Occhio ai disegni di legge
sui veicoli storici!
•di Mario Fortiri
I
Lettori ricorderanno bene di come, nei mesi passati, si sia tanto strepitato nell’agòne politico
del nostro Paese in merito alle cosiddette leggi “ad personam”: leggi, cioè, che a dire di una
parte politica sarebbero state formulate ad hoc per favorire specificatamente alcuni noti esponenti
della parte politica avversa. Leggi che, è
comunque il caso di ricordare, sono state formulate in
maniera da essere applicate in modo oggettivo e non riconducibili esclusivamente ad alcun soggetto
specificatamente individuabile. Ciò purtroppo non può certo dirsi per la normativa che attualmente
regolamenta il motorismo storico in Italia; normativa composta palesemente e spudoratamente da
leggi “ad associationem” (mi sia consentito il latino maccheronico) e che da vent’anni circa hanno
direttamente attribuito ad alcune associazioni private (A.S.I., Registro Italiano Fiat, Registro Italiano
Alfa Romeo e Registro Storico Lancia) il potere di certificare, dietro condizione di iscrizione a titolo
oneroso nei propri registri, quali veicoli possano essere definiti “d’interesse storico e collezionistico” e
quali no, escludendo tante altre organizzazioni, anche pubbliche (come ad esempio l’A.C.I.), che
avrebbero potuto avere uguale titolo, se non maggiore, per svolgere siffatto compito. Insomma un
vero e proprio “cartello” legalizzato dei veicoli storici.
Ma se, come recita il famoso proverbio, errare è umano, perseverare nell’errore è certamente diabolico: mi riferisco esplicitamente alle proposte di legge sui veicoli storici presentati in Parlamento in
questa XV Legislatura. Attualmente infatti risultano essere stati presentati i seguenti disegni legge: il
n°840 ed il n°1122 al Senato; il n°986 ed il n°1761 alla Camera dei Deputati.
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Di queste proposte di legge, per facilitarne l’immediata consultazione, riportiamo integralmente il
testo in appendice al presente articolo, ma ricordiamo che sono in ogni caso visionabili direttamente
sul sito www.parlamento.it, ove è inoltre possibile seguirne l’iter parlamentare (cosa che consigliamo
vivamente ai Lettori di fare).
Vediamo adesso di analizzare, sulla scorta di quanto premesso prima, l’aspetto dei suddetti progetti
di legge che ci risulta essere quantomeno “poco trasparente” e pertanto meritevole di approfondimento: ovvero il criterio adottato per l’individuazione dei futuri enti “riconosciuti” e che saranno, di
conseguenza, autorizzati dallo Stato al rilascio degli attestati di storicità dei veicoli.
Il criterio usato è infatti quello della tecnica “dell’imbuto”: si parte cioè da enunciazioni oggettivamente valide ed applicabili a tutti i soggetti interessati e poi, via via che si snodano articoli e commi,
si opera ad arte un restringimento dell’operatività delle medesime, attraverso limitazioni e condizionamenti vari, che le rendono di fatto inapplicabili.
Auto& Moto Storiche
Mi spiego meglio di seguito. L’art.1 delle quattro proposte di legge in oggetto reca il medesimo titolo: “ Disciplina delle associazioni di amatori di veicoli storici”; i commi 1 e 2 del suddetto articolo nelle
proposte di legge n°1122, 986 e 1761 recitano all’unisono così:
1.
La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di
veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la regi-
punto di vista
Dal mio
strazione al fine di essere autorizzate a certificare i veicoli storici.
2.
Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.
Come premessa non v’é nulla da ridire, anzi (da evidenziarne la totale assenza nel disegno di legge
n°840). Col successivo comma 3 (comma 1 per la n°840) ha però inizio la predetta “operazione imbuto”: vengono infatti individuate “d’ufficio” le associazioni private Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.),
l’Associazione Amatori Veicoli Storici (A.A.V.S.), il Registro Storico Lancia, il Registro Italiano Fiat, il
Registro Italiano Alfa Romeo, la Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) ed infine l’ente pubblico
Automobile Club d’Italia (A.C.I.), quali enti riconosciuti dallo Stato e per la quale è prevista, ai sensi
del successivo comma 6, l’iscrizione “d’ufficio” in un istituendo registro delle associazioni da tenersi
presso il Ministero dei Trasporti.
