Istituto Tecnico Statale “Leonardo da Vinci”
Indirizzi: Turismo - Amministrazione Finanza e MarketingCostruzione Ambiente e Territorio
Via Kennedy, 45 - 84073 – Sapri (SA) – Cod. Mec. SATD18000E
Codice Fiscale 84002200654 - Tel 0973/391336 - Fax. 0973/603876
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CODICE COMPORTAMENTALE DOCENTI: REGOLE GENERALI
Articolo 1
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Le comunicazioni, dirette per competenza o per conoscenza al personale docente,sono inserite in un
quaderno-raccoglitore - AVVISI AI DOCENTI - consultabile in Sala Professori. Tali notifiche,
aventi efficacia all’atto dell’esposizione, hanno valore di ordine di servizio e pertanto deve essere cura
e responsabilità di ogni docente tenersi aggiornato sulle direttive interne. Le convocazioni di riunioni e
altre comunicazioni, comportanti obbligo di partecipazione ad attività in istituto, vengono esposte in
Sala Professori, all’Albo e sul sito web dell’Istituto con un preavviso di almeno cinque giorni.
Nei casi in cui, per motivi di urgenza, non possa essere dato tale preavviso, esse saranno portate
direttamente a conoscenza degli interessati.
Durante i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze durante l’anno o ferie estive) le
comunicazioni di servizio continuano ad essere pubblicizzate nelle forme consuete. Nei casi
ritenuti di particolare rilevanza potranno essere anche inoltrate al recapito degli interessati per
via postale o telefonica.
Articolo 2
RAPPORTI CON GLI STUDENTI E LE LORO FAMIGLIE
Tutti i docenti sono tenuti a conoscere e rispettare la vigente normativa contrattuale che
regola la propria attività in classe e i rapporti con l’Amministrazione scolastica, nonché le
norme di carattere generale relative ai pubblici dipendenti, i regolamenti interni e le decisioni
collegiali.
I docenti, cui è demandata una puntuale conoscenza del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione
scolastica, quando si trovino a fornire risposte a richiesta di informazioni da parte degli alunni o delle
loro famiglie, hanno il dovere di adoperarsi per non creare incertezze e confusione, nel rispetto del
“Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
I docenti che trasmettono una comunicazione ufficiale della scuola agli alunni o alle famiglie
ed eventualmente consegnano fogli informativi predisposti dalla segreteria, devono riportare
l’avvenuto adempimento sul registro di classe.
Ogni insegnante ha la responsabilità di segnalare direttamente alle classi il proprio orario di
Ricevimento, fino a che l’istituto non provvede a comunicare con uno stampato ufficiale l’orario
definitivo dei colloqui mensili di tutti i docenti che continueranno fino al 10 maggio.
Le ore di colloquio mensile non possono ovviamente coincidere con ore di insegnamento o di
completamento di cattedra. Nei casi in cui sia prevedibile l’impossibilità di essere presente
nell’ora destinata al colloquio settimanale per assenza autorizzata, il docente ne darà
comunicazione agli alunni delle classi interessate congiuntamente con l’indicazione di un
orario di ricevimento alternativo.
Per comunicazioni urgenti il Coordinatore di classe avrà cura di contattare le famiglie.
In un sistema scolastico basato sul “concorso in educazione”, il colloquio diventa anche momento
indispensabile di “coordinamento” tra scuola e famiglia e come tale irrinunciabile per ciascuna delle
parti.
Durante l’intero orario di ricevimento dei genitori i docenti devono rimanere reperibili in Sala
Professori.
Articolo 3
RESPONSABILITÀ DI VIGILANZA
Ai docenti compete la responsabilità di far rispettare agli alunni tutte le norme di
comportamento stabilite da regolamenti generali, di istituto e da deliberazioni collegiali.
L’azione di ogni insegnante deve inserirsi coerentemente nel progetto educativo di istituto e del
consiglio di classe, contribuendo a creare e sostenere una valida situazione disciplinare. In presenza
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di difficoltà a mantenere l’operatività di una norma o di una decisione, dovranno essere formulate
nelle sedi collegiali competenti adeguate proposte di misure preventive o di interventi correttivi.
I Docenti, in caso di note disciplinari, sono tenuti ad inviare in Presidenza, tramite il
collaboratore scolastico del piano, il registro di classe alla fine della giornata; in casi di gravi
violazioni del Regolamento, invieranno immediatamente il registro nell’Ufficio di Presidenza.
Tutti i provvedimenti sanzionatori devono essere proposti e adottati nell’osservanza delle specifiche
disposizioni previste dal Regolamento d’Istituto.
