NewsLiftLetter
Anno XV n. 04 – APRILE 2013
Registrazione N. 259 Tribunale di Roma – anno 1999
1° anno di pubblicazione: 1999
Periodicità 12 numeri
Organo mensile di informazione tecnica – fiscale – normativa – amministrativa del lavoro
Pubblicazione specifica di tematiche di certificazione CE, Direttive di Nuovo Approccio e Notifiche – Abilitazioni e altre
autorizzazioni Organismi Notificati, Autorizzati e Soggetti Abilitati – Accreditamento Organismi di valutazione della conformità
SPECIAL Notified & Authorized Bodies
Il numero attuale si compone di NN. 114 pagine
Editore: UNION e Direttore Responsabile: Iginio S. Lentini
Invio periodico mensile via e-mail in abbonamento gratuito previa autorizzazione e registrazione sul sito www.newsliftletter.it
e spedizione cartacea a Ministeri ed Enti di cui a richiesta specifica
Mailing list: nn. 600
Direzione e Amministrazione:
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Tel.: 335.1336500 – Fax: 06.52200316
Edizione e Redazione:
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www.newsliftletter.it – [email protected]
Organizzazione – Impaginazione – Grafica – Stampa –
Aggiornamento on-line:
Segreteria e/o Co.Segreteria
In questo Numero:
Pag . 2 – Editoriale
Pag. 5 – In ricordo dell’ Ing. Liborio Simonelli
Pag. 12 – Attivita’ UN.I.O.N.
Pag. 15 – Convegno di Parma - Relazioni e interventi
Pag. 45 – Certificazione dei componenti
Pag. 60 – Corrispondenza UN.I.O.N.
Pag. 69 – Osservatorio ACCREDIA
Pag. 70 – Incontro Confindustria
Pag. 72 – Agenzia delle Entrate - Risoluzione 15/E
Pag. 74 – Indagine Confindustria - Questionario
Pag. 89 – Indagine Confindustria - Disposizioni
Pag. 92 – Fiera di Milano 2013
Pag. 93 – AVCP - Normativa Bandi Pubblici
Pag.103 – II edizione premio “Angelo Maria Palmieri”
Pag.104 – Infomativ UE
Pag.105 – Comitato Elettrotecnico Italiano - D.Lgs 81/08
Pag.108– Comunicazioni UNI
Pag.110– Impianti di Terra in Bassa Tensione - Articolo
Pag.114– Elenco Organismi Associati UN.I.O.N.
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Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione, non si
restituiscono.
Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore
Responsabile.
E’ consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la
fonte.
******
Per la natura stessa dell’operatività degli Organismi Notificati/Abilitati
e degli Soggetti parimenti autorizzati dalla P.A., il presente organo di
stampa fa riferimento all’UN.I.O.N. – Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati da cui attinge notizie, fatti e situazioni di mercato,
attività associativa, proposte e comunicazioni ai Ministeri di
riferimento,
pubblicando
quant’altro
pervenuto
da
altri
all’associazione o al Direttore responsabile del periodico stesso.
Tematiche e problematiche di:
• Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale –
Certificazione CE – Accreditamento
• Legislazione nazionale ed europea
• Ministeri: circolari – quesiti – risposte – proposte
• Attività MiSE – Direzione Generale Vigilanza e
Normazione Tecnica
• Attività MLPS – Direzione Generale Tutela Condizioni
Lavoro
• Legislativo, Consiglio di Stato – Corte Costituzionale –
Leggi e Giurisprudenza
• Pareri legali e Pareri tecnici
• Comportamento dei non iscritti
• Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati iscritti
• Comportamento imprese di manutenzione
• Comportamento amministratori condominiali
• Conflittualità tra Organismi
• Prodotti in attesa di regolamentazione
• Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles
• Uni – Cei: norme e informativa di aggiornamento
• Attività dell’associazione
• Forum ed altre Associazioni
• Comitato di Controllo Codice Deontologico Union
• Accredia – Ente Unico Italiano di Accreditamento
• Lettere e segnalazioni pervenute: risposte
• Assemblee – convegni – riunioni – Workshop
• DPR 462/01 – operatività e problematiche
• DM Art. 71 – operatività e problematiche – Attività GdL
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Anno XV n. 04 – APRILE 2013
L’Editoriale
INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DELLA NEWSLIFTLETTER
A partire da questo numero di aprile, l’organo di comunicazione ed informazione
dell’UN.I.O.N. avrà un indirizzo di contenuti diverso da quello che caratterizzato il passato.
Il Direttore Responsabile della testata, affiancato dalla Co.Segreteria nell’opera di edizione
stessa, dopo aver verificato come la troppa consistenza del numero di pagine (fino a
130/150…) fosse non essenziale dell’interesse di consultazione e lettura di quel target di destinatari ai quali è
rivolto, il cui interesse primario e’, o sarebbe (non tutti sono ovviamente dello stesso avviso!), quello di
indirizzo essenziale e peculiare afferente al mondo dei vari prodotti piu’ vicini ai comparti di attivita’ degli
Organismi Notificati, ovvero degli altri Abilitati, come pure di quelli Autorizzati (tuttavia, denominati ‘’Soggetti’’
dal MLPS), quindi, spaziando dalla loro conformità fino alle ispezioni (in parte queste ultime toccando
l’esigenza dell’accreditamento), ha pertanto ritenuto piu’ utile attenzionarne della riduzione delle pagine
stesse.
La NewsliftLetter manterrà peraltro invariato il ‘’taglio’’ e lo scopo che la vedono unica nella sua realtà di dare
voce al mondo degli Organismi, alla pubblicazione comunque di lettere, risposte, quesiti, aggiornamenti
normativi e legislativi, report di convegni, manifestazioni, fiere, assemblee, Commissioni di studio,
partecipazione in ambito NB LIFT a Bruxelles e in quella dell’UNI, come di altro che vedessero impegnata la
loro Associazione nell’attività di difesa dell’opera degli iscritti, e non solo: sappiamo, infatti, come il punto
dolente è costituito dal prevalente numero di OONN e OOAA i quali ritengono di rimanere estranei a qualsiasi
formazione sociale, tuttavia beneficiando indirettamente e gratuitamente delle azioni a sostegno della
categoria.
Il ringraziamento va a Tutti Voi, lettori e diretti interessati, per l’attenzione e la partecipazione dimostrati al
nostro sforzo di rendere questo Organo comunque di Vostra utilita’.
Il Direttore Responsabile
Non si sono ancora placati gli effetti, sconvolgenti per la verità, del post elezioni politiche (troppa l’analisi
che verrebbe fuori e peraltro non specifica di quella trattata da questo organo) ma già s’affacciano quelle
dell’associazione (nulla a che vedere con le prime!..) riguardanti il rinnovo delle cariche sociali che dopo due
anni di attività, hanno visto la loro naturale scadenza. Tribolato, pure, il varo di questa XXIX assemblea,
dapprima fissata in un’amena località turistica mondiale, quale quella di Taormina – Giardini Naxos, poi
ricondotta ad un viaggio piu’ vicino (solo per gli iscritti del Nord) mentre la regola di pari compensazione per
quelli del sud che si recano in altra località nordista, non sembra essere di alcun rilievo: insomma, a
comandare sono i 26 associati (il ‘’centro’’ è neutrale) del nord ed, a soccombere, gli 8 diversamente
residenti. Bella dimostrazione di ‘’associazione’’! Ma che questo mese di aprile, oltre che preparatorio della
suddetta assemblea (10.11 maggio a Roma), sia anche foriero di altri avvenimenti, sta a dimostrarlo il mai
sopito ricordo di un Amico, Liborio Simonelli, componente del Direttivo, che un anno fa, il 1° di aprile!, ha
lasciato questo mondo; in questi 365 gg, ho spesso ripercorso gli ultimi tre mesi della sua vita, quando ormai
le forze lo stavano per abbandonare, abbinandola alla mia verso il continuo spasmodico desiderio di tenerci
in contatto, non sapendo se quel giorno sarebbe stato l’ultimo. Non ci sentivamo ormai piu’, la sua voce
flebile lo impediva ma ci scrivevamo, soprattutto sabato e domenica, quando riflettevamo ambedue su cio’
che era stata la nostra vita umana, affettiva, maritale, professionale, spaziando in lungo ed in largo su fatti,
situazioni, avvenimenti, sincerità, dietrologie, Amici ed….amici, esigenza di costituire l’associazione (già al
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primo incontro, a Torino, in una riunione con l’allora Ergotecnica, agli inizi del 2010, ci incrociammo con lo
sguardo fisso ma perplesso davanti a cio’ che gli Organismi si sarebbero dovuti attendere del loro indefesso
lavoro, presi come erano, come sono e come saranno nell’…..amorosa morsa di autorizzazioni, norme, leggi,
regolamenti, circolari, distonie interpretative del modus operandi, il diverso avviso degli amministratori
condominiali e, l’altro, non certo minimalistico, dei manutentori) Così nacque la nostra Amicizia mai venuta
meno, seppure con alterne vicende riguardanti famiglia, figlio, organismo (costretto poi a cedere), pene
societarie fino, poi, a rappresentare il mio attraverso l’affidamento della direzione tecnica, con i verificatori
che lo amavano, rispettandolo: una brutta perdita anche per loro! All’interno, troverete qualcosa di questo
primo anniversario della sua dipartita. Adesso, invece, la vita ci obbliga ad affrontare le altre ‘’amenità’ e
peripezie, talune inaspettate e che questo mese, all’inizio calmo seppure al cospetto di una nuova, sofferta,
realtà operativa per l’assenza della ‘’tuttofare’’ Linda, non lasciava intravvedere. Tra queste, spiccano le
dimissioni del nostro direttore operativo, Iacuzio, che dopo solo cinque, ma intensi, mesi, complice la sua
attività professionale in una al lavoro (particolare) dell’associazione, ha ritenuto –con la sua riconosciuta
onestà intellettuale – di non poter continuare. Se si osservano ambedue tali partenze, non si puo’ dire che al
presidente Union sia toccata una buona sorte! Ma, come se non bastasse, si sono aggiunte pure alcune
avvisaglie di rigurgiti chiozzotte dei membri del C.D., in particolare di rampanti giovani, accortisi
all’improvviso di dire la loro, sbagliando e sballando – se mai ci fosse stata – strategia. Ne affronterò in altra
riunione del CD stesso programmata ante prima giornata di assemblea, dopo averlo fatto già per iscritto,
motivando gli errori di mancata conoscenza dei fatti, ancora piu’ gravi se si desumono a distanza senza, cioè,
vivere la loro associazione, non leggendo quanto si trasmette loro. Tiriamo avanti! Ci aspettano, infatti,
impegni che non lasciano tempo a tali quisquilie e pinzillacchere. La prossima XXIX assemblea, come le
precedenti, sarà questa volta maggiormente impegnativa: non solo per discutere nel merito i compiti dei
membri del CD, anche al fine di assicurare dalla sede la continuazione dei servizi agli iscritti ma, viepiu’, per
l’aggiunzione di una ‘’straordinaria’’, dovendo solo questa decidere di alcune modifiche allo statuto, in parte
rese necessarie dall’abolizione della figura del ‘’Direttore Operativo’’, dalle altre dei Dipartimenti, in
particolare del D.I.C.A. e da altri aggiustamenti. Nell’ambito della ‘’ordinaria’’, sarà da discutere la revisione
dei costi la cui analisi deve consentire di prevedere,in parallelo, la diminuzione della quota associativa. A
tutto cio’, si deve poi aggiungere il tempo da dedicare, azzerando tutte le cariche sociali, di assegnare – o
confermare in parte – quelle nuove per il biennio 2013-2015. Non è finita. Il giorno dopo, infatti,
l’Associazione aveva organizzato un workshop, poi ribattezzato ‘’tavola rotonda’’ in quanto gli
oratori/relatori invitati interagiranno con gli associati stessi, stante le problematiche tuttora in sospeso
gravanti sull’operatività – e funzionalità – degli Organismi: da una parte i Notificati alle prese con la realtà
del Dpr 162/99 che ne avviluppa dell’accreditamento anche in tema di ispezioni e, quanto allo specifico
discorso dell’accreditamento, l’evidenza di dimostrazione della omogeneità degli auditors Accredia nella
fase di processo dell’audit; nondimeno, un confronto si rende necessario con la stessa Accredia, in una al
MiSE (si vedrà di coinvolgere il nuovo, decisionista - ho avuto modo di conoscerlo a Padova – Ministro dello
Sviluppo, Zanonato) per quanto attiene l’attuale impostazione delle tariffe le quali, come è evidente,
penalizzano le PMI del comparto ascensori, doppiamente rilevano di quel 95% (sempre piu’ in aumento) di
sole ispezioni, stante i ricavi non commisurati ai costi dell’accreditamento massimamente previsto nella
logica delle certificazioni di conformità di prodotto. Dopo un periodo di naturale assestamento che,
oggettivamente, andava lasciato all’Ente Unico ed ai numerosi problemi, in parte retaggio di situazioni
aggiuntivamente trovate nel ‘’mezzo di quel cammin’’ della globale vita di una direttiva, quale quella
ascensori, ‘’semplice’’ (come afferma una dirigente del MiSE), tuttavia ostica se osservata al cospetto delle
ispezioni periodiche, si puo’ ragionevolmente pensare di organizzare un tavolo di lavoro composto, appunto,
dalle tre parti interessate. Accredia, peraltro, ha dimostrato in questi ultimi due anni di voler collaborare,
non arroccandosi pregiudizialmente né all’ ‘’ante’’ né al ‘’post’’ della complessiva analisi (….che dovrebbe
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comprendere quella del Direttore Generale di quella marea di incombenze, quali Mercato, Concorrenza,
Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica ma che, francamente, abbiamo notato molto poco in questi
stessi ultimi due anni, a mo’ di tuttobenemadamalamarchesa!) Quanto agli Organismi, quelli Abilitati
(parliamo del DPR 462/01), riteniamo che – riforma Titolo V (non) a parte – tale operatività sia oggi mutilata
da troppi ed anacronistici vincoli a monte. Se lo scopo di tale provvedimento legislativo è quello della 81/08,
di cui è costola, pertanto di intervenire nella sicurezza dei prodotti, degli impianti e, nondimeno, dei
lavoratori, come non pensare ad allargarne della sua funzione e funzionalità? Il Dirigente della XVIII del MiSE
partecipa attivamente, anche nell’analisi di contenuti e proposte dell’associazione, intervenendo anche
direttamente, nel processo di collaborazione con lo specifico Gruppo di Lavoro, tuttavia, oggettivamente,
non potendosi esporre piu’ di tanto. Un risultato, peraltro, meritorio è stato ottenuto grazie al suo
intervento sull’ex art.19 del Dpr 162/99 (annosa questione che si trascinava da 15 anni!), ponendo fine ai
problemi che amm.ri cond.li, manutentori e organismi notificati hanno continuato ad avere con l’assenza di
dimostrazione del collaudo dell’impianto. Non infine, nel quadro generale di soccombenza degli Organismi
Autorizzati, ‘’coniati’’ diversamente dal MLPS quali ‘’Soggetti’’ per renderli maggiormente visibili del loro
minus inter pares rispetto ai ‘’titolari della funzione’’( e chi, se no, se non Asl e Arpa?) di cui all’art.71
afferente alle verifiche delle attrezzature di lavoro (altra costola del D.Lgs 81/08…), la situazione attuale,
malgrado tre circolari di tale altro Ministero, è manifestamente sfavorevole all’operatività di tali ‘’Soggetti’’.
Non si puo’, solo a volerne rilevare, chiedere l’ausilio dei privati, analizzarli e rivoltarli come un ‘’pedalino’’
(dicono a Roma) prima di decidere di autorizzarli, per poi vederli relegare in un costoso loro ruolo del ‘’darsi
da fare’’, fino al punto di vedersi poi sfuggire l’operatività in quel fin troppo lasso di tempo dei 60 gg.
concessi agli enti pubblici per provvedere alla verifica stessa!
Iginio S. Lentini
Direttore Responsabile
I NOSTRI SOCI SONO LA NOSTRA FORZA E NOI SIAMO IL PUNTO DI FORZA DI OGNI SOCIO.
E' grazie ai propri Soci che UNION riesce a mantenere il proprio carattere di organizzazione
indipendente che opera nel settore della sicurezza degli impianti, del rispetto dei suoi doveri ma anche
dei diritti dei suoi iscritti quali enti privati che operano nella certificazione e della ispezione dei
prodotti.
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ATTIVITA’ UN.I.O.N.
IL CONVEGNO DEL 23 MARZO 2013
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REPORT
Nell’ambito della Fiera della Meccanica – che il MECSPE organizza annualmente a Parma – Un.i.o.n. da molti
anni concede il proprio patrocinio, partecipando, attraverso l’ausilio di un proprio stand, a far conoscere al
mondo esterno l’attività degli Organismi, siano essi Notificati ovvero Abilitati, a seconda della autorizzazione
concessa loro dai Ministeri di riferimento, diffondendo pertanto la conoscenza del loro ruolo, quello di
Accredia in relazione all’obbligo di accreditamento e, nel loro insieme, quindi, la sicurezza dei prodotti.
Il tema sviluppato dal Convegno 2013, al quale hanno partecipato figure assolutamente importanti del
panorama istituzionale ed imprenditoriale italiano, già indicativo dei punti di cui sopra solo ad osservare i loro
interventi, ha riguardato ‘’ I RUOLI DELL’ACCREDITAMENTO, DELLA NORMAZIONE E DELLA VIGILANZA SUI
PRODOTTI IN ITALIA’’ .
