27/01/2016
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE:
REGOLAMENTO REGIONALE 25/R
DEL 3 MARZO 2015
REGOLAMENTO REGIONE TOSCANA
LINEE GUIDA REGIONE
BOLLINO REGIONALE
PROCEDURE SEVAS
ING. JONATHAN MAGLIOZZI
26/01/2016, LUCCA
DPR 74/2013 E D.P.G.R.25/R/2015
DPR 74/2013, livello Nazionale, stabilisce nell’articolo 10:
• Applicazione integrale a quelle regioni che non hanno ancora recepito la direttiva 2002/91/CE e
l’allineamento al decreto, che costituisce il riferimento minimo inderogabile, per altre.
La regione Toscana aveva già recepito tale normativa con la L.R. 39/2005 (nello specifico articolo 23 sexies)
• Le Regioni possono individuare modalità più opportune, anche fissando requisiti migliorativi e più
stringenti rispetto al decreto, per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e per lo
svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione
REGOLAMENTO REGIONALE [D.P.G.R.25/R/2015]
• Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies L.R. 39/2005 - Esercizio, controllo, manutenzione ed
ispezione degli impianti termici
• Massimo riferimento normativo sul territorio della Regione Toscana
• Regolamento corredato da linee guida e norma integrativa «Bollino Regionale»
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D.P.G.R.25/R/2015 E BOLLINO REGIONALE
• Nell’ambito del trasferimento delle competenze dalle provincie, in via di dismissione, alla regione,
quest’ultima ha deciso di entrare nella compagine sociale delle agenzie provinciali costituite, inclusa
SEVAS
• Seppur il regolamento sia già in vigore, la Regione ha concesso un periodo transitorio fino al 1 Luglio
2016 per allinearsi a tale regolamento
• Molti degli elementi del regolamento sono già attivi già dal 1 Gennaio 2016, mentre dal 1 Luglio
2016 saranno operativi tutti i contenuti del regolamento, inclusa:
• Trasmissione telematica obbligatoria da parte dei manutentori (autocertificazione esclusivamente
tramite Bollino)
• Nuovi importi dei bollini per le autocertificazioni e delle ispezioni
• Applicazione dei regimi sanzionatori
DEFINIZIONI [
ARTICOLO2]
Locale adibito alla permanenza delle persone [D.P.G.R.25/R/2015]
Spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, qualora parte degli edifici
ricompresi nelle categorie di destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del DPR 412/93*. Sono
assimilati al “locale adibito alla permanenza delle persone” i locali, comprese le verande chiuse o i vani
tecnici, direttamente comunicanti con lo stesso.
* CATEGORIA EDIFICI AI SENSI DEL DPR 412/1993:
E.1 EDIFICI DI TUTTE LE TIPOLOGIE ADIBITI A RESIDENZA E ASSIMILABILI;
E.1(1) ABITAZIONI ADIBITE A RESIDENZA CON CARATTERE CONTINUATIVO, QUALI ABITAZIONI CIVILI E RURALI, COLLEGI, CONVENTI, CASE DI PENA, CASERME;
E.1(2) ABITAZIONI ADIBITE A RESIDENZA CON OCCUPAZIONE SALTUARIA, QUALI CASE PER VACANZE, FINE SETTIMANA E SIMILI;
E.1(3) EDIFICI ADIBITI AD ALBERGO, PENSIONE ED ATTIVITÀ SIMILARI;
E.2 EDIFICI ADIBITI A RESIDENZE COLLETTIVE, A UFFICI E ASSIMILABILI;
E.3 EDIFICI ADIBITI A OSPEDALI, CLINICHE O CASE DI CURA E ASSIMILABILI;
E.4 EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ RICREATIVE, ASSOCIATIVE O DI CULTO E ASSIMILABILI;
E.4(1) QUALI CINEMA E TEATRI, SALE DI RIUNIONE PER CONGRESSI;
E.4(2) QUALI MOSTRE, MUSEI E BIBLIOTECHE, LUOGHI DI CULTO;
E.4(3) QUALI BAR, RISTORANTI, SALE DA BALLO;
E.5 EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI;
E.6 EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SPORTIVE;
E.6(1) PISCINE, SAUNE E ASSIMILABILI;
E.6(2) PALESTRE E ASSIMILABILI; E.6(3) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE;
• E.7 EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE A TUTTI I LIVELLI E ASSIMILABILI;
• E.8 EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI E ASSIMILABILI.