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti, in base al vigente
contratto di lavoro, a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni – ore 8:25 - e ad
assistere all’uscita degli alunni medesimi.
I cambi di classe devono avvenire nei tempi strettamente indispensabili.
Non è consentito espellere dalla classe alunni per ragioni disciplinari o far uscire quelli che
abbiano concluso anticipatamente compiti o esercitazioni.
Si ricorda che l’obbligo di sorveglianza appartiene alla specificità della funzione docente e che
pertanto deve essere svolto con cura, diligenza e puntualità.
I docenti in servizio durante le assemblee degli studenti (di classe e di istituto), sono delegati a
svolgere la necessaria assistenza per prevenire incidenti e accertarsi dell’ordinato andamento del
dibattito, senza interferire nel merito degli argomenti in discussione. Qualora si rendesse
necessario, dovranno prendere le opportune misure, riferendone al dirigente. L’eventuale conclusione
anticipata dell’assemblea comporta la ripresa dell’attività didattica interrotta. I docenti sono tenuti a
presenziare - esercitando fattivamente la sorveglianza - a tutte le attività, curricolari e non
curricolari, a cui partecipano gli alunni delle classi affidate e che si svolgono durante il loro
orario di lezione.
La “notifica” dell’indicazione dell’ora di Completamento o Eccedenza avviene attraverso apposito
registro. Per l’avvenuta notifica, il docente è tenuto a firmare il registro che, alla fine delle lezioni,
viene custodito nella saletta collaboratori.
Tutti i docenti sono tenuti ad apporre le firme relative al servizio prestato nelle classi.
Per gli insegnanti l’obbligo della vigilanza sul comportamento degli studenti, durante l’orario di
lezione, ha rilievo primario rispetto ad ogni altro dovere. Pertanto la responsabilità non viene meno
per nessun motivo e perdura fino all’uscita dalla scuola.
La sorveglianza deve essere sempre esercitata nel modo più attento, non solo al fine di prevenire
incidenti ed eventi dannosi, ma per assicurare un comportamento degli studenti corretto e coerente
con le finalità educative della scuola.
L’obbligo della sorveglianza pertanto si accompagna al preciso dovere di intervenire e
richiamare gli studenti ad un contegno civile, rispettoso e conforme ai regolamenti vigenti.
È da tenere presente che il personale ausiliario (collaboratori scolastici), durante lo svolgimento delle
lezioni, è tenuto ad esercitare la vigilanza esclusivamente nei corridoi, nelle scale e nei servizi ed
eccezionalmente, quando sia richiesto da particolari e momentanee necessità, anche negli spazi
adibiti alla didattica. Il personale ausiliario è tenuto ad un costante controllo di coloro che entrano
nell’edificio scolastico: fatta eccezione per gli utenti che accedono agli sportelli degli Uffici di
segreteria nell’orario consentito, è rigorosamente vietato l’accesso a persone estranee, a meno che
non siano formalmente autorizzate dal Dirigente. I Collaboratori scolastici sono tenuti inoltre a
segnalare tempestivamente in segreteria o ai docenti incaricati delle sostituzioni ogni caso di classe
rimasta priva di insegnante.
Articolo 4
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
L’effettuazione di attività pomeridiane (IDEI, progetti, ecc. ) avviene sotto la responsabilità del
docente previa autorizzazione di inizio attività. Devono essere predisposti appositi registri per la
firma delle presenze, il calendario e l’aula degli incontri, le autorizzazioni dei genitori.
I responsabili di progetti e i tutor si faranno carico della soluzione di eventuali problemi di
natura logistica, curando la calendarizzazione ed evitando accavallamenti nell’uso dei
laboratori o degli spazi.
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Non sono consentite variazioni al proprio orario di servizio se non preventivamente richieste
per iscritto e autorizzate. Parimenti non sono consentiti scambi di ore di lezione o scambi di classe
tra insegnanti senza esplicita preventiva autorizzazione.
In caso di ritardo nella presenza in servizio, il docente è tenuto a darne tempestivamente
comunicazione in segreteria.
Per le richieste motivate “malattia” occorre darne comunicazione nella prima mattinata:
8.00/8.15.
La certificazione relativa sarà prodotta nei successivi 5 giorni.
Per richieste di altro tipo (Ferie, Permessi retribuiti, Permessi brevi), da far pervenire in
Segreteria con almeno 24 ore di anticipo, è necessario ricevere l’apposita autorizzazione del
Dirigente. In occasione di scioperi del personale o di altre situazioni di necessità, può essere
modificata la modalità di svolgimento del servizio, fermo restando il numero complessivo di ore di
lezione determinato dallo sciopero.