Ha aperto i lavori il Dirett.Gen.le Accredia, Dr.F.Trifiletti il quale ha tenuto inizialmente a ricordare l’ultima sua
presenza in occasione del decennale Union tenutosi a Torino alla fine del 2011. Passando al tema svolto per
tale Convegno, egli ha sottolineato l’importanza economica (oltre 300 mil.di euro, laboratori esclusi) nel
settore delle verifiche di conformità svolte dagli organismi di certificazione.Dopo 5 anni, con il consolidamento
del quadro normativo comunitario, ha portato a due novità : pacchetto sicurezza fortemente incentrato sulla
sorveglianza di mercato,attività che si scorpora dal Reg.to 765, con nuovi strumenti, maggiormente coordinati;
revisione della Bleu Guide (oggi in bozza) che, sostanzialmente rimane eguale alla precedente, seppure
consolidando le scelte politiche di accreditamento,autorità di designaz./notifica, gruppi dei Notified Bodies,
etc. E’ evidente come i compiti di Accredia siano cresciuti in una alle maggiori responsabilità, evidenziando il
relatore il rapporto non equidistante con nessuno: dalle Autorità Pubbliche agli Organismi accreditati ed
accreditanti; dalle associazioni socie a quelle non associate, anzi mantenendo un rapporto privilegiato e senza
distinzione con soci e non. Egli, Trifiletti, quindi ha parlato del bilancio dell’attività, addirittura con dati
recentissimi (febbraio 2013). Relativamente al settore di prevalente interesse per gli OONN iscritti (ascensori),
di cui ad 1/3 dell’attività, su 93 domande ne sono state accettate 84 che hanno ricevuto 76 offerte tutte
sottoscritte, pertanto il 90%, portando a 65 esami docum.li (77%),evidenziando 2 : 3
Negativi, come negativo è stato 1 su 4, relativamente ai secondi di tali esami. Quanto alla visita in sede ON, se
ne sono avute 37 pari al 49% delle offerte accettate, mentre quelle supplementari hanno rappresentato il 32%.
In sostanza: 25 accreditamenti pari al 33%. Sul piano infine delle tariffe, Trifiletti ha affermato che Accredia ha
fatto uno sforzo, venendo incontro ai ‘’regolamentati’’, dicendosi sicuro che, in base ai primi dati in suo
possesso, che tali ‘’cogentati’’ abbiano avuto una situazione non penalizzante.
Subito dopo è stata la volta del Ministero dello Sviluppo Economico, presente al Convegno con due dirigenti
(Dr.ssa A.d’Alessandro a capo della Div.XIV e Ing.V.Correggia responsabile della Div.XVIII) La prima a prendere
la parola è stata la d’Alessandro che nel fare il punto della situazione accreditamenti, ha voluto approfondire la
questione delle transizioni tra l’ante della validità in assoluto dell’autorizzazione ministeriale ed il post che da
piu’ di un anno vede l’autorizzazione stessa subordinata all’ottenimento del certificato di accreditamento. Il
Ministero ha provveduto peraltro ad assistere gli OONN nella fase interlocutoria del risultato dell’audit,
laddove – a scadenza avvenuta della tempistica autorizzativa ed ottenuto l’ok del risultato dell’esame
documentale – assicura all’ON la necessaria continuazione in deroga dell’attività delle ispezioni per alcuni
mesi, comunque bastevoli per la fase finale del processo di accreditamento, ad eccezione, beninteso, della
produzione delle certificazioni di conformità che rimangono in standby fino all’avvenuto rilascio del certificato
da parte di Accredia. Sono seguite domande degli astanti, anche con riferimento ai due Regolamenti n.765 e
768 sui quali la relatrice si era in precedenza soffermata, analizzandoli, alle quali la d’Alessandro ha fornito
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puntuali risposte, attraverso le quali è stato peraltro possibile chiarire piu’ di qualche punto nel rapporto MiSEOONN-Accredia, eliminando pertanto la loro eventuale residualità.
E’ quindi seguìto l’intervento dell’altro dirigente, Ing.Correggia il quale, prediligendo andare ‘’a braccio’’,
piuttosto che produrre autonomamente la relazione, quindi esporla, ha inteso affrontare questioni di assoluta
valenza e necessità per l’operatività degli ‘’Abilitati’’, particolarmente con riferimento alle verifiche del DPR
462/01, pertanto, in relazione all’attività del GdL specifico, rispondere alle domande poste da tale Gruppo di
Lavoro, non senza sottolineare che quanto oggi se ne (ri)affronta anche con riferimento al MLPS (quesiti e
pareri erano stati pubblicati sull’organo di stampa di UN.I.O.N. – ottobre 2012), costituiscono un prezioso aiuto
al diuturno lavoro di verifica di tali impianti di messa a terra elettrici, unitamente alle altre tre aree
‘’sorvegliate’’ dal DPR stesso. Quanto a prove e strumenti relativi ai luoghi con pericolo di esplosione, di cui ai
riferimenti normativi proposti da Union, nel prendere atto, l’Ing.Correggia, delle peculiari motivazioni addotte
dall’Associazione, desidera tuttavia coinvolgere il MLPS, pertanto, rimandando ad una possibile valutazione
congiunta che sarà oggetto di chiarimento nel corso della prossima assemblea di maggio 2013.
Terminata questa prima parte antimeridiana delle relazioni, dopo il lunch a buffet, è la volta del MLPS,
pertanto, invitato a parlare è stato l’Ing.M.Candreva che, stante le numerose problematiche nate dal sofferto
varo del DM 11.4.11 relativo al coinvolgimento dei ‘’Soggetti Abilitati’’ nelle verifiche periodiche delle
attrezzature da lavoro, vi si è soffermato soprattutto alla luce di alcune difficoltà interpretative,
puntualizzando quindi lo ‘’stato dell’arte’’ ad oggi, correlato al quantum di cui al decreto stesso.Parlando del
DM 4.2.2011 nel merito dei Lavori sotto tensione, ha chiarito i criteri alla base del rilascio dell’autorizzazione in
una ai requisiti per i soggetti formatori;peraltro, entro il 27/04 p.v. termina la parte transitoria e ove i soggetti
non dovessero adeguarvisi, sarebbe inevitabile la continuazione dell’attività di svolgere l’attività specifica.
Interviene, poi, verso alcuni preminenti chiarimenti di funzionalità e correttezza operativa, quali quelli del
comma 8 dell’art.71, sottolineando pertanto i compiti del datore di lavoro mentre, con riferimento alla terzietà
in capo ai SSAA, questi non possono fornire alcuna consulenza. C’e, poi, un impegno verso il rispetto della
tempistica dei termini concessi agli uni (enti pubblici) , quindi agli altri (enti privati, cosiddetti ‘’Soggetti’’),
essendo prevista una relazione di accompagnamento in Parlamento delle disposizioni integrative e correttive
del DM succitato; infatti, gli obiettivi del legislatore sono quelli di a) fornire certezza al datore di lavoro; b)
azzerare l’arretrato. Quanto ai STF (soggetti titolari della funzione, alias Asl,Arpa) effettua la verifica in modo
diretto, su richiesta, ovvero su iniziativa di INAIL. Per quanto attiene alle tariffe, queste devono intendersi
onnicomprensive. Chiarisce anche il ruolo della Commissione Ministeriale istituita presso il MLPS: tutte e
cinque le istituzioni che ne fanno parte, devono essere d’accordo; se non vi fosse, occorre interrompere i
lavori, quindi riflettere, ripensare e di nuovo ricercare la coesione. Infine, si sofferma, non certo con gaudio,
sulla migrazione dei Verificatori da un SSAA ad un altro.
Successivamente a Candreva, la parola è stata presa dall’Ing.P.Cavanna, storico capo dell’allora Ispettorato
Tecnico dell’Industria, tuttora ricordato e novellato della sua molteplice e meritoria attività svolta in oltre
trent’anni di ufficio. Egli oggi, esperto di normazione, ha affrontato proprio quello della normazione in Italia,
sottolineando il ruolo dell’UNI nella elaborazione della normativa stessa utilizzata per l’accreditamento. Ha
inizialmente storicizzato gli aspetti della normazione tecnica, per poi soffermarsi sul suo impiego
nell’adeguamento al proprio campo di attività, nonché al ruolo, al fine di rispondere alle richieste del mercato
e della società. E’ così che oggi prodotto ed impianto sarebbero irrealizzabili senza canoni di sicurezza e qualità
di cui alla loro realizzazione in linea con i dettati delle norme UNI. Nel tracciare il quadro internazionale e
comunitario, Cavanna ha concluso, allargando la conoscenza dello sviluppo dell’attività attraverso i vari
Comitati Tecnici (TC), CEN (Comitato europeo di normazione) e ISO (su scala internazionale), a loro volta
articolati in sottogruppi di lavoro ai quali spetta lo studio specifico dei progetti di norma.
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E’ la volta, adesso, dell’Ing.G.Varisco che ha voluto affrontare, insieme con l’aspetto della certificazione dei
componenti, un tema non certo di poco conto, quale quello dell’emendamento ‘’A3’’ alle norme degli
ascensori - En 81.1.& 2 - che rappresenta modifiche a queste ultime di cui a paragrafi modificati e aggiunti,
anche in termini di definizioni, alla originaria versione normativa. Varisco, oltre a chiarire i vari aspetti tecnici
che riguarderanno, ad es., i movimenti incontrollati della cabina, rilevandola al fine di arrestarla, senza
possibilità di movimento, ha spiegato come l’insieme di queste novità legislative incide sulla maggiore
sicurezza degli ascensori ai fini del loro uso da parte degli utenti trasportati. E’ seguita l’esposizione delle
numerose slides per ognuna delle quali il relatore si è soffermato, chiarendo come a partire dal gennaio 2012
(entrata in vigore del provvedimento che riguarda tutti gli impianti da quel momento installati) tali impianti
dovranno prevedere a monte, in fase di costruzione, nuovi dispositivi tecnologici in grado di rendere
impossibile (è ancora un altro esempio)la partenza dell’ascensore se l’esistenza di un guasto; insomma,
discrasie ed anomalie di funzionamento, tuttora esistenti negli impianti antecedenti ed ai quali si provvede con
il controllo semestrale della manutenzione e attraverso la verifica periodica effettuata dagli Organismi
Notificati.
Terminata l’esposizione, il moderatore Dr.Iacuzio, direttore operativo incaricato dal presidente Union di
svolgere, stante la sua forzata assenza, di svolgere anche i compiti di assistenza a tutti i presenti, ha passato la
parola all’Ing.Di Renzo, a conclusione della giornata e delle relazioni. Egli ha inteso soffermarsi su due aspetti
simbiotici ed osmotici della valenza dei controlli relativamente agli apparecchi di sollevamento, partendo
dall’ultimo provvedimento (DM 11.4.2011) emanato dal MLPS, toccando quindi la pregnanza che la sicurezza
ripone nella sorveglianza di mercato, ripercorrendo le tappe normative che hanno distinto il percorso
legislativo dalla ex 98/37/CE fino all’ultimo, attuale, Regolamento della Direttiva Macchine, D.Lgs 17/2010.
L’analisi, in verità corposa, tanto da richiedere un tempo di esposizione verbale maggiore di quello ipotizzato in
partenza, ha toccato finanche la realtà attuale: lungi, infatti, dall’aver costruito un sistema di appianamento
delle divergenze tra i soggetti istituzionali (Dicasteri ed Organi segnalanti) in relazione alle contestazioni
tuttora aperte dei Soggetti controllati (costruttori ed utilizzatori), riproponendo pertanto oggi, in questa
occasione, l’inevitabile semplificazione delle procedure in una all’omogeneità dei controlli i quali non possono
essere interpretabilmente diversi tra quelli esperiti dagli enti pubblici rispetto ai nuovi Soggetti Abilitati che da
due anni creati dal MLPS, agiscono sulla verifica stessa di tali impianti. L’argomento globalmente relazionale, in
verità complesso in quanto portatore di un insieme normativo lungo (si parla del 1996 ma già da prima i
problemi affacciati per la loro risoluzione, erano evidenti), ancora oggi (lo testimonia la lungaggine di 5 anni
che ha impiegato il succitato DM 11.4.11.) non si puo’ dire affatto sistemato, semmai lo sarà in futuro, ove non
si attuasse quella sperata semplificazione che, ponendo in un angolo remoto l’eccesso di burocrazia, permetta
agli
enti
privati,
cosiddetti
‘’Soggetti
Abilitati’’,
di
non
essere
subalterni
–
funzionalmente,operativamente,professionalmente – ai primus inter pares costituiti dagli enti pubblici, non
per nulla chiaramente ed inequivocabilmente insigniti del ruolo di ‘’titolari della funzione’’.
Al termine il Dr.Iacuzio ha ringraziato tutti i relatori, dando appuntamento per alcuni di loro ai lavori (11
Maggio) successivi alla XXIX assemblea ordinaria del 10 Maggio p.v., a Roma.
Redatto il 10/04/2013 dal Presidente UN.I.O.N.
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Anno XV n. 04 – APRILE 2013
CONVEGNO UNION
23 MARZO 2013
PARMA
LE VERIFICHE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO FINO AL D.M. 11.4.2011 - LA SORVEGLIANZA
DI MERCATO : DALLA 98/37/CE AL D.LGS 17/2010
INTRODUZIONE
Il motivo che mi ha convinto a partecipare a questo Convegno riguarda l’attività svolta, come ingegnere
appartenente al G.L.A.T. (Gruppo di lavoro accertamenti tecnici) dell’ISPESL, relativa alla Sorveglianza di
mercato, di competenza del M.S.E e che mi ha impegnato dal 96, anno di recepimento della Direttiva
Macchine fino al 2006, anno in cui sono andato in pensione.
In particolare, ho voluto sfruttare questa occasione per trasmettere considerazioni e problematiche, che
avevo trattato durante il periodo lavorativo e che erano rimaste sospese.
Tali problematiche riguardavano le difficoltà inerenti all’attuazione in Italia di leggi e/o regolamenti
europei: mi riferisco, in particolare, alle procedure istituite per l’esame delle pratiche di macchine presunte
non conformi e, pertanto, oggetto di segnalazione ai Ministeri competenti.
Risultava, infatti, che tali procedure erano contrastanti tra loro, soggette a molteplici contestazioni da parte
dei soggetti controllati (costruttori e utilizzatori) oltre che a divergenze tra gli stessi soggetti istituzionali
(Ministeri e Organi segnalanti), ma, soprattutto, erano inutilmente penalizzanti nei riguardi dei costruttori,
dei datori di lavoro e degli utenti della macchine, in definitiva, delle categorie che producono, creando
lavoro e ricchezza nella nazione.
Nonostante il mio impegno in tal senso, il risultato fu ovviamente fallimentare, ma, proprio perché ancora
convinto della necessità di migliorare e/o cambiare tali procedure, a distanza di sei anni, ho voluto
approfittare di questa occasione, che mi è stata offerta dalla UNION, per riproporre questo argomento,
riguardante la semplificazione delle procedure e l’omogeneità dei controlli, siano essi fatti da soggetti
pubblici che da privati, nella speranza che si possano avere un risultati migliori di quelli da me raggiunti.
Credo, infatti, che, in tempi decisamente diversi da quelli del 2006, con la crisi che tutti viviamo, con
l’emorragia continua di posti di lavoro, con suicidi di lavoratori e datori di lavoro, dovuti alla disperazione, si
possa e si debba affrontare il discorso di questa burocrazia italiana, il cui compito dovrebbe essere quello
di favorire e semplificare le procedure e gli adempimenti burocratici, cui sono sottoposti coloro producono
lavoro.
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Devo constatare, purtroppo, che, per i casi che tratterò di seguito, questo scopo non è stato raggiunto, a
mio parere, per il seguente motivo.
I regolamenti e direttive, emanati dal legislatore europeo per uniformare standard di costruzione e di
sicurezza allo scopo di permettere la libera circolazione delle macchine, vengono recepiti nei paesi della
U.E con leggi e/o decreti, che dovrebbero rispettarne le finalità originali.
Quando, però, si passa alla attuazione pratica dei suddetti decreti e/o leggi, in Italia vengono attivate
procedure applicative, che si distinguono da quanto avviene negli altri paesi U.E., caratterizzandosi per la
diversità dei procedimenti e di soggetti addetti ai controlli, con il risultato di penalizzare i costruttori e
utilizzatori italiani: esempi, vissuti personalmente, sono le procedure applicate nella Sorveglianza di
Mercato, nonché quelle conferenti al recente decreto 11 Aprile 2011 sugli Apparecchi di Sollevamento.
Ciò si spiega, a mio parere, con il fatto che la burocrazia in Italia, dimenticando che il suo ruolo è quello di
essere un’organizzazione di persone e risorse destinate alla realizzazione di un fine collettivo secondo criteri
di razionalità e imparzialità, si identifica, oramai, come un potere che, ampliando sempre più le proprie
competenze, impone l’osservanza formale di regolamenti, che lei stessa stabilisce.
Tenendo, poi, conto che la stessa burocrazia si presenta in più tipologie ( burocrazia statale, parastatale,
regionale, ecc.), risulta difficile, per la stessa, delineare i propri confini, dovendo, in primis, salvaguardare le
singole competenze, e trascurare, di conseguenza, quelli che sono gli interessi e le responsabilità di coloro
che sono i destinatari e i fruitori delle macchine: i datori di lavoro- utilizzatori,
Il risultato palese è rappresentato da difficoltà e/o ostacoli che alcune procedure applicative di direttive
e/o regolamenti della U.E. procurano ai soggetti interessati (costruttori, datori di lavoro e lavoratori,ecc..)
facendo in modo che in Italia la sicurezza diventi un incubo per i datori di lavoro e non un obbligo da
assolvere insieme alle istituzioni, paralizzando di fatto le iniziative e le possibilità di creare posti di lavoro.
Ma se è incomprensibile che la burocrazia fallisca, nelle fase iniziale, il suo scopo, è intollerabile è che
la stessa, a fronte di chiare e palesi situazioni contrastanti, non capisca (o faccia finta di non capire) i motivi per
cui le procedure applicative delle leggi in Italia vengano applicate in modo disuniforme nel paese e diano luogo
a differenti valutazioni, che, poi, si scaricano regolarmente sul soggetto che deve garantire la sicurezza del
lavoro, cioè il datore di lavoro.
Cosa fare, allora, per raggiungere un tale scopo e rendere, in tal modo, per il datore di lavoro, meno
opprimente e più sicura l’applicazione della legge?
Una risposta, a mio modesto parere e secondo la mia esperienza, potrebbe consistere in alcuni
comportamenti da mettere in atto, come:
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1)
effettuare un controllo a valle, delle procedure di applicazione della legge e/o del regolamento, cioè un
controllo, come si usa dire, da fare sul campo.
2)
avere il coraggio di intervenire, anche quando si è constatato che l’applicazione degli strumenti legislativi
e/o delle procedure abbia dato risultati diversi da quelli previsti, creando, addirittura, casi di conflitti di
competenze, di contrapposizioni tra soggetti istituzionali dello Stato stesso, nonché danni materiali e
morali agli datori di lavoro e agli utilizzatori.
3)
rilevare, da parte del funzionario che esplica attività di controllo, le incongruenze e difficoltà che la sua
attività comporta nei riguardi del cittadino-fruitore del suo servizio e riportare, nelle opportune sedi, le
problematiche, eliminandole, se possibile, oppure, rendendole meno pesanti ed onerose, naturalmente,
sempre e comunque nell’ambito delle leggi vigenti
In questa ottica e con queste finalità, analizzerò le procedure, sulle quali si poteva o, meglio, si
doveva intervenire, al fine di rendere meno pesante la ricaduta negativa delle stesse sulle attività ed il compiti
del datore di lavoro.
