TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE FALLIMENTARE
CONCORDATO PREVENTIVO N. 36/12
“ORION Società Cooperativa”
(ORION S.C.)
Sede Legale: 42025 Cavriago (Reggio Emilia) Via Bruno Buozzi n. 2
Numero iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia e
Codice fiscale 00128540358
RELAZIONE ex art.172 L.F.
Giudice Delegato: Dott. Luciano Varotti
Commissario Giudiziale: Dott.ssa Federica Zaniboni
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.– Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 1 di 217
La sottoscritta dott.ssa Federica Zaniboni, nata a Reggio Emilia (RE) il 7 agosto 1972, con Studio
in Reggio Emilia, Piazza della Vittoria 1, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili di Reggio Emilia al n. 473 A, nominata Commissario Giudiziale della procedura
di Concordato Preventivo della società Orion s.c., con decreto del 21 febbraio 2013, depositato
presso la Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia il giorno seguente, in esecuzione di quanto
previsto dagli articoli 170 e seguenti del R.D. n.267/1942, dopo avere proceduto alla redazione
dell'inventario, esperite le indagini ed i controlli del caso, con la presente relazione riferisce su:
INDICE DEGLI ARGOMENTI
1. LA PROCEDURA
pag.
3
2. CENNI STORICI
pag.
10
3. LE CAUSE DEL DISSESTO
pag.
26
4. LA CONDOTTA DEL DEBITORE
pag.
31
5. LA FASE DI “RISERVA”
pag.
31
5.1 Contratto di affitto di ramo d’azienda
pag.
32
5.2 Contratto preliminare di cessione di ramo d’azienda
pag.
40
5.3 Contratto di outsourcing
pag.
43
5.4 Pagamento ex art. 182 quinquies LF delle società consortili
pag.
44
Orion società cooperativa e sottoscrizione relative transazioni
pag.
46
5.6 Altre istanze
pag.
48
6. LA PROPOSTA CONCORDATARIA
pag.
51
6.1 La suddivisione in classi
pag.
53
7. L’ATTIVITA’ DI VERIFICA
pag.
54
7.1 L’organizzazione dell’attività di verifica
pag.
54
7.2 La verifica dei singoli appalti
pag.
58
8. ATTIVO E PASSIVO
pag.
63
8.1 L’attivo
pag.
63
8.2 Il passivo e le garanzie
pag.
148
9. PERCENTUALI DI SODDISFO E QUORUM PER L’APPROVAZIONE DEL CONCORDATO
pag.
210
10. PROSPETTIVE DI REALIZZAZIONE IN SEDE FALLIMENTARE
pag.
212
11. CONSIDERAZIONI FINALI
pag.
215
5.5 Richiesta di autorizzazione ex art. 161, settimo comma, l.F. per
il recesso dai rapporti di lavoro con i dirigenti in forza presso
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 2 di 217
1. LA PROCEDURA
Con ricorso in data 8 novembre 2012, la Orion s.c. (di seguito più brevemente anche società,
ricorrente, o Orion), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, Geom. Massimo Tirabassi, autorizzatone alla presentazione in
forza di delibera del Consiglio di Amministrazione adottata in data 7 novembre 2012, a
ministero Dott. Antonio Caranci, Notaio in Reggio Emilia, allegata al ricorso, ha depositato
domanda (prenotativa) di concordato preventivo, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
161, sesto comma, Legge Fallimentare unitamente alla documentazione richiesta da tale norma,
riservandosi di presentare la proposta concordataria, il piano e la documentazione previsti ai
commi secondo e terzo dell’art. 161 L.F. nel termine di cui ha richiesto la concessione e la
fissazione da parte del Tribunale. La società era ed è rappresentata e difesa, in forza di procura
posta in calce al ricorso stesso, dagli Avv.ti Giorgio Barbieri, Ilaria Lenzini e Brunella Bertani,
anche disgiuntamente fra loro, e con domicilio eletto presso la sede dello Studio legale Sutich
Barbieri Sutich, in Reggio Emilia, Viale Regina Elena, n. 13/2.
Il Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Fallimentare, con decreto del 14 novembre 2012,
depositato in Cancelleria il 16 novembre successivo, rilevava:
-
che contro la società ricorrente era stata presentata istanza di fallimento
successivamente rinunciata dal creditore prima dell’udienza camerale fissata per la sua
trattazione;
-
che era altresì pendente, contro la Orion, procedimento camerale avviato d’ufficio per la
dichiarazione dello stato d’insolvenza ai sensi del d.lgs. 270/99;
-
che in caso di contemporanea pendenza del procedimento per la dichiarazione dello
stato di insolvenza ai sensi del d.lgs. sopra citato e di ricorso per concordato preventivo,
il Tribunale avrebbe dovuto prendere preliminarmente in esame la domanda di
concordato preventivo;
-
che, pur non ritenendo equiparabile il procedimento prefallimentare con quello volto
alla dichiarazione dello stato di insolvenza (con conseguente assegnazione di un termine
superiore ai 60 giorni), riteneva di concedere un termine di soli 60 giorni in quanto
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 3 di 217
Orion, convocata già il 7 agosto 2012, in sede prefallimentare aveva ottenuto un rinvio
al 20 novembre successivo, al fine di depositare domanda di concordato preventivo;
-
che in considerazione della complessità della procedura, desumibile dal piano sommario
esposto nella domanda “prenotativa”, della prevista continuazione dell’attività
d’impresa e delle informazioni che il Tribunale avrebbe dovuto assumere ai sensi
dell’art. 161 comma 7° e 182 quinquies LF, fosse ammissibile la nomina, da parte del
Tribunale stesso, di un ausiliario, ai sensi dell’art. 68 c.p.c., nella persona di un
professionista che provvedesse ad assumere le opportune informazioni da riportare al
Tribunale, sulla scorta dei dati contabili dell’azienda e di altre fonti di conoscenza;
-
che si rendesse quindi necessario il deposito di un libretto bancario intestato alla
procedura e vincolato all’ordine del Tribunale per una somma presunta necessaria per il
pagamento del compenso all’ausiliario come previsto all’art. 8 del Testo unico delle
spese di giustizia.
Per i motivi sinteticamente esposti, pertanto, il Tribunale:
1.
assegnava alla ricorrente termine per la presentazione della proposta concordataria di 60
giorni;
2.
nominava la scrivente quale ausiliario ai sensi dell’art. 68 cpc;
3.
stabiliva il termine di 15 giorni entro il quale il ricorrente doveva depositare presso la
cancelleria del Tribunale un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all’ordine
del giudice delegato portante la somma di € 50.000,00 per le spese presunte necessarie per
il pagamento dell’ausiliario;
4.
disponeva i seguenti obblighi informativi periodici:”
(i)
l’ausiliario nominato provveda alla sorveglianza dell’attività d’impresa e riferirà al
giudice relatore con relazioni mensili sugli atti compiuti dall’imprenditore;
(ii)
che l’imprenditore presenti all’ausiliario nominato un prospetto finanziario mensile,
corredato da una dettagliata relazione, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali
compiuti nel mese precedente.”
In data 22 novembre 2012, quindi entro i termini assegnati dal Tribunale, veniva aperto il
libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice per la somma
indicata in decreto (lo stesso è stato estinto dalla scrivente, dopo l’ammissione alla procedura di
concordato ex art. 161, primo comma, LF per permettere il pagamento del compenso
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 4 di 217
dell’ausiliario come liquidato nel decreto di ammissione. La somma residua è stata bonificata
alla società ricorrente).
Orion ha depositato richiesta di rinvio del termine del deposito del piano, inizialmente previsto
per l’8 gennaio 2013.
Accolta l’istanza, il nuove termine è così stato fissato al 15 febbraio 2013.
L’Ausiliario nel periodo di riserva, per assolvere agli obblighi informativi imposti dal Tribunale, ha
depositato quattro relazioni: una per ogni mese o frazione di mese.
Orion ha, altresì, inoltrato al Tribunale, per il tramite dell’ausiliario, una serie di istanze per le
quali, pur non essendo richiesto dalla normativa, al solo fine di fornire al Tribunale le maggiori
informazioni possibili la scrivente ha espresso il proprio motivato parere. Ogni istanza
presentata verrà singolarmente analizzata nel capitolo dedicato alla descrizione dell’attività
nella “fase di riserva”.
In data 15 febbraio Orion deposita memoria integrativa della domanda ex art. 161, 6° comma LF
e relativi allegati, chiedendo al Tribunale, previa verifica dei presupposti di legge, in forza
dell’esame del ricorso depositato in data 8 novembre 2012, della citata memoria integrativa e
dei relativi allegati, di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e ss.
Legge Fallimentare.
><
Con decreto del 21 febbraio 2013, depositato in cancelleria il giorno successivo, il Tribunale,
riunito in Camera di Consiglio, ha ammesso Orion alla procedura di concordato preventivo.
Contemporaneamente al deposito della memoria integrativa, con separati ricorsi, la società ha
chiesto al Tribunale di dare efficacia all’affitto d’azienda stipulato con Siteco srl, di autorizzarla a
stipulare contratto di outsourcing con la medesima società e di essere autorizzata a risolvere
(non ai sensi del 169 bis) i contratti di lavoro con i propri dirigenti o a raggiungere accordi
transattivi con gli stessi.
Il Tribunale ha rilevato che nel piano, a fondamento della proposta concordataria, Orion, ha
proposto la prosecuzione indiretta dell’attività d’impresa, mediante l’affitto del ramo d’azienda
e la successiva cessione della stessa e la liquidazione dei beni non strategici, senza alcuna
modalità predeterminata se non quelle previste dalla legge fallimentare. In particolare nel piano
Orion programma quanto segue:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 5 di 217
a) la stipula di contratto di affitto con Siteco;
b) la stipula del preliminare di vendita del medesimo ramo in affitto;
c) la compensazione dei crediti di Orion derivanti dall’affitto e dalla cessione sopra menzionati
con il passivo di Orion assunto da Siteco in particolare con il TFR;
d) il pagamento di una differenza da Siteco a Orion, o viceversa, qualora il prezzo di alienazione
del ramo d’azienda risulti, rispettivamente, superiore o inferiore al passivo assunto da Siteco;
e) la rinuncia dei creditori concorsuali, per effetto di legge (105 LF, quarto comma, richiamato
dall’art. 182 LF) o per espresso patto concordatario, a far valere la solidarietà passiva tra
l’acquirente d’azienda e la cedente;
f) l’alienazione dei beni non compresi nell’affitto d’azienda e il realizzo dei crediti;
g) la ristrutturazione delle partecipazioni strategiche in società controllate;
h) la nomina dei liquidatori nelle persone dei dottori Mario De Lucchi e Edi Bertolini.
Il Tribunale, premettendo che secondo cassazione S.U. 1521 del 2013, si deve limitare a valutare
la fattibilità giuridica del concordato preventivo, mentre la fattibilità economica è rimessa alla
valutazione dei creditori, ha rilevato:
1. la completezza della documentazione allegata al piano;
2. che la collocazione di Refincoop spa nella classe 2, monocomposta, non costituisce
ostacolo all’apertura della procedura. (Il Collegio osserva infatti che l’art. 2467 cc è
applicabile, per giurisprudenza seguita dal Tribunale di Reggio Emilia, anche alle SpA e,
per effetto del richiamo dell’art. 2519, primo comma, anche alle società cooperative.
Refincoop, essendo socio finanziatore di Orion, dovrebbe essere postergata nella
soddisfazione del proprio credito: tuttavia, come già deciso in altri precedenti casi, la
questione della postergazione del socio è materia rimessa alla disponibilità delle parti:
società e creditori. Non è pertanto vietato che la proposta concordataria escluda tale
postergazione, in quanto l’adesione alla proposta stessa è comunque rimessa alla
valutazione del ceto creditorio);
3. che le eventuali e future passività latenti, derivanti dalla coobbligazione di Orion verso
subappaltatori e fornitori in “Ati” verticali e orizzontali per gli inadempimenti di altre
consorziate, non determinino una preclusione giuridica alla fattibilità della proposta, ma
semmai una semplice riduzione della percentuale del riparto prospettata ai creditori;
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 6 di 217
4. che la clausola “if and when” prevista nello statuto del CCC potrebbe dar luogo a
contenzioso concernente la validità della stessa, ma non osti alla fattibilità giuridica della
proposta concordataria;
5. che non costituisce inoltre impedimento all’apertura della procedura l’eventualità che le
stazioni appaltanti procedano al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, tale
condotta si rileva che potrebbe integrare violazioni di norme imperative di legge (nel
caso dovesse pregiudicare la par condicio creditorum) o inadempimento contrattuale (se
la stazione appaltante rifiutasse il pagamento dei corrispettivi a favore di Orion), su tali
comportamenti Orion non potrebbe influire.
Il Tribunale non ha poi avanzato alcun dubbio sulla corretta suddivisione dei creditori in classi.
Per quanto riguarda le istanze presentate da Orion, il Tribunale le ha autorizzate osservando:
- affitto di ramo d’azienda: la ricorrente ha confezionato la proposta concordataria a scatola
chiusa non tentando di collocare l’azienda sul mercato. Ciò non è contrario alla legge in quanto
gli accordi con Siteco sono stati incorporati nella proposta concordataria rimettendo così la
valutazione circa la sua convenienza giuridica al ceto creditorio;
- cessione di ramo d’azienda: anche questa non è contraria alla legge in quanto sarà compito del
commissario giudiziale vagliare se sul mercato sono ragionevolmente rinvenibili ulteriori e più
vantaggiose occasioni di allocazione del ramo d’azienda (la cui scelta è, in ogni caso, rimessa a
tutti i creditori);
- pagamento delle società consortili: il dott. Peroni ha attestato che il pagamento delle società
consorziate è essenziale per la prosecuzione indiretta dell’attività d’impresa e funzionale al
miglior soddisfacimento dei creditori, il Tribunale ritiene quindi che il pagamento dei crediti
pregressi dei consorziati sia necessario per la tenuta dell’operazione nel suo complesso.
- risoluzione dei rapporti di lavoro con i dirigenti e stipula del contratto di outsourcing: il
Tribunale autorizza, inoltre, la ricorrente alla risoluzione dei rapporti di lavoro con i dirigenti, i cui
contratti sono onerosi e non conciliabili con la situazione di crisi economica dell’azienda nonché
alla stipula del contratto di outsourcing indispensabile al funzionamento di Orion fino alla sua
totale liquidazione.
Il Tribunale riteneva di chiamare all’ufficio di Commissario Giudiziale l’ausiliario già nominato “in
quanto ha coadiuvato il Tribunale nell’assunzione delle informazioni previste dall’articolo 161
settimo comma LF.”
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 7 di 217
Il Tribunale pertanto:
- dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale della Orion
sc;
- nominava il giudice delegato il dott. Luciano Varotti;
- nominava commissario Giudiziale la dott.ssa Federica Zaniboni;
- ordinava la convocazione dei creditori per il giorno 1° luglio 2013 ore 9.30 (aula di Corte
d’assise, primo piano del Tribunale) e stabiliva il termine del 30 aprile 2013 per la
comunicazione ai creditori dell’avviso previsto dall’art. 171 LF;
- autorizzava il pagamento in corso di procedura dei creditori anteriori come indicati nel ricorso
per concordato preventivo;
- attribuiva efficacia al contratto di affitto d’azienda con Siteco;
- attribuiva efficacia al contratto di outsourcing stipulato con la stessa Siteco;
- autorizzava Orion a procedere alla risoluzione dei contratti con i propri dirigenti demandando
al Giudice Delegato di autorizzare le eventuali transazioni stipulate tra i dirigenti stessi e la
società;
- liquidava il compenso all’ausiliario;
- stabiliva il termine di 15 giorni entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto depositare nella
cancelleria del Tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del
Giudice Delegato, portante la somma di € 400.000, pari al 40% delle spese presunte necessarie
per l’intera procedura;
- disponeva che il decreto appena descritto venisse pubblicato, per estratto sulla Gazzetta di
Reggio.
In data 4 marzo 2013, quindi entro i termini assegnati dal Tribunale, veniva aperto il libretto
bancario intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice, per la somma indicata in
decreto, pari ad € 400.000.
Nel rispetto del dettato del decreto sopra menzionato lo scrivente Commissario Giudiziale ha poi
provveduto a:
-
pubblicare, per estratto, il decreto sulla Gazzetta di Reggio, adempimento eseguito in
data 7 marzo 2013, come dimostrato dalla relativa pagina elettronica caricata sul portale
delle procedure;
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 8 di 217
-
comunicare ai creditori, tra il 21 e il 28 marzo, sinteticamente il contenuto della
proposta nonché la loro convocazione per il giorno 1° luglio 2013 alle ore 9.30 presso
aula di Corte d’assiste del Tribunale di Reggio Emilia. Con la medesima comunicazione i
creditori sono stati invitati a voler precisare il loro credito, indicando e documentando
eventuali cause di prelazione.
La comunicazione anzidetta è stata eseguita nel rispetto delle disposizioni introdotte dal D.L. 18
ottobre 2012, n.179 convertito nella legge 17 dicembre 2012 n.221 e successivamente integrato
dalla legge 24 dicembre 2012 n.228 (l’Art. 17 del citato D.L. contiene la tempistica circa
l’operatività delle singole norme. Le disposizioni riguardanti i commissari giudiziali si applicano
anche alle procedure per le quali, alla data del 19.12.2012, non era stata effettuata la
comunicazione prevista dall’art. 171 LF, come nel caso di specie). In considerazione del
consistente numero di creditori, le operazioni prodromiche all’inoltro della comunicazione
dovuta è risultato particolarmente complesso e difficoltoso, anche perché la scrivente ha dovuto
attendere che la ricorrente preparasse un file idoneo allo scopo. Sono state effettuate le “visure
massive” grazie al portale delle procedure e quindi, reperiti e recepiti gli indirizzi PEC disponibili,
è stata organizzata la spedizione della comunicazioni ex art. 171 via posta certificata o tramite
posta ordinaria. L’inoltro è stato effettuato in più tranches, come detto tra il 21 e il 28 marzo, in
ogni caso entro il termine assegnato del 30.4.2013. Per le comunicazioni tornate al mittente è
stata effettuata ulteriore ricerca per rinvenire l’indirizzo PEC o la sede per procedere a nuovo
invio.
L’inventario è stato redatto con l’assistenza del perito nominato per la sua stima Geom.
Massimiliano Masia. Le scorte sono conservate in più luoghi. Si dirà nel dettaglio circa la loro
valutazione nel paragrafo dedicato.
La scrivente ha provveduto inoltre alle trascrizioni presso le competenti conservatorie dei
registri immobiliari (Reggio Emilia, Rho – Milano - e Vigevano) per il tramite dell’associazione
notarile di Reggio Emilia.
Le trascrizioni presso il PRA sono state eseguite direttamente dalla scrivente, prima con notifica
del decreto di ammissione alla procedura, poi con la consegna di un modulo per ogni automezzo
di proprietà della società.
A seguito del rinvio dell’adunanza dei creditori al 24 settembre 2013 la scrivente ha provveduto
ad inoltrare la relativa comunicazioni ai creditori in data 18 giugno 2013.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 9 di 217
><
Eseguiti tali adempimenti preliminari, presenta, ai sensi dell’art. 172 l.f., la relazione
particolareggiata sulla proposta di concordato, sull’attività della società, sulle cause dello stato
di crisi, sulla condotta degli amministratori e sulla consistenza delle attività e delle passività.
Tale indagine è stata rivolta, tra l’altro, a verificare la veridicità dei dati esposti e la fondatezza e
l’adeguatezza della proposta formulata dalla Società; vuole essere uno strumento idoneo a
consentire ai creditori di formarsi un’opinione critica e consapevole circa la fattibilità della
proposta, così come risulta prospettata nel ricorso e nel parere redatto dal professionista
estensore della relazione prevista dall’art. 161, 3° comma, legge fallimentare.
Trattandosi di concordato “misto” per il quale è quindi prevista sia la continuità aziendale sia la
liquidazione delle poste non trasferite in affitto d’azienda a Siteco, la scrivente ha richiesto la
nomina di un comitato creditori provvisorio per le questioni che sono proprie della liquidazione.
Lo stesso è stato nominato il 28 marzo 2013 nelle persone di Avv. Corrado Spaggiari (Studio
Spaggiari), Stai Prefabbricati srl e Pav.one srl. La prima riunione dello stesso si è tenuta, presso lo
studio della scrivente, in data 10 aprile 2013.
2. CENNI STORICI
2.1 La storia di Orion
Orion è una società cooperativa nata dalla fusione, avvenuta il 1° gennaio 1990, di Sirio e Bredil,
impresa cooperativa impiantistica l’una e di costruzioni l’altra.
Essa trae la sua origine storica dai primi nuclei cooperativi di muratori e braccianti, sorti alla fine
del diciannovesimo secolo, nel capoluogo e nei centri della provincia di Reggio Emilia. E’ un
impresa il cui sviluppo ha radici ben salde nel passato, ma che ha sempre affrontato il futuro con
grandi prospettive, entusiasmo e capacità.
Orion rappresentava una tra le più affermate imprese generali di costruzioni di tutto il territorio
nazionale. Essa operava nel campo dell’edilizia civile e industriale, in quello immobiliare, nel
settore delle infrastrutture, nell’impiantistica industriale, elettrica e termomeccanica, nei servizi
energetici di gestione del calore.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 10 di 217
Grazie al knowhow maturato nei singoli settori l’azienda ha ottenuto negli anni importanti
presenze nel mercato dei servizi integrati (Global Service e Multiservices) e della cosidetta
finanza di progetto (Project Finance).
Tale articolazione produttiva ha determinato una organizzazione aziendale che si basava su
cinque distinti settori: il settore Edile, il settore Immobiliare, il settore Infrastrutture, il settore
Impianti e il settore Gestione e Servizi.
Orion si rivolgeva quindi a committenti pubblici e privati convinta di poter offrire soluzioni
integrate adatte per ogni esigenza, anche la più complessa, ed orgogliosa di stabilire standard
qualitativi elevati in ogni settore e in ogni fase, mettendo a disposizione tecnologia avanzata e
grande professionalità.
Orion sc, come da visura storica reperita presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia, risulta
aver iniziato l’attività d’impresa il 23 agosto 1946.
La società è iscritta nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512,
2513 e 2514 cc. e nella categoria delle cooperative di produzione e lavoro.
L’attività prevalente esercitata era quella di costruzione di opere afferenti l’edilizia tradizionale
industrializzata e prefabbricata, di tipo civile e industriale.
Era previsto inoltre che la società potesse esercitare attività secondarie quali la costruzione di
opere di utilità pubblica per il trasporto dei fluidi, acquedotti, oleodotti, gasdotti, reti
teleriscaldamento, fognature, impianti di depurazione, impianti idraulici speciali, lavori per
sollevamento fluidi e potabilizzazione acque. Poteva svolgere inoltre attività di installazione,
costruzione, ampliamento e manutenzione degli impianti per: - impianti di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l’automazione di porte, cancelli
e barriere; - impianti radiotelevisivi, le antenne e impianti elettronici in genere; - impianti di
riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, di qualsiasi natura o
specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di
ventilazione ed areazione dei locali; - impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazioni locali; - impianti di
sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili; - impianti di protezione antincendio.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 11 di 217
L’attività di impianti risulta iniziata in data 4 febbraio 1992. Tale attività è stata poi gestita
tramite la controllata Settimo Centro, divenuta poi Gesta spa, le cui operazioni societarie
saranno in seguito descritte.
2.2 Le operazioni straordinarie
Atto di conferimento del 30 giugno 2007: GESTA SPA
Orion era unico socio di Settimo centro srl a socio unico, con sede a Cavriago (RE) Via B.Buozzi 2,
capitale sociale € 46.800 C.F. e numero di iscrizione al registro Imprese di Reggio Emilia
09336350153. Nell’assemblea convocata per il giorno 30 giugno 2007 l’ordine del giorno era il
seguente:
1- approvazione nuovo statuto sociale;
2- aumento di capitale sociale mediante conferimento di beni in natura, da parte dell’unico
socio, costituito da ramo di azienda “impianti, Gestione servizi”, deliberazioni
conseguenti;
3- trasformazione della società da srl a spa e deliberazioni conseguenti;
4- varie ed eventuali.
Le principali modifiche statutarie riguardano: la denominazione che viene mutata in “Gesta srl”,
e l’oggetto sociale. Questo viene completamente rimodellato e prevede: a) la progettazione,
esecuzione, installazione, manutenzione, conduzione, gestione e vendita di impianti in genere;
b) la distribuzione, vendita e gestione del calore e dell’energia elettrica; c) l’assunzione diretta o
in appalto, affidamento o concessione della progettazione o gestione dei servizi e la fornitura di
beni, per conto di committenti privati e pubblici, nazionali o esteri con particolare riferimento
all’attività di global service di patrimoni immobiliari ed urbani.
Per quanto riguarda l’aumento del capitale sociale si ritiene opportuno aumentarlo, portandolo
da € 46.800 ad € 5.000.000. L’aumento è a pagamento con un sovrapprezzo di € 27.598.800.
L’aumento è riservato all’unico socio Orion e liberato in natura mediante conferimento di beni
materiali ed immateriali organizzati nel ramo di azienda di proprietà della medesima cooperativa
rappresentato dai settori Impiantistico e Gestione Servizi.
L’obiettivo dell’operazione è quello di promuovere lo sviluppo della società conferitaria sia come
società specializzata del gruppo sia come operatore di punta del settore Global Service e
Impiantistica. Per entrambi i settori verranno trasferiti alla società conferita tutte le attività
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 12 di 217
strategiche svolte dalla conferente, così da garantire alla beneficiaria di esercitarle in piena
indipendenza ed autonomia funzionale, disponendo, pur in ottica di gruppo, delle leve
strategiche ed operative necessarie per realizzare i piani industriali appropriati. In particolare le
entità trasferite saranno dotate delle proprie funzioni commerciali, uffici gare e uffici tecnici,
preventivistica, produzione e manutenzione, gestione commesse/cantieri, call center dedicati.
La società viene quindi trasformata in SpA.
Contratti di affitto di ramo d’azienda stipulati in data 4 luglio 2007:
Orion risulta aver stipulato con Gesta spa n° 17 contratti di affitto di ramo d’azienda. Ogni
contratto aveva ad oggetto lo svolgimento di una determinata commessa in quanto risultava già
assegnata ad Orion da parte di CCC, o di CCPL. Considerato che era Orion socia di tali consorzi,
in ossequio alla specifica normativa era l’unica che poteva essere affidataria dei relativi contratti
di appalto pubblico, rimanendo pertanto l’assegnazione nella titolarità esclusiva di Orion. Si rese
quindi necessaria la stipula del citato elevato numero di contratti di affitto di ramo d’azienda. Le
parti si davano atto reciprocamente che l’affittuaria (Gesta), in quanto controllata dall’affittante
(Orion), la quale era socia e assegnataria di CCC o di CCPL, era in procinto di diventare essa
stessa socia dei citati consorzi e pertanto, in futuro, sarebbe divenuta assegnataria “diretta”
delle medesime commesse oggetto dei contratti di affitto che pertanto sarebbero stati risolti per
il venir meno dei presupposti.
Atti di cessione quote Gesta spa tra Orion e Ccpl
CCPL acquista da Orion il 40% del capitale sociale di Gesta in data 19 dicembre 2007, tale atto è
stato preceduto da un preliminare in data 9 novembre 2007 avente ad oggetto la cessione della
medesima partecipazione. Il prezzo di cessione è fissato in € 13.600.000 determinato prendendo
a riferimento i dati forniti da Orion stessa, in particolare i valori che emergono dalla Relazione di
Stima giurata redatta in occasione del conferimento sopradescritto. Si precisa infatti che il valore
periziato per l’intera società era pari ad € 32.552.000.
In data 19 dicembre 2008 le parti (Orion e CCPL) sottoscrivono un atto integrativo al contratto
preliminare dove vengono riportate modifiche al prezzo di cessione della partecipazione ed alle
sue modalità di pagamento.
In particolare all’art. 10 del preliminare di vendita del 9 novembre 2007 è stabilito che l’obbligo
di indennizzo per gli eventi dannosi, indicati nel medesimo articolo, (quali ad esempio:
insussistenza o minusvalenza dell’attivo, sopravvenienza passivo non dichiarata e che non
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 13 di 217
emerga dalla relazione di stima allegata all’atto di conferimento) sarà assolto dal venditore fino
al 40% del relativo ammontare indennizzabile. Viene evidenziato quindi il mancato incasso di
una parte del credito di Gesta nei confronti dell’Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi
Olimpici Invernali Torino 2006. Questo ha portato alla determinazione di un indennizzo a favore
dell’acquirente CCPL pari ad € 2.155.000 compensabile con il residuo prezzo ancora da incassare
da parte di Orion.
Orion resta comunque intenzionata a procedere alla vendita della quota restante del capitale
sociale e CCPL spa all’acquisto.
Il prezzo della cessione è, quindi, convenuto in € 11.211.000. Il pagamento avverrà ratealmente,
più precisamente: € 2.000.000 alla sottoscrizione dell’atto di cessione quale caparra
confirmatoria, € 4.711.000 sempre alla stipula dell’atto ed € 4.500.000 al closing. La data del
closing doveva essere entro il 30 settembre 2009. Il prezzo di cessione è stabilito dalle parti sulla
base della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2008 allegata all’atto di trasferimento quote.
Si riporta di seguito uno schema dal quale si evince la differenza dei valori dal 2006 (anno di
riferimento della perizia di stima per l’operazione di conferimento) al 2008.
STIMA AL 31 DICEMBRE 2006
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008
ATTIVO
IMM. IMMATERIALI
IMM. MATERIALI
IMM.FINANZIARIE
RIMANENZE
CREDITI
RATEI E RISC. ATTIVI
TOTALE ATTIVO
3.504.425,00
3.443.079,00
222.187,00
463.175,00
308.793,00
658.143,00
130.355.095,00
29.421.173,00
36.965.266,00
70.013.776,00
337.788,00
528.588,00
171.693.554,00
104.527.934,00
330.000,00
-
PASSIVO
FONDO PER RISCHI ED ONERI
TFR
2.112.539,00
235.486,00
14.459.912,00
14.447.217,00
-
400.000,00
DEBITI PER ACCONTI
89.776.219,00
20.931.450,00
DEBITI V/FORNITORI
24.461.074,00
25.403.424,00
3.050.694,00
1.812.559,00
DEBITI VS BANCHE
DEBITI V/SOCI
DEBITI V/CONTROLLATE
DEBITI V/COLLEGATE
DEBITI VERSO CONTROLLANTI
DEBITI TRIBUTARI
42.123,00
311.008,00
-
7.275.133,00
3.110.890,00
4.170.560,00
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 14 di 217
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI
168.448,00
180.391,00
1.214.797,00
2.949.776,00
409.104,00
173.703,00
139.135.800,00
78.290.707,00
PATRIMONIO NETTO
32.557.754,00
26.237.227,00
VALORE DI PERIZIA
32.552.000,00
ALTRI DEBITI
RATEI E RISOCNTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
Atto di conferimento del 30 ottobre 2008: Orioninfrastrutture spa e Orioncostruzioni spa
Orion era unico socio di Orioninfrastrutture srl a socio unico, con sede in Cavriago (RE), Via
B.Buozzi 2, capitale sociale € 10.000 C.F. e numero d’iscrizione al registro imprese di Reggio
Emilia 02055770354. L’ordine del giorno dell’assemblea del 30 ottobre 2008 della controllata
era il seguente:
1- trasformazione da srl in spa;
2- approvazione nuovo statuto sociale;
3- aumento di capitale sociale mediante conferimento di beni in natura, da parte dell’unico
socio, costituito da ramo di azienda “infrastrutture”, deliberazioni conseguenti;
4- conferimento di incarico di controllo contabile;
5- varie ed eventuali.
Si legge nel verbale di assemblea: “Il Presidente riferisce all’assemblea che nel progetto di
riorganizzazione del Gruppo Orion, sia opportuno aumentare il capitale sociale fino a €
5.000.000 a pagamento con sovrapprezzo di € 2.110.000. L’aumento sarà riservato in
sottoscrizione all’unico socio Orion sc e liberato in natura mediante conferimento di beni
materiali ed immateriali organizzati nel ramo d’azienda di proprietà della medesima società
conferente denominato “ramo di azienda infrastrutture”.
Orion era, altresì, unico socio di Orioncostruzioni srl a socio unico, con sede a Cavriago (RE), Via
B.Buozzi 2, capitale sociale € 10.000 C.F. e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Reggio
Emilia.
L’ordine del giorno dell’assemblea del 30 ottobre 2008 della controllata era il seguente:
1- trasformazione da srl in spa;
2- approvazione nuovo statuto sociale;
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 15 di 217
3- aumento di capitale sociale mediante conferimento di beni in natura, da parte dell’unico
socio, costituito da ramo di azienda “Edile/Industriale”, deliberazioni conseguenti;
4- conferimento di incarico di controllo contabile;
5- varie ed eventuali.
Il Presidente riferisce all’assemblea che nel progetto di riorganizzazione del Gruppo Orion, sia
opportuno aumentare il capitale sociale fino a € 5.000.000 a pagamento con sovrapprezzo di €
11.410.000. L’aumento sarà riservato in sottoscrizione all’unico socio Orion sc e liberato in
natura mediante conferimento di beni materiali ed immateriali organizzati nel ramo d’azienda di
proprietà della medesima società conferente denominato “ramo di azienda Edile ed
Immobiliare”.
A quanto riferito alla scrivente le due operazioni di conferimento troverebbero giustificazione
economica nella creazione di due aziende con capitale sociale appetibile da parte di investitori
terzi. Non essendosi però mai palesati tali investitori terzi, si decise poi di procedere alla fusione
per incorporazione in Orion delle due società possedute al 100%.
L’atto di fusione tra Orioncostruzioni spa, Orioninfrastrutture spa e Orion sc viene stipulato in
data 14 settembre 2011. La delibera dell’operazione di fusione per incorporazione del luglio
2011 prevede che l’operazione non dia luogo ad alcun rapporto di concambio né alcun
conguaglio e le quote delle società incorporate siano annullate nel bilancio della società
incorporante. Viene dato atto che le delibere delle società partecipanti sono state iscritte presso
i competenti Registri delle Imprese. A seguito della fusione si estinguono i diritti e gli obblighi
facenti capo alle società incorporate che vengono contestualmente assunti dalla società Orion sc
incorporante. Cessano tutte le cariche delle società incorporate. Possedendo Orion il 100% del
capitale sociale delle incorporate Orioncostruzioni e Orioninfrastrutture, la fusione avvenne in
forma semplificata con totale annullamento del capitale sociale e delle quote delle società
incorporate nel bilancio della società incorporante. Per effetto della fusione la società
incorporante ha aggregato al proprio interno tutto il patrimonio attivo e passivo delle società
incorporate e subentrando, pertanto, di pieno diritto in tutti i beni, ragioni, azioni, impegni ed
obbligazioni di qualsiasi natura, facenti capo alle predette società incorporate.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 16 di 217
2.3 Le partecipazioni e la loro evoluzione:
SOCIETA’ CONTROLLATE
AUTOMAZIONE S.r.l. in liquidazione
SANTA MARIA Soc. Cons. r.l.
NOVELLARA 2000 S.r.l.
Cons. ACIREALE HOSPITAL in Liq.
PRIMAREA Soc. Cons a .r.l.
MALPIGHI Soc. Cons a .r.l.
SIDAM Soc. Cons a .r.l.
SANITÀ ABBIATEGRASSO Soc. Cons. a r.l.
ORION RENEWABLES Srl
SANITÀ BELLUNO Soc. Cons. a r.l.
CEDIS Montecchio Soc. Cons. a r.l.
CONSORMA Soc. Cons. a r.l.
CO.RE. Soc. Cons. a r.l.
ISOLA SERAFINI Soc. Cons. r.l.
SOCIETA’ COLLEGATE
IL RECUPERO S.r.l. in liq.ne
Consorzio ASTER ORION in liquid.ne
Consorzio EFESTO in liq.ne
REGGIO CITY Soc. Cons. p.Az.
FORUM S.r.l. in liquidazione
TIBER Soc. Cons. a r.l.
CONDORI Soc. Cons a .r.l.
FER.RO.VIT. Soc. Cons a .r.l.
LAURENTINA Scarl
CORTE DEI SERVI Soc. Cons. a r.l. in liq.
MAGAZZINI EMILIA NORD Soc.Cons.r.l.
PRESIDI SANITÀ LAZIO Soc. Cons. a r.l.
ERRECINQUE Soc. Cons. a r.l.
GLOBAL VAREMONT S.r.l.
ALTRE PARTECIPAZIONI
SKIAREA VALCHIAVENNA SpA [Spluga]
PANTANO Soc.Cons.r.l.
AUTOMA S.c.r.l. in liq. Coatta amm.va
Golf Club Modena S.p.a.
C.E.R. Cons. Emilia Romagna
C.C.C. Cons. Coop. Costruttori BO
CO.VE.CO. Cons. Veneto Coop.vo
C.C.I.S.
C.C.F.S. Cons. Coop. Finanz. Sviluppo
CONS. VIRGILIO
SINNEA
BOOREA S.c.r.l. [ex Immobilcoop]
CTV Planetario in liquidazione
CONSCOOP FORLI'
C.N.S. – BO
C.T.C. – FI
ICIE ROMA
%
DESCRIZIONE
60,00
Attività cessata
80,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
100,00
Immobiliare
66,67
Consortile per esecuzione appalti in ATI
60,00
80,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
Consortile per esecuzione appalti in ATI
59,40
Consortile per esecuzione appalti in ATI
64,35
Consortile per esecuzione appalti in ATI
80,00
53,77
Settore Energie rinnovabili
Consortile per esecuzione appalti in ATI
80,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
60,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
80,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
54,30
Consortile per esecuzione appalti in ATI
28,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
50,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
20,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
28,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
25,00
40,00
Immobiliare
Consortile per esecuzione appalti in ATI
49,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
42,50
Consortile per esecuzione appalti in ATI
28,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
30,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
39,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
50,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
24,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
20,00
Progetto di promozione campo golf, resort e appartamenti
0,339
Società che detiene impianti sciistici in Valchiavenna
Consortile per esecuzione appalti in ATI
11,00
Sovventori di cooperativa
Immobiliare
Consorzio che assegna lavori
Consorzio che assegna lavori
Consorzio che assegna lavori
Consorzio di emanazione Lega per cooperative sociali
Consorzio Finanziario
Consorzio che assegna lavori
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Consorzio che assegna lavori
Consorzio che assegna lavori
Consorzio che assegna lavori
Cooperativa
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 17 di 217
Cons. ENERGIA GAS SYSTEM
Consorzio QUALAT in liquid.ne
OS.MO Soc. Cons. r.l. in liquid.ne
CONS. CIRO MENOTTI
ERGON S.c.r.l. [Sovventori]
Nuova QUASCO Soc. Cons. a r.l.
BAIA DEL RE S.p.A.
QUATTRO C
Consorzio TOSCANA SALUTE
DESIO FOOD S.p.A.
ENNEA s.c.
KEENLY s.r.o.
SOCIETA’ CONTROLLATE
INDIRETTAMENTE
Da ORIONRENEWABLES SRL
PODERE BOIRADO S.r.l.
Da NOVELLARA 2000 srl (incorporate)
LIBRA S.r.l.
STADIO S.r.l.
MEISSA S.r.l.
IMMOBILIARE TANTANÈ S.r.l.
1,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
15,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
5,00
Consortile per esecuzione appalti in ATI
4,96
Consorzio che assegna lavori
Sovventori di cooperativa
0,17
Società per formazione di personale
18,33
Immobiliare
0,01
Consortile per esecuzione appalti in ATI
0,74
Società di progetto per costruzione e gestione ospedali
1,000
SPV per costruzione e gestione mensa comunale
Cooperativa che fa servizi amministrativi
13,00
Immobiliare
100,00
Settore energie rinnovabili
100,00
Immobiliare
100,00
Immobiliare
100,00
Immobiliare
100,00
Immobiliare
Le partecipazioni in società di capitali:
Novellara 2000:
Tale società è definita come il “ramo immobiliare” di Orion, cioè lo strumento tramite il quale
Orion esercita tale attività. Come evidenziato nello schema sopra riportato la stessa detiene
partecipazioni di controllo in altre quattro società immobiliari. Queste cinque società sono state
interessate, ad inizio 2012, da un’operazione di fusione per incorporazione, dopo aver ottenuto
l’autorizzazione del Tribunale di Reggio Emilia.
Più precisamente, in data 22 dicembre 2012, tutte le società interessate dalla fusione hanno
adottato un progetto che prevedeva:
- la società incorporante è Novellara 2000 srl, che adotterà un nuovo statuto, mantenendo la
stessa natura;
- l’effetto contabile della fusione è stato fissato al primo gennaio dell’anno di iscrizione nel
registro delle imprese dell’atto di fusione;
- non è prevista la creazione di particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle
quote di partecipazione al capitale sociale e non sono previsti vantaggi particolari a favore degli
amministratori delle società partecipanti alla fusione.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 18 di 217
Le delibere riguardanti la citata operazione di fusione sono state adottate, dalle rispettive
assemblee dei soci, in data 10 gennaio 2013 con verbali redatti dal Dott. Antonio Caranci Notaio
e sono state iscritte al registro Imprese il successivo 14 gennaio. Nel ricorso viene indicato che
non è pervenuta alcuna opposizione.
Come nell’istanza con la quale si richiedeva al Tribunale l’autorizzazione affinché il Presidente di
Orion fosse autorizzato a partecipare all’assemblea di Novellara 2000 convocata per l’eventuale
approvazione del progetto di fusione esprimendo voto favorevole, anche in ricorso viene
ribadito che le valide ragioni economiche che sottostanno all’operazione di fusione sono:
1.
razionalizzazione mediante concentrazione delle attività di gestione delle varie società
partecipanti alla fusione;
2.
semplificazione della catena di controllo e dei rapporti infragruppo, rendendo meno
onerosa e più agile un’eventuale attività volta alla ristrutturazione del debito di tutto il gruppo;
3.
il tutto riducendo, tramite eliminazione della duplicazione degli adempimenti societari, il
rischio di errori.
Si precisa inoltre che, dopo che tale operazione ha avuto effetto, è stato depositato un ricorso
per concordato preventivo, successivamente ammesso in data 29 maggio 2013. Il CG nominato è
il dott. Giovanni Crotti e l’udienza è stata fissata per il 16 ottobre 2013.
Orion è stata direttamente interessata in quanto ha finanziato l’operazione tramite erogazione
di un finanziamento di € 300.000, dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Tribunale. Tale somma
dovrà essere restituita ad Orion, come sarà descritto nel paragrafo relativo alle prededuzioni, in
base alle previsioni dell’art. 182 quater, secondo e terzo comma, LF.
Le partecipazione nei consorzi di cooperative:
I consorzi di cooperative di produzione e lavoro sono configurati dalla legge come organismi di
servizi a favore delle società cooperative consorziate, che degli stessi fanno parte. Allo scopo
mutualistico tipico delle cooperative si aggiunge, in particolare, l'ulteriore scopo, anch'esso
mutualistico, del consorzio che provvede alla acquisizione degli appalti per conto dei suoi
consorziati cui fornisce anche supporto tecnico, economico e finanziario.
Le società cooperative possono stipulare tra loro forme di aggregazione temporanee o
finalizzate a determinati e specifici affari come ad esempio la partecipazione ad un bando o ad
una gara di appalto.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 19 di 217
I Consorzi tra società cooperative, o cooperative di secondo grado, sono stati introdotti
nell’ordinamento giuridico dalla legge 127/1971, poi modificata dalla legge 59/92, quale
modalità aggregativa tra le imprese cooperative, finalizzata a realizzare economie di scala, per
poter accedere ad appalti ed occasioni di lavoro e per erogare agli enti associati servizi di diversa
tipologia.
La legislazione prevede l’esistenza di tre tipi di consorzi di cooperative:
- consorzi di società cooperative;
- consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti;
- consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione.
Il consorzio di cooperative assume i caratteri di una struttura permanente (presentando infatti
un oggetto consortile generale non limitato ad un determinato appalto), con una propria
fisionomia giuridica ed una propria autonomia anche patrimoniale.
Il consorzio infatti:
- gode di una autonomia patrimoniale perfetta, lo statuto può prevedere solo una responsabilità
solidale e illimitata dei consorziati verso il consorzio ma non verso i terzi;
- ha una struttura tendenzialmente aperta, a meno che nello statuto non sia previsto il limite alle
cooperative che lo hanno costituito;
- è sottoposto alla stessa vigilanza del Ministero del Lavoro prevista per le società cooperative e
gode delle stesse agevolazioni.
In particolare, i consorzi di cooperative di cui alla legge n. 422 del 1909 sono soggetti giuridici a
se stanti, del tutto giuridicamente distinti dalle cooperative consorziate.
In tal modo le cooperative associate, mediante il contratto di consorzio, possono realizzare
opere che, diversamente, potrebbero non essere assumibili per mancanza dei requisiti richiesti
dalla stazione appaltante; infatti il vincolo associativo rende la figura del consorzio strumentale
all’acquisizione di incarichi da parte delle imprese aderenti.
Il riconoscimento della personalità giuridica e la qualificazione del consorzio come autonomo
soggetto distinto dai consorziati comporta, secondo la giurisprudenza, “l'instaurazione di un
rapporto organico tra consorzio e cooperative consorziate in virtù del quale l'attività da queste
ultime posta in essere come componente del consorzio è imputabile al soggetto consorzio, sul
quale ricade anche ogni responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione committente
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 20 di 217
per eventuali inadempimenti in sede di esecuzione del contratto “( Tar Piemonte, sez. II, 15
dicembre 1988, n. 555).
I contratti, pertanto, posti in essere dai consorzi con le stazioni appaltanti, ancorché stipulati per
conto delle cooperative consorziate, sono imputabili direttamente al consorzio che è, quindi, il
formale titolare del rapporto esterno con la stazione appaltante.
Per quanto attiene ai rapporti interni tra consorzio e cooperativa consorziata (nel caso di specie
il rapporto tra Orion e CCC) è disciplinato dal Regolamento di assegnazione e di esecuzione dei
contratti e dal Regolamento finanziario.
Le partecipazioni nelle società consortili:
Tali partecipazioni assumono particolare importanza in quanto rappresentano il mezzo
(denominate nella prassi “società veicolo”) attraverso il quale Orion porta a termine
l’esecuzione totale o parziale di appalti dei quali si è resa aggiudicataria a volte singolarmente, a
volte in partecipazione in ATI con altri soggetti o semplicemente come affidataria del consorzio
di cooperative al quale partecipa.
Le società consortili che eseguono le opere in alcuni contratti di appalto per conto di Orion sono
società riconducibili alla disciplina dell’art. 2615 ter cc.
All’art. 93 d.p.r. n.207/2010 (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici) è
previsto che i concorrenti riuniti dopo l’aggiudicazione possano costituire tra loro una società
per l’esecuzione unitaria dei lavori. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto
subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o approvazione,
nell’esecuzione totale o parziale dei lavori, ferme restando le responsabilità dei concorrenti
riuniti.
Nell’ipotesi in cui le imprese raggruppate decidano di costituire, dopo l’aggiudicazione, una
società per l’esecuzione totale o parziale dei lavori, il comma 4 dell’art. 93 del nuovo
regolamento, innovando rispetto alla previgente versione della norma, dispone che tutte le
imprese riunite debbano far parte della società in esame nella medesima percentuale di
appartenenza al raggruppamento.
Pertanto, se, ai sensi dell’art. 92 del nuovo regolamento, le quote di partecipazione al
raggruppamento devono rispettare almeno le quote minime previste ai fini della qualificazione
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 21 di 217
(40% per la mandataria e 10% per ciascuna mandante), ne consegue che le quote di
partecipazione alle società costituite per l’esecuzione dei lavori dovranno corrispondere, in
termini percentuali, a quelle di appartenenza all’ATI, come sopra definite.
Per quanto riguarda il caso in esame il funzionamento pratico delle società consortili prevede
che alle stesse venga affidata l’esecuzione totale o parziale dell’opera anche tramite stipula di
contratti di subappalto. La consortile non diventa creditrice della stazione appaltante, ma ha il
diritto di “ribaltare i propri costi” alle imprese socie nelle percentuali indicate nell’atto
costitutivo. Nello statuto sociale si legge infatti che tutti i costi diretti ed indiretti sopportati dalla
società consortile per l’attuazione del proprio oggetto dovranno essere rimborsate dai soci in
proporzione alla quota sociale rispettivamente posseduta e con le modalità e i termini stabiliti
dal consiglio di amministrazione per permettere alla consortile di chiudere il proprio bilancio in
pareggio. E’ inoltre prevista l’esclusione di qualsiasi tipo di solidarietà tra i soci per gli obblighi da
questi assunti nei confronti della consortile.
A garanzia del regolare adempimento, il socio consorziato deve costituirsi fideiussore
nell’interesse del consorzio stesso.
La descrizione delle singole società consortili nelle quale Orion partecipa sarà effettuata nel
paragrafo dedicato all’analisi delle partecipazioni societarie di collegamento e di controllo.
Le altre partecipazioni:
Orion detiene, come evidenziato nello schema riportato all’inizio del paragrafo, partecipazioni in
molte altre società che saranno analiticamente verificate nei paragrafi 8.1.3.
2.4 la compagine sociale e gli organi societari:
2.4.1 la compagine sociale
I soci di Orion si distinguono in “Soci cooperatori” e “Soci finanziatori”.
I soci cooperatori possono essere in numero illimitato, ma non inferiori al minimo legale.
Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano
maturato una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della cooperativa o che
comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa
o professionale, offrendola all’interno della cooperativa stessa o, tramite somministrazione di
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 22 di 217
lavoro, ad altre società, enti ed associazioni o altri soggetti giuridici utilizzatori.
Sono soci cooperatori coloro i quali:
1. concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla
definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
2. partecipano all’elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte
strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai
risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
4. mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito
nell’apposito regolamento interno.
Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative, non
possono essere sottoposte a pegno o a vincoli ed essere cedute con effetto verso la cooperativa
senza l’autorizzazione del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2530 cc. Il socio
cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al consiglio di
amministrazione che, in caso di diniego, deve motivarne le ragioni.
I soci devono versare la quota sottoscritta con le modalità indicate dal consiglio di
amministrazione, osservare le regole dettate dallo statuto e mettere a disposizione della
cooperativa le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro.
Il socio può recedere se ha perso i requisiti per l’ammissione, se non è più in grado di
partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e se il rapporto di lavoro subordinato è cessato
per qualsiasi motivo. L’esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere
deliberata dal consiglio di amministrazione per i motivi tassativamente indicati nello statuto
sociale.
I soci che hanno esercitato il diritto di recesso o esclusi hanno diritto al rimborso del capitale
sottoscritto e versato.
I soci finanziatori possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche ai sensi del 2526 cc.
Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall’art. 4 della legge 31 gennaio
1992, n.59, e i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della
legge n. 59.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 23 di 217
Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti
e di azioni in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni
concernenti i soci cooperatori.
I conferimenti dei soci cooperatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale
della cooperativa. A tale sezione del capitale è anche imputato il fondo per il potenziamento
aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.
I soci sovventori, previsti dalla legge n. 59/1992, rappresentano una nuova categoria di soci,
creata per far fronte al fabbisogno finanziario delle cooperative quale alternativa al ricorso ai
finanziamenti presso il sistema creditizio.
Per poter istituire tale categoria di soci è necessario che lo statuto preveda la costituzione di
fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.
I soci sovventori, a seguito della riforma del diritto societario, rientrano nell’ambito della
categoria dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto di cui all’art. 2526 c.c.
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a
tutti i soci; possono essere nominati amministratori anche se la maggioranza di questi ultimi
deve essere costituita da soci cooperatori.
Con la legge n. 59/1992 la cooperazione “ha cercato di creare le condizioni per coinvolgere nel
capitale di rischio e nel finanziamento delle cooperative soggetti a esse esterni. La possibilità di
emettere azioni del socio sovventore (…) aveva appunto come giustificazione quella di consentire
alle cooperative di interessare altri soggetti, non cooperatori, al sostegno dello sviluppo delle
cooperative stesse”.
2.4.2 il consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione, in carica al momento della presentazione della domanda di
concordato preventivo ex art. 161, sesto comma LF, è stato nominato il 2 agosto 2011 per
rimanere in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2013. La relativa iscrizione presso la
Camera di Commercio è stata effettuata l’8 agosto 2011. Il Presidente nominato dal Consiglio è il
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 24 di 217
Geom Massimo Tirabassi. Con lo stesso verbale del 2 agosto venivano definiti i suoi poteri. La
composizione era la seguente:
TIRABASSI MASSIMO
Presidente
LIVA DENIS
Vice Presidente
VENTURINI GIOVANNI
Consigliere
DEGOLA MAURO
Consigliere
GIBERTI LORENZO
Consigliere
CORGIOLU MAURO
Consigliere
IOTTI CLAUDIO
Consigliere
LUSETTI ELENA
Consigliere
FAVALI IONES
Consigliere
Il precedente Consiglio di amministrazione era stato nominato il 26 giugno del 2009 ed in carica
fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2011. L’iscrizione in Camera di Commercio è del
9.7.2009. La composizione era la seguente:
TORELLI ODDO
Presidente
TIRELLI STEFANO
Consigliere
PARODI VALTER
Consigliere
VILLA ROBERTO
Consigliere
LUSENTI PAOLO
Consigliere
ORLANDO PAOLO
Consigliere
ERPETTI ERNESTINO
Consigliere
ONESTI LIVIANA
Consigliere
SALSI DANIELE
Consigliere
GIANOTTI ENRICO
Consigliere
MULARONI VALENTINA
Consigliere
TASSONI ENRICA
Consigliere
ORLANDINI WILLIAM
Consigliere
Il precedente consiglio di amministrazione era stato nominato il 30 giugno del 2006 per i tre anni
successivi. L’iscrizione in Camera di Commercio è del 14.7.2006. La composizione era la
seguente:
TORELLI ODDO
Presidente
BERTOLINI GIANNI
Consigliere
BIANCHI GIANLUIGI
Consigliere
BIANCHI PAOLO
Consigliere
GIANOTTI ENRICO
Consigliere
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 25 di 217
LIVA DENIS
Consigliere
MULARONI VALENTINA
Consigliere
ORLADINI WILLIAM
Consigliere
ROCCHI GIORGIO
Consigliere
SCORRI ERMES
Consigliere
TASSONI ENRICA
Consigliere
TIRABASSI MASSIMO
Consigliere
VALCAVI OSCAR
Consigliere
2.4.3 Il collegio sindacale
Il Collegio sindacale in carica al momento del deposito del concordato è stato nominato il 16
febbraio 2008 ed è così composto:
Effettivi
SBERVEGLIERI FABRIZIO
Presidente
AMAINI ANDREA
Sindaco
BORTOLINI MAURIZIO
Sindaco
Supplenti
CIARLINI GIORDANO
Sindaco supplente
SALAMI ROSANNA
Sindaco supplente
2.4.4. La società di revisione
KPMG
3.
LE CAUSE DEL DISSESTO:
Si riporta preliminarmente una breve analisi per indici sia dello stato patrimoniale sia del conto
economico per mettere in condizione il lettore di verificare dove siano avvenuti gli scostamenti
negli anni considerati.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 26 di 217
31/08/2012
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009
31/08/2012
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009
Stato patrimoniale-finanziario di sintesi
Immobilizzazioni
21.782.374
22.681.515
19.587.128
33.019.936 Patrimonio netto
4.101.638
8.333.037
20.054.608
34.754.029
Attivo Circolante
354.713.091
333.156.538
23.971.276
66.056.572 Passività cons.te
12.984.183
16.688.336
15.536.017
17.607.334
Passività correnti
359.423.818
330.835.070
7.979.144
46.725.820
99.076.508 Capitale acquisito
376.509.639
355.856.443
43.569.769
99.087.183
Capitale investito
376.495.465
355.838.053
43.558.404
Stato patrimoniale-finanziario a valori percentuali
Immobilizzazioni
6%
6%
45%
33% Patrimonio netto
1%
2%
46%
35%
Attivo Circolante
94%
94%
55%
67% Passività cons.te
3%
5%
36%
18%
Passività correnti
95%
93%
18%
47%
100% Capitale acquisito
100%
100%
100%
100%
Capitale investito
100%
100%
100%
Stato patrimoniale-finanziario: Capitale permanente
Attività fisse
22.211.049
296.050.688
19.946.336
73.400.737 Capitale permanente
17.085.821
25.021.373
35.590.625
52.361.363
Cap. circolante lordo
354.284.416
59.787.365
23.612.068
25.675.771 Capitale corrente
359.423.818
330.835.070
7.979.144
46.725.820
Capitale investito
376.495.465
355.838.053
43.558.404
99.076.508 Capitale acquisito
376.509.639
355.856.443
43.569.769
99.087.183
Stato patrimoniale-finanziario: Capitale proprio
Attività fisse
22.211.049
296.050.688
19.946.336
73.400.737 Capitale proprio
4.101.638
8.333.037
20.054.608
34.754.029
Cap. circolante lordo
354.284.416
59.787.365
23.612.068
25.675.771 Capitale di terzi
372.408.001
347.523.406
23.515.161
64.333.154
Capitale investito
376.495.465
355.838.053
43.558.404
99.076.508 Capitale acquisito
376.509.639
355.856.443
43.569.769
99.087.183
Conto Economico di Sintesi
31/08/2012
incidenza % sul
fatturato
31/12/2011
incidenza % sul
fatturato
31/12/2010
31/12/2009
106,53%
-20.666.513
106,95%
6,53%
-1.342.512
6,95%
111,56%
1.602.215
8,29%
53.058.872
costo della produzione
-56.120.247
105,77%
-109.417.569
112,64%
-13.229.101
diff. valore/costo prod.
-3.061.375
5,77%
-12.281.692
12,64%
-811.240
gestione finanziaria
-1.179.824
2,22%
-3.114.338
3,21%
-13.852.891
31.383
0,06%
-298.648
0,31%
78.933
0,64%
16.621
0,09%
0
0,00%
-855
0,00%
-54.649
0,44%
-34.249
0,18%
-4.209.816
7,93%
-15.695.533
16,16%
-14.639.847
117,89%
242.075
1,25%
Imposte
utile netto
12.417.861
incidenza % sul
fatturato
valore della produzione
gestione straordinaria
97.135.877
incidenza % sul
fatturato
19.324.001
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.– Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 27 di 217
1) Indice di liquidità (acid ratio)
2012
2011
2010
2009
0,2
0,2
2,4
0,5
1,0
0,2
3,0
0,5
1%
2%
46%
35%
99%
98%
54%
65%
0,2
0,4
1,0
1,1
0,8
1,1
1,8
1,6
1,2
2,3
2,7
4,9
235,8
141,9
7,7
8,9
89,2
162,3
354.284.416
359.423.818
liquidità immediate + dispon. finanz / passività correnti
2) Indice di disponibilità (current ratio)
attivo circolante / passività correnti
3) Indice di indipendenza finanziaria
PN / Totale attività
4) Indice di indebitamento
capitale di terzi / Totale passività
5) Indice di copertura propria delle immobilizz.
PN / Totale attività immobilizzate
6) Indice di copertura finanziaria delle immobilizz.
(PN + Passività a medio lungo) / Tot. attività immobilizzate
7) indice di rotazione dei crediti verso clienti
Vendite /crediti verso clienti (al netto di IVA)
(IVA media sulle vendite= 20%)
8) indice di rotazione del magazzino p.f.
Fatturato / rimaneze. p.f.
9) indice di rotazione del rimanenze m.p.
0
0
23.612.068
25.675.771
-7.979.144
-46.725.820
-5.139.402
59.787.365
330.835.070
271.047.705
15.632.924
-21.050.049
4.101.638
8.333.037
20.054.608
34.754.029
-21.782.374
-22.681.515
-19.587.128
-33.019.936
-17.680.736
-14.348.478
467.480
1.734.093
63.671.560
359.423.818
295.752.258
58.816.819
330.835.070
272.018.251
19.333.187
25.600.352
-7.979.144
-46.725.820
11.354.043
-21.125.468
Costo del venduto / rimanenze m.p.
10) Margini finanziari
a) Capitale circolante netto
- capitale circolante lordo
- passività correnti
b) Margine di struttura
- capitale netto
- immobilizzazioni nette
c) Margine di Tesoreria
- liquidità (immediate e differite)
- passività correnti
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.– Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 28 di 217
La crisi di Orion si innesta in una più ampia crisi del settore edile e soprattutto del settore degli
appalti pubblici. Già nel settembre del 2011 il garante degli appalti, il Presidente dell’AVAP
Sergio Santoro, lanciava l’allarme sulla drastica diminuzione degli appalti pubblici, scesi nel
primo trimestre del 2011 del 22%. I grandi appalti, cioè quelli superiori a 25 milioni, risultavano
scesi addirittura del 55% circa.
Santoro sostiene che sia necessario trovare una soluzione al vincolo del patto di stabilità che
non permette neppure ai comuni “virtuosi” di espletare appalti pubblici pur avendone i fondi. Il
Patto di stabilità limita non solo la spesa ma anche gli impegni.
Quindi da un lato la diminuzione degli appalti, dall’altro l’impossibilità di incassare a causa
dell’obbligo di rispettare il patto di stabilità.
La crisi economica in atto è talmente grave da essere alla base di numerosi interventi legislativi
che, soprattutto dal maggio 2011, hanno modificato varie disposizioni del Codice dei contratti
pubblici
mirando
alla
ricerca
della
soluzione
di
alcuni
problemi
di
carattere
economico/finanziario.
Si riportano di seguito i quattro tipi di intervento ritenuti necessari per avviare la ripresa come
identificati dal prof. Giuseppe Urbano nell’articolo La disciplina dei contratti pubblici tra tutela
della concorrenza e misure anticrisi, in nel diritto (Rivista telematica di diritto coordinata da
Roberto Garofoli), 25 settembre 2012:
a)
necessità di ridurre i costi delle opere pubbliche. Gli interventi normativi che riguardano
la fase di esecuzione del contratto di appalto riguardano: a) la limitazione della possibilità di
iscrivere 'riserve' (art. 240-bis); b) l'introduzione di un tetto di spesa per le 'varianti' (art. 132,
comma 3) c) l'introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette 'compensative' (art. 165,
comma 3); d) il contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo
dei singoli materiali di costruzione (art. 133, commi 4 e 5); e) la riduzione della spesa per gli
accordi bonari (art. 240, comma 10).
Sono quindi stati ridelineati gli istituti tipici all’interno dei quali si verifica la prassi ricorrente
della “lievitazione” del costo dell’opera.
b)
riduzione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche e la semplificazione delle
procedure. Si è operato principalmente sull'estensione del criterio di autocertificazione per la
dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici (art. 48); e stabilendo
controlli ex post sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 29 di 217
appaltanti (art. 48). E’ stato previsto l'obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di
risoluzione del contratto (art. 140, comma 1), e la razionalizzazione e semplificazione del
procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale
(artt. 161 e ss.). Si può ancora aggiungere tra gli interventi sia l'innalzamento dei limiti di
importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata (art. 56, comma
1, lett. a), art. 57, comma 2, lett. a), art. 122) sia di quelli di importo per l'accesso alla procedura
semplificata ristretta per gli appalti di lavori (art. 123).
L’obiettivo che si vuole realizzare è la creazione di un procedimento più agile per le imprese in
modo da permettere anche un migliore utilizzo delle risorse nella realizzazione delle opere.
c)
un più efficace sistema di controllo realizzato sia tramite la creazione nelle Prefetture di
un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (art.
4, comma 13, d.l. n. 138/2011); sia mediante l'individuazione, l'accertamento e la prova dei
requisiti di partecipazione alle gare con collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici (art. 48, comma 1).
Sarà indispensabile il buon funzionamento delle strutture incaricate che subiranno un
incremento degli oneri organizzativi.
d)
riduzione del contenzioso tramite l'introduzione di sanzioni per lite 'temeraria' e la
tipizzazione della cause di esclusione. In particolare le cause di esclusione possono essere solo
quelle previste dal Codice e dal regolamento di esecuzione a attuazione, con esclusione di ogni
potestà escludente alle singole stazioni appaltanti (art. 46, comma 1-bis).
La norma sanzionatoria per lite temeraria aggiunta all'ingente contributo unificato previsto in
materia di appalti e sul quale viene commisurata la stessa, costituisce un deterrente all'accesso
alla giustizia. Allo stesso modo sono state inquadrate le disposizioni volte a tipizzare le cause di
esclusione alle gare che vanno collegate a quelle che limitano il potere delle stazioni appaltanti
attraverso la previsione di bandi-tipo (art. 64, comma 4-bis) che vengono approvati dall'Autorità
di vigilanza e imposti alle singole stazioni appaltanti. Anche nel caso di Orion, si noterà
immediatamente dall’esposizione dei numeri analizzati dalla scrivente, il problema del
contenzioso è di grande importanza. La società è sempre esposta al rischio di risultare
soccombente ed essere costretta a dover sopportare ingenti spese legali che, in caso di vittoria,
sarebbero comunque rimborsate con tempi molto lunghi, come a quelli necessari per giungere
alla definizione del contenzioso.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 30 di 217
4. LA CONDOTTA DEL DEBITORE:
La vecchia normativa indicava, come presupposti lo “stato di insolvenza” ed il requisito della
“meritevolezza”, essendo la procedura, sotto il secondo profilo, applicabile soltanto alla figura
dell’imprenditore “sfortunato, ma onesto”. Il nuovo concordato preventivo prescinde dalla
meritevolezza del ricorrente, si fonda su una logica privatistica, imperniata su un accordo
negoziale tra imprenditore in crisi ed i suoi creditori. L’esclusione di una qualsiasi rilevanza della
meritevolezza del debitore per l’accesso alla soluzione concordataria è un chiaro indice che, per
quanto riguarda i rapporti patrimoniali, il legislatore ha scelto di far prevalere l’interesse dei
creditori,
cercando
la
soluzione
della
crisi
d’impresa
per
loro
più
conveniente
indipendentemente dalla condotta del debitore e dalla sua correttezza imprenditoriale.
Per questo motivo non viene svolta alcuna indagine circa la meritevolezza o meno
dell’imprenditore.
5. LA FASE DI “RISERVA”:
Come anticipato nell’introduzione alla presente relazione, il concordato preventivo è stato
preceduto da una fase detta di “riserva”. In data 8 novembre la società ha depositato ricorso ex
art. 161, sesto comma, LF per richiedere un termine per il deposito del piano. Il termine,
inizialmente stabilito per l’8 gennaio, è stato prorogato, come visto, su richiesta del ricorrente
stesso, al 15 febbraio u.s., data di effettivo deposito.
Si riportano di seguito le varie istanze, oggetto di analisi della scrivente e del Tribunale, per il
periodo dall’8 novembre al 15 febbraio, che ha preceduto l’effettivo deposito della “memoria
integrativa” contenete il piano di concordato.
Come detto, ognuna delle istanze elencate è stata analizzata e, per ciascuna, è stato espresso
parere, dall’allora ausiliario, prima che il Tribunale si esprimesse sulle relative eventuali
autorizzazioni.
><
In pari data rispetto al deposito del piano di concordato, 15 febbraio 2013, il ricorrente ha
depositato alcune istanze: autorizzazione ex art. 161, settimo comma, LF per il contratto di
affitto, il contratto preliminare di cessione dell’azienda ed il contratto di outsourcing stipulati
con Siteco.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 31 di 217
L’autorizzazione a quanto ivi contenuto era elemento essenziale affinché potesse iniziare il
contratto di affitto d’azienda.
Per le istanze in questione la scrivente ha indicato anche un parere complessivo essendo le
stesse strettamente correlate tra loro in quanto, come riportato sotto, la condizione sospensiva
indicata nel contratto di affitto di azienda (Art. 7. - Condizione sospensiva - Inizio e decorrenza
del rapporto contrattuale di affitto del Ramo d’Azienda) recita che:
7.1. Il presente Contratto diverrà efficace e produrrà effetto fra le Parti laddove, al più tardi
entro il 28 febbraio 2013 il Tribunale di Reggio Emilia, richiesto a tal fine:
(i) lo autorizzi come atto urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 161, settimo comma,
Legge Fallimentare od altra norma ritenuto applicabile;
(ii) autorizzi Orion al compimento delle operazioni rese oggetto delle Istanze e cioè:
(x) autorizzi il pagamento delle società consortili indicate al paragrafo M. delle Premesse ai sensi
dell’art. 182 quinquies Legge Fallimentare;
(y) autorizzi Orion ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 161, settimo comma, Legge fallimentare
od altra norma ritenuta applicabile, a risolvere i rapporti di lavoro con tutti i suoi dirigenti come
indicato nella relativa richiesta di autorizzazione e sulla base di tale autorizzazione Orion abbia
proceduto al recesso dai rapporti di lavoro con i dirigenti predetti. In alternativa al recesso dai
rapporti di lavoro con alcuni dei dirigenti predetti, SITECO avrà facoltà di considerare equivalente
all’avvenuto recesso l’intervenuta sottoscrizione – tra Orion e i dirigenti interessati – di un
accordo relativo al loro demansionamento e alla determinazione di nuove e più ridotte condizioni
economiche retributive; (collettivamente le "Condizioni")
Resta inteso che la condizione di cui alla precedente sezione (ii) sub sezione (x) si riterrà avverata
anche laddove il Tribunale respingesse l’Istanza relativa, ritenendo che i crediti delle società
consortili debbano considerarsi prededucibili, ai sensi dell’art. 111 Legge Fallimentare.