La presenza alle riunioni ufficiali fa parte degli obblighi di servizio e pertanto non è consentito
decidere autonomamente di astenersi da impegni collegiali senza preventiva autorizzazione.
Gli insegnanti ai quali viene affidato il coordinamento di riunioni di servizio devono accertarsi, sotto la
loro personale responsabilità, che nel verbale dell’adunanza sia esattamente riportato l’elenco dei
partecipanti e la durata dell’attività.
Le eventuali ore di completamento dell’insegnamento di cattedra sono inserite nell’orario di servizio
per essere utilizzate prioritariamente, salvo diversa destinazione, per la sostituzione di insegnanti
assenti.
I docenti, nelle ore a disposizione, devono essere reperibili in Sala Professori.
Tutti i docenti sono tenuti a partecipare agli incontri stabiliti annualmente per impostare la
programmazione didattica.
Ogni insegnante, entro la data annualmente stabilita, dovrà consegnare alla Funzione
Strumentale - Area Docenti- la programmazione personale, definita per ciascuna classe e per
ciascuna disciplina. Essa dovrà essere impostata nel rispetto delle indicazioni nazionali e in
coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa di istituto, nonché con le decisioni assunte in sede di
dipartimento e Consiglio di Classe.
In ogni caso, la programmazione personale dovrà esplicitare, utilizzando l’apposito modello:
• l’oggettivo accertamento della situazione di partenza degli alunni di ciascuna classe;
• gli obiettivi specifici della materia di insegnamento riferiti alla classe;
• l’organizzazione dell’attività didattica relativamente alla distribuzione temporale dei contenuti
da trasmettere e alla metodologia che si intende adottare;
• le procedure e le modalità di accertamento del profitto e i criteri di valutazione;
• ogni altra attività di ampliamento e di sviluppo del curricolo (visite di istruzione ecc.) ed
eventuali collegamenti con iniziative, progetti, servizi comuni (educazione alla salute etc.).
La presenza nella classe di alunni che si trovino in particolari condizioni di difficoltà (stranieri con
scarsa conoscenza della lingua, disabili, provenienti da diversi indirizzi di studio ...) richiede
l’elaborazione di una specifica programmazione e, conseguentemente, di appositi criteri di
valutazione. In conseguenza della pubblicità che dovrà essere data alle programmazioni, è evidente
che i riferimenti a questi casi dovranno essere fatti con la dovuta discrezione e nel rispetto delle
norme sulla privacy.
Articolo 5
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione oltre ad essere complementari rispetto alle attività
d’aula, sono anche momento di verifica formativa e pertanto devono rientrare in un sistema
premiante dei corretti comportamenti evidenziati dalla classe nel corso dell’anno scolastico.
La partecipazione degli insegnanti alle attività fuori sede deve rispondere a criteri di utilità didattica
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evidenziati in sede di programmazione preventiva. In quest’ottica è necessario che la realizzazione di
ogni visita guidata preveda l’adesione di almeno i due terzi della classe.
La progettazione di viaggi avviene a cura dei Consigli di classe, sentite le proposte dei dipartimenti.
La commissione-viaggi coadiuva la segreteria nelle relative procedure solo nella fase della
progettazione didattica: i docenti referenti raccolgono da parte dei Coordinatori l’istanza dei Consigli
di classe, le adesioni nelle classi, le autorizzazioni, la proposta di programma di viaggio. Il tutto sarà
inoltrato alla segreteria per la conseguente fase istruttoria.
Gli insegnanti accompagnatori in attività esterne o in viaggi di istruzione devono considerarsi
in servizio - con le relative responsabilità inerenti la sorveglianza sugli alunni - per l’intera
durata dell’attività o del viaggio. Il dirigente conferisce ad uno degli accompagnatori la nomina di
“responsabile di comitiva”. Questi in rappresentanza del DS è tenuto ad adottare tutti i
provvedimenti d’urgenza che si dovessero rendere necessari ed al rientro dovrà stilare una
relazione sull’andamento del viaggio.
Articolo 6
ASSENZE DEGLI ALUNNI
I docenti sono responsabili dell’esatta registrazione delle assenze degli alunni sul giornale di
classe e sui registri personali. Tutti gli alunni inclusi negli elenchi ufficiali devono ritenersi
regolarmente iscritti. Solo dopo esplicita comunicazione della segreteria, un alunno può essere
considerato ritirato e non più annotato come assente.