Orbene, sui criteri adottati per l’individuazione “d’ufficio” delle suddette associazioni ci sarebbe molto,
moltissimo da ridire, così come sull’effettiva rappresentatività in campo nazionale di alcuni di questi
soggetti riconosciuti “a tavolino” (si pensi, ad esempio, che il Registro Italiano Alfa Romeo conta appena 800 associati in tutto il mondo!).
Ma è il comma 4, art.1 (comma 2 per la n°840) delle proposte di legge in oggetto che “l’operazione
imbuto” raggiunge l’apice del suo subdolo e latente potenziale “filtrante”!
I suddetti commi recitano infatti testualmente:
“Le nuove associazioni che intendono ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 6 devono documentare che ad esse sono associati un numero minimo di venti club o scuderie, che sono operativi da
almeno tre anni e che hanno un numero minimo di soci iscritti, che non deve essere inferiore a trenta
per ogni club; dette associazioni devono inoltre essere riconosciute da parte della FIVA”.
Fermarsi un attimo ad analizzare il suddetto enunciato è un obbligo dal quale non ci si può esimere.
1ª considerazione: le “nuove associazioni” che intendono ottenere l’iscrizione al registro
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presso il
Ministero dei Trasporti diventano qui improvvisamente associazioni di Club o scuderie, contrariamente
a quanto stabilito nel precedente comma 1 in cui si era parlato chiaramente di “libere associazioni amatoriali di collezionisti” e non certo di federazioni di club;
2ª considerazione: non si riesce a capire il criterio per cui la “nuova associazione” debba essere costituita da almeno 20 club o scuderie aventi almeno 30 soci ciascuna ed operanti in almeno sei regioni
diverse, quando in Italia esistono decine di singole organizzazioni locali o regionali che contano da sole
diverse migliaia di associati! Sarebbe allora più opportuno parlare di “nuove associazioni” con almeno
1.000 singoli associati, lasciando poi alle suddette organizzazioni la libertà di essere costitute da club
o da singoli individui o da ambedue le tipologie di soci.
3ª considerazione: “dette associazioni devono essere riconosciute da parte della FIVA”, chiosa il comma
in questione. Ma mai bizantinismo più sottile fu posto in essere, ammantato da soffice disinvoltura! Ed
a)
La F.I.V.A. (Federation Internationale Vehicules Anciens – www.fiva.org) è un’associazione internazionale sì, ma privata, che non contempla nel proprio statuto il “riconoscimento” di chicchessìa; prevede
infatti, così come qualsiasi altra associazione, la possibilità di “associare”, dietro specifica richiesta,
nuovi soggetti. Richiesta di associazione che può, ovviamente, non venire accolta: ben conosciamo il
Auto& Moto Storiche
eccovi il perché della nostra assoluta contrarietà a tale nefasto proposito:
caso di un club italiano che dal 2001 aspetta invano l’agognata affiliazione! (alla faccia del detto:
“padroni in casa nostra”).
b)
Si da il caso che in Italia le associazioni affiliate alla FIVA siano in tutto appena tre: l’A.S.I. e l’A.A.V.S.
(che ritroviamo, guarda caso, tra le associazioni “riconosciute” a tavolino nei commi 3 – art. 1 delle
proposte di legge n°1122, 986 e 1761 e comma 1 del n°840) e lo sconosciuto A.I.A.C.. Si da anche il
caso (ma guarda un po’!) che l’A.S.I. sia l’organizzazione che rappresenta (A.N.F.) l’Italia presso la
F.I.V.A. stessa e che il suo attuale presidente, Avv. Roberto Loi, sia il vice-Presidente senior della
F.I.V.A. medesima!
Quindi, cari Presidenti delle future “libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici” che
agognate l’iscrizione al registro del Ministero dei Trasporti, non perdete ulteriore tempo: carta e penna
e richiedete subito l’associazione alla F.I.V.A., e poi fateci sapere com’è andata a finire!