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DEFINIZIONI [
ARTICOLO2]
Per tutte le altre definizioni il D.P.G.R.25/R/2015 rimanda a quelle contenute nell'articolo 2 comma 1 e
nell’Allegato A del D.lgs. 192/2005.
Impianto termico [D.lgs192/2005 e s.m.i.]
Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o
senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendente dal vettore energetico utilizzato,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché degli
organismi di regolazione e controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento
localizzato ad energia radiante, tali apparecchi se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda
sanitaria al servizio delle singole unità immobiliari ad uso residenziale
AMBITO DI APPLICAZIONE [
ARTICOLO3]
• Impianto termici (climatizzazione estiva, invernale, ACS)
• Non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte
destinato alla climatizzazione dei locali
• Impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di
ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non
collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di
approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o
alla prima attivazione degli impianti stessi.
• La disattivazione dell’impianto è comunicata entro trenta giorni all’autorità competente dal
responsabile dell'impianto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Modello disponibile su: www.sevas.it (linee guida)
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DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEGLI IMPIANTI TERMICI [
ARTICOLO5]
a) Libretto di impianto per la climatizzazione
b) Istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto rese dalla ditta installatrice o incaricata della
manutenzione dell’impianto
c)
Libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature
dell’impianto forniti dai produttori
d) Dichiarazione di Conformità DM 37/08 (o equivalente)
e)
Rapporti di Controllo e Manutenzione e Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica
f)
Codice identificativo dell'impianto
Dove Previsto:
g)
Documentazione prevista dal d.lgs. 152/2006, parte V, titolo II per gli impianti termici civili come individuati
dagli articoli 282 e 283 dello stesso decreto
h)
Documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dicembre 1975 (Norme
di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione). Pratica INAL (ex ISPESL)
i)
Documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi
RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO [
ARTICOLO7]
L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle
disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al responsabile
dell'impianto
Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell’impianto sono comunicate all'autorità competente:
a) a cura del nuovo responsabile, entro 10 giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla
nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio
b) a cura del nuovo responsabile, entro 30 giorni lavorativi se tale modifica è dovuto al subentro di un
nuovo proprietario o occupante
c)
a cura del terzo responsabile, entro 2 giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza
Modelli disponibile su: www.sevas.it (linee guida)
- Cambio Responsabile
- Terzo Responsabile
- Amministratore di Condominio
Potenza Focolare > 232 kW (200.000 kcal/h) è necessario individuare la figura del conduttore (patentino)
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RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO [LINEE GUIDA]
• Il responsabile impianto deve garantire che siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione
dell’impianto con le modalità e la tempistica previste del regolamento regionale, avvalendosi di ditte
abilitate ai sensi del D.M. 37/2008
• Deve demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli
interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad
effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del DPR 43/2012
• Può delegare le proprie responsabilità ad un “terzo responsabile” con la disciplina e nei limiti
previsti dall’Articolo 6 del DPR 74/2013
• Il Terzo responsabile dell’impianto termico nominato dall’occupante o dal proprietario o dal
responsabile di condominio subentra a quest’ultimi nella responsabilità dell’esercizio, conduzione,
controllo e manutenzione dell’impianto termico; risponde, altresì, del rispetto delle norme in materia di
sicurezza e di tutela dell’ambiente
CONTROLLO E MANUTENZIONE [
ARTICOLO8]
Prescrizioni e Periodicità
• Contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto fornite dalla impresa installatrice
• Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione spetta alla ditta incaricata della
manutenzione dell’impianto fornire, in forma scritta, le stesse istruzioni, facendo riferimento alla
documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi o alle
normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo, conformemente a quanto
disposto dall’articolo 7 DPR 74/2013
Una copia del rapporto di controllo e manutenzione è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo
conserva e lo allega al libretto; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non
inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle autorità competenti
Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad
informare senza indugio il responsabile d’impianto e, laddove necessario, il comune e gli altri soggetti
competenti per l’adozione delle eventuali misure cautelari
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OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [
ARTICOLO9]
I controlli di efficienza energetica sono obbligatori per gli impianti (indipendentemente dalla fonte
energetica utilizzata) :
• climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW
• climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW
I controlli di efficienza energetica sono realizzati nei casi di:
• prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
• sostituzione del generatore di calore;
• periodicità indicata dal regolamento regionale;
• interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica
Per gli impianti di climatizzazione esistenti non contemplati dal d.lgs. 192/2005, il primo controllo
di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale
manutenzione ed in ogni caso entro 3 anni dall’entrata in vigore del regolamento (in ogni caso entro il
24/03/2018 linee guida)
OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [
ARTICOLO9]
Frequenza dei controlli di efficienza energetica (Autocertificazioni)
ALLEGATO A
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OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [L
INEE
GUIDA]
• I limiti di potenza e gli intervalli dell’Allegato A del regolamento regionale sono riferiti alla
potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere, della medesima
tipologia di alimentazione, al servizio di uno stesso sottosistema di distribuzione
• Per “sottosistema di distribuzione” si intende anche un sistema centralizzato di controllo di più
apparecchi.
