Provincia di Massa Carrara AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MS 13 NORME DI ATTUAZIONE AL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELL’ATC, PER INTERVENTI SUL CINGHIALE NELLE AREE NON VOCATE (DEL. CDG. N. 17 DEL 14/09/2015). Art. 1 - Attuazione del Piano di Prelievo del Cinghiale in area non vocata 1. Il territorio destinato alla caccia programmata dell’A.T.C. MS 13 è suddiviso, ai fini della gestione della specie cinghiale, in Aree Omogenee. Le Aree Omogenee sono costituite da uno o più Distretti per la caccia al cinghiale in battuta e dalle zone non vocate ricadenti al loro interno. 2. Le Aree Omogenee sono così individuate: AREE OMOGENEE 1 Carrara-Massa-Montignoso 2 Aulla-Fivizzano-Fosdinovo 3 Casola L. -Fivizzano 4 Comano-Fivizzano-Licciana N. 5 Bagnone-Licciana N. - Villafranca 6 Filattiera-Pontremoli 7 Pontremoli 8 Zeri-Pontremoli 9 Mulazzo 10 3. COMUNI INTERESSATI Podenzana-Tresana Nel periodo di vigenza del Calendario Venatorio l’attuazione del Piano di assestamento e prelievo del Cinghiale in area non vocata, tendente all’eradicazione della specie, è delegato all’ATC così come disposto da Determinazione provinciale. Pagina 1 di 4 Art. 2 – Soggetti autorizzati al prelievo del cinghiale nelle aree non vocate 1. Nei territori non vocati al cinghiale possono operare, con priorità per coloro che abbiano effettuato l’opzione di cui all’art. 28 comma 3 lett. d) della LR 3/94 s.m.i., le seguenti tipologie di cacciatori, autorizzati ai sensi del presente Regolamento e nel rispetto del vigente Calendario Venatorio: cacciatori singoli iscritti nell’Albo dei Cacciatori del Cinghiale in Forma Singola detenuto dall’ATC a) alla sottosezione “caccia a singolo”. b) cacciatori riuniti in squadra ed iscritti alle squadre autorizzate ed operanti nei distretti che costituiscono le Aree Omogenee; cacciatori di selezione singoli iscritti all’Albo dei Cacciatori del Cinghiale in Forma Singola c) detenuto dall’ATC alla sottosezione “caccia da appostamento”; proprietari e conduttori di fondi e cacciatori di selezione abilitati ai sensi dell’art. 37 della LR 3/94 e d) succ. 2. L’iscrizione alla sottosezione “caccia a singolo”, consentirà al cacciatore di partecipare come invitato alle battute organizzate in area non vocata dalle squadre della Provincia di Massa-Carrara. Art. 3 – Caccia al cinghiale in battuta nelle aree non vocate 1. Le squadre di caccia al cinghiale garantiscono la propria fattiva azione sia per quanto riguarda le battute sia per quanto riguarda l’esecuzione di opere di prevenzione. 2. Le squadre di caccia al cinghiale dei distretti che formano l’area omogenea, previa prenotazione secondo le modalità di cui al comma successivo, possono esercitare la caccia nelle zone non vocate dell’area omogenea di appartenenza organizzando battute di caccia al cinghiale secondo le modalità delle zone vocate, nei seguenti giorni ed orari: Ottobre: Giornata Inizio (ora legale) Inizio (ora solare) Giovedì 08.00 07.00 Novembre e Dicembre: 3. Giornata Inizio (ora legale) Inizio (ora solare) Sabato NON PIU’ IN VIGORE 09.00 Dalle ore 12.00 del secondo giorno precedente la battuta ed entro le ore 12.00 del giorno precedente la battuta, il Responsabile della battuta deve far pervenire all’A.T.C., a mezzo fax al n. 0187/422009 ed utilizzando Pagina 2 di 4 la modulistica predisposta, la lista dei partecipanti con l’indicazione della località della zona non vocata in cui intende effettuare la battuta. 4. Nell’esecuzione delle battute di caccia al cinghiale in area non vocata non è previsto il numero minimo di partecipanti alla battuta. La lista presentata può essere integrata anche con ulteriori nominativi al momento dell’ effettuazione delle battute. Sono ammessi a partecipare alla battuta i cacciatori in forma singola, proprietari o conduttori di fondi e cacciatori di selezione iscritti nell’apposito registro. 5. In caso di più domande per la stessa zona non vocata sarà data priorità alla prima richiesta pervenuta. Copia della ricevuta dell’avventa trasmissione del fax di cui al comma 2 dovrà essere sempre detenuta dal Responsabile nel corso della battuta. 6. Le squadre, per ovviare ai problemi riguardanti la sicurezza, comunque operino sul territorio non vocato, sono tenute ad apporre le tabelle recanti la scritta “Attenzione! Battuta di caccia al cinghiale in corso”. 