CORSO FGLAW MAGISTRATURA – AVVOCATURA RASSEGNA DI DIRITTO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO Dott. CLAUDIO D'ISA Dott. FELICETTA MARINELLI Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Consigliere - Consigliere - Consigliere - S2T1-.1g.k N. 5.12044. REGISTRO GENERALE N. 13345/2014 - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorsi:p propost4 da: ZAN1VAN GIANLUCA N. IL 02/10/1971 FAGNANI GIANMARIA N. IL 15/11/1937 avverso la sentenza n. 294/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del 04/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ch-Q 4 4-fe-ex. 9~/_ o che ha concluso per ,tt ,24,2_,J~. Np_clo Udito, per parte civile, l'Avv UdiadifensoreAvv. 9-0 Qb_goki A.‹.4 g<4..J frt_ - ,2-rux.4.1 tu_p_A.5 -0 i 9,e < a) 914,9 CORSO FGLAW MAGISTRATURA – AVVOCATURA RASSEGNA DI DIRITTO ITALIANO 2QA-cf~ t,o,U CiLf e.„0.exa) 2- QL f , CORSO FGLAW MAGISTRATURA – AVVOCATURA RASSEGNA DI DIRITTO ITALIANO Ritenuto in fatto 1.La Corte d'Appello di Trento, concedendo a entrambi gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermava nel resto la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Zanivan Gianluca e Fagnani Gian Maria, nella rispettiva qualità di direttore dello stabilimento della ditta Dana SpA e di Presidente legale rappresentante della FASAF srl, responsabili del reato di cui all'art. 590 commi 3 e 5 c.p., in relazione all'art. 583 comma 1 n. 1 c.p., perché, in cooperazione tra loro, cagionavano lesioni personali a Pesarin Giuseppe, dipendente della Dana SpA, consistite nella frattura pluriframmentaria di tibia e malleolo peronale della gamba sinistra. Allo Zanivan era attribuito di avere, nell'inosservanza del disposto di cui all'art. 35 comma 1 D.Igs. n. 626 del 1994, messo a disposizione del lavoratore una pressetta a mano di marca FASAF SRL montata su supporto metallico munito di ruote pivottanti, non idoneo a garantirne la stabilità; al Fagnani di avere, nell'inosservanza del disposto di cui all'art. 6 comma 2 Digs. n. 626 del 1994, fabbricato e di seguito venduto la suddetta pressetta a mano, così che, nello spostare la pressetta dalla sua sede abituale per portarla in manutenzione con l'aiuto di un collega, arrivato in prossimità di un tunnel passacavi, le ruote si impuntavano e giravano, provocando lo sbilanciamento della pressetta, che cadeva addosso al lavoratore cagionandogli le indicate lesioni. 2.0sservavano i giudici del merito che la pressa, per come concepita, assemblata e usata non offriva alcuna garanzia di sicurezza durante gli spostamenti su ruote, in presenza di ostacoli di normale prevedibilità in un ambiente di lavoro. In ragione della immediata percepibilità della pericolosità della macchina, ravvisavano la sussistenza tanto della colpa generica, quanto dei profili di colpa specifica contestati. 3. Rilevavano che dall'ordinativo della macchina era possibile ricavare che essa era stata commissionata come munita di carrello con ruote, talché il produttore si sarebbe dovuto dare carico di produrre e mettere a disposizione un attrezzo sicuro non suscettibile di inciampi e rovesciamenti durante l'uso. 5. Avverso la sentenza propongono ricorso per Cassazione gli imputati. 6. Zanivan deduce, con riguardo all'addebito di colpa generica, "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: difetto di accertamento e di prova dell'elemento psicologico; errata interpretazione ed applicazione di norme giuridiche: violazione art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) con riferimento agli artt. 40, 41 e 43 c.p. e artt. 516, 521 e 522 c.p.p.". 