Università degli Studi di Messina
Facoltà di Farmacia
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (CTF)
TITOLO I
Tipologia e regolamentazione delle attività formative
Art. 1
Denominazione, classe di appartenenza, obiettivi formativi qualificanti, durata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
E' istituito presso la Facoltà di Farmacia dell'Università di Messina il Corso di Laurea Specialistica in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche (CLSCTF) in seguito a trasformazione del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche già esistente.
Il Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartiene alla Classe n. 14/S delle Lauree
Specialistiche in Farmacia e Farmacia industriale (D.M. 28-11-2000) ed ha l'obiettivo di assicurare al laureato
specialista le basi scientifiche e la preparazione teorica e pratica necessarie all’esercizio della professione di
farmacista e ad operare quale esperto del farmaco e dei prodotti per la salute (presidi medico-chirurgici, articoli
sanitari, cosmetici, dietetici, prodotti erboristici, prodotti diagnostici e chimico-clinici, ecc.), nel relativo settore
industriale.
Con il conseguimento della Laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e della relativa
abilitazione professionale, svolge ai sensi della direttiva 85/432/CEE la professione di farmacista ed é autorizzato
almeno all’esercizio delle seguenti attività professionali:
• preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
• fabbricazione e controllo dei medicinali;
• controllo dei medicinali in laboratorio di controllo;
• immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
• preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
• preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali (farmacie ospedaliere);
• diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.
Il profilo professionale di farmacista, é quello di un operatore sanitario che nell'ambito delle sue competenze
scientifiche e tecnologiche multidisciplinari (chimiche, biologiche, farmaceutiche, farmacologiche, tossicologiche,
legislative e deontologiche) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi posti dal servizio sanitario nazionale, per
rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze della società in campo sanitario.
In analogia ai processi formativi di altri paesi europei, il Corso di Laurea Specialistica in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche è volto specificamente a fornire la preparazione scientifica adeguata ad operare
nell’ambito industriale, determinando una figura professionale che ha come applicazione elettiva il settore
industriale farmaceutico, grazie all’insieme di conoscenze teoriche e pratiche in campo biologico e
farmaceutico che permettono di affrontare l’intera sequenza del complesso processo multidisciplinare che,
partendo dalla progettazione strutturale, porta alla produzione ed al controllo del farmaco secondo le norme
codificate nelle farmacopee.
La durata del Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche è di cinque anni accademici,
che comprendono un periodo di tirocinio professionale presso una Farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale
sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico per 30 crediti formativi universitari (CFU) ed una tesi di laurea per
almeno 15 CFU.
Il laureato specialista in CTF inoltre può accedere agli esami di Stato per l’iscrizione alla Sezione A dell’Albo
professionale dei Chimici (DPR 5 giugno 2001 n328)
Il curriculum comprende le attività previste dalla Classe delle Lauree Specialistiche in Farmacia e Farmacia
Industriale 14/S (D.M. 28-11-2000), incluse le attività pratiche di laboratorio e le attività esterne. La frazione di
impegno orario complessivo riservato allo studio o altre attività formative di tipo individuale è superiore al 60%.
Per il conseguimento della Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche lo studente deve aver
acquisito 300 CFU ripartiti in 60 CFU per ogni anno accademico, ed aver superato una prova finale di esame
secondo l'art.7 del presente regolamento.
Art. 2
Quadro generale delle attività e degli obiettivi formativi
1.
I Laureati nel Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche devono aver acquisito:
a) la conoscenza della metodologia dell’indagine scientifica applicata in particolare alle tematiche del settore;
b) le conoscenze multidisciplinari fondamentali per la comprensione del farmaco, della sua struttura ed attività in
rapporto alla loro interazione con le biomolecole a livello cellulare e sistemico, nonché per le necessarie attività
di preparazione e controllo dei medicamenti;
c) le conoscenze chimiche e biologiche, integrate con quelle di farmacoeconomia e quelle riguardanti le leggi
nazionali e comunitarie che regolano le varie attività del settore, proprio della figura professionale che,
nell’ambito dei medicinali e dei prodotti per la salute in genere, può garantire i requisiti di sicurezza, qualità ed
efficacia, richiesti dalle normative dell’OMS e dalle direttive nazionali ed europee;
d) le conoscenze utili all’espletamento professionale del servizio farmaceutico nell’ambito del servizio sanitario
nazionale, nonché ad interagire con le altre professioni sanitarie;
e) una buona padronanza del metodo scientifico di indagine;
f) essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre
l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
2. Ai fini indicati, il curriculum del Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche comprende
la conoscenza:
a) delle nozioni di matematica, di informatica e fisica finalizzate all’apprendimento delle discipline del corso;
b) della chimica generale e della chimica inorganica;
c) dei principi fondamentali della chimica organica, del chimismo dei gruppi funzionali, della stereochimica e dei
principali sistemi carbociclici ed eterociclici;
d) delle nozioni fondamentali di chimica analitica utili all'espletamento ed alla valutazione dei controlli dei
medicamenti;
e) della cellula animale e delle strutture vegetali, degli apparati e organi animali;
f) della morfologia del corpo umano in rapporto alla terminologia anatomica e medica;
g) della fisiologia della vita di relazione e della vita vegetativa dell’uomo;
h) della biochimica generale, della biochimica applicata e della biologia molecolare, al fine della comprensione
delle molecole di interesse biologico, dei meccanismi delle attività metaboliche e dei meccanismi molecolari
dei fenomeni biologici in rapporto all’azione dei farmaci e alla produzione e analisi di nuovi farmaci che
simulano biomolecole o antagonizzano la loro azione;
i) della chimica farmaceutica, delle principali classi di farmaci, delle loro proprietà chimico-fisiche, del loro
meccanismo di azione, nonché dei rapporti struttura - attività;
j) delle materie prime impiegate nelle formulazioni dei preparati terapeutici;
k) delle nozioni di base e moderne della tecnologia farmaceutica;
l) delle norme legislative e deontologiche utili nell'esercizio dei vari aspetti dell'attività professionale;
m) della farmacologia, farmacoterapia e tossicologia, al fine di una completa conoscenza dei farmaci e degli
aspetti relativi alla loro somministrazione, metabolismo, azione, tossicità;
n) della analisi chimica dei medicinali, anche in matrici non semplici;
o) della preparazione delle varie forme farmaceutiche e del loro controllo di qualità;
p) degli elementi di microbiologia utili alla comprensione delle patologie infettive, alla loro terapia ed ai saggi di
controllo microbiologico;
q) delle nozioni utili di eziopatogenesi e di denominazione delle malattie umane, con conoscenza della
terminologia medica;
r) dei prodotti diagnostici e degli altri prodotti per la salute e del loro controllo di qualità;
s) delle piante medicinali e dei loro principi farmacologicamente attivi.
