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Foglio informativo n. 42
relativo al conto corrente in divisa estera
{Nome_Prodotto_1
_CX}
Norme per la trasparenza e pubblicità delle operazioni e dei servizi finanziari e bancari (D.lg. 385/3, modif. CICR
04/03/03, Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia n° 170 del 10/09/2009)
29/05/2014
Aggiornato al {Data_Agg_Documento}
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DELLA BERGAMASCA - CREDITO COOPERATIVO Soc.Coop.
{Globale_Dati_Banca_1
_CX}
Iscritta all'Albo delle Banche 803 Albo Coop.A162030 R.E.A. BG-2803
{Globale_Dati_Banca_2
_CX}
Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e_CX}
al
{Globale_Dati_Banca_3
Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo _CX}
{Globale_Dati_Banca_4
Sede e Direzione Generale: via A.Moro, 2 - 24050 Zanica - Bergamo_CX}
{Globale_Dati_Banca_5
tel.035679234, fax0356668222 ,e-mail: banca@bergamasca .bcc.it_CX}
{Globale_Dati_Banca_6
Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 00325240166 _CX}
{Globale_Dati_Banca_7
C.F. e P.IVA 00325240166 - ABI: 08940
{Globale_Dati_Banca_8
_CX}
Capitale
sociale
risultante
dall'ultimo
bilancio
approvato
euro
5.771.310,36
{Globale_Capitale_Sociale
_CX}
Riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato euro 81.254.416 _CX}
{Globale_Riserve
CHE COS’E’ UN CONTO CORRENTE IN DIVISA ESTERA
Il conto corrente è il contratto con cui la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente
custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso.
Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e giroconti, nonché
effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti, bonifici e giroconti, nei limiti del saldo
disponibile. Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i
depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi e i pagamenti.
Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.
Le relative operazioni sono registrate sul conto e il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista,
salvo il buon fine dei titoli versati.
Periodicamente la banca invia al correntista l’estratto conto delle operazioni eseguite.
Rischi tipici
. Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove
contrattualmente previsto.
. Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto di assegni, nel caso di smarrimento o sottrazione e di
eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella
custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta.
. Rimborso alla banca dell’importo degli assegni e dei titoli similari accreditati, in caso di mancato incasso degli
stessi.
Variabilità del tasso di cambio e rischio paese.
. il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le
disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato
Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura
fino a 100.000,00 euro. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a
carico del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione
“Altre condizioni economiche”.
Servizi di
pagamento
Gestione
liquidità
SPESE VARIABILI
Home
Banking
SPESE FISSE
Gestione
Liquidità
VOCI DI COSTO
Spese per l’apertura del conto
€ 0,00
Canone annuo
€ 25,82
Numero di operazioni incluse nel canone
annuo
0
Spese annue per conteggio interessi e
competenze
€ 0,00
Canone annuo carta di debito nazionale
Servizio non previsto
Canone annuo carta di debito internazionale
Servizio non previsto
Canone annuo carta di credito
Servizio non previsto
Canone annuo carta multifunzione
Servizio non previsto
Canone annuo per internet banking e
phone banking
Servizio non previsto
Registrazione di ogni operazione non inclusa
nel canone (si aggiunge al costo