5.1 Contratto di affitto di ramo d’azienda:
L’ausiliario ha doverosamente premesso che non ha tra i propri compiti quello di entrare nel
merito della convenienza economica delle istanze presentate. Tale attività di verifica è, infatti,
propria del Commissario Giudiziale.
La scrivente, allora in qualità di ausiliario, si è limitata a verificare la congruità e coerenza con il
piano già depositato, del contratto di affitto e del contratto preliminare di cessione di azienda e
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 32 di 217
del contratto di outsourcing, evidenziando quelli che avrebbero potuto essere i punti critici per
la ricorrente in ordine alla stipulazione, recte alla presa d’efficacia, di detti atti.
Il contratto di affitto e il preliminare di cessione di ramo sono stati analizzati dalla scrivente con
la consulenza prestata dall’avv. Alberto Neri del foro di Reggio Emilia.
Si evidenziano di seguito alcuni aspetti critici del contratto:
Scorte: si è deciso di non comprenderle nel contratto di affitto. Infatti il prezzo che sarà pagato
quale canone non le comprende. La determinazione del valore delle rimanenze è stata quindi
oggetto di apposita clausola che prevede anche come debba avvenire l’acquisto da parte di
Siteco. Nel caso in cui l’affittuaria acquistasse parte del magazzino il pagamento dovrà essere
effettuato entro 180 giorni. Alla scrivente detto termine pareva e pare eccessivo. Al punto 3.4
del contratto, dove è prevista l’esclusione del passaggio delle rimanenze di magazzino, è
indicato che le consistenze nelle quantità esistenti saranno determinate mediante inventario
fisico effettuato in contraddittorio tra le parti entro 21 giorni lavorativi successivi al termine
iniziale. Dopo aver inoltrato apposita richiesta alla scrivente è stato consegnato l’inventario
valorizzato definito come previsto dal contratto e datato 18 marzo 2013. Le valutazioni della
congruità dei valori indicati e la verifica della correttezza della consistenza sono state affidate al
geom. Massimiliano Masia. I risultati della sua analisi saranno verificati oltre nel paragrafo
dedicato alla stima dei beni.
La procedura di utilizzo delle scorte è così organizzata: Siteco attinge alle stesse e per ogni
prelievo viene redatta una bolla di prelievo, il successivo pagamento in base ai prezzi indicati
deve avvenire, occorrendone la circostanza anche ed eventualmente in compensazione con altre
poste, nei 180 giorni successivi.
Le valorizzazioni sono in linea con quelle evidenziate dal perito nominato dalla procedura.
Incasso dei crediti: altra criticità che la scrivente ritiene di dover evidenziare è quella
rappresentata dal lungo lasso di tempo intercorrente tra l’incasso da parte di Siteco delle
eventuali riserve che rimangono in favore di Orion, eventualmente incassate dall’affittuaria, e il
successivo riaccredito alla ricorrente nel caso in cui l’introito non avvenga direttamente. In
contratto è infatti stabilito che il trasferimento di tali somme, eventualmente incassate
dall’affittuaria, debba avvenire entro i 60 giorni successivi alla data in cui l’importo relativo sia
pervenuto nella sua disponibilità.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 33 di 217
Allo stesso modo, nel momento in cui l’affittuaria incasserà propri i SAL, comprendenti anche
diritti SIL della concedente, avrà a disposizione 60 giorni per effettuare il pagamento a Orion.
Si ritiene che questo possa comportare un rischio per la ricorrente nel caso di difficoltà
finanziaria dell’affittuaria o, peggio, nel caso di un suo eventuale dissesto.
Si fa peraltro presente che i diritti SIL possono anche esser compensati con crediti vantati da
Siteco nei confronti della concedente.
Anche il canone di affitto, pari ad € 99.400 (oltre IVA) e il canone di € 50 mensili (oltre IVA) per
l’usufrutto degli automezzi, potrà essere compensato con i crediti vantati da Newco. In
particolare si ricorda che il contratto di outsourcing prevede il pagamento di consistenti somme
a favore di Siteco per i servizi resi ( € 550.000 per il primo anno, per una trattazione più
esaustiva del contratto di outsourcing si veda il successivo § 5.3).
><
Per quanto riguarda i passaggi di consegna, si precisa che la scrivente ha richiesto che i tecnici
nominati dalla procedura potessero partecipare alla determinazione in contradditorio
Orion/Siteco sia dei SAL e dei SIL sui vari cantieri sia del valore e della consistenza delle scorte.
La richiesta non è stata presa in considerazione i SIL sono stati consegnati, peraltro parziali,
solamente in data successiva rispetto a quanto previsto nel contratto di affitto di ramo
d’azienda. Per avere la situazione completa dei SIL si è dovuto attendere sino al 7 giugno 2013,
gli stati di consistenza che recano le misure rideterminate delle penali a seguito degli accordi con
le stazioni appaltanti sono stati consegnati in data 5 settembre 2013.
Penali: esistono nel contratto altre due previsioni che possono potenzialmente influenzare
l’incasso dei crediti ovvero determinare esborsi non previsti in piano in capo ad Orion. Ci si
riferisce alla previsione di cui al punto 8.3 del contratto dove si prevede che: “rimarranno a
carico di Orion le responsabilità connesse con i vizi, le carenze qualitative e/o le difformità delle
opere da essa eseguite fino al decorrere del termine iniziale ovvero con i ritardi nella esecuzione
dei lavori da essa effettuati fino al decorrere del medesimo termine iniziale e ove tali
responsabilità generassero oneri, spese, costi o danni di qualsiasi natura in capo a newco, Orion
sarà obbligata a mantenere newco indenne e manlevata dal peso degli stessi, con obbligo di
rimborso a Newco di quanto la stessa fosse al proposito tenuta a versare a terzi e con diritto di
Newco di portare nei limiti di legge in compensazione detti suoi crediti con eventuali suoi debiti
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 34 di 217
nei confronti di Orion”.
Ad oggi nessuna stazione appaltante e nessun committente ha
comunicato ad Orion, per quanto riguarda i contratti ceduti a Siteco, alcuna contestazione che
possa dare luogo alla determinazioni di penali.
Anche in relazione a tale previsione Siteco ed Orion hanno indicato, negli stati di consistenza
redatti in contradditorio, le penali potenziali, quelle accertate e quelle massime applicabili per
ogni singolo contratto oggetto di passaggio, relative ai ritardi rispetto ai cronoprogrammi. Da
analisi e verifiche successive, illustrate alla scrivente, le parti hanno determinato quelle che
effettivamente potrebbero essere le penali, rideterminate per tener conto degli accordi
intervenuti con le varie stazioni appaltanti circa il termine dei lavori e della modificata normativa
Portata dal DL 08/04/2013, n. 35 Art. 6-bis Sospensione dei lavori per mancato pagamento del
corrispettivo: 1.
All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è inserito il
seguente: “23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà
dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile può essere
esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto
contrattuale.”
Le penali e le relative valorizzazioni saranno oggetto di trattazione nel paragrafo relativo alle
rimanenze di lavori in corso (§ 8.1.4.1.).
Altra criticità che potrebbe generarsi è quella relativa all’impossibilità di subentro di Siteco in
alcuni contratti di appalto. Il problema dovrebbe essere di marginale importanza in quanto la
gran parte dei contratti non sono in affidamento diretto ma tramite CCC Consorzio Cooperative
Costruzioni, del quale Siteco è già consorziata. Solamente due stazioni appaltanti, Ministero di
Grazia e Giustizia e Consorzio di Torrino Mezzocammino, stanno creando problemi circa il
subentro di Siteco. Nel caso in cui venga confermata l’impossibilità di subentro verrà valutato
l’eventuale ricorso alle vie giudiziarie anche in relazione agli eventuali accordi in ordine al
pagamento di partite ancora in essere con tali committenti. Per quanto riguarda le formali
comunicazioni inviate e ricevute, in ossequio della normativa degli appalti, si dirà oltre nel
paragrafo dedicato alla descrizione dell’attività di verifica dei singoli appalti (7.2 verifica dei
singoli appalti).
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 35 di 217
Oltre ai contratti in corso ceduti da Orion, in esecuzione del contratto di affitto di ramo
d’azienda, sono state trasferiti anche i contratti già oggetto di assegnazione anche se non ancora
perfezionati, le domande presentate per le commesse le cui procedure di affidamento fossero,
al termine iniziale dell’affitto, ancora in corso e le procedure di aggiudicazione di commesse
pubbliche alle quali Orion era stata invitata alla partecipazione.
Al punto 5.5 si legge infatti: “oltre che nei contratti in corso ceduti, l’affittuaria subentrerà o
comunque avrà il diritto di qualificarsi quale detentore del ramo aziendale in relazione alle
procedure di affidamento di nuovi contratti ed è pertanto intenzione delle parti far si che
l’affittuaria, nei limiti consentiti dalla legge, possa subentrare:
i)
nei contratti già oggetto di assegnazione alla concedente, ancorchè non
formalmente perfezionati;
ii)
nelle domande presentate rispetto a commesse le cui procedure di affidamento
siano, al termine iniziale, ancora in corso di svolgimento;
nelle procedure di aggiudicazione di commesse pubbliche cui Orion sia stata a sua volta
invitata.”
Si riportano di seguito i contributi pagati all’autorità di vigilanza per potersi garantire la
possibilità di partecipare alla gara, ovviamente tramite Siteco. Si riporta quindi di seguito uno
schema che evidenzia le gare alle quali Orion si è iscritta tra novembre 2012 e febbraio 2013:
ELENCO CONTRIBUTI AVCP PAGATI DAL 08/11/2012 AL 15/02/2013
DATA
PAGAMENTO
DATA
RICHIESTA
CONTRIBUTO
CODICE
CONTRIBUTO
14.11.2012
14.11.2012
7B29A0757444231
22.11.2012
22.11.2012
67109834674728D
23.11.2012
22.11.2012
94184518AB8E507
COMMITENTE
AMM.NE PROV.LE
DELL'AQUILA
CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA BARAGGIA BIELLESE E
VERCELLESE
ANAS SPA
OGGETTO
Contributo
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza
della S.R. N. 261
140,00
Impianto d'irrigazione a pioggia sotteso al
bacino d'invaso sul torrente Ingagna - 9° lotto
200,00
S.S. N. 96 Barese - Lavori di adeguamento alla
sezione III delle norme C.N.R. 80 - Tronco:
variante di Altamura - 1° lotto S.S. 96 dal km.
85+000 (inizio avriante di Altamura) al km.
81+300 (innesto con la S.S. 99)
500,00
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 36 di 217
26.11.2012
26.11.2012
D485FD566B79FB8
AZIENDA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO DI TO
30.11.2012
29.11.2012
48C64573DAD0046
AUTORITA' PORTUALE DI
GENOVA
03.12.2012
03.12.2012
D57253457B47065
ACQUEDOTTO LUCANO SPA
06.12.2012
06.12.2012
0B946E46CE6CC12
ANAS SPA
4E3BB450F1330A7
MINISTERO INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI PROVV.
INTERREGIONALE PER LE
OO.PP. EMILIA ROMAGNA
MARCHE
07.12.2012
06.12.2012
Procedura negoziata per l'affidamento dei
lavori di adattamento funzionale del REP. 2C a
sede amministrativa della federazione
sovrazonale Torino ovest.
P.2856 Riqualificazione dei fabbricati in
concessione al gestore delle manovre
ferroviarie
Lavori di potenziamento e razionalizzazione
dell'acquedotto del Frida - 3° lotto funzionale
SS 92. Lavori di M.S. per il ripristino delle
condizioni di transitabilità mediante la
realizzazione della variante dal km. 32+800 al
km. 34+700
Lavori di recupero edilizio dell'edificio
demaniale denominato "Ex Casa dei Martiri"
destinato a sede degli ufficio dell'Agenzia del
territorio di Piacenza
Lavori di ampliamento e completamento
PROVVEDITORATO
dell'edificio demaniale esistente in Bari, corso
INTERREGIONALE ALLE OO.PP.
De Tullio 1, per la trasformazione in sede degli
210BF8E0440A94F
PER LA PUGLIA E LA
uffici del Provv.to Interr.le alle OO.PP. Di Puglia
BASILICATA
e Basilicata
Procedura aperta per la progettazione e
F41CAAD3AA03DE REGIONE EMILIA ROMAGNA
realizzazione di palestre scolastiche
temporanee (PST) Comune di Bondeno
Procedura aperta per la progettazione e
4EECF2BB0706BB9 REGIONE EMILIA ROMAGNA
realizzazione di palestre scolastiche
temporanee (PST) Comune di Mirabello
Procedura aperta per la progettazione e
6A8BBDA8F87B037 REGIONE EMILIA ROMAGNA
realizzazione di palestre scolastiche
temporanee (PST) Comune di Galliera
procedura aperta per l'appalto dei lavori per la
sostituzione delle reti vetuste della rete di
51B83ED262F9D53 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
fognatura nera a servizio del Comune di Fasano
e Franzioni (BR)
20,00
140,00
140,00
140,00
140,00
13.12.2012
12.12.2012
03.01.2013
20.12.2012
03.01.2013
20.12.2012
03.01.2013
20.12.2012
03.01.2013
02.01.2013
03.01.2013
03.01.2013
82A2CCB07CEAF83
COMUNE DI EBOLI
08.01.2013
08.01.2013
B888FC2D50144F6
REGIONE EMILIA ROMAGNA
23.01.2013
22.01.2013
AEDB015AF89E8BF
ENIA PARMA
23.01.2013
22.01.2013
60392EB55F8B281
C.E.R. Consorzio Bonifica II
Grado
23.01.2013
22.01.2013
DABDBD77565E70
8
COMUNE DI QUARTO
Completamento della fognatura comunale
primo stralcio
140,00
23.01.2013
22.01.2013
18E4E658D5C442B
CIIP SPA
Lavori di estendimento e completamento rete
fognaria del comune di Fermo II lotto
funzionale I stralcio
140,00
05.02.2013
04.02.2013
2619BEDEB07A041
ROMAGNA ACQUE SOCIETA’
DELLE FONTI SPA
Accordo quadro per lavori manutenzione del
patrimonio, delle reti di distribuzione e degli
impianti tecnologici di Romana Acque Società
delle Fonti spa
140,00
2464CA9251B902A
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei
AGENZIA REGIONALE
lavori relativi ai lavori di messa in sicurezza
CAMPANIA PER LA DIFESA DEL
dell’area sottostante il centro abitato in località
SUOLO
Cuozzi Pisciarello
05.02.2013
04.02.2013
Completamento delle urbanizzazioni primarie
in area PIP del Comune di Eboli
Procedura aperta per la progettazione e
realizzazione di palestre scolastiche
temporanee (PST) Comune di Finale Emilia
Gara 5621 – Lavori costruzione dorsale
trasporto calore da area PAIP a Via Lazio Parma - Terzo lotto funzionale
Distribuzione ad uso plurimo delle acque del
canale Emiliano Romagnolo nell'area Ronco Bevano, completamento - 1° Stralcio
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 37 di 217
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
><
Per quanto riguarda invece la valutazione della congruità del canone di affitto si precisa che tale
contratto era stato stipulato per garantire la continuità dell’attività di Orion tramite il passaggio
di alcuni cantieri e dei dipendenti all’affittante.
Nel caso in esame, la scrivente ritiene che la valutazione vada condotta sia con riferimento alla
perdita di funzionalità del complesso di beni affittato, sia considerando il margine netto che
l’affittuaria Siteco dovrebbe recuperare dall’esecuzione degli appalti.
Per quanto riguarda la prima valutazione il valore del complesso dei beni che rientrano nel
contratto di affitto di ramo d’azienda sono stati stimati dal perito della procedura, Geom.
Massimiliano Masia, in € 468.900 . Si precisa che la valutazione è stata eseguita in ipotesi di
continuità in quanto tali beni sono asserviti all’esercizio dell’impresa tramite l’affitto, ma
considerando che si tratta, per la gran parte, di beni datati. A tale importo si ritiene corretto
applicare una percentuale di deprezzamento che si considera, in media, pari al 12,5% annuo. Si
tratta in pratica di stimare la perdita di valore dei beni oggetto dell’affitto, pari, in base al calcolo
effettuato, ad € 58.612.
Altro elemento che necessariamente, nella situazione in esame, deve essere considerato al fine
della valutazione della congruità è il margine netto ricavabile dall’esecuzione degli appalti.
Il sistema contabile di Orion non permette di determinare con certezza il margine netto
ricavabile da ogni appalto, per tale motivo non è stato possibile effettuare un’analisi puntuale in
tal senso sui cantieri compresi nel perimetro del contratto di affitto di ramo d’azienda.
Importante da considerare però, ai fini della valutazione della congruità del canone di affitto, è
la perdita che Orion ha generato continuando la propria attività nel periodo intercorrente tra il
deposito del ricorso “prenotativo” e il deposito del piano. Inizialmente stimata in € 3.500.000 è
stata ricalcolata, al termine del periodo, in circa € 4.100.000.
Considerando che il periodo in esame è di circa 4 mesi, è plausibile affermare che Orion
perdesse circa 1 milione al mese.
Anche considerando il business plan di Siteco, allegato al preliminare di cessione di ramo
d’azienda, si nota che per i primi due esercizi di attività (2013 e 2014) è previsto che si determini
una perdita, per il terzo esercizio è indicato un utile anche se molto basso.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 38 di 217
I risultati presunti di Siteco, migliori di quanto realizzato da Orion, giova ricordare, che
dipendono anche dalla politica di contenimento dei costi attuata dall’affittuaria non appena
iniziata l’attività (demansionamento dei dirigenti, eliminazione dei benefit ai dipendenti ecc.).
In ogni caso la scrivente reputa il canone di affitto indicato nel relativo contratto congruo e
conveniente in quanto, come dimostrato, se l’attività dovesse continuare, continuerebbero a
generarsi perdite.
Si ricorda peraltro che tra i motivi che rendono conveniente l’affitto dell’azienda risiedeva nel
fatto che, garantendo la continuità, non si sarebbero generate penali sugli appalti proseguiti. In
piano, facendo quindi conto su tale assunto, non era stata fatta una previsione di penali. Invece
dalla presa visione degli stati di consistenza redatti in contraddittorio dalle parti, la scrivente ha
tempestivamente verificato che, per alcuni appalti, Siteco e Orion hanno rilevato penali da
mancato rispetto dei cronoprogrammi, seppur potenziali, che determinano quindi una modifica
delle previsioni indicate riportate nel piano di concordato, pur rimanendo l’affitto di ramo
d’azienda l’unico modo per poter portare avanti l’attività degli appalti nel tentativo che tali
penali non diventino effettive.
L’individuazione delle penali comporterà comunque un inevitabile allungamento nei tempi di
incasso degli eventuali crediti residui che si sono creati sui vari cantieri, determinando
potenzialmente anche un ritardo nei tempi di incasso di Siteco che dovrebbe, nel caso fosse
chiamata a rispondere per penali di competenza di Orion, rivalersi sulla ricorrente.
Con ogni probabilità, infatti, Siteco tratterà le somme delle eventuali penali potenzialmente
comminabili al termine dell’opera da quanto Orion dovrà ancora incassare per il medesimo
appalto tramite l’affittuaria (si veda metodo di incasso dei SIL in contratto di affitto di ramo
d’azienda).
Per quanto riguarda la frase indicata in decreto di ammissione che di seguito si riporta:
“- cessione di ramo d’azienda: anche questa non è contraria alla legge in quanto sarà compito
del commissario giudiziale vagliare se sul mercato sono ragionevolmente rinvenibili ulteriori e più
vantaggiose occasioni di allocazione del ramo d’azienda (la cui scelta è, in ogni caso, rimessa a
tutti i creditori);”: lo scrivente commissario non è in grado di reperire un’alternativa utile
rispetto a quella “Siteco”. L’affitto del ramo d’azienda e la sua successiva eventuale cessione
comportano implicazioni tali da non permettere la verifica indicata. Infatti ben difficilmente si
potrebbe procedere alla cessione in affitto e/o definitiva ad altra società, si pensi, ad esempio,
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 39 di 217
alla cessione delle consortili impegnate negli appalti di pertinenza. L’attività non potrebbe
essere esercitata da altre società se non socie delle varie consortili, questo presupporrebbe una
ulteriore cessione di quote. Altra motivazione risiede nel fatto, vista la natura dall’attività
esercitata da Orion, che la stessa non poteva essere sospesa, e solamente Siteco fin dall’inizio si
era proposta al fine di stipulare un contratto di affitto di ramo d’azienda. Ad oggi, si dovrebbe
procedere nuovamente a complicati calcoli circa gli stati di consistenza che dovrebbero essere
pagati a Siteco dall’eventuale altra cessionaria.
Anche avendo riguardo alle considerazioni appena svolte la scrivente ritiene conveniente la
stipula del contratto di affitto di ramo d’azienda e di futura eventuale cessione dello stesso
subordinata all’omologa del concordato preventivo con Siteco.
><
Per quanto attiene il termine iniziale è importante considerare che il contratto, come indicato
esplicitamente al punto sette sopra riportato recitava “dovrà avere inizio entro il 28 febbraio
2013”.
L’effettivo inizio dell’affitto d’azienda è avvenuto invece in data 4 marzo 2013, in detta data è
stato dato corso al passaggio – diretto – dei dipendenti da Orion a Siteco, tranne che per i
dirigenti demansionati che, in base agli accordi, si sono tutti dimessi da Orion il 1° marzo e sono
stati riassunti da Siteco in data 4 marzo.
Per quanto attiene il pagamento del prezzo non si precisa se i pagamenti, indicati come
semestrali, dovranno essere anticipati o posticipati.
5.2 Contratto preliminare di cessione di ramo d’azienda:
Per quanto riguarda invece il preliminare di cessione di ramo d’azienda già sottoscritto ma,
come il contratto di affitto, soggetto a condizione (si veda a tal proposito il punto 8 del
preliminare) la scrivente può, in questa sede, evidenziarne le criticità riscontrate.
Il prezzo di cessione è formato da una parte fissa ed una variabile:
-
prezzo fisso pari ad € 1.800.000 da cui devono però essere detratti i canoni di affitto
pagati fino alla stipula dell’atto definitivo;
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 40 di 217
-
prezzo variabile determinato assumendo il 25% della differenza tra Ebitda Proforma
(calcolato come da allegato al preliminare) e il 50% degli oneri finanziari.
Per quanto riguarda il prezzo fisso la problematica rappresentata dal pagamento tramite
accollo del TFR (totalmente pari a circa 2.700.000,00 euro) e dell’accollo di altri debiti nei
confronti del personale trasferito a Newco.
Rilevante aspetto critico coinvolge il pagamento del prezzo della alienazione della azienda nella
sua parte fissa, art. 4.1. (i) (nel preliminare di cessione di azienda), e le passività relative ai
rapporti di lavoro subordinati, art. 6 del contratto di affitto di azienda, pattuizioni contrattuali
che non tengono conto del disposto di cui all’art. 2112 c.c..
E’ infatti noto che: “in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod.
civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che
costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei
confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro
cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro
svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa
quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, e resta l'unico obbligato quanto alla quota
maturata nel periodo successivo alla cessione”. (ex pluris: Cass. civ. Sez. lavoro, 22-09-2011, n.
19291).
Posto questo principio ed a nulla valendo gli accolli (si veda ad esempio la condizione di cui sub
artt. 5.2 della cessione o 23.2 del contratto di affitto) o meglio non essendo opponibili gli stessi
ai lavoratori trasferiti (in mancanza, come è, di liberatoria ex artt. 410, 411 cpc. od ex art. 47 l
428/90) si crea un vulnus costante nell’accollo a titolo di prezzo di un Tfr che, in caso di “default”
della cessionaria, ritornerebbe per intero alla cedente (evidentemente unitamente alla
retrocessione della azienda, tanto che si potrebbe presentare la problematica di una “solidarietà
inversa” per i debiti maturati in costanza di affitto. Sul punto Cass. civ. Sez. lavoro, 26-07-2011,
n. 16255: “gli effetti dell'art. 2112 cod. civ., che regola i rapporti di lavoro in caso di
trasferimento d'azienda, si applicano anche nell'ipotesi di retrocessione dell'azienda affittata,
nel senso che il cedente assume, a sua volta, gli obblighi di mantenimento dell'occupazione
derivanti dalla predetta norma, ma ciò presuppone che l'impresa retrocessionaria (cioè
originariamente cedente) prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali,
l'attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l'intento perseguito dal
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 41 di 217
legislatore”, esprime un principio condivisibile ma non attinente al caso di specie in quanto il
default della cessionaria comporterebbe non il proseguimento mediante la immutata
organizzazione dei beni aziendali dell'attività già esercitata in precedenza, bensì la presumibile
impossibilità per Orion di garantire la continuità).
Nella valutazione complessiva, il rischio sopra esposto, resta il tema principale: il prezzo viene
pagato con accollo del TFR, ma non può giustificare in questa fase un diniego al favorevole
parere, in quanto il mancato perfezionamento dei contratti già oggi porterebbe lo scenario
fallimentare che sarà descritto nel relativo paragrafo 9.
Per quanto attiene la determinazione del prezzo variabile la scrivente ha richiesto che venisse
sottoscritta una precisazione tra le parti in quanto la clausola, già di per se macchinosa, poteva
prestarsi a differenti interpretazioni. Ora invece risulta chiaro che prima sia determinata la
differenza tra Ebitda Proforma e 50% degli oneri finanziari poi sulla stessa venga applicata la
percentuale del 25% per determinare la somma di spettanza della ricorrente.
La scrivente ha però sollevato due questioni, la prima è che Siteco potrebbe artificiosamente
aumentare gli oneri finanziari, ritardando per esempio gli incassi sui quali guadagnerebbe anche
interessi attivi. Sul punto l’advisor legale della ricorrente ritiene che questo non possa
rappresentare un problema in quanto il contratto deve comunque essere eseguito secondo
buona fede.
Altro problema è legato all’effettiva entità del prezzo variabile. Tra gli allegati al piano
depositato è presente il business plan per i primi tre anni di attività di Siteco. I primi due
presentano ebitda proforma negativo, quindi non darebbero origine a nessun importo da pagare
alla ricorrente a titolo di prezzo variabile. Il terzo anno si determinerebbe, se i dati del business
plan si concretizzassero, soprattutto grazie alla previsione di Ebitda proforma positivo, una
modesta somma a favore di Orion (peri a circa € 180.000)
Saranno invece auspicabili risultati di Siteco migliori dei previsti sia per la determinazione di un
più elevato prezzo variabile, sia per la sostenibilità dell’operazione da parte di questa.
L’adivisor legale ha inserito la parte variabile del prezzo sia per giustificare un basso canone di
affitto sia per dare più forza al concetto di continuità che caratterizza parte del piano
concordatario.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 42 di 217
5.3 Contratto di outsourcing:
Il terzo contratto oggetto dell’istanza è quello di outsourcing. In pratica, nel caso venisse
autorizzato l’effettivo inizio del contratto di affitto di azienda (come di fatto è stato), tutti i
dipendenti passerebbero alla Newco. La ricorrente dovrebbe comunque continuare ad espletare
alcune attività, più precisamente quelle dettagliatamente elencate nell’allegato al contratto in
questione (a titolo esemplificativo tutte le attività contabili relative alla redazione del bilancio e
quelle fiscali relative alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali nonché i recuperi credito
prodromici all’eventuale esecuzione del concordato se omologato).
In considerazione del fatto che l’importo richiesto ad Orion per tali servizi nel primo e nel
secondo anno di affitto d’azienda, in particolare, è molto elevato, rispettivamente € 550.000 ed
€ 300.000, la scrivente, allo scopo di informare in modo compiuto il Tribunale per metterlo in
condizioni di valutare se autorizzare o meno la sottoscrizione del contratto in questione, ha
richiesto la quantificazione dei vari servizi.
E’ stato quindi fornito un file che contiene uno schema che permette di verificare quanti
dipendenti resteranno impegnati nelle attività che riguardano direttamente Orion. Tale schema
ha permesso alla scrivente la verifica dei costi imputati. Si tratta in pratica principalmente di
costi dei dipendenti, ma comprende anche la quota parte dell’affitto, il costo per l’utilizzo del
server e del programma e i costi delle auto e dei telefoni. Il costo dei due dirigenti, la cui attività
è compresa nell’elenco di quelle fornite, è quello che considera già il demansionamento che ha
interessato i dirigenti che sarà descritto qui di seguito. Per la verifica dell’effettivo utilizzo dei
servizi previsti la scrivente ha richiesto più volte che le venisse fornito l’elenco delle ore lavorate
per Orion da parte dei dipendenti di Siteco preposti. Quanto consegnato indica semplicemente
le ore lavorate per Orion da parte di alcuni dipendenti, senza peraltro specificare quale tipo di
attività sia stata effettivamente svolta. Si precisa anche che per alcuni dei dipendenti deputati
ad esercitare attività per Orion, in esecuzione del citato contratto, è stata attivata
arbitrariamente la CIGS, mettendo quindi in difficoltà gli altri colleghi che si sono trovati, a volte,
a svolgere mansioni mai prima esercitate.
I servizi resi comprendono anche quelli a favore di alcune delle società controllate da Orion o
collegate alla stessa, elencate in allegato al contratto di outsourcing. Nonostante inizialmente
non fosse previsto alcun riaddebito, il piano di concordato della controllata al 100%, Novellara
2000, è stato invece corredato da contratto di outsourcing. Lo stesso prevede il pagamento di un
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 43 di 217
canone annuale di € 35.000, almeno inizialmente, per svolgere tutte le attività contabili e fiscali
che la stessa non riuscirebbe ad espletare per mancanza di personale.
La scrivente, nonostante le criticità sopra riscontrate, che peraltro si precisa non avere la
presunzione di aver completamente individuato, ha espresso il proprio parere favorevole ad
autorizzare il contratto di affitto, il preliminare di cessione ed il contratto di outsourcing. Si
riporta di seguito quanto la scrivente, allora ausiliario, aveva indicato quale principale motivo del
parere favorevole espresso: “nonostante da una prima sommaria analisi tali contratti non
consentano un realizzo in termini economici (se si esclude la parte di TFR compensata peraltro
con le problematiche descritte), permettono comunque di evitare il fallimento, la liquidazione
coatta o l’amministrazione straordinaria della società in ogni caso, i valori indicati nel piano e
nell’asseverazione, consentono, evitando una delle tre procedure menzionate, di scongiurare un
ampliamento del passivo (in particolare dovuto alle penali sui vari contratti di appalto che non
potrebbero essere continuati) e una riduzione dell’attivo (dovuta al mancato incasso di SIL e/o
Riserve)”.
Doverosa ultima precisazione riguarda il cambiamento della sede operativa di Siteco, e di
conseguenza di Orion, spostatasi a Reggiolo presso la sede di CMR Edile srl. La scrivente ha
quindi prontamente richiesto che venisse aggiornata, rispetto al contratto, la piantina che reca i
locali destinati ad uso dei dipendenti di Orion in outsourcing.
5.4 Pagamento ex art. 182 quinquies LF delle società consortili:
La scrivente, nella veste di ausiliario al momento dell’espressione del parere circa la presente
istanza, per formalizzare il proprio parere si è dovuta basare sul presupposto che la concreta
dinamica dei rapporti instaurati fosse puntualmente quella descritta nell’istanza inoltrata.
Orion chiedeva di essere autorizzata a pagare i crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi,
limitatamente a quelli nei confronti delle società consortili, che, in base alle previsioni del
contratto di affitto di ramo d’azienda, dovevano essere oggetto di cessione da Orion a Siteco per
permettere la continuazione dell’attività sui cantieri per i quali sono state costituite.
Si precisa che il debito nei confronti delle società consortili è quello che si crea a causa del
“ribalto costi”: in pratica la consortile deve chiudere il bilancio in pareggio tramite giroconto alle
proprie consorziate, in quota parte, dei costi sostenuti.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 44 di 217
A seguito delle verifiche effettuate dalla scrivente, quale commissario giudiziale, la dinamica
degli incassi e dei pagamenti si è rivelata ben più complessa di quella a suo tempo evidenziata.
Si valuti ad esempio che anche Orion emette fatture alla consortile per distacco di personale o
effettua finanziamenti nel momento in cui la consortile è in crisi di liquidità (questo solamente
prima del deposito del concordato in bianco) e che non sono disponibili i conteggi per poter
effettuare un preciso ribalto costi in quanto l’unico momento in cui possono esserlo è il termine
dell’esercizio, proprio per il vincolo del “pareggio di bilancio”.
Teoricamente la consortile, ex art 93 dpr 207/2010 (già dpr 554/99), subentra nell’esecuzione
del contratto stipulato con il committente, per cui i pagamenti del committente potrebbero
essere effettuati direttamente nei suoi confronti.
Ma la dinamica in questione è diversa. Infatti, i contratti di subappalto e di fornitura sono
stipulati dalla consortile (della quale Orion è socia); le imprese socie della consortile ricevono
direttamente i pagamenti dal committente o dal consorzio assegnante (solitamente il CCC),
individualmente o quale membro di raggruppamenti, per i lavori eseguiti anche tramite i
subappaltatori e fornitori, incaricati formalmente dalla consortile. In tale situazione, il mancato
pagamento della consortile comporterebbe il mancato pagamento dei fornitori e subappaltatori
e dunque probabili inadempimenti nell’esecuzione del contratto principale con conseguente
sospensione dei pagamenti da parte del committente per l’assenza delle fatture quietanzate dai
subappaltatori (art 118 d lgs 163/2006). Si porrebbe quindi oggettivamente un gravissimo
problema per la continuità dei contratti.
La situazione che si verrebbe a creare è correttamente rappresentata alle pagg. 24 e 25 della
relazione di asseverazione ex art.182 quinquies comma 4 LF.
In estrema sintesi, se Orion interrompesse l’attività non sarebbe assicurata la continuità delle
commesse affidatele dal CCC. Questa, a sua volta, dovrebbe fronteggiare risoluzioni contrattuali
che porterebbero ad immediata escussione delle garanzie prestate, quindi ad un pagamento da
parte del garante e ad una successiva azione di rivalsa verso Orion. Tale ipotesi porterebbe
quindi all’aumento del passivo, per le penali, e impossibilità di incasso dell’attivo.
Anche la richiesta di autorizzazione espressa nell’istanza in questione si innesta in una serie più
ampia di autorizzazioni in quanto, anche questo caso era condizione sospensiva il cui realizzarsi,
congiuntamente alle altre, avrebbe permesso l’effettivo inizio dell’affitto di azienda. Il problema,
infatti, di mantenere la continuità dei contratti è strettamente legato alle richieste
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 45 di 217
dell’affittuaria che vuole subentrare nei contratti oggetto di istanza tramite le attività delle
consortili.
La somma determinata quale necessaria per il pagamento delle società consortili, per i motivi
sopra indicati, era stato indicato che sarebbe stata oggetto di analitiche verifiche da parte del
Commissario Giudiziale, quella indicata nell’istanza era pari ad € 8.080.222 ed è stata
considerata nel piano come somma da pagare integralmente, eventualmente anche con
creazione di apposita classe senza diritto di voto.
Si parta quindi dal presupposto che il pagamento delle consortili, che permette a sua volta il
saldo dei subappaltatori, che potranno in questo modo “quietanzare” le fatture permettendo al
committente di pagare i vari SAL, è condizione necessaria per la continuità dei cantieri nei quali
si opera attraverso le società consortili.
In considerazione del fatto che l’affittuaria intendeva subentrare negli appalti svolti dalle
consortili elencate nella relazione di attestazione per le quali è stata dunque chiesta la
possibilità di effettuare pagamento per l’intera somma dovuta, la scrivente non ha potuto che
esprimere il proprio parere favorevole a che il Tribunale autorizzasse il pagamento integrale di
tali società, in modo che si realizzasse una delle condizioni sospensive previste per l’inizio del
contratto di affitto d’azienda.
Tutte le tre istanze presentate e descritte nei sopra esposti paragrafi devono intendersi coerenti
con il piano depositato. Consentirebbero, se autorizzate (come è poi stato), l’auspicato inizio del
contratto di affitto di azienda, unico mezzo attualmente a disposizione per garantire, salvo
dissesto dell’affittuaria, la continuità aziendale seppur indirettamente.
5.5 Richiesta di autorizzazione ex art. 161, settimo comma, l.F. per il recesso dai rapporti di
lavoro con i dirigenti in forza presso Orion società cooperativa e sottoscrizione relative
transazioni:
Si riporta di seguito uno schema che permette di evidenziare i dipendenti in forza in Orion alla
data di inizio del contratto di affitto di azienda 4.3.2013, considerando come già dimessi i
dirigenti.
DIRIGENTI
QUADRI
EDILI
TOTALE
Uomini
Donne
0
0
0
EDILI
10
7
3
IMPIEGATI
EDILI
113
82
31
OPERAI
EDILI
70
69
1
TOTALE
GENERALE
193
158
35
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 46 di 217
La richiesta di autorizzazione presentata è un’altra delle condizioni sospensive inserite nel
contratto di affitto di azienda. In pratica, prima del termine iniziale del contratto, Orion doveva
risolvere i rapporti con tutti i dirigenti o in alternativa procedere al loro demansionamento.
Siteco infatti lo considerava equivalente all’avvenuto recesso dei medesimi dirigenti
determinando così nuove e più ridotte condizioni economiche.
Anche se il Tribunale non avesse riconosciuto l’esigenza di autorizzazione ex art. 169 bis LF, in
quanto trattasi di rapporto di lavoro subordinato, per poter procedere al licenziamento, si
doveva comunque richiedere l’autorizzazione alla stipula della transazione prospettata che
avrebbe comunque permesso ad Orion un risparmio economico rispetto ad una eventuale causa
con i dirigenti che avessero contestato la risoluzione del rapporto. I termini della transazione che
Orion ha proposto erano i seguenti: pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso spettante
incrementata del 50% dell’indennità supplementare minima, oltre agli arretrati retributivi
indicati negli accordi sottoscritti con la ricorrente, ma ancora non pagati.
Pareva più nell’interesse di Orion, sia per il risparmio economico che comportava, sia per il
mantenimento dei livelli occupazionali attuali, incentivare la sottoscrizione di accordi di
demansionamento proponendo, in tal caso, il pagamento di una somma pari ad un terzo di
quella indicata nel caso di licenziamento. In entrambi i casi la somma necessaria per siglare la
transazione avrebbe dovuto essere pagata entro un anno dalla sottoscrizione della conciliazione.
Nel caso in cui i dirigenti demansionati, con riduzione quindi del trattamento economico, fossero
stati ricompresi in quelli che avrebbero prestato attività a favore di Orion in esecuzione del
contratto di outsourcing, si sarebbe realizzato anche un risparmio per il concordato.
La scrivente ha espresso quindi il proprio parere favorevole alle operazioni sopra descritte,
soprattutto in quanto coerenti con il piano depositato, con particolare riferimento al fatto che
l’avveramento di quanto indicato nell’istanza appena descritta condizionava l’inizio del contratto
di affitto.
Si precisa inoltre che la somma calcolata come dovuta in transazione è stata indicata tra quelle
prededucibili nel piano.
L’autorizzazione alla transazione per i primi sei dirigenti, di cui 4 demansionati, riassunti in
Siteco, e due licenziatisi definitivamente è stata richiesta in data 15 marzo e concessa in data
18.3.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 47 di 217
Quella per gli ultimi 5 è stata depositata ed autorizzata il 3 maggio. Il raggiungimento degli
accordi ha permesso alla ricorrente un risparmio rispetto alla somma indicata in piano. La
somma accantonata in prededuzione ammontava in piano infatti ad € 2.000.000, mentre la
somma totale dovuta per le transazioni sottoscritte è risultata essere pari ad € 1.377.000, con un
differenziale positivo, da considerare quale minore spesa in prededuzione, pari ad € 623.000.
Nello schema che segue sono indicate le somme che sarebbero dovute in caso di mancata
sottoscrizione della transazione e quelle invece determinate in base agli accordi sottoscritti:
Dati anagrafici
N.
ord.
Cognome e nome
Indennità
sostitutiva
preavviso
Indennità supplementare
Minima
Massima
senza transazione
best case
TRANSAZIONI
worst case
1
MOTTINELLI L.
63.459,12
81.594,96
163.189,92
145.054,08
226.649,04
102.000,00
2
FAVALI I.
82.473,48
117.826,00
188.521,60
200.299,48
270.995,08
170.000,00
3
BIANCHI P.
117.104,16
100.380,72
200.761,44
217.484,88
317.865,60
201.000,00
4
BONVICINI P.
124.798,20
178.293,40
285.269,44
303.091,60
410.067,64
200.000,00
5
FERRAGUTI A.
77.814,12
111.169,40
177.871,04
188.983,52
255.685,16
200.000,00
6
CERANOVI P.
73.353,96
104.797,40
167.675,84
178.151,36
241.029,80
150.000,00
7
ORLANDO P.
89.123,16
127.326,00
203.721,60
216.449,16
292.844,76
152.000,00
8
IOTTI C.
89.123,16
127.326,00
203.721,60
216.449,16
292.844,76
51.000,00
9
SALSI D.
104.997,24
90.002,76
180.005,52
195.000,00
285.002,76
50.000,00
10
TIRABASSI M.
105.580,20
150.837,40
241.339,84
256.417,60
346.920,04
60.000,00
11
LIVA D.
71.908,08
102.731,60
164.370,56
174.639,68
236.278,64
41.000,00
TOTALE
999.734,88
1.292.285,64
2.176.448,40
2.292.020,52
3.176.183,28
1.377.000,00
Ad oggi risultano pagati gli acconti come da accordi sottoscritti.
5.6 Altre istanze:
-
Accettazione incarico di ausiliario e relativa dichiarazione di insussistenza di
incompatibilità del 19.11.2012;
-
Richiesta di autorizzazione risoluzione contratto con Bravo Solution depositata il
13.12.2012 autorizzata il successivo 19.12;
-
Richiesta ex art. 161, settimo comma, per la risoluzione consensuale contratto di
appalto con Brianza Ambiente ed Energia depositata il 14.12 ed autorizzata il 19.12;
-
Richiesta autorizzazione per cessione cespite depositata ed autorizzata il 19.12.2012;
-
Richiesta di autorizzazione ad accettare rinuncia agli atti di un creditore depositata ed
autorizzata il 19 dicembre;
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 48 di 217
-
richiesta di rinvio del termine per il deposito del piano inoltrata con parere positivo della
scrivente in data 1.1.2013 ed autorizzata il 9.1.2013;
-
richiesta di autorizzazione per permettere al Presidente di Orion di approvare il progetto
di fusione di Novellara 2000 depositata ed autorizzata il 9 gennaio;
-
autorizzazione allo scioglimento ex art. 169 bis da quattro contratti di appalto
depositato il 18 gennaio ed autorizzato il 23 gennaio successivo di cui si parlerà
diffusamente nel paragrafo 8.2.4.7 dove si tratteranno le richieste risarcitorie che
potrebbero pervenire a seguito di tali risoluzioni contrattuali;
-
Autorizzazione alla sottoscrizione di contratto definitivo di cessione del credito nei
confronti di fallimento Mirabello 2000 ottenendo in cambio una percentuale del capitale
della Holding server spa e una quota del finanziamento effettuato a favore della stessa
da Nuova Autofrance, l’istanza è stata depositata il 23.1 e respinta dal Tribunale, riunito
in Camera di Consiglio, il 30.1;
Dopo il deposito del ricorso sono invece state presentate le seguenti istanze:
-
accettazione incarico di Commissario Giudiziale con relativa dichiarazione di
insussistenza di cause di incompatibilità depositata il 25.2 e apposizione del relativo
visto da parte del GD in pari data;
-
richiesta di nomina da parte del Commissario Giudiziale di stimatore che potesse
coadiuvare la scrivente e i revisori incaricati dalla procedura nella corretta valutazione
della consistenza dei SIL, delle riserve e di tutte quelle poste riguardanti gli appalti che
siano suscettibili di valutazione tecnica depositata in data 4 marzo ed autorizzata lo
stesso giorno;
-
richiesta, sempre in data 4 marzo, di nomina di stimatore per la valutazione della
congruità del valore dei beni concessi in affitto d’azienda e delle scorte, lo stesso perito
è incaricato anche di valutare i beni che rimangono ad Orion, l’autorizzazione è stata
concessa il giorno seguente;
-
autorizzazione cessione società consortili che operano sugli appalti che sono stati ceduti
a Siteco in esecuzione del contratto di affitto d’azienda depositata in data 11.3 ed
autorizzata il 13 marzo successivo. Le società destinate alla cessione sono le seguenti:
Santa Maria scrl, Cedis Montecchio scrl, CO.RE scrl, Consorma scrl, Sidam scrl, Isola
Serafini scrl, Fer.ro.vit scrl, Laurentina scrl, Presidi Sanità Lazio scrl e Errecinque scrl;
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 49 di 217
-
deposito in data 15 marzo della prima richiesta di autorizzazione a stipulare transazione
con i dirigenti, autorizzata il 18 marzo;
-
in data 28 marzo la scrivente ha richiesto la nomina del comitato provvisorio dei
creditori in considerazione del fatto che la società ricorrente già svolgeva alcune attività
liquidatorie per le quali era necessario la richiesta di autorizzazione, la nomina è
avvenuta in pari data. Il comitato creditori è così composto:
Studio legale Spaggiari- Avvocato Spaggiari
Presidente
Stai Prefabbricati srl
Componente
Pav.One srl
Componente
La prima riunione con il comitato si è tenuta in data 10 aprile 2013.
-
In data 3 e 10 aprile sono state depositate due istanze con le quali si richiedeva
l’autorizzazione, previo parere favorevole del comitato creditori, alla stipula di due
contratti di nolo per le attrezzature rimaste sui cantieri rispettivamente di Belluno (USSL
n. 1 Belluno) e Larizzate (Nova Coop Vercelli). Entrambi i contratti prevedono un
pagamento di un canone mensile e l’obbligo dell’utilizzatore di smontare le attrezzature
e consegnarle al concedente al termine delle attività;
-
In data 17 aprile la scrivente, su richiesta di Orion, ha depositato la richiesta di
autorizzazione ad effettuare il finanziamento, già previsto in ricorso, di € 300.000 a
favore della controllata al 100% Novellara 2000 necessario per creare la liquidità per
poter effettuare il deposito indicato al n.4 dell’art. 162 LF. Tale istanza è stata
autorizzata il 3 maggio e il ricorso per concordato preventivo di Novellara 2000 è stato
depositato il 13 maggio;
-
In data 3 maggio viene inoltrata e depositata l’istanza per la sottoscrizione della
transazione con i dirigenti demansionati o licenziati, la stessa è stata autorizzata in pari
data;
-
Il 14 giugno, con il parere favorevole della scrivente, viene depositata e autorizzata
l’istanza di richiesta di differimento dell’adunanza dei creditori, inizialmente fissata per il
primo luglio poi rinviata al 24 settembre 2014;
-
Il 27 giugno, su sollecitazione della scrivente, viene depositata richiesta di cessione di
credito, per ottenerne l’immediato pagamento, di un versamento effettuato in eccesso
dal CCC alla consortile isola Serafini, l’istanza è stata autorizzata in pari data.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 50 di 217
6. LA PROPOSTA CONCORDATARIA:
I termini della proposta concordataria e le condizioni del concordato, possono essere così
schematicamente riassunti:
(a) Il concordato proposto deve intendersi di natura mista, nel senso che, per un verso, prevede
una continuità aziendale (come indicato nel ricorso prenotativo, ex art. 161 comma VI L.F.) nella
declinazione di tale definizione come data dall’art. 186 bis Legge Fallimentare, ove ravvisa,
appunto una continuità anche se il complesso aziendale – come nella fattispecie - sia destinato
ad essere ceduto a terzi; per altro verso, è inquadrabile quale concordato con cessione di beni,
prevedendo tra l'altro, come peraltro consentito dallo stesso art. 186 bis L.F., la liquidazione dei
beni sociali che non siano ricompresi per destinazione nel ramo aziendale destinato alla
cessione;
(b) La continuità aziendale (ma meglio sarebbe dire la continuità dell’attività esercitata dalla
società con l’azienda affittata) sarà garantita, fin da subito, mediante stipula di due distinti
contratti relativi al ramo aziendale asservito alle attività di costruzioni per la realizzazione di
opere civili a favore di committenze pubbliche e private, entrambi stipulati con Siteco s.r.l.
(società all’uopo costituita ed il cui capitale è stato integralmente acquisito da CMR Edile S.p.A,
alla costituzione il capitale era integralmente di Orion).
Precisamente a mezzo di un contratto d’affitto del ramo aziendale in parola e di un contratto
preliminare di cessione dello stesso, quest’ultimo sospensivamente condizionato all’omologa del
concordato.
Il primo contratto ha la funzione di mettere in sicurezza ed efficienza fin da subito l’apparato
produttivo della società; il secondo stabilizza la continuità aziendale. Il contratto preliminare
peraltro, contiene una clausola per cui una frazione del prezzo di vendita del ramo è
determinata in modo variabile considerando anche la redditività dello stesso per un periodo di
tempo determinato. Ciò per far si che gli eventuali proventi derivanti dall’attività possano
andare anche a vantaggio dei creditori sociali di Orion.
Si ricorda che il canone di affitto annuo è fissato in € 100.000 oltre IVA. Le somme pagate a titolo
di affitto potranno essere portate in diminuzione del prezzo di cessione nell’eventualità che
Siteco dovesse decidere di procedere all’acquisto del ramo d’azienda.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 51 di 217
Di basilare importanza sono le condizioni sospensive inserite nel contratto di affitto di azienda
già analizzate nel paragrafo 5.1 dove viene descritta l’istanza depositata per l’autorizzazione ad
iniziare l’affitto d’azienda;
(c) I beni non compresi nel ramo aziendale oggetto di affitto e futura vendita verranno invece
liquidati nelle forme consuete per le procedure concorsuali con cessione di beni. I liquidatori
giudiziali, per l’eventualità che il Tribunale in sede di omologa ritenga di provvedere alla loro
nomina, sono già stati individuati nelle persone del dott. Mario De Lucchi e dott.sa Edi Bertolini
con studio in Reggio Emilia, predeterminando con gli stessi un unico compenso per la loro
attività. Il compenso è stato correttamente indicato in ricorso tra le spese prededucibili.
In ricorso è comunque precisato che, una volta approvata la proposta concordataria ed
omologato il concordato, la correttezza della fase di esecuzione sarà garantita (a tutela dei
creditori) dalla necessaria sorveglianza (anche sull’attività del Liquidatore Giudiziale) del
Commissario Giudiziale (sorveglianza imposta dall’art. 185, primo comma – ultima parte LF e da
esercitarsi secondo le modalità stabilite nel provvedimento di omologazione), nonché
dall’obbligo che la legge impone a quest’ultimo di riferire al Tribunale “ogni fatto dal quale
possa derivare pregiudizio ai creditori”;
(d) Il ricavato della futura cessione del ramo aziendale e della liquidazione di tutti beni non
ricompresi nel ramo predetto verrà interamente messo a disposizione dei creditori ed andrà a
formare, con crediti e altre poste attive liquidabili, l’attivo al servizio del pagamento dei debiti
della società;
(e) Sono previste tre classi di creditori chirografari con diritto di voto e saranno composte nel
modo seguente: la prima, dai soci prestatori (persone fisiche), che saranno tutelati in modo
preferenziale rispetto ai creditori raggruppati nelle altre due classi; la seconda, dai creditori che
siano anche soci della controllante di Siteco s.r.l. tramite CMR Edile S.p.A., a cui sarà
riconosciuto un trattamento peggiore rispetto alle altre due classi con diritto di voto; la terza da
tutti gli altri creditori chirografari, cui sarà garantito un trattamento deteriore rispetto ai
creditori appartenenti alla prima classe e migliore rispetto a quelli appartenenti alla seconda.
Era previsto che potesse essere creata una quarta classe composta da quei creditori, i cui crediti,
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 52 di 217
ancorché sorti prima del deposito del ricorso prenotativo, potessero beneficiare della
prededuzione in forza di apposita autorizzazione del Tribunale. A tali creditori, che di fatto non
subiranno alcuna falcidia concorsuale, non sarà attribuito (proprio per questa ragione) diritto di
voto. Nel decreto di ammissione non è stata prevista però la formazione di tale classe.
Le percentuali di soddisfazione dei creditori chirografari rispetto al valore del loro credito dopo
aver applicato la percentuale di ponderazione di cui si dirà in seguito è previsto siano le
seguenti:
- Creditori prima classe: (soci prestatori persone fisiche) 67%
- Creditori seconda classe: (Creditori soci CMR Edile- Refincoop) 25%
- Creditori terza classe: (altri creditori chirografari) 32,40%
(f) Sulla base di ragionevoli stime relative ai tempi di realizzazione dei crediti e delle altre poste
dell’attivo concordatario, la proposta contiene ipotesi di pagamento dei creditori entro i termini
di seguito indicati:
i. spese in prededuzione: nei tempi più brevi e comunque non oltre 12 mesi dall’omologazione
del concordato;
ii. debiti privilegiati: entro 12 mesi dall’omologazione del concordato;
iii. debiti chirografari: si prevede il pagamento – comunque posticipato rispetto ai creditori di cui
ai precedenti punti i. e ii. - di un acconto del 2,11% di quanto spettante entro il 2014, di un
acconto del 2,96% entro il 2015, di un acconto del 42,09% entro il 2016, di un ulteriore acconto
del 2,02% entro il 2017 ed il saldo entro il 2018.
Si da atto nella formulazione della proposta che le percentuali di soddisfacimento dei creditori
chirografari e i tempi di pagamento relativi dovranno intendersi come indicativi.
6.1 La suddivisione in classi:
CREDITORI CHIROGRAFARI CLASSE 1: Soci finanziatori
Tale classe accoglie i soci, persone fisiche, che hanno versato il finanziamento soci in base alle
regole già indicate al § 2.3.1.
CREDITORI CHIROGRAFARI CLASSE 2: Refincoop S.p.A.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 53 di 217
L’importo indicato è il finanziamento concesso a Orion da parte di tale società socia anche di
CMR Edile.
CREDITORI CHIROGRAFARI CLASSE 3: Restanti creditori chirografari
Tale classe è composta da tutti quei creditori chirografari non ricompresi nelle precedenti due
classi indicate, trattasi principalmente dei fornitori e degli istituti di credito.
Il Tribunale, nel decreto di ammissione, non ha ritenuto necessario pronunciarsi circa la
possibilità della formazione della classe 4, che avrebbe eventualmente dovuto accogliere i
creditori società consortili con diritto alla prededuzione a seguito dell’autorizzazione ex art. 182
quinquies.
Per quanto riguarda le percentuali di soddisfazione dei creditori chirografari in ricorso è stato
adottato un sistema che permette di ponderare le percentuali di soddisfazione dei creditori in
modo da modificarle tutte in proporzione nel caso in cui l’attivo o il passivo si rivelino diversi
rispetto a quanto stimato in piano.
Classi
Credito
CLASSE 1 Soci finanziatori persone fisiche
CLASSE 2 Refincoop
CLASSE 3 Altri creditori chirografi
TOTALE
%
%
% effettiva
Credito riconosciuto
Ponderazion Credito ponderato riconoscimen
proposta da
per classe
e per classe
to soddisfo
concordato
5.502.377,00
2.654.567,00
66.063.707,00
74.220.651,00
100,00%
37,31%
48,36%
5.502.377,00
990.418,95
31.948.408,71
38.441.204,66
67,00%
67,00%
67,00%
3.686.592,59
663.580,70
21.405.433,84
25.755.607,13
67,00%
25,00%
32,40%
34,70%
Come si evince dallo schema sopra riportato la modifica della misura dell’attivo o del passivo
inciderebbe sulla soddisfazione dei creditori di tutte le classi.
7. L’ATTIVITA’ DI VERIFICA:
7.1 L’organizzazione dell’attività di verifica
La scrivente ha organizzato un gruppo di lavoro per poter meglio adempiere all’incarico
affidatole composto da:
società di revisione – Audit team srl nelle persone di Dott. Andrea Baratti, Alessandro
Sicuri oltre ai collaboratori di studio;
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 54 di 217
geom. Massimiliano Masia con il compito di coadiuvare il commissario nell’attività di
inventario e valutazione della congruità dei valori indicati in piano relativamente ad attrezzature
(trasferite o meno in esecuzione del contratto di affitto di ramo d’azienda) scorte e per i
compendi immobiliari facenti capo alla società controllata al 100% Novellara 2000 e alla
collegata Baia del Re con sede in Piacenza;
Geom. Pietro Barigazzi con il compito di procedere all’analitica verifica dei valori indicati
in piano e successivamente rideterminati in contraddittorio tra concedente ed affittuaria (per
quanto attiene gli appalti passati a Siteco) e la verifica dei SAL e SIL relativi agli appalti non
inclusi nel contratto di affitto di ramo d’azienda;
Avv. Alberto Neri, Avv. Filippo Ghiacci per pareri legali come riportati nella presente
relazione.
Considerando il gran numero di professionisti coinvolti nelle attività di verifica e stima e la
complessità dell’opera da svolgere, anche a causa del complicato business esercitato dalla
società, la scrivente ha richiesto, immediatamente dopo l’inizio del contratto di affitto di
azienda, di fissare un incontro con il Dott. Nicola Vezzani, referente del CdA di Siteco per la
procedura di concordato preventivo, il Dott. Daniele Salsi, direttore amministrativo Orion ora
Siteco, all’allora referente della procedura, Dott. Claudio Iotti, il Presidente di Orion Geom.
Massimo Tirabassi (tecnico esperto e referente per il settore infrastrutture) e l’ing. Erpetti
(tecnico referente per il settore costruzioni).
Durante tale riunione, tenutasi in data 5 marzo 2013, Siteco ha richiesto che Orion provvedesse
a conferire incarico (provvedendo al relativo pagamento) di un tecnico per la determinazione del
SAL e dei SIL dei vari appalti. La scrivente ha reso noto che nel piano depositato non era
presente alcun riferimento a tale attività.
Per tale motivo Siteco ha provveduto in proprio a conferire mandato a professionista per le
determinazioni dei valori degli appalti. Per ogni appalto oggetto di valutazione è stata redatta
una scheda sottoscritta sia da Orion sia da Siteco per rispettare le prescrizioni del contratto di
affitto di ramo d’azienda che, al punto 5.2, recita: “l’importo corrispondente al valore dei diritti
SIL oggetto di rimborso in favore di Orion a mente del presente paragrafo 5.2, verrà determinato
sulla scorta delle risultanze contabili di Orion ed alle eventuali rettifiche alle stesse apportate in
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 55 di 217
seguito ad appositi accertamenti, da svolgersi in contraddittorio tra le parti nei 30 giorni
successivi al termine iniziale (4 marzo 2013), relativi alla consistenza dei lavori svolti da Orion e
non oggetto di stati di avanzamento già liquidati in ciascun cantiere”.
Alla scrivente, in data 5 aprile, sono state consegnate tali schede da sottoporre al tecnico
nominato dalla procedura. A tale data mancava però ancora un certo numero di appalti che, in
diverse tranches, sono stati resi disponibili il 7 giugno. Quindi con grande ritardo rispetto ai
tempi indicati.
Si consideri inoltre che la versione definitiva degli stati di consistenza con le penali accertate
aggiornate è stata consegnata in versione definitiva alla scrivente il 5 settembre 2013.
><
L’aggiornamento dei dati di bilancio e la determinazione degli stessi è stata affidata a quei
dipendenti che continuavano ad operare per Orion in esecuzione del contratto di outsourcing.
Si ricorda che la situazione alla quale si riferisce il piano è redatta con riferimento a tutte le
operazioni effettuate con competenza fino all’8 novembre, la scrivente ha dovuto però
verificare anche la situazione al 3 marzo, giorno antecedente l’effettivo inizio del contratto di
affitto di ramo d’azienda e dalla quale, di fatto, Orion ha terminato di esercitare direttamente
attività.
A causa dell’inizio del contratto di affitto di ramo d’azienda le attività svolte a favore di Orion
sono state di molto rallentate. Numerose sono state le difficoltà per ottenere un bilancio,
consegnato, peraltro in versione non definitiva, solamente in data 3 maggio, nonostante le
molteplici e reiterate richieste della scrivente. Nella versione consegnata non erano ancora
ricompresi, a titolo esemplificativo, i valori dei SIL degli appalti non compresi nel contratto di
affitto di azienda, alcuni SIL dei contratti trasferiti, il debito nei confronti di alcune società
consortili, anche perchè il loro bilancio non era ancora disponibile.
Sono pervenute successive versioni, sempre non definitive, sia nel mese di maggio (8 e 19) nei
primi dieci giorni di giugno (4, 5, 6 e 11 giugno). In ogni caso si è dovuto operare extra
contabilmente utilizzando anche molte delle poste indicate nel bilancio di Orion denominata
contabilmente 001 soprattutto per avere il dato dei creditori in prededuzione (da continuità)
ancora da saldare.
Le verifiche dei revisori, incaricati dalla scrivente, sono iniziate prima di avere a disposizione i
dati del bilancio alla data di inizio del contratto di affitto di azienda. Gli stessi hanno verificato
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 56 di 217
quindi, d’apprima, la congruità dei dati del bilancio al 7.11 con quelli indicati in piano, poi sono
iniziate le verifiche sul bilancio, peraltro incompleto, alla data dell’inizio del contratto di affitto
d’azienda.
Si precisa poi che il bilancio al 31.12 è stato reso disponibile alla scrivente, in bozza, in data 1°
luglio 2013, in quanto gli amministratori, senza nulla preventivamente comunicare alla
sottoscritta, prima della fine del mese di marzo, hanno deciso di avvalersi del maggior termine
per l’approvazione del bilancio. L’assemblea è stata convocata per il 30 giugno e, in seconda
convocazione, il 29 luglio. Il bilancio è stato approvato in seconda convocazione. La società di
revisione incaricata dalla società, KPMG, ha dichiarato di non essere in grado di esprimere un
giudizio sul bilancio d’esercizio e consolidato.
Nello stesso momento in cui la scrivente effettuava le verifiche di rito di prerogativa del CG sui
dati disponibili, la società di revisione incarica di certificare il bilancio di Orion (KPMG) effettuava
le proprie sul bilancio al 31.12.
Dalle verifiche effettuate dal CG è emersa una singolare organizzazione dell’apparato
amministrativo preordinato alla determinazione dei valori da indicare in piano e nel bilancio di
esercizio.
Nel momento della presentazione del piano è stata creata, all’interno del programma contabile
dell’azienda, una seconda “contabilità” denominata “902”. La contabilità di Orion, detta “in
continuità”, cioè quella sulla quale si baserà il bilancio di esercizio da sottoporre all’assemblea
dei soci, è denominata contabilmente Orion “001”. Allo stesso modo, nel momento in cui si è
dovuto procedere alla formazione del bilancio infrannuale che reca i valori al 3 marzo, (ultimo
giorno di attività prima dell’inizio del contratto di affitto d’azienda) è stata creata una Orion
“903”.
In pratica Orion 902 e 903 sono definibili come “binari morti” in quanto l’unica contabilità sulla
quale continueranno ad essere effettuate le scritture contabili è la Orion 001.
La problematica immediatamente evidenziata all’inizio delle verifiche è che uno stesso mastro
contabile in “Orion 902” e in “Orion 001” indica importi diversi.
Le scritture effettuate quali assestamenti per la determinazione dei valori del piano non sono
più presenti in “Orion 001” dove sono riportate altre scritture con importi diversi; non è
presente alcun eventuale storno ed indicazione del valore corretto, ma semplicemente nuove e
diverse scritture che non coincidono con quelle indicate poi in piano. Il problema si presenta
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 57 di 217
principalmente per le consortili. Al 7.11 è stato infatti determinato un valore, non solo da
indicare in piano come debito per fatture da ricevere per ribalto costi, ma anche utilizzato per la
determinazione dei debiti nei confronti delle stesse consortili nell’istanza ex art. 182 quinquies e
relativa attestazione. Della verifica di tali poste si dirà nel paragrafo dedicato alle prededuzioni.
Per quanto riguarda il passivo, la scrivente ha verificato ed indicato nella presente relazione i
valori con riferimento al 7 novembre (giorno antecedente il deposito del ricorso ex art. 161,
sesto comma LF) in quanto la situazione debitoria era “cristallizzata” a quella data. La scrivente
ha poi verificato anche i debiti che si sono generati in corso di procedura in quanto
necessariamente da considerare in quanto prededucibili.
Per quanto riguarda l’attivo, a causa della continuità aziendale che ha caratterizzato il periodo di
“riserva”, si è dovuto indicare il dato al 3 marzo (compreso) in quanto i crediti incassati e
generatesi nel periodo devono necessariamente essere tenuti in considerazione per
rappresentare una situazione aggiornata, quindi più aderente alla realtà. La consistenza dei
crediti è infatti mutata in corso di procedura in quanto ne sono maturati grazie all’attività svolta,
altri invece sono stati incassati ed utilizzati per effettuare i pagamenti prededucibili.
7.2 La verifica dei singoli appalti
La verifica degli appalti è stata affidata dalla scrivente al geom. Pietro Barigazzi il quale, sin
dall’ammissione alla procedura di concordato preventivo, si è attivato per la verifica, per ogni
singolo appalto, sia per quelli trasferiti a Siteco in esecuzione del contratto di affitto di ramo
d’azienda, sia per quelli rimasti di pertinenza della ricorrente. Per tale attività sono stati richiesti
i dati sia ad Orion sia a Siteco. Infatti, come detto, le due società dovevano determinare in
contraddittorio i SIL entro 30 giorni dal termine iniziale del contratto di affitto. Per ogni appalto
é stato richiesto quanto necessario per fornire compiuto parere di congruità, ed in particolare:
contratti di appalto di ogni commessa;
estratto di sintesi della contabilità di ogni singola commessa;
stati di avanzamento lavori SAL al 7.11.2012
SAL pagati al 7.11.2012
stati intermedi dei lavori con consistenze accertate SIL al 7.11.2012
importo debiti con fornitori al 7.11.2012
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 58 di 217
importo riserve e penali al 7.11.2012 e relativa documentazione tecnica quale estratto
dei lavori della direzione di cantiere, libro giornale od eventuali azioni legali;
stati di avanzamento lavori SAL al 3.3.2013
SAL pagati al 3.3.2013
stati intermedi del lavori con consistenze accertate SIL al 3.3.2013
importo debiti con fornitori al 3.3.2013
importo riserve e penali al 3.3.2013 e relativa documentazione tecnica quale estratto dei
lavori della direzione di cantiere, libro giornale od eventuali azioni legali.
Il tecnico si è reso disponibile a partecipare sia agli incontri con stazione appaltante, ovvero RUP,
e direzione dei lavori, ovvero direzione di cantiere, ma soprattutto alla stesura degli stati di
consistenza per la determinazione dei valori al 3.3.2013 in contradditorio tra i Presidenti di
Orion sc e Siteco srl al fine dell’individuazione dei lavori eseguiti, delle riserve inserite nella
contabilità dei lavori, delle eventuali penali per ritardo ovvero eventuale errata esecuzione di
opere per singola commessa.
Come per i dati contabili, anche nel caso della determinazione del valore degli appalti, numerose
sono state le difficoltà riscontrate nella raccolta degli stati di consistenza completi e dei
documenti a supporto e giustificazione delle somme indicate. Infatti il lavoro del perito doveva
sostanziarsi nella verifica della congruità o meno delle consistenze in base alle contabilità di
cantiere, di fatto il lavoro è stato principalmente quello di richiedere ripetutamente i dati ai
quali fare riferimento per poter effettuare dette verifiche.
Della valorizzazione delle rimanenze, intese come differenza algebrica tra SAL, SIL e acconti
ricevuti, si dirà più approfonditamente nel paragrafo 8.1.4.1.
><
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ha affermato il divieto di cessione del contratto d’appalto all’art.
118, comma 1, facendo salva la disciplina sulle modificazioni soggettive dell’esecutore del
contratto contenuta nell’art. 116.
Per quanto riguarda la legislazione è importante verificare le prescrizioni di tale articolo del
Codice degli Appalti.
