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Comunicazione alle Associazioni
n. 12/326 del 17 aprile 2012
OGGETTO: Scontrino manuale o prestampato
Una nostra Associazione ha chiesto chiarimenti circa la possibilità di utilizzo – per il
commercio ambulante e su aree pubbliche – degli scontrini fiscali manuali o
prestampati, in presenza di un numero di operazioni non superiore alle 4000 l’anno.
Al riguardo e, consultati anche i competenti uffici confederali, si precisa quanto segue.
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 21 dicembre 1992, l’uso dello scontrino fiscale manuale o
prestampato a tagli fissi è previsto solo per gli ambulanti che abbiano i seguenti
requisiti:
 l’attività è svolta in forma itinerante;
 i prodotti commercializzati appartengano a non più di tre tabelle merceologiche;
 le operazioni non siano più di 4.000.
Ai fini della definizione di “attività svolta in forma itinerante”, il citato art. 8 rinvia all’art.
1, comma 2, lett. c dell’abrogata legge n. 112 del 1991.
In base all’art. 1 della suindicata legge, “il commercio su aree pubbliche può essere
svolto:
a. su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate
quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;
b. su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate
solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;
c. su qualsiasi area, purché in forma itinerante.”
In base al combinato disposto dell’art. 8 del D.M. del 1992 e dell’art. 1 della legge n.
112, deve ritenersi che l’uso dello scontrino fiscale manuale sia riservato
esclusivamente al commercio su aree pubbliche svolto effettivamente in forma
itinerante, ossia non su aree date in concessione per un periodo pluriennale.
La legge n. 112 è stata abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 14, avente ad oggetto la
riforma della disciplina relativa al settore del commercio. In tale decreto legislativo,
viene comunque mantenuta la distinzione del commercio su aree pubbliche a seconda
se svolto o meno in forma itinerante.
In specie, ai sensi dell’art. 28, “il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
a. su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b. su qualsiasi area purché in forma itinerante.”
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Per quanto suesposto, si ritiene che, anche in vigenza del D.Lgs. n. 114, per commercio
in forma itinerante, ai fini dell’applicazione dell’art. 8 del D.M. 21 dicembre 1992, non
possa intendersi qualunque forma di commercio su aree pubbliche, ma solo il
commercio non svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni.
Di conseguenza, l’uso dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi è escluso per
coloro che ottengono l’autorizzazione di cui alla lett. a dell’art. 28 del D.Lgs. n. 114,
ossia svolgono il commercio su posteggi dati in concessione per un periodo
pluriennale.
Resta invece del tutto libera l’opzione di ogni singolo operatore fra l’utilizzo dello
scontrino emesso da misuratore fiscale e quello della ricevuta fiscale compilata a mano
sui modelli autorizzati.
I migliori saluti
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Armando Zelli)
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