3. La formazione è completata con insegnamenti che sviluppano la conoscenza dei presidi medico-chirurgici, dei
prodotti dietetici, cosmetici, diagnostici e chimico-clinici, tenendo presenti anche le possibilità occupazionali
offerte in ambito Comunitario.
4. Il curriculum del Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche rispetta le direttive
dell'Unione Europea che pongono clausole determinanti per il riconoscimento del titolo in ambito comunitario,
prevede nei diversi settori disciplinari attività pratiche di laboratorio, ed in relazione ad obiettivi specifici, attività
esterne come tirocini formativi presso strutture pubbliche o private, nonché soggiorni di studio all’estero secondo
accordi internazionali o convenzioni stabilite dagli Atenei.
Art. 3
Requisiti di ammissione e disposizioni relative all'assolvimento del debito formativo
1.
Per essere ammessi al Corso di Laurea Specialistica in CTF, in base a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del
D.M. 509/99 e ribadito nel D.M.270/04, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
2.
3.
4.
superiore o di altro titolo di studio, conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alle vigenti disposizioni
di legge.
Il Consiglio del Corso di Laurea Specialistica in CTF stabilisce annualmente l’utenza sostenibile in base alle
disposizioni legislative vigenti e ne programma l’accesso mediante una prova di ammissione, i cui contenuti, le
modalità di svolgimento ed i criteri di valutazione della stessa saranno esplicitati nel Manifesto degli Studi.
Il Consiglio del Corso di Laurea Specialistica in CTF si riserva di assegnare specifici obblighi formativi
aggiuntivi a quegli studenti che dimostrassero carenze formative le cui modalità di accertamento saranno
stabilite annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea Specialistica in CTF.
Per soddisfare gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi contemplati al comma 3 del presente articolo il
Consiglio di Corso di Laurea Specialistica in CTF proporrà al Consiglio della Facoltà di Farmacia di
organizzare brevi percorsi formativi extracurriculari opportunamente orientati come previsto dall'art.12 del
Regolamento Didattico di Ateneo (RDA).
Art. 4
Crediti formativi universitari
1.
2.
3.
4.
5.
Al credito formativo universitario (CFU), di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per
studente che risultano così suddivise in base alla natura dell'attività formativa:
a) Lezioni teoriche (LT) = 8 ore di didattica frontale e 17 ore di studio individuale
b) Lezioni seminariali di approfondimento (LS), Lezioni teorico-pratiche (LTP), Esercitazioni in aula (E) =
16 ore di didattica frontale e 9 ore di studio individuale
c) Esercitazioni individuali in laboratorio (EL) = 16 ore di didattica frontale e 9 ore di studio individuale
d) 25 ore di progetto o di studio individuale per la preparazione dell'elaborato finale
e) 25 ore di tirocinio
f) 25 ore per frequenza di laboratori di ricerca comprensive di studio individuale
È prevista una verifica periodica da parte del Consiglio di Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche (CCLSCTF) dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
Tale verifica comunque non potrà determinare un periodo di validità dei crediti acquisiti inferiore alla durata del
Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CCLSCTF) stesso.
Il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente è fissato dal CCLSCTF nell'Ordinamento didattico
e riportato nel Manifesto degli Studi. Tale numero potrà essere modificato dal CCLSCTF ogni anno in base a
verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell’attività didattica.
Nel caso in cui lo studente non avrà soddisfatto l’obbligo previsto al comma 3 del presente articolo non potrà
iscriversi all’anno successivo se non dopo aver soddisfatto l’obbligo suddetto.
Quanto non previsto dal presente articolo è regolato dall’art. 11 del RDA.
Art. 5
Acquisizione dei crediti e modalità di verifica del profitto
1.
2.
3.
4.
5.
I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o
per mezzo di altre forme di verifica del profitto stabilite al comma 4 del presente articolo, ferma restando la
quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami ed in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
Il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti avverrà in base all’art. 11, comma 6, del RDA.
Gli studenti devono presentarsi agli esami previsti dall'Ordinamento didattico in possesso della certificazione
rilasciata dalla Segreteria studenti da cui risulti l’ottemperanza degli obblighi di frequenza come previsto dal
successivo art.6 del presente regolamento.
A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti sono previste le seguenti modalità che
determinano il superamento del corso e la relativa acquisizione dei crediti assegnati:
a) prove di esami (pratici e/o scritti e/o orali) la cui votazione viene espressa in trentesimi;
b) prove di verifica (orali e/o scritte e/o pratiche) che si risolveranno nel caso di esito positivo in un
riconoscimento di “idoneità” riportato sul libretto personale dello studente.
c) certificazione rilasciata dal docente o dai docenti del corso dalla quale risulti la partecipazione dello
studente all’attività didattico-formativa per la quale è prevista questa modalità di acquisizione dei crediti;
d) certificazione rilasciata, al termine della frequenza di laboratori di ricerca interni, dal docente afferente al
CLSCTF che opera in tali laboratori di ricerca dalla quale risulti il numero di CFU acquisiti ed una breve
descrizione delle competenze acquisite.
Nel caso di due o più corsi di insegnamento per i quali è previsto un esame o una verifica finale unica lo studente
può chiedere di sostenere l’esame o la verifica finale in tempi diversi (appelli della stessa sessione o sessioni
diverse) per ogni corso di insegnamento. La votazione dell’esame unico per l’acquisizione dei crediti relativi a due
o più corsi di insegnamento sarà la media delle votazioni in trentesimi riportate per ogni singolo insegnamento e
sarà fatta dalla Segreteria studenti. Nel caso di due o più corsi di insegnamento per i quali è previsto un esame o
6.
una verifica finale unica e lo studente abbia chiesto di sostenere l’esame o la verifica finale in tempi diversi (appelli
della stessa sessione o sessioni diverse) per ogni corso di insegnamento, ai fini della mobilità nazionale ed
internazionale dello studente entro il sistema universitario, e per qualsiasi altro uso lo studente ne faccia richiesta,
la documentazione del percorso di formazione svolto fino a quel momento conterrà anche i crediti attribuiti a quel
singolo corso di insegnamento ed acquisiti attraverso il superamento dell’esame o verifica finale relativo a quel
singolo corso di insegnamento.
Per quanto non previsto nei commi 3, 4 e 5 del presente articolo valgono le disposizioni dell’art. 25 del RDA.
Art. 6
Frequenza ai corsi
1.
2.
3.
4.
La frequenza dei corsi delle singole discipline contemplate nell’Ordinamento didattico del CCLSCTF è
obbligatoria ai sensi della direttiva 85/432/CEE e, pertanto, non sono previste forme di esenzione totale dalla
partecipazione alle attività formative (Art. 26, comma 1, RDA).
Gli studenti che rientrino nelle condizioni previste dall’art.26, comma 1, del RDA sono esentati solo dalla
frequenza delle attività formative di natura teorica (esenzione parziale) limitatamente alle discipline che
prevedono un esame o una verifica finale.