7. Gli animali abbattuti dalle squadre dovranno essere contrassegnati con l’apposizione di una delle fascette identificative da utilizzare per il territorio vocato. Art.4 – Caccia al cinghiale in forma singola nelle aree non vocate. 1. I cacciatori in forma singola che richiedono l’iscrizione all’Albo partecipano all’attuazione del Piano per le attività di prelievo e forniscono la propria disponibilità per la partecipazione alle attività di prevenzione 2. I cacciatori di selezione inseriti nell’Albo dei Cacciatori del Cinghiale in Forma Singola alla sottosezione “caccia da appostamento” eserciteranno la caccia solo dietro autorizzazione nominativa dell’A.T.C. MS 13 in caso di mancato raggiungimento dei risultati di piano. 3. La caccia al cinghiale in forma singola può essere esercitata da soli cacciatori iscritti all’Albo dei Cacciatori del Cinghiale in Forma Singola alla sottosezione “caccia a singolo”. Il cacciatore in forma singola potrà comunque partecipare alla caccia al cinghiale in forma collettiva come invitato nelle battute organizzate dalle squadre in area non vocata. 4. La caccia in forma singola può essere esercitata tre giorni alla settimana nelle giornate di mercoledì, giovedì e domenica nel mese di ottobre e nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica nei mesi di novembre e dicembre all’interno delle zone non vocate ricomprese nelle dieci aree omogenee individuate sul territorio dell’ATC MS 13. 5. Nei giorni di giovedì del mese di ottobre la caccia in forma singola potrà svolgersi a partire dalle ore 8.30, se in vigore l’ora legale, e dalle ore 7.30 se in vigore l’ora solare, mentre il sabato nei mesi di novembre e dicembre a partire dalle ore 9.30 (ora solare), laddove non sia già segnalata una battuta in corso da parte di squadra autorizzata in base al regolamento. Pagina 3 di 4 Durante l’esercizio della caccia a singolo i cacciatori autorizzati dovranno esporre a vista sugli indumenti 6. l’apposito tesserino attestante l’autorizzazione rilasciato dall’ATC. Al momento del rilascio dell’autorizzazione i cacciatori in forma singola riceveranno in consegna le fascette per contrassegnare gli animali abbattuti. I cacciatori in forma singola per la stagione venatoria contribuiranno al rimborso dei danni con una quota 7. fissata in € 20,00. Art. 5 – Rispetto delle norme di sicurezza Durante lo svolgimento della caccia al cinghiale nelle aree non vocate tutti i cacciatori dovranno, nel 1. rispetto delle norme di sicurezza dettate dall’Art. 8 del “Regolamento Provinciale per la Gestione FaunisticoVenatoria del Cinghiale nel territorio a Caccia Programmata dell’A.T.C.” e dal comma 5, Art. 9 del “Regolamento per la Gestione della specie Cinghiale nell’ATC MS13” nonché dal Calendario Venatorio vigente della Provincia di Massa Carrara, indossare indumenti ad alta visibilità. Art. 6 – Divieto di abbattimento di specie diverse Durante lo svolgimento della caccia al cinghiale nelle aree non vocate, sia essa svolta nella forma della 1. battuta che singola, è fatto espresso divieto di abbattere specie di fauna selvatica diversa dal cinghiale, fatta eccezione per la Volpe nei tempi consentiti dalla normativa vigente. Art. 7 – Raccolta ed elaborazione dati Sia le squadre che i singoli dovranno far pervenire all’A.T.C. entro 15 giorni dal termine dell’attività 1. venatoria, il rendiconto dell’attività venatoria svolta nelle zone non vocate per verificare l’efficacia del piano. In particolare dovranno essere consegnati: a) da parte del cacciatore a singolo , l’apposito Libretto Personale sul quale saranno stati registrati i giorni di attività ed i risultati della stessa. b) da parte del Responsabile della squadra, le Schede di Intervento Giornaliero Art. 8 – Infrazioni al regolamento 1. Eventuali infrazioni commesse alle vigenti norme in materia nonché al presente regolamento da parte di una delle squadre iscritte all’ATC MS13, potranno dar luogo, quale sanzione accessoria, alla sospensione dall’attività venatoria per la durata minima di una settimana e massima di tre mesi. 2. Eventuali recidive potranno comportare la cancellazione della squadra dal Distretto di appartenenza ed il cacciatore in forma singola dall’Albo Sottosezione Caccia Singola. 3. L’applicazione di sanzioni accessorie dovrà essere deliberata dal Comitato di Gestione dell’ ATC MS13 su proposta di apposita Commissione composta da almeno tre membri del Comitato stesso. Pagina 4 di 4