6.1.0sserva che la Corte aveva travalicato l'ambito dell'accusa, poiché nell'imputazione non era stato indicato quale addebito di responsabilità la mancata adozione di "correttivi riequilibratori" per ovviare alla pericolosità dell'attrezzatura, profilo di colpa ritenuto, invece, in sentenza. Rileva che la struttura del supporto carrellabile era piramidale e non a forma di parallelogramma come affermato in sentenza. Evidenzia, inoltre, che la Dana, richiedendo la pressetta su carrello di supporto con ruote, aveva commissionato alla Fasaf un macchinario munito di certificazione di conformità CE e che il carrello era stato progettato e realizzato dalla 2 CORSO FGLAW MAGISTRATURA – AVVOCATURA RASSEGNA DI DIRITTO ITALIANO CORSO FGLAW MAGISTRATURA – AVVOCATURA RASSEGNA DI DIRITTO ITALIANO ditta produttrice, che aveva anche scelto la tipologia delle ruote. Osserva che non era comprensibile il ragionamento della Corte secondo cui, a fronte di una certificazione CE che garantisce l'acquirente, l'imputato avrebbe dovuto dubitare della conformità dell'attrezzatura e predisporre autonomamente i controlli. Evidenzia, altresì, che la Corte non aveva tenuto conto che per la verifica in concreto del rispetto della normativa di sicurezza era stata individuata una specifica figura di preposto, il quale era colui che era presente al fatto e aveva dato l'ordine al lavoratore, scegliendo le modalità operative per lo spostamento. 6.2. Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: errata interpretazione ed applicazione di norme di diritto, procedurali e sostanziali: violazione art. 606 co. 1 lett. c) ed e) con riferimento agli artt. 40, 41 e 42 c.p. Rileva che non si chiarisce quale verifica avrebbe potuto compiere l'imputato in presenza di una certificazione CE che garantiva tale verifica come fatta dal produttore e certificatore, anche in relazione al carrello, indissolubilmente collegato con l'attrezzatura, non essendo richiesto allo Zanivan di effettuare autonome prove per verificare la rispondenza dell'attrezzatura alle norme di settore. 6.3. Deduce, ancora, violazione di legge e vizio motivazionale in punto di estromissione e risarcimento dei danni della parte civile. Rileva che, anche se presentatasi in udienza in prosecuzione del giudizio di primo grado, la parte civile aveva intrapreso autonomo giudizio civile e che la Corte aveva rigettato l'eccezione formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 84 c.p. Evidenzia di aver regolarmente adempiuto alla propria quota di soccombenza in relazione anche alle spese processuali, talché doveva essere riformata la sentenza in punto di condanna alla provvisionale e alle spese legali. 7. Fagnani, a sua volta, deduce con il primo motivo violazione dell'art. 27 della Costituzione, degli artt. 40, 41, 43 e 113 c.p., nonché degli artt. 192, 544 e 546 c.p.p. e correlati vizi motivazionali sotto molteplici profili: A) erronea individuazione dell'imputato quale soggetto penalmente responsabile, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della società venditrice del prodotto, ancorché costui non avesse curato la gestione dell'affare nelle varie fasi, dal ricevimento dell'ordine commissione alla consegna del macchinario e del libretto di istruzioni. Rileva che la Corte territoriale aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato perché "aveva posto in circolazione l'apparecchiatura malsicura", senza considerare che la società FASAF s.r.l. per statuto è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri; che per prassi consolidata l'ordinaria amministrazione era stata svolta sempre dai singoli consiglieri e che del ricevimento e della trattazione del macchinario in argomento si era occupato altro amministratore, sig. Pietro Franchino; che il Giudice di prime cure aveva errato quando aveva affermato che non vi era documentazione probante la ripartizione dei compiti, potendo desumersi la delega di responsabilità anche in assenza di atto scritto, come nella specie, in cui il Franchino aveva trattato e curato personalmente l'operazione commerciale. Rileva che non poteva applicarsi alla fattispecie contestata la normativa speciale (art. 16 Dlgs. N. 81/1998) che impone la 3 CORSO FGLAW MAGISTRATURA – AVVOCATURA RASSEGNA DI DIRITTO ITALIANO CORSO FGLAW MAGISTRATURA – AVVOCATURA RASSEGNA DI DIRITTO ITALIANO delega scritta per scriminare da responsabilità penale il datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. B) insussistenza di colpa