COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI
N.52/2007
AGLI ENTI ASSOCIATI
INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI
VADEMECUM
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO
(D.P.R. 26 Ottobre 1972, n°642)
PREMESSA
Il Bollo è un tributo molto antico adottato dalla Stato Italiano ricavandolo dalla legislazione degli stati
pre-unitari.
Prima della riforma del 1972 (dpr 642 del 26/10/729) il bollo era considerato quale tributo sul consumo
della carta. Con la riforma del 1972 da tributo sulla carta, il bollo si è trasformato in imposta dovuta
per l’impiego giuridico degli atti.
La natura del tributo dunque è cambiata sostanzialmente trasformandosi in una vera e propria imposta
indiretta sugli affari.
Fino al 1982 la giustificazione del bollo stava nel conferire all’atto la sua idoneità ad essere utilizzato in
procedimenti giurisdizionali o amministrativi (l’atto privo di bollo non poteva essere presentato in
giudizio o a qualsiasi pubblico ufficiale). Con il dpr 955 del 30/12/1982 non vi è più il divieto di ricevere
atti non in regola con il bollo, ma vi è l’obbligo di trasmettere gli stessi all’Ufficio del Registro per la
loro regolarizzazione.
L’impiego del Bollo non incide più dunque sulla regolarità dell’atto o sulla sua efficacia (fatti salvi alcuni
casi particolari in cui determinati atti non hanno titolo esecutivo se non sono stati regolarmente bollati
fin dall’origine).
I Comuni sono particolarmente sensibili alla tematica in oggetto, cioè quella della corretta applicazione
dell’Imposta di Bollo, poiché sono tra quei soggetti che devono svolgere l’ingrato compito di esattore di
un tributo (l’imposta di Bollo) che determina entrate esclusivamente per lo Stato.
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E’ chiaro dunque che un maggior sforzo di conoscenza da parte dell’Ente Locale nella
corretta applicazione dell’imposta in esame (ma anche di tutte le altre imposte) può
determinare da una parte benefici per i Cittadini e le Imprese (in termini di minori
costi ) e dall’altra la possibilità di trasferire allo Stato solo ed esclusivamente quando
dovuto.
LA NORMATIVA VIGENTE
L’imposta di bollo è regolamentata dalla normativa contenuta nel D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972, con
particolare riferimento agli allegati A (tariffa) e B (tabella).
Va precisato che la legislazione originaria risulta sostanzialmente modificata rispetto a quella
attualmente in vigore. Le modifiche più rilevanti sono state apportate al testo normativo, e alla tabella
(allegato B), con D.P.R. 955 del 30 dicembre 1982, con effetto 1° gennaio 1983; e alla Tariffa (allegato
A) dal D.M. 20 agosto 1992, dal D.L. 168 del 12 luglio 2004 e dal D.M. 24 maggio 2005.
Ulteriori modifiche sono state apportate dall’ultima Legge Finanziaria.
Si ricorda infine il più recente provvedimento in materia e precisamente il decreto in data 22 febbraio
2007, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, riguardante la determinazione delle nuove tariffe
dell’imposta di bollo dovuta in misura forfettaria sulle ulteriori tipologie di atti che transitano per via
telematica (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007)
Il predetto decreto reca le modifiche apportate alla tariffa dell’imposta di bollo, annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
STRUTTURA E CONTENUTO DEL DPR 642 DEL 1972
Il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 si compone di tre parti:
a) una parte generale di natura precettiva composta di 42 articoli
b) la Tariffa Allegato "A" parti prima e seconda (quest'ultima residuale rispetto alla prima) come
riformulata dal D.M. 20 agosto 1992, che regolamenta la disciplina degli atti soggetti ad imposta
rispettivamente fin dall'origine ed in caso d'uso,
c) la Tabella Allegato "B" che formula l'elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto
dall'imposta.
Nella tabella B sono elencati sia gli atti e i documenti esenti in modo assoluto dall'imposta,
indipendentemente dall'uso per il quale sono utilizzati (azioni, obbligazioni ecc.), sia quelli ammessi al
beneficio tributario se utilizzati per uno degli usi indicati, sebbene inseriti nella Tariffa.
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Al proposito è necessario ricordare che l'art. 32 della Tariffa All. A annessa al Decreto, contiene una
norma di carattere generale di chiusura del sistema di tassazione. Infatti tutti gli atti, documenti e
registri che non sono previsti dalla Tariffa all. A parte I^ (che assoggetta a bollo fin dall'origine le
fattispecie in essa contenute) e non sono riportati nella Tabella all. B (che esenta i casi ivi previsti),
sono assoggettati ad imposta di bollo in caso d'uso.
E' opportuno precisare inoltre che, la costruzione del D.P.R. 642/72 consente di affermare che le
fattispecie previste negli allegati A e B sono tassative e non possono essere interpretate in via
analogica anche se vi è, come abbiamo visto, la previsione dell'art. 32 del decreto che permette di
ottenere un effetto di tipo residuale.
Naturalmente ogni articolo della Tariffa contempla una particolare fattispecie di carattere generale,
nella quale casi simili possono farsi rientrare. Ciò porta alla conclusione che qualsiasi atto o documento
di "tipo cartaceo" rientra nell'oggetto dell'imposta, salvo verificare se lo stesso sconta l'imposta
oppure è esente a norma rispettivamente della Tariffa o della Tabella, e, se sconta l'imposta, con quali
modalità, in che misura ecc.
Per quanto riguarda l'imposta di bollo il principio generale è dunque quello della doverosità del tributo
salvo esplicita previsione di esenzione che costituisce l'eccezione.
Esaminando ora gli art. da 1 a 4 della Tariffa, troviamo indicati:
1) atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali;
2) i certificati, le copie dichiarate conformi all'originale, gli estratti di qualunque atto o documento
rilasciati da notai o da altri pubblici ufficiali a ciò autorizzati per legge;
3) le istanze tendenti ad ottenere l'emanazione di un atto od il rilascio di un certificato.
ALCUNE DEFINIZIONI IMPORTANTI
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: è costituito dalla formazione per iscritto di determinati atti.
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ED ATTI SOGGETTI: si applica sugli atti, documenti e registri
indicati nel DPR 642. Non vi sono soggetti gli atti legislativi e, quando non espressamente previsto,
gli atti amministrativi dello Stato, delle Regioni e Province, dei Comuni e loro consorzi.
• L’IMPOSTA E’ DOVUTA :
FIN DALL’ORIGINE per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte I della Tariffa, se
formati nel territorio dello Stato; tali documenti devono essere assoggettati ad imposta all’atto
dell'emissione, prima di qualsiasi scritturazione;
IN CASO d’USO per i documenti e i registri indicati nella parte II della Tariffa. Si ha caso
d’uso quando gli atti sono presentati al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la
registrazione. Nel caso di cambiali emesse all’estero si ha caso d’uso, con conseguente necessità di
bollatura, oltre che nel caso di registrazione, quando sono presentate, consegnate, quietanzate,
accettate, girate, sottoscritte per avallo o negoziate in Italia (scontano l'imposta al 50% se
tassate nello Stato estero).
