CAPITOLATO D’ONERI PER LA GESTIONE
DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DANTE 1
ART. 1 - OGGETTO
1. Con il presente capitolato il Comune di Cornate d’Adda (di seguito “Amministrazione o Comune”) affida al
soggetto gestore (di seguito “Concessionario”) la gestione e la manutenzione ordinaria del Centro
Sportivo Comunale di via Dante Alighieri 1 comprese tutte le strutture e infrastrutture in esso contenute
e dettagliate nell’ALLEGATO n. 1, parte integrante del presente capitolato.
2. La gestione degli impianti deve essere improntata a criteri di efficacia ed efficienza, economicità,
trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole e deve tendere alla
integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della cultura, del rispetto per
l’ambiente e per la cosa pubblica.
3. Nell’attività di gestione del Centro Sportivo, il Concessionario dovrà rigorosamente attenersi a quanto
disposto nel presente capitolato, nella consapevolezza che l’attività di gestione non potrà in alcun modo
pregiudicare l’utilizzo del Centro Sportivo da parte di Società Sportive diverse dal Concessionario e dalla
generalità dei cittadini.
4. Il concessionario dovrà organizzare e realizzare eventi sportivi pubblici, corsi, attività di promozione dello
sport e di aggregazione. Dovrà altresì organizzare e realizzare eventi o manifestazioni a carattere
culturale, ricreativo o socioeducativo che consentano di valorizzare gli spazi dell’impianto comunale.
5. Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzo, ancorché temporaneo, del Centro Sportivo e/o degli
impianti che lo compongono per attività diverse da quelle previste dal presente capitolato dovrà
preventivamente essere autorizzato dall’Amministrazione.
6. Per attività compatibili con l’uso dell’impianto e di tipo diverso rispetto alle attività sportive, dovrà essere
richiesto ai competenti uffici comunali, di volta in volta, il rilascio dell’apposita licenza e/o delle
autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e, in particolare, dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza
(T.U.L.P.S) e nel rispetto della normativa sull’inquinamento acustico.
7. Il concessionario dovrà farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni
tecniche e amministrative necessarie per l’acquisizione del parere della Commissione
provinciale/comunale di vigilanza o di altri eventuali organi di controllo.
8. L’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla
mancata idoneità della struttura all’attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.
ART. 2 – DURATA
1. Il contratto ha durata dal 1.07.2015 al 30.06.2025. Non è previsto il rinnovo tacito né espresso dello
stesso. Alla cessazione del rapporto di gestione la concessione potrà essere prorogata per un periodo
massimo di 6 mesi, nelle more dello svolgimento delle nuove procedure di affidamento.
Art. 3 - PRINCIPIO DI TRASPARENZA - CARTA DEI SERVIZI PER GLI UTENTI
1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto il concessionario provvede alla stesura della
“Carta dei servizi per gli utenti” da sottoporre all’amministrazione. Nella Carta dei servizi per gli utenti
dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, le
modalità di autocontrollo, nominativo e recapito dei responsabili degli impianti, gli strumenti offerti
all’utenza per la verifica e la comunicazione del gradimento, dei suggerimenti e dei reclami, in coerenza al
programma di gestione proposto dallo stesso Concessionario nell’ambito della procedura di selezione
pubblica.
2. La carta dei servizi proposta dal concessionario è soggetta a revisione biennale e, previa approvazione da
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parte dell’Amministrazione, deve essere esposta a cura del concessionario all’ingresso del Centro
sportivo; nello stesso locale dovrà essere allestita una “cassetta suggerimenti/reclami” di cui
l’amministrazione e il concessionario prenderanno congiuntamente periodica visione.
ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva
a garanzia di tutti gli obblighi a esso derivanti dal presente Capitolato. La cauzione definitiva dovrà essere
pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo, che comprende oltre al canone concessorio il valore
delle migliorie offerte, secondo il valore indicato dal concorrente nel piano finanziario allegato all’offerta
economica.
2. La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell’art.
113 comma 3 del predetto Decreto.
3. La cauzione definitiva potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa
rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l’attività bancaria prevista dal DPR n. 635/1956 o da
Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n. 449/1959 o anche da Società
d’intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze ovvero iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Il documento dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La cauzione definitiva deve permanere, nella misura prevista dall’art. 113 comma 3 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. sopra richiamato, fino alla data di emissione del provvedimento autorizzativo di
svincolo.
6. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
7. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione
della servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario.
8. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
concessionario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori.
9. Il Comune può richiedere al concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte;
10. Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento agli artt. 75 e 113 del D. Lgs.
163/2006.
ART. 5 – ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE
1. Sono a carico dell’Amministrazione le manutenzioni straordinarie che non siano dipendenti da difetti e/o
carenze imputabili al concessionario.