Il primo comma recita che: “non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione
appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste all’art.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 59 di 217
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n.187, e non abbia
documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice”.
Al secondo comma è previsto quindi che “nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante
può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi
sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non
risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni” (disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso).
Al terzo comma è quindi precisato che “decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2, senza che sia
intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni
appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge”.
Infine, il quarto comma recita: “le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei
casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se
compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31
gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni”
Allo scopo di verificare il rispetto di quanto indicato dall’art. 116 e verificare eventuali risposte
ricevute dalle stazioni appaltanti o dal Consorzio Cooperative Costruzioni, in data 19 maggio, la
scrivente ha inoltrato mail al Presidente di Siteco e al referente della procedura Dott. Nicola
Vezzani per richiedere:
1. copia attestazione SOA ottenuta;
2. copia delle comunicazioni per il subentro nei contratti di appalto inviate alle varie stazioni
appaltanti;
3. copia di eventuali comunicazioni di diniego delle stesse;
4. copia della comunicazione di subentro nei contratti inviata all’affidataria CCC.
Il successivo 21 maggio il Dott. Vezzani, in esecuzione di quanto richiesto, ha inoltrato alla
scrivente:
- copia dell’attestazione SOA conseguita in data 19 marzo 2013, grazie ai requisiti ottenuti da
Orion tramite il contratto di affitto di ramo d’azienda;
- copia delle comunicazioni di stipula del contratto di affitto di ramo d’azienda con il quale si
chiede alle varie stazioni appaltanti l’autorizzazione al subentro nella titolarità e nell’esecuzione
del contratto datate 4 marzo 2013;
- copia delle lettere inviate dal CCC alle stazioni appaltanti ex art. 116 del D.lgs. 12 aprile 2006
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 60 di 217
n.163 con le quali si comunica la nuova assegnazione dei lavori alla subentrante Siteco datate 6
marzo 2013;
- copia delle comunicazioni inviate dalla stessa Orion, in data 4 marzo, con le quali comunica alle
varie stazioni appaltanti di aver affittato il ramo d’azienda di cui è parte il relativo contratto;
- comunicazione ricevuta dal Ministero di Grazia e Giustizia, quale stazione appaltante del
contratto relativo alla realizzazione di nuovo padiglione detentivo per 200 posti presso la casa
circondariale di Agrigento (n° commessa 48034), con la quale lo stesso rappresenta che quanto
proposto non troverebbe disciplina nel codice dei contratti in quanto il citato art. 116, quarto
comma, sembrerebbe ammettere l’affitto d’azienda solamente in casi ben precisi.
A tal scopo il Ministero ha significato di aver hanno inviato richiesta di parere in merito
all’Avvocatura dello stato; ( si evidenzia peraltro che esiste un parere dell’AVAP in materia che si
riporta: Parere sulla Normativa del 06/11/2008 - rif. AG35-08 d.lgs 163/06 Articoli 116 - Codici 116.1
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ha affermato il divieto di cessione del contratto d’appalto all’art. 118,
comma 1, facendo salva la disciplina sulle modificazioni soggettive dell’esecutore del contratto contenuta
nell’art. 116. Tra le ipotesi contemplate in tale ultima disposizione non figura espressamente la cessione di
ramo di azienda ovvero dell’affitto della stessa, così come invece previsto dall’art. 51 per la fase anteriore
alla stipulazione del contratto. Tuttavia, in base alla ratio sottesa ad entrambi gli istituti e per esigenza di
sistematicità del quadro normativo di riferimento, l’art. 116 deve trovare applicazione anche in relazione a
dette fattispecie negoziali. A tal fine, pur in assenza di un’indicazione specifica nell’art. 116, la stazione
appaltante deve richiedere anche l’atto di cessione di ramo d’azienda o, nelle ipotesi di trasformazione,
fusione o scissione, gli atti che hanno portato alla variazione dell’assetto aziendale dell’esecutore del
contratto, trattandosi di documentazione necessaria per accertare se si sia in presenza di un’effettiva
cessione del complesso aziendale (secondo le indicazioni della determinazione dell’Autorità n. 11/2002). La
previsione relativa “al possesso dei requisiti di qualificazione” di cui all’art. 116, comma 1, del D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163, non è riferita alle sole certificazioni SOA, previste dall’art. 40 in relazione ai lavori
pubblici, bensì a tutti i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto,
sia di ordine generale (art. 38) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all’idoneità professionale (art. 39),
alla capacità economico-finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 41) ed alla capacità tecnica
e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42). La possibilità per la stazione appaltante,
prevista dall’art. 116, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarità del contratto in mancanza dei requisiti previsti dalla legislazione antimafia, va estesa anche
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 61 di 217
alla mancanza, in capo al medesimo, delle qualificazioni previste dall’art. 116, comma 1, nonché degli
ulteriori elementi che consentono di soddisfare i requisiti e le condizioni legittimanti il subentro
nell’esecuzione del contratto previsti dalla norma.
Il Consorzio unitario di Torrino Mezzocammino (commessa n.47003) ha inoltrato comunicazione
ad Orion, a Siteco e al CCC in data 15 maggio, ricevuta il successivo 20, nella quale si rende noto
che lo stesso non consente il subentro alla newco Siteco in quanto non si hanno informazioni
circa la capacità tecnico finanziaria della stessa, nonché non risultano le certificazioni necessarie.
Essendo decorsi i sessanta giorni imposti dalla legge non dovrebbero più pervenire dinieghi da
parte delle stazioni appaltanti.
Si precisa che alla scrivente non è stata sottoposta nessuna contestazione avanzata ad Orion
circa ritardi nei cronoprogrammi per quanto attiene gli appalti ceduti in esecuzione del contratto
di affitto di ramo d’azienda.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 62 di 217
8. ATTIVO E PASSIVO:
8.1 L’ATTIVO
8.1.1 Immobilizzazioni immateriali
Si riporta di seguito lo schema che permette di evidenziare gli importi indicati in piano e quelli
eventualmente rideterminati dal Commissario Giudiziale.
Descrizione
Software in licenza d'uso
Software
Oneri pluriennali caratteristici
Spese di costituzione/modifiche statuto
Impianti cantiere settore infrastrutture
Totale Immobilizzazioni immateriali
Valori contabili
91.823,00
7.549,00
1.876.874,00
63.245,00
26.506,00
2.065.997,00
Rettifica
Valore
VALORE CG
PIANO
PIANO
-91.823,00
0,00
0,00
-7.549,00
0,00
0,00
-1.876.874,00
0,00
0,00
-63.245,00
0,00
0,00
-26.506,00
0,00
0,00
-2.065.997,00
0,00
0,00
Tutti i valori indicati sono quelli del bilancio al 31.12.2012 dove sono state recepite le
svalutazioni esposte nel piano. In pratica ogni valore contiene sia la svalutazione che il relativo
ammortamento.
La scrivente ritiene corretta la completa svalutazione delle immobilizzazioni immateriali.
Tale voce risulta composta dalle spese di costituzione, dagli oneri pluriennali caratteristici e dai
software. Si precisa che tutti i software di proprietà di Orion sono stati ceduti, con il contratto di
affitto di ramo d’azienda, e sono riportati analiticamente nell’allegato 3.1.(iii) al citato contratto.
8.1.2 Immobilizzazioni materiali
Sono rappresentate dai beni strumentali, per la quasi totalità rientranti nel contratto di affitto di
ramo d’azienda e da alcuni immobili.
8.1.2.1 Immobili
Di seguito la tabella che mette in evidenza la suddivisione degli immobili indicati a bilancio.
Descrizione
Valore contabile Valore Piano VALORE CG
Nicchia cimitero Fabbrico
0,00
0,00
0,00
Terreno Fabbrico
20,00
0,00
0,00
Immobile Rhò (da rimanenze finali)
225.000,00
225.000,00
225.000,00
Immobile Vigevano
0,00
0,00
0,00
Immobile Novellara
0,00
0,00
0,00
Totale Immobili
225.020,00
225.000,00 225.000,00
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 63 di 217
Si premette che per i beni indicati a valore zero la scrivente ha ritenuto congrua la svalutazione
indicandola anche nella presente relazione.
Il valore della nicchia presso il cimitero di Fabbrico è stato completamente svalutato e la
scrivente condivide tale scelta.
Gli altri due immobili il cui valore è zero sono un’unità immobiliare ad uso raccolta rifiuti organici
nel Comune di Vigevano e una cabina Enel a Novellara.
Immobile situato in Comune di Rho:
Trattasi di proprietà in diritto di superficie di un appartamento ed una autorimessa posti in
comune di Rho, via Arona, 6 - oltre alle parti comuni di cui all’art. 1192 del c.c., nonché
autorimessa sub 26 sempre utilizzata ad uso comune - facenti parte di intervento PEEP nel piano
di zona 2RH25, così catastalmente definiti:
Ufficio provinciale di: MILANO Territorio - comune di RHO
Denominazione: ORION SOCIETA' COOPERATIVA Sede: CAVRIAGO (RE) Codice Fiscale: 00128540358
Catasto
Titolarità
Ubicazione
Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza
Rendita
F
Proprietà superficiaria RHO (MI) VIA ARONA, 2
per 1/1
Piano S1
39
841
18
cat. C/6
6
18 mq
Euro:95,75
F
Proprietà superficiaria RHO (MI) VIA ARONA, 6
per 1/1
Piano S1-T
39
841
47
cat. A/2
4
5,5 vani
Euro:809,55
39
841
26
cat. C/6
4
26 mq
Euro:100,71
F
Bene comune non
censibile
RHO (MI) VIA ARONA, 6
Piano S1-T
e così descritti: appartamento di ampie dimensioni corrispondente a superficie commerciale di
138,09 mq ed autorimessa per un posto auto ma con più ampie dimensioni di superficie
catastale 18 mq, realizzati con moderne tecnologie, rientrante in classe energetica B con stima
di valore energetico 40,42 kWh/mqa, rimane l’ultima unità invenduta disponibile nell’edificio;
Gli immobili sono soggetti a convenzione urbanistica stipulata il 21.06.2007 che stabilisce
esattamente il criterio con il quale e’ possibile alienare le unità abitative realizzate: l’art. 7 della
convenzione prevede che Orion proceda alla vendita del patrimonio immobiliare realizzato a
soggetti che rispondano ai requisiti dell’art. 12 di convenzione ad un costo di costruzione
convenzionale aggiornato, (anche con applicazione degli aumenti Istat) moltiplicato per la
superficie complessiva indicata dal progetto edilizio approvato, nonché incremento dal costo di
acquisto delle aree e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; e’ prevista
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 64 di 217
l’applicazione di costi aggiuntivi per consolidamenti, opere di impermeabilizzazione,
frazionamento, accatastamento, allacciamento reti e spese notarili.
Il costo così determinato per convenzione risulta all’attualità in euro 1.620 che, moltiplicato per
la superficie convenzionale, porta ad euro 223.797,00, oltre a spese di allacciamenti e generali di
circa 4.000 euro, per un totale massimo di vendita dell’alloggio di euro 225.000,00 per
arrotondamento in difetto, valore oggi congruo a quanto effettivamente realizzabile.
In caso di vendita all’asta, ovvero, come valore di pronto realizzo, tale valutazione potrebbe
essere ridotta fino al 30%, come normalmente oggi applicato alle vendite forzose dei beni.
In questa sede si ritiene corretto considerare il suo valore per l’intero in quanto, molto
probabilmente, non andrà venduto all’asta essendoci già alcuni interessamenti.
La verifica della congruità di valore come sopra riportata è stata eseguita dal Geom. Pietro
Barigazzi.
8.1.2.2 Altri beni materiali
Valore
Descrizione
contabile al 7.11 Rettifiche
Impianti specifici
104.465
-104.465
Impianti generici
259.247
-259.247
Costruzioni leggere
25.217
-25.217
Attrezzatura varia e minuta
4.617
-4.617
Macchine operatrici
--Macchinari edili
--Macchine d’ufficio elettroniche
67.551
-67.551
Mobili e macchine ufficio
32.906
-32.906
Autoveicoli da trasporto
143.814
-143.814
Autovetture
5.093
-5.093
Valorizzazione Azienda
1.800.000
TOTALE
642.910
1.157.090
Valore piano Valore Stima perito
---€
200.000,00
-----€
30.000,00
--€
285.300,00
1.800.000
1.800.000
€
515.300,00
-
Valore CG
1.800.000
1.800.000
46.400,00 autovetture non in affitto d'azienda
€
468.900,00 valore beni ramo di azienda in affitto
Si riportano di seguito le note che hanno accompagnato la stima e effettuata dal perito, Geom.
Massimiliano Masia, nominato dalla procedura:
“Valorizzazione dei beni mobili:
per quanto attiene alle valorizzazioni dei beni mobili, gli stessi sono stati visionati direttamente
solo limitatamente a quelli materialmente presenti presso la sede Orion di Corte Tegge a
Cavriago (via Buozzi) e quelli presenti nei due centri operativi di Corte Tegge (Cavriago) e la
Bernolda (Novellara) rispettivamente identificati dai codici 031000 e 033000; molti altri beni,
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 65 di 217
infatti, si trovavano presso cantieri e si è ritenuto non conveniente la loro ispezione potendosi
comunque desumere il loro valore medio sulla scorta delle condizioni usuali dei beni di cui si è
potuto prendere visione diretta.
I beni sono stati valutati utilizzando quale traccia l’elenco allegato alla cessione del ramo
d’azienda (allegato 3.1 al rep. 111.062/30618) e verificati nella loro condizione generale
d’efficienza (ove materialmente individuati) e ove possibile messi in relazione con il libro cespiti
dell’azienda. Data la grande quantità di materiale, la sua modalità di stoccaggio e un’oggettiva
difficoltà nel correlare con sicurezza i beni visionati sia al libro cespiti che all’elenco allegato alla
cessione del ramo d’azienda, le valorizzazioni sono state fatte per via sintetica ed empirica
considerando il più probabile valore di realizzo dei beni in relazione a:
o
stato di conservazione
o
fattori di svalutazione
o
richiesta di mercato
o
possibilità di reimpiego/riutilizzo
Per quanto attiene al parco automezzi, principalmente costituito da autovetture date in
dotazione ai tecnici, le stesse sono state in parte visionate presso il centro operativo di Novellara
desumendo dal loro stato manutentivo generale le condizioni di quelle delle quali non si è potuto
prendere visione diretta. La valutazione ha tenuto conto del prezzo di mercato dell’usato reperito
dai listini specializzati per marca, modello, anno d’immatricolazione e riportata alle reali
condizioni di manutenzione e chilometraggio dei mezzi laddove noti.
Le valorizzazioni sono state fatte in ipotesi di continuità aziendale.”
8.1.3 Immobilizzazioni finanziarie
Come evidenziato nello schema riportato al § 2.2, Orion detiene partecipazioni in numerose
società che, ai fini della verifica da parte dello scrivente CG, sono state suddivise tra
partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre partecipazioni.
Le immobilizzazioni finanziarie al 7.11.2012 sono di seguito dettagliate.
Al fine di una migliore comprensione della voce nella seguente tabella si indica il valore della
partecipazioni alla data del 3.3.2013; si evidenzia che la contabilità, a tale data, recepisce le
rettifiche effettuate nel piano concordatario.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 66 di 217
Descrizione
Partecipazioni in società controllate
Partecipazioni in società collegate
Partecipazione in Baia del Re srl
Altre partecipazioni
Totale
Valori
Cessioni /
Valore da piano al Valori contabili al
contabili al Rettifiche
Compensazioni
7.11.2012
3.3.2013
7.11.2012
99.577
-23.509
0
76.068
76.068
214.410
-102.910
-35.400
76.100
76.100
1.328.415
-546.624
0
781.791
781.791
1.671.646
-469.378
0
1.202.268
1.202.268
3.314.048 -1.142.421
-35.400
2.136.227
2.136.227
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano circa il 3% dell’intero attivo patrimoniale della
Società al 3.3.2013.
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e vengono svalutate in
presenza di perdite permanenti di valore per allinearle al minor valore del patrimonio netto di
spettanza. La seguente analisi ha comportato una disamina schematica delle partecipate tramite
i valori patrimoniali ed economici; tali valori sono stati desunti o dalla situazione contabile al 31
dicembre 2012 o, se disponibile, al 3 marzo 2013 o dall’ultimo bilancio approvato.
La verifica è stata condotta secondo i seguenti criteri:
•
analisi per ogni partecipazione del valore di carico della stessa e del relativo fondo
svalutazione, ove contabilizzato;
•
è stato confrontato il valore di carico delle partecipazioni con i patrimoni netti desunti
dall’ultimo bilancio disponibile;
•
per tutte quelle società partecipate, ove il valore di carico è risultato superiore al relativo
patrimonio netto, è stata considerata corretta la svalutazione apportata nel piano
concordatario.
Si riportano di seguito le considerazioni su ognuna delle partecipate.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 67 di 217
8.1.3.1 Partecipazioni in imprese controllate
Descrizione
Piano
NOVELLARA 2000 SRL
FDO SVAL.NE CONTROLL. A.C.
ORION RENEWABLES SRL
SANTA MARIA SOC.CONS.RL
MALPIGHI SOC.CONS. A R.L.
CEDIS MONTECCHIO SOC.CONS A RL
CO.RE. SOC.CONS A RL
SANITA' ABBIATEGRASSO SCRL
AUTOMAZIONE SRL IN LIQ.NE
PRIMAREA SOC.CONS. A R.L.
CONSORMA SOC.CONS A RL
SIDAM SOC.CONS. A R.L.
ISOLA SERAFINI SCARL
SANITA' BELLUNO SOC.CONS A RL
CONS.ACIREALE HOSPITAL SCRL
FONDO SVALUTAZ.NE CONTROLLATE
Totale Partecipazioni in società controllate
Valori contabili
al 3.3.2013
28.000,00
8.263,31
8.000,00
8.000,00
6.435,00
6.000,00
5.940,00
5.430,00
76.068,31
42.424,54
42.424,54
28.000,00
8.263,31
8.000,00
8.000,00
8.000,00
6.435,00
6.197,48
6.000,00
6.000,00
5.940,00
5.430,00
5.377,00
4.131,66
6.197,48
99.576,97
Rettifiche CG
-
-
-
-
42.424,54
42.424,54
8.000,00
6.435,00
6.197,48
6.000,00
5.377,00
4.131,66
6.197,48
29.943,66
Valore al
3.3.2013 CG
28.000,00
8.263,31
8.000,00
8.000,00
6.000,00
5.940,00
5.430,00
69.633,31
Nello schema sopra riportato sono evidenziate le risultanze delle verifiche condotte dallo
scrivente CG circa la valutazione delle società controllate.
•
Novellara 2000 srl: la società è partecipata al 100% da ORION SC, e tramite le sue
partecipate STADIO, IMM. TANTANÈ, MEISSA e LIBRA (fuse per incorporazione con
effetto dall’1.1.2013) rappresenta il ramo immobiliare di Orion; la struttura societaria,
prima della fusione,era la seguente:
ORION SC
NOVELLARA 2000 SRL
100%
STADIO SRL
100%
IM M . TANTANE' SRL
100%
M EISSA SRL
100%
LIBRA SRL
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 68 di 217
In data 13.5.2013 ha depositato la richiesta di ammissione alla procedura di concordato
preventivo; il concordato è stato ammesso ed è stata fissata l’adunanza dei creditori per
il giorno 16 ottobre 2013. Per la valutazione in questa sede è stato verificato il
patrimonio netto da bilancio al 31.12.2012 e si conferma la completa svalutazione già
•
effettuata in piano.
ORION RENEWABLES srl: la società ha sede in Cavriago, Via Buozzi 2, il capitale sociale
pari ad € 10.000, ed è partecipata all’80% da ORION; la società ha per oggetto la
produzione, lo sfruttamento e la commercializzazione, in proprio e per conto terzi, di
energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili e non; la società detiene inoltre
il 100% delle quote della società PODERE BOIARDO S.r.l. la quale ha allacciato nel 2011
un impianto fotovoltaico, denominato proprio “Podere Boiardo”, da 414 kWp; la
struttura societaria è la seguente:
ORION SC
80%
O RION RENEWABLES SRL
100%
PODERE BOIARDO SRL
Nel 2011 e nel 2012 sono stati contabilmente girocontati finanziamenti (nel bilancio
Orion Renewables) a copertura perdite esercizi precedenti quindi, nel bilancio Orion sc,
ad aumento del valore della partecipazione. Il patrimonio netto che ne deriva è pari ad €
28.000; oltre all’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012 ed alla situazione contabile al
3.3.2013 (anche della società controllata indirettamente PODERE BOIARDO SRL), è stato
acquisito il parere di congruità elaborato dal Geom. Barigazzi incaricato dalla procedura
il quale (dopo la disamina degli incentivi energetici in vigore e del valore dell’impianto
fotovoltaico) conferma il valore di € 28.000 della partecipazione;
•
SANTA MARIA S.C.R.L.: la società ha sede in Cavriago, Via Buozzi 2; il capitale sociale è
pari ad € 10.200, è partecipata per l’80% da Orion.
L’indicazione “Siteco srl” negli schemi come quello che segue viene inserita ogni volta in
cui si tratta di consortile già ceduta o destinata ad esserlo vista l’autorizzazione concessa
dal CG in data 13.3.2013. Si precisa che i valori ai quali le consortili sono state cedute
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 69 di 217
sono quelli indicati in piano e nella successiva istanza per la richiesta di autorizzazione
alla cessione medesima.
La compagine sociale è la seguente:
SITECO
ORION SC
ACM AR SC
80%
20%
SANTA M ARIA SCARL
Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto lo svolgimento dei lavori,
affidati dal CCC, di ampliamento e ristrutturazione dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia – codice di commessa 40282. La società è un centro di imputazione costi, e
“ribalta” ai soci pro-quota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per
l’esecuzione della commessa; è stato verificato l’ultimo bilancio approvato al
31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013 e l’atto di cessione quote a SITECO (come
previsto dal contratto di affitto di ramo d’azienda) infatti la vendita è stata effettuata ad
un valore superiore al nominale, pari in totale ad € 8.263,31 in data 13.3.2013;
•
CEDIS MONTECCHIO S.C.R.L.: la società ha sede in Cavriago, Via Buozzi 2; il capitale
sociale è pari ad € 10.000, è partecipata all’80% da ORION; la compagine sociale è la
seguente:
SITECO
ORION SC
GESTA SPA
80%
20%
CEDIS MONTECCHIO SCARL
Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto la realizzazione del
Centro Distrettuale di prevenzione e medicina di comunità in area ospedaliera di
Montecchio affidati dalla ASL di Reggio Emilia – codice commessa 40286 - la società è un
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 70 di 217
centro di imputazione costi, e “ribalta” ai soci pro-quota tutti gli oneri e le spese dalla
stessa sostenute per l’esecuzione della commessa; è stato verificato l’ultimo bilancio
approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013 e l’atto di cessione quote a
SITECO (come previsto dal contratto di affitto di ramo d’azienda). La vendita è stata
effettuata al valore nominale pari ad € 8.000 in data 13.3.2013;
•
CO.RE. S.C.R.L.: la società ha sede in Cavriago, Via Buozzi 2; il capitale sociale è pari ad €
10.000, è partecipata all’80% da ORION; la compagine sociale è la seguente:
SITECO
ORION SC
GESTA SPA
80%
20%
CO.RE. SCARL
Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto l’esecuzione dell’appalto
– affidato dal CCC - integrato concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei
lavori di realizzazione del Centro Onco-Ematologico di Reggio Emilia dell’Arcispedale
Santa Maria Nuova – codice commessa 40312; la società è un centro di imputazione
costi, e “ribalta” ai soci pro-quota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per
l’esecuzione della commessa; è stato verificato, l’ultimo bilancio approvato al
31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013 e l’atto di cessione quote a SITECO (come
previsto dal contratto di affitto di ramo d’azienda). La cessione è stata effettuata al
valore nominale pari ad € 8.000 in data 20.3.2013;
•
SANITA’ ABBIATEGRASSO S.C.R.L.: la società ha sede in Cavriago, Via Buozzi 2 ed ha un
capitale sociale di € 10.000, è partecipata al 64,35% da ORION; la compagine sociale è la
seguente:
ORION SC
SIELV FACITLITY MGN SRL
64,35%
35,65%
SANITA' ABBIATEGRASSO SCARL
Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto gli interventi – affidati
dall’Azienda Ospedaliera di Legnano - di adeguamento strutturale ed impiantistico e
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 71 di 217
realizzazione nuovo blocco operatorio presso l’Ospedale di Abbiategrasso – codice
commessa - 45059; la società è un centro di imputazione costi, e ribalta ai soci proquota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per l’esecuzione della commessa; è
stato verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al
3.3.2013; si segnala che l’appalto sul quale opera la presente consortile non è tra quelli
indicati nel perimetro dell’affitto di ramo d’azienda con SITECO. E’ stato riscontrato, per
puro errore materiale, come venga indicato realizzabile il valore nominale, pari ad €
6.435; alla luce di quanto sopra però si svaluta interamente la partecipazione non
essendo prevista la cessione a terzi;
•
CONSORMA S.C.R.L.: la società ha sede in Padova, Via dei Livello 48/50; il capitale sociale
è pari ad € 10.000 è partecipata al 60% da ORION; la compagine sociale è la seguente:
SITECO
ORION SC
MAG COSTRUZ SRL
60%
40%
CONSORMA SCARL
Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto l’esecuzione unitaria –
affidata ad Orion dal CCC - di tutte le opere di manutenzione dall’Azienda ULSS 16 di
Padova – codice commessa 46015; la società è un centro di imputazione costi, e ribalta
ai soci pro-quota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per l’esecuzione della
commessa; è stato verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione
contabile al 3.3.2013 e l’atto di cessione quote a SITECO (come previsto dal contratto di
affitto di ramo d’azienda). La vendita è stata effettuata al valore nominale di € 6.000 in
data 10.6.2013;
•
SIDAM S.C.R.L.: la società ha sede in Cavriago, Via Buozzi 2; il capitale sociale è pari ad €
10.000 è partecipata per il 59,40% da ORION; la compagine sociale è la seguente:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 72 di 217
CET SOC. CO OP
0,60%
CONS. COSEAM ITALIA
20%
SITECO
CALCESTRUZZI CORRADINI SPA
10%
ORION SC
CEAG CALCESTRUZZI SPA
59,40%
10%
SIDAM SCARL
Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto l’esecuzione – affidata ad
Orion dal CCC - dei lavori di sistemazione idraulica ed ambientale dell’invaso a scopi
plurimi del fiume secchia in località Castellarano nei comuni di Sassuolo (MO) e
Castellarano (RE) – codice commessa 50356 - la società è un centro di imputazione
costi, e “ribalta” ai soci pro-quota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per
l’esecuzione della commessa; è stato verificato l’ultimo bilancio approvato al
31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013 e l’atto di cessione quote a SITECO (come
previsto dal contratto di affitto di ramo d’azienda). La vendita è stata effettuata al valore
nominale pari ad € 5.940 in data 13.3.2013;
•
ISOLA SERAFINI S.C.R.L.: la società ha sede in Cavriago, Via Buozzi 2; il capitale sociale è
pari ad € 10.000, è partecipata per il 54,30% da ORION; la compagine sociale è la
seguente:
SITECO
CEAP SOC. COOP.
14,30%
ORION SC
INDACOO SOC. COOP.
54,30%
31,40%
ISOLA SERAFINI SCARL
Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto l’esecuzione – affidata ad
Orion dal CCC - dei lavori una conca di navigazione sul Po’ in Comune di Monticelli
D’Ongina (PC) – codice commessa – 50640; - la società è un centro di imputazione costi,
e “ribalta” ai soci pro-quota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 73 di 217
l’esecuzione della commessa; è stato verificato l’ultimo bilancio approvato al
31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013 e l’atto di cessione quote a SITECO (come
previsto dal contratto di affitto di ramo d’azienda). La cessione è stata effettuata al
valore nominale pari ad € 5.430 in data 25.3.2013;
Nella tabella sottostante si riepilogano le cessione delle quote delle società consortili
controllate:
Valori
contabili al
3.3.2013
Descrizione
Importo
cessione
quote
Data atto
SANTA MARIA SOC.CONS.RL
8.263,31
8.263,31 13/03/2013
CEDIS MONTECCHIO SOC.CONS A RL
8.000,00
8.000,00 13/03/2013
CO.RE. SOC.CONS A RL
8.000,00
8.000,00 13/03/2013
CONSORMA SOC.CONS A RL
6.000,00
6.000,00 10/06/2013
SIDAM SOC.CONS. A R.L.
5.940,00
5.940,00 13/03/2013
ISOLA SERAFINI SCARL
5.430,00
5.430,00 25/03/2013
Totale Partecipazioni in società controllate cedute a SITECO
41.633,31 41.633,31
Le società consortili controllate che non sono state oggetto di cessione quote a SITECO, in
considerazione del fatto che la commessa per la quale sono state costituite è terminata, ovvero
sono in stato di liquidazione, sono le seguenti:
Valori
Rettifiche Valore al
contabili al
CG
3.3.2013 CG
3.3.2013
Descrizione
MALPIGHI SOC. CONS. A R.L.
8.000,00 -8.000,00
0,00
PRIMAREA SOC.CONS. A R.L.
6.000,00 -6.000,00
0,00
4.131,66 -4.131,66
0,00
18.131,66 -18.131,66
0,00
CONS. ACIREALE HOSPITAL SCRL
Totale Partecipazioni in società controllate non cedute a SITECO
•
MALPIGHI SOC.ONS. A R.L.: la società ha sede in Cavriago (RE), Via B.Buozzi, n. 2; il
capitale sociale è pari ad € 10.200, è partecipata all’80% da ORION; la compagine
sociale è la seguente:
ORION SC
ICOM SRL
80%
20%
M ALPIGHI SCARL
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 74 di 217
Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che aveva per oggetto lo svolgimento dei
lavori (affidati ad Orion dal CCC) di realizzazione di una struttura per laboratori
centralizzati e centro prelievi presso l’Ospedale San Camillo - Forlanini “Padiglione
Malpighi” sito nel Comune di Roma – codice commessa 57002 – il lavoro è terminato e
per questo motivo la partecipazione non è stata inclusa fra quelle da cedere a SITECO in
quanto non necessaria per l’esecuzione di lavori relativi all’appalto; è stato verificato
l’ultima bozza disponibile del bilancio al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013;
non essendo prevista la cessione a terzi si conferma la svalutazione adottata nel piano
concordatario. Il bilancio approvato non è ancora disponibile in quanto il socio ICOM ha
richiesto di addebitare le proprie prestazioni, come previsto nel patto parasociale, alla
consortile e non a Orion. Nel presente piano è stato considerato il debito ICOM tra i
crediti chirografari, in ogni caso anche se si decidesse di indicarlo nel bilancio della
consortile l’effetto sul concordato sarebbe positivo ma trascurabile;
•
PRIMAREA SOC. CONS. A R. L.: la società ha sede in Cavriago (RE), Via B. Buozzi n. 2; il
capitale sociale è pari ad € 10.000, è partecipata al 60% da ORION; la compagine sociale
è la seguente:
ORION SC
TORINO SCAVI M ANZONE SPA
60%
40%
PRIM AREA SCARL
Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che aveva per oggetto lo svolgimento dei
lavori (affidati dalla società Sviluppo Genova spa) per la realizzazione di tutte le opere,
lavori e forniture e prestazioni necessarie allo smantellamento e demolizione dei
manufatti ricadenti nel lotto di interventi AREA AFO nel cantiere di Cornigliano (GE) codice commessa 43071 - il lavoro è terminato e per questo motivo la partecipazione
non è stata inclusa fra quelle da cedere a SITECO; è stato verificato l’ultimo bilancio
approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013 ; non essendo possibile la
cessione a terzi si conferma la svalutazione adottata nel piano concordatario;
•
CONS. ACIREALE HOSPITAL SCRL: la società ha sede in Sant’Agata Li Battiati (CT), Via
G.B.Vaccarini, 11/B; il capitale sociale è pari ad € 10.200, è partecipata al 66,67% da
ORION; la compagine sociale è la seguente:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 75 di 217
ORION SC
IM PRESA SCUTO M ICHE SPA
66,67%
33,33%
CONS. ACIREALE HOSPITAL SCRL
La società, in liquidazione dal 2 aprile 2003, aveva come oggetto sociale la realizzazione
di lavori di completamento del Nuovo Presidio Ospedaliero affidati in appalto
dall’Azienda USL n. 3 di Catania; il lavoro è terminato e per questo motivo la
partecipazione non è stata inclusa fra quelle da cedere a SITECO; è stato verificato
l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013; non
essendo suscettibile di cessione a terzi, anche in considerazione dello stato di
liquidazione in cui versa, si conferma la svalutazione adottata nel piano concordatario.
Nella tabella sottostante si riepilogano le società consortili controllate non cedute a SITECO
perle quali è stata chiesta la risoluzione del contratto d’appalto ex art. 169 – bis l.f. per il quale
svolgevano la propria attività:
Valori
contabili al
3.3.2013
Descrizione
Rettifiche
Valore al
CG
3.3.2013 CG
SANITA' BELLUNO SOC. CONS. A R.L.
5.377,00 -5.377,00
0,00
Totale Partecipazioni in società controllate RIS EX ART 169 BIS L.F.
5.377,00 -5.377,00
0,00
La società ha sede in Cavriago (RE), Via B. Buozzi n. 2; il capitale sociale è pari ad € 10.000 ed è
partecipata al 53,77% da ORION; la compagine sociale è la seguente:
GETECH SRL
ORION SC
IDRO ERRE SPA
53,77%
46,23%
SANITA' BELLUNO SCRL
Il socio Idro Erre spa in data 19.12.2012 ha stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda
con la società GETECH SRL. La consortile in data 15.3.2013 è stata dichiarata fallita dal Tribunale
di Reggio Emilia, nominando curatore l’Avv. Sabrina Tamburini; la società aveva per oggetto
l’esecuzione dell’appalto (affidato dalla Azienda ULSS n. 1 Belluno) per la progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori di sopraelevazione di n. 2 piani del Blocco “F” dell’Ospedale di
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 76 di 217
Belluno, destinati ad ospitare il reparto di pediatria, ostetricia e ginecologia e la direzione
medica; non essendo ovviamente possibile la cessione a terzi, si conferma la svalutazione già
indicata nel piano concordatario.
8.1.3.2 Partecipazioni in imprese collegate
Descrizione
GLOBAL VAREMONT SRL
REGGIO CITY S.C.A.
FER.RO.VIT. SOC.CONS. A R.L.
IL RECUPERO SRL IN LIQ.NE
LAURENTINA SOC.CONS. A R.L.
CONDORI SOC.CONS. A R.L.
FORUM SPA
CONSORZIO ASTER ORION INT.CON.
CONSORZIO EFESTO IN LIQ.NE
PRESIDI SANITA' LAZIO SCRL
TIBER SOC.CONS. A R.L.
MAGAZZINI EMILIA NORD SCARL
CORTE DEI SERVI SCARL
ERRECINQUE SOC.CONS. A RL
FONDO SVALUT.COLLEGATE TASSATO
Totale Partecipazioni in società collegate
Piano
0,00
0,00
42.500,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
76.100,00
Valori contabili
Rettifiche CG
al 3.3.2013
0,00
0,00
0,00
0,00
42.500,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
76.100,00
0,00
Valore al
3.3.2013 CG
0,00
0,00
42.500,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
76.100,00
Per le partecipazioni a valore zero sono stati visionati gli ultimi bilanci approvati e verificate le
informazioni relative alla loro svalutazione previste nel piano concordatario. Dall’analisi della
documentazione citata si ritiene corretta la svalutazione.
Le partecipazioni valorizzate sono le seguenti:
Descrizione
FER.RO.VIT. SOC.CONS. A R.L.
LAURENTINA SOC.CONS. A R.L.
PRESIDI SANITA' LAZIO SCRL
ERRECINQUE SOC.CONS. A RL
Totale Partecipazioni in società collegate
Piano
42.500,00
28.000,00
5.000,00
600,00
76.100,00
Valori contabili
Valore al
Rettifiche CG
al 3.3.2013
3.3.2013 C.G.
42.500,00
0,00
42.500,00
28.000,00
0,00
28.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
600,00
0,00
600,00
76.100,00
0,00
76.100,00
Si precisa che tutte le consortili indicate nello schema che precede sono destinate ad essere
cedute a Siteco in quanto necessarie per la continuazione dei lavori nell’appalto per il quale
sono state costituite.
•
FER.RO.VIT SOC. CONS. A R.L.: la società ha sede in Roma, Viale Togliatti 1473; il capitale
sociale è pari ad € 100.000, è partecipata al 42,50%; la compagine sociale è la seguente:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 77 di 217
SO.CO.TRA.M O SRL
0,10%
SITECO
PRENESTE APPALTI SPA
14,90%
ORION SC
DONATI SPA
42,50%
42,50%
FER.RO.VIT. SCARL
Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto gli interventi – affidati dal
CCC - per l’esecuzione d’interventi di ammodernamento della Stazione capolinea
Piazzale Flaminio (opere civili e impianti), progettazione delle opere civili e degli impianti
di alcune stazioni della linea ferroviaria Roma/Civita Castellana/Viterbo – codice
commessa – 57128; la società è un centro di imputazione costi, e “ribalta” ai soci proquota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per l’esecuzione della commessa; è
stato verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al
3.3.2013; la partecipazione, pur non essendo ancora stata formalmente ceduta, è
previsto che lo debba essere (come previsto dal contratto di affitto di ramo d’azienda)
viene quindi valutata al valore nominale di € 42.500, valore al quale è prevista la
cessione a Siteco;
•
LAURENTINA S.C.AR.L.: la società ha sede in Bologna, Via Zanardi 372; il capitale sociale
è pari ad € 100.000, è partecipata al 28% da ORION; la compagine sociale è la seguente:
SITECO
CO.IM P SRL IN LIQ.
30%
ORION SC
COOP. COSTRUZIONI SC
28%
42%
LAURENTINA SCARL
Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto gli interventi – affidati dal
CCC –per la realizzazione di alcuni lavori sul Grande Raccordo Anulare di Roma - codice
commessa 57130 - la società è un centro di imputazione costi, e ribalta ai soci pro-quota
tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per l’esecuzione della commessa; è stato
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 78 di 217
verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013 e
l’atto di cessione quote a SITECO avvenuto al valore nominale di € 28.000 in data
10.6.2013. Si conferma, alla luce della documentazione verificata, la valutazione
effettuata in piano e dalla scrivente è pari al valore di cessione;
•
PRESIDI SANITA’ LAZIO S.C.R.L.: la società ha sede in Cavriago, Via Buozzi 2; il capitale
sociale è pari ad € 10.000, è partecipata al 50% da ORION; la compagine sociale è la
seguente:
SITECO
CICCHETTI REM I & FIGLI SRL
25%
ORION SC
FATIGAPPALTI SPA
50,00%
25%
PRESIDI SANITA' LAZIO SCARL
Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto gli interventi – affidati dal
CCC – per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria volti alla
ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie, con particolare riferimento a quelle
dei Presidi Territoriali di Prossimità e delle altre tipologie di Presidi del Lazio – codice
commessa 57003; la società è un centro di imputazione costi, e “ribalta” ai soci pro-quota
tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per l’esecuzione della commessa; è stato
verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013; la
partecipazione non è ancora stata ceduta a SITECO, ma è previsto lo sia nel prossimo futuro,
come previsto nel piano e nell’istanza autorizzativa, per l’importo correttamente pari al
valore nominale pari ad € 5.000;
•
ERRECINQUE S.C.R.L.: la società ha sede in Fiorenzuola d’Arda (PC), Via Sardegna 2/4; il
capitale sociale è pari ad € 10.000, è partecipata al 24% da ORION; la compagine sociale
è la seguente:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 79 di 217
SITECO
CEAP SOC. COOP.
25%
ORION SC
INDACOO SOC. COOP.
24%
51%
ERRECINQUE SCARL
Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto gli interventi – affidati dalla
società partecipata BAIA DEL RE SRL per la realizzazione dell’intervento immobiliare nell’area
UNICEM in Piacenza – codice commessa 40310; la società è un centro di imputazione costi, e
“ribalta” ai soci pro-quota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per l’esecuzione della
commessa; è stato verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al
3.3.2013 ed è stato acquisito il certificato comprovante la cessione della quota a SITECO (come
previsto dal contratto di affitto di ramo d’azienda) avvenuta in data 10.6.2013 al valore di €
2.400 dal quale è stato dedotto il debito per i versamenti di capitale sociale ancora da effettuare
pari ad € 1.800.
8.1.3.3 Altre partecipazioni
Partecipazione Baia del Re S.p.a.
Tale partecipazione, soprattutto in considerazione del valore elevato attribuito in piano, merita
un’analisi particolareggiata.
La scrivente, come si evince dalle tabelle sotto riportate, ha provveduto alla verifica dei valori
inseriti in piano. Più precisamente è stato affidato il compito al geom. Massimiliano Masia di
effettuare un giudizio di stima sugli immobili che rappresentano l’elemento fondamentale
dell’attivo di tale società. Si precisa che Baia del Re ha depositato, nello scorso mese di marzo,
un piano di risanamento ex art. 67 LF. Nello stesso sono indicati alcuni accordi con il
committente (Unicalcestruzzi) per la cessione, a prezzo preconcordato, di alcuni assets e per lo
sviluppo di cantieri.
Il perito nominato dalla scrivente ha provveduto ad indicare due valori, uno senza e uno con
abbattimento. Questo dipende essenzialmente dalla modalità di vendita che sarà necessario
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 80 di 217
adottare. La valorizzazione senza abbattimento è pari ad € 15.834.950, quella con abbattimento
è pari ad € 13.814.150. Diversamente da quanto indicato in piano, nella presente relazione è
stato considerato il bilancio al 31.12.2012 in quanto già approvato, non il risultato presunto.
Sono state considerate valide le altre considerazioni espresse in piano ( ad esempio spese di
liquidazione).
Essendo stabilito in piano una cessione, seppur parziale, da effettuarsi a trattativa privata, la
scrivente ritiene che la soluzione che identifica il valore degli immobili in € 15.834.950 sia
realizzabile. I creditori devono comunque essere consapevoli del fatto che le riduzioni del valore
degli immobili possono portare ad una riduzione del valore della partecipazione fin anche ad
azzerarlo come evidenziato negli schemi che seguono.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 81 di 217
VALUTAZIONE IMMOBILI € 15.834.950
STATO PATRIMONIALE
Valore contabile
31.12.12
Attivo
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti dell’attivo circolante
Altre attività
TOTALE ATTIVO
Passivo
Patrimonio netto
Fondi rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti verso banche
Altri debiti finanziari
Debiti verso fornitori
Altre passività
TOTALE PASSIVO
Descrizione
Patrimonio Netto BAIA DEL RE
[ +/- ] Adeguamento valore fabbricati
[ - ] Possibile perdita di periodo (2012)
[ - ] Accantonamento per oneri futuri
Patrimonio netto rettificato
Quota di competenza ORION [pari al 18,33%]
Svalutazione del 20%
Valore teorico quota ORION
Valore di carico quota ORION
Svalutazione quota ORION in BAIA DEL RE
Valore piano
4.010.897
3.365.534
-1.243.706
-800.000
5.332.725
977.488
-195.498
781.990
1.328.415
546.425
Valore Piano
13.155
2.416.130
17.550.407
669.643
526.299
21.175.634
17.419
2.401.372
19.963.000
1.207.913
63.491
23.653.195
3.176.806
-4.117
5.659.554
-1.540.078
10.795.079
21.175.634
5.332.725
-2.271
5.941.544
-1.417.581
10.450.237
23.653.195
Valore CG
Best case
3.176.806
-1.715.457
-800.000
661.349
121.225
-24.245
96.980
1.328.415
1.231.435
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 82 di 217
VALUTAZIONE IMMOBILI € 13.814.150
STATO PATRIMONIALE
Attivo
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti dell’attivo circolante
Altre attività
TOTALE ATTIVO
Passivo
Patrimonio netto
Fondi rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti verso banche
Altri debiti finanziari
Debiti verso fornitori
Altre passività
TOTALE PASSIVO
Descrizione
Patrimonio Netto BAIA DEL RE
[ +/- ] Adeguamento valore fabbricati
[ - ] Possibile perdita di periodo (2012)
[ - ] Accantonamento per oneri futuri
Patrimonio netto rettificato
Quota di competenza ORION [pari al 18,33%]
Svalutazione del 20%
Valore teorico quota ORION
Valore di carico quota ORION
Svalutazione quota ORION in BAIA DEL RE
Valore contabile
31.12.12
Valore Piano
13.155
2.416.130
17.550.407
669.643
526.299
21.175.634
17.419
2.401.372
19.963.000
1.207.913
63.491
23.653.195
3.176.806
-4.117
5.659.554
-1.540.078
10.795.079
21.175.634
5.332.725
-2.271
5.941.544
-1.417.581
10.450.237
23.653.195
Valore CG
Valore piano Worst case
4.010.897
3.176.806
3.365.534 -3.736.257
-1.243.706
-800.000
-800.000
5.332.725
negativo
977.488
-195.498
781.990
0
1.328.415
546.425
0
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 83 di 217
La voce “Altre partecipazioni” nel piano, quindi con riferimento al 7.11.2012, è pari ad €
1.202.267,5 come da dettaglio nella tabella sottostante:
Descrizione
C.C.C. BO
ERGON S.C.R.L. (SOVVENTORI)
C.C.F.S.
BOOREA SCRL
KEENLY S.R.O.
CONSCOOP FORLI'
AUTOMA IN LIQ.NE COATTA AMM.VA
GOLF CLUB - MO SPA
CONS.NAZ.P.L. "CIRO MENOTTI"
SPLUGA DOMANI SPA
C.T.C. FI
C.C.I.S.
COVECO
CONS. NAZ.SERVIZI BO
CONSORZIO VIRGILIO
C.E.R.-CONS.EMILIANO ROMAGNOLO
OS.MO SOC.CONS.RL
SINNEA
C.T.V.PLANETARIO IN LIQ.COATTA
CONSORZIO QALAT
I.C.I.E. ROMA
DESIO FOOD SPA
PANTANO SOC.CONS.RL
QUASCO SOC.COOP.VA RL
CONSORZIO TOSCANA SALUTE
ENNEA SOCIETA' COOPERATIVA
ENERGIA GAS SYSTEM
QUATTROC SOC.CONS. A R.L.
FDO SVAL.NE ALTRE SOC.TASSATO
Totale Altre Partecipazioni
Valori contabili
7.11.2012
546.701,75
258.228,45
247.453,25
191.950,38
170.745,00
79.977,00
38.145,68
37.184,90
35.000,00
25.822,84
20.658,28
15.493,71
13.329,14
8.958,23
5.544,42
5.164,57
2.065,83
1.549,37
1.549,37
1.549,37
1.508,67
1.200,00
556,74
516,46
184,50
150,00
103,29
50,00
-39.695,04
1.671.646,16
Rettifiche
Valori contabili Rettifiche
Piano
07.11.2012
al 3.3.2013
CG
0,00 546.701,75
546.701,75
0,00
-258.228,45
0,00
0,00
0,00
0,00 247.453,25
247.453,25
0,00
0,00 191.950,38
191.950,38
0,00
-150.614,00
20.131,00
20.131,00
0,00
0,00
79.977,00
79.977,00
0,00
-38.145,68
0,00
0,00
0,00
-37.184,90
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
25.822,84
25.822,84
0,00
0,00
20.658,28
20.658,28
0,00
-15.493,71
0,00
0,00
0,00
0,00
13.329,14
13.329,14
0,00
0,00
8.958,23
8.958,23
0,00
-5.544,42
0,00
0,00
0,00
0,00
5.164,57
5.164,57
0,00
0,00
2.065,83
2.065,83
0,00
0,00
1.549,37
1.549,37
0,00
-1.549,37
0,00
0,00
0,00
0,00
1.549,37
1.549,37
0,00
-1.508,67
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
556,74
556,74
0,00
-516,46
0,00
0,00
0,00
-184,50
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
-103,29
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
39.695,04
0,00
0,00
0,00
-469.378,41 1.202.267,75
1.202.267,75
0,00
Valore al
3.3.2013 CG
546.701,75
0,00
247.453,25
191.950,38
20.131,00
79.977,00
0,00
0,00
35.000,00
25.822,84
20.658,28
0,00
13.329,14
8.958,23
0,00
5.164,57
2.065,83
1.549,37
0,00
1.549,37
0,00
1.200,00
556,74
0,00
0,00
150,00
0,00
50,00
0,00
1.202.267,75
Alla data del 3.3.2013 la società ha recepito, nella situazione contabile, le svalutazioni effettuate
nella proposta concordataria.
Esaminando nel dettaglio le singole e più importanti voci abbiamo:
1. CCC: si tratta della partecipazione al Consorzio che affida principalmente le varie
commesse alla società; in contabilità e in base alla documentazione acquisita, la
partecipazione è valorizzata € 546.701,75; è stata verificata in base allo statuto del
consorzio la possibilità di cessione a terzi (art 19 dello statuto) della partecipazione ed
eventualmente il rimborso (artt. 14 e 15); occorre tuttavia segnalare che in base all’art.
15.3 dello statuto “il consorzio può compensare, anche in deroga all’art 1243 del Codice
Civile, il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, dal pagamento
della prestazione mutualistica o dal rimborso di altre somme, con il credito derivante da
penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni
mutualistiche”; non si riscontrano problematiche circa la valorizzazione di tale
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 84 di 217
partecipazione. Necessario inoltre prestare attenzione all’art. 13 per quanto riguarda
eventuale possibile esclusione:” 13.1 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di
Gestione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: 1. che non sia più
in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale, oppure che abbia perduto i
requisiti richiesti per l’ammissione; 2. che risulti gravemente inadempiente alle
obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni
adottate dagli organi sociali o che siano inerenti al rapporto mutualistico; 3. che, entro il
termine indicato dal Consiglio di Gestione, non adempia al versamento del valore della
quota sotto-scritta o non corrisponda i pagamenti di somme dovute alla Società a
qualsiasi titolo; 4. che danneggi gli interessi della Società compiendo atti che ne
pregiudichino il credito ed il regolare andamento; 5. che sia dichiarato fallito, posto in
liquidazione coatta amministrativa, assoggettato ad altra procedura concorsuale, posto
in liquidazione volontaria ovvero che versi in situazioni economiche patrimoniali di tale
gravità da non consentire il proseguimento del rapporto sociale”.
2. ERGON: si tratta di una partecipazione a titolo di socio sovventore nella società
Cooperativa ERGON di Matera specializzata in costruzioni civili e industriali; il valore
indicato in contabilità di € 258.228, la prudente svalutazione del Piano viene
confermata;
3. C.C.F.S.: si tratta di una partecipazione al Consorzio finanziario il quale tramite rapporti
di c/c impropri e linee di cessioni di credito, ha sostenuto finanziariamente la società; in
contabilità e in base alla documentazione acquisita, la partecipazione è valorizzata €
247.453,25; è stata verificata in base allo statuto del consorzio la possibilità di cessione
della partecipazione a terzi (art. 16 dello statuto) ed eventualmente il rimborso (artt. 8 e
10); occorre tuttavia segnalare che il rimborso potrà avvenire ad un corrispettivo non
superiore al valore nominale; non si riscontrato problematiche circa la valorizzazione di
tale partecipazione, si conferma quella indicata in piano;
4. BOOREA: si tratta di una partecipazione nella cooperativa creata allo scopo di
promuovere la diffusione della forma e della cultura imprenditoriale cooperativa nel
mondo; in contabilità e in base alla documentazione acquisita, la partecipazione è
valorizzata € 191.950; è stata verificata in base allo statuto della cooperativa la
possibilità di rimborso (art.8); occorre segnalare che la cooperativa era proprietaria
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 85 di 217
dell’immobile sito in Cavriago - via Buozzi Sede di Orion e del magazzino a Novellara
entrambi oggetto di conferimento nel mese di marzo 2013 nella società cooperativa
ReteCoop; il rimborso potrà avvenire ad un corrispettivo si presume non superiore al
valore nominale; non si riscontrato problematiche circa la valorizzazione di tale
partecipazione, si conferma quella del piano;
5. KEENLY: si tratta di una partecipazione al 13% nel capitale di questa società di diritto
ceco avente ad oggetto un’iniziativa immobiliare sita in Praga; in contabilità e in base
all’ultimo bilancio disponibile al 31/12/2011, la partecipazione è valorizzata € 170.745 e
viene svalutata nel Piano per € 150.614 per effetto di perdite da coprire; si conferma la
valutazione al valore residuo di € 20.131;
6. CONSCOOP FORLI’: si tratta di una partecipazione al Consorzio che acquisisce ed affida i
lavori alle cooperative socie come Orion; in contabilità e in base alla documentazione
acquisita, la partecipazione è valorizzata € 79.977; è stata verificata in base allo statuto
del consorzio la possibilità di rimborso (art. 14) della quota; non si riscontrato
problematiche circa la valorizzazione di tale partecipazione, si conferma quella indicata
in piano;
7. CONS.NAZ.P.L. “CIRO MENOTTI”: si tratta di una partecipazione al Consorzio la cui
attività principale è l’assunzione, e l’affido, di appalti pubblici e privati relativi ad opere
civili, industriali, stradali, ferroviari. In contabilità e in base alla documentazione
acquisita, la partecipazione è valorizzata € 35.000; è stata verificata in base allo statuto
del consorzio la possibilità di rimborso (art. 14) della quota; non sono state riscontrate
problematiche circa la valorizzazione di tale partecipazione, si conferma pertanto quella
del piano;
8. SPLUGA DOMANI S.p.A.: si tratta di una partecipazione dello 0,039% nella società di
gestione degli impianti di risalita della Ski Area della Valchiavenna ora denominata
Skiarea Valchiavenna spa: il valore indicato in contabilità, e confermato dal Piano, è di €
25.822,84; in base ai valori desunti dall’ultimo bilancio disponibile al 31/12/2011 non si
riscontrato problematiche circa la valorizzazione di tale partecipazione, per questo
mitivo si conferma quella del piano;
9. C.T.C.: si tratta di una partecipazione in un Consorzio con sede a Firenze attivo nel
settore delle costruzioni civili e industriali e project financing; in contabilità e in base alla
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 86 di 217
documentazione acquisita relativa all’ultimo bilancio disponibile al 31/12/2008, la
partecipazione è valorizzata € 20.658,28; non si riscontrato problematiche circa la
valorizzazione di tale partecipazione;
Per le altre partecipazioni di minore importanza non si riscontrato problematiche circa la loro
valorizzazione.
Si riepiloga il valore delle partecipazioni:
Descrizione
Partecipazioni in società controllate
Partecipazioni in società collegate
Partecipazione in Baia del Re srl
Altre partecipazioni
Totale
Valore piano
76.068
76.100
781.791
1.202.268
2.136.227
Valori
contabili al Rettifiche CG
3.3.2013
76.068 6.435
76.100
781.791 684.811
1.202.268
2.136.227
-691.246
Valore CG
69.633
76.100
96.980
1.202.268
1.444.981
CCPL SPA:
Tra le altre partecipazioni merita particolare menzione quella in CCPL spa a causa delle
operazioni di cessione intervenute a ridosso del deposito della domanda di concordato
preventivo.
In data 31.10.2012 Orion cede, per € 2.858.473, a CCPL SC la partecipazione che detiene nella
CCPL SPA, il prezzo di cessione è pari a quanto iscritto a bilancio e comprende sia il costo della
partecipazione che i dividendi maturati, ma non ancora incassati.
Per la cessione della partecipazione Orion emette la fattura di vendita n. 1087 del 24.10.2012.
Le azioni cedute sono state acquistate in diverse tranches ognuna delle quali prevedeva un costo
di € 1 per il valore nominale ed € 9 per il sovrapprezzo. Il numero totale di azioni è 273.146. Il
valore iscritto in bilancio di €. 2.858.472,89 è quindi composto dai seguenti valori:
N.azioni Prezzo in €.
273.146
1
273.146
9
Valore nominale
Sovraprezzo
Totale in €
273.146,00
2.458.314,00
2.731.460,00
Dividendo 2010 in c/capitale
Dividendo 2011 in c/capitale
Dividendi in c/capitale
45.342,24
81.670,65
127.012,89
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 87 di 217
Totale Partecipazione (valore iscritto a bilancio)
2.858.472,89
La somma ottenuta dalla vendita è pari, come detto, a quanto indicato in bilancio cioè costo di
acquisto oltre ai dividendi capitalizzati.
Si precisa che non è stata consegnata alla scrivente, nonostante la richiesta inoltrata via email,
alcuna documentazione a supporto delle modalità utilizzate per la determinazione del prezzo di
vendita, né le motivazioni che hanno spinto Orion ad effettuare tale operazione.
In data 7.11.2012 viene effettuata una scrittura contabile (la n. 2991) a compensazione del saldo
del cliente CCPL SC, apertosi a seguito dell’emissione della fattura 1087; la scrittura di partita
doppia risulta essere così composta:
D
306010068046
2991 CLIENTI A BREVE
CCPL SC
A
604010170116
2991 DEBITI VERSO FORNITORI
CCPL SC
1.743.019,11
A
603040000001
2991 CLIENTI C/ANTICIPI FINANZIARI CCPL SC
1.000.000,00
A
604060170116
2991 DEBITI COMM.LI A BREVE
115.453,78
CCPL SC
2.858.472,89
2.858.472,89
2.858.472,89
Le contropartite di tale scrittura n. 2991 risultano essere: €. 1.743.019 ed €. 115.453,78 a
chiusura compensativa di debiti verso CCPL SC (compensazione saldi clienti/fornitori); €.
1.000.000 a chiusura del conto “clienti c/ anticipi finanziari”.
Il conto “clienti c/anticipi finanziari” risulta acceso grazie a registrazioni che hanno come
contropartita versamenti tramite bonifici bancari (quindi effettivamente pagati) da parte di CCPL
SC. Pagamenti verificati dalla scrivente sulla base delle contabili bancarie.
Si riepiloga di seguito come è avvenuta la chiusura dei debiti verso fornitori della scrittura n.
2991:
€ 115.454 sono stati contabilizzati a chiusura parziale di un conto di debiti commerciali a breve
verso il fornitore CCPL SC; tale conto di debito verso CCPL SC risulta originariamente aperto dalla
contabilizzazione della scrittura n. 2931 del 29.10.2012 per €. 270.583, la quale porta come
descrizione “CESS. CRED. DA GESTA”(CCPL sc ha acquistato da Gesta il suo credito nei confronti
di Orion come da comunicazione e presa d’atto del creditore ceduto alle quali è stata attribuita
data certa data dal timbro postale apposto il 7.11.2012).
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 88 di 217
€ 1.743.019 a chiusura parziale di un primo conto di debiti commerciali acceso verso il fornitore
CCPL SC; dall’analisi di tale mastro si rileva che i movimenti di debito e credito risultano chiudere
con saldo zero al 19.8.2012.
Successivamente, più precisamente il 20.8.2012 e il 29.10.2012 tale mastro è alimentato in
avere (debito) per un totale di €. 1.821.982 per effetto di alcune scritture di cessione di credito;
per chiarezza si riporta il dettaglio del mastro:
Debiti vs fornitori
Data
10/08/2012
20/08/2012
n. reg
99.999
2.306
descr.
Saldo movimenti precedenti
CESSIONE DA GESTA
29/10/2012
29/10/2012
29/10/2012
29/10/2012
29/10/2012
2.930
2.932
2.933
2.934
2.935
CESSIONE DA CCPL SPA
CESSIONE DA GESTA
CESSIONE DAENERGY
CESSIONE DA RESTA
CESSIONE DA CCPL INERTI
03/11/2012
7.11.2012
2.965
2.991
CESSIONE DA GESTA
G.A. COMP FT 1087/12
CCPL sc
A
D
941.373,48
801.645,63
4.986,23
2.565,68
15.611,90
25.131,39
30.668,14
1.743.019,11
1.743.019,11
SALDO
1.821.982,45
78.963,34
Dal mastro si nota come l’importo del giroconto compensativo della scrittura n. 2.991 di €.
1.743.019 è generato da 2 movimenti, uno di € 941.373, derivante dalla scrittura n. 2306 del
20/08/2012 ed avente come contropartita il fornitore GESTA SPA ed uno di €. 801.646 derivante
dalla scrittura n.2930 ed avente come contropartita il fornitore CCPL SPA. Il saldo finale del
mastro, pari ad € 78.964, è invece determinato da altre cessioni compensative con altre società
(Energy, Resta e CCPL Inerti).
Le cessioni di credito relative alla situazione in analisi sono state effettuate e comunicate al
debitore ceduto Orion, nella maggior parte dei casi con semplice presa d’atto dell’operazione. La
data certa è garantita dal timbro postale, che si segnala essere stato apposto in molti casi in una
data a ridosso del deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, LF.
Per miglior comprensione si riporta anche il mastro del debito verso fornitore GESTA SPA da cui
deriva la scrittura compensativa n. 2306 e permette di verificare come si sono generati i debiti
poi compensati:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 89 di 217
1.743.019,11
78.963,34
Debiti v/fornitori
Data
01/01/2012
31/01/2012
29/02/2012
n. reg
99.999
620
1.521
31/05/2012
22/06/2012
3.493
1.676
22/06/2012
20/08/2012
28/08/2012
26/10/2012
29/10/2010
26/10/2012
29/10/2012
29/10/2012
03/11/2012
05/11/2012
1.676
2.306
2.932
6.481
2.936
2.936
6.579
descr.
APERTURA PATRIM.
FATTURA RICEVUTA
FATTURA RICEVUTA
FATTURA RICEVUTA
STORNO REG.
FT RICEVUTE
STORNI
STORNO REG.
CESSIONE A CCPL SC
FATTURE RICEVUTE (NON SIGNIF)
N.ACCRED.
CESSIONE A CCPL SC
NOTE ACCR. FORN.
COMPENSAZ CLI/FOR
G.NA. COMP FT 200317
FATTURA RICEVUTA
COMPENS FATT N/CRED
GESTA SPA
A
D
445.738,00
2.504,70
541.093,00
259,18
155.783,57
263,76
263,76
155.783,57
941.373,48
4.986,23
23.500,75
4.986,23
23.500,75
17.254,44
23.500,75
32.194,28
32.194,28
1.198.857,26
SALDO
1.206.323,47
7.466,21
Il saldo di tale conto, pari ad € 7.466,21, è stato compensato in data 7 novembre con parte della
somma risultante dal conto “crediti v/clienti Gesta”, non risultano quindi, alla data del deposito
del ricorso debiti nei confronti di Gesta.
I debiti di fornitura di Orion verso Gesta, per i quali sono state reperite le fatture anche del
2011, sono relativi a prestazioni di servizi (con ogni probabilità di natura chirografaria).
La partecipazione di CCPL SPA ceduta a CCPL SC, viene pagata per €. 941.373 tramite
compensazione di crediti che erano in origine di GESTA SPA. Gesta si trova quindi a non avere
più crediti nei confronti di Orion in quanto pagati in compensazione ante procedura, ora è
creditrice di CCPL SC.
L’operazione appena descritta è confermata dalla comunicazione del 26.10.2012 a cui viene
apposta data certa il 5.11.2012. Nella stessa vengono indicate le varie compensazioni effettuate,
tra le quali anche quella di € 941.373 relativa ad un credito di Gesta nei confronti di Orion sc
ceduto a CCPL sc in data 20.8.2012. Il documento dal quale si evince tale cessione è una scrittura
privata non autenticata solamente dotata di data certa più precisamente del 21 agosto 2012.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 90 di 217
989.594,88
Si riporta anche, di seguito, il mastro del debito verso fornitore CCPL SPA, in cui si evidenzia la
compensazione della fattura n. 63411200078 del 24.10.2012, emessa da CCPL SPA nei confronti
di Orion sc (ex art. 10 c. 2 del contratto di cessione di quote), ed addebitata in contabilità
tramite scrittura n. 2.930 al conto fornitore CCPL SC e successivamente compensata con la già
citata scrittura 2.991.
Debiti v/fornitori
Data
29/10/2012
06/11/2012
n. reg
2.930
2.991
descr.
CESS. FT A CCPL SC
FATTURA RICEVUTA CCPL SPA
CCPL SPA
A
D
801.645,63
801.645,63
SALDO
801.645,63
801.645,63
-
Tale importo deriva dall’applicazione del dettato dell’art. 10 (obblighi di garanzia e di indennizzo
del venditore) del “contratto di cessione quote”(d’ora in poi Closing) del 23.7.2009. Il totale di €
801.645,63 è formato da due diverse richieste di indennizzo, una ex art. 10.1 in quanto sono
emerse passività ai sensi dell’art. 10.2 lett. C) (per € 642.076,66); l’altra, per € 159.568,97, è
relativo al 60% dell’importo cui Gesta è stata condannata a pagare in esecuzione di una sentenza
della corte di appello di Milano (n.607/2012) come previsto dall’art. 10.6 del closing e con
riferimento alle disposizioni previste dall’art. 10.1 in quanto sono emerse passività ai sensi
dell’art. 10.2 lett. b).
Al punto 10.1 di tale articolo è stabilito che il venditore (Orion) si impegna e si obbliga ad
indennizzare l’acquirente (CCPL) per un importo pari al 60% di ogni passività, sopravvenienza
passiva ecc., di qualsiasi tipo, natura e ammontare che dovesse trovar luogo per ragioni o fatti
risalenti al periodo antecedente la data del closing. Come detto CCPL ha richiesto che Orion
effettuasse un pagamento a CCPL spa, in esecuzione di tale articolo, per € 642.076,66. Tale
somma è pari al 60% dei crediti non ancora incassati alla data del 10 settembre 2012 ed indicati
nell’allegato 7.1-15 (pari ad € 1.070.128). Si precisa che non è stata fornita alla scrivente nessuna
prova del mancato incasso, ma neppure dei tentativi per addivenire al recupero dei crediti
richiesti a rimborso.
Ulteriore doverosa precisazione è che, come indicato nel closing all’art. 10.8, Orion avrebbe
potuto attivarsi per richiedere a Gesta che i crediti indennizzati le fossero ceduti (in pratica
restituiti) al loro rispettivo importo nominale insoluto eccedente il relativo fondo rettificativo,
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 91 di 217
come desumibile dall’allegato alla comunicazione inviata da Gesta (società oggetto dell’acquisto
da parte di CCPL) a Orion, in data 10 settembre 2012, per curarne direttamente l’incasso. Così
non è stato, infatti, ad oggi non risulta che Orion si sia attivata, come si reputa opportuno, per
richiedere l’iscrizione nel proprio bilancio di tali crediti. A conferma, nel bilancio alla base del
piano concordatario e della relativa attestazione, non si fa menzione di questi crediti che
ammontano, al netto del fondo, ad € 1.070.128.
Nello stesso contratto era inoltre stabilito che Gesta avrebbe restituito ad Orion quota-parte
delle sopravvenienze attive che si fossero verificate, ma nessun rimborso è mai stato effettuato
ad Orion e nulla è mai stato comunicato alla stessa, nonostante l’ufficio legale della società si
fosse attivato inoltrando richiesta in tal senso, in base a quanto informalmente comunicato alla
scrivente.