•
La prima procedura riguarda il decreto Ministeriale 11 aprile 2011, concernente la disciplina delle
modalità delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del D. Lgs. n.°81/08, che viene analizzata mettendo in
evidenza, anche se maniera incompleta, l’evoluzione delle verifiche degli apparecchi di sollevamento
negli ultimi quarant’anni: come sono cambiate nel tempo, le modalità delle stesse, anche in rapporto ai
soggetti titolari della stesse. Tale decreto, in via di applicazione, rivelava, già in partenza, quelle che
potrebbero essere le difficoltà e problemi futuri, soprattutto per i datori di lavoro; problemi che,
comunque, se recepiti e corretti in tempi brevi, porterebbero giovamento al servizio stesso previsto dal
decreto e agli utilizzatori della macchine.
•
La seconda procedura è connessa all’attività di Sorveglianza di Mercato, da me svolta nello Stato, fino
alla pensione, avvenuta nel 2006. Mi riferisco, in particolare, agli ultimi 12 anni di servizio, in cui mi sono
occupato di Sorveglianza di Mercato, come ingegnere del gruppo del GLAT-ISPESL, che esaminava, per
conto del M.S.E , i fascicoli tecnici delle ditte costruttrici soggette ad segnalazioni di non conformità.
L’analisi abbraccia, dunque, un periodo abbastanza lungo e significativo, e, precisamente, dal 1996, anno
di recepimento della Direttiva 98/37/CE, durante il quale sono state adottate e, in parte, continuano ad
essere adottate, procedure, sempre più consolidate negli anni, che hanno prodotto incongruenze e
conflittualità che hanno danneggiano l’industria italiana.
L’excursus sulle due procedure suddette consentirà di comprendere come si è arrivati al Decreto 11
Aprile 2011, con tutti i suoi limiti amministrativi-burocratici e con alcune novità tecniche, e come la
Sorveglianza di Mercato, così come fatta in Italia, abbia arrecato e, forse, arreca ancora, difficoltà e
comportamenti contrastanti, che vanno a colpire e ad appesantire ulteriormente il lavoro degli unici veri
produttori di reddito e ricchezza esistenti ( ancora per poco) in Italia, e, cioè, gli imprenditori, datori di lavoro e
gli utilizzatori.
Pertanto, verranno analizzati, dapprima, i soggetti titolari e le modalità delle verifiche degli A. S.
(Apparecchi di Sollevamento) nel corso degli ultimi decenni, quindi, verrà fatta un’analisi della situazione che
si è creata con l’avvento della direttiva macchine 98/37/CE, recepita con DPR 459/96, e con la nuova direttiva
macchine 2006/42/CE, recepita con il D. Lgs n° 17 del 27 gennaio 2010, ed infine si farà un confronto critico
con il D.M. 11 Aprile 2011.
Vale comunque la pena di anticipare che:
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a)
il D.M. 11 aprile 2011, che disciplina i criteri di abilitazioni dei soggetti privati alle verifiche degli
Apparecchi di sollevamento, è stato pubblicato con un ritardo di almeno 5 anni rispetto agli altri Stati
della U.E., nei già vigeva l’affidamento delle verifiche a organismi notificati;
b)
per eliminare differenze procedure applicate nella Sorveglianza di mercato ci sono voluti 12 anni, cioè, dal
1996, anno di recepimento della Direttiva macchine con il D.P.R. 459/96, al 2008, anno di pubblicazione
del D.Lgs 81/082.
1. EVOLUZIONE DELLE VERIFICHE IN ITALIA: DAL D.M. 12 /9/1957 AL D. M. 11 APRILE 2011
1.1 I SOGGETTI TITOLARI E LE MODALITA’ DELLA VERIFICHE IN ITALIA.
A)
Nel 70, all’ inizio della mia attività lavorativa, c’era l’E.N.P.I., che, in forza dei decreti delegati, espletava
il collaudo e le successive verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento.
I collaudi e le verifiche periodiche attenevano, quindi, ad un unico soggetto istituzionale, che si
interfacciava con l’utente dell’apparecchio di sollevamento e, di conseguenza, tutti gli aspetti burocratici
venivano risolti direttamente, senza altri interventi di terzi.
In questo contesto poté essere realizzata una procedura, per me molto importante, nell’attività
istituzionale dell’ENPI: fu quella che seguì alla emanazione della circolare del MLPS n° 77/76, con la quale
si poteva ottenere il collaudo degli A.S. solo dopo che era stata esaminata ed approvata dall’ENPI la
documentazione tecnica, presentata dall’utente e fornita dal costruttore della macchina.
Questa circolare rappresentò un punto focale ed un salto di qualità sia per la prevenzione sia anche
per lo sviluppo di competenze tecniche dell’’ENPI, ma anche e, soprattutto, per le aziende costruttrici, che
dovettero adeguarsi a nuovi criteri di progettazione e tecnologia, il che comportò anche un funzione
sociale, associata al fatto le ditte, furono, necessariamente, costrette all’assunzione di giovani ingegneri e
tecnici qualificati.
L’applicazione della suddetta circolare del MLPS n° 77/76, a parte gli iniziali assestamenti e difficoltà,
favorì contatti diretti tra i funzionari dell’ENPI e progettisti delle ditte costruttrici, e, producendo, quindi,
un reciproco vantaggio professionale con il continuo scambio di informazioni e conoscenze .
La titolarità, poi, di un unico soggetto incaricato, come l’ENPI, permise, inoltre, un altro approccio,
ancor più veloce in termini amministrativi, per il soggetto titolare del servizio ma anche più vantaggioso
per le ditte costruttrici.
Questo vantaggio consisteva nell’introduzione dell’Omologazione degli Apparecchi di sollevamento”,
che rappresenta la procedura tecnico amministrativa con la quale viene provata e certificata la
rispondenza del prodotto a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per fini prevenzionali della legge 23
dicembre 1978 n. 833 e che consiste nell’approvazione, da parte di un organismo di controllo pubblico di
un apparecchio, basata su progetto che applicava norme tecniche obbligatorie e che si concludeva con un
marchio di stato.
Una volta ottenuta, tale approvazione veniva presentata dall’utente un compendio riassuntivo di
poche pagine, al posto della relazione tecnica completa, all’atto della richiesta di collaudo.
Questa procedura evitava la presentazione di singole relazioni tecniche dello stesso apparecchio, da
parte vari utenti dislocati in tutte le regioni, ed inoltre evitava, al costruttore, possibili discordanze di
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giudizio tecnico sullo stesso apparecchio, da parte dei funzionari nelle diverse sedi ENPI, presso cui veniva
denunciato l’apparecchio stesso.
Conclusione: si aveva un unico soggetto per il collaudo e le verifiche, con relativi vantaggi, sia per il
controllore che per il controllato, sui tempi e sugli adempimenti amministrativi, evitando in tal modo
intoppi burocratici.
B)
Con l’approvazione della legge sulla Riforma Sanitaria ( legge n. 833 del 23 dicembre 1978) ci fu lo
scioglimento dell’ENPI e l’istituzione dell’ISPESL (DPR 31 luglio 1980 n. 619), con la conseguenza che la
prima verifica veniva effettuata dall’ISPESL mentre le successive verifiche periodiche venivano effettuate
dalle ASL, ARPA ecc.
Ecco, quindi, realizzato un primo sdoppiamento di competenze in quanto i soggetti istituzionali adesso
diventano due: l’ISPESL e le ASL .
In questo contesto, si accentuava il fenomeno di ritardi da parte dell’Ispesl nell’espletare
l’omologazione della gru, incrementando, in tal modo, l’arretrato già esistente con tutte le conseguenze
negative del caso, per cui succedeva che veniva effettuata prima la verifica periodica della ASL e, in tempi
successivi, la prima verifica dell’ISPESL, cui spettava la compilazione del libretto della macchina.
Tale situazione si è protrasse fino all’entrata in vigore del Direttiva Macchine 98/37/CE, recepita
dall’Italia con il DPR 459/96, e continuò a sussistere fino a quando il Ministero dell’Industria pose un
rimedio a questa palese anomalia, emanando la circolare n.° 162054 del 25 giugno 1997, con la quale si
dichiarava che “la disponibilità del libretto è finalizzata al miglioramento dell’espletamento di quelle
verifiche obbligatoriamente previste, ma non condiziona in alcun modo l’esercizio dell’attività di vigilanza
ecc, ecc.”
Conclusione: si avevano due soggetti per il collaudo e le verifiche con adempimenti sfalsati nel tempo
e problematiche burocratiche per gli utilizzatori.
C) Con l’uscita del D.M. 11 APRILE 2011, si arriva, finalmente, all’ affidamento delle verifiche a soggetti privati
autorizzati, come veniva praticato da tempo negli Stati della U.E., cosa ben nota ai Ministeri, cui
competevano il rispetto e le procedure di S. M..
Ciò è dimostrato da un’indagine effettuata, nel 2006, dal direttore di un noto organismo, l’IPAF, che,
a fronte delle numerose segnalazioni di non conformità su P.L.E in Italia rispetto alle poche che si
verificavano negli altri stati della U.E., voleva dimostrare agli organi titolari in Italia della S .M. una tale
disparità di comportamento e chiederne le spiegazioni e gli eventuali ed opportuni interventi.
Dal documento-inchiesta IPAF, datato 30/3/2006, si evidenzia che:
•
era noto che, già prima del 2006, anno dell’inchiesta IPAF, nella totalità dei paesi della U.E. le verifiche
degli apparecchi di sollevamento venivano effettuate da tecnici autorizzati da organismi notificati.
•
Il ritardo, incomprensibile o comprensibile, con cui l’Italia si è adeguata al comportamento degli altri
paesi della U.E.
•
a seguito di questo ritardo, si poteva raggiungere il non trascurabile traguardo di omogeneità nella
Sorveglianza di Mercato, evitando il numero, veramente eccessivo, di segnalazioni di non conformità
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degli apparecchi di sollevamento in Italia rispetto alle poche segnalazioni negli altri Stati europei. Questo
evento, dovuto alla legislazione italiana vigente ( verifiche obbligatorie di legge affidate ai soggetti
titolari pubblici), ha arrecato danni morali e materiali per i costruttori italiani e stranieri, nonché ai
datori di lavoro e gli utilizzatori di apparecchi di sollevamento.
•
non volendo percorrere la strada tracciata dagli altri Stati U.E., gli estensori del decreto hanno prodotto
il decreto D. M. 11 aprile 2011, che prevede una doppia possibilità di verifiche: quella fatta dai soggetti
titolari della funzione ( INAIL e O.V.T.) e, in subordine, quella affidata, sotto certe condizioni, ai soggetti
autorizzati.
•
il Decreto in oggetto è l’esempio inequivocabile di come sia difficile per lo Stato o, meglio per certa
burocrazia, abbandonare le posizioni di controllo acquisite, quando deve cederle a soggetti privati,
penalizzando, ancora di più, il datore di lavoro, che mentre prima era vincolato a contatti burocratici
solo con lo Stato, ora deve raddoppiare tali contatti, in quanto deve rapportarsi sia con soggetti pubblici
( INAIL e ASL) che con i soggetti privati autorizzati.
•
si creerà una ulteriore conflitto di competenze tra i soggetti titolari del servizio e i soggetti privati
autorizzati e responsabilità sulle quantità e qualità delle segnalazioni di non conformità da segnalare al
M.S.E., come avveniva e avviene tra Italia e gli altri Stati della U.E.
Conclusione: dall’anno 2011, o meglio 2012, si hanno tre soggetti per le verifiche (INAIL;O:V:T: Soggetti
pubblici e privati autorizzati , o meglio, autorizzati in subordine ai soggetti titolari.
3. I MOTIVI E LA NECESSITA’ DEL DECRETO 11 APRILE 2011
3.1 PROBLEMA DEGLI ARRETRATI
Il problema cogente per la nascita del decreto in oggetto, secondo soggetti interessati, era l’enorme
l’arretrato accumulato nel tempo dagli Enti preposti ai controlli degli Apparecchi di Sollevamento; arretrato
che creava seri problemi per la sicurezza dei lavoratori nonché difficoltà ai datori di lavoro-utilizzatori.
Questa è solo fantasia, perché in Italia si parla di liberalizzazione da tempi lontani; l’ultimo tentativo,
che sembrava potesse approdare ad una soluzione e risolvere il problema degli arretrati, risale al 1991, con
la legge 30 dicembre 91, n°428 ”Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di
omologazione ecc. ecc.”, per proseguire con le cosiddette liberalizzazioni BERSANI mai realizzate, per
giungere, infine, all’attuale decreto 11 aprile 2011.
Facendo, infatti, una modesta analisi della situazione pregressa, per risolvere tale emergenza, si
potevano scegliere varie soluzioni, che, a mio parere, erano tutte validamente percorribili.
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3.1.1 Prima soluzione: assunzione personale
Se lo Stato avesse voluto risolvere tale problema lasciando a se stesso le funzioni di controllo, bastava
assumere nuovi ingegneri e periti nelle sedi ISPESL e ASL.
All’ovvia osservazione che l’assunzione nel pubblico impiego è quasi impossibile, si deve rilevare che,
nel pubblico impiego, attualmente lavorano ingegneri e periti con contratto a tempo determinato, che, da
rilevamenti fatti su sedi ISPESL periferiche, fatturano, nelle verifiche di apparecchi di sollevamento, una
cifra pari a 1.5 o 2 volte del loro costo allo Stato.
Da ciò deriva che le assunzioni sarebbe state non solo giustificate e largamente coperte dal fatturato
prodotto, ma avrebbero permesso di assolvere ad una funzione sociale di stabilizzazione di centinaia di
giovani e anche non tanto giovani professionisti senza aggravio per le Stato.
3.1.2
Seconda soluzione: privatizzazione delle verifiche sotto controllo degli enti titolari della funzione
.
Tutta l'esperienza fatta nel settore della privatizzazione dei controlli ( finora solo per gli ascensori)
dimostrava che il punto debole non era il fatto che il controllato paga il controllore ma il fatto che il
controllato può scegliersi il controllore.
Ora questa negatività rischiava di riprodursi nel settore degli apparecchi di sollevamento.
Sarebbe stato razionale e di pubblico interesse che, pur garantendo la privatizzazione dei controlli,
fossero stati gli enti pubblici, detentori della funzione (ISPESL/INAIL -USL-ARPA regionali) ad affidare agli
organismi privati le verifiche.
Questo affidamento, ovviamente, si sarebbe dovuto fare con criteri di assoluta trasparenza; in tal
modo si sarebbero salvaguardati tutti i leciti interessi in gioco :
1) degli organismi, che non avrebbero dovuto lottare fra loro per accaparrarsi i clienti con tutto quello
che sappiamo e che alla fine si traduce in difficoltà per gli organismi più seri e più tecnici e, quindi, in una
riduzione della sicurezza;
2) degli enti detentori della funzione di controllo che avrebbero mantenuto un controllo effettivo e non
formale, come si può constatare nel settore ascensori;
3) del pubblico interesse ( sicurezza dei lavoratori , ordine, trasparenza, ) che avrebbe avuto, dopo tante
tristi esperienze, un soddisfacente recupero.
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4) dei datori di lavoro seri ed attenti alla sicurezza, che sarebbero stati sollevati da ogni imbarazzo e
sospetto in caso di infortunio.
3.1.3 Terza soluzione: procedura applicata dalla Regione Trentino- Alto Adige (provincia di Bolzano
La Giunta Provinciale della Regione Trentino-Alto Adige, con un solo articolo e due comma, ha inquadrato e
risolto il problema dei controlli delle gru e altri apparecchi di sollevamento. Il Decreto del Presidente Giunta
Provinciale della 2 marzo 1999 n° 7. all’art. 3, stabilisce che
1.
L’installazione e la messa in esercizio, nonché la manutenzione e la verifica delle gru e degli altri A.S. a
motore deve essere conforme alle norme di recepimento delle direttive comunitarie in materia di
macchine. La conformità ai R.E.S. è attestata dalla marcatura CE e dalle Dichiarazioni di conformità.
2.
La manutenzione e le verifiche di sicurezza vanno effettuate da persona esperta, secondo le indicazioni
del costruttore, sulla base di valutazioni in ordine alla sicurezza, tenuto conto delle ore di funzionamento
e delle condizioni d’usura degli apparecchi, e, comunque, dopo ogni spostamento.
4. LE CRITICITA’ DEL DECRETO 11 APRILE 2011
Esaminiamo adesso in breve il decreto, alla luce della semplificazione e degli oneri connessi sia
burocratici e che tecnici. Per iniziare, bisogna subito dire che il decreto non è proprio di liberalizzazione ma
di liberalizzazione subordinata e questo perché i soggetti privati autorizzati intervengono nelle momento in
cui siano stati resi noti i criteri, le modalità e i tempi di assegnazione del lavoro, ed in subordine ai soggetti
titolari della funzione.
Il decreto, inoltre, è uscito in ritardo e presenta punti critici sia per gli aspetti burocratici (tempi e
modalità di applicazione) sia per alcuni aspetti tecnici, che si elencano in maniera sintetica in appresso.
4.1 ASPETTI BUROCRATICI
Si deve constatare che :

l’iter riportato nel decreto è complesso nelle procedure amministrative e questo costringerà il datore di
lavoro- utilizzatore ad ulteriori impegni ed oneri burocratici che potevano senz’altro essere eliminati,
tenendo anche delle procedure passate e di quelle degli altri paesi della U.E.

non è prevista una completa equiparazione tra soggetto pubblico e privato abilitato, come sembra
emergere dai p. ti 3.1.4 e 3.2.3 del decreto, in cui il soggetto abilitato deve segnalare casi di non
rispondenza ai RES al soggetto titolare della funzione; la conseguenza è che si innescheranno ulteriori
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conflittualità, oltre quelle riportate precedentemente, che prima erano tra il Ministeri competenti e
soggetti pubblici segnalanti, alle quali si aggiunge, ora, un terzo soggetto, senza trascurare un’ulteriore
incombenza tecnico-amministrativa per il soggetto privato segnalante;

introducendo un terzo soggetto privato abilitato alle verifiche, in aggiunta a quelli pubblici già esistenti, si
creeranno ed amplieranno le difficoltà inerenti la Sorveglianza di Mercato. Ci sarà probabilmente notevole
differenza nel numero di segnalazioni di non conformità fatte da soggetti pubblici e dai soggetti privati,
ripetendosi, in pratica, il fenomeno, che verrà successivamente messo in evidenza, della grande differenza
tra le segnalazioni in Italia e gli altri paesi della U.E.