ART. 6 – OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario si obbliga:
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a nominare la figura di “Responsabile del Centro Sportivo”, figura che può essere anche differente dal
legale Rappresentante dell’Associazione/Ente (fatte salve le relative responsabilità penali e civili dello
stesso) e che dovrà essere considerato il Responsabile unico nei confronti dell’Ente concedente il servizio;
a nominare la figura di “Direttore del Centro Sportivo”, figura che può essere anche coincidente con la
precedente, con compiti di raccordo operativo con l’Ufficio Sport e l’Ufficio Tecnico del Comune;
a versare all’Amministrazione il canone concessorio di utilizzo del Centro sportivo, risultante dall’offerta
presentata in sede di gara, ogni anno entro il 30 settembre. Tale canone verrà aggiornato annualmente,
in percentuale, sulla base dell’integrale aumento dell’indice del costo della vita (ISTAT FOI), calcolato tra il
mese di luglio dell’anno precedente e il mese di luglio dell’anno in corso in cui viene richiesta la revisione;
a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del
presente capitolato, salvo preventivo consenso da parte dell’Amministrazione comunale;
a segnalare immediatamente all’Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il
regolare svolgimento delle attività;
a tenere indenne l’Amministrazione da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il
risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto della
concessione;
ad applicare le tariffe stabilite dall’Amministrazione;
a segnalare all’Amministrazione le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti e ai
terreni di gioco;
a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell’area di sedime degli impianti, ad eccezione
delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l’ingresso e la sosta esclusivamente deputate al
carico e allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti e attrezzature;
a garantire l’immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di
urgenza, e una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli
impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
a limitare l’accesso agli impianti a un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai
sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli
infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
ad assumere a proprio carico i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
a sostenere le spese per la pubblicità, promozione e organizzazione dell'attività sportiva, ricreativa e di
eventuali manifestazioni e gare (comprendenti anche eventuali tasse, diritti SIAE eccetera) organizzate in
proprio;
a stipulare e intestare a suo nome i contratti delle utenze e assumere a proprio carico le spese di pulizia,
di telefono, per l’energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i
consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;
a provvedere, entro la data di affidamento delle attività, a rimborsare integralmente all’attuale
intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo;
a garantire adeguato riscaldamento dell’aria nelle palestre e dell’aria e dell’acqua negli spogliatoi e nei
servizi igienici;
a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la
partecipazione dell’utenza, e a promuovere l’allargamento della base dei praticanti le attività sportive,
anche in forma non organizzata o singola;
a sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non sub affidino a terzi l’utilizzo
degli stessi;
a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente concessione garantendone la sicurezza;
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ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione
oggetto del contratto, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le
manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell’Amministrazione senza pretendere alcun genere di
rimborso, ristoro o indennizzo;
a mantenere le condizioni di agibilità degli impianti sportivi e a provvedere direttamente all’eliminazione
delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente all’Amministrazione situazioni e
circostanze che richiedano adempimenti da parte dell’Amministrazione al fine di non pregiudicare le
condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia;
a effettuare gli interventi e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria e le pulizie necessarie e
indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto del presente capitolato secondo quanto
previsto dall’ALLEGATO 2 – PIANO DI PULIZIA E MANUTENZIONI, dal progetto tecnico presentato in sede
di gara e dal successivo art. 7;
al pagamento di imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l’impianto e le
attività in concessione.
ART. 7 - MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE ARREDI E SUPPELLETTILI
All’atto della consegna dell’impianto il Concessionario prende in carico tutte le dotazioni presenti nello
stesso, come da ALLEGATO 1.
Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, nonché alla
sostituzione di quelle non più riparabili e/o funzionali all’utilizzo.
Il Concessionario ha l’obbligo di dare al Comune comunicazione preventiva in caso di dismissione dei beni
in dotazione per smaltimento a causa del deperimento. La responsabilità dello smaltimento, che deve
essere operato in conformità con le norme vigenti, e gli oneri relativi, sono del Concessionario.
Il Concessionario ha l’obbligo di dotarsi di ulteriori attrezzature/arredi per il corretto svolgimento delle
attività previste, qualora quelle ricevute in consegna non risultino sufficienti.
Il Concessionario ha l’obbligo di restituire i beni assegnati, ivi compresi quelli realizzati o acquistati
successivamente, in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità secondo la normativa vigente
all’atto della riconsegna, (fatto salvo il normale deperimento d’uso) unitamente alle documentazioni di
legge, con espressa esclusione di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico
dell’Amministrazione.
ART. 8 – MIGLIORIE, ADEGUAMENTI E ULTERIORI MANUTENZIONI
1. Il Concessionario, qualora si sia avvalso della facoltà di presentare una relazione progettuale di migliorie
dell’impianto in sede di gara, si obbliga a presentare, nel rispetto del cronoprogramma contenuto
nell’offerta tecnica, i progetti per la realizzazione degli interventi di miglioria di cui alla progettazione di
massima presentata in sede di gara. I singoli progetti dovranno prevedere interventi conformi alle
prescrizioni tecniche e prestazionali speciali vigenti nelle diverse materie, essere corredati, ove
necessario, del piano di sicurezza, e sottoposte al preventivo esame dell’Amministrazione – Ufficio
tecnico - che provvederà a formulare la propria valutazione, con le eventuali indicazioni modificative e/o
sostitutive, entro massimo 90 giorni dal ricevimento del progetto completo di ogni sua parte.
2. Ulteriori innovazioni, modifiche, migliorie o manutenzioni che il Concessionario volesse apportare
all’impianto, nel corso della durata della presente concessione, dovranno obbligatoriamente essere
preventivamente autorizzate dall’Amministrazione, realizzate con le procedure della normativa vigente in
materia di lavori pubblici e con spese a carico esclusivamente del concessionario.
3. L’eventuale installazione di strutture provvisorie deve essere comunicata in via preventiva
all’Amministrazione. Restano a carico del Concessionario tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in
termini di autorizzazioni e di sicurezza.
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ART. 9 – CUSTODIA E VIGILANZA
Il Concessionario prende in carico i beni immobili e mobili del Comune e si impegna a utilizzarli e
conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia. Eventuali danni eccedenti il normale deperimento
d’uso, saranno posti a totale carico dello stesso, con facoltà dell’Amministrazione di rivalsa sul deposito
cauzionale.
Il Concessionario, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1768 e seguenti del Codice Civile.
Il Concessionario ha l’obbligo di vigilare sull’impianto sportivo durante il suo utilizzo, indipendentemente
dal soggetto che lo sta utilizzando.
Spetta al concessionario essere disponibile per l’apertura e chiusura degli impianti e per la messa a
disposizione di tutti gli spazi e le attrezzature necessarie per svolgere l’attività sportiva.
In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, il
Concessionario è tenuto a informare l’Amministrazione e le autorità competenti, non appena venuto a
conoscenza del fatto.
ART. 10 – PERSONALE E CONDIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato dal Concessionario nelle attività
oggetto del presente contratto, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di
idonei elementi di riconoscimento.
2. Il Concessionario è tenuto a individuare la propria sede legale presso il medesimo centro sportivo
comunale. Questa sede sarà l’unico riferimento dell’Amministrazione per le comunicazioni con il
Concessionario.