dell’operazione)
€ 0,00
Invio estratto conto
€ 0,00
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Servizi di
pagamento e incasso
Pagina
Prelievo sportello automatico presso la
stessa banca in Italia
Servizio non previsto
Prelievo sportello automatico presso altra
banca in Italia
Servizio non previsto
Bonifico dall’estero
€ 7,50
Bonifico verso estero con addebito in c/c
€ 10,33
Commissione di servizio su bonifici estero
0,15%
Domiciliazione utenze
Servizio non previsto
Fidi
Interessi
creditori
0,00%
Sconfinamenti
extra-fido
FIDI E SCONFINAMENTI
INTERESSI
SOMME
DEPOSITATE
VOCI DI COSTO
Tasso annuo
creditore
effettivo
minimo
Tasso annuo
creditore
effettivo
massimo
0,00%
Tasso debitore annuo nominale sulle
somme utilizzate
Tasso debitore annuo effettivo sulle
somme utilizzate
Commissioni
Servizio non previsto
Altre spese
Servizio non previsto
Tasso debitore annuo nominale sulle
somme utilizzate
Tasso debitore annuo effettivo sulle
somme utilizzate
Commissioni
Servizio non previsto
Altre spese
Servizio non previsto
Servizio non previsto
Servizio non previsto
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DISPONIBILITÀ
SOMME VERSATE
CAPITALIZ
-ZAZIONE
Sconfinamenti
in assenza di
fido
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Tasso debitore annuo nominale sulle
somme utilizzate
9,00%
Tasso debitore annuo effettivo sulle
somme utilizzate
9,00%
4
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Commissioni
Servizio non previsto
Penale trimestrale per passaggio a debito Servizio non previsto
del conto in assenza di affidamento (detta
anche penale o onere per scoperto di
conto)
Annuale
Periodicità
Gli interessi vengono portati in conto con
valuta data di regolamento
Contanti/ assegni circolari stessa banca
Assegni bancari stessa
filiale Assegni bancari
altra filiale
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca
d’Italia Assegni bancari altri istituti
Vaglia e assegni postali
Modalità di calcolo degli
interessi:
Spese fisse trimestrali di tenuta conto con E/C
annuale
Spese a forfait trimestrali
Vedi tabella riportata sotto nel paragrafo
valute
totale dei numeri (avere o dare) del
periodo moltiplicato per il tasso di interesse
(creditore o debitore), dividendo il risultato
per 365 (divisore dell’anno civile).
€ 0,00
€ 0,00
In formato cartaceo:
Spese per invio comunicazioni periodiche
€ 0,00
Spese per invio altre comunicazioni
€ 0,00
Spese per invio altre comunicazioni mediante raccomandata € 0,00
In formato elettronico (pdf - tramite portale del
documento): Spese per invio comunicazioni
periodiche
Spese per invio altre comunicazioni
€ 0,00
Spese per estratto conto richiesto allo sportello
€ 2,00
Commissione su versamenti di contanti:
4 per mille
€ 0,00
Recupero spese per ricerche effettuate per richieste di
documentazione bancaria ai sensi ex art.119 del D.Lgs. n.
385/93
per singolo documento massimo €
Pagina
Commissioni su prelevamenti di contanti:
4 per mille
Recupero spese telex, swift, postali per ogni messaggio
inoltrato
Spesa massima per versamento assegno estero:
€ 15,00
Commissione per versamento assegno estero:
Commissione su assegni esteri al dopo incasso:
Spesa massima su assegni estero al dopo incasso:
Commissione su assegni insoluti pervenuti o restituiti
Per ogni assegno reso insoluto o irregolare
Spese per informativa precontrattuale
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di
€ 6,20
1,50 per mille dell'importo del singolo assegno
con un minimo di € 2,58
2,00 per mille dell'importo del singolo
assegno con un minimo di € 5,16 e un
massimo di € 25,82
€ 7,75 per singolo assegno, oltre al
recupero delle spese reclamate dai vettori.
