CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN
COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO
Associazione Italiana Responsabili
Antiriciclaggio
Modulo 2
Paolo Ciarrocchi
1
INDICE
Quadro normativo
• Normativa antiriciclaggio europea
• Direttive 91/308 , 2001/97 e 2005/60
• GAFI e Sue Raccomandazioni
• Finalità della normativa antiriciclaggio
D. Lgs 231/2007
• Definizioni e presidi normativi
• Limitazioni all’uso di contante e titoli al portatore
• Adeguata verifica della clientela
– Titolare effettivo
– Obblighi semplificati e rafforzati
– Esecuzione degli obblighi da parte di terzi
2
segue
• Circolare MEF e nota Banca d’Italia
• Approccio basato sul rischio
• Obblighi di registrazione
– Rapporti
– Operazioni frazionate e collegate
• Archivio unico informatico
• Dati aggregati
• Segnalazione di operazioni sospette
– Decalogo Banca d’Italia
– GIANOS
– Iter di segnalazione
3
Quadro Normativo
• “Dichiarazione di principi” adottata dal Comitato di Basilea
del 12.12.1988;
• ONU
-“Convenzione delle Nazioni Unite” di Vienna del
19.12.1988;
-“Convenzione di New York” per la repressione del
finanziamento internazionale del terrorismo del 9.12.1999;
• “Convenzione di Strasburgo”
del Consiglio d’Europa
depositata l’ 8.11.1990
• 1991: Direttiva n.91/308/CEE (c.d. prima direttiva
antiriciclaggio: obblighi di prevenzione solo in capo ad enti
creditizi e finanziari);
• 1991: D.L. 143/91, convertito con modificazioni dalla Legge
n.197 del 5 luglio 1991 (c.d. Legge Antiriciclaggio),
normativa di attuazione della prima direttiva;
• 2001: Direttiva 2001/97/CE (c.d. seconda direttiva
antiriciclaggio: esteso il campo di applicazione della
Direttiva n.91/308 anche a soggetti “non finanziari”);
4
Quadro Normativo
• 2004: D.Lgs. 56/04, di attuazione della seconda
direttiva (estensione della normativa nazionale
anche a soggetti “non finanziari”);
• 2005: Direttiva n.2005/60/CE (c.d. terza direttiva
antiriciclaggio: innova la disciplina della materia);
• 2006: D.M. n. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006 e
provvedimenti UIC del 24 febbraio 2006 (ulteriore
attuazione della seconda direttiva);
• 2007: D. Lgs. n.109 (parziale attuazione della terza
direttiva: in particolare sono individuate le “misure per
prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo);
• 2007: D.Lgs. n.231 recante (completa) attuazione della
terza direttiva in materia di prevenzione dell’utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo
• 2008: D.L. 112/2008 (art. 32), convertito in legge n. 133
del 6.8.2008 recante modifiche al D. Lgs n. 231/207
5
Comitato di Basilea per le regolamentazioni
bancarie e le pratiche di vigilanza
(“Dichiarazione dei principi” del 12 dicembre 1988)
“l’uso improprio del sistema finanziario da parte delle
organizzazioni criminali deve costituire
materia di attenzione non solo per le forze
di polizia ma anche per gli organi di direzione
e vigilanza bancaria, si sollecita l’adozione di
misure volte ad assicurare la piena
identificazione della clientela che si avvale
dei servizi bancari e si stabilisce il divieto
Di prestare assistenza nelle transazioni finanziarie,
quando vi siano buone ragioni per ritenerle collegate
ad attività di riciclaggio”
6
ONU – Convenzione di Vienna contro il traffico
illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
(19 dicembre 1988)
Viene stabilita la reciproca assistenza in
materia di sequestro e confisca di beni
provenienti dalla “produzione, fabbricazione,
preparazione, offerta, messa in vendita,
distribuzione consegna a qualsiasi
condizione, mediazione, spedizione in
transito,
trasporto, importazione o esportazione di
qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa”
7
ONU – Convenzione di New York
per la repressione del finanziamento
internazionale del terrorismo
(9 dicembre 1999)
Gli stati convengono di considerare reato
“il finanziamento di terroristi e di
organizzazioni terroristiche, sia che si
tratti di un finanziamento diretto o di
un finanziamento indiretto, anche
attraverso organizzazioni che abbiano o
dichiarino di avere scopi caritatevoli”
(art. 7, comma 1 della Convenzione)
8
Consiglio di Europa
Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la
ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi
di reato
(8 novembre 1990)
Riciclaggio: la conversione o il trasferimento,
l’occultamento o la dissimulazione della
natura, dell’origine, dell’ubicazione, di
atti di disposizione o del movimento di
beni, sapendo che essi sono proventi di
reato.
Provento: “ogni vantaggio economico derivato da reati,
…… (che) può consistere in qualsiasi bene”
9
G.A.F.I.
(FAFT. = Financial Action Task Force)
(Parigi – 1989)
•
•
•
•
•
Il Gruppo di Azione Finanziaria
Internazionale è stato istituito
nel 1989 in seno all’ONU
Ha la finalità di ideare e promuovere strategie di contrasto del
riciclaggio a livello nazionale ed internazionale
Ha redatto regole (c.d. “40 Raccomandazioni”) che hanno un
importante impatto sulla strategia complessiva dei controlli ai fini
della prevenzione del riciclaggio
Nel 2001, a seguito degli attentati terroristici, ha allargato le proprie
competenze al contrasto del finanziamento del terrorismo
prevedendo un gruppo di 8 nuove “Raccomandazioni” (una ulteriore
è stata aggiunta nell’ottobre 2004)
Verifica periodicamente i progressi dei paesi membri e promuove la
diffusione delle misure di contrasto anche al di fuori di questo
ambito collaborando con altri organismi internazionali
10
G.A.F.I.
(FAFT. = Financial Action Task Force)
(Parigi – 1989)
Le 40 raccomandazioni
(anno 1990, anno 1996, anno 2003)
Le 9 raccomandazioni speciali (2001)
L’elenco dei paesi e e territori
cooperativi (“black list”)
non
11
Le 40 raccomandazioni del GAFI
Definizione dei concetti di:
Transazioni finanziarie sospette
Obblighi di identificazione della clientela da parte
degli intermediari
Obblighi di segnalazione delle transazioni
finanziarie sospette
Riservatezza delle segnalazioni
Estensione degli obblighi ad alcune categorie
professionali
12
Le 9 raccomandazioni speciali del GAFI
per il contrasto al finanziamento del terrorismo
internazionale (anno 2001)
Raccomandazione n. 8:
“le organizzazioni non profit sono particolarmente vulnerabili, ed i
Paesi dovrebbero assicurare che esse non siano illegalmente
sfruttate:
•
dalle organizzazioni terroristiche per porsi come enti legittimi;
•
per sfruttare gli enti legittimi come strumenti di finanziamento
al terrorismo, comprendendovi lo scopo di sottrarre i beni alle
misure di congelamento;
•
per nascondere od occultare il dirottamento clandestino di
fondi, destinati a scopi legittimi, alle organizzazioni
terroristiche”.
13
Unione Europea
Direttiva 91/308/Cee del 10 giugno 1991
Direttiva 2001/97/Ce del 4 dicembre 2001
Direttiva 2005/60/Ce del 26 ottobre 2005
14
Direttiva 91/308/Cee del 10.06.1991
(Prima direttiva antiriciclaggio)
Ambito:
•
•
•
•
conversione o trasferimento di beni allo scopo di
occultarne o dissimularne l’origine illecita;
occultamento o dissimulazione della reale natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento,
proprietà dei beni o diritti sugli stessi;
acquisto, detenzione o utilizzo dei beni medesimi;
partecipazione ad uno degli atti di cui in
precedenza.
15
Direttiva 91/308/Cee del 10.06.1991
(Prima direttiva antiriciclaggio)
Obblighi di:
•
•
•
•
•
•
•
identificazione della clientela, in articolare all’atto di apertura di un
conto o di un libretto di deposito o dell’effettuazione di operazioni di
importo pari o superiore a 15.000 ECU;
accertamento della effettiva identità delle persone per conto delle
quali i clienti agiscono;
identificazione della clientela, anche nei casi di operazioni di importo
inferiore a 15.000 ECU, qualora vi sia il sospetto di riciclaggio;
registrazione e conservazione dei dati per un periodo non inferiore a
cinque anni;
individuazione e segnalazione delle transazioni finanziarie che per la
natura siano sospette di essere connesse con il riciclaggio;
astensione dall’esecuzione delle transazioni finanziarie sospette
prima dell’effettuazione della segnalazione;
riservatezza sulla segnalazione.
16
Direttiva 2001/97/Ce del 4.12.2001
(Seconda direttiva antiriciclaggio)
Estensione degli obblighi a:
• gli uffici di cambiavalute;
• le imprese che effettuano il trasferimento di fondi
(money transfer);
• le
imprese
di
assicurazione
debitamente
autorizzate;
• le società di investimento;
• gli organismi collettivi di investimento che
commercializzano le proprie quote od azioni;
17
Direttiva 2001/97/Ce del 4.12.2001
(Seconda direttiva antiriciclaggio)
Estensione degli obblighi (2) a:
• i commercianti di oggetti di valore, ogni qual volta il
pagamento sia effettuato in contanti e per un
importo superiore a 15.000 euro;
• le case da gioco, per l’acquisto o la vendita di
fiches per importi superiori a 1000 euro;
• revisori, contabili esterni e consulenti tributari;
• agenti immobiliari;
• notai ed avvocati.
18
Direttiva 2005/60/Ce del 26.10.2005
(Terza direttiva antiriciclaggio)
Definizione della condotta di riciclaggio:
•
•
la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a
conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o
da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o
dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi;
l’ausilio a chiunque sia coinvolto nella attività criminosa
descritta in precedenza a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni.
Definizione
terrorismo:
•
della
condotta
di finanziamento al
“la provvista o raccolta di fondi, con ogni mezzo, direttamente
o indirettamente, con l’intenzione o con la consapevolezza
che essi siano usati, in tutto o in parte, per compiere atti di
terrorismo”.
19
Direttiva 2005/60/Ce del 26.10.2005
(Terza direttiva antiriciclaggio)
Definizione di operazione sospetta (art. 22):
•
“ogni operazione particolarmente atta, per sua natura, ad avere una
connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo
e, in particolare, alle operazioni complesse o di importo
insolitamente elevato, nonché a tutti gli schemi insoliti di operazione
che non hanno uno scopo economico evidente o che non hanno uno
scopo chiaramente lecito” ;
Customer due diligence:
•
•
•
•
Accertamento della reale identità del cliente (Know your customer);
Accertamento dell’identità dell’effettivo beneficiario delle
transazioni;
Analisi dei profili di rischio del cliente,
Costante aggiornamento dei dati.
20
Direttiva 2005/60/Ce del 26.10.2005
(Terza direttiva antiriciclaggio)
Punti di attenzione
1.
Obbligo per gli Stati membri di imporre agli intermediari
l’identificazione dei clienti, la conservazione delle registrazioni,
l’organizzazione di programmi interni di formazione del personale
e di prevenzione del riciclaggio e di segnalazione alle autorità di
ogni indizio di riciclaggio.
2.
Necessità di mantenere “omogenei” gli ordinamenti interni per
aumentare l’efficacia dei controlli.
3.
Obbligo di osservare le raccomandazioni del G.A.F.I., il quale
viene indicato come “principale organismo internazionale nella
lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale”.
21
Direttiva 2005/60/Ce del 26.10.2005
(Terza direttiva antiriciclaggio)
Punti di attenzione (segue)
4.
Estensione degli obblighi antiriciclaggio ad altri soggetti.
5.
Graduazione delle misure di “customer due diligence” nei
rapporti con la clientela in base al rischio riciclaggio: dove questo è
più elevato è richiesta una verifica rafforzata, quando il rischio è
minore si applicheranno invece forme semplificate.
6.
Obbligo di assicurare maggior protezione ai soggetti che
effettuano le segnalazioni di operazioni sospette e una più elevata
riservatezza sull’identità dei soggetti segnalati.
7.
L’obbligo di estendere le sanzioni anche alle persone giuridiche.