visto, infine, il notevole arretrato, cui si fa riferimento per la necessità dell’uscita del decreto, non si
comprende come mai non sia stata prevista una fase di transizione, in cui al datore di lavoro fosse
concessa la libertà di scegliere, indifferentemente, sia i soggetti titolari delle verifiche che i soggetti privati
abilitati; si è persa, in questo caso, una buona occasione per innescare la vera e propria concorrenza tra il
pubblico ed il privato, che è l’elemento trainante dell’attuale sviluppo economico internazionale, senza,
comunque, sottovalutare tutte le favorevoli ricadute sui costruttori e datori di lavoro italiani nonché su un
più rapido smaltimento dell’arretrato.
4.2 ASPETTI TECNICI
Mi limito, per brevità, ad un solo punto e precisamente al p.to 2, lettera c) del decreto nel quale il datore di
lavoro viene gravato di ulteriori responsabilità allorché gli viene richiesta l’indagine supplementare per “
attività finalizzata ad individuare vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro
messe in esercizio da oltre vent’anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora
operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali”
E’, infatti, una richiesta quanto meno impropria dal punto di vista tecnico, in quanto:
•
•
•
•
non trova giustificazione in alcuna norma; ad esempio, la norma UNI 10011/85, ormai decaduta,
stabiliva che comunque l’intervallo di tempo tra due ispezioni non poteva superare i 10 anni;
altre norme più recenti, anche internazionali (FEM 9.755 e ISO DIN 12482) riportano sempre 10 anni
dalla costruzione come limite massimo di utilizzazione sicura, trascorso il quale deve essere effettuata
una revisione generale dell’apparecchio
è noto che la responsabilità del costruttore per prodotto difettoso è decennale, come previsto dalla
Direttiva CEE n° 83/374 recepita con DPR n°224 del 24/5/88.
Non ci sono motivi per richiedere che il datore di lavoro debba esibire l’indagine supplementare per
stabilire la vita residua in cui la macchina può operare in condizioni di sicurezza con eventuali nuove
portate nominali. E’ noto, infatti, che la vita prevedibile di una macchina è definita dal costruttore in
base a calcoli di progetto di stabilità, resistenza e fatica, come è altrettanto noto che il costruttore
debba specificare la vita presumibile della macchina nel “fascicolo tecnico” ma non è obbligato a
informarne il cliente, senza una clausola contrattuale.
E’ pur vero che ci sono norme che possono permettere il calcolo della vita residua dell’apparecchio
(le succitate FEM ed ISO DIN), ma tale calcolo deve essere fatto da un ingegnere esperto, a seguito di
controlli di revisione generale come richiesto dalla ISO 9927.
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Inoltre, devono essere note le condizioni di servizio:




o con documentazione a cura dell’utente
o con registrazione automatica dei dati
o con documentazione più contacicli.
o, infine, anche per condizioni non note o di fuori uso.
Ed allora ritengo lecite, sempre da parte del datore di lavoro, alcune domande:
1) E’ stata fatta un indagine preliminare su quante migliaia di macchine ci sono in Italia con vita
lavorativa superiore ai vent’anni?
2) E’ stato valutato l’impatto finanziario relativo ai costi che ricadono sul datore di lavoro per una simile
indagine?
3) Si è valutato il fatto che, per le macchine con vita lavorativa maggiore dei vent’anni, il caso
più
ricorrente sarà quello di condizioni di lavoro della macchina non note o con documentazione a cura
dell’utente?
4) Si è pensato che tale richiesta, tecnicamente irrazionale (come si giustifica il limite di venti anni ?) è
vessatoria per il datore di lavoro e pericolosa per lavoratore, in quanto la sicurezza, che ne deriverà, sarà,
più che probabilmente, basata su dichiarazioni e documentazione cartacee, visto il conflitto di interessi che
si genera tra il tecnico incaricato del’indagine e il proprietario-utilizzatore della macchina, che, ovviamente,
avrà tutto l’interesse a dichiarare una bassa frequenza di utilizzo della stessa per ottenere più anni di vita
residua della macchina ?
5) - Premesso che l’ISPESL e le ASL sono in possesso della documentazioni tecniche, che dovevano essere
presentate dal costruttore o utilizzatore, in base alla circolare del M.L.P.S. n°77/76, per poter avere il
colludo o la verifica;
- Premesso, inoltre, che, nelle documentazioni presentate, sono riportate il regime di carico e il numero di
cicli della macchina, da cui è possibile risalire alla vita della macchina prevista dal costruttore,
a) come si sono comportati i soggetti pubblici, titolari delle verifiche, prima del suddetto decreto, con
le macchine aventi una vita lavorativa ben al di sopra dei venti anni ?
b) come mai la suddetta indagine si è resa necessaria ed obbligatoria solo con il D.M. 11 aprile 2011,
che autorizza le verifiche a soggetti privati autorizzati?
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4.3
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RACCOMADAZIONE AI VERIFICATORI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI
A conclusione di questa breve analisi sugli aspetti più contraddittori del decreto in oggetto, mi sia
consentito di fare alcune raccomandazioni agli organismi abilitati ed in particolare ai verificatori che
effettuano le verifiche per gli stessi.
Le verifiche degli A.S. comportano responsabilità civili e penali e, per i mezzi attualmente in
circolazione, occorrono conoscenze specifiche di leggi, norme e circolari di uffici competenti.
Particolare attenzione va posta alla norma di riferimento in base alla quale è progettato l’apparecchio
di sollevamento, ma spesso le norma stessa cui fanno riferimento i progettisti, sia nella versione pr En che
versione di norma armonizzata EN, presenta aspetti poco chiari che inducono i costruttori a interpretare i
requisiti richiesti dalla norma in maniera molto diversa tra macchine dello stesso tipo.
E questo il caso che si presenta molto spesso nelle segnalazioni di non conformità, che vengono trattate
alla commissione della Sorveglianza di mercato preso il MAP
Un attenzione specifica e particolare, poi, deve essere messa nelle verifiche delle PLE, macchine che
sollevano persone e la cui norma di riferimento è la EN 280 nelle versioni 2001, 2006 e 2009.
Sono ancora aperte e in discussione argomenti, giunti alla Comitato interministeriale presso il MSE, come non
conformità e che, nonostante l’uscita di tre versioni della norma EN 280 , non sono state univocamente
definite, tanto che ci sono state interpretazioni di Ministeri competenti, nonché circolari esplicative
dell’ISPESL, che a volte risultano contraddittorie tra di loro.
Riporto gli argomenti più controversi e ricorrenti, che ho trattato quando, ancora in servizio, dirigevo la
VIII a U.F. dell’ISPESL, che si occupava anche di PLE e partecipavo, come rappresentante ISPESL, al
Commissione interministeriale del M.S.E per la sorveglianza di Mercato.
•
PLE a pantografo munita di parte a sbalzo sfilabile, con portata diversificata rispetto alla portata
nominale,
•
Rischio di caduta o di capovolgimento dell’abitacolo per macchine dotate di dispositivo manuale di
livellamento della piattaforma di lavoro,
•
Stabilità
•
Dispositivo di controllo delle sollecitazioni
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Questi argomenti sono ancora oggetto di segnalazione di non conformità e non sono stati ancora ben
definiti nella rispettiva norma di riferimento EN 280 nelle versioni 2001, 2006, 2009.
Dovrebbe essere in procinto di uscire l’ultima versione della EN 280/2011, con alcune novità rispetto
alle precedenti; interessante e innovativa la nuova classificazione delle PLE, che definisce le PLE di tipo A
come quelle in cui la proiezione verticale del centro dell’area della piattaforma (e non più la proiezione
verticale del baricentro del carico) è sempre all’interno delle linee di ribaltamento.
Giustamente, a mio parere, tale norma è definibile una norma per artisti, in quanto il centro delle figure
geometriche riguarda gli artisti e non gli ingegneri e normatori che si devono occupare e preoccupare della
sicurezza della macchine che collassano e si ribaltano a causa dei carichi e dei loro baricentri.
Ho citato questo caso perché questa definizione era stata anticipata nella circolare ISPESL 1/10/07
prot. A009/0003905/07; tale circolare cambiava due precedenti circolari ISPESL, che riportavano la
classificazione prevista dalla EN 280/01 e 280/06.
L’aspetto inspiegabile è che la norma EN 280/09, successiva alla suddetta circolare, riportava la
classificazione delle precedenti EN 280/01 e 280/06.
Ammesso, dunque, che la EN 280/11 sia entrata in vigore, si domanda :

Come sono state trattate tutte le PLE verificate e/o segnalate per presunta non conformità fino alla
data di pubblicazione della EN 280/11?

In base alla Circolare ISPESL, che anticipava di 4 anni la EN 280/11, oppure in base alle EN 280
vigenti nella versione 2009, che non aveva recepito ancora la nuova definizione della circolare
ISPESL suddetta?
Questo caso riportato deve servire ad invitare e stimolare i soggetti interessati (soggetti privati
autorizzati) acciocché tutte le circolari esplicative di Inail, Organi di vigilanza e quant’altro, oltre
naturalmente a quelle ministeriali, siano portate alla loro conoscenza e a quella dei loro tecnici per
tutelare le loro responsabilità e quelle dei datori di lavoro, cui prestano il loro servizio e, anche, per creare
la più possibile omogeneità di giudizio sugli apparecchi verificati.
5. LA SORVEGLIANZA DI MERCATO (ALL’ITALIANA) RIFERITA AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
L’avvento della Direttiva Macchine ha complicato molto la situazione relativa alle verifiche degli
apparecchi di sollevamento, perché in base all’art. 7 ( clausola di salvaguardia) del DPR 459/96, i soggetti
titolari delle verifiche degli A.S. (ISPESL e Ispettorati del lavoro e, soprattutto, ASL) erano tenuti a segnalare
obbligatoriamente alle autorità competente, il M.S.E., eventuali presunte non conformità ai RES dell’ All. I
del suddetto DPR.
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Si intrecciavano, così, segnalazioni di vari soggetti titolari ( ISPESL, ASL , ISPETTORATO DEL LAVORO,
ecc), che si distinguevano, oltre che per valutazioni e conoscenze tecniche dei singoli funzionari, anche per
l’applicazione diversa di leggi e/o decreti sotto l’aspetto amministrativo e sanzionatorio, secondo quanto
stabilito da dagli Enti di appartenenza.
A questo punto subentrarono procedure davvero singolari che dettero luogo a realtà anomale, che
furono da me già trattate nel Convegno, relativo al 3° rapporto biennale sulla Sorveglianza di Mercato,
organizzato dall’ISPESL a Milano nel 2002 e che furono oggetto di un articolo sui “Fogli di informazione”
dell’ISPESL.
l titolo dell’articolo, che è ancora online, è “Mancato raccordo tra le disposizioni legislative vigenti e le
disposizioni che regolano il diritto comunitario in materia di libera circolazione e libera utilizzazione delle
macchine marcate CE soggette a verifica di legge”.
Riporto di seguito e in sintesi alcune parti di detto articolo, che mette in evidenza anomalie e aspetti
contrastanti, che risultavano dall’attività di Sorveglianza del Mercato fino all’anno 2006, e che penso ( o
auspico) non siano tutt’ora ricorrenti.
5.1 LA REALTÀ EUROPEA E ITALIANA ALLA LUCE DELLA SORVEGLIANZA DI MERCATO
Occorre premettere che il Nuovo Approccio, con l’emanazione delle Direttive Europee, ha cambiato la
filosofia di sicurezza sulle macchine, introducendo il concetto di certificazione, basato sull’analisi dei rischi
(RES), sulla responsabilità del fabbricante, sulla certificazione o del fabbricante o degli organismi notificati e
sul marchio CE; il tutto per permettere alle macchine marcate CE la libera circolazione di mercato.
Ciò premesso, il dato di partenza per della Sorveglianza di mercato in Italia era rappresentato dal fatto
che in Europa la circolazione e l’utilizzazione di Apparecchi di Sollevamento e di PLE in particolare, sono
avvenute ed avvengono senza particolari difficoltà derivanti da segnalazioni di non conformità; risultava,
infatti, che la clausola di salvaguardia sia stata invocata due o tre volte, e, sembra, solo a seguito di
incidenti gravi o mortali e mai a seguito di segnalazione di non conformità conseguente a verifiche
periodiche.
A tale dato facevano riscontro in Italia due sole richieste di clausola di salvaguardia già inoltrate, di cui
un solo caso conseguente ad incidente mortale, altre richieste, 5 o 6 al momento attuale, avrebbero
seguito i primi due casi, ma altre più numerose (circa 30) ne potevano seguire man mano che venivano a
conclusione gli accertamenti delle circa settanta segnalazioni di presunta non conformità pervenute dagli
organi di vigilanza. In ogni caso, le richieste di clausola di salvaguardia, nella quasi totalità, erano sempre e
comunque conseguenti a verifiche di legge. (N.B. Questi dati si riferiscono al primo anno di insediamento
della Comitato interministeriale per la Sorveglianza di mercato presso il M.S.E.)
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Una conferma diretta di ciò, si è avuta nel corso dell’esame di una pratica riguardante un costruttore
italiano di macchine P.L.E., costruite e certificate in Italia.
Il costruttore italiano comunicava al Ministero delle Attività Produttive (M.A.P) che, delle dieci
macchine costruite -(otto vendute in Italia e due vendute all’estero)-, le otto operanti in Italia erano state
sottoposte alla procedura di ritiro dal mercato, a conclusione dell’iter legislativo previsto dall’art. 7 del DPR
459/96 su segnalazione della ASL competente, che aveva preventivamente fermato la macchina nel corso di
una verifica di legge, mentre le altre due macchine, vendute in Europa, non avevano avuto problemi di
alcun genere e operavano ivi tranquillamente da vari anni.
Si è, poi, evidenziato, nel corso della attività di Sorveglianza di Mercato, una disparità notevole di
segnalazioni di non conformità tra vari Stati e l’Italia, oltre che situazioni anomale consistenti in presunte
non conformità segnalate su una macchina, che in Italia risultava non conforme, mentre all’estero veniva
ritenuta conforme tanto da essere utilizzata normalmente.
Ciò era conseguente al fatto che, come è noto, il legislatore europeo ha demandato il regime di
verifiche ai singoli Stati (v. legge 626/94 che ha recepito, oltre ad altre, anche la direttiva 89/655/CE), ma,
facendo riferimento alle specifiche realtà legislative dei vari Stati, risulta che tale regime sia profondamente
diverso tra i vari Stati sia dal punto di vista tecnico- procedurale (obbligatorio o volontario), sia dal punto di
vista dei soggetti titolari della verifica (ispettori pubblici o privati autorizzati).
Facendo riferimento alle numerose segnalazioni pervenute da parte degli organi di vigilanza e
raffrontando i casi esaminati dall’ISPESL con i casi analoghi nella U.E., il motivo più palese che determinava
tale diversità era imputabile senz’altro al disomogeneo regime di verifiche, cui sono soggette le PLE nei vari
stati della U.E. ed in particolare con l’Italia
Era augurabile che, a questo punto, venissero prese adeguate iniziative aventi lo scopo di uniformare il
regime delle verifiche in Europa decidendo se tale regime doveva essere obbligatorio o volontario, se
doveva essere di competenza delle istituzioni pubbliche o essere trasferito a soggetti privati, identificando,
inoltre, i criteri e le caratteristiche con cui queste ultime potessero operare; tale regime avrebbe dovuto
prevedere, sempre e comunque, verifiche simili in tutti gli Stati sia nella aspetti legislativi che negli standard
di controllo.
Le conseguenze di questa diversità di controlli e di soggetti controllanti comportava i seguenti risultati:

Il primo risultato era rappresentato dal fatto che il costruttore italiano, che costruiva e vendeva
prevalentemente in uno Stato, come l’Italia, che applicava il regime obbligatorio delle verifiche fatte da
istituzioni pubbliche, veniva sottoposto ad un onere ben più pesante rispetto ad un costruttore
concorrente, che si trovava ad operare in Stati della U.E., dove la verifica era volontaria o affidata al
solo datore di lavoro e veniva effettuata da liberi professionisti o a soggetti abilitati.
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
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Un secondo risultato era quello rappresentato dal fatto che, stante la diversa tipologia di verifica, si
avevano macchine che, in certi Stati, garantivano un certo livello della sicurezza, derivante dai controlli
fatti da soggetti pubblici, mentre, in altri Stati tale livello non era garantito o perché non esistono
controlli oppure perché tali controlli erano effettuati da soggetti e modalità diversi.
Per quanto sopra, appariva evidente che non bastava assicurare che uno Stato non potesse vietare la
immissione e la messa in servizio di macchine marcate CE, salvo in casi in cui risulti che le macchine non
fossero conformi ai RES della Direttiva, ma occorreva salvaguardare anche un altro essenziale principio, non
scritto in nessun considerando ma altrettanto importante, che è quello della libera utilizzazione della
macchine negli stati della U.E.
Per libera utilizzazione delle macchine, evidentemente ed ovviamente, non si intende l’annullamento,
sic et simpliciter, dei controlli previsti dagli Stati ma, piuttosto, che il regime di verifiche dei vari Stati sia
uniformato ed abbia degli standard comuni, altrimenti le situazioni precedentemente descritte confliggono
di fatto con la libera circolazione stabilita a monte dalla stessa Direttiva, configurandosi come veri ostacoli
alla libera circolazione, traducendosi, in pratica, in un danno ingiustificato per costruttori e, soprattutto, per
gli incolpevoli utilizzatori.
In altre parole, la liberalizzazione fatta dalla Direttiva Macchine, se non accompagnata da un regime di
verifiche omogenee nei vari Stati, diventa una deregulation incontrollata, che permette di non garantire in
maniera adeguata e omogenea la sicurezza delle macchine e dei lavoratori, snaturando in questo modo
l’importanza del marchio CE.
Occorre, in definitiva, garantire che tale regime di controllo doveva prevedere, sempre e comunque,
verifiche simili in tutti gli Stati sia nella aspetti legislativi che negli standard di controllo. Solo in questo
modo poteva essere risolto il problema più importante, che è quello di garantire alle imprese e ai lavoratori
-ovunque e in ogni Stato membro - la massima correttezza e qualificazione degli interventi di vigilanza.