• MISURA dell'IMPOSTA: può essere FISSA o PROPORZIONALE. Per gli atti soggetti in caso
d'uso l’imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso (art. 6, D.P.R.
642/1972).
• ARROTONDAMENTO: sono arrotondate ad € 0,10 per eccesso o per difetto, a seconda che si
tratti rispettivamente di frazioni fino ad € 0,05 o superiori ad € 0,05, le frazioni degli importi
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dell’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale. In ogni caso il bollo è dovuto nella misura
minima di € 1, 00 ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui all’art. 6, n. 1, lett. a) e b), e
n. 2, Allegato A, Tariffa, D.P.R. 642/1972 , per i quali l’imposta minima è stabilità in € 0,50 (art. 3,
co. 2 e 3, D.P.R. 642/1972, come modificato . dall’art. 1, co. 80, L. 296/2006 – Finanziaria 2007).
• PAGAMENTO: l’art. 1, co. 80, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha sostituito l’art. 3, D.P.R.
642/1972 relativo alle modalità di pagamento dell’imposta di bollo. Dall’1.1.2007 l’imposta si
corrisponde:
– mediante pagamento a intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia,
con modalità telematiche apposito contrassegno;
– in modo virtuale con il versamento del bollo all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri Uffici
autorizzati o con versamento in conto corrente postale; in particolare, per determinate categorie di
atti i soggetti autorizzati dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate (art. 15, D.P.R.
642/1972) possono pagare l’imposta al concessionario della riscossione, alla banca o alla posta (art.
4, co. 1 e 2, D.Lgs. 237/1997 e D.M. 14.12.1998;
• INAPPLICABILITÀ DELL’IMPOSTA DI BOLLO: l'art. 18, D.P.R. 115/2002 stabilisce che l’imposta
di bollo non si applica:
a) agli atti e provvedimenti del processo penale;
b) agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria
giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato;
c) alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste
dalle parti processuali.
La disciplina sull’imposta di bollo è invariata per le istanze e domande presentate da terzi sotto
qualsiasi forma, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di
certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui alle
precedenti lettere a), b) e c).
• AUTOCERTIFICAZIONE: quando un'autodichiarazione di notorietà è contenuta in un'istanza, o è
«collegata» o richiamata da essa, non deve essere autenticata se presentata o inviata unitamente a
copia del documento di riconoscimento (C.M. Int. 2.2.1999, n. 2/99); di conseguenza essa non è
soggetta all'imposta di bollo (C.M. 14.5.1999, n. 107/S).
• RAPPORTI CON LO STATO (art. 8, D.P.R. 642/1972 ): l’imposta è sempre a carico dell’altra parte.
L’IMPOSTA DI BOLLO
SERVIZI DEMOGRAFICI
NELL’AMBITO
DELLE
ATTIVITA’
DEI
Uno dei Servizi Comunali più coinvolto nella gestione della tematica della corretta applicazione
dell’imposta di bollo è certamente il servizio demografico (stato civile e anagrafe).
A tale proposito è utile precisare alcuni aspetti legati al REGIME FISCALE DELLE AUTENTICAZIONI
DI FIRME E DI COPIE ALLA LUCE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.
Gli istituti delle autenticazioni di sottoscrizione e di copie sono disciplinati dal Testo Unico sulla
documentazione amministrativa approvato con D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il regime fiscale in materia di imposta di bollo da applicare a detti istituti era già ampiamente
disciplinato dalla normativa precedente (di fatto inapplicata ).
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Il nuovo Testo Unico di fatto ha solo raccolto i precetti della precedente legislazione (L.15/68 in
particolare ) senza peraltro innovarla nella disciplina.
L'art. 6 della Legge 11.5.1971 n. 390 che ha modificato l'art. 21 della Legge 4.1.1968 n. 15, ora abrogata
e trasfusa nel Testo Unico, recita testualmente al primo comma:
"le dichiarazioni fatte ai sensi degli art. 2 e 4 sono esenti dall'imposta di bollo. L'autenticazione della
sottoscrizione delle dichiarazioni medesime è soggetta all'imposta di bollo qualunque sia il numero delle
dichiarazioni contenute nell'atto."
Il successivo art. 8 della Legge n. 390 stabilisce: "L'imposta di bollo e la tassa di concessione
governativa non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la
dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare".
Le disposizioni dell'art. 6 sono state riproposte nel D.P.R. 26.10.1972 n. 642. Infatti il secondo comma
dell'art. 14 della Tabella All. "B" esenta in modo assoluto dall'imposta "le dichiarazioni sostitutive delle
certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli art. 2 e 4 della Legge 15 mentre, in base
all'art. 1 della Tariffa All. "A" sono soggette all'imposta le autenticazioni.
Peraltro, la materia delle autenticazioni delle sottoscrizioni in riferimento alla legge 4.1.1968 n. 15 ed al
D.P.R. 25.1.1994 n. 130 era già stata fortemente modificata dalla Legge 15 maggio 1997 n. 127
cosiddetta "Bassanini bis", dalla Legge 191/98 "Bassanini ter" e recentemente dal D.P.R. 28.10.1998, n.
403 Regolamento di attuazione degli articoli 1,2 e 3 della legge 127/97.
Con i commi 3 e 10 dell'art. 3 della Legge 127/97 il legislatore ha abrogato l'obbligo dell'autenticazione
delle sottoscrizioni per le dichiarazioni definitivamente sostitutive di certificato (art. 2 L. 15
cosiddetta "autocertificazione").
Con il comma 11 dell'art. 3 della medesima legge il legislatore aveva inoltre cancellato l'obbligo
dell'autenticazione delle sottoscrizioni di istanze, nell'ipotesi naturalmente in cui l'autenticazione
fosse prevista per legge, qualora la sottoscrizione venisse resa in presenza del dipendente addetto al
ricevimento, ovvero, dopo la Legge 191/98, quando l'istanza fosse inviata per posta, per via informatica
o telematica purchè accompagnata da copia fotostatica, sebbene non autenticata, di un documento di
identità in corso di validità.
Al riguardo è necessario inoltre ricordare che:
- l'art. 11 della Legge 191/98 regolava la fattispecie delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
sancendo il principio che la sottoscrizione delle stesse non dovesse più essere autenticata quando la
dichiarazione fosse resa nel contesto dell'istanza e questa venisse sottoscritta davanti al dipendente
addetto al ricevimento, o fosse inviata per posta o per via informatica o telematica accompagnata da
copia fotostatica di un documento di identità;
- conformemente all'art. 11 della Legge 191/98 il D.P.R. 403/98 aveva ribadito l'assunto confermando
che la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non andavano più autenticate
quando la dichiarazione fosse resa nel contesto dell'istanza, ovvero fosse resa contestualmente
all'istanza anche se su modulo a parte o l'istanza, anche se già presentata e quindi non contestuale alla
dichiarazione, fosse richiamata ed indicata espressamente dal dichiarante.