3. Il Concessionario deve comunicare all’Amministrazione entro dieci giorni dall’aggiudicazione della
gestione l’elenco con i nomi, le funzioni e i recapiti di tutti gli amministratori, dirigenti, tecnici o addetti
che a qualsiasi titolo collaborano alla gestione dell’impianto e tempestivamente eventuali variazioni, e
sostituire il personale giudicato inidoneo per manifesto difetto di capacità professionale o per
comportamento non confacente alle esigenze della gestione.
4. Ogni cambiamento che si dovesse verificare nello statuto o nell’assetto del Consiglio di amministrazione
o del gruppo direttivo dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro dieci giorni. Il Comune ha la
facoltà di valutare la compatibilità delle modifiche statutarie con le condizioni che hanno portato
all’aggiudicazione nonché gli eventuali nuovi assetti degli organi e di richiedere al Concessionario il
ripristino delle condizioni iniziali di coerenza dello statuto, di esperienza e competenza, entro un congruo
termine. Trascorso senza esito il termine di cui sopra, il Comune ha la facoltà di attivare le procedure per
la risoluzione unilaterale del contratto.
ART. 11 – TUTELA DEGLI ADDETTI
1. L’Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario e il personale da esso
dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto del contratto.
2. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Il Concessionario si impegna a stipulare adeguata copertura assicurativa per i volontari impegnati nelle
attività oggetto del presente contratto contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile
verso terzi.
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ART. 12 – CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
1. Il Concessionario organizza le attività da svolgere all’interno dell’impianto sportivo tenendo conto di tutte
le richieste di utilizzo. Sulla base delle informazioni disponibili, il Concessionario redige un calendario di
tutte le attività che dovrà essere trasmesso in copia al Comune entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Il Concessionario dovrà integrare nel calendario le attività che il Comune intende organizzare e realizzare
e che saranno comunicate entro il 30 novembre (per il successivo periodo gennaio/luglio) e il 30 giugno
(per il successivo periodo settembre/dicembre). Le attività o gli eventi non programmabili, proposti dal
Comune, e non inseriti in calendario, dovranno essere comunicati al Concessionario almeno 15 giorni
prima della data di svolgimento.
ART. 13 –ORARI DEGLI IMPIANTI
1. Il Concessionario è tenuto a utilizzare l’impianto sportivo per le finalità e gli obiettivi contenuti nel
presente Capitolato d’oneri, garantendo il funzionamento dell’impianto per l’intero anno solare.
2. Qualsiasi altra attività non contemplata non potrà essere svolta, salvo autorizzazione scritta da parte del
Comune.
3. Gli orari di utilizzo dell’impianto devono essere i più ampi possibili (nel rispetto delle norme sulla quiete
pubblica) in modo da garantire lo svolgimento del maggior numero di attività possibili durante la
giornata; pertanto è compito del Concessionario combinare opportunamente i calendari delle attività
proprie e di soggetti terzi.
4. Il Concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare gli orari.
5. Gli orari devono essere esposti al pubblico.
6. In caso di svolgimento di eventi e/o manifestazioni, è compito del Concessionario regolare gli orari di
accesso del pubblico.
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ART. 14 - MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO
Oltre al Comune, il Concessionario è l’unico soggetto che, in forza del presente capitolato, è autorizzato
ad utilizzare l’impianto sportivo e a concederne l’uso a terzi.
Il Concessionario, compatibilmente con le date e gli orari del calendario annuale di utilizzo, degli incontri
ufficiali (da calendario federale o da evento) e con le date e gli orari delle attività dallo stesso organizzate,
consente l’utilizzo dell’impianto ai soggetti che ne facciano richiesta.
Alle associazioni sportive dilettantistiche del Comune di Cornate d’Adda è data priorità di accesso rispetto
ad altri soggetti.
Gli utenti hanno libero accesso all’impianto per l’utilizzo della pista di atletica negli orari di apertura al
pubblico. Non può essere autorizzato l’accesso nei giorni in cui si svolgono manifestazioni sportive
ufficiali (es. partite di campionato, meeting) o eventi.
Gli utenti possono chiedere l’utilizzo in forma privata degli impianti alle condizioni tariffarie previste
dall’Amministrazione Comunale.
Il Concessionario dovrà altresì garantire la disponibilità di una sala per le riunioni serali della commissione
sport del Comune, che indicativamente si possono svolgere con cadenza mensile, e due locali con servizi
igienici quali sedi di associazioni che ne dovessero fare richiesta.
L’Amministrazione si riserva l’accesso incondizionato e gratuito agli impianti sportivi per i bambini
frequentanti le scuole del territorio, per attività organizzate direttamente dal Comune od organizzate
dalle istituzioni scolastiche a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di
forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse. L’utilizzo da parte
delle scuole dovrà essere concordato direttamente con la direzione scolastica. Per il dettaglio delle ore si
rimanda al successivo art. 15 comma 7.
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8. L’Amministrazione si riserva altresì di concedere temporaneamente a terzi l’uso di spazi esterni e/o
strutture per attività socioeducative, compatibilmente con le attività e gli spazi utilizzati dal
Concessionario, previo accordo con il Concessionario stesso relativamente al periodo e alle modalità di
utilizzo, con preavviso di almeno 30 giorni e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle
attività o manifestazioni.
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ART. 15 - PROVENTI E TARIFFE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Il Concessionario, nel concedere l’utilizzo delle strutture del centro sportivo, dovrà applicare le tariffe
stabilite annualmente dal Comune.
Tali tariffe dovranno essere esposte al pubblico in maniera chiara e visibile.
Tali introiti verranno direttamente riscossi dal Concessionario, così come tutte le altre entrate legate a
corsi, servizi e manifestazioni organizzati all’interno del centro sportivo, nel rispetto di tutte le normative
in materia di autorizzazioni, imposte e altri oneri derivanti dalle attività.
Il Comune comunica al Concessionario le tariffe in vigore e ogni loro modifica dopo l’approvazione e
pubblicazione dell’atto da parte dell’organo competente.
