IL PATRONATO
Assistenza - Previdenza - Infortunistica
Redazione e Amministrazione
Via S. Giorgio, 59 - 55100 LUCCA
Autorizz. Trib. di Lucca n. 365 del 29-6-83
Reg. Nazionale stampa n. 3577 del 3/2/92
Sped. a.p., art. 2, c. 20/c, L. n. 662/96 - Filiale di Lucca
Istituto Nazionale di Assistenza ai Cittadini
Direttore responsabile LIBERO SEGHIERI
www.liberoseghieri.it
CUMULABILI LE DIVERSE CONTRIBUZIONI
per pensioni di vecchiaia - anzianità - inabilità - ai superstiti. Anche per i parasubordinati
In attuazione di quanto previsto
dall’art. 1, c. 2, L. n. 243/2004, il D.lgs.
n. 42/2006 ha stabilito che agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per la pensione
(comprese le forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, le
casse dei professionisti, il Fondo Clero e la gestione separata dei parasubordinati) che non siano già titolari
di trattamento pensionistico autonomo
presso una delle predette gestioni, è
data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata
non inferiore a sei anni, al fine del
conseguimento di un’ unica pensione.
Per i periodi di durata inferiore è comunque possibile la ricongiunzione.
PENSIONE DI VECCHIAIA
E DI ANZIANITÀ
La totalizzazione, che deve riguardare tutti i periodi assicurativi, può essere esercitata a condizione che:
a) il soggetto interessato abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere un’anzianità contributiva almeno
pari a 20 anni ovvero, indipendente-
mente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’ anzianità contributiva
non inferiore a 40 anni;
b) sussistano gli ulteriori requisiti,
diversi da quelli di età ed anzianità
contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione
di vecchiaia.
PENSIONE DI INABILITÀ E
AI SUPERSTITI
Detta facoltà può altresì essere
esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di
assicurato.
Il diritto alla pensione di inabilità è
conseguito in base ai requisiti contributivi richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore
è iscritto al verificarsi dello stato
invalidante.
Il diritto alla pensione ai superstiti,
esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era
iscritto al momento della morte. Ai
fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi contributivi risultanti presso le singole gestioni.
TOTALIZZAZIONE: PARAMETRI DI CONVERSIONE
giorni
equivalgono a
6
26
78
312
una settimana e viceversa
un mese e viceversa
un trimestre e viceversa
un anno e viceversa
ESERCIZIO DEL DIRITTO
La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del
lavoratore o del suo avente causa, da
presentarsi all’ente gestore della
forma assicurativa a cui da ultimo
il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
La domanda di ricongiunzione dei
periodi assicurativi, perfezionata mediante accettazione da parte dell’interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da
totalizzazione di cui al presente decreto legislativo.
Per i casi di esercizio della facoltà di
ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l’accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata
presentata anteriormente alla data
dell’entrata in vigore del decreto legislativo (3/3/2006) e il cui procedimento
non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, è
consentito, su richiesta dell’interessegue a pag. 15...
DEDUZIONI FISCALI
DIMENTICATE
si può rimediare
ISTITUITO IL LIBRETTO FORMATIVO
accompagna il lavoratore per tutto l’arco della vita
Sta trovando attuazione il disposto dell’art. 2, D.lgs. n. 276/2003 cha ha istituito il libretto formativo.
Il libretto formativo del cittadino è un apposito documento personale del lavoratore in
cui dovranno essere registrate le competenze acquisite dal soggetto durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione
specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo
non formale e informale secondo gli indirizzi della Ue in materia di apprendimento
permanente, purché riconosciute e certificate.
L’istituzione del libretto deve essere apprezzata in un contesto ove i percorsi formativi
si svolgono secondo politiche di lifewide learning, ossia possono attivarsi anche al di fuori dei luoghi istituzionalmente riconosciuti, e di lifelong learning, rappresentando un filo rosso che accompagna il soggetto lungo tutto l’arco della vita e non esclusivamente per
periodi predeterminati di essa.
“È, in linea di principio, consentito
al contribuente di ritrattare ed emendare la dichiarazione dei redditi affetta
da errore, sia esso di fatto che di diritto,
commesso dal dichiarante nella sua redazione, ove dall’errore derivi l’assoggettamento del dichiarante a oneri tributari diversi e più gravosi di quelli
che, sulla base della legge, devono restare a suo carico”. Lo ha stabilito la Cassazione, Sez. un. con la sentenza n.
15063/2002.
L’art. 2, c. 8-bis, Dpr n. 322/98 dà la
possibilità di rimediare all’errore commesso a proprio danno, ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO, mediante una “dichiarazione integrativa”.
INAC
MATERNITÀ FUORI
RAPPORTO DI
LAVORO
l’accredito spetta anche
alle pensionate Inpdap
L’Inpdap deve riconoscere l’accredito
dei contributi per maternità avvenuta al
di fuori del rapporto di lavoro ANCHE ALLE PENSIONATE, COSÌ COME DEL RESTO AVVIENE PER IL SETTORE PRIVATO, in quanto dalle disposizioni in materia si evince chiaramente che il legislatore
ha voluto tutelare e proteggere la maternità e le sue conseguenze sui diritti patrimoniali delle donne, a prescindere dalla
collocazione temporale e senza attribuire
alcun rilievo alla circostanza che le stesse
fossero in servizio o meno. Ad affermarlo
sono varie sezioni regionali della Corte dei
conti (da ultimo quella toscana con la sentenza n. 768/2005 in favore di pensionata
da noi patrocinata). Si avvia, dunque, a
positiva soluzione il copioso contenzioso
da noi impostato in materia.
ADOZIONE
maternità anche al padre professionista
Anche al padre libero professionista, che
adotta un minore, spetta l’indennità di maternità che gli consenta, in alternativa alla madre, di occuparsi del bambino nella
fase delicata dell’inserimento in famiglia.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con
la sentenza n. 385/2005.
VIGILI URBANI
obbligo assicurativo Inail
Con circ. n. 45/2005 l’Inail ha chiarito
che, a decorrere dall’ 1/1/2006, devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro tutti i vigili addetti alla sorveglianza
della viabilità, in via esclusiva o promiscua, a prescindere dall’utilizzo di un
veicolo a motore. Per estensione, devono
intendersi soggetti all’assicurazione anche
gli ausiliari della sosta, in quanto per contratto addetti alla viabilità.
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RIVERSIBILITÀ DIVORZIATI
solo se c’è l’assegno di mantenimento
La legge n. 74/87 regolamenta il diritto in caso di divorzio, stabilendo che, in
assenza di coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di riversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto alla pensione ai superstiti, alle seguenti condizioni:
• il coniuge divorziato superstite sia titolare di assegno di divorzio e non si sia nuovamente coniugato;
• il coniuge divorziato dante causa sia deceduto dopo il 12/3/87, per la non retroattività della legge n. 74/87 (sent. n. 5939/91, Cass., Sez. un.);
• la contribuzione da cui trae origine la riversibilità sia anteriore alla sentenza di
scioglimento del matrimonio.
L’art. 5, L. n. 263/2005 ha stabilito, con “interpretazione autentica”, che “la titolarità”
dell’assegno di mantenimento si realizza mediante l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale.
ASSICURAZIONE INAIL CD/CM
requisiti per la qualifica
“Ai fini della assicurazione INAIL, sono lavoratori agricoli autonomi, ai sensi della L. n. 9/1963, coloro che si dedicano abitualmente e direttamente alla
manuale coltivazione dei fondi e/o all’allevamento e alla custodia del bestiame,
sempre che il fondo coltivato richieda un fabbisogno annuo di lavoro non inferiore a 104 giornate e che la complessiva forza lavoro del nucleo familiare non
sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità aziendali; il requisito della “abitualità” si ritiene sussistente quando l’attività di diretta e manuale coltivazione o allevamento è svolta IN MODO ESCLUSIVO O ALMENO PREVALENTE rispetto ad altre attività lavorative (intendendosi per attività prevalente quella che impegna il coltivatore-allevatore per il maggior periodo dell’anno e che costituisca per lui la maggior fonte di reddito)”.
Puntualizzazione della Cassazione con la sentenza n. 12827/2005.
SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ IN MALATTIA
proibito solo se è tale da ritardare la guarigione
Con la sentenza n. 19414/2005 la Cassazione ha ribadito che - qualora le attività lavorative “esterne” svolte durante l’assenza per malattia comportino un rischio di aggravamento e, conseguentemente, possano causare un ritardo nel rientro in servizio da parte del
lavoratore - il recesso del datore può senza dubbio essere ritenuto giustificato per la violazione, in capo al dipendente, dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Ne consegue, quindi, che durante la malattia
non esiste un generale obbligo per il lavoratore di astenersi da qualsivoglia attività ma soltanto da quelle che impediscono un pieno e pronto recupero delle
energie (tutte quelle occupazioni che siano idonee a ritardare il rientro in servizio). Nel
caso di specie, ritenendo la non pericolosità delle mansioni svolte dal lavoratore (trasporto
di pesanti materiali di legno e di metallo, trasporto di frigoriferi, lavori nei campi, gite in
mountain bike) in relazione alla patologia lamentata, la Cassazione ha annullato il licenziamento comminato dalla società datrice di lavoro.
RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI
li può chiedere anche chi ha titolo di
soggiorno per motivi familiari
OCCASIONE DI LAVORO
La nota ministeriale n. 2768/2005
precisa che il diritto a richiedere il ricongiungimento familiare, in presenza
dei requisiti previsti spetta anche ai
cittadini in possesso di un titolo di
soggiorno per motivi familiari.
“Se, infatti, lo straniero in possesso
di permesso di soggiorno rilasciato per
lavoro subordinato e per lavoro autonomo può esercitare il diritto all’unità familiare, lo stesso diritto deve essere riconosciuto al titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari a cui è del
pari consentito lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo”.
gli spostamenti all’interno dell’azienda
“L’indennizzabilità dell’infortunio subito dall’assicurato sussiste anche nell’ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un’attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l’eventuale
carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che È ESTRANEO ALLA
NOZIONE LEGISLATIVA DI OCCASIONE DI LAVORO IL CARATTERE DI NORMALITÀ O TIPICITÀ DEL RISCHIO PROTETTO”. In base a questo principio la
Cassazione, con la sentenza n. 16417/2005, ha riconosciuto indennizzabile l’infortunio subito da una lavoratrice caduta mentre SALIVA LE SCALE PER RECARSI
NEGLI UFFICI siti al primo piano del luogo di lavoro.