- l'art. 12 del D.P.R. 403/98 aveva posto in essere l'abrogazione dell'art. 3 della Legge 4 gennaio 1968
n. 15 (dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazione), nonchè l'abrogazione in toto del
D.P.R. 25 gennaio 194, n. 130 che disciplinava principalmente le dichiarazioni temporaneamente
sostitutive di certificazioni.
Al proposito vi è da dire comunque che già l'art. 3 comma 3 della legge 127/97 aveva abrogato l'obbligo
di autenticazione per le sottoscrizioni di dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazioni.
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Allo stato attuale, come abbiamo detto, la materia è regolamentata dal Testo Unico n. 445/2000 che
con il primo comma dell’art. 21 – Autenticazioni delle sottoscrizioni – ha confermato, in materia di
autenticità delle sottoscrizioni, la disciplina già data dall’art. 11 della Legge 191/98, prevedendo, però,
con il secondo comma del medesimo articolo, che qualora l’istanza o la dichiarazione sostitutiva venga
presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 cioè agli organi della Pubblica
Amministrazione ed ai gestori di servizi pubblici, quindi a soggetti privati , o a soggetti pubblici al fine
della riscossione da parte di terzi di benefici economici, (ad esempio la delega alla riscossione di
pensioni o di altre provvidenze), l’autenticazione è redatta da un Notaio, cancelliere, segretario
comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o da altro dipendente incaricato dal
Sindaco.
Di conseguenza ora, in base alla normativa vigente, le uniche sottoscrizioni per le quali è rimasto in
vigore l’obbligo dell’autenticazione sono la sottoscrizione di istanze e di dichiarazioni sostitutive non
sottoscritte in presenza del dipendente addetto al ricevimento ed inviate per posta o per via
informatica o telematica ma non accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità
personale (ipotesi peraltro molto remota e sinceramente improbabile), e sempre nell’ipotesi comunque
che per quanto riguarda le istanze l’autenticazione della sottoscrizione sia espressamente prevista per
obbligo di legge o di regolamento, nonché la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive
presentate a soggetti privati o anche a soggetti pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di
benefici economici.
A quanto esposto consegue, quindi, che in materia di imposta di bollo le uniche previsioni di imposta
dovuta per le autenticazioni sono quelle collegate all’autenticazione delle sottoscrizioni delle istanze e
delle dichiarazioni sostitutive quando, per le istanze, l’autenticazione sia prevista da una norma
espressa e, per ambedue quando le sottoscrizioni non vengano fatte con le modalità di cui all’art. 38 del
Testo Unico come richiamato dal primo comma dell’art. 21, ovvero quando, come già detto, le istanze e
le sottoscrizioni di riferiscano ai soggetti indicati nel secondo comma dell’art. 21 medesimo.
Dalle predette norme di legge deriva inoltre quanto segue:
1) tutte le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del testo Unico n. 445/2000 sono
esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo (art. 6 legge 390 ed art. 14 D.p.r. n. 642).
2) ai sensi dell'art. 14 della Tabella All. "B" del D.P.R. 642, sono esenti in modo assoluto dall'imposta le
istanze dirette agli organi dello Stato o di qualsiasi altro ente volte ad ottenere il rilascio di certificati
ed altri atti e documenti esenti dall'imposta. (poichè ad es. i passaporti sono esenti dall'imposta, così è
esente la domanda volta al loro ottenimento).
3) sempre in tema di istanze non sono soggette all'imposta di bollo le domande relative a rapporti di
impiego prodotte dai dipendenti degli uffici pubblici all'Amministrazione competente, (domande di
trasferimento, di congedo ordinario o di aspettativa, le istanze volte ad ottenere benefici di carriera,
le domande di volontarie dimissioni, di congedo straordinario ecc.), cosi nota all’art. 3 della Tariffa All.
A al D.P.R. 642/72.
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IMPOSTA DOVUTA PER LE AUTENTICAZIONI DI COPIA
Per quanto concerne infine le autenticazioni di copie, in base all'art. 1 della Tariffa All. "A" del D.P.R. n.
642 l'imposta è dovuta in misura fissa, fatte naturalmente salve le eventuali esenzioni in riferimento
all'uso della copia autenticata (Tabella All. "B" e norme speciali).
In linea generale, va sottolineato che non si può affermare che, se trattasi di documentazione il cui
atto originale è per legge esente dall'imposta anche l'autenticazione della copia conforme debba essere
esente. (vedi nota all'art. 4 della Tariffa All. "A" del D.P.R. n. 642).
Infatti il legislatore quando intende agevolare, per alcune categorie di documenti, anche le copie
autenticate, lo dice espressamente usando la parola "copia".
Un altro rilievo: com'è noto l'art. 7 della legge 15 aveva stabilito che le copie autentiche, ottenute ai
sensi dell'art. 14, potessero essere prodotte validamente in luogo degli originali quando fossero state in
regola con le disposizioni fiscali in vigore.
L'espressione disposizioni fiscali in vigore, potrebbe far pensare che il legislatore abbia voluto sancire
il principio secondo cui, per la validità della copia, occorre che essa sia in regola con le disposizioni
fiscali vigenti al momento in cui viene presentata e non al momento della sua formazione .
Così non è.
Infatti a questo proposito la Direzione Generale Tasse ed Imposte indirette sugli Affari, con
Ministeriale n. 312313 del 18.4.1984, ha precisato che l'autenticazione di copie eseguite dal Notaio o da
altri pubblici ufficiali a ciò autorizzati per legge, essendo un atto contemplato nell'art. 1 della parte
prima della Tariffa A.. "A" al D.P.R. n. 642, sconta l'imposta di bollo fin dall'origine.
Questo comporta che detto atto, analogamente ad ogni altro indicato nella prima parte della Tariffa,
deve essere assoggettato ad imposta di bollo, in via definitiva, nella misura contemplata dal rispettivo
articolo, vigente al momento in cui viene posto in essere, indipendentemente da ogni eventuale
successiva variazione normativa, a differenza del principio valevole per gli atti soggetti ad imposta di
bollo in caso d'uso, ricompresi nella parte seconda della Tariffa.
Sempre in materia di copie è necessario fare un cenno anche alla legge 18 febbraio 1999, n. 28 recante:
“Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell’Amministrazione finanziaria e di revisione
generale del Catasto” ion G.U. n. 43 del 2 febbraio 1999 entrata in vigore il 9 marzo 1999.
