COMUNE DI RUSSI
Lunedì, 22 giugno 2015
COMUNE DI RUSSI
Lunedì, 22 giugno 2015
Prime Pagine
22/06/2015 Prima Pagina
1
Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Cronaca
22/06/2015 Corriere di Romagna (ed. Ravenna­Imola) Pagina 19
2
Game over"dei carabinieri al ladro di videogiochi
22/06/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 5
3
Furti seriali da Mediaworld Preso il ladro di videogiochi: li vendeva a un...
22/06/2015 La Voce di Romagna Pagina 14
4
Rubava videogiochi in serie arrestato
21/06/2015 Ravenna Today
Redazione
Ladro seriale rubava videogiochi e li rivendeva: arrestato dai carabinieri
21/06/2015 Ravenna24Ore.it
6
8
Furto di videogiochi, un arresto e una denuncia per ricettazione
21/06/2015 RavennaNotizie.it
10
Ravenna, furti a ripetizione di tecnologia ed elettronica. Arrestato un...
Pubblica amministrazione
22/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 9
V. Uv.
Partecipate dei Comuni: una quota su 4 è «micro»
22/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 10
14
La professionalità e l' importanza (relativa) del concorso
22/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 28
Alberto Barbiero
Acquisti, oggi il nuovo termine per i «soggetti aggregatori»
22/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 28
Stefano Pozzoli
Gestioni brevi per le quotate che incorporano le in house
22/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 28
Gianluca Bertagna
Nei Comuni «blocco» del personale
22/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 28
Gianni Trovati
Servizi, non decollano gli Ato: in idrico e rifiuti inattivo il 60%
22/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 29
Dario Aquaro
Climatizzatori domestici liberalizzati fino a 12 kW
22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 1
SANDRO CERATO
Gli studi di settore
22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 1
MARINO LONGONI [email protected]
Pensioni, figli e figliastri
22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 3
22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 3
PAGINA A CURA DI ANNA DI SANTO
Pmi all' estero grazie alla banca
PAGINA A CURA DI ROBERTO LENZI
Sospensione mutui allargata
22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 52
GABRIELE VENTURA
avvocati in crescita
22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 206
SERGIO TROVATO
P.a. causa di forza maggiore
22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 208
Messa alla prova, si va
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20
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Pensione anticipata per le donne
22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 17
16
42
Forze dell' ordine Pensione più ricca
22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 15
12
MARZIA PAOLUCCI
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47
49
52
54
sport
22/06/2015 Corriere di Romagna (ed. Ravenna­Imola) Pagina 30
Lilli e Lepri si contendono la panchina del Torconca
22/06/2015 Corriere di Romagna (ed. Ravenna­Imola) Pagina 37
I Knights sono in tono dimesso e si arrendono ancora
22/06/2015 Corriere di Romagna (ed. Ravenna­Imola) Pagina 37
Pirati ancora ko, ma i play­off sono dietro l'angolo
22/06/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 18
Rimini due volte ko Il San Marino è terzo
22/06/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 18
Sanchez nervoso ed espulso Ora il sesto posto è a rischio
22/06/2015 La Voce di Romagna Pagina 18
Scugugia è Del Duca, Fratti è il colpo del Tropical
22/06/2015 La Voce di Romagna Pagina 24
L' Angel Service centra la doppietta a Godo
22/06/2015 La Voce di Romagna Pagina 25
L' UnipolSai passa a Rimini con la rimonta nel finale
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22 giugno 2015
Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
Prima Pagina
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Pagina 19
Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
Cronaca
Game over"dei carabinieri al ladro di videogiochi
In manette un 26enne rumeno per la scia di furti commessi all' interno di Mediaworld.
RAVENNA. A tradirlo è stata la passione per i
videogiochi. Ma più che alla consolle, la vera
sfida che aveva intrapreso era quella con i
sistemi antitaccheggio. Gli era andata bene
diverse volte. Ma a furia di tirare la corda, i
carabinieri di Godo gli hanno presentato il
"game over".
A finire in manette nel tardo pomeriggio di
sabato per furto è stato un 26enne rumeno,
che oggi comparirà in tribunale per essere
processato per direttissima. Il giovane è stato
fermato all' interno del Mediaworld mentre
tentava di oltrepassare le casse con alcuni
videogiochi nascosti nello zaino; a notarlo è
stato un dipendente del centro commerciale,
insospettito dal suo atteggiamento e sul chi va
là dopo che negli ultimi giorni nel negozio si
erano verificati altri casi analoghi.
Quotidianamente sparivano videogiochi dagli
scaffali per mano di qualcuno che lasciava sul
posto solo le custodie e il ripetersi degli
episodi aveva indotto il personale ad innalzare
il livello di guardia.
Così quando sabato il ragazzo si è presentato
all' uscita gli addetti hanno chiesto l' intervento
dei carabinieri. Una pattuglia si è recata sul
posto trovando il giovane in possesso dei dvd.
In un primo momento il 26enne ha affermato di
averli acquistati altrove, ma la verifica dei codici sulla confezione lo ha smascherato. Il modus operandi
adottato, identico a quello in occasione dei preceden ti ammanchi, ha poi fatto aumentare i sospetti sul
suo conto.
I militari hanno così deciso di eseguire una perquisizione nella sua abitazione alla ricerca dei
videogames che però non sono stati trovati. Messo alle strette, alla fine il giovane ha ammesso di averli
rubati. Il fatto che non li avesse in casa era perché, a seconda dei casi, il ragazzo li cedeva o li
rivendeva ad un 20enne marocchino.
Le indagini sono così state estese anche all' abitazione del nordafricano dove, oltre ai videogiochi
rubati, sono stati trovati anche un passamontagna e una pistola giocattolo. L' arma, un replica che spara
pallini in plastica, è comunque stata sequestrata alla luce dei precedenti di polizia del maghrebino, in
passato coinvolto in una rapina. Il ragazzo è stato denunciato per ricettazione.
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Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
Cronaca
Furti seriali da Mediaworld Preso il ladro di
videogiochi: li vendeva a un amico
Fornace Zarattini, arrestato 26enne e denunciato un 20enne.
I CARABINIERI, nel tardo pomeriggio di
sabato, sono intervenuti presso il Mediaworld
di Fornace Zarattini a Ravenna. Qui era stato
segnalato un furto, ma come è emerso in
seguito era solo l' ultimo di una lunga serie. Il
negozio di prodotti elettronici aveva infatti
registrato nei giorni precedenti ammanchi nel
reparto videogiochi, in particolare parecchi
dvd erano spariti dagli scaffali. E,
sistematicamente, venivano rinvenute le
custodie antitaccheggio divelte. Inoltre, fatto
singolare, i titoli dei videogiochi mancanti
erano tutti diversi. Non dunque un furto
finalizzato ad un commercio clandestino, ma la
mano di un ladro evidentemente deciso ad
incrementare la propria collezione. O, come
poi è emerso, quella di un amico. Nel
pomeriggio, su chiamata di un dipendente del
negozio, i militari della caserma di Godo sono
intervenuti ed hanno sorpreso un rumeno,
26enne, con precedenti di polizia, mentre
tentava di oltrepassare le casse con alcuni
videogiochi occultati nello zaino. All' inizio si è
giustificato dicendo di averli acquistati altrove,
ma dai controlli effettuati dalla direzione del negozio, tramite i codici sulla confezione, sono risultati tra
gli ordini dello store. La tecnica utilizzata era inoltre analoga a quella degli furti precedenti. I militari
hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, non trovando però altra refurtiva. Ma il giovane rumeno,
sentendosi alle strette, ha ammesso che i videogiochi li cedeva o rivendeva ad un altro ragazzo, un
20enne marocchino, anch' egli con numerosi precedenti. Le indagini si sono così estese alla casa di
quest' ultimo.
Qui sono stati rinvenuti, oltre ai videogiochi rubati al Mediaworld, anche dei passamontagna e una
pistola giocattolo, una replica di quelle che sparano a gas pallini in plastica. Ma visti i precedenti del
20enne, tra i quali anche una rapina, i carabinieri l' hanno comunque sequestrata. Alla fine il rumeno è
stato arrestato per furto aggravato e ora è ai domiciliari in attesa dell' udienza di convalida in
programma oggi, il marocchino è stato denunciato a piede libero per ricettazione.
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Pagina 14
La Voce di Romagna
Cronaca
Rubava videogiochi in serie arrestato
RAVENNA Un 26enne romeno è stato colto in flagrante dai carabinieri al Mediaworld. Li
vendeva a un marocchino.
Era diventato un ladro seriale di dvd per
videogiochi, tutti diversi, ai danni del
Mediaworld, per realizzare un po' di soldi
vendendoli a un ragazzo. Piccoli colpi che gli
sono costati le manette.
Nel tardo pomeriggio di sabato i carabinieri
sono intervenuti al "Mediaworld" di Fornace
Zarattini a Ravenna, dove era stato segnalato
un furto, che, come è emerso in seguito, si
trattava solo dell' ultimo episodio di una serie
consumatasi nei tre/quattro giorni precedenti.
Il personale del grande negozio di elettronica
aveva notato tra martedì e venerdì una serie di
ammanchi nel reparto videogiochi: i dvd dei
giochi per una consolle erano spariti dagli
scaffali. Sistematicamente invece venivano
trovate le custodie antitaccheggio in plastica
divelte sempre allo stesso modo; inoltre, caso
curioso, i titoli dei videogiochi mancanti erano
tutti diversi.
Non dunque un furto finalizzato a un
commercio clandestino, ma la mano di un
ladro deciso a incrementare la propria
collezione in danno del mega store. In seguito
alla chiamata di un dipendente del negozio,
sabato pomeriggio i carabinieri della Stazione
di Godo sono subito arrivati e hanno sorpreso
un 26enne romeno, con diversi precedenti di
polizia, mentre tentava di oltrepassare le casse con dei videogiochi che aveva appena rubato,
nascondendoli nello zaino. Interrogato, il giovane ha affermato di averli acquistati altrove, ma dai
controlli effettuati dalla direzione di Mediaworld, tramite i codici sulle confezioni, sono risultati tra gli
ordini dello store in maniera inequivocabile.
Inoltre, per il modus operandi analogo agli altri furti perpetrati nei giorni precedenti ha fatto sorgere ai
militari più di qualche dubbio. Per fugarli gli uomini dell' Arma hanno proceduto alla perquisizione in
casa del 26enne, ma nell' appartamento non sono stati trovati altri videogiochi. Probabilmente, resosi
conto del rischio che stava correndo ed anche grazie all' opera di convincimento dei carabinieri di
Godo, il ladro ha deciso di confessare un dettaglio importante, ossia che i videogiochi non erano a casa
sua, perché solitamente li cedeva o rivendeva secondo i casi, a un marocchino di soli 20 anni ma già
con numerosi precedenti. Le indagini sono proseguire per tutta la serata, estendendo la perquisizione
anche a casa del marocchino, dove sono stati scoperti, oltre ai videogiochi rubati nei giorni precedenti al
negozio di Fornace Zarattini, dei passamontagna e u na pistola giocattolo. L' arma in realtà era solo una
replica, di quelle che sparano a gas pallini in plastica, ma, dati i precedenti del 20enne tra i quali figura
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22 giugno 2015
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La Voce di Romagna
Cronaca
una rapina, i carabinieri hanno sequestrato anche quella, non potendo fare di più trattandosi di oggetto
di libera detenzione.
Alla fine della vicenda i carabinieri di Godo, vista la flagranza nel reato, traevano in arresto il romeno
per il furto di videogiochi e denunciato a piede libero invece il marocchino per la ricettazione, essendo
stato trovato in possesso di videogiochi rubati nei giorni precedenti, e al quale è stata sequestrata la
pistola giocattolo. Il 26enne romeno è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per
direttissima che si celebrerà oggi.
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21 giugno 2015
Ravenna Today
Cronaca
Ladro seriale rubava videogiochi e li rivendeva:
arrestato dai carabinieri
I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nel tardo pomeriggio di sabato sono
intervenuti presso il "Mediaworld" di Fornace Zarattini a Ravenna; perché era stato
segnalato un furto, ma come è emerso in seguito si trattava solo dell' ultimo episodio, di
una serie che si era consumata negli ultimi giorni.
I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nel
tardo pomeriggio di sabato sono intervenuti
presso il "Mediaworld" di Fornace Zarattini a
Ravenna; perché era stato segnalato un furto,
ma come è emerso in seguito si trattava solo
dell' ultimo episodio, di una serie che si era
consumata nei tre o quattro giorni precedenti.
Il grande negozio di tecnologia ed elettronica,
aveva notato nei giorni scorsi una serie di
ammanchi nel reparto videogiochi: nello
specifico i DVD dei giochi per una consolle
nello specifico erano spariti dagli scaffali.
Sistematicamente invece venivano rinvenute le
custodie antitaccheggio in plastica divelte
sempre allo stesso modo; inoltre, caso
curioso, i titoli dei videogiochi mancanti erano
tutti diversi. Non dunque un furto finalizzato ad
un commercio clandestino, ma la mano di un
ladro evidentemente deciso ad incrementare
la propria collezione in danno del megastore .
Nel pomeriggio, su chiamata di un dipendente
del negozio, i Carabinieri della Stazione di
Godo sono intervenuti ed hanno sorpreso un
rumeno di 26 anni , già con diversi precedenti
di polizia, mentre tentava di oltrepassare le
casse con dei videogiochi che aveva appena
rubato, occultandoli nello zaino. Lo stesso
successivamente, interrogato in tal senso,
asseriva di averli acquistati altrove, ma dai controlli effettuati dalla direzione del negozio, tramite i codici
sulla confezione, sono risultati tra gli ordini dello store in maniera inequivocabile; inoltre, per il modus
operandi analogo agli altri furti perpetrati nei giorni precedenti ha fatto sorgere ai militari più di qualche
dubbio. . Per fugarli in maniera certa i militari hanno proceduto alla perquisizione domiciliare a carico
dell' arrestato; tuttavia in casa del rumeno non sono stati rinvenuti altri videogiochi. Probabilmente,
resosi conto del rischio che stava correndo ed anche grazie all' opera di convincimento dei Carabinieri
di Godo, il ladro ha deciso di confessare un dettaglio molto importante, ossia che i videogiochi non
erano stati rinvenuti nella sua abitazione perché solitamente li cedeva o rivendeva secondo i casi, ad un
altro ragazzo, un cittadino marocchino di soli 20 anni ma già con numerosi precedenti. Le indagini dei
Carabinieri dunque proseguivano per tutta la serata, estendendo la perquisizione anche a casa del
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21 giugno 2015
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Ravenna Today
Cronaca
marocchino, dove venivano rinvenuti, oltre ai videogiochi poi scoperti rubati nei giorni precedenti al
negozio di Fornace Zarattini , anche dei passamontagna ed una pistola giocattolo. L' arma in realtà era
solo una replica, di quelle che sparano a gas pallini in plastica, ma dati i precedenti del 20enne , tra i
quali era annoverata anche una rapina, i Carabinieri decidevano di sottoporre sotto sequestro anche
quella, non potendo fare di più trattandosi di oggetto di libera detenzione. Alla fine di tutta la vicenda
dunque i Carabinieri della Stazione di Godo, vista la flagranza nel reato, hanno tratto in arresto il
rumeno per il furto di videogiochi, e hanno denunciato a piede libero invece il marocchino per la
ricettazione, essendo stato trovato in possesso di videogiochi rubati nei giorni precedenti, e al quale
veniva anche sequestrata la pistola giocattolo. L' arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito
direttissimo che si celebrerà lunedì. Annuncio promozionale.
Redazione
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21 giugno 2015
Ravenna24Ore.it
Cronaca
Furto di videogiochi, un arresto e una denuncia per
ricettazione
Intervento dei Carabinieri a Mediaworld I
Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nel
tardo pomeriggio di sabato 20 giugno, sono
intervenuti al "Mediaworld" di Fornace Zarattini
a Ravenna, dove era stato segnalato un furto.
Come è emerso in seguito si trattava solo dell'
ultimo episodio, di una serie, riguardante
videogiochi, che si era consumata nei tre o
quattro giorni precedenti. Alla fine un cittadino
rumeno è stato arrestato per furto, un cittadino
marocchino denunciato per ricettazione. Come
spiega l' Arma, il grande negozio di tecnologia
ed elettronica, aveva notato nei giorni scorsi
una serie di ammanchi nel reparto videogiochi:
nello specifico i DVD dei giochi per una
consolle nello specifico erano spariti dagli
scaffali. Sistematicamente invece venivano
rinvenute le custodie antitaccheggio in plastica
divelte sempre allo stesso modo; inoltre, caso
curioso, i titoli dei videogiochi mancanti erano
tutti diversi. Non dunque un furto finalizzato ad
un commercio clandestino, ma la mano di un
ladro evidentemente deciso ad incrementare
la propria collezione in danno del megastore,
commentano i Carabinieri. Nel pomeriggio, su
chiamata di un dipendente del negozio, i
Carabinieri della Stazione di Godo s o n o
intervenuti ed hanno sorpreso un rumeno,
classe 89, già con diversi precedenti di polizia, mentre tentava di oltrepassare le casse con dei
videogiochi che aveva appena rubato, occultandoli nello zaino. Lo stesso successivamente, interrogato
in tal senso, asseriva di averli acquistati altrove, ma dai controlli effettuati dalla direzione del negozio,
tramite i codici sulla confezione, sono risultati tra gli ordini dello store in maniera inequivocabile; inoltre,
per il modus operandi analogo agli altri furti perpetrati nei giorni precedenti ha fatto sorgere ai militari
più di qualche dubbio. Per fugarli in maniera certa i militari hanno proceduto alla perquisizione
domiciliare a carico dell' arrestato; tuttavia in casa del rumeno non sono stati rinvenuti altri videogiochi.
Probabilmente, resosi conto del rischio che stava correndo ed anche grazie all' opera di convincimento
dei Carabinieri di Godo, il ladro decideva di confessare un dettaglio molto importante, ossia che i
videogiochi non erano stati rinvenuti nella sua abitazione perché solitamente li cedeva o rivendeva
secondo i casi, ad un altro ragazzo, un cittadino marocchino di soli 20 anni ma già con numerosi
precedenti. Le indagini dei Carabinieri dunque proseguivano per tutta la serata, estendendo la
perquisizione anche a casa del marocchino, ove venivano rinvenuti, oltre ai videogiochi poi scoperti
rubati nei giorni precedenti al negozio di Fornace Zarattini, anche dei passamontagna ed una pistola
giocattolo. L' arma in realtà era solo una replica, di quelle che sparano a gas pallini in plastica, ma dati i
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21 giugno 2015
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Ravenna24Ore.it
Cronaca
precedenti del 20enne, tra i quali era annoverata anche una rapina, i Carabinieri decidevano di
sottoporre sotto sequestro anche quella, non potendo fare di più trattandosi di oggetto di libera
detenzione. Alla fine di tutta la vicenda dunque i Carabinieri della Stazione di Godo, vista la flagranza
nel reato, traevano in arresto il rumeno per il furto di videogiochi, denunciavano a piede libero invece il
marocchino per la ricettazione, essendo stato trovato in possesso di videogiochi rubati nei giorni
precedenti, e al quale veniva anche sequestrata la pistola giocattolo. L' arrestato è stato posto ai
domiciliari in attesa del rito direttissimo che si celebrerà lunedì.
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21 giugno 2015
RavennaNotizie.it
Cronaca
Ravenna, furti a ripetizione di tecnologia ed
elettronica. Arrestato un 26enne rumeno
Il giovane rivendeva la merce rubata: denunciato dai Carabinieri un 20enne marocchino
per ricettazione.
I Carabinieri della Compagnia di Ravenna
hanno messo fine sabato pomeriggio all'
attività seriale di un giovane ladro, che negli
ultimi giorni aveva preso di mira un grande
negozio di tecnologia ed elettronica cittadino, i
cui dipendenti avevano notato una serie di
ammanchi nel reparto videogiochi: nello
specifico i DVD dei giochi per una consolle
nello specifico erano spariti dagli scaffali.
Sistematicamente, invece, venivano rinvenute
le custodie antitaccheggio in plastica divelte
sempre allo stesso modo; inoltre, caso
curioso, i titoli dei videogiochi mancanti erano
tutti diversi . Non, dunque, un furto finalizzato
ad un commercio clandestino, ma la mano di
un ladro evidentemente deciso ad
incrementare la propria collezione in danno del
megastore. Nel pomeriggio, su chiamata di un
dipendente del negozio, i Carabinieri della
Stazione di Godo sono intervenuti ed hanno
sorpreso un rumeno, classe '89, già con
diversi precedenti di polizia, mentre tentava di
oltrepassare le casse con dei videogiochi che
aveva appena rubato, occultandoli nello zaino.
Lo stesso, successivamente interrogato in tal
senso, asseriva di averli acquistati altrove, ma
dai controlli effettuati dalla direzione del
negozio, tramite i codici sulla confezione, sono
risultati tra gli ordini dello store in maniera inequivocabile; inoltre, per il modus operandi analogo agli
altri furti perpetrati nei giorni precedenti ha fatto sorgere ai militari più di qualche dubbio. Per fugarli in
maniera certa i militari hanno proceduto alla perquisizione domiciliare a carico dell' arrestato; tuttavia in
casa del rumeno non sono stati rinvenuti altri videogiochi . Probabilmente, resosi conto del rischio che
stava correndo ed anche grazie all' opera di convincimento dei Carabinieri di Godo, il ladro decideva di
confessare un dettaglio molto importante, ossia che i videogiochi non erano stati rinvenuti nella sua
abitazione perché solitamente li cedeva o rivendeva secondo i casi, ad un altro ragazzo, un cittadino
marocchino di soli 20 anni ma già con numerosi precedenti. Le indagini dei Carabinieri dunque
proseguivano per tutta la serata, estendendo la perquisizione anche a casa del marocchino , ove
venivano rinvenuti , oltre ai videogiochi poi scoperti rubati nei giorni precedenti al negozio di Fornace
Zarattini, anche dei passamontagna ed una pistola giocattolo. L' arma in realtà era solo una replica, di
quelle che sparano a gas pallini in plastica, ma dati i precedenti del 20enne, tra i quali era annoverata
anche una rapina, i Carabinieri decidevano di sottoporre sotto sequestro anche quella, non potendo fare
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RavennaNotizie.it
Cronaca
di più trattandosi di oggetto di libera detenzione. Alla fine di tutta la vicenda, dunque, i Carabinieri della
Stazione di Godo, vista la flagranza nel reato, traevano in arresto il rumeno per il furto di videogiochi,
denunciavano a piede libero invece il marocchino per la ricettazione, essendo stato trovato in possesso
di videogiochi rubati nei giorni precedenti, e al quale veniva anche sequestrata la pistola giocattolo. L'
arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo che si celebrerà lunedì.