Sono consentite assenze per non più del 30% delle ore complessive di lezione valutate in tutte le loro forme
di espletamento, salvo i casi di comprovata necessità per un numero di assenze maggiori che saranno valutati
dal CCLSCTF.
L’accertamento della frequenza sarà effettuato avvalendosi della strumentazione pratica necessaria prevista
dall’art.11 c.6 del RDA. Alla fine di ciascun corso di insegnamento tale documentazione, unitamente ad un
elenco che riporta per ogni studente che ha frequentato il corso il numero effettivo di presenze, sarà
trasmessa alla Segreteria studenti dove verrà custodita e utilizzata per la certificazione della frequenza dello
studente in quella disciplina.
Art. 7
Conseguimento del titolo di studio - Prova finale
1.
Per conseguire la Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, lo studente deve avere
acquisito 300 CFU comprensivi di quelli relativi al tirocinio professionalizzante (30CFU) ed alla
preparazione della prova finale (15CFU) ed avere sostenuto l’esame di laurea specialistica
2. Per essere ammesso a sostenere l’Esame di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, lo
Studente deve :
a) aver seguito tutti i Corsi previsti dall’Ordinamento Didattico ed avere acquisito, complessivamente 300
CFU articolati in 5 anni di corso comprensivi di quelli relativi al tirocinio professionalizzante (30 CFU)
ed alla preparazione della prova finale (15 CFU);
b) avere inoltrato domanda al Magnifico Rettore ed avere depositato presso la Segreteria Studenti della
Facoltà di Farmacia due copie dell’elaborato finale scritto firmate dal relatore, dal contro-relatore e vistate
dal Coordinatore del Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche almeno 10
giorni prima della data fissata per l’Esame di Laurea Specialistica.
3. L’esame di Laurea Specialistica consisterà nella discussione dell’elaborato finale scritto di natura
sperimentale o teorica preparato dallo studente sotto la guida di un relatore e con l'apporto di un controrelatore. Tale elaborato dovrà documentare tutti gli aspetti progettuali e realizzativi della ricerca svolta
nonché eventuali collegamenti del lavoro svolto con lo stato attuale delle conoscenze in uno dei settori
scientifico-disciplinari dell'area biologica, chimica o medica. La discussione della prova finale si svolge in
una seduta pubblica di fronte ad una commissione di norma composta da 11 docenti che esprimerà una
valutazione in centodecimi e sarà preceduta da una sintetica presentazione del curriculum accademico dello
studente a cura del relatore. A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i
seguenti parametri:
a) la media dei voti conseguiti negli esami curriculari1, espressa in centodecimi. Al fine di valutare
adeguatamente il peso che le singole attività didattiche hanno nella formazione complessiva del
Laureando, tale media verrà calcolata dopo avere convertito in Punti-credito (PCFU) i voti conseguiti
nei singoli esami2;
b) i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi, ottenuti sommando i
punteggi attributi individualmente dai commissari (fino ad un massimo di 5.5 punti, pari al 50% dei
punti a disposizione della commissione);
c) i punti attribuiti per l'impegno profuso nella produzione dell'elaborato finale sentito il parere del
relatore e del contro-relatore (da 0 a 3.85 punti, pari al 35% dei punti a disposizione della
commissione);
d) i punti attributi per la durata degli studi (da 0 a 1.65 punti, pari al 15% dei punti a disposizione della
commissione);
Il voto complessivo, determinato dalla somma dei punteggi previsti dalle voci "a - d" viene arrotondato per eccesso o per difetto al numero
intero più vicino.
La lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che abbiano una media dei voti conseguiti negli esami
curriculari > 102/110 e conseguano un punteggio finale > 110/110. (1 La votazione 30/30 e lode ai fini del computo della media equivale a 33; 2
La conversione in PCFU di un voto espresso in trentesimi verrà eseguita con il seguente calcolo: PCFU = {[(V x CFU) / TCFU ] / 3}x11, dove
CFU = numero dei crediti attribuiti al corso; V = voto in trentesimi conseguito nel relativo esame; TCFU = numero totale dei crediti acquisiti
mediante esame. La somma dei PCFU conseguiti dal singolo studente nell’intero iter formativo costituirà il voto di base, espresso in centodecimi,
con cui lo stesso studente si presenta all’esame di Laurea).
4.
5.
6.
7.
8.
La assegnazione del relatore per la preparazione dell’elaborato finale di cui al c.2 del presente articolo viene
fatta dal CCLSCTF su richiesta scritta da parte dello studente inoltrata almeno 18 mesi prima della data
prevista per la discussione secondo le modalità previste dal successivo comma 6 del presente articolo.
All’inizio di ogni anno accademico i docenti delle aree biologica, chimica e medica del CLSCTF
comunicheranno al Coordinatore le linee di ricerca da loro svolte che possono essere oggetto di assegnazione
di tesi sperimentali ed il numero di studenti che sono in grado di accogliere nei laboratori di ricerca in cui
operano. Tale numero viene stabilito annualmente dal CCLSCTF in base a verifiche e previsioni statistiche
sulla base dei dati forniti dalla Segreteria studenti.
La richiesta scritta da parte dello studente per la assegnazione del relatore per la preparazione dell’elaborato
finale di cui al comma 4 del presente articolo deve essere inoltrata alla Segreteria studenti ed in copia al
Coordinatore del CLSCTF almeno 18 mesi prima della data prevista per la discussione dell’elaborato finale,
indicando in ordine di preferenza quattro docenti fra quelli appartenenti alle aree biologica, chimica o medica e
per ognuno di essi il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.
Il CCLSCTF provvederà alla assegnazione del relatore tenendo conto delle preferenze espresse nella
domanda, del curriculum dello studente e dell’ordine di presentazione delle domande. Nel caso in cui la
richiesta dello studente di assegnazione di tesi sperimentale non possa essere esaudita il CCLSCTF
comunicherà allo studente comunque una rosa di relatori disponibili tra i quali lo studente dovrà scegliere entro
quindici giorni dandone comunicazione alla Segreteria studenti, la quale avrà cura di informare il Coordinatore
del CLSCTF.
Il CCLCTF all’atto degli adempimenti previsti dal comma 7 del presente articolo assegnerà anche un docente
contro-relatore quale rappresentante del Consiglio stesso il quale dovrà essere aggiornato da parte dello
studente sugli sviluppi della preparazione dell'elaborato finale.
Art. 8
Organizzazione temporale delle attività formative
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il CCLSCTF stabilisce ogni anno accademico il calendario didattico differenziato per periodi didattici
semestrali ed eventualmente quadrimestrali sulla base delle indicazioni del Senato Accademico e del Consiglio
di Facoltà.
Il calendario didattico fissa le date di inizio e fine delle attività formative, i periodi di svolgimento degli esami
ed i periodi di sospensione delle lezioni.
Il calendario delle lezioni viene pubblicizzato come previsto nel RDA.