5.2 PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SECONDO IL D.P.R. 459/96 E D.Lgs 626/94
5.2.1
SOGGETTI ISTITUZIONALI ATTIVI NELLA SORVEGLIANZA DI MERCATO.
In via preliminare ricordo che.

I soggetti istituzionali attivi nell’attività di S.M. sono gli Organi di vigilanza territoriali (Aziende USL,
Arpa.), Ispettorati del Lavoro e l’ISPESL;

che l’Amministrazione titolare della funzione di controllo sull’applicazione del DPR 459/96 è il
M.S.E. in collaborazione con il Ministero del Lavoro, ISPESL e Coordinamento delle Regioni e delle
Provincie autonome
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
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che ai servizi delle Aziende ASL , come anche agli Ispettori del Lavoro, è riconosciuta la funzione
collaborativa di segnalazione delle macchine, che presentano deficienze ai requisiti essenziali di
sicurezza riscontrate in sede di vigilanza e di controllo.
Atteso, inoltre, che la quasi totalità delle segnalazioni di presunta non conformità provengono dalle
Aziende USL e, in misura minore, dagli Ispettorati del Lavoro, si riportano di seguito le procedure adottate da
tali soggetti istituzionali, che effettuano le segnalazioni con adeguato commento relativo alle differenze delle
procedure adottate e alle conseguenze che si generano sul mercato.
5.2.2
LE PROCEDURE ADOTTATE
5 2.3.
PROCEDURA ADOTTATA DAL FUNZIONARIO ASL O UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA (U.P.G.) VALIDA
FINO AL 2004 .
La procedura è quella riportata nelle”Linee guida per i servizi di vigilanza delle aziende USL elaborate
dal Comitato Tecnico degli Assessorati alla Sanità delle Regioni”.
Il comportamento del funzionario della ASL o dell’UPG, a fronte di un requisito essenziale di sicurezza
(R.E.S) (presunto) non conforme segue le seguenti procedure:
- Iter amministrativo, che prevede la comunicazione al M.S.E. e al Ministero del Lavoro; tale procedura
riguarda il costruttore e/o il mandatario e viene svolta nell’ambito delle azioni di controllo della
produzione industriale.
-
Iter penale, nei confronti di tutti i soggetti interessati (costruttore/mandatario, venditore, utilizzatore);
In particolare nei confronti dell’’utilizzatore viene applicata la procedura prevista da D.Lgs 758/94, che
prevede l’adozione di un provvedimento contravvenzionale accompagnato dall’emanazione di una prescrizione
contenente i termini di adeguamento. L’installazione di apprestamenti antinfortunistici da parte
dell’utilizzatore tali da eliminare le condizioni di rischio permetterà di ammettere il contravventore al
pagamento della sanzione in sede amministrativa.
In caso di particolare gravità, quando l’incolumità dei lavoratori può correre gravi rischi con il prosieguo
dell’utilizzo della macchina, i servizi (il funzionario) potranno adottare la misura cautelare del sequestro
preventivo
RISULTATI E COMMENTI
L’organo amministrativo, il Ministero Sviluppo Economico, che ha la titolarità sul giudizio di conformità
della macchina, può emettere un giudizio che non convalida la segnalazione di non conformità dell’organo di
vigilanza territoriale segnalante, giudicando in tal modo la macchina conforme al requisito essenziale di
sicurezza (R.E.S.) ritenuto, invece, non conforme dall’organo segnalante.
Si ha, quindi, una divergenza di valutazioni e soluzioni tecniche rispetto all’organo di vigilanza (o
all’organo giudiziario) circa la presunta difformità al R.E.S. segnalato e ai modi di rendere conforme la
macchina, per la quale il M.S.E. avalla la soluzione tecnica adottata del costruttore, che viene quindi giudicata
conforme alla Direttiva.
In questo caso, si hanno due soluzioni, legislativa e tecnica, radicalmente opposte anche se lecite ed
indipendenti, che creano e, di fatto, hanno già creato un’inquietante confusione sia nei costruttori sia negli
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utilizzatori con conseguente turbativa sulla libera circolazione delle macchine, oltre che notevoli danni
materiali e di immagine nei riguardi degli stessi soggetti.
Il risultato è un assurdo tecnico-amministrativo rappresentato dal fatto che la sola macchina
sanzionata dal funzionario AUSL (o dall’UPG) risulta modificata, in ottemperanza alla prescrizione fatta
dall’organo di vigilanza, mentre tutta la produzione resta immutata essendo stata giudicata conforme dal
M.S.E. autorità preposta alla S.M.
5.2.4 PROCEDURA ADOTTATA DA UN ISPETTORE DEL LAVORO.
Il comportamento dell’Ispettore del lavoro segue le procedure, impartite dal Ministero del Lavoro con
lettere circolari n° 1067 del 30 settembre 1999 e 2182 del 20 dicembre 2000 e pertanto:
- invia immediata comunicazione al Ministero dell’Industria e al Ministero del Lavoro;
-
informa, per iscritto, l’utilizzatore della riscontrata non conformità interessandolo, in attesa della
conclusione dell’iter di cui all’art. 7 del DPR 459/96, ad adottare tutte le misure alternative che garantiscano
un livello di sicurezza equivalente e comunque atte a salvaguardare l’incolumità dei lavoratori.
L’accertatore, inoltre, con il verbale di ispezione, esprimerà la riserva di adottare eventuali
provvedimenti sanzionatori al termine degli accertamenti tecnici che saranno effettuati ai sensi del citato art.7
del DPR 459/96
RISULTATI e COMMENTI
a) La procedura attuata dall’Ispettore del Lavoro rispetta in pieno la competenza del M.S.E., titolare della
Sorveglianza di mercato, in quanto, collegando la eventuale sanzione al solo e unico giudizio tecnico
emesso dallo stesso M.S.E. vengono evitati giudizi e soluzioni tecniche contrastanti tra l’organo ispettivo,
in questo caso l’Ispettorato del Lavoro, e l’autorità di S. M. che è il M.S. E..
b) Dal confronto tra le procedure applicate dall’Ispettore del lavoro -( p.to 5.2.4)- e dal funzionario ASL (o
UPG) -(p.to 5.2.3)- si evidenzia il diverso impatto che le stesse hanno sull’uso della macchina. Nel caso di
accertamento negativo dell’ispettore del lavoro, la macchina, tranne che in particolari situazioni di gravità,
continua a lavorare in attesa dell’esito finale del M.S.E. che, se negativo, determinerà anche le sanzioni
amministrative e penali nei confronti dei soggetti interessati, mentre, nell’altro caso, controllo della ASL o
UPG, la macchina, oltreché essere subito sanzionata, rimane “fuori servizio” e, quindi, inutilizzabile fino al
controllo successivo della ASL o dell’UPG.
Tutto ciò in virtù del differente atto legislativo emesso dai due verificatori e cioè la prescrizione, emessa
dall’ispettore della ASL, che è un atto di polizia giudiziaria e come tale non è ricorribile in via gerarchica o
davanti al giudice amministrativo, mentre la disposizione, emessa dall’ispettore del lavoro, è un atto
amministrativo e, come tale, è ricorribile in via gerarchica o davanti al giudice amministrativo.
A fronte di queste procedure e, soprattutto, delle ripercussioni negative sull’uso delle macchine,
aumentava il malcontento sia degli utilizzatori delle macchine sia dei costruttori delle stesse, che constatavano
come le macchine da loro prodotte e vendute, mentre in Europa lavoravano tranquillamente e raramente
erano soggette a segnalazioni, in Italia, invece, venivano sovente soggette a presunte segnalazioni, che, molte
volte, rimanevano tali, cioè, presunte mentre i danni, derivanti ai soggetti interessati (costruttori ed
utilizzatori), non erano presunti bensì reali e consistenti.
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Tale situazione divenne difficilmente comprensibile sostenibile, sia ai costruttori, europei e non, e agli
organismi notificati, per cui venne riportata in sede europea..
In sostanza la Sorveglianza di mercato in Italia, o meglio, le procedure messe in atto dallo Stato Italiano si
potevano configurare come un ostacolo alla libera circolazione della macchine (nel caso specifico le
piattaforme di lavoro elevabili), per cui venne chiesto all’Italia una giustificazione al Titolare della Sorveglianza
di mercato, cioè il M.S.E., che investì del problema il Ministero del Lavoro e della Previdenza socialeM.L.P.S.).
La risposta del M.L.P.S. arrivò puntuale, con nota del 10/05/2004 prot.15/0002239 –Direzione Generale
per la tutela delle condizioni di lavoro - DIV.VII- che così concludeva:
“La soluzione definitiva al problema segnalato, - che, in pratica, deve essere ricondotto al non corretto
comportamento dei funzionari degli organi di vigilanza- non può che essere costituita da una modifica
legislativa da apportare al decreto 758/94, che sinteticamente dovrebbe consistere nell’introdurre il principio
che “ nel caso di non conformità costruttive rilevate a carico di macchine recanti la marcatura CE, le procedure
previste dagli artt. 20 e 22 del decreto 758 debbono ritenersi sospese fino alla pronunzia dell’autorità di
controllo del mercato circa la sussistenza della non conformità rilevata”
E, d’altronde, questa interpretazione è logica e giustificata, nel senso che non può essere emesso un
giudizio tecnicamente valido, se non si esamina il fascicolo tecnico della macchina, che può essere richiesto al
costruttore solo ed esclusivamente dal M.S.E., soggetto titolare del controllo di mercato, tenendo ben
presente, inoltre, che tale richiesta deve essere limitata alla sola parte di fascicolo tecnico relativa alla
presunta non conformità segnalata.
Il risultato che si poteva e doveva attendere non poteva che essere quello di vedere i soggetti
istituzionali interessati (M.S.E. e Organi di vigilanza territoriali) attivarsi a percorrere la strada indicata nella
nota del M.L.P.S., ed invece viene aggiunta alla solita procedura un’altra completamente diversa, se non
opposta, alla suddetta nota, nel senso che viene attivitata una nuova procedura, di seguito descritta, che
aggrava di più le conseguenze negative già riportate in precedenza.
Tale procedura, dal titolo “Modalità operative per l’applicazione del titolo III del D.Lgs. 626/94 in
relazione alla emanazione del DPR 459/96”, è stata pubblicata dalla Regione Toscana. Il documento, elaborato
dal Gruppo di Lavoro Interregionale Macchine ed Impianti coordinata dalla regione Lombardia, riporta i nomi
delle Regioni che hanno predisposto il documento, in cui, tra l’altro, compare anche la collaborazione
dell’ISPESL - D.T.S - G.L.A.T., ma stranamente e opportunamente non compaiono né il Ministero dello Sviluppo
Economico, titolare del controllo di mercato, né il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Ad ogni buon conto, esaminiamo la suddetta nuova procedura, con adeguato commento.
5.2.5 NUOVA PROCEDURA ADOTTATA DAL FUNZIONARIO ASL O UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA (UPG) DAL
2004 IN CONFORMITÀ AL DOCUMENTO DELLA REGIONE TOSCANA ( ovvero Sorveglianza di mercato
parallela )
Questa nuova procedura si basa sulla sentenza n.19/98 della Corte Costituzionale, che consentiva di
accedere alla oblazione dell’art. 21, comma 2 del D.Lgs 758/94, codificandola come prescrizione “ora per
allora” per certe tipologie di reati (es. reato già consumato e non più regolarizzabile, ecc).
Questa prescrizione e, quindi, la procedura innestata su tale sentenza, modificava la precedente
procedura e venne applicata dal 2004, creando di fatto una Sorveglianza di mercato parallela, ampliando le
competenze agli Organi di vigilanza che, nella loro attività ispettiva su macchine marcate CE, potevano rilevare
e segnalare presunti reati su presunte non conformità, senza attendere il giudizio tecnico che spettava al
M.S.E., titolare della Sorveglianza di Mercato.
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Conseguentemente, il comportamento del funzionario della ASL o dell’UPG, a fronte di un RES
presunto non conforme, segue la nuova procedura, riportata dal suddetto testo del Coordinamento Tecnico
delle Regioni:
- Iter amministrativo : rimane quello previsto nella precedente procedura 5.2.3);
- Iter penale nei confronti del costruttore: Contravvenzione Art 6.c.2 del D.lgs. 626/94 in quanto la macchina
non risponde ai requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.) DELL’All. I al DPR 459/96.
Qualora il reato (costruzione o vendita) sia avvenuto fuori del territorio del servizio ASL accertatore, va inviata
segnalazione al servizio della ASL territorialmente competente, ove risiede il costruttore, ( e p.c. alla Procura)
che si attiverà per la procedura oblativa prevista da D.Lgs 758/94.
RISULTATI e COMMENTI
Con questa nuova procedura la soluzione tecnica imposta dall’organo di vigilanza territoriale non
riguarda più la singola macchina, come nel caso della procedura 6.3.2.1), ma, coinvolgendo direttamente il
costruttore, costringe lo stesso ad adeguare tutto il parco macchine già venduto e immesso sul mercato alla
soluzione tecnica imposta dalla ASL segnalante.
Per contro, se il parere emesso dal MSE è diverso e contrastante con quello emesso dalla ASL
segnalante, il costruttore è costretto ad adeguare la produzione futura alle misure correttive imposte dal
M.S.E., mentre la produzione già immessa sul mercato resterebbe modificata secondo quanto imposto dalla
ASL
Corre l’obbligo di segnalare che si sono verificati casi davvero clamorosi in cui la modifica imposta dalla
ASL per il parco macchine già vendute e successivamente comunicata al MSE dal costruttore, come soluzione
tecnica per il rischio segnalato, sia stata successivamente dichiarata addirittura pericolosa ed in contrasto con
la Direttiva Macchine da parte del MSE su conforme e motivato parere dell’ISPESL
Ogni commento è superfluo, ma resta chiarito il motivo per cui questa procedura si configurava come
una Sorveglianza di mercato parallela, le cui anomalie ricadevano inequivocabilmente solo sul costruttore e
sull’utilizzatore-datore di lavoro.
Credo che a questo punto ci siano molti spunti sui cui riflettere e cercare di portare avanti un linea più
consona agli interessi dei costruttori, dei datori di lavoro italiani, senza, per questo, venire meno al rispetto
della legge e della sicurezza dei lavoratori.
6.
6.1
LE REALTA’ ITALIANE
La prima realtà è quella che le verifiche vengono eseguite secondo modalità tecnico- amministrative
diverse tra i vari soggetti su nominati.
Come risulta, infatti, dalle segnalazioni pervenute, si è riscontrato che:
•
alcuni organi di vigilanza (ASL o ARPA), interpretano la verifica come un semplice accertamento volto ad
accertare che le PLE siano costruite come dichiarato dal costruttore anziché come verifica della
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rispondenza della macchina ai RES della Direttiva, emettendo, così, un verbale di verifica che attesta
impropriamente la conformità di tali macchine alle norme antinfortunistiche.
•
che altre ASL, invece, interpretando nel giusto senso la verifica ed intervenendo successivamente per
verifiche periodiche sulle stesse macchine, le dichiarano, non conformi alla Direttiva e, pertanto, oltre ad
emettere verbali negativi ai fini della sicurezza inviano la pertinente segnalazione ai Ministeri
competenti.
Il risultato è un assurdo tecnico-amministrativo per cui, in Italia, macchine identiche, costruite dalla
stessa ditta, in alcune regioni hanno avuto verbali positivi ai fini della sicurezza mentre in altre regioni
vengono dichiarate non adeguate ai fini della sicurezza.
A dimostrazione di tale assurde situazioni, sono state segnalate al MAP e, successivamente resi noti,
casi di macchine che, per vari anni, avevano avuto una verifica positiva da parte dell’organo di vigilanza di
una Regione per poi venir fermate, se non addirittura sequestrate, su richiesta dell’organo di vigilanza
allorché la stessa macchina veniva verificata in un’ altra Regione, ove era stata trasferita.
Quanto sopra evidenziato non vuol essere una critica a chi effettua le verifiche di legge con serietà e
professionalità, nonostante le indubbie difficoltà derivanti da un quadro normativo molto complesso e in
continua evoluzione; va, anzi, evidenziato che il lavoro fatto dagli organi di vigilanza è stato ed è
tecnicamente corretto e professionale e, soprattutto, utile anche agli organi istituzionali preposti alla
Sorveglianza di Mercato per le problematiche sollevate, che sono state poi oggetto di ulteriori
approfondimenti volti a migliorare sia le verifiche che le revisioni della norma pertinente.
6.2 La seconda realtà che si è constatata e che deve essere segnalata è la seguente.
Succedeva ancora che un R. E..S., segnalato da un organo di vigilanza come presunto non conforme,
riceveva una risposta dal Ministero delle Attività Produttive, per la quale RES viene ritenuto invece
conforme alla Direttiva in base a motivata relazione dell’ISPESL.
Si verificava, in alcuni casi, in particolare da parte dell’organo di vigilanza territoriale segnalante, un rifiuto
ad accettare tale conclusione; rifiuto dimostrato dal fatto che, successivamente, pervenivano ulteriori
segnalazioni da parte della stesso organo di vigilanza in cui veniva segnalato ancora lo stesso presunto RES
non conforme sia sulle stesse macchine sia su macchine simili ma di costruttori diversi.
6.3 La terza realtà, che potrebbe presentarsi ma che sarebbe solo ipotetica, in quanto non risulta essere stata
mai intrapresa e che assommerebbe tutti i casi precedenti è data dal caso in cui il destinatario di un
provvedimento prescrittivo rifiuti di darvi adempimento, contestando, ad esempio, o la violazione o
l’incongruità sia della modalità sia del tempo di adeguamento e continui, pertanto a produrre le macchine
come prima.
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Lo scenario che ne deriverebbe potrebbe essere il seguente:
1°caso: i due organi, amministrativo e giudiziario, condividono la segnalazione dell’U.P.G.
Il costruttore incorre in un sequestro preventivo da parte della magistratura a seguito del procedimento
penale iniziato con la segnalazione dell’ufficiale di polizia giudiziaria; Il costruttore, inoltre viene
raggiunto da un provvedimento amministrativo da parte del Ministero delle Attività Produttive,
comportante o delle azioni correttive come richiesto dall’organo di vigilanza oppure, in caso di
inadempienza, da un ritiro temporaneo dal mercato in base all’art. 7 del DPR 459/96.
2°caso: l’organo amministrativo ha una divergenza di valutazioni e soluzioni tecniche rispetto all’organo
giudiziario circa la presunta difformità al RES segnalato e ai modi di rendere conforme la macchina,
avallando in tal modo la tesi oppositiva del costruttore.
