Istituto comprensivo di Rivignano
Regolamento di disciplina
Il Regolamento di Disciplina è stato redatto tenendo
conto di:
DPR n°249 del 24.06.1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Direttiva Ministeriale n°5843/A3 del 16.10.2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
D.M. n° 16 del 5.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a
livello nazionale per la prevenzione e il bullismo:
Prot. n° 30 del 15.03.2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in
materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari,
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
DPR n° 235 del 21.11.2007 - Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica;
Regio decreto n°1927 del 26 aprile 28 - Regolamento generale
sui servizi dell’istruzione elementare.
La scuola, su delega della famiglia, partecipa al compito educativo dei
giovani che le sono affidati.
Questo regolamento si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con
la vita della scuola (quali attività integrative, trasferimenti da casa a
scuola, viaggi d’istruzione...), diventano lesivi dei diritti dei singoli o
sono tali da configurarsi come non rispetto dei loro doveri. Nell’applicazione di questo regolamento si deve tener conto che compito della
scuola è quello non solo di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano, ma anche quello di portare l’alunno al riconoscimento che l’azione eventualmente sanzionata non deve essere ripetuta per il rispetto delle regole civili di convivenza.
La sanzione da applicare sarà commisurata alla gravità dell’infrazione
e alla eventuale recidività del soggetto e/o dei soggetti coinvolti.
Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di ri1
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parazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile e opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall’esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono a una comunità scolastica.
Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più
classi, i consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune.
Procedure
Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito a una procedura
che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.
1. L’avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Dirigente Scolastico o un Docente fa a uno studente, anche non appartenente a una sua classe. Il personale non docente, in
quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al Docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si
configurano come mancanze disciplinari.
2. Nei casi di ammonizione in classe, di nota sul registro o sul libretto
personale o di ammonizione scritta, la contestazione deve essere
formulata all’istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul
registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell’allievo. Chi
dispone il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.
3. Nei casi di competenza di un organo collegiale, il Dirigente Scolastico ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l’accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale
sarà invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore.
Provvedimenti secondari
L'organo che irroga la sanzione può utilizzare provvedimenti secondari, sostitutivi o aggiuntivi di quanto previsto, quali la nota sul libretto
personale da far firmare ai genitori, esecuzione immediata o differita
di attività che compensino il danno provocato o a favore della comunità, la convocazione dei genitori, l’allontanamento temporaneo dalla
singola lezione con accompagnamento in Presidenza e annotazione
obbligatoria sul registro di classe, qualora lo studente ne impedisca il
regolare svolgimento.
I provvedimenti che comportino una formulazione scritta sul diario/libretto personale e/o sul registro di classe saranno tenuti presenti dal
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consiglio di classe per l’assegnazione del voto quadrimestrale di condotta.
Ricorsi
Contro la sanzione disciplinare che preveda l'allontanamento dalla
scuola, la Famiglia, entro 15 gg. dalla comunicazione dell’irrogazione,
può presentare un ricorso all’organo di garanzia che, opportunamente
integrato da tutti gli elementi utili, va presentato al Dirigente Scolastico in forma scritta.
L’organo competente decide entro 5 gg. con provvedimento motivato
che è trasmesso alla segreteria didattica per la comunicazione all’interessato; senza tale comunicazione la sanzione è da ritenersi confermata.
Casi di rilevanza penale
In casi di rilevanza penale, il Dirigente Scolastico provvede a segnalare l’episodio alla autorità competente.
Tipologia delle sanzioni
a) Richiamo verbale:
Da parte del Dirigente scolastico, dei docenti o eventualmente del
personale ATA.
b) Richiesta formale di scuse:
Da parte del Dirigente scolastico, dei docenti o eventualmente del
personale ATA.
c) Ammonizione formale:
Da parte del Dirigente scolastico o dei docenti: scritta sul diario/libretto personale e/o sul registro di classe.
d) Sospensione dell’intervallo per l’alunno/a o per la classe per un periodo adeguato alla mancanza disciplinare:
Da parte del C.d.C. e del Dirigente scolastico.
e) Convocazione dei genitori:
Da parte del Dirigente scolastico o suo delegato o del Coordinatore
del c.d.c. o di un docente di classe: immediatamente o per via telefonica o per iscritto, anche sul registro di classe.
f) Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori:
Disposto dal Dirigente Scolastico, dal Vicario o dal Collaboratore o dal
Coordinatore del C.d.C., comunicato ai genitori o telefonicamente o
per iscritto.
g) Sospensione dalle visite d’istruzione:
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Deliberata dal C.d.C. convocato anche in seduta straordinaria, con la
sola componente dei docenti e resa esecutiva dal Dirigente scolastico.
h) Sospensione dall’attività didattica con allontanamento dello studente per un periodo da 1 a 15 giorni:
Deliberata dal C.d.C. convocato anche in seduta straordinaria nella
sua composizione allargata a tutte le sue componenti, resa esecutiva
dal Dirigente scolastico.
i) Sospensione dall’attività didattica con allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni ivi compreso l’allontanamento
fino al termine delle lezioni o esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi:
Deliberata dal Consiglio di Istituto e resa esecutiva dal Dirigente Scolastico.
l) Sostituzione delle sanzioni:
Il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano
nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con
finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un
ammonimento. In particolare sono previste:
- Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile;
- Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola;
- Predisposizione di materiali didattici (fotocopie...) per gli allievi.
Poiché il regolamento deve assolvere la funzione di consentire agli
studenti la previa conoscibilità dei comportamenti passibili di sanzioni
disciplinari si allega la tabella A (vedi allegato A).
Disposizioni Finali
Il presente Regolamento ha validità triennale, viene deliberato dal
Consiglio d’Istituto in data 22 febbraio 2013 e pubblicato sul sito web
istituzionale.
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