D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
Pubblicato su S.U. della G.U. del
14.04.2006
In vigore dal 29.04.2006
318 articoli
373 pagine
207 pagine di allegati
Giorgio Carimati CC- HSE
Rosignano, 06.06.2006
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Bonifica dei siti inquinati
(Parte IV, titolo V, artt. 239-257,
264-265, 304-306)
(Allegati al Titolo V, pag. 262-279)
Le nuove norme tecniche
D.Lgs. 152/2006
Le nuove norme tecniche per la bonifica dei
siti inquinati (1)
o Importanti modifiche che ridisegnano la
struttura operativa finora seguita
nell’applicazione del D.M. 471/99
o Introdotto il principio che la necessità
dell’intervento da attuare deve essere
Nuove tabelle
commisurata all’effettivo rischio
( un
approccio più pragmatico)
o L’Analisi di rischio diviene il cardine
fondamentale di ogni progetto di bonifica
o Analisi di Rischio: rischio incrementale
accettabile per sostanze cancerogene
1 x 10-5 (all. 1, pag. 264)
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D.Lgs. 152/2006
Le nuove norme tecniche per la bonifica dei
siti inquinati (2)
o Analisi di rischio: il punto di conformità
dovrà essere necessariamente fuori dal
sito indicativamente fra 50 e 500 m dalla
sorgente
o Analisi del suolo sull’aliquota
inferiore
Nuove
tabelle a 2
mm, ma la concentrazione riferita alla
totalità dei materiali secchi, compreso lo
scheletro (2 mm-2 cm) (all. 2, pag.267)
o I VCLA tabellari anziché “valori di soglia”
e “valori obiettivo” diventano valori di
attenzione; al superamento, scatta
l’obbligo di un PdC e dell’AdR
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D.Lgs. 152/2006
Le nuove norme tecniche per la bonifica dei
siti inquinati (3)
o Per i siti in attività, possibilità di fare,
anziché la bonifica, una “messa in
sicurezza operativa”
o Le competenze relative all’approvazione
del P.d.C. e del Progetto Operativo
Nuove tabelle
passano alla Regione e dell’Analisi
di
rischio alla Conferenza dei Servizi (in
precedenza tutte di competenza del
Comune)
o L’art. 243 prevede la possibilità di
emungere le acque contaminate e di
scaricarle, direttamente o dopo l’utilizzo
in un ciclo produttivo del sito stesso, in
un corpo idrico superficiale purché
rispettino i limiti previsti dalla parte Terza
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D.Lgs. 152/2006
Le nuove norme tecniche per la bonifica dei
siti inquinati (4)
o Limitazione degli oneri economico –
finanziari, addossabili al proprietario non
responsabile dell’inquinamento, del sito
(al massimo il valore dell’area bonificata)
o Possibilità di chiedere entro 180 giorni
Nuove tabelle
dalla data d’entrata in vigore
29.10.06),
una rimodulazione degli obiettivi di
bonifica sulla base dei nuovi criteri, per
gli interventi non completati alla stessa
data
o E’ quindi necessario per tutti i siti,
individuare le modalità più opportune di
gestione del transitorio
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D.Lgs. 152/2006
Le nuove norme tecniche per la bonifica dei
siti inquinati (5)
o Risultano abrogati (art. 264):
- il D. Lgs. 22/97, e quindi
- l’art. 17 del D. Lgs. 22/97, e quindi
- il D.Lgs. 471/99
Nuove tabelle
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D.M. 471/1999:
Valori di concentrazione e definizioni
1) Valori di concentrazione rilevati
analiticamente
2) Valori di Concentrazione Limite Accettabili
(VCLA)
VCLA: Valori di concentrazione per le sostanze
inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee, in relazione alla specifica destinazione d’uso
del sito, indicati nell’allegato 1:
 Tabella 1: VCLA nel suolo e sottosuolo
• Tabella 1: VCLA nelle acque sotterranee
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D.Lgs. 152/2006, art. 240
Valori di concentrazione e definizioni
1) Valori di concentrazioni rilevati
analiticamente
2) Concentrazioni Soglia di Contaminazione
(CSC)
3) Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)
* Nuove tabelle (allegato 5) con
Nuove tabelle
minimi cambiamenti (PCB suoli)
CSC: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali
che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la
caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio (AdR)
sitospecifica (all. 5, pag. 275)*
CSR: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da
determinare (…) con AdR sitospecifica, il cui superamento
richiede la messa in sicurezza e la bonifica.
