SERVIZI AMBIENTALI ED ENERGETICI
Fornitura di n. 3 cassoni scarrabili
CIG: ZAE0B12284
CAPITOLATO TECNICO
ART. 1 DEFINIZIONI
Si conviene che le seguenti definizioni, menzionate nel presente capitolato, stanno ad indicare
rispettivamente:
FORNITURA:
n. 3 cassoni scarrabili, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 4 del
presente capitolato
AGGIUDICATARIO:
la ditta che si aggiudica la gara in oggetto.
Parte I – OGGETTO DELL’APPALTO E SPECIFICHE TECNICHE
ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA
N. 3 cassoni scarrabili a cielo aperto da 26 mc secondo descrizioni, accessori e quanto altro specificato
all’articolo 4 del presente capitolato.
ART. 3 IMPORTO DELL’APPALTO
Importo a base d’asta € 10.400,00 oltre IVA.
ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
La fornitura consiste in:
n° 3 cassoni scarrabili aperti nuovi di fabbrica aventi le seguenti caratteristiche minime:
 Cubatura minima
mc
26
 Larghezza totale esterna massima
mm
2500
 Lunghezza totale esterna massima
mm
6200
 Altezza totale esterna minima
mm
2000
 Lamiera di fondo spessore
mm
4
 Lamiere pareti spessore
mm
3
 Travi di scorrimento
INP
200
 Rulli di scorrimento
n.
2
 Fiancate rinforzate con tubolare
 Portellone del tipo a due battenti con chiusura manuale non a tenuta
 Chiusura di sicurezza laterale
 Fondo normale
1




Scaletta anteriore laterale per ispezione
Ganci perimetrali per fissaggio eventuale telo
Carramento e Scarramento devono poter avvenire mediante apposito gancio adeguatamente
dimensionato per consentire le operazioni con autocarro dotato di attrezzatura MEILLER o similari.
Verniciatura con n. 2 mani di fondo di antiruggine e finitura con smalto R.E. nelle tinte di seguito
specificate:
 n. 1 cassone colore Giallo RAL 1016
 n. 1 cassone colore Rosso RAL 3024
 n. 1 cassone colore Marrone RAL 8002
ART. 5 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE ED ALLESTIMENTO DEI CASSONI SCARRABILI
Progetto ed allestimento dei cassoni dovranno conseguire livelli di affidabilità i più elevati possibili, di impianti,
organi e materiali impiegati.
ART. 6 RIFERIMENTI TECNICI DEI VEICOLI IMPIEGATI PER LA MOVIMENTAZIONE
I cassoni dovranno risultare movimentabili con le attrezzature in dotazione all’Amministrazione marca
MEILLER montate sul mezzo IVECO 190.48 P
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare un sopralluogo presso l’Amministrazione per visionare
il mezzo e la sopracitata attrezzatura per la movimentazione.
ART. 7 ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA RELATIVA ALLA FORNITURA
Tutti i componenti della fornitura in oggetto ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, dovranno garantire,
in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica, e dovranno pertanto essere
corredati da dichiarazione di conformità CE secondo quanto previsto dal DPR 459/1996 ed al relativo decreto
ministeriale del 30/05/97 attuativo del comma 2, art. 3 del DPR di cui sopra ed allegata 89/392/1997 Direttiva
Macchine e D.Lgs 81/2008.
ART. 8 DOCUMENTI, MANUALI E CATALOGHI
L’aggiudicatario deve fornire contemporaneamente alla consegna della fornitura:
 Dichiarazione di conformità CE
 N. 2 manuali d’uso e manutenzione in lingua italiana, conformi alla “Direttiva Macchine” recepita dal DPR
459/96 e s.m.i.;
 scheda caratteristiche tecniche (pesi, dimensioni, portate altre di ordine generale)
Per quanto concerne il “Manuale d’uso e manutenzione”, esso deve comprendere:




un piano di manutenzione programmata con lo scadenziario degli interventi;
la descrizione di tutte le operazioni per lo smontaggio dei vari organi, il controllo, la pulizia, la riparazione,
la sostituzione, la lubrificazione ed il rimontaggio, con specifica delle attrezzature occorrenti per la
corretta esecuzione. La descrizione deve essere completa delle procedure indicative da seguirsi alla
presenza d'anomalie ed emergenze;
la valutazione dei rischi residui ascrivibili all’utilizzo di attrezzatura ed allestimento in condizioni di lavoro
standard;
scheda identificativa di materiali utilizzati nella realizzazione della struttura e dimensioni della stessa.
