Legge regionale 19 marzo 2013 – n. 2 (Bur n. 27 del 22/3/2013) CERTIFICAZIONI DI IDONEITA’ SANITARIA ABOLITE SUL TERRITORIO REGIONALE SCHEMA DI SINTESI ART. 1 (Finalità) (…) sopprime (…) le certificazioni sanitarie e le autorizzazioni in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica riconosciute prive di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica. ART. 2 (Certificazioni di idoneità sanitaria) (…) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria è abolito sul territorio regionale l’obbligo di presentazione delle seguenti certificazioni: a) Certificato di sana e robusta costituzione per: impiegati civili e militari dello Stato; iscrizione al corso superiore dell’istituto magistrale; ammissione a scuole convitto professionale per infermiere; personale della Corte dei Conti; impiegati di Comuni, province e consorzi; ufficiali esattoriali; b) Certificato di idoneità fisica per l’assunzione all’impiego (…) tale soppressione non attiene alle amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali di cui all’art. 117, 2 co. let. “g” della Costituzione ( Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (7) (7) La legge statale regolerà in modo uniforme su tutto il territorio nazionale l'ordinamento amministrativo dello Stato e degli enti pubblici nazionali, non quello degli enti territoriali: viene meno, in questo modo, l'accezione centralizzata della funzione pubblica identificata nell'omonimo Ministero.) c) Certificato di idoneità fisica per assunzione insegnanti (Dec.Dir.Gen. Istruzione Elementare Ministero Pubb.Istruzione02/04/1999); d) Certificato vendita generi di monopolio (Art.6 - 1co.n.5 – L. 22/12/1957, n. 1923); e) Certificato per abilitazione condizione di generatori di vapore (Dec.Ministero Lavoro 01/03/1974); f) Certificato sanitario per l’impiego di GAS TOSSICI (RegioDecreto n.147 del 09/01/1927); g) Certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale; h) Libretto di idoneità sanitaria per attività di barbieri, parrucchieri ed estetisti; i) Certificato di idoneità all’esercizio attività di autoriparazione (art. 7-co.1-lett c – Legge 05/02/1992 n. 122); j) Certificato di idoneità a svolgere mansione di fochino (Dec.Pres.Rep. art.27, 19/3/1956, n.302); k) Certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita (Dec.Ministero Trasporti 05/06/1985 art.8, co 1nr 5); l) Certificato di idoneità per lavoratori extracomunitari dello spettacolo ; m) Certificato per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione (art.3-1 co. lett. f L. 19/10/1959 n. 1224 ovvero (…) f) comprovi di avere sana costituzione fisica; n) Certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti; 1 ART.3 (determinazioni in materia di medicina scolastica) 1. Sono aboliti gli obblighi artt. 11-12-13 del Decr.Pres. della Repubblica, 11/2/1961, n. 264 (…) concernenti l’attività medica all’interno delle strutture scolastiche; 2. Certificato di esonero delle lezioni di educazione fisica (…) ed il certificato di riammissione scolastica oltre i 5 giorni di assenza (…) sono rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta ART.4 (determinazioni in materia di servizi di controllo delle attività di intrattenimento) 1. La certificazione di idoneità psicofisica per iscrizione elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo (…) è rilasciata dal medico di medicina generale. ART.5 (determinazioni in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande) 1. L’obbligo di formazione e informazione (…) viene sostituito dalla formazione impartita da datore di lavoro (…). Tali procedure devono essere opportunamente rinnovate ogni qualvolta sopraggiungono variazioni nei ciclo produttivo. ART.6 (determinazioni in materia di vendita al pubblico di alimenti surgelati) 1. E’ abolito obbligo certificazioni requisiti igienico-sanitari dei locali per il commercio di alimenti surgelati (…) ART.7 (…) ART.8 (…) ART.9 (NORMA FINALE) I CERTIFICATI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE SONO RILASCIATI SOLO AI SOGGETTI TENUTI ALA LORO PRESENTAZIONE IN ALTRE REGIONI 2