I livelli CSR così definiti costituiscono i livelli di
accettabilità per il sito
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D.M. 471/1999:
Sito contaminato: definizioni
1) Sito inquinato
Sito che presenta livelli di contaminazione per cui anche
una sola delle sostanze inquinanti nel suolo o nelle acque
sotterranee (o nelle acque superficiali) risulta superiore ai
VCLA accettabili stabiliti dal presente regolamento (D. M.
471)
( VCLA = valore di soglia)
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D.Lgs. 152/2006, art. 240
Sito contaminato: definizioni
1)
Sito contaminato
2) Sito non contaminato
Nuove tabelle
Sito contaminato: un sito nel quale i valori di CSR,
determinati con l’applicazione della procedura di AdR
sitospecifica risultano superati
Sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione
• risulti inferiore ai valori di CSC,
• oppure, se superiore, risulti inferiore ai valori di CSR
(CSC: valori di attenzione)
Si passa dal criterio di soglia alla verifica del
superamento di valori di attenzione, il cui superamento
fa scattare gli obblighi
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D.Lgs. 152/2006
Principi generali per la valutazione della
contaminazione di un sito
Conc. Anal. > CSC
Indagine ambientale
- PdC
- AdR sitospecifica
Conc. Anal. < CSC
Sito non contaminato
Conc. Anal. > CSR
Conc. Anal. < CSR
- Messa in sicurezza
- Bonifica
Sito non contaminato
(Piano di monitoraggio)
Legenda
Conc.Anal. Conc. rilevata analiticamente
CSC Conc. Soglia di Contaminazione
CSR Conc. Soglia di Rischio
PDC Piano della Caratterizzazione
AdR Analisi di rischio
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D.M. 471/1999
Interventi in emergenza
Messa in sicurezza d’emergenza (MISE)
MISE: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere
(….), contenere la diffusione (degli inquinanti) ed impedire
il contatto (….) degli inquinanti, in attesa degli interventi di
bonifica
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D.Lgs. 152/2006, art. 240
Interventi in emergenza
1)
2)
Messa in sicurezza d’emergenza (MISE)
Misure di prevenzione (MDP)
MISE: ogni intervento immediato o a breve termine, da
mettere in opera nelle condizioni di emergenza (….) in caso
di eventi di contaminazione repentini (vapori a livello di
esplosività o nocività, presenza di prodotto in fase separata,
contaminazione di pozzi ad uso potabile o agricolo, pericolo
d’incendi o esplosioni) atto a contenere la diffusione (degli
inquinanti) impedire il contatto e a rimuoverle, in attesa di
ulteriori interventi
La mise è ora in relazione a contaminazioni repentine
con pericolosità oggettiva e acuta – Non si adatta più a
contaminazioni storiche con superamento del VLCA
MDP: le iniziative per contrastare un evento, atto o
omissione, che ha creato una minaccia imminente per la
salute o l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente
probabile che si verifichi un danno in un futuro prossimo
Interventi tipo MISE indipendenti da pericolosità
immediata (imminente!), soggetti a comunicazione e non
a autorizzazione-(sanzione per mancata comunicazione)
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Tipologie di interventi di bonifica
Il D.M. 471/1999 prevedeva:
 Bonifica
 Bonifica con misure di sicurezza
 Messa in sicurezza permanente
Il D.Lgs. 152/2006 prevede :
 Bonifica
 Messa in sicurezza operativa
 Messa in sicurezza permanente
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D.M. 471/1999
1) Bonifica
In caso di superamento/di concreto pericolo di
superamento dei parametri riportati
nell’allegato 1, nel sito interessato deve essere
attuata la messa in sicurezza, la bonifica (e il
ripristino ambientale).
Lo scopo degli interventi è di eliminare le sostanze inquinanti o
di ridurne le concentrazioni entro i limiti riportati negli allegati.
Sono ammesse deroghe a questo principio solo:

con l’applicazione di limiti più restrittivi per la presenza di
corpi idrici sensibili, di aree vulnerabili o al fine di tutelare le
acque potabili (art.4 comma 3);

con l’applicazione di limiti da raggiungere con la bonifica
riferiti al fondo, qualora si dimostri una concentrazione “naturale”,
nel sito, superiore ai valori tabellati (art.4, comma 2 ).