22
Finalità della normativa antiriciclaggio
Contrasto sia al riciclaggio di denaro e beni
provenienti da attività criminose sia alla
raccolta di beni o di denaro per finalità di
finanziamento del terrorismo;
Tutela dell’integrità del sistema finanziario
sul presupposto che la lotta al riciclaggio
non può realizzarsi senza il coinvolgimento
degli intermediari finanziari, i quali sono in
grado di monitorare i flussi di denaro e di
capitali che transitano attraverso di loro.
23
Finalità della normativa antiriciclaggio
Il rispetto degli obblighi imposti dalla
normativa antiriciclaggio non deve –
pertanto – rappresentare un mero
adempimento amministrativo ma
l’espressione di un approccio culturale
degli intermediari
24
Finalità della normativa antiriciclaggio
La corretta applicazione della normativa
ha l’obiettivo di rendere tracciabili le
transazioni finanziarie per la cui
effettuazione non esistono modalità tali
da rendere anonimo l’esecutore delle
medesime
25
Finalità della normativa antiriciclaggio
L’azione di contrasto al riciclaggio prevede un obbligo
generale in capo ai destinatari della normativa che
si può definire di “collaborazione attiva” in ragione
del fatto che l’intermediazione finanziaria, in
particolare, rappresenta un punto di osservazione
privilegiato per l’individuazione di flussi di provenienza
illecita.
Tale collaborazione si inserisce sempre in un contesto
di prevenzione e non di repressione del fenomeno
26
Finalità della normativa antiriciclaggio
La condotta di riciclaggio è prevista quale reato nel codice penale:
l'articolo 648 bis lo inserisce fra i delitti contro il patrimonio.
Tale articolo incrimina chiunque "fuori dai casi del concorso nel reato,
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da
delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in
modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa". Tale condotta è punita con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa da 1.032 a 15.493 Euro.
Ai fini dell'integrazione della condotta criminosa è quindi essenziale
che il riciclatore:
- sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato;
- conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce o
trasferisce.
27
Decreto lgs. n. 231/07 recante definitiva
attuazione della Direttiva n. 2005/60/CE
Nel d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art.2 ), ai soli fini della applicazione delle
disposizioni del decreto stesso, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente,
costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi
provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo
di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia
coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione,
disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo
a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento
della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per
commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare
qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione
28
Decreto lgs. n. 231/07 recante definitiva
attuazione della Direttiva n. 2005/60/CE
Per «finanziamento del terrorismo» si intende:
«qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla
provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione
di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati
ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più
delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il
compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal
codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e
delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti» (art.
1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109/2007).
29
Decreto lgs. n. 231/07 recante definitiva
attuazione della Direttiva n. 2005/60/CE
Le misure dettate dal d. lgs n. 231/207 si fondano anche sulla collaborazione
attiva da parte dei destinatari delle disposizioni, i quali devono adottare idonei
ed appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica
della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei
documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di
garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per
prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
I destinatari della normativa devono adempiere gli obblighi previsti avendo
riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria
attività istituzionale o professionale.
30
Decreto lgs. n. 231/07 recante definitiva
attuazione della Direttiva n. 2005/60/CE
Presidi normativi:
• Obblighi di adeguata verifica della clientela
(artt. 15-35)
• Obblighi di registrazione (artt. 36-40)
• Obblighi di segnalazione (artt. 41-48)
• Misure ulteriori, tra cui rilevano le limitazioni
all’uso del contante e dei titoli al portatore
(art. 49) ed il divieto di conti e libretti di
risparmio anonimi o con intestazione fittizia
(art. 50)
31
Decreto lgs. n. 231/07 recante definitiva
attuazione della Direttiva n. 2005/60/CE
Destinatari degli obblighi:
• Banche
• Poste Italiane S.p.A.
• Istituti di moneta elettronica (IMEL)
Semplificata verifica, non
soggetti a registrazione,
esentati dagli obblighi di
intrasferibilità previsti
dall’art. 49
32
Decreto lgs. n. 231/07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Semplificata
verifica, non
soggetti a
registrazione
Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
Società di gestione del risparmio
Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)
Imprese di Assicurazione – Ramo Vita
Agenti di Cambio
Società che svolgono Servizio di Riscossione Tributi
Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 TUB
Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 106 TUB
Succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in
uno stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del
risparmio armonizzate e delle imprese di investimento
Soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco
generale previste dall’art. 155, comma 4 (consorzi di garanzia collettiva fidi) e 5
(soggetti che esercitano professionalmente attività di cambiavalute), TUB
Cassa Depositi e Prestiti
Altri soggetti indicati dall’art. 25 co. 1 lett. b) e c)
Pubblica Amministrazioni
33
Decreto lgs. n. 231/07
• Società Fiduciarie
• Promotori finanziari
• Intermediari assicurativi di cui all’art. 109 comma 2 lett. a) e b)
del CAP che operano nei rami di cui al comma 1 lett. g). Agenti
assicurazione vita plurimandatari; mediatori; broker
• Mediatori creditizi iscritti all’albo ex art. 16 L. 108/96. es. money
transfer iscritti in apposito elenco
• Agenti in attività finanziaria iscritti all’elenco di cui al D.Lgs.
374/99
• Intermediari assicurativi ramo danni
Soggetti ad
adeguata verifica e
a registrazione
34
Decreto lgs. n. 231/07
La normativa antiriciclaggio si applica, inoltre, a:
• Professionisti;
• Revisori contabili;
• Altri soggetti esercenti attività di:
–
–
–
–
a) recupero di crediti per conto terzi;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori,
c) gestione di case da gioco;
d) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o
di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi
pronostici con vincite in denaro; e) agenzia di affari in
mediazione immobiliare.
35
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (art. 49 come modificato)
Direttiva 2005/60/CE
• Sono soggette alla direttiva 2005/60/CE le persone fisiche o
giuridiche che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato in
contanti per un importo pari o superiore a 15.000 euro
• Gli Stati membri possono adottare o conservare disposizioni
nazionali più rigorose di quelle comunitarie
Art. 49 d. lgs. 231/07
• Misure più restrittive sull’uso del denaro e dei titoli al portatore
• Ulteriori misure restrittive rappresentate dalla riduzione della
soglia di legge
• Obbligo di apporre la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del
beneficiario su assegni bancari, postali e circolari e sui vaglia
cambiari e postali di importo superiore pari o superiore a 12.500
euro
• Obbligo di emettere libretti al portatore con saldo inferiore a 12.500
e di regolarizzare quelli in circolazione.
36
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (segue)
Trasferimento di contante e titoli al portatore
“E’ vietato il trasferimento di denaro contante … o di titoli al
portatore…, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è
complessivamente pari o superiore a 12.500,00 euro.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di
banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa”(unici
intermediari abilitati con il decreto 231/07).
La disposizione ha carattere strumentale ovvero il divieto esiste
indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell’operazione di
trasferimento ed è stato introdotto per favorire la “tracciabilità” dei
trasferimenti significativi attraverso la registrazione negli archivi degli
Intermediari abilitati.
37
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (segue)
Alla Banca, nella sua qualità di intermediario abilitato, può
essere richiesto di certificare il trasferimento, tra soggetti
anche non clienti, di contanti, di libretti di deposito o di titoli
al portatore per importi pari o superiori a € 12.500.
In tale caso di norma si provvede a:
• identificare i soggetti interessati,
• effettuare le registrazioni in AUI utilizzando le
procedure disponibili e la causale U1,
• rilasciare specifica certificazione ed attestato della
operazione.
38
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (art. 49, co. 18,19)
Money transfer
I trasferimenti in contanti attraverso tali strutture
sono limitati ad un massimo di 2.000 euro, elevati
a 5.000 euro nel caso venga prodotta la
documentazione idonea ad attestare la congruità
dell’operazione rispetto al profilo economico dello
stesso ordinante.
39
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (segue)
La banca è tenuta a dare comunicazione al MEF dell’avvenuta
estinzione di un certificato di deposito al portatore, eccedente l’importo
di Euro 12.500, da parte di un soggetto diverso da quello che ne aveva
richiesto l’emissione, qualora, in mancanza di idonea attestazione
esibita dall’esecutore materiale dell’operazione, possa presumere una
Violazione del disposto dell’art. 49, comma 1.
Per idonea attestazione il Ministero del Tesoro dal giugno 2003 ha
precisato che si deve intendere la dichiarazione rilasciata dallo
intermediario abilitato presso il quale è avvenuto il precedente
trasferimento o una apposita delega all'incasso rilasciata dall'originario
sottoscrittore o dal legittimo titolare.
40
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (segue)
Alla Banca, nella sua qualità di intermediario abilitato, può
essere richiesto di certificare il trasferimento, tra soggetti
anche non clienti, di contanti, di libretti di deposito o di titoli
al portatore per importi pari o superiori a € 12.500.
In tale caso di norma si provvede a:
• identificare i soggetti interessati,
• effettuare le registrazioni in AUI utilizzando le
procedure disponibili e la causale U1,
• rilasciare specifica certificazione ed attestato della
operazione.
41
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (segue)
La banca (emittente) è tenuta a dare comunicazione al MEF
dell’avvenuta estinzione di un certificato di deposito al portatore,
eccedente l’importo di Euro 12.500, da parte di un soggetto diverso da
quello che ne aveva richiesto l’emissione, qualora, in mancanza di
idonea attestazione esibita dall’esecutore materiale dell’operazione,
possa presumere una violazione del disposto dell’ art. 49, comma 1.
Idonea attestazione:
il Ministero del Tesoro (nel giugno 2003) ha precisato che si deve
Intendere tale la dichiarazione rilasciata dall’ intermediario abilitato
presso il quale è avvenuto il precedente trasferimento o una apposita
delega all'incasso rilasciata dall'originario sottoscrittore o dal legittimo
titolare.
42
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (segue)
Si possono presentare due casi:
1) esistenza di delega all’estinzione del titolo: in questo caso, va
richiesta la sottoscrizione del portatore sul titolo preceduta dalla
dicitura “in nome e per conto di …………. (nome dell’originario
sottoscrittore)”;
2) in mancanza di delega, se ne deve presumere l’avvenuto
trasferimento e, quindi, si dovrà:
a) richiedere copia della attestazione dell’avvenuto trasferimento del
titolo tramite altro intermediario abilitato;
b )in mancanza dell’attestazione, richiedere la presenza allo
sportello di entrambi i soggetti per procedere alle registrazioni del
trasferimento del titolo e alla compilazione della relativa attestazione
43
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (segue)
Qualora il portatore non aderisca alle predette soluzioni,e
(come da apposita documentazione prodotta), la banca
dovrà effettuare al MEF la segnalazione di operazione
irregolare.
L’obbligo di segnalazione ricade sulla banca emittente,
in quanto unica in grado di effettuare le necessarie verifiche.
Pertanto è indispensabile aggiornare le evidenze interne
ogni qualvolta la titolarità del certificato risulti modificata ( ad
esempio, per trasferimento avvenuto presso la banca o per
informazione ricavata da idonea attestazione)
44
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (segue)
La comunicazione al MEF non si effettua:
• quando il certificato presentato ad estinzione è oggetto di
compravendita nell’ambito del mercato secondario;
• in caso di estinzione del certificato da parte di chi risulta
cointestatario ;
• in caso di estinzione del certificato da parte del coniuge
dell’intestatario, se i coniugi versano in regime di comunione dei beni;
Si ritiene che la comunicazione vada comunque effettuata in caso di
estinzione del certificato da parte del donatario, allegando l’eventuale
atto notarile comprovante la donazione
45
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (segue)
Per le violazioni inerenti il divieto di trasferimento denaro contante
e titoli al portatore di cui al comma 1, è prevista:
Sanzione amministrativa dal 3% al 30% dello
importo a carico della banca che non provveda
entro 30 giorni alla comunicazione al MEF della
violazione di cui abbia notizia.
Sanzione amministrativa dal 1 al 40 % dell’importo
trasferito a carico di entrambi i soggetti che hanno
preso parte al trasferimento
46
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (art. 49, co. 12 e ss.)
Il saldo dei libretti di deposito bancari o
postali al portatore non può essere pari
o superiore a 12.500 euro (dal 25 giugno
2008)
A presentazione di libretto al portatore con saldo pari o
superiore a € 12.500
• invitare il portatore a estinguere il rapporto
• invitare a ridurre il saldo portato dal libretto
(anche a seguito annotamento degli interessi)
Termine per la regolarizzazione: 30 giugno 2009
47
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (art. 49, co. 12 e ss.)