• Per singoli apparecchi con potenza inferiore ai suddetti valori limite, rispettivamente 10 kW
climatizzazione invernale e 12 kW per quella estiva, non si compilano i rapporti di efficienza
energetica ne si procede agli accertamenti ed ispezioni di cui al regolamento regionale
CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA
[PROCEDURE SEVAS/REGIONE]
• L’autocertificazione dovrà essere sempre corredata al controllo di efficienza energetica (prova dei
fumi) non saranno accettate autocertificazioni prive della «prova Fumi» (ove prevista).
Esempi Applicativi
1.
Tre generatori di calore a gas al servizio dello stesso impianto termico, ovvero sullo stesso circuito e
quindi caratterizzati da un unico sistema di distribuzione:
1 solo libretto, 3 RCEE (numerazione 1/3,2/3 e 3/3), 1 Bollino
2.
Una caldaia a gas naturale da 30 kW ed una caldaia a biomassa (o altro combustibile rispetto al
metano) con un unico sistema di distribuzione o due sistemi di distribuzione distinti:
1 solo libretto, 2 RCEE Distinti e 2 Bollini (perché combustibile diverso)
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CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA
2 Bis.
[PROCEDURE SEVAS/REGIONE]
Una caldaia a gas naturale da 30 kW ed una (o più) stufa a biomassa di potenza complessiva
maggiore di 5 kW e minore di 10 kW
1 solo libretto (somma delle potenze), 1 RCEE e 1 Bollino (solo caldaia a gas)
2 Ter.
Una caldaia a gas naturale da 30 kW ed una (o più) stufa a biomassa di potenza complessiva
maggiore 10 kW
1 solo libretto (somma delle potenze), 2 RCEE e 2 Bollini
2.Quater.
Una caldaia a gas naturale da 30 kW ed una (o più) stufa a biomassa di potenza complessiva
minore di 5 kW
1 solo libretto , 1 RCEE e 1 Bollino (tutto riferito alla sola caldaia a gas)
4.
Tre generatori singoli, in posizione fissa, di potenza rispettivamente 1,5 kW, 3 kW e 2 kW,
funzionanti sia in modalità di climatizzazione estiva che di riscaldamento invernale:
1 solo libretto, 0 RCEE e 0 Bollini
CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA
3.
[PROCEDURE SEVAS/REGIONE]
Una caldaia a gas naturale da 30 kW ed 1 pompa di calore fissa con un unico sistema di
distribuzione:
1 solo libretto, 2 RCEE Distinti e 2 Bollini
Per la pompa di calore, anche se di potenza inferiore a 12 kW (poiché vi è un unico sistema di distribuzione, si
deve considerare la somma delle potenze utili nominali sia per le tempistiche di effettuazione dei controlli di
efficienza energetica, sia per la compilazione dei RCEE)
5.
Quattro pompe di calore, in posizione fissa, da 3 kW di potenza ciascuna, funzionanti sia in
modalità di climatizzazione estiva che di riscaldamento invernale con un unico sistema di
distribuzione:
1 solo libretto, 4 RCEE (numerazione1/4,2/4, 3/4, e 4/4) e 1 Bollino
6.
Quattro pompe di calore, in posizione fissa, da 3 kW di potenza ciascuna, funzionanti sia in
modalità di climatizzazione estiva che di riscaldamento invernale con un diverso sistema di
distribuzione:
1 solo libretto, 0 RCEE e 0 Bollini
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CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA
[PROCEDURE SEVAS/REGIONE]
7.
Tre generatori di calore a servizio di 3 unità immobiliari con diversi sistemi di distribuzione ma
collocati in una centrale termica: 3 libretti, 3 RCEE Distinti e 3 Bollini
8.