Tale legge, modificando la nota 2 dell’art. 3 della Tariffa All. A del D.p.r. n. 642/72, sancisce il principio
che: “per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli
enti indicati nell’art. 3 o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione
autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l’imposta non è dovuta”.
In materia di esenzioni si segnala anche l’art. 8 della Legge n. 342/2000 collegata alla manovra
finanziaria per il 2001 in base al cui disposto: “La legalizzazione delle fotografie prescritte per il
rilascio di documenti personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo”.
Per quanto attiene poi ai disegni, modelli, piani, calcoli ed altri lavori di natura tecnica posti in essere da
liberi professionisti in genere, è da rilevare che questi elaborati scontano sia per gli originali, che per le
copie l'imposta di bollo ridotta e solo in caso d'uso. (art. 28 parte seconda Tariffa All. "A").
Tuttavia, quando detti elaborati sono autenticati scontano l'imposta di bollo normale, nel senso che il
legislatore ha inteso sottoporre all'imposta di bollo intera non la copia del documento, bensì la
dichiarazione di conformità all'originale apposta su di esso dal pubblico ufficiale.
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Naturalmente se un progetto è costituito da più elaborati ogni copia di elaborato autonomamente
dichiarato conforme all'originale è assoggettato all'imposta di bollo.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ESENTI
Ai sensi dell'art. 37, D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – emanato in attuazione della L. 8.3.1999, n. 50 (cd. legge
«Bassanini-quater»), ed entrato in vigore il 7.3.2001 – sono esenti dall'imposta di bollo le dichiarazioni
sostitutive che comprovano i seguenti stati, qualità personali e fatti:
data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici, stato di celibe,
coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del
coniuge, dell’ascendente o discendente; iscrizione in albi ed elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
appartenenza ad ordini professionali, titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale
posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica, situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare
corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente
nell’archivio dell’anagrafe tributaria, stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di
pensione, qualità di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
di curatore e simili, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le
situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio, qualità di vivenza a carico, tutti i dati a diretta conoscenza
dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
Sono inoltre esenti gli atti con i quali il soggetto dichiara:
– di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
– di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
– di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
CASI DI ESENZIONE SPECIFICI - atti che possono essere rilasciati in esenzione dal bollo se
vengono utilizzati per uno degli usi tassativamente indicati e previsti dalla legge e precisamente
dalla tabella "B" del D.P.R. 642/72.
•
Esercizio e tutela dei diritti elettorali
•
Leva militare (dispensa, esonero, congedo anticipato)
•
Ufficio del Giudice Popolare
•
Applicazione delle leggi tributarie
•
Denuncia di successione a seguito di decesso congiunto
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•
Rimborso, riduzione o sospensione del pagamento di qualsiasi tributo
•
Calcolo detrazione IRPEF
•
Attribuzione, rettifica o modifica Codice Fiscale o Partita Iva
•
Operazioni relative al debito pubblico
•
Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti
•
Assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, SCAU, Cassa Mutua, ecc.) e relative controversie
•
Iscrizioni a liste di collocamento
•
Assegni familiari
•
Pensioni dirette e di reversibilità ecc., e relative controversie
•
Ricongiunzione carriera agli effetti contributivi
•
Assistenza sanitaria (ASL)
•
Ammissione, frequenza nella scuola materna, nonchè negli asili nido
•
Ammissione, frequenza ed esami scuola dell'obbligo ed istituti di istruzione secondario di 2° grado
•
Conseguimento borse di studio e pre-salario
•
Esonero tasse scolastiche, buoni libro, trasporto alunni, mensa scolastica
•
Tutela minori ed interdetti
•
Documenti per adozione, affidamento ed assistenza minori (L.184/83)
•
Richiesta del certificato del Casellario Giudiziale
•
Atti relativi a operazioni di Edilizia Agevolata
•
Formazioni, arrotondamento piccola proprietà contadina
•
Aiuti, premi e contributi comunitari al settore agricolo
•
Espropriazioni per cause di pubblica utilità
•
Documenti per il rilascio di abbonamenti per il trasporto persone
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•
Rilascio del libretto di lavoro e relativa certificazione (art.12, L.112/1935)
•
Documenti per diritti elettorali ed elezioni dei delegati scolastici (L.604/1962)
•
Liquidazione e pagamento di indennità e rendite INAIL (DPR. 1124/1965)
•
Documenti per controversie individuali di lavoro o rapporti di pubblico impiego (art.10, L.533/1973)
•
Operazioni di credito a medio e lungo termine - oltre i 18 mesi (art.15, DPR. 601/1973)
•
Finanziamenti, crediti, mutui di esercizio
cinematografica, ecc. (art.16, DPR. 601/1973)
•
Concessione mutui agricoli - normativa CEE (art.16, L.153/1975)
•
Definizione pratiche pensioni di guerra (art.126, DPR. 915/1978)
•
Risarcimento danni agricoli a seguito di calamità naturali, benefici CEE, contributi AIMA (art.7bis, .17/1984)
•
Perfezionamento pratiche divorzi (art.19, L.74/1987)
•
Partecipazione a pubblici concorsi e graduatorie (art.1, L.370/1988)
•
Documento attestante la volontà di essere cremato (art.74, DPR. 285/1990)
•
Duplicato di atti e documenti smarriti (art.17, L.405/1990)
•
Atti connessi allo svolgimento di attività delle organizzazioni di volontariato (art.18, L.266/1991)
•
Variazioni toponomastiche e numerazioni civiche (art.16, L.537/1993)
e
miglioramento:
agricoltura,
artigianato,
cooperazione
ATTENZIONE
Una volta rilasciati non in bollo, detti documenti, non posso essere utilizzati per scopi diversi senza che
prima non vengano regolarizzati presso l'Ufficio del Registro, con il pagamento del tributo e delle
relative penalità. Sono, per natura, esenti da bollo i certificati, copie ed estratti, desunti da atti di
stato civile, nonchè le relative dichiarazioni sostitutive. Le certificazioni e le autenticazioni di firma e
di copia devono essere di norma rilasciate in bollo, ai sensi della Tab. A del DPR 642/72 e successive
modificazioni. Le esenzioni dal Bollo sono applicabili esclusivamente nei casi previsti da apposite leggi.
Quando il cittadino richiederà un certificato o l'autentica di firma o copia dovrà indicare, sotto la sua
diretta responsabilità, l'uso e/o la norma esentativa dal Bollo: in caso contrario il funzionario sarà
costretto ad applicare la marca da Bollo.
Attenzione! L'uso diverso da quello indicato sul certificato comporta evasione fiscale.
