RISCHI
(art. 72 – quater)





Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve indicare le
misure di prevenzione e protezione adottate e tener conto dei
loro effetti sui rischi
Se vi sono più agenti chimici pericolosi, i rischi devono essere
valutati in relazione ai possibili effetti sinergici
Il fornitore o il produttore devono fornire al datore di lavoro
tutte le ulteriori informazioni per la valutazione del rischio
(oltre alle schede di sicurezza); spetta però al datore di lavoro
richiedere al produttore la versione aggiornata delle schede di
sicurezza informandone correttamente i lavoratori
In caso di nuove attività, la valutazione e l’adozione delle
misure di prevenzione devono precedere l’inizio dell’attività
(comma 6)
Quando le esigue quantità degli agenti chimici impiegati e la
natura degli stessi lo permettono è possibile terminare il
processo di valutazione dei rischi
8
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO
VALUTAZIONE DEI RISCHI
(art. 72 – quater)

La valutazione dei rischi deve
essere aggiornata “periodicamente”
e, comunque, in caso di notevoli
mutamenti ..... ovvero quando i
risultati della sorveglianza medica
ne mostrino la necessità”.
9
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO
Misure e principi generali per la
prevenzione di rischi (art.72 – quinquies)
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione
a:
1. tipo e
2. quantità di un agente chimico pericoloso
3. e alle modalità
4. e frequenza di esposizione a tale agente presente sul
luogo di lavoro
vi è solo un RISCHIO MODERATO per la sicurezza e la
salute dei lavoratori
e che le misure ed i principi generali per la
prevenzione dei rischi sono sufficienti a ridurre il rischio
NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI:
•Misure specifiche di protezione e prevenzione
•Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
•Sorveglianza sanitaria
•Cartelle sanitarie e di rischio
10
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO
Misure e principi generali per la
prevenzione di rischi (art.72 – quinquies)


Vengono dettate misure specifiche per la prevenzione e
protezione dai rischi derivanti dalle attività lavorative con gli
agenti chimici, misure “aggiuntive” rispetto a quelle
generali di tutela previste dall’art.3 del D.Lgs. 626/94
Obbligo di eliminare i rischi o ridurli al minimo mediante:
1. Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione
2. Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e
relative procedure di manutenzione adeguate
3. Riduzione al minimo del numero dei lavoratori esposti
4. Riduzione al minimo della durata e intensità della
esposizione
5. Misure igieniche adeguate
6. Riduzione al minimo della quantità degli agenti in
funzione della lavorazione
7. Metodi di lavoro appropriati
11
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO
Misure specifiche di protezione e prevenzione per
le aziende in rischio non moderato (art.72 – sexies)
Il


datore di lavoro, sulla base dell’attività e della
valutazione dei rischi, provvede:
Eliminazione
o
riduzione
del
rischio
mediante
sostituzione con altri agenti o processi non pericolosi o
meno pericolosi, “qualora la natura dell’attività lo
consenta”
Se non è possibile la sostituzione, il datore di lavoro
“garantisce che il rischio sia ridotto” mediante (“in
ordine di priorità”):
 Progettazione di appropriati processi lavorativi e
uso di attrezzature e materiali adeguati
 Misure organizzative e di protezione collettiva
 Misure di protezione individuali, compresi i DPI se
non si può prevenire con altri mezzi

Sorveglianza sanitaria
12
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO
Misure specifiche di protezione e prevenzione per
le aziende in rischio non moderato (art.72 – sexies)