specifica (inosservanza del disposto dell'art. 6 comma 2° D. leg.vo 19/9/1994 n. 626) nella condotta ascritta all'imputato. Osserva che la norma citata vieta "la vendita di attrezzature di lavoro.., non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro"; che la sentenza non precisa quali delle suddette norme la condotta ascritta all'imputato avrebbe violato; che, stante l'omissione, non poteva dichiararsi, pertanto, la ricorrenza di colpa specifica. Rileva che la pressetta in argomento non necessitava di dichiarazione certificatoria CE, segnatamente in punto di sicurezza delle fasi di spostamento; che ai sensi dell'art. 1 co. 5 lett. a) DPR n. 459, "sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento : a) le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla forza umana direttamente applicata ad eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi o persone" e, di conseguenza, la pressetta in discussione, la cui unica fonte di energia è quella prodotta dalla forza umana, non deve essere certificata. Rileva, inoltre, che la pressetta rispondeva alla normativa in tema di sicurezza, essendo dotata delle necessarie certificazioni previste dalla legge. Osserva che il libretto di istruzioni, prevedendo che il macchinario "per il trasporto ... deve essere appoggiato su un "pallet a norma europea" e fissato allo stesso tramite cinghie o reggie", conteneva l'avvertimento all'acquirente circa il rischio di ribaltamento, tanto che il trasporto sulle ruote pivottanti era vietato. Dalle richiamate indicazioni del libretto di istruzioni doveva concludersi che non era consentito alcun uso difforme, pena l'inefficacia della certificazione contenuta nel libretto e l'esclusione di ogni responsabilità e garanzia da parte della venditrice. Rileva, inoltre, che la pressetta era stata sottoposta ad esame certificatorio commissionato a terzo soggetto dotato di necessarie autorizzazioni amministrative allo scopo, talché, anche in ragione del principio dell'affidamento, non poteva affermarsi che la colpa dell'incaricato dell'opera di certificazione possa traslarsi al committente. Rileva che sul punto, ancorché dedotto come motivo di gravame, la Corte d'Appello non si è pronunciata. C) insussistenza di colpa generica. Rileva che l'assunto secondo cui la pericolosità era di immediata percepibilità non era rispondente al vero per le caratteristiche in fatto della macchina e del suo supporto; che era smentito dalle deposizioni dei testi che le ruote si fossero girate provocando lo sbilanciamento; che era incontrovertibile che la pressetta si era impuntata sul tunnel passacavi; che, esulando tale circostanza dal novero delle prestazioni ordinarie, quindi prevedibili, era da escludersi che il costruttore-venditore fosse tenuto a evitare l'evento in questione; che, nonostante ciò, nel libretto di istruzioni la Fasaf s.r.l. aveva avvertito del rischio di ribaltamento, invitando l'utente alla massima attenzione. D) insussistenza di nesso eziologico ex art. 41 c.p. tra l'atto illecito ascritto al prevenuto e l'evento lesivo occorso. Rileva che la pressetta era dotata di ruote pivottanti per microspostamenti e non per superare ostacoli di una certa dimensione come il tunnel 4 CORSO FGLAW MAGISTRATURA – AVVOCATURA RASSEGNA DI DIRITTO ITALIANO CORSO FGLAW MAGISTRATURA – AVVOCATURA RASSEGNA DI DIRITTO ITALIANO passacavi. La causa esclusiva del danno era quindi imputabile etiologicamente agli operanti e non alla venditrice. Considerato in diritto 1.11 ricorso avanzato da Zanivan Gianluca è infondato e va rigettato. 