La frequenza delle lezioni è impegnativa per tutta la durata ufficiale dell’anno scolastico. Le assenze
collettive e i cosiddetti “scioperi” degli alunni sono da considerarsi inosservanza disciplinare e i
docenti devono tenerne conto nella assegnazione del voto di condotta. I docenti hanno il dovere di
intervenire nelle forme più efficaci per scoraggiare le assenze degli alunni e l’abbandono della
frequenza.
Il coordinatore di classe è tenuto a sorvegliare l’andamento delle assenze e dei ritardi e a
prendere nota dei permessi di ingresso o uscita fuori orario, valutando l’attendibilità e la
consistenza dei motivi addotti e tenendo informate le famiglie. I docenti in servizio alla prima ora di
lezione sono delegati alla giustificazione degli alunni, nel rispetto delle procedure previste dal
Regolamento d’Istituto.
Richieste e concessioni devono risultare scritte sul “Libretto personale” e sul registro di
classe.
Articolo 7
REGISTRI E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
I registri personali costituiscono documenti ufficiali, devono essere sempre aggiornati e tenuti
nei propri cassetti in Sala professori. Ogni annotazione sui registri deve essere stesa a penna e in
forma chiaramente leggibile. Non sono ammesse cancellature e crittografie.
I docenti devono curare la corretta conservazione di tutta la documentazione della loro attività.
Gli armadi adibiti alla custodia dei documenti ufficiali degli insegnanti devono essere sempre tenuti
chiusi a chiave.
In caso di assenza, tutto il materiale documentario dell’attività didattica e la programmazione annuale
devono essere messi a disposizione del docente supplente.
Tutti i docenti devono firmare, di ora in ora, i giornali di classe e gli eventuali registri delle
attività di laboratorio. E’ altresì obbligatorio firmare i fogli di presenza predisposti in occasione
di riunioni collegiali o di altre particolari situazioni.
Articolo 8
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E SCRUTINI
Nel rimandare per la normativa specifica al Decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, articoli 2 e 3 “Coordinamento delle norme vigenti
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per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”, (vedi allegato in calce) si
ricorda che la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il
rendimento scolastico complessivo degli alunni, concorre, attraverso l’individuazione delle potenzialità
e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo
dell’apprendimento permanente di cui alla “Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della
formazione” adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
Ogni alunno ha diritto pertanto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto
previsto dall’articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri
per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio
della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta
formativa.
E’ nota a tutti la natura delicatissima delle operazioni di valutazione, sottoposte inevitabilmente ad
una serie insuperabile di elementi soggettivi che costituiscono spesso causa di discordia e di
incomprensione tra docenti e alunni. I voti e i giudizi, assegnati agli elaborati e alle interrogazioni,
dovranno, in ogni caso, essere sempre comunicati agli alunni e annotati prontamente sul
registro personale. Si ricorda inoltre l’obbligo, posto dal nuovo sistema di valutazione
dell’esame di stato conclusivo dei corsi, di utilizzare i voti fino al dieci.
Gli elaborati relativi alle prove scritte e grafiche devono essere corretti, valutati e ripresentati
agli studenti in tempi brevi.
Per ciascuno dei periodi in cui viene diviso l’anno scolastico deve essere attuato un adeguato
numero di accertamenti scritti, pratici, orali (concordati in Collegio Docenti) singolarmente
classificati e annotati sul registro personale. Quanti?_________
Agli alunni deve essere fatta acquistare la consapevolezza del loro reale stato di apprendimento nelle
varie discipline, non solo in forma globale, ma il più possibile riferito ai singoli aspetti in cui si può
scomporre la conoscenza di un argomento, e ciò al fine di renderli attivamente partecipi al processo
didattico, secondo i principi della “valutazione formativa “.
Deve essere sempre assicurata la massima trasparenza dei processi valutativi che, proprio in quanto
rimessi in larga misura alla discrezionalità del docente, non devono ingenerare il sospetto della
arbitrarietà.
Poiché tutto il materiale ufficialmente prodotto dagli organi deputati alla valutazione, sia monocratici
che collegiali, potrebbe essere richiesto in visione dagli studenti e dalle loro famiglie, si impongono
chiarezza e coerenza. In particolare, tutte le annotazioni sui registri o altri documenti dovranno
essere univocamente interpretabili.
È appena il caso di ricordare che ogni voto annotato deve necessariamente corrispondere ad un
preciso momento valutativo, collegato ad interrogazione o prova scritta/pratica/grafica.