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TABELLA 1) ATTI O CERTIFICATI ESENTI DA BOLLO
ASSICURAZIONI SOCIALI
AGRICOLTURA
Risarcimento danni agricoli
art. 21/bis
Tab. B
ENPAS - Cassa Mutua Artigiani
art. 9 Tab. B
Concessione contributo CEE
art. 21/bis
Tab. B
Assicurazioni sociali obbligatorie
INPS
art. 9 Tab. B
Contributi AIMA
art. 21/bis
Tab. B
Assegni Familiari
art. 9 Tab. B
Arrotondamento proprietà di imprese agricole direttocoltivatrici
art. 21 Tab. B
Assistenza sanitaria
art. 9 Tab. B
Iscrizione Macchine Agricole UMA
art. 5Tab. B
Esenzione Ticket
art. 9 Tab. B
Ricongiunzione carriera agli effetti
contributivi
art. 9 Tab. B
Liquidazione e pagamento pensioni
INPS
art. 9 Tab. B
Liquidazione e pagamento pensioni
INAIL
art. 9 Tab. B
Definizione pratiche Pensioni di
guerra
DPR
art.126
Erogazione prestiti ENPAS
art. 9 Tab. B
Anticipazione indennità di fine
rapporto
art. 9 Tab. B
ASSOCIAZIONISMO
Associazionismo
art. 8 L.
266/91
ALLOGGI (contratti,ENEL, gas, acqua, TELECOM)
Cessazione contratto
L. 405/90
Procedimenti giurisdizionali relativi a controversie per
equo canone
art. 12 Tab. B
BANCHE - ASSICURAZIONI
Cambio, intestazione, estinzione libretto di risparmio
L. 405/90
Pratiche assicurative
L. 405/90
IMPOSTA E TASSE
915/78
Liquidazione indennità di fine rapporto art. 9 Tab. B
Denuncia di successione a seguito decesso
art. 5 Tab. B
SCUOLA
Richiesta attribuzione Codice Fiscale
L. 405/90
Ammissione e frequenza scuola
materna o asili nido
art. 11 Tab. B
Istanza di rimborso e sospensione dal pagamento di
tributi
art. 5 Tab. B
Ammissione e frequenza scuola
dell’obbligo
art. 11 Tab. B
Applicazione leggi tributarie
art. 5 Tab. B
Ammissione e frequenza scuola
superiore di 2° grado
L. 405/90
Iscrizione e partecipazione a scuole
serali
art. 11 Tab. B
MUTUI
Mutui per l’Agricoltura CEE
L. 153/75 art. Borse di studio e presalario
16
art. 11 Tab. B
Mutui per l’Agricoltura in base a norme nazionali e
regionali
art. 21/bis
Tab. B
art. 11 Tab. B
Mutui per l’acquisto di prima casa da parte delle
Cooperative
art. 20 Tab. B STATO CIVILE
Esonero tasse scolastiche
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LAVORO
Tutela dei minori e interdetti
art. 13 Tab. B
Iscrizione alle liste di collocamento
art. 9 Tab. B
Adozione minori
L. 84/83
Partecipazione a concorsi pubblici
L. 370/88
Pratiche per divorzio
L. 74/87 art. 19
Fruizione permessi straordinari (matrimonio, nascita
figlio, decesso congiunto)
L. 405/90
Esercizio del diritto elettorale
art. 1 Tab. B
Permessi per maternità
L. 405/90
Leva militare
art. 2 Tab. B
Calcolo detrazione IRPEF
art. 5 Tab. B
Calamità naturali: richiesta contributi art. 21/bis Tab.
B
Presentazione INPS
art. 9 Tab. B
Abbonamenti di trasporto
VARIE
art. 4 Tab. B
TABELLA 2) ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI DA IMPOSTA di BOLLO IN
MODO ASSOLUTO (cioè anche in caso d’uso)
1. Petizioni ad organi legislativi; atti relativi alle liste elettorali e ai diritti elettorali.
2. Elenchi e ruoli relativi a prestazioni personali obbligatorie verso lo Stato e altri enti.
3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti penali, di P.S. e disciplinari. Quando le formalità richieste al P.R.A. rientrano
in questa categoria di atti, sono esenti dall'imposta di bollo (R.M. 6.4.2001, n. 43/E). Tra tali atti sono comprese le istanze che i
cittadini presentano all'autorità di P.S. per la composizione di dissidi privati (R.M. 11.2.2003, n. 29/E).
4. Atti e documenti richiesti nell’interesse dello Stato dai pubblici uffici.
5. Atti e documenti del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo o presentati ad uffici per l’applicazione di
leggi tributarie (esclusi: ricorsi, memorie e altri atti difensivi; istanze di fissazione di udienza, note spese accluse al ricorso),
anche se compiuti da enti impositori e concessionari dei servizi per l'accertamento e la riscossione (R.M. 1.2.2002, n. 34/E); atti
delle Commissioni tributarie; sentenze autenticate relative al nuovo processo tributario (R.M. 20.7.1998, n. 79/E); copie di
ricorsi, delle memorie difensive, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse; atti, repertori, libri,
registri ed elenchi prescritti da leggi tributarie (esclusi i repertori tenuti dai notai); atti della riscossione dei tributi; istanze di
rimborso o sospensione di tributi; atti difensivi e di costituzione in giudizio del concessionario davanti alle Commissioni tributarie
(R.M. 19.2.2002, n. 49/E); atti difensivi e di costituzione in giudizio prodotti da Province e Comuni innanzi alle Commissioni
tributarie (R.M. 1.2.2002, n. 34/E); istanze per l’attribuzione della rendita catastale; domande di ammissione al passivo
fallimentare presentate dalla Camera di Commercio, per la riscossione dei crediti costituiti dai diritti annuali che le imprese sono
tenute a corrispondere (R.M. 24.11.2000, n. 180).
6. Fatture e altri documenti riguardanti i corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva – o non assoggettate ad Iva ma di
importo non superiore a € 77,47 – o merci destinate all'esportazione (purché ciò risulti chiaramente dalla fattura – R.M.
22.7.1975, n. 432734), a queste assimilate (quali le operazioni intracomunitarie di cui all’art. 66, co. 5, D.L. 331/1993, conv. con L.
427/1993, o con Iva assolta alla fonte (art. 74, co. 1, D.P.R. 633/1972 [CFF _ 274]); sono compresi gli interessi di dilazione dei
relativi pagamenti e le somme escluse ex art. 15 del D.P.R. 633/1972(sempre se riferiti ad operazioni intracomunitarie) nonché le
note di accredito: è comunque necessaria l’esposizione sul documento dell’Iva o l’indicazione «emesso in relazione ad operazioni o
a pagamento assoggettato ad Iva». Ricevute, note o quietanze, distinte e simili relative ad operazioni soggette ad Iva. Ricevute o
quietanze sulla stessa fattura soggetta ad Iva. Bollette e documenti doganali.