INAC
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a
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CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE
ne
io
iz
ed
anche sulle somme erogate per servizio mensa
“In tema di determinazione della base imponibile ai fini contributivi sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di corrispondere i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle somme erogate per il servizio di mensa
aziendale, non rilevando in contrario - ha
precisato la Cassazione con la sentenza n.
16761/2005 - la facoltatività della utilizzazione del servizio e la mancata previsione
di una indennità sostitutiva per il caso in
cui i lavoratori non intendano fruirne”.
Pagg. 416
Cod. 933250020
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BONUS DI DUE MESI OGNI ANNO
DI LAVORO PER GLI INVALIDI
Ai sensi dell’art. 80, c. 3, L. n. 388/2000, a decorrere dal 2002, ai lavoratori sordomuti, agli invalidi civili e del lavoro (sia Inail che Ipsema) con invalidità superiore al
74% e agli invalidi di guerra o per servizio delle prime quattro categorie sono riconosciuti, a domanda, per ogni anno di effettivo lavoro dipendente o in cooperativa due
mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva (e della misura della pensione retributiva).
L’Inps, con msg. n. 38202/2005, ha precisato che rientrano nel beneficio i supplementi con decorrenza successiva al gennaio 2002 anche su pensione avente decorrenza
anteriore a tale data. “Nel caso si debba procedere alla trasformazione di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, con decorrenza successiva al gennaio 2002, ed in tale sede l’interessato produca idonea documentazione per il riconoscimento della maggiorazione in parola, quest’ultima - aggiunge l’Inps - deve essere calcolata sull’intero periodo lavorativo effettuato in presenza del requisito sanitario, nel limite dei 5 anni. Infatti, la pensione di vecchiaia rappresenta una nuova prestazione, per la cui liquidazione la posizione contributiva del soggetto deve essere
valutata ex novo. Ne deriva che il precedente utilizzo della maggiorazione per la liquidazione di una pensione o di un supplemento diviene irrilevante (essendo soppressa la prestazione cui aveva concorso) e che la maggiorazione prevista dall’art. 80 potrà nuovamente essere fatta valere, ricorrendone le condizioni e nei termini ricordati, ai fini della
liquidazione della pensione di vecchiaia”.
L’Inps, con circ. n. 29/2002, ha sottolineato che le disposizioni si applicano “ai lavoratori che possono far valere attività lavorativa dipendente successivamente alla
data da cui ha effetto il riconoscimento dell’invalidità nella percentuale di legge” (a
decorrere dall’inizio dell’attività lavorativa nei casi di sordomutismo congenito o dell’età
evolutiva). Il beneficio si applica anche agli iscritti ai fondi Inps (msg. n. 304/2003).
“Il riconoscimento - aggiunge l’Inps - non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che
assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.
Per periodi di lavoro inferiori all’anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel fondo a carico del quale viene liquidata la pensione. La maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l’acquisizione di un diritto diverso da quello a pensione,
quale il diritto alla prosecuzione volontaria.
Il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio è utile ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva e dell’anzianità assicurativa” (è utile anche per la misura della pensione calcolata in forma retributiva; non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva). Viene valutato anche per il perfezionamento del requisito di 18 anni al 31/12/95 (ai fini del diritto al calcolo retributivo). Con msg. n. 209/2002, l’Inps precisa che, per le pensioni internazionali, questi periodi di supervalutazione sono rilevanti sia per il calcolo della pensione virtuale sia per
determinare il coefficiente di riduzione onde stabilire l’esatto pro-rata temporis.
La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta solo per
i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa; va attribuita - si ripete - all’atto della liquidazione della pensione o del supplemento.
DOPPIO LAVORO PER
I DIPENDENTI
PUBBLICI
se con part time non superiore al 50%
Non sono applicabili ai dipendenti pubblici a regime di tempo
parziale non superiore al 50% di
quello pieno i divieti a svolgere altre
attività lavorative, posti dall’art.
53, D.lgs. n. 165/2001.
Lo ha precisato il Dipartimento
funzione pubblica nel parere n.
220/2005.
OCCASIONE DI LAVORO
scivolato urtando contro una vetrata
Rientrano nella nozione di “occasione di
lavoro”, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non solo gli infortuni accaduti per rischio specifico, ma anche quelli
che si realizzano per l’esposizione ad un rischio “improprio”, non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche assegnate al lavoratore, ma inerente ad
un’attività prodromica e strumentale allo
svolgimento delle stesse.
In base a tale indirizzo il requisito dell’aggravamento del rischio, richiesto dalla precedente elaborazione giurisprudenziale per l’ammissione all’indennizzo diviene
superfluo.
Sulla scorta di tale principio la Cassazione, con la sentenza n. 14287/2004, ha ritenuto indennizzabile l’infortunio accaduto all’operaio che scivolava urtando contro
una vetrata, varcando la soglia dell’ufficio per cercare le istruzioni per mettere in moto un trattore gommato che
avrebbe dovuto riparare.
VENDITORI
A DOMICILIO
esclusi dagli obblighi Inail
Gli incaricati alle vendite a domicilio non sono soggetti all’assicurazione
Inail. La tipologia di attività, infatti,
non è riconducibile a un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e pertanto non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 38/2000. Lo ha
stabilito il ministero del Lavoro con
una nota del 25/7/2005.
INAC
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DECADENZA PREVIDENZIALE
la deve indicare l’Inps
Pagg. 336
Cod. 963840010
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RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE
per chi è stato in mobilità
In base all’art. 3, c. 6, D.lgs. n. 503/92, la retribuzione figurativa per ogni mese di
indennità di mobilità va rivalutata in base alla variazione percentuale dell’indice
delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza intervenuta tra il mese
stesso e quello al quale si riferisce la retribuzione presa in considerazione per la determinazione della retribuzione figurativa. Questa rivalutazione, effettuata anche
per le retribuzioni figurative accreditate per periodi di trattamento di mobilità percepito che si collochino nell’anno di decorrenza della pensione e/o nell’anno precedente, scatta per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio ’93 in poi quando i periodi di indennità di mobilità risultino di durata continuativa superiore all’anno e rientrino nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile. Chiarimenti contenuti nella circ. Inps n. 160/97. Quando la
mobilità ha durata superiore ai dodici mesi, va rivalutato l’intero periodo di
percezione del trattamento di mobilità. La rivalutazione ha cadenza mensile.
STAGE
FORMATIVI
incentivi fiscali alle imprese
Le imprese che ospitano tirocinanti possono detassare il proprio reddito per un importo pari alle
spese per lo stage. Ma restano fuori i professionisti; il nuovo incentivo, infatti, INTERESSA SOLTANTO I SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA a prescindere dalla forma giuridica.
Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con la circ. n. 20/E/2005.
GLI ISTITUTI PER LA PROTEZIONE DEGLI INCAPACI
INTERDIZIONE E INABILITAZIONE
La capacità di agire si acquista con la maggiore
età e cioè al compimento del 18° anno. Per alcuni
determinati atti la legge prevede una età differente: per il riconoscimento del figlio naturale 16 anni; per il matrimonio ancora 16 anni (previo accertamento della maturità del nubendo da parte del
tribunale); per stipulare il contratto di lavoro 18
anni, ma per prestare attività lavorativa 15 anni
(il contratto in questo caso sarà stipulato dal rappresentante legale del minore, con l’intervento di
quest’ultimo).
Una volta maggiorenni la capacità di agire si
conserva di regola fino alla morte, ma può venir
meno in caso di interdizione legale o giudiziale, o
essere limitata, in caso di inabilitazione.
L’interdizione giudiziale si ha quando, per effetto di sentenza colui che si trova affetto abitualmente (permanentemente) da infermità di mente
che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sia dichiarato incapace di intendere e di volere (art. 414, cod. civ.); ovviamente può essere interdetto solamente il capace di intendere e di volere e quindi il maggiorenne e il minorenne emancipato. Dalla sentenza di interdizione deriva l’incapacità totale di agire dell’interdetto in materia di
negozi patrimoniali e familiari e la necessità di
nomina di un tutore definitivo (alla nomina provvede il giudice tutelare con un decreto). L’interdizione legale (così qualificata perché opera in
base alla legge, senza necessità di un apposito
giudizio) è una misura che si applica nei confronti di coloro che sono condannati all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque
anni.
La inabilitazione può essere chiesta nei seguenti casi: infermità abituale di mente non grave (tale da non comportare l’interdizione); di prodigalità (abitudine di spendere in modo disordinato e smisurato); abuso di stupefacenti o bevande
alcoliche; alcune imperfezioni psichiche. Anche l’inabilitazione viene pronunciata per sentenza.
L’inabilitato (e l’emancipato) può compiere gli
atti di ordinaria amministrazione da solo, può stare in giudizio e riscuotere capitali con l’assistenza
del curatore. L’inabilitato gode di una limitata capacità di agire (dello stesso tipo di quella attribuibile al minore emancipato), si parla quindi di incapacità relativa o parziale.
“In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni
previdenziali, ai sensi della L. n. 438/92,
la mancanza di un provvedimento
esplicito dell’Inps sulla domanda, oppure
l’omissione nel provvedimento delle indicazioni prescritte (precisazione dei gravami esperibili e dei termini per l’esercizio dell’azione giudiziaria), configurano - ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 27672/2005 - un impedimento al
decorso del termine di decadenza dalla scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo
(computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione)”.
SORDITÀ DA RUMORE
anche con rumorosità inferiore a 90 dBA
La Cassazione, con la sentenza n.
1221/2004, ha ribadito che anche l’esposizione a rumorosità non eccedente l’indicato limite dei 90 dBA può essere reputata idonea a
pregiudicare l’apparato uditivo - in relazione anche alla diversa capacità di resistenza di ciascun organismo - e non è
quindi ostativa alla configurabilità di una
malattia professionale indennizzabile.
OCCASIONE DI LAVORO
passare dal genitore ammalato
La Cassazione, con la sentenza n.
1137/2004, ha ritenuto che RIENTRA
NELL’AMBITO DEL PERCORSO
NORMALE LA STRADA CHE SEPARA LA CASA DEL PROPRIO GENITORE DAL LUOGO DI LAVORO,
quando esistano ragioni moralmente
apprezzabili, come la cura della madre gravemente ammalata, che giustificano sia l’uso del mezzo privato
sia un diverso percorso rispetto al
luogo di residenza.
AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO
delegabile a riscuotere
le pensioni
Con il msg. n. 3992/2006, l’Inps precisa che tra le attività che l’amministratore di sostegno può effettuare (con l’autorizzazione del giudice tutelare) rientra
anche quella di delegato nella riscossione dei trattamenti pensionistici di cui il
disabile risulta titolare.