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22 giugno 2015
Pagina 9
Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Finanza locale. Nel 25% dei casi il peso degli enti non supera il 2 per cento.
Partecipate dei Comuni: una quota su 4 è «micro»
Le "sirene" della partecipazione comunale
continuano ad ammaliare tutti i sindaci d' Italia.
A piazzare l a p r o p r i a b a n d i e r i n a s u u n '
azienda, pubblica o p r i v a t a c h e s i a , n o n
rinuncia di fatto nessuno. Sono ben 7.780 i
Comuni che hanno almeno una partecipazione
in 5.374 imprese, pubbliche o private: il 97%
dei municipi italiani.
L' ultimo aggiornamento lo fornisce la
Fondazione Anci/Ifel in uno studio che sarà
presentato mercoledì 24 giugno a Roma nella
quarta conferenza sulla finanza locale, quest'
anno dedicata a "Stabilità, equità e sviluppo: il
contributo dei Comuni" . T r a g l i s p u n t i d i
riflessione ci sarà, appunto, anche questa
fotografia , elaborata a partire dai dati Cerved­
Pa, che prova a sezionare la galassia delle
partecipazioni comunali, a n c h e i n b a s e a l
"peso" delle quote acquisite.
Il primo elemento che balza agli occhi è la
polarizzazione: a un estremo, infatti, c' è un
segmento, pari al 25% delle partecipazioni,
che non supera il 2% del valore delle quote in
mano ai sindaci. In pratica, una semplice
"bandierina" di presidio.
Tanto più che questo 2% rappresenta il peso
complessivo dei Comuni nella singola realtà, quindi, in qualche caso, potrebbe addirittura essere
spezzettato in più quote detenute da amministrazioni diverse. All' estremo opposto, invece, c' è una
quota identica (25%) di in­house puro. In un quarto delle oltre 5mila aziende la presenza dei sindaci va
oltre il 95 per cento. Si tratta naturalmente dei big del settore, di fatto le ex municipalizzate: dalle realtà
del trasporto pubblico locale alla raccolta rifiuti e ai servizi idrici, che ­ come rileva anche l' Ifel ­
«operano in un contesto in molti casi orientato da normative regionali obbligatorie».
In mezzo c' è la grande fascia meno esplorata e ­ con ogni probabilità più "aggredibile" da qualsiasi
tentativo di riforma e razionalizzazione ­ delle partecipazioni significative, ma non totalitarie, stratificate
nel tempo, in gran parte generatrici di poltrone nei cda più che di utili o presidi strategici per l' interesse
pubblico. Queste imprese, partecipate da uno o più Comuni in misura superiore al 20%, rappresentano
il 58% del totale. Che cosa fanno?
A scorrere l' elenco dei 73 settori di classificazione Ateco ­ ancora una volta ­ si scopre che c' è di tutto,
comprese alcune attività nient' affatto strategiche per le amministrazioni. Al primo posto (17%) domina,
per esempio, la consulenza, settore che comprende oltre alle funzioni di advisor legale, contabile e
tecnico, la pubblicità e le ricerche di mercato. Seguono l' energia e al terzo poso il commercio (farmacie
escluse), che comprende persino la vendita di autoveicoli e motocicli.
Ma lo studio dell' Ifel, coordinato da Riccardo Mussari, professore di Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche all' Università di Siena, fornisce anche un altro importante spunto di
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22 giugno 2015
Pagina 9
Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
riflessione: l' operazione pulizia in qualche Regione è già cominciata. La forbice dei Comuni che
detengono partecipazioni è molto ampia. A fronte di una Valle d' Aosta con il 96% dei Comuni
"imprenditori" e di un Molise appena sotto (94%), dall' altra parte sorprende il Lazio (25% di
partecipazioni comunali, la percentuale più bassa), che tallona la Liguria (26%), la Toscana e l' Emilia
Romagna, rispettivamente al 34 e al 32 per cento. Segno che la razionalizzazione in una parte del
territorio è già realtà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
V. Uv.
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22 giugno 2015
Pagina 10
Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
La professionalità e l' importanza (relativa) del
concorso
Gent.mo direttore, con la sentenza n. 37 del 17
marzo 2015, ispirandosi al rigoroso rispetto
del principio codificato nella Carta
Costituzionale, secondo cui «agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso» (art. 97, comma 3, Cost.),
la Corte Costituzionale ha "sostanzialmente"
azzerato buona parte dei vertici dell' Agenzia
delle entrate. Da cittadino (e avvocato) non
posso che esprimere apprezzamento per la
decisione della Corte per il rigoroso rispetto
del principio costituzionale su cui si fonda,
anche perché, da avvocato (e cittadino), non
posso ignorare che spesso (nel settore
tributario, oserei dire, troppo spesso) i giudici
costituzionali hanno fatto prevalere la "ragion
di Stato" alle "ragioni del diritto" (ad esempio
nelle sentenze sul raddoppio dei termini per l'
accertamento e sulla Robin tax).
Da operatore del settore (da oltre 25 anni
esercito la professione di avvocato tributarista)
e prima ancora da cittadino, mi chiedo invece
se il "concorso" costituisca (ancora) una
garanzia di maggiore efficienza della pubblica
amministrazione rispetto ad altri criteri purché
fondati sul "merito" (che non vuol dire
evidentemente lottizzazione delle cariche, come peraltro avvenuto tante volte in presenza di "regolari
concorsi"). Non conosco tutti i settori della Pa (lungi da me, quindi, qualsiasi intenzione di effettuare
generalizzazioni prive di senso), ma posso certamente affermare che la preparazione (quindi, il
"merito") della gran parte dei dirigenti "nominati" all' interno dell' Agenzia (con i quali, dall' istituzione
dell' Agenzia, ho avuto molto spesso a che fare), la loro onestà intellettuale e, non da ultimo, la
correttezza della stragrande maggioranza di essi sono degne di essere considerate un modello per una
Pa che in Italia spesso, troppo spesso, non risulta adeguata rispetto alle esigenze dei cittadini e delle
imprese.
Non posso escludere che la scelta di tali dirigenti possa essere stata dettata, in alcuni casi, anche da
criteri diversi dal "merito", ma ritengo di dover testimoniare che tutti quelli che ho conosciuto (in
Lombardia, innanzitutto, ma anche in Piemonte, in Veneto, in Toscana, in Abruzzo, per limitarmi alle
Regioni con cui ho avuto maggiore frequentazione) erano certamente adeguati al ruolo che gli era stato
assegnato, che hanno sempre svolto con passione, senza avere limiti di orario (e probabilmente senza
retribuzione degli straordinari) e di disponibilità.
Anche se non ho condiviso alcuni comportamenti finalizzati a recuperare imposte sulla base della
cosiddetta "evasione interpretativa" (cioè fondata su diverse interpretazioni della legge, anziché sulla
tassazione del reddito reale), che, a mio avviso, hanno prodotto danni (spero non) irreparabili dal punto
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Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
di vista della certezza del diritto, (anche e soprattutto) ai funzionari (ancorchè, secondo la Corte
Costituzionale, illegittimamente) "nominati" si deve certamente la diffusione di una cultura di legalità
fiscale prima invero assai flebile.
Molta strada resta da fare per rendere sempre più efficienti i servizi ai cittadini, ma certamente la
decisione della Consulta rischia di rallentare il processo di ammodernamento di uno dei settori della Pa
più delicati per lo sviluppo economico del Paese.
Speriamo dunque che i nuovi dirigenti (abilitati dal superamento di un "concorso") e le conseguenti
nomine siano celeri e che nelle decisioni che saranno assunte non siano mortificate l' esperienza e la
qualità delle persone che finora hanno svolto in modo egregio un ruolo assai complicato.
Eugenio Briguglio Tributarista.
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Anac. In scadenza il termine per le candidature dopo il primo elenco diffuso nei giorni scorsi.
Acquisti, oggi il nuovo termine per i «soggetti
aggregatori»
Il sistema dei soggetti aggregatori e le
prospettive di macro­razionalizzazione degli
acquisti di beni e servizi sono messi alla prova
dal primo passaggio di individuazione dei 35
organismi previsti dalla legge 89/2014
(secondo lo schema Cottarelli).
Oggi scade la proroga stabilita dall' Anac al
termine per la presentazione delle richieste di
iscrizione all' elenco delle super­centrali di
committenza, dopo che alla prima scadenza
all' Autorità sono pervenute solo 24 istanze, di
cui dieci sottoposte a verifica.
Dal primo elenco approvato il 27 maggio e
sottoposto giovedì scorso al parere della
Conferenza Unificata emergono varie criticità.
Il numero massimo di 35 soggetti aggregatori
previsto dall' articolo 9 della legge 89/2014 è
ben lungi dall' essere raggiunto, anche se nel
novero degli ammessi e dei sottoposti a
verifiche ulteriori compaiono quasi tutte le
strutture operanti come centrali di
committenza regionali, fatta eccezione per l'
Abruzzo, il Molise e la Sicilia (per la quale la
normativa regionale prevede già un organismo
deputato a svolgere le gare per i lavori
pubblici, l' Urega).
Mancano all' appello anche molte importanti città metropolitane, come Milano, Bologna, Venezia, Bari,
Palermo, determinando così un quadro molto disomogeneo per la gestione delle future procedure per la
soddisfazione dei fabbisogni di più amministrazioni in ambito territoriale di area regionale o vasta.
Questa criticità si riverbera anche sul sistema di committenza rafforzato nel disegno di legge di
recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti e di concessioni, qualora dovesse
emergere dalla conclusione del procedimento Anac l' effettiva assenza di molti degli attori che erano
stati immaginati come potenziali protagonisti nel nuovo quadro di acquisti aggregati.
Peraltro l' articolo 9 della legge 89/2014 configura i soggetti aggregatori come macro­gestori di
procedure per l' acquisizione di beni e servizi, sulla scorta dell' esperienza maturata da Consip e da
alcune centrali di committenza regionali, mentre sarebbe da sperimentare completamente il loro ruolo
come stazioni appaltanti di lavori sulla base delle richieste delle singole amministrazioni (soprattutto dei
Comuni non capoluogo).
Il sistema su tre livelli delineato dalla legge 89/2014 (soggetti aggregatori su base nazionale regionale e
di macro­area vasta metropolitana sulla fascia più alta, unioni di Comuni, stazioni uniche appaltanti
delle Province e accordi tra Comuni non capoluogo su quella intermedia, singoli enti su quella più bassa
e limitata) viene ad essere ulteriormente modificato dal disegno di legge di recepimento delle direttive
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Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
comunitarie, con un' impostazione per livelli di valore, determinando un ulteriore elemento di
disomogeneità e di incertezza.
Considerando che i Comuni non capoluogo devono organizzarsi per sviluppare le acquisizioni di lavori,
servizi e beni in modo aggregato dal 1° settembre, il nuovo modello proposto nel disegno di legge
comporterebbe l' operatività del modello organizzativo richiesto dal comma 3­bis dell' articolo 33 del
Codice dei contratti solo per alcuni mesi.
Nell' ambito di questa evoluzione le criticità rilevate nel procedimento di formazione dell' elenco dei
soggetti aggregatori devono indurre ad un' accurata valutazione anche degli effetti economici della
scelta di acquisizioni con modelli aggregativi, essendo forte il rischio di "compressione" delle
committenze in alcuni settori di mercato (aspetto peraltro contrario proprio allo spirito con cui nelle
direttive comunitarie sono configurate le centralizzazioni di committenza).
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Alberto Barbiero
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Legge europea. Le conseguenze sulle società per contrastare due procedure Ue.
Gestioni brevi per le quotate che incorporano le in
house
La legge europea 2014 approvata in via
definitiva dal Parlamento nei giorni scorsi
presenta all' articolo 7 una nuova modifica all'
articolo 34 del Dl 179/2012, questa volta al
comma 22.
La norma è chiaramente destinata a sanare,
almeno nelle intenzioni del legislatore, due
procedure di infrazione avviate dall' Unione (la
2012/2050, oggi allo stadio di parere motivato
ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell' Unione europea, e la 2011/4003, che vede
l' Italia messa in mora complementare sempre
in base all' articolo 258).
L' intervento normativo, quindi, nasce da uno
stato di necessità, ma può avere effetti negativi
sui processi di aggregazione in atto tra società
di servizi pubblici quotate ed anche di
prospettiva.
In sostanza, mentre si conferma che gli
affidamenti diretti ante 1° ottobre 2003 restano
in essere fino alla scadenza contrattuale
prevista o, se senza termine, al 31 dicembre
2020, diverso è il destino degli affidamenti
successivi.
Al contrario, infatti, «gli affidamenti diretti a
società poste, successivamente al 1° ottobre
2003, sotto il controllo di società quotate cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita
deliberazione dell' ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o
negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriore».
In sostanza, se una società quotata acquista (o incorpora?) una società prima in house non potrà
mantenere gli affidamenti in essere se non per una breve fase transitoria.
Questo, in sostanza, non consente più quella che poteva diventare una fin troppo facile elusione: si
costituisce una società in house a cui si affida un servizio pubblico locale e poi la si fa confluire in una
società quotata.
Discutibile o meno che fosse questa pratica, è chiaro che il nuovo articolo 34, comma 22, del Dl
179/2012, anche se comprensibile alla luce delle procedure di infrazione comunitarie, non potrà non
avere ripercussioni sul valore delle società interessate dalla novità normativa in questione, e
rappresenterà di conseguenza un freno a questo tipo di aggregazioni.
Non soltanto, ma la nuova regola raffredda anche le speranze di chi vede nella quotazione la strada per
accelerare il processo di affrancamento delle società di servizi pubblici da parte degli enti locali
controllanti, così come è successo nel caso di quelle aziende che, per prime e nel momento giusto,
hanno avviato il processo di quotazione. Eppure si resta convinti che la strada della quotazione, sui
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Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
mercati regolamentati e anche nell' Aim dedicato alle piccole e medie imprese, rappresenta una
prospettiva realistica e interessante, che meriterebbe il favore del legislatore e degli stessi mercati
finanziari.
Da questo punto di vista, è chiaro che le modalità di recepimento delle direttive comunitarie sul tema dei
soci "finanziari" nelle società in house (il riferimento, in particolare, è all' articolo 12 della direttiva
2014/24/Ue, che viene riproposto all' articolo 28 della nuova direttiva 2014/25/Ue sugli appalti pubblici
nei settori speciali, e nell' articolo 17 della nuova direttiva 2014/23/Ue sull' aggiudicazione dei contratti di
concessione) sarà cruciale per capire se la strada di una apertura ai mercati finanziari, che sembrava
incontrare il favore del Governo nelle bozze dello "Sblocca Italia", avrà vita facile oppure se sarà limitata
alle sole aziende che godono di affidamenti ottenuti con procedura competitiva.
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Stefano Pozzoli
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Assunzioni. Impossibile la mobilità fra municipi prima del totale riassorbimento degli ex
provinciali ­ Verifica nazionale anche per gli «infungibili»
Nei Comuni «blocco» del personale
Gli effetti della delibera della Corte dei conti sulla «corsia preferenziale» dalle Province.
Nessuno lo chiama blocco alle assunzioni. Ma
quale altro nome dare all' impossibilità degli
enti locali di avvalersi nel 2015 di forza lavoro?
Il comma 424 della legge 190/2014 ha fornito
una rivisitazione forzata delle modalità
assunzionali dei Comuni, nell' obiettivo di
garantire il totale riassorbimento dei
dipendenti in soprannumero delle Province.
Ora che la sezione Autonomie della Corte dei
conti, con la deliberazione 19/2015 (su cui si
veda anche Il Sole 24 Ore del 19 giugno), si è
allineata alla Funzione pubblica, sancendo il
divieto anche della mobilità volontaria, i
margini per azioni sul personale si sono ridotti
all' osso.
La disposizione normativa ha imposto agli enti
locali di destinare la capacità assunzionale,
per gli anni 2015 e 2016, ai dipendenti
collocati in sovrannumero da parte delle
Province e delle Città metropolitane. Poiché la
mobilità volontaria, tra enti con limitazioni alle
assunzioni, è ormai da un decennio
considerata "neutra" ai fini del turn­over, l'
obbligo della legge di stabilità sembrava non
riferirsi agli spostamenti di dipendenti da un'
amministrazione all' altra.
La Funzione Pubblica, nella circolare 1/2015, ha ritenuto però che non fosse più possibile bandire nuovi
avvisi di mobilità o che gli stessi fossero, almeno, destinati ai soli dipendenti degli enti di area vasta. E
questo fino a quando non sarà "implementato" il portale della domanda e dell' offerta per favorire la
ricollocazione.
Al di là della difficoltà di trovare una definizione giuridica al concetto di «implementazione» per
individuare una data certa, il sito destinato ad accogliere i dati è partito molto lentamente, tanto che solo
i l 5 7 % d e i Comuni ha inserito le informazioni relative alla dotazione organica e alla capacità
assunzionale. Manca all' appello, oltre al comune di Roma e di Firenze, anche il 70% degli enti
regionali. Le cose, vanno quindi, molto per le lunghe.
Nel frattempo agli enti locali rimangono a questo punto poche possibilità di azione.
Quella prevista e "obbligata" dal legislatore è l' assunzione dei vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti al 1° gennaio 2015. Non è, invece, possibile alcuno scorrimento di graduatorie
(idonei), sia di quelle presenti nell' ente sia di quelle di altre amministrazioni. Addio, quindi, al tanto
voluto ricambio generazionale voluto dal Dl 90/2014.
La Corte dei conti, sezione Autonomie, ha inoltre "vietato" le procedure di mobilità volontaria almeno fino
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Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
a quando non vi sarà la totale ricollocazione dei dipendenti degli enti di area vasta; nel frattempo, si
potranno approvare solamente bandi riservati a questi lavoratori.
Nel ricordare che il comma 424 fa sempre riferimento alla totalità delle Province e non solo a quella
competente per singolo territorio, viene indicata nella deliberazione 19/2015 un' unica eccezione
assunzionale; quella per le figure infungibili, per le quali però è posto in capo ai singoli enti di verificare
l' inesistenza di queste professionalità nelle province. Come questa verifica possa avvenire su base
nazionale senza il portale della mobilità a pieno regime rimane un mistero.
Anche se il decreto legge enti locali, pubblicato finalmente sulla «Gazzetta Ufficiale» di venerdì (è il
decreto 78/2015), ha chiarito la possibilità di utilizzo dei cosiddetti "resti" assunzionali, rimangono in
sospeso due questioni.
La prima: qual è la capacità assunzionale vincolata ai dipendenti in soprannumero? Solo quella
derivante dalle cessazioni degli anni 2014 e 2015 o anche quella generata in anni precedenti? L' altro
aspetto sottoposto alla sezione Autonomie riguardava la possibilità di trasformare a tempo pieno, i
contratti di lavoro dei dipendenti assunti a tempo parziale. Ma su questi dubbi, per ora, è silenzio.
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Gianluca Bertagna
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Affidamenti. I dati di MonitorAto­Invitalia sugli ambiti territoriali previsti dal 2011.
Servizi, non decollano gli Ato: in idrico e rifiuti
inattivo il 60%
Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei
servizi pubblici a rete, rifiuti compresi, sono
previsti dal 2011, e di proroga in proroga
sarebbero dovuti partire il 1° marzo scorso: In
75 casi su 212, però, i nuovi enti di governo
non sono ancora operativi, e il quadro sarebbe
ancora peggiore se si esclude dal calcolo il
trasporto pubblico locale, dove gli ambiti sono
in larga parte coincidenti con soggetti già attivi
(per esempio la Provincia, in qualche caso
addirittura l' intera regione) e quindi in soli 13
casi su 62 manca ancora l' adesione da parte
degli enti locali. Il quadro più critico è invece
quello relativo al servizio idrico, che per lo
«sblocca­Italia» (articolo 7 del Dl 133/2014)
dovrebbe entro il 30 settembre essere affidato
ovunque al gestore unico con tanto di
decadenza degli affidamenti fuori norma.
A mostrare lo stato di (in)attuazione della
riforma scritta all' articolo 3­bis del Dl
138/2011 è Invitalia, l' agenzia dell' Economia
per l' attrazione degli investimenti che come
responsabile della gestione operativa dell'
Osservatorio sui servizi pubblici ha attivato
MonitorAto per monitorare i processi di
riordino. I numeri confermano la resistenza
passiva attuata da molti territori, legata al fatto che la centralizzazione degli affidamenti attraverso gli
Ato toglie ai singoli Comuni il ruolo di primo piano finora giocato nella gestione dei servizi. Il problema,
però, è che ora solo gli ambiti territoriali sono legittimati dalla legge a organizzare i servizi,
programmare gli investimenti, affidare le attività e decidere le tariffe: dove l' Ato non è attivo, quindi,
tutta la programmazione si blocca, a partire dagli investimenti che in molti settori (fra i quali ancora una
volta primeggia l' idrico) sono indispensabili per gestire le necessità dei territori.
Ad allungare i tempi di decollo degli ambiti territoriali ottimali sono state in una prima fase le Regioni,
chiamate a definire i confini dei vari ambiti attivi nei diversi servizi. Ora la geografia è completata, ma il
problema si è trasferito al livello degli enti locali, che non stanno completando le procedure di adesione.