In caso di trasferimento di libretti di deposito, il
cedente deve comunicare – entro trenta
giorni dallo stesso - alla banca i dati
identificativi del cessionario e la data del
trasferimento.
Per i libretti di deposito al portatore emessi ante 30 aprile 2008 e
presentati per l’incasso a decorrere da tale data se il cessionario
rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data ed estremi
del cedente) non c’è infrazione né obbligo di procedere alla
comunicazione al MEF (Circ. MEF n. 33124 del 20.03.2008)
48
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (art. 49, co. 12 e ss.)
In assenza dell’autocertificazione del cessionario,
deve pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni
successivi alla presentazione del libretto per
l’incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione
del libretto. In mancanza di tale dichiarazione
banche e Poste Italiane s.p.a, effettuano la
comunicazione al Ministero dell’economia e delle
finanze.
49
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (art. 49, co. 12 e ss.)
Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al
30% del saldo del libretto a carico della banca
che negozia o estingue i libretti e che non
provvede entro trenta giorni alla comunicazione
al MEF delle violazioni alle illustrate
disposizioni.
• Sanzione dal 10% al 20 % del saldo, per
mancata riduzione del saldo al di sotto della
soglia di legge relativamente ai libretti emessi
prima del 30.04.2008 e per mancata
comunicazione dei dati del cessionario in caso
di trasferimento di libretti al portatore.
• Sanzione dal 20 al 40 % del saldo nei casi in
cui il saldo sia pari o superiore alla soglia.
50
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (art. 49, co. 4 e ss. )
I moduli di assegni bancari (e postali ) sono rilasciati muniti della
clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il
rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con
l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilità.
Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo
inferiore a 12.500 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente
senza la clausola di non trasferibilità.
Per ciascun modulo di assegno bancario (o postale) richiesto in forma
libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o
cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di
imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
51
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (art. 49, co. 4 e ss. )
I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e
circolari per importi pari o superiori a € 12.500,00 devono
recare:
•l'indicazione del nome e cognome o della ragione
sociale del beneficiario
•la clausola di non trasferibilità
Come previsto dall’art. 49 comma 15 del D.lgs. 231/2007 gli assegni
circolari/bancari emessi a favore degli intermediari abilitati, come ad
esempio delle Poste Italiane SpA o di Banche, possono essere emessi
privi della clausola Non Trasferibile.
52
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (art. 49, co. 4 e ss. )
I moduli degli assegni bancari (e postali) sono emessi con la clausola di
non trasferibilità a meno di una specifica richiesta scritta da parte del
cliente di carnet di assegni in forma libera
Clausola di non trasferibilità obbligatoria per
assegni di importo pari o superiore ai limiti
previsti dalla vigente normativa
Indicazioni su
assegno in forma
libera
Imposta di bollo di cui al d.lgs. n.231/2007
assolta in modo virtuale (Autorizzazione n…
del …. )
53
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (art. 49, co. 4 e ss. )
Gi assegni circolari ( i vaglia postali ed i vaglia cambiari) di importo
sino a euro 12.499,99 possono essere emessi in forma libera dietro
specifica espressa richiesta del cliente
Indicazioni su
assegno
circolare in
forma libera
Imposta di bollo di cui al d.lgs.
n.231/2007 assolta in modo virtuale
54
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (art. 49, co. 4 e ss. )
Provvedimento
della Agenzia
delle entrate del
28.4.2008
Entro 30 giorni dalla richiesta della
Agenzia delle entrate e della Guardia di
finanza, la banca dovrà comunicare
tramite posta elettronica certificata i dati
identificativi ed il codice fiscale di coloro
ai quali siano stati rilasciati carnet di
assegni bancari o postali in forma libera
o che abbiano richiesto assegni
circolari, vaglia postali cambiari in forma
libera nonché di coloro che li abbiano
presentato allo incasso
55
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (art. 49, co. 4 e ss. )
In sede di negoziazione/estinzione dei titoli:
Controllo della presenza
della clausola “non
trasferibile” e della
indicazione del beneficiario
su tutti gli assegni pari o
superiori a 12.500 euro
emessi dal 25 giugno 2008
(compreso)
In assenza di tali requisiti, la
banca deve effettuare entro trenta
giorni la comunicazione
dell’infrazione al MEF
Ciò fermo restando la validità del
titolo che può essere negoziato o
estinto in assenza di ragioni
ostative di altro genere
56
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (art. 49, co. 4 e ss. )
NON TRASFERIBILE
Mario Rossi
Per conoscenza
e garanzia
Giovanni Verdi
La clausola “per conoscenza e
garanzia” non è disciplinata dalla legge;
essa nasce come “uso bancario”
all’unico scopo di identificare un
soggetto sconosciuto alla banca tramite
un correntista favorevolmente noto
Beneficiario che incassa
Firma per garanzia
57
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (art. 49, co. 4 e ss. )
Gli assegni bancari o postali emessi all'ordine del traente (con
intestazione a me medesimo o a me stesso o dizione equivalente)
possono essere girati unicamente dal traente stesso per l'incasso a
una banca o a Poste italiane SpA
Tali assegni possono essere emessi liberi senza
limiti di importo in quanto no sottoposti alla
disciplina degli assegni liberi (Circ. n. 33124 del
20.03.2008 MEF)
In caso di assegno emesso all’ordine del traente e girato ad altro
soggetto, la banca può pagare o negoziare il titolo in assenza di
ragioni ostative di altro genere, ma deve effettuare entro 30 giorni la
segnalazione della infrazione al MEF
58
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (art. 49, co. 4 e ss. )
La comunicazione al MEF va effettuata:
1) qualora il titolo sia tratto da non residente su conto estero
intrattenuto presso uno sportello bancario operante in Italia;
2) qualora il titolo sia stato tratto su conto intrattenuto presso uno
sportello bancario operante in Italia anche se emesso ed incassato
all’estero;
3) qualora il titolo non venga pagato dalla banca trattaria malgrado la
presentazione per la sua negoziazione, in quanto irregolare,
protestato, richiamato o comunque irregolare;
4) qualora il soggetto che sottoscrive il titolo “per conoscenza e
garanzia” lo ponga direttamente all’incasso;
5) qualora il titolo privo della clausola di non trasferibilità risulti
barrato.
59
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (art. 49, co. 4 e ss. )
La comunicazione al MEF non va effettuata:
6) nel caso di più titoli di importo singolarmente inferiore ad €.
12.500,00.=, ma complessivamente di ammontare superiore;
7) qualora il titolo sia stato tratto su conto intrattenuto presso uno
sportello bancario operante all’estero e negoziato in Italia in prima
girata;
8) qualora il conto sul quale è stato tratto l’assegno sia stato estinto
prima dell’emissione del titolo;
9) qualora il titolo, recante la clausola di non trasferibilità ma privo
dell’indicazione del beneficiario, sia stato negoziato mediante girata
per l’incasso dallo stesso soggetto emittente.
10) qualora il titolo, privo della clausola di non trasferibilità ma con
beneficiario: “me stesso”, “me medesimo” e simili, sia stato negoziato
dallo stesso soggetto emittente.
60
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (art. 49)
Eccezioni (co. 15, 16 e 17):
• non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 (contante e titoli al portatore),
5 (emissione assegni per importo superiore alla soglia) e 7 (emissione assegni
circolari) no si applicano ai trasferimenti di cui siano parte banche, Poste Italiane
spa nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di
vettori specializzati;
• le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati
rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più dei seguenti soggetti (di cui
all’art. 11, comma1, lettere a),b),d),e),f),g):
–
Banche
–
Poste Italiane Spa
–
Società di intermediazione mobiliare (SIM)
–
Società di gestione del risparmio (SGR)
–
Società di investimento a capitale variabile (SICAV)
–
Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo
2, co. 1 del CAP.
Restano immutate le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o altri
enti pubblici e alle erogazioni da questi disposti verso altri soggetti
61
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (segue)
Per le violazioni inerenti i commi 1, 5, 6, 7, in tema di assegni e
vaglia postali e cambiari, è prevista:
Sanzione amministrativa dal 3% al 30% dello
importo a carico della banca che non provveda
entro 30 giorni alla comunicazione al MEF della
violazione di cui abbia notizia.
Sanzione amministrativa dal 1 al 40 % dell’importo
trasferito a carico di entrambi i soggetti che hanno
preso parte al trasferimento
62
Limitazione all’uso del contante e di titoli
al portatore (segue)
Con la Circolare n. 80414 del 1° agosto il MEF ha agg iornato, in
relazione alle disposizioni di cui all'art.49 del d.lgs. 231/07, quanto
previsto nella Circolare 46213 del 3 maggio 2006 redatta in regime
delle vecchie disposizioni antiriciclaggio.
•
•
•
Le segnalazioni dovranno pervenire rispettivamente al Dipartimento del
Tesoro - Direzione valutaria antiriciclaggio e antiusura - o alle Direzioni
territoriali sulla base della tipologia di infrazione ed entità della violazione: di
norma, tutte le violazioni sono di competenza della Direzione antiriciclaggio,
mentre fanno eccezione le violazioni di cui all'art. 49 le quali devono essere
comunicate alla Direzione antiriciclaggio solo se di importo superiore a 250
mila euro.
Ai fini della determinazione della competenza, nell'ipotesi di più violazioni
segnalate con unico atto, non dovrà effettuarsi il cumulo degli importi delle
violazioni.
Il criterio generale per determinare la competenza territoriale è quello del
luogo in cui è stata commessa la violazione.
63
Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o
con intestazione fittizia (art. 50)
E’ vietata:
• l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di
deposito a risparmio in forma anonima o con
intestazione fittizia
• L’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di
deposito a risparmio in forma anonima o con
intestazione fittizia aperti presso Stati esteri
64
2. Obblighi di adeguata verifica del cliente
(Capo I, titolo II)
Soggetti tenuti agli obblighi
• Intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività
finanziaria (art. 15)
• Professionisti * (art. 16)
• Revisori contabili (art. 16);
• “Altri soggetti” (agenti in mediazione immobiliare,
società di recupero crediti ecc. vds. art. 17).
* Con le specifiche previste per i notai e gli avvocati.
65
Obblighi di adeguata verifica del cliente
(Capo I, titolo II)
Il d.lgs. n. 231/2007 – in ordine alla identificazione
della clientela - introduce il principio della
“adeguata verifica della clientela” in maniera
semplificata o rafforzata
66
Know
Your
Customer =
Corredo
Informativo +
Identificazione
67
Non è più sufficiente, come per il
passato, limitarsi all’acquisizione dei
documenti di identificazione del cliente.
Adeguata verifica della clientela significa
non solo capire chi si ha di fronte sotto il
profilo formale risultante dai documenti
esibiti, ma significa comprendere quali
sono le sue potenzialità economiche, la
finalità e natura della relazione, i
collegamenti, i rapporti d’affari etc.
68
Obblighi di adeguata verifica del cliente
(artt. 15-17)
PRESUPPOSTI:
•
•
•
•
•
Instaurazione di un rapporto continuativo (per i professionisti e revisori,
prestazioni professionali aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni od
utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro);
esecuzione di operazioni occasionali (per i professionisti e revisori,
prestazioni professionali occasionali), disposte dai clienti che comportino
la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo
pari o superiore a 15.000 euro, effettuate sia con un’unica operazione che
con più operazioni collegate o frazionate;
sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente
da soglie, deroghe o esenzioni;
dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente
acquisiti ai fini dell’ identificazione del cliente;
operazioni di valore indeterminato o indeterminabile per i professionisti e
revisori contabili (quali costituzione, gestione o amministrazione di
società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi).
69
Obblighi di adeguata verifica del cliente
(art. 17)
L’art. 17 tratta degli obblighi di adeguata verifica per “altri soggetti” ,
ovvero quelli che svolgono attività di recupero crediti per conto terzi,
custodia di trasporto di denaro contante e titoli o valori con/senza
guardie giurate particolari, agenzia di affari in mediazione immobiliare
da adottarsi nei seguenti casi:
•
Instaurazione di un rapporto continuativo o conferimento dal cliente di un
incarico a svolgere una prestazione professionale;
•
esecuzione di operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a
15.000 euro, effettuate sia con un’unica operazione che con più
operazioni collegate o frazionate;
•
sospetto
di
riciclaggio
o
finanziamento
del
terrorismo,
indipendentemente da soglie, deroghe o esenzioni;
•
dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente
acquisiti ai fini dell’ identificazione del cliente;
70
Obblighi di adeguata verifica del cliente
RAPPORTO CONTINUATIVO (art. 1, comma 2, lettera s):
Rapporto di durata che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o
trasferimento di mezzi di pagamento e non si esaurisce in una sola operazione
OPERAZIONI COLLEGATE (art. 1, comma 2, lettera n)
Operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo
contratto, sono tra loro connesse, per il soggetto che le esegue, per
l’oggetto e per lo scopo cui sono dirette”.