Con un congruo anticipo rispetto all’inizio delle lezioni, il CCLSCTF stabilisce e rende pubblici gli orari e le
aule in cui verranno svolte le lezioni dei singoli insegnamenti dandone comunicazione al Preside.
Per assicurare lo svolgimento delle attività formative fissate dall’Ordinamento degli studi il Coordinatore del
Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche può disporre, per cause di forza
maggiore, variazioni di orari ed aule in cui verranno svolte le lezioni dei singoli insegnamenti, affidando ai
docenti dei corsi di insegnamento interessati dal provvedimento la notifica della variazione agli studenti
frequentanti i corsi in oggetto.
Per quanto non previsto dal presente articolo vale quanto disposto dall’art. 23 del RDA.
Art. 9
Articolazione delle attività formative e piano degli studi
1.
2.
3.
L’articolazione del CLSCTF, l’organizzazione delle attività didattico-formative, e gli obiettivi didatticoformativi da conseguire sono regolati dal RDA.
L’attività didattico-formativa è organizzata sulla base di corsi monodisciplinari o integrati che possono essere
divisi in moduli, stabiliti annualmente dal CCLSCTF in base alla natura ed alla tipologia delle singole
discipline ed in base a verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell’attività didattica.
Ogni corso monodisciplinare o integrato può essere impartito da uno o più docenti, restando comunque unico il
programma del corso ed unica la modalità di verifica del profitto e la relativa acquisizione dei crediti secondo
una delle modalità previste dall’art.5 del presente regolamento.
4.
5.
6.
I piani ufficiali degli studi, il numero minimo di insegnamenti da frequentare in ciascun anno di corso, le
propedeuticità ed il numero minimo di crediti da acquisire per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo,
sono riportati per ogni anno accademico nel Manifesto degli studi.
I piani di studio individuali previsti dall’art.13, c.4, del RDA dovranno essere presentati alla Segreteria
studenti ed in copia al Coordinatore del CLSCTF. Tali piani di studio dovranno essere particolareggiati e
dovranno indicare le modalità di utilizzazione dei 15 CFU a scelta dello studente rispettando quanto previsto
nel Manifesto degli Studi.
I piani di studio individuali previsti dall’art.13,c.4,del RDA, saranno vagliati dall’apposita Commissione
istituita dal CCLSCTF, ed approvati dal CCLSCTF stesso, e dovranno attenersi alle indicazioni fissate
annualmente nel Manifesto degli Studi.
Art. 10
Elenco attività formative e descrizione degli obiettivi delle discipline
1.
2.
L’elenco delle attività formative con la denominazione specifica delle discipline oggetto di insegnamento,
nonché delle altre attività formative contemplate nei DD.MM, con l’individuazione dei crediti assegnati ai
singoli insegnamenti e delle frazioni dell’impegno orario complessivo riservate ai singoli insegnamenti,
secondo quanto previsto dall’art.11 del RDA, sono riportate nell’Allegato A, Tabella A che è parte integrante
del presente regolamento.
La descrizione degli obiettivi da raggiungere in relazione alle conoscenze ed abilità che devono essere
acquisite dagli studenti, con riferimento al singolo insegnamento, come disposto dall’art. 7, c.3 del RDA, sono
riportate nell’allegato A Tabella B che è parte integrante del presente regolamento..
Art. 11
Mobilità studentesca e studi compiuti all’estero
1.
2.
La domanda, nella quale devono essere indicati gli insegnamenti che lo studente si propone di seguire all’estero e le
Università o Istituti dove detti insegnamenti si svolgono, deve essere presentata al Coordinatore del CLSCTF. che
la sottopone all’autorizzazione del Consiglio del CCSCTF.
Per quanto non previsto dal presente articolo vale quanto disposto dall’art. 22 del RDA.
Art. 12
Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a corsi singoli
1.
2.
Nei casi di trasferimento da altre Università, di passaggio da altre Facoltà o Corsi di Laurea o Laurea
Specialistica, il CCLSCTF, esprime il proprio parere al Consiglio di Facoltà, sull’accettazione delle domande
indicando l’anno di corso al quale lo studente va iscritto e valutando caso per caso la possibilità di convalida di
crediti già acquisiti dallo studente nel precedente corso di studi.
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni dell’art.21 del RDA.
Art. 13
Attività didattiche speciali ed integrative, orientamento e tutorato
1.
2.
Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato
ed assistenza per l’accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli
studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, il
CCLSCTF provvede ad organizzare le attività di orientamento e tutorato previste dalle Leggi vigenti,
articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della loro vita universitaria: scelta della Facoltà e del Corso
di studio, percorso degli studi dall'immatricolazione alla Laurea, accesso al mondo del lavoro in base a quanto
disposto dal RDA e dal Regolamento per l’Orientamento ed il Tutorato emanato dal Senato Accademico.
Il Consiglio di Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche valuterà a richiesta la
possibilità di organizzare percorsi formativi alternativi ed individuare opportune modalità di attribuzione dei
CFU per gli studenti che ai sensi dell'art. 26 del RDA abbiano ottenuto la qualifica di non frequentante.
TITOLO II
Strutture didattiche del Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CLSCTF)
Art. 14
Organi
Gli Organi del Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche sono:
a) il Coordinatore;
b) il Consiglio di Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CCLSCTF);
c) le Commissioni permanenti.
Art. 15
Il Coordinatore
1.
Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del CCLSCTF, ne convoca le riunioni ordinarie e
straordinarie e relaziona in Consiglio di Facoltà sulle attività didattiche e tutoriali svolte all’interno del Corso.
2. Il Coordinatore esercita la funzione di Presidente del CCLSCTF ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione
del CLSCTF in ambito universitario ed extra-universitario.
3.
Il Coordinatore è eletto dal CCLSCTF tra i professori di ruolo che ne fanno parte, secondo le modalità stabilite dal
regolamento generale di Ateneo.
4.
Spetta in particolare al Coordinatore:
a)
convocare il CCLSCTF e stabilire l’ordine degli argomenti da trattare;
b)
presiedere il CCLSCTF e rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio stesso;
c)
vigilare sulla organizzazione e sulla gestione delle attività didattiche del CLSCTF;
d)
curare l’osservanza delle disposizioni concernenti l’ordinamento e il funzionamento del CLSCTF;
e)
assicurare il coordinamento dei lavori con gli altri Corsi di Studio presenti nella Facoltà di Farmacia;
f)
mantenere i rapporti con gli Organi della Facoltà e dell’Ateneo;
g)
provvedere alla più tempestiva ed ampia diffusione di tutte le informazioni avvalendosi anche del sito
web della Facoltà e del servizio di posta elettronica;
h)
proporre al Preside, le commissioni per gli esami di profitto e per il conseguimento del titolo
accademico;
i)
esercitare ogni altra funzione attribuitagli dall’Ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai
Regolamenti di Ateneo e di Facoltà;
j)
presentare, alla fine di ogni anno accademico, una relazione sullo stato del CLSCTF al Consiglio di
Facoltà (CF).