In un quadro come questo, è bene ricordare che la legge prevede un potere sostitutivo da parte nei
confronti degli enti inadempienti, attraverso commissariamenti la cui urgenza è stata ribadita anche dal
Programma nazionale di riforma all' interno dell' ultimo Documento di economia e finanza. Resta da
capire se le Regioni decideranno di avere un ruolo più attivo di quello svolto finora: essenziale, però,
che i commissariamenti siano a tempo e seguano un cronoprogramma vincolante per arrivare alla
riorganizzazione del servizio, anche per evitare repliche delle "emergenze" infinite vissute in passato da
servizi pubblici come quello dei rifiuti in ampie aree del Mezzogiorno.
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22 giugno 2015
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Il Sole 24 Ore
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Gianni Trovati
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22 giugno 2015
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Impianti. Il decreto Sblocca Italia qualifica come «edilizia libera» le installazioni minori.
Climatizzatori domestici liberalizzati fino a 12 kW
Ma sono possibili restrizioni locali e serve comunque il libretto impianto.
Nessuna autorizzazione, di base. Per
sistemare in casa un condizionatore fisso,
nella stragrande maggioranza dei casi, non
serve alcun particolare via libera
amministrativo. Soprattutto dopo le
precisazioni introdotte dal decreto Sblocca
Italia (Dl 133/14 convertito dalla legge 164/14),
che ha esteso il raggio d' azione dell' edilizia
libera e semplificato così l' installazione degli
apparecchi per il raffrescamento.
Possono essere infatti eseguiti senza alcun
titolo abilitativo gli interventi di manutenzione
ordinaria, tra i quali è espressamente inclusa l'
installazione «delle pompe di calore aria­aria
di potenza termica utile nominale inferiore a 12
kW» (articolo 6, comma 1, lett. a), Dpr
380/2001, il Testo unico dell' edilizia). Di fatto,
un' ampia fascia in cui ricade la quasi totalità
dei climatizzatori residenziali: entro una tale
potenza ­ spiegano gli operatori ­ sono infatti
ricompresi multisplit fino a cinque attacchi.
La legge fa comunque salve le prescrizioni
degli strumenti urbanistici comunali, e il
rispetto «delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienico­sanitarie, di
quelle relative all' efficienza energetica,
nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio».
«Nel proprio regolamento edilizio, il Comune potrebbe ad esempio prevedere norme specifiche sulle
facciate, richiedendo una comunicazione preventiva e una successiva all' intervento, che comporta la
sistemazione di una unità esterna», spiega Alberto Bonino, direttore del laboratorio Agefis. «Una
prescrizione tanto più probabile per gli edifici all' interno del centro storico, dove può esser necessaria
una comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico (Cila)».
Occorre perciò sempre verificare, presso lo Sportello unico edilizia o l' ufficio tecnico della città, i
regolamenti comunali e gli altri provvedimenti emanati dagli enti locali.
Se l' intervento viene eseguito in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico­ambientale o con un
particolare valore storico­artistico, in particolare, c' è bisogno dell' autorizzazione paesaggistica o della
Soprintendenza.
«Fuori dai casi particolari e dall' edilizia libera, l' installazione di un condizionatore, in quanto
integrazione di impianti tecnologici e quindi opera di innovazione, ricadrebbe nella manutenzione
straordinaria, per la quale è richiesta la Cila», aggiunge Bonino.
Il condominio Il regolamento condominiale di tipo contrattuale può disciplinare o vietare qualsiasi
modifica dell' estetica dell' edificio, anche sulle parti di proprietà esclusiva. Una volta verificata l'
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Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
assenza di questi paletti o divieti, l' installazione non deve in ogni caso pregiudicare il decoro
architettonico o la sicurezza dell' edificio, né impedire l' uso della cosa comune da parte degli altri
condomini (articoli 1102, 1122 del Codice civile).
Entro i limiti di legge, è dunque legittimo installare il corpo esterno sul piano di calpestio del balcone o
sulla facciata dello stabile: meglio se un apparecchio di piccole dimensioni, che non stravolga l' armonia
della facciata stessa e magari si inserisca in essa, per colore e posizione, quasi a scomparire
(Cassazione, sentenza 12343/03).
Prima di installare il climatizzatore, se ne deve dare notizia all' amministratore (in base al nuovo articolo
1122 del Codice civile).
Quest' ultimo riferisce in assemblea. In ogni caso l' assemblea non può vietare le installazioni che sono
già consentite da leggi e regolamenti.
L' installazione Quando l' intervento è libero da titoli abilitativi, e si vuol fruire del bonus fiscale del 50%
sulle ristrutturazioni (pompa di calore utilizzabile anche ai fini del riscaldamento, a integrazione dell'
impianto già esistente), è importante conservare la dichiarazione sostitutiva in cui si indica la data di
inizio lavori e si attesta che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili(si veda anche l' articolo
accanto).
L' installazione dev' essere realizzata da un tecnico qualificato, munito del "patentino frigoristi" (la
certificazione può essere verificata sul sito www.fgas.it), a cui spetta compilare anche il libretto d'
impianto: sorta di carta d' identità che dal 15 ottobre scorso (Dm 10 febbraio 2014) è obbligatoria anche
per i climatizzatori fissi.
Al di sotto dei 12 kW la legge non prescrive però la verifica dell' impianto (da effettuare, fino a 100 kW,
ogni quattro anni) e la relativa compilazione del rapporto di controllo sull' efficienza energetica (a cura
del manutentore). Le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi vanno comunque da 500 a 3mila euro
(Dlgs 192/2005). Ma resta sempre opportuno verificare la normativa regionale: in Lombardia, ad
esempio, per gli impianti sotto i 12 kW non serve avere un libretto, mentre Veneto o Emilia Romagna
hanno predisposto proprie modalità di compilazione specifiche.
Quotidiano del Condominio La Guida del Consulente immobiliare per l' installazione dei condizionatori
www.quotidianocondominio. ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.
Dario Aquaro
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Italia Oggi Sette
Pubblica amministrazione
Gli studi di settore
Periodo d' imposta 2014.
Gli studi di settore, elaborati attraverso la
raccolta sistematica di dati contabili ed
extracontabili, sia di carattere «fiscale» sia di
tipo «strutturale», rappresentano, come noto,
uno strumento per la ricostruzione induttiva dei
ricavi e compensi nei confronti di determinate
categorie di contribuenti. In particolare, sono
soggetti agli studi di settore, a prescindere
dalla forma giuridica assunta e dal regime di
contabilità adottato, gli esercenti un' attività d'
impresa o di lavoro autonomo che dichiarano
ricavi o compensi non superiori a 5.164.569,00
euro e che svolgono, in maniera prevalente,
una delle attività economiche per le quali
risulta approvato il relativo studio di settore: le
tipologie di attività per cui non risultano
approvati gli studi di settore sono
assoggettate, invece, ai parametri contabili. Si
segnala sin da subito che con il provvedimento
del 18 giugno 2015, l' Agenzia ha approvato le
specifiche tecniche da adottare per la
trasmissione telematica dei modelli per la
comunicazione d e i d a t i r i l e v a n t i p e r l '
applicazione degli studi di settore, da utilizzare
per il periodo d' imposta 2014, che
costituiscono parte integrante della
dichiarazione dei redditi da presentare con il
modello Unico 2015. Inoltre, con il medesimo
provvedimento sono stati altresì approvati i controlli di coerenza tra Unico 2015 ed i modelli degli studi
di settore ed integrati quelli afferenti i parametri. 1. Cause di esclusione e di inapplicabilità degli studi di
settore La normativa individua una serie di cause di esclusione e di inapplicabilità degli studi di settore.
Più nello specifico, le cause d' inapplicabilità degli studi di settore, individuate dai decreti ministeriali di
approvazione degli studi di settore (dm 12/02/2010, dm 16/03/2011 e dm 28/12/2010), coinvolgono
essenzialmente le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a
favore delle imprese socie o associate, nonché le società cooperative costituite da utenti non
imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Sul punto, l' Amministrazione
Finanziaria ha precisato che gli studi di settore non si applicano alle società cooperative che svolgono
attività «esclusivamente» a favore di soci, associati o utenti, ma trovano applicazione con riferimento
alle società cooperative a mutualità prevalente, ovvero a mutualità non esclusiva (rm 14/11/2007 n.
330). È altresì soggetta agli studi di settore, l' impresa sociale di cui al dlgs 24/03/2006 n. 115 (cm
18/6/2009). L' art. 10, comma 4, della legge 8/5/1998, n. 146, stabilendo le fattispecie per le quali gli
studi di settore non possono essere utilizzati quale strumento di accertamento, definisce, invece, in
modo indiretto, le cause di esclusione dall' applicazione degli studi di settore. Cause di esclusione dagli
studi di settore: art. 10, co 4 della L. 146/98Dichiarano ricavi (art. 85, co. 1, Tuir, escluse le lett. c), d) ed
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22 giugno 2015
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Italia Oggi Sette
Pubblica amministrazione
e) o compensi (art. 54, comma 1, Tuir) di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di
settore dal relativo decreto di approvazione (5.164.569,00 euro).Iniziano o cessano l' attività nel periodo
d' imposta, salvo i casi di: cessazione e inizio dell' attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi
dalla data di cessazione; mera prosecuzione dell' attività svolta da altri soggetti.Si trovano in un periodo
di non normale svolgimento dell' attività. Si tratta dei seguenti periodi: di liquidazione ordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o fallimentare; non è ancora iniziata l' attività produttiva prevista dall'
oggetto sociale; interruzione dell' attività protratta tutto l' anno a causa di lavori di ristrutturazione dei
locali, qualora la ristrutturazione abbia riguardato tutti i locali nei quali viene esercitata l' attività; affitto
dell' unica azienda; sospensione dell' attività ai fini amministrativi, qualora sia stata data comunicazione
alla Camera di Commercio; modifica dell' attività, nell' ipotesi in cui le attività succedutesi siano
contraddistinte da codici attività rientranti in studi di settore diversi; per le attività professionali,
interruzione dell' attività per la maggior parte dell' anno a causa di provvedimenti disciplinari. Altre
cause di esclusione dagli studi di settore sono previste da talune disposizioni di legge, oppure sono
indicate nel contesto di alcuni documenti di prassi dell' Agenzia delle entrate. Cause di esclusione dagli
studi di settoreArt. 1, co. 113, della L. 244/2007Contribuenti che fruiscono del regime di vantaggio per l'
imprenditoria giovanileCm 21/5/99 n. 110/EContribuenti che determinano il reddito con criteri
«forfettari»Cm 22/5/2007 n. 31 Contribuenti che sono incaricati delle vendite a domicilioRm 20/3/2008 n.
104Contribuenti che sono classificati in una categoria reddituale diversa (ad esempio, reddito di lavoro
autonomo invece che reddito d' impresa) da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell' applicazione dello studio di settore approvato
per l' attività esercitata Anche i contribuenti che applicano il regime forfettario disciplinato dall' art. 1,
commi da 54 a 89, legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di Stabilità 2015) sono esclusi dall' applicazione
degli studi di settore e dei parametri contabili. Tuttavia, nonostante l' esclusione in parola, è stato
previsto che specifiche informazioni relative all' attività soggetta al regime agevolato dovranno
comunque essere fornite in sede di dichiarazione dei redditi secondo quanto stabilirà l' Agenzia delle
entrate, presumibilmente in sede di approvazione dei modelli dichiarativi per il periodo d' imposta 2015
(primo anno di applicazione del regime di vantaggio di cui trattasi). 2. Come si applicano gli studi di
settore: il software GE.RI.CO Gli studi di settore sono materialmente applicati ai contribuenti interessati,
mediante l' utilizzo del software GE.RI.CO. (gestione dei ricavi e dei compensi) il quale, oltre a generare
il modello di comunicazione dei dati rilevanti da allegare alla dichiarazione dei redditi (mod. UNICO),
indica come si posiziona il contribuente rispetto ai risultati espressi dallo studio di settore a cui lo stesso
appartiene. Gli studi di settore sono elaborati attraverso la raccolta sistematica di dati contabili ed
extracontabili, sia di carattere «fiscale» sia di tipo «strutturale», riconducibili a determinate attività
economiche nei settori del commercio, servizi, manifatture e professioni: partendo da tali dati ed
rielaborando gli stessi mediante l' applicazione di complessi processi matematico­statistici (esplicati
nelle note metodologiche allegate ad ogni studio di settore), si ottengono dati medi per categorie di
soggetti esercenti ciascuna delle predette attività economiche. Tuttavia, affinché ogni studio di settore
sia in grado di rappresentare con una certa ragionevolezza la situazione dei contribuenti a cui lo stesso
è applicabile, è previsto che i predetti processi matematici di calcolo siano aggiornati con una certa
frequenza: solo attraverso un costante aggiornamento, lo studio di settore sarà ragionevolmente in
grado di recepire i mutamenti che nel corso del tempo subiscono le attività economiche. Il momento
applicativo dello studio di settore è, pertanto, sempre preceduto da una fase di revisione dello stesso
che può essere di carattere ordinario, oppure congiunturale. La revisione ordinaria degli studi di settore
A norma dell' art. 10­bis della legge 146/98, gli studi di settore devono essere sottoposti a revisione al
massimo ogni tre anni dalla data della loro entrata in vigore, ovvero da quella dell' ultima revisione,
sentito il parere della Commissione di esperti per gli studi di settore. Peraltro, l' attività di revisione
ordinaria degli studi di settore deve essere programmata annualmente con provvedimento del Direttore
dell' Agenzia delle entrate ­ da emanarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno (cm 22/5/2007 n. 31)
­ servendosi delle rilevazioni effettuate dagli Osservatori regionali, la cui attività consiste
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sostanzialmente: nell' individuare particolari condizioni economiche o produttive che, insite in alcune
zone, sono in grado di giustificare gli anomali comportamenti economici dei soggetti che operano in
quelle zone; nell' individuare le situazioni locali che denotano evidenti criticità in alcuni settori o, invece,
condizioni di forte espansione economica territoriale; nel raccogliere qualsiasi informazione utile per
migliorare la capacità degli studi di settore di rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. Gli studi di
settore revisionati devono essere poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'
imposta nel quale entrano in vigore: così prescrive l' art. 1, comma 1­bis, del dpr 31/5/99 n. 195, come
inserito da ultimo dall' art. 23, comma 28, lett. a), del dl 98/2011. La revisione ordinaria può riguardare l'
intero studio di settore, oppure solo alcuni dei suoi «componenti»: l' art. 1, comma 1­bis, del dpr 195/99
dispone, infatti, che, in relazione a ciascuno studio di settore, possono essere disposte integrazioni
indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a
determinati settori o aree territoriali, ovvero per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, compresi
quelli previsti dall' art. 10­bis della legge 146/98 (cm 11/7/2012 n. 30 e 15/7/2013 n. 23). A dispetto di
quanto previsto relativamente agli studi di settore revisionati, le integrazioni ai singoli studi devono
essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale «entro il 31 marzo del periodo d' imposta successivo a quello
della loro entrata in vigore» (art. 1, comma 1­bis, del dpr 31/5/99 n. 195, come inserito dall' art. 23,
comma 28, lett. a), del dl 98/2011). Di seguito si analizzano le novità applicabili per il periodo d' imposta
2014, recentemente introdotte dal dm 30/03/2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo),
il quale ha previsto esclusivamente l'«aggiornamento» della territorialità di taluni studi di settore:
nessuna modifica ha apportato, invece, agli indicatori di coerenza economica, normalità economica e di
anomalia che, pertanto, rimangono i medesimi del periodo d' imposta 2013 (approvati dal dm
24/03/2014). La revisione degli studi per il periodo d' imposta 2014 L' art. 2 del citato dm 30/03/2015 ha
disposto l' aggiornamento della «Territorialità dei Factory Outlet Center» nell' ambito dello studio
WM05U (commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori). La revisione
dello studio di cui trattasi si è resa necessaria poiché, negli ultimi anni, il commercio al dettaglio di
abbigliamento e calzature è stato significativamente condizionato dalla concorrenza di canali di vendita
alternativi come quello dei «Factory Outlet Center» (FOC): nell' elaborazione dello studio WM05U sono
stati considerati, infatti, gli effetti connessi alla presenza sul territorio dei FOC, previa introduzione di
uno specifico correttivo nella funzione di stima dei ricavi, correlato alla distanza dagli stessi. Il correttivo
in parola interessa sostanzialmente i contribuenti che esercitano l' attività nelle «aree gravitazionali» di
ciascun FOC, ovvero nelle aree di mercato che ne risentono della concorrenza: per ogni Comune è
stata considerata, infatti, la distanza espressa in minuti di percorrenza dal FOC più vicino. Oltre ad
essere intervenuto sulla «Territorialità dei Factory Outlet Center», l' art. 2 del DM 30/03/2015 ha
disposto, altresì, l' aggiornamento delle «Aggregazioni comunali» nell' ambito dello studio WG44U
(strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere): nella funzione di stima dei ricavi di tale studio sono
stati considerati, in particolare, i Comuni ove le strutture sono ubicate, con lo scopo di tener conto delle
possibili differenze di risultati economici legate al luogo di svolgimento dell' attività. In buona sostanza,
per effetto delle variazioni intervenute nel corso del 2014, sono state aggiornate le aggregazioni
territoriali (risultate significative nelle funzioni di ricavo), tenendo conto del numero di abitanti dei
Comuni soppressi ed anche del numero delle strutture alberghiere presenti in tali Comuni. A tal fine è
stata aggiornata la territorialità conseguente all' istituzione di nuovi Comuni a seguito della fusione di più
Comuni. Sempre mediante il citato dm 30/03/2015 è stato previsto l' aggiornamento: della «Territorialità
del livello delle tariffe applicate per l' erogazione del servizio taxi» nell' ambito dello studio WG72A
(trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente), conseguente all' istituzione di nuovi
Comuni a seguito della fusione di più Comuni; della tabella relativa ai «Valori di soglia inferiore per
circondario della tipologia di attività ed ambito specialistico di intervento» nell' ambito dello studio
WK04U (attività degli studi legali). Come sopra anticipato, il dm 30/03/2015 non ha operato modifiche
agli indicatori di coerenza economica, normalità economica e di anomalia, il cui utilizzo è finalizzato a
individuare il posizionamento del contribuente rispetto ad alcune variabili economico­aziendali.
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Pertanto, anche per il periodo d' imposta 2014, rimangono confermati gli indicatori già approvati dal dm
24/3/2014 per il 2013 che possono essere classificati nelle seguenti tre differenti tipologie: indicatori di
coerenza economica, finalizzati ad individuare, per ogni singolo soggetto, la correttezza dei dati
dichiarati rispetto ai valori di riferimento che individuano le condizioni di normalità economica in
relazione al gruppo omogeneo di appartenenza; indicatori di normalità economica, finalizzati a
contrastare eventuali situazioni di non corretta compilazione dei dati rilevanti ai fini dell' applicazione
degli studi di settore (magazzino, beni strumentali, costi residuali); indicatori di anomalia, finalizzati ad
evitare alcuni «errori» nella compilazione dei modelli dati studi di settore e di conseguenza a ridurre il
numero delle comunicazioni di anomalia inviate dall' Agenzia delle entrate ai contribuenti / intermediari.
La revisione congiunturale degli studi di settore Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economico­
finanziaria manifestatasi negli ultimi anni, l' art. 8 del dl 29/11/2008 n. 185 (conv. legge 28/1/2009 n. 2)
ha previsto che gli studi di settore possano essere integrati, anche oltre i termini per la revisione
ordinaria degli stessi, con apposito dm, raccolto il parere della Commissione degli esperti. Va' detto,
però, che la revisione congiunturale, che coinvolge sia gli studi di settore revisionati per l' anno in corso,
sia quelli già in vigore per i precedenti periodi d' imposta ­ è circoscritta soltanto a quei settori
economici o aree territoriali in relazione ai quali l' attività di monitoraggio ha rilevato conseguenze
negative dell' attività determinate dalla crisi economica. Da un punto di vista prettamente statistico, i dati
utilizzati per cogliere gli effetti della crisi sono rinvenibili: dalle comunicazioni e dalle dichiarazioni fiscali
in ambito Iva; dagli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica (quali
Prometeia, Banca d' Italia, Istat Ministero dello Sviluppo economico e Angaisa). Per il periodo d' imposta
2014, il dm 15/05/2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21/5/2015) ha approvato i correttivi
«anticrisi» che, come meglio argomentato nel prosieguo, interessano 204 studi di settore. I correttivi
«anticrisi» per il periodo d' imposta 2014 Come specificato nella nota tecnica e metodologica di cui all'
Allegato 1 del citato dm 15/05/2015, per il periodo d' imposta 2014, sono state apportate talune
modifiche all' analisi di normalità economica e sono stati introdotti specifici correttivi (da applicare ai
risultati derivanti dall' applicazione degli studi di settore) che tengono conto di alcune grandezze e
variabili economiche (e delle relative relazioni) modificate a seguito della crisi economica verificatasi nel
corso del 2014, tra cui: le contrazioni più significative dei margini e delle redditività; il minor grado di
utilizzo di impianti e macchinari; le riduzioni dell' efficienza produttiva; la riduzione delle tariffe per le
prestazioni professionali; gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell' ambito dei diversi settori,
anche in relazione al territorio; la ritardata percezione dei compensi da parte degli esercenti attività di
lavoro autonomo a fronte delle prestazioni rese. L' Analisi dell' efficienza produttiva Nell' ambito delle
analisi predisposte per la revisione congiunturale speciale, è stato predisposto un apposito studio sull'
analisi dell' efficienza produttiva per 193 studi di settore, con l' esclusione dei 12 studi relativi alle attività
professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi. Dalle analisi
effettuate è stato riscontrato che, per l' anno 2014, le attività economiche soggette agli studi di settore
sono state caratterizzate da una riduzione dell' efficienza produttiva, rispetto al triennio precedente, a
seguito della riduzione dei ricavi/compensi e del minor grado di utilizzo dei fattori produttivi impiegati (il
lavoro e il capitale), collegati alla situazione di crisi economica. Interventi relativi all' analisi di normalità
economica Anche per il periodo d' imposta 2014, gli interventi relativi all' analisi di normalità economica
riguardano l' indicatore «durate delle scorte» e si applicano ai soggetti che, con riferimento al periodo d'
imposta 2014, presentano contemporaneamente le seguenti condizioni: situazione di coerenza delle
esistenze iniziali; situazione di normalità economica rispetto agli indicatori di controllo del valore dei
beni strumentali; riduzione dell' efficienza produttiva rispetto a quelle storica di riferimento, individuata
come il maggior valore di efficienza produttiva del trienni precedente (periodo d' imposta 2011­2013);
dichiarazione, per il biennio 2013­2014, dello stesso codice attività prevalente o applicazione dello
stesso studio di settore, anche se evoluto nel 2014. In presenza di tali condizioni, la misura massima
dell' indicatore viene incrementata per tener conto dell' aumento delle rimanenze finali. Per i soggetti
che, nonostante l' attivazione del correttivo, continuano ad avere l' indicatore in esame non normale, il
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maggior costo del venduto (parametro per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità
economica) viene diminuito dell' incremento delle rimanenze finali riconducibile alla crisi economica.