8.1.3.4 Crediti verso partecipate
Descrizione
Valori contabili al
7.11.2012
Rettifiche
Cessioni /
Valore contabile al
Valore piano
compensazioni
3.3.2013
Crediti verso società controllate
2.543.602,39
-100.324,51
-2.070.785,86
372.492,02
2.600.960,31
Crediti verso società collegate
2.428.128,72
-296.858,08
-1.993.081,65
138.188,99
2.167.731,42
-125.164,48
518.875,35
651.644,88
Crediti verso altre società partecipate
F.do svalutazione cerso società controllate
Totale
671.413,45
-27.373,62
-526.888,68
526.888,68
0,00
0,00
5.116.255,88
102.332,47
-4.189.031,99 1.029.556,36
5.420.336,61
Crediti verso società controllate
I crediti verso società controllate, ad esclusione del “gruppo Novellara 2000" srl di cui si dirà in
seguito, al 3.3.2013 sono pari ad € 286.990,18 come evidenziato nella seguente tabella:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 92 di 217
Valori contabili
al 7.11.2012
Descrizione
AUTOMAZIONE SRL IN LIQ.NE CREDITI FIN
CLI. AUTOMAZIONE SRL
CEDIS MONTECCHIO SOC.CONS A RL CREDITI FIN
CLI. CEDIS MONTECCHIO SCARL
CLI. CEDIS MONTECCHIO SCARL FT DA EMETTERE
CLI. CO.RE. SCARL
CLI. CO.RE. SCARL FT DA EMETTERE
CO.RE S.C. ANTICIPI E CREDITI DIVERSI
CO.RE. SOC.CONS A RL CREDITI FIN
CLI. ISOLA SERAFINI SCARL FT DA EMETTERE
CLI. ISOLA SERAFINI SCARL
ISOLA SERAFINI S.C. ANTICIPI E CREDITI DIVERSI
CLI. MALPIGHI S.C.A R.L. FT DA EMETTERE
CLI. MALPIGHI S.C.A R.L.
CLI. ORION RENEWABLES SRL
CLI. ORION RENEWABLES SRL FT DA EMETTERE
ORION RENEWABLES SRL CREDITI FIN
CLI. PODERE BOIARDO SRL FT DA EMETTERE
CLI. PODERE BOIARDO SRL
CLI. SANITA' BELLUNO SCARL
CLI. SANITA' BELLUNO SCARL FT DA EMETTERE
SANITA' BELLUNO SOC.CONS A RL CREDITI FIN
SANITA' BELLUNO SOC.CONS A RL ANTCIPI E CREDITI DIVERSI
CLI. SANITA'ABBIATEGRASSO SCRL FT DA EMETTERE
CLI. SANITA'ABBIATEGRASSO SCRL
SANITA' ABBIATEGRASSO S.C. ANTCIPI E CREDITI DIVERSI
CLI. SANTA MARIA S.C.A R.L. FT DA EMETTERE
CLI. SANTA MARIA S.C.A R.L.
CLI. SIDAM SCARL FT DA EMETTERE
CLI. SIDAM SCARL
SIDAM SCARL ANTICIPI E CREDITI DIVERSI
CONS.ACIREALE HOSPITAL SCRL CREDITI FIN
CLI. CONS. ACIREALE HOSPITAL
FOR. CONS.LE ACIREALE HOSPITAL CONTROL. NC. DA RICEVERE
Totale
Cessioni /
compensazioni
Rettifiche
92.620,00
204,51
80.000,00
305.676,44
78.914,02
252.532,92
133.612,45
1.000,00
160.000,00
230.059,54
1.462,35
1.900,00
130,95
-92.620,00
-204,51
-80.000,00
-305.676,44
-78.914,02
-252.532,92
-133.612,45
-1.000,00
-160.000,00
-230.059,54
-1.462,35
-1.900,00
-130,95
11.340,73
5.289,94
240.690,32
99.928,11
54,78
379.826,89
94.273,43
35.000,00
1.500,00
52.510,13
3.644,80
1.500,00
42.520,83
10.443,79
79.604,65
55.876,57
7.500,00
64.561,28
19.422,96
2.543.602,39
-379.826,89
-94.273,43
-35.000,00
-1.500,00
-52.510,13
-3.644,80
-1.500,00
-42.520,83
-10.443,79
-79.604,65
-55.876,57
-7.500,00
-100.324,51
-49.373,14
-19.422,96
-2.070.785,86
Valore
piano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.340,73
5.289,94
240.690,32
99.928,11
54,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.188,14
0,00
372.492,02
Valore contabile
al 3.3.2013
Rettifiche
Cessioni /
Valore
CG
compensazioni Relazione CG
0,00
0,00
204,51
-204,51
80.000,00
0,00
424.079,92
3.460,10
0,00
395.570,88
61.226,58
0,00
1.000,00
0,00
163.200,00
4.795,45
285.167,76
2.561,76
0,00
1.900,00
0,00
15.000,00
0,00
131,63
11.631,96
0,00
6.500,00
0,00
175.690,32
6.359,63
74.520,00
0,00
0,00
0,00
499.255,13 -499.255,13
0,00
0,00
35.000,00
0,00
1.500,00
0,00
17.072,49
0,00
81.678,35
0,00
1.500,00
0,00
1.191,37
0,00
24.244,67
0,00
111.034,57
0,00
44.401,12
0,00
100,00
0,00
0,00
62.714,23
0,00
19.422,96
0,00
2.600.960,31 -488.304,56
-80.000,00
-424.079,92
-3.460,10
-395.570,88
-61.226,58
-1.000,00
-167.995,45
-285.167,76
-2.561,76
-1.900,00
-15.000,00
-131,63
-35.000,00
-1.500,00
-17.072,49
-81.678,35
-1.500,00
-1.191,37
-24.244,67
-111.034,57
-44.401,12
-100,00
-50.425,96
-19.422,96
-1.825.665,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.631,96
6.500,00
182.049,95
74.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.288,27
0,00
286.990,18
Crediti verso società collegate
I crediti verso società collegate sono pari ad € 98.428,38 come evidenziato nella seguente
tabella:
Descrizione
CLI. CONDORI SCARL
CLI. CONSORZIO EFESTO
CLI. ERRECINQUE S.C.A R.L.
CLI. FER.RO.VIT SCARL FT DA EMETTERE
CLI. FER.RO.VIT SCARL
FER.RO.VIT. SOC.CONS. A R.L.CREDITI FIN
FER.RO.VIT. SOC.CONS. A R.L. ANTICIPI E CREDITI DIVERSI
CLI. FORUM SRL
CLI. FORUM SRL FT DA EMETTERE
FORUM SPA CREDITI FINANZIARI
CLI. MAGAZ. EMILIA NORD SCARL
CLI. MAGAZ. EMILIA NORD SCARL FT DA EMETTERE
MAGAZZINI EMILIA NORD SCARL CREDITI FINANZIARI
CLI. PRESIDI SANITA'LAZIO SCRL
CLI. PRESIDI SANITA'LAZIO SCRL FT DA EMETTERE
PRESIDI SANITA' LAZIO SCRL CREDITI FIN
PRESIDI SANITA' LAZIO SCRL ANTICIPI E CREDITI DIVERSI
CLI. REGGIO CITY S.C.P.A.
CLI. REGGIO CITY S.C.P.A. FT DA EMETTERE
REGGIO CITY S.C.A. CREDITI FIN
GLOBAL VAREMONT SRL CREDITI FIN
TIBER SOC.CONS. A R.L. CREDITI FIN
Totale
Valori contabili
al 7.11.2012
77.014,68
74,37
1.693,94
33.451,58
26.634,42
820.250,00
2,27
2.848,50
1.011,19
46.422,82
2.191,62
1.176,20
99.758,63
421.906,21
38.134,72
551.542,38
3.000,00
13.863,58
130,95
5.000,00
241.501,20
40.519,46
2.428.128,72
Rettifiche
Cessioni /
compensazioni
-77.014,68
-74,37
-1.693,94
-33.451,58
-26.634,42
-820.250,00
-2,27
-2.848,50
-1.011,19
-46.422,82
-2.191,62
-1.176,20
-99.758,63
-335.930,92
-551.542,38
-2.915,55
-5.000,00
-241.501,20
-296.858,08
-40.519,46
-1.993.081,65
Valore Valore contabile Rettifiche
Cessioni /
Valore Relazione
piano
al 3.3.2013
CG
compensazioni
CG
0,00
77.014,68
0,00
-77.014,68
0,00
0,00
74,37
-74,37
0,00
0,00
1.693,94
0,00
-1.693,94
0,00
0,00
71.400,65
0,00
-71.400,65
0,00
0,00
51.803,95
0,00
-51.803,95
0,00
0,00
820.250,00 23411,54
-843.661,54
0,00
0,00
2,27
0,00
-2,27
0,00
0,00
2.848,50 -2.848,50
0,00
0,00
746,18
-746,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.323,25
0,00
-2.323,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.758,63 1.045,25
-100.803,88
0,00
85.975,29
399.633,91
-305.824,04
93.809,87
38.134,72
23.707,92
-23.707,92
0,00
0,00
563.958,50 18660,64
-582.619,14
0,00
3.000,00
3.000,00
-3.000,00
0,00
10.948,03
8.995,21
0,00
-4.376,70
4.618,51
130,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.519,46
0,00
-40.519,46
0,00
138.188,99
2.167.731,42 39.448,38 -2.108.751,42
98.428,38
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 93 di 217
Crediti verso altre società partecipate
I crediti verso altre società partecipate sono pari ad € 525.089,99 come evidenziato nella
seguente tabella:
Descrizione
CLI. CONSORZIO QALAT
CONS. QALAT CREDITI DIVERSI
CLI. DESIO FOOD S.P.A.
CREDITO OS.MO PER MAGGIOR RIBALTO COSTI
KEENLY S.R.O. CREDITI FIN
CLI. BAIA DEL RE S.P.A.
CLI. BAIA DEL RE S.P.A. FT DA EMETTERE
Totale
Valori contabili
al 7.11.2012
137.276,22
5.043,81
15.261,88
31.074,30
74.255,00
266.762,98
141.739,26
671.413,45
Cessioni /
compensazioni
-12.111,74
-125.164,48
Rettifiche
-15.261,88
-27.373,62
Valore Valore contabile al Rettifiche
Cessioni /
Valore Relazione
piano
3.3.2013
CG
compensazioni
CG
0,00
137.276,22 -12.111,74
-125.164,48
0,00
5.043,81
5.043,81 -5.043,81
0,00
0,00
15.261,88 -15.261,88
0,00
0,00 31.074,30
0,00 31.027,02
31.027,02
74.255,00
74.255,00
0,00
74.255,00
0,00 266.762,98
278.068,71
0,00
278.068,71
141.739,26
141.739,26
0,00
141.739,26
-125.164,48 518.875,35
651.644,88 -1.390,41
-125.164,48
525.089,99
I valori sopra riportati sono stati verificati tramite riscontro della corrispondenza dei valori del
bilancio di Orion con i saldi dei bilanci della varie società partecipate. Dopo aver ottenuto la
conferma scritta del saldo dei crediti commerciali e finanziari sono state riconciliate le eventuali
differenze.
Per i rapporti di credito/debito intercompany la scrivente ha verificato la corretta
compensazione sia al 7.11.2012 sia al 3.3.2013.
A seguito di rettifiche per svalutazioni e compensazioni il saldo al 3.3.2013 è pari ad €
910.508,55, come evidenziato nella seguente tabella:
Valore
Cessioni /
Valore piano contabile al Rettifiche CG
compensazioni
3.3.2013
Descrizione
Valore CG
Crediti verso società controllate
372.492,02 2.600.960,31
-488.304,56
-1.825.665,57
Crediti verso società collegate
138.188,99 2.167.731,42
39.448,38
-2.108.751,42
98.428,38
Crediti verso altre società partecipate
518.875,35
651.644,88
-1.390,41
-125.164,48
525.089,99
0,00
0,00
0
1.029.556,36 5.420.336,61
-450.246,59
-4.059.581,47
910.508,55
F.do svalutazione cerso società controllate
Totale
286.990,18
0,00
In considerazione dell’elevato valore del credito il “gruppo Novellara 2000” merita un’analisi a
parte. Come già anticipato Novellara 2000 srl e tutte le sue partecipate, costituenti insieme il
ramo immobiliare di Orion, come descritto nel § 8.1.3.1, sono state oggetto nello scorso mese di
gennaio di un’operazione di fusione per incorporazione nella capogruppo, partecipata al 100%
da Orion. Tutto ciò è stato prodromico alla presentazione, nel mese di maggio 2013, del ricorso
per concordato preventivo del “gruppo Novellara 2000” che prevede la liquidazione dell’attività.
Nel piano è prevista la soddisfazione dei creditori al 100%, per quanto riguarda i crediti
commerciali, e allo 0,0076% per quello che attiene i crediti finanziari che fanno capo solamente
alla controllante che ha erogato finanziamenti. Per quello di € 300.000, effettuato per rendere
possibile il deposito del ricorso, è previsto il rimborso in ragione dell’80% del suo valore ai sensi
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 94 di 217
dell’art. 182 quater LF.
Il valore principale della società in oggetto è rappresentato dai beni immobili, già in parte
compromessi. Per verificare le valutazioni di stima riportate nel piano di Orion la scrivente ha
incaricato il Geom. Masia di effettuare un giudizio di stima sui beni costituenti il patrimonio
immobiliare della controllata. In questo modo sono stati identificati due valori che dipendono
essenzialmente dalla modalità di vendita che sarà adottata dal liquidatore giudiziale di Novellara
2000. Si precisa peraltro che in piano è previsto “che la attività liquidatoria da condursi dai
Liquidatori giudiziali avvenga in considerazione della natura dei cespiti costituenti l’attivo (per lo
più formati da immobili):
(a) procedendo alla vendita per trattativa privata, previe forme di pubblicità che assicurino la
partecipazione ed informazione dei possibili interessati, anche mediante indicazione dei beni
posti in vendita;
(b) nel rispetto di quanto previsto sub (a), avvalendosi dell’organo amministrativo della società
onde reperire possibili acquirenti qualificati;
(c) Nel rispetto di quanto previsto sub (a), adottando modalità di vendita che, pur nel rispetto
delle esigenze di celerità, assicurino la massimizzazione del valore dei cespiti posti in vendita,
ivi compreso il ricorso in caso di più interessamenti, a procedure competitive.”
Per la determinazione del valore dei crediti del gruppo Novellara 2000 la scrivente ha ritenuto
corretto considerare, quale punto di partenza, i valori indicati nel piano della stessa,
rielaborando solamente la valutazione degli immobili in base alle risultanze del giudizio di stima
redatto dal Geom. Masia. Considerando che tutte le società sono state fuse nella capogruppo, si
è ritenuto inutile mantenere la suddivisione indicata nel piano di Orion, ma si reputa corretto
indicare quale unico creditore Novellara 2000, indicando però la natura del credito. Infatti i
crediti Orion sono di molteplice natura: crediti commerciali, che nel piano Novellara 2000
trovano soddisfazione in misura pari agli altri creditori chirografari, crediti da finanziamento soci,
quindi postergati, che nel piano è indicato vengano pagati allo 0,0076% e crediti finanziari
indicati in prededuzione solamente per l’80% del loro valore nominale, ai sensi dell’art. 182
quater LF.
La scrivente ha proposto due risultati alternativi in quanto, se la ricorrente riuscisse a vendere
con le modalità indicate in piano, è ipotizzabile un realizzo pari all’importo indicato di €
29.153.042, se invece, a causa della congiuntura economica e della notevole quantità di
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 95 di 217
immobili sul mercato, dovessero essere utilizzati altri tipi di vendita anche tramite ribassi di
prezzo il valore attribuibile agli immobili, potrebbe ridursi fino a € 23.876.301. Come evidenziato
sotto la prima soluzione comporterebbe un pagamento dei creditori chirografari (per crediti
commerciali) all’80,66%, mentre in caso di minor valutazione degli immobili la percentuale
potrebbe ridursi fino anche al 35,06%. In ogni caso, non essendo totalmente soddisfatti i
creditori chirografari, nessun riparto sarebbe previsto a favore dei postergati.
Si riporta di seguito il riepilogo attivo e passivo di Novellara 2000, come esposto nel proprio
piano di concordato, per mostrare come è stata determinata la presunta percentuale di
soddisfazione dei crediti e di conseguenza l’entità del credito realizzabile da Orion.
CREDITO V/ GRUPPO NOVELLARA 2000
A) ATTIVO
VALORE PIANO
VALORE CG Orion VALORE CG Orion
SENZA
CON
ABBATTIMENTO ABBATTIMENTO
Immobilizzazioni immateriali
Altre immobilizzazioni materiali
Partecipazioni in società controllate
Altre partecipazioni
Crediti verso partecipate
Rimanenze
Acconti da clienti
Crediti verso clienti
Crediti verso controllante
Crediti tributari
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Altre attività
0
0
0
19.585
0
31.483.141
-5.343.000
3.443
0
231.144
343.487
0
26.866
0
0
0
19.585
0
29.153.042
-5.343.000
3.443
0
231.144
343.487
0
26.866
0
0
0
19.585
0
23.876.301
-5.343.000
3.443
0
231.144
343.487
0
26.866
TOTALE ATTIVO
26.764.666
24.434.567
19.157.826
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 96 di 217
B) PASSIVO
VALORE PIANO
VALORE CG Orion VALORE CG Orion
SENZA
CON
ABBATTIMENTO ABBATTIMENTO
PASSIVITA' IN PREDEDUZIONE
Spese di procedura
Debiti verso Orion
2.288.158
240.000
2.288.158
240.000
2.288.158
240.000
TOTALE PASSIVITA' IN PREDEDUZIONE
2.528.158
2.528.158
2.528.158
77.853
50.174
12.000
35.000
77.853
50.174
12.000
35.000
77.853
50.174
12.000
35.000
175.027
175.027
175.027
Debiti ipotecari e relativi interessi
12.396.889
12.396.889
12.396.889
TOTALE PASS. CON PRELAZIONE IPOTECARIA
12.396.889
12.396.889
12.396.889
RESIDUO PER CHIROGRAFI
PERCENTUALE A FAVORE DEI CHIROGRAFARI
11.664.592
100,00%
9.334.493
80,66%
4.057.752
35,06%
91.962
9.210.269
775.127
1.059.763
0
400.000
35.000
91.962
9.210.269
775.127
1.059.763
0
400.000
35.000
91.962
9.210.269
775.127
1.059.763
0
400.000
35.000
TOTALE PASSIVITA' CHIROGRAFARIE
11.572.121
11.572.121
11.572.121
TOTALE PASSIVO pagato
26.672.195
26.672.195
26.672.195
ATTIVO RESIDUO PER PASSIVITA' POSTERGATE
92.471,00
PASSIVITA' POSTERGATE (finanz. Orion)
12.231.338
PASSIVITA' PRIVILEGIATE
Debiti tributari
Debiti verso artigiani e professionisti
Interessi su debiti privilegiati
Perdite fino a presentaz. Ricorso privilegiate
TOTALE PASSIVITA' PRIVILEGIATE
PASSIVITA' CON PRELAZIONE IPOTECARIA
PASSIVITA' CHIROGRAFARIE
Fornitori (non artigiani)
Debiti verso controllate e coll.
Banche
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Fondo generico chirografario
Perdite fino a presentazione ricorso in chirografo
PERCENTUALE A FAVORE CREDITI POSTERGATI
12.231.338
0,0076
-
12.231.338
-
Come si evince dagli schemi riportati la percentuale di soddisfazione per i creditori chirografari
nel concordato di Novellara 2000 si presume essere 80,66% nel “best case” e del 35,06% nel
“worst case”.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 97 di 217
CONCORDATO PREVENTIVO NOVELLARA 2000
IPOTESI A
Descrizione
Valore 3.3.2013
GRUPPO NOVELLARA 2000 - CREDITO COMMERCIALE
9.210.269,00
Descrizione
Valore 3.3.2013
GRUPPO NOVELLARA 2000 - CREDITO FINANZIARIO
12.171.338,00
Descrizione
Valore 3.3.2013
GRUPPO NOVELLARA 2000 - CREDITO FIN. IN PREDEDUZIONE
Rettifiche
Valore CG
0,00
Rettifiche
60.000,00
Rettifiche
300.000,00 - 60.000,00
IPOTESI B
80,66 % soddisfo CP 35,06 % soddisfo CP
Novellara 2000
Novellara 2000
9.210.269,00
Valore CG
7.429.002,98
0% soddisfo
12.231.338,00
Valore CG
3.229.120,31
0% soddisfo
-
-
Prededuzione
Prededuzione
240.000,00
TOTALI
240.000,00
240.000,00
7.669.002,98
3.469.120,31
Se si considera il “best case” (Ipotesi A-senza abbattimento) Orion dovrebbe incassare dalla
liquidazione del “gruppo Novellara 2000” € 7.669.002,98, nel “worst case” (Ipotesi B-con
abbattimento) € 3.469.120,31.
Si riporta di seguito la tabella che permette di verificare come siano composti e l’entità dei
crediti verso partecipate:
Valore Piano
VALORE CG
BEST CASE
Crediti verso "gruppo Novellara 2000"
7.260.229,55
Crediti verso altre partecipate
1.029.556,36
910.508,55
910.508,55
8.289.785,91
8.579.511,53
4.379.628,86
Totale credito verso partecipate
7.669.002,98
WORST CASE
3.469.120,31
8.1.4 Rimanenze di lavori in corso e merci
Si riporta di seguito uno schema che permette di verificare come è suddivisa la voce in esame:
Descrizione
Lavori in corso ( di cui appalti nel perimetro affitto di ramo d'azienda)
Lavori in corso ( di cui altri appalti)
Materie prime e di consumo
Caparre per acquisto terreni
Fondo rischi contrattuali
Fondo oneri futuri
Totale Rimanenze
Valore PIANO
0,00
286.852.031,00
542.237,00
0,00
0,00
0,00
287.394.268,00
VALORE CG
237.740.354,00
69.406.345,00
512.421,01
0,00
0,00
0,00
307.659.120,01
Nel piano gli appalti non erano stati suddivisi tra quelli che sarebbero rientranti nel perimetro
dell’affitto di ramo d’azienda e non, al contrario di quanto è stato fatto nella presente relazione.
Si ricorda che dall’importo determinato quale rimanenza finale è necessario detrarre gli acconti
che Orion ha già incassato o per i quali è già stata emessa fattura e che trovano quindi evidenza
nei crediti.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 98 di 217
8.1.4.1 Rimanenze per lavori in corso
In questa sede la scrivente ritiene corretto fornire precisazioni circa alcuni appalti che non sono
stati descritti in altri paragrafi della presente relazione suddividendo gli stessi nelle due macro
categorie di appalti compresi e non nel contratto di affitto di ramo d’azienda:
-
Appalti compresi nel contratto di affitto nei quali è subentrata Siteco:
come anticipato la verifica delle congruità dei valori è stata eseguita, con la collaborazione del
perito appositamente nominato dalla procedura, prendendo, come punto di partenza, le schede
di consistenza redatte in contraddittorio tra Orion e Siteco.
Si precisa che in piano non è stata considerata alcuna penale per gli appalti ancora in essere, per
i quali residua ancora attività da svolgere, che rientrano nel perimetro indicato nel contratto di
affitto di ramo d’azienda dei contratti ceduti.
Nelle consistenze redatte in contraddittorio invece, cedente ed affittuaria, hanno indicato penali
potenziali, penali accertate e penali massime.
A seguito di successiva richiesta di precisazione della scrivente è stato indicato, con mail inviata
dal dott. Vezzani il 9 maggio, che per penale potenziale si intende: “valore della penale
determinato dai giorni di ritardo ad oggi accertati e dai giorni di ritardo conseguenti per arrivare
alla fine del cantiere secondo la definizione del nuovo cronoprogramma”.
La penale accertata invece è il “valore della penale determinato dai giorni di ritardo ad oggi
accertati rispetto al cronoprogramma iniziale determinato con la direzione lavori”.
Quella massima è il “valore massimo di giorni di penale applicabili al cantiere secondo quanto
definito dal contratto di appalto e dalla normativa sui contratti pubblici (10% importo
contrattuale)”.
La scrivente ha provveduto quindi a costruire uno schema nel quale venissero evidenziate, nella
prima parte, le consistenze come indicate in piano con riferimento all’8.11 con l’indicazione del
SAL, del SIL, delle riserve, degli acconti e delle rettifiche. Allo stesso modo, con riferimento al 4.3
(termine iniziale contratto di affitto di ramo d’azienda) sono stati indicati i SAL e i SIL, indicati
nelle schede di determinazione degli stessi in contraddittorio tra concedente ed affittuaria, e
quelli verificati dal perito. Per quanto attiene gli appalti al di fuori del perimetro dell’affitto di
ramo d’azienda, il perito ha provveduto a raccogliere la documentazione, con estrema difficoltà
in considerazione del fatto che non esiste un’organizzazione unitaria ed omogenea della
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 99 di 217
gestione degli appalti, per la verifica della consistenza degli stessi. Tali valori sono stati
raffrontati con quelli indicati nel bilancio al 3 marzo compreso (come detto è il giorno
antecedente l’inizio dell’affitto di ramo d’azienda).
Nella parte dello schema allegato 6, recante i dati al 4.3, la scrivente ha anche aggiunto gli
importi stimati delle penali. Il valore indicato ha subito modifiche al ribasso anche consistenti
dalla prima consegna degli stati di consistenza in contraddittorio sino al deposito della presente
relazione. Le modifiche sono state prese in considerazione dalla scrivente in quanto gli stati di
consistenza con le nuove e ribassate penali sono stati giurati dal perito che li ha redatti. Gli stati
di consistenza definitivi sono stati consegnati alla scrivente in data 5 settembre 2013.
Il ribasso è dovuto ai vari accordi con le stazioni appaltanti per la rideterminazione del
cronoprogramma e come già precedentemente anticipato le stesse considerano anche la
modifica normativa portata dal DL 08/04/2013, n. 35 Art. 6-bis Sospensione dei lavori per
mancato pagamento del corrispettivo: 1. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è
inserito il seguente: “23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la
facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile può essere
esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto
contrattuale.”
Per quanto riguarda i valori SAL e SIL indicati si è proceduto ad analitica verifica ed eventuale
riconciliazione. Ci sono alcuni cantieri che sono stati oggetto di particolare attenzione da parte
della scrivente in quanto, a parità di SAL tra l’8.11.2012 e il 4.3.2013, il SIL risultava diminuito, in
alcuni casi anche drasticamente.
La sottoscritta ha quindi provveduto a chiedere la documentazione alla base dei dati indicati.
Solamente in uno dei tre casi più problematici (Ospedale Franchini di Montecchio) è stata
consegnata la relazione del direttore dei lavori dal quale si evince la correttezza del dato
indicato negli stati di consistenza in contraddittorio. Per gli altri due appalti in questione
(Cimitero di Terni e Casa circondariale di Agrigento) non è stata consegnata alcuna relazione
giustificativa della diminuzione del SIL. In pratica risulterebbero errati, come da comunicazione
di Orion, alcuni dei SIL indicati nel piano, più precisamente:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 100 di 217
APPALTI COMPRESI NELL'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA
Ampliamento e ristrutturazione Ospedale di Montecchio
USL RE Ospedale S.Anna II° lotto Castelnuovo Monti ristr.
USL Centro prevenzioni ospedale di Montecchio
Interventi Edilizi residenziale comparto R5-Baia del Re
Azienda Ospedaliera padova Ristr.ne Policlinico I° lotto
C.U.T.M. consorzio unitario Torrino Mezzocamino urb.
Regione Lazio Presidi ospedalieri regione Lazio Lotto 2
Comune di Terni Ampliamento Cimitero di Terni
Realizzazione padiglione detentivo Carcere di Agrigento
Provincia di PZ - strada di collegamento tra ss 658 Melfi PZ
TOTALI
SIL PIANO
SIL 3.3
341.130,00
510.000,00
190.000,00
55.001,00
85.451,00
39.299,00
216.774,00
489.193,00
1.100.000,00
225.000,00
40.372,00
504.627,88
16.485,82
48.297,89
12.057,60
17.500,00
162.515,33
158.993,84
DIFFRENZE
NEGATRIVE PIANO
/SIL IN CONTR.
-
300.758,00
5.372,12
173.514,18
55.001,00
37.153,11
27.241,40
199.274,00
489.193,00
937.484,67
66.006,16
960.850,36 -
2.290.997,64
NOTE
SIL ERRATO VEDI RELAZIONE DIRETTORE LAVORI
CONTABILITA' DIFFERENTE TRASCURABILIE
SIL ERRATO VEDI RELAZIONE DIRETTORE LAVORI
ERRATO SIL A NOVEMBRE CANTIERE NON ATTIVO FINO A FEBBRAIO 2013
SIL ERRATO IN PIANO
SIL ERRATO IN PIANO
SIL ERRATO IN PIANO
SIL ERRATO IN PIANO DEVONO PRODURRE RELAZIONE
SIL ERRATO IN PIANO DEVONO PRODURRE RELAZIONE
SIL ERRATO IN PIANO
Le commesse sulle quali la scrivente ha riscontrato maggiori incongruenze sono:
40286 “Ampliamento e ristrutturazione ospedale di Montecchio”: il SIL rispetto a quello di
Novembre è diminuito di circa € 300.000. La ricorrente, su specifica richiesta della scrivente, ha
consegnato la relazione dell’Ing. Binini (direttore dei lavori) che conferma i valori indicati in
contraddittorio. Orion, in una sintetica relazione alla scrivente, indica la differenza come errore
di stima del tecnico che ha indicato il valore del SIL a novembre.
Si precisa anche che, in piano, era presente una svalutazione per € 419.170, in grado di assorbire
la differenza generatasi.
40297 “USL centro prevenzioni Montecchio”: il SIL è determinato in contraddittorio in €
16.485,82. Si precisa che il SAL non è stato modificato rispetto a quello indicato nel piano, il SIL
al 7.11 era però pari ad € 190.000. Per la determinazione del SIL in contraddittorio vale quanto
indicato sopra. La differenza della commessa in questione è assorbita quasi totalmente dalla
svalutazione appostata in piano come sopra indicata.
Con PEC del 7.6.2013, Siteco ha comunicato ad Orion ed informato la sottoscritta che, nel voler
dar corso alle attività di appalto, al fine del pieno rispetto di ogni obbligo contrattuale, si rende
necessario provvedere al ripristino e completamento di talune opere incompiute e/o difformi
realizzate da Orion in qualità di precedente esecutore. La comunicazione si conclude dicendo
che: ”al fine di accelerare ogni procedimento ed in considerazione che Orion sc non è più in
possesso dei requisiti necessari per operare in regime di D.lgs 163/2006 né è più autorizzata
all’ingresso in cantiere in quanto disdettata dall’esecuzione delle opere, Siteco darà corso ai
ripristini nonché ad ogni propedeutica attività amministrativa perfezionando e presentando al
termine di ogni mese la conseguente nota contabile delle lavorazioni svolte. A mero titolo
cooperativo, stante i proattivi rapporti tra Orion e la scrivente (ndr. Siteco), le note contabili
saranno cumulative del ribaltamento dei costi sostenuti addizionati alle sole spese generali,
anch’esse costi, nella misura del 15%, percentuale ricorrente nelle pubbliche analisi dei prezzi
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 101 di 217
camerali”. Sarà importante verificare analiticamente i costi che Siteco vorrà riaddebitare alla
concedente.
Identica comunicazione è pervenuta per la commessa n. 40290 (ospedale Sant’Anna di
Castelnuovo Monti), anche se in questo caso il SIL è stato riconosciuto.
La diminuzione del SIL, o il suo azzeramento, a parità di SAL, rispetto al dato al 7.11 è stata
effettuata anche per le seguenti commesse:
40310 “Baia del Re”: il SIL rispetto a quello indicato nel piano di concordato, pari ad € 55.000, è
stato azzerato, a quanto affermato da Orion, ma confermato dalla lettura del piano ex art. 67 LF
presentato da Baia del Re spa e dal nuovo cronoprogramma consegnato alla scrivente, i lavori
erano fermi da settembre, data di riferimento dell’ultimo SAL, e sono ripresi a fine febbraio solo
a seguito degli accordi con Unical. Il dato errato, è stato detto alla scrivente, essere stato
comunicato da Indacoo, socio in ATI di Orion;
46012 “Azienda ospedaliera Padova Ristrutturazione policlinico corpo trattamenti primo lotto”:
il diverso valore del SIL, inferiore rispetto al piano, non è stato giustificato. La differenza è di
circa € 37.000;
47006 “Presidi ospedalieri regione Lazio lotto 2”: il SIL al 7.11 è molto più elevato rispetto a
quello al 3.3. Orion ha comunicato alla scrivente, non ritrovandosi conferma nelle contabilità di
cantiere, che la differenza riscontrata, pari a circa € 199.000 è dovuta ad errore di stima del
tecnico che ad oggi non è più alle dipendenze di Siteco in quanto dimessosi lo scorso maggio;
47003 “C.U.T.M. consorzio unitario Torrino Mezzocamino Urbanizzazione”: non consegnata la
contabilità al 7.11 a supporto della valorizzazione del piano, disponibile solo la contabilità al 3.3
di importo leggermente differente (inferiore) rispetto al piano, la differenza è di circa € 27.000;
47011 “Comune di Terni ampliamento del cimitero”: come nel caso della commessa 47006
precedentemente analizzata la differenza la ricorrente comunica alla scrivente essere
interamente imputabile ad errore di stima del tecnico. Nessun altro documento se non lo stato
di consistenza in contraddittorio è mai stato sottoposto o consegnato alla scrivente a riprova
della drastica diminuzione del SIL. La differenza negativa rispetto al piano è di circa € 489.000;
48034 “realizzazione del padiglione detentivo carcere di Agrigento”: la stazione appaltante è il
Ministero di Grazia e Giustizia. La differenza deriva, in minima parte, dalla decurtazione del
valore della cucina, in quanto asportata a seguito di pignoramento del produttore eseguito ai
danni della società che ha venduto ad Orion la stessa e per altri importi non documentati. La
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 102 di 217
differenza tra il SIL in contraddittorio e quello indicato in piano è pari circa ad € 900.000. Nessun
altro documento se non lo stato di consistenza in contraddittorio è mai stato sottoposto o
consegnato alla scrivente a riprova della drastica diminuzione del SIL. Si precisa anche che i
lavori di Siteco, alla data del deposito della presente relazione non sono ancora iniziati, si è
ancora in attesa che l’Avvocatura dello stato si pronunci sulla legittimità del subentro
dell’affittuaria;
58004 “Provincia di potenza - realizzazione strada di collegamento tra ss 658 Melfi - Potenza e la
ssv”: la contabilità consegnata è al 31.12.2012, il valore del SIL in piano è più elevato, ma non è
stato consegnato un documento che ne permettesse la verifica. La differenza non è significativa
in quanto è pari a circa € 60.000 e dipende, da quanto comunicato dalla ricorrente a lavori in
economia ad oggi non riconosciuti e che al momento non presentano elementi che ne possano
prevedere il riconoscimento;
50356 “Consorzio Bonifica dell’Emilia centrale”: sentito il geom. Tirabassi la differenza tra la
contabilità di cantiere e lo stato di consistenza in contraddittorio è così giustificata: il SIL al 07.11
pari ad € 446.235,96 era composto da lavori contrattuali per € 33.264,00 ed € 412.971,96 per
maggiori lavori eseguiti a corpo, necessari al completamento dell'opera a forfait.
Trattandosi di opere contrattualmente non remunerate, a fronte delle richieste avanzate nei
precedenti esercizi (già a far data dal 2009/2010) Orion ha concordato con la Direzione Lavori il
riconoscimento dell'importo di € 89.400,00 e dei tempi di proroga necessari per non incorrere
in penali (6 mesi già ottenuti dal Ministero ed ulteriori 60 gg richiesti ed in fase di
autorizzazione).
Il SIL al 3.3, come comunicato dalla ricorrente alla sottoscritta, è così composto:
€ 86.439,82 per lavori contrattali inseriti nello stato di consistenza(146.026,64 *59,40%)
€ 89.400,00 importo che sarà corrisposto per le nuove opere (non presente nello stato di
consistenza perché divenuto certo nel corso del mese di giugno 2013).
Necessario segnalare che nelle schede di consistenza redatte in contraddittorio sono stati
indicati, in alcuni casi, degli oneri aggiuntivi. Più precisamente € 192.001,94 nella commessa n.
46015 per non meglio precisati oneri ed € 210.000 relativi alla commessa 53501 per costi stimati
per possibili interventi di ripristino per problematiche relative al sistema di rilevamento
BRANDES.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 103 di 217
Per questo motivo e per considerare il rischio derivante dall’eventuale costo che Orion potrebbe
sostenere sulle commesse relative all’Ospedale di Montecchio, a quello di Castelnovo Monti,
come precisato nelle PEC ricevute dal Siteco, e per altri appalti per i quali sono arrivate
contestazioni da parte della stazione appaltante, la scrivente, anche sulla base delle svalutazioni
già indicate nel piano e degli oneri aggiuntivi sopra indicati, reputa necessario stanziare un
fondo svalutazione e rischi cantieri di € 500.000.
Per quanto riguarda la valorizzazione indicata nella presente relazione si precisa che sono state
mantenute le riserve indicate in piano che, in base alla documentazione a disposizione, risultano
essere inferiori a quelle richieste alle stazioni appaltanti di riferimento.
Per la verifica numerica completa della situazione generale degli appalti si rinvia agli allegati 5, 6
e 7.
-
Appalti nei quali Siteco non è subentrata:
45059 “Ospedale di Legnano Abbiategrasso”: l’incasso dei crediti residui relativi al
presente appalto potrebbe rappresentare un problema per Orion in quanto lo stesso è
esercitato tramite una consortile che è in difficoltà con il pagamento dei subappaltatori.
Circostanza comprovata dalla comunicazione inviata ad Orion il 23.5.2013 dalla stazione
appaltante Ospedale di Legnano con la quale quest’ultima richiede che venga fornita la
prova del pagamento di subappaltatori e fornitori in quanto le sarebbero giunte
segnalazioni di mancato saldo.
Altra problematica è che Orion è socia capogruppo dell’Ati relativa al presente appalto
con Bilfinger Sielv srl, la ricorrente ha quindi il mandato all’incasso. Per tale motivo la
stazione appaltante vorrebbe modificare lo statuto dell’ATI per poter procedere
direttamente al pagamento di competenza di ciascuna impresa partecipante. Con
propria comunicazione del 10 luglio 2013 la stazione appaltante comunica che, in
deroga all’art. 12 dell’atto di costituzione di ATI, provvederà alla corresponsione di
quanto maturato direttamente alla Bilfinger Sielv. Sarà quindi necessario un intervento
del ricorrente, per il tramite dei propri legali, per risolvere al problematica. Ad oggi la
scrivente non ha notizie di eventuali azioni di Orion.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 104 di 217
Per i motivi esposti la scrivente ha ritenuto prudente azzerare il SIL ancora da fatturare
alla stazione appaltante;
43078 “Nova Coop Vercelli”: con propria raccomandata del 15 gennaio 2013 il CCC, che
aveva affidato ad Orion l’esecuzione dell’appalto avente ad oggetto la progettazione
esecutiva, costruttiva e realizzazione della nuova sede Nova Coop sc in frazione Larizzate
(VC) S.P. 455, comunica di avere deliberato, in data 3 dicembre 2012, la revoca
dell’affidamento del lavoro in oggetto con effetto immediato.
La determinazione della consistenza dei lavori doveva avvenire come indicato dall’art. 5
del regolamento di assegnazione dei lavori tramite un perito appositamente designato,
tale valutazione non è mai stata consegnata alla scrivente. Ad oggi resta aperto il
problema dell’ottenimento del pagamento in quanto il contratto, pur essendo privato,
sottostà alle regole di quelli pubblici, prevedendo quindi il pagamento dei
subappaltatori in prededuzione. A tale scopo si rinvia al paragrafo 8.1.9.
40296 Ospedale di Scandiano (Magati): è stata paventata la possibilità da parte della
stazione appaltante, tramite il proprio direttore dei lavori, di chiudere in transazione con
il riconoscimento di una contabilità finale che indichi la somma di € 205.000 a favore di
Orion al netto di ogni penale o riserva rilevata dalle parti;
40293 Meissa – Corte dei Servi: nel prospetto relativo agli appalti la rimanenza relativa a
tale appalto è stata azzerata in quanto è stata compresa nel credito nei confronti del
“Gruppo Novellara 2000”.
Appalti dai quali Orion si è sciolta ex art. 169 bis L.F.:
43076 “Aeroporto di Aosta”: oltre alle considerazioni che saranno esposte a proposito
delle penali da scioglimento contratti (§ 8.2.4.7) la scrivente ricorda che la stazione
appaltante ha consegnato ad Orion uno stato di consistenza finale negativo. Non solo
non riconoscono il debito per SAL, ma contestando i lavori e sostenendo che è
necessario ripristinare alcuni ammaloramenti dell’opera. Orion avrebbe addirittura un
debito nei loro confronti. La scrivente ha quindi provveduto ad azzerare
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 105 di 217
prudenzialmente il SIL, pur mantenendo il credito da SAL, peraltro con fattura già
emessa. Non si ritiene corretta l’appostazione a bilancio effettuata da Orion del SIL
come indicato nel piano per € 600.000.
Riserve:
In piano vengono indicate alcune riserve che, prudenzialmente, non vengono considerate tra
l’attivo della procedura. La scrivente ha comunque verificato in cosa consistessero.
Di seguito lo schema che le riassume e una loro breve analisi:
Appalto
Aeroporto Valle D'Aosta
Azienda ospedaliera di RE
USL di Reggio Emilia
Totale
Riserve non contabilizzate
4.600.000,00
3.035.644,00
960.000,00
8.595.644,00
valore PIANO
Valore CG
0
0
0
0
0
0
0
0
Appalto Aeroporto di Aosta:
Si riportano di seguito alcuni passi dell’atto di citazione notificato a AVDA (Stazione appaltante):
“A seguito di procedura aperta indetta da Areoporto Valle D'Aosta – AVDA Spa veniva affidata
alla società Orioncostruzioni Spa la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di
costruzione della nuova aerostazione, del piazzale aeromobili, del parcheggio autoveicoli e della
viabilità di accesso dell'aeroporto regionale “Corrado Gex” di Aosta Saint Christophe.
Il disciplinare di gara prevedeva, tra i criteri di aggiudicazione e di attribuzione dei punteggi,
anche quello della valutazione di proposte di varianti e migliorative. Con l'aggiudicazione
definitiva, la stazione appaltante approvava l'operato della Commissione Giudicatrice che aveva
attribuito un coefficiente di 25,250 a tutte le migliorie proposte da Orioncostruzioni Spa,
aggiudicataria, con la conseguenza che tali migliorie sono da considerare tutte integralmente
accettate, agli effetti contrattuali da parte della stazione appaltante.
Diversa è stata invece la determinazione della medesima stazione appaltante che ha ritenuto,
dopo l'aggiudicazione definitiva, di poter decidere quali migliorie, tra quelle presentate in sede di
gara, accettare e quali respingere. In conseguenza, si è svolto un lungo ed oneroso confronto tra
S.A., appaltatore e gli studi tecnici incaricati della progettazione esecutiva e, a seguito di tale
confronto, l'impresa appaltatrice, con spirito collaborativo, assecondava le richieste della
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 106 di 217
committenza che aveva indicato quali migliorie, tra quelle presentate in sede di gara, avrebbero
potuto essere eseguite.
Al termine di questa analisi, delle 112 migliorie presentate, solo 38 sono state ritenute eseguibili
e sono state riportate in un elenco allegato al contratto di appalto. Non vi è alcun dubbio che
quanto accaduto ha comportato la perdita di un considerevole lasso di tempo ed ha generato un
disequilibrio tecnico – economico dell'appalto con la conseguenza che l'appaltatore è stato
costretto a rivedere e ripianificare tutta la propria organizzazione con indubbio aggravio di oneri
sia temporali che economici.
A causa dei fatti e degli accadimenti innanzi riportati, non addebitabili in alcun modo all’impresa
appaltatrice e che hanno ostacolato e ritardato l’andamento dei lavori causando maggiori costi
ed oneri, l’impresa medesima ha formulato rituali riserve sugli atti di gestione del contratto e
contabili.
Le riserve, numerate progressivamente da 1 a 9 riguardano:
riserva n. 1: onerosità per stravolgimento offerta,
riserva n. 2: lavori eseguiti non contabilizzati (tale riserva deve ritenersi decaduta
automaticamente in quanto la committente ha provveduto a liquidare l’importo richiesto),
riserva n. 3: onerosità per anomalo andamento dei lavori,
riserva n. 4: oneri per verifiche tecniche,
riserva n. 5: maggiori oneri per viabilità di cantiere,
riserva n. 6: oneri per lievitazione dei prezzi,
riserva n. 7: maggiori oneri per sottoproduzione a causa della sospensione parziale in essere,
riserva n. 8: maggiori oneri per manutenzione delle opere,
riserva n. 9: maggiori oneri per lavorazioni frammentarie.
L’ammontare economico complessivo delle riserve è pari ad Euro 5.599.704,90”.
La scrivente ritiene molto arduo riuscire ad incassare tale somma in quanto, anche se si
risultasse vittoriosi in causa, rimarrebbe il problema della solvibilità del creditore, non nota alla
scrivente.
In ogni caso si rinvia anche alle considerazioni espresse nel paragrafo relativo allo scioglimento
dei contratti dove si parla delle difficoltà poste dalla stazione appaltante al riconoscimento del
SIL e dei SAL.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 107 di 217
Si ritiene corretto non considerare nessun attivo realizzabile.
Azienda ospedaliera di Reggio Emilia:
tra le rimanenze per lavori in corso esposte in piano compaiono una serie di riserve relative
all’Ospedale Santa Maria. In relazione allo stesso appalto viene evidenziata, ma non considerata
tra l’attivo un’ulteriore somma di € 3.035.644.
Si precisa peraltro che la riserva di cui Orion ha chiesto il riconoscimento è in totale pari ad €
43.000.000, ma, nel momento in cui la stessa è stata presentata alla stazione appaltante
quest’ultima ho apposto diniego al suo riconoscimento.
La scrivente, in considerazione dell’importo totale rappresentato dalla riserva in questione ha
richiesto, anche per il tramite del perito nominato dalla procedura, che venisse fissato un
incontro con la stazione appaltante per poterla direttamente intervistare per verificare la
disponibilità al pagamento e, nel caso, in quali termini. Nonostante le ripetute richiesta tale
incontro non è mai stato organizzato.
Per questo motivo e in considerazione dell’importo significativo della stessa, la scrivente ritiene
corretto valorizzare quanto indicato in piano tra le rimanenze per i lavori in corso e non
considerare alcun attivo per quanto riguarda l’ulteriore parte indicata (non considerata tra
l’attivo).
USL di Reggio Emilia (ospedale di Scandiano):
anche tale riserva viene menzionata in piano, ma non considerata tra l’attivo realizzabile. La
scrivente ritiene corretta la mancata valorizzazione in quanto, da un incontro con la stazione
appaltante e Orion, al quale ha assistito anche il perito nominato dalla procedura, si è venuti a
conoscenza del fatto che la SA aveva alcune contestazioni da avanzare che avrebbero generato
penali. La SA ha proposto di azzerare la riserva tramite compensazioni con le penali che
potrebbero essere richieste ad Orion. Questo permetterebbe alla ricorrente di incassare senza
ulteriori dilazioni il SIL maturato.
><
Per quanto riguarda il recupero delle riserve si precisa che il contratto di affitto di Ramo di
azienda recita, al punto 4.1, “rientrano tra i crediti che rimangono in favore di Orion i Crediti da
Riserve. Per tali ultimi crediti tuttavia Orion conferisce mandato all’affittuaria di procedere alla
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 108 di 217
loro determinazione anche nei confronti dei relativi debitori, provvedendo, previa approvazione
scritta della Concedente, alla loro liquidazione con i debitori, alla definizione delle modalità e dei
termini di loro pagamento e, salvo diversa istruzione scritta, di Orion relativa all’accredito
direttamente in suo favore, al loro incasso nei confronti di ciascun debitore interessato, con
obbligo dell’affittuaria sia di tenere costantemente informata Orion sugli sviluppi relativi alla
loro liquidazione e definizione delle modalità e termini di pagamento, sia, ove l’Affittuaria operi
quale mandataria per l’incasso, di ritrasferire ad Orion quanto incassato a fronte degli stessi
crediti da riserva nei 60 giorni successivi la data in cui l’importo relativo sia pervenuto nella sua
disponibilità.”
Dopo specifica domanda della sottoscritta inoltrata a Siteco quest’ultima ha comunicato, in data
30 maggio 2013, quanto segue: “Per quanto attiene le riserve individuate nel contratto di affitto
– all.3.2 – vi comunichiamo che non si sono avverate le condizioni per la loro definitiva
maturazione. Stiamo predisponendo le necessarie azioni di sollecitazione della controparte.”
><
Penali: le penali, indicate negli stati di consistenza in contraddittorio, sono state riviste al
ribasso, rispetto ai primi consegnati, e determinate presuntivamente in € 5.449.781,96. La
rideterminazione è stata opportuna in quanto sono stati raggiunti accordi con numerose stazioni
appaltanti circa proroghe sui cronoprogrammi, per tenere in debita considerazione la modifica
normativa già citata che consente l’interruzione dei lavori (senza che ciò comporti ritardi nei
lavori) nel caso in cui l’importo dei certificati emessi non ancora incassati superi il 15%
dell’importo netto contrattuale e le consegne parziali delle opera già avvenute e perciò non più
passibili di sanzioni.
Si è potuto così prudenzialmente considerare, in diminuzione del valore delle rimanenze di
lavori in corso, l’importo delle penali rideterminate come consegnate con documento giurato
dal perito in data 4 settembre 2013 e sottoscritto sia da Orion che da Siteco in sostituzione di
quanto precedentemente consegnato.
L’effettivo pagamento dovrà ovviamente avvenire solamente qualora la stazione appaltante ne
faccia effettivamente richiesta e che i ritardi dipendano dall’attività svolta da Orion prima
dell’inizio del contratto di affitto con Siteco.
Per la verifica che i dati consegnati fossero aderenti alla realtà la scrivente ha richiesto anche
che le venissero consegnati i dati per l’analisi dell’andamento storico delle penali.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 109 di 217
La verifica è stata condotta sui dati dal 2001 al 2012, importo delle penali comminate per anno
è stato rapportato al relativo valore della produzione (monte lavori dell’anno) determinando
così una percentuale media pari allo 0,20%. Le penali determinate in contraddittorio (come
detto pari a € 5.449.781,96) rappresentano circa il 4% del monte lavori relativo solamente al
settore edile (quello nel quale storicamente si manifestano più facilmente) e circa il 2% del
monte lavori complessivo (compreso quindi anche il settore infrastrutture).
In base a quest’analisi è plausibile pensare che le penali saranno più elevate degli anni
precedenti a causa delle difficoltà riscontrate nell’attività che hanno indotto la ricorrente alla
presentazione del ricorso per concordato, ma si ritiene che la misura indicata in contraddittorio
sia la massima applicabile anche in considerazione della statistica relativa agli anni precedenti.
><
Il valore delle rimanenze per lavori in corso è stato quindi determinato prudenzialmente
prendendo come base di riferimento, per gli appalti rientranti nel contratto di affitto di ramo
d’azienda, il valore indicato in contraddittorio o quello eventualmente aggiornato come
comunicato al CG. Per quelli non rientranti nel perimetro dell’affitto la scrivente ritiene corretto
considerare i propri valori in quanto la differenza è dovuta all’azzeramento dei SIL riguardanti
l’appalto dell’Aeroporto di Aosta, a quello riguardante l’Ospedale di Legnano e a quello
dell’Ospedale di Belluno.
La situazione, al netto degli acconti già fatturati ai clienti che saranno evidenziati al successivo §
8.1.4.4, può essere schematizzata nel modo che segue:
valore contraddittorio Orion/ Siteco
valore CG
valore bilancio Orion
valore piano 7.11
Appalti in affitto di
ramo
27.626.283,40
27.711.583,91
27.487.261,80
25.952.902,00
Appalti non in
affitto di ramo
5.358.653,57
6.280.575,23
8.645.896,00
TOTALI
27.626.283,40
33.070.237,48
33.767.837,03
34.598.798,00
Resta da considerare il Fondo svalutazione e rischi cantieri per € 500.000 e le penali, come già
descritte, in base al ricalcolo, al ribasso, della scrivente.
Importo Rimanenze di lavori in corso
Fondo svalutazione e rischi
Fondo penali indicate in contraddittorio
Valore netto
Valore Piano
34.598.798,00
0,00 0,00 -
Valore CG
33.070.237,48
500.000,00
5.449.781,96
34.598.798,00
27.120.455,52
Per una precisa analisi dei cantieri si rinvia agli allegati 5, 6 e 7.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 110 di 217
8.1.4.2 Rimanenze di materie prime e di consumo
Quale perito, per la valutazione di rito da parte della procedura delle rimanenze di materie
prime e di consumo, è stato nominato il Geom. Masia.
La determinazione dei valori per quanto riguarda la commessa 50727 (Acquedotto Pozzi
Mortizza Piacenza) è stata fatta sulla scorta d'inventario fisico di quanto presente in loco.
Il perito nominato inoltre afferma che, pur non essendo stato fatto un puntuale inventario
fisico, è da ritenersi attendibile la consistenza delle rimanenze del magazzino della
Bernolda , verificate in occasione di un sopralluogo, eseguito con il CG, e quindi valorizzabili in €
3.763,03.
Per quanto attiene alle commesse 55519, 57315, 57701, che prevedono rimanenze per un totale
complessivo di € 52.473,84, pur non essendo stato fatto per le stesse un inventario fisico per
contenere i costi (data la distanza dei cantieri) ed essendo il valore per ciascuna commessa
tutto sommato modesto, si ritiene che tali importi siano attendibili stante il minimo
scostamento rilevato tra la contabilità e l'inventario fisico fatto per il cantiere di Piacenza.
Si riportano quindi nella tabella che segue le valorizzazioni complete eseguite dal perito:
VALORE CG
Descrizione
Valore Piano
3.3.2013
Magazzino Corte tegge
237.650,01 208.388,55
Magazzino Bernolda
3.763,03
3.763,03
Materiali a piè d'opera commessa 50727
248.349,68 247.795,59
Materiali a piè d'opera commessa 55519
21.438,00
21.438,00
Materiali a piè d'opera commessa 57315
13.552,38
13.552,38
Materiali a piè d'opera commessa 57701
17.483,46
17.483,46
Totale rimanenze materie prime e di consumo
542.236,56 512.421,01
8.1.4.3 Caparre
Sono state qui indicate due caparre versate, per conto del comune di Pomarance (PI), per
l’acquisto di alcuni terreni.
Orion doveva realizzare, gestire e sfruttare impianti di teleriscaldamento a vapore geotermico
nel sopracitato comune.
La prima caparra, pari ad € 15.000, è stata versata per una futura cessione di immobili di due
residenti di Pomarance al comune al fine di evitare l’esproprio, la seconda, pari ad € 10.329, che
come la prima risale al 2002, versata per futuro acquisto di un terreno con costituzione di
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 111 di 217
servitù volontaria per il passaggio di gasdotto.
In piano, e l’attestatore ne conferma la corretta valutazione, tali caparre sono state
completamente svalutate.
La scrivente ritiene corretto non considerare alcun attivo realizzabile relativamente a tale voce.
Valore contabile
Valore Piano
al 7.11.2012
25.329,00
0,00
25.329,00
0,00
Descrizione
Caparre
Totale caparre
VALORE CG
0,00
0,00
8.1.4.4 Acconti fatturati a clienti
Si riporta di seguito lo schema degli acconti ricevuti aggiornato al 3.3
Descrizione
Valore piano
CLI. CCC - SOCIETA'COOPERATIVA
CLI. AZIENDA U.S.L. REGGIO E.
CLI. UNICREDIT R. ESTATE SCPA
CLI. COVECO COOP. SPA
CLI. AZ. OSPEDALIERA LEGNANO
CLI. AVDA S.P.A.
CLI. UNIVERSITA' STUDI TRIESTE
CLI. MEISSA S.R.L.
CLI. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CLI. AES TORINO SPA
CLI. ENIA REGGIO EMILIA SRL
CLI. BAIA DEL RE S.P.A.
CLI. ARCISPEDALE S.MARIA NUOVA
CLI. AZ. ULSS N. 1 BELLUNO
CLI. MULTISERVIZI SPA
CLI. REG.AUT.DELLA VAL D'AOSTA
CLI. CONS.UNIT.TORRINO MEZ.
CLI. UNICREDIT S.P.A.
CLI. UNICREDIT S.C.P.A.
CLI. S.M.A.T. SPA
CLI. UNICREDIT B. P. SCPA
CLI. MINISTERO DELLA DIFESA
TOTALE ACCONTI RICEVUTI DA CLIENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valori contabili al
3.3.2013
188.975.247,75
16.799.952,81
10.222.051,30
10.132.667,01
6.624.240,37
3.202.493,00
2.763.605,00
0,00
2.513.800,00
2.172.399,01
1.724.161,46
1.363.583,84
1.143.954,25
944.388,61
1.106.332,17
579.709,58
445.261,50
400.548,21
185.000,00
167.647,33
31.363,64
117.597,00
251.616.003,84
Cessioni/compensazioni
Rettifiche CG
-188.975.247,75
-16.799.952,81
-10.222.051,30
-10.069.231,84
-6.624.240,37
-3.202.493,00
-2.763.605,00
0,00
-2.513.800,00
-2.172.399,01
-1.724.161,46
-1.363.583,84
-1.143.954,25
-944.388,61
-1.106.332,17
-579.709,58
-445.261,50
-400.548,21
-185.000,00
-167.647,33
-31.363,64
-117.597,00
-251.552.568,67
Valore CG
0,00
0,00
0,00
-63.435,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-63.435,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Si evidenzia che gli acconti ricevuti da clienti (che rappresentano un minor attivo realizzabile)
alla data del 3.3.2013 sono aumentati rispetto al 7.11.2012; tale importo è stato considerato in
diminuzione dell’attivo realizzabile (Rimanenze in corso di lavori).
Complessivamente la società ha ricevuto acconti per €. 251.552.568,67 a fronte dei lavori in
corso.
La rettifica evidenziata dallo scrivente CG riguarda un appalto (n. commessa 45060 – Conca di
navigazione Valdarno) per il quale la società dopo aver emesso fattura per il SAL ha ricevuto
lettera di revoca dall’affidamento dei lavori in cui viene indicato dalla stazione appaltante
l’importo che sarà riconosciuto quale SAL n.8 pari ad € 10.069.232, la differenza rispetto a
quanto già fatturato, pari ad € 63.435,17, deve quindi essere stornata in quanto non
riconosciuta.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 112 di 217
8.1.5 Crediti
Come nel piano anche nella presente relazione i crediti comprendono quelli verso clienti, quelli
nei confronti dell’erario e i crediti diversi.
8.1.5.1 Crediti verso clienti
Il saldo clienti esposto in piano al 7.11.2012 ammonta a € 17.542.835,46 ed è composto da:
Descrizione
CREDITI VS CLIENTI
CLIENTI IVA DIFFERITA
CREDITI VS CLIENTI EX FINSIRIO
CLIENTI FT DA EMETTERE
CREDITI COMMERCIALI VS CLIENTI
CLIENTI FATTORIZZATI
STORNO F.DI SVAL CREDITI
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI
Valori contabili al
07.11.2012
21.688.815,34
1.292.393,28
280.692,13
8.527.715,29
1.178.136,43
15.954.754,23
-2.665.162,83
46.257.343,87
Rettifiche
-1.375.785,14
-202.831,69
-280.692,13
-715.840,94
-890.455,46
0,00
2.668.848,58
-796.756,78
Cessioni /
compensazioni
-10.061.261,52
0,00
0,00
-2.891.972,78
-81.577,02
-14.882.940,31
Valore piano
10.251.768,68
1.089.561,59
0,00
4.919.901,57
206.103,95
1.071.813,92
3.685,75
-27.917.751,63 17.542.835,46
Nello specifico la suddivisione è così rappresentata:
Crediti verso clienti: sono i crediti nei confronti delle stazioni appaltanti e del CCC, quest
ultimo quale assegnatario della maggior parte delle commesse la cui esecuzione è stata
affidata ad Orion;
Crediti IVA differita: è il credito IVA relativo alle fatture emesse ad enti pubblici;
Crediti vs clienti ex FINSIRIO: sono i crediti vantati dalla vecchia società FINSIRIO
(incorporata); tale società svolgeva attività finanziaria rivolta principalmente ad imprese del
“gruppo Orion” e gestiva vecchi crediti riferibili alla ex Divisione Meccanica – giostre;
Crediti per fatture da emettere: tale voce comprende gli stanziamenti relativi lavori eseguiti
e non ancora fatturati alle varie stazioni appaltanti o direttamente o per il tramite
principalmente del CCC, in quest ultimo caso Orion è assegnataria delle commesse acquisite
dal consorzio;
Clienti fattorizzati: in questa categoria sono raggruppati i crediti verso clienti che sono
oggetto di contratti di factoring.
Al fine di una maggiore analisi della voce “Crediti verso Clienti” si è proceduto al necessario
aggiornamento della stessa alla data del 3.3.2013 i cui dati sono riepilogati nella tabella
sottostante (al lordo di rettifiche e/o compensazioni di cui si tratterà nel proseguo):
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 113 di 217
Descrizione
Valori contabili Svalutazioni/R
Cessioni /
al 3.3.2013
ettifiche
compensazioni
CREDITI VS CLIENTI
21.341.038,00
CLIENTI IVA DIFFERITA
1.005.198,08
CREDITI VS CLIENTI EX FINSIRIO
280.692,13
CLIENTI FT DA EMETTERE
8.344.101,71
CREDITI COMMERCIALI VS CLIENTI
1.178.136,43
TOTALE SVALUTAZIONE CREDITI
CLIENTI FATTORIZZATI
15.554.880,73
STORNO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SOCIETA'
- 9.583.030,89
NOTE DI CREDITO DA EMETTERE
40.119,43
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI
38.080.896,76
- 1.386.456,66 - 12.711.574,60
- 199.278,36
- 280.692,13
- 1.224.804,05 115.073,38
- 890.455,46 64.256,20
- 3.981.686,66
- 15.128.583,78
9.586.716,64
40.119,43
5.645.149,41 - 28.019.487,96
Valore CG
7.243.006,74
805.919,72
7.004.224,28
223.424,77
426.296,95
15.706.558,21
I crediti vengono generalmente esposti in bilancio al valore di presunto realizzo determinato dal
valore nominale del credito al netto di rettifiche, quali perdite per inesigibilità, rettifiche di
fatturazione, abbuoni, interessi non maturati e altre cause di minor realizzo.
Per considerare tali rettifiche il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato,
tramite un fondo appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono essere
ragionevolmente previste.
Il fondo deve essere sufficiente per coprire:
•
le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi;
•
le perdite per situazioni di inesigibilità temute o latenti.
Lo stanziamento al fondo svalutazione crediti deve avvenire tramite: l’analisi dei singoli crediti in
base alla determinazione delle perdite per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi;
la stima delle ulteriori perdite presunte; la valutazione dell’andamento degli indici di anzianità
dei crediti scaduti rispetto agli esercizi precedenti; le condizioni economiche generali, di settore
e di rischio Paese.
Clienti
Il saldo esposto in contabilità al 7.11.2012 e al 3.3.2012 è stato verificato anche mediante le
richieste, tramite circolarizzazione, di conferma al debitore del saldo risultante. Per i crediti per i
quali non si è ricevuta risposta, si è proceduto tramite verifica alternativa, cioè quella che
considera l’incasso successivo e tramite riscontro della documentazione disponibile presso la
società.
I risultati dell’attività di circolarizzazione sono i seguenti:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 114 di 217
RISPOSTE
Importi
%
in accordo
7.115.312
15,82%
riconciliate
33.747.848
75,04%
procedure alternative
4.110.288
9,14%
Totale circolarizzato
44.973.448
100,00%
Le lettere di richiesta di conferma dei saldi sia al 7.11.2012 che al 3.3.2013 sono state spedite a
tutti i clienti selezionati in data 6.5.2013.
Crediti per fatture da emettere
E’ stato verificato il corretto stanziamento e la movimentazione delle fatture da emettere sia alla
data del 7.11.2012 che al 3.3.2013; inoltre è stata analizzata la composizione dello stesso saldo
al 31.12.2012. Dei maggiori stanziamenti in significatività economica è stata verificata l’effettiva
esistenza, correttezza, inerenza e competenza. Dall’analisi è emerso che nel piano concordatario
è stata compensato un credito di CCPL sc per € 2.363.032 con posizione a debito e comprese in
fondo rischi. Sulla base della verifica sotto riportata, circa l’operazione compensativa, si è
ritenuto corretto non considerarla e di indicare il credito nei confronti di CCPL sc in € 2.070.487,
cioè la somma che risulta dalla compensazione con valori non compresi in fondi rischi.
Compensazione crediti con CCPL sc:
La società espone in bilancio al 7.11, €. 2.363.032 di crediti nei confronti di CCPL sc al conto
denominato “crediti verso clienti per fatture da emettere” (FDE), ed €. 91.220 al conto
denominato “crediti verso clienti a breve”:
Descrizione
CCPL S.C. FDE
CCPL S.C.
Valori contabili
2.363.032,39
91.219,55
2.454.251,94
Rettifiche
0
-91.219,55
-91.219,55
Cessioni /
compensazioni
-2.363.032,39
Valore CG
-2.363.032,39
0
0
0
Il Conto Fatture da emettere (FDE), di totali € 2.363.032, è composto principalmente dalle
seguenti voci:
-
€. 114.112 per saldo fatture da emettere al 31.12.2011, ad oggi non ancora emesse;
-
€. 1.233.091 per cessione di credito nei confronti di Podere Boiardo a CCPL sc
(contropartita: “fatture da emettere Podere Boiardo”; tutto il saldo è riferito a fatture da
emettere di esercizi precedenti);
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 115 di 217
-
€. 775.747 per cessione credito verso CONSCOOP a CCPL sc (contropartita: “fatture da
emettere Consocoop”; tutto il saldo è riferito a fatture da emettere relative ad esercizi
precedenti);
-
€. 240.000 per cessione credito nei confronti di Baia del Re alla stessa CCPL sc
(contropartita: “fatture da emettere Baia del RE”; tutto il saldo è riferito a fatture da
emettere di esercizi precedenti);
Il conto di credito “crediti verso clienti a breve”, ha un saldo di €. 91.220.
Il piano e l'attestazione compensano l’importo di €. 2.363.032; a tal fine si riporta quanto
indicato in attestazione: “CCPL SC (per € 2.454.252) il credito è stato svalutato per €. 91.220 in
quanto già svalutato nel bilancio (attraverso il relativo fondo svalutazione qui azzerato) in
ragione di contestazioni sulla prestazione mentre per l'importo di €. 2.363.032 è stato
compensato per posizioni a debito.”
Tali posizioni a debito sono quelle sopra descritte, sorte grazie alla cessione di vari crediti.
Le compensazioni sono effettuate nel piano con i seguenti conti di debito verso CCPL SC:
Descrizione
FOR. CCPL S.C.
FOR. CCPL S.C.
FOR. CCPL S.C.
-
Valori contabili
-155.129,49
-78.963,34
-1.707,15
-235.799,98
Rettifiche
0
Cessioni /
compensazioni
155.129,49
47.541,80 1.707,15
204.378,44
Valore CG
31.421,54
-31.421,54
Il conto, di debito verso CCPL SC è originato per €. 270.583 da cessione di credito da
GESTA e chiuso per €. 115.454 a “saldo” della fattura 1087/12 di cessione della
Partecipazione CCPL SPA; il residuo di è 155.149 è compensato nel piano con il credito
verso CCPL SC;
-
Il conto in oggetto è quello ordinario movimentato dai rapporti commerciali ed è
alimentato, nel corso del 2011, dalle movimentazioni ordinarie. Tale posta subisce una
forte riduzione nel corso dell'esercizio 2012 per effetto della compensazione sulla già
citata fattura 1087/12; l'importo residuale non compensato è aperto “per differenza”
rispetto alle compensazioni di debito credito qui analizzate;
-
€. 1.707 sono relativi a fatture da ricevere;
La società ha inoltre correttamente effettuato compensazione sul saldo note di credito da
emettere:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 116 di 217
Descrizione
CLI. CCPL S.C. NCE
Valori contabili
-56.744,95
-56.744,95
Rettifiche
0
Cessioni /
compensazioni
56.744,95
56.744,95
Valore CG
0
0
L’importo di € 56.745 (riferito alle note di credito da emettere) sommato ai € 204.378 (riportati
nella precedente tabella) portano il saldo dei debiti compensati ad € 261.123.
Per quanto riguarda i restanti € 2.101.909 (generati dalla differenza tra € 2.363.032 ed €
261.123), si evidenzia come il piano concordatario preveda la compensazione di tale importo
tramite l’utilizzo del “fondo stima cause passive chirografarie” (si veda a tal proposito il paragrafo
8.2.4.10). La somma di € 2.101.909 rappresenterebbe la quota parte Orion di possibile
soccombenza nel ricorso contro il lodo la cui controparte è Autostrade del Brennero.
Ad avvisto della scrivente la compensazione proposta in piano, come sopra descritta, non deve
essere effettuata per le motivazioni che di seguito si espongono: le clausole relative al
pagamento del prezzo delle cessioni sopra descritte (relative a Podere Boiardo, Conscoop e Baia
del Re) appaiono singolarmente ed ingiustificatamente onerose per Orion (perché differiscono il
pagamento
del
prezzo
ad
un
momento
futuro
non
individuabile
anche
solo
approssimativamente, stante tra l’altro la ben concreta possibilità che la controversia non si
esaurisca con la causa di appello attualmente in corso, il che comunque comporta la perdita
degli interessi, anche solo legali, dal momento della cessione a quello del pagamento) e
comunque sotto diversi profili contestabili.
Viene infatti detto che “il pagamento del prezzo sarà trattenuto, a titolo cauzionale e di
garanzia, dal Cessionario fino all’esito definitivo e favorevole della controversia”, da individuarsi
nella “vertenza giudiziale [di CCPL] con Autostrade del Brennero relativamente all’impugnazione
del Lodo arbitrale inerente l’esecuzione dei lavori di costruzione del collegamento tra la stazione
autostradale di Reggiolo-Rolo e strada “Cattanea”, i cui lavori furono eseguiti da Orion s.c. e da
Cooperativa Muratori di Reggiolo s.c. al 50% cadauna”.