In nessun caso il Concessionario è autorizzato ad applicare tariffe superiori rispetto a quelle stabilite dal
Comune.
Entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base dell’andamento della gestione e dei costi, il Concessionario
potrà chiedere all’Amministrazione Comunale una revisione delle tariffe. Il Comune valuterà questa
richiesta e ne terrà conto nella determinazione delle tariffe in vigore per l’anno successivo. Le revisioni
tariffarie potranno essere disposte per l’aumento dell’indice del costo della vita (ISTAT FOI) o per altre
particolari esigenze da valutare congiuntamente tra gestore e Amministrazione Comunale.
Il Concessionario deve garantire all’Amministrazione Comunale un monte ore annuo gratuito di utilizzo
delle strutture del centro sportivo pari a n. 300 ore, da destinarsi alle scuole del territorio, oltre che per
manifestazioni e iniziative organizzate direttamente dal Comune.
Nel corso della gestione il Concessionario e l’Amministrazione potranno concordare l’introduzione di
tariffe differenziate per favorire quelle fasce orarie di utilizzo che nel corso della gestione risultino poco
sfruttate.
ART. 16 - RESPONSABILITÀ E SICUREZZA
1. Ogni responsabilità inerente e dipendente dalla gestione del centro sportivo comunale è, esplicitamente,
senza eccezioni e per intero, a carico del Concessionario che, pertanto, tiene il Comune sollevato da ogni
e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque e a qualsiasi titolo provocate.
2. Sono a carico del Concessionario gli adempimenti a esso riconducibili previsti dal D. Lgs. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica
da inviare all’ufficio tecnico del Comune.
3. Il Concessionario dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale, all’atto della stipula del contratto e
per ogni successiva variazione:
• nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
• nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza;
• nomi e qualifiche della squadra di emergenza e pronto soccorso;
• dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di
sicurezza e igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al
lavoro;
• dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per
l’esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono
sufficiente formazione professionale per eseguirli.
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4. Il Concessionario dovrà altresì provvedere:
• a predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di
sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza
delle persone in caso di emergenza;
• a installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l’individuazione delle vie di uscita, dei
servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
• a predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all’ingresso dell’impianto,
con tutte le indicazioni previste dalla legge;
• a predisporre le planimetrie di orientamento da esporre in prossimità delle vie di esodo;
• a nominare il terzo responsabile deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale
termica, aggiornando il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche e degli interventi di
manutenzione effettuati.
5. Il Concessionario dovrà garantire la revisione periodica dei presidi antincendio presenti negli edifici. Il
servizio dovrà essere affidato ad una ditta specializzata e la registrazione dei controlli semestrali dovrà
essere tenuta nelle forme previste dalla legge. Alla scadenza del contratto e in ogni momento su richiesta
del Comune dovrà essere consegnata/esibita la documentazione attestante i controlli eseguiti.
6. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni derivanti alle persone fisiche e cose
determinati da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dal
Comune, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa
chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità e
conseguenza civile e penale. Il Concessionario medesimo è tenuto all’integrale risarcimento dei danni di
cui sopra.
7. Il Concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile
derivante dall’esecuzione del presente contratto, per tutta la durata del presente contratto. La polizza
dovrà avere il massimale minimo per danni a persone e cose di € 5.000.000,00 (cinquemilioni).
8. Detta polizza dovrà tenere indenne il Concessionario anche per:
• morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone – compresi i rappresentanti del Comune
autorizzati ad accedere al Centro sportivo – e cose per fatto imputabile alla responsabilità del
Concessionario o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi;
• i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto.
9. Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico del
Concessionario.
10. Copia delle polizze assicurative stipulate dovrà essere consegnata al Comune prima dell’inizio della
gestione e ogni anno il Concessionario dovrà presentare la quietanza di pagamento del premio relativo
alle polizze medesime.
ART. 17 – SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ
1. Il Concessionario è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni e pubblicità finalizzate al sostegno delle
attività sportive, o delle altre attività consentite, che si svolgono all’interno dell’impianto, purché in
regola con gli adempimenti di pagamento delle imposte/tasse previste dalla legge per l’utilizzo di
strutture, di striscioni, di manifesti o di altri strumenti simili che possano veicolare messaggi pubblicitari
all’interno dell’impianto.
2. All’amministrazione dovranno essere riservati adeguati spazi per pubblicizzare le proprie manifestazioni.
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ART.18 – BAR-RISTORAZIONE
1. Il concessionario è tenuto a garantire, all’interno del Bar, l’esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande nel pieno rispetto delle normative tempo per tempo vigenti.
2. Il concessionario è considerato unico soggetto responsabile della gestione del Bar, del rispetto delle
norme relative all’esercizio dell’attività di bar e dell’osservanza degli obblighi in materia igienico sanitaria.
Il concessionario dovrà garantire tutti gli interventi anche di natura strutturale necessari al rispetto dei
requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di bar sia nei locali adibiti a bar che nei locali di servizio.