Correttivi da applicare ai risultati degli studi di settore Per il periodo d' imposta 2014, il citato dm
15/05/205 ha approvato, inoltre, i correttivi da applicare ai risultati degli studi di settore, così distinti:
correttivi congiunturali di settore; correttivi congiunturali territoriali; correttivi congiunturali individuali. Di
seguito si riassumono le caratteristiche generali dei predetti correttivi e le relative modalità di
funzionamento. Correttivi congiunturali di settoreL' elaborazione dei correttivi congiunturali di settore ­
applicabile ai contribuenti non congrui,è stata effettuata per tutti i 204 studi di settore in vigore per il
periodo d' imposta 2014. In particolare, per gli studi di settore dei professionisti che applicano funzioni
di compenso basate sul numero degli incarichi, il correttivo tiene conto della riduzione delle tariffe per le
prestazioni professionali correlata alla situazione di crisi economica. L' applicazione di tale correttivo
determina un valore di riduzione dei compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato
moltiplicando il compenso puntuale derivante dall' applicazione della sola analisi di congruità per il
coefficiente congiunturale di settore individuato per lo studio. Per i restanti 194 studi di settore
applicabili per il 2014, il correttivo è predisposto per ciascun singolo modello organizzativo (cluster) e
tiene conto della riduzione dei margini conseguiti e della redditività e del minor utilizzo di impianti e
macchinari. Dal punto di vista pratico, la riduzione dei ricavi/compensi determinata dal correttivo è
calcolata moltiplicando il valore puntuale derivante dall' analisi di congruità per lo specifico coefficiente
congiunturale previsto per lo studio di settore in base al gruppo omogeneo di appartenenza, individuato
nell' Allegato al dm 15/05/2015.Correttivi congiunturali territorialiPer il periodo d' imposta 2014, è stato
istituito un correttivo congiunturale territoriale che tiene conto della riduzione dei margini e della
redditività e del minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi
economica specifica del territorio. A seguito delle analisi effettuate, utilizzando i modelli lineari misti, l'
Amministrazione finanziaria è giunta, per ciascuno studio, all' individuazione di coefficienti correttivi
congiunturali territoriali, per ciascuna area territoriale omogenea, attraverso il confronto tra la situazione
del periodo d' imposta 2014 e la situazione dell' anno di costruzione dello specifico studio di settore. Per
cogliere le differenze territoriali, sono state utilizzate le analisi delle territorialità definite nell' ambito dell'
applicazione degli studi di settore. In particolare, per le attività economiche del settore del commercio
sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla «territorialità del commercio», definita nell' ambito
dell' applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio nazionale in 7 aree omogenee in
termini di: grado di modernizzazione del commercio; grado di copertura dei servizi di prossimità;
caratteristiche socio­economiche del territorio. Per le attività economiche del comparto manifatturiero,
dei servizi e delle attività professionali sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla «territorialità
generale», definita nell' ambito dell' applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio
nazionale in 5 aree omogenee in termini di: grado di benessere; livello di qualificazione professionale;
struttura economica. Da un punto di vista pratico, l' applicazione dei correttivi congiunturali territoriali
determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto,
calcolato moltiplicando il ricavo o compenso puntuale derivante dall' applicazione della sola analisi di
congruità per i coefficienti correttivi congiunturali territoriali previsti per lo studio, ponderati con le quote
di appartenenza alle aree territoriali omogenee.Correttivo congiunturale individualeI correttivi
congiunturali individuali, applicabili ai contribuenti non congrui, intervengono ad attualizzare il modello
degli studi di settore limitatamente ai soggetti che hanno presentato nel 2014 una situazione di crisi. Per
gli studi di settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli
incarichi, il correttivo in parola tiene conto della ritardata percezione dei compensi a fronte delle
prestazioni rese per effetto della situazione di crisi economica. L' applicazione del correttivo determina
un valore di riduzione dei compensi stimati inversamente proporzionale alla percentuale di compensi
relativi agli incarichi iniziati e completati nell' anno. Per i restanti 193 studi di settore applicabili per il
2014, il correttivo è operativo in caso di contrazione dei costi variabili 2014 rispetto a quelli storici di
riferimento, individuati come il maggior valore di costi variabili tra i periodi d' imposta 2011 e 2013. Dal
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punto di vista pratico, la riduzione dei ricavi/compensi determinata dal correttivo è calcolata
moltiplicando il valore puntuale derivante dall' analisi di congruità per un coefficiente che tiene conto
della contrazione dei costi variabili non rilevata dai correttivi congiunturali di settore, delle diversità
legate a fattori territoriali e della rigidità del modello di stima degli studi di settore connessa alla
riduzione dei costi variabili derivanti da situazioni di crisi. Per poter «applicare» il correttivo individuale,
oltre alla non congruità, è necessario presentare una contrazione dell' efficienza produttiva rispetto ad
almeno uno dei 3 anni precedenti (2011­2013) ed essere coerenti rispetto alla normalità economica
degli indicatori relativi al valore dei beni strumentali. In particolare, il calcolo dell' efficienza produttiva è
basato su un modello di analisi che prende in considerazione il personale e il capitale impiegato (il
valore dei beni strumentali e il personale sono «confrontati» con i ricavi dichiarati nel triennio,
eventualmente allineati a quelli stimati). Per l' applicazione del correttivo in esame va compilato il
quadro T «Congiuntura economica» del modello dati studi di settore. Si rammenta, infine, che, a norma
dell' art. 1, comma 3, del dm 15/05/2015, i contribuenti che, per il periodo d' imposta 2014, dichiarano,
anche a seguito di adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'
applicazione degli studi di settore integrati con i suddetti correttivi, non sono assoggettabili, per tale
annualità, all' accertamento basato sugli studi di settore. 3. L' adeguamento spontaneo in dichiarazione
alle risultanze di GE.RI.CO Una volta ottenuto il responso di GE.RI.CO., il contribuente che risulti non
congruo per aver dichiarato ricavi o compensi inferiori a quelli stimati dagli studi di settore può
comunque decidere di adeguare i valori dichiarati a quelli stimati, in modo tale da conseguire una
posizione di regolarità «forzata» allo studio di settore: l' adeguamento alle risultanze dello studio di
settore dovrebbe, come vedremo meglio nel prosieguo del presente contributo, porre al riparo il
contribuente dall' eventuale azione di accertamento basata sugli studi di settore che, per la sua
procedibilità, presuppone proprio che l' ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore a
quello determinabile sulla base degli studi stessi. Qualora si intenda procedere all' adeguamento,
occorre preliminarmente verificare se si versi nelle ipotesi di adeguamento gratuito, oppure a
pagamento. Si rammenta, al riguardo, che, la scelta di adeguarsi al dato puntuale risultante dall'
applicazione degli studi di settore non comporta l' applicazione di maggiorazioni specifiche solo se il
contribuente è sottoposto a uno studio che, per il periodo d' imposta 2014, è stato oggetto di
aggiornamento o di revisione: al di fuori di tale ipotesi, l' adeguamento in dichiarazione sarà sempre a
titolo oneroso, poiché il contribuente dovrà versare all' Erario, oltre alla maggiore imposta dovuta, anche
un' ulteriore maggiorazione del 3% (utilizzando il codice tributo 2118), calcolata sulla differenza tra il
ricavo puntuale e quello contabilizzato. La maggiorazione in esame è dovuta, inoltre, anche per l'
adeguamento agli studi di settore cui si applicano i correttivi congiunturali «anticrisi» (cm n. 30 del
28/06/2011). Dal punto di vista pratico, la maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull' intero
ammontare dello scostamento, qualora lo scostamento in parola sia superiore al limite del 10% (cm n.
10 del 16/3/2005). Esempio La società Alfa ha dichiarato, per il periodo d' imposta 2014, ricavi per un
importo pari a euro 250.000,00. Dall' applicazione dello studio di settore risulta che i ricavi congrui
dovrebbero essere, invece, pari a euro 290.000. Ai fini che qui interessa, il primo riscontro da effettuare
è quello di appurare se è dovuta o meno la maggiorazione del 3%, verificando se vi è stato il
superamento dello scostamento per oltre il 10% rispetto ai ricavi dichiarati. ImportoRicavi derivanti dallo
studio di settoreEuro 290.000Ricavi dichiaratiEuro 250.000ScostamentoEuro 40.000 = (Euro 290.000 ­
Euro 250.000)Percentuale di scostamento16% Nel caso in esame, lo scostamento risulta essere
maggiore del 10%, di conseguenza, qualora si decidesse di adeguare i ricavi a quelli risultanti dagli
studi di settore, si dovrà applicare la maggiorazione del 3% sullo scostamento.
ImportoScostamentoEuro 40.000MaggiorazioneEuro 1.200 = (Euro 40.000 * 3%) L' unica esimente
praticabile per non effettuare il pagamento della maggiorazione del 3% rimane legata, pertanto, alla
circostanza che la differenza occorrente per l' adeguamento sia inferiore al 10% dei ricavi o compensi
originariamente dichiarati. La maggiorazione in parola deve essere versata all' Erario tramite modello
F24 (codice tributo «4726» per le persone fisiche, o «2118» per i soggetti diversi dalle persone fisiche),
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entro il termine previsto per il versamento a saldo dell' imposta sul reddito, oppure entro i trenta giorni
successivi, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (cm 21/6/2005 n.
32). A tal riguardo, va precisato che, il termine per il versamento a saldo dell' imposta sul reddito in
scadenza lo scorso 16/6/2015, è stato prorogato al 6/7/2015 e dall' 7/7/2015 al 20/8/2015, con la
maggiorazione dello 0,40%. La proroga dei versamenti collegati a Unico 2015 ­ che interessa in
particolar modo gli esercenti attività per cui sono approvati gli studi di settore che conseguono ricavi o
compensi non superiori a euro 5.164.569,00 ­ è applicabile anche al versamento della maggiorazione
per l' adeguamento agli studi di settore. L' adeguamento dei maggiori ricavi/compensi determinati dagli
studi di settore comporta, altresì, a norma dell' art. 10, comma 5, legge n. 146/1998 , il versamento di
una somma a titolo di maggiore Iva, da determinarsi applicando ai maggiori ricavi l' aliquota media,
risultante dal rapporto tra: l' imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili; il volume d' affari dichiarato, considerando anche le operazioni non
soggette a imposta ovvero quelle soggette a regimi speciali. Secondo quanto precisato dall'
Amministrazione Finanziaria, l' adeguamento Iva alle risultanze degli studi di settore non comporta l'
applicazione di alcuna sanzione, nemmeno di quella prevista dall' art. 6, comma 1, del dlgs n. 471/1997,
per omessa registrazione di operazioni imponibili (rm 24/04/2001 n. 52 e cm 13/6/2001, n. 54). Anche
con riferimento all' Iva, la maggior imposta deve essere versata (utilizzando il codice Tributo 6494),
unitamente agli altri tributi aggiuntivi richiesti per l' adeguamento, entro il termine previsto per il
pagamento dell' imposta a saldo sui redditi con l' ulteriore possibilità di accedere alla rateazione per tale
imposta. 4. La facoltà di non adeguarsi alle risultanze dagli studi di settore L' adeguamento in
dichiarazione alle risultanze degli studi di settore, sebbene comporti un beneficio al contribuente in
termini di esclusione dall' attività di accertamento, non costituisce comunque un obbligo per il
contribuente. Infatti, gli studi di settore non costituiscono una forma di catastalizzazione del reddito per
cui i contribuenti che non si sentono rappresentati dallo studio non sono tenuti ad adeguarsi in caso di
non congruità (in tal senso anche l' interpellanza parlamentare 20/11/2008 n. 2­00207). La funzione del
campo «Note aggiuntive» di GE.RI.CO e del software «segnalazioni studi di settore» Nel caso in cui il
contribuente decidesse di non adeguarsi alle risultanze degli studi di settore, è conveniente comunque
che quest' ultimo provveda ad indicare, nel campo «Note aggiuntive» di GE.RI.CO., le ragioni di tale
scelta e le cause che hanno determinato la non normalità/non congruità: tale comportamento consente
all' Amministrazione Finanziaria di conoscere in anticipo, rispetto alla fase di contraddittorio, elementi
peculiari della situazione economica del contribuente. È bene segnalare, in tale contesto, che chi non
avesse indicato le giustificazioni nelle annotazioni del modello studi di settore allegato al modello Unico
2014 relativo al 2013, ha ancora tempo fino al 31/10/2015 per comunicare al fisco le eventuali cause
giustificative degli studi di settore per il periodo d' imposta 2013: è online, infatti, dal 6/6/2015 e fino al
prossimo 31/10/2015, il software «Segnalazioni Studi di Settore» che i contribuenti e intermediari
potranno utilizzare per comunicare informazioni ed elementi in grado di giustificare le situazioni di non
congruità, non normalità o non coerenza derivanti dall' applicazione degli studi per il 2013.
Analogamente alla compilazione del campo «Note Aggiuntive», la comunicazione in parola consente di
informare l' Agenzia delle entrate delle eventuali anomalie relative alla congruità, coerenza e normalità
economica, nonché delle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore. Va peraltro
precisato che la comunicazione in discorso non è un adempimento obbligatorio, ma rappresenta un'
opportunità per segnalare «in anticipo» all' Agenzia delle entrate tutte quelle circostanze che potrebbero
influenzare la selezione delle posizioni da controllare: con tale asserzione, ad esempio, il titolare di una
ditta individuale ­ che sia in grado di dimostrare di essere stato colpito da una malattia che gli ha
impedito di lavorare per un certo periodo di tempo ­ potrà giustificare la contrazione dei ricavi subita nel
corso del periodo di imposta. Come detto sopra, la comunicazione in esame riveste sostanzialmente la
medesima funzione del campo «Note aggiuntive» contenuto nel modello studi di settore: sicché coloro
che hanno compilato il campo «Note aggiuntive» del modello studi di settore allegato al mod. UNICO
non hanno la necessità di effettuare una nuova comunicazione, ma potranno comunque approfittare del
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software «segnalazione studi di settore» per circostanziare meglio quanto già comunicato. 5 . L '
Accertamento basato sugli studi di settore L' Amministrazione Finanziaria può procedere, a norma dell'
art. 10, comma 1, legge 146/1998, all' accertamento sulla base degli studi di settore qualora «l'
ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all' ammontare dei ricavi e dei compensi
determinabili sulla base degli studi di settore». Più nello specifico, l' accertamento sulla base degli studi
di settore costituisce un metodo di accertamento definito come analitico­induttivo: analitico perché
prende vita da dati contabili aziendali ed induttivo perché si basa su prove presuntive, anche se queste
devono possedere i requisiti della gravità, concordanza e precisione. Dal punto di vista legislativo, l'
accertamento basato sugli studi di settore è contemplato nell' articolo 62 sexies, co. 3, del dl 331/1993
secondo cui «... Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere fondati
anche sull' esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli
fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta,
ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell' articolo 62­bis del presente decreto.» Tale
disposizione richiama, al suo interno, l' art. 39, comma 1, lett. d), dpr 600/1973, a mente del quale «... l'
esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base
di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.» Sul punto, si rammenta che,
le «gravi incongruenze» che legittimano l' accertamento basato sugli studi di settore non possono
«ritenersi sussistenti in presenza di qualsiasi scostamento, indipendentemente dalla relativa rilevanza in
termini assoluti o percentuali. Scostamenti di scarsa rilevanza [...] potrebbero infatti rivelarsi inidonei ad
integrare le sopra menzionate «gravi incongruenze», oltre a determinare l' oggettiva difficoltà, per il
contribuente, di contraddire le risultanze dello studio di settore». Peraltro, nell' ipotesi in cui non siano
sufficienti a legittimare l' accertamento, «gli scostamenti di più modesta entità potranno comunque
essere considerati come elementi da utilizzare unitamente ad altri elementi disponibili o acquisibili con
gli ordinari poteri istruttori» (cm 22/5/2007 n. 31). Ad ogni modo, è bene sottolineare che, i risultati
derivanti dall' applicazione degli studi di settore hanno valore di presunzione semplice, rappresentando
solo un indice di possibili anomalie del comportamento fiscale del contribuente. Tale valenza probatoria
è riconosciuta dall' Amministrazione finanziaria (cm 23/1/2008 n. 5/E) e dalla giurisprudenza (Cass.
Ss.uu. sent. 18/12/2009 n. 26635, 26636, 26637 e 26638). In precedenza, l' Amministrazione finanziaria
aveva sostenuto, invece, la valenza di presunzione legale relativa dei risultati derivanti dagli studi di
settore: sicché gli accertamenti si sarebbero potuti effettuare ogni qualvolta il contribuente avesse
dichiarato «ricavi o compensi non congrui rispetto alla stima, senza che l' Amministrazione finanziaria
debba fornire ulteriori dimostrazioni a sostegno della pretesa tributaria» (cm 22/05/2007 n. 31). Peraltro,
secondo quanto precisato dai Giudici della Suprema corte di cassazione, nel contesto della citata
sentenza 26635/2009, le differenze tra i ricavi/compensi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore
non possono essere utilizzate in modo automatico in sede di controllo, in quanto ciò eluderebbe lo
scopo dell' attività accertativa che è quello di giungere alla determinazione del reddito effettivo del
contribuente in coerenza con il principio costituzionale di capacità contributiva. Per tale ragione,
preliminarmente all' avvio della procedura accertativa, occorre verificare l' attendibilità della stima
effettuata dallo studio di settore rispetto alla situazione concreta, l' entità dell' eventuale scostamento,
nonché la sussistenza di eventuali elementi a sostegno dei risultati presuntivi. Ancora, le Sezioni Unite
della Cassazione hanno affermato che compete all' ufficio dimostrare l' applicabilità dello standard
prescelto (studio di settore) al caso concreto. Dello stesso avviso anche l' Agenzia delle Entrate, la
quale ha precisato che l' utilizzo in sede di accertamento dello studio di settore presuppone la verifica,
da parte dell' Ufficio, dell' idoneità del medesimo a rappresentare la situazione effettiva del contribuente,
avendo riguardo ai seguenti aspetti assenza di elementi oggettivi che rendono inadeguato il percorso di
formazione dello studio di settore, correttezza dell' imputazione al cluster di riferimento, nonché
mancanza di cause particolari che abbiano potuto influire sul normale svolgimento dell' attività,
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collocando il contribuente al di sotto del livello determinato dallo studio (cm 23/1/2008 n. 5). L' elemento
di assoluto rilievo nell' ambito dell' accertamento basato su studi di settore è il contraddittorio tra
contribuente ed ufficio, precedente l' emissione dell' avviso di accertamento e funzionale al reperimento
di elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica del contribuente la «presunzione»
indotta dallo scostamento tra reddito dichiarato e presunto. Il contraddittorio preventivo è previsto
obbligatoriamente per gli studi di settore dall' art. 10, comma 3­bis, della legge 146/98, a mente del
quale prima di procedere alla notifica dell' avviso di accertamento basato sugli studi di settore, l' ufficio
invita il contribuente a comparire, ai sensi dell' art. 5 del dlgs 19/6/7 n. 218 (accertamento con
adesione), per la definizione in contraddittorio dell' accertamento: in caso di omissione del
contraddittorio preventivo (che in sede contenziosa deve essere eccepita dal contribuente nel corso del
giudizio di primo grado), gli uffici sono tenuti ad abbandonare la controversia, «sempre che la pretesa
non sia comunque sostenibile» (cm 14/4/2010 n. 19). Accertamento induttivo per irregolarità dichiarative
ai fini degli studi di settore Oltre alla tipologia di accertamento appena descritta, l' Amministrazione
Finanziaria può procedere ad accertamento induttivo extracontabile nei confronti del contribuente che
abbia commesso irregolarità nell' adempimento degli obblighi dichiarativi ai fini degli studi di settore. La
previsione in parola è contenuta nell' art. 39, comma 2, lett. d­ter), del dpr 600/73, in virtù del quale l'
Amministrazione Finanziaria può procedere ad accertamento induttivo, nel caso in cui venga rilevata l'
omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell' applicazione degli studi di settore, oppure vengano indicate cause di inapplicabilità o di esclusione
dagli studi di settore insussistenti. Per procedere all' accertamento induttivo è comunque necessario
che siano irrogabili le sanzioni per infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette maggiorate del
10% di cui all' art. 1, comma 2­bis, dlgs 471/97. È possibile, altresì, procedere ad accertamento
induttivo in caso di: omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'
applicazione degli studi di settore; indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di
settore non sussistenti; infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore
al 15%, o comunque a 50.000,00 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla
base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Relativamente a questo
ultimo punto, si precisa che la condizione di infedele compilazione del modello studi di settore sussiste
qualora si verifichi uno scostamento superiore al 15%, o comunque maggiore di euro 50.000, tra i
ricavi/compensi risultanti dal calcolo degli studi con dati corretti e quelli con i dati dichiarati: lo
scostamento in parola non è richiesto, invece, quando il modello studi di settore non è allegato, oppure
sono state indicate cause di esclusione o inapplicabilità dagli studi non sussistenti. Con riferimento a
quest' ultima tipologia di accertamento, si fa presente che la compilazione di uno studio di settore in
modo veritiero e corretto rappresenta, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di merito,
una causa ostativa all' attivazione dell' accertamento induttivo, in quanto l' impianto contabile non può
essere considerato inattendibile (Ctp di Milano n. 732/47/14 del 14 maggio 2014 e della Ctp di Salerno
n. 3335/10/14 del 29 luglio 2014). Secondo i giudici milanesi, infatti, la ricostruzione dei ricavi,
applicando le medie dei ricarichi applicati nel settore di appartenenza del contribuente, può risultare
corretta solo quando la difformità rispetto al ricarico praticato dal contribuente raggiunge livelli
importanti, altrimenti non è possibile procedere nei confronti di soggetti che oltre a presentare una
contabilità regolare, sono soprattutto congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore. Dello stesso
avviso anche i giudici della Ctp di Salerno, i quali confermano che il ricorso all' accertamento induttivo è
consentito quando i maggiori ricavi ricostruiti in forza della percentuale di ricarico si discostano
notevolmente da quelli dichiarati, con conseguente inattendibilità delle scritture contabili. In buona
sostanza, dalle sentenze riportate emerge che pur essendo gli studi di settore una presunzione
semplice nell' ambito dell' accertamento, è altrettanto vero che gli stessi possono essere utilizzati anche
a favore del contribuente, il quale può fare «pesare» la congruità al fine di ridurre la portata presuntiva
di altre tipologie di accertamento. Ulteriore azione accertatrice dell' Amministrazione Finanziaria. A
norma dell' art. 70, comma 1, legge 342/2000, gli accertamenti sulla base degli studi di settore non
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pregiudicano l' esercizio dell' ulteriore azione accertatrice dell' Amministrazione Finanziaria con
riferimento alle stesse categorie reddituali oggetto di accertamento o ad altre categorie reddituali e ad
ulteriori operazioni rilevanti ai fini Iva: sicché, con riferimento al medesimo periodo d' imposta, dopo la
notifica di un avviso di accertamento basato sugli studi di settore, l' ufficio è legittimato ad emettere
ulteriori accertamenti anche relativamente alle stesse categorie reddituali, in deroga al principio dell'
unicità dell' accertamento tributario di cui all' art. 43 del dpr 600/73. L' ulteriore azione accertatrice dell'
Amministrazione Finanziaria non è esclusa anche in caso di intervenuto accertamento con adesione: l'
art. 70, comma 2, della legge 342/2000 prescrive, infatti, che, l' intervenuta definizione degli
accertamenti basati sugli studi di settore non esclude l' esercizio dell' ulteriore azione accertatrice con
riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, indipendentemente dalla sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi, ovvero dal superamento dei limiti previsti dall' art. 2, comma 4, lett. a),
del dlgs 218/97. Si rammenta, al riguardo, che, secondo quanto precisato da quest' ultima disposizione
citata (art. 2, comm 4, lett. a), del dlgs 218/97) la definizione dell' accertamento non esclude l' esercizio
dell' ulteriore azione accertatrice «se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è
possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e
comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire (Euro 77.468,53)» . Preclusione da accertamenti
presuntivi Si ricorda, infine, che, in relazione alle annualità 2010 e precedenti possono ancora trovare
applicazione le misure di esonero dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici previsti dall' art.