Ora, sotto il profilo formale, non è affatto chiaro in cosa precisamente possa consistere un esito
“favorevole” per CCPL di questa controversia, visto che in sede arbitrale Autostrade del
Brennero e CCPL avevano reciprocamente formulato tutta una serie di contestazioni e domande,
e non è affatto chiaro che cosa avverrebbe nel caso in cui (solo) alcune della domande respinte
in sede di lodo venissero accolte in sede di appello e/o successivamente. In altri termini, non è
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 117 di 217
affatto individuato con la dovuta esattezza l’evento futuro dal quale potrebbe dipendere lo
sblocco dei pagamento dovuti da CCPL.
Nemmeno viene poi precisato cosa accadrebbe nel caso in cui la controversia dovesse dare esito
non “favorevole” a CCPL, quale che sia il significato da attribuire a questa espressione: pare
invero eccessivo affermare che, in tale ipotesi, nulla sarebbe dovuto da CCPL ad Orion, specie
nel caso in cui l’esito della causa dovesse risulta sfavorevole a CCPL solo per aspetti marginali o
comunque di entità economica molto inferiore al prezzo che CCPL si è impegnata a pagare.
Per tali motivi, la clausola in questione pare possa essere giudicata nulla per assoluta
indeterminabilità dell’oggetto ex art. 1346 c.c.
Inoltre, l’esito “definitivo e favorevole” della controversia potrebbe esservi all’esito della causa
di appello attualmente in corso, ovvero anche all’esito del successivo ipotetico giudizio di
Cassazione, od anche in ulteriori ipotetiche fasi (a seguito di cassazione con rinvio, ad esempio).
Ipotizzando un esito sfavorevole per CCPL della causa di appello, la relativa sentenza potrebbe
diventare definitiva a causa di un atteggiamento passivo da parte di CCPL. O, ancora, CCPL
potrebbe in qualsiasi momento decidere di definire transattivamente la vertenza in corso, il che
però non comporterebbe l’ottenimento dell’esito “definitivo e favorevole” della controversia. In
tali ipotesi, meramente esemplificative, l’insorgere dell’obbligo di pagamento del dovuto da
parte di CCPL verrebbe a dipendere dalla volontà e comunque dal comportamento della stessa
CCPL, e quindi la clausola in esame incorrerebbe nell’ulteriore profilo di nullità di cui all’art. 1355
c.c.
A parte i rilievi puramente formali, però, la vera ragion d’essere della clausola è esplicitata non
già dal contratto di cessione del credito, quanto piuttosto dalla domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo, ove si postula la compensazione tra i crediti di Orion
derivanti da tale cessione ed un controcredito di CCPL verso Orion.
Ma tale controcredito allo stato non sussiste, e potrebbe in ipotesi venire ad esistenza non già
a seguito dell’ipotetico esito sfavorevole per CCPL della causa oggi in corso, quanto piuttosto
all’esito della successiva controversia che CCPL potrebbe, a seguito di tale esito, instaurare
contro Orion in base ad una (ipotetica) responsabilità di quest'ultima, di imprecisato
fondamento.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 118 di 217
Allo stato attuale, quindi, non sussistendo alcun elemento in base al quale affermare che esista
o possa esistere debito alcuno di Orion verso CCPL, pare del tutto fuori luogo affermare od
anche solo ipotizzare la compensazione del debito di CCPL verso Orion (la cui esistenza è
indiscutibile) con un credito di CCPL verso Orion la cui esistenza è tutta da dimostrare.
Si osserva inoltre che, quando anche si volesse in ipotesi ritenere sussistente questo credito di
CCPL verso Orion, la compensazione non potrebbe comunque operare se non entro i limiti di cui
all'art. 56, 2° co. L.F. (richiamato dall'art. 169 L.F.), il che comunque escluderebbe la possibilità di
compensazione per quanto riguarda i crediti ceduti da Orion a CCPL e non scaduti al momento
della cessione.
La situazione che la scrivente evidenzia nella presente relazione è la seguente:
Attivo:
Descrizione
CLI. CCPL S.C. FDE
CLI. CCPL S.C.
Cessioni /
Valori contabili
Rettifiche
compensazioni
2.363.032,39
- 292.544,93
91.219,55 - 91.219,55
2.454.251,94 - 91.219,55 292.544,93
Valore CG
2.070.487,46
2.070.487,46
Passivo:
Descrizione
FOR. CCPL S.C.
FOR. CCPL S.C.
FOR. CCPL S.C.
Descrizione
CLI. CCPL S.C. NCE
Valori contabili
155.129,49
78.963,34
1.707,15
235.799,98
Rettifiche
Valori contabili
56.744,95
- 56.744,95
Rettifiche
-
Cessioni /
compensazioni
155.129,49
78.963,34
1.707,15
235.799,98
-
Cessioni /
compensazioni
56.744,95
56.744,95
Valore CG
-
Valore CG
-
Di conseguenza il fondo rischi cause chirografarie deve recepire tale mancata compensazione
indicando € 2.101.909 quale rischio per la causa contro Autostrade del Brennero (tale rettifica è
indicata al § 8.2.4.10).
><
Clienti note di credito da emettere
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 119 di 217
E’ stata verificata la corretta movimentazione del conto al 7.11.2012 e al 3.3.2013. Sono state
verificate le operazioni del periodo immediatamente successivo al 7.11.2012 e al 3.3.2013,
constatando che gli stanziamenti fossero stati detratti dai saldi a credito di riferimento.
Dei maggiori stanziamenti in significatività economica ne è stata verificata l’effettiva esistenza,
correttezza, inerenza e competenza
Fondo svalutazione crediti
Il fondo accantonato dalla società nel bilancio al 7.11.2012 è pari a €. 2.665.162,83, più
precisamente è così composto:
FONDO SVALUT.NE CREDITI ART.71
FONDO SVAL.NE CREDITI TASSATI
414.515,52
2.250.647,31
Al 3.3.2013 è pari a € 9.586.716,64 e precisamente:
FONDO SVALUT.NE CREDITI ART.71
FONDO SVAL.NE CREDITI TASSATI
614.515,52
8.972.201,12
Il fondo di svalutazione crediti, ai fini del piano concordatario, è stato azzerato in ragione
dell’esame analitico delle varie posizioni.
La scrivente ha effettuato una propria analisi sulla base “dell’anzianità” dei crediti (ageing
analysis), delle posizioni di rischio, di quelle problematiche e quelle presso i legali, al fine di
determinare la congruità delle rettifiche appostate nel piano concordatario.
Si espone la “ageing analysis” effettuata dalla scrivente al 7.11.2012, non differisce rispetto a
quella al 3.3.2013 in quanto la composizione dei crediti è essenzialmente la stessa non avendo
avuto molta movimentazione.
CLASSI DI SCADUTO
a) inferiore a 3
b) 3 – 4
c) 4 – 6
d) 6 – 12
e) 12 -24
f) 18 – 24
g) 24 – 36
h) 36 – 60
i) oltre 60
IMPORTO
18.855.984
1.139.724
3.715.558
6.753.633
2.860.844
1.955.389
4.698.620
1.599.240
3.394.458
Totale complessivo
44.973.449
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 120 di 217
E’ stata effettuata anche un’analisi specifica dei crediti effettuando colloqui con il personale
addetto al recupero crediti determinando così una svalutazione specifica di € 3.890.054,30.
Per i crediti non singolarmente verificati è stata determinata una svalutazione generica sulla
base del seguente metodo:
CLASSI DI SCADUTO
a) inferiore a 3 mesi
b) 3 – 4 mesi
c) 4 – 6 mesi
d) 6 – 12 mesi
e) 12 -24 mesi
f) 18 – 24 mesi
g) 24 – 36 mesi
h) 36 – 60 mesi
i) oltre 60 mesi
% SVAL.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
80%
100%
100%
La svalutazione generica calcolata è così pari ad € 91.632,36.
La svalutazione crediti totale al 3.3.2013 è pari ad € 3.981.686,66.
Compensazioni
Sulla base delle risposte pervenute grazie all’attività di circolarizzazione, dalle precisazioni di
credito (ricevute dai creditori) e dall’analisi della contabilità, è stato possibile procedere alla
verifica della corrispondenza dei saldi debitori/creditori compensati ed evidenziati nella colonna
cessioni/compensazioni del piano. Occorre precisare infatti che, per tenere conto di
compensazioni con posizioni debitorie, è stato ridotto il saldo attivo/passivo nei confronti del
medesimo cliente/fornitore; inoltre sono state considerate le cessioni di crediti a società
finanziarie e istituti di credito notificate al debitore antecedentemente alla presentazione del
piano (per un identico importo si è ridotto il passivo verso il soggetto acquirente del credito).
Tali crediti sono indicati nella categoria “Clienti fattorizzati”.
Il totale delle cessioni/compensazioni al 3.3.2013 è pari ad € 28.019.487,96.
Nella tabella che segue si riepiloga il risultato cui la scrivente è pervenuta circa i crediti in base
alle metodologie appena descritte:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 121 di 217
Descrizione
CREDITI VS CLIENTI
CLIENTI IVA DIFFERITA
CREDITI VS CLIENTI EX FINSIRIO
CLIENTI FT DA EMETTERE
CREDITI COMMERCIALI VS CLIENTI
Valori contabili al
3.3.2013
Svalutazioni/Rettifiche
Cessioni /
compensazioni
Valore CG
21.341.038,00
-1.386.456,66
-12.711.574,60
7.243.006,74
1.005.198,08
-199.278,36
0,00
805.919,72
280.692,13
-280.692,13
0,00
0,00
8.344.101,71
-1.224.804,05
-115.073,38
7.004.224,28
-890.455,46
-64.256,20
223.424,77
-15.128.583,78
426.296,95
0,00
0,00
1.178.136,43
TOTALE SVALUTAZIONE CREDITI
-3.981.686,66
CLIENTI FATTORIZZATI
15.554.880,73
0,00
STORNO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SOCIETA'
-9.583.030,89
9.586.716,64
NOTE DI CREDITO DA EMETTERE
(40.119,43)
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI
38.080.896,76
0,00
40.119,43
5.645.149,41
-28.019.487,96 15.706.558,21
Si precisa che il principale debitore è il CCC – Consorzio cooperative costruzioni – con il quale è
stato riconciliata la posizione contabile.
La maggior parte degli appalti che erano eseguiti dalla ricorrente erano in affidamento dal CCC.
In pratica il consorzio partecipava alla gara, si aggiudicava l’appalto e ne affidava l’esecuzione ad
un consorziato, nel caso di specie Orion. Come indicato in ricorso infatti CCC è il principale
partner economico di Orion. Quanto appena affermato è confermato dal fatto che i crediti nei
confronti del CCC rappresentano circa il 50% del totale dei crediti al 7 novembre e il 39% al 3
marzo, percentuali calcolate al netto delle compensazioni con i debiti ante deposito del
concordato preventivo.
Come puntualmente evidenziato in ricorso, i rapporti tra CCC ed Orion sono regolati dallo
Statuto e dai regolamenti consortili approvati dall’assemblea di CCC (“Regolamento disciplinante
l’assegnazione e l’esecuzione di Contratti” e il “Regolamento Finanziario”). In particolare viene
precisato cosa si intende per “Credito del Consorzio” e “ Credito dell’Assegnatario”.
Il primo è il credito che il CCC vanta nei confronti del committente e matura solamente con
l’esecuzione dei lavori.
Il credito dell’assegnatario invece è il credito che Orion vanta nei confronti del CCC che incasserà
se e mano a mano che quest’ultimo avrà incassato dalle varie stazioni appaltanti (clausola if and
when). Si tenga presente comunque la precisazione, indicata in regolamento, che prevede che
l’assegnatario non abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni ad esso attribuite dalla
legge, dal contratto e/o dalla delibera di assegnazione, il credito ad esso spettante è da
intendersi al netto di quanto derivante dal mancato adempimento. Come indicato anche nel
decreto di ammissione al concordato preventivo in oggetto tale clausola potrebbe dare origine a
del contenzioso, ad oggi non iniziato.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 122 di 217
8.1.5.2 Crediti verso l’erario
Il saldo dei Crediti tributari indicati nel piano concordatario al 7.11.2012 ammonta a € 295.567
come si evince dalla tabella sottostante.
Valore contabile al
7.11.2012
Descrizione
Cessioni /
compensazioni
Rettifiche
Valore piano
IMPOSTE ANTICIPATE
228.574,68
-228.574,68
0,00
0,00
ERARIO C/IVA ACQUISTI
158.497,10
0,00
0,00
158.497,10
ERARIO C/IVA ACQ.R.C.EDILE
110.201,08
110.201,08
0,00
0,00
ERARIO CRED.IRPEG 89 EX SIRIO
24.992,93
-24.992,93
0,00
0,00
ERARIO C/RITENUTA INT.ATTIVI
14.413,30
0,00
0,00
14.413,30
1.000,00
RIT.ACC.ART.25 D.L.78/2010
1.000,00
0,00
0,00
ERARIO C/CREDITO IRPEF 97
491,64
-491,64
0,00
0,00
RIT.ACC.ART.25TER DPR 600/73
195,60
0,00
0,00
195,60
11.259,70
11.259,70
-254.059,25
11.259,70
295.566,78
IVA SU FATTURE GIA' PAGATE DA RICEVERE
Totale Crediti Tributari
0,00
538.366,33
Imposte anticipate: l’importo si genera a seguito delle variazioni fiscali temporanee in aumento
su costi già sostenuti, ma riconosciuti fiscalmente in esercizi futuri, quali ad esempio le spese di
rappresentanza. Il credito derivante da imposte anticipate non può essere considerato, per
rispettare il principio di prudenza, se non vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi
in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno portato alla loro iscrizione,
di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che andranno così ad
elidersi. In presenza di una procedura di concordato preventivo si concorda con lo storno di tale
credito così come proposto nel piano.
Erario c/iva acquisti - Erario c/iva acq. R. C. Edile: l’importo viene alimentato tramite la
registrazione delle fatture di acquisto e girocontato, alla fine di ogni mese, in occasione della
liquidazione periodica dell’iva. Sono stati verificati i registri iva la corretta rilevazione in
contabilità delle liquidazioni periodiche iva; l’importo al 3.3.2013 è relativo all’iva a credito
generata dalle fatture registrate a tale data.
Erario c/ cred. IRPEG 89 ex Sirio: si tratta di un vecchio credito derivante dalla fusione con SIRIO
dell’1.1.1990; tale credito non è mai stato utilizzato dalla società ed ai fini del piano
concordatario è stato stornato.
Erario c/ ritenuta int. attivi: sono le ritenute a titolo d’acconto sugli interessi attivi dei depositi
bancari; sono stati verificati gli importi comunicati dagli istituti di credito nelle liquidazioni
periodiche delle competenze.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 123 di 217
Rit. Acc. Art. 25 D.L. 78/2010: è la ritenuta operata sui pagamenti, effettuati mediante bonifico,
relativi a spese di recupero del patrimonio edilizio; sono stati verificati gli importi delle ritenute
comunicate dagli istituti di credito.
Erario c/credito IRPEF 97: si tratta di un vecchio credito derivante dalla fusione con SIRIO
dell’1.1.1990; tale credito non è mai stato utilizzato dalla società ed ai fini del piano
concordatario è stato correttamente stornato.
Rit. Acc. Art 25 ter dpr 600/73: si tratta delle ritenute operata sui pagamenti relativi ad
operazioni con condomini.
Iva su fatture già pagate da ricevere: è una stima extracontabile che non ha trovato riscontro
puntuale con l’aggiornamento della contabilità. Si è pertanto proceduto allo storno.
Oltre ai crediti esposti in piano, in contabilità sono stati movimentati i seguenti conti:
Descrizione
Importo credito
Utilizzo
ERARIO CREDITO IRES
89.810,00
-89.810,00
ERARIO ACCONTO IRES
25.043,60
-25.043,60
ERARIO CREDITO IRAP
231.080,00
-231.080,00
ERARIO ACCONTO IRAP
231.080,00
231.080,00
Erario credito IRES: credito utilizzato in compensazione con F24 del 16.10.2012 per versamento
contributi INPS 09/2012.
Erario acconto IRES: credito derivante dalla fusione con Orioninfrastrutture spa, viene
girocontato in "Erario credito IRES" ed indicato nel modello 760/2012 al rigo RN22; è stato
verificato il versamento dell’acconto da parte di Orionifrastture spa tramite F24 del 16.6.2011.
Erario credito IRAP: credito derivante dal modello IRAP 2012 indicato nel rigo IR27 ed utilizzato
in compensazione con gli F24 del 18.6.2012 per il versamento di iva a debito relativa al mese di
maggio 20012 e del 16.10.2012 per versamento contributi INPS 09/2012.
Erario acconto IRAP: credito derivante dal versamento di acconti ed indicati nel modello IRAP
2012 al rigo IR25.
Sono stati effettuati i controlli circa la corrispondenza del piano di concordato con il bilancio di
verifica al 7.11.2012 e la successiva movimentazione al 3.3.2013 e sono stati confrontati i crediti
sorti al 7.11.2012 o nell'esercizio precedente con le relative dichiarazioni fiscali.
Dal lavoro svolto sono emerse le seguente risultanze:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 124 di 217
Descrizione
Valore piano Movimentazione
IMPOSTE ANTICIPATE
0,00 -
228.574,68
ERARIO C/IVA ACQUISTI
158.497,10 -
158.497,10
ERARIO C/IVA ACQ.R.C.EDILE
110.201,08 -
110.201,08
Valori
contabili al
3.3.2013
Rettifiche
-
Valore CG
-
5.345,01
-
-
5.345,01
-
ERARIO CRED.IRPEG 89 EX SIRIO
0,00
ERARIO C/RITENUTA INT.ATTIVI
14.413,30
1.018,50
15.431,80
15.431,80
1.000,00
72,00
1.072,00
1.072,00
918,02
1.113,62
1.113,62
RIT.ACC.ART.25 D.L.78/2010
ERARIO C/CREDITO IRPEF 97
-
0,00
RIT.ACC.ART.25TER DPR 600/73
IVA SU FATTURE GIA' PAGATE DA RICEVERE
Totale Crediti Tributari
195,60
-
11.259,70
295.566,78
-495.264,34
22.962,43
11.259,70
-
-11.259,70
22.962,43
8.1.5.3 Acconti per futuri acquisti
Sono rappresentati da due acconti versati rispettivamente di € 7.400 ad Atac spa e di € 1.709 al
Comune di Genova.
La svalutazione in piano è confermata dall’attestatore, portando così il totale della voce in
esame ad € 7.400.
La scrivente ritiene corretta la rappresentazione fornita.
Descrizione
Acconti per futuri acquisti
Totale caparre
Valore contabile
al 7.11.2012
9.109,00
9.109,00
Valore
Rettifiche
Piano
7.400,00
0,00
7.400,00
0,00
VALORE CG
3.3.2013
7.400,00
7.400,00
8.1.5.4 Crediti diversi
Descrizione
TOTALE FORNITORI C/ANTICIPI
TOTALE CESSIONE CREDITI CLIENTI - SCARTO ANTICIPO
TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI
TOTALE CREDITI DIVERSI
TOTALE C/ APPORTI
TOTALE ANTICIPI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
TOTALE ACCONTI E ANTICIPI SPESE DIPENDENTI
TOTALE CREDITI LIQUIDAZIONE SOC. CONSORTILI
TOTALE ANTICIPI E CREDITI DIVERSI
TOTALE C/C IMPROPRI
TOTALE FORNITORI IN DARE
TOTALE N.C. DA RICEVERE
TOTALE SOCI C/CAPITALE ORDINARI
TOTALE SOCI C/CAPITALE SOVVENTORI
FDO SVAL.CR.V/ALTRI TASSATO
ARROT. TELECOM-ENEL-ALTRI
TOTALE ALTRE ATTIVITA'
Valori contabili
Cessioni /
Valore finale
Valori contabili
Rettifiche
al 7.11.2012
compensazioni piano al 7.11.2012 al 3.3.2013
21.000,00
0,00
-21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00 5.031.161,96
5.031.161,96
0,00
111.096,74 -15.728,36
-15.000,00
80.368,38
74.396,82
0
0
0
0
17.086,70
1.946.818,12 -65.918,12
0,00
1.880.900,00
1.880.900,00
673.722,31 -61.189,49
-407.876,88
204.655,94
383.951,72
15.128,80
0,00
-2.033,11
13.095,69
13.602,48
72.986,09 -43.910,07
0,00
29.076,02
29.242,54
315.865,13 -152.729,15
-25.096,80
138.039,18
155.189,41
1.100.335,35
0,00
0,00
1.100.335,35
2.471.785,59
327.596,40 -246.490,85
0,00
81.105,55
30.458,86
185.216,87
-60,79
-182.913,72
2.242,36
292.235,11
10.974,00
0,00
0,00
10.974,00
8.909,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
-196.660,73 196.660,73
0,00
1,11
-1,11
0,00
0,32
4.585.580,19 -389.367,21 4.377.241,45
8.573.454,43 5.380.258,55
Nello specifico:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 125 di 217
•
Fornitori c/anticipi: sono gli anticipi pagati a fornitori che prudenzialmente, ai fini del
piano, sono stati svalutati; la situazione contabile al 3.3.2013 recepisce le rettifiche
indicate nel piano stesso;
•
Cessione crediti clienti: in tale voce viene indicata “in evidenza” extracontabile, nel
piano, la quota parte non anticipata di crediti commerciali regolarmente ceduti che
costituisce un credito verso le banche e società finanziarie che dovranno provvedere alla
restituzione ad ORION non potendolo compensare con altre posizioni debitorie. Nella
sezione “banche passive”, per le cessioni regolarmente notificate, è stato azzerato il
relativo credito verso il cliente sia per la parte ceduta ed anticipata dagli istituti di
credito, che per la parte ceduta ma non anticipata che costituisce un credito realizzabile
per la ricorrente;
•
Depositi cauzionali: in questa voce sono indicati i crediti per cauzioni verso utenze –
forniture – e locazioni relative a dimore per dipendenti distaccati presso cantieri; nel
bilancio al 3.3.2013 sono state recepite le svalutazioni del piano;
•
Crediti diversi: si tratta di crediti vari rilevati alla data del 3.3.2013 che, data la natura
incerta, sono stati svalutati;
•
CCC c/apporti: in questa voce sono raggruppati i crediti che derivano da contratti di
associazione in partecipazione per il capitale sociale che CCC ha versato nella società
veicolo per la realizzazione di appalti quali SIAS - METRO C - FINALE PARCHEGGIO;
l’importo più consistente riguarda l’appalto per i lavori di costruzione della Linea C della
metropolitana di Roma; in pratica il CCC ha sottoscritto e versato il capitale delle società
veicolo (Metro C), tale importo ORION lo ha rimborsato a mezzo sottoscrizione di
contratto di associazione in partecipazione. Alla data del 3.3.2013 sono state recepite le
svalutazioni indicate nel piano;
•
Anticipi previdenziali ed assistenziali: in questa voce sono raggruppati i versamenti di
acconti e anticipi verso INAIL, INPS per la CIG e TFR, CEMA per malattie e infortuni; per
quanto attiene all’INAIL si tratta del credito derivante dal versamento in acconto in sede
di autoliquidazione che viene compensato con la posizione a debito. Per quanto riguarda
DIRCOOP si tratta dell’acconto periodico relativo alla cassa di previdenza dei Dirigenti; in
sede di chiusura dell’esercizio, l’importo viene compensato con la posizione a debito per
i relativi conguagli;
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 126 di 217
•
Acconti e anticipi spese dipendenti: in questa voce sono indicati gli anticipi spese e
acconti su retribuzioni ai dipendenti; gli importi sono stati verificati a campione;
•
Crediti liquidazione società consortili: in questa voce sono indicati i crediti residui
vantanti da Orion verso le varie società veicolo, ora in liquidazione in quanto hanno
terminati i lavori per le quali erano state costituite; tali crediti sono stati
prudenzialmente svalutati;
•
Anticipi e crediti diversi: in questa voce vengono raggruppati crediti per indennizzi
assicurativi, anticipi di costi futuri e crediti verso dipendenti relativi ai cedolini di ottobre
2012; sono stati prudenzialmente svalutati quei crediti non sufficientemente
documentati;
•
C/C impropri: in questa voce vengono raggruppati i rapporti di “conto corrente
improprio” di corrispondenza tra Orion e CCC – CCFS – CCPL – CONCOOP; in questi conti
transitano sia gli incassi delle fatture attive di ORION emesse al CCC e gli addebiti delle
fatture che il CCC – CCFS – CCPL – CONCOOP emettono nei confronti della società. La
movimentazione tra il 7.11.2012 e il 3.3.2013 è stata registrata in un conto di contabilità
generale denominato “CCC c/c indisponibile” che accoglie gli incassi ricevuti dalle
stazioni appaltanti che il CCC si è trattenuto dall’apertura della procedura;
•
Fornitori in dare: in questa voce vengono raggruppati i fornitori con segno negativo a
seguito di refusi contabili e/o pagamenti a cui non ha fatto seguito il ricevimento della
relativa fattura; nel bilancio al 3.3.2013 sono state recepite le svalutazioni della proposta
di concordato. La scrivente ha quindi verificato la movimentazione dei fornitori non
svalutati;
•
N.C da ricevere: è stata verificata la corretta movimentazione del conto, constatando
che alla data del 3.3.2013 le svalutazioni effettuate nel piano sono state recepite nella
contabilità; per lo stanziamento effettuato al 3.3.2013 sono stati verificati gli importi più
significativi controllando l’effettiva esistenza dello stanziamento, la correttezza,
l’inerenza e la competenza;
•
Soci c/capitale ordinari: in questa voce vengono raggruppati i crediti verso i soci ordinari
che versano la quota sottoscritta mediante una decurtazione mensile;
•
Soci c/capitale sovventori: in questa voce vengono raggruppati i crediti verso i soci
sovventori che non hanno versano l’importo sottoscritto.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 127 di 217
A seguito delle verifiche, dopo aver riconciliato il saldo da bilancio con i rispettivi conti di
Contabilità generale, si è provveduto a concentrare l’analisi sulle voci e gli importi più
significativi. I risultati sono indicati nella tabella sottostante:
Descrizione
Valori contabili
Cessioni /
Rettifiche
al 3.3.2013
compensazioni
Valore piano
TOTALE FORNITORI C/ANTICIPI
TOTALE CESSIONE CREDITI CLIENTI - SCARTO ANTICIPO
TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI
0,00
21.000,00
0,00
5.031.161,96
0,00
0,00
80.368,38
TOTALE CREDITI DIVERSI
0
TOTALE C/ APPORTI
74.396,82
17.086,70
-21.000,00
Valore CG
0,00
4.917.281,96 4.917.281,96
0,00
0,00
74.396,82
-17086,7
0
0
1.880.900,00
1.880.900,00
0,00
TOTALE ANTICIPI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
204.655,94
383.951,72
-158,08
-188.453,02
195.340,62
TOTALE ACCONTI E ANTICIPI SPESE DIPENDENTI
13.095,69
13.602,48
0,00
0,00
13.602,48
TOTALE CREDITI LIQUIDAZIONE SOC. CONSORTILI
29.076,02
29.242,54 -29.242,54
0,00
0,00
-25.096,80
129.187,60
TOTALE ANTICIPI E CREDITI DIVERSI
TOTALE C/C IMPROPRI
TOTALE FORNITORI IN DARE
138.039,18
155.189,41
-905,01
1.100.335,35
2.471.785,59
0,00
81.105,55
TOTALE N.C. DA RICEVERE
2.242,36
TOTALE SOCI C/CAPITALE ORDINARI
TOTALE SOCI C/CAPITALE SOVVENTORI
0,00 2.471.785,59
30.458,86 -2.581,92
292.235,11
0,00
27.876,94
0,00
-152.421,52
139.813,59
10.974,00
8.909,00
0,00
0,00
8.909,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
FDO SVAL.CR.V/ALTRI TASSATO
0,00
ARROT. TELECOM-ENEL-ALTRI
0,00
TOTALE ALTRE ATTIVITA'
0,00 1.880.900,00
8.573.454,43
0,32
(0,32)
5.380.258,55 -49.974,57
4.530.310,62 9.860.594,60
La rilevante differenza tra il 7.11 e il 3.3 è dovuta principalmente dall’incasso, peraltro solo su
“conto corrente improprio” del CCC, di circa € 2.400.000 al netto di quanto già
precedentemente indicato di € 1.100.000.
8.1.6 Disponibilità liquide
Il saldo delle disponibilità liquide indicate nel piano concordatario al 7.11.2012 ammonta a €
489.959 come si evince dalla tabella sottostante.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 128 di 217
Descrizione
B.C.C. CAVOLA E SASSUOLO
B.C.C. CAV.E SASS.ORION/GEOS
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA
CASSA SEDE
B.C.C. rateo interessi attivi
CREDITO EMILIANO
BANCO POSTA
ASSEGNI BANCARI
CASSA RISP.PR & PC (EX CARISPE)
CARIFE rateo interessi attivi
BMPR rateo interessi attivi
MONTE PASCHI (EX ANTONVENETA)
BANCO POSTA rateo interessi attivi
CREDEM rateo interessi attivi
CRPR rateo interessi attivi
LIBRETTO SPESE DI PROCEDURA
LIBRETTO VINCOLATO EX ART. 161 LF
Totale Disponibilità liquide
Valore contabile
Cessioni /
Rettifiche
Valore piano
al 7.11.2012
compensazioni
389.705,11
389.705,11
149.555,41
-149.555,41
0,00
90.942,64
90.942,64
2.870,07
2.870,07
2.471,75
2.471,75
2.262,45
2.262,45
821,24
821,24
640,00
640,00
127,29
127,29
100,35
100,35
76,33
-76,33
0,00
12,30
12,30
4,01
4,01
2,24
2,24
0,04
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
639.591,23
0,00
-149.631,74 489.959,49
La compensazione di Euro 149.555 relativa al rapporto di c/c BCC Cavola e Sassuolo n.
180131372, è relativa alle somme da “girare” alla società a GEOS quale socia in ATI per l’appalto
avente ad oggetto “Servizio globale per gli interventi di manutenzione e costruzione di reti
allacciamenti e infrastrutture varie dell’acquedotto e della fognatura presso il Comune di
Bernareggio”, per pagamenti ricevuti da ORION, in quanto capogruppo e, come tale, avente
mandato speciale con rappresentanza, ma di spettanza in quota di GEOS ed alla quale vengono
corrisposte se di competenza successiva al deposito del ricorso per concordato.
E’ stata quindi effettuata la riconciliazione dei saldi indicati nel piano concordatario con i saldi
contabili della società al 7.11.2012.
In data 23.3.2013 è stata effettuato la conta di cassa e verificate a campione alcune operazioni
dalla data del 7.11.2012 alla data della conta di cassa.
Si è proceduto a rettificare l’iscrizione dei ratei attivi calcolati al 7.11.2012.
Si sono effettuate le opportune verifiche anche alla data del 3.3.2013 con i seguenti risultati:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 129 di 217
Descrizione
Valore piano Rettifiche
B.C.C. CAVOLA E SASSUOLO
B.C.C. CAV.E SASS.ORION/GEOS
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA
Valori CG al
7.11.2012
Valori contabili
al 3.3.2013
Rettifiche
389.705,11
389.705,11
478.641,33 - 400.000,00
0,00
0,00
43.906,79 - 43.906,79
90.942,64
-1,35
90.941,29
930,47 -
8,33
922,14
2.870,07
B.C.C. rateo interessi attivi
2.471,75
0,00
0,00
0,00
CREDITO EMILIANO
2.262,45
2.262,45
0,00
0,00
BANCO POSTA
821,24
821,24
0,00
0,00
ASSEGNI BANCARI
640,00
640,00
0,00
0,00
CASSA RISP.PR & PC (EX CARISPE)
127,29
127,29
0,00
0,00
CARIFE rateo interessi attivi
100,35
-2.471,75
-100,35
0,00
364,34
78.641,33
CASSA SEDE
BMPR rateo interessi attivi
2.870,07
Valore CG
364,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MONTE PASCHI (EX ANTONVENETA)
12,30
12,30
12,30
BANCO POSTA rateo interessi attivi
4,01
-4,01
0,00
0,00
0,00
CREDEM rateo interessi attivi
2,24
-2,24
0,00
0,00
0,00
CRPR rateo interessi attivi
0,04
-0,04
0,00
0,00
LIBRETTO SPESE DI PROCEDURA
0,00
0,00
0,00
LIBRETTO VINCOLATO EX ART. 161 LF
Totale Disponibilità liquide
0,00
489.959,49
0,00
-2.579,74
487.379,75
12,30
0,00
400.000,00
7.749,67 531.604,90
7.749,67
-51.664,79
400.000,00
0,00
479.940,11
Nello specifico i maggiori scostamenti sono:
-
BCC Cavola e Sassuolo c/180131276: è stato rettificato l’importo del saldo della BCC di
Cavola e Sassuolo al solo fine di dare evidenza del deposito delle spese di giustizia per la
procedura. Nei fatti il libretto vincolato all’ordine del Giudice Delegato è stato effettuato
in data 4.3.2013 e nella stessa data è stato anche svincolato il libretto per le spese
dell’ausiliario e bonificato il saldo residuo in BCC di Cavola e Sassuolo;
-
BCC Cavola e Sassuolo c/180131372: si riportano le stesse considerazioni effettuate in
premessa;
-
Cassa di risparmio di Ferrara: in data 13.12.2012 e 14.12.2012 sono stati effettuati n. 2
giroconti verso la BCC di Cavola e Sassuolo per complessivi € 90.000;
-
Credem: in data 4.2.2013 è stato chiuso il rapporto di c/c, le disponibilità pari ad €
2.076,56 sono state accreditate sul c/c presso BCC di Cavola e Sassuolo;
Si precisa che le disponibilità liquide sono state rideterminate alla data del 3 marzo, ma sono
oggetto di costante modifica in quanto continuano ad essere incassati crediti e pagati debiti per
prededuzione da continuità. La principale modifica nella consistenza del conto corrente è
rappresentata dal già citato finanziamento a Novellara 2000 per € 300.000 in funzione della
presentazione del suo concordato preventivo.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 130 di 217
8.1.7 Ulteriori realizzi
Nel piano non era prevista la sottoscrizione di un contratto di outsourcing con Novellara 2000. A
seguito della stipula di detto contratto, previsto nel ricorso della controllata, Orion incassetà €
35.000 per il primo anno (2013) ed € 20.000 oltre ad IVA di legge per gli esercizi dal 2014 al
2017, anno in cui, presumibilmente, dovrebbe concludersi il concordato preventivo di Novellara
2000. Tale contratto, in estrema sintesi, prevede che Orion fornisca a Novellara 2000 servizi
immobiliari, tecnici ed informatici su base continuativa.
L’attivo realizzabile sarebbe quindi pari a:
Descrizione
ESERCIZIO 2013
ESERCIZIO 2014
ESERCIZIO 2015
ESERCIZIO 2016
ESERCIZIO 2017
incassi contratto outsourcing Novellara 2000
Valori contabili Valore Piano
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Valori CG
35.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
115.000,00
Nella memoria integrativa depositata il 15.2.2013 non sono state considerate tra l’attivo
realizzabile alcune cause attive. Solamente l’arbitrato impugnato dalla Ruzzo reti spa è stato
indicato tra le rimanenze finali di lavori in corso da incassare ed è stata citata, ma non
valorizzata, la causa per il riconoscimento delle riserve nei confronti di AVDA (Aeroporto valle
d’Aosta).
Causa attiva con esito positivo: In data 21 giugno 2013 alla scrivente è stato comunicato l’esito
positivo della causa contro l’Ospedale Niguarda di Milano relativa al recupero del credito
relativo al SAL finale e dei lavori a collaudo. La stazione appaltante si è opposta con domanda
riconvenzionale per contestare alcune infiltrazioni. La CTU si era dimostrata favorevole a CCC. In
data 21.6 è stato comunicato alla scrivente l’esito positivo della causa tra CCC e Ospedale
Niguarda. Con la citata sentenza CCC (e per il consorzio Orion) ha diritto quindi a ricevere il
pagamento della somma di € 662.585 oltre agli interessi da calcolarsi come indicato in sentenza
in base all’art.26 L. 109/94 pari ad € 432.719, così per un totale di € 1.095.304.
8.1.8 Ratei e risconti attivi
Per le ragioni esposte in piano e nell’asseverazione si ritiene corretto azzerare i risconti attivi.
Descrizione
Risconti attivi
Totale Ratei e risconti attivi
Valore contabile
Valore Valore contabile
Rettifiche
Rettifiche VALORE CG
al 7.11.2012
Piano
al 3.3.2013
929.276,00 -929.276,00
0,00
7.072,00 -7.072,00
0,00
929.276,00 -929.276,00
0,00
7.072,00 -7.072,00
0,00
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 131 di 217
8.1.9 Fondo rischi realizzo
Come precisato in piano tale fondo accoglie la parte del credito dei subappaltatori che non trova
soddisfazione in chirografo. La sua indicazione è stata effettuata per far fronte al rischio che
Orion debba pagare integralmente tali creditori.
Si riporta a tal proposito il parere appositamente richiesto all’Avv. Neri del foro di Reggio Emilia.
Reggio nell’Emilia, li 29 aprile ’13
Preg.ma
Dott.ssa Federica Zaniboni
quale Commissario giudiziale
del Concordato preventivo Orion S.c.
nr. 36/2012 Reg. C.P.
Tribunale di Reggio nell’Emilia
Oggetto: parere pro veritate relativo a:
a. eventuale collocazione in prededuzione dei crediti maturati ante procedura in favore dei subappaltatori (ex art.
118 comma III del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Correlazione fra la normativa
fallimentare ed il D.Lgs. 163/2006. Questioni “Enia”, “Consorzio unitario Torrino Mezzocamino /
CA.RI Costruzioni S.r.l.”, “Novacoop”, “Comune di Treni” ed altri;
b. problematiche e criticità relative al diritto da parte del Consorzio/i affidatario ad ottenere il pagamento da
parte degli Enti pubblici committenti dei corrispettivi maturati ante procedura in assenza della verificazione
del presupposto di cui al comma III dell’art. 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale, fra il resto,
sancisce l’“obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non
trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari”.
A richiesta del Commissario giudiziale rimetto alcune brevi note in ordine alle tematiche di cui
all’oggetto.
A
a.1
La tematica nella relazione ex art. 161 comma III l.f. e nella proposta concordataria.
Nella proposta concordataria e nella relazione ex art. 161 comma III l.f. la tematica di cui sub a in
oggetto è coerentemente affrontata.
Preliminarmente si riporta quanto sul punto, con analisi scevra da ogni critica, dettaglia il dr. Alberto
Peroni, incaricato della stesura della relazione ex comma III (pag 176 e segg.) : “6.1.9. Fondi rischi
realizzo Trattasi di una prudenziale stima relativa del possibile pagamento integrale dei fornitori
subappaltatori [per la parte non considerati né nella voce fornitori strategici né nei creditori
privilegiati], per forniture con posa in opera relative a contratti pubblici e per il contratto privato
relativa a NOVACOOP per il quale è prevista contrattualmente la dimostrazione del pagamento
dei subappaltatori al fine di ottenere la riscossione del credito da parte dell’impresa appaltante.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 132 di 217
Il tema è abbastanza controverso[1].
Per meglio comprendere l’appostazione di questo prudenziale fondo a rettifica dell’attivo occorre
fare riferimento alle seguenti normative:
gli articoli 117 e 118 del D.Lgs. n. 163/2006 modificato dal D.lgs. n. 113/2007 e l’art. 13
della Legge n. 180/2011 ed in particolare, l'articolo 13, comma 2, lett. a), della Legge n.
180/2011 prevedono testualmente che la Pubblica Amministrazione e le Autorità
competenti [quindi anche le stazioni appaltanti] siano tenute a “...suddividere, nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o
lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione
diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le
motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di
avanzamento”;
inoltre, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante, al
momento della indizione della procedura di gara, deve prevedere che corrisponderà
“…direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del
cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore degli affidatari”.
La finalità della norma è quella di temperare la posizione contrattuale - normalmente più debole dei subappaltatori, in modo da assicurare loro la tempestiva soddisfazione dei propri crediti nei
confronti dell’appaltatore.
La giurisprudenza ha avuto modo, più volte, di esprimersi in ordine alla qualificazione del
contratto di subappalto, stabilendo che lo stesso, pur potendo essere ricompreso nella categoria
dei contratti derivati e, quindi, dipendente in parte dal contratto principale, conserva un grado di
autonomia rispetto al contratto di appalto[2].
In questo senso la disposizione dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, prevede una
delegazione di pagamento ex lege tra l’appaltatore, la stazione appaltante ed il subappaltatore. Di
conseguenza, non sorgerebbe un autonomo rapporto tra la stazione appaltante ed il
subappaltatore: la stazione appaltante - con il pagamento - adempie la propria obbligazione nei
confronti dell’appaltatore e, in virtù della delegazione, estingue anche l’obbligazione contratta
dall’appaltatore nei confronti del subappaltatore.
Si tratta, quindi, di rapporti autonomi sorti per effetto di distinti contratti.
La conseguenza di tale impostazione è che non sorge alcun rapporto diretto di debito/credito tra la
stazione appaltante ed il subappaltatore.
Anche l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture si sarebbe
espressa in questo senso escludendo che “a seguito del contratto di subappalto ed anche nel caso
di pagamento diretto al subappaltatore, possa sussistere alcun rapporto giuridico tra stazione
appaltante e subappaltatore”[3].
Fatte queste premesse normative occorre valutare gli effetti di quanto sopra all’interno di una
procedura concorsuale.
[1] Sul punto si veda, tra gli altri, Piero de Bei in IlFallimentarista del 31 maggio 2012.
[2] [in questo senso, Cass. civ. 21 ottobre 2009, n. 22344; Cass. civ. 9 settembre 2004, n. 18196; Cass. civ. 24 luglio 2000, n. 9684; Cass. civ. 29
maggio 1999, n. 5237]
[3] Deliberazione n. 157/2004.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 133 di 217
Una prima interpretazione potrebbe ritrovarsi in quanto affermato dal Consiglio di Stato[4] il
quale - occupandosi di altra questione inerente l’applicazione dell’art. 81 L.F. - ha evidenziato la
prevalenza della normativa in materia di contratti pubblici su quella fallimentare.
Tale interpretazione non può far discendere l’automatica conseguenza che la stazione appaltante,
di fronte alla procedura concorsuale dell’appaltatore, debba comunque procedere al pagamento
diretto dei subappaltatori.
Infatti: i crediti del subappaltatore non sono assistiti da privilegio speciale mobiliare e certo non
può essere riconosciuta loro una automatica prededuzione.
Pertanto, il pagamento della stazione appaltante eseguito al subappaltatore dopo la domanda di
ammissione al concordato preventivo violerebbe la par condicio creditorum giacché vale il
principio per cui “…anche nel pagamento del terzo è, pertanto, ravvisabile una potenziale
idoneità ad incidere sulla "par condicio", purché, di esso, possa legittimamente predicarsi una
effettiva relazione/interazione con il patrimonio del fallito - come nel caso di pagamenti eseguiti
con denaro di quest'ultimo, ovvero con denaro proprio del terzo, che abbia, però,
successivamente, esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento”[5].
Infatti, se la stazione appaltante paga, produce l’effetto di estinguere un proprio debito nei
confronti dell’appaltatore in procedura, depauperando il suo patrimonio.
Pertanto, in caso di concordato preventivo, a seconda di quanto è stato previsto nel bando di gara,
la stazione appaltante deve pagare l’appaltatore solo una volta che questi abbia saldato il proprio
debito con il subappaltatore nella misura eventualmente ridotta prevista dal concordato.
Operativamente, la stazione appaltante - sotto il controllo degli organi della procedura - potrà
anche pagare direttamente il subappaltatore ma, a parere dello scrivente, solo nella misura
stabilita dal concordato [così anche l’AVCP].
A tesi differenti giunge invece una recente Sentenza della Corte di Cassazione[6] che riconosce in
un caso di appalto di lavori pubblici la tutela tipica per il subappaltatore della prededuzione: la
ragione risiederebbe dal fatto che senza detto pagamento non sarebbe possibile realizzare l’attivo
incassando il credito dalla stazionale appaltante.
Il pagamento al subappaltatore sarebbe quindi funzionale al realizzo dell’attivo.
L’incertezza normativa ha pertanto indotto ORION da accantonare prudenzialmente questo fondo
di rettifica dell’attivo.
Qualora tale passività non dovesse manifestarsi potrebbe sensibilmente migliorare la percentuale
offerta ai creditori chirografari.
La stima di tale ammontare è risultata particolarmente complessa non sapendo con precisione in
quanti casi potrà essere necessario procedere con il pagamento integrale dei subappaltatori per
riuscire ad incassare i crediti dalle stazioni appaltanti.
L’importo del fondo è stato determinando nel seguente modo:
selezionando tutti i subappaltatori in contratti pubblici [ed anche i subappaltatori del
contratto privato NOVACOOP in quanto è lo stesso contratto che richiede la fattura
quietanzata dei subappaltatori per l’incasso dei crediti];
eliminando i subappaltatori per i quali è già previsto da Piano l’integrale pagamento
[fornitori strategici e privilegiati];
accantonando nel fondo la quota parte di tali crediti non soddisfatta in chirografo.
Sarà successivamente onere degli organi dell’instauranda procedura concorsuale valutare, se ed in
quali casi, potrebbe rendersi necessario procedere a pagamenti integrali dei subappaltatori.
Il Piano prudenzialmente prevede:
Valore
contabile
Rettifiche
Compensazioni
Piano
[4] Commissione Speciale n. 4575/2007 del 22 gennaio 2008.
[5] Cass. Civ., Sez. I, n. 142/2003.
[6] Cass. n. 3402 del 5 marzo 2012.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 134 di 217
FONDO RISCHI REALIZZO
Euro --
Euro -5.200.000
Euro -5.200.000
Per i motivi sopra illustrati, appare corretta la valutazione operata nel Piano e nel Ricorso e,
pertanto, nulla osta all’attestazione della ragionevolezza del valore”.
Il fondo de quo è appostato anche nel piano, ove con ragionamenti in parte condivisibili (la “vexata
questio” è indubbiamente se prevalga la normativa fallimentare o la norma di cui al D.Lgs. 163/2006)
si nega la prededucibilità dei crediti e l’applicabilità dell’art. 118.
Così in proposta: “3.17. Fondi rischi realizzo Trattasi di un fondo che trova la sua motivazione
nel rischio che ORION si trovi a dover pagare integralmente i debiti verso subappaltatori (diversi
dai debiti verso le società consortili inseriti nella categoria dei fornitori strategici) che abbiano
prestato la propria opera in cantieri con committenze pubbliche o con committenze private
laddove il contratto preveda espressamente l’onere – a carico di ORION – di dare evidenza
dell’integrale pagamento dei subappaltatori quale condizione per l’esigibilità del proprio credito.
A tale proposito vi è preliminarmente da chiedersi se le stazioni appaltanti possano (rectius,
debbano) provvedere al pagamento dei propri debiti verso ORION alla loro naturale scadenza a
prescindere dal momento in cui vengano pagati i subappaltatori, ovvero se costituisca ostacolo al
pagamento immediato da parte delle committenti il disposto dell’art. 118, terzo comma, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (già in precedenza definito come “Codice dei Contratti Pubblici”),
il quale stabilisce da un lato che, salvo il caso in cui nel bando di gara la stazione appaltante abbia
affermato che provvederà direttamente a corrispondere ai subappaltatori o ai cottimisti l’importo
delle loro prestazioni, “è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.”e dall’altro, quale sanzione a carico dell’affidatario, che “Qualora
gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli
affidatari”.
Il quesito predetto ha un senso evidente: laddove infatti si ritenesse applicabile la predetta
disposizione anche in costanza di una procedura concorsuale quale quella di specie, si porrebbe il
delicato problema – e la necessità – di provvedere quanto prima, e pure in parziale deroga al
principio della par condicio creditorum, al pagamento dei debiti di ORION verso i subappaltatori,
al fine di permettere la riscossione dei crediti vantati nei confronti degli enti appaltanti.
Orbene, esaminando la ratio del sopracitato art. 118 Codice dei Contratti Pubblici, ci si avvede di
come la disposizione in esame non possa continuare a trovare applicazione nell’ipotesi in cui
l’affidatario venga sottoposto ad una procedura di concordato preventivo quale quella di specie.
L’art. 118, terzo comma, Codice dei Contratti Pubblici, infatti, mira sia a scongiurare infiltrazioni
mafiose nell’esecuzione degli appalti pubblici, consentendo alla stazione appaltante di monitorare
non solo la scelta del subappaltatore, ma anche gli ordini di pagamento dei corrispettivi a questi
dovuti[7], sia ad assicurare ai subappaltatori la dovuta soddisfazione dei propri crediti nei
confronti dell’appaltatore: ciò appunto al fine di evitare approfittamenti di quest’ultimo e di
mitigare la posizione di debolezza contrattuale e di possibile soggezione del subcontraente[8].
Avendo riguardo, quindi, alle ragioni ispiratrici del terzo comma dell’art. 118 Codice dei
Contratti Pubblici, non v’è dunque alcuna necessità, ed anzi si mostra quanto mai fuori luogo, che
la norma trovi applicazione nel caso in cui l’affidatario sia assoggettato ad una procedura
[7] SANDULLI, in (a cura di CARULLO-CLARIZIA) La legge quadro in materia di lavori pubblici, Padova, 2004, 1612;
Zavaglia, in (a cura di BALDI-TOLOMEI) La disciplina dei contratti pubblici: commentario al Codice appalti, 2007,
997; DE NICTOLIS, Manuale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, Roma, 2008, 933.
[8] v. Parere AVCP, 10 novembre 2011- prot. uscita del 15 novembre 2011 n. 0113722.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 135 di 217
concorsuale quale quella cui ORION ha chiesto di essere ammessa, giacché in quest’ultima tanto
il monitoraggio dei pagamenti (al fine di scongiurare possibili infiltrazioni mafiose), quanto la
tutela della posizione del subappaltatore sono ampiamente garantiti dalla presenza di organi
giurisdizionali che sovraintendono al realizzo delle attività ed alla distribuzione del ricavato ai
creditori, secondo la proposta concordataria e nel rispetto della par condicio creditorum.
Ed invero, in un contesto in cui la liquidazione dei beni del debitore avviene ad opera del
liquidatore giudiziale (i cui atti sono peraltro soggetti al possibile vaglio del Tribunale ex art. 36
L.F.; arg. ex Cass. SS.UU. 16 luglio 2008, n. 19506; in questo senso esplicitamente Trib. Reggio
Emilia decr., inedito, 9/11 febbraio 2010), sotto la vigilanza ed il controllo del Commissario
Giudiziale, del Comitato dei Creditori e del Giudice Delegato (ciascuno nei propri ambiti di
competenza) non ha più alcuna utilità né senso il meccanismo sanzionatorio della sospensione dei
pagamenti in favore dell’affidatario laddove questi non presenti alla stazione appaltante entro 20
giorni le fatture quietanzate del subappaltatore[9].
Nessuna sanzione, infatti, può né deve essere comminata ad un soggetto che si trovi
nell’impossibilità di eseguire i pagamenti (verso i subappaltatori) per la presenza di una procedura
concorsuale.
Del resto, è la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ad
affermare che “In caso di fallimento la stazione appaltante può effettuare il pagamento dei debiti
nei confronti dell’appaltatore a favore della procedura fallimentare, sia che abbia optato per il
c.d. pagamento diretto, sia che abbia sospeso i pagamenti a favore dell’appaltatore a seguito
della mancata presentazione delle fatture quietanzate. Infatti, la posizione del subappaltatore nel
fallimento è specificamente garantita dalle misure adottabili dagli organi della procedura
fallimentare (Tribunale fallimentare, giudice delegato, curatore, comitato dei creditori)” (AVCP,
parere 10 novembre 2011 cit.).
Principi, questi, che a ben vedere possono e debbono trovare applicazione anche al caso in esame,
giacché le stesse garanzie per la posizione del subappaltatore ravvisate dall’Autorità di Vigilanza
nel caso di fallimento sussistono invero nell’ipotesi – che qui ci occupa - di un concordato
preventivo in cui sia previsto, seppur con modalità che assicurano la continuità aziendale (con
riguardo al core business dell’impresa), l’alienazione di tutti i beni del soggetto in procedura e la
devoluzione di tutto il relativo ricavato ai creditori (laddove è evidente che quella procedura di
concordato, di cui pure si legge nel citato parere dell’AVCP, non può che identificarsi in un
concordato diverso da quello di specie, in cui – in particolare - siano definiti tempi e percentuali
garantite di soddisfazione dei creditori).
Da quanto appena esposto discende che le stazioni appaltanti potranno (o meglio dovranno)
provvedere al pagamento dei corrispettivi in favore dell’affidataria secondo la naturale scadenza
delle relative obbligazioni, senza che a ciò sia di ostacolo il fatto che il pagamento dei
subappaltatori avvenga – per contro – nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla procedura
concorsuale.
Detto quanto sopra, in considerazione delle difficoltà – anche di natura pratica – che l’adesione
alla predetta tesi comporta, è stato comunque prudenzialmente accantonato il fondo rischi di cui si
discute”.
a.2
La soluzione adottata da Cass. civ. Sez. I, 05/03/2012, n. 3402.
[9] Sul fatto che il provvedimento della stazione appaltante che neghi la corresponsione del corrispettivo in applicazione
del terzo comma dell’art. 118 Cod. App. abbia natura sanzionatoria, v. VALLETTI, cit. in CARULLO – IUDICA,
Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, Padova, 2012, sub art. 118.)
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 136 di 217
In un unico precedente, citato anche dall’Attestatore, si è espressa la Suprema Corte con la sentenza
di cui in epigrafe.
Necessità riportare integralmente il teso della motivazione, per poi, correlarlo alle tesi espresse in
proposta (e parzialmente nella relazione attestativa): “la società Sotel s.r.l. ha proposto innanzi al
Tribunale di Roma opposizione allo stato passivo del fallimento della società EDA in
liquidazione per lamentare l'ammissione in chirografo del proprio credito di Euro 630.578,37,
cui avrebbe dovuto riconoscersi invece la collocazione in prededuzione, ovvero in privilegio.
Rappresentando il corrispettivo dell'attività espletata in esecuzione di un contratto di subappalto,
intervenuto con il gruppo di imprese di cui faceva parte la società fallita, cui le opere erano state
a loro volta appaltate dal Ministero della difesa con contratto n. (OMISSIS), il credito era
strumentale all'amministrazione fallimentare e meritava perciò il rango rivendicato. A mente
dell'art. 118 comma 3 del Codice dei contratti pubblici relativo a servizi e forniture emanato dal
D.Lgs. 12 luglio 2007, n. 113, la mancata trasmissione alla stazione appaltante da parte
dell'appaltatore entro venti giorni dal pagamento ricevuto delle fatture quietanzate dal
subappaltatore per gli importi di sua spettanza determina la sospensione di tutti i pagamenti
comunque maturati a favore degli affidati stessi. Il pagamento del corrispettivo in favore del
subappaltatore, si atteggia pertanto quale condizione di procedibilità per la riscossione del
credito dell'appaltatore, cioè della società EDA fallita, nel senso che il pagamento di quanto
dovuto a suo favore da parte di quest'ultima sarebbe funzionale all'incasso del credito di essa
appaltatrice verso la stazione appaltante. Il Tribunale fallimentare, contumace la curatela
fallimentare, ha respinto l'opposizione con decreto depositato il 26.11.2009 e comunicato il
22.12.2010, avendo escluso l'asserito riferimento del credito controverso alla gestione
fallimentare, e rilevato altresì che la pretesa non ineriva ad attività economica successivamente
ratificata dall'amministrazione fallimentare, non potendo desumersi la supposta ratifica dal fatto
che il corrispettivo delle opere cui ineriva il credito era stato liquidato dall'amministrazione
committente in favore della società fallita. Contro questo provvedimento la società Sotel ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo articolato in due distinti profili, cui il
curatore fallimentare ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione: La ricorrente, denunciando violazione della L. Fall., art. 111, e del
D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, e correlato vizio d'insufficiente motivazione, ascrive
al giudice dell'opposizione errata esegesi del disposto normativo che regola la fattispecie, per
non aver considerato che l'esigibilità del credito della fallita - appaltatrice - verso la stazione
appaltante sarebbe condizionato dalla presentazione delle fatture quietanzate, attestanti il
pagamento delle spettanze a favore di essa opponente, che eseguì regolarmente le opere
appaltate all'a.t.i. di cui faceva parte la società EDA, in esecuzione del contratto di subappaltato
in atti, e col benestare della committente. La riscossione effettiva del suo credito si atteggia e si
qualifica perciò funzionale alla gestione fallimentare, e merita per l'effetto la chiesta
collocazione in prededuzione che ne consenta l'immediato pagamento e, secondo la prescritta
consecuzione, la riscossione da parte del curatore fallimentare del credito della fallita verso il
committente. Il decreto impugnato è inoltre affetto da insufficiente motivazione in ordine al
vaglio critico degli argomenti spesi nell'atto d'opposizione.
Il curatore resistente, in replica alla censura di cui deduce l'infondatezza, rileva la natura
concorsuale del credito in discussione, che non si riferisce a debito contratto dalla procedura,
bensì al corrispettivo di opere eseguite prima del suo inizio, e che su tale qualificazione non
incide il disposto del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, in quanto la sospensione dei pagamenti ivi
prevista opera con riguardo ai pagamenti successivi dovuti dalla stazione appaltante all'impresa
appaltatrice e non certo al pagamento già eseguito in favore del subappaltatore, e mira a
predisporre uno strumento di garanzia a favore di quest'ultimo, senza tuttavia influenzarne la
natura, nè attribuirvi posizione privilegiata. La decisione del Tribunale fallimentare, peraltro
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 137 di 217
adeguatamente argomentata, si sottrarrebbe alla critica del ricorrente.
Il motivo appare fondato.
Secondo il disposto della L. Fall., art. 111, "sono considerati crediti prededucibili quelli
qualificati da una specifica diposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle
procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai
sensi del primo comma". Al di fuori dell'ipotesi in cui il credito si riferisca ad obbligazione
contratta direttamente dagli organi della procedura per gli scopi della procedura stessa, il
collegamento "occasionale" ovvero "funzionale" posto dal dettato normativo deve intendersi
riferito al nesso, non tanto cronologico nè solo teleologico, tra l'insorgere del credito e gli scopi
della procedura, strumentale in quanto tale a garantire la sola stabilità del rapporto tra terzo e
l'organo fallimentare, ma altresì nel senso che il pagamento di quel credito, ancorchè avente
natura concorsuale, rientra negli interessi della massa, e dunque risponde allo scopo della
procedura in quanto inerisce alla gestione fallimentare. In questa prospettiva, la prededuzione
attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte
al suo interno, ma tutte quelle interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono
per l'effetto sugli interessi dell'intero ceto creditorio. Il pagamento del credito della Sotel, a lume
della disciplina che lo governa, è destinato ad incidere nel senso indicato sulla gestione
fallimentare nel senso che si atteggia, secondo quanto fondatamente lamenta la ricorrente, quale
condizione di esigibilità del credito che la fallita vanta a sua volta nei confronti della stazione
appaltante. Il disposto del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, applicabile
indiscutibilmente al caso di specie, prevede infatti testualmente che "nel bando di gara la
stazione appaltante indica che provvedere a corrispondere direttamente al subappaltare o al
cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite o, in alternativa, che è fatto
obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. La sanzione della sospensione,
prevalentemente intesa quale forma di garanzia per le ragioni del subappaltatore, contraente più
debole, tesa ad evitare abusi da parte dell'appaltatore, sia ed ancor di più se si riferisca a tutti i
pagamenti successivi che spettano all'appaltatore in forza del contratto d'appalto secondo quanto
assume il controricorrente, sia che riguardi l'esazione del prezzo di ribasso, che nella specie è
pari al 9% del corrispettivo concordato nel contratto di subappalto intervenuto tra le parti in
causa, preclude in ogni caso all'appaltatore, e per esso nel caso in esame al curatore
fallimentare, la riscossione del proprio credito verso la stazione appaltante. La costruzione
esegetica propugnata dalla ricorrente appare allora corretta laddove rappresenta il necessario
nesso di strumentalità tra il pagamento del proprio credito, che, solo se assistito da prededuzione
può essere eseguito con preferenza seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito
della fallita in termini di funzionalità rispetto agli interessi della procedura di quel pagamento,
meritevole per l'effetto di quel rango preferenziale.
Siffatta correlazione, costruita in termini di necessaria subordinazione delle iniziative cui è
legittimato il curatore verso il proprio committente alla soddisfazione, seppur in moneta
fallimentare, delle ragioni del proprio subappaltatore, svuota di rilevanza il dato cronologico che
caratterizza in termini di concorsualità il credito in discorso in quanto sorto in periodo anteriore
al fallimento dell'appaltatore-committente, e rende conto dell'imprenscindibile incidenza dell'un
adempimento, attuato, giova ribadire secondo le regole del concorso seppur in via preferenziale,
sull'altro adempimento, che va eseguito al di fuori del concorso, di cui si avvantaggia l'intero
ceto creditorio. Il corollario di questa necessaria sovrapposizione tra le rispettive posizioni
creditorie palesa l'interesse della massa a quel pagamento, utile e necessario per il
conseguimento dello scopo della procedura seppur in quel limitato ambito, dunque ne
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 138 di 217
rappresenta la funzionalità che ne giustifica la prededucibilità.
Resta assorbito l'esame del secondo motivo.
Il decreto del Tribunale fallimentare, fondato su lettura riduttiva del dettato della norma
fallimentare, appare pertanto affetto dal vizio denunciato. Ne discende la cassazione con rinvio
al giudice fallimentare che, se verificherà l'effettiva sospensione da parte della stazione
appaltante del pagamento del credito di spettanza della società fallita disposta a mente del
disposto del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, attribuirà al credito dell'odierna
ricorrente, già ammesso allo stato passivo, la chiesta collocazione in prededuzione, e provvederà
quindi anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio”.
a.3
La incerta soluzione sulla prevalenza di una normativa sull’altra e la correttezza dello
stanziamento di apposito fondo.
La lettura dei passaggi della proposta correlati al dettame della Suprema Corte, non totalmente esente
da critiche in ordine alla chiarezza espositiva, dipanano parzialmente la problematica. Correttamente
quindi viene stanziato un apposito fondo.
Appare difatti possibile (se non probabile), che le poste godano di prededuzione alla luce del
“semplice” ragionamento che: “il pagamento (dei crediti) , ancorchè avente natura concorsuale, rientra negli
interessi della massa, e dunque risponde allo scopo della procedura in quanto inerisce alla gestione fallimentare. In
questa prospettiva, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della
massa sorte al suo interno, ma tutte quelle interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono per l'effetto
sugli interessi dell'intero ceto creditorio”, (i crediti incassati da Orion sono difatti maggiori dei costi per il
pagamento dei subappaltatori).
Pertanto, anche nel rispetto del dettame di S.U., quindi di una valutazione economica di fattibilità,
non essendogli rimessa una valutazione giuridica ortodossa in un tema così controverso, valutazione
che sarà compito degli Organi giurisdizionali in caso di controversia, il Commissario, con imputazioni
non semplici, si ritiene dovrà prudentemente implementare il fondo già previsto.
B
b.1
I casi concreti: le sospensioni dei pagamenti da parte delle Stazioni appaltanti.
Il Comune di Terni, Enia ed il Cons. Unitario Torrino Mezzocamino hanno ritenuto, allo stato, di
sospende i pagamenti avvalendosi del disposto del terzo comma dell’art. 118.
CA.RI Costruzioni S.r.l, subappaltatrice del Cons. Unitario Torrino Mezzocamino, a mezzo
raccomandata a firma dell’avv. Carlo Orazi, ha “addirittura” diffidato Orion da chiedere i pagamenti,
il consorzio da rimuovere la sospensione ed il Commissario da non considerare in prededuzione il
credito (è di tutta evidenza che i diritti di Orion sono costituzionalmente garantiti, art. 24 Cost. e,
fondati o no, si dubita che non possa agirli e che il Commissario non possa indirizzare la collocazione
in una classe, ove diversamente previsto dal Proponente, che correttamente, nell’incertezza apposta
un fondo. Pertanto la diffida appare non condivisibile).
La comunicazione via email del Comune di Treni indirizzata al Commissario giudiziale riassume, in
modo abbastanza chiaro, la problematica: “Gent.ma Dott.ssa Federica Zaniboni[10],
[10] Mail Da: Brizioli Raffaella [mailto:[email protected]]
Inviato: mercoledì 24 aprile 2013 9.42
A: [email protected]
Oggetto: pagamento subappaltatori-fornitori Orion s.c.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 139 di 217
ringraziandoLa della documentazione fornita, sono a porre alla Sua attenzione alcune questioni
inerenti i subappaltatori e cottimisti della Orion S.C. nell’appalto dell’Ampliamento del Cimitero
del Comune di Terni (Stralcio 2, Fase 1, Lotto 4).
Il contratto d’appalto non prevede il pagamento diretto ai subappaltatori e cottimisti: l’art. 49 del
Capitolato Speciale disciplina il pagamento tramite la società appaltatrice C.C.C. Società
Cooperativa (Consorzio Cooperative Costruzioni); la Stazione appaltante esegue i pagamenti a
favore del Consorzio previa esibizione delle fatture quietanziate dei subappaltatori e cottimisti
che hanno stipulato il contratto non con la C.C.C. ma con la consorziata Orion S.C. ,quale
impresa esecutrice dell’appalto.
I citati subappaltatori, cottimisti, nonché alcuni fornitori, perdurando l’inadempienza della Orion
S.C., hanno presentato varie istanze alla Scrivente Stazione Appaltante al fine di ottenere il
pagamento diretto dei loro crediti ai sensi dell’art. 118 del Codice degli Appalti. Nel merito è
stato risposto sia che il pagamento diretto non era previsto negli atti di gara, né indicato nel
contratto, sia che essendo in corso la procedura concordataria (richiesta di ammissione al
concordato preventivo) lo stesso poteva essere pregiudizievole alla par condicio creditorum.
Per quanto sopra si chiede di sapere se i vari subappaltatori, cottimisti e fornitori della ORION
S.C., in riferimento all’appalto citato, rientrano nelle fasce di creditori così come descritte nel
decreto del Tribunale; in particolare se fanno parte della categoria di quei creditori in
prededuzione in favore dei quali è previsto il pagamento integrale dei loro crediti entro 12 mesi
dal passaggio in giudicato del decreto di omologa o in quale categoria di creditori chirografari
appartengano per i quali è previsto un pagamento parziale, rateizzato, entro il 2018.
Questa Amministrazione ha pagato il primo SAL; per il pagamento del secondo S.A.L., stante la
procedura concordataria in atto nei confronti della Orion S.C., che non può più eseguire
pagamenti in maniera autonoma, si dovrebbe interrompere il meccanismo del pagamento previa
esibizione delle fatture quietanziate in quanto per tutti i debiti antecedenti al 4 marzo (termine
iniziale del contratto di affitto del ramo d’azienda nei confronti della Siteco S.r.l.) rimane
debitrice la Orion s.c..
Si resta in attesa di un cortese chiarimento onde poter procedere nei modi più congrui e
legittimi”.
b.2
Il controllo giurisdizionale in tema di C.p.
Come è oramai noto, berviter, “nel concordato preventivo l'autorità giudiziaria è chiamata a garantire che il
procedimento si svolga nel rispetto delle regole, che la proposta sia idonea a realizzare in concreto la causa del
procedimento, ad accertare la fattibilità giuridica della proposta ed infine a verificare l'effettiva idoneità della procedura
a realizzare la causa in concreto. Esula invece dal controllo giudiziario – che è rimesso ai creditori – l'aspetto
economico della proposta, sulla sua convenienza, sulla realizzabilità dell'attivo e sulla misura di soddisfacimento
percentuale”. Cass. civ. Sez. Unite, 23/01/2013, n. 1521.
Precedentemente, ma non è questo il caso di specie, seppure la tematica si può ricollegare, Cass. civ.
Sez. I, 15/09/2011, n. 18864 aveva affermato la possibilità per il Tribunale di “intervenire, anche d'ufficio
ed in difetto di opposizione ex art. 180 legge fall., sollevando le eccezioni di merito, quale quella di nullità, ex art.