Con l’introduzione di questo concetto, si è voluto rilasciare:
•
uno strumento di monitoraggio delle operazioni, su conto e fuori conto,
non gestite dalla rilevazione degli archivi informatici
•
uno strumento di rilevazione delle operazioni aventi scopo o natura
comune ancorché non effettuate a valere
sullo stesso rapporto.
71
Rapporti
continuativi
(esempi)
Non sono
rapporti
continuativi
(esempi)
Conti correnti, depositi a risparmio
nominativi e al portatore, cassette di
sicurezza, depositi chiusi, affidamenti,
crediti
personali,
mutui
fondiari,
finanziamenti, carte di credito emesse
dalla banca,carte prepagate ricaribili
nominative
Rapporti di garanzia (pegni, ipoteche,
fideiussioni, depositi cauzionali, ecc.), i
certificati di deposito, partite contabili
interne
72
Obblighi di adeguata verifica del cliente
(art. 18)
CONTENUTI:
•
identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti,
dati o informazioni ottenuti da fonti affidabili e indipendenti;
•
identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;
•
ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto
continuativo o della prestazione professionale;
•
svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo
o della prestazione professionale
73
Obblighi di adeguata verifica del cliente
(art. 19)
MODALITA’:
•
•
l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente è svolta in
presenza del cliente stesso, anche attraverso propri dipendenti o
collaboratori, mediante un documento di identità non scaduto (Dpr
n. 445/2000 – vds. all.to tecnico del d. lgs. N. 231/07) prima
dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento
della esecuzione dell’operazione;
l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente, in caso trattasi
di società o ente, prevede l’accertamento dell’effettiva esistenza
del potere di rappresentanza e l’acquisizione delle informazioni
necessarie per individuare ed accertare l’identità dei relativi
rappresentanti delegati all’operazione;
74
Obblighi di adeguata verifica del cliente
(art. 19)
La identificazione consiste innanzitutto nella verifica
della corrispondenza tra il soggetto ed un suo
documento idoneo e non scaduto, assunto per valido a
tali fini
Ai fini dell’identificazione non è possibile avvalersi
delle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR
445/2000
Il codice fiscale deve essere rilevato dalla relativa
specifica documentazione
75
D. Lgs 231/207 - Allegato Tecnico: Art. 3
1. Sono considerati validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di
cui agli articoli 1 e 35 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 (*). Per l’identificazione di
soggetti non comunitari e di soggetti minori d’età si applicano le disposizioni vigenti; con
riferimento a nascituri e concepiti, l’identificazione è effettuata nei confronti del
rappresentante legale. L’identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a
ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest’ultimo caso sono acquisiti e
riportati nell’archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi
dell’atto di nascita dell’interessato.
(*) D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445
Art.1
d)DOCUMENTO D’IDENTITA’ la carta d’identità ed ogni altro documento munito di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una
pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità
prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare.
Art. 35
2) Sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
76
Dunque documenti validi per l’identificazione della clientela sono la
carta d’identità ed i documenti equipollenti, muniti di fotografia,
rilasciati da parte di una Amministrazione dello Stato.
Restano valide le Istruzioni (Provvedimento UIC febbraio 2006) per
l'identificazione di soggetti non comunitari tramite l'acquisizione del
passaporto o del permesso di soggiorno.
Il decreto prevede la conservazione dei
documenti utilizzati per la identificazione
(art.36 primo comma )
di M
Comune
ilano
TITA’
D’IDEN
CARTA
5
4
123
N° AC
DI
rio
Rossi Ma
77
Obblighi di adeguata verifica del cliente
(art. 19)
I dati da acquisire obbligatoriamente al momento della identificazione
sono i seguenti:
1. nome e cognome
2. luogo e data di nascita
3. indirizzo
4. estremi e copia di un documento di identificazione
5. le complete generalità dell’eventuale soggetto per conto del
quale viene eseguita l'operazione o viene richiesta
l’accensione di un conto, deposito o altro rapporto
continuativo
6. il codice fiscale sia del soggetto presente presso l’unità
operativa che di quello per conto del quale viene eseguita
l’operazione
7. per società, persone giuridiche, trust occorre verificare
proprietà e quindi titolare effettivo, nonché i poteri di
rappresentanza e di controllo dell’ente.
78
Obblighi di adeguata verifica del cliente
(art. 19)
MODALITA’ (segue):
•
l’identificazione e la verifica del titolare effettivo deve essere
effettuata contestualmente all’identificazione del cliente e impone,
per le persone giuridiche, i trust ed i soggetti giuridici analoghi,
l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di
rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del
cliente. I soggetti destinatari dell’obbligo possono:
– ottenere dai clienti stessi i dati necessari ad assolvere detto
obbligo;
– fare ricorso a registri accessibili al pubblico contenenti
informazioni sui titolari effettivi ovvero ricercare le informazioni
necessarie in altro modo.
79
Obblighi di adeguata verifica del cliente
(art. 19)
MODALITA’ (segue):
•
•
•
controllo costante nel corso del rapporto continuativo e per
tutta la durata dello stesso mediante la verifica delle
transazioni che devono essere compatibili con le caratteristiche
del cliente, della sua attività e del suo profilo di rischio;
verifica dell’origine dei fondi se necessario;
l’aggiornamento costante dei documenti, dati e informazioni
relative al cliente.
80
Obblighi di adeguata verifica del cliente
Titolare effettivo (art. 18 e art. 2 allegato tecnico)
Per quanto concerne le persone giuridiche, i trust ed i soggetti giuridici
analoghi, la procedura di identificazione è finalizzata a comprendere in
particolar modo la struttura di proprietà e di controllo del cliente
In caso di società:
•
•
La persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono
o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso od il
controllo diretto o indiretto del 25% + 1 delle partecipazioni al
capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica,
anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società
quotata in un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di
comunicazione conformi alla normativa comunitaria od a standard
internazionali equivalenti;
La persona o le persone fisiche che esercitano in altro modo il
controllo sulla direzione di un’entità giuridica.
81
Obblighi di adeguata verifica del cliente
Titolare effettivo (art. 18 e art. 2 allegato tecnico)
In caso di entità giuridiche (fondazioni) o di istituti
giuridici (trust) che amministrano o distribuiscono
fondi:
Se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona o le
persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di
un’entità giuridica;
Se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono
ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse
principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
La persona o le persone fisiche che esercitano un controllo sul
25% o più del patrimonio di un’entità giuridica.
82
Società ALFA
PF (20%)
PF (20%)
PF (20%)
PG (40%)
SRL
CAIO (60%)
TIZIO (40%)
CAIO = 60% del 40% = 24%
TIZIO = 40% del 40% = 16%
In base ai criteri oggettivi della norma: nessun titolare effettivo
83
Società BETA
PF (40%)
PF (10%)
PG (50%)
SRL
CAIO (30%)
TIZIO (70%)
In base ai criteri oggettivi della legge:
PF = 40% = controllo diretto
TIZIO = 70% del 50% = 35% = controllo indiretto
84
Obblighi di adeguata verifica del cliente
(art. 21, 22)
•
•
I clienti forniscono, sotto la propria
responsabilità,
tutte
le
informazioni
necessarie e aggiornate ai soggetti
destinatari del decreto (art. 21);
Gli obblighi di adeguata verifica della
clientela si applicano a tutti i nuovi clienti
nonché alla clientela già acquisita o
esistente con una tempistica da definire in
ragione del rischio esistente (art. 22).
85
Obblighi di adeguata verifica del cliente
(art. 21, 22)
Gli obblighi di adeguata verifica si applicano a tutti i nuovi clienti
nonché ai vecchi una volta valutato il rischio presente
Il procedimento di identificazione del cliente si applica naturalmente
all’inizio della relazione. Ma affinché i dati siano aggiornati e pertinenti,
è necessario che le banche verifichino regolarmente la
documentazione esistente. Un momento opportuno per tale verifica è
quello in cui viene effettuata una transazione importante, oppure sono
modificati in modo significativo gli standard per la documentazione
della clientela, oppure interviene un cambiamento sostanziale nel modo
in cui è utilizzato un conto. Tuttavia, ogniqualvolta una banca ritenga di
non possedere sufficienti informazioni su un dato cliente, essa
dovrebbe attivarsi affinché tutti i dati pertinenti siano ottenuti il più
presto possibile. (Comitato di Basilea di vigilanza bancaria)
86
Obblighi di adeguata verifica del cliente
(art. 23)
Obbligo di astensione
•
•
Quando è impossibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica
(eventuale segnalazione all’UIF);
Nel caso di sospetto di relazione con il riciclaggio o con il
finanziamento del terrorismo (segnalazione all’UIF).
Tale obbligo non sussiste quando l’astensione non è possibile in
ottemperanza ad obblighi di legge ovvero ricorra l’impossibilità di
rifiutare l’operazione o nel caso in cui l’astensione possa ostacolare
le indagini (segnalazione all’UIF);
Deroga per i professionisti all’obbligo nel corso dell’esame della
posizione giuridica del loro cliente o nell’espletamento dei compiti di
difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale procedimento, ivi compresa la
consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento.
87
Obblighi di adeguata verifica del cliente
(art. 55, co. 3)
Sanzioni penali per il cliente
•
•
salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore
dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto
per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le
indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e
con la multa da 500 a 5.000 euro;
salvo
che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore
dell’operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla
natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione
professionale o le fornisce false è punito con l’arresto da sei mesi
a tre anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
88
Obblighi semplificati di adeguata verifica del
cliente (art.25)
Sono applicabili ai clienti:
•
Poste Italiane, IMEL o Confidi
•
Intermediari finanziari (escluse le Società Fiduciarie) comunitari,
soggetti alla Direttiva 2005/60/CE, o extracomunitari con regime
equivalente
•
Uffici della Pubblica Amministrazione o istituzione o organismo
che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato
sull’Unione Europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto
comunitario derivato.
Occorre prestare la massima attenzione all’attribuzione delle codifiche
relative al SAE dei soggetti sottoposti a semplificata verifica in quanto
escludono le registrazioni in AUI.
89
Obblighi semplificati di adeguata verifica del
cliente (art.25)
Alla banca, quindi, è consentito applicare gli obblighi di adeguata
verifica in maniera semplificata nel caso si tratti di clienti quali
intermediari finanziari, enti creditizi o finanziari comunitari, uffici della
pubblica amministrazione, nonché ente creditizio o finanziario situato in
uno Stato extracomunitario con obblighi equivalenti in materia di
antiriciclaggio
Devono comunque essere raccolte informazioni sufficienti per stabilire
l’applicabilità degli obblighi di semplificata verifica.
paesi virtuosi
90
Obblighi semplificati di adeguata verifica del
cliente (art.25)
WHITE LIST – Lista dei Paesi virtuosi
(Decreto MEF del 12.08.2009)
La lista include 13 stati non comunitari : Argentina, Australia,
Brasile, Canada, Giappone, Hong Kong, Messico, Nuova Zelanda,
Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti d’America, Repubblica
del Sudafrica; Svizzera.
Inoltre include territori d’Oltremare (Antille Olandesi, Aruba,
Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint-Pierre e
Miquelon, Wallis e Futuna) che impongono, come gli stati elencati
in precedenza, obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva
UE.