10, co. 4 bis e art. 10­ter della legge 146/98 che, si ricorda, sono state abrogate con l' entrata in vigore
dell' art. 10, comma 12, del dl 6/12/2011 n. 201 (conv. legge 22/12/2011 n. 214). A norma delle predette
disposizioni ed in relazione alla predette annualità (2010 e precedenti), in caso di congruità allo studio
di settore (o di adesione all' invito a comparire) opera una preclusione dagli ulteriori accertamenti di tipo
presuntivo in materia di imposte dirette ed Iva, a condizione che l' ammontare delle attività non
dichiarate sia fino a un massimo di euro 50.000,00, oppure pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi
dichiarati o definiti: in assenza di una delle predette condizioni, l' Amministrazione Finanziaria rimane
libera di eseguire gli accertamenti presuntivi ai sensi degli artt. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo del
dpr 600/73 e 54, comma 2, ultimo periodo, del dpr 633/72. Si rammenta, infine, che, l' art. 2, comma 35,
del dl 138/2011 (conv. legge 148/2011) aveva modificato il citato art. 10, comma 4­bis, della legge
146/98, prevedendo un' ulteriore condizione di esclusione dagli accertamenti analitico­induttivi secondo
cui, fermi restando i predetti limiti di ricavi/compensi accertati, non si procedere ad accertamento
qualora il contribuente risulti congruo, eventualmente a seguito di adeguamento, anche per il periodo d'
imposta precedente quello oggetto di accertamento. In sostanza, per l' esclusione da tali accertamenti è
necessaria la congruità allo studio di settore per il periodo d' imposta oggetto del controllo e per quello
precedente. Ad ogni modo, la norma agevolativa di cui trattasi, per la sua residua applicabilità, non è
utilizzabile nel caso in cui, nel periodo d' imposta precedente a quello oggetto di controllo, il
contribuente sia interessato da una causa di esclusione o d' inapplicabilità: la condizione di esclusione o
di inapplicabilità dagli studi di settore non può essere assimilata, infatti, a quella del soggetto con ricavi
o compensi congrui (Cm 16/3/2012 n. 8/E) 6. I benefici dei contribuenti che risultano congrui e coerenti
agli studi di settore ed il regime premiale per la trasparenza L' accertamento basato sugli studi di
settore, così come le altre sotto­tipologie di accertamento analitico­induttivo, subiscono delle limitazioni
a beneficio dei contribuenti che risultano congrui e coerenti agli studi di settore. Tra i vantaggi che può
comportare la scelta di adeguarsi al dato puntuale risultante dall' applicazione degli studi di settore, vi è
quello di potersi avvalere del regime premiale introdotto dall' art. 10, comma 9 e comma 10, del dl
6/12/2011 n. 201, applicabile ai contribuenti che risultano congrui (anche per effetto di adeguamento) e
coerenti agli studi di settore. Il regime premiale di cui trattasi è fruibile dai soggetti «potenzialmente»
accertabili sulla base degli studi di settore: restano esclusi, quindi, dal regime in esame, tutti quei
contribuenti che presentano cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi, compresi quelli nei cui
confronti lo strumento accertativo non si rende applicabile ai sensi del dm 11/2/2008 (Cm 16/3/2012 n.
8). L' attuazione della norma ­ con relativi termini differenziati di accesso alla disciplina (tenuto conto del
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tipo di attività svolta dal contribuente) ­ è contenuta in quattro differenti Provvedimenti direttoriali dell'
Agenzia delle entrate, nel contesto dei quali sono stati individuati gli studi di settore ammessi al regime
premiale per gli anni 2012, 2013 e 2014. Provvedimenti attuativi in materia di regime premiale per gli
studi di settoreProvvedimento direttoriale del 12/7/2012 n. 102603Recante le disposizioni attuative del
nuovo regime e termini di accesso differenziati alla disciplina, tenuto conto del tipo di attività svolta dal
contribuente.Provvedimento direttoriale del 5/7/2013 n. 82537Recante l' indicazione degli studi di
settore che hanno potenzialmente accesso al regime premiale per il periodo d' imposta
2012.Provvedimento direttoriale del 25/6/2014 n. 85733Recante l' indicazione degli studi di settore che
hanno potenzialmente accesso al regime premiale per il periodo d' imposta 2013.Provvedimento
direttoriale del 09/06/2015 n. 78324Recante l' indicazione degli studi di settore che hanno
potenzialmente accesso al regime premiale per il periodo d' imposta 2014. Rispetto all' anno scorso è
aumentato a 157 il numero di studi di settore che possono beneficiare del regime (lo scorso anno erano
116): nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore (compreso il caso in cui si tratti
del medesimo studio applicato sia per l' attività di impresa che per quella di lavoro autonomo), per
accedere al regime premiale è necessario che entrambi gli studi rientrino tra quelli indicati nel
Provvedimento direttoriale del 9/6/2015 n. 78324. Va precisato che, nell' elenco dei 157 studi di settore
ammessi al regime premiale nel periodo d' imposta 2014, non è ricompreso alcuno studio relativo al
mondo del lavoro autonomo e delle libere professioni. Nelle motivazioni allegate al Provvedimento
direttoriale del 9/6/2015 n. 85733 si legge, infatti, che «tenuto conto della particolare funzione di stima
prevista per alcuni studi delle attività professionali, che nel valorizzare le prestazioni rese non riesce a
cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione, i relativi studi, in attesa delle eventuali
modifiche che potranno essere introdotte in fase di evoluzione degli stessi, non vengono interessati dal
regime premiale in argomento per l' annualità 2014». Ne consegue che, gli artisti ed i professionisti non
potranno beneficiare, anche per il periodo d' imposta 2014, dei benefici previsti da regime premiale in
argomento. Peraltro, sempre rispetto all' anno scorso sono variati i criteri di scelta degli studi in base
agli indicatori di coerenza approvati per ciascuno di essi. Nello specifico, si tratta degli studi di settore
per i quali risultano approvati: indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse
tipologie (ovvero indicatori di efficienza e produttività del fattore lavoro, di efficienza e produttività del
fattore capitale, di efficienza di gestione delle scorte, di redditività e di struttura); indicatori di coerenza
economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle sopra indicate e che, contemporaneamente,
prevedono l' indicatore «Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli
ammortamenti». I benefici del regime premiale per gli studi di settore Il regime premiale prevede, nei
confronti dei contribuenti soggetti all' accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano, anche
per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell' applicazione degli
studi: la preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, comma 1,
lett. d), secondo periodo, dpr 600/73 e 54, comma 2, ultimo periodo, del dpr 633/72. Gli accertamenti
espressamente richiamati dalle citate disposizioni sono sostanzialmente quelli comunemente definiti
«analitico­induttivi» o «analitico­presuntivi», ovvero che si fondano su presunzioni semplici, purché
gravi, precise e concordanti: è il caso, ad esempio, degli accertamenti fondati sulle risultanze degli studi
di settore o dei parametri contabili, ovvero degli accertamenti fondati sulle percentuali di ricarico o sulle
metodologie di controllo; la riduzione di un anno dei termini ordinari di decadenza per l' attività di
accertamento ai fini delle imposte dirette (art. 43, comma 1, dpr 600/73) e dell' Iva (art. 57 comma 1 del
dpr 633/72), a condizione che non siano riscontrate violazioni che comportino l' obbligo di denuncia
penale (art. 331 c.p.p.) per uno dei reati di cui al dlgs 74/2000. In buona sostanza, nei confronti dei
soggetti che possono beneficiare del regime premiale in argomento, l' ordinario termine di prescrizione
diventa il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in
luogo del quarto anno. Diversamente, in caso di violazione che comporti l' obbligo di denuncia penale
per uno dei reati previsti dal dlgs 74/2000, troverà applicazione, invece, il raddoppio dei termini ordinari
di accertamento, con l' effetto che l' Amministrazione Finanziaria potrà notificare gli eventuali
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accertamenti entro il 31 dicembre dell' ottavo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione; che la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all' art. 38 del dpr 600/73 è
ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo (anziché un
quinto) quello dichiarato. Relativamente a quest' ultimo beneficio, si rammenta che l' art. 38 del dpr n.
600/1973 ­ applicabile con decorrenza dal periodo d' imposta 2009 (UNICO 2010) ­ prevede che l'
accertamento sintetico è ammesso «a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di
almeno un quinto quello dichiarato». Tradotto in termini numerici, se vi è uno scostamento almeno pari
al 20% rispetto al reddito dichiarato, l' accertamento sintetico è esperibile: per i soggetti che possono
beneficiare del regime premiale in argomento, la predetta percentuale del 20% è innalzata ad un terzo
(ovvero al 33%). L' incremento dello scostamento (da un quinto ad un terzo del reddito determinato
sinteticamente rispetto a quello dichiarato) non riguarda i soci di soggetti trasparenti di cui all' art. 5 del
Tuir (società di persone, associazioni professionali), ovvero i soci di società a responsabilità limitata che
abbiano optato per la trasparenza di cui all' art. 116 del Tuir: il regime premiale di cui trattasi riguarda,
infatti, soltanto i contribuenti soggetti all' accertamento in base agli studi di settore (cm n. 25/E/2012).
Requisiti di accesso al regime premiale Per poter beneficiare delle predette agevolazioni, occorre che il
contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'
applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti. Il requisito della fedeltà ai
dati dichiarati non è però così semplice da rispettare, a causa delle numerose informazioni richieste (e
delle varie opzioni di compilazione e modalità di esposizione possibili) che potrebbero indurre in errore
anche il contribuente più attento e diligente. Per le suddette ragioni, l' Agenzia delle entrate
(Provvedimento direttoriale del 12/7/2012 n. 102603) ha precisato che l' accesso al regime premiale non
è impedito ove siano stati commessi errori o omissioni nella compilazione dei modelli degli studi di
settore di dati che non comportano la modifica: dell' assegnazione ai cluster; del calcolo dei ricavi o dei
compensi stimati; del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza, a fronte delle
risultanze dell' applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri. Pertanto, eventuali
differenze rispetto all' assegnazione del cluster, alla stima dei ricavi o dei compensi o al posizionamento
rispetto agli indicatori, potrebbero pregiudicare l' accesso al regime premiale in argomento e ciò anche
laddove gli scostamenti non dovessero impattare sull' eventuale stima di «congruità e coerenza» della
posizione del contribuente effettuata da Gerico. Al ricorrere di tale ipotesi, infatti, l' accesso al regime
premiale sarebbe comunque precluso, stante il mancato rispetto del requisito della «fedeltà dei dati
dichiarati». Per accedere al regime premiale in argomento è altresì necessario che, sulla base dei dati
indicati, la posizione del contribuente risulti congrua e coerente con gli specifici indicatori previsti dai
decreti di approvazione dello studio di settore applicabile: un risultato di incoerenza rispetto a tali indici
potrebbe precludere «ab origine» l' accesso al regime premiale in argomento, anche in caso di
normalità agli indicatori di normalità economica. Sul punto, va segnalato che la congruità può essere
conseguita anche a seguito di adeguamento e che, qualora il contribuente applichi due diversi studi di
settore, la congruità deve sussistere per entrambi gli studi. Per quanto riguarda la coerenza agli studi di
settore, questa deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità economica previsti dallo
studio di settore applicabile: nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la
coerenza deve sussistere per entrambi gli studi. Riassumendo, quindi, il contribuente può accedere ai
benefici soltanto se risulta congruo (anche per adeguamento), coerente (sia con riferimento alla
coerenza che alla normalità) rispetto al risultato degli studi di settore e se ha dichiarato fedelmente i dati
nell' apposito modello. È tuttavia importante ribadire che, gli effetti «premiali» appena descritti partono
dall' assunto che gli studi di settore siano stati compilati in maniera fedele e veritiera da parte del
contribuente, pena la decadenza di tutti i benefici e la possibile attivazione dell' accertamento induttivo
ai sensi del citato art. 39, comma 2, lett. d­ter), dpr 600/73 che, come detto in precedenza, riconosce all'
Agenzia delle entrate la facoltà di effettuare l' accertamento induttivo qualora: il modello studi di settore
non sia allegato; siano indicate cause di esclusione o inapplicabilità dagli studi non sussistenti; il
modello studi di settore sia compilato in maniera infedele. Si rammenta, inoltre, che, sebbene il regime
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premiale in commento abbia introdotto disposizioni di favore per i contribuenti ritenuti affidabili, lo
stesso prevede comunque controlli più severi per coloro che risultano non congrui e/o non coerenti agli
studi di settore. In particolare: i soggetti non congrui saranno destinatari di specifici piani di controllo,
articolati su tutto il territorio e basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che terranno anche
conto delle informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti nell' apposita sezione dell' Anagrafe
tributaria; per i soggetti non congrui e non coerenti, i controlli saranno svolti prioritariamente con l'
utilizzo dei poteri riconosciuti agli uffici per le indagini finanziarie (art. 32, comma 1, n. 6­bis, e 7 dpr
600/73 e art. 51, comma 2, dpr 633/72). Peraltro, l' art. 10, comma 11, del dl n. 201/2011 dispone che i
contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore «per i quali non si rende
applicabile la disposizione di cui al comma 9» formeranno oggetto di specifici piani di controllo da parte
dell' Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza. Purtroppo, dalla formulazione letterale della
norma, non si può escludere che possano rientrare negli specifici piani dei controlli di cui sopra anche
soggetti «virtuosi», ovvero i contribuenti congrui coerenti e fedeli al dato puntuale di Gerico, ma esclusi
dal regime premiale in argomento poiché applicano uno o più studi di settore non compresi nell'
allegato 1 al Provvedimento direttoriale del 9/6/2015 n. 78324. Società di comodo e gli effetti premiali
per i contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore La congruità e coerenza alle risultanze degli
studi di settore permette alle società non operative di escludere le stringenti penalizzazioni fiscali
previste per via del loro status «di comodo», ovvero l' obbligo di dichiarare un reddito imponibile
minimo ai fini delle imposte sui redditi e un valore della produzione minimo ai fini Irap, l' impossibilità di
utilizzare il credito Iva in compensazione con altri tributi, ovvero richiederlo a rimborso o cederlo a terzi,
nonché la preclusione di utilizzabilità delle perdite pregresse. È bene osservare che il raggiungimento
della congruità (e coerenza) può riguardare sia le società non operative per insufficienza di ricavi,
oppure perché in perdita sistematica. Per quanto concerne le società di comodo per insufficienza di
ricavi, queste sono escluse dalle suddette penalizzazioni se risultano congrue e coerenti ai fini degli
studi di settore: sono considerate congrue, ai fini dell' esclusione in esame, anche le società che
raggiungono il livello di congruità per effetto di adeguamento spontaneo in dichiarazione (cm 14/2/2008
n. 9). Di contro, invece, l' esclusione automatica non si applica nei confronti delle società soggette ai
parametri, anche qualora le stesse dichiarino ricavi congrui (cm 23/1/2008 n. 5). Ancora, la causa di
disapplicazione di cui trattasi richiede non solo la congruità, ma anche la coerenza: ad avviso dell'
Agenzia delle entrate, la coerenza può considerarsi sussistente solo quando la società risulta
correttamente posizionata nei confronti di tutti gli indicatori di coerenza economica applicabili nei suoi
confronti. Ad ogni modo, è bene precisare che la condizione di esclusione riguardante le società che
risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore deve essere verificata nel solo esercizio di
riferimento, non anche nel triennio utilizzato per il calcolo dei ricavi del test di operatività. Per quanto
concerne, invece, le società in perdita sistematica, è opportuno preliminarmente precisare che la
disciplina in argomento è stata significativamente modificata dal dlgs semplificazioni fiscali, in vigore
dallo scorso 13/12/2014. Per effetto di tali modifiche, la qualifica di società in perdita sistematica è ora
ricollegata al riscontro di uno dei seguenti presupposti alternativi: la società risulta in perdita fiscale per
cinque (anziché tre) periodi d' imposta consecutivi; la società, nello stesso arco temporale, risulta in
perdita per quattro (anziché due) periodi d' imposta e nel rimanente periodo realizza un reddito inferiore
al minimo. Le nuove disposizioni sono operative a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del provvedimento che le introduce (avvenuto in data 13 dicembre 2014). Ne consegue
che,così come ribadito nel contesto della circolare dell' Agenzia delle entrate n. 31/E del 30/12/2014 ­
per i soggetti con periodo d' imposta coincidente con l' anno solare, la disciplina sulle società in perdita
sistematica troverà applicazione per il periodo d' imposta nel 2014 (UNICO 2015) qualora, il medesimo
soggetto: abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d' imposta (ossia, per i periodi
2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero; sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad
esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito
minimo (2011). L' allungamento del periodo di osservazione da tre a cinque anni rileva anche ai fini
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Pubblica amministrazione
della verifica dell' esistenza di cause di disapplicazione: il verificarsi di una causa di disapplicazione in
almeno uno dei periodi d' imposta di «osservazione» comporta, infatti, la disapplicazione della
disciplina delle società non operative nel periodo di «applicazione» (il sesto), nonché l' interruzione del
quinquennio di osservazione, il quale riprende a decorrere dal periodo successivo a quello interessato
dalla causa di disapplicazione. Tra le cause di disapplicazione specifiche per le società in perdita
sistematica, vi è appunto quella che riguarda le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli
studi di settore: si considerano congrue agli studi di settore anche le società che non lo sono in modo
«naturale» al valore puntuale degli studi, ma che si adeguano in dichiarazione (cm del 11/6/2012 n. 23).
Come la causa di disapplicazione riguardante le società non operative, anche quella rilevante ai fini
della disapplicazione delle società in perdita sistematica richiede non solo la congruità, ma anche la
coerenza. Va ricordato, inoltre, che la congruità e coerenza agli studi di settore rientra anche tra le
cause di esclusione. Pertanto, con riferimento al periodo d' imposta 2014, una società in perdita nel
quinquennio di osservazione 2009­2013 non è soggetta alla disciplina delle società in perdita
sistematica se risulta congrua e coerente in uno qualsiasi dei periodi del quinquennio di osservazione,
oppure se risulta congrua e coerente anche per il solo 2014. Appare logico che se la congruità e
coerenza agli studi si verifica per l' anno 2014, tale beneficio si estende anche agli anni da 2015 a 2018
in quanto tali periodi d' imposta sono inclusi nel «nuovo» quinquennio cui tali società dovranno fare
riferimento in futuro (considerando che il 2014 è interessato da una causa di esclusione). Infine, è
opportuno ricordare la causa di esclusione in esame richiede la concreta applicazione degli studi di
settore, con la conseguenza che non possono fruire della stessa le società che presentano cause di
esclusione o di inapplicabilità, ovvero quelle per le quali si applicano i parametri (cm 14/2/2008 n. 9).