Concludendo. “Fatta la legge, trovato l’inganno”: così recita un vecchio e famoso adagio popolare con
il quale si intende evidenziare la capacità furbesca di trovare degli escamotages, più o meno legali, per
aggirare una legge ed i suoi effetti. Ma nel Paese dei paradossi, qual’è il nostro, a quanto pare si riesce
persino a by-passare questo classico esempio di saggezza popolana: prima si ordisce il raggiro e poi lo
si ammannisce sotto forma di legge, propinandolo ai sonnolenti cittadini.
Desidero, pertanto, formulare due esortazioni: la prima è rivolta ai Parlamentari che si stanno occupando dei predetti disegni di legge, affinché ci risparmino cortesemente di presentare leggi “ad associationem” e mettano invece a punto delle norme che siano veramente oggettivamente valide per tutte
le categorie interessate; la seconda è invece rivolta a tutte le associazioni ed agli appassionati del settore: Signori, occhio ai disegni di legge sui veicoli storici!
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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PROPOSTA DI LEGGE N. 1761
d'iniziativa dei deputati
GIBELLI, BRIGANDÌ, CAPARINI
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei veicoli storici
Presentata il 3 ottobre 2006
Auto& Moto Storiche
Onorevoli Colleghi!
I veicoli storici rappresentano un autentico patrimonio storico e culturale, che viene preservato e tramandato di generazione in generazione anche grazie ad un folto numero di appassionati e di collezionisti presenti in tutto il mondo.
I possessori di veicoli storici possono considerarsi i conservatori di tale patrimonio storico ed è
quindi indispensabile sostenerli affinché non lo disperdano.
punto di vista
Dal mio
Pertanto, la presente proposta di legge si prefigge di tutelare il patrimonio culturale e tecnologico
delle auto storiche e di creare le condizioni per fa sì che venga incoraggiata la conservazione di quei
veicoli che, pur non avendo raggiunto la vetustà prevista, sono destinati ad entrare negli anni futuri
nel novero dei veicoli storici.
Il collezionismo dei veicoli storici è seguito e coordinato a livello mondiale dalla Fédération
Internationale Véhicules Anciens (FIVA). La FIVA promuove e protegge l'eredità storica dei veicoli e
fornisce i collegamenti tra le associazioni che rappresentano i possessori dei veicoli storici in tutto il
mondo al fine di regolamentare in maniera organica il movimento. L'attività svolta dalla FIVA ha ottenuto una rilevante considerazione anche in ambito europeo. Infatti risulta sempre maggiore l'integrazione dei corpus legislativi dei singoli Paesi con le direttive emanate dall'Unione europea.
È opportuno ricordare il testo dell'emendamento 26), approvato lo scorso 29 settembre 2005 dal
Parlamento europeo nell'ambito del Programma di azione per la sicurezza sulle strade della
Commissione europea: «Il Parlamento Europeo intende tutelare il patrimonio culturale rappresentato
dai veicoli storici; pertanto esorta affinchè ogni futura legge consideri attentamente qualsiasi effetto
non intenzionale, ma tuttavia potenzialmente negativo sull'uso, e di conseguenza anche sulla conservazione, dei veicoli storici».
I veicoli di interesse storico, in quanto circolanti, possono essere considerati alla stregua di un
museo viaggiante a disposizione della collettività, un patrimonio storico meritevole di tutela, ai sensi
dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione. Pertanto la presente proposta di legge si prefigge
di modificare la normativa vigente, al fine di introdurre norme che favoriscano il pluralismo associativo, prevedendo alcuni princìpi e criteri per il riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici. Così, l'articolo 1 della presente proposta di legge reca una speciale disciplina delle associazioni di
amatori di veicoli di interesse storico, definendo le caratteristiche che le stesse associazioni devono
possedere per essere autorizzate dal Ministero dei trasporti a certificare la storicità dei veicoli. Prevede,
altresì, l'istituzione di una commissione, composta dai rappresentanti delle associazioni, che ha il compito di identificare i veicoli di età inferiore a trenta anni di cui va promossa e incentivata la conservazione.
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L'articolo 2, modificando l'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, definisce il veicolo storico, sulla base dei parametri europei, come qualsiasi veicolo stradale a motore di età superiore a trenta anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette. Tale definizione evita, pertanto, l'inopportuna classificazione tra i veicoli storici di moltissimi veicoli semplicemente «vecchi», ai quali non è corretto riservare alcun beneficio. L'articolo elimina, poi, la definizione di «veicoli d'epoca», sostituendola con «veicoli di interesse storico non iscritti al pubblico registro automobilistico» e prevede per i veicoli storici l'attribuzione di una targa di identificazione, con suffisso H (historicum).