3. L’utilizzo dei locali destinati a bar è subordinato alle seguenti condizioni:
• il concessionario dovrà sostenere tutte le spese relative agli arredi e agli impianti del bar e in
caso di sostituzione dei materiali non potrà pretendere alcunché dal Comune;
• il concessionario dovrà sostenere le spese di gestione del servizio bar, pulizia e custodia e le
relative spese di funzionamento, comprese le spese per il personale necessario che dovrà
essere in regola sulla base delle vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro;
• il concessionario si accollerà le spese relative ai consumi (acqua, energia elettrica, gas metano)
e le spese del telefono per cui provvederà a propria cura e spese alla stipula dei relativi
contratti con gli enti erogatori;
• saranno a carico del concessionario tutte le spese per le riparazioni straordinarie causate da
imperizia, negligenza e cattivo uso;
• il concessionario ai fini dell’esercizio dell’attività di bar è tenuto ad acquisire le autorizzazioni
amministrative richieste dalla normativa vigente;
• gli orari di apertura e chiusura del bar saranno fissati dal concessionario in accordo con
l’Amministrazione nel rispetto della normativa in vigore;
• il concessionario ha l’esclusiva, salvo diversi accordi con l’amministrazione comunale, per
l’allestimento in tutta l’area di pertinenza degli impianti, di idonei punti di ristoro temporaneo;
• il concessionario, senza l’autorizzazione dell’Amministrazione, non potrà cedere o
subconcedere in tutto o in parte l’esercizio, come pure non potrà servirsi dei locali, delle
attinenze e delle dipendenze destinate all’esercizio specifico previsto nel contratto per scopi e
finalità diverse;
• alla scadenza del contratto il concessionario dovrà rendere liberi i locali del bar asportando
l’arredamento, le attrezzature, le scorte, e quanto altro di loro proprietà;
• la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico è consentita nei limiti di legge;
• gli orari e la gestione del bar dovranno essere in linea con le disposizioni normative previste
per la categoria. Sarà consentita la chiusura del bar solo nei periodi di sospensione delle
attività presso il centro sportivo comunale in modo tale da non pregiudicare l’utilizzo degli
utenti.
ART. 19 - INAGIBILITÀ DELL’IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI
1. In qualunque momento il Comune con idoneo preavviso potrà apportare all’impianto tutte le modifiche,
ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.
2. Qualora per l’esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune l’impianto
dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte per un periodo fino a 3 mesi, nessuna
indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dal concessionario
all’amministrazione.
3. Qualora il periodo di inagibilità per l’esecuzione delle opere dovesse superare i 3 mesi, la validità della
concessione sarà prolungata per un tempo di uguale durata, è fatta avvertenza che anche in tal caso
9
nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dal concessionario
all’amministrazione.
4. Nessun indennizzo sarà altresì dovuto dal Comune al Concessionario qualora l’Impianto si renda inagibile
per eventi imputabili a causa di forza maggiore o a caso fortuito.
ART. 20 – VERBALE DI RESTITUZIONE
1. All’atto della riconsegna all’Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti il centro
sportivo oggetto del presente contratto, deve essere redatto, a cura del Concessionario e in
contraddittorio con il responsabile dell’Ufficio Tecnico, verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo
stato di conservazione dei beni.
ART. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO O SUB-CONCESSIONE
1. E’ vietata la cessione o la sub-concessione non autorizzata di attività oggetto del presente contratto.
2. Nell’ipotesi di sub-concessione o cessione parziale o totale del ramo d’azienda da parte del
concessionario, il Comune si riserva di verificare i requisiti necessari per la gestione del ramo ceduto in
capo al nuovo cessionario.
3. Il concessionario dovrà obbligatoriamente inserire nel contratto di sub-concessione o di affitto di azienda
la clausola risolutiva espressa in base alla quale la risoluzione dell'affidamento del complesso sportivo
comporterà l'automatica risoluzione del contratto di sub-concessione o di affitto d'azienda.
ART. 22 - VERIFICHE E CONTROLLI
1. Il Comune ha il potere di controllo e vigilanza sull’operato del Concessionario all’interno dell’impianto
sportivo. I rappresentanti del Comune sono autorizzati ad accedere agli impianti sportivi in qualunque
momento, al fine di accertare il rispetto degli adempimenti contenuti nel contratto.
2. Al termine di ciascun anno sportivo e comunque entro il 31 luglio il Concessionario si obbliga a fornire un
rendiconto relativo alle attività svolte all’interno dell’impianto sportivo. Il rendiconto deve essere
composto da una relazione sull’andamento dell’anno sportivo con indicazione di tutti i dati utili alla
verifica della gestione del servizio:
• utilizzo degli impianti da parte degli utenti;
• attività o manifestazioni svolte;
• dipendenti, incaricati, volontari, comunque e a qualsiasi titolo impiegati nella gestione;
• manutenzioni effettuate.
3. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere documenti finanziari/contabili relativi a entrate e spese per la
gestione dell’impianto comunale qualora lo ritenga opportuno ai fini di una valutazione più completa del
rendiconto e della gestione.
ART. 23 – DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE
A. Decadenza della concessione.
1. Il Concessionario decade dalla concessione della gestione nei seguenti casi:
• applicazioni di tariffe d'uso maggiori rispetto al tariffario vigente, nel caso in cui il Comune abbia
già contestato il fatto al Concessionario una prima volta per via ufficiale;
• chiusura ingiustificata del centro sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di cinque giorni nel corso
di una singola stagione di esercizio;
• reiterata violazione del calendario e orario stabiliti, risultante da contestazioni del Comune;
• mancata presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dal
presente contratto nei termini ivi previsti, nonché mancato pagamento dei premi assicurativi;
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• mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
• cessione anche parziale della concessione non preventivamente autorizzata dall’Amministrazione;
• scioglimento dell'Associazione/Ente/Federazione contraente o fallimento della società
concessionaria;
• applicazione di n. 3 penali in una singola stagione di esercizio;
• grave e reiterata violazione di legge o degli obblighi assunti contrattualmente;
• grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
• gravi mancanze e negligenze nella manutenzione programmata;
• rilevante scadenza del decoro dell'intero Complesso sportivo;
• grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, docce, spogliatoi;
2. La decadenza della concessione di gestione opera inoltre di diritto quando nei confronti del
Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della
Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La decadenza è pronunciata dal Comune con specifico atto da notificare al Concessionario e può essere
preceduta da diffida ad adempiere.
4. Dalla comunicazione della decadenza il Comune rientra immediatamente in possesso dei beni oggetto
della concessione e ha la facoltà di assegnare la gestione ad altro soggetto idoneo.
B. Revoca della concessione
5. La concessione della gestione, potrà essere oggetto di revoca, con conseguente estinzione del diritto
d'uso nei seguenti casi:
• per rilevanti motivi di pubblico interesse;
• per gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario;
• per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario dovuta al verificarsi di fatti,
comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.