5. Il Coordinatore, nella prima seduta del CCLSCTF relativa al triennio del suo mandato, propone al Consiglio stesso
che lo ratifica, tra i Professori di ruolo del CCLSCTF un Coordinatore Vicario che lo coadiuva e, in caso di assenza
o temporaneo impedimento lo supplisce in tutte le sue funzioni. Il mandato del Vicario coincide con quello del
Coordinatore.
Art. 16
Composizione del CCLSCTF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il CCLSCTF è costituito da tutti i docenti afferenti al Corso, compresi i Professori a contratto che hanno voto
consultivo, e da sei studenti fra i quali sono designati per votazione i rappresentanti del Corso di Laurea
Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche nel Consiglio di Facoltà.
Il CCLSCTF elegge nel suo seno, tra i Professori di ruolo a tempo pieno appartenenti al Corso, un
Coordinatore che dura in carica tre anni.
La funzione di Segretario del CCLSCTF è svolta da un Docente del Consiglio stesso, proposto dal
Coordinatore e ratificato dal CCLSCTF. Il Segretario del CCLSCTF ha inoltre il compito di collaborare con il
Coordinatore nello svolgimento delle funzioni attribuite a quest’ultimo.
Al CCLSCTF partecipa altresì il responsabile della segreteria degli studenti della Facoltà con voto consultivo.
Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti sono disciplinate dal "Regolamento di Ateneo per la
designazione delle rappresentanze in seno ai Consigli di Corso di Studio".
Le rappresentanze elettive durano in carica tre anni.
Art. 17
Compiti
1. Il Consiglio del Corso di studio svolge i seguenti compiti:
a) propone il proprio Regolamento al Consiglio di Facoltà per l’approvazione;
b) elabora e sottopone al Consiglio di Facoltà l’Ordinamento didattico del Corso, comprensivo della
precisazione degli eventuali curricula e dell’attribuzione di crediti alle diverse attività formative, in pieno
rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai Decreti ministeriali per la Classe;
c) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e ne
assicura la coerenza scientifica ed organizzativa;
d)
determina e sottopone al Consiglio di Facoltà di appartenenza i requisiti di ammissione ai Corsi di studio,
quantificandoli in debiti formativi e progettando l’istituzione da parte della Facoltà di attività formative
propedeutiche e integrative finalizzate al relativo recupero, ai sensi dell’art.12 del RDA;
e) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall’Ordinamento e ne propone
annualmente modifiche e precisazioni al Consiglio di Facoltà;
f) provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;
g) predispone con la collaborazione dei Dipartimenti la fruizione da parte degli studenti degli strumenti
tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste
dall’Ordinamento;
h) studia nelle forme adeguate un’equilibrata gestione dell’offerta didattica, in particolare con un attento
controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture per evitare dannose
sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative;
i) esamina ed approva i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative degli Ordinamenti didattici;
j) provvede a quanto previsto dagli artt.21 e 22 del RDA;
k) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo ai sensi dell’art.30, comma 4 del
RDA;
l) cura la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi, assicurando attraverso adeguate
attività tutoriali, la risposta degli studenti all’offerta didattica e controllando l’entità del lavoro di
apprendimento a carico dello studente in relazione alle finalità formative previste dall’Ordinamento;
m) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli
stabiliti dall’Ordinamento e ne stabilisce l’eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e
professionali, ai sensi dell’art.11, comma 7 del RDA, proponendone l’annullamento o la riduzione al
Consiglio di Facoltà;
n) indice almeno una riunione l’anno per la programmazione didattica ed almeno una riunione l’anno per la
valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della
didattica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica nelle forme
previste dall’art.12, comma 3 del RDA;
o) determina le modalità, proponendole all’approvazione del Consiglio di Facoltà, dell’eventuale
riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti
dall’Università, ai sensi dell’art.11, comma 8 del RDA.
Art. 18
Convocazione
1. Il CCLSCTF è convocato dal Coordinatore quando lo ritiene necessario per l'adempimento dei compiti definiti
all'art. 17 del presente Regolamento.
2. La convocazione del CCLSCTF. deve essere fatta con avviso scritto o avvalendosi del servizio di posta
elettronica dell'Università, secondo le modalità di legge e deve comprendere l’ordine del giorno con l’elenco
degli argomenti da trattare.
3. Gli ordini del giorno vengono formulati dal Coordinatore, che valuta le priorità da assegnare ai singoli
argomenti, anche sulla base di richieste di singoli componenti del CCLSCTF, presentate per iscritto almeno
dieci giorni prima della seduta al fine di istruire la pratica e solo per motivati casi di urgenza almeno due giorni
feriali prima della seduta.
4. Durante la seduta il Coordinatore svolge la funzione di Presidente del CCLSCTF.
5. L’ordine degli argomenti da trattare nella seduta potrà essere variato dal Presidente del CCLSCTF, il quale
avrà cura di comunicare all'assemblea i motivi di tale variazione, o dal Presidente su richiesta della
maggioranza dei partecipanti all'assemblea.
6. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente del
CCLSCTF, può aggiornare la seduta comunicando, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento.
7. Nella voce "Varie ed eventuali" devono essere trattati solo argomenti di ordinaria amministrazione che non
richiedono deliberazioni dell’assemblea.
8. La seduta del CCLSCTF inizierà improrogabilmente 15 minuti dopo l'orario indicato nella convocazione.
Qualora dovessero mancare i requisiti di validità dell'adunanza previsti dal successivo art.20 comma 2, il
CCLSCTF con il medesimo ordine degli argomenti da trattare è da ritenersi automaticamente riconvocato per
il giorno feriale successivo, alla stessa ora.
Art. 19
Validità dell’adunanza
1. I membri del CCLSCTF sono tenuti a certificare con firma in entrata la presenza alla seduta e a dare
comunicazione al Presidente o al Segretario dell'assemblea dell'eventuale allontanamento dalla stessa.
2. Ogni componente è tenuto a giustificare sotto la propria responsabilità l'eventuale assenza al Coordinatore, che
svolge anche la funzione di Presidente del CCLSCTF.
3. Per la validità dell’adunanza valgono le disposizioni di legge al riguardo. Nel computo per determinare la
maggioranza non si tiene conto di quelli che hanno giustificato la loro assenza.
4. Nessuno può prendere parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente
la sua persona o persona legata da vincoli di parentela o affinità fino al quarto grado incluso o coniugio.
5. La validità dell’adunanza è accertata all’inizio della stessa. In qualsiasi momento dell’adunanza, su richiesta
anche di un singolo membro, può essere effettuata la verifica della sussistenza delle condizioni di validità.
6. Nel caso in cui qualcuna delle rappresentanze previste non sia stata eletta o designata, le adunanze sono valide
e non si tiene conto della suddetta rappresentanza per la determinazione del numero legale.