GERMANIA
età pensionabile a 67 anni
In Germania l’età pensionabile salirà da 65 anni a 67 anni dal 2029. L’elevazione sarà introdotta in modo
graduale AD INIZIARE DAL 2012.
INAC
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EPATITE VIRALE IN INFERMIERE
non occorre la prova della puntura di siringa
Costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando
nell’organismo umano, ne determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomo-fisiologico,
sempre che tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici che, ad esempio, aiutino a dimostrare l’esistenza
della causa violenta quando un soggetto è esposto, rispetto alla restante popolazione, al rischio di contrarre determinati tipi di epatite in misura assai maggiore. Alla luce
di tale principio di diritto la Cassazione, con la sentenza n. 6899/2004, ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di una assicurata, già infermiera professionale presso un centro di igene mentale, volta a farsi riconoscere la natura di infortunio
sul lavoro della forma virale HBV HCV da cui era risultata affetta, sull’assunto che mancasse la prova del nesso di causalità tra eventuali lesioni, da puntura di siringa
o altro, e l’infezione contratta.
INDENNIZZO AL COMMERCIANTE CHE CESSA
quando lo richiede il coadiuvante
Il commerciante che cessa l’attività nel triennio che precede il compimento dell’età pensionabile può ottenere un indennizzo in misura corrispondente al trattamento minimo di
pensione.
L’Inps, con msg. n. 35412/2005, ha chiarito che, anche ove la richiesta di indennizzo
venga avanzata da un coadiuvante, il titolare dell’attività deve cessarla e non intraprenderne altra sotto qualsiasi forma societaria.
LAVORO AUTONOMO DEGLI IMMIGRATI
L’art. 26, D.lgs. n. 286/98 prevede che lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie debba altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia; di essere in
possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere. Il consolato rilascia la relativa certificazione.
Il lavoratore extra Ue deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di una disponibilità reale in Italia di denaro non inferiore alla capitalizzazione su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale, che per l’anno
2005 risulta uguale a 4.874,61 euro (requisito non richiesto a chi abbia fatto ingresso in Italia con un visto per lavoro dipendente). Nel caso dei soci prestatori d’opera il riferimento è
alla quota di patrimonio societario posseduta dallo straniero (se si tratta di cooperativa, essa deve essere costituita da almeno tre anni).
La normativa è rimasta invariata anche con la L. n. 189/2002. Unica eccezione l’inasprimento delle sanzioni.
È infatti prevista la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per i lavoratori autonomi che
siano stati condannati per aver violato una delle disposizioni a tutela delle opere dell’ingegno, i prodotti industriali oppure il diritto d’autore.
ASSISTENZA
HANDICAPPATO
sul diritto all’avvicinamento
“Il diritto del familiare dell’handicappato
alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, previsto dall’art. 33, L. n.
104/92, non può farsi valere - ha precisato la
Cassazione con la sentenza n. 16643/2005 - nei
casi in cui la convivenza sia stata già interrotta con l’assegnazione della sede lavorativa ed il familiare tenda a ripristinarla
attraverso il trasferimento in una sede vicina al
domicilio dell’handicappato, a meno che il lavoratore non dimostri che nel periodo precedente all’assegnazione della sede di lavoro il familiare non necessitava dell’assistenza continua”.
RISCATTO CORSI
DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
se successivi al 31/12/96
La riscattabilità, valida ai fini pensionistici, dei corsi di formazione professionale
gestiti dalle regioni è stata prevista, in maniera non retroattiva, solo per il tempo
successivo al 31/12/96, ai sensi dell’art. 6,
D.lgs. n. 564/96, che ha esteso tale disciplina anche ai periodi di formazione, studio, ricerca ed inserimento nel mercato del lavoro.
Lo ha confermato la Cassazione con la sentenza n. 12774/2005.
AGGRAVAMENTO IPOACUSIA
anche dopo l’abbandono del lavoro
“È ipotizzabile un aggravamento
della malattia professionale (ipoacusia) anche dopo l’abbandono della lavorazione morbigena, in quanto la
ipoacusia conseguente a lavorazione
morbigena È INDENNIZZABILE FINO A QUATTRO ANNI DOPO LA
CESSAZIONE DEL LAVORO”.
È quanto ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 81/2006 (a
conferma del principio già enunciato
con la sentenza n. 5729/99).
INDEBITI PENSIONISTICI
quelli ante 1996 sanabili
anche in base al reddito 2000
Pagg. 196
Cod. 943730010
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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1/2006, ha chiarito che la L. n.
448/2001 “appresta un’ulteriore tutela
a quei pensionati con bassi redditi cui
l’Inps abbia chiesto la ripetizione di indebiti anteriori al 1996: essi invero, pur
se tenuti alla restituzione perché titolari di redditi ai fini dell’Irpef superiori
ai 16 milioni di lire, possono ancora
fruire dell’irripetibilità se nel 2000 quei
redditi siano stati pari o inferiori a euro 8.263,31”.
INAC
AUTONOMI
NEOCOMUNITARI
libera iscrizione al registro imprese
La circ. del ministero delle Attività
produttive n. 3593/2005 ha chiarito che i
lavoratori autonomi dei 10 stati neocomunitari possono liberamente iscriversi
presso il Registro delle imprese, fermo restando che, ove trattasi di attività regolamentata, sarà necessario il PREVIO
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI a norma delle direttive europee.
Le limitazioni ai flussi (nel periodo
transitorio) di cui al Dpcm 20/4/2004 riguardano, infatti, i soli ingressi per lavoro subordinato.
LAVORO A CHIAMATA
E DISOCCUPAZIONE
L’azienda che assume un lavoratore con
contratto a chiamata non ha diritto alle
agevolazioni contributive previste per i
disoccupati di lunga durata; inoltre, se il
lavoratore nei periodi di non lavoro fruisce dell’indennità di disponibilità non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Lo ha chiarito il
ministero del Lavoro con la nota n. 3147/2005.
SILICOSI
concausa della neoplasia polmonare
La Cassazione, con la sentenza n.
11358/2004, ha stabilito che può esistere
un rapporto causale tra una grave pneumopatia di origine professionale, da qualificarsi silicosi o altrimenti, e l’insorgere
di una malattia multifattoriale quale
è la neoplasia polmonare.
REVISIONI PER M.P.
entro un anno dal quindicennio
La Cassazione, con la sentenza n.
15260/2004, ha dichiarato illegittima la sentenza di merito, per aver erroneamente escluso
l’operatività del termine annuale di decadenza, relativamente alla revisione di una
rendita riconosciuta con decorrenza 13 dicembre 1978 e revocata nel luglio 1995 quando era
precluso il potere di revoca perché l’anno era
decorso il 13 dicembre 1994.
DIPENDENTI POSTE
dall’1/1/99 assicurati con l’Inail
La Cassazione, con la sentenza n.
92/2004, ha chiarito che, dall’1/1/99 (data di trasformazione dell’ente in società per
azioni), l’Inail è “l’unico soggetto obbligato
ad erogare ogni prestazione nei confronti
del dipendente infortunato, a prescindere
non solo da quando si sia verificato l’infortunio, ma anche dal periodo in cui sia maturato il diritto alla prestazione”.
6
PENSIONI IN CONVENZIONE
riassorbito il trattamento minimo solo se anche la successiva
pensione estera è liquidata in base alla totalizzazione
“Nell’ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti in un paese
estero, e pagati «pro rata», presupposto perché operi il riassorbimento dell’integrazione al
minimo delle somme risultanti non più dovute a seguito dell’erogazione della pensione
estera è che entrambe le prestazioni siano state conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi, così trovandosi in situazione di complementarità; conseguentemente,
sono escluse dal riassorbimento altre prestazioni, autonome, conseguite all’estero”.
Sulla base di tale principio la Cassazione, con la sentenza n. 15175/2005, ha escluso il
riassorbimento dell’integrazione al minimo relativa alla pensione di riversibilità rispetto
alla pensione percepita dall’estero in virtù dello stato vedovile.
ASSUNZIONE AGEVOLATA DI DISOCCUPATI
il lavoratore non deve possedere un reddito superiore
al limite dell’esenzione fiscale
Il lavoratore che possieda nell’anno un reddito non superiore al limite dell’esenzione fiscale conserva lo status di disoccupato e quindi dà diritto al datore di lavoro di fruire dello sconto contributivo ex art. 8, c. 9, L. n. 407/90. È
quanto ha chiarito la nota ministeriale n. 2693/2005.
EQUO INDENNIZZO E RENDITA INAIL
facoltà di opzione
“L’istituto della rendita per malattia professionale e quello dell’indennizzo per causa di
servizio si fondano su presupposti diversi: l’indennizzo è un beneficio (qualificabile come
prestazione speciale di natura non previdenziale) che la pubblica amministrazione attribuisce al proprio dipendente per compensare menomazioni fisiche comunque connesse col
servizio, prescindendo da qualsiasi giudizio sull’incidenza del danno sofferto dal pubblico
dipendente sulla sua capacità di lavoro, limitandosi la normativa in materia a richiedere
che quest’ultimo sia rimasto leso nella sua integrità fisica; la rendita Inail richiede
che la malattia sia contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione svolta, e impone
perciò un nesso più stretto tra malattia e attività lavorativa, dovendo quest’ultima,
in caso di fattori plurimi, costituire per sempre la causa sufficiente, ossia la conditio sine
qua non, della malattia”.
La Cassazione, con la sentenza n. 7309/2004 ha stabilito che, stante l’inconciliabilità tra
prestazioni assistenziali e prestazioni previdenziali dettata dall’art. 12, L. n. 412/91, l’interessato ha facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
PUBBLICI ESERCIZI DI TRASPORTO
indennità di malattia come nell’industria
Ai sensi dell’art. 1, c. 148, L. n. 311/2004, dal 1° gennaio 2005 la prestazione economica di malattia, pagata dalle aziende esercenti PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO, non deve superare gli importi stabiliti per i lavoratori dell’industria.
LE INDENNITÀ DI MALATTIA DIVERSE O AGGIUNTIVE prima pagate dall’Inps in sostituzione delle disciolte Casse di soccorso per il personale, dal 2005 SONO DA CONSIDERARE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI e quindi ricadono solo sul bilancio dell’azienda.