7. Ricevute fiscali.
8. Buoni di acquisto e simili di importo non superiore a € 77,47.
9. Titoli del debito pubblico, B.O.T., ecc. e relative quietanze; certificati di deposito bancari, polizze e ricevute di pegno dei
monti di credito, società di soccorso e casse di risparmio; azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni e altri titoli in serie emessi da
società ed enti; atti di fondi comuni autorizzati; atti e documenti relativi al rimborso di titoli, buoni, azioni e quote di cui sopra;
quietanze relative a quote associative e contributi ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali e sportive.
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10. Copie, certificati, dichiarazioni, ecc. rilasciate da pubbliche autorità nell’interesse di persone non assoggettate alle imposte
sul reddito (certificato Uff. Agenzia delle Entrate); richieste di sussidi da istituti di beneficenza.
11. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assegni familiari e di pensioni; iscrizione in liste di
collocamento.
12. Accertamenti demandati per legge a uffici sanitari, medici e veterinari.
13. Atti e documenti per iscrizione e frequenza in asili nido e scuole materne, scuola dell’obbligo e scuola di secondo grado;
pagelle, attestati e diplomi rilasciati da tali scuole, domande e documenti per borse e assegni di studio, per esonero da tasse
scolastiche, ecc.; atti relativi all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso; atti e documenti attestanti la frequenza di
corsi di formazione professionale e l'esercizio dell'apprendistato (R.M. 4.10.2005, n. 142/E).
14. Atti e provvedimenti del procedimento presso la Corte Costituzionale; atti e documenti relativi a controversie in materia di
assicurazioni sociali, assegni familiari, lavoro subordinato e pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatorie (l'esenzione si
applica anche alle iscrizioni di ipoteche giudiziali eseguite a garanzie di crediti per prestazioni di lavoro e per contribuzioni
previdenziali ed assistenziali – C.M. 20.12.2002, n. 11/T); ricorsi proposti alle Direzioni e ai Comitati regionali del lavoro per le
sanzioni comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro e dagli Istituti previdenziali ed assicurativi (Nota Min. Lavoro 23.9.2004,
n. 1018); atti relativi a controversie in materia di locazione (se di valore non superiore a € 309,87), separazione o divorzio, ed atti
connessi; atti e documenti dei procedimenti di esecuzione davanti al giudice unico di primo grado di valore non superiore a €
2.582,28; documenti relativi alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario; atti relativi al gratuito patrocinio. Istanze di
fissazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo (e relative deduzioni scritte del locatore),
sempre che il valore della causa non ecceda € 309,87 (C.M. 31.10.2001, n. 94/E). Quest'ultima esenzione riguarda anche l'imposta
di registro. Procedimenti di conciliazione nelle controversie societarie (D.Lgs. 17.1.2003, n. 5).
15. Atti relativi alla procedura di tutela dei minori ed interdetti, di adozione, di affidamento, ecc. Inventari redatti ai sensi
dell'art. 424 c.c. nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo XII, riguardanti le persone prive di autonomia giuridica (interdetti,
inabilitati e incapaci naturali – R.M. 16.6.2006, n. 78/E).
16. Domande relative a copie di certificati ed altri atti esenti, di estratti e copie dei registri di anagrafe e di stato civile
(dall'1.1.1991), per il certificato del casellario giudiziario, ecc. L'esenzione si applica anche ai certificati antimafia (C.M. Int.
18.12.1998, n. 559).
17. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti e associazioni di
promozione sportiva di appartenenza (dall'1.1.2001 – art. 8- bis, Tabella, D.P.R. 642/1972 [CFF _ 2792a], introdotto dall'art. 33,
co. 4, lett. b), L. 388/2000).
18. Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 2 e 4, L. 4.1.1968, n. 15 e relative
autentiche. Per quanto riguarda la riforma «Bassanini», vedi pag. 329.
19. Bollette ed altri documenti doganali; atti relativi al movimento di valuta (anche i certificati di origine e le domande per la
restituzione dei tributi restituibili all'esportatore).
20. Atti e documenti diversi da quelli giurisdizionali, trasmessi tra amministrazioni pubbliche (comprese le Asl). Es.: certificazioni
ipotecarie richieste direttamente dalla P.A. ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 403/1998 e trasmesse dagli uffici dei registri immobiliari
(C.M. 11.11.1999, n. 219/T).
21. Atti per i quali è obbligatoria la trasmissione allo stato civile; certificati ed estratti dei registri dello stato civile ed
autenticazioni delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive.
22. Richiesta di pubblicazione di matrimonio ad altro Comune da parte dell'ufficiale dello Stato civile dell'ente presso cui è stato
avviato il procedimento; certificato dell'avvenuta esecuzione dell'affissione trasmesso dai Comuni tenuti ad eseguire la
pubblicazione, all'ufficiale dello stato civile richiedente a norma dell'art. 94 c.c. (C.M. 6.7.2000, n. 139). Per l'atto di
pubblicazione di matrimonio;
23. Passaporti, lasciapassare, tessere di frontiera; documenti di identità personale (in alcuni casi gli atti e documenti per il
rilascio e rinnovo del passaporto). Il Ministero della Funzione pubblica ha precisato che per effetto della L. 16.6.1998, n. 191
(«Bassanini-ter», pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 110/L del 20.6.1998) la certificazione di essere nelle condizioni per l'espatrio
non è soggetta ad imposta di bollo in quanto non soggetta ad autentica. Legalizzazione di fotografie prescritte per il rilascio di
documenti personali (dal 10.12.2000 – art. 2, co. 7, L. 15.5.1997, n. 12, modif. dall'art. 55, co. 3, L. 342/2000 – l'esenzione è stata
confermata dall'art. 34, co. 2, D.P.R. 28.12.2000, n. 445; fino al 9.12.2000: £ 20.000 – Parere Consiglio di Stato 23.11.1999, n.
1700/99).
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24. Atti costitutivi e modificativi, atti di recesso o ammissione di soci, delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro
consorzi, associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni;
25. Atti relativi ai trasferimenti di terreni per la formazione e l'arrotondamento della proprietà di imprese diretto-coltivatrici,
per l'affrancazione dei canoni enfiteutici, atti di trascrizione ipotecaria, ecc. Atti relativi alla locazione di fondi rustici.
Trasferimenti di terreni agricoli nei territori delle comunità montane a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo
principale, che si impegnano (mediante un'apposita dichiarazione) a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per
almeno 10 anni dal trasferimento (art. 5-bis, L. 31.1.1994, n. 97, introdotto dall'art. 52, co. 21, L. 28.12.2001, n. 448). In caso di
inadempimento agli obblighi prescritti, oltre alle imposte dovute nella misura ordinaria proporzionale e ai relativi interessi, si
applica la sanzione pari al 50% delle imposte da corrispondere (C.M. 31.1.2002, n. 13/E).