Tre generatori di calore a servizio di 1 unità immobiliari con diversi sistemi di distribuzione ma
collocati in una centrale termica: 1 solo libretto, 3 RCEE Distinti e 3 Bollini
9.
Un generatore di calore centralizzato e due condizionatori in posizione fissa (ciascuno di potenza
superiore a 12 kW) al servizio di due unità immobiliari distinte e sistemi di distribuzione diversi:
3 libretti, 3 RCEE Distinti e 3 Bollini
10. Solo una (o più) stufa a biomassa (pellet, legna,…):
Potenza complessiva < 5kW: 0 libretti, 0 RCEE e 0 Bollini
Potenza complessiva compresa tra 5kW e 10 kW: 1libretto, 0 RCEE e 0 Bollini
Potenza complessiva > 10kW: 1 libretto, 1 RCEE e 1 Bollino
CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA
[PROCEDURE SEVAS/REGIONE]
11. Un termo camino (a biomassa) da 8 kW ed una caldaia a pellet da 9 kW al servizio dello stesso
sistema di distribuzione: 1 libretto, 2 RCEE (numerazione 1/2 ,2/2) e 1Bollino
11 Bis. Solo un termo camino (o termo cucina) :
Potenza < 10kW: 1 libretto, 0 RCEE e 0 Bollini perché il termo camino essendo dotato di un sistema di produzione,
distribuzione, emissione e regolazione è impianto termico indipendentemente dalla potenza
Potenza > 10kW: 1 libretto, 1 RCEE e 1 Bollino
12. Un termo camino da 8 kW ed 1 caldaia a pellet da 9 kW non al servizio dello stesso sistema di
distribuzione: 1 libretti, 0 RCEE e 0 Bollini
13. Nel caso in cui nell’unità immobiliare siano presenti 2 stufe convettive a gas (dette anche “convettori a
gas”, “termoconvettori”, “radiatori a gas”) da 2 kW ciascuno ed un caminetto da 9 kW: 1 libretti, 0
RCEE e 0 Bollini
14. Nel caso in cui nell’unità immobiliare (ad esempio di tipo artigianale) siano presenti 4 generatori di aria
calda a gas (non canalizzati) da 25 kW ciascuno: 1 libretti, 4 RCEE e 4 Bollini
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CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA
[PROCEDURE SEVAS/REGIONE]
15. Nel caso in cui nell’unità immobiliare (ad esempio di tipo artigianale) siano presenti 4 generatori di
aria calda a gas da 25 kW ciascuno per la zona di lavorazione, ed una caldaia dedicata alla
zona uffici, con impianti completamente separati tra loro: 1 libretto, 5 RCEE e 5 Bollini
16. Nel caso in cui nell’unità immobiliare (ad esempio una abitazione del tipo mono o bilocale oppure
un piccolo ufficio) siano presenti 2 stufe convettive a gas da 2 kW ciascuno: 0 libretti, 0 RCEE e 0
Bollini.
17. Nel caso in cui nell’unità immobiliare di tipo residenziale unifamiliare sia presente una sottostazione
di scambio termico, poiché collegata ad un teleriscaldamento, uno scalda-acqua a gas da 25 kW
ed un condizionatore del tipo split da 6 kW: 1 libretto, 1 RCEE tipo 3 e 1 Bollino
CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA
[PROCEDURE SEVAS/REGIONE]
18. Nel caso in cui nell’unità immobiliare di tipo residenziale unifamiliare sia presente un caminetto a
legna di tipo aperto, uno scalda-acqua a gas da 25 kW ed un condizionatore del tipo split da 6
kW: 1 libretti, 0 RCEE e 0 Bollini (i caminetti aperti non pagano il contributo).