(oltre eventuali spese reclamate da banche)
2,00 per mille dell'importo del singolo assegno
con un minimo di € 5,16 e un massimo di €
25,82
(oltre spese e diritti reclamati)
2,00 per mille dell'importo del singolo assegno
con un minimo di € 5,16 e un massimo di €
25,82
€ 0,00
VALUTE
Valute sui versamenti
di contante
- nella stessa divisa in cui è espresso il conto
- in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto
Medesima data del versamento
2 gg forex
di assegni bancari tratti sullo stesso sportello accreditante
- nella stessa divisa in cui è espresso il conto
Medesima data del versamento
- in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto
2 gg forex
di assegni bancari o circolari in euro tratti o emessi su sportelli situati in Italia
- nel caso di conto espresso in euro
3 gg lavorativi
- nel caso di conto espresso in divisa diversa dall'euro
7 gg lavorativi
di assegni in euro o in divisa tratti su sportelli situati nel Paese estero in cui la divisa ha corso legale
- nella stessa divisa in cui è espresso il conto
- in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto
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7 gg lavorativi
7 gg lavorativi
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di assegni in divisa tratti su sportelli situati in Paesi diversi da quello in cui la divisa ha corso legale
- nella stessa divisa in cui è espresso il conto
Inviati al dopo incasso
Inviati al dopo incasso
- in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto
Valute sui prelevamenti nella stessa divisa in cui è espresso il conto:
in contanti
Medesima data del prelevamento
mediante assegni bancari
Servizio non previsto
Termini di disponibilità dei versamenti tramite assegni bancari, assegni circolari:
(salvo cause di forza maggiore, calcolati in giorni lavorativi successivi a quello di versamento. I termini
di non stornabilità non si applicano agli assegni sull’estero)
Assegni bancari tratti sulla stessa banca accreditante
Medesima data del versamento
Altri assegni bancari su piazza
4 gg lavorativi
Altri assegni bancari fuori piazza
4 gg lavorativi
Titoli postali “standardizzati”
4 gg lavorativi
Medesima data del versamento
Assegni circolari emessi dalla Banca in rappresentanza
ICCREA
Altri assegni circolari e vaglia Banca d’Italia
4 gg lavorativi
Assegni esteri
180 giorni lavorativi
Termini di non stornabilità dei versamenti tramite assegni bancari, assegni circolari:
(salvo cause di forza maggiore, calcolati in giorni lavorativi successivi a quello di versamento. I termini
di non stornabilità non si applicano agli assegni sull’estero)
Assegni bancari tratti sulla stessa banca accreditante
Medesima data del versamento
Altri assegni bancari su piazza
7 gg fissi
Altri assegni bancari fuori piazza
7 gg fissi
Titoli postali “standardizzati”
7 gg fissi
Medesima data del versamento
Assegni circolari emessi dalla Banca in rappresentanza
ICCREA
Altri assegni circolari e vaglia Banca d’Italia
Assegni esteri
ALTRO
7 gg fissi
180 giorni lavorativi
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Imposta di bollo sugli estratti conto:
7
di
Nella misura stabilita, tempo per tempo,
dall’Amministrazione Finanziaria
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
NON PREVISTE
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n° {30 } giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
GG_CHIU SURA_ RAPPORTO
Reclami, ricorsi e mediazione.
I reclami vanni inviati all’Ufficio Reclami della banca:
Via Aldo Moro, 2 24050 Zanica (Bg) Tel. 035 679 250 - 256 Fax 035 666 82 32 , email:[email protected]
{Globale_Banca_Reclami
_SX}
che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può
rivolgersi a:
•
•
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il
sito .arbitrobancariofinanziario.., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere
alla banca;
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare
una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di
raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per
questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54,
tel. 06.674821, sito internet .conciliatorebancario..
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione
presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla
conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Esecuzione di incarichi - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal
cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto. Il cliente ha la facoltà di revocare l’incarico conferito
alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.
Invio della corrispondenza - Le comunicazione del cliente alla banca devono essere inviate alla
succursale presso la quale è costituito il rapporto. L’invio al cliente di qualunque comunicazione della
banca si intende validamente effettuato all’indirizzo indicato all’atto della costituzione del rapporto o
successivamente comunicato dal cliente per iscritto.
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Poteri di rappresentanza - Il cliente ha la facoltà di farsi rappresentare da terzi nei suoi rapporti con la
banca. In caso di rapporti cointestati, la nomina dei rappresentanti e l'eventuale modifica dei loro poteri
deve essere effettuata da tutti i cointestatari, mentre la revoca dei poteri dei rappresentanti può essere
effettuata anche da un solo cointestatario Le revoche e le modifiche dei poteri di rappresentanza nonché
le rinunce a tali poteri hanno effetto a partire dal 7° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte
della banca della relativa comunicazione scritta. E' onere del cliente comunicare ai soggetti interessati
l'intervenuta revoca o modifica dei poteri di rappresentanza.