91
Obblighi semplificati di adeguata verifica del
cliente (art.25)
Pubblica amministrazione (Art. 1 comma 2, lettera r)
“tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole
di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le
amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende
e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di ci al decreto
legislativo30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni”
92
Obblighi semplificati di adeguata verifica del
cliente (art.25) – segue Sono applicabili alle operazioni:
•
•
•
•
•
Contratti di assicurazione-vita con premi di importo limitato
Forme pensionistiche individuali disciplinate dal d. lgs. 2005/252
purché non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui
all’art. 14 del medesimo decreto e che non possano essere
utilizzate a garanzia per un prestito
Regimi di pensione obbligatoria e complementare con determinate
caratteristiche
Moneta elettronica ricaricabile per importi limitati
Qualunque altro prodotto o transazione a scarso rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
93
Obblighi rafforzati di adeguata verifica del
cliente (art.28)
Sono applicabili in presenza di un rischio di riciclaggio più
elevato e comunque:
• Quando il cliente non è fisicamente presente
• In presenza di conti di corrispondenza con enti
corrispondenti di Stati extracomunitari
• Per operazioni o rapporti posti in essere con persone
politicamente esposte – PEP - (art. 1, comma 2,
lettera O, art. 28 comma 5
e art. 1 dell’Allegato
tecnico) residenti in un altro Stato comunitario o in un
Paese terzo
94
Obblighi rafforzati di adeguata verifica del
cliente (art.28) – segue Quando il cliente non è fisicamente presente,
l’intermediario:
•
•
•
Accerta l’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni
supplementari
Adotta misure supplementari per la verifica o la certificazione dei
documenti forniti o richiede una certificazione di conferma di un
ente creditizio o finanziario soggetto alla Direttiva
Si assicura che il primo pagamento relativo all’operazione sia
effettuato a valere su di un conto intestato al cliente presso un
ente creditizio.
95
Obblighi rafforzati di adeguata verifica del
cliente (art.28) – segue Gli obblighi si considerano comunque assolti:
•
•
•
•
Quando il cliente è già stato identificato in relazione ad un rapporto in
essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate
Per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli
automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività
di trasporto valori o mediante carte di pagamento; operazioni da imputarsi
al soggetto titolare del rapporto
Per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni risultino da atti
pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.n. 82/2005
Per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire
risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare
italiana.
96
Obblighi rafforzati di adeguata verifica del
cliente (art.28) – segue In presenza di conti di corrispondenza con enti
corrispondenti di Stati extracomunitari, l’intermediario
deve:
•
•
•
•
Raccogliere sull’ente informazioni sufficienti per comprendere pienamente
la natura delle sue attività, la sua reputazione e la qualità della vigilanza
cui è sottoposto
Valutare la qualità dei controlli in materia di lotta al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo dell’ente
Ottenere l’autorizzazione di una Funzione Superiore per l’avvio del
rapporto di corrispondenza
Definire in forma scritta i termini dell’accordo con l’ente corrispondente e i
relativi obblighi.
97
Obblighi rafforzati di adeguata verifica del
cliente (art.28) – segue In presenza di operazioni o rapporti con persone
politicamente esposte (non esiste un elenco ufficiale di PEP’s per cui
bisogna rifarsi a banche dati elaborate da società specializzate ovviando in
parte mediante l’acquisizione dell’informazione dal cliente) l’intermediario deve:
•
Stabilire adeguate procedure basate sul rischio per accertare se il cliente
possa essere PEP
•
Ottenere l’autorizzazione di una Funzione Superiore preliminare
all’accensione del rapporto
•
Adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine dei fondi
•
Assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto.
98
Obblighi di adeguata verifica del cliente
Esecuzione da parte di terzi
(art. 29 e seguenti)
Gli obblighi si considerano assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita
idonea attestazione da parte di uno dei seguenti soggetti con i quali i clienti
abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali sia stato conferito incarico a
svolgere una prestazione professionale ed in ragione di detti rapporti i clienti
stessi siano già stati identificati di persona:
•
intermediari di cui all’articolo 11, comma 1 (banche, poste, IMEL, ecc..) ;
•
enti creditizi e finanziari degli Stati membri UE;
•
banche aventi sedi legale ed amministrativa in paesi non UE purchè
aderenti al GAFI;
•
professionisti di cui all’art. 12, comma 1 (ragionieri, commercialisti,
avvocati ecc.) nei confronti di altri professionisti.
99
Obblighi di adeguata verifica del cliente
Esecuzione da parte di terzi
(art. 29 e seguenti)
Modalità:
•
•
•
•
•
•
•
.
l’attestazione deve essere idonea a confermare l’identità tra il soggetto da identificare e quello
titolare del rapporto presso l’intermediario o il professionista attestante e l’esattezza delle
informazioni;
l’attestazione può consistere in un bonifico, a valere su rapporto per il quale il cliente è già stato
identificato di persona, il quale contenga un codice attribuito dall’intermediario a cui compete
l’obbligo di identificare;
in nessun caso l’attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti
fisici in alcun paese;
le autorità di vigilanza di settore possono prevedere forme particolari di attestazione;
nel caso in cui sorgano dubbi sull’identità del cliente, in qualunque momento i soggetti obbligati
compiono una nuova identificazione che dia certezza;
per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso un soggetto esercente attività finanziaria di cui
all’articolo 11, comma 3 (promotori finanziari, intermediari assicurativi, mediatori creditizi)
l’intermediario può acquisire i dati del cliente da questi soggetti;
nel caso di rapporti continuativi relativi all’erogazione di credito al consumo, di leasing, di
moneta elettronica e altre tipologie operative indicate da Bankitalia, l’intermediario può
acquisire i dati del cliente da collaboratori esterni legati da convenzione che preveda e
specifichi gli obblighi di cui al decreto.
100
Obblighi di adeguata verifica del cliente
Esecuzione da parte di terzi
(art. 29 e seguenti)
Requisiti e obblighi dei terzi:
•
I terzi devono essere enti o persone soggetti a registrazione
professionale obbligatoria riconosciuta dalla legge;
•
I terzi, ancorché situati in Stati extracomunitari, devono applicare
misure di adeguata verifica della clientela e conservare i
documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva,
inoltre sono soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto
dei requisiti della Direttiva;
•
I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del
decreto le informazioni e i dati richiesti nonché qualsiasi altro
documento pertinente riguardante l’identità del cliente o del titolare
effettivo.
.
101
In conclusione
• Occorre identificare correttamente la clientela e provvedere al
censimento indicando esattamente tutti i dati anagrafici e l’attività
economica svolta (acquisendo la documentazione di rito)
• Occorre obbligatoriamente identificare la persona che, presente
fisicamente allo sportello, richiede l'operazione (soggetto esecutore o
presentatore)
• E’ indispensabile acquisire la documentazione dell’autorizzazione o
iscrizione negli elenchi delle società sottoposte a particolari obblighi di
pubblicità (ad es., finanziarie, onlus, etc.)
102
Circolare MEF del 17.12.2008
(chiarimenti)
•
Ambito di applicazione e intermediari di cui all’art. 113 del TUB
Gli intermediari di cui all’art. 113 del TUB non rientrano più nell’ambito di
applicazione della normativa antiriciclaggio a partire dal 29.12.2007.
•
Adeguata verifica della clientela (artt. 18 e 19 del d. lgs. 231/07)
Non è coerente con le disposizioni la mera acquisizione di una dichiarazione
sottoscritta dal cliente con la quale lo stesso dichiari la provenienza lecita delle
disponibilità.
•
Adeguata verifica della clientela esistente (art. 22 del d. lgs 231/07)
I soggetti obbligati debbono stabilire tempi e modalità di acquisizione dei dati
aggiornati sulla clientela esistente sulla base di un’autonoma valutazione del
rischio la quale, in ogni caso, va effettuata in sede di revisione del rapporto
continuativo (ad esempio: scadenza della documentazione identificativa,
rinnovo fidi, modifica del profilo di rischio del cliente per la prestazione di servizi
di investimento) in occasione del primo contatto utile con il cliente.
103
Circolare MEF del 17.12.2008
(chiarimenti) – segue •
Regime semplificato di adeguata verifica
- Non sussistendo, con riguardo ai soggetti individuati dall’art. 25, l’obbligo di
raccolta delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica, tale esenzione si
riferisce anche agli obblighi di registrazione dei dati in A.U.I. I soggetti tenuti
agli obblighi devono comunque dimostrare, con evidenza documentale, di aver
raccolto le informazioni necessarie per stabilire che il cliente sia a regime
semplificato.
- Sono da considerarsi incompatibili con l’art. 25, l’art. 14, comma 2 del decreto
MEF n. 142/2006 e le relative disposizioni attuative concernenti deroghe per i
soggetti ai quali sia stato attribuito il codice di corrispondente bancario estero.
Valgono, invece, le esenzioni per gli enti creditizi e finanziari situati nei paesi
terzi equivalenti in forza del decreto del MEF del 12 agosto 2008 (c.d. “white
list”).
104
Circolare MEF del 17.12.2008
(chiarimenti) – segue •
Adempimenti degli obblighi da parte degli agenti in attività
finanziaria
Gli agenti esercenti attività finanziaria sono tenuti a rispettare gli obblighi di
adeguata verifica della clientela, di cui agli artt. 15 e ss., e sono sottoposti agli
obblighi di tale decreto.
Quando agiscono per conto dell’intermediario di riferimento, adempiono
all’obbligo di registrazione inviando entro 30 gg. agli stessi intermediari una
comunicazione contenente le informazioni e i dati acquisiti.
La comunicazione va fatta anche per operazioni di importo inferiore a 15.000
euro in relazioni alle quali sia stata effettuata l’adeguata verifica della clientela
(art. 15, co. 4).
L’intermediario può anche richiedere all’agente l’invio di copia della
documentazione acquisita nell’ambito dell’adeguata verifica.
E’ possibile stipulare apposita convenzione con la quale concordare ulteriori
modalità operative per dare attuazione a tali obblighi.
105
Nota Bankitalia ad AssoSim del 29.12.2008
(parere)
•
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela al di
fuori di un rapporto continuativo
Ai sensi dell’art. 15 gli obblighi di adeguata verifica vanno assolti in relazione a
rapporti continuativi e ad operazioni occasionali. L’art. 18, in tema di contenuti
degli obblighi, non menziona espressamente le operazioni occasionali tra
quelle per le quali è prevista l’acquisizione di informazioni su “scopo” e “natura”
come per i rapporti continuativi.
E’ rimessa all’intermediario la valutazione, secondo un approccio basato sul
rischio, dell’esigenza di acquisire informazioni aggiuntive, quali quelle riferite a
“scopo e natura” dell’operazione, e ciò anche al fine di individuare elementi di
anomalia e criticità.
106
Nota Bankitalia ad AssoSim del 29.12.2008
(parere) – segue•
Operazioni collegate
Non è previsto un arco temporale di riferimento entro il quale identificare le
operazioni collegate.
L’art. 1, co. 2, lett. N) richiede che le stesse siano tra loro “connesse” per il
soggetto, l’oggetto e lo scopo, i quali rappresentano criteri da valutare in modo
alternativo e concorrente.
L’intermediario ha autonoma determinazione nell’individuare classi di
operazioni e importi “non significativi” ai fini della rilevazione delle operazioni
collegate.
107
Nota Bankitalia ad AssoSim del 29.12.2008
(parere) – segue•
Operazioni frazionate
Il d. lgs. 231/07 non ha modificato la nozione di “operazione frazionata”
utilizzata nel previgente regime normativo.
L’esame delle circostanze che inducono a qualificare un’operazione unitaria
sotto il profilo economico è rimessa all’autonomia valutativa dell’intermediario
sulla base delle informazioni fornite dal cliente ovvero acquisite
dall’intermediario stesso.
108
Nota Bankitalia ad AssoSim del 29.12.2008
(parere) – segue•
Titolare effettivo
- Non è necessaria la presenza fisica del titolare effettivo al momento della sua
identificazione.
- La nozione di controllo diretto/indiretto sulla persona giuridica, richiamata
dall’art. 2 co. 1 lett a) dell’Allegato tecnico, deve essere interpretata, in assenza
di una specifica definizione, in via sistematica ovvero facendo riferimento alle
fonti normative nelle quali tale concetto viene esplicitato (vds. Art. 2359 c.c. e
art. 93 TUF).
- Non è esclusa la presenza di più titolari effettivi, fermo restando la necessità
di verificare la rilevanza della soglia superiore al 25% al fine di determinare
l’influenza effettivamente esercitata da ciascuna persona fisica.
109
Nota Bankitalia ad AssoSim del 29.12.2008
(parere) – segue•
Società Fiduciarie di cui alla legge 1996/1939
Sono sottoposte agli obblighi di adeguata verifica quando assumono la veste di
clienti nei rapporti con altri intermediari finanziari e sono obbligate a fornire, per
iscritto, tutte le informazioni necessarie e aggiornate che consentano
l’identificazione del titolare effettivo ai sensi dell’art. 21.