26. Domande, atti e documenti per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e della pesca e di prestiti
agrari. Quindi le domande presentate dai produttori agricoli alla P.A. per ottenere un provvedimento che non costituisce aiuto al
settore agricolo sono soggette ad imposta di bollo (R.M. 3.7.2001, n. 101/E). Le istanze e la relativa documentazione, presentate
dai proprietari o conduttori del fondo alla Provincia competente, per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla fauna
selvatica, sono esenti (R.M. 9.9.2002, n. 291/E).
27. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione e per la relativa indennità. Contratti di cessione volontaria in corso
di espropriazione (Cass. 6.12.1984, n. 6424; Cass. 12.7.1994, n. 6554; Cass. 18.7.1994, n. 6710; R.M. 31.7.2002, n. 254/E).
28. Testamenti (in qualunque forma redatti).
29. Biglietti e abbonamenti per il trasporto di persone.
30. Contratti di lavoro e d’impiego, di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida.
31. Quietanze di stipendi, pensioni, paghe, premi, indennità, ecc. relative a rapporti di lavoro subordinato.
32. Ricevute relative al pagamento di spese condominiali.
33. Copie di difesa, memorie, note aggiunte nei giudizi davanti al giudice di pace e al giudice unico di primo grado.
34. Conti di agenti e amministratori di pubbliche amministraz. e dei concess. della riscossione.
35. Atti posti in essere o richiesti da Onlus (art. 27-bis, Tabella, D.P.R. 642/1972, introdotto dall'art. 17, co. 1, D.Lgs.
460/1997), e da federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (art. 90, co. 6, L. 27.12.2002, n. 289).
36. Copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale.
37. Contratti di assicurazione, ecc. soggetti ad imposta sulle assicurazioni e relative ricevute, quietanze, ecc. Non sono esenti i
certificati anagrafici rilasciati dai Comuni per una pratica di risarcimento danni per infortunio a seguito di sinistro stradale (R.M.
11.8.1997, n. 188/E).
38. Contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa: esenzioni previste dal D.Lgs. 435/1997 .
39. Atti e documenti scambiati tra dipendenti, ausiliari, intermediari del commercio, spedizionieri ed enti o imprese per spese.
40. Certificati rilasciati dai Comuni per l’aggiornamento della residenza in seguito all’istituzione di nuovi Comuni, Province e
Regioni e per variazioni di toponomastica o numerazione civica.
41. Associazioni di volontariato: atti connessi all'acquisto di immobili destinati all'attività (art. 3, L. 266/1991). L'esenzione vale
anche per i registri prescritti a dette associazioni (R.M. 23.7.1996, n. 164/E). Il D.Lgs. 460/1997 conferma tale esenzione.
42. Contratti di arruolamento del personale imbarcato sulle navi per la pesca marittima (di particolari categorie – art. 2-undecies,
D.L. 564/1994, convertiti con L. 656/1994).
43. Regolarizzazione di società di fatto o irregolari: esenzione confermata dalla R.M. 11.8.1997, n. 192/E.
44. Atti relativi alla procedura di separazione dei coniugi (Corte Costit., sentenza 29.4 – 10.5.1999, n. 154; C.M. 16.3.2000, n.
49/E).
45. Trasferimento di fondi rustici, in forza di successione o atti di donazione, a favore di giovani agricoltori di età inferiore ai 40
anni (art. 14, co. 1, L. 441/1998 ).
46. Domande di partecipazione a concorsi pubblici (e relativi documenti, come l'autentica della sottoscrizione delle domande e
l'autentica di ogni altro documento – R.M. 3.7.2001, n. 103/E – e di assunzione, anche temporanea (art. 3, nota 2, Tariffa, D.P.R.
642/1972 , modificato dall'art. 19, co. 1, L. 28/1999). Fino all'8.3.1999 l'imposta era dovuta soltanto dai vincitori o dai soggetti
da assumere. Sono invece soggette ad imposta le domande di ammissione all'esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
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47. Ricevute delle somme affidate dall'impresa ai dipendenti per spese relative ad essa (anche le ricevute di somme affidate agli
spedizionieri per spese da effettuare nell'interesse dell'impresa).
48. Assegni bancari. Libretti di risparmio nominativi e al portatore; ricevute, quietanze e altri documenti recanti addebitamenti o
accreditamenti formati, emessi o ricevuti da banche; vaglia postali e relative quietanze, documenti relativi a c.c.p. non soggetti ad
imposta di bollo sostitutiva. Non sono però esenti i documenti recanti addebitamenti o accreditamenti effettuati da una banca in
veste di tesoriere di un ente locale (R.M. 15.11.2002, n. 357/E).
49. Carte di credito (compresi Bancomat e P.O.S.) dal 30.12.1993.
50. Denunce di smarrimento e relative certificazioni (dall'1.1.1991). Dalla stessa data, i duplicati di atti, rilasciati dalla P.A., ma
solo se gli originali sono stati smarriti (altrimenti bollo come all’origine)
51. Copie di cartelle cliniche (dall'1.1.1991).
52. Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e di Camere di Commercio.
53. Trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati da Comuni, Province e consorzi tra tali enti a favore di aziende speciali o
di S.p.A. costituite ai sensi dell'art. 113, lett. e), D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (art.118, D.Lgs. 267/2000).
54. Contrassegno invalidi (ex art. 381, D.P.R. 16.12.1992, n. 495) rilasciato a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite
capacità motorie permanenti (dall'1.1.2001 – art. 13-bis, Tabella, D.P.R. 642/1972, introdotto dall'art. 33, co. 4, lett. c), L.
388/2000). L'esenzione non si applica al contrassegno invalidi con il quale viene resa nota l'autorizzazione rilasciata a persone
invalide a tempo determinato a causa di infortunio o di altre patologie (C.M. 3.1.2001, n. 1/E).
55. Denuncia di inizio attività (R.M. 27.6.2001, n. 96/E), salvo il caso d'uso.
56. Istanza di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 25, L. 7.8.1990, n. 241, non solo quando essa è finalizzata
all'esame degli atti, ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chieda copia semplice dei documenti stessi (R.M.
5.10.2001, n. 151/E).
57. Conversione in euro del capitale sociale;
58. La procura alle liti posta a margine degli atti di esecuzione forzata e la copia conforme da notificare non scontano l'imposta
di bollo (R.M. 30.5.2002, n. 161/E).
59. Trascrizione di atti di pignoramento relativi a crediti alimentari.
60. Osservazioni al piano strutturale, al regolamento urbanistico e alle varianti urbanistiche. Le osservazioni al P.R.G. sono
soggette all'imposta in caso d'uso soltanto quando sono presentate agli Uffici fiscali per la registrazione (R.M. 31.3.2003,
n.76/E)
61. Contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati tra Università e studiosi o esperti per l'attribuzione di incarichi di
docenza e di incarichi professionali relativi a compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale (R.M. 21.7.2003, n. 157/E).