Le proposte di voto, da presentare al Consiglio di classe per gli scrutini, devono essere formulate in
adesione alle disposizioni ministeriali e ai criteri preventivamente definiti in sede collegiale, nonché
essere coerenti con gli esiti degli accertamenti annotati sul registro personale. Le classificazioni
assegnate agli alunni in sede di scrutinio vengono deliberate dal Consiglio di classe sotto la
responsabilità collegiale di tutti gli insegnanti; i docenti non possono far conoscere agli alunni le
posizioni assunte dai singoli componenti del Consiglio relativamente alle proposte e agli eventuali
dissensi manifestatisi.
Le comunicazioni agli alunni dell’esito degli scrutini del primo quadrimestre vengono fatte a cura del
Coordinatore della classe di appartenenza, alla data stabilita per la consegna delle pagelle.
Alla fine dell’anno scolastico ogni insegnante deve consegnare al docente incaricato:
• Il registro personale debitamente completato;
• i programmi effettivamente svolti in ciascuna classe,in duplice copia e firmati anche da
due/tre alunni della classe;
• una relazione finale sulla attività svolta nell’anno scolastico riportante, tra l’altro, per
ogni classe, obiettivi conseguiti, metodologie usate, strumenti adottati..
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Per le classi in uscita, la documentazione relativa al lavoro compiuto e ai risultati conseguiti dovrà
essere predisposta secondo le specifiche norme relative allo svolgimento degli esami di stato.
Tutti gli elaborati relativi alle prove scritte e grafiche svolte dagli alunni saranno conservati
negli armadi della Sala professori.
Articolo 9
LIBRI DI TESTO.
Gli alunni non possono essere indotti ad effettuare acquisti di testi, sia integrativi che sostitutivi, non
ufficialmente adottati dall’istituto.
Le richieste di saggi alle case editrici possono essere inoltrate solo allo scopo di esaminare i testi
della propria disciplina, in vista di una eventuale adozione.
I docenti che interrompono il servizio per malattia o altre cause devono mettere a disposizione
del supplente i testi della loro disciplina.
Articolo 10
RAPPORTI CON GLI UFFICI
I docenti possono rivolgersi agli uffici di Segreteria per motivi strettamente di servizio nell’orario di
ricevimento. Al di fuori del predetto orario l’accesso è ammesso solo su esplicita convocazione.
I recuperi di ore di eventuali permessi brevi sono disposti sulla base delle necessità di
copertura di assenze di altri docenti. Ferie e permessi, salvo i casi di imprevisto impedimento,
sono legittimamente fruibili solo dopo l’accertamento, a cura dell’interessato, dell’avvenuta
concessione.
Articolo 11
RESIDENZA E DOMICILIO
Tutto il personale è tenuto a segnalare tempestivamente e con precisione all’istituto ogni
cambiamento di residenza o di recapito, anche durante i periodi di inattività didattica, al fine di
rendere possibili le comunicazioni di servizio.
Nei casi in cui non sia esposto all’esterno dell’abitazione il nominativo del dipendente, è necessario
segnalare la circostanza alla segreteria, fornendo tutte le indicazioni utili alla sicura individuazione del
recapito.
E’ opportuno tenere informata la segreteria anche del proprio recapito telefonico (fisso o cellulare) per
eventuali segnalazioni urgenti.
Articolo 12
LEZIONI PRIVATE E LIBERA PROFESSIONE
Non è consentito impartire lezioni private ad alunni della propria scuola.
L’insegnante che impartisce lezioni private ad alunni di altre scuole è tenuto a darne comunicazione
scritta all’istituto.
Ai docenti iscritti in albi professionali ufficiali è consentito l’esercizio di “libera professione” purché non
limitativo in alcun modo dei doveri di servizio e preventivamente autorizzato dal dirigente. Le
autorizzazioni vengono rilasciate con validità di un anno e pertanto devono intendersi scadute se non
esplicitamente rinnovate su richiesta dell’interessato.
Articolo 13
USO DI TELEFONI
Non è assolutamente consentito tenere telefoni cellulari accesi durante le ore di lezione e ogni
altra attività di servizio. È altresì opportuno che tali apparecchi, benché spenti, non siano tenuti in
vista, onde evitare di far ritenere erroneamente a studenti e ad altri che essi siano ammessi all’interno
dell’istituto.
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Articolo 14
DIVIETO DI FUMO
È tassativamente vietato a tutto il personale fumare nell’ambito dell’istituto.