1421 cod. civ.; ……….. ove sussista, invece, un vero e proprio vizio genetico della causa, accertabile in via preventiva
in ragione della totale ed evidente inadeguatezza del piano, non rilevata nella relazione del professionista attestatore, il
giudice deve procedere ad un controllo di legittimità sostanziale, trattandosi di vizio non sanabile dal consenso dei
creditori e così svolgendo il predetto giudice una funzione di tutela dell'interesse pubblico, evitando forme di abuso del
diritto nella utilizzazione impropria della procedura. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C.,
aveva ritenuto che l'omessa considerazione, nella proposta di concordato, di un ingente credito privilegiato, di radice
causale anteriore alla detta proposta, operasse come causa di impossibilità dell'oggetto, così alterando l'ipotesi
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 140 di 217
prospettata di soddisfacimento delle obbligazioni sociali, su cui confidava il consenso del ceto creditorio, dovendosi perciò
rigettare la domanda di omologazione)”.
Quanto sopra a conferma che:
- il Commissario non possa indirizzare la collocazione in una classe, ove diversamente previsto dal
Proponente, che correttamente, nell’incertezza, pur considerandoli chirografari, apposta un fondo,
rimettendo la valutazione ai creditori (ivi compresi quelli “stralciati”);
- solo il Tribunale “ove sussista, invece, un vero e proprio vizio genetico della causa, accertabile in via preventiva in
ragione della totale ed evidente inadeguatezza del piano, non rilevata nella relazione del professionista attestatore,
…… deve procedere ad un controllo di legittimità sostanziale, trattandosi di vizio non sanabile dal consenso dei
creditori e così svolgendo il predetto giudice una funzione di tutela dell'interesse pubblico, evitando forme di abuso del
diritto nella utilizzazione impropria della procedura” (e non pare questo il caso);
- solo i creditori possano, nella vexata questio prededucibilità o no, o con lo strumento del voto, o con
gli strumenti che la normativa gli consente far accertare il proprio credito e la sua collocazione (certo
non sarà sufficiente una diffida).
b.3
La legittimità? della sospensione alla luce della normativa fallimentare. L’indirizzo, non
chiaro, di Cass. civ. Sez. I, 05/03/2012, n. 3402.
La motivazione sopra riportata, in parte contraddicendosi, esprime alcuni concetti basilari, che,
proprio alla luce delle apparenti contraddizioni, necessitano di una sintetica esegesi.
Questa prima sostiene che “la sanzione della sospensione ….. preclude in ogni caso all'appaltatore, e per esso nel
caso in esame al curatore fallimentare, la riscossione del proprio credito verso la stazione appaltante” poi prevede
però “il pagamento del …… credito ……… a seguito di riparto” ed enuclea il “tutto”, difettando di
chiarezza, con il ritenere:
a. la subordinazione delle iniziative cui è legittimato il curatore verso il proprio committente alla
soddisfazione, seppur in moneta fallimentare, delle ragioni del proprio subappaltatore;
b. imprenscindibile l’incidenza dell'un (non si comprende se la sentenza contenga un refuso)
adempimento, attuato, giova ribadire secondo le regole del concorso seppur in via
preferenziale, sull'altro adempimento, che va eseguito al di fuori del concorso, di cui si
avvantaggia l'intero ceto creditorio.
Quindi pare prevedere il dovere di adempimento da parte della Stazione Appaltante in favore della
Curatela – adempimento extra concorso che giova a tutta la massa, e il pagamento in moneta
fallimentare, secondo le regole del concorso seppur in via preferenziale, dei crediti dei subappaltatori
(che di ciò si tratti lo conferma proprio per la presenza dell’inciso “secondo le regole del concorso”,
difatti, l’unico pagamento “concorsuale” può essere quello dei creditori del fallimento e non
viceversa).
La tesi si scontra però con l’asserzione la sanzione della sospensione ….. preclude in ogni caso all'appaltatore, e
per esso nel caso in esame al curatore fallimentare, la riscossione del proprio credito verso la stazione appaltante
A sgombrare il campo pare soccorrere il parere in data 7.03.2013 dell’Autorità per al Vigilanza sui
Contratti pubblici, che si allega ed alla cui integrale lettura si rimanda, il quale espressamente prevede
– pag. 5 – che “non possa perdurare, stante il fallimento, il meccanismo del pagamento previa esibizione delle fatture
quietanzate. La consorziata fallita, infatti non può più eseguire autonomamente alcun pagamento”.
><
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra svolte si ritiene che:
1. ove “il pagamento (dei crediti) , ancorchè avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa, e
dunque risponda allo scopo della procedura” i crediti dei subappaltatori siano da considerarsi
prededucibili;
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 141 di 217
2. l’accertamento della prededuzione non sia rimesso al Commissario (che non è un Curatore)
ma, se, legittimamente trattandosi di proposta, omesso in piano, solo i creditori “stralciarti”
possano far accertare il proprio credito e la sua collocazione;
3. in ragione di quanto sub 1 e 2 il Commissario potrà unicamente prudentemente
implementare il fondo già previsto ed ove ciò agevoli i pagamenti da parte delle Stazioni
appaltanti darne ad esse comunicazione;
4. possa ritenersi che cessi l’efficacia sospensiva prevista dall’art. 118 comma III in corso di
procedura.
Ciò ad espletamento dell’incarico ricevuto.
(avv. Alberto Neri)
Si tenga inoltre presente che la legge 180/2011 ha introdotto l’obbligo per l’appaltatore di
fornire le fatture quietanzate (secondo le medesime modalità del subappalto), anche per le
forniture con posa e noli a caldo le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento
lavori, pena la sospensione del SAL.
Il contratto di fornitura con posa non richiede maggiori precisazioni circa l’oggetto, per
completezza espositiva si ritiene invece indispensabile precisare che il “nolo a caldo” è un
contratto atipico, assimilabile alla locazione di cose mobili.
Infatti, tale fattispecie è una sorta di contratto di locazione, disciplinato dagli artt. 1571 c.c. e ss.
Negli ultimi tempi, in linea con la tendenza di molte imprese che mirano ad evitare investimenti
gravosi dal punto di vista finanziario, per dotarsi di impianti e macchinari di cui non fanno uso
continuativo, lo strumento contrattuale del noleggio (in particolare di quello «a caldo») è
particolarmente utilizzato.
Nello specifico il nolo a caldo è caratterizzato da una prestazione principale, avente ad oggetto
la locazione di macchinario, e una accessoria, rappresentata dall’attività del soggetto addetto
alla manovra del macchinario medesimo. In sostanza con questo tipo di noleggio il locatore del
macchinario mette a disposizione del soggetto utilizzatore anche un proprio operatore (di
norma un suo lavoratore dipendente), con il compito di occuparsi del corretto funzionamento
del medesimo bene, atteso che spesso si tratta di attrezzature complesse, che necessitano di
specifiche professionalità.
La conseguenza è quindi che il conduttore dispone del macchinario a nolo e sullo stesso
ricadono i rischi inerenti l’utilizzazione della cosa, e il locatore mette a disposizione del
conduttore l’attività di suoi dipendenti per l’utilizzazione dell’oggetto del contratto agendo
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 142 di 217
come preposti del conduttore, senza che tale situazione faccia venir meno la natura di locatio rei
propria del rapporto.
Il Codice degli appalti, all’art. 118, comma 11, disciplina i contratti similari, cioè quei
subaffidamenti relativi a prestazioni che non sono lavori ma che prevedono l’impiego di
manodopera, come nel caso della fornitura con posa in opera e dei noli a caldo.
Questi contratti sono considerati subappalto - quindi incidono sulla quota subappaltabile, sono
soggetti ad autorizzazione e, nel caso in esame, dovrebbero essere ricompresi nel Fondo rischi
realizzo - quando sono presenti i seguenti presupposti:
-
l’importo da affidare è superiore al 2 % dell’importo dell’appalto o pari/superiore a €
100.000,00;
-
l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 % dell’importo
del sub-contratto.
Se manca uno solo di questi requisiti la fornitura con posa e il nolo a caldo è solamente definibile
come sub affidamento, non come subappalto.
Sono vietati quei sub contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si
realizza con il subappalto, cioè l’esecuzione di tutto o parte dei lavori oggetto dell’appalto, senza
autorizzazione da parte della stazione appaltante.
Diversa è invece la situazione dell’appalto (o subappalto), dove l’appaltatore esegue l’attività a
suo rischio e i macchinari restano nella sua disponibilità e utilizzandoli senza alcuna ingerenza da
parte dell’appaltante.
Per la verifica della corretta indicazione del fondo in oggetto la scrivente, tramite riscontro
documentale, ha verificato che nei contratti di fornitura con posa e nolo a caldo, stipulati dopo
l’entrata in vigore della legge 180/2011, fosse indicato che il valore della mano d’opera non è
superiore al 50% del valore del contratto. In caso di contestazione ogni situazione dovrà essere
analiticamente verificata per capire se il dato fattuale sia diverso da quello contrattuale.
La verifica analitica dei singoli contratti si è dimostrata indispensabile per l’analisi del contenuto
del fondo come indicato in piano e per permetterne quindi una ricostruzione in base alle
informazioni assunte.
I contratti di appalto sono stati distinti quindi in pubblici e privati. Di fatto la maggior parte dei
contratti non stipulati con enti pubblici sottostanno comunque alle stesse regole, prevedendo,
per esempio, la trasmissione alla stazione appaltante delle fatture dei subappaltatori
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 143 di 217
quietanziate, come il caso di Nova Coop. Restano esclusi dalla disciplina degli appalti pubblici
quelli degli interventi edilizi nel comparto residenziale R5 a Piacenza (Baia del Re) e quello della
corte dei servi a Novellara. Resta in dubbio l’esatta qualificazione del contratto di Torrino
Mezzocammino, in quanto non è mai stato rinvenuto il contratto definitivo, per tale motivo i
subappaltatori relativi sono stati prudenzialmente considerati in tale fondo.
Come nel piano, i creditori chirografari qui ricompresi sono suddivisi tra:
-
debiti relativi a fatture ricevute per subappalti relativi a contratti pubblici;
-
debiti relativi a fatture da ricevere per subappalti relativi a contratti pubblici;
-
debiti relativi a fatture ricevute per subappalti Nova Coop.
Le principali differenze rispetto al fondo indicato in piano sono relative a due subappaltatori del
contratto di appalto di Torrino Mezzocammino, ad una qualche fattura da ricevere che non era
ancora pervenuta nel momento della redazione del ricorso e, soprattutto, alla mancata
inclusione, tra i subappaltatori del contratto con Nova Coop Vercelli, del creditore Stai
Prefabbricati per circa 2,6 milioni di euro.
Altra sensibile differenza risiede nel fatto che i creditori considerati quali privilegiati dalla
scrivente sono stati eliminati dal presente fondo ed inseriti tra i crediti privilegiati. Allo stesso
modo si è proceduto aggiungendo al fondo in esame i creditori indicati quali privilegiati in piano,
ma non ritenuti tali dalla scrivente.
Altra verifica analiticamente eseguita sui subappaltatori aggiunti dalla scrivente è l’applicazione
o meno del meccanismo del reverse charge. Infatti il comma 5 dell’art.37 del DL 223/2006 ha
introdotto, all’art. 17 del DPR 633/1972 il nuovo comma 6, ai sensi del quale le disposizioni
recate dal precedente comma 5, in materia di reverse charge (ossia di emissione di fattura senza
IVA ed applicazione dell’imposta da parte dell’acquirente del bene o servizio, previa apposita
integrazione del documento ricevuto dal cedente o prestatore), si applicano anche “alle
prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori
nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. Tale meccanismo è
applicabile dall’1.1.2007. Poiché dunque possa trovare applicazione il meccanismo del reverse
charge, ai sensi della lettera a) del comma 6 dell’art. 17 del DPR 633/1972, è necessario che
risultino verificati i seguenti presupposti:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 144 di 217
-
esecuzione di prestazioni di servizi da parte di un soggetto passivo IVA a favore di un
appaltatore o di un subappaltatore;
-
oggetto di prestazioni rese nel novero di quelle appartenenti al “settore edile”.
Il fatto che tra i presupposti di applicazione vi sia l’esecuzione di prestazioni di servizi, da parte di
un soggetto passivo IVA, implica già di per se l’esclusione dall’ambito di applicazione della
norma delle operazioni consistenti in cessioni di beni con posa in opera, poiché tali operazioni,
nell’ambito delle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del
bene, ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi (circolare 28/E/2006
dell’Agenzia delle Entrate). Al fine della presente relazione non devono quindi essere considerati
nel fondo in esame.
Per ogni creditore privilegiato è comunque stato verificato se si tratta o meno di subappaltatore.
Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei valori dei subappaltatori che ha permesso
l’individuazione del valore da indicare in prededuzione.
L’importo di € 10.052.254,79 è stato arrotondato ad € 10.000.000.
Descrizione
Importo Piano
debiti SUB per contratti pubblici chirografi - fatture ricevute
debiti SUB per contratti pubblici chirografi - fatture da ricevere
debiti SUB per contratti Nuova Coop (43078) chirografi - fatture ricevute
debiti SUB per contratti Nuova Coop (43078) chirografi - fatture da ricevere
Totale
Importo CG
%
soddisfo
media
5.684.481,04 6.884.153,66
209.823,19
311.039,55
2.086.126,75 4.459.656,61
0,00
0,00
7.980.430,98 11.654.849,82 13,750%
NON SODDISFATTI 11.654.849,82
-1.602.595,03
=
Importo con
soddisfo in
chirografo
1.602.595,03
10.052.254,79
Necessario precisare che, come evidenziato nello schema che segue, alcune stazioni appaltanti
hanno effettuato trattenute alla ricorrente ex art.118 Dlgs 163/2006. Come nel caso
dell’intervento sostitutivo, che verrà affrontato nel paragrafo 8.2.3.6, la scrivente non ritiene
corretto il comportamento della stazione appaltante in quanto Orion è sottoposta a procedura
concorsuale.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 145 di 217
ORION sc. in concordato preventivo
Somme trattenute dalle Stazioni Appaltanti su pagamenti eseguiti
COMMESSA
STAZIONE APPALTANTE
Note
Art. 118 Dlgs 163/2006
(assenza fatt. quietanzate)
40311
AZ. OSP. S.Maria nuova
Passerelle 2° sal
53501
A.E.S. TORINO
10.302,93
BYTEST fatt. varie 2012
sal n. 7 e 8
65.313,46
Coop. VIRIDIA fatt. 219 e 228/2012
70.762,65
EUROSOL PALIMODENA fatt. n. 418/372/350 del 2011
trattenuti su ns. fatt. 10028/2012 (067291)
trattenuti su ns. fatt. 868 e 941/2012(056168)
57317
MULTISERVIZI
198.223,55
TOTALE
importo lavori eseguiti dall'01/11 al 07/11/2012
trattenuti su ns. fatt. 190/193/194 del 2013(056241)
344.602,59
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 146 di 217
Si riporta di seguito il riepilogo dell’attivo che indica nella prima colonna il valore del piano,
nella seconda l’ipotesi considerata dalla scrivente che prevede che Novellara 2000 riesca a
soddisfare, tramite vendita a trattativa privata, circa l’80% dei debiti chirografari e, ipotesi
residuale (worst case) che considera che Novellara 2000 sia in grado di soddisfare solamente il
35% circa dei propri debiti chirografari e che la partecipazione in Baia del Re possa avere valore
nullo.
ATTIVO
VALORE PIANO
VALORE CG
best case
VALORE CG
worst case
Immobilizzazioni immateriali (8.1.1)
Immobili (8.1.2.1)
Altre immobilizzazioni materiali (8.1.2.2)
Partecipazioni in società controllate (8.1.3.1)
Partecipazioni in società collegate (8.1.3.2)
Altre partecipazioni (8.1.3.3)
Partecipazione in Baia del Re srl
Crediti verso partecipate (8.1.3.4)
Rimanenze lavori in corso e materie prime (8.1.4.1/2)
Caparre (8.1.4.3)
Acconti ricevuti da clienti (8.1.4.4)
Crediti verso clienti (8.1.5.1)
Crediti tributari (8.1.5.2)
Acconti dati per futuri acquisti (8.1.5.3)
Crediti diversi (8.1.5.4)
Disponibilità liquide (8.1.6)
Ulteriori realizzi (8.1.7)
Ratei e risconti attivi (8.1.8)
Fondo rischi realizzo (8.1.9)
0
225.000
1.800.000
76.068
76.100
1.202.268
781.791
8.289.786
35.141.031
0
0
17.542.835
295.567
7.400
8.573.454
489.959
0
0
-5.200.000
0
225.000
1.800.000
69.633
76.100
1.202.268
96.980
8.579.512
27.632.877
0
0
15.706.558
22.962
7.400
9.860.595
479.940
1.210.304
0
-10.000.000
0
225.000
1.800.000
69.633
76.100
1.202.268
0
4.379.629
27.632.877
0
0
15.706.558
22.962
7.400
9.860.595
479.940
1.210.304
0
-10.000.000
-
TOTALE ATTIVO
69.301.259
56.970.129
52.673.266
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 147 di 217
8.2 IL PASSIVO E LE GARANZIE
8.2.1 Spese di procedura, prededuzione e fondi rischi
Si riporta di seguito l’elencazione delle spese in prededuzione e lo schema che le riassume:
dal
08/11/2012
al
31/12/2013
N. ord.
Descrizione
1
Stima perdite di gestione post ricorso ed ante affitto
di azienda
modifica
CG
2
Creditori in prededuzione da continuità al 3 marzo
2013
3.500.000
5
Compenso collegio sindacale
-
-
-
TOTALE DAL
2012 AL
2018 PIANO
VALORI CG
3.500.000
4.433.207
50.000
50.000
50.000
50.000
182.000
-
-
-
-
1.550.000
-
-
-
-
29.138
25.000
25.000
25.000
25.000
67.586
60.000
15.000
15.000
25.000
25.000
25.000
550.000
300.000
65.000
50.000
1.350.000
1.350.000
-
182.000
182.000
-
1.550.000
1.550.000
25.000
154.138
154.138
15.000
15.000
187.586
187.586
25.000
25.000
25.000
150.000
150.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1.050.000
1.050.000
60.000
60.000
10.000
10.000
10.000
215.000
215.000
300.000
300.000
200.000
200.000
100.000
50.000
1.150.000
1.150.000
157.083
145.000
45.000
45.000
45.000
45.000
482.083
482.083
-
-
-
-
-
2.000.000
1.377.000
50.000
50.000
-
-
-
-
100.000
100.000
300.000
-
-
-
-
-
300.000
300.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
72.000
72.000
Corrispettivo società di Revisione
Compenso Consiglio di Amministrazione
8
Contratto di full service amministrativo e contabile
9
Consulenze fiscali e aziendali
10
Assistenza legale
11
Spese per la gestione dell'archivio
12
Costi per l'eventuale risoluzione di rapporti di lavoro
AGGIORNATO
13
Manutenzioni straordinarie
14
Finanziamento a Novellara 2000 srl per l'eventuale
accesso alla procedura di concordato preventivo
15
-
2018
(fino al
07/11)
2017
Compenso attestatore
Compenso consulenti per il ricorso
7
-
2016
Compenso commissario giudiziale / liquidatore
4
6
2015
1.100.000
3
2014
2.000.000
Spese varie
modifica
CG
escussione garanzia appalto consorzio di Bonifica
Grossetana
modifica
CG
Ratei passivi ferie (dal 7.11 al 3.3)
modifica
CG
Ratei passivi 13a mensilità (dall’1.1 al 3.3)
modifica
CG
Ratei passivi 14a mensilità (dal 7.11 al 3.3)
modifica
CG
Debiti v/enti previdenziali e ass.li per ratei in
prededuzione
TOTALE
9.887.807
1.027.000
482.000
432.000
332.000
12.000
282.000
-
43.389
-
51.728
-
32.159
-
137.453
-
89.498
12.442.807
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 148 di 217
13.107.241
8.2.1.1 Spese di giustizia
Le spese di giustizia indicate in piano sono quelle relative al compenso del CG e dei periti
nominati. Il primo, in particolare, è stato calcolato avendo a riguardo all’attivo e al passivo
indicati in ricorso. All’importo massimo risultante dai calcoli effettuati in base al D.M. n. 30 del
25 gennaio 2012 è stata applicata la percentuale del 75%, così come previsto dalla circolare n.
1/2012 del Giudice delegato Dott. Varotti.
Il medesimo D.M. indica anche le somme che dovrebbero essere erogate al liquidatore di
nomina giudiziale. In ricorso, nel caso di omologa e successiva messa in liquidazione di Orion,
sono già stati indicati nomi dei liquidatori e dei relativi compensi, l’importo è inferiore a quanto
indicato dalla norma di riferimento.
8.2.1.2 Debiti verso attestatore
Tale voce accoglie il debito nei confronti dell’attestatore come concordato con la società e
confermato tramite presa visione del relativo contratto datato 7 novembre 2012. L’importo
stanziato è esattamente quanto indicato in tale accordo, oltre agli oneri di legge. Si ritiene
corretto non considerare l’IVA in quanto sarà detratta nel momento dell’emissione della fattura.
8.2.1.3 Debiti per attività funzionali al Ricorso ed al successivo Concordato preventivo
Tale voce in ricorso comprende i compensi così come concordati con gli advisor che hanno
seguito la società dal deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, LF e che tutt’ora la assistono
nel concordato preventivo. Si precisa che la società è assistita dall’advisor finanziario nella
persona dell’Avv. Morandi, dal legale nella persona dell’Avv. Barbieri e dal Dott. Adriano Nicola
di Parco spa. Gli importi considerati in piano e nello schema che precede sono in linea con le
percentuali indicate nei mandati professionali sottoscritti.
8.2.1.4 Altre spese in prededuzione
Sono qui ricomprese tutte quelle voci di spesa relative al funzionamento della società. Ci si
riferisce alle consulenze amministrative e fiscali, per le quali la scrivente ritiene prudenziale
considerare l’importo inserito in piano. Per quanto riguarda le spese per gli organi di controllo
sono stati analizzati, per la verifica della congruità dell’importo inserito in piano, i contratti, se
esistenti, o le relative tariffe.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 149 di 217
Per quanto riguarda l’organo amministrativo si precisa che, con verbale di assemblea con la
quale si procede anche alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, tenutasi in data 2
agosto 2011, viene stabilito un compenso per i consiglieri pari ad € 80 a seduta, oltre ad una
indennità di carica per il Presidente di € 1.902,90 mensili.
Nonostante sia stato informalmente comunicato che i consiglieri, ad esclusione del Presidente,
avevano rinunciato al proprio compenso, non è stato rinvenuto il relativo verbale.
In relazione al contratto di service in questa sede sono stati indicati gli importi da contratto, per
l’analisi dello stesso si veda il paragrafo 5.1.
8.2.1.5 Fondo rischi in prededuzione
In questa voce sono comprese:
- le perdite di gestione: in piano è stata stimata la perdita di periodo dal deposito del ricorso ex
art. 161 sesto comma sino all’inizio del contratto di affitto di ramo d’azienda. L’indicazione di
tale voce era concettualmente corretta nel momento del deposito del piano dove sia l’attivo
che il passivo erano determinati unicamente con riferimento al 7.11. La scrivente invece,
proprio a causa della continuità che caratterizza il concordato in questione, ha ritenuto
corretto verificare il passivo “cristallizzato” al 7.11, indicandone il dato nella presente
relazione, ma, per quanto riguarda l’attivo, si è ritenuto necessario ed opportuno indicare i
dati al 3.3 in quanto i crediti si sono generati fino a quella data ma sono stati anche utilizzati
per il pagamento delle prededuzioni. La scrivente ha quindi verificato la perdita
determinatasi, in corso di procedura, prima dell’inizio del contratto di affitto di ramo
d’azienda pari circa ad € 4.100.000 (importo simile a quello stimato in piano) ma ha
provveduto a determinare, per indicarlo nella presente voce di prededuzione, il residuo
debito nei confronti dei creditori in prededuzione “da continuità” cioè il cui credito si è
generato per attività svolte dopo il 7.11, e, nella maggior parte dei casi, fino al 3.3. Per
determinare tale importo è stato preso in considerazione lo scadenziario aggiornato alla fine
di giugno per la verifica dei creditori ancora da saldare i cui pagamenti non sono stati sospesi
dal concordato (definiti contabilmente “non bloccati dal concordato”), ai quali sono stati
aggiunti i pagamenti effettuati (al netto dei costi già considerati in prededuzione come, ad
esempio, il costo dell’outsourcing o delle transazioni con i dirigenti licenziati o demansionati).
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 150 di 217
Tale verifica ha portato al risultato evidenziato nello schema che segue:
PAGAMENTI POST 3.3 GIA' CONSIDERATI IN PREDEDUZIONE
400.000,00 LIBRETTO PROCEDURA
300.000,00 LIBRETTO NOVELLARA 2000
66.000,00 SITECO CONTRATTO DI OUTSOURCING
143.000,00 IVA
40.000,00 IVA
54.810,35 ORLANDO P.TRANSAZIONE
12.041,10 FAVALI I.TRANSAZIONE
14.124,02 FERRAGUTI A.TRANSAZIONE
13.974,97 BONVICINI P.TRANSAZIONE
11.172,00 CERANOVI P.TRANSAZIONE
20.881,60 MOTTINELLI L.TRANSAZIONE
27.211,35 BIANCHI P.TRANSAZIONE
1.103.215,39
3.377.237,00 TOTALE USCITE DAL 3.3. A FINE GIUGNO
- 1.103.215,39 VEDI DETTAGLIO TABELLA SOPRA (PAGAMENTI GIA’ CONSIDERATI NELLE PREDEDUZIONI)
2.274.021,61 USCITE DAL 3.3. A FINE GIUGNO SENZA DUPLICAZIONI
1.703.405,39 FORNITORI - NON BLOCCATO CON SOSPESI AL NETTO SITECO (PER DEBITO OUTSOURCING)
39.573,75 PROFESSIONISTI - NON BLOCCATO CON SOSPESI
410.006,45 CONTROLLATE - NON BLOCCATE SENZA CONSORTILI IN PREDEDUZIONE
6.200,04 COLLEGATE - NON BLOCCATO SENZA CONSORTILI IN PREDEDUZIONE
4.433.207,24 PREDEDUZIONE (DA CONTINUITA’) ANCORA DA PAGARE AL 3 MARZO
- oneri derivanti dalla risoluzione dei rapporti di lavoro con i dirigenti: come ampiamente
descritto al paragrafo 5.5 sono state portate a termine tutte le transazioni con gli ex dirigenti.
Le stesse hanno permesso di conseguire un risparmio rispetto a quanto preventivato. A tal
proposito infatti la scrivente ha indicato tra le somme in prededuzione quelle determinate
con le transazioni pari ad € 1.377.000 anziché € 2.000.000 indicati in piano a titolo
prudenziale;
- stima dei costi per consulenze legali per la durata del concordato preventivo: la scrivente
ritiene difficilmente stimabile tale importo. Come sarà descritto nel paragrafo relativo alle
cause in corso l’entità e la quantità del contenzioso della ricorrente è molto elevato.
Solamente nel periodo in cui la scrivente ha effettuato le proprie verifiche ed analisi al fine
della redazione della presente relazione sono stati notificati numerosi atti di citazione anche
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 151 di 217
di importo considerevole. La scrivente non può che prendere atto della stima anche alla luce
degli importi precisati dai vari legali che devono essere considerati in prededuzione;
- spese per la gestione dell’archivio: la somma evidenziata è la stima della spesa che Orion
dovrà sostenere per avere a disposizione un luogo dove poter conservare il proprio archivio
documentale. Attualmente lo stesso è presso il centro logistico di Novellara. Si precisa che il
contratto di affitto è stipulato con Boorea sc che ha provveduto ad inviare nota di credito per
lo storno di quanto fatturato successivamente al 3 marzo 2013 a seguito di conferimento
dello stesso in Retecoop.
- manutenzioni e altre spese non preventivabili: si ritiene congruo, anche perché non
diversamente verificabile, l’importo stimato in piano.
8.2.1.6 Finanziamento soci a Novellara 2000
La somma qui indicata è la stessa versata il giorno 5 maggio 2013 a favore della partecipata al
100% Novellara 2000. L’erogazione di tale finanziamento, oltre ad essere indicata in ricorso, è
stata autorizzata dal Giudice delegato in data 3 maggio 2013. Il versamento di tale somma è
stato effettuato prima del deposito del ricorso per concordato preventivo di Novellara 2000. Lo
scopo di tale finanziamento è quello di consentire il pagamento della somma che sarà
determinata dal Tribunale di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 163, secondo comma, n.4 LF, nel
decreto di ammissione di Novellara 2000 alla procedura di concordato preventivo e delle spese
dei professionisti incaricati per la redazione della domanda di concordato.
Per quanto riguarda la restituzione della somma nel ricorso di Orion era previsto il rimborso
dell’intero finanziamento (inserito tra i crediti verso partecipate per l’intera somma erogata), più
correttamente viene ora indicato, nell’istanza di richiesta di autorizzazione all’erogazione dello
stesso, che tale finanziamento verrà restituito nella misura dell’80% con le modalità stabilite per
il pagamento dei creditori prededucibili indicate nel ricorso di Novellara 2000. Il restante 20%
sarà considerato credito postergato ai sensi dell’art. 182 quater, terzo comma, LF e verrà
restituito ad Orion solo e nella misura in cui sia previsto un riparto a favore di tale categoria di
creditori. A conferma di ciò, nel decreto di ammissione al concordato preventivo del 29 maggio
2013 si legge: “dispone che il finanziamento di € 300.000 erogato da Orion in funzione della
presentazione della domanda di concordato preventivo sia parificato ai crediti prededucibili nella
misura dell’80%”.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 152 di 217
8.2.1.7 Prededuzioni indicate dal Commissario Giudiziale
Oltre alle prededuzioni indicate dal ricorrente lo scrivente CG ne ha individuate altre.
Escussione garanzia per appalto del consorzio di Bonifica Grossetana per € 43.389: si precisa che
per tale appalto, non ancora iniziato nel momento in cui la stazione appaltante ha comunicato
che avrebbe proceduto con l’escussione della garanzia, non era stata presentata istanza ex art.
169 bis. Con la raccomandata con la quale la stazione appaltante rendeva nota la revoca
dell’aggiudicazione dell’appalto comunicava anche che avrebbe proceduto all’escussione della
cauzione provvisoria nella misura sopra indicata, ai sensi dell’art. 75 comma 6 Dlgs 163/2006. A
far tempo dalla comunicazione del commissario straordinario del Consorzio di Bonifica, Dott.
Fabio Bellacchi, datata 15 maggio 2013, risulta ancora inadempiente l’assicurazione garante.
Fatto confermato dalla corrispondenza consegnata da Orion alla scrivente datata 23 agosto
2013.
La scrivente ritiene che, pur sussistendo il dubbio che tale voce rappresenti un debito in
prededuzione, anche per le considerazioni esposte dall’Avv. Lenzini nella sua mail dell’8 febbraio
2013, prudenzialmente si ritiene corretto considerarla tale.
Ratei ferie, tredicesima e quattordicesima:
sempre seguendo l’impostazione che prevede di considerare nella presente voce i costi pagati in
prededuzione, che riducono quindi l’entità dei crediti, sono state considerate le tre voci in
intestazione ancora da pagare. Il rateo ferie per tutto il periodo della continuità, quello della
tredicesima solamente per il periodo dall’1.1.2013 al 3.3.2013 e quello della quattordicesima per
tutto il periodo di continuità.
Debiti previdenziali in prededuzione aggiunti dal commissario Giudiziale:
allo stesso modo sono stati considerati i contributi dovuti sui ratei appena enunciati. Si precisa
peraltro che quello stimato sulla tredicesima è stato considerato al 50% cioè solamente per il
periodo ancora da pagare tra il primo gennaio e il 3 marzo.
Descrizione
Valore piano
RATEI PASSIVI INPS CONTR. FERIE
Valori CG
Rettifiche
Valore finale
3.3.13
Prededuzione
da continuità
Somma da
considerare in
prededuzione
125.498,80
127.848,60 15.098,95
142.947,55
15.098,95
RATEI PASSIVI INPS CONTR. 13A MENS.
93.540,60
93.540,60 18.608,31
112.148,91
18.608,31
9.304,16
RATEI PASSIVI CONTR. INAIL
40.798,67
41.438,85 26.777,53
68.216,38
26.777,53
26.777,53
77.101,52
38.317,68
RATEI PASSIVI INPS CONTR. 14A MENS.
Totale Debiti contributivi
38.783,84
298.621,91
38.783,84 38.317,68
301.611,89
400.414,36
15.098,95
38.317,68
89.498,32
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 153 di 217
Il totale delle prededuzioni ammonta quindi ad € 13.107.241.
8.2.2 Società consortili
La società espone debiti netti verso società consortili al 7.11.2012 per € 8.080.222,29 come
dettagliato nella tabella sottostante:
Valori contabili al
Cessioni /
Rettifiche
Valore piano
7.11.2012
compensazioni
FOR. SIDAM SOC.CONS. A R.L. FT DA RIC.
319.554,56
0,00
0,00
319.554,56
FOR. SIDAM SOC.CONS. A R.L.
156.874,54
0,00
-135.481,22
21.393,32
FOR. SANTA MARIA SOC.CONSRL FT DA RIC.
771.415,27
0,00
0,00
771.415,27
FOR. SANTA MARIA SOC.CONSRL
531.338,65
0,00
-52.964,62
478.374,03
FOR. PRESIDI SANITA'LAZIO SCRL FT DA RIC.
758.144,53
0,00
-758.144,53
0,00
FOR. PRESIDI SANITA'LAZIO SCRL
129.328,77
0,00
-129.328,77
0,00
FOR. LAURENTINA SOC.CONS.A R.L FT DA RIC.
773.188,78
0,00
0,00
773.188,78
FOR. LAURENTINA SOC.CONS.A R.L
443.083,93
0,00
0,00
443.083,93
FOR. ISOLA SERAFINI S.C.A R.L. FT DA RIC.
356.488,00
0,00
-233.421,89
123.066,11
FOR. ISOLA SERAFINI S.C.A R.L.
0,00
FOR. FER.RO.VIT.SOC.CONS.A R.L
3.588.057,02
0,00
-880.338,27 2.707.718,75
FOR. FER.RO.VIT.SOC.CONS.A R.L FT DA RIC
63.867,13
0,00
0,00
63.867,13
FOR. ERRECINQUE SOC.CONS.A RL
171.332,92
0,00
-1.693,94
169.638,98
FOR. ERRECINQUE SOC.CONS.A RL FT DA RIC.
29.305,00
29.305,00
ERRECINQUE capitale sociale non versato
1.800,00
-1.800,00
0,00
FOR. CONSORMA S.C.R.L.FT DA RIC.
466.311,02
0,00
0,00
466.311,02
FOR. CONSORMA S.C.R.L.
FOR. CO.RE. SOC.CONS.A.R.L.
1.858.870,92
0,00
-547.145,37 1.311.725,55
FOR. CO.RE. SOC.CONS.A.R.L. FT DA RIC.
171.248,75
171.248,75
FOR. CO.RE. SOC.CONS.A.R.L. NC DA RIC
0,00
CLI. CO.RE. SCARL
0,00
FOR. CEDIS MONTECCHIO SOC.CONS
484.000,00
0,00
-464.590,46
19.409,54
FOR. CEDIS MONTECCHIO SOC.CONS FT DA RIC. 210.921,57
0,00
0,00
210.921,57
Totali
11.285.131,36
0,00 -3.204.909,07 8.080.222,29
Descrizione
Totali 7.11.2012
340.947,88
1.249.789,30
0,00
1.216.272,71
123.066,11
2.771.585,88
198.943,98
466.311,02
1.482.974,30
230.331,11
8.080.222,29
Le società consortili sopra evidenziate, sono definite come “veicoli” per l’esecuzione di contratti
d’appalto. Per la trattazione dell’attività di ogni singola consortile si vedano i § 8.1.3.1-2-3.
In questa sede ci si concentrerà sul credito che tali società hanno maturato nei confronti di
Orion. Come detto le società consortili non hanno scopo di lucro quindi provvedono a ribaltare i
costi pro quota ai soci fino al pareggio di bilancio. Orion, quale socia, ha effettuato anche nel
corso degli anni finanziamenti a favore di tali società e ha emesso fatture principalmente per
recuperare i costi dei dipendenti distaccati presso le stesse. Per ogni consortile è stato
determinato, già in piano e nell’istanza ex art. 182 quinquies LF, il debito netto di Orion.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 154 di 217
Le società consortili sono state considerate quali fornitori strategici per la continuazione
dell’attività della Società (anche se indirettamente tramite affitto di ramo d’azienda per la sua
eventuale futura cessione). Il mancato integrale pagamento avrebbe comportato l’impossibilità
di trasferimento del ramo a Siteco e l’interruzione di tutti i cantieri sui quali le stesse sono
impegnate. Si sarebbe manifestato quindi anche il problema di non riuscire ad incassare i propri
crediti dalle stazioni appaltanti (a causa sempre del mancato integrale saldo della consortile che
comporta mancato pagamento dei subappaltatori della stessa).
Il ricorrente, ha quindi utilizzato un “nuovo” strumento messo a disposizione dalla legge
Fallimentare, la possibilità ex art. 182 quinquies di pagare i fornitori strategici in prededuzione
tramite la presentazione di apposita istanza asseverata.
In piano è quindi stato previsto il pagamento in prededuzione quale elemento fondamentale e
subordinato al quale poteva avere inizio il contratto di affitto di ramo d’azienda.
La scrivente aveva già espresso il proprio parere circa l’istanza ex art. 182 quinquies al momento
della presentazione (15 febbraio 2013).
I contratti di subappalto erano stati stipulati dalla consortile (della quale Orion era socia). Le
imprese socie della società consortile ricevevano direttamente i pagamenti dal committente o
dal consorzio assegnante (solitamente il CCC), individualmente o quale membro di
raggruppamenti, per i lavori eseguiti anche tramite i subappaltatori e fornitori, incaricati
formalmente dalla consortile. In tale situazione il mancato pagamento della consortile avrebbe
comportato il mancato pagamento dei fornitori e subappaltatori e dunque probabili
inadempimenti nell’esecuzione del contratto principale con conseguente sospensione dei
pagamenti da parte del committente in assenza delle fatture quietanzate dai subappaltatori (art
118 d lgs 163/2006). Si sarebbe posto quindi oggettivamente un gravissimo problema per la
continuità dei contratti.
La situazione che si sarebbe venuta a creare è correttamente rappresentata alle pagg. 24 e 25
nella relazione di asseverazione ex art.182 quinquies comma 4 LF.
In estrema sintesi se Orion avesse interrotto l’attività non sarebbe stata assicurata la continuità
delle commesse affidatele dal CCC. Avrebbe quindi dovuto fronteggiare risoluzioni contrattuali
che avrebbero portato ad immediata escussione delle cauzioni prestate, pagamento del garante
e successiva azione di rivalsa verso Orion. La conseguenza di tutto ciò sarebbe stato quindi
l’aumento del passivo, per le penali, per non aver ultimato l’appalto relativo, nonché la
mancanza di possibilità di incasso dell’attivo (credito o SIL).
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 155 di 217
La somma determinata quale necessaria per il pagamento delle società consortili per i motivi
sopra indicati, è stata oggetto di analitiche verifiche da parte dello scrivente Commissario
Giudiziale.
Si parta quindi dal presupposto che il pagamento delle società consortili, che permette a sua
volta il saldo dei subappaltatori, che potranno in questo modo “quietanzare” le fatture
permettendo al committente di incassare i vari SAL, è condizione necessaria per la continuità dei
cantieri nei quali si opera attraverso le consortili stesse. Anche in considerazione del fatto che
l’affittuaria intendeva subentrare (come di fatto è avvenuto) negli appalti sui quali operano le
consortili oggetto dell’istanza, la scrivente non ha potuto che esprimere il proprio parere
favorevole a che il Tribunale autorizzasse il pagamento integrale di tali società in modo che si
realizzasse una delle condizioni sospensive che avrebbero permesso di dare effettivo inizio al
contratto di affitto d’azienda con tutte le conseguenze del caso (possibilità di incassare i crediti e
i SIL, non essere soggetti a penali per interruzione non giustificata dei lavori come sopra
evidenziato).
Sono state quindi effettuate le verifiche del caso sulle somme indicate in piano quali debiti nei
confronti delle consortili. Si noti che da un debito lordo di partenza, pari ad € 11.285.131, si
giunge, con le compensazioni sopra menzionate, ad un debito netto di € 8.080.222. La scrivente
ha potuto verificare la correttezza dei dati inseriti tramite analisi dei bilanci al 31.12.2012 delle
consortili stesse. Come già più volte detto, la società consortile deve chiudere l’esercizio in
pareggio tramite ribalto, in quota parte, dei costi ai propri soci. Si precisa quindi che i dati
indicati ad una data (come quella della presentazione del piano che non coincide con il 31.12)
sono sempre stimati in quanto solo al termine dell’anno si ha la certezza della somma corretta
da addebitare al socio.
Per questo motivo la scrivente ha verificato i dati alla data della presentazione del ricorso che
coincide con quella di deposito dell’istanza ex art. 182 quinquies, quelli al 31.12.2012 per
verificare la correttezza di quanto indicato con riferimento all’8 di novembre e il dato al
4.3.2013, data di passaggio del ramo d’azienda a Siteco, che coincide con il termine dell’attività
di Orion e, di conseguenza, della sua “gestione” delle società consortili.
La verifica è stata effettuata anche tramite analisi della corrispondenza dei saldi con il bilancio
alla data del 7.11.2012 e 3.3.2013 della società consortili in oggetto. E’ stata richiesta la
conferma scritta del saldo del debito relativo alle fatture già ricevute e le differenze sono state,
nel caso, riconciliate avendo riguardo:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 156 di 217
•
per le fatture da ricevere, è stato verificato lo stanziamento con la documentazione
giustificativa di ribalto costi;
•
per le poste debito/credito intercompany, è stata accertata la corretta compensazione
sia alla data del 7.11.2012 sia alla data del 3.3.2013;
Occorre tuttavia segnalare come sia stato difficoltoso riconciliare i dati relativi al ribalto costi da
pervenire alla data del 7.11.2012 e al 3.3.2013 in considerazione del fatto che si trattava, e si
tratta ancora, di stime che derivano da stati di consistenza non definitivi in quanto non riferiti al
31.12. Per tale motivo è plausibile una variazione “a consuntivo” del dato riguardante “le fatture
da ricevere”.
Si rileva che su alcuni appalti per i quali è stato indicato un SIL in contraddittorio in misura molto
bassa, addirittura, a parità di SAL rispetto all’8 novembre, in alcuni casi, inferiore a quello
indicato in piano, è maturato comunque debito nei confronti della società consortile. Questo
dipende dal margine negativo della commessa o dal fatto che il debito nei confronti dei
dipendenti impiegati nella consortile matura comunque.
Si precisa che la società consortile Presidi Sanità Lazio avrebbe un debito al 31.12.2012. Lo
stesso però trova compensazione nell’importo dell’IVA delle fatture non ancora emesse, per tale
motivo la scrivente ha ritenuto di non dover richiedere alla ricorrente di attivarsi per ottenere la
restituzione della somma.
Si riporta di seguito la tabella che evidenzia il dato al passaggio del ramo d’azienda, cioè quello
che recepisce anche la “prededuzione da continuità”.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 157 di 217
Valori contabili
al 3.3.2013
FOR. SIDAM SOC.CONS. A R.L. FT DA RIC.
261.195,84
FOR. SIDAM SOC.CONS. A R.L.
300.622,54
FOR. SANTA MARIA SOC.CONSRL FT DA RIC.
1.147.932,12
FOR. SANTA MARIA SOC.CONSRL
610.538,65
FOR. PRESIDI SANITA'LAZIO SCRL FT DA RIC.
785.822,33
FOR. PRESIDI SANITA'LAZIO SCRL
129.328,77
FOR. LAURENTINA SOC.CONS.A R.L FT DA RIC. 598.369,00
FOR. LAURENTINA SOC.CONS.A R.L
731.063,93
FOR. ISOLA SERAFINI S.C.A R.L. FT DA RIC.
329.074,20
FOR. ISOLA SERAFINI S.C.A R.L.
155.571,43
FOR. FER.RO.VIT.SOC.CONS.A R.L
3.588.057,02
FOR. FER.RO.VIT.SOC.CONS.A R.L FT DA RIC
225.345,60
FOR. ERRECINQUE SOC.CONS.A RL
216.127,08
FOR. ERRECINQUE SOC.CONS.A RL FT DA RIC.
2.496,32
ERRECINQUE capitale sociale non versato
0,00
FOR. CONSORMA S.C.R.L.FT DA RIC.
418.589,59
FOR. CONSORMA S.C.R.L.
331.838,25
FOR. CO.RE. SOC.CONS.A.R.L.
2.298.870,92
FOR. CO.RE. SOC.CONS.A.R.L. FT DA RIC.
256.633,72
FOR. CO.RE. SOC.CONS.A.R.L. NC DA RIC
-49.047,74
CLI. CO.RE. SCARL
115.279,00
FOR. CEDIS MONTECCHIO SOC.CONS
484.000,00
FOR. CEDIS MONTECCHIO SOC.CONS FT DA RIC. 319.540,30
Totali
13.257.248,87
Descrizione
Compensazioni
0,00
-155.535,69
0,00
-25.436,04
-785.822,33
-129.328,77
0,00
-63.740,81
-164.405,06
-125.224,46
-966.868,41
0,00
-1.693,94
0,00
0,00
0,00
-625.792,91
0,00
-507.540,02
0,00
-3.551.388,44
Valore CG
Totali CG 3.03.2013
261.195,84
145.086,85
1.147.932,12
585.102,61
0,00
0,00
598.369,00
667.323,12
164.669,14
30.346,97
2.621.188,61
225.345,60
214.433,14
2.496,32
0,00
418.589,59
331.838,25
1.673.078,01
256.633,72
-49.047,74
115.279,00
-23.540,02
319.540,30
9.705.860,43
406.282,69
1.733.034,73
0,00
1.265.692,12
195.016,11
2.846.534,21
216.929,46
750.427,84
1.995.942,99
296.000,28
9.705.860,43
Il debito “da continuità” che si è generato nel periodo è pari ad € 1.625.638,14.
A seguito della movimentazione avvenuta nel periodo di continuità e delle compensazioni con
le partite a credito il saldo al 3.3.2013 è pari ad € 9.705.860,43, come evidenziato nella seguente
tabella:
Cessioni / compensazioni
Descrizione
FOR. FER.RO.VIT.SOC.CONS.A R.L
FOR. CO.RE. SOC.CONS.A.R.L.
FOR. LAURENTINA SOC.CONS.A R.L
FOR. SANTA MARIA SOC.CONSRL
FOR. PRESIDI SANITA'LAZIO SCRL
FOR. CEDIS MONTECCHIO SOC.CONS
FOR. CONSORMA S.C.R.L.
FOR. ISOLA SERAFINI S.C.A R.L.
FOR. SIDAM SOC.CONS. A R.L.
FOR. ERRECINQUE SOC.CONS.A RL
Debiti per fatture Debiti per fatture
ricevute 3.3.2013 da ricevere 3.3.2013
Valore Piano
2.771.585,88
1.482.974,30
1.216.272,71
1.249.789,30
230.331,11
466.311,02
123.066,11
340.947,88
198.943,98
ERRECINQUE capitale sociale non versato
Totale Società consortili
3.588.057,02
2.298.870,92
Finanziari + int
attivi
Ft da emettere
Altri
Valore CG al 3.3.2013
225.345,60 -
51.803,95 -
71.400,65 -
843.661,54 -
2,27
2.846.534,21
322.864,98 -
395.570,88 -
61.226,58 -
167.995,45 - 1.000,00
1.995.942,99
731.063,93
598.369,00
610.538,65
1.147.932,12 -
24.244,67 -
1.191,37
129.328,77
785.822,33 -
305.824,04 -
23.707,92 -
-
424.079,92 -
3.460,10 -
1.265.692,12
63.740,81
1.733.034,73
582.619,14 - 3.000,00
296.000,28
484.000,00
319.540,30 -
331.838,25
418.589,59
155.571,43
329.074,20 -
2.561,76 -
285.167,76
- 1.900,00
195.016,11
300.622,54
261.195,84 -
44.401,12 -
111.034,57
-
406.282,69
216.127,08
2.496,32 -
8.080.222,29
Ft emesse
8.846.018,59
80.000,00
750.427,84
100,00
216.929,46
1.693,94
-
4.411.230,28 - 1.250.180,28 -
557.188,95 - 1.738.016,94 - 6.002,27
Variazione rispetto al 7.11.2012
9.705.860,43
1.625.638,14
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 158 di 217
Si segnala tuttavia che il debito verso società consortili viene pagato direttamente dal CCC
alternativamente in esecuzione di cessioni di credito o di mandati all’incasso. Di ogni pagamento
lo scrivente Commissario Giudiziale viene informato.
La scrivente ha quindi richiesto che venisse costantemente aggiornato un prospetto che
mettesse in evidenza tutti i valori relativi a ciascuna consortile oggetto del pagamento in
prededuzione in considerazione del fatto che il pagamento del CCC viene effettuato sulla base
delle fatture il cui credito è stato ceduto e non dell’importo netto dovuto. Nello scorso mese di
giugno i pagamenti a due società consortili erano stati effettuati in eccesso rispetto al debito.
Più precisamente Cedis scrl, che aveva ricevuto circa € 41.000 in eccesso, ha provveduto in data
21.6.2013, pressoché immediatamente dopo la richiesta, ad effettuare bonifico per la
restituzione della somma non spettante. Per quanto riguarda Isola Serafini scrl, che aveva
ricevuto somme non dovute per circa € 136.000, è stato necessario procedere con una cessione
di credito al CCC, quest’ultimo ha provveduto al pagamento in data 31.7.2013.
La somma da considerare quale debito in prededuzione nei confronti delle consortili è pari ad €
9.705.860,43. Gran parte di tale somma risulta essere stata pagata con le modalità sopra
indicate dopo l’inizio del contratto di affitto di ramo d’azienda, quindi dopo l’autorizzazione del
Tribunale ex art. 182 quinquies L.F.
8.2.3. Passività privilegiate
Tali passività sono rappresentante da:
8.2.3.1 Debiti verso dipendenti ex art. 2751-bis, n.1, Codice Civile
I dipendenti in forza al 31.12.2012 erano 211, suddivisi in 11 dirigenti, 10 quadri, 114 impiegati e
76 operai.
Alla data di inizio del contratto di affitto di ramo d’azienda il numero dei dipendenti, come
evidenziato nel § 5.5, era sceso a 193.
Il debito nei confronti dei dipendenti è composto dal Trattamento di fine rapporto, ratei ferie,
tredicesima e quattordicesima mensilità, da una piccola quota di anticipo spese dipendenti e
dalle retribuzioni arretrate rappresentate dal debito formatosi per le retribuzioni non pagate
relative al periodo 1.11.2012-7.11.2012. Con riferimento ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 159 di 217
stato trasferito a SITECO, in base al contratto di affitto di ramo d’azienda, i debiti per ratei e ferie
sono a carico di detta società ai sensi dell’art. 2112 c.c.. Nell’art. 6 di detto contratto è previsto
che il pagamento di debiti di ORION da parte di SITECO verso i dipendenti trasferiti potrà essere
compensato con quanto dovuto da SITECO ad ORION.
L’attività di verifica della scrivente si è sviluppata nel modo seguente:
– quadratura del riepilogativo del mese di ottobre 2012 e con la contabilità generale per i vari
conti relativi al personale ivi comprese le ritenute fiscali – contributive e assistenziali (dettagliate
nei relativi memo);
– “mensilizzazione” 2012 del costo del personale per verificare anomalie del carico contributivo i
cui risultati sono riportati nella tabella seguente:
MENSILIZZAZIONE COSTO DEL PERSONALE 2012
gen-12
feb-12
mar-12
apr-12
mag-12
giu-12
lug-12
ago-12
set-12
ott-12
nov-12
dic-12
Totale
Stipendi e salari
764.822,20
766.335,38
840.168,60
791.627,34
848.361,89
770.798,84
756.224,30
572.727,53
744.733,43
756.451,52
711.811,76
678.340,57
9.002.403,36
Contributi INPS
302.602,48
283.617,28
317.758,78
302.014,93
323.487,95
310.724,33
288.610,08
194.368,55
276.023,30
280.230,32
232.515,04
273.549,29
3.385.502,33
255
251
253
255
258
246
245
244
243
237
226
211
Nr. Dipendenti (dato preso da
denuncia DM-10 mensile)
% incidenza OO.SS.
40%
37%
38%
38%
38%
40%
38%
34%
37%
37%
33%
40%
Retribuzione media
2.999
3.053
3.321
3.104
3.288
3.133
3.087
2.347
3.065
3.192
3.150
3.215
– per quanto attiene gli stanziamenti passivi per ferie-permessi-festività, 13° mensilità, 14°
mensilità è stato verificato e quadrato il saldo al 7.11.2012 e al 3.3.2013 con il prospetto
nominativo fornito dal consulente del lavoro della società verificandone la correttezza tramite
riscontro con i cedolini di alcuni dipendenti a campione al fine di controllare la correttezza di
quanto esposto dalla società nel prospetto riepilogativo e , di conseguenza, in contabilità;
– è stata poi verificata, sulla base delle precisazioni del credito dei dipendenti, la corrispondenza
con quanto indicato nel piano concordatario alla data del 7.11.2012 sino alla data del 3.3.2013
(data di passaggio dei dipendenti in SITECO) per quantificare la parte di prededuzione.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 160 di 217
Valori contabili al
7.11.2012
Ratei passivi ferie
456.940
Ratei passivi 13a mensilità
344.983
Ratei passivi 14a mensilità
142.130
Stipendi per quota concordataria
192.371
Fondo retribuzioni dirigenti arretrati
Anticipo spese dipendenti
3.205
1.139.629
Totale
Descrizione
Rettifiche
Cessioni/compensazioni
Valore piano
-2.033,00
-2.033,00
460.550
344.983
142.130
192.371
57.000
1.172
1.198.206
3.610
57.000
60.610
Valori CG
460.550
344.983
142.130
192.371
57.000
1.172
1.198.206
Valori in prededuzione dal
7.11.2012 al 3.3.2013
51.728
64.317
137.453
253.498
Il rateo passivo per la tredicesima mensilità sarà considerato tra le prededuzioni solamente per il
50% dell’importo sopra indicato in quanto il periodo dall’8 novembre al 31.12.2012 è stato
pagato con le relative tredicesime.
Per quanto riguarda il TFR è stata verificata la corretta imputazione a bilancio
dell’accantonamento al fondo sia al 7.11.2012 che al 3.3.2013.
I documenti sui quali si è basata l’attività di verifica sono:
-
Conti di contabilità generale;
-
Prospetto TFR al 7.11.2012 redatto dal consulente del lavoro;
-
Prospetto TFR al 3.3.2013 redatto dallo stesso in occasione del “passaggio” dei
dipendenti di Orion S.C. in Siteco srl per effetto del contratto di affitto di azienda;
-
Prospetto di raccordo redatto tra i dati del consulente del lavoro e i dati della Società;
-
Prospetto di controllo “overall al 7.11.2012”.
Sono stati riconciliati i saldi del consulente del lavoro (al 7.11.2012) con quelli della Società (al
7.11.2012). Al saldo iniziale all’1.1.2012 è stato sommato l’accantonamento al fondo e sottratti i
rimborsi e le liquidazioni, per valutare la correttezza del calcolo dell’accantonamento; dalla
sommatoria dei salari e stipendi al 7.11.2012 e si è proceduto al calcolo dell’accantonamento al
fondo.
Sono state verificate le “quadrature” con i saldi del consulente del lavoro (al 3.3.2013) e quello
della Società (al 3.3.2013); si è inoltre provveduto a verificare l’esattezza dell’importo TFR
spettante a ciascun dipendente anche tramite verifica della relativa precisazione del credito.
Descrizione
TFR Operai
TFR Impiegati
TFR Dirigenti
TFR Dipendenti
Valore piano
568.359
1.791.025
359.139
2.718.523
Dati Consulente
lavoro al
7.11.2012
568.359
1.791.025
359.139
2.718.523
Valori CG 7.11.2012
568.325
1.791.185
358.979
2.718.489
TFR maturato dal
Debito per TFR al Dati Consulente lavoro al
7.11.2012 al
3.3.2013
3.3.2013
3.3.2013
2.115
17.532
3.565
23.212
570.474
1.808.557
362.704
2.741.735
570.429
1.807.459
362.697
2.740.585
differenza
contabile al 3.3
(45)
(1.099)
(7)
(1.151)
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 161 di 217
In base alle verifiche effettuate, il dato al 7.11 della società e quello fornito dal consulente del
lavoro sono identici, mentre esiste una trascurabile differenza sul dato al 3.3. Dal bilancio
risultano € 2.741.735, mentre dai dati forniti dal consulente risulterebbe un debito di €
2.740.585.
Doverosa precisazione è che il TFR è considerato come unitario, quindi non diviso tra
prededuzione e privilegio.
8.2.3.2 Debiti verso professionisti ex art. 2751- bis, n.2, Codice Civile
I debiti nei confronti dei professionisti sono stati analiticamente verificati tramite analisi delle
precisazioni del credito ricevute dalla scrivente. La comunicazione ex art. 171 e relativa richiesta
di indicazione del credito vantato nei confronti della ricorrente è stata inviata a tutti i
professionisti indicati, anche tra i debiti per “fatture da ricevere”, nel bilancio e ai legali che
assistono la società nei vari contenziosi instaurati. Per i professionisti la cui fattura risultava
ancora da emettere è stato indicato l’importo senza IVA.
Il totale dei debiti nei confronti di professioni è così pari ad € 1.226.205.
8.2.3.3. Debiti verso agenti ex art. 2751-bis, n.3, Codice Civile
Dal bilancio e dalle precisazioni del credito ricevute dai fornitori non risulta che la società avesse
in essere contratti di agenzia.
8.2.3.4 Artigiani e cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751-bis, n.5, Codice Civile
La voce comprende i debiti verso le imprese iscritte all'albo artigiani e verso le cooperative di
produzione e lavoro che, per caratteristiche di struttura e dimensione, godono del privilegio ex
art. 2751 bis n. 5 c.c..
Per determinare l’importo dovuto la scrivente ha verificato tutte le precisazioni del credito
pervenute. Nel caso di discordanza con il dato contabile è stata effettuata l’analisi del mastro
contabile, anche con l’aiuto del responsabile amministrativo della società.
Come indicato nel paragrafo in cui è stata descritta l’organizzazione dell’attività di verifica (§
7.1), tale analisi è risultata molto complessa in quanto nei mastrini contabili (di Orion
denominata 902-cioè quella che riporta i saldi al 7.11 utilizzati per il piano) erano stanziati
importi, per lo più presunti, di fatture da ricevere con competenza fino al 7.11. Nella contabilità
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 162 di 217
di Orion 001 (quella in continuità che sarà stampata sul libro giornale) e in quella di Orion 903
(cioè quella che accoglie i saldi al 3.3) era invece indicato l’importo effettivo della fattura
ricevuta e a volte non era stato neppure indicato nuovamente l’importo della fattura da
ricevere, anche se non pervenuta. Questo ha costretto ad una verifica analitica tramite riscontro
documentale, se esistente (a volte non possibile in caso di fatture da ricevere non ancora
pervenute) e attraverso l’anali delle registrazione in tutti gli “ambienti contabili” citati.
Lo stesso discorso vale anche per i fornitori chirografari per i quali erano state stanziate fatture
da ricevere al 7.11.
In pratica, al 7.11 sono state indicate fatture da pervenire con competenza fino a tale data, in
molti casi per importi presunti, che si sono rivelati diversi in alcuni casi, in altri casi è stata
ricevuta una fattura con competenza fino ad una data successiva quindi portante importo
differenze da quanto stanziato. Nella contabilità della Orion 001 e Orion 903 non era indicato
l’importo al 7.11, bensì l’importo della fattura effettivamente ricevuta che, se diverso, non
riportava storni di errata registrazione per riconciliare l’importo al 7.11, ma semplicemente la
nuova scrittura.
Per quanto riguarda la verifica del privilegio, la scrivente ha esplicitamente chiesto ai creditori,
che ritenevano di esserne portatori, di dimostrare la natura e le motivazioni dello stesso.
In pratica è stata affinata la verifica effettuata in piano e nell’attestazione in base alle risposte e
alla documentazione ricevuta. Sarà quindi compito, nel caso di omologa e di successiva nomina
del liquidatore, che lo stesso proceda ad ulteriori verifiche al fine di stabilire con certezza, prima
di effettuare i pagamenti in esecuzione del piano, se il privilegio spetti o meno.
Nel caso in esame si precisa che, in caso di creditore per il quale la scrivente era in dubbio se
attribuire o meno il privilegio, è stato accertato se si trattasse o meno di subappaltatore. In caso
di risposta affermativa il creditore è stato lasciato prudenzialmente al privilegio.
Per la verifica del privilegio per le imprese artigiane si è fatto riferimento ai limiti dimensionali di
tali imprese e, per le cooperative a mutualità prevalente, in base alla documentazione prodotta
dai creditori.
Il totale dei crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n.5 c.c., in base alle verifiche effettuate
dalla scrivente, è pari ad € 11.425.416.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 163 di 217
8.2.3.5 Altri fornitori privilegiati
In tale voce la scrivente ha inserito, come in piano, i debiti per affitti. La ricorrente ha in essere
un consistente numero di contratti di locazione, a titolo esemplificativo quello relativo alla sede,
quello relativo al magazzino adiacente - risolto dopo aver ricevuto intimazione di sfratto - quello
relativo al centro logistico di Novellara e quelli relativi alle varie unità locali e agli appartamenti
che erano dati in uso ai dipendenti dislocati nelle varie località dove si trovano i cantieri. Si
precisa che nel mese di luglio 2013 Siteco ha trasferito la propria sede da Cavriago a Reggiolo
presso CMR Edile.
Per quanto attiene il privilegio di cui all'art. 2764 c.c., si esercita anzitutto su "tutto ciò che serve
a fornire l'immobile", cioè sulle cose destinate all'uso ed al godimento dell'immobile sulla base
di un rapporto di funzionalità e di inerenza economica fra tali cose e l'immobile medesimo e,
quindi, di un loro vincolo di stabile destinazione obiettiva alle finalità economico-sociali dell'uso
per il quale l'immobile è stato preso in locazione. Non è necessario che tale rapporto
strumentale di destinazione sia permanente e derivi da un atto formale ed intenzionale del
conduttore, ma occorre che esso non sia del tutto precario od occasionale ed è sufficiente
un'immissione di fatto, tale da determinare in concreto l'assoggettamento della cosa al servizio
dell'immobile locato. In sostanza, l'ambito delle cose gravate dal privilegio muta a seconda della
destinazione assegnata all'immobile, quindi, se questo è locato ad uso abitativo, formano
oggetto del privilegio la mobilia, le stoviglie, gli utensili etc. (se pignorabili in base alla legge); se,
invece, è locato per uso diverso, occorre aver riguardo alle cose concretamente destinate
all'attività da svolgere, compresi i macchinari, le scorte, i semilavorati ecc., e, nel caso di
immobile destinato ad uso commerciale, le merci destinate alla vendita, che costituiscono parte
del complesso aziendale e che si trovano nello stesso immobile nel momento in cui il privilegio è
fatto valere. Trattasi, infatti, di un privilegio possessuale in quanto esso è condizionato dalla
particolare situazione locale, costituita dalla permanenza delle cose gravate nell'immobile
locato, o nelle sue dipendenze, se riferito ai frutti. Al locatore non è attribuito un diritto di
ritenzione proprio perché egli non ha un rapporto sulle cose vincolate corrispondenti ad una
detenzione di esse, ma può tutelare i suoi diritti facendo ricorso, al sequestro ex art. 2769 c.c..
Si ritiene importante precisare che, ad oggi, risultano ancora in essere un consistente numero di
contratti di locazione.
Siteco non vuole subentrare nei contratti già stipulati, ma nel caso sia interessata a mantenere
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 164 di 217
l’immobile oggetto dell’affitto, vuole stipulare nuovi contratti. Per tale motivo tutti i contratti
non ancora risolti sono ancora in capo ad Orion.
Per quanto riguarda il magazzino a Corte Tegge, magazzino Orion, per il quale la stessa ha avuto
intimazione allo sfratto è stata pagata la parte di debito in prededuzione (sorta tra il 7.11 e il
3.3), Siteco ha sottoscritto nello scorso mese di luglio nuovo contratto di affitto con il
proprietario dei locali.
L’intenzione, anche in base a quanto indicato nel Piano Industriale elaborato da SITECO per la
gestione del Ramo aziendale, è quella di stipulare nuovi contratti che consentano alla Newco di
realizzare un risparmio sul costo degli affitti.
In considerazione del fatto che Orion non ha ancora inoltrato disdetta per tutti gli altri contratti
di locazione non già cessati, si è determinata una somma in prededuzione a favore dei
proprietari degli stessi. La scrivente ha più volte rappresentato che la situazione deve essere
risolta in quanto Orion continua a maturare debiti per immobili dei quali, a volte, usufruisce
Siteco (sede -fino a luglio-, immobili ad uso abitativo dove sono collocati i dipendenti distaccati
nei vari appalti).
Il totale del debito per affitti di immobili al 7.11 è pari ad € 602.473, sarà necessario valutare,
caso per caso, in base a quanto indicato sopra a proposito dei beni sui quali può essere fatto
valere il privilegio, chi dovrà essere effettivamente considerato tra i privilegiati e chi tra i
chirografi.
Riepilogo creditori privilegiati ex art.2751 bis c.c.:
QUALIFICA PRIVILEGIO VALORE PIANO VALORE CG
PROFESSIONISTI
1.085.148,00
1.226.205,05
ARTIGIANI E COOP.
12.410.021,00 11.425.416,23
AFFITTO
602.472,75
650.385,00
AGENZIA LAVORO
62.587,27
TOTALI 14.145.554,00 13.316.681,30
Si precisa che negli allegati redatti dalla scrivente i risultati parziali del piano sono differenti da
quelli indicati (non è stato fornito un dettaglio distinto dei vari creditori privilegiati), pur
coincidendo la somma totale con quanto indicato negli allegati alla memoria integrativa.
8.2.3.6 Enti previdenziali ed assistenziali
La società espone debiti previdenziali ed assistenziali al 7.11.2012 per € 938.646,80. Nella
tabella sottostante viene indicato il dettaglio:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 165 di 217
Descrizione
7.11.2012
INAIL PER CONTRIBUTI
INPS PER CONTRIBUTI
CASSA PREV.ASSIST.DIRIGENTI
RATEI PASSIVI CONTR. FERIE
RATEI PASSIVI CONTR. 13A MENS.
INAIL acconto 4° rata 2012
CEMA PER CONTRIBUTI
RATEI PASSIVI CONTR. INAIL 13^ 14^ ROL FERIE
RATEI PASSIVI CONTR. 14A MENS.
FONDO CONTRIBUTI su arretrati B. P.
FONDO CONTRIBUTI su arretrati F. A.
F/DO TFR TESORERIA OPERAI
F/DO TFR TESORERIA IMPIEGATI
INPS LEGGE 335/95
CONTR. SOLIDARIETA' 10%
F/DO TFR TESORERIA DIRIGENTI
INAIL COLLABORATORI
Totale Debiti contributivi
Rettifiche
Cessioni /
compensazioni
416.284,47
289.851,28
163.859,71
126.673,70
1.174,90
93.540,60
95.174,84
44.855,50
41.118,76
320,09
38.783,84
0,00
9.250,00
0,00
4.750,00
8.700,45
8.474,99
1.408,14
802,74
782,46
717,21
1.331.028,69 15.494,99 -
Valore piano Rettifiche CG
-244.017,17
172.267,30
289.851,28
-163.859,71
0,00
127.848,60
93.540,60
95.174,84
44.855,50
41.438,85
38.783,84
9.250,00
4.750,00
8.700,45
8.474,99
1.408,14
802,74
782,46
717,21
407.876,88 938.646,80
217.781,27
-95.174,84
Valori CG
390.048,57
289.851,28
0,00
127.848,60
93.540,60
0,00
44.855,50
41.438,85
38.783,84
9.250,00
4.750,00
8.700,45
8.474,99
1.408,14
802,74
782,46
717,21
1.061.253,23
Nello specifico:
-
INAIL per contributi: il debito è stato rideterminato per tenere in considerazione
l’effettiva liquidazione avvenuta durante il mese di febbraio 2013. Il debito totale
(premio INAIL 2012) ammonta quindi ad € 717.216,06. Gli acconti versati per il
medesimo esercizio, prima del deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma LF, sono
pari ad € 243.299,45. Il debito netto ammonta quindi ad € 473.916,61 al quale è
necessario aggiungere l’1% di addizionale così per un importo dovuto di € 481.088,77.