Il datore di lavoro periodicamente e ogniqualvolta sono modificate le
condizioni che possono influire sull’esposizione effettua la misurazione
degli agenti che possono presentare rischio per la salute con
metodiche standardizzate (allegato VIII-sexies) o, in loro assenza,
appropriate “o” con particolare riferimento ai valori limite di
esposizione, “salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il
conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e
protezione”
Se è superato un limite di esposizione professionale “stabilito dalla
normativa vigente”, il datore di lavoro “identifica e rimuove le cause
dell’evento adottando immediatamente le misure appropriate”
I risultati delle misurazioni sono allegati al documento di valutazione
del rischio e resi noti ai RLS
Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei limiti di
esposizione, delle cause, delle misure adottate e ne dà comunicazione
all’organo di vigilanza.
Sono poi previste misure particolari per le sostanze infiammabili ed
esplosive.
13
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO
Disposizioni in caso di incidente o di emergenze per
le aziende in rischio non moderato (art.72 – septies)




Restano ferme in tutte le aziende le disposizioni degli
articoli 12 e 13 (626/94) e del D.M. 10 marzo 1998 che
riguardano i criteri generali per la sicurezza antincendio
e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
Il datore di lavoro predispone procedure di intervento
adeguate per i casi di incidenti o emergenze derivanti
dalla presenza di agenti chimici pericolosi. Le misure
comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi ad
intervalli regolari e la messa a disposizione di
appropriati mezzi di pronto soccorso
In caso di incidenti il datore di lavoro adotta immediate
misure di assistenza, evacuazione, soccorso e
informa i lavoratori
Le misure devono essere contenute nel piano di cui al
D.M. 10 marzo 1998
14
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO
Informazione e formazione dei lavoratori da
applicarsi in tutte le aziende (art.72 – octies)
Restano fermi i disposti degli articoli 21 e 22
(626/94)
 Le informazioni supplementari sono rivolte ai
lavoratori o ai loro rappresentanti
 Tra queste vanno sottolineate:

 Dati ottenuti dalla valutazione del rischio
 Identità degli agenti, rischi, valori limite
 Accesso ad ogni scheda di sicurezza

Se i contenitori o le condutture non sono
contrassegnati da segnali di sicurezza, il datore di
lavoro provvede affinché la natura del contenuto
dei contenitori e delle condutture e gli eventuali
rischi connessi siano chiaramente identificabili
15
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO
DIVIETI
(art.72 – nonies)


Sono vietate la produzione, lavorazione e impiego degli
agenti chimici e le lavorazioni indicate nell’Allegato VIIIquinquies:
 2-naftilammina e suoi sali
 4 aminodifenile e suoi sali
 Benzidina e suoi sali
 4-nitrodifenile e suoi sali
Il divieto non si applica:
 Se la concentrazione non supera lo 0,1% in peso
 Per attività di ricerca, sperimentazione scientifica e
analisi
 Per attività volte ad eliminare gli agenti
Si applicano misure di protezione specifiche e previa
autorizzazione del Ministero del lavoro.
16
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO
SORVEGLIANZA SANITARIA
(art.72 – decies)


Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, quando non vi
sia rischio moderato (art.72 – quinquies) i lavoratori
esposti ad agenti classificati come:
 Tossici
 Molto tossici
 Nocivi
 Sensibilizzanti
 Irritanti
 Tossici per il ciclo riproduttivo
Le visite periodiche diventano:
 di norma annuali
 o con periodicità diversa decisa dal medico competente
 obbligatorie prima di adibire il lavoratore ad una
mansione che comporta l’esposizione
 all’atto della cessazione del rapporto di lavoro
17
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO
CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
(art.72 – undecies)
Per ogni esposto ad agenti chimici pericolosi per i
quali è prevista la sorveglianza sanitaria deve
essere istituita una cartella sanitaria e di rischio
sulla quale devono essere riportati anche i livelli di
esposizione professionale individuali forniti al
medico competente dal servizio di prevenzione e
protezione
 Copia della cartella sanitaria e di rischio deve
essere consegnata al lavoratore a fine rapporto di
lavoro in occasione della visita conclusiva, o in
qualsiasi altra occasione in cui il lavoratore ne
faccia richiesta. Alla fine del rapporto di lavoro le
cartelle sanitarie di rischio vengono trasmesse
all’ISPESL.

18
Scarica

St. Merlin - Rischio chimico - 30.10.03