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D. Lgs. 152/2006, art. 240
1) Bonifica
In caso di superamento delle Concentrazioni
Soglia di Rischio (CSR) nel sito interessato
devono essere attuate le misure di
prevenzione, di emergenza (se previste) e la
bonifica (e ripristino ambientale)
Lo scopo degli interventi è di eliminare le fonti
d’inquinamento e le sostanze inquinanti o di ridurne
le concentrazioni entro i limiti delle Concentrazioni
Soglia di Rischio (CSR)
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D.M. 471/1999
2) Bonifica con misure di sicurezza
Qualora si dimostri che, pur
nell’applicazione delle BAT, non è
possibile raggiungere i livelli riportati nel
decreto, è possibile prevedere la bonifica
con misure di sicurezza
La Regione/il Comune può autorizzare una bonifica che
presenti delle concentrazioni residue (rispetto alle
concentrazioni tabellate di legge) purché sia dimostrato,
tramite un’analisi del rischio, che questi livelli residui
garantiscano, comunque, il mantenimento delle condizioni
di sicurezza ambientale e sanitaria del sito.
L’autorità definisce i piani di monitoraggio e di controllo del sito
fissando, eventualmente, le necessarie limitazioni all’uso dell’area
(art.5 D.M. 471/1999)
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D. Lgs. 152/2006, art. 240, 242
2) Messa in sicurezza operativa
Qualora nel sito risultano in esercizio attività
produttive e accessorie, comprese le attività di
mantenimento, la bonifica viene rimandata alla
cessazione dell’attività, previa applicazione
della messa in sicurezza operativa.
L’intervento deve garantire un adeguato livello di
sicurezza per le persone e per l’ambiente (quali
interventi
transitori
di
contenimento
della
contaminazione o messa in sicurezza permanente), al
fine di evitare la diffusione della contaminazione.
In tali casi devono essere predisposti idonei Piani di
monitoraggio e controllo
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D.M. 471/1999
3) Messa in sicurezza permanente
Qualora la fonte inquinante sia costituita da
rifiuti stoccati e, pur nell’applicazione
delle BAT, non sia realizzabile la rimozione
dei rifiuti stessi, è possibile prevedere la
messa in sicurezza permanente
L’autorità competente può autorizzare la messa in
sicurezza permanente se ne viene dimostrata la necessità
nel progetto preliminare.
In questo caso non è ammesso lo smaltimento di altre
tipologie di rifiuti e le relative limitazioni d’uso devono
essere registrate. A tali siti si applicano le norme di
riferimento previste per la gestione delle discariche dopo
la loro chiusura, salvo l’obbligo di procedere alla bonifica
laddove, nell’area di influenza del sito, si registrino
fenomeni di inquinamento.
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D. Lgs. 152/2006, art. 240
3) Messa in sicurezza permanente
Interventi definitivi da realizzarsi sul sito
non interessato da attività produttive in
esercizio, al fine di renderlo fruibile per gli
utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici
Interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti
inquinanti (…) e a garantire un elevato e definitivo
livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente.
In tali casi devono essere previsti Piani di
monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto
alle previsioni degli strumenti urbanistici
Viene prevista la successiva fruizione dell’area
(all. 3 pag. 271), su cui il MATT è in disaccordo!!
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D.M. 471/1999
Bonifica in procedura semplificata
Procedura semplificata gli interventi di bonifica
devono riguardare:
• volumi di suolo < 100 m3,
•escludere misure di sicurezza (art.5) e la messa
in sicurezza permanente (art.6)
• non essere soggetti a VIA
La Regione definisce ai sensi dell’art.13
D.M. 471/1999 quelle tipologie di
interventi che possono essere realizzati
senza l’autorizzazione preventiva .
Si veda la Regione Veneto con la D.G.R. 18
gennaio 2002, n.10
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D.Lgs. 152/2006, all. 4 pag. 273
4) Bonifica in procedura semplificata
Procedura semplificata per aree di ridotte
dimensioni (quali rete di distribuzione
carburanti) oppure per eventi accidentali
che interessino aree circoscritte, di
superficie < 1000 m2
La procedura dispone tre casi che prevedono:
1. Interventi di mise risolutivi (entro CSC);
2. Bonifica contaminazione con progetto unico
entro CSC con PdC e Mise oppure
entro CSR con PdC, Mise e RA;
3. Bonifica comprensiva falda Progetto unico entro
CSR con PdC, Mise, RA
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