R E N D I TA A I S U P E R S T I T I I N A I L
prescrizione dalla conoscenza della causa lavorativa
La prescrizione (tre anni e 150 giorni) del diritto alla rendita ai superstiti decorre dal
momento in cui sia dimostrabile la conoscenza della causa lavorativa della morte
del congiunto, e non più dalla data del decesso. Lo ha stabilito l’Inail, che con la nota
n. 7187/2005 ha recepito i principi giurisprudenziali e modificato il precedente orientamento sulla riconoscibilità delle prestazioni agli eredi.
Le nuove disposizioni trovano applicazione, su richiesta degli interessati, anche ai casiche in base alle precedenti direttive sono stati definiti negativamente (salvo che non
siano ormai coperti da giudicato).
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Ed
Pagg. 232
Cod. 933340020
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CFL O LAVORO SUBORDINATO
“Gli elementi della media delle prestazioni giornaliere, della retribuzione commisurata ad ore e non a risultato, della suddivisione delle ore prestate in ordinarie e straordinarie e della qualificazione della lavoratrice come dipendente nei prospetti aziendali, non sono idonei a dimostrare quella continuità ed
assiduità tipica del rapporto di lavoro subordinato”.
In base a questo assunto la Cassazione, con la sentenza n. 27538/2005, ha respinto la domanda della ricorrente volta al riconoscimento, come rapporto di
lavoro subordinato, del periodo lavorativo svolto presso una società ed alla conseguente dichiarazione di nullità del contratto di formazione-lavoro stipulato con essa.
RENDITA UNICA INFORTUNISTICA
anche se il giudizio è instaurato per pregresso evento
“In materia di accertamento del diritto a rendita unica per più eventi inabilitanti ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 17822/2005 - deve essere valutata dal giudice anche l’inabilità conseguente ad infortunio verificatosi tanto nel corso del procedimento amministrativo quanto in quello giudiziario, anche se originariamente instaurato per l’accertamento dell’inabilità derivante da un pregresso evento, ed ANCHE
SE LA DOMANDA RELATIVA AL SECONDO EVENTO VENGA PROPOSTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO durante il quale si sia concluso il procedimento amministrativo per l’attribuzione della relativa rendita”.
gestione separata
nuova iscrizione per il collaboratore che diventa professionista
Ai sensi dell’art. 2, c. 27, L. n. 335/95 i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e gli incaricati alle vendite a domicilio comunicano all’Inps, dalla data di inizio dell’attività lavorativa, la tipologia dell’attività, i propri
dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio ai fini dell’ iscrizione alla gestione separata.
L’Inps, con msg. n. 36780/2005, ha chiarito che “non vi è obbligo di ripetere l’iscrizione tutte le volte che al primo rapporto ne seguano o se ne aggiungano altri,
con diversi committenti. A diverse conclusioni deve pervenirsi, peraltro, allorché
venga a modificarsi la qualifica del lavoratore nell’ambito della Gestione, nelle
fattispecie nelle quali il collaboratore (o, se si vuole, l’associato in partecipazione, il lavoratore autonomo occasionale) intraprenda un’attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali. In tali fattispecie, infatti, il soggetto che intraprenda l’attività di «lavoratore autonomo» dovrà iscriversi in quanto tale alla Gestione separata, ANCORCHÉ GIÀ PRESENTE NELLA STESSA CON DIVERSA QUALIFICA, a nulla rilevando, ai fini
predetti, l’unicità della relativa posizione assicurativa”.
ALTO APPRENDISTATO
senza durata massima
Riguardo al terzo tipo di apprendistato,
quello finalizzato alla acquisizione di
un titolo di studio secondario o universitario, nonché di specializzazione tecnica superiore, la circ. ministeriale n.
2/2006 ha ribadito che tale percorso formativo dovrà avvenire secondo le modalità
dell’alternanza. “Peraltro, il contratto non
presuppone una necessaria scissione tra
l’attività lavorativa e la frequenza dell’apprendista a specifici corsi teorici di livello
secondario, universitario, dell’alta formazione o per la specializzazione tecnica superiore”.
La durata del contratto è elemento
direttamente collegato al titolo di studio o
alla specializzazione tecnica superiore da
conseguire e ad un effettivo raccordo tra le
parti interessate. Essa è determinata nell’ambito delle intese regionali. “Nel caso in
cui l’apprendista non riesca a conseguire il
titolo nell’arco temporale inizialmente previsto, le intese regionali possono prevedere
che, con l’assenso del datore di lavoro e dell’apprendista, sia possibile prorogare il contratto di apprendistato. Il periodo massimo
di proroga di questo contratto è stabilito all’interno delle intese stesse” (non opera il
termine massimo di sei anni previsto
per il contratto professionalizzante).
“Allo scadere del termine l’apprendista
si riterrà mantenuto in servizio con
contratto di lavoro a tempo indeterminato,
salvo disdetta a norma dell’art. 2118 c.c.. Il
datore di lavoro potrà recedere dal contratto prima della scadenza del termine in presenza di giusta causa o giustificato motivo.
In caso di recesso anticipato per giusta causa o giustificato motivo l’apprendista ha diritto, coerentemente con le finalità perseguite dal contratto, a verifica, riconoscimento e certificazione delle competenze e
dei crediti formativi acquisiti. Egli ha altresì diritto all’indicazione dei crediti formativi maturati nel libretto formativo, affinché
possano essere utilizzati nell’attivazione di
successivi, compatibili, percorsi formativi”.
“È possibile assumere con contratto di
apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione giovani che abbiano già concluso precedenti contratti di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere o contratti di apprendistato professionalizzante”.
STUDENTI
LAVORATORI
permessi retribuiti per gli esami
Ai sensi dell’art. 7, L. n. 300/70 i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di
esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
La Cassazione, con la sentenza n.
2065/2005, ha stabilito che detti permessi spettano anche agli studenti lavoratori che frequentano un corso di
laurea breve.
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DIRITTI
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INDICE DEL VOLUME (800 pagg. formato 21 x 29,7 cm)
PENSIONI
PENSIONE DI ANZIANITÀ
PENSIONE DI VECCHIAIA
PENSIONE CONTRIBUTIVA
PENSIONE DI INVALIDITÀ
PENSIONE AI SUPERSTITI
PENSIONI CON L’ESTERO
PREPENSIONAMENTO
PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI
CALCOLO PENSIONI INPS
IMPORTO PENSION
PENSIONE E REDDITO
INTEGRAZIONE 2a PENSIONE
INDEBITI PREVIDENZIALI
INTERESSI LEGALI E RIV. MONETARIA
MAGGIORAZIONE SOCIALE
EX COMBATTENTI
781ISTI
PENSIONI “RIASSORBITE”
SUPPLEMENTI DI PENSIONE
PENSIONE SUPPLEMENTARE
PENSIONI D’ANNATA
ATTIVITÀ USURANTI
ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI
RICALCOLO PENSIONI
CUMULO PENSIONE/LAVORO
PIGNORABILITÀ STIPENDI E PENSIONI
OPZIONI PROROGA LAVORO
CONTENZIOSO PREVIDENZIALE
PRESCRIZIONE E DECADENZA
PRESTAZIONI A SOSTEGNO
DEL REDDITO
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
ASSEGNI FAMILIARI LAV. AUTONOMI
DISOCCUPAZIONE
LAVORI SOCIALMENTE UTILI
IMPORTI MASSIMI DS, CIG E MOBILITÀ
MOBILITÀ
CASSA INTEGRAZIONE
INTEGRAZIONE SALARIALE AGRICOLA
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
CONGEDO MATRIMONIALE
PRESTAZIONI TBC
PRESTAZIONI DI MALATTIA
PRESTAZIONI DI MATERNITÀ
CONTRIBUZIONE
RISCATTI CONTRIBUTIVI
CONTRIBUTI FIGURATIVI
CONTRIBUTI VOLONTARI
RICONGIUNZIONE
MINIMALI CONTRIBUTIVI
APPRENDISTATO
CONTRATTO FORM. E INSERIMENTO
CONTRATTO A TERMINE
PIANI DI INSERIMENTO PROF
CONGEDO PER FORMAZIONE
OBBLIGO FORMATIVO FINO A 18 ANNI
LAVORO MINORILE
CONGEDO PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA
STAGE AZIENDALI FORMATIVI
DISTACCO
TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE
APPALTO DEI SERVIZI
COLLOCAMENTO
LAVORO DEI DETENUTI
LAVORO INTERMITTENTE
JOB SHARING
LAVORO ACCESSORIO
SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE
PATTO DI PROVA
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
PART TIME
PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA
FERIE - ELEZIONI - FESTIVITÀ
LE ISPEZIONI DEL LAVORO
SANZIONI PER OMISSIONI CONTR.
LAVORO AGRICOLO SUBORDINATO
CONTRIBUZIONE LAV. AUTONOMI
CONTRIBUZIONE COLTIVATORI
IMPRENDITORE AGR. PROFESS.
ENPAIA
CONTRIBUZIONE ARTIG. E COMM.