I docenti sono tenuti a rispettare e far rispettare tale divieto. È istituita annualmente un’apposita
commissione interna di vigilanza antifumo.
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è tenuto ad effettuare l’accertamento delle eventuali
infrazioni, da parte di chiunque, all’interno di tutto l’istituto, per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dalla legge.
Articolo 15
OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire esclusivamente
la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità
dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi
privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e
collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente
deve in particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo
professionale di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le
disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le
norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni
in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990
n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione, nonché agevolare le
procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non
assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata
non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche
finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità
degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate,
in periodo di malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai
superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi
l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi
esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge
penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni
vigenti per ciascun profilo professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
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q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la
prestazione lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da
parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee
all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni
successivo mutamento delle stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato
impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
Allegato 1
DEC. Legge 137/2008 con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
“Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3.egge 1° settembre 2008, n.
137, convertito”.
Articolo 1
Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli
alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli
alunni, e ad enucleare le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo
quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato come
“decreto legge”.
2. La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente,
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle
istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva,
secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.
3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il
rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità
anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun
alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di
conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento
permanente di cui alla “Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione”
adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono
essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa,
definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti
criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa.
6. Al termine dell’anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo
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grado, dell’adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nonché al termine del secondo
ciclo dell’istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al
fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione
degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e
l’inserimento nel mondo del lavoro.
7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il
processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del
percorso scolastico avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
8. La valutazione nel primo ciclo dell’istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli
articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successive modificazioni, dagli
articoli 2 e 3 del decreto legge, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti
all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Articolo 4
Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado
1.La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe,
formato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato facente parte del
consiglio stesso, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di
sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come
oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all’articolo 314,
comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono
con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che
svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa,
ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione
cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi
sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai
sensi dell’articolo 2 del decreto legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel
documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione
dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto
allo studio.
3. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di
voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all’intesa di cui al punto 5 del Protocollo
addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei
percorsi formativi personalizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti
relativamente ai percorsi
di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le
disposizioni di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
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5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1,
secondo periodo, del testo unico sulla legislazione scolastica approvato con decreto
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento
vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita
a ciascun anno scolastico.
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno
conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio
di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è
comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero
delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale,
previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del
medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla
formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla
frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico.
Articolo 5
Assolvimento dell’obbligo di istruzione
1. L’obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del dirittodovere all’istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Articolo 6
Ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione
1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto
secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono
ammessi all’esame di Stato.
2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni
che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che
hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che
hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni
antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni
suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.
3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe,
compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità
previste
dall’articolo 5, comma 1-bis e comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica
limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest’ultimo insegnamento, attribuisce il
punteggio per il credito scolastico di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 e successive modificazioni.
4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola, ai
sensi dell’articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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Articolo 7
Valutazione del comportamento
1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di
secondo grado, di cui all’articolo 2 del decreto legge, si propone di favorire l’acquisizione di
una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel
rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita
scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio
intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata
precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni,
e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2
del decreto legge, dei comportamenti:
a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni;
b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.
3. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di
elaborazione del piano dell’offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla
valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al
coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal
regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, numero 249 e successive
modificazioni e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun
modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la
propria opinione come previsto mdall’articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Allegato 2
DEC. lgs 297/1994
PARTE III - PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO IV - Disciplina
Sezione I - Sanzioni disciplinari
Art. 492 - Sanzioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre
1995 n. 437)
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di
irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli
seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti
sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso
il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o
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direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto,
consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
Art. 493 - Censura
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per
mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione
docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto
dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per
gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e
per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità.
Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e
utilizzazione in compiti diversi
1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e
l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da
quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il
compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non
inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna
ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni
altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la
sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare
l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto
educativo
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente
qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai
quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.
3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del
presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'articolo 456
comma 1.
Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno
nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.
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2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi,
comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni
se la sospensione è superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo
aumento successivo alla punizione inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la
sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio
anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a
carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento
che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di
carriera.
6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità
richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia
riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della
sanzione irrogata.
Art. 498 - Destituzione
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione,
agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o
per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima
scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle
funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di
servizio;
f) per gravi abusi di autorità.
Art. 499 - Recidiva
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta
la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente
più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della tessa
specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla
lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la
infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già
irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.
Art. 500 - Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà
dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere
la sanzione.
Art. 501 - Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a
giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può
chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di
cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).
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