6. La revoca è pronunciata dal Comune con specifico atto da notificare al Concessionario.
7. Dalla comunicazione della decadenza il Comune rientra immediatamente in possesso dei beni oggetto
della concessione e ha la facoltà di assegnare la gestione ad altro soggetto idoneo.
8. In caso di decadenza, risoluzione e revoca dalla concessione, è fatto salvo il diritto del Comune di
ottenere il rimborso delle spese per una nuova procedura di affidamento, mediante rivalsa sul deposito
cauzionale.
9. Resta comunque salvo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni.
10. L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al Concessionario.
11. La revoca è pronunciata dal Comune con specifico atto da notificare al Concessionario e ha effetto dal
giorno stabilito nell'atto stesso.
ART. 24 – RECESSO
1. Il Concessionario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa
di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al Concessionario solo nel
caso di gravi, sostanziali e imprevedibili cause e deve essere ratificato dal Comune con proprio atto. La
richiesta di recesso deve essere comunicata a mezzo di Raccomandata A/R all’Amministrazione comunale
almeno 180 giorni prima.
2. Le parti possono risolvere consensualmente il contratto qualora sussistano ragioni di opportunità
valutate e formalizzate di comune accordo da entrambe. In ogni caso dovrà essere concesso
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all’Amministrazione un tempo sufficiente a organizzare una nuova procedura di affidamento della
gestione.
ART. 25 - INADEMPIENZE E PENALI
1. Il Concessionario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a
tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione.
2. Ove non attenda a tutti gli obblighi ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è
tenuto al pagamento di una penalità determinata come segue:
TIPO DI VIOLAZIONE
AMMONTARE
interruzione ingiustificata del servizio (per ogni violazione)
€ 500,00
mancata esecuzione delle manutenzioni (per ogni violazione)
€ 200,00
Mancato pagamento dei premi delle polizze assicurative previste dal
€ 2.000,00
presente contratto
Violazione delle norme previste dal capitolato speciale (per ogni singola
€ 500,00
violazione)
violazione e/o mancata esecuzione di quanto previsto nell’offerta tecnica
€ 500,00
(per ogni singola violazione)
3. In caso di recidiva nell'arco di validità del contratto sarà applicata una sanzione del valore doppio rispetto
a quelli indicati in precedenza.
4. Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile dell’Amministrazione
l’inadempienza che risolve il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, il Comune si riserva di
adottare misure più severe con formale atto del Responsabile di Settore.
5. Gli addebiti devono essere contestati al Concessionario entro i 10 giorni successivi dall’avvenuta
conoscenza del fatto. Il Concessionario stesso può far pervenire nei 7 giorni lavorativi successivi le
controdeduzioni all’addebito.
6. Qualora l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio:
• valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dal concessionario, ne darà comunicazione alla
stesso entro il termine di trenta giorni;
• ritenga insufficienti gli elementi presentati dal concessionario a giustificazione della mancanza contestata
o non riceva alcunché dal concessionario stesso, comunicherà, entro il termine di trenta giorni,
l’ammontare della penale che il concessionario dovrà versare nel termine di 30gg, fatta salva la possibilità
per l’Amministrazione di rivalersi sul deposito cauzionale.
7. Anche a seguito dell’applicazione di penalità l’Amministrazione mantiene inalterato il diritto all’azione
risarcitoria quando ne ricorrano le condizioni.
1.
ART. 26 - RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY
Il concessionario si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni
previste dal D.Lgs. n. 196/2003 (Tutela della privacy) e successive modifiche e integrazioni; la ditta e i suoi
operatori garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle
prestazioni oggetto del servizio e devono curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e
conservazione dei dati.
ART. 27 – CODICE DI COMPORTAMENTO
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1. Il Concessionario si impegna a rispettare il D.P.R. 16-4-2013 n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165”. La violazione agli obblighi derivanti dal predetto Codice comporterà la risoluzione o decadenza
del rapporto contrattuale.”
ART. 28 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso personale
amministrativo dell’ufficio sport che può verificare che le attività e le prestazioni contrattuali siano
eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese, imposte, tasse e soprattasse comunque inerenti alla stipula e alla registrazione del
contratto sono interamente carico del Concessionario, senza eccezione alcuna.
ART. 30 – FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione della presente concessione, è
competente il foro di Monza.
ART. 31 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia.
Ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, del codice civile si approvano specificamente per iscritto le seguenti
clausole art. 1 art. 6 art. 9 art. 14 art. 16 art. 25.
Per il concessionario
Il rappresentante legale
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"
ALLEGATI
allegato 1 :
allegato 2:
allegato 3:
allegato 4:
allegato 5:
allegato 6 :
ELENCO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL CENTRO SPORTIVO
PIANO DI PULIZIA E MANUTENZIONI
CAMPO DI CALCIO E AREE A VERDE CENTRO SPORIVO – SPECIFICHE TECNICHE PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA
ELENCO UTENZE CENTRO SPORTIVO E COSTI MEDI ANNUI PERIODO 2007-2013
TARIFFE IN VIGORE UTILIZZO CENTRO SPORTIVO COMUNALE
PLANIMETRIE
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Allegato 1 – ELENCO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL CENTRO SPORTIVO
INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DEL CENTRO SPORTIVO
Il Centro Sportivo Comunale è composto dai seguenti impianti:
PISTA DI ATLETICA LEGGERA: pista podistica dello sviluppo di m.l. 400 a 6 corsie con manto sintetico.
Sono previste pedane per le diverse specialità di atletica leggera, quali salto in alto, in lungo, con l’asta,
lancio del peso, del disco, del martello, ecc....
CAMPO DA CALCIO: delle dimensioni di m.l. 105 x 65 omologabile per campionati di categoria superiore,
completo di impianto di innaffiamento automatico, drenaggio del terreno con il metodo "evergreen" e
impianto di illuminazione.