ENASARCO
ATTIVITÀ AUTONOME (10/15/18%)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
CASSE DEI PROFESSIONISTI
ENPALS
DIRIGENTI INDUSTRIA
VOLONTARIATO
ORARIO DI LAVORO
BANCA ORE
FLESSIBILITÀ ORARIO LAVORO
LAVORO NOTTURNO
RUMORE: NUOVI LIMITI UE
AZIONI POSITIVE - PARI OPPORTUNITÀ
ASSEGNO STRAORDINARIO BANCARI
ESUBERI ALLE POSTE
LAVORATORI MARITTIMI
IPSEMA
FONDI INPS
INPDAP
EQUO INDENNIZZO
COOP DI LAVORO
IMMIGRATI
LAVORO DOMESTICO
LAVORO A DOMICILIO
LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
FONDO DI GARANZIA-FALLIMENTO
STATUTO LAVORATORI IMPRESE MINORI
CREDITI DI LAVORO
IL PERIODO DI PREAVVISO
DECESSO DI LAVORATORE DIPENDENTE
CASSE EDILI
ASSISTENZA
PENSIONE SOCIALE
ASSEGNO SOCIALE
PENSIONE FACOLTATIVA
PENSIONE ALLE CASALINGHE
INVALIDITÀ CIVILE
CURE TERMALI
TUTELA DELL’HANDICAP
RICCOMETRO (ISE)
FAMIGLIE CON TRE FIGLI MINORI
REDDITO DI ULTIMA ISTANZA
CONTR. AFFITTO ABITAZIONE
SANITÀ E TICKET
PENSIONE DI GUERRA
VITTIME TERRORISMO
FISCO
SUCCESSIONI E DONAZIONI
INFORTUNISTICA
MALATTIE PROFESSIONALI
MOBBING
DANNO BIOLOGICO
RISCHIO AMBIENTALE
RENDITA DI PASSAGGIO
INFORTUNIO SUL LAVORO
INFORTUNIO “IN ITINERE”
RENDITE
REVISIONI
RETTIFICHE PER ERRORE
PREESISTENZE EXTRALAVORATIVE
ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ
INDEBITI NELL’INFORTUNISTICA
RIVALSA - REGRESSO - SURROGA
DISTACCO
CURE TERMALI
QUOTE INTEGRATIVE
ASSICURAZIONE INAIL (CATEGORIE)
INFORTUNI AGRICOLI
INFORTUNI ARTIGIANI
OCCASIONE DI LAVORO
LIQUIDAZIONE IN CAPITALE
INTERESSI LEGALI
GRANDI INVALIDI
ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE
PRESCRIZIONE
RENDITA AI SUPERSTITI
SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO
PROTESI ED AUSILI
APC
TABELLE
TABELLE PENSIONI
TABELLE INFORTUNISTICA
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L’EDIZIONE 2006 È STATA NOTEVOLMENTE ARRICCHITA,
AGGIORNATA, COMPLETATA E RIVISTA IN OGNI PARTE
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HANDICAP E RICOVERO
il rientro a casa la sera non esclude il ricovero
Le agevolazioni previste dall’art. 33, L. n. 104/92 (prolungamento fino a tre anni dell’astensione facoltativa; permessi giornalieri retribuiti fino al terzo anno di età del bambino e 3
giorni di permesso mensile retribuito successivamente al compimento del terzo anno del bambino) e dall’art. 80, L. n. 388/2000 (congedo straordinario retribuito di due anni) sono subordinate alla condizione che il soggetto in condizioni di grave handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
L’Inps, con msg. n. 256/2006, ha precisato che:
• per ricovero a tempo pieno è da intendersi quello in cui il disabile trascorre tutta la
giornata o gran parte della stessa presso una struttura adibita all’accoglimento degli handicappati (quindi anche ad un Centro socio-riabilitativo diurno per disabili);
• il rientro a casa del disabile, se pure nelle ore serali, non esclude il ricovero a tempo pieno;
• anche il ricovero presso una qualsiasi struttura ospedaliera (anche se non legato,
direttamente o indirettamente, all’handicap), è da intendersi effettuato presso «istituti specializzati».
Pure il ricovero presso una struttura ospedaliera finalizzato ad un intervento chirurgico è da considerare «ricovero a tempo pieno». In questo caso, tuttavia, l’Inps ha previsto la
possibilità di concedere i benefici previsti dalla L. n. 104/92 “ma solo nei casi in cui:
• il richiedente assista un handicappato in tenera età (prima infanzia, ovvero età inferiore a tre anni);
• il soggetto handicappato sia ricoverato per finalità diagnostico-terapeutiche (nel
qual caso le finalità assistenziali legate all’età travalicano quelle legate all’handicap);
• la presenza della madre o del padre sia richiesta dall’ospedale per necessità effettive”.
TERMINI PER LA REVISIONE INAIL
dalla decorrenza della rendita
La Cassazione, con la sentenza n. 15925/2004 ha chiarito che: “il termine di dieci o di
quindici anni decorre dalla data di costituzione della rendita e, cioè, nel momento in cui la
inabilità permanente di origine professionale raggiunga la misura minima indennizzabile,
momento che coincide con la data di maturazione del diritto alla prestazione e con
quella dalla quale decorre la prestazione anche se il provvedimento, amministrativo o
giudiziario che la riconosce, sia successivo”, in quanto “ove il termine si intendesse far decorrere dalla data del provvedimento di riconoscimento in sede amministrativa o giudiziale, che interviene in epoca talvolta molto posteriore alla decorrenza della prestazione, si finirebbe per consentire l’apprezzamento di variazioni intervenute non nel quindicennio, ma
ben oltre tale termine, ed allora la presunzione di stabilizzazione dei postumi potrebbe intervenire tardivamente”.
HANDICAP: congedo biennale per assistere fratelli o sorelle
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 25/2005, ha stabilito il diritto di
uno dei fratelli o sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di
gravità a fruire del congedo biennale, nell’ipotesi in cui I GENITORI SIANO
IMPOSSIBILITATI a provvedere all’assistenza del figlio PERCHÉ TOTALMENTE INABILI (si intende in maniera permanente, salvo revisioni del giudizio).
Con circ. n. 107/2005 l’INPS ha precisato che lo stato di totale inabilità dovrà essere comprovato da documentazione (riconoscimento di invalidità civile, di rendite Inail, di pensioni di invalidità Inps o analoghe provvidenze comunque denominate, da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale).
ASSUNZIONI DALLE LISTE DI MOBILITÀ
agevolazioni contributive nei contratti a termine
L’art. 8, c. 2, L. n. 223/91 prevede che i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono
essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi. In questo caso è previsto che le aziende possano beneficiare di un trattamento contributivo PARI
A QUELLO DEGLI APPRENDISTI.
Il ministero del Lavoro, con nota n. 14/6446/2005, sottolinea che la norma è preordinata
a promuovere l’occupazione dei lavoratori stessi attraverso rapporti a termine PRIVI DI
CAUSALE e quindi connotati dall’elemento della soggettività. Precisa altresì che le agevolazioni spettano ANCHE NEL PERIODO DI EVENTUALE PROROGA nei limiti di 12 mesi
complessivi.
Se il contratto, invece, ha una durata iniziale superiore a 12 mesi, lo stesso è privo dei
requisiti indicati dalla legge e pertanto non può godere delle agevolazioni previste.
EXTRACOMUNITARI
assegno sociale con
permesso di soggiorno
fino al 2000
“L’art. 80, c. 19, L. n. 388/2000 a norma
del quale l’assegno sociale è concesso, sussistendone le condizioni di legge, ai soli
stranieri che siano titolari di carta di soggiorno, con esclusione, quindi, dei titolari
di permesso di soggiorno, non ha carattere retroattivo; la norma non è pertanto di
ostacolo alla fruizione del beneficio per il
cittadino straniero titolare di permesso di
soggiorno in Italia che abbia ottenuto tale
beneficio durante la vigenza dell’art. 41
D.lgs. n. 286/98, che stabiliva l’equiparazione ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni,
anche economiche, di assistenza sociale,
degli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore a un anno”.
È quanto ha ribadito la Cassazione con
la sentenza n. 16415/2005.
CD IN PENSIONE
la casa soggetta a Ici
Gli agricoltori in pensione che non coltivano più il fondo devono pagare l’Ici sul
fabbricato in quanto quest’ultimo perde il
requisito della ruralità dal momento in
cui non risulta più asservito al terreno.
A questa conclusione è pervenuta la Ctr
di Bologna con la sentenza n. 83/IV/2005.
EXTRACOMUNITARI
IRREGOLARI
reato anche assumerli in prova
“Integra il reato di illegale assunzione al lavoro di stranieri, ex art. 22, c. 12,
L. n. 286/98, l’occupazione di lavoratori
privi del permesso di soggiorno, anche
se con il «patto di prova», in quanto LA
NORMA NON DISTINGUE TRA RAPPORTI DI LAVORO STABILI O SOGGETTI A CONDIZIONE”.
È quanto ha stabilito la Cassazione
con la sentenza n. 8661/2005.
INFORTUNIO
IN ITINERE
per accudire una neonata
La Cassazione, con la sentenza n.
21911/2004, ha escluso l’esistenza
della fattispecie del notevole disagio
e riscontrato, al contrario, l’esistenza del RISCHIO ELETTIVO, NELL’USO DEL MEZZO PROPRIO, giustificato per soddisfare l’esigenza familiare di accudire una neonata, RISPETTO ALL’USO DEL MEZZO
PUBBLICO CON IL QUALE VENIVA
IMPIEGATO UN TEMPO SUPERIORE DI TRENTACINQUE MINUTI.
INAC
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LESIONI
COLPOSE
l’azione legale legata alla prognosi
Pagg. 272
Cod. 944830010
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MATERNITÀ ALLE DISOCCUPATE
anche con requisiti ridotti
Le indennità per maternità spettano anche alla lavoratrice che all’inizio dell’astensione obbligatoria si trovi disoccupata o sospesa senza retribuzione da non oltre 60 giorni. Ai fini del
computo dei predetti 60 giorni non si tiene conto dei periodi di malattia o di infortunio, dei periodi
di congedo parentale o per malattia del figlio a seguito di precedente maternità, del periodo di prevista mancata prestazione in contratto part time verticale, né di quelli di assenza per accudire minori affidati in preadozione (sent. n. 332/88, C. cost.). “Anche se tra l’interruzione del rapporto per
licenziamento dovuto a cessazione dell’attività e l’inizio dell’astensione obbligatoria siano trascorsi
più di 60 giorni - conferma la Cassazione con la sentenza n. 2919/2004 - l’indennità spetta alla
lavoratrice gestante che alla data di risoluzione del rapporto si trovi in malattia, in quanto questa
sospende il termine e, in ogni caso, preclude al datore di lavoro il potere di procedere al licenziamento per giustificato motivo”.
Il medesimo diritto compete alla disoccupata da oltre 60 giorni che percepisca l’indennità
di disoccupazione o la cassa integrazione guadagni che, in questo caso, vengono a cessare per
far posto all’indennità di maternità. Stessa cosa è stata prevista, dalla legge n. 236/93, per
l’indennità di mobilità. Spetta perfino alla lavoratrice che, avendo diritto all’indennità di disoccupazione, non ne abbia fatta tempestiva domanda. Ove poi l’indennità
di disoccupazione non competa per carenza del prescritto requisito contributivo (poiché nell’ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione), la maternità deve essere erogata ugualmente a condizione che, sempre all’inizio del periodo di astensione, non siano trascorsi oltre 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e che nel biennio precedente siano accreditati almeno 26 contributi settimanali nell’assicurazione maternità.
CON REQUISITI RIDOTTI Con la circ. n. 4/2006 l’Inps comunica di aver modificato il
precedente criterio applicativo, adeguandosi alla giurisprudenza di legittimità; il diritto
all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è ora ritenuto valido ai fini del prolungamento del diritto al trattamento economico di maternità (è da intendersi riferito alle sole
categorie di lavoratrici assicurate all’Inps per la maternità e, quindi, aventi titolo alla prosecuzione della copertura assicurativa).