In questo caso si avrebbero due soluzioni, legislativa e tecnica, radicalmente opposte anche se lecite
ed indipendenti, che creerebbero e, di fatto, hanno già creato un’ulteriore inquietante confusione sia
nei costruttori sia negli utilizzatori con conseguente turbativa sulla libera circolazione delle macchine
oltre che notevoli danni materiali e morali nei riguardi degli stessi soggetti.
Dai casi su riportati discendono due domande:
- Prima Domanda: Se il costruttore ricorre in sede europea ed consegue un parere positivo da parte della
Commissione, quale iniziativa è prevista dagli organi amministrativo e giudiziario a risarcimento dei
danni conseguenti alle rispettive azioni correttive e penali imposte al costruttore?
- Seconda Domanda: A chi spetta il potere di decidere sulla conformità o meno di un RES e,
conseguentemente, anche sulla responsabilità relativa alla sicurezza della macchina? E’
ragionevolmente giustificabile che un giudizio espresso da un istituto di stato (ISPESL) e fatto proprio
dal Ministero delle Attività Produttive, cui spetta il compito di sorveglianza del mercato, possa
essere contestato da un organo di vigilanza dello stesso Stato?
Le suddette realtà provengono del mercato e evidenziano situazioni tali da porre responsabili domande a
tutti coloro che sono deputati a ristabilire regole certe di mercato, basate su un imparziale comportamento
e giudizio.
Dopo otto anni di vigenza della Direttiva macchine è lecito attendersi che sia giunto il momento non più
differibile in cui i soggetti responsabili assolvano all’obbligo di esaminare tali deprecabili situazioni ed
approntare gli opportuni rimedi sia in campo nazionale che comunitario.
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Di certo, questo diversità di comportamento lede il principio fondamentale su cui è basata la Direttiva
macchine che è quello di non ostacolare la libera circolazione delle macchine marcate Ce nel mercato della
UE.
Tali risultati sono clamorosamente sotto gli occhi di tutti e non hanno fino ad ora dato adito ad alcuna
considerazione o tentativo di risoluzione ancorché tale anomalia, deleteria sia all’uniforme applicazione
della Direttiva macchine sia alla libera circolazione delle stesse, sia stata più volte segnalata al ”Gruppo
tecnico interregionale macchine sull’applicazione del D.P.R. 459/96” del Coordinamento Stato - Regioni..
Da quanto sopra riportato si appalesano chiaramente le cause che determinano comportamenti così
dissimili.
Per quanto riguarda le summenzionate difformità tecnico-amministrative sulle modalità di verifiche in
Italia è augurabile nell’interesse di tutti che le stesse vengano al più presto risolte nell’ambito del
Coordinamento Stato-Regioni.
Alla luce della analisi fatta sia sulla situazione europea e ancor di più su quella italiana, occorre
intervenire nelle sedi deputate per una uniforme ed omogenea applicazione della Direttiva Macchine.

Per quanto riguarda invece le diversità legislative in Italia, è in fase di approvazione il “Testo Unico
della sicurezza e della salute dei lavoratori”, che, è auspicabile, possa rappresentare una notevole
semplificazione ( ??? ) sia per i verificatori sia anche per i costruttori e gli utilizzatori.
N.B. Questo è quanto scrivevo dopo otto anni di applicazione della Direttiva macchine, cioè nell’anno
2004.
Ora nel 2013 sono vigenti il D. Lgs n° 81/08 ed il D. M. 11 aprile 2011 che, dopo vari rinvii, trova
applicazione dopo più di un anno dell’emanazione dello stesso decreto, e, pertanto, si possono
analizzare le semplificazioni che mi auguravo nel 2004.
7. PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SECONDO IL D. Lgs. 81/08
a) Restano immutati:


Il comitato di Sorveglianza interministeriale
i soggetti competenti, gli organi tecnici e il ruolo degli organismi di vigilanza.
b) Le violazioni
• le violazioni del datore di lavoro-utilizzatore (art. 70, comma 1): Messa a disposizione di macchine
marcate CE non conformi ai RES;
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• le violazioni del datore (art. 71, comma 1): il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature
conformi ai requisiti di cui all’art.precedente ecc.
La contestazione dei precedenti articoli per il datore di lavoro- utilizzatore si attiva solo in presenza di
inosservanze palesi.
• le violazioni del fabbricante (art. 23 del D. LGS 81/08): immissione sul mercato (costruzione e vendita)
di macchine marcate CE non conformi ai RES.
c) La segnalazione
•
La segnalazione da parte degli organi di vigilanza in caso di non rispondenza a uno o più R.E.S.
all’autorità nazionale di sorveglianza di mercato competente (art. 70 -comma 4).
•
l’applicazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 da parte dell’organo di vigilanza nei confronti:
a) del datore di lavoro utilizzatore per mancata rispondenza a uno o più requisiti mediante
prescrizione a rimuovere la situazione di rischio;
b) nei confronti del fabbricante e dei soggetti della distribuzione alla conclusione dell’accertamento
tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza di mercato
In definitiva, ci sono voluti 4 anni, dal 2004 al 2008 ( D.Lgs 81/08: art. 70, comma 4.b) per uniformare
una procedura di Sorveglianza di mercato, facendo applicare agli organi di vigilanza la stessa procedura
applicata dagli ispettori del lavoro dall’inizio della Sorveglianza di mercato e ,peraltro, suggerita, già nel 2004,
al M.S.E. dal M.L.P.S. con la lettera su riportata del 10/05/2004 prot.15/0002239 – Direzione Generale per la
tutela delle condizioni di lavoro - DIV.VII-, eliminando di fatto quella “Sorveglianza di mercato parallela”
descritta nel precedente punto 5.2.5..
CONCLUSIONE
Riporto, a titolo semplicemente informativo e storico, quanto detto, nel primo rapporto biennale
dell’ISPESL sulla Sorveglianza di Mercato svoltosi a Milano il 18 ottobre 1998, dal dott. Angelo Culotta,
dirigente delle sezioni penali della Pretura di Milano:
“Meritevole di attento esame è tutta la problematica relativa alle situazioni difficili, dovute al sistema
dei controlli demandati ai competenti organi pubblici amministrativi e all’intersecarsi di essi con l’intervento
ispettivo degli ufficiali di polizia giudiziaria, con l’eventuale provvedimento dell’azione penale per le riscontrate
violazioni dell’art. 6 del D.Lgs 626/94 e alla possibile sovrapposizione di provvedimenti di sequestro preventivo
e di ritiro dal mercato di macchine irregolari ed infine alle questioni di diritto transitorio”.
L’attento esame, richiesto da dott. Culotta nel 1998, ha trovato, forse, una parziale applicazione con il
D.Lgs 81/08, dopo 10 anni, durante i quali la Sorveglianza di mercato, in molti casi, non ha favorito, con le
procedure adottate, lo sviluppo e lo stimolo alla crescita delle attività produttive dell’’Italia.a
A riprova di ciò, ritengo indicativo e pertinente riportare un post-scriptum di una lettera, con la quale
un costruttore italiano accompagnava la documentazione richiesta dal M.S.E per una sua macchina che, nel
1998, era stata oggetto di segnalazione di non conformità,. “speriamo vivamente, dopo questo adempimento,
di aver esaurito definitivamente le Vostre richieste, che, anche se formalmente fossero giustificate, non ci
sollevano dallo sconforto di non aver avuto dai nostri Ministeri italiani alcun aiuto per il nostro ingrato lavoro.
Siamo già oppressi da una grave recessione, da una feroce concorrenza straniera e questi ulteriori aggravi
burocratici ci inducono un forte desiderio di cessare l’attività industriale che avevamo iniziato con grande
entusiasmo.”
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Siamo appena nell’anno 1998 e già i costruttori lanciavano segnali di allarme e preoccupazione per
l’economia italiana, che doveva affrontare un mercato sempre più difficile ed aggressivo, lasciando
all’imprenditore - datore di lavoro la convinzione che era solo ad affrontare un mercato enormemente
competitivo senza l’aiuto dello Stato per cui ed in cui lavora e produce ricchezza ma, anzi, subendo dallo
stesso solo procedure e controlli incoerenti tra di loro e perciò automaticamente dannosi.
Lo Stato attraverso una burocrazia attenta e sensibile potrebbe e dovrebbe rimuovere tali ostacoli a
tutto vantaggio non solo del mondo imprenditoriale ma anche di se stessa, in termini di serietà dei controlli
effettuati e di credibilità nei confronti dei soggetti controllati e degli atri Stati membri della U.E..
Ing. Antonio Luigi Di Renzo
Roma 13/03/2013
INTERVENTO ING. CANDREVA
Inail e Comitato tecnico Regionale dovrebbero accordarsi nella risoluzione delle istanze problematiche, per
esempio relative alla sicurezza.
SE SI RAGGIUNGE L’UNANIMITA’ SOLO SU ALCUNI PUNTI SI INIZI INTANTO A PUBBLICARE QUESTI.
DM 4/2/2011 Lavori sotto tensione
- Criteri per il rilascio di autorizzazione
- Requisiti per i soggetti formatori
Entro il 27 aprile terminano i transitori e i soggetti che non si adeguano perderanno la possibilità di svolgere
lavori sotto tensione.
Accordo Stato-Regioni ex art.73 D. lgs. 81/08
Attrezzature per cui è richiesta l’abilitazione
Modalità di riconoscimento
Soggetti formatori
Durata
Requisiti minimi di validità
Art. 71 comma 8
Compiti del datore di lavoro.
I soggetti abilitati non possono dare consulenza.
30 gg per le verifiche ASL
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60 gg per verifiche INAIL
Impegno al rispetto dei termini.
Relazione di accompagnamento al Parlamento delle disposizioni integrative e correttive.
Obiettivi del legislatore:
-
Fornire certezza al datore di lavoro
Azzerare l’arretrato
Soggetto titolare della funzione fa la verifica:
-
in modo diretto su richiesta
su iniziativa INAIL
Tariffe: omnicomprensive
Commissione Ministeriale.
Tutte e 5 le istituzioni devono essere d’accordo. Unanimità per emanazione dei DM.
Se non c’è accordo bisogna staccare, riflettere, ripensarci.
Un soggetto abilitato deve decidere se fare indagini preliminari o direttamente verifiche.
Non deve fare richiesti inconferenti al datore di lavoro, non deve esagerare.
I compensi dovuti a Soggetti Abilitati non devono differire in eccesso o in difetto del 15%
Contratti di fitto/comodato nelle sedi regionali
I 30 gg per verifiche ASL partono dal momento della richiesta completa ed efficace del datore di lavoro.
Circolari che indicano:
- quali attrezzature sono o non sono soggette a verifiche
-
modalità di richiesta delle verifiche (pec, fax, raccomandata)
Interruzione o sospensione dei termini:
-
interruzione per cause indipendenti dalla volontà
sospensione quando è necessaria documentazione
Problema della migrazione dei Verificatori da un Soggetto Abilitato ad un altro.
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INTERVENTO DOTT. TRIFILETTI
Grazie per l’invito, torno tra Voi dopo l’incontro del decennale, a Torino.
Saluti ed auguri per il Presidente Lentini
Importanza del settore delle verifiche di conformità. Per l’economia italiana; solo gli ooddcc sotto
accreditamento (esclusi laboratori, fatturano oltre 300 milioni di euro).
Hanno un ruolo essenziale per uscire dalla crisi e possono essere una leva nelle politiche di sviluppo.
L’affidabilità del sistema è imprescindibile.
A 5 anni di distanza, nessun ripensamento: il quadro normativo comunitario consolida il NLF.
Due novità recenti.
1. Pacchetto sicurezza, fortemente incentrato sulla sorveglianza del mercato; attività che si scorpora dal
765, per una visione organica, con nuovi strumenti, più coordinati. L’accreditamento non è toccato
dalle novità normative (proposti nuovi regolamenti), ma rimane un tool fondamentale, nella
ripartizione dei compiti, ispirata alla sussidiarietà;
2. Revisione della “guida blu”, attualmente in bozza. Niente rivoluzioni, ma consolidamento delle scelte
politiche alla base del NLF (accreditamento, autorità di designazione/notifica, gruppi degli NNBB, etc.).
L’art. 5 comma 2, viene visto ancora solo come un’opzione residuale.
Con il passaggio ad ACCREDIA delle attività regolamentate, crescono compiti e responsabilità, ma rimane una
grande consapevolezza sulla necessità di tenere un saldo rapporto con le Autorità Pubbliche, ma anche con gli
OdC accreditati e le imprese.
La struttura è sempre impegnata a dialogare con le associazioni. Rapporto privilegiato. Soci o non soci.
La questione è sempre stata all’attenzione degli organi.
Confermiamo, dunque, una scelta di fondo per i rapporti con la PPAA: non solo un ruolo di rilievo nella
costruzione (Ministeri soci di diritto, comitato PPAA, etc. ), ma agiamo solo in base ad atti formali ed
integrando le attività (CSA, ispettori pubblici), strettissimo il rapporto col MSE; ruoli distinti, ma
complementari. Posizioni condivise e solidali verso la Commissione Europea
In estate saranno due anni di distanza dal Decreto per la direttiva giocattoli e le convenzioni con MSE, MLPS,
MIT e MATTM.
Bilancio dell’attività (dati a febbraio).
263 domande
243 accettate. Su queste
217 offerte sottoscritte (89%)
197 esami documentali (81%) 2 su 3 negativi; negativo 1 su 4 dei secondi.
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Anno XV n. 04 – APRILE 2013
124 con visita in sede (57% delle offerte accettate) 37% supplementari.
104 accreditamenti (48%).
Per la direttiva ascensori (1/3 delle attività …), rispettivamente
93 domande
84 accettate. Su queste
76 offerte sottoscritte (90%)
65 esami documentali (77%) 2 su 3 negativi; negativo 1 su 4 dei secondi.
37 con visita in sede (49% delle offerte accettate) 32% supplementari.
25 accreditamenti (33%).
Tariffe: abbiamo fatto uno sforzo per i regolamentati che, alla luce dei primi dati, ha determinato una
situazione di favore. Tutela e grande attenzione da parte della CSI e delle organizzazioni d’impresa.
Ma un ente solido e patrimonializzato è garanzia di indipende
INTERVENTO ING. CAVANNA
Il ruolo della normazione in Italia -Il ruolo dell'UNI nella elaborazione della
normativa utilizzata per i riferimenti tecnici.-23 Marzo
Il termine “normazione” deriva dal latino “norma” e significa ‘regola”
la storia della normazione ha sempre accompagnato quella dell'uomo sin dai primordi, trasformandosi da
esigenza spontanea a vera e propria
attività codificata che ha sostenuto, nel tempo, lo sviluppo economico e sociale. La normazione tecnica, quale
frutto di un bisogno riconosciuto e condiviso, ha saputo adeguare il proprio campo di attività ed il proprio
ruolo per rispondere alle richieste del mercato e della società.
Come è riportato nel libro pubblicato dall’UNI “Le regole del gioco“, da cui ho tratto alcuni riferimenti storici e
concettuali, la mentalità normativa si è manifestata già agli inizi della civiltà, quando l'uomo ha cominciato ad
avere la necessità di consuetudini e di regole alle quali attenersi per facilitare le proprie relazioni nella
comunità sociale, con le attività di scambio in primis.
Per quanto l'«unificazione» fosse un'esigenza comune a diversi popoli, fu in
realtà a partire dal V secolo a.C. che acquisì particolare valore, ovvero quando
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la vastità dei territori occupati da Alessandro Magno moltiplicò ulteriormente le dimensioni del mercato in cui
avvenivano gli scambi
Ai Romani, in particolare, dobbiamo la comprensione dell'importanza
strategica dell'unificazione e la sua applicazione in molteplici ambiti, in primis
quello edilizio, dove vennero definiti precisi parametri di produzione. Furono
loro a comprendere la necessità di potersi giovare per tutte le opere di tipologie di laterizi “standard”,
caratterizzati da precise dimensioni, uguali ovunque
venissero realizzati e garantiti da un bollo che ne comprovava la conformità alla “norma”, la data e la
provenienza. Tutte le opere che realizzarono prevedevano perciò l'impiego di soli due tipi di mattoni, il
bipedalis (cm 59,2 x 59,2 x 4) e il sesquipedalis (cm 44,4 x 44,4 x 4),
Attualmente ,come è noto, gli enti italiani preposti all’attività normativa sono l’UNI e il CEI ,che si occupa della
parte elettrica e che come tali sono stati riconfermati alla Commissione Europea dal Ministero dello Sviluppo
Economico in applicazione dell’art 27 del regolamento UE N° 1025/2012.
Il Ministero ha inoltre richiesto ai due enti la questione dell’interfacciamento nazionale con l’ETSI.(Istituto
europeo per le norme di telecomunicazione),ruolo svolto in passato dal CONCIT.I colloqui che oltre all’UNI e al
CEI vedono coinvolti l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione ed il
ministero dello Sviluppo Economico sono già in fase avanzata e dovrebbero presto portare ad un soluzione
condivisa
La struttura tecnica dell’UNI comprende attualmente 52 Commissioni tecniche che si occupano dei settori più
diversi che vanno dalle costruzioni ai prodotti alimentari, dalle macchine utensili agli ascensori,dalle piastrelle
alle malte cementizie,dagli impianti a gas combustibile ai loro componenti ecc.
Appare oramai indiscutibile che realizzare un prodotto o un impianto secondo le norme UNI significa
realizzarlo a regola d’arte e quindi secondo canoni di sicurezza e qualità.
Per quanto riguarda gli organismi di valutazione della conformità l’UNI fornisce il proprio contributo ai tavoli
internazionali/europei ISO-CASCO e CEN TC-1 che hanno predisposto le norme della serie UNI EN ISO 17000
attraverso la Commissione tecnica “ Valutazione della Conformità”.
Il quadro internazionale e comunitario.