Tale somma risulta in parte “bloccata” dal deposito del ricorso. A febbraio è stato
pagato l’importo prededucibile maturato post 8 novembre 2012 per € 91.040,19. Il
debito al 7.11.2012 è così pari ad € 390.048,57;
-
INPS per contributi: il debito è stato analizzato verificando i pagamenti tramite gli F24
del 2012 e 2013 e la corrispondenza con i tabulati del consulente del lavoro. Il debito al
7.11 ammonta quindi ad € 289.851,28. La parte dovuta in prededuzione risulta essere
stata correttamente versata nei termini di legge. La rappresentazione dei contributi INPS
al 3.3.2013 è la seguente:
CONTRIBUTI INPS
Pagamento
Debito
Note
set-12
230.986,82
- 230.986,82
F24 del 16.10.2012
ott-12
231.163,93
231.163,93
nov-12
202.042,22
- 143.354,87
58.687,35
F24 del 17.12.2012
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 166 di 217
Totale 07/11/2012
dic-12
gen-13
feb-13
253.707,44
222.559,61
199.136,73
Totale 03/03/2013 1.339.596,75
-
- 253.707,44
- 222.559,61
-199.136,73
289.851,28
-
- 1.049.745,47
289.851,28
F24 del 31.1.2013
F24 del 18.2.2013
F24 del 18.3.2013
Cassa di previdenza e assistenza dirigenti: si tratta dei versamenti al fondo pensione dei
dirigenti DIRCOOP compensato con gli anticipi versati e correttamente girocontati dalla
sezione “altre attività”;
-
Ratei contributi ferie e 13ma: si tratta della rilevazione del rateo contributi e 13ma
maturati e verificati col relativo tabulato del consulente del lavoro;
-
Inail 4° rata acconto: si tratta del debito residuo derivante dalla liquidazione Inail e non
versato al 7.11.2012;
-
Cema per contributi: si tratta della rilevazione del debito nei confronti delle varie casse
edili (quali Reggio Emilia – Milano – Ancona – Genova – Terni – Potenza – Roma); la
stratificazione del debito è riferita ai mesi di feb.’13, gen.’13 e ott.’12;
-
Fondo contributi arretrati dipendenti: si tratta di un accantonamento derivante dal
contenzioso con n. 2 dipendenti; si segnala che rispetto all’accantonamento del
7.11.2012, alla data del 3.3.2013 è stato aumentato di € 1.000, portandolo a € 15.000;
Per gli altri conti indicati nella categoria, è stata verificata la corretta contabilizzazione sulla base
della documentazione sottostante e la relativa movimentazione al 3.3.2013.
><
Per una società come Orion, la cui attività prevalente è rappresentata da Appalti pubblici, la
regolarità del DURC è essenziale per poter ottenere il pagamento dei propri crediti.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un certificato unico che attesta la
regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS,
INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (FONTE:
PORTALE INPS). La regolarità contributiva oggetto del Documento Unico di Regolarità
Contributiva riguarda tutti i contratti pubblici.
Il Ministero del lavoro, appositamente interpellato dal Consiglio nazionale dei Consulenti del
Lavoro, ha pubblicato un documento (risposta all’interpello 41/2012 del 21 dicembre 2012 prot.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 167 di 217
37/0024249) che conclude dicendo: “ …. si ritiene dunque che per l’azienda ammessa al
concordato preventivo, ex art. 186 bis. L. F., sia possibile ottenere il rilascio di un DURC qualora
ricorra la condizione di cui all’art. 5, comma 2. lett. b) D.M. 24 ottobre 2007, cioè nell’ipotesi in
cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e
assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale.
Va tuttavia precisato che in tal caso la sospensione dei pagamenti che, ai sensi dell’art. 5,
comma 2, lett. b) predetto non osta al rilascio del DURC deve necessariamente riferirsi a quelle
obbligazioni che sono state prese in considerazione o comunque rientrano nell’ambito del
concordato.
Gli Enti previdenziali potranno attestare inoltre la regolarità contributiva ai sensi dello stesso art.
5, comma 2, lett. b) solo qualora lo specifico piano di risanamento preveda la c.d. moratoria
indicata dall’art. 186 bis, comma 2, lett. c) L. F. ed esclusivamente per un periodo non superiore
ad un anno dalla data dell’omologazione. Trascorso detto periodo, infatti, la sospensione cessa
di avere effetto e l’impresa, in mancanza di soddisfazione dei crediti assicurativi, deve essere
“attestata” come irregolare”.
Per quanto riguarda l’emissione del DURC, regolare, non regolare o sospeso, si precisa che,
mentre INPS ed INAIL lo gestiscono direttamente dalla sede della provincia in cui è la sede della
società, le varie casse edili lo gestiscono dalla sede in cui si trova l’appalto sul quale la società sta
operando.
Come risulta dai DURC consegnati alla scrivente INAIL ed INPS dichiarano Orion in regola con i
versamenti contributivi, come anche le casse edili di Reggio Emilia, Ancona, Padova e Torino
(nonostante in quest’ultimo caso ci sia una piccola pendenza). Non risultano invece acquisiti i
DURC relativi ad Agrigento, Genova, Milano, Potenza, Roma e Terni. Non ci sono incassi bloccati
da DURC irregolari.
Resta da risolvere il problema dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante.
“Le somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore, non in regola col Durc, dovranno
essere ripartite tra gli Istituti e le Casse edili creditori in proporzione dei rispettivi crediti vantati
dagli stessi.” È quanto prevede la circolare del Ministero del Lavoro n.3/12, per mezzo della
quale la Direzione generale dell’attività ispettiva del Dicastero ha fornito indicazioni operative in
merito all’attuazione del c.d. “intervento sostitutivo” che la committenza pubblica ha l’obbligo di
operare in presenza di irregolarità nei versamenti dei contributi da parte degli appaltatori o dei
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 168 di 217
subappaltatori.
L’art.4, co.2 del DPR n.207/1015 ha previsto proprio che, in caso di acquisizione di un Durc che
segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’appalto
(appaltatore e/o subappaltatore), il responsabile del procedimento trattenga dal certificato di
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e lo versi direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi creditori (ivi compresa, nei lavori, la Cassa edile).
La scrivente ritiene non corretto il comportamento della stazione appaltante a causa del fatto
che Orion è ammessa alla procedura di concordato preventivo per tale motivo il credito per
l’importo per il quale si è sostituita deve rimanere contabilmente “aperto” per permettere il
pieno rispetto della par condicio creditorum.
Si riporta di seguito la situazione di Orion proprio in relazione a tale intervento effettuato da
alcune stazioni appaltanti:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 169 di 217
ORION sc. in concordato preventivo
Somme trattenute dalle Stazioni Appaltanti su pagamenti eseguiti
COMMESSA
STAZIONE APPALTANTE
40282
AZ. OSP. S.Maria nuova /C.C.C.
Ala Sud 3° sal
40286
AZ. U.S.L. RE Ospedale Montecchio - 15° sal
40311
Note
CAUSALE
art. 4 DPR 207/2010
art. 4 DPR 207/2010
(intervento sostitutivo)
(intervento sostitutivo)
ATTIVATO
NON ATTIVATO
32.469,70
debito contributivo Tecno Allarmi (regolarizzato)
trattenuti su ns. fatt. 112/2013(068040)
debito contributivo GTA
3.685,75
trattenuti su fatt. n. 10024/2012(067267)
AZ. OSP. S.Maria nuova
Passerelle 2° sal
864,11
EUROSOL PALIMODENA fatt. n. 418/372/350 del 2011
trattenuti su ns. fatt. 10028/2012 (067291)
debito contributivo EDILSCALZO/EDILSPINA
debito contributivo TECNOIMPER
trattenuti su ns. fatt. 199/2013(068040)
40312
AZ. OSP. S.Maria nuova/C.C.C.
Co.re.2° sal
47012
COMUNE DI TERNI / C.C.C.
1° sal
53501
A.E.S. TORINO
BYTEST fatt. varie 2012
sal n. 7 e 8
Coop. VIRIDIA fatt. 219 e 228/2012
823,42
debito contributivo SABA COSTRUZIONI
trattenuti su ns. fatt. 821/2012(068040)
30.831,63
trattenuti su ns. fatt. 868 e 941/2012(056168)
57317
MULTISERVIZI
2.924,00
TOTALE
37.441,38
debito contributivo Orion V/s CASSA EDILE Ancona
trattenuti su ns. fatt. n. 227/2013(056241)
34.157,23
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.– Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 170 di 217
8.2.3.7 Debiti Tributari
La società espone Debiti Tributari al 7.11.2012 pari ad € 1.425.698,26.
Nella tabella sottostante viene dettagliata la composizione della voce in esame:
Descrizione
7.11.2012
Rettifiche
Cessioni /
Valore piano
compensazioni
Valore CG
7.11.2012
ERARIO C/IVA DEBITO
709.427,79
709.427,79
709.427,79
ERARIO RIVALSA IRPEF
321.262,11
321.262,11
321.262,11
ERARIO C/IVA ENTI PUBBLICI
223.651,09
223.651,09
223.651,09
ERARIO C/IVA VEND.R.C.EDILE
110.201,08
110.201,08
110.201,08
55.803,77
ERARIO C/IVA VENDITE
55.803,77
55.803,77
ERARIO IRPEF COLLABORATORI
2.228,36
2.228,36
2.228,36
ERARIO IRPEF RIT.ACC. PROFESS.
1.685,52
1.685,52
1.685,52
IMU: rateo al 08.11.12
1.379,00
1.379,00
1.379,00
59,54
59,54
59,54
ERARIO C/IVA OPERAZ. INTRACEE
0
0,00
0,00
ERARIO IRPEF PRESTITO SOCIALE
0
0,00
0,00
0,00
0,00
ERARIO IRPEF RIVALUTAZIONE TFR
ERARIO IRPEF RIVALUTAZIONE CAPITALE SOCIALE
TOTALE DEBITI TRIBUTARI
0
1.425.698,26
0,00
0,00 1.425.698,26 1.425.698,26
Dopo aver verificato che le registrazioni contabili collimassero con quanto indicato nei registri
iva e nella documentazione fiscale, sono stati verificati i versamenti tramite Mod.F24 effettuati
durante il 2012 e quelli del 2013, per essere certi che si riferissero a debito sorti post 7.11.2012,
quindi in prededuzione. Dall’analisi è emerso quanto segue:
a) Erario c/iva a debito: in questo conto confluiscono le liquidazioni iva periodiche; al
7.11.2012 il debito indicato è riferito debito IVA relativo al mese di ottobre 2012 che
avrebbe dovuto essere versato il 16.11.2012, versamento correttamente non
effettuato. Per tutti i mesi successivi al deposito del “ricorso in bianco” la ricorrente ha
provveduto ad effettuare i versamenti del debito che si è generato, l’incremento
indicato al 3.3.2013 è costituito dal debito IVA relativo al mese di febbraio 2013
(scadenza pagamento 16.3.2013);
b) Erario c/iva enti Pubblici: il conto accoglie l’iva in sospensione per le fatture emesse nei
confronti degli enti pubblici che diventa a debito, e conseguentemente indicata nella
liquidazione periodica iva, solo al momento dell’incasso; alla data del 3.3.2013 il saldo
contabile risulta diminuito di € 83.288,50 per effetto dell’incasso di alcuni crediti (quali
Az. Ospedaliera Legnano – Az. Osp. Mauriziano Torino– Comune di Reggio Emilia –
Arcispedale S. Maria Nuova – Comune di Asti – Ministero della Giustizia – Amm.ne Prov.
Reggio Emilia);
c) Erario c/iva vendite reverse charge: comprende l’iva sulle fatture ricevute da
subappaltatori “neutralizzata” per effetto del reverse charge; al 3.3.2013 è pari a zero in
quanto è stata girocontata nella liquidazione iva del mese di febbraio 2013;
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.– Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 171 di 217
d) Erario c/iva vendite: è l’iva portata dalle fatture di vendita;
e) Erario c/iva operazioni intracee: il conto è utilizzato per la registrazione dell’iva riferita a
fatture ricevute per acquisti intracee;
f) Erario c/rivalsa IRPEF: si tratta delle ritenute IRPEF relative ai compensi da lavoro
dipendente; si evidenzia nella tabella sotto riportata la stratificazione del debito residuo
e la verifica dei versamenti:
Strafificazione Rit. IRPEF
set-12
145.947,53
ott-12
175.461,47
nov-12
104.279,57
Totale 07/11/2012
dic-12
179.975,07
gen-13
147.565,86
feb-13
132.728,75
Totale 03/03/2013
885.958,25
Pagamento
- 104.279,57
- 179.975,07
- 284.254,64
Debito
145.947,53
175.461,47
321.409,00
147.565,86
132.728,75
601.703,61
Note
F24 del 31/01/2013
differenza di 146,89
F24 del 21/02/2013
g) Erario c/IRPEF collaboratori: in questo conto vengono registrate le ritenute IRPEF
inerenti a collaboratori co.co.co; come nel caso precedente si riporta la stratificazione e
l’indicazione dell’eventuale pagamento:
Strafificazione Rit. IRPEF
set-12
1.114,18
ott-12
1.114,18
nov-12
908,89
Totale 07/11/2012
dic-12
769,15
gen-13
763,67
feb-13
767,03
Totale 03/03/2013
5.437,10
Pagamento
-
908,89
-
769,15
-
1.678,04
Debito
Note
1.114,18
1.114,18
F24 del 31/01/2013
2.228,36
F24 del 21/02/2013
763,67
767,03
3.759,06
h) Erario c/rit. acc.to profess.: in questo conto vengono registrate le ritenute d’acconto
IRPEF calcolate sulle prestazioni professionali pagate; anche in questo caso si evidenzia
la stratificazione del debito e i pagamenti eseguiti:
Strafificazione Rit. IRPEF
set-12
ott-12
927,03
nov-12
800,00
Totale 07/11/2012
dic-12
1.047,00
gen-13
5.766,50
feb-13
6.762,00
Totale 03/03/2013
15.302,53
Pagamento
-
1.047,00
5.766,50
-
6.813,50
Debito
Note
927,03
800,00
1.727,03 differenza di 41,51
F24 del 16/01/2013
F24 del 18/02/2013
6.762,00
8.489,03
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 172 di 217
i)
Erario IRPEF prestito sociale: correttamente indicato a zero in piano tale conto accoglie
le ritenute da calcolarsi sugli interessi maturati sul prestito sociale. Come già segnalato
nel § 6.1 a proposito dei creditori chirografari classe 1 in data 18.2.2013 è stato
effettuato il pagamento di un Mod.F24 per € 45.823,77 pari all’intero debito maturato
fino al 7.11.2012 per ritenute. Si rinvia alle considerazioni che saranno esposte al §
8.2.4.5.
j)
Erario IRPEF rivalutazione capitale sociale: in questo conto vengono registrate le ritenute
sulla rivalutazione delle quote sociali e dei ristorni (per i soci che si sono dimessi nel
2011); in data 16.10.2012 è stato effettuato un pagamento di un F24 di € 4.335,20 pari
all’intero debito maturato fino al 30.9.2012.
8.2.3.8 Mutui con prelazione ipotecaria
In data 10 ottobre 2008 la società ha contratto un mutuo con Banca Carige spa di € 4.200.000,
atto a Ministero del Dott. Varchetta Notaio rep. 93.836 Racc. 23.304, a garanzia del quale viene
concessa ipoteca di primo grado su diritto di superficie per 99 anni a partire dal 21 giugno 2007
concesso per l’attuazione del vigente piano di zona consortile del “Consorzio intercomunale
Milanese per l’edilizia popolare C.I.M.E.P.” sull’area residenziale di mq.3060 catastali del lotto
RH 25 del Comune di Rho di proprietà della società.
La valutazione dell’immobile, sul quale insiste l’ipoteca, indicata nel paragrafo 8.1.2.1 permette
di confermare che la stessa è capiente.
Si precisa che con comunicazione datata 16 aprile 2013 la banca ha revocato i mutui edilizi in
essere, oggetto del presente paragrafo, intimando alla società l’immediato pagamento del
credito che comunicano essere pari ad € 149.610,44.
Per quanto riguarda la valorizzazione del debito in piano viene effettuato un calcolo presuntivo
degli interessi, la cui ragionevolezza è confermata dall’attestazione, che, prudenzialmente,
prevede il calcolo al tasso convenzionale per un anno e tre anni al tasso legale.
La scrivente ritiene corretti gli importi indicati in piano.
Descrizione
B.CARIGE MUTUO DA ACCOLLARE
Totale Debiti ipotecari e relativi interessi
Valori contabili Rettifiche Valore PIANO Valore CG
-147.563,68 -15.000,00
-162.563,68 162.563,68
-147.563,68 -15.000,00
-162.563,68 162.563,68
8.2.3.9 Fondo per rischi ed oneri privilegiati
La voce in analisi comprende i rischi, assistiti da privilegio, derivanti dall’eventuale soccombenza
in alcune cause.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 173 di 217
La scrivente ha preso visione delle carte di lavoro dell’attestatore e, soprattutto nelle cause di
maggior valore, degli atti conservati presso la società.
Da tale analisi scaturisce un importo differente da quanto indicato in piano. Il totale calcolato
dalla scrivente, come evidenziato nello schema che segue, è pari ad € 1.411.773,77.
Materia del contendere
TOTALE RISCHI PREVISTI PER
CAUSE
PASSIVE
PRIVILEGIATE
Val. iniziale
Valore piano
1.347.538,44
603.538,44
Valore CG in
privilegio
1.411.773,77
La differenza rispetto a quanto stanziato in piano è dovuto all’indicazione dell’importo effettivo
richiesto da una controparte (differenza risibile) e da una consistente differenza considerata per
una causa instaurata per un decesso per esposizione a fibre di amianto. La scrivente ha infatti
indicato, prudenzialmente, l’importo richiesto da controparte, anche in considerazione del fatto
che la soccombenza si ritiene probabile.
Si precisa che la presente voce accoglie anche il debito nei confronti di un dipendente per il
quale la sentenza ha stabilito il reintegro e il pagamento delle somme di conseguenza dovute.
Tale dipendente non ha mai risposto ai solleciti inviati dal ricorrente, ma solamente alla richiesta
di precisazione del credito della scrivente. In ogni caso restano degli adempimenti in sospeso, il
dipendente dovrebbe tornare in forza, resta il dubbio se dipendente di Siteco piuttosto che di
Orion. Nel caso in cui dovesse essere considerato dipendente di Siteco la ricorrente non può
essere ritenuta responsabile di eventuali passività dovessero generarsi in quanto ha fatto tutto
quanto in suo potere per definire la situazione pendente, ma senza alcuna risposta da
controparte, almeno fino a quando ha inviato comunicazione alla scrivente.
8.2.3.10 Fondo generico in privilegio
Tale fondo è stato stanziato in piano per poter accogliere:
– interessi sui debiti privilegiati al 7.11;
– interessi sui debiti privilegiati per i due anni successivi al deposito del concordato “con
riserva”;
– le spese legali per prestazioni già eseguite al 7.11;
– altre sopravvenienze passive.
La scrivente ha ritenuto corretti gli stanziamenti effettuati in piano provvedendo quindi a
ricalcolare solamente gli interessi in base ai nuovi importi determinati nella presente relazione.
La composizione del fondo in oggetto è la seguente:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 174 di 217
Descrizione
base di calcolo
%
1 Interessi su debiti privilegiati presunti maturati al 7.11
2 Interessi su debiti privilegiati per i 24 mesi successivi al 7.11
0,00
a
debiti tributari
1.425.698,00
b
debiti contributivi
938.647,00
c
debiti verso artigiani e professionisti 13.316.681,00
15.681.026,00 2,50%
3 Spese legali stimate per prestazioni già eseguite al 7.11
4 sopravvenienze passive prudenzialmente accantonate
Totale fondo generico in privilegio
0,00
valore piano
205.654,00
valori CG
205.654,00
825.495,00
400.000,00
400.000,00
1.831.149,00
784.051,30
400.000,00
400.000,00
1.789.705,30
8.2.4 Passività in chirografo
Le passività chirografarie sono costituite principalmente dai fornitori (non artigiani o cooperative
di produzione e lavoro, già considerati nel paragrafo relativo ai creditori privilegiati ex art. 2751
bis n.5), dalle banche e da alcuni fondi appostati in piano e rivisti dalla scrivente.
La scrivente ha provveduto personalmente a verificare analiticamente tutte le precisazioni del
credito ricevute, valutando anche, in funzione dei documenti inviati dal creditore, l’esistenza o
meno, in caso di richiesta, del privilegio.
8.2.4.1 Fornitori non privilegiati
Sono stati verificati tramite riscontro con il documento o la registrazione contabile tutti i
fornitori che presentavano discrasie con la precisazione del credito o un importo differente
rispetto a quanto indicato nel bilancio fornito con riferimento al 3 marzo 2013.
La verifica è stata oltremodo complicata in quanto la “cristallizzazione” del debito al 7.11 è fatta
con riferimento “all’ambiente contabile 902” che contiene spesso delle stime relative alle
fatture di competenza, ma non ancora ricevute. La verifica del singolo creditore, tramite
riscontro del mastrino contabile, ha richiesto perciò una triplice analisi, verifica del dato inserito
nella “contabilità 902”, verifica di quanto indicato “nell’ambiente 903” ed eventualmente in
quello in continuità denominato “001”.
Se le stime fossero state riportate anche nell’ambiente in continuità per essere, nel caso,
corrette nel momento in cui pervenivano le fatture di importo differente rispetto a quello
stimato, la verifica condotta sarebbe stata più rapida e meno complicata di quanto non sia stata.
Il debito totale nei confronti dei creditori chirografari per forniture, subappalti e servizi in genere
non assistiti da alcun privilegio è pari ad € 34.054.641.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 175 di 217
8.2.4.2 Debiti verso società controllate, collegate e partecipate
La società espone in piano un debito verso società partecipate pari ad € 38.382,54, come
evidenziato nella seguente tabella:
Descrizione
FOR. CONSORZIO QALAT
FOR. CONSORTIUM ASTER ORION
MEISSA PER RIGIRO COSTI
FOR. NOVELLARA 2000 S.R.L.
Totale
Valori contabili al Rettifiche al
Cessioni /
7.11.2012
7.11.2012
compensazioni
125.164,48
0,00
-125.164,48
26.204,32
0,00
0,00
0,00
11.900,60
0,00
277,62
0,00
0,00
151.646,42
11.900,60
-125.164,48
Valore piano
0,00
26.204,32
11.900,60
277,62
38.382,54
Il debito verso il “gruppo Novellara 2000”, in questo caso solamente le poste riguardanti
Novellara 2000 srl (società ante fusione) e Meissa srl (ora non più esistente perché incorporata
in Novellara 2000), sono state azzerate dalla scrivente in quanto considerate nell’apposita
sezione (crediti verso partecipate) dove sono state effettuate, come peraltro avvenuto anche nel
piano di concordato di Novellara 2000, tutte le compensazioni possibili tra crediti e debiti.
Per quanto attiene il Consortium Aster Orion si tratta di uno stanziamento per fatture da
ricevere aperto da anni precedenti che prudenzialmente viene confermato.
Non si registrano movimentazioni del debito nei confronti del Consorzio Qalat sia alla data del
7.11.2012 che alla data del 3.3.2013, nel piano concordatario viene compensato con la relativa
posta a credito. La scrivente ritiene corretta la rappresentazione di tale posta.
A seguito delle nostre verifiche la situazione è la seguente:
Descrizione
FOR. CONSORZIO QALAT
FOR. CONSORTIUM ASTER ORION
MEISSA PER RIGIRO COSTI
FOR. NOVELLARA 2000 S.R.L.
Totale
Valore piano
0,00
26.204,32
11.900,60
277,62
38.382,54
Rettifiche CG
0,00
0,00
-11.900,60
-277,62
-12.178,22
Cessioni /
Valore CG
compensazioni
0,00
0,00
0,00 26.204,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 26.204,32
8.2.4.3 Leasing
Non risulta che la ricorrente abbia in essere contratti di leasing.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 176 di 217
8.2.4.4 Istituti di credito
Il saldo dei Debiti verso banche esposto in piano al 7.11.2012 ammonta a € 23.975.272,10, già al
netto di compensazioni per € 2.693.109,28.
Il saldo totale risulta essere così composto:
•
c/c passivi
€ 8.501.569,87
•
c/ anticipo fatture e/o contratti
€ 11.993.381,09
•
finanziamenti
€ 3.223.271,48
•
ratei passivi per interessi
€
257.049,66
La verifica è iniziata tramite “quadratura” dei saldi risultanti dalle precisazione del credito
pervenute con i saldi contabili della società. Per quanto non concordante, sono stati richiesti alla
ricorrente i dati per la riconciliazione, verificata la correttezza dei calcoli vengono conservati i
documenti di supporto alle poste in riconciliazione.
Nella propria relazione l’attestatore scrive: ”L’importo è stato rettificato con presunte cessioni di
crediti per Euro 2.693.109 per tenere conto della stima dei crediti rappresentati da fatture o
ricevute bancarie anticipati da istituti di credito, in quanto, non potendo conoscere quali di dette
cessioni risulti opponibile, ai sensi dell’art. 45 L.F. [ora] espressamente richiamato dall’art. 169
L.F., si è valutato doveroso e prudente, ai presenti fini, non iscriverli tra i crediti verso clienti e
conteggiarli, invece, in diminuzione delle esposizioni bancarie [come minori passività,
riducendole corrispondentemente], sempreché, ovviamente, gli istituti abbiano efficacemente
effettuato le notifiche ai clienti [debitori ceduti] prima della data di deposito del Ricorso di preconcordato. Tale rettifica è stata apportata anche in diminuzione del saldo a credito verso i
clienti come già sopra riferito … Sono state qui considerati come regolarmente ceduti tutti i
crediti per i quali l’istituto di credito ha comunicato, con trasmissione della relativa
documentazione, che la notifica è avvenuta prima della data sopra citata.”.
La scrivente ha riconciliato le risultanze bancarie con quelle contabili al 31.12.2012 grazie
all’ausilio dei Modelli Abi-Rev pervenuti su richiesta della società e dietro sollecitazione della
società di revisione KPMG. I dati analizzati si riferiscono ai finanziamenti in essere, alle garanzie
prestate e ricevute e alle fatture anticipate.
Il risultato dell’analisi è riportato nella tabella che segue:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 177 di 217
Valori contabili al
Cessioni /
Valore piano Rettifiche CG
7.11.2012
compensazioni
BANCA CARIGE S.P.A.
823.672,41
0,00
823.672,41
0,00
CARIGE ratei passivi
9.493,81
0,00
9.493,81
0,00
Totale
833.166,22
0,00
833.166,22
0,00
M.PASCHI(EX TOSCANA)C/ANT.FT.
1.923.347,86
0,00
1.923.347,86
0,00
M.PASCHI(EX TOSCANA) "Denaro caldo"
912.020,60
0,00
912.020,60
0,00
M.PASCHI(EX TOSCANA) anticipi contratto
1.310.000,00
0,00
1.310.000,00
0,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
499.330,36
0,00
499.330,36
669,64
MPS ratei passivi
34.900,10
0,00
34.900,10
-479,72
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
47,05
0,00
47,05
0,00
Totale
4.679.645,97
0,00 4.679.645,97
189,92
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA anticipo fatture
2.503.131,46
-173.374,72
2.329.756,74 173.374,72
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA anticipo fatture riscosse dal CCC e inseriti802.711,06
nel c/c improprio fruttiferi
0,00 v/ ccc802.711,06
0,00
UNICREDIT BANCA
3.135.861,16
0,00
3.135.861,16
0,00
UNICREDIT ratei passivi
75.112,54
0,00
75.112,54
13.508,24
Totale
6.516.816,22
-173.374,72 6.343.441,50 186.882,96
BPER Anticipo fatture
349.286,10
-93.358,99
255.927,11
0,00
BPER "DENARO CALDO"
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
BPER anticipo contratti
1.615.637,70
0,00
1.615.637,70
0,00
BPER differenza su anticipi già riscossi girati a c/c
68.320,03
0,00
68.320,03
0,00
BANCA POP.DELL'EMILIA ROMAGNA
997.956,53
0,00
997.956,53
0,00
BPER ratei passivi
28.934,24
0,00
28.934,24
10.422,13
Totale
3.560.134,60
-93.358,99 3.466.775,61
10.422,13
UNIPOL BANCA SPA C/ANT.FT
1.362.299,24 -1.362.299,24
0,00
0,00
UNIPOL BANCA SPA anticipo contratti
660.000,00
0,00
660.000,00
0,00
UNIPOL ratei passivi
14.095,76
0,00
14.095,76
0,00
UNIPOL BANCA S.P.A.
28,79
0,00
28,79
0,00
Totale
2.036.423,79 -1.362.299,24
674.124,55
0,00
BANCA POP. DI MI cessioni perfette
1.064.000,00 -1.064.000,00
0,00
0,00
BANCA POP. DI MI anticipo fatture
175.000,00
0,00
175.000,00
0,00
BANCA POP. DI MI anticipo contratti
631.500,00
0,00
631.500,00
0,00
BANCA POPOLARE MILANO-RE
387.366,86
0,00
387.366,86
0,00
BPMI ratei passivi
16.297,93
0,00
16.297,93
-1.073,29
Totale
2.274.164,79 -1.064.000,00 1.210.164,79
-1.073,29
B.N.L. ANTICIPO CONTRATTO
1.034.056,44
0,00
1.034.056,44
0,00
BANCA NAZIONALE LAVORO
242.314,61
0,00
242.314,61
0,00
BNL ratei passivi
10.871,92
0,00
10.871,92
0,00
Totale
1.287.242,97
0,00 1.287.242,97
0,00
BANCA MONTE PARMA SPA
977.123,00
0,00
977.123,00 -681.541,00
B.CA MONTE PARMA FIN.CHIROG.
275.344,05
0,00
275.344,05
0,00
BANCA MONTE PARMA SPA
96.589,59
-76,33
96.513,26
0,00
BMPR ratei passivi
3.653,81
0,00
3.653,81
-786,76
Totale
1.352.710,45
-76,33 1.352.634,12 -682.327,76
BANCA POPOLARE DI VI anticipo fatture
544.766,99
0,00
544.766,99
0,00
BANCA POPOLARE DI VI anticipo contratti
108.000,00
0,00
108.000,00
0,00
B.CA POP.VI FIN.CHIROG.2,5MIL
641.333,24
0,00
641.333,24
0,00
B.CA POP.VI FIN.CHIROG.1,5MIL
259.986,94
0,00
259.986,94
0,00
BANCA POPOLARE DI VICENZA
162.277,04
0,00
162.277,04
0,00
BPVI ratei passivi
14.264,54
0,00
14.264,54
-7.658,75
Totale
1.730.628,75
0,00 1.730.628,75
-7.658,75
B.P.V.-B.S.G.S.P. C/ANT.FT
534.357,16
0,00
534.357,16
0,00
BPV-BSGSP(EX LODI)F.CHIRO 2ML
423.057,77
0,00
423.057,77
2.902,10
BANCO POPOLARE S.C.
434.508,09
0,00
434.508,09
0,00
BPV-BSGSP(EX LODI)F.CHIRO 1ML
211.528,88
0,00
211.528,88
1.450,05
BANCO POP.ratei passivi
16.661,13
0,00
16.661,13
0,00
Totale
1.620.113,03
0,00 1.620.113,03
4.352,15
CASSA RISPARMIO PR & PC
462.811,52
0,00
462.811,52
0,00
CRPR SPESE ratei passivi
1.365,56
0,00
1.365,56
0,00
Totale
464.177,08
0,00
464.177,08
0,00
CASSA RISP.BOLOGNA EX CAVRIAGO
281.759,19
0,00
281.759,19
0,00
CARISBO ratei passivi
4.073,16
0,00
4.073,16
108,87
Totale
285.832,35
0,00
285.832,35
108,87
COOPERFACTOR ratei passivi
22.166,40
0,00
22.166,40
-22.166,40
Totale
22.166,40
0,00
22.166,40
-22.166,40
Descrizione
Valore CG
823.672,41
9.493,81
833.166,22
1.923.347,86
912.020,60
1.310.000,00
500.000,00
34.420,38
47,05
4.679.835,89
2.503.131,46
802.711,06
3.135.861,16
88.620,78
6.530.324,46
255.927,11
500.000,00
1.615.637,70
68.320,03
997.956,53
39.356,37
3.477.197,74
0,00
660.000,00
14.095,76
28,79
674.124,55
0,00
175.000,00
631.500,00
387.366,86
15.224,64
1.209.091,50
1.034.056,44
242.314,61
10.871,92
1.287.242,97
295.582,00
275.344,05
96.513,26
2.867,05
670.306,36
544.766,99
108.000,00
641.333,24
259.986,94
162.277,04
6.605,79
1.722.970,00
534.357,16
425.959,87
434.508,09
212.978,93
16.661,13
1.624.465,18
462.811,52
1.365,56
464.177,08
281.759,19
4.182,03
285.941,22
0,00
0,00
segue
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 178 di 217
Descrizione
CCFS ratei passivi
Totale
BCC ratei passivi
Totale
CARIFE ratei passivi
Totale
CREDEM ratei passivi
Totale
BANCO POSTA
Totale
CASSA RISP.PR & PC (EX CARISPE)
Totale
Totale Banche passive
Valori contabili al Cessioni /
Valore piano Rettifiche CG
Valore CG
7.11.2012
compensazioni
4.241,55
0,00
4.241,55
-4.241,55
0,00
4.241,55
0,00
4.241,55
-4.241,55
0,00
807,26
0,00
807,26
-807,26
0,00
807,26
0,00
807,26
-807,26
0,00
81,54
0,00
81,54
-81,54
0,00
81,54
0,00
81,54
-81,54
0,00
28,41
0,00
28,41
-28,41
0,00
28,41
0,00
28,41
-28,41
0,00
0,00
0,00
0,00
49,50
49,50
0,00
0,00
0,00
49,50
49,50
0,00
0,00
0,00
1.138,06
1.138,06
0,00
0,00
0,00
1.138,06
1.138,06
26.668.381,38 -2.693.109,28 23.975.272,10 -515.241,37 23.460.030,73
Le maggiori rettifiche riguardano:
•
Unicredit banca d’impresa c/anticipo fatture: la rettifica di € 173.374,72 deriva da un
errore materiale di somma del piano;
•
Banca Monte Parma c/anticipo fatture: la rettifica di € 681.541 è quanto indicato dalla
banca nella precisazione del credito verificato dalla scrivente tramite riscontro
documentale; seguendo la corretta impostazione del piano si è proceduto a rettificare
nell’attivo l’importo tra i crediti verso clienti – nel caso specifico CCC.
Si precisa che sono stati considerati a saldo zero quei conti attivi che alla data del 3 marzo
presentano saldi prossimi allo zero (in totale circa € 1.200 non significativi ai fini della
determinazione delle percentuali a favore dei creditori chirografari), in quanto addebiti di spese
successivi ne hanno diminuito, addirittura a volte azzerato, la consistenza.
Circa la verifica analitica dei singoli istituti di credito si segnala:
•
Banca CARIGE: la movimentazione riguarda l’addebito degli interessi e spese del IV
trimestre 2012 che non devono essere considerati un debito della procedura (le banche,
in quanto creditori chirografari, non hanno diritto agli interessi dopo il deposito del
“concordato in bianco”);
•
Monte Paschi di Siena: in data 2.1.2013 viene estinto il c/anticipo fatture e scaricato sul
c/c per € 462.240,72 dopo aver incassato fatture già anticipate, in data 31.12.2012 €
506.168,97 dall’Azienda Ospedaliera S.Maria, anche in questo caso vengono addebitati
gli interessi e spese, non dovuti, per tutto il IV trimestre 2012;
•
Unicredit: la movimentazione riguarda l’addebito degli interessi e spese del IV trimestre
2012;
•
Banca Popolare Emilia Romagna: in data 20.11.2012 è stato “scaricato” l'anticipo fatture
per complessivi € 68.320,03, in data 30.1.2013 nuovamente diminuito con due
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 179 di 217
movimenti analoghi di € 1.400.637,65 e € 215.000, in data 31.12.2012 sono stati
addebitati gli interessi e spese IV trimestre per € 39.318,42;
•
Unipol: in data 15.1.2013 è stato girato, sul conto corrente ordinario, l'anticipo fatture
per € 115.416,07 relativo all'insoluto della fattura n. 10035 del 17.10.2012 dell'ASL di
Reggio Emilia - in data 5.2.2013 è stata incassata la fattura n. 983 del 26.9.2012 di IRIDE
SERVIZI SPA per € 45.036,03 e contestualmente scaricato l'anticipo fatture - le fatture
indicate sono ricomprese nelle cessioni perfette (per totali € 1.362.299,24). In data
31.12.2012 sono stati addebitati interessi e spese relative al quarto trimestre 2012 per €
12.969,38, valgono le medesime considerazioni sopra espresse. In data 8.3.2013 viene
estinto il rapporto anticipo contratto per € 660.000 e scaricato sul c/c, al fine di una
aggiornata rappresentazione della situazione quest’ultimo movimento è stato
considerato come effettuato in data 3.3.2013;
•
Banca Popolare di Milano: in data 11.12.2012 vengono incassate, tramite bonifico, n. 2
fatture di Azienda Ospedaliera Legnano per complessivi € 276.160,88. Le citate fatture
non erano anticipate né considerate tra le cessioni perfette. Dopo i due accrediti tramite
bonifico effettuati dallo stesso cliente, il primo, in data 11 dicembre per € 98.450,50 e il
secondo, in pari data, ma per € 177.710,38, anche su sollecitazione della scrivente, la
società ha inoltrato a Banca Popolare di Milano la richiesta di bonificare tali somme sul
conto attivo presso BCC. Nonostante la richiesta inviata da Orion in data 14.1.2013, tali
somme non sono ancora state restituite. Singolare è che la banca dichiari, nella
precisazione del credito inviata alla scrivente, la compensazione tra il proprio credito e i
bonifici per € 276.571,91;
•
Banca Nazionale del Lavoro: la movimentazione riguarda l’addebito degli interessi e
spese del IV trimestre 2012;
•
Banca Monte Parma: in data 26.10.2012 viene erogato un anticipo fatture per € 295.590
(portando il c/anticipo fatture da € 702.533 ad € 977.123 al 3.3) ed in data 2.11.2012
viene pagata la seconda rata semestrale del finanziamento chirografario per complessivi
€ 274.684,55 (di cui € 267.691,80 in linea capitale); la movimentazione comprende
inoltre all'addebito di spese e interessi IV trim 2012;
•
Banca Popolare di Vicenza: in data 28.12.2012 viene incassata la fattura n. 10026 del
1.8.2012 Azienda Ospedaliera Mauriziano per € 89.208,90 ed estinto l'anticipo fatture
per l'importo anticipato per € 80.288,01. La fattura non è tra le cessioni considerate
perfette. Per questo motivo è stata oggetto di richiesta di restituzione tramite bonifico
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 180 di 217
su conto corrente attivo. La richiesta non è stata evasa dalla banca, alla scrivente non
risultano nemmeno pervenute risposte della banca in proposito;
•
Banco Popolare BSGSP: la movimentazione è costituita dall’estinzione dell'anticipo
fatture per € 534.357,16 avvenuta in data 31.1.2013, oltre all’addebito di interessi e
spese del IV trim 2012. In data 12.3.2013 viene escussa la fideiussione in favore di
Sanità Abbiategrasso per € 161.166,88. In data 2.5.2013 viene anche escussa altra
garanzia prestata a favore della medesima Consortile per € 106.529,12, più
precisamente garanzia bancaria n. 337911 rilasciata da BPV in data 2.9.2009, di originali
€ 267.696,00. Si precisa anche che la banca in oggetto è stata oggetto di escussione
della fidejussione prestata a garanzia del ribalto costi della consortile Sanità
Abbiategrasso. Per questo motivo il debito della banca, per il qual è ammessa al voto,
deve necessariamente considerare l’importo sotto indicato.
Descrizione
Valore piano
BANCO POPOLARE
BANCO POPOLARE
Totale escussione fideiussioni
•
-
Valore CG
(escussione)
161.166,68
106.529,12
267.695,80
Data
Oggetto
escussione
8.3.2013 garanzia per ribalto costi
2.5.2013 garanzia per ribalto costi
Società garantita
Sanità Abbiategrasso scarl
Sanità Abbiategrasso scarl
Cassa di Risparmio PR e PC: la movimentazione riguarda l’addebito degli interessi e
spese del IV trimestre 2012;
•
CARISBO: la movimentazione riguarda l’addebito degli interessi e spese del IV trimestre
2012;
•
Banco Posta: al 7.11.2012 il conto esponeva saldo a credito, con l’addebito di spese e
competenze è diventato negativo (saldo a debito di € 49,50 rappresentati solamente da
spese);
•
Cassa di Risparmio PR e PC (ex CARISPE): al 7.11.2012 era un conto attivo, in data
21.11.2012 vengono addebitati € 1.091,57 per rinnovo fideiussioni gare, il saldo diviene
così negativo per circa € 1.100.
Il debito totale nei confronti degli istituti di credito al 7.11 compreso ammonta quindi ad €
23.727.726,53 così composto:
Debiti verso istituti di credito: € 23.460.030,73
Debito per escussione garanzie: € 267.695,80
Doverosa precisazione è che gli istituti di credito, quali creditori chirografari, come indicati nel
presente paragrafo, non maturano interessi successivamente al deposito del concordato “in
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 181 di 217
bianco”, nonostante molte delle banche indicate abbiano comunicato gli interessi alla società
anche al 31.12.2012.
Come per tutti i creditori chirografari, la scrivente ha provveduto ad inviare a tutti gli istituti di
credito, con i quali Orion intratteneva rapporti, comunicazione ex art. 171 LF e relativa richiesta
di precisazione del credito in data 21 marzo 2013. Si precisa inoltre che, anche in considerazione
dell’elevata entità del debito bancario, la scrivente, in data 22 marzo u.s., cioè il giorno seguente
l’inoltro della citata comunicazione ex art. 171 LF, ha inoltrato agli stessi istituti la seguente
richiesta:
“in qualità di Commissario Giudiziale della società in oggetto sono con la presente a richiedere:
1. copia del contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti con indicazione delle condizioni
praticate;
2. copia di altri contratti sottoscritti con la società (conti anticipo fatture ecc.) con indicazione
delle condizioni praticate;
3. copia delle cessioni di credito, relativa notifica al debitore ceduto e/o accettazione della
cessione da parte del ceduto;
4. elenco degli incassi derivanti dalla negoziazione a qualunque titolo per periodo successivo al
deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma LF (8 novembre 2012).
La documentazione richieste dovrà essere inviata
[email protected] entro il 5 aprile p.v.”
alla
pec
della
procedura:
La richiesta si è resa necessaria in quanto il credito deve essere provato; solamente alcuni istituti
hanno provveduto ad inviare copia dei contratti stipulati con Orion. La scrivente rileva che, dalla
loro lettura, soprattutto di quelli più datati, risultano evidenti alcuni vizi quali applicazione di
interessi anatocistici, mancanza del documento da allegare al contratto di conto corrente che
reca le condizioni effettivamente applicate dalla banca.
La scrivente ritiene che la società dovrebbe attivarsi per la verifica degli importi effettivamente
dovuti agli istituiti di credito, poiché, alla luce dei vizi dei contratti evidenziati, si potrebbe avere
un ridimensionamento dell’importo del debito nei confronti delle banche.
La scrivente ritiene che l’importo indicato, come già evidenziato sopra, debba essere oggetto di
ulteriori analisi, soprattutto con riferimento alla verifica dell’esistenza dei contratti di conto
corrente con l’indicazione e la sottoscrizione delle effettive condizioni applicate sin dall’inizio del
rapporto.
In considerazione dei tempi ristretti in cui vengono effettuate le verifiche del CG, anche per le
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 182 di 217
problematiche contabili e dei tempi di messa a disposizione dei dati, non era pensabile che la
sottoscritta potesse svolgere ulteriori indagini oltre alla richiesta dei contratti. Si consideri
inoltre che nulla è nei poteri del Commissario Giudiziale per richiedere coattivamente la
produzione di documentazione per la determinazione del corretto importo del debito.
8.2.4.5 Debiti verso soci per finanziamenti
Il debito qui oggetto di indagine è quello relativo ai creditori inseriti nelle classi 1) e 2).
E’ stato verificato il dato contabile e le precisazioni di credito pervenute, indicando, anche se
non precisato, l’importo degli interessi maturati sino all’8 novembre 2012 escluso.
L’ammontare complessivo massimo di ciascun socio persona fisica ai fini del prestito agevolato
legge 59/92 è pari ad € 67.167,56 per il triennio dal 2010 al 2012.
Nel lavoro svolto si evidenzia:
−
In contabilità la società accredita, nel mastro del singolo socio finanziatore, gli interessi
al netto della ritenuta di acconto; la ritenuta è imputata in un conto a parte,
precisamente “Erario IRPEF Prestito Sociale”;
−
Il piano concordatario, nella colonna rettifiche, indica l'importo delle ritenute subite sul
singolo socio, aggiungendo quindi le ritenute subite agli interessi al 7.11 al saldo del
debito verso il socio e azzerando il conto “Erario IRPEF Prestito Sociale”; la colonna
“Valore finale piano”, quindi riporta il debito verso il socio oltre alla quota di ritenuta
sugli interessi (cioè quota capitale più interesse lordo);
−
Per quanto riguarda le risposte alla circolarizzazione, si segnala che sono
sostanzialmente in accordo con gli importi indicati in piano; le differenze riscontrate
derivano principalmente dal fatto che alcuni soci, nella risposta alla richiesta di
precisazione del credito, non indicano gli interessi maturati dal 1.1.2012 al 7.11.2012 (la
differenza tra il saldo contabile Orion e la risposta è infatti pari agli interessi “netti”, così
come la differenza tra il saldo in Piano concordatario e la risposta è pari agli interessi
“lordi”).
Si segnala che il giorno 18 febbraio 2013 la società ha, erroneamente, pagato la ritenuta sugli
interessi pari ad € 45.823,77, trattasi debito per imposte ante 8 novembre, quindi pagamento
che non avrebbe dovuto essere effettuato in base alle regole del concorso.
In condizioni di normale attività ai soci prestatori vengono liquidati gli interessi, tramite
accredito del libretto, e divengono esigibili il primo gennaio di ogni anno, il 16 del mese
successivo la società è così tenuta al pagamento della relativa ritenuta a titolo d’imposta,
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 183 di 217
maturata indipendentemente dal fatto che gli stessi siano o meno prelevati. Nel caso in
questione, essendo la ritenuta maturata sugli interessi all’8 novembre, non poteva essere
pagata in quanto di competenza ante deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, LF.
La soluzione prospettata dall’advisor Avv. Morandi è la seguente: “Facciamo riferimento al
versamento di ritenute su interessi da prestiti soci, effettuato in eccesso nel corso del 2013, e
proponiamo che Orion s.c. non presenti alcuna istanza di rimborso per il versamento non dovuto.
La società può mantenere tale credito e procedere ad utilizzare il medesimo in compensazione in
occasione di futuri debiti verso l’erario, da liquidare nel mod. F24.
Il mod. 770 che dovrà essere elaborato e trasmesso da Orion s.c. nel 2014 per l’anno 2013, dovrà
riportare tutti i versamenti eseguiti in qualità di sostituto d’imposta e conterrà anche il
versamento sopra indicato.
Non essendo stata operata alcuna ritenuta, nel modello non risulterà dovuto l’importo versato e
conseguentemente la dichiarazione presenterà un credito. Tale credito potrà essere utilizzato in
compensazione.
Tecnicamente il versamento in eccesso dovrà essere indicato nel mod. 770, oltre che nel quadro
ST “Versamenti”, al rigo SX1 col. 4 “Versamenti 2013 in eccesso” (e di conseguenza anche al rigo
SX4 col 4).
In calce al quadro SX si compilerà il rigo SX34 “Riepilogo del credito da utilizzare in
compensazione” con il medesimo importo.
Il credito sarà compensabile in F24 con il codice tributo 6783/2013 a decorrere dal 01/01/2014.
Si allegano gli estratti del modello 770 e relative istruzioni, con riferimento ai campi indicati,
vigenti per l’anno 2012.”
La soluzione sopra prospettata viene rimessa all’apprezzamento dei creditori sociali tramite
espressione del voto.
Per quanto riguarda la classe 1) la scrivente ritiene corretto inserire l’importo capitale
aumentato degli interessi al netto della ritenuta eventualmente dovuta sugli stessi.
A parte la problematica già descritta del pagamento della ritenuta non dovuta, si indica
l’importo come detto in quanto la somma sulla quale verrà calcolata la percentuale di
soddisfazione del creditore è quella che, in condizioni di “normale” attività, dovrebbe percepire.
Infatti la ritenuta andrebbe versata all’erario, e non ai soci, nel caso in cui gli interessi divengano
esigibili.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 184 di 217
Il debito totale nei confronti dei creditori chirografari classe 1 è così pari ad € 5.456.554,13.
Per quanto attiene il creditore Refincoop S.p.A. (di seguito anche Refincoop), unico componente
della classe 2, per completezza espositiva e per fare un quadro il più completo possibile della
situazione si precisa che Novellara 2000 (controllata al 100% da Orion – definibile anche come il
suo ramo immobiliare), in data 28 maggio 2012, è stata oggetto di un preliminare di cessione da
Orion a Refincoop.
Dalla lettura della nota integrativa al bilancio al 31.12.2011 di Orion la scrivente è venuta a
conoscenza dell’esistenza di un contratto preliminare di cessione quote e di acquisto crediti
commerciali.
Si descrivono di seguito i contenuti principali del preliminare con Refincoop:
- Orion aveva promesso di vendere a Refincoop l’intero capitale di Novellara 2000 e i crediti
commerciali vantati dalla stessa Orion nei confronti delle sue partecipate (Meissa S.r.l., Stadio
S.r.l. , Immobiliare Tantanè S.r.l., Libra S.r.l.);
- il prezzo delle quote era stabilito in € 66.200 e il corrispettivo per la cessione dei crediti in €
9.459.200;
- il pagamento doveva essere suddiviso in diverse tranches, la prima, di un milione, sarebbe
stata considerata come caparra penitenziale nel caso in cui non si fosse proceduto all’acquisto e
da imputarsi in conto prezzo nel caso in cui l’operazione si fosse conclusa. L’ultima rata doveva
essere pagata entro 60 mesi dalla stipula del contratto definitivo;
- Refincoop si impegnava a mettere a disposizione di Novellara 2000 S.r.l. e delle società sue
partecipate i mezzi finanziari necessari per rimborsare i finanziamenti infruttiferi erogati da
Orion (per un valore nominale di euro 10.355 mila) entro 5 anni dalla data di stipula del
contratto definitivo;
- il contratto preliminare prevedeva una facoltà di recesso convenzionale di Refincoop SpA
(sanzionata però dalla perdita di una caparra penitenziale di Euro 1.000.000,00), esercitabile nel
solo caso in cui entro il 30 settembre 2012 (prorogabile, come di fatto avvenuto, su richiesta di
Refincoop fino al 30 novembre 2012), Novellara 2000 s.r.l. e le società sue partecipate (ora fuse
per incorporazione in Novellara 2000) da una parte e le istituzioni di credito che ad esse avevano
erogato dei finanziamenti dall’altra, non avessero raggiunto un accordo che doveva sancire la
ristrutturazione delle rispettive posizioni debitorie, consentendo un riscadenziamento del piano
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 185 di 217
di rimborso dei finanziamenti in essere, nonché la temporanea sospensione del calcolo degli
interessi sugli stessi.
Nel caso in cui detto evento si fosse verificato (ovvero l’accordo predetto non si fosse
perfezionato), Refincoop avrebbe conseguito il diritto di recedere dal contratto preliminare,
fermo restando, tuttavia, che in un simile caso, come accennato più sopra, la Società avrebbe
avuto titolo di considerare definitivamente acquisita la somma di Euro 1 milione considerata
dalle parti quale caparra penitenziale al momento di sottoscrizione del citato contratto
preliminare. Si segnala che nel corso del 2012 Refincoop ha provveduto ad erogare un
finanziamento pari a euro 3,6 milioni di cui 1 milione è stato scomputato a caparra al momento
della stipula del preliminare e i restanti 2,6 milioni dovevano essere computati ad acconto
prezzo al momento della stipula del definitivo.
La facoltà di recesso, prorogata al 30 novembre 2012, è stata esercitata da Refincoop. Orion ha
così incamerato definitivamente la caparra di un milione.
La risposta alla richiesta di precisazione del credito di REFINCOOP (unico componente della
classe 2-creditori chirografari) è in accordo con gli importi, in linea capitale ed interessi al 7.11,
esposti in contabilità (902-piano) dalla società. Si precisa che in contabilità (902-piano) e nel
piano infatti sono considerati solo gli interessi maturati sino al 7.11.2012, la società ha inoltrato
anche richiesta e fatture relative agli interessi maturati sino al 31 marzo 2013!
In contabilità è erroneamente indicato l’importo totale degli interessi senza suddivisione alcuna
tra interessi dovuti in quanto maturati sono all’8 novembre e interessi non dovuti in quanto
maturati post deposito ricorso ex art. 161, sesto comma, LF.
Refincoop, come detto, richiede anche gli interessi per il periodo successivo alla data di
presentazione del concordato preventivo (€. 35.381,45); tale importo è formato da €. 13.334,16
(quota dei totali €. 22.717,46 portati dalla fattura n. 8812000004/2012 relativa al iv trimestre
2012 già registrata in contabilità) e dalla fattura n. 8813000001/2013 di totali €. 22.047,29
relativa a interessi maturati nel periodo 1.1.2013 al periodo 31.03.2013.
Se Refincoop non procederà ad inoltro di nota di credito a storno di tali interessi non dovuti
dovranno essere contabilmente evidenziati in un conto dal quale si evinca immediatamente che
si tratta di interessi non dovuti.
Per quanto riguarda la classe 2) il problema della ritenuta non si è presentato trattandosi di
società che indica tale ricavo tra quelli del proprio bilancio e soggetti quindi alla tassazione del
reddito societario.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 186 di 217
Necessario precisare che il creditore Refincoop possa considerarsi postergato ai sensi dell’art.
2647 c.c.
Per la sua corretta rappresentazione nella presente relazione la scrivente ha richiesto apposito
parere all’Avv. Neri del foro di Reggio Emilia che si riporta di seguito:
Reggio nell’Emilia, li 6 agosto 2013
Preg.ma
Dott.ssa Federica Zaniboni
quale Commissario giudiziale
del Concordato preventivo Orion S.c.
nr. 36/2012 Reg. C.P.
Tribunale di Reggio nell’Emilia
Oggetto: parere pro veritate relativo a problematiche connesse alla previsione nella proposta
concordataria della Classe 2 Creditore Refincoop S.p.A. ed al diritto di voto e previsione di
pagamento di Essa.
A richiesta del Commissario giudiziale rimetto alcune brevi note in ordine alle tematiche di cui
all’oggetto.
Occorre evidenziare come tale creditore sia postergato ex art. 2647 c.c. (non è discusso che la
Società - che è società finanziaria - sia socia di Orion s.c. e che la norma sulla postergazione
trovi applicazione).
Il Tribunale (cfr. decreto di ammissione) ha ritenuto di rimettere al ceto creditorio la valutazione
se un creditore, che in caso fallimento non avrebbe diritto al pagamento - rectius sarebbe
soddisfatto dopo ogni altro creditore – venga soddisfatto, seppur in percentuale, nella procedura
di concordato preventivo. In ordine al diritto di voto di detta classe nulla ha detto (al che si ritiene
che la classe sia ammessa al voto secondo le normali regole).
La previsione di detto pagamento e del diritto di voto accordato al creditore postergato
comportano però alcune problematiche sia sotto il piano economico o meglio di convenienza
della proposta, sia sotto il piano giuridico (diritto di voto e omologabilità della procedura).
Quanto alla convenienza è di evidenza che il pagamento al creditore Refincoop lede la
percentuale di soddisfazione degli altri creditori, che in caso di fallimento, invece, si
avvantaggerebbero della ripartizione di detta ulteriore somma.
Questo aspetto è, come segnalato dal Tribunale, però, oggetto della valutazione di convenienza
economica rimessa ai creditori.
Quanto al “piano giuridico” gran parte della giurisprudenza ritiene, contrariamente a quanto
sostenuto dal Tribunale di Reggio nell’Emilia, che il creditore postergato, indiscusso che debba
essere collocato in una specifica classe, Cfr Cass. 2706/ 2109, non abbia diritto al voto e, ove
voti, del suo voto non si debba tener conto nel computo delle maggioranze. (alcune pronunce
ritengono altresì che la postergazione viga anche in concordato).
Sul punto si vedano:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 187 di 217
- Trib. Perugia 16.07.2012 (fattispecie in cui il concordato non è stato omologato in quanto senza
il voto del creditore postergato la proposta non avrebbe raggiunto le maggioranze previste dal
primo comma dell’art. 177 lf): “in base al principio generale dettato dall'art. 177, R.D. n.
267/1942 (legge fallimentare), secondo il quale il diritto di voto non compete a coloro le cui sorti
non sono incise dai concreti assetti concordatari, per cui non sono legittimati ad esprimersi
sull'approvazione di una proposta che vede esclusivamente come destinatari terzi soggetti, è
coerente con suddetto principio escludere dal voto i soci postergati (non destinatari, nel caso di
specie, di alcun pagamento, neppure derivato dalla finanza esterna) la cui posizione non è
influenzata dall'esito, qualunque esso sia, del concordato. D'altra parte, l'esclusione dal voto è
coerente anche con la previsione della postergazione ex art. 2467 c.c. che risponde all'esigenza
di "sanzionare", in un certo qual modo, i soci di quelle società a ristretta base sociale quali
storicamente sono le s.r.l. - normalmente dotati degli strumenti per cogliere prima di tutti gli altri
creditori i sintomi del rischio di insolvenza - per avere concesso credito alla società allorché essa
versava in condizioni economico-finanziarie tali da richiedere invece un apporto di capitale. Per
cui non sarebbe ragionevole, in sede di concordato preventivo, attribuire a chi ha, in un certo
senso, "violato le regole del gioco" - scegliendo la più comoda strada del finanziamento anziché
del conferimento, ed evitando così di farsi carico della funzione partecipativa del rischio di
impresa - un trattamento "premiale", nel senso di concedere a tali soci la possibilità di
pronunciarsi e di incidere, magari in maniera determinante, sulla posizione dei creditori terzi”
(in www.ilcaso.it);
- Corte di Appello di Venezia Sez. I: “i creditori postergati per finanziamenti effettuati a favore
della società concordataria vanno considerati creditori extraconcorsuali e come tali sono esclusi
dal voto” (con commento, contrario alla tesi, di Fabiani in “Il Fallimento”, 2012, 6, 673);
- Trib. Padova 16.05.2011: “i creditori postergati, pur dovendo considerarsi creditori della
società, possono essere tuttavia soddisfatti solo dopo l'estinzione degli altri crediti”, (con
commento di Calderazzi in “Il Fallimento”, 2012, 2, 219), provvedimento che ha dichiarato
l’inammissibilità del c.p., emesso però in un caso in cui non, erroneamente, erano state previste
classi;
- Trib. Monza 05.08.2010: “ai fini del computo delle maggioranze per l'approvazione del
concordato preventivo, non si deve tener conto del voto dei soci che hanno finanziato la società
nell'ultimo anno, i quali, ai sensi dell'articolo 2467 c.c., sono postergati rispetto agli altri
creditori chirografari ed apparendo peraltro opportuna la loro collocazione in una classe a
parte” (in www.ilcaso.it), provvedimento sempre emesso in un caso in cui non, erroneamente,
erano state previste classi;
- da ultimo, molto chiaro sulla problematica Trib. Firenze Sez. III, 26.04.2010 (con commento di
Calderazzi in “Il Fallimento”, 2012, 2, 219): “Il concordato non può essere omologato, per due
motivi, ognuno dei quali sufficiente, da solo, a legittimare la decisione annunciata:
- perché, escludendo dal computo dei voti i crediti postergati, non sono raggiunte le maggioranze
di legge;……….
Vediamo separatamente.
A) La proposta prevede una classe di creditori postergati ex lege (i soci finanziatori), alla quale
non è offerto nulla, se non il pagamento del credito nell'ipotesi, del tutto inverosimile, che siano
pagati interamente tutti gli altri crediti.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 188 di 217
La proposta è formulata correttamente, giacché le classi sono omogenee. Infatti, la classe A ha
una sua coerenza, comprendendo tutti i creditori che hanno stipulato, prima della domanda, un
contratto preliminare di compravendita; la classe B comprende tutti i chirografi; la classe C
comprende tutti (e soli) i postergati ex lege. Non è quindi questione di ammissibilità della
domanda.
È, invece, questione di "approvazione" della domanda, ovvero di formazione di un valido
accordo tra debitore e creditori, dal momento che le maggioranze sono raggiunte solo se si
prendono in considerazione, attribuendo loro validità, le manifestazioni di voto dei creditori che
vantano un credito postergato ex lege.
Ciò non è possibile fare, giacché ritiene questo Tribunale (anche se l'argomento è controverso)
che i postergati ex lege non possano essere presi in considerazione nel computo delle
maggioranze. Ritiene cioè il Tribunale che la loro posizione debba essere evidenziata ed
enucleata nel corpo di una domanda di concordato, essendo creditori concorsuali (com'è stato
correttamente fatto), ma che gli stessi non abbiano diritto di voto, non essendo creditori
concorrenti. Questo perché la loro posizione, seppur genericamente qualificabile come
"creditoria", ha, nella sostanza, il significato di partecipazione al capitale di rischio.
L'art. 2467 cc, infatti, come riformato dal D.Lvo n. 6 del 2003, specificando ed estendendo
l'ambito della postergazione, vi ha compreso anche i finanziamenti dei soci che, in qualunque
forma effettuati, siano stati concessi ad una società in stato di eccessivo squilibrio
nell'indebitamento o in una situazione finanziaria che avrebbe richiesto un "conferimento", com'è
avvenuto, pacificamente, nel caso di specie (la circostanza, infatti, non è contestata nemmeno
dalle dirette interessate).
Ciò comporta che "i finanziamenti" dei soci, fatti nelle condizioni sopradette, in qualunque
maniera qualificati, debbono essere trattati, ai fini che interessano, come i conferimenti effettuati
dai soci in occasione della costituzione o della ricapitalizzazione di una società, in quanto
necessari alla sua costituzione o alla sua sopravvivenza (nelle forme prescelte). Questo non
significa che detti finanziamenti siano da equiparare, in tutto e per tutto, ai conferimenti, in
quanto conservano la loro natura di capitale di credito e sono certamente inidonei a superare
tutte le questioni poste dalla sottocapitalizzazione della società 1, ma comporta, ad avviso di
questo Tribunale, che ai postergati non possono essere riconosciuti tutti i diritti e le prerogative
degli altri creditori, tra cui il diritto di voto nel concordato preventivo. Essi, infatti, seppur
creditori della società, sono tuttavia creditori sui generis, che possono, per legge, vantare pretese
verso la società solo all'esito della liquidazione, allorché, risolte tutte le pendenze e soddisfatti
interamente tutti gli altri creditori (salvo rinuncia da parte di costoro), resti qualcosa da
distribuire loro. Sono quindi equiparati, sotto questo profilo, ai soci per i conferimenti; e come i
soci conferenti (oltre a restare estranei al concorso finché dura la liquidazione) non possono
incidere, con la loro volontà, sull'esito della proposta concordataria.
Bisogna considerare, infatti, che l'art. 2467 cc è dettato appositamente per le procedure di
insolvenza, come provato dal fatto che la norma prevede l'espressa revocabilità dei pagamenti
avvenuti nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento e come di deduce dal fatto che la
postergazione presuppone il concorso dei creditori sui beni del debitore, giacché, al di fuori del
concorso, non v'è motivo di trattare il credito del socio in maniera diversa dall'ordinario (vale a
dire, con pagamento dell'intero importo e alla naturale scadenza).
Ora, se è indubbio che, nel fallimento, il pagamento fatto al socio creditore è revocabile (quando
ricorrono le condizioni dell'art. 2467), lo stesso deve affermarsi per i pagamenti effettuati in
esecuzione di un concordato preventivo sfociato in fallimento, in deroga a quanto previsto
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 189 di 217
dall'art. 67, comma 2, lett. e), come ha rimarcato, da ultimo, la Suprema Carte 2. Dal che si
deduce che i soci finanziatori non possono ricevere alcunché nel concordato, posto che diritto al
concorso e obbligo di restituzione sono tra loro incompatibili.
Questa conclusione è valida sia nel concordato senza classi che nel concordato con classi.
Infatti, nel primo caso non sussistono dubbi sul fatto che i creditori siano sullo stesso piano, a
parte le cause legittime di prelazione, e debbano essere trattati paritariamente, con la
conseguenza che la previsione di pagamenti a favore dei postergati entrerebbe subito in conflitto
con l'art. 2467 cc. Se ne deduce, quindi, che in un concordato senza classi non sono possibili
pagamenti a favore dei postergati, se non dopo l'estinzione degli altri crediti.
Nel secondo caso (concordato con classi) è possibile la deroga al principio della par condicio
creditorum, nel rispetto della posizione giuridica e dell'omogeneità degli interessi economici, per
cui parrebbe ammissibile una proposta che includa un pagamento a favore dei postergati ex lege
(col consenso degli altri creditori), ma la revocabilità dei pagamenti effettuati in esecuzione del
concordato rende evidente che così non è, giacché è sempre possibile che il concordato sfoci in
fallimento e che i postergati siano costretti a restituire ciò che hanno percepito (stante il
perdurante principio della consecuzione delle procedure). Il vulnus ai principi sulla
conservazione degli atti giuridici e sull'economia dell'attività giuridica (oltre che giudiziaria)
sarebbe evidente, giacché non può consentirsi che una volontà validamente espressa resti
inficiata dalla circostanza, puramente estrinseca, che il concordato sia sfociato in fallimento, in
un contesto che esclude la revocabilità dei pagamenti effettuarti a favore di tutti gli altri creditori
e sebbene l'esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche sia la stessa per i creditori di tutte le
classi.
D'altra parte, se si ammettesse la partecipazione del socio finanziatore (e postergato) al
concordato (nel senso che possa essergli riservata una parte dell'attivo), bisognerebbe anche
riconoscere che il debitore (la società concordataria) possa scegliere la misura della
partecipazione (il quantum da riservare ai postergati), con la conseguenza, inaccettabile dal
punto di vista normativo, che alla classe dei postergati può andare anche una parte consistente
dell'attivo, secondo l'arbitrio del debitore (anche più di quanto sia riservato agli altri creditori
chirografari), con buona pace dell'art. 1467 c.c. e dei principi sulla postergazione.
Né le singolarità finirebbero qui, perché al creditore che partecipa alla ripartizione dell'attivo
bisogna riconoscere, necessariamente, il diritto di voto, giacché la partecipazione al concordato
non può prescindere dal diritto di concorrere alla formazione delle maggioranze, talché
potrebbe anche accadere (e accadrebbe sicuramente) che i soci finanziatori e postergati (quelli
che, si ripete, hanno diritto di concorrere solo sul residuo della liquidazione) decidano le sorti di
un concordato che li vede destinatari della parte più sostanziosa dell'attivo.
Deve affermarsi, perciò, che il socio finanziatore non partecipa al concorso (sempre, beninteso,
che ricorrano le condizioni dell'art. 2467 cc). E se non partecipa al concorso non partecipa alle
votazioni, giacché non può permettersi che partecipi alla formazione delle maggioranze chi non è
destinatario della proposta concordataria. Infatti, quale valore si dovrebbe attribuire al voto del
postergato legale? Non certo il valore di un atto di adesione alla proposta concordataria nella
parte che lo riguarda, giacché, da questa parte, nulla v'è da decidere, dal momento che sua
posizione è regolata dalla legge.
Avrebbe, invece, senz'altro il valore di un atto di adesione alla proposta, nella parte che riguarda
gli altri creditori. Ma, a parte l'incongruenza di consentire un voto sulla posizione di terzi,
ammettere che il postergato legale voti significa, spesso (non solo quando il postergato è titolare
di più del 50% dei crediti, ma anche quando, seppur marginale, è determinante nella formazione
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 190 di 217
delle maggioranze) mettere nelle sue mani non solo l'approvazione della proposta, ma anche la
ripartizione tra i creditori dell'attivo disponibile (vale a dire il quantum della soddisfazione dei
singoli creditori). Il che appare fuori del sistema.
Né deve meravigliare il fatto che possa esservi classe senza (diritto di) voto, giacché non è l'unico
caso conosciuto dalla legge fallimentare, seppur per motivi diversi: anche i privilegiati
costituiscono classe, ma sono pacificamente esclusi dalle votazioni. In questi casi l'inserimento in
una "classe" serve ad enucleare,. dal coacervo del ceto creditorio, la posizione di particolari
creditori, ma non è detto che tutti debbano avere le stesse facoltà, come non è detto che tutti
abbiano le stesse aspettative (infatti, sono aspettative di pagamento integrale per i privilegiati; di
pagamento eventuale per i postergati). L'esclusione dalle votazioni ha però la stessa spiegazione:
il fatto, cioè, che in un caso e nell'altro la posizione creditoria è regolata dalla legge.