“Poiché il trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti non è riconoscibile per
i periodi di non occupazione che si collocano oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, ne consegue che, laddove il congedo di maternità abbia inizio nell’anno successivo a
quello di riferimento della prestazione di disoccupazione, non sarà, del pari, riconoscibile l’indennità di maternità, stante l’impossibilità di identificare, in tale ipotesi, il godimento in atto dell’indennità di disoccupazione. Viceversa qualora la data di inizio del congedo di maternità si collochi nello stesso anno in cui è stata svolta l’attività lavorativa ed entro il periodo di presunto «godimento» dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, potrà essere riconosciuta, in luogo del suddetto trattamento di disoccupazione, l’indennità di maternità. Ai fini dell’individuazione dell’arco temporale, relativamente al quale la lavoratrice deve essere considerata nella situazione di conservazione del
diritto alla indennità di maternità, essendo in «godimento dell’indennnità di disoccupazione»
(con requisiti ridotti), le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti devono essere conteggiate - sempre non oltre al 31 dicembre dell’anno di riferimento
- a partire dal giorno immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo il calendario comune, includendo, cioè, anche le domeniche e i giorni festivi. Ciò
nel caso in cui la lavoratrice abbia intrattenuto un solo rapporto di lavoro. In caso di pluralità di rapporti di lavoro intervallati da periodi di inoccupazione, le giornate indennizzabili
per disoccupazione con requisiti ridotti devono essere attribuite ai periodi di inattività riscontrati tra un rapporto di lavoro ed un altro, e devono essere conteggiate a partire dal primo giorno di inoccupazione successivo alla cessazione del rapporto di lavoro che, unitamente agli altri, ha consentito il raggiungimento dei 78 giorni necessari per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti”.
In caso di lesioni colpose l’azione penale
è legata alla prognosi secondo queste procedure:
- le prognosi fino a 20 giorni per l’eventuale azione penale, sono di competenza
del Giudice di pace;
- le prognosi fino a 40 giorni possono
far scattare l’azione penale solo a querela
dell’interessato; oltre i 30 giorni provocano l’attivazione, per lo più ad iniziativa dell’Inail, dell’inchiesta amministrativa della
Dpl (il verbale viene poi inviato al PM);
- oltre ai 40 giorni l’eventuale azione
penale viene promossa d’ufficio dal Pubblico Ministero.
INFORTUNIO
IN ITINERE
non per l’artigiano che
rientra per il pranzo
“In materia di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, deve escludersi ha precisato la Cassazione con la sentenza n. 13348/2005 - l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere per l’artigiano che
si rechi a casa per il pranzo, non trattandosi di esecuzione di attività inerente, o comunque collegata, all’attività
oggetto dell’impresa o alle necessità produttive di essa.”
FALLIMENTO
l’intervento del fondo di
garanzia
“In ipotesi di fallimento del datore di lavoro - ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 16268/2004 - nella determinazione
del credito del prestatore di lavoro nei confronti del Fondo di garanzia Inps, il giudice deve attenersi ai seguenti criteri: innanzitutto deve essere calcolato il reddito relativo agli ultimi tre mesi di lavoro e, successivamente, vanno detratte le retribuzioni percepite; la somma così ottenuta, se
inferiore al massimale, deve essere integralmente pagata dal Fondo, mentre, se è
superiore, deve essere ridotta al limite dello stesso massimale”.
ASBESTOSI
concausa in carcinoma epatico
La Cassazione, con la sentenza n.
3926/2004, ha ritenuto che, in concreto, “una
broncopneumopatia asbestosica avesse
in qualche modo contribuito a determinare la morte del lavoratore assicurato, deceduto a causa del carcinoma epatico”.
INAC
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PROCREAZIONE ASSISTITA E LAVORATORE NOTTURNO
INDENNITÀ DI MALATTIA
se fa la notte con continuità
“La sterilità, per la maggior parte delle
persone, è una condizione che determina
uno stato di sofferenza più o meno accentuata con conseguenze di notevole rilievo sulla
salute psicologica della donna e/o del partner.
Tale condizione di sofferenza psichica
può essere amplificata da altri fattori (es.
età non più precoce della donna) e spingere
ad un sempre maggior ricorso alle tecniche
di fecondazione assistita.
Attese queste considerazioni - ha chiarito
l’Inps con msg. n. 7412/2005 - le pratiche
di procreazione assistita, pur non potendosi considerare «malattia» in senso
classico, devono essere ad essa assimilate.
Infatti, il periodo di riposo di solito prescritto è finalizzato ad un adeguato impianto dell’embrione in utero, perché è ridotto:
• il rischio di ipercontrattilità del miometrio che potrebbe essere facilitata dagli
sforzi, talvolta anche minimi;
• il livello di stress che - secondo le ipotesi scientifiche più accreditate - sappiamo
essere correlato ad anomale oscillazioni cicliche ormonali, con incremento del rischio
di insuccesso della tecnica di procreazione
assistita.
Quindi, saranno accettate ai fini della loro indennizzabilità, le giornate di ricovero e
quelle successive alla dimissione, prescritte
dallo specialista e necessarie per un sicuro
impianto dell’embrione: mediamente, appaiono congrue due settimane dopo il
trasferimento dell’embrione nell’utero.
Per quello che riguarda i controlli ecografici ed ematici quotidiani, si farà ricorso ad
altri istituti contrattuali (permessi orari), ad
eccezione di fattispecie particolari che possano integrare la necessità medico legale di un
riposo anche antecedente la fecondazione assistita, valutabile nel caso concreto e, approssimativamente, in una settimana.
Ove vengano effettuate tecniche di procreazione assistita che richiedono il prelievo
degli spermatozoi dall’epididimo o dal testicolo, un congruo periodo di malattia, valutabile nell’ordine dei dieci giorni, è riconoscibile anche al lavoratore”.
Non è lavoratore notturno colui che svolge
soltanto alcune notti di lavoro, in maniera
saltuaria e non regolare, per un numero
inferiore a 80 in un anno (o al diverso limite fissato dal contratto collettivo di lavoro applicato in azienda). Lo precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 388
del 12 aprile 2005.
PRESCRIZIONE
rilevabile d’ufficio
La Cassazione, Sez. un., con la sentenza n. 15661/2005 ha affermato il seguente principio di diritto: “L’eccezione di interruzione della prescrizione,
in quanto eccezione in senso lato, può
essere rilevata d’ufficio dal giudice IN
QUALUNQUE STATO E GRADO DEL
PROCESSO sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti”.
PROMOTORI FINANZIARI
RIFUGIATI
assicurati sia all’Inps che all’Enasarco
nuove procedure
Con la nota n. 2524/2005, il ministero del Lavoro ha precisato che i
promotori finanziari sono tenuti
obbligatoriamente a versare la
CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA
ENASARCO, in aggiunta a quella
dovuta all’Inps (gestione commercianti).
Operative a partire dal 19/10/2005 le misure per l’accoglienza degli stranieri riconosciuti come rifugiati, previste dal D.lgs. n.
140/2005.
Procedura: Lo straniero che richiede il riconoscimento dello stato di rifugiato presenta
domanda di asilo alla questura, ai sensi
dell’art. 2, c. 1, Dpr n. 303/2004.
La questura entro un termine non superiore a 15 giorni dalla presentazione raccoglie
le informazioni sulle condizioni di accoglienza
del richiedente asilo e gli rilascia, entro tre
giorni dalla presentazione della domanda un
attestato nominativo, per certificare la sua
qualità di richiedente asilo. Inoltre, entro 20
giorni dalla presentazione della domanda, la
questura rilascia il permesso di soggiorno
per richiesta di asilo, previsto dall’art. 11,
c.1, Dpr n. 394/99.
Scattano così le vere e proprie misure di
accoglienza, all’interno dei centri di identificazione o dei centri di permanenza temporanea. In particolare, il D.lgs. n. 140/2005 prevede le specifiche misure di accoglienza per lo
straniero che ha richiesto asilo al quale sia
stato rilasciato il permesso di soggiorno e che
risulti privo di mezzi sufficienti a garantire
una qualità di vita adeguata per la salute e
per il sostentamento proprio e dei propri familiari, per un periodo non superiore a sei mesi.
La valutazione dell’insufficienza dei mezzi
di sussistenza è di competenza della prefettura, ufficio territoriale del governo, in base ai
criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del ministro dell’Interno di cui all’art. 4, c. 3, D.lgs. n. 286/98.
INCIDENTE
STRADALE
danno patrimoniale anche al disoccupato
Il danno patrimoniale conseguente ai
postumi permanenti di un incidente stradale andrà risarcito anche a chi è disoccupato. Ciò perché, ha spiegato la Cassazione con la sentenza 26081/2005, “un danno
patrimoniale risarcibile da riduzione della
capacità di guadagno può essere legittimamente riconosciuto anche in favore della
persona che, subita una lesione, si trovi al
momento del sinistro senza una occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito. In tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito all’epoca dell’infortunio può escludere il
danno da invalidità temporanea, ma
non anche il danno futuro collegato
all’invalidità permanente che, proiettandosi per il futuro, verrà a incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al
momento in cui questa inizierà un’attività
remunerata”.
MALATTIE IN
GRAVIDANZA
disciplina generale per quelle
insorte prima del congedo
Le malattie collegate alla gravidanza,
insorte prima del congedo di maternità,
possono essere sottoposte alla disciplina
generale prevista per tutti i lavoratori in
caso di malattia, anche se questo causa
una diminuzione della retribuzione.
Lo ha precisato la Cgce con una sentenza
dell’8/9/2005 (causa c-191-2003).
Pagg. 216
Cod. 944030010
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Pagg. 376
Cod. 943440020
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MALATTIA
IL CERTIFICATO VA SEMPRE INVIATO
NEI DUE GIORNI
È possibile che per errore il medico
rilasci al lavoratore ammalato il certificato in unica copia, per cui manca la
copia da inviare all’Inps (certificato di diagnosi e prognosi) o al datore di lavoro (certificato di sola prognosi).
La Cassazione, con la sentenza n.
16627/2005, ha stabilito che il lavoratore
che, indotto in errore dal comportamento
del medico, non invii nei canonici due giorni il certificato sia all’Inps che al datore di
lavoro, perde l’indennità di malattia.
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VOLONTARI VIGILI
DEL FUOCO
pensione di anzianità senza cessazione
M.P. AD EZIOLOGIA MULTIFATTORIALE
sufficiente un rilevante grado di probabilità
Per le malattie professionali ad eziologia multifattoriale spetta al lavoratore l’onere di
fornire la prova del nesso causale tra la lavorazione svolta e la patologia denunciata in termine di “ragionevole certezza”, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado
di probabilità ovvero di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici, tipologia delle lavorazioni svolte, natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, durata della prestazione lavorativa, assenza di fattori extra-professionali) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. Sulla scorta di tale principio di diritto la Cassazione, con la sentenza n.