18 Bis. Solo uno scaldaacqua da 11 kW se al servizio della singola unità immobiliare residenziale: 0
libretti, 0 RCEE e 0 Bollini, altrimenti: 1libretto, 1 RCEE e 1 Bollino
19. Nel caso in cui nella centrale termica siano presenti 1 generatori a gas da 80 kW per il servizio
riscaldamento centralizzato ed uno scalda acqua a gas di tipo condominiale da 34 kW, su due
impianti separati al servizio dello stesso edificio:1 libretti, 2 RCEE e 2 bollini
20. Nel caso in cui sia presente un generatore ibrido compatto (composto da una caldaia da 15 kW
ed una pompa di calore da 14 kW) che assicura riscaldamento, acqua calda sanitaria e
raffrescamento): 1 libretti, 1 RCEE tipo 1 e 1 bollino
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27/01/2016
CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA
[ARTICOLO10]
• Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste al presente articolo (prova dei fumi e
gli altri controlli indicati nel RCEE) l’operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e
sottoscrive il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) che il responsabile impianto
sottoscrive per presa visione
• Nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono riportati, a pena di irricevibilità, il codice
fiscale/partita iva del responsabile dell'esercizio e manutenzione, nonché il codice identificativo
dell'impianto
• Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell’impianto,
che lo conserva e lo allega al libretto; una copia è conservata a cura del manutentore per un
periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle autorità
competenti
• Entro il mese successivo, il manutentore trasmette il rapporto di controllo di efficienza energetica
all’autorità competente. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica
all'autorità competente è effettuata tramite lo strumento telematico messo a disposizione dalla
Regione o dalla autorità competente
CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA
[BOLLINO REGIONALE]
Contributi a carico dei responsabili di impianto (il costo del bollino) dal 1 Luglio 2016
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OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [P
ROCEDURE
SEVAS]
• Il Catasto Impianti Termici ON-LINE permette agli addetti ai lavori di visualizzare ed interagire,
tramite Internet, con il Catasto Impianti Termici della Provincia di Lucca e del Comune di Capannori
• L’utilizzo del software è gratuito e permette alle aziende di manutenzione impianti di aggiornare le
autocertificazioni relative ai propri clienti. I dati relativi ai clienti «storici» sono già presenti e c’è la
possibilità di inserirli di nuovi
• Il servizio è immediatamente disponibile ed ampiamente utilizzato dalle aziende di manutenzione
impianti termici da Febbraio 2010
• Portale WEB non è necessaria l’installazione di nessun software sul proprio computer, è sufficiente una
connessione ad Internet ed un browser (Internet Explorer 7 visualizzazione 1024 x 768 px o modalità
compatibile)
OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [P
ROCEDURE
SEVAS]
Funzionalità Principali (soluzione modulare)
• Accesso e Ricerca Cliente
• Scheda Impianto (dati del responsabile e «targhetta» del generatore)
• Modifica dati
• Inserimento di un nuovo impianto
• Autocertificazione tramite bollino virtuale
• Autocertificazione tramite bollino calore pulito
• Stampa RCEE pre e post manutenzione
• Inserisci manutenzione ordinaria
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OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [P
ROCEDURE
SEVAS]
• Ogni azienda di Manutenzione accede alla propria area collegandosi al sito http://www.sevasgecit.com o http://www.sevas-gecit.com/Capannori e digitando nome utente e password (assegnati
da SEVAS)
• All’interno della propria area ogni manutentore ha accesso limitato ed esclusivo alle informazioni
riguardanti i propri clienti
• Per l’utilizzo del software è necessario un breve incontro formativo (2-4 ore) al termine del quale
saranno rilasciate le credenziali di accesso. La ditta di manutenzione dovrà sottoscrivere il
regolamento per l’utilizzo del software
• L’archiviazione delle copie cartacee sarà a cura del manutentore, che però deve renderne disponibile
copia su richiesta SEVAS, sia nell’ambito dell’accertamento documentale che per controlli a campione
OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [P
ROCEDURE
SEVAS]
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27/01/2016
OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [P
ROCEDURE
SEVAS]
ROCEDURE
SEVAS]
• La maggior parte degli impianti sono già
in nostro possesso e non è necessario
l’inserimento, comunque, possibile per gli
impianti di nuova installazione
OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [P
I valori sono già caricati sui valori «teorici»,
oppure
su
quelli
dell’autocertificazione
precedente, se in nostro possesso, così da
limitare il tempo necessario all’inserimento
A fianco è l’inserimento con il bollino cartaceo