PALAZZINA SPOGLIATOI E SERVIZI: dimensione soprattutto per le attività atletiche e calcistiche,
comprende n. 4 spogliatoi per atleti con relativi servizi, n. 2 spogliatoi per tennis e attività varie, n. 2
spogliatoi per arbitri o istruttori, un locale bar svago con relativo "retro", una sala riunioni pluriuso con
destinazione prevalente a sede delle Società Sportive, Enti e Associazioni che saranno autorizzati dal
Concessionario stesso, un appartamento per il custode, il locale impianto di riscaldamento ad aria per gli
spogliatoi, ad acqua per il bar e per il custode, un locale per i quadri elettrici.
TRIBUNA: una tribuna scoperta sul lato ovest del campo di calcio per una capacità di 400 spettatori.
BIGLIETTERIA DI CONTROLLO: esternamente all'impianto esiste una biglietteria in prossimità dell'ingresso
nord, comprensiva di servizi per il pubblico.
ABITAZIONE CUSTODE: prevista all'interno della palazzina servizi, è ubicata in maniera tale da consentire
il controllo dell'accesso al Centro da parte di tutti gli utenti.
CAMPO DA TENNIS/CALCETTO: N. 1 campo da tennis; è previsto lo spazio per un ulteriore campo da
tennis in aggiunta a quello esistente lungo il lato sud della palazzina servizi.
CAMPETTO DI ALLENAMENTO PER LA PRATICA DEL CALCIO con annesso Campo da tamburello.
PALAZZETTO DELLO SPORT/PALAROLLER per pratiche sport indoor.
AREA VERDE lungo il lato ovest della pista di atletica da adibire ad attività sportive/ricreative varie.
Il Centro Sportivo è altresì dotato delle sotto descritte attrezzature:
ATTREZZATURE PISTA ATLETICA:
n. 1 sagoma per la battuta dei salti in lungo e triplo;
n. 12 barre superiori per l’ostacolo, in legno verniciato
n. 4 ostacoli per il percorso siepi, in legno verniciato
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n. 1 ritto per il salto con l’asta con i binari di scorrimento
n. 1 asta metrica per la misurazione del salto con l'asta
n. 3 asticelle per il salto con l'asta, in vetroresina da mt. 5
n. 1 ritto per il salto in alto da mt. 2,50
n. 1 asta metrica per la misurazione del salto in alto
n. 1 scaletta per la zona di arrivo a 6 posti
n. 1 segnalatore a 2 cifre con campana ultimo giro
n. 1 barriera fossa per corsa 3000 siepi.
INVENTARIO DEI BENI MOBILI DEL CENTRO SPORTIVO
INFERMERIA:
n. 1 lettino
n. 1 scrivania
n. 2 sedie
n. 1 pronto soccorso
SPOGLIATOIO ARBITRO N. 1:
n. 1 tavolo
n. 1 sedia
n. 1 panchina
n. 1 portaombrelli
n. 1 cestino
n. 1 porta abiti
SPOGLIATOIO ARBITRO N. 2:
n. 1 panchina
n. 1 portaombrelli
n. 1 porta abiti
N. 4 SPOGLIATOI ATLETI
Ognuno è dotato di :
n. 11 panchine con porta abiti
n. 1 lettino
n. 1 tavolino
n. 1 sedia
n. 1 cestino
CORRIDOIO:
n. 1 portaombrelli
CAMPO TENNIS/CALCETTO:
n. 1 rete esistente
n. 1 cestino
CAMPO CALCIO:
n. 2 reti esistenti
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n. 2 panchine
n. 1 tribuna
n. 4 bandierine calcio
n. 2 bandierine arbitro
n. 2 reti calcio
BAR
n. 1 banco bar
n. 1 prolungamento banco
n. 1 lavabicchieri
n. 1 fabbricatore ghiaccio
n. 1 depuratore
n. 9 tavoli
n. 20 sedie
CENTRO SPORTIVO
n. 11 estintori
n. 11 panchine da giardino
n. 1 scala di alluminio a tre livelli
MACCHINE TAGLIAERBA E ALTRO
n. 1 trattore John Deere
n. 1 tagliaerba Honda
n. 1 moto spazzatrice da pavimento SOCAF
n. 1 macchina segna righe per campo di calcio
n. 1 macchina pulitrice a vapore Karcher
n. 1 soffiatore e atomizzatore Stihl
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ALLEGATO 2 – PIANO DI PULIZIA E MANUTENZIONI
1. La manutenzione ordinaria dei beni mobili consiste nella corretta pulizia dei beni dopo ciascun utilizzo,
nella corretta conservazione, nella sostituzione di pezzi di ricambio, nella riparazione di guasti, rotture,
lesioni.
2. Il Concessionario è tenuto a provvedere alle seguenti attività, (tale elenco è da considerarsi
esemplificativo, ma non esaustivo):
A. alle operazioni giornaliere di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:
• lavaggio e pulizia delle aree di gioco del palazzetto con prodotti e attrezzature adeguati al tipo di
pavimentazione;
• pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi con l’ausilio di idonei prodotti per l’igiene;
• accensione dell’impianto termico e dell’impianto d’illuminazione, compresa quella notturna
quando necessario;
• per la pista apertura e chiusura, con accensione dell’impianto di illuminazione notturna quando
necessario.
B. alle seguenti operazioni settimanali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione
ordinaria:
per le aree interne ed esterne:
• pulizia dei viali di accesso, dei marciapiedi, dei parcheggi;
• svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento dei rifiuti stessi negli appositi cassonetti e
contenitori.
C. alle seguenti operazioni mensili di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:
per le palestre e per gli spogliatoi degli impianti da calcio:
• lavaggio e pulizia delle superfici vetrate, rimozione delle ragnatele;
• ispezione e controllo della centrale termica con verifica della regolazione degli impianti termosanitari;
• sostituzione delle lampade, prese e spine deteriorate;
• controllo e verifica dell’efficienza delle docce, servizi igienici, lavandini, rubinetterie e delle
relative condotte con spurghi e disinfezioni accurate;
• pulizia dei filtri dell’aria scambiatori di calore.