Cointestazione - Se il rapporto è intestato a più persone le operazioni possono essere effettuate, salva
diversa pattuizione, separatamente da ciascun cointestatario, con possibilità altresì per ognuno di essi
di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su
conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.
Garanzia e compensazione - La banca ha diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli o valori del
cliente, a garanzia di qualsiasi credito liquido ed esigibile da essa vantato nei confronti del cliente stesso.
La banca ha altresì diritto di estinguere parzialmente o totalmente crediti anche non liquidi ed esigibili
verso il cliente con crediti di quest'ultimo derivanti da qualsiasi rapporto, anche cointestato, intrattenuto
con la medesima banca.
Modifica della condizioni economiche - La banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in senso
sfavorevole al cliente, le condizioni economiche applicate al rapporto, dandone comunicazione al cliente
stesso, il quale ha diritto di recedere entro 15 giorni, alle condizioni precedenti.
Assegni - Il cliente è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall’uso abusivo od illecito dei
moduli di assegno, che pertanto devono essere custoditi con ogni cura. In caso di loro perdita o
sottrazione il cliente deve darne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e trasmettere copia della
denuncia alla banca. La banca non è tenuta a pagare gli assegni in mancanza di fondi anche quando le
disponibilità in conto sono divenute insufficienti per effetto di prelievi a mezzo carte di credito o di
debito.
Versamento in conto di assegni - L’importo degli assegni bancari, circolari e titoli similari (a carico di
banche italiane) e degli assegni postali "standardizzati" è accreditato con riserva di verifica e salvo buon
fine e non è disponibile prima che sia decorso il termine specificamente previsto, prorogabile dalla banca
solo in caso di forza maggiore. Decorso tale termine l'importo degli assegni non può più essere stornato
su iniziativa della banca; quest' ultima tuttavia mantiene il diritto di agire nei confronti del cliente per il
recupero degli importi indebitamente pagati. I termini di non stornabilità non si applicano agli assegni
diversi da quelli sopra indicati nonché agli effetti, alle ricevute e documenti e similari. La valuta
determina unicamente la decorrenza degli interessi e non conferisce al cliente alcun diritto circa la
disponibilità dell'importo.
Rimborso di titoli - In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono
dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso del titolo qualora, successivamente al
pagamento, venga comunque contestata la regolarità di detti titoli, il cedente di assegni o di effetti su detti
Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla banca
stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario.
Chiusura periodica del conto - I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore,
vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il
saldo di chiusura definitiva produce interessi nella misura applicabile alla data di cessazione del
contratto.
Estratti conto - Gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento senza
che siano pervenuti alla banca reclami scritti. Eventuali errori di scritturazione o calcolo, omissioni o
duplicazioni di partite possono essere impugnati sia dal cliente che dalla banca entro 10 anni dal
ricevimento dell'estratto conto.
Cessazione della convenzione di assegno - In caso di recesso dal contratto di conto corrente e dalla
inerente convenzione di assegno la banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a
quella in cui il recesso è divenuto operante. La banca quando intende avvalersi della compensazione fra
crediti non liquidi ed esigibili non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal correntista con data
posteriore alla ricezione della comunicazione della volontà della banca di avvalersi della compensazione,
ove il conto non presenti sufficiente disponibilità. Nel caso in cui si verifichi la compensazione di legge
tra crediti liquidi ed esigibili, il cliente è tenuto a costituire i fondi necessari anche per il pagamento degli
assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione della volontà della banca di avvalersi della
compensazione.
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Divieto di apposizione della clausola "effettivo" - Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche
per operazioni in valuta estera, il cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art.
1279 c.c..
Forex: Mercato in cui vengono scambiate le diverse valute.
I.E.F. (Spain intercambio eletronico de efectos): ricevuta bancaria elettronica sulla Spagna.
L.C.R. (Lettre de change rélévé): ricevuta bancaria elettronica sulla Francia.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi: Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati o
addebitati in conto, producendo ulteriori interessi.
Rischio Paese: Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza
economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.
Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.
29/05/2014
Data {Data_Agg_Documento}
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42 Conto corrente in divisa estera