ma le opzioni sono molteplici
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27/01/2016
ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [
ARTICOLO11]
ACCERTAMENTO
• L’autorità competente (SEVAS) provvede all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza
energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere
gli adeguamenti tecnici e documentali
• Sono sottoposti ad ispezione a titolo oneroso gli impianti per i quali a seguito dell’accertamento
documentale permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di
criticità
• Qualora dall'accertamento l'autorità competente rilevi situazioni di immediato pericolo, la stessa
provvede ad informare il Comune ed eventuali altri soggetti competenti per la messa fuori servizio
dell’impianto
• La riattivazione potrà avvenire solo a seguito dell’adeguamento tecnico e successiva ispezione, a
titolo oneroso, da parte di SEVAS
ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [L
INEE
GUIDA]
ACCERTAMENTO
• La fase di ACCERTAMENTO DOCUMENTALE, riguarda tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE),
pervenuti all’organismo (SEVAS) nel corso di un determinato periodo di riferimento
• Vengono richiesti chiarimenti al responsabile dell’impianto (e al manutentore se materia di sua pertinenza),
almeno nei casi di (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
• RCEE incompleto o non firmato;
• RCEE tipo 1 che presentano un rendimento di combustione inferiore al limite;
• RCEE tipo 1 che presentano un valore del CO> 1.000;
• RCEE tipo 1 che presentano un Bacarach > 2 (gasolio);
• RCEE tipo 1 che presentano, per generatori a tiraggio naturale, un valore della pressione nel canale da
fumo superiore a – 3 Pa (tra valori maggiori di – 3Pa e minori di -1 Pa dovrà essere specificata l’avvenuta verifica
indiretta);
• Assenza di documentazione;
• Controlli con esito negativo;
• Presenza di raccomandazioni
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27/01/2016
ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [L
INEE
GUIDA]
ACCERTAMENTO
• Nel caso di trasmissione di RCEE con non conformità non pericolose, viene richiesto un chiarimento al
responsabile dell’impianto e/o a chi ha redatto il RCEE e/o la rimessa a norma e/o nuovo RCEE
dell’impianto
• Nel caso di mancata risposta nei termini prescritti (60 giorni),
ispezione a pagamento
SEVAS procede con successiva
• La rimessa a norma deve essere attestata da apposita dichiarazione su modulo specifico, corredato
di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi al sistema di
generazione (combustione, ecc.). Per l’emissione di tale ultimo RCEE non si richiede il pagamento di un
ulteriore bollino
Modello per comunicare l’adeguamento dell’impianto disponibile su sito: www.sevas.it
ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [L
INEE
GUIDA]
ACCERTAMENTO
• Nel caso di trasmissione di RCEE con non conformità potenzialmente pericolose, e previsto l’invio di
lettera di diffida all’uso, tramite raccomandata A/R, al responsabile dell’impianto, al Comune per
PEC (competente direttamente in materia di sicurezza) e per conoscenza a chi ha redatto il RCEE
• Presenza di Prescrizioni;
• Il campo del RCEE l’impianto può funzionare è NO
• Nel caso di impianto collegato ad una rete di distribuzione il Comune potrà richiedere al distributore
la sospensione della fornitura
• Sarà programmata specifica ispezione a pagamento su richiesta del Comune/Ente ad adeguamento
avvenuto per la riattivazione dell’impianto
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27/01/2016
ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [P
ROCEDURA
SEVAS]
ACCERTAMENTO
• Il software avverte il manutentore che sta trasmettendo un autocertificazione con una non conformità e sarà
possibile vedere lo stato di aggiornamento della relativa integrazione documentale
• Se la non conformità è dovuta ad un errore di digitalizzazione sarà possibile modificare, una sola volta, i valori
inseriti
ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [
ARTICOLO11]
ISPEZIONI
Le ispezioni a titolo oneroso si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica
utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non
minore di 12 kW
a) tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza
energetica laddove questo non risulti pervenuto
b) gli impianti termici per i quali a seguito dell’accertamento documentale permangano, anche dopo
la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità
c)
gli impianti termici per il quali l’ispezione avvenga su richiesta del responsabile d’impianto.
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27/01/2016
ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [
ARTICOLO11]
ISPEZIONI
Costo dell’ispezione a partire dal 1 Luglio 2016
ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [
ARTICOLO11]
ISPEZIONI
Sono sottoposti ad ispezione, a titolo gratuito, gli impianti per i quali risulta pervenuto il rapporto di
controllo di efficienza energetica, secondo le modalità definite dalla autorità competente.