62. Contratti di finanziamento stipulati tra un pool di istituti di credito e una società per azioni, al fine di estinguere un
indebitamento pregresso della stessa società derivante da una precedente concessione di credito. L'esenzione si estende alle
imposte di registro, ipotecarie e catastali e alle tasse sulle concessioni governative (R.M. 24.3.2004, n. 2/E).
63. Certificati di riesportazione CITIES del Corpo forestale dello Stato (R.M. 1.6.2005, n. 70/E).
64. Mandato al difensore esterno da parte del concessionario del servizio riscossione tributi nell’ambito di contenzioso tributario
(R.M. 25.2.2005, n. 28/E).
65. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli
di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali (nuovo art. 27-quater, All. B, Tabella, D.P.R. 642/1972, inserito dall’art. 1,
co. 352, L. 266/2005 – Finanziaria 2006).
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TABELLA 3) LEGGI SPECIALI ESENTATIVE Uno dei problemi maggiori è costituito
dalla obiettiva difficoltà di individuare tutte le fonti normative, che spesso sono
contenute in norme di natura tutt'altro che fiscale, che ampliano la base di esenzione
rappresentata dalla Tabella All. "B".
D.P.R. 29.9.1973 n. 601 "Disciplina delle agevolazioni tributarie".- art. 34 assicurazioni;- art. 42 abrogazione dall'1.1.1974 di
tutte le esenzioni in vigore al 31.12.1973, eccettuate quelle previste dallo stesso D.P.R. 601, nonchè quelle previste in norme
successive
Legge 9.5.1975 n. 153 "Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'Agricoltura" (art.
16).
D.P.R. 23.12.1978 n. 915 "T.U. Norme in materia di pensioni di guerra" (art. 126).
Legge 22.10.1981 n. 593 "Procedure di liquidazione danni di guerra" (art. 12).
Legge 1984 n. 17 "Aiuti nazionali e comunitari al settore agricolo" (art. 7/bis).
Legge 4.5.1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" (art. 82).
Legge 6.3.1987, n. 74 art. 19 "Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio"
Legge 23.8.1988 n. 370 "Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni
Pubbliche" esonera dall'imposta le domande ed i documenti presentati ai fini della partecipazione a concorsi o per assunzioni nella
Pubblica Amministrazione. (quest'ultima è un'esenzione condizionata, in quanto il vincitore o l'assunto devono poi regolarizzare i
documenti prodotti con il versamento dell'imposta che è assolta mediante marche da annullarsi a cura della Pubblica
Amministrazione interessata). Per quanto riguarda la documentazione antimafia vi è da dire che, il certificato antimafia e la
documentazione richiesta erano esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 10 sexies, comma 12, della legge 31.5.1965, n. 575,
ripreso nell'art. 7 della legge 19.3.1990, n. 55; con il d.lgs. 8.8.1994, n. 490 l'esenzione è venuta meno per effetto dell'art. 3 della
legge 17.1.1994, n. 47. Pertanto allo stato della normativa vigente, la documentazione antimafia è soggetta ad imposta.
D.P.R. 10.9.1990, n. 285 "Nuovo Ordinamento di Polizia Mortuaria" art. 80 cremazione.
Legge 29.12.1990 n. 405 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 1991)"
(art. 7). Questo articolo esenta dall'imposta di bollo: atti e documenti per l'iscrizione, frequenza ed esami nell'ambito
dell'istruzione secondaria di II^ grado; certificati, copie ed estratti dei Registri di Stato Civile (nascita, morte, matrimonio) e
l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispettive dichiarazioni sostitutive con estensione al "certificato di eseguite
pubblicazioni", in quanto "certificato rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile" desunto dal Registro delle Pubblicazioni e dai
documenti inseriti nel relativo fascicolo degli allegati. Data la portata generale della norma che senza alcuna eccezione, ha
istituito l'esenzione da bollo "per i certificati, le copie e gli estratti dai registri dello Stato Civile" detta esenzione dovrà valere
anche per i documenti di stato civile che gli interessati sono tenuti a presentare in occasione del loro matrimonio. E tra questi,
oltre agli estratti degli atti di nascita o alla copia integrale quale mezzo alternativo per provare l'inesistenza di impedimenti in
assenza della dichiarazione degli esercenti la potestà, devono essere altresì comprese le copie integrali dell'atto del precedente
matrimonio in caso di annullamento o divorzio, nonchè le copie integrali degli atti di morte del coniuge, documenti che ai sensi
dell'art. 101 dell'Ordinamento di Stato Civile, devono essere presentati per provare la libertà di stato degli sposi che abbiano già
contratto matrimonio. Per quanto attiene ancora al matrimonio, parimenti al certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e
stato libero che, quale certificato anagrafico deve essere rilasciato in regola con l'imposta di bollo (salvo il caso in cui lo stesso
venga richiesto e rilasciato in base all'art. 18 della L. 241/90 nella quale ipotesi si applica l'esenzione prevista dall'art. 16 della
Tabella), in regola con l'imposta deve essere anche il modello di affissione delle pubblicazioni di matrimonio, non essendo
configurabile detto documento, alla stregua di un documento di stato civile, bensì di un atto con il quale viene resa di pubblica
ragione l'intenzione delle parti di contrarre matrimonio. E questo non tanto sul fondamento che il registro in unico originale delle
pubblicazioni non è, per istituto, un registro dello stato civile bensì un allegato al registro dei matrimoni, quanto perchè il foglio,
da affiggere all'albo comunale, costituisce il vero e proprio "atto di pubblicazione" da non confondersi con l'atto di parte I^a,
mediante il quale l'Ufficiale di Stato Civile viene richiesto di procedere alla pubblicazione. E così è anche in base al disposto
dell'art. 4 della Tariffa All. "A" parte I^ del D.P.R. n. 642, dove tra gli atti soggetti all'imposta fin dall'origine troviamo: "atti di
notorietà e pubblicazioni di matrimonio".
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L'art. 7 della L.405/1990 esenta inoltre dall'imposta: i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione
quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso; le copie delle cartelle cliniche dichiarate
conformi all'originale; le denunce di smarrimento e relative certificazioni.
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS -" Detto decreto
emanato in attuazione dei commi 186-189 della legge n. 662/96 che disciplina il regime tributario degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nell'art. 17 prevede l'aggiunta dell'art. 27-bis alla tabella "B" allegata al
D.P.R. 642/72, articolo che recita: "Atti, documenti, istanze, contratti, nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti,
certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
D.P.R. 352/92 art. 3 esenta dall'imposta le istanze dirette ad esercitare il diritto di accesso alla documentazione
amministrativa.
Legge 537/93 art. 16 esenta dall'imposta i certificati rilasciati per l'aggiornamento della residenza, in registri e documenti,
conseguenti all'istituzione di nuovi Comuni, Province, Regioni o alla variazione della toponomastica o della numerazione civica.
Bergamo, 17 settembre 2007
Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord
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