Parte I I – Obblighi contrattuali
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ART. 9 ORDINE, LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA
La consegna della fornitura di cui al presente capitolato, comprensiva di trasporto a carico dell’aggiudicatario,
deve avvenire presso la sede indicata dall’AMMINISTRAZIONE entro 30 gg naturali e consecutivi dalla data
di trasmissione dell’ordine via fax.
La consegna deve essere concordata con un anticipo di almeno 2 gg. lavorativi con il Responsabile dei Servizi
Ambientali-energetici (0831/732245).
La data di consegna deve risultare da ddt, su cui il personale incaricato dell’AMMINISTRAZIONE deve porre
in evidenza eventuali manchevolezze constatate nei beni all’atto della consegna. Il ddt deve essere
controfirmato dalle parti.
Unitamente alla consegna deve pervenire all’AMMINISTRAZIONE la documentazione di cui all’articolo 8 del
presente capitolato.
ART. 10 SPESE DI SPEDIZIONE E TRASPORTO
Tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi sono a carico dell'aggiudicatario.
Deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono all'AMMINISTRAZIONE il diritto di
respingere la fornitura, a tutto danno dell‘aggiudicatario.
ART. 11 PENALI NELLA CONSEGNA
Nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna di cui all’art.9 l’aggiudicatario sarà soggetto ad una
penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Per ritardi superiori a 20 giorni solari, l’AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di risolvere il contratto,
restando a carico dell’aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che
l’AMMINISTRAZIONE dovesse sopportare per l’affidamento e l’acquisto presso altra ditta del materiale
oggetto della presente gara.
Gli importi delle penali verranno notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione.
ART. 12 PAGAMENTO
Il pagamento della fornitura avverrà ad esito favorevole del collaudo dell’intera fornitura, dietro presentazione
di regolare fattura tramite bonifico bancario. Si rappresenta che il suddetto pagamento è vincolato all’effettiva
erogazione del finanziamento per successivi acconti e/o saldi da parte della Regione Puglia.
ART. 13 SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori l'Amministrazione non intende
avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.- di corrispondere
direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
È assolutamente fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte,
il contratto d'appalto, pena la nullità.
È vietata la cessione unilaterale del credito, così come è fatto divieto all’aggiudicatario, a pena di immediata
risoluzione del contratto, di sottoporre volontariamente in tutto o in parte il proprio credito maturato a pegno o
ad usufrutto.
ART. 15 VINCOLO GIURIDICO
L'aggiudicazione della fornitura è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni
richieste nel capitolato e nel bando di gara e nel relativo disciplinare.
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Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'AMMINISTRAZIONE
non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari
e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.
ART. 16 PENALITÀ NELL’ESECUZIONE
L'aggiudicatario senza esclusione di eventuali ulteriori conseguenze è soggetto a penalità quando:
- A) si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati:
(QUALORA LE SUDDETTE NON COMPORTINO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO): 3% dell'importo
dell’ordine;
Inoltre l’aggiudicatario potrà essere soggetto a penalità quando:
- B) non ottemperi, od ottemperi con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione in garanzia della
fornitura di cui al presente capitolato: 0,1% del valore del ordine per ogni giorno di ritardo, intendendosi
sia l’intervento in garanzia che l’eventuale fornitura di pezzi di ricambio in garanzia.
ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi derivanti dal capitolato o per eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso
delle spese che l’AMMINISTRAZIONE dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del
contratto/ordine per fatti dell’aggiudicatario a causa di inadempimento a quanto previsto nel capitolato,
l’aggiudicatario dovrà provvedere entro 12 gg. naturali e consecutivi dalla data di trasmissione via fax della
comunicazione di aggiudicazione alla costituzione della cauzione definitiva, per un importo pari al 10%
dell’importo contrattuale e secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante
fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da compagnia autorizzata conforme allo schema 1.2
approvato con D.M. n. 123 del 2004.
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’AMMINISTRAZIONE avrà la facoltà di considerare risolto il contratto, salva ed impregiudicata ogni altra
azione di Legge nei seguenti casi:
-
totale o parziale cessione di contratto a terzi o subappalto a terzi senza la preventiva autorizzazione
dell’AMMINISTRAZIONE;
- cessione di ditta;
- cessione d’attività;
- concordato preventivo;
- fallimento;
- per motivi di pubblico interesse, se documentati e giustificati;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali previste
nel presente capitolato;
- non rispondenza della fornitura a quanto richiesto nel capitolato e non adeguata nei termini previsti dall’art
21;
- rifiuto della ditta fornitrice di sostituire la fornitura respinta;
- restituzione della fornitura oltre il termine previsto dall’art. 20;
- qualora si verifichi una ritardata consegna oltre i 20 gg. come espressamente previsto dall'art 11 del
capitolato;
- Violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'AMMINISTRAZIONE da qualsiasi azione e pretesa
relativa all'espletamento di quanto previsto nel capitolato;
Nel caso in cui l’aggiudicatario ignorasse gli adempimenti previsti nel presente capitolato, il contratto si
intenderà risolto ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.1456 del Codice Civile con diritto
dell'AMMINISTRAZIONE, senza altro avviso, di procedere all'incameramento della cauzione definitiva, fatto
salvo il risarcimento di ogni danno patito anche in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento ed
all'acquisto presso terzi della fornitura.