Le ispezioni sono da eseguire sugli impianti e nelle cadenze temporali di seguito indicati:
a) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale
superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni
b) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da
ispezionare almeno una volta ogni quattro anni;
c)
impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da
ispezionare almeno una volta ogni quattro anni
d) un campione pari almeno al 5 per cento dei rapporti pervenuti su base annuale con priorità per gli
impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni
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27/01/2016
ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI
[ARTICOLO12]
• Al termine dell’ispezione il tecnico ispettore provvede a redigere la scheda relativa del libretto di
impianto e un Rapporto di Prova. Una copia del rapporto di prova è consegnato al responsabile
impianto che lo allega al libretto di impianto
• Se in sede di ispezione l'impianto non raggiunge i valori limiti minimi di efficienza energetica, entro
180 giorni dall’ispezione il responsabile è tenuto ad inviare all'autorità competente un RCEE, redatto
da un tecnico abilitato che attesti il rispetto di tali limiti, anche attraverso la sostituzione del
generatore o macchina frigorifera o pompa di calore o unità cogenerativa interessata
• Linee Guida: Ispettore consegna all’organismo incaricato copia dei “rapporti di prova” con allegato lo scontrino
della analisi di combustione o specifica dettagliatamente le motivazioni in caso di mancata prova fumi
ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI
[ARTICOLO12]
COMMA 6 - Se in sede di ispezione si rilevino parziali difformità dell’impianto rispetto alla normativa
vigente l’ispettore prescrive l’adeguamento. Al responsabile dell’impianto è assegnato un termine congruo
entro cui è tenuto a rimuovere le criticità riscontrate e a comunicare l'adeguamento all'autorità competente.
Modello per comunicare l’adeguamento dell’impianto disponibile su sito: www.sevas.it
Linee Guida: è necessario un nuovo RCEE nel caso che le non conformità attengano all’analisi fumi o al tiraggio
Il responsabile dell’impianto termico può, per motivi a lui non imputabili, chiedere proroga del termine
suddetto
Alla scadenza del termine stabilito, laddove non sia stato effettuato l'adeguamento prescritto, l’organismo
comunica il nominativo all'autorità competente per le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005
Nel caso di impianti a gas alimentati tramite la rete di gas naturale si applica altresì l'interruzione della
fornitura ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17
maggio 1999, n. 144)
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27/01/2016
ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI
[ARTICOLO12]
COMMI 7 e 8 - Se in sede di ispezione siano riscontrati elementi di criticità dell'impianto tali da
configurare immediati fattori di rischio per la sicurezza, l'ispettore prescrive nel rapporto di prova il
divieto assoluto di utilizzo dell'impianto
Il responsabile impianto provvede al rispetto di tale prescrizione
L’organismo incaricato provvede a dare adeguata comunicazione al comune ed agli altri soggetti
competenti per l’adozione delle misure cautelari necessarie
L’autorità competente adotta i provvedimenti di sua spettanza per la salvaguardia dell’incolumità e
della salute delle persone ed in particolare, nel caso di impianti alimentati tramite la rete di gas
naturale, richiede l’interruzione della fornitura all'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del
d.lgs. 164/2000
ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI
[ARTICOLO12]
COMMA 10 - In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile
dell’impianto, l’organismo ne dà comunicazione all’autorità competente per l’applicazione della
sanzione pecuniaria prescritta dal d.lgs. 192/2005, articolo 15, comma 5 per violazione delle norme in
materia di controllo e manutenzione degli impianti, fermo restando l'eventuale sospensione della
fornitura di gas naturale di cui all'articolo 16 del d.lgs. 164/2000.
Articolo 13 - il contributo di cui al comma 4 (costo verifica) è corrisposto anche in caso di mancata
ispezione per negligenza o rifiuto del responsabile dell’impianto, ferma restando l’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 15, comma 5 del d.lgs. 192/2005 nei casi indicati all’articolo 12, comma 10.
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27/01/2016
ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI
[LINEE GUIDA]
1.
Nel caso di primo sopralluogo, in assenza del responsabile d’impianto o suo delegato, l’ispettore
lascia obbligatoriamente «Avviso di Mancata Ispezione» per il primo sopralluogo in cui viene
comunicato che sarà rifissato, direttamente dall’ispettore o riprogrammato d’ufficio, un secondo
appuntamento. Viene indicato un recapito telefonico per eventualmente concordare l’appuntamento
2.
Nel caso di secondo sopralluogo, se il responsabile d’impianto o suo delegato risulti nuovamente
assente oppure l’eventuale raccomandata relativa alla nuova comunicazione di sopralluogo risulti
non ritirata, sia per compiuta giacenza o per rifiuto al ritiro, l’ispettore lascia obbligatoriamente
«Avviso di Mancata Ispezione» per il secondo sopralluogo. Viene indicato il recapito telefonico e la
tempistica (30gg) entro la quale contattare l’Organismo incaricato per fissare definitivamente il
sopralluogo.