1.1.Con riferimento alla motivo di ricorso sub 1), l'infondatezza del primo rilievo si apprezza ove si consideri che la mancata adozione di correttivi riequilibratori della macchina è enunciata in sentenza a completamento del principale addebito, quale possibile e non realizzata emenda connessa alla carenza di base di un macchinario creato dal fabbricante come insicuro e incautamente posto a disposizione dei dipendenti dai datore di lavoro. Ne consegue che nessuna violazione del disposto degli artt. 516, 521 e 522 c.p.p. è ipotizzabile. Quanto, poi, alla presunta individuazione di un preposto alla verifica del concreto rispetto della normativa di sicurezza, si osserva che essa vale ai fini dell' esonero da responsabilità esclusivamente nel caso di esistenza di una delega esplicita o implicita della posizione di garanzia, quest'ultima ravvisabile nell'incarico conferito, anche in assenza di atto espresso, a una figura prevenzionale specificamente preposta a garantire gli obblighi attinenti alla sicurezza, con la precisazione che la delega non espressa presuppone una ripartizione di funzioni imposta dalla complessità dell'organizzazione aziendale, che dipende comunque dalle dimensioni dell'impresa (Sez. 4, Sentenza n. 16465 del 29/02/2008 Rv. 239537). In assenza di allegazione riguardo alla presenza di siffatta delega nessun esonero di responsabilità è, pertanto, ipotizzabile. 1.2.In ordine al secondo profilo, si osserva che i marchi di conformità limitano la loro efficacia (D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 6 e 36) a rendere lecita la produzione, il commercio e la concessione in uso delle macchine che, caratterizzate dal marchio, risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, "ma la dotazione di tali marchi non da ingresso ad esonero dalle norme generali del codice penale come è specificamente fatto chiaro anche dal testo del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 35, comma 3, lett. b) e art. 37" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 36889 del 22/05/2009 Rv. 244984). Ne consegue che correttamente è stata ravvisata la responsabilità del datore di lavoro in relazione all'uso di una macchina che, prescindendo dalla conformità CE, per come assemblata e in concreto utilizzata negli spostamenti, esponeva i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto verificatosi. 1.3.In relazione al terzo motivo, si evidenzia che i rilievi riguardanti le statuizioni nei confronti delle parti civili difettano di autosufficienza, in mancanza di allegazioni riguardo al tenore della presunta domanda avanzata in sede civile e agli adempimenti risarcitori dell'imputato. 2. Diverso esito s'impone con riguardo al ricorso proposto dal Fagnani. Ed invero in relazione al primo motivo di ricorso si evidenzia che in sede di appello erano state sviluppate doglianze motivate, mediante riferimento a specifiche testimonianze che indicavano tale Franchino Pietro, pure componente del consiglio di amministrazione, come l'interlocutore 5 CORSO FGLAW MAGISTRATURA – AVVOCATURA RASSEGNA DI DIRITTO ITALIANO CORSO FGLAW MAGISTRATURA – AVVOCATURA RASSEGNA DI DIRITTO ITALIANO per l'azienda nell'acquisto del macchinario. Stando alle citate risultanze, costui avrebbe curato la gestione dell'affare, a partire dall'ordine-commissione fino alla consegna, dal suo ufficio personale, in sede diversa da quella ove operava l'imputato. Secondo ulteriore allegazione, inoltre, ciascuno degli amministratori della Fasaf s.r.l. seguiva personalmente un suo pacchetto clienti, talché il Fagnani nulla sapeva dell'esistenza dell'operazione commerciale. Rileva la Corte che sui punti indicati difetta una compiuta disamina da parte della Corte d'Appello. La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Trento, con assorbimento degli altri profili di doglianza, sui quali in ogni caso dovrà soffermarsi il giudice del rinvio. 3. Al rigetto del ricorso nei confronti di Zanivan Gianluca segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di Fagnani Gianmaria con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Trento. Rigetta il ricorso di Zanivan Gianluca che condanna al pagamento delle spese processuali. 4 Così deciso in Roma il 23/10/2014 Il Co Sigl iere relatore L cia Esp9sito 1A9( 2 )) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEI IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 NOV. 2014 JNZICNARIO GIUDIZIARIO Don Giovanni Rli 6 CORSO FGLAW MAGISTRATURA – AVVOCATURA RASSEGNA DI DIRITTO ITALIANO