9057/2004, in presenza di una neoplasia polmonare, ha riscontrato l’esistenza di un vizio nella motivazione nella sentenza di merito con la quale non era stata tenuta nella
giusta considerazione la localizzazione del tumore nella zona ove vi è maggiore
deposizione delle fibre di asbesto.
REINTEGRAZIONE COMPATIBILE CON
IL PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ
“Al lavoratore che sia stato licenziato illegittimamente e che domandi la
reintegrazione nel proprio posto di lavoro non può essere opposta dal datore la
circostanza che l’interessato abbia ottenuto il conseguimento della pensione di
anzianità. Infatti, la disciplina dell’incompatibilità tra pensione e percezione
di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto tra
il lavoratore e l’istituto previdenziale - e non attiene il differente rapporto tra
l’impresa ed il proprio collaboratore - e, in ogni caso, determina la sospensione totale o parziale della prestazione previdenziale ma IN NESSUN CASO IMPLICA L’INVALIDITÀ DEL RAPPORTO LAVORATIVO in quanto tale”.
È quanto ha stabilito la Cassazione con le sentenze nn. 3907/99 e 9732/2005.
“Il personale volontario dei Vigili del
Fuoco non è vincolato da rapporto di
impiego con l’amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri
compiti ogni qual volta se ne manifesti il
bisogno”.
L’Inps, con msg. n. 38283/2005, ha
chiarito che per il conseguimento della
pensione di vecchiaia o di anzianità non è
necessaria la cessazione di tale attività in
qualità di volontario.
REGRESSO INAIL
la prescrizione può essere
interrotta
“L’art. 112, c. 3, Dpr n. 1124/65, nello
stabilire che l’azione di regresso dell’Inail
si prescrive nel termine di tre anni dal
giorno in cui la sentenza penale è divenuta
irrevocabile - ha chiarito la Cassazione con
la sentenza n. 19935/2004 - fa riferimento
al concetto di prescrizione in senso proprio,
quale accolto dalla disciplina generale del
codice civile, le cui regole, comprese quelle
sull’interruzione, sono pertanto applicabili
anche all’anzidetta prescrizione triennale;
ne consegue che questa può essere interrotta non solo con la proposizione dell’azione giudiziale, bensì anche con atti
stragiudiziali, quali le richieste di rimborso”.
SORDITÀ DA RUMORI
INVESTIMENTO DI UNA CASALINGA
va risarcito anche il danno patrimoniale
La Cassazione, con la sentenza n. 20324/2005, ha stabilito che chiunque «si dedichi
alle attività domestiche», (espressione questa intesa in senso ampio e comprensivo dell’attività di coordinamento, in senso lato, della vita familiare), «benché non percepisca
reddito monetizzato, svolge tuttavia un’attività suscettibile di valutazione economica; sicché quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale
(come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico)».
La pronuncia è stata emessa in favore di una casalinga che quale conseguenza di un
investimento aveva subito gravi lesioni fisiche, tali da pregiudicare in via definitiva lo
svolgimento delle attività domestiche cui era dedita.
indennizzabile in quanto tabellata
Nonostante la sordità rappresenti una tipica infermità a genesi multifattoriale, la Cassazione, con la
sentenza n. 19313/2004, ha affermato che “l’ipoacusia contratta da un
lavoratore addetto a lavorazioni
implicanti l’uso di macchinari indicati nella voce 44 È INDENNIZZABILE SENZA NECESSITÀ DI ACCERTARE I TEMPI ED I LIVELLI DI
ESPOSIZIONE AL RUMORE, attesa
la presunzione legale derivante dalla previsione tabellare”.
INAC
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INDEBITI SU PENSIONI INPDAP
irripetibili sulle
liquidazioni definitive
Pagg. 280
Cod. 944530010
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OCCASIONE DI
LAVORO
le attività accessorie ma connesse
“Rientra nella nozione di occasione di
lavoro ogni esposizione a un rischio che
sia ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto e indiretto (con il limite del rischio elettivo) e
quindi - ai fini dell’indennizzabilità - occorre considerare NON SOLO IL RISCHIO SPECIFICO (PROPRIO) insito
nello svolgimento delle mansioni tipiche
del compito affidato, MA ANCHE QUELLO, pur sempre specifico (ma IMPROPRIO) derivante da attività accessorie
ma immediatamente e necessariamente
connesse (oppure strumentali) allo svolgimento delle mansioni”. È quanto ha ribadito la Cassazione con la sentenza n.
15107/2005.
CENTRALINISTA NON VEDENTE
E OBBLIGO DI ASSUNZIONE
“In caso di legittimo avviamento
di una centralinista non vedente, la
cui ASSUNZIONE SIA INDEBITAMENTE RIFIUTATA dal destinatario dell’obbligo di assumerla, il giudice, se richiestone, deve applicare
l’art. 2932, cod. civ. rendendo tra le
parti sentenza che produca in forma specifica gli effetti del contratto
non concluso”.
È quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 15913/2004.
APPALTO O
SOMMINISTRAZIONE
dirimente il rischio d’impresa
“In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro - ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 861/2005
- la distinzione tra contratto di appalto e
quello di somministrazione di manodopera
va operata non soltanto con riferimento alla
proprietà dei fattori di produzione ma
altresì alla verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell’assunzione effettiva
del rischio d’impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa”.
LSU E MOBILITÀ LUNGA
spetta il prepensionamento Lsu
“I lavoratori che beneficiano del trattamento di mobilità sino alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità (c.d. mobilità lunga) ed abbiano
svolto lavori socialmente utili per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi
possono fruire - ha chiarito la Cassazione
con la sentenza n. 2565/2005 - del diverso trattamento previsto per i lavoratori
socialmente utili di cui all’art. 12, c. 5, D.
Lgs. 468/97 comprendente:
• immediato collocamento in pensione
con trattamento pensionistico ridotto e
commisurato all’effettiva anzianità contributiva;
• ammissione alla contribuzione volontaria per il periodo mancante alla maturazione della pensione di anzianità con erogazione di un contributo a fondo perduto
a fronte dell’onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione.
Resta fermo il carattere necessariamente alternativo dei due trattamenti, quello pensionistico e quello di mobilità”.
INVALIDITÀ CIVILE
prescrizione decennale
per gli interessi
Gli interessi e la rivalutazione costituiscono - ha confermato la Cassazione con la
sentenza n. 8139/2005 - una componente
essenziale dell’obbligazione, con la conseguente applicabilità anche ad essi del regime prescrizionale relativo al credito base, e
quindi, in particolare, per i crediti di tipo
pensionistico, compresi quelli correlati all’invalidità civile, della prescrizione decennale, ogni qual volta manchi la liquidità del
credito. La prescrizione relativa agli
accessori, peraltro, comincia a decorrere quando si verifica il ritardo nella
corresponsione del capitale, e quindi
quanto alla pensione di invalidità civile,
dal centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa, in riferimento al primo
rateo e, in relazione agli altri, dalla scadenza di ciascuno di essi.
A partire da giugno 2004 l’Inpdap ha attivo il nuovo sistema di liquidazione delle pensioni, “pensione
subito”, con cui, tra l’altro, è evitato il passaggio per
un trattamento provvisorio liquidato dall’ente datore
di lavoro e quest’ultimo è liberato da ogni responsabilità su errori di calcolo o di diritto della pensione. Con
circ. n. 50/2005 l’Inpdap spiega che, poiché i pensionati ottengono ora il provvedimento definitivo,
fermo restando che la revoca o la modifica d’ufficio della pensione è possibile soltanto nei casi stabiliti dalla
legge e nel termine prescrizionale di dieci anni, laddove venga rideterminata una pensione con diminuzione del suo importo le somme corrisposte e non dovute devono intendersi irripetibili. In questi casi,
aggiunge, se l’indebito trae origine da un’errata certificazione dei dati giuridici o economici effettuata dall’ente datore di lavoro, l’istituto procederà a esperire
azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per
ottenere il rimborso delle somme erogate ma non spettanti al pensionato.
PENSIONE PROVVISORIA Diversa è la
disciplina del recupero dei debiti che scaturiscono dal
conguaglio tra un trattamento provvisorio e pensione
definitiva. In merito è del tutto irrilevante la buona fede del percettore, il quale non è legittimato, proprio
perché il relativo trattamento è di per sé soggetto a
successivo conguaglio, a formarsi un ragionevole affidamento circa la correttezza della pensione stessa; ciò
anche nell’ipotesi in cui l’erogazione dell’indebito pensionistico si sia protratta per un lasso di tempo notevole. In tali casi, per la pubblica amministrazione la
ripetizione dell’indebito è atto normativamente
obbligatorio, mentre restano discrezionali soltanto
le modalità di ripetizione che devono tener conto delle
condizioni del pensionato.
ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE
rischio d’impresa
requisito essenziale
La Cassazione, con la sentenza n.
15161/2005, nel ribadire che il rischio di
impresa è un requisito essenziale del
contratto di associazione ha ritenuto che
nella fattispecie correttamente la Corte
di merito aveva disatteso la volontà cartolare una volta accertato che il compenso era legato ai ricavi e non agli
utili e che non era stato rispettato l’obbligo di rendiconto da parte dell’azienda
a nulla rilevando la previsione di tale
obbligo nei testi contrattuali.
INFORTUNIO AD
UN FERROVIERE
rischio elettivo attraversare i binari
Con la sentenza n. 16282/2005 la Cassazione ha stabilito che non è indennizzabile
l’infortunio occorso ad un ferroviere mentre,
attraversando il passaggio a raso, piuttosto
che utilizzare il sottopassaggio, scendeva
da un treno merci, fermo presso una stazione,
per raggiungere il binario di partenza del treno per altra stazione, ove prestava servizio.
INAC
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CUMULABILI LE CONTRIBUZIONI
...segue dalla prima
sato, il recesso e la restituzione degli
importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli
interessi legali. Il recesso di cui sopra non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni
dall’entrata in vigore del decreto.
CALCOLO DELLE PENSIONI
Le gestioni interessate, ciascuna
per la parte di propria competenza,
determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di
iscrizione maturati.
Di norma le pensioni sono calcolate con il sistema contributivo
(contributivo «corretto» per le casse
dei professionisti). Qualora il requisi-
INDENNITÀ DI MATERNITÀ
anche se il concorso pubblico
è annullato
“In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione (nella specie, una Camera di commercio) - ha stabilito la Cassazione con
la sentenza n. 23420/2004 - ove si verifichi l’annullamento degli atti della
procedura concorsuale sul presupposto
della quale è stato stipulato il contratto
di lavoro, qualora, nel periodo in cui
il contratto è stato eseguito si siano
verificate le condizioni per il collocamento della lavoratrice in astensione obbligatoria dal lavoro per
maternità, il diritto alla relativa indennità, sorto quale effetto della eseguita
prestazione, resta insensibile alle successive vicende del rapporto correlate
all’annullamento del provvedimento
amministrativo”.