•
Persone politicamente esposte
Secondo Bankitalia il regime rafforzato di adeguata verifica relativo ai rapporti
con le PEP è da considerarsi una disciplina speciale che quindi deve trovare
applicazione ogni qualvolta si entri in relazione con soggetti di tale categoria
anche quando gli stessi ricoprano il ruolo di “titolare effettivo”.
110
Nota Bankitalia ad AssoSim del 29.12.2008
(parere) – segue•
Obblighi di astensione in caso di servizi di ricezione e trasmissione
ordini e di esecuzione (in proprio o per conto terzi)
La fattispecie deve essere inquadrata nell’ambito di un rapporto continuativo
rispetto al quale gli obblighi di adeguata verifica devono essere assolti al
momento dell’instaurazione della relazione d’affari, fatto salvo il dovere di
controllo costante nel corso del rapporto.
Nell’ipotesi di prestazione occasionale, l’intermediario dovrà valutare la
possibilità di astenersi alla luce delle informazioni disponibili secondo un
approccio basato sul rischio.
111
Nota Bankitalia ad AssoSim del 29.12.2008
(parere) – segue•
Regime semplificato di adeguata verifica
Come già chiarito nella Circolare MEF, anche Bankitalia concorda sulla
circostanza che, nelle ipotesi di cui all’art. 25, essendo gli intermediari esentati
dall’acquisire i dati identificativi dei soggetti che godono del regime
semplificato, non sussistono dati da registrare.
Resta, tuttavia, fermo l’obbligo di dimostrare la raccolta delle necessarie
informazioni nonché, se necessario, dell’attivazione della segnalazione di
operazioni sospette.
Esecuzione degli obblighi da parte di terzi
L’art. 32 distingue tra “terzo straniero comunitario” e “terzo straniero insediato
in paese extra UE”. E’ ammissibile il ricorso a terzi stabiliti all’interno della UE
mentre l’utilizzo di terzi extra UE è ammissibile solo se tali soggetti sono
sottoposti a requisiti, obblighi e controlli equivalenti a quelli stabiliti dalla III
Direttiva (art. 32, co. 1, lett. a) e b) – “white list” del MEF).
112
Approccio basato sul rischio
(art. 20)
Gli obblighi di adeguata verifica sono strettamente connessi al concetto
di “risk based approach” cioè l’obbligo di una impostazione dell’attività
di verifica della clientela commisurata al rischio associato al tipo di
cliente (profilo soggettivo), al rapporto continuativo o transazione
(profilo oggettivo).
Le misure adottate devono essere adeguate al rischio di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo da valutarsi sulla base di:
•
Istruzioni delle Autorità di vigilanza
•
Criteri generali stabiliti dalla legge con riferimento a clienti e
operazioni.
113
Approccio basato sul rischio
- segue -
CRITERI:
Profilo soggettivo (cliente)
natura giuridica
prevalente attività svolta
condotta tenuta
area geografica di residenza del cliente e/o controparte
Profilo oggettivo (operazione/rapporto continuativo)
tipologia dell’operazione/rapporto continuativo
modalità di svolgimento
ammontare
frequenza delle operazioni e durata del rapporto
ragionevolezza in relazione all’attività svolta
area geografica di destinazione del prodotto,
dell’operazione o del rapporto
oggetto
114
Approccio basato sul rischio
- segue Per implementare un “sistema di approccio basato sul rischio” è necessario:
•
l’identificazione del “proprio” rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo
•
la determinazione di misure idonee a gestire e mitigare il “proprio” rischio
•
l’aggiornamento e lo sviluppo costante delle attività svolte
•
la nomina di un compliance officer
•
la formazione del personale
•
l’istituzione di un Audit indipendente che verifichi l’efficacia del
programma.
Sono quindi necessarie risorse, capacità per acquisire ed utilizzare
informazioni sui rischi, sviluppo di procedure di valutazione e monitoraggio.
115
Approccio basato sul rischio
- segue Per identificare le “situazioni a più elevato rischio” è necessario:
•
•
•
•
•
effettuare una “risk analysis” individuando le aree più critiche per
clienti, prodotti e servizi, tenendo presente i canali di distribuzione
e la localizzazione geografica
aggiornare le valutazioni con interventi sistematici e periodici
adottare criteri di rischio (rischio paese o geografico, rischio
cliente, rischio prodotto/servizio)
attribuire un peso ai singoli parametri soggettivi ed oggettivi che
concorrono a determinare il “profilo di rischio”
definire classi di rischio con specifici “punteggi di rischiosità”
116
Approccio basato sul rischio
(Categorie di rischio)
Categorie di rischio
Rischio paese/geografico
•
•
•
•
•
paesi sottoposti a sanzioni
paesi privi di un adeguato sistema di prevenzione del riciclaggio
paesi con elevati livelli di criminalità
paesi che fiancheggiano il terrorismo internazionale
paradisi fiscali
117
Approccio basato sul rischio
(Categorie di rischio)- segue Rischio cliente
•
Soggetti la cui complessa struttura societaria rende difficile identificare il
titolare effettivo
•
Soggetti per i quali risulta difficoltoso individuare il loro effettivo profilo
economico
•
Soggetti che fanno elevato ricorso al contante in ragione della loro attività
(money transfer, case da gioco, attività collegate con le scommesse ecc.)
•
Enti od organizzazioni non riconosciute e non sottoposte a forme di
controllo (ad es.: onlus)
•
Soggetti che rientrano tra le PEP
•
Soggetti con precedenti penali
•
Soggetti che svolgono attività con caratteristiche particolari:
–
–
–
Distanza geografica tra residenza/domicilio del soggetto e intermediario
Frequenti trasferimenti di fonti/ conti ad altri intermediari
Operazioni effettuate senza la presenza fisica del cliente o per il tramite di terzi
soggetti.
118
Approccio basato sul rischio
(Categorie di rischio)- segue Rischio prodotti/servizi
•
•
•
•
•
servizi potenzialmente ad alto rischio (servizi di private banking
internazionali)
servizi che prevedono distribuzione di prodotti attraverso
intermediari
servizi di commercio e consegna metalli preziosi
prodotti ad alta rischiosità quali banking online, utilizzo di canali
telematici o telefonici, conti web, carte prepagate
prodotti che consentono di investire importi rilevanti a beneficio di
terzi soggetti.
119
Approccio basato sul rischio
- segue Controlli nei casi di rischio più elevato
•
•
•
•
•
livello di autorizzazione superiore rispetto alla rete di vendita in
caso di entrata in relazione con determinate categorie di soggetti
adozione di procedure know your customer” più stringenti
introduzione di un dispositivo di “customer due diligence”
monitoraggio più attento e più frequente delle operazioni in
relazione al grado di rischio più elevato percepito
revisione periodica delle informazioni acquisite.
120
Approccio basato sul rischio
- segue Monitoraggio ed aggiornamento delle misure
•
•
•
utilizzare sistemi automatizzati di monitoraggio che
consentono di evidenziare quelle transazioni che
richiedono ulteriori indagini
adottare azioni e misure appropriate e conseguenti per
far fronte ai risultati delle ulteriori indagini (es.:
procedure da acquisire)
individuare profili competenti a gestire il processo
(analisi e valutazione della reportistica e dei risultati)
121
Approccio basato sul rischio
- segue Conservazione della documentazione
processo di profilazione
del rischio per dimostrare all’Autorità:
•
•
•
•
attinente
al
le modalità di individuazione dei rischi
le modalità di gestione della verifica rafforzata
l’efficienza del sistema di monitoraggio
il processo di reporting interno e il sistema di
valutazione
122
Chiunque contravviene alle disposizioni
concernenti gli obblighi di adeguata verifica
della clientela previsti dagli artt. 15 e segg.
del nuovo d. lgs 231/2007 è punito con la
multa da 2.600 a 13.000 euro.
123
Obblighi di registrazione
(art. 36 e seguenti)
I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 devono conservare e
registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere agli
obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere
utilizzati per indagini UIF o da qualsiasi altra Autorità legittimata.
In particolare:
• per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del
cliente, conservano la copia, o riferimenti dei documenti richiesti,
per un periodo di 10 anni dalla fine del rapporto continuativo;
• per quanto riguarda le operazioni e i rapporti continuativi,
conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti
originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei
procedimenti giudiziari, per un periodo di 10 anni dall’esecuzione
dell’operazione o dalla cessazione del rapporto.
124
Obblighi di registrazione
I soggetti obbligati devono poi registrare e conservare per un
periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:
a) con riferimento ai rapporti continuativi : la data di
instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle
generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e
il codice del rapporto ove previsto;
b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o
superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si
tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono
collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia
dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del
soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale
eventualmente opera.
Tali informazioni devono essere registrate tempestivamente e,
comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al
compimento dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla variazione e
dalla chiusura del rapporto continuativo.
125
Obblighi di registrazione
• Per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, il termine dei 30
giorni di cui al comma 3 dell’art. 36 (registrazione), decorre dal
giorno in cui abbiano eventualmente ricevuto i dati da parte dei
soggetti di cui all’articolo 11, comma 3 (c.d. “altri soggetti esercenti
attività finanziaria”) o da altri soggetti terzi che operano per conto
degli intermediari, i quali a loro volta devono inoltrare i dati medesimi
entro trenta giorni
•Per gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e
senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di
riassicurazione, e cioè i mediatori di assicurazione o
riassicurazione, ovvero i brooker, hanno l’obbligo di comunicazione
dei dati, riguardanti le operazioni di incasso del premio e di
pagamento delle somme dovute agli assicurati , solo ed
esclusivamente se tali attività sono appositamente previste
nell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa.
126
Chi, essendovi tenuto, omette di
effettuare la registrazione di cui
all'articolo 36, ovvero la effettua in
modo tardivo o incompleto è punito con
la multa da 2.600 a 13.000 euro.
127
Obblighi di registrazione
(art. 37)
Per il rispetto degli obblighi di registrazione di cui all’art. 36, gli
intermediari finanziari di cui all’art. 11, co.1) e 2), lettera a), le società di
revisione indicate nell’art. 13, co. , lettera a), e gli altri soggetti di cui
all’art. 14, co. 1, lettera e) devono far confluire i dati e le informazioni in
un archivio: l’Archivio Unico Informatico, la cui istituzione è
subordinata alla presenza di dati o informazioni da registrare.
L’AUI deve essere strutturato in modo da assicurare:
•la chiarezza e completezza delle informazioni;
•la conservazione dei dati secondo criteri uniformi;
•Il rispetto delle peculiarità operative dei diversi destinatari;
•il mantenimento della loro storicità;
•la possibilità di desumere evidenze integrate;
•la facilità di consultazione;
•la rilevabilità di modifiche apportate a informazioni già acquisite;
•la conservazione decennale delle informazioni.
128
Obblighi di registrazione
(art. 37)
Per la tenuta e la gestione si può :
•utilizzare di un autonomo centro di servizio;
•conferire l’incarico ad un unico centro di servizio per gli
intermediari finanziari appartenenti ad uno stesso gruppo.
I dati identificativi e le informazioni possono essere anche
inclusi in archivi informatizzati differenti dall’AUI a condizione
che sia permesso di ottenere, con un’unica richiesta,
informazioni integrate con ordine cronologico.
Bankitalia, di concerto con le Autorità di vigilanza e UIF, emana
disposizioni sul mantenimento dell’AUI
Bankitalia può prevedere procedure semplificate di registrazione
per alcune figure quali Cassa depositi e prestiti, confidi,
cambiavalute ecc.., in ragione delle loro caratteristiche operative
129
Modalità di registrazione
(art. 38)
L’articolo 38 disciplina le modalità degli obblighi per i professionisti di cui
all’art. 12 e per i revisori contabili di cui all’articolo 13, co. 1, lettera b)
prevedendo:
• l’istituzione di un archivio unico informatico
• l’istituzione – in alternativa – di un “registro della clientela” per
acquisire, registrare, conservare, storicizzare le informazioni e i dati.
La documentazione, i dati e le informazioni sono conservati nel fascicolo
del cliente.
Dati e informazioni registrate devono essere rese disponibili entro 3
giorni dalla richiesta.
Il registro è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura
del soggetto obbligato o suo collaboratore.
Non sono consentite abrasioni.
E’ possibile istituire un registro per ogni sede oppure, in alternativa,
l’AUI.