3.
Se tale procedura non viene rispettata dall’utente, l’Organismo incaricato provvede ad attivare la
procedura analoga al rifiuto dell’ispezione (Art 12 - COMMA 10)
ONERI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONE [
ARTICOLO13]
• Fermo restando il rispetto degli obblighi di controllo e manutenzione, gli impianti gestiti direttamente
dalle autorità competenti o comunque a loro intestati sono esonerati dal pagamento del contributo
previsto dal presente articolo
• Qualora il responsabile dell’impianto non effettui il pagamento entro il termine stabilito dall’autorità
competente, la stessa provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive
sostenute nonché all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15, comma 5, del d.lgs.
192/2005
• Nel caso di generatori di calore del tipo modulare o in cascata o di due o più generatori di calore
insistenti sullo stesso impianto termico, i contributi per autocertificazione e verifica sono calcolati sulla
somma delle potenze dei singoli moduli o generatori. Nel calcolo della somma delle potenze non si
tiene conto dei caminetti aperti a biomassa.
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27/01/2016
SANZIONI [L
INEE
GUIDA]
A seguito di accertamento documentale dei RCEE trasmessi dai manutentori all’organismo di controllo o
a seguito delle ispezioni svolte direttamente sugli impianti termici civili, possono essere rilevate non
conformità sanzionabili ai sensi della normativa vigente
Sono sanzionabili direttamente (dall’Ente preposto) i responsabili degli impianti termici e le imprese
manutentrici, mentre per quanto concerne le imprese installatrici ed i progettisti saranno possibili
segnalazioni a CCIAA ed albi/ordini professionali, oltre che all’Autorità competente all’irrogazione
delle relative sanzioni.
Sanzioni per i Responsabili Impianto
• Controllo di Manutenzione ed Efficienza Energetica non eseguito
• Mancata messa a norma di prescrizioni sull’efficienza energetica (rendimento, CO, bacharach,
mancata presenza della documentazione) a seguito di ispezione
• Mancata ispezione per rifiuto o assenza reiterata
• Utenti che non pagano l’ispezione nel caso di impianto non autocertificato e/o richiesta
SANZIONI [L
INEE
GUIDA]
Sanzioni per Manutentori
• Accertamento documentale su RCEE trasmessi all’organismo non compilati a regola d’arte
1.
L’accertatore dell’Organismo individua gli RCEE non compilati a regola d’arte
2.
Il rapporto ritenuto non conforme dovrà essere inoltrato tramite PEC al manutentore per la rettifica, il quale dovrà rinviare nel
sistema il rapporto entro 30 giorni
3.
In caso di mancata rettifica nei tempi, l’Organismo trasmette all’Ente, tramite PEC, copia del rapporto di controllo (RCEE)
corredato da apposite spiegazioni e dalla corrispondenza intercorsa con il manutentore
4.
Ente/Organismo trasmette tutti i nominativi alla CCIAA per le eventuali azioni disciplinari
5.
Ente sanziona il manutentore
• Non conformità rilevate in sede di ispezione su impianti soggetti al controllo:
• Non conformità rilevate dall’ispettore, che in quanto omesse nell’ultimo rapporto di controllo redatto dal manutentore
possono dar luogo a sanzione
• Mancata trasmissione del rapporto di efficienza energetica da parte del manutentore, all’organismo,
nei termini e modi stabiliti dal Regolamento (L.R. 39/2005 Articolo 23-quinquies comma 2. L'inosservanza
degli obblighi di invio dei rapporti di controllo sugli impianti termici, in attuazione di quanto disposto dal
regolamento di cui all’articolo 23 sexies, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a
euro 360,00)
• Non corretta compilazione delle schede di pertinenza sul libretto di impianto
• Conduzione di un impianto termico civile di potenza nominale al focolare superiore a 0.232 MW senza essere muniti, ove
prescritto, del patentino
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27/01/2016
ENTRATA IN VIGORE [
ARTICOLO22/23]
Le autorità competenti si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro il 31 dicembre
2015. Dal 1 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni delle autorità compenti in
contrasto col presente regolamento
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 74/2013 e
ai relativi provvedimenti attuativi
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impianti di climatizzazione: regolamento regionale 25/r del 3