Né può affermarsi che i postergati ex lege debbano votare perché risentono comunque degli
effetti del concordato (sotto specie di estinzione, con l'omologa, del loro credito), giacché è
proprio la premessa che non può essere condivisa, quantomeno in un concordato di carattere
liquidatorio: i soci finanziatori, postergati ex lege, non sono destinatari della proposta
concordataria, e quindi non risentono in nessuna maniera degli effetti del concordato (se non
come soci). Per loro, infatti, vale (deve valere) il principio recentemente espresso della Suprema
Corte, secondo cui gli effetti esdebitativi non si estendono "a quei creditori che non abbiano
preso parte alla procedura"3, o perché tenuti fuori dal debitore, che ometta di comprenderli nel
proprio piano (è il caso esaminato dalla Corte), o perché esclusi per legge dal piano (è il caso
che ci occupa).
Sotto il profilo dei principi si rileva, infine, che la limitazione della capacità di voto dei
postergati non contrasta con i principi che presiedono alla tutela del credito, né con quelli che
disciplinano il diritto di proprietà, giacché si tratta di una limitazione giustificata dalla
particolare connotazione del diritto di cui costoro sono titolari. Essa si spiega col fatto, già
evidenziato, che nel concordato i postergati legali sono sostanzialmente estranei alla procedura,
che si pone, rispetto ad essi, come res inter alios acta e destinata ad avere effetti sulla loro
posizione solo dopo la chiusura della stessa, esattamente come avviene per i soci in quanto tali.
Anzi, a ben vedere, la disciplina così ricostruita della postergazione appare perfettamente in
linea con la posizione dei soci nella società, che sono creditori anche per altra via: vale a dire,
per il capitale sociale versato. E come il credito di restituzione del capitale sociale non dà il
diritto di partecipare alla procedura (e di incidere, col voto, sulle maggioranze), lo stesso accade
per il credito di restituzione del finanziamento, fatto quando le condizioni della società
richiedevano invece un conferimento (cioè, l'apporto di capitale di rischio).
In sostanza, è la particolare natura del credito che prevale, invece che l'astratta qualifica di
creditore.
Da queste considerazioni discende che il concordato proposto dalla P. s.r.l. non può essere
omologato, giacché è pacifico che, espungendo dal novero dei crediti quelli che fanno capo ai
soci finanziatori, non è raggiunta la maggioranza, ne per crediti ne per classi”.
In conclusione, pertanto, la creazione della Classe 2 pone problematiche sia in ordine alla
corresponsione di una somma, seppur modesta, che in fallimento non potrebbe essere pagata. Su
ciò si dovranno esprimere i creditori che di detto problema con la presente relazione vengono
informati; sia in ordine ad eventuali vulnera in tema di diritto di voto e, ove riconosciuto come
allo stato pare, e di calcolo delle maggioranze. Su ciò, fattispecie che il Commissario unicamente
descrive, si dovrà logicamente pronunciare il Tribunale.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 191 di 217
Ciò ad espletamento dell’incarico ricevuto.
(avv. Alberto Neri)
La scrivente, pur allineandosi con quanto scritto dall’Avv. Neri, ritiene doveroso e necessario
segnalare che ai sensi dell’art. 177 LF “il concordato è approvato dai creditori che rappresentano
la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.”
Nel caso in esame le classi sono tre, come sarà più precisamente descritto al paragrafo 9; la
maggioranza deve realizzarsi almeno in due classi, ma se non viene raggiunta nella classe 3 (altri
creditori chirografari- diversi dai soci finanziatori), a causa dell’elevato importo della stessa, non
si raggiungerebbe la maggioranza dei crediti ammessi al voto come richiesta dall’articolo della
legge fallimentare sopra riportato.
La problematica esplicitata nel parere del legale troverebbe applicazione, nel presente
concordato, solamente qualora la maggioranza non dovesse essere raggiunta nella classe 1 e,
ovviamente, con il voto determinante dell’unico creditore componente la classe 2.
In termini pratici (entità del credito di Refincoop spa- classe 2) la problematica è quindi irrisoria
e relativa e potrebbe manifestarsi solo nell’ipotesi sopra indicata.
Il debito totale nei confronti dei creditori chirografari classe 2 è così pari ad € 2.654.566,54.
8.2.4.6 Altri debiti
Il saldo “altri debiti” esposto in piano al 7.11.2012 ammonta a € 710.024,92.
Il saldo totale risulta essere così composto:
•
Rapporti di factoring
€ 90.154,91
•
Debiti diversi
€ 619.870,01
Rapporti di factoring
Nello specifico il saldo dei rapporti di factoring è così composto:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 192 di 217
Descrizione
COOPERFACTOR SPA anticipo fatture
COOPERFACTOR SPA competenze conto
Totale
CCFS C/C IMPR.C/111-4/01 anticipi fatture
CCFS C/C IMPR.C/111-4/01 eccedenza conto
Totale
SACE FCT SPA anticipo fatture
SACE FCT SPA spese comm.ni
Totale
UNICREDIT FACTORING SPA anticipo fatture
UNICREDIT FACTORING SPA
Totale
Totale Factoring
Valori contabili al
7.11.2012
4.237.682,76
66.769,39
4.304.452,15
1.530.000,00
-6.712,58
1.523.287,42
987.000,00
17.331,32
1.004.331,32
743.945,86
12.766,78
756.712,64
7.588.783,53
Rettifiche
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cessioni /
compensazioni
-4.237.682,76
0,00
-4.237.682,76
-1.530.000,00
0,00
-1.530.000,00
-987.000,00
0,00
-987.000,00
-743.945,86
0,00
-743.945,86
-7.498.628,62
Valore piano
0,00
66.769,39
66.769,39
0,00
-6.712,58
-6.712,58
0,00
17.331,32
17.331,32
0,00
12.766,78
12.766,78
90.154,91
Dopo aver effettuato la riconciliazione tra le precisazioni del credito pervenute e il saldo
contabile, per i saldi non concordanti, è stata effettuata la “quadratura” grazie all’ausilio del
responsabile amministrativo.
La colonna cessioni/compensazioni si riferisce all’importo anticipato dagli stessi istituti e riferito
alle cessioni con regolare notifica al debitore ceduto in data anteriore al deposito del ricorso ex
art. 161, sesto comma, LF.
Si riporta di seguito la sintesi delle verifiche effettuate:
Descrizione
Valore piano
COOPERFACTOR SPA anticipo fatture
COOPERFACTOR SPA competenze conto
Totale
CCFS C/C IMPR.C/111-4/01 anticipi fatture
CCFS C/C IMPR.C/111-4/01 eccedenza conto
Totale
SACE FCT SPA anticipo fatture
SACE FCT SPA spese comm.ni
Totale
UNICREDIT FACTORING SPA anticipo fatture
UNICREDIT FACTORING SPA
Totale
Totale Factoring
0,00
66.769,39
66.769,39
0,00
-6.712,58
-6.712,58
0,00
17.331,32
17.331,32
0,00
12.766,78
12.766,78
90.154,91
Rettifiche CG
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211,00
211,00
211,00
Valore CG
0,00
66.769,39
66.769,39
0,00
-6.712,58
-6.712,58
0,00
17.331,32
17.331,32
0,00
12.977,78
12.977,78
90.365,91
La differenza è trascurabile.
Debiti diversi
Il saldo debiti diversi indicato nel piano è formato dai seguenti raggruppamenti:
Descrizione
Totale Altri Debiti
Totale clienti in avere
Totale Debiti vs Soci per quote da rimborsare
Totale Debiti Diversi
Valore piano
Rettifiche CG
596.477,63
5.717,21
17.675,17
619.870,01
0,00
0,00
0,00
0,00
Valore CG
596.477,63
5.717,21
17.675,17
619.870,01
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 193 di 217
•
Altri debiti: in questa voce sono raggruppate passività residue di valore trascurabile ad
eccezione del debito verso la società GEOS per € 306.222,92 lordi. Tale somma è stata
compensata per € 149.555. GEOS partecipa in ATI con Orion nell’appalto relativo al
“Servizio globale per gli interventi di manutenzione e costruzione di reti allacciamenti e
infrastrutture varie dell’acquedotto e della fognatura presso il Comune di Bernareggio”.
La parte pagata tramite bonifico dal conto corrente cointestato (Orion/Geos) riguarda le
prestazioni eseguite dopo il 7.11. La cointestazione e una simile gestione di tale conto si
è resa necessaria in quanto Geos, prima del deposito del ricorso di concordato “in
bianco” aveva lamentato il mancato pagamento delle somme di propria competenza
depositando denuncia querela nei confronti di Orion per appropriazione indebita. A
seguito dell’accordo sottoscritto, dopo il ritiro da parte di Geos della querela, si è
previsto che quest’ultima potesse prelevare da tale conto le somme di sua spettanza,
dopo che Orion, per onere di capofilaggio, avesse prelevato le sue;
•
Clienti in avere – note di accredito da emettere: si tratta per lo più di importi
residui/refusi di crediti in avere, salvo le rettifiche riferite a note di credito da emettere
a suo tempo appostate e non emesse;
•
Debiti vs soci per quote da rimborsare: si tratta del residuo per quote da rimborsare a
soci di importo unitario esiguo.
Si riporta di seguito lo schema che permette di evidenziare le risultanze delle verifiche
effettuate:
Descrizione
Valore piano
Totale Factoring
Totale Altri Debiti
Totale clienti in avere
Totale Debiti vs Soci per quote da rimborsare
Totale Debiti Diversi
Rettifiche CG
90.154,91
596.477,63
5.717,21
17.675,17
710.024,92
211,00
0,00
0,00
0,00
211,00
Valore CG
90.365,91
596.477,63
5.717,21
17.675,17
710.235,92
8.2.4.7 Indennizzi per scioglimento contratti:
Valore Piano
somma
richiesta
Valori CG
tipo di contratto
note
MINISTERO DIFESA (Ghedi)
383.755
0
383.755 appalto
escussione garanzia
AZIENDA U.L.S.S. N. 1 BELLUNO
420.886
0
754.211 appalto
escussione garanzia
REGIONE VALLE D’AOSTA - Aymavilles
119.809
119.809
119.809 appalto
escussione garanzia
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 194 di 217
AEROPORTO "CORRADO GEX" AOSTA
0
0
0 appalto
escussione garanzia
BRIANZA ENERGIA E AMBIENTE
0
0
0 appalto
risolto consensualmente
CONS. BONIFICA GROSSETANA
0 appalto
escussione garanzia in pred.
43.389
43.389
BRAVO SOLUTION
5.000
0
B&F DI BUGNA F. & C.
4.333
4.333 fornitura
BONALDO DANIELE
2.200
2.200 subappalto
TECNO ISOLAMENTI
11.500
11.500 subappalto
BIOTTO MARIO & C.
1.000
1.000 subappalto
14.000
14.000 subappalto
CAMPAGNARI BRUNO
GST SNC DI CAMORANI & C.
500
O.M.G. COSTRUZIONI
4.000
STAI PREFABBRICATI
37.000
TECNO ENGINEERING 2 C
5.000 servizi
500 prestazioni prof.
4.000 subappalto
37.000
2.437
37.000 fornitura
2.437 appalto servizi
ACERBI CARPENTERIE
190
190 fornitura
B&B GROUP
930
930 fornitura e posa
BILFINGER SIELV FACILITY
116
BITUX
7.846
CALINI
551
15.000
15.000 subappalto
7.846 subappalto
551 accantieramento
CANTORI UNIPERSONALE
38.989
38.989 fornitura
CAVE CHAVONNE
20.505
20.505 fornitura e nolo
CLUSAZ FRATELLI
364
364 nolo
D.T.M.
400
400 subappalto
DEF ITALIA
1.576
1.576 fornitura
DPA
4.975
4.975 nolo
DR IMPIANTI
DUROCEM ITALIA
500
500 subappalto
23.673
23.673 subappalto
EDIL-STRADE VALTELLINA
3.809
3.809 contr.disciplinare
ELCOS
4.280
4.280 fornitura
ENTERPRISE TOUT FAIRE
6.153
6.153 subappalto
FINARCO
500
500 contr.disciplinare
GUSS TECNICA ITALIA
488
488 fonitura
I.C.M. DI MIGLIACCIO F.
500
500 accantieramento
I.EFFE.CI.
LYVERTRANS
MARCHIOL
4.471
772
4.471 fornitura e posa
772 nolo
4.946
4.946 fornitura
940
940 fornitura
MECH
13.307
13.307 fornitura
MECHANICA SISTEMI
11.900
11.900 fornitura
MCN
NICOLET LELIO
9.137
9.137 nolo a caldo
NINZ
2.235
2.235 fornitura
OFFICINE TABARELLI
PAVER
RECINTECNICA DI FERRARI B.
100
100 subappalto
443
443 fornitura
2.708
2.708 fornitura
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 195 di 217
SAINT-GOBAIN PPC ITALIA
4.211
SIEM
4.211 fornitura e posa
13.500
SIPIL
13.500 fornitura
850
850 contr.disciplinare
SPURGO SERVICE
3.687
3.687 bonifica rifiuti
TECNOVAL
2.231
2.231 contr.disciplinare
UNIECO
4.000
4.000 subappalto
3 A DI AUTELLI ANDREA
5.691
5.691 subappalto
CAVE CHIAVONNE
1.763
1.763 fornitura
CLIMA SERVICE
6.758
6.758 fornitura
EDIL EURO 2000
4.132
4.132 subappalto
SHETI LUTFI
2.223
2.223 subappalto
Totale
1.266.159
215.198
1.570.979
Come anticipato nel paragrafo dove è stata descritta l’attività svolta durante “la riserva” cioè il
periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell’istanza ex art. 161, sesto comma, LF e il
deposito del piano, la società si è sciolta da alcuni contratti ex art. 169 bis LF. In base a tale
norma il contraente ha diritto ad un indennizzo pari al risarcimento del danno equivalente al
mancato adempimento.
Peraltro, dalle precisazioni del credito pervenute, solamente due creditori hanno avanzato tale
richiesta, ma si ritiene che per averne ufficialmente il riconoscimento debba essere avviata la
causa di merito.
Si descrive analiticamente di seguito come si è operato per la determinazione delle somme
sopra indicate:
Ministero della difesa Aeronautica Militare:
tale appalto aveva ad oggetto la realizzazione di un capannone per il ricovero degli attrezzi
antincendio presso Ghedi in provincia di Brescia. Le attività relative non erano pressoché iniziate
nel momento in cui si è chiesta l’autorizzazione allo scioglimento, per tale motivo si ritiene
corretta l’appostazione indicata in piano pari all’importo della garanzia prestata, nonostante non
risulti attualmente alcuna richiesta giudiziale.
Aeroporto valle D’Aosta:
il contratto di appalto stipulato con AVDA società costituita tra Air Valleè e la regione Valle
d’Aosta aveva ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’aeroporto Corrado
Gex di Saint Christofe Aosta. In piano non è stata indicata alcuna somma a titolo di indennizzo in
quanto il ricorrente ha provveduto a compensazioni extracontabili tra la garanzia fideiussoria
eventualmente escutibile pari ad € 915.203, il credito per SAL, relativo a fatture già emesse, per
€ 362.371, i lavori aggiuntivi rispetto al SAL (SIL) al 7.11 pari ad € 545.862 e considerando che
sull’appalto gravano richieste di riserve, a favore della ricorrente, per € 4.600.000. Si tenga però
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 196 di 217
presente che la stazione appaltante, per il tramite del suo direttore lavori, ha tenuto una
riunione alla presenza del sottoscritto commissario giudiziale e dei periti nominati dalla
procedura, nonché di un tecnico di Orion, ora Siteco, che si occupava direttamente del cantiere,
per evidenziare la presenza delle numerose criticità riscontrate. Dopo circa trenta giorni la
stazione appaltante, sempre tramite il suo direttore lavori, ha consegnato ad Orion, lo stato
finale dei lavori che evidenziava una somma negativa. Il SAL già fatturato sarà difficilmente
contestabile, anzi Orion potrebbe già attivarsi tramite decreto ingiuntivo per ottenerne il
pagamento, discorso a parte per il SIL per il quale sarà necessaria apposita causa per l’eventuale
riconoscimento. Si ricorda inoltre che la società ha già in corso una causa con AVDA per il
riconoscimento delle riserve. A causa dell’azzeramento del SIL, indicato in piano per € 600.000,
si ritiene comunque corretto non considerare in questa sede alcun indennizzo. Si tenga presente
che il credito portato dalla fattura già emessa per il SAL è stato considerato senza svalutazioni.
Resta da risolvere la problematica dei materiali a piè di lista e delle attrezzature ancora presenti
in cantiere e di proprietà di Orion che potrebbero, nel caso, essere affittate all’impresa che
continuerà eventualmente i lavori come già accaduto per l’appalto dell’Ospedale di Belluno e
per l’appalto Novacoop.
Escussione garanzia contratto di appalto Aymavilles per € 119.808:
l’appalto in questione aveva ad oggetto i lavori di sistemazione e ampliamento delle condotte di
adduzione ai serbatoi e delle reti di distribuzione alle frazioni alte di Comuni di Aymavilles con i
relativi impianti di telecontrollo e di trattamento delle acque. La Regione Valle d’Aosta, con
propria delibera dell’11 gennaio 2013, ha deciso di risolvere tale contratto.
Con lettera del 18.1.2013 l'Amministrazione ha chiesto alla compagnia assicurativa di
provvedere alla liquidazione della cauzione definitiva per un importo pari ad € 119.808,54 a
seguito della risoluzione contrattuale.
Per tale appalto è intervenuta la delibera del comune di risoluzione contrattuale, ma Orion
aveva già richiesto lo scioglimento dal contratto ex art. 169 bis LF. In piano è stata indicata in
questa sede una somma pari alla fidejussione prestata da considerarsi quale credito
chirografario. La scrivente conviene circa tale indicazione.
Azienda U.L.S.S. n. 1 Belluno:
il contratto di appalto stipulato aveva ad oggetto la progettazione e la realizzazione dei lavori di
sopraelevazione del blocco F dell’ospedale di Belluno. Lo scioglimento dal contratto è stato
autorizzato dal Tribunale, su richiesta del ricorrente, in data 23 gennaio 2013. Per la
determinazione dell’eventuale indennizzo, peraltro non ancora richiesto, è stato fatto
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 197 di 217
riferimento alla garanzia fideiussoria di € 754.211.
Importante sottolineare che la consortile alla quale erano affidati i lavori, denominata Sanità
Belluno, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13.3.2013.
Si precisa che il contratto di appalto era stato stipulato dall’ATI costituita tra Orion e Idroerre,
poi sostituita da Getech. Quest’ultima ha chiesto ed ottenuto di poter subentrare, avendone i
requisiti, per poter portare a termine i lavori. Nel mese di giugno 2013 il direttore lavori ha
inoltrato ad Orion una comunicazione nella quale si evidenzia che sull’appalto in oggetto stanno
emergendo problematiche sia sulla parte realizzata sia in riferimento a possibili errori di
progettazione. Nella comunicazione si intima ad Orion di organizzare un sopralluogo in
mancanza del quale procederanno al rifacimento di quanto necessario addebitandole i costi
relativi.
Si precisa anche che Orion ha stipulato, con autorizzazione del Tribunale, contratto di nolo delle
attrezzature che si trovavano presso il cantiere di sua proprietà con la subentrante Getech. La
somma mensile stabilita per il nolo è pari ad € 7.500.
Brianza energia e ambiente Spa:
tale contratto, avente ad oggetto, l’ampliamento della rete di teleriscaldamento e delle
condotte per l’allacciamento delle utenze in Comune di Varedo, è stato risolto consensualmente
tramite sottoscrizione di transazione autorizzata dal Tribunale in data 19.12.2012. I termini della
transazione prevedono il pagamento del SAL da parte della stazione appaltante e dei lavori
aggiuntivi con contestuale rinuncia all’escussione della garanzia prestata e alla segnalazione
all’AVCP. Si ritiene corretto non appostare alcuna somma in questa sede.
Consorzio di bonifica Grossetana:
la ricorrente aveva deciso di non sciogliersi ex art. 169 bis LF da tale contratto di appalto in
quanto non ancora iniziato. Con propria comunicazione del 28.12.2012 il consorzio comunicava
prima la revoca dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, poi l’escussione della fidejussione
prestata per € 43.388,70 e il fatto che la notizia sarebbe stata resa nota all’AVCP per l’iscrizione
di Orion nell’apposito casellario informatico.
Si ritiene prudenzialmente corretto indicare la somma escussa in prededuzione.
Bravo solution spa: con propria istanza Orion ha richiesto, in data 13.12.2012, lo scioglimento
dal contratto avente quale oggetto la realizzazione di piattaforma negoziale del CCC del portale
satellite dedicato ad Orion stipulato con Bravo solution. L’importo stimato in piano è pari ad €
5.000, si ritiene congrua la somma stanziata anche perché, ad oggi, nessuna richiesta di
risarcimento è stata avanzata.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 198 di 217
Per tutti gli altri contraenti per i quali, nello schema che precede, è stato indicato il tipo di
contratto stipulato è stata considerata una possibile richiesta di risarcimento del danno pari al
10% dell’importo del contratto stesso. Ad oggi, come evidenziato, solamente due subappaltatori
hanno indicato, peraltro solamente nella precisazione del credito inviata allo scrivente
commissario, una somma per il risarcimento del danno, per l’ottenimento della quale, dovranno
comunque ricorrere alle vie giudiziali.
Si precisa che le somme indicate nello schema che precede sono indicate tra i crediti
chirografari.
8.2.4.8 Accantonamento per derivati
La società espone in bilancio al 7.11.2012, tra i conti d’ordine, un rischio per derivati pari ad €
4.252,77, rettificato, ai fini del piano concordatario, in € 18.234,43 come da tabella riportata:
Banca
BNL
B. POP. VICENZA
B. POP.-BSGSP
B. POP.-BSGSP
TOTALE
Tipo
IRS
IRS
IRS
IRS
Scadenza
02/05/2013
30/06/2013
30/06/2013
30/06/2013
FAIR VALUE DERIVATI AL 7.11.2012
Fair Value
Importo Nozionale Data calcolo
(2.620,17)
275.344,05 02/11/2012
(6.610,00)
641.333,24 31/10/2012
(6.062,84)
423.057,77 07/11/2012
(3.031,42)
211.528,88 07/11/2012
(18.324,43)
1.551.263,94
Si tratta di contratti IRS “Interest rate swap” per la copertura da rischio di modifica dei tassi di
interesse sui finanziamenti.
Un IRS è un contratto con il quale due controparti decidono di scambiarsi, per un periodo di
tempo prestabilito, i flussi finanziari dovuti, a titolo di interesse, su un capitale di riferimento
detto “valore nozionale”. In particolare, una controparte riceve un tasso fisso, immutato per
tutta la durata del contratto e l’altra riceve un tasso variabile, calcolato con cadenza stabilita nel
contratto. In altri termini, l’IRS è economicamente assimilabile all’accensione contestuale di un
deposito e di un finanziamento: il deposito è a tasso variabile (fisso), mentre il finanziamento è a
tasso fisso (variabile); tuttavia, diversamente da quanto avverrebbe nel caso della
contemporanea attivazione di un deposito e di un finanziamento, l’IRS viene attivato senza
alcuno scambio di capitali. il contratto è estinguibile anticipatamente, con contestuale
pagamento (incasso) del valore di mercato (Mark to Market) o costo di sostituzione.
Poiché non è stato richiesto lo scioglimento dai derivati per nessun istituto di credito coinvolto
(Banco Popolare – BNL – Banca Popolare di Vicenza), nella predisposizione del piano è stato
accantonato il valore mark to market alla data di riferimento.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 199 di 217
E’ stato così determinato il valore mark to market dei derivati in essere sulla base delle
indicazioni fornite dagli istituti di credito presenti nel modello “abi – rev” alla data del
31.12.2012. Si segnala che la Banca Popolare di Vicenza non ha risposto tramite il menzionato
modello abi – rev e non ha indicato alcun contratto derivato nella propria precisazione del
credito. I risultati sono dettagliati nella tabella sottostante:
Banca
BNL
B. POP. VICENZA
B. POP.-BSGSP
B. POP.-BSGSP
TOTALE
Tipo
IRS
IRS
IRS
IRS
Scadenza
02/05/2013
30/06/2013
30/06/2013
30/06/2013
FAIR VALUE DERIVATI AL 31.12.2012
Fair Value Importo Nozionale Data calcolo
(2.620,32)
275.343,88 31/12/2012
(6.610,00)
641.333,24 31/10/2012
(2.440,30)
221.065,79 31/12/2012
(1.220,15)
110.532,89 31/12/2012
(12.890,77)
1.248.275,80
Rispetto a quanto indicato nel piano l’esposizione mark to market è pari ad € 12.890,77 con un
miglioramento di € 5.433,66 rispetto al dato al 7.11.2012.
In questa sede si può solamente stimare l’importo dovuto in quanto dovrà essere valutato, al
momento dallo scioglimento dal contratto, prudenzialmente lo si valuta in € 18.324,43 come
indicato in piano.
8.2.4.9 Debiti condizionali per garanzie
L’elenco allegato al piano recante le varie garanzie prestate da Orion è stato riveduto e corretto,
soprattutto con riferimento alle escussioni avvenute nel periodo successivo al deposito del
piano stesso.
Per quanto riguarda le fidejussioni per i lavori in corso sono state analizzate le garanzie prestate
a favore di terzi per garanzie bancarie e assicurative a favore di stazioni appaltanti per lavori
pubblici e privati, per svincoli di cauzioni a collaudo e per ribalto costi delle consortili. Per
quanto riguarda queste ultime si ricorda che è stata chiesta ed ottenuta autorizzazione ex art.
182 quinquies LF per il pagamento dei debiti nei loro confronti in prededuzione, si tratta
solamente di quelle destinate ad essere cedute a Siteco in quanto veicolo indispensabile per
portare a termine i lavori degli appalti per i quali sono state costituite. Per tale motivo si è
ritenuto non corretto considerare tra i debiti per garanzie tali rischi in quanto
rappresenterebbero una duplicazione delle passività.
Nel debito in esame non è stata considerata la garanzia escussa per ribalto costi consortili della
Sanità Abbiategrasso scrl in quanto è stata indicato come debito nei confronti dell’Istituto di
credito garante (Banco Popolare). Per quanto attiene la consortile Laurentina si precisa che la
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 200 di 217
stessa rientra tra quelle che devono essere pagate in prededuzione, per questo motivo pur
essendo stata escussa la fidejussione (ma non si ha ancora notizia del pagamento effettivo da
parte del garante Banca popolare di Milano) l’importo relativo è stato lasciato prudenzialmente
nel debito in prededuzione.
E’ stata considerata anche la possibilità che venga escussa la garanzia prestata a favore della
stazione appaltante Azienda Ospedaliera di Legnano in quanto il cantiere relativo all’Ospedale di
Legnano presenta alcune problematiche, tra le quali, le difficoltà che la stazione appaltante sta
ponendo per procedere al pagamento di quanto ancora dovuto in quanto la consortile non ha
provveduto ad onorare i pagamenti nei confronti dei subappaltatori. Per lo stesso motivo è stato
anche svalutato quanto ancora da incassare a titolo di SIL.
Non sono state considerate qui le escussioni già indicate tra le possibili penali relative allo
scioglimento dai contratti, come evidenziate nel § 8.2.4.7.
Escussione garanzia Regione Toscana per tributo speciale per il deposito in discarica per €
89.900: con comunicazione datata 21 febbraio 2013 la Regione toscana comunica a Orion che
avrebbe proceduto all’escussione della fidejussione prestata per il tributo speciale sopra
indicato in quanto il mancato pagamento di due rate consecutive ha comportato la decadenza
dal beneficio della rateazione. La richiesta di escussione è indicata nel presente paragrafo in
quanto, dalla corrispondenza con il consorzio, non si ha notizia del pagamento da parte del
garante.
Viene indicata, come in piano, la garanzia, limitatamente alla percentuale pro quota di Condori,
non per ribalto costi, ma per una linea di credito della consortile.
Sono state inoltre indicate, limitatamente al 20% del loro ammontare nel Best case, le garanzie
prestate a favore di Novellara 2000 e delle società che ha incorporato. La scrivente ha indicato il
20% in quanto si presume che dalla liquidazione del concordato preventivo di Novellara 2000 i
creditori possano essere pagati per l’80% del loro credito.
Nella successiva colonna è stato indicato, solamente per le società appartenenti al “gruppo
Novellara 2000”, il 65% del debito residuo per tenere in considerazione la possibile liquidazione
della controllata in base al worst case (si presume che in tal caso la liquidazione sia circa il 35%
dei crediti chirografari).
Si precisa inoltre che nel piano di Novellara 2000 vengono indicate alcune fidejussioni, come
specificato nella tabella sotto riportata, già escusse.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 201 di 217
Compagnia/Banca che ha rilasciato la
fidejussione
Ente garantito
Rischio di
pregiudizio
patrimoniale
PIANO
Rischio di
pregiudizio
patrimoniale CG
BEST CASE
Rischio di
pregiudizio
patrimoniale CG
WORST CASE
Valore garanzia
Debito residuo
1.402.661
754.211
0
0
0
211.357
0
0
0
0
43.389
43.389
0
0
0
AXA
Azienda USL Belluno
BANCA POP. MILANO
Laurentina Scrl
ELITE INSURANCE
Consorzio Bonifica Grossetana
HELVETIA
264.077
119.809
0
0
0
HELVETIA
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Azienda Ospedaliera di Le
gnano
119.000
0
0
119.000
119.000
ZURICH
Aeroporto Valle d'Aosta
915.203
0
0
0
0
ZURICH
Ministero della Difesa
383.755
0
0
0
0
ZURICH
Regione Toscana
219.991
89.700
0
89.700
89.700
Monte dei Paschi di Siena (prot. n. 224)
Condori Scarl
3.038.000
624.726
449.461
624.726
642.726
ORION
Novellara 2000 srl
1.900.000
367.032
0
73.406
238.571
Monte Paschi di Siena (prot. n. 11)
Meissa Srl
1.320.000
735.722
0
147.144
478.219
UNIPOL ASSICURAZIONI (prot. n. 269)
Meissa Srl
650.000
650.000
0
130.000
422.500
Note
PRO QUOTA 53,77% CONSORTILE BELLUNO
IN PREDEDUZIONE EX ART. 182 QUINQUIES
IN INDENNIZZO SCIOGLIMENTO CONTRATTI
IN INDENNIZZO SCIOGLIMENTO CONTRATTI
PER LA BUONA ESECUZIONE DELL'APPALTO
IN INDENNIZZO SCIOGLIMENTO CONTRATTI
IN INDENNIZZO SCIOGLIMENTO CONTRATTI
ESCUSSA (TRIBUTO SPEC. DISCARICA)
Fidejussione pro-quota (49%) a garanzia di una linea di
credito di società consortile, diversa da quelle inserite nel
piano per il pagamento integrale. Il debito residuo
all'8/11/12 ammonta ad euro 1.274.952 che pro-quota
viene riportato in euro 624.726. La fideiussione è stata
rilasciata a copertura della linea di credito richiesta ad
MPS che all'8/11/2012 è utilizzata per euro 284.951,79 e
del conto anticipi utilizzato per euro 990.000. Si ritiene di
iscrivere un rischio di pregiudizio patrimoniale di euro
624.726 pari al residuo debito pro-quota
Fidejussione rilasciata per garantire il finanziamento
concesso da CCFS a Novellara 2000 srl per l'importo di
euro 1.800.000 in linea capitale ed euro 100.000 per
interessi ed eventuali ulteriori oneri. Si ritiene sussista
rischio di pregiudizio patrimoniale in quanto il debito della
controllata NOVELLARA 2000 srl NON trova completa
copertura nel piano come rielaborato nella presente
relazione.
Fidejussione omnibus rilasciata a garanzia di anticipazioni
o finanziamenti accordati. Alla data del 08/11/2012 il
conto anticipi è utilizzato per euro 66.322 e il mutuo
chirografario ammonta ad euro 669.400. Si ritiene
sussista rischio di pregiudizio patrimoniale in quanto il
debito NON trova completa copertura nel piano come
rielaborato nella presente relazione.
Coobbligazione. Trattasi di fidejussione rilasciata a
garanzia del pagamento di opere di urbanizzazione Area
Benati. Si ritiene sussista rischio di pregiudizio
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.– Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 202 di 217
patrimoniale in quanto il debito NON trova completa
copertura nel piano come rielaborato nella presente
relazione.
Helvetia Assicurazioni (prot. n. 230)
Novellara 2000 srl
523.058
167.730
0
33.546
109.025
ORION (prot. n. 1)
Meissa Srl
420.000
217.940
0
43.588
141.661
Helvetia Assicurazioni (prot. n.274)
Meissa Srl
150.000
150.000
0
30.000
97.500
Helvetia (prot. n. 13)
Meissa Srl
295.411
295.411
0
59.082
192.017
4.215.670
449.461
1.350.193
2.512.919
Coobbligazione. Trattasi di fidejussione rilasciata a
garanzia della realizzazione delle opere e degli oneri di
urbanizzazione relativi all'area Benati. Si ritiene sussista
rischio di pregiudizio patrimoniale in quanto il debito NON
trova completa copertura nel piano come rielaborato
nella presente relazione. GARANZIA ESCUSSA
Coobbligazione. Trattasi di fidejussione rilasciata a
garanzia di un c/c ipotecario di MEISSA srl sugli immobili
di Via Colombo che all'8/11/2012 ha una esposizione di
euro 217.940. Si ritiene sussista rischio di pregiudizio
patrimoniale in quanto il debito NON trova completa
copertura nel piano come rielaborato nella presente
relazione.
Coobbligazione. Trattasi di fidejussione rilasciata a
garanzia della realizzazione di opere nei confronti del
comune di Novellara. Si ritiene sussista rischio di
pregiudizio patrimoniale in quanto il debito NON trova
completa copertura nel piano come rielaborato nella
presente relazione.
Coobbligazione. Trattasi di fidejussione rilasciata a
garanzia di oneri di urbanizzazione relativi all'area NU1A Novellara relativi alla società MEISSA srl. Si ritiene sussista
rischio di pregiudizio patrimoniale in quanto il debito NON
trova completa copertura nel piano come rielaborato
nella presente relazione. GARANZIA ESCUSSA
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 203 di 217
8.2.4.10 Fondo rischi ed oneri in chirografario
Sono inclusi il “Fondo oneri futuri su cantiere”, il “Fondo rischi partecipazioni” e il “Fondo
imposte differite” per i quali la scrivente ritiene corretto l’azzeramento effettuato in piano in
quanto, nel caso, le svalutazioni sono state apportate direttamente alla voce di riferimento. Il
“Fondo rischi vari” è stato lasciato esattamente per l’importo che compare in contabilità sia nel
piano che nella presente relazione.
La stima delle cause passive chirografarie accoglie tutti quei debiti che potrebbero concretizzarsi
a seguito della soccombenza nelle cause ivi indicate.
Come indicato nel paragrafo relativo alle cause della crisi si evidenzia ancora una volta l’enorme
quantità e complessità del contenzioso già in essere, precisando anche che il rischio di ulteriori
cause non è remoto. Si ricorda infatti che, anche dopo il collaudo, si corre il rischio per 10 anni
che all’esecutore dei lavori o appaltante vengano richiesti risarcimenti danno.
La scrivente per determinare gli importi indicati ha verificato le circolarizzazioni effettuate
dall’attestatore, dove i legali, impegnati nelle varie cause, hanno descritto brevemente l’oggetto
del contendere e la probabilità o meno della soccombenza.
Nei casi dubbi o non descritti dal legale la scrivente ha verificato direttamente il fascicolo,
conservato presso la sede della ricorrente, anche con l’ausilio di un legale appositamente
interpellato.
La scrivente ha così determinato una differenza rilevante rispetto a quanto accantonato in
piano. Si descrivono brevemente le principali differenze:
-
mancata compensazione per € 2.101.909 dell’eventuale debito da soccombenza nella
causa Autostrade del Brennero contro CCPL (quota Orion 50%, salvo responsabilità
solidale). La scrivente ritiene che tale debito, eventuale, non debba essere compensato
con il credito nei confronti del CCPL, che infatti viene esposto nell’attivo al netto della
presente somma. Come già anticipato nel § 8.1.5.1, anche nel caso di eventuale
soccombenza, la cessione del credito, che peraltro presenta le problematiche descritte
nel citato paragrafo, si ritiene non possa essere effettuata;
-
Eredi Andreini contro Ati Italiana Costruzioni e Conscoop, Orion è stata chiamata in
causa da Italiana Costruzioni per la richiesta di risarcimento del danno a seguito di
incidente mortale sul Grande raccordo Anulare. La scrivente ha ricevuto la precisazione
del credito da parte dell’avvocato dei Sig.ri Andreini dove viene indicato l’importo
aggiornato, compresa la rivalutazione monetaria. La differenza rispetto a quanto
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.– Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 204 di 217
indicato in piano è pari ad € 359.858,98;
-
è stata corretta al ribasso per circa € 210.000 la somma stimata in relazione alla causa
promossa da Forza 4 e Messidoro per i danni subiti a causa della costruzione del G.R.A..
E’ stata semplicemente indicata la corretta percentuale della quota Orion;
-
Nella causa tra Tiber scarl contro Fallimento Impresa Rosati Romolo quest’ultima ha
presentato domanda riconvenzionale per circa € 1.000.000, il legale incaricato sostiene
che il rischio sia possibile, per questo motivo è stata considerata la quota Orion pari al
40%;
-
Nella causa intentata dal condominio Manduria contro Orion è stato indicato l’importo
che il legale dice essere quello di probabile soccombenza pari ad € 100.000;
-
Fallimento Salice Tecno: la scrivente ha mantenuto prudenzialmente la somma indicata
in piano per eventuale esito negativo, anche se esiste la possibilità che il curatore sia
disponibile ad abbandonare la causa a spese compensate;
-
Per quanto riguarda la causa promossa dal Cimitero di Milano si segnala che nel fondo la
scrivente ha inserito sia l’importo determinato nell’accertamento tecnico preventivo
(atp), peraltro al netto del credito ancora vantato nei confronti della stazione appaltante
(Comune di Milano), e l’importo, senza considerare quanto già indicato per l’atp,
richiesto con atto di citazione notificato nel mese di marzo 2013. In pratica l’importo
totale accantonato è pari all’importo portato dall’atto di citazione per un totale di circa
€ 2.600.000;
-
Atto di citazione per esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un
contratto notificata da Autofrance il 28.5.2013. Nuova Autofrance e Orion, il 3
settembre 2012, sottoscrivevano preliminare con il quale Orion si impegna a cedere a
Nuova Autofrance il proprio credito ipotecario di primo grado, anche se in quota parte
con altri soggetti, nei confronti del Fallimento Mirabello 2000. Il corrispettivo avrebbe
dovuto essere rappresentato dal 2,433% delle quote della Holding Server srl e da quota
parte del finanziamento soci, già versato, nella medesima società. La scrivente aveva
inoltrato, per conto di Orion, la richiesta di autorizzazione alla stipula del contratto
definitivo, ma il Tribunale, in considerazione del fatto che l’operazione non poteva
considerarsi congrua con il piano e visto che non era chiara la convenienza per la
ricorrente, ha rigettato l’istanza.
Nell’atto di citazione qui oggetto di trattazione Nuova Autofrance chiede, oltre
all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, un risarcimento
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 205 di 217
danni subiti per € 1.450.000 pari al lucro cessante dell’affare non concluso con
“Associazione calcio Reggiana 1919 SpA”. Per tale posizione la scrivente ritiene corretto
non accantonare somme in considerazione del fatto che potrebbe trovarsi una diversa
soluzione, non giudiziale, che potrebbe permettere ad Orion di monetizzare il proprio
credito. Nel caso in cui non venga concluso il preliminare ed Orion sia condannata al
pagamento del risarcimento danni, peraltro in chirografo, presumibilmente, questo
potrebbe significare che la ricorrente avrebbe, nel frattempo, incassato parte del
proprio credito ipotecario in conseguenza della vendita dello stadio oggetto della
garanzia. Si precisa anche che il credito verso il cliente Fallimento Mirabello 2000 è
completamente svalutato nell’attivo.
-
SIOR: con atto di citazione notificato il 4 marzo 2013, anche a Orion quale consorziata
del Consorzio Toscana salute (CTS) in solido con gli altri consorziati, Sior richiede il
pagamento della somma di € 61.546.186 quale danno patrimoniale e non patrimoniale
derivante da condotta illecita e dall’abuso del processo e/o processi a carico del S.I.O.R.
e della aziende sanitarie coinvolte. Si precisa che la quota parte di Orion nel CTS è pari al
10%. Dalla lettura del tenore del’atto introduttivo della causa allo stato non si prevede
alcun accantonamento.
Si precisa che i debiti nei confronti dei creditori che hanno notificato decreto ingiuntivo sono
stati considerati tra i debiti chirografari o privilegiati a seconda che siano o meno assistiti da
diritto di prelazione.
Per la valutazione del rischio è necessario sempre tenere in debita considerazione il fatto che
tutte le cause dove Orion è indicata in “quota parte” prevedono la solidarietà. Quindi la stessa
potrebbe essere chiamata a rispondere per il totale, salvo poi la possibilità di rivalersi sulle altre
parti, incassando la quota parte nel caso in cui le coobbligate siano solvibili. Allo stesso modo le
altre parti in quota potrebbero essere chiamate a pagare il totale, magari perché non sottoposte
a procedure concorsuali, poi rivalersi su Orion. Nel caso in cui sia parte il CCC si precisa che lo
stesso potrebbe anche trattenere quanto dovuto da Orion direttamente dai propri crediti.
Si precisa, a favore della ricorrente, che è in corso un consistente numero di cause attive, non
valorizzate in ricorso, per prudenza.
Si rende noto, ad esempio, che esiste una causa instaurata dall’ATI tra Società italiana per le
Condotte d’acqua spa e il CCC (quota Orion 49%). Dopo che la corte di appello di Roma ha
respinto l’istanza sospensiva del lodo proposta dalla controparte Ruzzo Reti e che la medesima
corte ha rigettato definitivamente l’impugnazione del lodo, è stata sottoscritta transazione non
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 206 di 217
novativa, ma che regolamenta il pagamento rateale del dovuto, per un totale di circa €
2.000.000. La somma di competenza di Orion (pari a quasi un milione di euro) dovrà essere
incassata per il tramite del CCC. Tale valore era già peraltro considerato in piano tra le
rimanenze per lavori in corso con riferimento all’appalto in questione, la valorizzazione è stata
mantenuta dalla scrivente.
Si precisa che tra le cause attive è presente anche quella nei confronti di ADVA per il
riconoscimento delle riserve relative all’appalto che ha per oggetto la costruzione dell’aeroporto
di Aosta per circa 5 milioni di euro, peraltro con le problematiche già evidenziate a proposito
delle riserve.
Restano altre cause attive anche di importo consistente, ma come indicato in ricorso,
prudenzialmente non vengono considerate quale attivo realizzabile, a parte quella vinta nei
confronti dell’Ospedale Niguarda già valorizzata nel paragrafo “ulteriori realizzi”.
Per i motivi sopra esposti la scrivente ritiene corretto accantonare nel Fondo rischi cause passive
chirografarie la somma di € 6.381.851,08, per l’elencazione completa si veda l’allegato 8.2.4.10.
Materia del contendere
RISCHI PREVISTI PER
PASSIVE CHIROGRAFE
Val. iniziale
CAUSE
79.023.218,15
FONDO RISCHI VARI
5.408,32
Totale
Valore piano
Valore CG
2.962.647,68 6.381.851,08
5.408,32
5.408,32
2.968.056,00 6.387.259,40
8.2.4.11 Ratei e risconti passivi
La scrivente ritiene corretto l’azzeramento indicato in piano e confermato dall’attestatore.
Descrizione
Ratei e risconti passivi
Totale Ratei e risconti passivi
Valori contabile al
7.11.2012
3.569,00
0,00
Rettifiche
Valore piano
-3.569,00
-3.569,00
0,00
0,00
VALORE CG
0,00
0,00
8.2.4.12 Fondo generico chirografario
Per determinare la somma corretta da indicare in tale fondo la scrivente ha, in primo luogo,
ricalcolato gli interessi sui crediti chirografari al 7 novembre, utilizzando un tasso medio di mora,
ex D.Leg. 231/2002, pari al 9%, per i contratti di subappalto, mentre è stato utilizzato un tasso
medio legale del 2,5% per gli altri fornitori, determinando una somma pari a circa € 1.700.000.
Per le atre due voci costituenti il fondo in esame la scrivente ha ritenuto corrette le stime
effettuate in piano.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 207 di 217
Per questo motivo, essendo gli interessi ricalcolati più elevati di quelli indicati in piano, il valore
totale del fondo è pari ad € 4.400.000 così suddiviso:
Descrizione
Interessi su debiti chirografari
Garanzie/manutenzioni per reclami insorgenti
Fondo sopravvenienze passive chirografarie
Totale fondo generico chirografario
Valori contabili
7.11
0,00
0,00
0,00
0,00
Rettifiche
Valore piano
VALORE CG
1.000.000,00
1.000.000,00
1.700.000,00
3.700.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.700.000,00
3.700.000,00
1.700.000,00
1.000.000,00
1.700.000,00
4.400.000,00
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 208 di 217
Si riporta di seguito il riepilogo del passivo:
PASSIVO
VALORE PIANO
VALORE CG
best case
VALORE CG
worst case
PASSIVITA' IN PREDEDUZIONE
Spese di procedura (8.2.1)
Fornitori strategici - società consortili (8.2.2)
Altre passività
-12.442.807
-8.080.222
0
-13.107.241
-9.705.860
0
-13.107.241
-9.705.860
0
TOTALE PASSIVITA' IN PREDEDUZIONE
-20.523.029
-22.813.101
-22.813.101
TFR (8.2.3.1)
Altri debiti verso il personale
Debiti verso professionisti (8.2.3.2)
Debiti verso artigiani e cooperative (8.2.3.4)
Altri fornitori privilegiati (8.2.3.5)
Debiti v/enti previdenziali e assistenziali (8.2.3.6)
Debiti tributari verso l'erario (8.2.3.7)
Debiti ipotecari e relativi interessi (8.2.3.8)
Fondi per rischi ed oneri privilegiati (8.2.3.9)
Fondo generico privilegiato (8.2.3.10)
-2.718.523
-1.198.206
-1.085.218
-12.470.770
-589.566
-938.647
-1.425.698
-162.564
-603.538
-1.831.149
-2.741.735
-1.198.206
-1.226.205
-11.425.416
-665.060
-1.061.253
-1.425.698
-162.564
-1.411.774
-1.789.705
-2.741.735
-1.198.206
-1.226.205
-11.425.416
-665.060
-1.061.253
-1.425.698
-162.564
-1.411.774
-1.789.705
TOTALE PASSIVITA' PRIVILEGIATE
-23.023.878
-23.107.617
-23.107.617
Fornitori (non artigiani) (8.2.4.1)
Debiti verso controllate e coll. (8.2.4.2)
Banche (8.2.4.4)
Debiti verso soci per finanziamenti (8.2.4.5)
Altri debiti (8.2.4.6)
Indennizzi per scioglimento contratti (8.2.4.7)
Accantonamenti per derivati (8.2.4.8)
Debiti condizionali per garanzie personali (8.2.4.9)
Fondi per rischi ed oneri (8.2.4.10)
Ratei e risconti passivi (8.2.4.11)
Fondo generico chirografario (8.2.4.12)
-32.938.026
-38.383
-23.975.272
-8.156.944
-710.025
-1.266.159
-18.325
-449.461
-2.968.056
0
-3.700.000
-34.054.641
-26.204
-23.727.727
-8.111.121
-710.236
-1.570.979
-18.324
-1.350.193
-6.387.259
0
-4.400.000
-34.054.641
-26.204
-23.727.727
-8.111.121
-710.236
-1.570.979
-18.324
-2.512.919
-6.387.259
0
-4.400.000
TOTALE PASSIVITA' CHIROGRAFARIE
-74.220.651
-80.356.685
-81.519.410
-117.767.558
-126.277.402
-127.440.128
34,700%
13,750%
8,283%
-48.466.300
-69.307.274
-74.766.863
PASSIVITA' PRIVILEGIATE
PASSIVITA' CHIROGRAFARIE
TOTALE PASSIVO
% MEDIA SODDISFO CREDITORI CHIRO
PATRIMONIO NETTO
Come nel riepilogo dell’attivo sono state considerate le due versioni.
La differenza sull’entità del passivo è dovuta unicamente ai debiti condizionali per garanzie dove
la scrivente ha indicato due diversi importi a seconda che si presuma il realizzo tramite “best
case” o “worst case” in “Novellara 2000”, la minore percentuale di soddisfazione media dei
creditori chirografari del “worst case” è dovuta quindi ai minori valori ricavabili dalla
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 209 di 217
liquidazione di Novellara 2000 e dalla vendita della partecipazione in Baia del Re e dal maggior
debito per garanzie stimato.
Si ritiene opportuno fare presente che:
l’inclusione nell’elenco dei creditori vale ai soli fini della votazione per il computo
dell’ammontare dei crediti sui quali rilevare le maggioranze e, per il caso di contestazioni in
corso o che dovessero sorgere in seguito, non deve intendersi come riconoscimento dei crediti
nella misura o nella qualifica indicata.
Ugualmente si precisa che l’esclusione dal voto dei creditori ritenuti privilegiati non significa
implicito riconoscimento del privilegio, avendo rilevanza ai soli effetti di cui sopra.
9. PERCENTUALI DI SODDISFO E QUORUM PER L’APPROVAZIONE DEL CONCORDATO:
Al termine della verifiche ed analisi condotte sulle diverse poste dell’attivo e del passivo, è
necessario procedere con il ricalcolo delle percentuali spettanti alle tre classi in cui sono distinti i
creditori chirografari in quanto l’entità dell’attivo e del passivo verificate dalla scrivente sono
differenti rispetto a quelle individuate nel piano.
Per tale rideterminazione sono stati considerati i nuovi importi calcolati dalla scrivente
utilizzando però i criteri di suddivisione fra le classi indicati in piano.
Come anticipato infatti al § 6 il ricorrente ha definito le percentuali di ponderazione dei crediti
costituenti le varie classi nel modo che segue:
- classe 1: 100,00%
- classe 2:
37,31%
- classe 3:
48,36%
Il procedimento prevede che si applichi la percentuale sopra indicata al valore dei crediti di
ciascuna classe determinando così, in valore assoluto, l’importo del credito sul quale verrà
applicata la percentuale di soddisfo.
Ai crediti delle varie classi così ponderati viene applicata la medesima percentuale che si
determina tramite il rapporto tra attivo a disposizione e totale dei crediti chirografari, in valore
assoluto, già ponderato.
Si riporta di seguito lo schema che permette di evidenziare numericamente il procedimento
appena descritto e che mette in evidenza le percentuali stimate di soddisfazione dei vari
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 210 di 217
creditori.
BEST CASE: nello schema che segue è riportata la percentuale di soddisfazione dei creditori che
la scrivente ha stimato nel “Best case” ossia quello che prevede che il “gruppo Novellara 2000”
riesca a soddisfare i propri creditori chirografari per l’80% dei loro crediti e che il valore della
partecipazione in Baia del Re assuma valore positivo in quanto si realizzino le ipotesi indicate nel
proprio piano ex art. 67 LF:
Classi
%
Ponderazione
per classe
5.456.554,13
100,00%
2.654.566,54
37,31%
72.245.563,92
48,36%
80.356.684,59
Credito
CLASSE 1 Soci finanziatori persone fisiche
CLASSE 2 Refincoop
CLASSE 3 Altri creditori chirografi
TOTALE
%
Credito
riconoscimento riconosciuto per
soddisfo
classe
5.456.554,13
26,70%
1.456.851,84
990.418,78
26,70%
264.433,08
34.937.954,71
26,70%
9.328.125,87
41.384.927,62
11.049.410,79
Credito
ponderato
% effettiva da
stime CG best
case
26,70%
9,96%
12,91%
13,75%
WORST CASE: nello schema sotto indicato è invece determinata la percentuale di soddisfazione
dei creditori che la scrivente ha stimato nel “Worst case” ossia quello che prevede che il “gruppo
Novellara 2000” riesca a soddisfare i propri creditori chirografari per il 35% dei loro crediti e che
il valore della partecipazione in Baia del Re non sia positivo in quanto si dimostri non realizzabile
quanto indicato nel proprio piano ex art. 67 LF:
Classi
%
Ponderazione
per classe
5.456.554,13
100,00%
2.654.566,54
37,31%
73.408.289,76
48,36%
81.519.410,43
Credito
CLASSE 1 Soci finanziatori persone fisiche
CLASSE 2 Refincoop
CLASSE 3 Altri creditori chirografi
TOTALE
%
Credito
% effettiva da
riconoscimento riconosciuto per stime CG worst
soddisfo
classe
case
5.456.554,13
16,10%
878.381,01
16,10%
990.418,78
16,10%
159.434,88
6,01%
35.500.248,93
16,10%
5.714.732,02
7,78%
41.947.221,84
6.752.547,91
8,28%
Credito
ponderato
La scrivente ritiene di poter considerare correttamente ai fini della percentuale di soddisfazione
quanto stimato nel “Best case” in quanto è l’ipotesi che si basa su quanto affermato nel piano di
concordato del “gruppo Novellara 2000” e nel piano ex art. 67 LF di Baia del Re, seppur con le
modifiche proposte dalla scrivente in relazione alla valorizzazione degli immobili.
><
Per la determinazione dei crediti indicati nella classe 3, per quanto attiene il diritto di voto, la
scrivente ha ritenuto corretto non considerare tutti quei valori indicati a scopo prudenziale, cioè
quei crediti non divenuti ancora certi e che forse mai lo diventeranno.
Ci si riferisce a:
§ 8.2.4.7 Indennizzi scioglimento contratti;
§ 8.2.4.9 Debiti condizionali per garanzie;
8.2.4.10 Fondo rischi e oneri in chirografo;
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 211 di 217
8.2.4.12 Fondo generico in chirografo.
La dottrina maggioritaria esclude dal voto i creditori titolari di un credito accertato nell'an ma
non nel quantum, ciò in considerazione del fatto che "ai sensi del riformato art. 128 LF ai fini
dell'approvazione del concordato non è più prevista la cosiddetta doppia maggioranza, cioè per
teste e per importi, ma solo quest'ultima, sicchè è indispensabile che sia chiaro l'ammontare del
credito ammesso al voto"(vedi M. Ferro La Legge Fallimentare pag. 1524).
Si segnala che ad alcuni garanti con fidejussione bancaria a prima richiesta è stata avanzata
richiesta di escussione della garanzia stessa. Nel caso in cui il garante fornisca prova
dell’avvenuto pagamento se ne terrà conto in sede di adunanza dei creditori ai fini
dell’espressione del voto e della determinazione dei quorum.
Trattandosi di concordato in classi ai fini dell’approvazione è necessaria sia il raggiungimento
della maggioranza favorevole dei crediti ammessi al voto sia della maggioranza favorevole delle
classi chirografarie, nel caso di specie due su tre, con le problematiche che potrebbero
manifestarsi, come compiutamente evidenziate nella presente relazione relativamente alla
classe 2 al § 8.2.4.5.
Di seguito si riportano i crediti componenti le varie classi con diritto di voto:
Classi
CLASSE 1 Soci finanziatori persone fisiche
CLASSE 2 Refincoop
CLASSE 3 Altri creditori chirografi
TOTALE
Credito PER VOTO
5.456.554
2.654.567
58.537.132
66.648.253
MAGGIORANZA = 50,01%
2.728.823
1.327.549
29.274.420
33.330.791
Dallo schema sopra riportato si deduce che l’entità dei crediti necessaria ai fini del
raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, come indicato dall’art. 177 LF, è
pari al 50,01% di € 66.648.253 pari ad € 33.330.791
10. PROSPETTIVE DI REALIZZAZIONE IN SEDE FALLIMENTARE:
L’alternativa dichiarazione di fallimento comporterebbe, in prima istanza, il venir meno
dell’impegno di Siteco al promesso acquisto del ramo di azienda, ora condotto in affitto. Si
ricorda infatti che il preliminare di acquisto del ramo è subordinato all’omologa del concordato.
In caso di fallimento di Orion Siteco rimarrebbe libera di scegliere se procedere o meno
all’operazione, presumibilmente potrebbe offrire condizioni ancora meno vantaggiose per
Orion, di conseguenza, meno convenienti rispetto all’ipotesi concordataria per il
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 212 di 217
soddisfacimento dei creditori.
La possibilità che Siteco, ovviamente in caso di fallimento di Orion, non proceda al promesso
acquisto comporterebbe l’interruzione dei lavori su un gran numero di cantieri con ovvie e
deleterie conseguenze sia per quanto attiene l’incasso dei crediti relativi sia per quanto riguarda
l’eventuale determinazione di inevitabili penali dovute all’impossibilità di rispettare i
cronoprogrammi a causa della mancata continuazione dei lavori.
Nel prospetto allegato alla presente relazione, recante la valorizzazione delle commesse
rientranti e non nel contratto di affitto di azienda, la scrivente ha evidenziato anche le penali
potenziali che potrebbero essere comminate nel caso di ingiustificata interruzione dei lavori,
come di fatto si determinerebbe nel caso di dichiarazione di fallimento e rinuncia da parte di
Siteco alla stipula definitiva del contratto di cessione di ramo di azienda.
Una precisa previsione di quello che potrebbe essere il danno che ne deriverebbe è pressoché
impossibile da effettuare, ma, se si considera che nelle ipotesi derivanti dalle stime della
scrivente che l’attivo a disposizione dei creditori chirografari è pari circa ad € 11.000.000 si
potrebbe supporre, nel caso qui in esame, che lo stesso potrebbe essere totalmente azzerato
dalle penali non permettendo alcun pagamento a favore dei chirografari. Presumibilmente le
penali che si determinerebbero andrebbero anche ad intaccare le somme destinate ai
privilegiati non permettendone l’integrale soddisfacimento.
Sempre in caso di fallimento e di mancata conclusione del contratto di cessione di ramo
d’azienda, resterebbe da verificare la sorte degli appalti esercitati tramite le consortili per
verificare la possibilità che Siteco, non procedendo all’acquisto dell’azienda, possa tentare di
retrocedere le quote acquistate in quanto non più interessata a portare a termine il relativo
appalto, o peggio restarne proprietaria continuando l’appalto senza contratto di affitto o di
cessione di ramo.
La dichiarazione di fallimento permetterebbe al nominando curatore di verificare l’esperibilità
delle azioni di responsabilità nei confronti del presidente, degli amministratori, dei sindaci e
della società di revisione. In ogni caso la valutazione dovrebbe anche considerare i
“costi/benefici” dell’operazione.
Il curatore potrebbe poi agire per ottenere eventuale revoca della cessione della partecipazione
in CCPL spa. L’operazione, come descritta al § 8.1.3.3, potrebbe essere soggetta, in ipotesi
fallimentare, a revoca perché la maggior parte del prezzo è stata pagata con mezzi anormali,
come da art. 67, secondo comma, LF, senza contare il fatto che una parte del credito posto in
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 213 di 217
compensazione è di esistenza dubbia. Resta però da valutare se in concreto l’esperimento di tale
azione ed il suo esito favorevole potrebbero poi comportare significativi vantaggi economici per
il ceto creditorio, in concreto se la procedura incasserebbe una somma superiore, dalla vendita
delle azioni CCPL, dopo aver ottenuto la revoca della prima vendita, superiore alla somma che
deve essere pagata in chirografo ai crediti utilizzati in compensazione.
In ogni caso, e restando nell’ambito concordatario, pare indispensabile ottenere da Orion
chiarimenti circa l’effettiva sussistenza del credito di circa € 801.000 utilizzato per la
compensazione, e, in caso positivo, ottenere la cessione da parte di Gesta dei crediti
indennizzati per tentarne almeno l’incasso, così come previsto nel citato closing.
Nel fallimento potrebbe essere fatta valere dal curatore la nullità della cessione dei crediti
(CCPL) lungamente descritte nella parte dedicata del § 8.1.5.1 (Compensazioni crediti con CCPL).
Per ultimo, per quanto attiene le revocatorie bancarie, si segnala che in base alle verifiche
effettuate dalla scrivente, tra la fine di dicembre 2012 e i primi giorni di gennaio 2013 sono state
incassate due fattura precedentemente anticipata per circa € 590.000 (operazione descritta nel
paragrafo relativo agli Istituti di crediti – Monte Paschi Siena e Banca Popolare di Vicenza). Come
detto la società ha prontamente inoltrato la richiesta di restituzione delle somme. Si ritiene
peraltro, anche in base alla giurisprudenza più recente, che tale somma sia da rimborsare in caso
di fallimento (ovviamente a seguito di domanda giudiziale), mentre sussistono incertezze
sull’obbligatorietà o meno di rimborso al concordato preventivo. Questo perché la clausola
contrattuale che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme incassate in relazione ad
anticipazioni, effettuate prima dell’inizio della procedura di concordato preventivo, continua ad
operare anche nel corso della procedura.
Le somme che potrebbero essere recuperate dalle azioni a disposizione del curatore
fallimentare sarebbero, con ogni probabilità, molto inferiori rispetto alle perdite che potrebbero
generarsi a causa della mancata continuazione dei contratti di appalto.
In ogni caso la scrivente ritiene che la soluzione concordataria sia più favorevole rispetto a
quella fallimentare, i creditori devono comunque essere consapevoli che i tempi di esecuzione
del concordato potrebbero allungarsi (senza che in questa sede possa essere effettuata una
previsione) soprattutto a causa dei tempi di giustizia necessari per la soluzione della numerose
cause in cui è parte la ricorrente, per la difficoltà di incasso dei crediti e per la liquidazione delle
attività destinate alla dismissione (si pensi alla vendita del compendio immobiliare della
controllata Novellara 2000).
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 214 di 217
11. CONSIDERAZIONI FINALI
Premesso che lo scopo principale della relazione ex art.172 L.F. è quello di portare a conoscenza
dei creditori la situazione della procedura al fine di metterli in grado di valutarne la convenienza
ed esprimere consapevolmente il proprio voto, la scrivente ritiene che il piano di concordato
proposto dalla società Orion sc, che prevede l’integrale soddisfacimento delle spese di giustizia,
di gestione della procedura, dei creditori privilegiati (entro 12 mesi dall’omologa) ed il
pagamento in percentuale (probabilmente inferiore da quella stimata in piano) dei creditori
chirografari indicati nelle classi 1), 2), 3) sia fattibile.
Si ritiene che la percentuale di pagamento dei creditori chirografari possa subire variazioni
rispetto a quanto stimato nella presente relazione solo se si dovessero manifestare delle
passività non contemplate nei fondi.
Si riporta di seguito il riepilogo dei risultati indicati nel piano raffrontati con quelli cui è giunta la
scrivente:
ATTIVO TOTALE REALIZZABILE
CREDITORI DA SODDISFARE INTEGRALMENTE
di cui PREDEDUZIONI PER SPESE DI PROCEDURA
di cui FORNITORI STRATEGICI EX ART. 182 quinquies LF
di cui PRIVILEGIATI
SOMMA DISPONIBILE PER CREDITORI CHIROGRAFARI
Valore Piano
69.301.259
-43.546.909
-12.442.807
-8.080.222
-23.023.879
25.754.351
Valore CG
56.970.129
-45.920.718
-13.107.241
-9.705.860
-23.107.617
11.049.411
Si ricorda che ai fini, ma non solo, del presente riepilogo la scrivente ha preso in considerazione
l’ipotesi denominata “Best case” dovendosi partire dal presupposto che gli assunti indicati nel
piano di concordato di Novellara 2000 e nel piano ex art. 67 LF di Baia del Re saranno rispettati.
La diminuzione dell’attivo rispetto a quanto stimato in piano, accompagnata dall’aumento dei
crediti da pagare integralmente, porta ad una riduzione dell’attivo disponibile per i creditori
chirografari pari, nelle stime di cui alla presente relazione, ad € 11.049.411.
Nello schema che segue sono riportati i valori delle varie classi di creditori chirografari:
CREDITI CHIROGRAFARI TOTALI
di cui CLASSE 1
di cui CLASSE 2
di cui CLASSE 3
Valore Piano
-74.220.651
-5.502.378
-2.654.567
-66.063.707
Valore CG
-80.356.685
-5.456.554
-2.654.567
-72.245.564
Come detto i valori sopra indicati devono essere moltiplicati per la percentuale di ponderazione
esposta al paragrafo 9. Di seguito si evidenziano quindi i valori sui quali è necessario calcolare le
percentuali di presunta soddisfazione dei creditori:
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 215 di 217
VALORI PONDERATI A CUI APPLICARE LA PERCENTUALE
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
Valore Piano
-5.502.377
-990.419
-31.948.409
Valore CG
-5.456.554
-990.419
-34.937.955
Lo schema di seguito riportato permette quindi un raffronto tra le percentuali ipotizzate in piano
e quelle stimate dalla scrivente:
IPOTESI DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI CHIROGRAFARI
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
Valore Piano
67,00%
25,00%
32,40%
Valore CG
26,70%
9,96%
12,91%
Nel prospetto che segue si riporta quindi il raffronto tra le percentuali medie stimate in piano e
nella presente relazione ex art. 172 LF:
PERCENTUALE MEDIA DI SODDISFAZIONE ANTE SUDDIVISIONE IN CLASSI
Valore Piano
34,70%
Valore CG
13,75%
Mantenendo ferma l’ipotesi del pagamento dei creditori in prededuzione e di quelli privilegiati
entro i 12 mesi successivi all’omologa del concordato, si riporta di seguito lo schema che
evidenzia le risorse finanziarie necessarie per poter effettuare i pagamenti rateali ai creditori
chirografari come indicato nel piano concordatario. Ovviamente le somme da pagarsi sono state
rideterminate in base alle ipotesi e stime esposte nella presente relazione:
Descrizione
DISPONIBILITA' RISORSE FINANZIARIE
DISPONIBILITA' RISORSE FINANZIARIE
DISPONIBILITA' RISORSE FINANZIARIE
DISPONIBILITA' RISORSE FINANZIARIE
DISPONIBILITA' RISORSE FINANZIARIE
TOTALE
entro il
2014
2015
2016
2017
2018
%
2,10529%
2,95980%
42,09493%
2,02336%
50,81662%
100,00000%
Pagamento presunto
232.623,00
327.040,00
4.651.242,00
223.569,00
5.614.937,00
11.049.411,00
><
Il sottoscritto Commissario Giudiziale, in esecuzione dell’incarico ricevuto e delle prescrizioni
contenute nel decreto di ammissione alla presente procedura di concordato preventivo, in base
a tutto quanto esaminato e riportato in dettaglio nella presente relazione, esprime un giudizio di
fattibilità della proposta concordataria, ritenendo che, allo stato, l’omologazione del concordato
preventivo rappresenti un’ipotesi maggiormente favorevole rispetto alla dichiarazione di
fallimento, per la migliore speditezza nel compimento delle operazioni liquidatorie, di cessione
e di soddisfazione del ceto creditorio.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 216 di 217
Si ricorda che il commissario, con i dati messi a disposizione, ha determinato con obiettività e
prudenza le percentuali di pagamento ai creditori come indicate negli schemi sopra riportati
della presente relazione, tali percentuali sono determinate in base a stime, quindi indicative e
fondate sulle ipotesi qui esposte.
In considerazione dell’elevata complessità dell’attività che veniva esercitata dalla ricorrente,
soggetta ad una propria normativa (disciplina degli appalti, per la quasi totalità pubblici) che non
sempre riesce ad essere univocamente coordinata con la legge fallimentare e le difficoltà
riscontrate nel reperire i dati aggiornati (a causa del passaggio dei dipendenti a Siteco e delle
difficoltà legate alla determinazione dei valori in continuità aziendale), si deve prendere atto che
sussistano numerose variabili che possono incidere, non necessariamente in negativo, sulle
tempistiche e sulle percentuali indicate nella presente relazione.
Per i motivi su esposti la scrivente esprime quindi
parere favorevole
al piano concordatario di Orion s.c.
IL COMMISSARIO GIUDIZIALE
Dott.ssa Federica Zaniboni
Reggio Emilia, 11 settembre 2013
elenco allegati:
1) Contratto di affitto di ramo d’azienda;
2) Preliminare di cessione di ramo d’azienda;
3) Contratto di outsourcing;
4) giudizi di stima immobili Novellara 2000 e Baia del Re;
5) schema appalti 8.11.2012;
6) schema appalti 4.3.2013;
7) relazione perito su appalti;
8) schemi riepilogo attivo e passivo.
Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12
Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni
Pagina 217 di 217
Scarica

Relazione ex art. 172 DEFINITIVA