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ART. 19 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili.
Parte III – garanzie e collaudo
ART. 20 GARANZIA
La fornitura di cui al presente capitolato con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d’arte, con
l’impiego di materiali e di tecniche idonee atte a soddisfare il lavoro a cui sono destinate.
Si richiede espressamente la garanzia relativa all’intera fornitura di cui al presente capitolato per un periodo di
12 mesi a partire dalla data del collaudo.
La garanzia dell’intera fornitura di mesi 12 dovrà comprendere anche tutte le parti soggette ad usura.
L’aggiudicatario pertanto è obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale
periodo nei beni forniti.
L’intervento in garanzia comprende ricambi, mano d’opera ed eventuale trasferta per il ripristino della corretta
funzionalità della fornitura.
Gli interventi ordinari a garanzia dovranno avvenire entro 5 gg. lavorativi dalla comunicazione di
manifestazione dell’avaria, nel caso contrario l’aggiudicatario potrà essere soggetto alle penali citate nell’art.
16, oltre alla possibilità dell’AMMINISTRAZIONE di richiedere l’indennizzo del maggior danno causato
all’AMMINISTRAZIONE per la mancanza di detto intervento.
Entro lo stesso periodo l’aggiudicatario deve provvedere, ove necessario, a sostituire le parti logore, rotte o
guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare la fornitura ed a sostituirla a proprie spese.
Qualora, trascorso il citato termine, l’aggiudicatario non abbia adempiuto al suo obbligo, l’AMMINISTRAZIONE
si riserva il diritto di far eseguire da altre ditte i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni
addebitandone l’importo all’aggiudicatario.
ART. 21 COLLAUDI
Il collaudo deve accertare che la fornitura presenta i requisiti richiesti dal presente capitolato.
Costituisce parte integrante del collaudo anche la consegna di tutti i documenti di cui all’art. 8.
Entro 20 giorni dalla data di consegna, personale AMMINISTRAZIONE provvederà presso la propria sede ad
eseguire il collaudo tecnico funzionale, le cui risultanze saranno comunicate tempestivamente
all’aggiudicatario.
L'aggiudicatario sarà preventivamente informato della data del collaudo, in modo da potersi far rappresentare
da propri incaricati alle operazioni di collaudo.
L’assenza dei rappresentanti dell’aggiudicatario è considerata acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati
cui giungono i collaudatori.
I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:
1) accettare la fornitura;
2) rifiutare, in tutto o in parte la fornitura
3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la fornitura
Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque
l'aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma
vengano in seguito accertati. In tal caso l’aggiudicatario è invitato dall'AMMINISTRAZIONE ad assistere, a
mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni
effetto.
Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.
Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si ritiene possano essere
posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali.
Qualora dal collaudo si rilevassero irregolarità o difformità rispetto a quanto richiesto dal presente capitolato,
sarà cura dell’aggiudicatario provvedere all’adeguamento entro gg. 10 dalla data di comunicazione delle
non conformità. Se entro detta data l’aggiudicatario non avrà eseguito l’adeguamento della fornitura alle
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richieste del presente capitolato, l’aggiudicatario potrà essere soggetto alle penali previste all’art. 16 del
capitolato, per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni.
Ritardi superiori potranno dar luogo alla risoluzione del contratto oltre all’incameramento della cauzione
definitiva di cui all’art. 17.
ART. 22 CONSEGNA RICAMBI
Scaduto il periodo di garanzia, i ricambi devono essere forniti per un periodo di almeno 5 anni.
Parte I V – Controversie e varie
ART. 23 CONTROVERSIE
Per ogni controversia che sorgesse tra le parti per la fornitura di cui al presente capitolato è competente il foro
di Brindisi.
ART. 24 VARIAZIONI DI RAGIONE SOCIALE, SEDE O INDIRIZZO DA PARTE
DELL’AGGIUDICATARIO
Ogni variazione di ragione sociale, sede o indirizzo, dovrà tassativamente essere comunicata
all’AMMINISTRAZIONE.
ART. 25 VARIE
Per quanto non prescritto nel presente capitolato si fa riferimento alla legislazione vigente.
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Cosimo D’ADORANTE
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