D. alle seguenti operazioni stagionali periodiche o occasionali di conduzione, controllo,
pulizia e manutenzione ordinaria:
per gli edifici:
• pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali
annessi
• pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed
esterne
• riparazione delle apparecchiature manomesse e di infissi lesionati (sostituzione maniglie, cerniere,
guarnizioni e tutti gli accessori che si dovessero rompere od usurare; sostituzione vetri che si
dovessero rompere; verniciatura porte almeno una volta nel triennio)
• murature: imbiancatura annuale dei locali e stuccature parti deteriorate
• pavimenti e rivestimenti: stuccatura o sostituzione piastrelle sbeccate
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per pista di atletica:
• sistemazione e sostituzione profili di alluminio
• sostituzione e pulizia sabbia zona salti
• riparazione attrezzature rotte
• eventuale diserbo
per gli impianti elettrici:
• sostituzione di lampade e prese o spine deterioratesi;
• modifica agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative;
• riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l’uso;
per l’impianto igienico-sanitario:
• pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, turche,
ecc.) nonché delle relative condotte;
• sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e
mantenimento in perfetto stato delle altre;
• sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei
pavimenti degli spogliatoi;
per l’impianto antincendio:
• controllo e verifica periodica di funzionamento;
• manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti deteriorate danneggiate;
• ricarica degli estintori;
• Impianto di riscaldamento e fornitura acqua calda: sostituzione di valvole e detentori caloriferi,
verniciatura caloriferi e mantenimento delle relative cappe fumarie;
per i locali accessori:
• mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.) della infermeria e degli spogliatoi,
garantendo costantemente la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza;
• pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento;
• piccole manutenzioni
per recinzioni e cancelli:
• verniciatura parapetti tribuna (una volta nel triennio)
• verniciatura cancelli di accesso (una volta nel triennio)
• sostituzione tiranti, tendirete ed eventuali tratti di recinzione sia interna che perimetrale.
3. Per la manutenzione del campo da calcio e le aree a verde oltre alla verniciatura pali, sostituzione rete,
ganci delle porte verniciatura struttura, sostituzione seggiolini rotti delle panchine, si veda quanto
richiesto nell’allegato 3.
4. L’elenco delle attività indica gli standard minimi che il Concessionario è tenuto ad osservare, fermo
restando l’applicazione di interventi migliorativi che il Concessionario intendesse attuare sulla base del
progetto tecnico presentato in sede di gara .
5. Il Concessionario è tenuto a provvedere, ai fini della gestione delle attività elencate, all’acquisto dei beni
e alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e
dimensioni, a un corretto espletamento della attività, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di
rimborso, ristoro o indennizzo.
6. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo
agli utenti e intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
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7. E’ fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative
proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori e i locali tutti) senza aver ottenuto il preventivo
nulla-osta dell’ufficio tecnico comunale.
8. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle
prestazioni specialistiche di terzi, restando l’Amministrazione estranea da qualsiasi rapporto con essi,
restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.
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Allegato 4 – ELENCO UTENZE CENTRO SPORTIVO E COSTI MEDI ANNUI PERIODO 2007-2013
ELENCO UTENZE
ACQUA
FORNITORE
COD. CLIENTE
CONTATORE
UBICAZIONE USO
AMIACQUE
6051336
G3/19076984
Biglietteria INDUSTRIALE
AMIACQUE
6051344
H2/9358876-02
Antincendio ANTINCENDIO
AMIACQUE
6051356
42/08H10198
Spogliatoi INDUSTRIALE
AMIACQUE
6074539
45/08H10015
Campo INDUSTRIALE
GAS
FORNITORE
COD. CLIENTE
PDR
ENEL ENERGIA
789361895
01611118003405
EDISON
1000409489
01611118005216
ENERGIA ELETTRICA
FORNITORE
COD. CLIENTE
POD
E.ON
538573
IT001E04634515
EDISON
1000409489
IT001E15830933
COSTI MEDI ANNUI DALL’ANNO 2007 AL 2013
ENERGIA ELETTRICA
GAS
ACQUA
TOTALE
€ 17.900,00
€ 17.300,00
€ 7.300,00
€ 42.500,00
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Allegato 5 – TARIFFE IN VIGORE UTILIZZO CENTRO SPORTIVO COMUNALE
A)PRIVATI CITTADINI E GRUPPI AUTONOMI
TIPOLOGIA IMPIANTO
Campo tennis senza illuminazione
Campo tennis con illuminazione
Pista di atletica senza illuminazione (a persona)
Pista di atletica con illuminazione (a persona)
Pista di pattinaggio (Palaroller) dal 1 aprile al 31 ottobre
COSTO ORARIO
IVA compresa
€ 11,00
€ 15,00
€ 3,50
€ 10,00
€ 10,00
Pista di pattinaggio (Palaroller) dal 1 novembre al 31 marzo:
€ 20,00
Campo di calcetto esterno
€ 50,00
Campo di calcetto coperto (Palaroller)
€ 50,00
Campetto di calcio allenamento senza illuminazione a partita
Campetto di calcio allenamento con illuminazione a partita
Campetto di calcio allenamento senza illuminazione
Campetto di calcio allenamento con illuminazione
Campo di calcio principale senza illuminazione a partita
Campo di calcio principale con illuminazione a partita
€ 120,00
€ 170,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 240,00
€ 360,00
B) ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE CON IL COMUNE
TIPOLOGIA IMPIANTO
Pista di atletica senza illuminazione
Pista di atletica con illuminazione fari alogeni
Pista di pattinaggio (Palaroller) dal 1 aprile al 31 ottobre
Pista di pattinaggio (Palaroller) dal 1 novembre al 31 marzo
Campetto di calcio, allenamento senza illuminazione
Campetto di calcio, allenamento con illuminazione
Campo di calcio principale senza illuminazione a partita
Campo di calcio principale con illuminazione a partita
COSTO ORARIO
IVA compresa
€ 10,00
€ 15,00
€ 8,40
€ 15,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 60,00
€ 100,00
Tariffe attualmente in vigore e approvate con delibera di G.C. n. 22 del 3/03/2011
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capitolato d`oneri