LA TOTALIZZAZIONE
Soggetti
Lavoratore che ha versato in più fondi di previdenza almeno
6 anni di contributi
to contributivo maturato nella interessati
gestione pensionistica privatiz- Quando è
Al compimento dei 65 anni di età con un minimo di 20 anni
zata sia uguale o superiore a possibile
di contributi, oppure indipendentemente dall’età con almeno 40 anni di contributi (pensione di anzianità), per inaquello minimo richiesto per il totalizzare
bilità o pensione ai superstiti
conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia, si applica, Criteri di
Enti pubblici di previdenza: metodo contributivo senza pro rata. Casse professionali: contributivo ad hoc con tasso annuo
per il periodo contributivo relati- liquidazione
di capitalizzazione pari al 90% della media quinquennale dei rendivo a tale gestione, il sistema di del trattamento
menti netti del patrimonio, con un minimo garantito dell’1,5%
calcolo della pensione previsto
dall’ordinamento della gestione medesima. Gli aumenti a titolo di rivaIl pagamento degli importi liquilutazione automatica delle pensiodati dalle singole gestioni è effettuato
ni sono liquidati con riferimento al
dall’Inps, che stipula con gli enti intetrattamento unico complessivaressati apposite convenzioni.
mente considerato.
I trattamenti pensionistici derivan-
PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI
L’onere dei trattamenti è a carico
delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
FONDO DI
GARANZIA
spettano anche gli interessi
“Il credito del lavoratore per
gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto (come
anche per il trattamento di fine
rapporto) non muta la propria
natura retributiva - ha chiarito
la Cassazione con la sentenza n.
14500/2005 - quando sia fatto valere nei confronti del Fondo di
garanzia gestito dall’Inps per
l’insolvenza o l’inadempimento
del datore di lavoro, ed è quindi
comprensivo, come di regola,
degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (decorrenti DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
amministrativa)”.
ti dalla totalizzazione decorrono dal
primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
La pensione ai superstiti decorre
dal primo giorno del mese successivo a
quello del decesso del dante causa. È
abrogato il regime di totalizzazione di
cui all’art. 71, L. n. 388/2000 (rimane
in vigore per le domande presentate
prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, se più favorevole).
Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi
assicurativi.
CHIARIMENTI MINISTERIALI Con
direttiva del 2/3/2006 il ministero del Lavoro ha ampliato le possibilità (e la
convenienza) della totalizzazione contributiva introdotta dal D.lgs. n. 42/2006.
Ha chiarito, intanto, che la clausola di una
contribuzione minima di sei anni per
ogni gestione interessata è riferita solo alle pensioni di vecchiaia e di anzianità e
non anche a quelle di inabilità e ai superstiti.
Inoltre il ministero, modificando la lettera del decreto legislativo, ha stabilito che
qualora il lavoratore abbia già raggiunto,
in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi
richiesti per il diritto ad autonoma
pensione, tale “pro quota” sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall’ordinamento della predetta
gestione. Il decreto, nel fissare la regola
del calcolo contributivo, aveva ristretto la
deroga alle sole casse privatizzate.
CANTANTI ED ENPALS
assicurati anche in sala di registrazione
Pagg. 336
Cod. 941330010
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“Per i cantanti - ha precisato la Cassazione con la sentenza n. 18074/2005 l’assicurazione Enpals vige anche ove
l’attività svolta per la creazione di un
prodotto di carattere artistico o ricreativo venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si concreti nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione”.
INAC
16
DANNI DA
VACCINAZIONI
ulteriore consistente indennizzo
La legge n. 210/92 stabilisce il diritto all’indennizzo da parte dello stato per tutti coloro che, a causa di vaccinazioni obbligatorie
per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, abbiano riportato lesioni o
infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica.
La L. n. 229/2005 ha poi stabilito che
agli stessi soggetti è riconosciuto, in relazione
alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico - ospedaliera,
un ulteriore indennizzo consistente in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a
sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi della L. n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro
volte per le categorie settima e ottava. Esso è
corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestino o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso in data
successiva al 20/11/2005, l’avente diritto
può optare tra l’ulteriore indennizzo di cui
sopra e un assegno una tantum pari a
150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. L’ importo dell’indennizzo è rivalutato annualmente
in base agli indici Istat.
Agli stessi soggetti è ulteriormente riconosciuto il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato da
un’apposita commissione sino ad una misura massima di dieci annualità dell’indennizzo per il periodo compreso tra il
manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo medesimo.
CONGEDO PER
G R AV I M O T I V I
comulabile con quello per
assistere un figlio con
handicap grave
Il Consiglio di stato, con parere n.
6924/2005, ha stabilito che il congedo complessivo di due anni non retribuito “per gravi e documentati motivi familiari” (ex art. 4, c. 2, L. n.
53/2000), ove non riguardi lo stesso figlio
ma sia già stato utilizzato per altri motivi
espressamente previsti dalla disposizione o nei
confronti di altri figli o di altri familiari, non
impedisce, in via di principio, la possibilità per la lavoratrice madre o, in alternativa, per il lavoratore padre, anche adottivi, o dopo la loro scomparsa (o per loro incapacità fisica), ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi
di soggetto con handicap in situazione di gravità
di usufruire di un ulteriore periodo di due
anni di congedo retribuito di cui all’art. 42,
c. 5, D.lgs. n. 151/2001.
L’elaborazione dei testi, anche se curata
con scrupolosa attenzione non può
comportare specifiche responsabilità per
eventualii involontari errori o inesattezze.
MATERNITÀ FACOLTATIVA
Le ultime
due annate
del giornalino
sono
consultabili,
con motore
di ricerca,
sul sito:
sufficiente l’atto notorio per l’accredito figurativo
La richiesta di accredito figurativo
per periodi di astensione facoltativa per
maternità può essere corredata da semplice dichiarazione sostitutiva di atto
notorio. L’Inps, con msg. 13/1/2006, ribadisce che “deve essere cura della sede
che ha in carico la domanda di accredito
figurativo effettuare il controllo sulla
posizione assicurativa in modo da riscontrare l’esistenza, nel periodo dichiarato, di un rapporto di lavoro e della relativa assenza ed operare, a campione, il
controllo previsto.
Nel caso in cui RISULTI IMPOSSIBILE REPERIRE LA DICHIARAZIONE
DEL DATORE DI LAVORO, LA DOMANDA DI ACCREDITO FIGURATIVO ANDRÀ COMUNQUE ACCOLTA”.
INPDAP
riscattabili i corsi post-secondarie
Con la nota n. 10/2006 l’Inpdap ha dato
via libera all’applicazione anche ai dipendenti pubblici iscritti agli ex Istituti di previdenza (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) della sentenza della Corte costituzionale n. 52/2000
per il riscatto del corso legale di studi svolto presso l’Accademia di belle arti oppure
presso gli istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondarie).
È richiesto che:
• il corso di studi abbia natura postsecondaria (accompagnato in questo caso
dal precedente possesso di titolo di scuola
secondaria superiore);
• il relativo diploma deve essere
espressamente prescritto per l’ammissione a determinati ruoli o per determinate funzioni.
Va precisato, inoltre, che il titolo di studio deve essere rilasciato da scuole o istituzioni scolastiche che, se non facenti parte
dell’ambito universitario, devono essere
state riconosciute dall’ex ministero
della Pubblica istruzione (oggi Miur) oppure che risulti l’approvazione ministeriale
allo specifico corso.
http://www.liberoseghieri.it
ANF PARASUBORDINATI
anche se nell’anno precedente hanno avuto
solo reddito da lavoro dipendente
Ai parasubordinati, iscritti alla gestione
separata e tenuti al versamento del relativo
contributo dello 0,50%, spetta l’assegno al
nucleo familiare a condizione che il reddito
del nucleo sia costituito per almeno il 70%
da redditi di lavoro dipendente o parasubordinato. L’Inps finora respingeva le domande nei casi di reddito misto quando il
70% fosse raggiunto in una sola gestione
(era il caso, frequente, di collaboratori coordinati e continuativi che in precedenza erano stati dipendenti).
Con la circ. n. 25/2006 detto istituto ha
rivisto la propria posizione riconoscendo
che “il requisito può essere raggiunto indipendentemente dal valore degli addendi”
(anche nell’ipotesi che il 70% sia raggiunto dal reddito di lavoro dipendente e quello da attività parasubordinata, nell’anno di riferimento, sia stato
uguale a zero).
La novità ha applicazione retroattiva,
nei limiti della prescrizione quinquennale.
INFARTO E SFORZO
non importa se l’infarto si manifesta
il giorno successivo
LAVORO
La Cassazione, con la sentenza n.
8167/2004 ha stabilito che sussiste il
REQUISITO DELLA CONCENTRAZIONE NEL TEMPO TRA SFORZO
E INSORGERE DELLA CARDIOPATIA anche se l’exitus si fosse verificato il giorno successivo al compimento dello sforzo.
non per l’attività professionale
del datore
PRESTAZIONI
LEGATE AL REDDITO
“La normativa sul lavoro domestico non è applicabile - ha chiarito
la Cassazione con la sentenza n.
27578/2005 - quando il lavoratore
svolga la sua opera, NON GIÀ PER
LE NECESSITÀ PERSONALI DEL
DATORE, MA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E PROFESSIONALE DA
QUESTI SVOLTA (nel caso di specie,
l’attività svolta dal lavoratore consisteva nella gestione di una comunità
alloggio per minori)”.
arretrati imputati
col criterio di competenza
DOMESTICO
La Cassazione, Sez. un., con la sentenza
n. 12796/2005 ha chiarito che “in ogni caso
in cui l’erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale
limite devono essere considerati anche gli
arretrati non nel loro importo complessivo,
ma nelle quote maturate per ciascun anno
di competenza” (criterio di competenza,
dunque, e non di cassa).
MENSILE - ANNO XXIV N. 4 - Stampato il 10 aprile 2006
Fotocomp.: La Bottega della Composizione - Lucca - Tip. EMMEDI - Arancio - (LU)
Informativa ex D.lgs. n. 196/2003:
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via S. Giorgio, 59 - 55100 Lucca
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04/2006 - Cia Lucca