SANDRO CERATO
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Pensioni, figli e figliastri
I benefit delle categorie superprotette costano all' Inps 2,5 miliardi l' anno: a cominciare
da politici, dipendenti pubblici, donne. Ecco chi guadagna di più.
In Italia ci sono oggi 22 milioni di lavoratori che
versano contributi previdenziali all' Inps e 20
milioni e 800 mila trattamenti previdenziali (17
milioni di pensioni e oltre 3 milioni di
prestazioni assistenziali). Nella drammatica
vicinanza di questi due numeri c' è l'
esplosività di una materia in grado come
nessun' altra di dissestare i conti pubblici. Non
è un caso se dal 1992 al 2011 si sono
succedute ben sei riforme previdenziali.
Adesso si sente spesso ripetere che i conti
sono in ordine, il sistema è in equilibrio, non c'
è bisogno di alcun' altra riforma previdenziale.
Non credeteci.
Difficile che un sistema possa rimanere in
equilibrio quando si avvicina sempre più al
rapporto 1/1, cioè un pensionato per ogni
lavoratore dipendente. Tanto più se pretende
di rispettare il principio dei diritti quesiti, cioè
in pratica l' intangibilità di trattamenti ai quali
non è corrisposto un adeguato versamento di
contributi. Difficile che le giovani generazioni
possano sostenere ancora a lungo il peso di
assegni previdenziali molto più generosi di
quelli che loro riceveranno quando andranno a
loro volta in pensione.
Le ultime riforme hanno operato gradualmente
il passaggio da un sistema retributivo a uno
contributivo, ma in modo molto graduale. E senza cancellare una serie molto numerosa di privilegi che
ancora sono presenti e che costano quasi 3 miliardi ogni anno all' Inps. Il tema è dettagliato nella tabella
pubblicata a pag. 2 di questo numero di ItaliaOggi Sette. Al primo posto dei «duri a morire» ci sono,
naturalmente, i benefit che intascano i politici, che spesso riescono a sommare un' aspettativa non
retribuita che consente però un versamento figurativo di contributi previdenziali e un vitalizio, in pratica
una doppia pensione.
Si tratta di oltre 2 mila soggetti, che costano alle casse dell' Inps circa 10 milioni di euro l' anno.
Altra categoria coccolata da mamma Inps è quella dei dipendenti di comuni, province e regioni. I benefit
pensionistici dei dipendenti di enti locali, sanitari, ufficiali giudiziari, costano ogni anno 427 milioni. Poi ci
sono i dipendenti dello Stato (ministeri, scuola, università, magistrati) che intascano un bonus annuale
di 410 milioni. Infine i militari e le forze dell' ordine, vezzeggiati con privilegi previdenziali pari a 330
milioni l' anno. L' omaggio al gentil sesso costa invece all' Inps un miliardo l' anno: è questa infatti la
somma che risparmierebbe se fossero allineati tra maschi e femmine i requisiti per andare in pensione.
Altre categorie alle quali l' Istituto di previdenza concede ancora qualche regalino sono artigiani e
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Pubblica amministrazione
commercianti (costo 115 milioni l' anno) e i lavoratori dello sport e dello spettacolo (100 milioni l' anno).
Ci sono poi una miriade di micro rendite di posizione: 20 milioni per i dipendenti del settore marittimo,
altrettanto per quelli dell' Enav, 17 milioni per i dipendenti delle Ferrovie dello stato, e così via
elencando per una decina almeno di categorie.
Non è quindi del tutto vero che, dopo le ultime riforme, il sistema è in equilibrio e non ha bisogno di altre
riforme. Restano molti colli da spianare e valli da colmare. Ma soprattutto, fino a quando non si metterà
mano seriamente almeno ai più scandalosi diritti quesiti e non si invertirà la tendenza che vede
aumentare il numero dei pensionati e diminuire quello dei lavoratori, non c' è nessun possibilità che il
sistema possa trovare un equilibrio stabile.
Inutile illudersi. La prossima riforma previdenziale potrebbe essere dietro l' angolo.
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MARINO LONGONI [email protected]
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Regime di favore per il comparto sicurezza. Vantaggi anche per scuola ed enti locali.
Forze dell' ordine Pensione più ricca
Privilegi doppi per i lavoratori del comparto
sicurezza. Militari, carabinieri, poliziotti, vigili
del fuoco, infatti, beneficiano di un regime di
favore sia sotto il profilo del diritto che della
misura della pensione rispetto agli altri
lavoratori dipendenti.
Insomma, possono mettersi a riposo prima e
godere una pensione d' importo superiore,
perché calcolata sull' ultimo cedolino paga
(soggetto, peraltro, a maggiorazione).
Enti locali, insegnanti, personale sanitario.
Si tratta, in genere, di lavoratori pubblici che
originariamente appartenevano ai fondi Cpdel,
Cpi, Cps e Cpug, prima che questi venissero
incorporati all' Inpdap e prima che l' Inpdap
fosse abrogato e fatto confluire all' Inps.
I fondi, istituiti presso il ministero del tesoro,
gestivano le pensioni (Ivs = invalidità,
vecchiaia e superstiti) dei dipendenti pubblici
di enti locali (Cpdel), insegnanti di asilo e di
scuole elementari parificate (Cpi), del settore
sanitario pubblico (Cps) e degli ufficiali
giudiziari e loro coadiutori (Cpug). Il percorso
di armonizzazione dei requisiti per la pensione
operato dall' art.
24, comma 6, del dl n.
201/2011 arriverà a compimento nel 2018, ma
ciò non basterà (perdurando oltre) a mettere
fine alla speciale disciplina delle regole di calcolo della quota retributiva dei quattro ex fondi e, quindi,
alla situazione di privilegio di cui godono i lavoratori iscritti.
Il privilegio si concretizza nella quota di pensione che valorizza le anzianità contributive fino al 31
dicembre 1997, con un massimo per le anzianità contributive fino al 31 dicembre 1992. Valgono, tra le
altre, queste regole speciali: la retribuzione media pensionabile coincide con la retribuzione derivante
dall' ultimo cedolino (per gli altri lavoratori, invece, è ottenuta dalla media degli ultimi cinque anni); non
si applica alcun tetto retributivo (che vale per gli altri lavoratori), per cui si applica sempre l' aliquota di
rendimento del 2% (agli altri lavoratori, invece, alle alte retribuzioni è applicata un' aliquota di
rendimento decrescente che arriva a dimezzarsi).
Pensione dei militari e delle forze dell' ordine.
La disciplina pensionistica del comparto sicurezza dello stato è connotata da forti elementi di specialità
non solo rispetto alla generalità dei lavoratori privati, ma anche rispetto agli altri lavoratori del comparto
pubblico.
Si applica, oltre che a tutto il personale dell' esercito italiano, dell' aereonautica militare e della marina
militare, anche a tutti i soggetti che esercitano ruoli operativi: nel corpo forestale dello stato; nella polizia
di stato; nella polizia penitenziaria; nei vigili del fuoco; nella guardia di finanza; e nell' arma dei
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carabinieri.
La riforma Fornero (dl n.
201/2011) non ha intaccato tali prerogative, limitandosi con la norma programmatica dell' art. 24 comma
18, a un' esortazione all' emanazione di un regolamento che armonizzasse, insieme ad altre tipologie di
lavoratori privilegiati, i requisiti di accesso alla pensione del personale del comparto sicurezza con la
generalità dei lavoratori.
Il dpr n. 157/2014, entrato in vigore il 17 gennaio 2014, però, non ha previsto alcuna inclusione per il
comparto in esame.
Il fondo pensionistico di riferimento è la cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (Ctps)
che fa parte della gestione ex Inpdap (dopo la soppressione e l' accorpamento di tale ente all' Inps).
Due le prestazioni previste: pensione di vecchiaia e pensione di anzianità. Il diritto alla pensione di
vecchiaia si consegue in presenza di almeno 20 anni di contributi e l' età indicata in tabella, che varia in
ragione delle diverse qualifiche.
La pensione di anzianità, invece, si può ottenere in tre modi di cui uno legato esclusivamente all'
anzianità contributiva, come indicato sempre in tabella.
Oltre al beneficio della riduzione dei requisiti di accesso alla pensione, il comparto gode di favori pure
dal sistema di calcolo della pensione, in linea di massima composta di tre quote: quota A, quota B e
quota C.
I privilegi si ravvisano in una maggiorazione della retribuzione pensionabile (più 18% degli elementi fissi
e ricorrenti) e nell' applicazione di un' aliquota di rendimento del 2,2%, per ogni anno di contributi più un'
aliquota di maggiorazione del 3,6%.
I lavoratori del comparto sicurezza, insomma, beneficiano di una situazione di privilegio rispetto agli altri
lavoratori (dipendenti privati), sia sotto il profilo del diritto che della misura della pensione.
Sotto il primo profilo, a fronte di un generale diritto di accesso alla pensione di vecchiaia all' età
anagrafica di 66 anni e 3 mesi, i lavoratori del comparto sicurezza possono accedervi a 60 anni e 3
mesi; nonché anticiparla a 57 anni e 3 mesi con 35 anni di anzianità contributiva o addirittura a 53 anni e
3 mesi se al 31 dicembre 2011 è stata raggiunta l' anzianità contributiva che consente di ottenere la
massima misura della quota retributiva (alla generalità dei lavoratori, invece, l' unica possibilità di
anticipare la pensione rispetto all' età consiste nel raggiungere un' anzianità contributiva di 42 anni e 6
mesi).
Sotto il profilo della misura della pensione, i lavoratori del comparto sicurezza fruiscono di un sistema di
calcolo privilegiato della quota di pensione retributiva, mediante la valorizzazione delle anzianità
contributive accreditate fino al 31 dicembre 1997, anche se il massima privilegio si manifesta nella
quota di pensione relativa alle anzianità accreditate fino al 31 dicembre 1992 con la retribuzione media
pensionabile che, non solo coincide con la retribuzione derivante dall' ultimo cedolino (quasi tutti vanno
in pensione con un grado più alto rispetto a quello di lavoro), ma è anche maggiorata del 18% (agli altri
lavoratori dipendenti è pari alla media degli ultimi cinque anni e senza alcuna maggiorazione).
Inoltre, non si applica alcun tetto retributivo e le aliquote di rendimento sono fissate nel valore di 2,2%
per i primi 20 anni e di 3,6% per gli anni successivi (valore decisamente superiore al 2%, a scendere,
previsto per la generalità degli altri lavoratori dipendenti).
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Pubblica amministrazione
Pensione anticipata per le donne
Storicamente le donne hanno da sempre
beneficiato di una disciplina del diritto alla
pensione di vantaggio rispetto agli uomini.
Poi le cose sono andate a cambiare, anche
sulla spinta degli indirizzi provenienti dall' Ue,
fino all' art. 24, comma 6, della riforma Fornero
(dl n. 201/2011) il quale ha operato un
percorso di armonizzazione dei requisiti
uomo­donna in riferimento al pensionamento
di vecchiaia.
In particolare, a tale armonizzazione è stata
conferita una diversa efficacia con riferimento
alle lavoratrici della pubblica amministrazione
e a quelle del settore privato. Mentre per le
lavoratrici pubbliche è stato previsto un
istantaneo innalzamento dei requisiti anagrafici
e un conseguente allineamento con i requisiti
previsti per i lavoratori uomini, alle lavoratrici
del settore privato è stata concessa una
gradualità nel raggiungimento dei requisiti
previsti per i lavoratori, allineandosi
completamente nell' anno 2018.
La stessa «armonizzazione», invece, non c' è
stata in relazione alla pensione anticipata per
la quale le donne conservano il privilegio di un
anno di sconto.
All' inizio dell' anno scorso è stato pubblicato il
piano Cottarelli con il quale il commissario
straordinario per la revisione della spesa pubblica ha reso note le stime dei risparmi di spesa derivanti
da determinate misure, tese a migliorare il livello di efficienza e di semplificazione del sistema pubblico.
Tra tali misure è stata inclusa l' armonizzazione delle regole di accesso al pensionamento anticipato, in
riferimento all' assicurazione generale obbligatoria, tra donne e uomini.
Dal piano Cottarelli emerge che tale intervento produrrebbe un risparmio di spesa di 200 milioni di euro
nel 2014, 500 milioni di euro nel 2015, 1 miliardo di euro nel 2016.
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Pubblica amministrazione
Sempre più istituti di credito e organizzazioni a supporto dell' internazionalizzazione.
Pmi all' estero grazie alla banca
Partnership e iniziative per chi cerca sbocchi alternativi.
Partnership, iniziative e pacchetti ad hoc per
supportare le imprese che vogliono tentare la
strada dell' internazionalizzazione. A
promuoverli sono le banche, alle quali spesso
si aggiungono anche organizzazioni come
Confindustria ed enti locali. S e m p r e p i ù
aziende, infatti, complice anche l'
indebolimento dell' euro rispetto al dollaro che
incentiva le esportazioni, cercano sbocchi
alternativi e più dinamici rispetto al mercato
interno.
L' internazionalizzazione, un trend in crescita.
Secondo dati Istat, il sistema produttivo
italiano si sta muovendo verso una crescente
internazionalizzazione. In particolare, nei primi
tre mesi del 2015 l' export nazionale risulta in
crescita del 3,2% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno, con l' Italia nord­orientale
che registra il balzo maggiore (+7,3%).
Chi guarda ai mercati esteri, inoltre, vince:
secondo la relazione annuale della Banca d'
Italia, lo scorso anno tra le 4.260 aziende con
almeno 20 addetti operanti nell' industria e nei
servizi privati non finanziari, le società
esportatrici hanno messo a segno migliori
risultati sulle vendite (confermando un trend
già emerso nel triennio precedente).
Le iniziative delle banche. Un aiuto agli
imprenditori che guardano ai consumatori oltre confine arriva dalle banche. Credem, per esempio, ha
lanciato un portale per le imprese interessate a ricercare nuovi mercati. L' istituto di credito, attraverso
Credem Banca d' Impresa, mette a disposizione delle Pmi anche una rete di consulenti specializzati e
un supporto finanziario a breve e medio termine. Mentre Veneto Banca ha siglato una partnership con l'
Ice (Agenzia per la promozione all' estero e l' internazionalizzazione delle imprese italiane) per la
fornitura di servizi dedicati alle imprese italiane che intendono internazionalizzare le proprie attività. L'
assistenza include, tra gli altri, servizi personalizzati a tariffe agevolate (come la ricerca di partner
esteri, la creazione di reti vendita e i sondaggi di prodotto) e la realizzazione di presentazioni dedicate a
singoli Paesi e settori. Banca Popolare di Vicenza e Ucimu ­ Sistemi per produrre (Associazione dei
costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione) hanno siglato un accordo di collaborazione
per agevolare l' attività di esportazione delle aziende associate. L' istituto di credito mette in particolare
a disposizione linee di credito per 25 milioni di euro presso istituti di credito in Cina, India, Brasile e
Turchia. Bper ha invece lanciato Bperestero.it, portale con soluzioni, informazioni e consulenza che
intende aiutare le imprese a capire cosa esportare, in quali paesi, come muoversi per fare
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benchmarking e scouting dei mercati di approvvigionamento. Unicredit propone invece Unicredit
International, percorso dedicato all' internazionalizzazione del business che spazia dalla ricerca dei
mercati esteri con più opportunità all' individuazione del partner, fino a prodotti dedicati per portare l'
impresa all' estero. Si chiama invece International + il finanziamento di Mediocredito Italiano, società di
leasing di Intesa Sanpaolo, che punta a sostenere i progetti di espansione internazionale delle imprese.
Mps propone invece Exportkey, pacchetto di servizi per il sostegno del credito all' esportazione. Anche
Banco Popolare propone linee di credito a breve e a medio/lungo termine studiate per andare incontro
ai diversi obiettivi delle imprese, dalla semplice esportazione agli investimenti diretti sui mercati esteri.
Gli altri progetti sul territorio. Non solo banche. In aiuto delle aziende che affrontano nuovi mercati è
scesa in campo anche Confindustria: quella di Lecco e Sondrio ha lanciato la seconda edizione del
Fondo Internazionalizzazione. Le risorse ammontano a un totale di 100 mila euro, 50 mila dei quali
riservati alle piccole imprese (ovvero aziende che occupano fino a 50 addetti). Tra le attività ammesse
rientrano le fiere all' estero e la ricerca di partner. Il Fondo sarà disponibile fino all' esaurimento delle
risorse stanziate e non oltre il prossimo 31 dicembre.
La Regione Lombardia ha lanciato il bando «Passaporto per l' Export» che prevede due misure: un
temporary export manager assegnato a ciascuna azienda per effettuare attività di coaching e un
contributo a fondo perduto per promuovere attività di internazionalizzazione (fino a un massimo di 2
mila euro).
Infine, l' assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della regione Sardegna ha lanciato un
bando per favorire l' internazionalizzazione delle imprese sarde in occasione di Expo 2015. L' avviso
pubblico resterà aperto sino all' esaurimento delle risorse disponibili (comunque non oltre il prossimo 30
agosto).
L' iniziativa è rivolta ad aggregazioni di imprese sarde, che dovranno presentarsi (minimo in cinque)
nella forma di associazioni temporanee, di contratti di rete o di società consortile.
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PAGINA A CURA DI ANNA DI SANTO
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Dalla circolare Abi: applicazione soft della definizione di Pmi. Le holding tra i beneficiari.
Sospensione mutui allargata
Accordo del credito applicabile anche ai professionisti.
Sospensione mutui anche per i professionisti;
fino al 30 giugno 2015 si possono sospendere
i mutui sulla base del vecchio accordo del
credito 2013; applicazione soft del concetto di
Pmi, i parametri dimensionali si applicano solo
sulla singola impresa, anche se fa parte di un
gruppo; tra i possibili beneficiari le holding,
possibilità in alcuni casi di mantenere lo stesso
tasso originario durante l' operazione di
sospensione.
Sono questi i principali chiarimenti che l' Abi
ha fornito in merito all' Accordo per il credito
2015 e in particolare per l' operazione di
sospensione dei mutui, con circolare del 12
giugno.
L' accordo comprende tre iniziative in favore
delle Pmi: «Imprese in ripresa», relativa alla
sospensione e allungamento dei finanziamenti;
«Imprese in sviluppo», per il finanziamento dei
progetti imprenditoriali di investimento e il
rafforzamento della struttura patrimoniale delle
imprese e infine «Imprese e p.a.», per lo
smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei
confronti della Pubblica amministrazione. Alla
circolare dell' Abi è allegato il modulo di
adesione all' accordo, che le Pmi dovranno
presentare alla banca.
Beneficiari le Pmi, senza considerare l'
appartenenza a un gruppo. L' Accordo è rivolto alle piccole e medie imprese, come definite dalla
normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
Per i limiti dimensionali di tali imprese, si fa riferimento esclusivamente alla singola impresa, anche se
fa parte di un gruppo, la quale sia residente in Italia o se, estera, abbia in Italia la stabile organizzazione.
Pertanto aziende che sono normalmente considerate grandi imprese per effetto del collegamento con
altre aziende, possono comunque richiedere la sospensione.
Al riguardo, i dati da prendere in considerazione sono quindi quelli del bilancio civilistico dell' azienda
richiedente e non quindi dell' eventuale consolidato.
Con riguardo all' applicazione dell' accordo alle imprese appartenenti a un gruppo si ritiene possibile
considerare tra le Pmi ammissibili anche la holding, in presenza di tutte le altre condizioni richieste dall'
accordo. A tale conclusione si giunge considerando che l' accordo, non distingue tra società a «monte»
e imprese detenute da una holding e che «tra i contenuti tipici dell' attività di quest' ultima vi è anche
quello di assumere finanziamenti a beneficio delle attività delle società operative».
Porte aperte anche i lavoratori autonomi e professionisti. La circolare afferma che ai sensi di quanto
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Pubblica amministrazione
previsto dall' art. 1 dell' allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003
si considera impresa «ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un' attività
economica.
In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un' attività artigianale o altre attività a titolo
individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un' attività economica».
In tale ottica, possono considerarsi imprese, ai fini della applicazione delle misure in commento, i
lavoratori autonomi, e imprese familiari, nonché le associazioni e fondazioni che esercitano un' attività
economica, quando l' esercizio di tale attività sia solo accessorio a quella loro propria. Rientrano nell'
ambito di applicazione dell' accordo anche le ditte individuali e i professionisti, a condizione tuttavia che
il finanziamento per il quale si richiede l' operazione di allungamento/sospensione sia stato erogato in
funzione dell' attività economica da questi svolta.
Necessario essere imprese «in bonis». Possono beneficiare delle operazioni previste dall' Accordo,
tutte le Pmi operanti in Italia, comprese quelle che presentino temporanee difficoltà finanziarie, a
condizione che, al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie
classificate dalla banca come «sofferenze», «inadempienze probabili» o esposizioni scadute e/o
sconfinanti da oltre 90 giorni. Questo requisito non deve essere rispettato esclusivamente per le
operazioni di sconto pro solido ex art. 37 del dl n. 66/2014, cui fa riferimento l' iniziativa «Imprese e
p.a.», in considerazione della circostanza che il soggetto finanziatore non è chiamato a valutare per tali
operazioni il merito creditizio dell' impresa richiedente.