L’attività normativa europea e internazionale rappresenta ormai la maggioranza della produzione normativa
nazionale dell’UNI. Quest’attività si sviluppa attraverso specifici Comitati Tecnici (Technical Committees- TC)
CEN (Comitato Europeo di Normazione) e ISO (Organizzazione internazionale di normazione), cui partecipano i
vari rappresentanti e gli esperti nominati dagli Enti di Normazione nazionali. A loro volta questi Comitati si
articolano in Gruppi di Lavoro (Working Groups), aventi l’obiettivo di studiare in modo specifico i progetti di
norma. Il contesto europeo del CEN e quello mondiale dell’ISO rappresentano oggi i veri motori per lo sviluppo
delle attività di normativa tecnica e questo fenomeno è accompagnato dalla tendenza sempre più forte, da
parte di alcuni Enti di normazione nazionali, di influenzarne i lavori, trasferendo le conoscenze contenute nelle
loro norme nazionali in un contesto globale. Infatti, un ruolo chiave che permette di influire sullo sviluppo
delle norme è rappresentato dalla possibilità di coordinare i lavori internazionali, tramite la gestione diretta
delle segreterie dei Comitati Tecnici CEN e ISO da parte degli Enti di Normazione nazionali, e/o di acquisire il
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coordinamento delle attività dei loro Gruppi di Lavoro. Anche a livello UNI sono stati attuati, negli anni, dei
piani per l’acquisizione di Segreterie di Comitati Tecnici CEN e ISO, con l’obiettivo di proporre nel contesto
internazionale attività normative, basate su esperienze acquisite dall’applicazione di norme UNI, o per
proporre nuove soluzioni tecniche da accogliere in futuri documenti CEN e ISO. Molto evidente è stata l’azione
dell’UNI e dei suoi soci per l’acquisizione di Working Groups di specifico interesse, con l’obiettivo di realizzare
in ambito internazionale quei documenti normativi ritenuti necessari all’industria nazionale, utilizzando
strutture di gruppi tecnici molto flessibili e dinamiche.
1 Il posizionamento dell’UNI nel contesto CEN e ISO
I Comitati Tecnici CEN gestiti direttamente dall’UNI a livello europeo corrispondono, ad oggi, a un numero di
30 Segreterie di Comitati Tecnici (CEN/TC), mentre la partecipazione UNI nella gestione dei CEN Working
Groups (CEN/WG) è molto più ampia e corrisponde attualmente a 126 Organi Tecnici.
Nella classifica europea degli incarichi acquisiti dai vari Enti di Normazione nazionali, per la gestione dei CEN/
TC, l’UNI si colloca in quarta posizione, dopo DIN (Ente tedesco di normazione), AFNOR (Ente francese di
normazione), BSI (Ente inglese di normazione) e prima del NEN (Ente olandese di normazione).
In particolare la situazione risulta essere come segue:
Prospetto 1 - ATTIVITA’ CEN - CLASSIFICA DEGLI INCARICHI ASSUNTI DAGLI ENTI DI NORMAZIONE –
COMITATI TECNICI
Ente di Normazione Numero di Segreterie CEN/TC affidate
DIN (Germania)
AFNOR (Francia)
BSI (Inghilterra)
UNI (Italia)
NEN (Paesi Bassi)
AENOR (Spagna)
ASI (Austria)
SIS (Svezia)
NBN (Belgio)
SNV (Svizzera)
SFS (Finlandia)
SN (Norvegia)
92
76
38
30
27
12
11
10
7
7
2
1
Prospetto 2 - ATTIVITA’ CEN - CLASSIFICA DEGLI INCARICHI ASSUNTI DAGLI ENTI DI NORMAZIONE – GRUPPI
DI LAVORO (Working Groups)
Ente di Normazione Numero di Segreterie CEN/WG affidate
DIN (Germania)
AFNOR (Francia)
BSI (Inghilterra)
UNI (Italia)
NEN (Paesi Bassi)
SIS (Svezia)
NBN (Belgio)
SN (Norvegia)
ASI (Austria)
AENOR (Spagna)
SNV (Svizzera)
SFS (Finlandia)
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411
223
221
126
75
46
34
28
25
23
19
13
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A livello mondiale la situazione dei Comitati Tecnici ISO affidati all’UNI è diversa: ad oggi sono 2 i Comitati
Tecnici ISO (ISO/TC) a gestione italiana mentre i Sottocomitati (ISO/SC) sono 14 e i Working Group (ISO/WG)
sono 46
Conclusioni
Nella società di oggi ricoprire un ruolo attivo all'interno di organismi quali UNI; CEI; costituisce per un ‘azienda
uno strumento strategico chiave sia per avvicinarsi e superare i propri competitors sia per immettere sul
mercato prodotti sempre più validi e sicuri rispondenti a conoscenze tecniche consolidate e note a livello
internazionale.
Dagli elementi esposti emerge in particolare come l’UNI svolga per l’Italia un ampio ruolo strategico in
moltissimi settori anche ,a volte, non strettamente connessi all’attività economica del paese ed il livello
normativo attuale dovrebbe essere difeso, penso, da visioni a volte pauperistiche e riduttive della sua attività.
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INTERVENTO ING. VARISCO
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Questa è una e-mail di contatto dal sito > http://www.union-associazione.net/
Buon giorno. Sono un ingegnere di Taranto. In collaborazione con un amico stiamo per aprire una società di
rivendita di turbine eoliche rigenerate:
la nostra attività consiste nel comprare turbine eoliche all'estero (prevalentemente Danimarca e Germania),
ripristinarle (sostituzione generatore, cuscinetti, parti di usura...) e rivenderle al cliente finale.
In più si offre il servizio di installazione, avviamento e assistenza post-vendita. Abbiamo degli obblighi dal
punto di vista della Direttiva Macchine? Quasi tutti i prodotti che trattiamo sono di produzione antecedente al
2006. Io posso rilasciare il certificato di conformità?
Sono iscritto all'Ordine Professionale della mia Provincia e iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale di Taranto.
Spero possiate aiutarmi con questo delicato aspetto.
Porgo cordiali saluti.
(e-mail firmata)
--Trasmettere a Ing.Varisco, pregandolo di darci risposta nel merito, quindi, inviare agli interessati con:
''Si trasmette la risposta fornitaci dal nostro consulente esperto in materia di direttiva macchine.
Il quesito e la risposta saranno pubblicati sul prossimo numero del ns/organo di stampa.
I migliori saluti
Co.Segreteria
--La risposta è positiva.
La direttiva macchine deve essere rispettata perché si tratta di immissione sul mercato di una macchina.
Giovanni Varisco
--In relazione al quesito, si inoltra la risposta pervenutaci dal ns/ consulente di direttiva macchine.
Tale risposta è positiva.
Le turbine immesse comunque sul mercato, in quanto rientranti nelle ''macchine'', prevedono il pedissequo
rispetto della direttiva specifica.
I migliori saluti
Presidente Union
Dr.Iginio Lentini
Questa è una e-mail di contatto dal sito http://www.union-associazione.net/
Gent.mi, mi servirebbe ricevere da voi un informazione.
Qual è la norma che esattamente disciplina il giusto livellamento della cabina di un ascensore condominiale ai
piani? Ovvero qual è il dislivello consentito per poter dire che l'ascensore è in sicurezza?
Sperando in una vostra cortese risposta vi ringrazio fin d'ora
(e-mail firmata)
--Egregio Sig................,
ho trasmesso la Sua richiesta al dirett.tecnico dell'INCSA srl, Ing.Massimo Claudi che Le risponderà
direttamente nel breve volgere di qualche giorno.
I migliori saluti
Presidente Union
Dr.Iginio Lentini
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Anno XV n. 04 – APRILE 2013
From: Dott. Iginio Lentini - Presidente UNION
Sent: Friday, March 15, 2013 6:21 PM
To: Avv. Pietro De Santis
Subject: Re: I.N.C.S.A. S.r.l. ed altri/MSE, sentenza n. 3285/12 del TAR Lazio.
Egregio Avvocato,
io ''sarei'' sempre per la linea morbida, restituendo due carezze quando ne ricevessi una,
tuttavia, la vita sociale, istituzionale, associativa, professionale va sempre piu' verso quel baratro, talvolta
indecifrabile, del pressapochismo (assenza di serietà), delle promesse mancate(assenza di fiducia ),
dell'egoismo sfrenato (nessun rispetto del valore umano), per cui, giocoforza a chi si comporta lealmente
(sparuti uccellini nel bosco cruento), non solo non ne viene riconosciuto, laddove va -come nella fattispecie a
difendersi, ma seppure si azzarda (il senso della Sua è questo....) a difendere quanto poi alla fine gli è stato
(miseramente) riconosciuto, è ulteriormente vessato da tali situazioni: veda, non si tratta dell'importo, ma
della soddisfazione, dopo aver penato tanto e speso altrettanto, di avere tangibilmente proprio quel poco.
Accetto, in linea con le considerazioni-pensiero di cui sopra, di attendere ancora ma non per molto!
Cordiali saluti
Dr.I.Lentini
Presidente UNION
From: Avv. Pietro De Santis
Sent: Friday, March 15, 2013 5:31 PM
To: Dott. Iginio Lentini - Presidente UNION
Subject: Re: I.N.C.S.A. S.r.l. ed altri/MSE, sentenza n. 3285/12 del TAR Lazio.
Gent. mo Dott. Lentini,
Poiché disponiamo di una sentenza, possiamo procedere con precetto e successivo
eventuale pignoramento. Considerato che capita (e capiterà) di trovarsi diverse volte in conflitto con il
Ministero, forse in questo caso potremmo aspettare ancora un poco il pagamento bonario, trattandosi di
somma non molto elevata da ripartire tra diversi soggetti. Se invece preferisce abbandonare la linea morbida,
potrei inviare una mia risposta con la quale avverto che, in mancanza di saldo entro la fine di aprile 2013,
avvieremo un'esecuzione.
In attesa di Suo riscontro, Le porgo i miei più
Cordiali saluti
Avv. Pietro De Santis
*****
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Anno XV n. 04 – APRILE 2013
From: Dott. Iginio Lentini - Presidente UNION
Sent: Friday, March 15, 2013 12:53 PM
To: Avv. Pietro De Santis
Subject: Re: I.N.C.S.A. S.r.l. ed altri/MSE, sentenza n. 3285/12 del TAR Lazio.
Egregio Avvocato,
.....che vordì (alla romana...): significa che dopo un anno di attesa il loro debito rientrerebbe tra
quelli di cui alle normali fatture che la P.A. deve saldare per servizi e prodotti resi dalle imprese ? Non mi pare
che vi sia attinenza con quanto deciso da un Tribunale che deve pur avere un tragitto
diverso, trattandosi (io cos' lo interpreto!) di un credito privilegiato.
Quindi, se io mi opponessi a tale loro camuffata resistenza, non potrei far nulla (solo perchè
la P.A. ha sempre ragione......specialmente
quando ha torto????).
Rimango in attesa di spiegazione di quest'ennesima stranezza tutta italiana!
Cordialità
I.Lentini
presidente Union
From: Avv. Pietro De Santis
Sent: Friday, March 15, 2013 9:22 AM
To: Dott. Iginio Lentini
Subject: Fw: I.N.C.S.A. S.r.l. ed altri/MSE, sentenza n. 3285/12 del TAR Lazio.
Gent. mo Dott. Lentini,
Le inoltro l'ultimo scambio di corrispondenza intercorso con il Ministero.
Cordiali saluti
Avv. Pietro De Santis
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Anno XV n. 04 – APRILE 2013
From: Francesco Ferrara
Sent: Thursday, March 14, 2013 2:21 PM
To: 'Avv. Pietro De Santis'
Cc: 'Lucia Proietti' ; 'Giulietta Belli' ; 'Fabiola Manzo'
Subject: R: I.N.C.S.A. S.r.l. ed altri/MSE, sentenza n. 3285/12 del TAR Lazio.
Gentile avvocato,
Le comunico che il credito in oggetto è stato inserito tra le variazioni di bilancio di dicembre 2012.
Non appena i fondi saranno disponibili sarò nostra cura provvedere tempestivamente,
grazie
Francesco Ferrara
Da: Avv. Pietro De Santis [mailto:[email protected]]
Inviato: giovedì 14 marzo 2013 10.38
To: Francesco Ferrara
Oggetto: R: I.N.C.S.A. S.r.l. ed altri/MSE, sentenza n. 3285/12 del TAR Lazio.
Preg. mo Dott. Ferrara,
Le comunico che la parte mia assistita mi sta sollecitando al recupero delle somme portate dalla sentenza in
oggetto. La prego, quindi, di farmi sapere per quando è previsto il pagamento.
Con i migliori saluti
Avv. Pietro De Santis
*****
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Anno XV n. 04 – APRILE 2013
Gentilissimi tutti,
ho ritenuto doveroso anticipare a Voi - che conoscete da vicino il dr.Iacuzio - la sua decisione di lasciare
l'incarico che personalmente avevo proposto gli fosse affidato dall'Union per l'assolvimento dell'importante ed impegnativo - compito di Direttore Operativo.
Assolutamente condividendo le motivazioni dell'impedimento della sua continuazione, seppure dispiaciuto di
non poter contare, direttamente, della sua preziosa opera, ho, assolutamente spontaneo, sentito il bisogno di
trasmettergli le espressioni piu' sincere del mio personale e vivo ringraziamento, accomunandolo a quello di
tutta l'Un.i.o.n., per l'apporto da egli profuso per l'Associazione.
Con i piu' cordiali saluti.
Iginio S.Lentini
Presidente Un.i.o.n.
From: Enzo Iacuzio
Sent: Friday, April 19, 2013 7:00 PM
To: Dott. Iginio Lentini - IPad
Subject: Dimissioni da incarichi ricevuti dall’Associazione UNION
Spett. UNION
C.A. Gent. Presidente Dr. Iginio Lentini
Spett. UNION e Gent. Presidente Dr. Iginio Lentini,
con la presente comunico, a far data da oggi, le mie formali dimissioni dagli incarichi ricevuti dall’Associazione
UNION, che a suo tempo mi sono stati conferiti e di cui ringrazio per la fiducia accordatami. Tali dimissioni
sono dovute a sopraggiunti motivi personali che mi impediscono di continuare a provvedere agli incarichi,
pertanto, sin da oggi assicuro, a tutela della stessa Associazione, che per gli incarichi precedentemente
conferitomi non rappresenterò più l’Associazione negli ambiti così come precedentemente concordati.
Colgo l’occasione per comunicare che la posta email da me aperta, con indirizzo [email protected],
ha la seguente password: .................... La presente email verificate, eventualmente, se gestirla (CAMBIANDO
PASSWORD) o provvedere alla sua eliminazione. Inoltre, sarà mia cura consegnare al più presto i biglietti da
visita che gentilmente l’Associazione mi ha dotato.
Vogliate Voi fare le eventuali comunicazioni del caso di fine incarico.
Rinnovando i ringraziamenti per gli incarichi e fiducia a suo tempo accordatemi, colgo l’occasione per augurare
buon lavoro e salutare cordialmente.
Vincenzo Iacuzio
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Anno XV n. 04 – APRILE 2013
Gentili Signori,
si reinoltra, in calce, la corretta mail di convocazione della Riunione sulla Direttiva Ascensori, precisando che la
stessa si terrà il giorno venerdì 12 aprile 2013, a Roma, alle ore 10,30, e non, come erroneamente riportato
nella precedente e-mail, martedì 12 aprile.
Scusandosi per il disguido, si coglie l'occasione per porgere a tutti Voi i migliori auguri di Buona Pasqua.
Alessandra Gianturco
Roma, 28 marzo 2013
DA: Segreteria Istituzionale ACCREDIA
A: AIOICI - ing. Ettore Pollicardo
ALPI - ing. Roberto Cusolito
ANACAM - Dott. Michele Mazzarda
ASSOCERT - Dott.ssa Patrizia Cupellini
CONFARTIGIANATO - Dott. Bruno Venditti
CONFORMA - Ing. Lorenzo Orsenigo
FEDERAZIONE CISQ - Ing. Claudio Luciano Provetti
ONIT - Ing. Massimiliano Caserta
UNI - Ing. Paolo Tattoli
UNION - Dott. Iginio Lentini
UNOA - Dott. Angelo Trapanà
Dott.ssa Antonella d'Alessandro - Ministero dello Sviluppo Economico
Ing. Vincenzo Correggia - Ministero dello Sviluppo Economico
Oggetto: Convocazione Riunione sulla Direttiva Ascensori per il 12 aprile 2013.
Gentili Signori,
pare opportuno condurre, con le diverse parti interessate, un approfondimento sul processo di
accreditamento in corso per gli Organismi interessati alla Direttiva Ascensori.
A tal fine è convocata una riunione, che si terrà il prossimo venerdì 12 aprile 2013, a Roma, alle ore 10,30,
presso la Sede di ACCREDIA, in Via Guglielmo Saliceto n. 7/9.
E' possibile partecipare alla riunione anche in videoconferenza, collegandosi dalla Sede di Milano di Via
Tonale, n. 26.
Vi chiediamo di dare riscontro per la partecipazione, indicando la Sede prescelta.
RingraziandoVi per l’attenzione, porgiamo un caloroso augurio di buona Pasqua, insieme ai cordiali saluti.
Filippo Trifiletti
Direttore Generale ACCREDIA
Alessandra Gianturco
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Anno XV n. 04 – APRILE 2013
From: Dott. Iginio Lentini - Presidente UNION
Sent: Wednesday, March 20, 2013 5:44 PM
To: [email protected]
Subject: Mail del 19 u.s. Interpello Ag.delle Entrate- Iva al 10%
Gent.ma Ing.................,
in relazione all'oggetto, premesso che due mesi fa avevo riscontrato un quasi analogo
quesito proposto da altro iscritto, informo di quanto segue.
Con la nota in oggetto, l'Agenzia -come si puo' notare a pag. 3 - 3° capov. di tale
interpello- fa riferimento alla precedente sua circolare n. 71/E del 7 aprile 2000, aveva chiarito che sono
escluse dall'agevolazione (IVA al 10%):
* le prestazioni professionali (rese da ingegneri, architetti, geometri, periti, etc...) che, se anche inerenti il
recupero edilizio (che rappresenta l'inerenza specifica della possibilità agevolativa ), non hanno ad oggetto la
materiale realizzazione dell'intervento, essendone collegato solo in maniera indiretta;
e/o, peraltro:
* le prestazioni rese in base a contratto di subappalto;
* le cessioni con posa in opera di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione
Se, ancora, esistessero dei residui dubbi, vale aggiungere:
''3.3.3. Beni significativi ed altri beni forniti nell'ambito dell'intervento di recupero
L'agevolazione in argomento si estende, in generale, anche a materie prime, semilavorati e altri beni
necessari per i lavori, forniti nell'ambito dell'intervento agevolato. A TALE REGOLA FANNO ECCEZIONE I BENI
COSIDDETTI DI ''VALORE SIGNIFICATIVO'' (s.v.tabella qui in appresso), tassativamente individuati con Decreto
del Ministro delle Finanze del 29.12.1999 (pubblicato in G.U. n. 306 del 31.12.1999)
TABELLA 4 - Beni significativi ( e s c l u s i dall'allora Ministro d a l l ' a g e v o l a z i o n e)
* ascensori e montacarichi
* infissi interni ed esterni
*caldaie
* videocitofoni
*apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria (apparecchi per la climatizzazione)
* sanitari e rubinetteria da bagno
* impianti di sicurezza
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Anno XV n. 04 – APRILE 2013
Forse, e termino, cio' che ha tratto in inganno è la non corretta, completa, lettura del punto, prima
richiamato ( pag.3 - 3° cap.), laddove si parla che il beneficio è applicabile anche alle prestazioni di
manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in
verifiche periodiche (....relative alla manutenzione) e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione
delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali VENGONO CORRISPOSTI CANONI ANNUI'' (tipici
degli obbligatori contratti di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che per legge i proprietari degli impianti
devono stipulare con imprese ascensoriste munite del necessario riconoscimento ad hoc di cui anche al
riferimento in DPR 162/99)
Cordiali saluti
Dr.Iginio Lentini
Presidente UNION
--From: Info Ecc srl
Sent: Wednesday, March 27, 2013 10:26 PM
To: Dott. Iginio Lentini - Presidente UNION
Subject: MECSPE : quesiti per ing. Correggia
Iginio
a Parma avevo riproposto all'ing. Correggia domande e quesiti che avevamo già affrontato a
Bolzano e ante.