Art. 20
Modalità di intervento e di votazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ogni argomento all’ordine del giorno, eccetto le comunicazioni, può essere oggetto di discussione da parte dei
membri del CCLSCTF.
Il Presidente del CCLSCTF o un relatore da lui designato, illustra l’argomento in oggetto e l’eventuale
proposta di delibera, rispondendo alle richieste preliminari di chiarimento.
Aperta la discussione, coloro che intendono intervenire, devono iscriversi presso il Segretario dell'assemblea
prendendo la parola secondo l’ordine di iscrizione.
Il Presidente del CCLSCTF, se lo ritiene necessario, visto il numero degli interventi richiesti, considerata la
natura dell'argomento da trattare, può fissare un limite di tempo per ogni intervento, dandone preventivo
avviso al Consiglio.
Alla fine della discussione possono prendere la parola il Presidente del CCLSCTF ed eventualmente uno dei
presentatori di ciascuna proposta di modifica, per brevi repliche. Dopo di che il Presidente del CCLSCTF
dichiara chiusa la discussione, ne ricapitola i punti salienti ed apre la iscrizione a parlare per dichiarazioni di
voto.
Ogni consigliere può parlare per non più di due minuti per illustrare le ragioni del suo voto. Il Presidente del
CCLSCTF può limitare le dichiarazioni di voto a due interventi per il voto a favore e due per quello contrario.
Questa limitazione si applica in ogni caso alle votazioni delle mozioni d’ordine.
La questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) deve
essere posta prima dell’inizio della discussione di un argomento.
La questione sospensiva o pregiudiziale deve essere posta subito a votazione e per il suo accoglimento è
richiesta la maggioranza dei presenti.
Per l’assunzione di deliberazioni, salvo che sia diversamente disposta da norme legislative o statutarie, è
necessaria l’approvazione da parte della maggioranza dei presenti.
La votazione si fa sul complesso delle proposte salvo i casi in cui il CCLSCTF ritenga necessario procedere
alla votazione per parti separate. Quando siano stati proposti emendamenti, si procede alla valutazione e
votazione degli emendamenti stessi a cominciare da quelli soppressivi, seguono i modificativi, gli aggiuntivi e
il testo risultante.
La mozione d’ordine, presentata da almeno 1/5 dei presenti, deve essere sottoposta subito a votazione e per il
suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.
Qualora su uno stesso argomento siano presentate più proposte di delibera, esse vengono votate separatamente
e in ordine di presentazione. Si procede quindi a una votazione in contrapposizione tra le due proposte che
hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Ogni componente può esprimersi favorevolmente per una
sola delle due proposte. Risulta approvata tra le due la proposta che ottiene il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti. Se nel corso di questa votazione non viene raggiunta la suddetta
maggioranza, le proposte si considerano respinte.
Tranne che nei casi espressamente indicati dalla legge, le deliberazioni vengono prese a voto palese. Per
disposizione del Presidente del CCLSCTF o per richiesta di un quinto dei consiglieri presenti, la votazione può
svolgersi per appello nominale.
Art. 21
Processo verbale delle sedute
1.
2.
3.
4.
Il processo verbale è redatto durante la seduta dal Segretario del CCLSCTF.
Il verbale della seduta riporta, in genere, i termini essenziali della discussione.
Coloro che chiedono, durante un’adunanza, la verbalizzazione del loro intervento sono tenuti a presentare al
Segretario il testo scritto e firmato in calce nel corso della seduta.
Le deliberazioni sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni ed hanno effetto
immediato.
5.
I verbali delle sedute del CCLSCTF sono raccolti in appositi registri ed ogni foglio di cui è composto il verbale
deve essere contrassegnato con il timbro della Facoltà e firmato dal Presidente e dal Segretario.
6. Il verbale di ogni adunanza deve essere approvato nella stessa seduta o nella seduta immediatamente successiva del
CCLSCTF. Per esigenze amministrative stralci di verbale possono essere approvati seduta stante.
7. Ogni verbale, salvo per le convocazioni d’urgenza, deve essere messo a disposizione dei membri del Consiglio
almeno 5 giorni prima della seduta nella quale verrà approvato.
8. L’approvazione del verbale di una seduta precedente deve essere posta al primo punto dell’ordine del giorno.
9. Una copia dei verbali già approvati, inclusi tutti gli allegati e la documentazione relativa, deve essere disponibile,
presso l’Ufficio di Presidenza, per tutti i membri del consesso deliberante, i quali a richiesta possono ottenerne
copia. Copia deve essere inviata al Preside.
10. Eventuali proposte di correzione del verbale possono essere presentate ed illustrate prima dell’approvazione. I
firmatari del verbale hanno diritto di replica e dopo un intervento a favore e uno contro si passa alla votazione. Gli
interventi firmati in calce di cui sia stata chiesta la verbalizzazione ai sensi del comma 2 del presente articolo
possono essere modificati o ritirati esclusivamente prima della fine della discussione dell'argomento posto
all'ordine del giorno cui si riferiscono.
Art. 22
Commissioni
1. Il CCLSCTF può istituire Commissioni permanenti e temporanee con compiti istruttori e/o consultivi o con
compiti operativi.
2. I membri delle Commissioni permanenti sono eletti, con votazione palese, dal Consiglio stesso al proprio
interno.
3. Nessun membro può essere eletto di norma in più di una Commissione permanente.
4. Ogni Commissione permanente è presieduta dal Coordinatore o da un suo delegato e nomina un Segretario al
suo interno.
5. Le Commissioni sono convocate dal Coordinatore con i mezzi ritenuti adeguati a raggiungere i componenti.
6. Le Commissioni permanenti durano in carica 3 anni, mentre le Commissioni temporanee sono nominate di
volta in volta con delibera del CCLSCTF che ne stabilisce i compiti, la durata, la composizione e le modalità di
funzionamento.
Art. 23
Commissioni permanenti
1. È Commissione permanente:
a) la Commissione per l'esame istruttorio dei piani di studio individuali del Corso di Laurea Specialistica in
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CPSCTF)
2. Possono essere istituite ulteriori Commissioni permanenti.
Art. 24
Commissione per l'esame istruttorio dei Piani Studio individuali del Corso di Laurea Specialistica in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche (CPSCTF)
1. È istituita la CPSCTF alla quale è attribuito il compito previsto dall’art. 9, comma 6, del presente
regolamento.
2. La CPSCTF è costituita, oltre che dal Coordinatore del CLSCTF o da un suo delegato che la presiede, da due
docenti del CLSCTF uno in rappresentanza dell'area biologica ed uno in rappresentanza dell'area chimica eletti
per votazione palese dal CCLSCTF, da due studenti, eletti tra i rappresentanti del CLSCTF, e dal responsabile
della Segreteria degli studenti della Facoltà con voto consultivo.
3. In relazione alla discussione di particolari problemi, la CPSCTF può invitare a partecipare alle sedute, senza
diritto di voto, chiunque essa ritenga utile.