130
Modalità di registrazione
(art. 39)
L’art. 39 del decreto disciplina le modalità di registrazione per i soggetti
di cui all’art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) ovvero:
•operatori di recupero crediti;
•custodia e trasporto valori;
•trasporto denaro o valori;
•agenzie di affari in mediazione mobiliare
•gestione di case da gioco.
Questi soggetti possono utilizzare i sistemi informatici di cui sono dotati
elaborando mensilmente le informazioni da rendere disponibili entro 3
giorni dalla richiesta; in alternativa istituiscono l’AUI.
In alternativa i soggetti possono istituire l’AUI ovvero conservare le
informazioni in registri della clientela.
131
L’AUI di un intermediario bancario
(esecuzione e registrazione di una transazione)
SI
Movimenti
Confermati
Sono presenti
tutti i dati
antiriciclaggio?
NO
Movimenti
sospesi
Obbligo
di
intervento
Filiale
132
a) con riferimento ai rapporti continuativi :
la data di instaurazione, i dati identificativi del
cliente, unitamente alle generalità dei delegati a
operare per conto del titolare del rapporto e il
codice del rapporto ove previsto
–soggetti materiali esecutori di operazioni (soggetti
fisicamente presenti da identificare anche se
presentano distinte firmate da terzi)
–soggetti fisicamente presenti all’atto della apertura di
rapporti continuativi e soggetti per conto dei quali il
cliente opera
133
Rapporti
continuativi
(esempi)
Non sono
rapporti
continuativi
(esempi)
Conti correnti, depositi a risparmio
nominativi e al portatore, cassette di
sicurezza,
depositi
chiusi,
affidamenti, crediti personali, mutui
fondiari, finanziamenti, carte di
credito emesse dalla banca,carte
prepagate ricaribili nominative
Rapporti
di
garanzia
(pegni,
ipoteche,
fideiussioni,
depositi
cauzionali, ecc.), i certificati di
deposito, partite contabili interne
134
b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o
superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti
di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono
collegate o frazionate:
la data, la causale, l'importo, la tipologia della operazione, i mezzi di
pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione
e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.
• importo di contante reale effettivamente movimentato (non
sono pertanto da valorizzare come contante effettivo gli importi
derivanti da operazioni quali, ad esempio, un prelievo da libretto di
risparmio e contestuale emissione di assegno circolare)
• dati identificativi delle controparti nei casi di bonifico in
entrata o in uscita (intermediario dell’ordinante o del
beneficiario, paese di tale intermediario, cognome nome o
ragione sociale del beneficiario o dell’ordinante e relativo
paese)
135
OPERAZIONE FRAZIONATA
E’ un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore al di
sopra di 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni,
singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi,
ma in un circoscritto lasso di tempo fissato in 7 giorni.
Le operazioni frazionate sono quelle di importo compreso fra €
5.000,00 e € 14.999,99 che, per natura e modalità, costituiscono
parte di un’unica operazione e concorrono a superare il limite previsto
Il cumulo delle operazioni frazionate, precedentemente basato sul
criterio delle famiglie di aggregazione, è calcolato in funzione del
segno monetario di ogni singola registrazione (dare, avere) - Lettera
Abi n.2260 del 17/04/2008
136
OPERAZIONI COLLEGATE (art. 1, comma 2, lettera n)
Operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo
contratto, sono tra loro connesse, per il soggetto che le esegue, per
l’oggetto e per lo scopo cui sono dirette”.
Con l’introduzione di questo concetto, si è voluto rilasciare:
•uno strumento di monitoraggio delle operazioni, su conto e fuori
conto, non gestite dalla rilevazione degli archivi informatici
•uno strumento di rilevazione delle operazioni aventi scopo o
natura comune ancorché non effettuate a valere sullo stesso
rapporto
137
Chiunque compie operazioni soggette agli obblighi di adeguata verifica
della clientela ed agisce per conto di altro soggetto, ha l’obbligo di
dichiarare tale circostanza, nonché le complete generalità del soggetto
per conto del quale agisce:
- se persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, indirizzo
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione e sede, codice
fiscale o partita IVA
Nei casi in cui il soggetto esecutore, persona diversa da colui che ha
sottoscritto l’ordine o la distinta, risultasse:
– censito in anagrafe
basterà apporre sul documento riportante l’ordine (distinta, lettera,
etc.) una dicitura del tipo “OPERAZIONE ESEGUITA DA”:
(cognome e nome) sottoscritta dall’esecutore stesso
– non censito in anagrafe
l’addetto incaricato sarà tenuto a far sottoscrivere al soggetto
esecutore la specifica dichiarazione (dichiarazione di operare per
conto di terzi) finalizzata alla raccolta dei dati anagrafici dello stesso
e della sua firma
138
In conclusione
Ai fini di una corretta registrazione delle operazioni in AUI:
•
•
•
•
•
è assolutamente vietato il ricorso a dati fittizi (ndg – data di
nascita – soggetto esecutore) e l’utilizzo di conti fittizi.
è indispensabile attribuire alle operazioni la causale
pertinente ed indicare l’importo di contante effettivamente
movimentato
occorre evitare impropri appostamenti contabili e la
movimentazione di conti di transito in quanto determinano
rischi di anonimato nell’ambito di trasferimenti
è indispensabile procedere immediatamente alle attività di
sistemazione degli eventuali sospesi
nei casi di bonifico è indispensabile riportare fedelmente i
dati relativi alle controparti (cliente e sua banca)
139
Archivio Unico Informatico
considerazioni
L’A.U.I. deve costituire la fonte primaria
delle informazioni riguardanti le singole
operazioni poste in essere dalla clientela
secondo le disposizioni dalla stessa
impartite
140
Archivio Unico Informatico
considerazioni (segue)
I quattro pilastri fondamentali su cui si fonda
una corretta gestione sono:
•
•
•
•
anagrafe generale
adeguata verifica della clientela
flussi di informazioni generate dalle procedure
efficace sistema di controllo
141
Archivio Unico Informatico
considerazioni (segue)
• L’AUI come strumento che consenta la
ricostruzione fedele dell’operatività del cliente
• La
corretta
valorizzazione
dei
campi
dell’anagrafe generale dell’intermediario come
principale presupposto per un corretto
adempimento degli obblighi di registrazione
• Applicabilità delle istruzioni operative ante
231/07 circa le modalità di registrazione
• Intermediari abilitati e Società Fiduciarie
142
Archivio Unico Informatico
considerazioni (segue)
L’Archivio Unico Informatico, che rappresenta uno
strumento, deve contenere l’esatta e fedele tracciabilità
delle operazioni così come richieste dal cliente.
La corretta tenuta dell’Archivio non deve essere
interpretata come un mero adempimento “burocratico” ma
come una necessità per costituire una primaria fonte di
informazioni sul cliente, sull’operatività e sulle sue
caratteristiche.
143
Dati aggregati (art. 40)
L’articolo 40 stabilisce l’obbligo di inoltrare mensilmente
alla UIF i dati aggregati, utili per lo studio delle realtà
territoriali, al fine di far emergere elementi validi alla
identificazione di fenomeni che possono essere indice di
attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (flussi
S.AR.A.).
L’obbligo è imposto agli intermediari di cui all’articolo 11,
comma 1, dalla lettera a) alla lettera g) , lettera l), n) e o), e
comma 2, lettera a), e le società di revisione indicate
nell’articolo 13, comma 1, lettera a).
144
Dati aggregati (art. 40)
Caratteristiche:
• L’archivio dei dati aggregati è prodotto dalla procedura informatica che
gestisce l’AUI.
• L’archivio contiene solo aggregati statistici delle registrazioni.
• L’archivio contiene le informazioni riferite ad un mese (data operazione).
• L’archivio deve essere inoltrato dagli intermediari, via R.N.I., all’UIC entro la
seconda decade successiva al secondo mese rispetto a quello di
riferimento.
• L’UIC provvede a classificare le operazioni secondo una logica economicafinanziaria in ragione dell’evoluzione dei mercati e con particolare
attenzione agli strumenti di finanza innovativa o nuovi mezzi di pagamento.
• La circ. UIC del 20/10/2000 (abrogata e sostituita dal provvedimento UIC
24/02/2006) ha assicurato uniformità di comportamento in relazione alla
registrazione dei dati introducendo nuove causali, riformulando i “criteri di
aggregazione”, implementando i controlli di congruità delle segnalazioni.
• Il provvedimento UIC 24/02/2006 ha rivisitato le causali adottando una
distinzione specifica secondo la natura dell’intermediario.
145
Segnalazione di operazioni sospette
(art. 41e ss.)
I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2,11,12, 13 e 14
devono inviare alla UIF, una segnalazione di operazione
sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi
ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano
state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
Rispetto alla normativa previgente l’obbligo di segnalare
sussiste anche quando l’operazione sia correlata a fenomeni
di finanziamento del terrorismo.
Invariata resta nelle due normative l’iter di costruzione del
sospetto.
146
Segnalazione di operazioni sospette
(art. 41e ss.)
I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2,11,12, 13 e 14
devono inviare alla UIF, una segnalazione di operazione
sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi
ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano
state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
Rispetto alla normativa previgente l’obbligo di segnalare
sussiste anche quando l’operazione sia correlata a fenomeni
di finanziamento del terrorismo.
Invariata resta nelle due normative l’iter di costruzione del
sospetto.
147
Segnalazione di operazioni sospette
(art. 41e ss.)
Per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta
dell’UIF, sono emanati e aggiornati periodicamente degli indicatori di
anomalia (cfr. Decalogo Bankitalia – ultima versione 12 gennaio 2001).
Le segnalazioni devono essere eseguite senza ritardo nel momento in
cui il soggetto tenuto alla loro effettuazione matura il sospetto e, laddove
possibile, prima di eseguire l’operazione.
I soggetti tenuti agli obblighi si astengono dal compiere l’operazione
finché non hanno effettuato la segnalazione, a meno che detta
astensione non sia possibile, tenuto conto della normale operatività,
ovvero possa rappresentare un ostacolo alle indagini.
Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli
obblighi di segretezza o del segreto d’ufficio e non comportano, se fatte
in buona fede, responsabilità penali o civili per il segnalante.
148
La valutazione della sospettosità delle operazioni è
effettuata sulla base del patrimonio informativo, sulle
capacità e sulle necessità economiche del cliente, in
possesso degli intermediari.
Un’approfondita conoscenza del cliente costituisce,
da un lato, un momento fondamentale del percorso
logico che porta alla valutazione dell’operazione ai
fini dell’inoltro di una segnalazione di operazione
sospetta,
dall’altro,
un
requisito
essenziale
dell’attività di intermediazione, in quanto consente di
individuare i profili di rischio e le possibilità di
sviluppo della relazione d’affari.
149
Da un approccio basato
su un sistema di
regole
Ad un approccio basato
sul rischio
Dalla mera identificazione
Alla adeguata verifica
della clientela
Il monitoraggio continuo
é collegamento tra
identificazione
segnalazione
150
OPERAZIONE
PROFILO
SOGGETTIVO
PROFILO
OGGETTIVO
•Caratteristiche
•Entità
•Natura
Altre circostanze note
conosciute in ragione
delle funzioni esercitate
•Attività
•Economico
•Patrimoniale
•Motivazione
sospetto
151
L’operazione sospetta
(art. 41 e ss.)
Il sospetto si genera sulla base delle caratteristiche, entità, natura
dell’operazione o di qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione
delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e
dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita.
Rilevano, al riguardo gli elementi acquisiti dal segnalante nell’ambito
dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di incarico.
In particolare, nell’individuazione di operazioni sospette va tenuta a
riferimento una serie di criteri generali, tra i quali:
• il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o aventi sede in paesi
caratterizzati da regimi fiscali privilegiati sotto il profilo fiscale o del
segreto bancario ovvero “a rischio” come indicati dal GAFI;
• operazioni prospettate o effettuate a condizioni o per valori
palesemente diversi da quelli di mercato;
• operazioni che appaiono incongrue rispetto al fine dichiarato;
• ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento;
• Ingiustificata interposizione di soggetti terzi.