La decisione spetta alle banche. Le operazioni dell' Accordo vengono accolte senza alcuna forma di
automatismo, le banche decidono l' esito secondo i generali principi di sana e prudente gestione e nel
rispetto delle normative e procedure di settore applicabili.
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PAGINA A CURA DI ROBERTO LENZI
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avvocati in crescita
Gattai Minoli Agostinelli & partners ha assistito l' Arcidiocesi di
Bologna nell' operazione che ha portato la Curia al 100% del
capitale sociale di Faac, azienda bolognese di porte e cancelli
automatici, e alla successiva costituzione del Trust Faac,
perfezionata lo scorso 27 maggio 2015 presso lo studio del
notaio Marchetti. Ai tre trustee è stata ceduta la nuda proprietà
dell' intero capitale sociale di Faac, comprensiva dei diritti di
voto; i dividendi rimarranno a favore dell' usufruttuario e unico
beneficiario del trust, l' Arcidiocesi stessa. Il team di Gattai
Minoli Agostinelli & Partners è stato composto dal partner
Bruno Gattai e dal senior associate Stefano Ferrero.
Lo studio legale Dla Piper ha assistito Nord/LB Norddeutsche
Landesbank nel project financing per 29,75 milioni di euro
concesso ad European Wind Energy (Ewe), società del gruppo
tedesco Wsb Neue Energien, per la realizzazione di un parco
eolico della potenza di 18 mW nel comune di Melfi (Potenza).
Il parco eolico è stato ammesso agli incentivi nell' asta del
luglio 2013 ed entrerà in operation nell' autunno di quest' anno.
Il team di Dla Piper ha visto coinvolto professionisti degli uffici
di Roma e Francoforte, tra cui i partner Matteo Falcione (per gli
aspetti regolamentari), Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli (per
gli aspetti di diritto bancario italiano), Giulio Maroncelli (per i
contratti di progetto); Wolfram Distler (per gli aspetti di diritto
bancario tedesco); i senior associate Claudio D' Alia e
Rebecca Schulz; e gli associate Mileto Giuliani, Fabio Lenzini,
Milly Supino, Carmen Buono e Rosali Reindl. European Wind
Energy (Ewe) è stata assistita da Gianpaolo Terranova, of
counsel di Eptalex | Jglegal.
Lo studio legale internazionale White & Case amplia il proprio
team di corporate m&a a Milano con l' arrivo del nuovo partner
Leonardo Graffi. Graffi, che proviene dallo studio Freshfields,
dove ricopriva il ruolo di of counsel, svolge la propria attività
principalmente nell' ambito di operazioni di m&a (pubblico e
privato) e di private equity, sia a livello nazionale, che
internazionale. Ha prestato regolarmente assistenza in
numerose operazioni di m&a e private equity in diversi settori,
tra i quali, quelli bancario, assicurativo, automobilistico,
aeronautico, farmaceutico ed energy.
Sts Deloitte, lo Studio Tributario e Societario del network
Deloitte, rafforza il proprio team professionale avviando, dai primi giorni di luglio, una collaborazione
con Luca Miele. Miele proviene dal Ministero dell' Economia e delle Finanze ed in particolare, dal 2002
ha lavorato all' interno del Dipartimento delle Finanze avendo poi, dal 2009, assunto l' incarico di vicario
del Direttore della Direzione Legislazione tributaria e del federalismo fiscale.
Miele raggiunge in Sts Eugenio della Valle, Ordinario di Diritto Tributario nell' Università degli Studi di
Roma «Sapienza», of counsel di Sts dal luglio dell' anno scorso, e Paolo Pacitto, of counsel dello studio
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da numerosi anni. Nello svolgimento della propria attività professionale, i tre professionisti
collaboreranno tra l' altro al «Think Tank» dello studio, assieme ad altri colleghi contribuendo all'
elaborazione di manuali, pubblicazioni, approfondimenti e pareri sui più complessi aspetti di fiscalità
nazionale ed internazionale. «Con l' ingresso di Luca Miele», afferma Carlo Bindella, managing partner
di Sts Deloitte, «prosegue il percorso di valorizzazione dell' eminenza professionale dello Studio nella
consulenza tributaria e societaria; per i prossimi anni ­ continua Bindella ­ sono previsti ulteriori
contributi sia di professionisti sia di accademici di spicco a ulteriore rafforzamento del posizionamento
di Sts Deloitte».
Héra International Real Estate, società internazionale di servizi integrati di intermediazione, consulenza
immobiliare, asset e property management con sedi a Milano e all' estero, e lo studio legale Scarselli e
associati, hanno annunciato la firma di una partnership nel campo dei servizi di consulenza immobiliare.
L' accordo prevede la creazione di un polo di servizi di consulenza per le operazioni di investimento
immobiliare sul mercato nazionale e internazionale. «Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione»,
commenta Oscar Pittini, Ceo di Héra International Real Estate. Lo studio Scarselli e associati è una
realtà di primaria importanza nel campo del diritto immobiliare e delle infrastrutture, pertanto l' unione
delle nostre rispettive professionalità rappresenta un arricchimento significativo sia a livello aziendale
sia per l' opportunità di offrire ai clienti nazionali ed internazionali un ventaglio di servizi di consulenza
per operazioni di investimento immobiliare gestiti da due realtà interamente italiane».
«La partnership con Héra International Real Estate», hanno aggiunto Alessandro Scarselli e Maurizio
Cirelli, partner dello studio, «segna un passaggio importante per il nostro studio.
Mettere a fattor comune le rispettive esperienze e professionalità ci permette di offrire ai clienti ­ oltre
alla tradizionale assistenza e rappresentanza in giudizio ­ un servizio integrato di consulenza per
operazioni di investimento in Italia e all' estero».
Lo studio legale Pedersoli e associati ha assistito Officina dell' Arte, veicolo di investimento detenuto dai
fondi Avm Private Equity e Dvr&C Private Equity, nella cessione della propria partecipazione (80%)
nella società Barovier&Toso, storica azienda di Murano, leader nel settore dell' illuminazione decorativa
in vetro, a Oikia 3, holding di investimento che fa capo a Rinaldo Invernizzi.
Nel contesto dell' operazione anche Vetrai28, società controllata dalla famiglia Barovier, ha ceduto parte
della propria partecipazione. L' operazione è stata seguita da un team guidato da Antonio Pedersoli
(partner), con Luca Saraceni (junior partner) e Jean Daniel Regna­Gladin (associate).
Advisor per Vetrai28 stato lo studio Grimani & Pesce Dottori Commercialisti di Venezia­Mestre. Per
Oikia3, ha agito lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati.
Di Tanno e associati ha assistito i fondi di private equity Fondo Italiano d' Investimento e PM&Partners
nell' acquisizione, tramite la propria partecipata La Patria, attiva nei servizi di vigilanza ad alto contenuto
tecnologico, di Vigilanza Aquila, operativa nel medesimo settore in alcune province dell' Emilia
Romagna.
Il team dello studio Di Tanno è stato guidato dal partner Marco Carbonara, con l' ausilio di Domenico
Patruno, mentre il venditore è stato assistito dallo studio Studio Conca, Jannone, Grossi, Salvi e
Associati con i partner Gabriele Conca e Stefano Grossi. Con questa acquisizione, che segue quella di
Cbv Corpo Bustese Vigilnot (seguita sempre dallo studio Di Tanno), continua la crescita per linee
esterne del Gruppo La Patria incominciata nel 2012 con l' ingresso dei fondi di investimento Fondo
Italiano di Investimento e PM&Partners nel capitale sociale del gruppo.
Lo studio legale Hogan Lovells con il socio Antonio Di Pasquale del dipartimento di corporate m&a ha
assisto i soci della Centrale attività finanziarie spa (Caf), società italiana che opera nella valutazione e
gestione di crediti problematici (NPLs), nonché la stessa Caf, nell' accordo con il fondo statunitense
Lone Star IX US LP, tramite la propria controllata italiana Lsf Caf Holdings srl (Lone Star), assistito dallo
studio legale Chiomenti, volto all' acquisto del 100% del capitale sociale di Caf al fine di sviluppare,
unitamente al management di Caf, una partnership industriale di lungo termine sul mercato italiano. Il
team di Hogan Lovells che ha assistito i soci di Caf e la stessa Caf era composto, oltre che da Antonio
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Di Pasquale, dalla senior associate Nicoletta Spinaci e dall' associate Pierluigi Feliciani. Il team di
Chiomenti, al fianco di Lone Star, era composto dai soci Carlo Croff e Luca Andrea Frignani (Corporate
­ M&A), Paolo Giacometti (Tax) e Carmelo Raimondo (Finance). L' accordo si è concretizzato con la
cessione da parte dei soci di Caf del 100% del capitale sociale di Caf a Lone Star. L' obiettivo dell'
operazione è, con l' ingresso di Lone Star nella compagine azionaria, di consolidare e sviluppare la
presenza di Caf nel mercato italiano della gestione crediti, come piattaforma di «servicing» per banche,
istituti finanziari ed investitori specializzati, anche grazie alla pluriennale esperienza e la capacità
finanziaria di Lone Star. Philippe Couturier è stato nominato Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Acf, mentre Paolo Bassi è stato nominato quale Amministratore Delegato di Caf.
Orrick ha assistito la famiglia Candiani e Sator Private Equity Fund, in qualità di azionisti di Rusky spa,
nell' operazione di cessione dell' intero capitale di Rusky a Tbg Energy Italy spa, società interamente
controllata da Tbg Ag. Rusky è una holding di partecipazioni che detiene il 100% del capitale delle
società immobiliari Mare srl e Immobiliare Vecchia Pavia srl e il 60% di Petrolvalves srl, società attiva
nella produzione e commercializzazione di valvole ed attuatori ad elevato contenuto tecnologico per il
settore oil&gas. Il team di Orrick coinvolto nell' operazione è stato guidato da Patrizio Messina, head del
finance group italiano, e da Guido Testa, partner del corporate group, con il supporto del senior
associate Filippo Cristaldi. Gli azionisti di Rusky sono inoltre stati assistiti da Banca Profilo spa in
qualità di financial advisor. Norton Rose Fulbright ha promosso Cristina Gabardi, esperta in private
equity e m&a, e Anna Oneto, esperta in m&a, diritto societario e real estate, alla carica di of counsel.
Oneto assiste regolarmente società italiane e straniere, e in particolare banche e istituzioni finanziarie in
materia di diritto societario e immobiliare, ricoprendo un ruolo rilevante in varie operazioni di
acquisizione di grandi centri commerciali. Gabardi, invece, è specializzata in M&A (cross­border e
domestico) e assiste numerosi clienti attivi nel settore di private equity. Lo studio R&P Legal, con il suo
partner Paolo Grandi e l' associate Veronica Vagnucci, è stato advisor legale dei soci di Reitek spa,
azienda attiva nel settore dei sistemi multimediali di Contact e Campaign Management, nell' operazione
che ha portato alla cessione del 100% del capitale della società alla canadese Enghouse Systems
Limited, quotata alla borsa di Toronto. Con l' acquisizione di Reitek, Enghouse si appresta a rafforzare
la propria presenza sul territorio italiano, già stabilita con l' acquisizione di IT Sonix. Il team di R&P
Legal ha assistito i venditori; per Enghouse, invece, l' operazione è stata curata da Cba Studio Legale e
Tributario, con il partner Alessandro Varrenti e gli associate Olga Masinovska e Giorgio Orlandini.
GABRIELE VENTURA
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Pubblica amministrazione
Una sentenza della Ctr Torino sugli effetti dei comportamenti degli uffici pubblici.
P.a. causa di forza maggiore
Se ritarda i pagamenti, niente sanzioni ai creditori.
Il contribuente non può essere sanzionato per
il versamento tardivo di imposte e tasse se
riesce a provare che la violazione è stata
commessa per il ritardato pagamento dei suoi
c r e d i t i d a p a r t e d e l l a pubblica
amministrazione. I l d e p r e c a b i l e
comportamento dell' amministrazione pubblica
lo esonera dal pagamento delle sanzioni
fiscali, poiché ciò può determinare un' assenza
temporanea di liquidità che dà luogo alla
violazione per causa di forza maggiore. L'
importante principio è stato affermato dalla
commissione tributaria regionale di Torino,
sezione XXXIV, con la sentenza n. 526 del 13
maggio 2015.
Per i giudici d' appello, purtroppo, «i ritardi nei
pagamenti da parte della p.a. costituiscono
una deprecabile ed incontestabile realtà a
livello generale». Pertanto, considerato che la
morosità della p.a.
è stata documentata e provata dalla società
contribuente, il ritardo nel pagamento delle
imposte è giustificato dall' assenza
temporanea di liquidità dipendente da «causa
di forza maggiore», che porta a escludere l'
irrogazione della sanzioni.
Si fa sempre più strada nella giurisprudenza la
tesi che i contribuenti non devono essere
sanzionati se si è in presenza di determinate situazioni che ostacolano il corretto adempimento degli
obblighi tributari.
Per esempio, la Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza 313/2008) ha stabilito che la
malattia può dar luogo a una causa di forza maggiore, poiché impedisce il regolare svolgimento di un'
attività lavorativa e può determinare difficoltà economiche e di liquidità. E l' interessato non è
sanzionabile se riesce a provare che non ha presentato la dichiarazione dei redditi e non ha pagato nei
termini. Del resto l' articolo 6 del decreto legislativo 472/1997, che disciplina le cause di non punibilità,
esonera dal pagamento delle sanzioni se la violazione viene commessa per «forza maggiore». La
norma però non chiarisce quando ricorre questa circostanza. Secondo la giurisprudenza costituiscono
cause di esclusione delle sanzioni le difficoltà economiche momentanee, che possono dipendere da vari
fattori: ritardi nei pagamenti dei crediti delle imprese da parte dell' amministrazione pubblica, mancanza
momentanea di liquidità dovuta alla crisi economica, stato di malattia che impedisce il normale
svolgimento dell' attività professionale o imprenditoriale. Anche la commissione tributaria provinciale di
Lodi, seconda sezione, con la sentenza n. 145/2014, ha stabilito che le sanzioni irrogate al contribuente
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Italia Oggi Sette
Pubblica amministrazione
vanno annullate «per difetto di colpa» dipendente dalle condizioni di salute di un familiare, che creano
«un comprensibile disinteresse verso obblighi fiscali e tributari».
© Riproduzione riservata.
SERGIO TROVATO
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Pubblica amministrazione
Firmato il decreto. Fondi ministeriali per gli stagisti negli uffici.
Messa alla prova, si va
Lavori sociali più facili per i detenuti.
D' ora in avanti sarà più facile per un detenuto
fare ricorso ai lavori di pubblica utilità e per un
laureato ricevere un compenso per uno stage
presso un ufficio giudiziario. In entrambi i casi,
a sbloccare la situazione è arrivato il
regolamento e il decreto attuativo delle
rispettive normative di riferimento.
DETENUTI e LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ:
COSA DICE IL REGOLAMENTO Il ministro
della giustizia Andrea Orlando ha firmato il
regolamento ministeriale di attuazione della
legge 67/2014 (Deleghe al governo in materia
di pene detentive non carcerarie e di riforma
del sistema sanzionatorio.
Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei
confronti degli irreperibili) con cui si amplia al
detenuto la possibilità di far ricorso al lavoro di
pubblica utilità. Già oggi gli imputati di reati
puniti con la sola pena pecuniaria o con una
pena detentiva non superiore a 4 anni possono
chiedere la sospensione del processo con
messa alla prova e conseguente avviamento a
l a v o r i d i pubblica u t i l i t à m a c o n q u e s t o
regolamento, si rafforza questa possibilità
offrendo agli uffici giudiziari la possibilità di
sfruttare al meglio le finalità deflattive dell'
istituto. Il come sarà illustrato via via sullo
stesso sito www.giustizia.it con una descrizione dettagliata punto per punto delle diverse convenzioni in
materia di lavori di pubblica utilità che il ministero o i presidenti dei tribunali competenti andranno a
stipulare con stato, enti locali e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Il
regolamento prevede che la prestazione lavorativa non sarà retribuita, verrà svolta in favore della
collettività, non sarà inferiore ai dieci giorni né superiore alle otto ore giornaliere e dovrà tener conto
delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell' imputato. Il decreto ministeriale elenca inoltre
le mansioni a cui i richiedenti potranno essere adibiti: prestazioni sociali e socio­sanitarie a favore di
tossicodipendenti, alcolisti, disabili, minori, anziani e stranieri, in materia di protezione civile, previsto
anche il soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali.
Per la tutela del patrimonio ambientale e culturale, i detenuti potranno occuparsi della custodia di musei,
biblioteche e pinacoteche e per la manutenzione di immobili, servizi pubblici e beni demaniali, l' attività
prevista è quella della pulizia e cura di ospedali, case di cura, giardini, ville e parchi. Nessun onere è
previsto a carico del ministero della giustizia perché saranno sostenuti dalle amministrazioni, dagli enti
locali e dalle organizzazioni presso i quali viene svolta l' attività gratuita in favore della collettività. Le
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Italia Oggi Sette
Pubblica amministrazione
amministrazioni, gli enti e le organizzazioni che prendono in carico il soggetto, devono garantirgli lo
svolgimento del lavoro programmato mettendo a sua disposizione le strutture necessarie al lavoro,
indicando un referente che coordini la prestazione e dia istruzioni in merito. A controllare che tutto
proceda secondo i piani, c' è sempre l' Uepe ­ Ufficio di esecuzione penale esterna che fa da cerniera
tra il giudice che ha emesso il provvedimento e l' ente ospitante a cominciare dalla facilitazione dei
contatti tra enti e organizzazioni in convenzione e uffici giudiziari. Le convenzioni, raggruppate per
distretto di Corte d' appello, saranno di volta in volta rese pubbliche attraverso l' inserimento in un'
apposita sezione del sito, raggruppate per distretto di Corte d' appello.
LAUREATI: STAGE PAGATI DAL MINISTERO Per la prima volta il Ministero stanzia fondi fino a otto
milioni di euro per i laureati in aiuto agli uffici giudiziari e lo fa attingendo alle risorse del Fondo unico
Giustizia del 2015.
In questo caso, la firma del 22 maggio scorso del decreto interministeriale di attuazione delle «Misure
urgenti per il rilancio dell' economia» contenute nel decreto legge 69 2013 uscito a giugno e convertito in
legge ad agosto dello stesso anno, rappresenta la boccata di ossigeno che università da un lato e
magistrati dall' altro si aspettavano per meglio garantire ai giovani una formazione sul campo ma anche
il funzionamento della macchina giudiziaria e amministrativa degli uffici a corto di personale
amministrativo colpito dalla perdurante assenza di concorsi di reclutamento.
© Riproduzione riservata.
MARZIA PAOLUCCI
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
sport
Promozione. Entra in scena anche il Bakia che riesce a chiudere per il portiere Sbrighi reduce
dall' esperienza con la maglia del Ronta.
Lilli e Lepri si contendono la panchina del Torconca
La Fya Riccione è sempre più attiva e si rinforza con il centrocampista Serafini e il
difensore Nanni.
BAKIA Si muove il mercato a Cesenatico, col
Bakia che è riuscito a chiudere per il portiere
Paride Sbrighi dal Ronta. In uscita al probabile
partente Farabegoli si è aggiunto anche il
giovane Lorenzo Guagneli, classe '97.
CASTROCARO Sono stati liberati l' attaccante
Gardenghi, il difensore Fariselli ed il
centrocampista Conti oltre al portiere Renna.
Per il nuovo numero uno la scelta è caduta su
Lolli classe 1992.
DEL DUCA Il diesse è Filippo Antoniacci.
Due le novità il terzino Antolini ('97) dal Borghi
e il centrocampista Pasquali dal Fosso Ghiaia.
Alla lista dei confermati si aggiunge Iuzzolino.
Settimana di riflessione per il Diegaro dopo gli
arrivi di Brandino, Severi e Golinucci.
FAENZA Il diesse Cavina è riuscito a portare
in biancazzurro il difensore Filippo Pezzi dal
Massa, l' attaccante Di Giorgio e il centrale
Galluccio dal San Pancrazio. È rientrato dallo
Sparta il centrocampista Tommaso Errani. Alla
lista dei confermati si aggiungono Bali,
Casadio, Gavel li, Marocchi e Melandri. Ricci
si è accasato al Lavezzola.
tive: in uscita si segnala l' addio del portiere
Colombi e degli attaccanti Tramontano e
Magnani, diretti rispettivamente a Poggio Berni
e Sant' Ermete. In entrata confermato l'
acquisto del difensore Luca Bocchini dal Pietracuta e di Ridolfi dal Vallesavio.
LAVEZZOLA Sono arrivati il portiere Balda ni ('94) dal Massa, l' esterno Nicoletti ('97) dall' Imolese, il
centrocampista Ricci dal Faenza, la punta Bazhdari dal Savarna che affiancherà Alvieri.
REAL DOVADOLA Il ds Sozzi è alla ricerca di un difensore centrale del 1997 per rimpiazzare
Bentivoglio rientrato al Forlì e di un centrocampista del 1996. In uscita l' attaccante Sandu in procinto di
passare al Ronco.
Il diesse Corrado Massari ha deciso di dare le dimissioni e provare altre strade.
luga, sulla panchina del S.Pietro in Vincoli arriva Angelo Affatigato, un altro ex giocatore del Ravenna. L'
unica novità è il centrocampista Biondini dal San Zaccaria.
TORCONCA E' lotta a due per la panchina cattolichina. Dopo aver dato le dimissioni, infatti, Simone Lilli
ci ha ripensato e ha parlato a lungo con la società alla quale è legato da nove anni, prima come
giocatore, poi come Direttore sportivo e, infine, come tecnico. L' altro nome caldo è quello di Omar
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
sport
Lepri, ex giocatore con un' esperienza lunghissima tra i professionisti.
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
sport
Ibl. Tre errori difensivi spianano la strada alla seconda vittoria dell' Angel Service Nettuno 2.