4. Nel caso in cui qualcuna delle rappresentanze previste nella CPSCTF non sia stata eletta o designata, le
adunanze sono valide e non si tiene conto della suddetta rappresentanza per la determinazione del numero
legale.
Art. 25
Norme comuni
1. La composizione del CCLSCTF è suscettibile di variazioni nel caso che modifiche di Statuto di Ateneo
prevedano una diversa rappresentatività.
2. La rielezione delle rappresentanze, dopo 2 mandati consecutivi, può avvenire solo se sia trascorso un periodo
pari alla durata di un intero mandato.
3. Chiunque non partecipi per più di 3 volte consecutive alle adunanze di cui è membro, per elezione o nomina,
senza valida giustificazione decade dal mandato rivestito.
4. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non inficia la valida costituzione del CCLSCTF.
Art. 26
Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente Regolamento deve essere approvato dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta dei
componenti ed entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Senato Accademico.
2. Proposte di modifica potranno essere presentate dal almeno il 10 % dei consiglieri e la relativa approvazione da
parte del CCLSCTF dovrà avvenire a maggioranza assoluta.
3. In CCLSCTF non possono essere assunte deliberazioni che, anche parzialmente, configurino ed implichino
modifiche al presente Regolamento, senza che le corrispondenti modifiche al Regolamento siano state prima
approvate secondo le modalità previste dal precedente comma.
4. Il presente Regolamento scaturisce dalla verifica e valutazione del processo di attuazione operate da parte del
Consiglio del Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche entro un anno dall'entrata
in vigore del Regolamento medesimo e contiene modifiche e integrazioni compatibili e pertanto estensibili
anche alle deliberazioni precedentemente assunte. Una verifica del presente Regolamento deve essere
effettuata ad ogni modifica del RDA, nonché in ogni occasione di modifica legislativa o normativa riguardante
le materie oggetto del presente Regolamento.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto e dei
Regolamenti di Ateneo e della Facoltà di Farmacia dell'Università di Messina e le norme legislative in vigore.
CFU
TABELLA A
B
MAT/03
CHIM/03
I
FIS/03
BIO/13
MED/07
BIO/16
BIO/15
SECS-P/10
Istituzioni di matematica ed elementi di
statistica
Abilità informatiche
Chimica generale ed inorganica con
elementi di chimica fisica
Fisica
Biologia animale
Microbiologia
Anatomia umana
Biologia vegetale farmaceutica
Organizzazione aziendale
Abilità linguistiche (Inglese)
Chimica Organica I
CHIM/01
Chimica Analitica
CHIM/08
Analisi dei Medicinali
I
3
48
16
S
T
-
111
175
3
75
72
16
-
162
250
6
4
6
6
8
4
6
60
40
24
32
40
56
32
16
16
32
16
-
16
-
94
60
86
94
128
68
150
100
150
150
200
100
150
1500
8
56
16
-
128
200
6
40
16
-
94
150
8
32
-
64
104
200
85
125
4
6
6
8
4
8
14
6
9
8
6
8
5
5
BIO/10
Biochimica
8
8
64
-
136
200
BIO/10
Biochimica applicata
4
4
32
-
-
68
100
BIO/15
Farmacognosia
8
8
48
-
32
120
200
BIO/09
Fisiologia umana
5
40
-
-
85
125
MED/04
Patologia generale
4
4
32
-
-
68
100
MED/42
Igiene
4
4
32
-
-
68
14
60
5
25
8
-
100
1500
CHIM/06
Chimica Organica II
8
56
16
-
128
200
CHIM/08
Chimica Farmaceutica I
10
10
72
16
-
162
250
BIO/14
Farmacologia generale
6
6
40
16
-
94
150
CHIM/08
Analisi dei Farmaci I
8
8
32
-
64
104
200
CHIM/10
Chimica degli Alimenti
6
6
40
16
-
94
150
CHIM/06
Metodi fisici in chimica organica
8
8
48
32
-
120
200
CHIM/09
Impianti dell’industria farmaceutica
4
4
24
16
-
60
100
CHIM/09
Tecnologia Farmaceutica
10
10
48
-
64
138
BIO/14
BIO/14
CHIM/08
CHIM/08
CHIM/09
CHIM/08
CHIM/08
BIO/14
BIO/14
CHIM/09
Farmacologia e Farmacoterapia
Farmacoeconomia e Farmacovigilanza
Laborat. di prep. estratt. e sint. farmaci
Biotecnologie farmaceutiche
Chimica farmaceutica applicata
Chimica Farmaceutica II
Analisi dei Farmaci II
Tossicologia
Saggi e dosaggi farmacologici
Legislazione farmaceutica naz. e comun.
Chimica farmaceutica III
Prova finale
Tirocinio
22
60
8
4
8
4
4
8
8
8
2
6
60
A scelta dello studente
CHIM/08
V
7
EL
10
38
IV
LT
6
21
III
T
10
A scelta dello studente
II
A
7
29
CHIM/06
C
ORE
LS/
LTP/
E
8
4
8
4
4
8
8
8
2
6
60
10
10
15
30
60
5
15
30
60
5
250
1500
64
32
32
24
24
56
32
64
8
48
16
16
16
16
-
64
64
-
136
68
104
60
60
128
104
136
26
102
40
-
-
85
200
100
200
100
100
200
200
200
50
150
1500
250
125
375
750
1500
Legenda: B= attività formativa relativa alla formazione di base; C= attività formativa caratterizzante la classe; I=
attività formative affini o integrative; A= altre attività formative. LT= Lezioni teoriche; LS = Lezioni seminariali; LTP
= Lezioni teorico-pratiche, E = Esercitazioni in aula; EL= esercitazioni individuali in laboratorio; S= attività di studio
individuale ed autoapprendimento; T= Totale.
TABELLA B
MAT/03
Istituzioni di matematica ed elementi di
statistica
Abilità informatiche
CHIM/03
FIS/03
Chimica generale ed inorganica con
elementi di chimica fisica
Fisica
BIO/13
Biologia animale
MED/07
Microbiologia
BIO/16
Anatomia umana
BIO/15
Biologia vegetale farmaceutica
SECS-P/10
Organizzazione aziendale
I
Abilità linguistiche (inglese)
II
III
CHIM/06
Chimica Organica I
CHIM/01
Chimica Analitica
CHIM/08
Analisi dei Medicinali
BIO/10
Biochimica
BIO/10
Biochimica applicata
BIO/15
Farmacognosia
BIO/09
Fisiologia umana
MED/04
Patologia generale
MED/42
Igiene
CHIM/06
Chimica Organica II
Conoscenza delle nozioni di matematica e di
statistica propedeutiche alla comprensione delle
discipline del corso di studi
Acquisizione di abilità informatiche applicate alle
tematiche del settore.