L'ing. Correggia ne aveva fatto oggetto del suo intervento a Parma, invitandomi a
predisporer delle slide che riepilogavano quello che lui aveva detto e che avremmo
potuto pubblicare su Newsliftletters (sue parole).
Gli argomenti riguardano :
1.
2.
3.
4.
5.
Linee guida INAIL sul DPR 462
Zone pericolose ATEX
Società di servizi
Strumenti per prove in ATEX
Verbale negativo
Sui punti 1,2,3 e 4 ho preparato qualcosa, che se va bene anche per te, glielo facciamo avere
integrandolo con i quesiti estesi che sono richiamati.
Sul punto 5 ci sto lavorando e credo potremmo farne argomento nell'assemblea di
maggio.
Ti saluto, un caro abbraccio un augurio di pronta guarigione e di Buona Pasqua a te a tutta la tua
famigli da parte mia e di tutta la famiglia Sciancalepore.
Ora vado a preparare la valigia, che domanimattina parto per Molfetta.
Ciao
Sergio
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NewsLiftLetter
Da:
Data:
A:
Cc:
Oggetto:
Anno XV n. 04 – APRILE 2013
"Dott. Iginio Lentini - Presidente UNION" <[email protected]>
giovedì 28 marzo 2013 12:27
"Info Ecc srl" <[email protected]>
"Co.Segreteria Union" <[email protected]>
Re: MECSPE : quesiti per ing. Correggia
Caro Sergio,
grazie degli auguri : ne ho bisogno umano anche a Pasqua, in quanto, dopo aver trascorso Natale e Capodanno e
Epifania con il braccio al collo, speravo almeno che la Pasqua mi consentisse di mangiare con la destra una fetta di
colomba!
Hai fatto benissimo con Correggia e sono d'accordo con te su tutto: i n primis per la
pubblicazione sul News degli argomenti di cui ai punti 1.2.3.4, attendendo il suo OK, quindi inviandolo alla
Co.Segreteria in relazione alla predisposizione di apposizione sul prossimo News. Quanto al punto 5, predisponi
pure l'intervento insieme con il tema da inserire nell'OdG dell'assemblea stessa.
Desidero anch'io augurartI una serena S.Pasqua che estendo in maniera partecipativamente affettiva a tutta la
tua cara famiglia.
Cordialità
Iginio L.
--Buone notizie: la Gazzetta Ufficiale a partire dal 1° gennaio 2013 è GRATIS!!!!!!
From: gazzetta ufficiale
Sent: Monday, March 11, 2013 12:23 PM
To: 'Segreteria UNION'
Subject: R: Abbonamento telematico Gazzetta Ufficiale 2013
Gentile Abbonato,
a partire dal 1 gennaio 2013 la Gazzetta Ufficiale telematica, nel formato autentico dato alle stampe,
è disponibile gratuitamente. Con l'obiettivo di avvicinare il cittadino alla legge l'IPZS, mette a
disposizione tutte le nuove edizioni, le serie storiche e la banca dati a partire dal 1946 sul sito della
Gazzetta Ufficiale www.gazzettaufficiale.it.
Per gli abbonamenti che scadono successivamente a tale data, sarà possibile richiedere il rimborso
delle eventuali quote eccedenti – pro rata e salvo eventuali altre pendenze amministrative – inviando
una mail a [email protected]. Gli abbonati che si fossero avvalsi di intermediari potranno rivolgersi
ai loro fornitori.
Da tale data non è quindi necessario sottoscrivere alcun abbonamento per accedere alla Gazzetta Ufficiale
Telematica (conosciuta finora anche con l’acronimo GURITEL).
Nel ringraziarLa per l’interesse accordatoci, porgiamo distinti saluti.
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NewsLiftLetter
Anno XV n. 04 – APRILE 2013
E' con piacere che Vi inviamo il secondo numero
del 2013 dell'Osservatorio ACCREDIA dedicato al
tema della certificazione di qualità nel sistema
d'impresa, realizzato in collaborazione con il
CENSIS e con il contributo di CNA, CONFAPI e
CONFARTIGIANATO. Più di 83.000 aziende e quasi
128.000 siti produttivi (uffici, stabilimenti, ecc.)
dispongono di certificati UNI EN ISO 9001. Dopo il
forte sviluppo registrato fino al 2006, il numero di
imprese certificate continua a crescere: +1,5% nel
2012, nonostante le gravi difficoltà che il tessuto
produttivo sta attraversando. Le imprese
continuano a investire in qualità per battere la
crisi e la qualità, che resta uno dei fattori chiave
del Made in Italy, viene anzi considerata come
una delle principali leve strategiche per operare
nella fase di crisi. Nonostante alcune debolezze
che spingono a ripensare le strategie di diffusione
e di interlocuzione con le imprese, l'ISO 9001 si
conferma lo strumento principe per una maggiore
affermazione della "cultura della qualità" nel
sistema produttivo nazionale e un mezzo per il
rafforzamento delle imprese di piccole
dimensioni. Questa la fotografia del rapporto
dell'Osservatorio ACCREDIA "La domanda di
certificazione di qualità nel sistema d'impresa"
che ha analizzato un campione di oltre 800
aziende, prevalentemente di piccole e medie
dimensioni.
Una copia in formato elettronico (PDF) del Quaderno dell'Osservatorio ACCREDIA "La domanda di
certificazione di qualità nel sistema d'impresa" 2/2013 e’ scaricabile dal link:
http://www.accredia.it/UploadDocs/3554_Osservatorio_ACCREDIA_La_domanda_di_certificazione_di_qualit_
_nel_sistema_d_impresa_2013.pdf
La copia dell'Osservatorio ACCREDIA è disponibile in versione sfogliabile a questo link:
http://www.accredia.it/osservatorioweb_2013_02/index.html
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Anno XV n. 04 – APRILE 2013
ALLE ORGANIZZAZIONI FEDERATE
Segnaliamo che il prossimo 17 aprile, Confindustria ospiterà un incontro con il Ministro dell’Industria, delle
PMI e della Promozione degli Investimenti algerino, Cherif Rahmani.
L’incontro, che si terrà presso la sede di Confindustria dalle ore 10.30 (Sala Pininfarina, Piano R) sarà dedicato
alle opportunità che il mercato algerino offre attualmente alle nostre imprese, con un focus specifico sui
settori della meccanica, dell'agrobusiness, dell'energia e delle green technologies.
Come da programma allegato, interverranno all’incontro anche il Direttore dell’agenzia di promozione degli
investimenti locale ed un rappresentante del sistema bancario algerino che illustreranno i piani di sviluppo del
paese e le misure a favore degli investitori stranieri.
Nella delegazione al seguito del Ministro saranno inoltre presenti il Direttore Generale del Ministero
dell’Industria algerino, il Direttore dell’Aniref (Agenzia di regolamentazione territoriale che ha competenza
sulla realizzazione dei 42 parchi industriali annunciati dal Governo) ed il Direttore del programma UE-Algeria di
appoggio allo sviluppo delle PME e all'utilizzo delle tecnologie dell'Informazione e telecomunicazione, a
disposizione per rispondere alle questioni poste dalle imprese italiane durante la sessione di domande e
risposte prevista nel programma.
Le aziende interessate a partecipare possono confermare la loro presenza attraverso la scheda di adesione
disponibile all’indirizzo internet http://www.confindustria.it/aree/opp9.nsf/Iscrizione?openform,
confermando la partecipazione, per opportuna conoscenza, anche alla segreteria della Federazione.
InvitandoVi a dare la massima diffusione dell'evento presso i vostri associati, inviamo cordiali saluti.
La Segreteria
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Anno XV n. 04 – APRILE 2013
ALGERIA
Incontro con il Ministro dell’Industria, delle PMI e della Promozione degli Investimenti, CHERIF RAHMANI
PROGRAMMA
Roma, 17 aprile 2013 – h. 10.30
Confindustria - viale dell’Astronomia, 30
Sala Pininfarina – piano R
10.00-10.30
Registrazione dei partecipanti
[Confindustria – viale dell’Astronomia, 30]
10.30 -13.00
Presentazione Paese alla presenza del Ministro dell’Industria, delle PMI e della
Promozione degli Investimenti, Cherif Rahmani
[Confindustria – Sala Pininfarina, piano R]
10.30
•
Apertura dei lavori
Daniel Kraus, Vice Direttore Generale, Confindustria
10.35
Key note speech
•
10.55
Cherif Rahmani, Ministro dell’Industria algerino
Cooperazione Industriale e la Promozione dei partenariati
•
•
11.25
Pietro Celi, Direttore per le politiche di internazionalizzazione e la promozione
degli scambi, Ministero dello Sviluppo Economico
Rappresentante Ministero degli Affari Esteri
Misure a favore degli investimenti esteri
•
11.45
Abdelkrim Mansouri, Direttore Generale, ANDI (Agence nationale de
développement de l'investissement)
Il sistema bancario e finanziario algerino
•
Rappresentante sistema bancario algerino
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Anno XV n. 04 – APRILE 2013
RISOLUZIONE N. 15/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 4 marzo 2013
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Interventi di
manutenzione ordinaria - Aliquota IVA - Revisione periodica obbligatoria degli
impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata.
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972 , è stato
esposto il seguente
QUESITO
ALFA s.r.l. eroga servizi di assistenza e manutenzione di impianti di riscaldamento e, in particolare, di
caldaie a gas. La sua attività prevalente consiste nelle revisione periodica obbligatoria degli impianti
privati di riscaldamento e nel controllo delle emissioni degli stessi.
Premesso quanto sopra, la società istante chiede se le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti
termici, prescritte dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 e dal successivo decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, possano essere
assoggettate all’aliquota IVA ridotta nella misura del 10 per cento prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera
b), della legge 23 dicembre 1999 n. 488 per “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
La società istante ritiene che l’attività di revisione periodica obbligatoria degli impianti privati di
riscaldamento e di controllo delle emissioni degli stessi costituisca intervento di manutenzione ordinaria, sia
per il suo carattere periodico (i cui termini sono fissati ex lege) che per l’assenza di operazioni volte ad
incrementare la resa degli impianti o il loro valore originario. Ciò non di meno, è dell’avviso che gli interventi,
di cui al presente interpello, avendo ad oggetto impianti privati e non condominiali debbano essere
assoggettati ad IVA con l’aliquota ordinaria del 21%.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre
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NewsLiftLetter
Anno XV n. 04 – APRILE 2013
1999, n. 488, “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata” sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con
l’aliquota del 10 per cento.
Al riguardo è opportuno premettere che l’articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, cui rinvia la norma in esame, recante la definizione delle varie tipologie di interventi di
recupero del patrimonio edilizio, è stato trasfuso nell’articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, contenente il
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Tale Testo Unico rappresenta,
pertanto, la normativa di riferimento per l’individuazione delle tipologie di interventi agevolati.
Si osserva, inoltre, che l’agevolazione tributaria, negli anni passati oggetto di continue proroghe, è
entrata a regime per effetto dell’articolo 2, comma 11, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Tra le prestazioni agevolate, in base al disposto di cui al citato articolo 7, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, rilevano, ai fini del presente interpello, gli interventi di manutenzione
ordinaria, vale a dire quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti (articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ora articolo 3, lettera a),
del DPR 6 giugno 2001, n. 380).
Sul punto, l’amministrazione finanziaria, con circolare n. 71 del 7 aprile 2000, ha precisato che il
beneficio in commento è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli
impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della
funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali vengono
corrisposti canoni annui.
Premesso quanto sopra, deve concludersi che la revisione periodica obbligatoria degli impianti di
riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa
privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di
manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento.
Si precisa, altresì, che l’agevolazione in esame, diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento, ordinariamente
identificabili con i consumatori finali della prestazione, non è applicabile ai contratti aventi ad oggetto, oltre
alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad esempio, la copertura assicurativa della
responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto (cfr. circolare Min.
Finanze, 7 aprile 2000, n. 71).
L’eventuale richiesta di rimborso dell’IVA addebitata agli utenti in misura eccedente il 10 per
cento, da presentarsi entro il termine biennale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, decorrente dalla data del versamento dell’imposta applicata nella misura ordinaria, potrà
essere soddisfatta solo a condizione che il prestatore di servizi dimostri l’effettiva restituzione del tributo
agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi.
In ragione della necessità di escludere che a seguito della presente risoluzione possano verificarsi
indebiti arricchimenti, si precisa che, per ottenere il rimborso dell’imposta applicata in misura eccedente il
10 per cento, non possono essere utilizzati i meccanismi di variazione delle fatture disciplinati dall’articolo
26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (cfr. risoluzione 15 ottobre 2010, n. 108/E).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente
risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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011-5692074
[email protected]
011-8174896
011-5692074
[email protected]
011-3191611
011-3804222
[email protected]
011-3273632
BOREAS srl – Via Sant’Ottavio, 43 – 10124 Torino
71
162
McJ srl – Via Sant’Ottavio, 43 – 10124 Torino
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OCERT srl – Via Spalato 65/B – 10141 Torino
462
71
Certificazioni e Collaudi srl – Via Orfanotrofio, 25 13900 Biella
PED
71
015-8353451
015-29142
[email protected]
G.E.S.A. Sas – C.so Peschiera 238 - 10139 Torino
*CST Sas--- Via Broglia 5/7- Chieri TO
*Agenzia Beltramo Snc—Via C. Borra 17/21-10064 Pinerolo TO
LIGURIA
TECNICA srl – Via A. Volta, 14 – 18038 Sanremo IM
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462
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011-3701411
011-9400410
0121-76276
011-3701436
011-4230078
0121-76215
[email protected]
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162
0184-506492
0184-540731
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02-56816188
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02-26142902
02-26142904
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162
162
71
462
LOMBARDIA
C.S.D.M. srl – Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano MI
462
I.C.T. srl – Via A. Catalani, 68 – 20131 Milano MI
462
71
17
SICAPT srl – Via Palestro, 20 – 23900 Lecco
0341-353721
0341-371327
[email protected]
VERIGO srl - Via A. Stradivari, 3 - 20833 Giussano MB
462
0363-51309
0363-51309
[email protected]
SEVEN srl – V.le H.Dunant,6–46043 Castiglione dStiviere MN
462
0376-847331
0376-840921
[email protected]
ECC srl – P-za Giovine Italia, 4 – 21100 Varese
462
0332-1800100
0332-1800101
[email protected]
0376-288510
0376-287104
[email protected]
ECS srl – Via Solferino, 7 – 46100 Mantova
162
VERIT srl – Via G. Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo BS
462
71
030-3546580
030-5100070
[email protected]
T-System Srl – P.a d. Stazione, 5A 22073 Fino Mornasco CO
462
71
031-891267
031-4039569
[email protected]
VENETO
C.T.E. Certificazioni srl – Via Monte Sabotino 12/b – 35020 Ponte San Nicolò PD
462
Veneta Engineering Srl – Via Lovanio, 8 – 37135 Verona
462
71
ALTO ADIGE
I. & S. srl – Via Marie Curie, 17 – 39100 Bolzano
462
71
FRIULI-VENEZIA GIULIA
ISIEI Sas – Via Alpe Adria, 63 - 33049 S.Pietro Natisone UD
462
EMILIA ROMAGNA
ICEPI spa – Via Paolo Belizzi, 29/33 – 29100 Piacenza
462 PED
17
VERICERT srl – Via S. Cavina, 19 – 48100 Ravenna
462 PED
17
SOVIT srl – Via Venezia, 195 – 43100 Parma
162
049-635551
049-8987317
[email protected]
17
162
045-8200948
045-8201982
[email protected]
17
162
0471-301611
0471-326266
[email protected]
0432-717225
0432-717633
[email protected]
162
0523-609585
0523-591300
[email protected]
162
0544-501951
0544-467220
[email protected]
462
0521-775915
0521-791314
[email protected]
aQcert Srl – Mascherino, 8/A – 40128 Bologna
462
051-374437
051-0822413
[email protected]
LAZIO
I.N.C.S.A. srl – Via M. Peroglio, 15/15-A– 00144 Roma
462
06-52246324
06-52247268
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CAMPANIA
MA.DE. Engineering srl – Via S. Luca, 2 – 81020 Casapulla CE
462
0823-466717
02-700402869
[email protected]
C.M.L. Verifiche srl – Via DomenicoMorelli, 49 – 80021 Afragola NA
462
162
081-8602781
081-8602781
[email protected]
S.I.C. srl – Via Luigi Guercio, 353 – 84134 Salerno SA
462
162
089-2756576
089-2751642
[email protected]
I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche srl – Via Brambilla, 27/B – 80053
Castellammare di Stabia NA
VIS Srl – Via Paradisi snc – 82010 Ceppaloni BN
462
081-3914735
081-8739521
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162
081-2319820
081-7440106
[email protected]
[email protected]
162
CALABRIA
Safety Systems srl – Via G. Falcone, 22 – 87100 Cosenza
462
71
162
0984-483757
0984-483757
PUGLIA
EMQ-DIN srl – Via Duomo, 6 - 70033 Corato BA
462
71
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080-3588849
080-3588849
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SICILIA
OEC srl – Via Acquavena, 20 – 98048 Spadafora ME
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090-9941695
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Automatos srl – Via Tuveri, 25 – 09129 Cagliari CA
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070-2341315
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