152
Segnalazione di operazioni sospette
Decalogo Banca d’Italia
Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette è
prevista l’emanazione di provvedimenti contenenti specifici indicatori
di anomalia, periodicamente aggiornati
In data 12 gennaio 2001, la Banca d’Italia - di concerto con l’Ufficio
Italiano dei Cambi - ha emanato il provvedimento “Istruzioni operative
per l’individuazione di operazioni sospette” (note come DECALOGO),
contenente le regole operative (distinte tra “regole organizzative e
procedurali” e “indici di anomalia”) volte a ridurre i margini d’incertezza
connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali,
contribuendo al contenimento degli oneri ed assicurando la piena
collaborazione tra le autorità preposte alla prevenzione del riciclaggio.
153
Segnalazione di operazioni sospette
Decalogo Banca d’Italia -segue
a) Adempimento degli obblighi segnaletici
Al fine di assicurare il corretto adempimento dell’obbligo di
segnalazione delle operazioni sospette gli intermediari:
1. si rifiutano di effettuare operazioni anomale;
2. prestano particolare attenzione ad operazioni di utenti
occasionali;
3. inoltrano segnalazione all’UIF anche con riferimento ad
operazioni rifiutate o non concluse. L’obbligo di effettuare
segnalazioni vige per l’intera durata della relazione con il cliente;
4. valutano i profili di anomalia anche con riferimento all’operatività
di altri intermediari con particolare attenzione all’attività di
intermediari di non elevata reputazione e di soggetti operanti in
Paesi non cooperativi.
154
Segnalazione di operazioni sospette
Decalogo Banca d’Italia - segue
b) Conoscenza della clientela
L’importanza di una approfondita conoscenza della clientela
Gli strumenti per migliorare la conoscenza della clientela
c) Controlli Interni
Il sistema dei controlli Interni
La formazione del personale
I controlli sull’operato dei dipendenti e collaboratori
La moneta elettronica.
d) La procedura di segnalazione
L’iter segnaletico interno all’intermediario,
La tutela della riservatezza,
La sospensione delle operazioni,
Il ricorso a programmi informatici di selezione delle operazioni,
La trasmissione della segnalazione e il rapporto con l’UIF.
155
Segnalazione di operazioni sospette
Decalogo Banca d’Italia - segue
Nel decalogo vengono poi individuati alcuni indicatori di anomalia i quali
appaiono particolarmente significativi e sono suddivisi per tipologie di
operatività riguardando:
Tutte le categorie di operazioni
Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall’attività svolta dal
cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori.
Ricorso a tecniche di frazionamento dell’operazione, soprattutto se volte a
eludere gli obblighi di identificazione e registrazione.
Operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di
norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili
giustificazioni economiche o finanziarie.
156
Segnalazione di operazioni sospette
Decalogo Banca d’Italia - segue
Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano
svantaggiose per il cliente sotto il profilo economico o finanziario.
Operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a
favore di terzi, qualora i rapporti non appaiono giustificati.
Operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o
incomplete, tali da far ritenere l’intento di occultare informazioni
essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati
all’operazione.
Operazioni con controparti insediate in aree geografiche “a rischio”
(paesi off shore o ad alto tasso di criminalità) che non siano
giustificate dall’attività economica del cliente o da altre circostanze.
157
Segnalazione di operazioni sospette
Decalogo Banca d’Italia - segue
Operazioni in contante e con moneta elettronica
Prelevamento di denaro contante per importi rilevanti, salvo che il
cliente non rappresenti particolari esigenze.
Versamento di denaro contante per importi rilevanti, non
giustificabile con l’attività economica del cliente.
Ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento
utilizzati dal cliente.
Cambio di banconote con banconote di taglio diverse e/o di altre
valute, soprattutto se effettuato senza transito per il conto corrente.
158
Segnalazione di operazioni sospette
Decalogo Banca d’Italia - segue
Operazioni in strumenti finanziari e polizze assicurative
Negoziazione di strumenti finanziari senza che l’operazione transiti
sul conto corrente del cliente.
Negoziazione di strumenti finanziari aventi scarsa diffusione tra il
pubblico, ripetute con elevata frequenza e/o di importo rilevante,
soprattutto se concluse con controparti insediate in paesi non
comunitari ovvero non appartenenti all’OCSE.
Ricorso a tecniche di cointestazione dei contratti aventi ad oggetto
strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni
delle intestazioni degli stessi senza plausibili giustificazioni.
159
Segnalazione di operazioni sospette
Decalogo Banca d’Italia - segue
Polizze assicurative vita e rapporti di capitalizzazione
……
•
Stipulazione di diverse polizze di assicurazione con pagamento dei relativi
premi mediante assegni bancari che presentano molteplici girate.
• Stipulazione di polizza di assicurazione sulla vita con beneficiario il
portatore della polizza.
• Liquidazione in un arco temporale ravvicinato di prestazioni relative a
molteplici polizze sottoscritte da clienti diversi e aventi come beneficiario la
stessa persona.
• Rilevanti e/o contemporanee richieste di riscatto e/o prestito relative a più
polizze assicurative, soprattutto qualora comportino l’accettazione di
condizioni non convenienti, ovvero frequenti di riscatto parziale relative a
polizze a premio unico di rilevante importo.
………
160
Segnalazione di operazioni sospette
Decalogo Banca d’Italia - segue
Operazioni in altri prodotti e servizi
……
•
•
•
Ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza o di servizi di custodia o frequenti
depositi e ritiri di plichi sigillati, non giustificati dall’attività o dalle abitudini del
cliente.
Rilascio di deleghe a operare su cassette di sicurezza a terzi non facenti
parte del nucleo familiare o non legati da rapporti di collaborazione o di altro
tipo idonei a giustificare tale rilascio.
Rapporti che presentano una movimentazione non giustificata dall’attività
svolta dal cliente e che risultano caratterizzati da: versamenti frequenti di
assegni o presentazione allo sconto di titoli, soprattutto se in cifra tonda,
con pluralità di girate, con altri elementi ricorrenti ovvero emessi al portatore
o a favore dello stesso traente; richiami dei titoli e ritorni di insoluti a volte
seguiti da protesto; sostanziale pareggiamento degli addebiti e degli
accrediti.
161
Segnalazione di operazioni sospette
Decalogo Banca d’Italia - segue
Comportamenti della clientela
……
•
Clienti che evitano contati diretti con i dipendenti o i collaboratori
dell’intermediario rilasciando deleghe o procure in modo frequente e
ingiustificato.
• Clienti che effettuano operazioni di importo significativo con utilizzo di
contante o strumenti al portatore quando risulti che gli stessi sono stati
recentemente sottoposti ad accertamenti disposti nell’ambito di
procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione.
• Clienti in situazioni di difficoltà economica che effettuano operazioni di
rilevante ammontare senza fornire plausibili giustificazioni in ordine
all’origine dei fondi utilizzati.
• Clienti che richiedono di effettuare operazioni con modalità inusuali,
soprattutto se caratterizzate da elevata complessità, o di importo rilevante.
……
162
Segnalazione di operazioni sospette
(art. 41e ss.)
Generatore Indici di Anomalia Operazioni Sospette
(GIANOS)
GIANOS è una soluzione “di sistema” che ha l’obiettivo di dotare le
banche di un prodotto standard,atto ad individuare i comportamenti
inusuali della clientela e quindi contribuire alla corretta applicazione del
complesso normativo in materia di segnalazione di operazioni sospette.
La procedura consente l’individuazione automatica dei comportamenti
operativi “atipici” o “inattesi” assunti da parte della clientela rilevati in
base agli indici di anomalia evidenziati nel “Decalogo Bankitalia”.
GIANOS è comunque uno strumento di mero supporto all’analisi e non
“deresponsabilizza” gli addetti dall’assumere tutti i comportamenti
opportuni per vigilare ed operare ai fini della corretta attuazione del
complesso normativo in materia di antiriciclaggio.
163
Segnalazione di operazioni sospette
(art. 41e ss.)
Generatore Indici di Anomalia Operazioni Sospette
(GIANOS)
Gianos Inattesi che rileva le operazioni inusuali da valutare ai fini di
eventuali segnalazione ex art. 41.
Gianos GPR che effettua la profilazione di rischio su tutta la clientela,
sia in fase iniziale di acquisizione che periodicamente quale
monitoraggio del rischio.
Gianos 3D che automatizzerà l’attuale processo cartaceo di proposta
per la segnalazione di operazione sospette al delegato Antiriciclaggio di
Gruppo al quale compete la decisione finale dell’inoltro della
segnalazione all’UIF.
164
Segnalazione di operazioni sospette
(art. 41e ss.)
Generatore Indici di Anomalia Operazioni Sospette
(GIANOS)
Si sottolinea l’inderogabilità del rispetto degli obblighi formali stabiliti
dalle norme relative all’identificazione, registrazione,
adeguata/rafforzata verifica le cui violazioni determinano le sanzioni
anzidette.
Per quanto riguarda le eventuali operazioni anomale, evidenziate
dall’applicativo Gianos, è importante che le motivazioni addotte in
merito alla segnalazione o meno siano adeguatamente approfondite,
con eventuali riscontri documentali e comunque coerenti con il profilo
del cliente, in quanto in caso di contestazione la fondatezza delle
stesse può comportare la riduzione o l’esenzione dalla sanzione
amministrativa pecuniaria.
165
Segnalazione di operazioni sospette
Iter (art. 41e ss.)
• Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove
possibile prima di eseguire l’operazione, appena il
soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza
degli elementi di sospetto.
• I soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione si astengono
dal compiere l’operazione finché non hanno effettuato la
segnalazione, tranne che detta astensione non sia
possibile tenuto conto della normale operatività, ovvero
possa ostacolare le indagini
166
Segnalazione di operazioni sospette
Iter (art. 41e ss.)
• Il responsabile, cui compete l’amministrazione e la
gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha
l’obbligo di segnalare senza ritardo al Responsabile
Antiriciclaggio le operazioni sospette.
• Quest’ultimo esamina le segnalazioni pervenutegli e,
qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme
degli elementi a sua disposizione, anche desumibili
dall’archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive
del nominativo del segnalante.
167
Segnalazione di operazioni sospette
Iter (art. 41e ss.)
• Il responsabile cui compete l’amministrazione e la
gestione concreta dei rapporti con la clientela ha
l’obbligo di segnalare senza ritardo al Responsabile
Antiriciclaggio le operazioni sospette.
• Quest’ultimo esamina le segnalazioni pervenutegli e,
qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme
degli elementi a sua disposizione, anche desumibili
dall’archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive
del nominativo del segnalante.
168
Segnalazione di operazioni sospette
Iter (art. 41e ss.)
•
L’Unita di Informazione Finanziaria (UIF), cioè la struttura nazionale
(che ha sostituito l’Ufficio Italiano Cambi) incaricata di ricevere dai
soggetti obbligati, di richiedere - ai medesimi - di analizzare e di
comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano
ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo :
1. effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni;
2. può acquisire ulteriori dati ed informazioni presso altri
intermediari;
3. trasmette le segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.
169
Segnalazione di operazioni sospette
Iter (art. 41e ss.)
Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono
violazione degli obblighi di segretezza, del segreto
professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di
informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in
essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non
comportano responsabilità di alcun tipo.
170
Segnalazione di operazioni sospette
Iter (art. 41e ss.)
•
Confermando l’impostazione passata, si ribadisce che per
assicurare l’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle
operazioni sospette occorre garantire l’anonimato del segnalante, a
tutela dell’immagine dell’intermediario e di possibili effetti ritorsivi
sul personale.
•
Tale anonimato è rispettato anche in caso di denuncia o di rapporto
ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale.
•
L’identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando
l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile
ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
171
Segnalazione di operazioni sospette
Iter (art. 41e ss.)
•
Gli enti e le persone soggette alla normativa, nonché i loro
amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente
interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni in
applicazione all’obbligo di segnalazione o che è in corso o può
essere svolta un’inchiesta in materia di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
•
Tale divieto non comprende la comunicazione effettuata ai fini di
accertamento investigativo né le eventuali comunicazioni rilasciate
alle Autorità di Vigilanza in sede ispettiva e gli altri casi di
comunicazione previsti dalla legge.
•
Il divieto non impedisce, altresì, la comunicazione tra gli
intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo anche se
situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti
a quelle previste dal Decreto.
172
Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di
operazioni sospette è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento
dell'importo dell'operazione non segnalata.
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di
comunicare le operazioni sospette a soggetti diversi da quelli
previsti è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o
l'ammenda da 5.164,57 a 51.645,68 euro.
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Obblighi di