Conoscenza delle tematiche chimiche di base e
della trasformazione della materia nonché degli
aspetti cinetici e termodinamici della reattività
chimica
Obiettivo primario del corso è quello di fornire e
focalizzare le conoscenze specifiche di base
necessarie per lo studio delle discipline
caratterizzanti il corso di laurea. Obiettivo è inoltre
quello di fornire le basi del metodo scientifico.
Conoscenza dei meccanismi fondamentali della
cellula animale, base biologica del comportamento
e dell’evoluzione degli organismi animali.
Conoscenza delle caratteristiche degli organismi
procarioti come supporto allo studio della
microbiologia
applicata,
farmaceutica
ed
industriale e della chemioterapia. Fornire adeguate
conoscenze sui meccanismi di patogenicità di
batteri e virus.
Conoscenza della terminologia anatomica e della
morfologia del corpo umano, dal livello
macroscopico a quello microscopico sino ai
principali aspetti ultrastrutturali.
Conoscenza dei vegetali quali fonti naturali e
biotecnologicamente rinnovabili di farmaci e di
prodotti di interesse farmaco-tecnologico
Conoscenza delle principali strategie e dei
meccanismi organizzativi necessari per affrontare
le problematiche tipiche delle aziende del settore
farmaceutico
Acquisizione delle abilità linguistiche con
riferimento anche ai lessici disciplinari.
Conoscenza dei principi fondamentali della chimica
organica, del chimismo dei gruppi funzionali, della
stereochimica e dei principali sistemi carbociclici
ed eterociclici.
Conoscenza dei concetti fondamentali utili per
determinare la composizione qualitativa e
quantitativa dei sistemi chimici naturali e artificiali.
Conoscenza
teorico-pratica
di
metodologie,
tecniche e strumentazioni per l'analisi qualitativa
dei medicinali.
Conoscenza dei processi metabolici e dei
meccanismi di controllo del metabolismo per
affrontare i successivi studi sugli effetti dei
farmaci, sul loro meccanismo d’azione e sulla loro
progettazione.
Conoscenza di metodologie e schemi metodologici
per lo studio di biomolecole
Conoscenza delle droghe e dei principi
farmacologicamente attivi di origine naturale
Conoscenza della fisiologia della vita di relazione e
della vita vegetativa dell'uomo.
Conoscenza delle nozioni utili di eziopatogenesi e
di denominazione delle malattie umane, con
conoscenza della terminologia medica
Conoscenza e prevenzione delle malattie infettive
ed applicazioni delle norme igieniche.
Approfondimento del chimismo dei gruppi
funzionali, della stereochimica e dei principali
sistemi carbociclici ed eterociclici.
IV
CHIM/08
Chimica Farmaceutica I
BIO/14
Farmacologia generale
CHIM/08
Analisi dei Farmaci I
CHIM/10
Chimica degli Alimenti
CHIM/06
Metodi fisici in chimica organica
CHIM/09
Impianti dell’industria farmaceutica
CHIM/09
Tecnologia Farmaceutica
BIO/14
Saggi e dosaggi farmacologici
BIO/14
Farmacologia e Farmacoterapia
BIO/14
Farmacoeconomia e Farmacovigilanza
CHIM/08
Laborat. di prep. Estratt. e Sint. farmaci
CHIM/08
Biotecnologie farmaceutiche
CHIM/09
Chimica farmaceutica applicata
CHIM/08
Chimica Farmaceutica II
CHIM/08
Analisi dei Farmaci II
BIO/14
Tossicologia
CHIM/09
Legislazione farmaceutica nazionale e
comunitaria
CHIM/08
Chimica Farmaceutica III
Conoscenza delle fasi farmacocinetiche e
farmacodinamiche di un farmaco, studio dei
recettori e delle teorie recettoriali e delle principali
metodologie di drug-design. Conoscenza di
procedimenti sintetici, proprietà, meccanismi
d’azione a livello molecolare, utilizzazione e
relazioni tra struttura chimica ed attività biologica
di alcune classi di farmaci.
Conoscenza dei rapporti farmaco-organismo: basi
cellulari e molecolari dei meccanismi di azione;
caratteristiche
farmacocinetiche;
meccanismi
farmacodinamici.
Conoscenza teorico-pratica di metodiche utili per la
valutazione della purezza di sostanze di interesse
farmaceutico e per la determinazione quantitativa
nelle forme farmaceutiche
Conoscenza dei principali alimenti naturali e
trasformati e dei metodi di analisi per controllare
qualità e genuinità
Conoscenza dei principi della spettroscopia nei
suoi vari aspetti applicativi.
Conoscenza degli aspetti chimico-biologici e
tecnologici connessi all’industria farmaceutica.
Conoscenze di base necessarie per lo studio e la
preparazione di forme farmaceutiche convenzionali
ed innovative e del loro controllo di qualità a livello
industriale e galenico.
Conoscenza delle metodologie idonee per la
valutazione degli effetti dei farmaci e per il
controllo della posologia.
Conoscenza dei meccanismi molecolari d’azione,
delle
caratteristiche
farmacocinetiche,
delle
indicazioni terapeutiche e delle controindicazioni
delle principali classi di farmaci
Conoscenze per poter valutare gli aspetti socio
economici di un approccio farmacoterapeutico.
Conoscenze delle strategie che permettono la
rivelazione ed il monitoraggio dell’insorgenza delle
reazione avverse prevedibili ed imprevedibili
nell’uso di un farmaco.
Conoscenza teorico-pratica delle metodologie per
le preparazioni estrattive e sintetiche dei farmaci.
Conoscenza delle nozioni fondamentali per la
realizzazione
biotecnologica
di
prodotti
farmaceutici.
Conoscenze necessarie alla soluzione di problemi
chimico-fisici
e
tecnologici
connessi
alla
trasformazione e veicolazione di un principio attivo
in una forma farmaceutica .
Conoscenza delle strutture chimiche di composti
appartenenti a varie classi di farmaci, delle sintesi,
del meccanismo d’azione a livello molecolare, con
particolare enfasi alla progettazione di nuovi
farmaci ed alla relazione struttura chimica / attività
biologica.
Conoscenza delle nozioni essenziali di analisi
chimica inorganica, organica e strumentali utili per
il riconoscimento e la valutazione della purezza di
composti di interesse farmaceutico
Conoscenza
dei
maggiori
processi
che
contribuiscono alla tossicità di un agente chimico o
fisico su un organismo animale, e di fornire un
approccio meccanicistico e sperimentale alla
comprensione di questi fenomeni e delle possibili
misure protettive/preventive.
Conoscenza
delle
norme
legislative
e
deontologiche utili nell'esercizio dei vari aspetti
dell'attività professionale in ambito nazionale e
comunitario
Obiettivo del corso è di approfondire le conoscenze
acquisite nei corsi di Chimica Farmaceutica I e II
con particolare riferimento agli aspetti più
innovativi della disciplina.
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Regolamento Didattico Anno Accademico 2006-2007