I Knights sono in tono dimesso e si arrendono
ancora
ROMA. Un' edizione dimessa dei Knights si
arrende anche in gara due all' Angeli Service
Nettuno (4­0 il finale) e ora vede a rischio il
sesto posto ampiamente meritato fino allo
scorso week­end. A Roma i godesi hanno
giocato due gare sottotono, ma nonostante
tutto avrebbero potuto rimediare almeno una
vittoria e portare a casa un pari. Invece, dopo l'
occasione sprecata venerdì sera, sabato i
romagnoli si sono complicati subito la vita con
un secondo inning difensivo terribile, e quindi
dal 2­0 consegnato senza colpo ferire ai laziali.
Il box di battuta ha pro dotto poco e
praticamente con due soli uomini, Servidei e
Gomez, ma al Nettuno è bastato ottenere una
sola valida in più per ottenere un facile
successo. Adesso i Knights sono attesi da due
turni difficilissimi contro Bologna e Rimini
però, per tradizione ormai consolidata, è noto
che i godesi si esaltano proprio nelle occasioni
più complicate.
Subito sotto. Galeotti parte bene ma al
secondo ha un attimo di indecisione e
soprattutto ci si mette la difesa a tradirlo: out
Colagrossi, base a Reginato, doppio di
Giannetti, volata di sacrificio di Morville ed er
rore di assistenza per il 2­0. Al quarto la difesa
dei Knights purtroppo replica: valida di
Reginato, out Giannetti e Morville ma poi c' è un errore di Gomez, Zappone viene colpito e la valida di
Mercuri sigilla il 4­0 che sarà anche il punteggio finale (in totale sono stati tre gli errori difensivi).
Godo potrebbe rientrare in gioco all' ottavo, con il doppio di Tanesini e la base a Servidei; Pizzorni,
però, batte in doppio gioco e Davide Meriggi, presto subentrato all' acciaccato Sanchez, finisce out.
(s.c.
)
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
sport
Pirati ancora ko, ma i play­off sono dietro l'angolo
RIMINI. Partiamo dalle (poche) note liete, anzi
dall'unica notizia discreta. I Pirati sono a un
passo dai play­off, basterà un solo successo
nelle prossime quattro partite con Parma e
Godo per staccare il biglietto. Detto questo,
alla seconda fase la squadra di Munoz dovrà
arrivare in condizioni fisiche accettabili, perchè
lo schieramento mostrato sabato al cospetto di
una Fortitudo al momento inarrivabile (11ª
vittoria di fila), non può essere un termine di
paragone.
Fuori Bertagnon e Mazzanti per infortunio,
Spinelli utilizzabile solo con la mazza, il
manager dei Pirati si è dovuto inventare Zileri
in prima. Proprio per questo aveva pensato
allo switch, affidando a Candelario e company
la partita contro i pitcher italiani della capolista,
contro i quali però il suo line­up è andato a
picco. Appena tre valide, con uno 0/11 dei
primi tre (preoccupa soprattutto la sfiducia
totale di Desimoni nel box) quasi mai usciti dal
diamante e lo 0/9 degli ultimi tre, con Babini e
Cit rimasti al piatto sei volte.
E dire che gli episodi erano girati tutti a favore
dei Pirati: il punto dell'1­0 bolognese al 3°
annullato per un gioco d'appello in terza
(Suarez non ha toccato il cuscino girando per
casa base), un out di Desimoni al 4° sulla
battuta di Ambrosino con la palla che sembrava aver toccato terra prima di finire nel guanto e la doppia
espulsione al 6° di Rodriguez e del manager Nanni infuriati con l'arbitro capo Taurelli, reo di aver
chiamato uno strike (il 2°) ai danni del battitore designato bolognese.
Senza dimenticare che il partente ospite De Santis, fino a quel momento autore di una no­hit, è dovuto
scendere al 4° per un problema al gomito. E i Pirati ne avevano approfittato segnando i punti del 2­0 sul
rilievo Panerati che ha colpito Romero, incassato il singolo di Zileri e il profondo doppio al centro di
Macaluso, prima di un perfetto squeeze­play di Spinelli.
Bologna però ha risposto al 6°, contro un Candelario in evidente calo: singolo di Suarez, base a
Liverziani e valida di Vaglio (2­2). Con grande difficoltà e senza battere valido, Rimini torna avanti al 7°:
base a Cit, dentro Cadoni che riempie le basi con 4 ball a Di Fabio e i 4 intenzionali a Romero.
Nanni ne ha viste abbastanza, sale Crepaldi che parte con 4 ball a Zileri e punto automatico. Macaluso
azzecca la battuta sopra la seconda base ma Vaglio con una presa al volo da fenomeno chiude l'inning.
Non contento, il 2ª base della Fortitudo segna il 3­3 all'8° sulla valida di Ambrosino contro un Moreno
troppo nervoso che al 9° a basi piene concede 4 ball pesantissimi. A chi? A Vaglio.
Carlo Ravegnani © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
sport
La classifica.
Rimini due volte ko Il San Marino è terzo
IBL 12ª giornata: Bologna­Rimini 5­1, 4­3; San
Marino­Nc Nettuno 4­1, 4­3; Parma­Padova 2­
3, 3­2; Nettuno2­Godo 2­1, 4­0.
Classifica: Bologna 792 (19­5); Rimini 625 (15­
9 ) ; San Marino e Padova 583 (14­10); Nc
Nettuno 500 (12­12); Godo e Nettuno2 333 (8­
16); Parma 250 (6­18).
Prossimo turno (26­27 giugno): Rimini­Parma
(sabato 27 a Parma); Padova­San Marino
( s a b a t o 2 7 a San M a r i n o ) ; Godo­Bologna
(sabato 27 a Bologna); Nc Nettuno­Nettuno2.
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Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
sport
GODO TRAVOLTO A ROMA.
Sanchez nervoso ed espulso Ora il sesto posto è a
rischio
Nettuno 2 vince e aggancia i ravennati in classifica, con gli scontri diretti a favore.
N e t t u n o 2 4 Godo 0 A N G E L S E R V I C E
NETTUNO2: Zappone ec (0/2) (Di Mattia 1/2),
Mercuri 2b (2/3), Flores ss (0/3), Marval 1b
(1/2), Colagrossi 3b (0/4), Reginato ed (1/3),
Giannetti 1b (2/4), Morville dh (0/2) (Trinci
0/1), Neri es (0/4).
GODO KNIGHTS: Servidei ss (2/3), Pizzorni
es (0/4), Sanchez r (0/1) (D.
Meriggi 0/3), Gomez 3b (3/4), Bucchi 2b (0/3),
Rubboli 1b (0/4), Monari ed (0/2), G. Meriggi
dh (0/3), Tanesini ec (1/3).
Successione: Godo 0 bv 6 e 3. Nettuno 020
200 00r = 4 bv 7 e 0.
Lanciatori: Andreozzi (W) rl 5, bvc 4, bb 2, so
6, pgl 0; Simone (r) rl 2, bvc 1, bb 0, so 4, pgl
0; Fe. Cozzolino (rf) rl 2, bvc 1, bb 1, so 2, pgl
0; Galeotti (L) rl 5, bvc 5, bb 4, cl 1, so 3, pgl 1;
Loardi (r) rl 1.1, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0;
Casalini (r) rl 0.2, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 0;
Bassani (rf) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0.
Note: doppi di Tanesini e Giannetti.
Due doppi giochi difensivi per il Nettuno2.
Roma TROVA ancora disco rosso, il Godo,
contro il Nettuno2. E' una duplice sconfitta che
permette ai tirrenici di agganciare i ravennati al sesto posto e di superarli in virtù del 3­1 negli scontri
diretti. Sul diamante dell' Acquacetosa di Roma, ormai abituale 'casa' di entrambe le formazioni
nettunesi, i Knights sono costretti praticamente da subito a fare a meno dell' uomo di maggior peso in
attacco.
GIÀ NEL PRIMO inning, infatti, viene espulso Danilo Sanchez, reo di aver protestato un po' troppo dopo
lo strike­out (guardato) subìto da Andreozzi sul conto pieno. Un' assenza chiaramente penalizzante per
il line­up dei 'Cavalieri', con il manager Fuzzi che fa entrare Davide Meriggi, provvedendo poi ad alcuni
aggiustamenti difensivi (dietro al piatto di casa base va ad accomodarsi Rubboli). SENZA IL SUO
leader offensivo i Goti si limitano a produrre appena 6 valide, sfornate peraltro da tre soli giocatori, e
non sfruttano nemmeno quelle poche occasioni che si presentano nell' arco dell' incontro. Come al
quarto inning, quando con tutti i cuscini carichi Rubboli viene eliminato al volo nel prato esterno. Anche
la difesa tradisce i Knights, ben 3 gli errori a referto, 'distrazioni' che non aiutano certo il pitcher partente
Galeotti, tanto che solamente uno dei 4 punti concessi è 'guadagnato' su di lui. In pedana si alternano
poi anche Loardi, Casalini e Bassani, ma il match ormai è deciso.
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Scugugia è Del Duca, Fratti è il colpo del Tropical
GATTEO Ecco il difensore Luca Bocchini (27),
per la neopromossa, dal Pietracuta. Si rimane,
invece, in attesa di risposta per due difensori e
una punta, ovvero Badara (35), ex campionato
marchigiano. Confermati i più esperti, più due
96, ovvero il mediano Michelangelo Tosi e la
punta Davide Gozzi. Inoltre il difensore 97
Lorenzo Iachini. In panchina sempre fiducia a
Errio Giorgini. DEL DUCA Dal Romagna
Centro l'esperienza in difesa del 45enne
Gianbattista Scugugia, già in serie cadetta col
Cesena, in A col Cagliari nel 97'­ '98. Oltre
all'attaccante Adrian Dumitru (21) dal Ronta, e
al mediano Francesco Pasquali (27) dal Fosso
Ghiaia. Acquistato anche il giovane terzino
sinistro Gianmarco Antolini (18) dal Borghi. Si
cercano ancora una punta un centrocampista e
um giovane difensore. Confermati il portiere
Francesconi, il difensore Marco Rossi, e i
giovani Sottile, Tiranti e Polini. In panchina
ancora Montanari. FYA RICCIONE Luca
Righetti ancora alla guida della squadra, non
si muoverà nemmeno il secondo. Cambia
invece il preparatore dei portieri. Sicuro lo
sbarco di Nanni dalla Sammaurese ('95). Dal
Misano il difensore Sottile (19) e il mediano
Serafini (21) dal Misano. Dalla Marignanese
ecco Grassi (21). In attacco, sempre dalla
stessa Marignanese, Luca Zavattini (26). TROPICAL CORIANO Achille Fabbri resta in panchina coi
suoi collaboratori. Addio a Bizzocchi e Magnani in attacco, via anche i difensori Farabegoli e Mantovani,
nonché il portiere Brancato. Approderà l'esperto Gianni Fratti (29) che ha lasciato dopo quattro stagioni
dal Pietracuta. Serve un centrale dietro. Tanti i nomi in ballo ma di deve ancora decidere. Si valutano
alcuni giovani interessanti. CASTROCARO In entrata Francesco Pezzi (23) dal Forlimpoli, e un'altra
punta, Lorenzo Lazzari (23) dal Cervia. Inoltre Riccardo Gardini (24) centrale dal Predappio. Porte
aperte, poi, per alcuni giovani del 96 e del 97. In panchina ecco l'ex Edelweiss, Sammartinese, e Savio
Massimo Mazzanti che piace perché è un tecnico che ama in particolare far giocare i giovani, sulla linea
della società. Scelta comunque obbligata, anche perché Capanni ha deciso di lasciare BAKIA Sull'onda
del progetto dell'anno passato al di là dell'amarezza per la mancata promozione. Certa, in panchina, la
riconferma di Sarpieri. Intanto è stata inoltrata domanda di ripescaggio per provare a raggiungere
comunque l'Eccellenza FORLIMPOPOLI Confermato in panchina il tecnico Enrico Malandri. La suqadra
sarà costruita ancora molto a partire dal vivaio. Via Ceccarelli (al Dovadola), Pezzi (al Castrocaro),
Collini verso un'Eccellenza. MARIGNANESE Rivoluzione in panchina: al posto di Montalti ecco l'ex
Sant'Ermete Massimo Mancini. Nei prossimi giorni si metterà mano anche al resto delle operazioni di
mercato SANT'ERMETE SANVITESE Cambio alla guida della squadra: via Mancini che aveva
necessità di nuovi stimoli (è approdato alla Marignanese), il nuovo allenatore è Paolo Succi, due anni fa
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allenava in Libia. In arrivo in attacco Enrico Magnani trionfatore della classifica cannonieri a Gatteo,
dietro, invece, ecco il difensore Marco Grossi. Obiettivi: in settimana ecco i 97. In attesa di vedere se
Sorrentino vorrà rimanere. Via Gianluca Colonna al Verucchio, addio anche per il capitano, il portiere
Simone Guerra. REAL DOVADOLA Obiettivo i playoff. Quattro innesti: il jolly di centrocampo Ceccarelli
(86) ex Mezzolara e Forlimpoli, il difensore ex Massa e Meldola Talenti, Enea Monti (26) dal Castrocaro,
e la punta Grimellini ('94) ex San Pietro in Vincoli e Castrocaro. Probabile addio, dopo un anno
impreziosito da venti reti, per l'ex Santarcangelo Dario Bettini (40). Via l'attaccante Florin Sandu (25),
una sessantina di reti in tre anni. In arrivo quattro o cinque giovani tra 96 e 97. Mattia Mengozzi, dopo tre
stagioni, sarà il secondo del riconfermato tecnico Luca Fabbri.
FOSSO GHIAIA Giancarlo Succi in panchina per l'addio di Pirazzini. Sarà confermato molto dell'anno
scorso. La squadra sarà molto giovane ma non mancherà qualche elemento esperto.
Obiettivo la salvezza, importante sarà restare nell'ambito dei prefissati parametri del bilancio.
COTIGNOLA In arrivo un paio giovani: l'esterno destro Federico Castellari (18) dall'Imola 2004, l'esterno
sinistro dall'Imolese Giovanni Dal Pane (18).
Sempre dall'Imolese il mediamo Pietro Pirazzoli (19). Appenderà le scarpette al chiodo, in attacco, il
35enne Thomas Nannini. Per questo ecco due punte: Rocco Corbino (34) ex Santa Maria Codifiume e
Gianluca Migliaccio (28) dal San Pietro in Vincoli. Addio a Thomas Nannini (35), attaccante. In attesa
del secondo portiere. Confermato lo staff tecnico.
SAN PATRIZIO Via Petrozzino, Calamini e Martini, i centrocampisti Seck, gli attaccanti Paterna e
Alvieri. In arrivo la punta ex Massa Lorenzo Tedeschi (22), contatti con l'Imolese per alcuni 97.
Confermato per il secondo anno in panchina Fortunato Sanò.
LAVEZZOLA Confermato il tecnico per il secondo anno Paolo Mariani. E' arrivato il preparatore dei
portieri Marco Baleni. In arrivo il portiere Luca Baldani (21) dal Massa. Acquistati in attacco Erdoan
Bazhdari (32) e dal San Patrizio Max Alvieri (25), Inoltre dall'Imolese Marco Nicoletti (18). Si resta alla
ricerca di un difensore centrale e di qualche giovane. Confermati Pagani e Bolognesi, nonché i mediani
Borini e Foschini, e Zanotti.
RUSSI In panca sempre Bagnara. Andrea Bertoni e non più Gimmini Pozzi come secondo. Qualche
trattativa in attacco e a centrocampo. Per la porta si guarda al 97 Casadio, con Ercolani a farsi
esperienza altrove. Nello specifico: portieri: Casadio. Difensori: Magari, Vasumini, De Rose, Giorgini.
Centrocampisti: Miserocchi, Gualandi, Buddikham, Spazzoli, Coralli, Pezzi, Gaddoni, Focaccia.
Attaccanti: Babini, Tazzari.
Pierfrancesco Grossi
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L' Angel Service centra la doppietta a Godo
IBL1 La squadra laziale si è imposta per 4­0 anche nella seconda partita Tre gli errori
dei romagnoli.
GODO KNIGHTS: Servidei ss (2/3) Pizzorni es
(0/4) Sanchez c (0/1) Meriggi D. es (0/3),
Gomez 3b (3/4), Bucchi Mattia 2b (0/3),
Rubboli 1b/c (0/4) Monari ed /1b (0/2) Meriggi
G. dh (0/3) Tanesini ec (1/3) ANGEL SERVICE
NETTUNO Zappone ec (0/2) Di Mattia es (1/2)
Mercuri 2b (2/3) Flores ss (0/3) Marval c (1/2)
Colagrossi 3b (0/4) Reginato ed (1/3) Gianetti
1b (2/4) Trinci dh (0/) Neri ec (0/4) Morville dh
(0/2) SUCCESSIONE PUNTEGGIO Godo
Knights 000 000 000 = 0 bv 6 e 3 Angel
Service 2 020 200 00X ­= 4 bv 7 e 0
PRESTAZIONI LANCIATORI Andreozzi (W)
5rl, 4 bv, 2 bb, 6 k Simone 2 rl, 1 bv, 4 k
Cozzolino 2 rl, 1bvc, 1 bb 1K Galeotti (L) 5rl, 5
bvc, 4 bvc, 4 bb 3 K, 2 pgl Loardi 1.1 rl, 1 bvc,
2 K Casalini 0.2 rl, 1 bb Bassani 1 rl, 1bvc, 1 K
NOTE doppi di Gianetti e Tanesini. errori:
Servidei Pizzorni e Gomez GODO Il Nettuno2
centra la doppietta sul diamante di Godo
lasciando a zero i Godo Knights, che battono
soltanto una valida in meno delle sette
avversarie, ma commettono tre errori
determinanti: nel 4­0 il finale e solo uno dei
punti subiti è responsabilità dei lanciatori
romagnoli. Ha segnato due volte nel secondo
inning l' Angel Service, grazie a una volata di
sacrificio di Morville e a un errore difensivo di
Servidei, dopo che Reginato aveva ottenuto la base per ball dal partente romagnolo Galeotti e Giannetti
lo aveva seguito con un doppio. E' stato un errore di Gomez in terza Alessandro Deotto ha chiuso a 3 su
4 a concedere ai nettunesi il terzo punto, dopo il singolo e la rubata di Reginato, e ancora un errore,
questa volta di Pizzorni conseguente al singolo a sinistra di Mercuri, ha consentito alla squadra di D'
Auria di andare sul 4­0 definitivo.
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GARA2 Una partita durata quasi quattro ore e che ha regalato tante emozioni, è stata decisa
dal maggior numero di valide della squadra felsinea (9­3). Vaglio decisivo nel box e in difesa.
Per Bologna undicesima vittoria.
L' UnipolSai passa a Rimini con la rimonta nel finale
Dopo quasi quattro ore di gioco, la UnipolSai
espugna la Casa dei Pirati per 4­3 facendo
così il pieno nel week end. E' l' undicesima
vittoria consecutiva della formazione felsinea.
Alla squadra di Munoz, priva di Bertagnon e
Mazzanti, entrambi infortunati, basterà un
successo nelle prossime quattro gare, visto il
doppio ko del Città di Nettuno a Serravalle.
Alla fine il conto delle valide dice 9­3 per i
felsinei, un dato che giustifica il risultato del
campo. A sbloccare il risultato è Rimini al
quarto inning. De Santis lascia il posto dopo il
primo out a Panerati il qaule cocede la base a
Romero e viene toccato in sequenza da Zileri
e Macaluso (doppio) prima della bellissima
giocata di squeeze perfettamente eseguita da
Spinelli (a base arriva Zileri). Pari di Bologna
al sesto. Suarez batte valido e va in seconda
dopo la base ball ottenuta da Liverziani al
termine di un lungo duello con Candelario.
Nel successivo turno in battuta Rodriguez
viene espulso per proteste e stessa sorte
tocca al manager felsineo Marco Nanni. I l
pinch ­hitter Francesco Fuzzi batte poi in
scelta difesa, con Liverziani che viene
eliminato in seconda. La palla mancata di Cit
permette poi all' ex giocatore del Godo d i
avanzare in posizione punto. Il chirugico
singolo a sinistra di Vaglio vale poi i punti del pareggio. A questo punto, arriva il cambio sul monte di
lancio del Rimini, con Josè Escalona che rileva Candelario e riesce a ottenere i due out che chiudono l'
attacco. Al settimo la formazione romagnola effettua il sorpasso, dopo la base ball concessa a Cit
termina la prova di Panerati. Al suo posto subentra l' ex Godo Cadoni che lascia al piatto Desimoni,
concede la base ball a Di Fabio. Olmedo incassa lo strike ­out, su lancio pazzo avanzano i corridori in
scoring position quindi a Romero verrà concessa l' intenzionale che riempie tutti i sacchetti. Altro
cambio in pedana dell' UnipolSai dentro Crepaldi. Il quarto lanciatore utilizzato dallo staff tecnico
bolognese concederà la base ball del punto automatico a Zileri (3­2), poi sull' insidioso contatto di
Macaluso il seconda base Vaglio effettua una spettacolare presa in tuffo che terminerà la ripresa giocata
che si rivelerà decisiva. Munoz sul monte inserisce Moreno che però all' ottavo subisce il suo primo
punto stagionale.
Il neo entrato viene accolto dalla valida di Vaglio che poi giunge in seconda sul bunt di sacrificio di
Sambucci ed arriva fino in terza su lancio pazzo. Lo stoppone dietro la seconda base di Ambrosino vale
il pareggio ospite (33). Nel finale arriva la beffa per gli uomini di Munoz: Grimaudo tocca un triplo al
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centro, Infante va strike ­out e Suarez viene colpito.
Dopo la visita, Liverziani si guadagna l' intenzionale che riempie tutte le basi. Momento clou del match,
Moreno lascia al piatto Fuzzi, ma sul conto di Vaglio lancerà il quarto ball che fisserà il risultato finale sul
4­3 in favore dell' UnipolSai che così completa lo sweep ai danni dei Pirati.
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