L'articolo 3 prevede che, quando vi sia la necessità di disporre eventuali divieti di circolazione, i
comuni considerino i veicoli storici muniti di targa «H» alla stregua dei veicoli meno inquinanti, attualmente i veicoli contrassegnati dal marchio «Euro 4».
si rendono necessarie al fine di tutelare il patrimonio rappresentato dai veicoli storici, i quali, non
potendo essere assimilati ad alcun altro tipo di veicolo e non potendo sottostare alla normativa generale, devono essere classificati in una categoria a parte e devono rispondere ad una specifica normativa.
Auto& Moto Storiche
I restanti articoli introducono ulteriori modifiche al citato decreto legislativo n. 285 del 1992, che
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli storici).
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1. La presente legge garantisce la possibilità di
costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e
senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista
la registrazione al fine di essere autorizzate a certificare i veicoli storici.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza
delle finalità associative.
3. Sono associazioni riconosciute l'Automotoclub
storico italiano (ASI), l'Associazione amatori veicoli storici (AAVS), in quanto federate alla
Fédération Internationale Véhicules Anciens
(FIVA); il Registro storico Lancia, il Registro italiano Fiat, il Registro italiano Alfa Romeo, la
Federazione motociclistica italiana (FMI), riconosciuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel
testo vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge; l'Automobile Club Italiano (ACI).
4. Le nuove associazioni che intendono ottenere
l'iscrizione al registro di cui al comma 6 devono
documentare che ad esse sono associati un numero minimo di venti club o scuderie, che sono operativi da almeno tre anni e che hanno un numero
minimo di soci iscritti, che non deve essere inferiore a trenta per ogni club; dette associazioni
devono inoltre essere riconosciute da parte della
FIVA.
5. Le associazioni conservano i registri attestanti
le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli
posseduti dai richiedenti.
6. Presso il Ministero dei trasporti è istituito un
registro al quale i soggetti di cui ai commi 3 e 4
devono essere iscritti.
7. Le associazioni rilasciano su richiesta dei proprietari, senza alcun obbligo di associazione, per i
veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo
60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come da ultimo modificato dall'articolo 2 della
presente legge, una certificazione di storicità che
dà diritto a richiedere una targa di identificazione,
secondo quanto specificato con regolamento del
Ministro dei trasporti, con il suffisso «H» (historicum), da affiancare alla targa di origine del veicolo.
8. Le associazioni, con il patrocinio dello Stato,
pongono in essere ogni iniziativa per incoraggiare
la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli storici. A tale fine è istituita una commissione,
composta dai rappresentanti delle associazioni,
che ha il compito di identificare i veicoli di età
inferiore a trenta anni di cui deve essere promossa e incentivata la conservazione. Tale identificazione avviene con criteri di merito e con criteri
oggettivi, basati sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati. Il rilevamento avviene con il supporto
dell'ACI. I veicoli di cui al secondo periodo sono
assimilati ai veicoli di interesse storico e sono loro
attribuite le stesse agevolazioni in materia di circolazione concesse ai veicoli storici. Il pagamento
della tassa di possesso può avvenire per periodi
trimestrali al fine di evitare il pagamento in periodi di mancato utilizzo del veicolo.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «Rientrano
nella categoria dei veicoli d'epoca» sono
sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella
categoria dei veicoli di interesse storico
non iscritti al P.R.A.»;
c) al comma 3, alinea, le parole: «I vei
coli d'epoca sono soggetti» sono sostituite
dalle seguenti: «I veicoli di interesse storico non iscritti al P.R.A. sono soggetti»;
d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. È considerato veicolo storico qualsiasi
veicolo stradale a motore, con i suoi accessori, di età superiore a trenta anni, conser
vato in maniera appropriata e rispettosa
dell'ambiente e in condizioni storicamente
corrette.
4-bis. I veicoli di cui al comma 4 devono
possedere le caratteristiche e i requisiti
tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in rela
zione alle esigenze della circolazione. Per i
veicoli che hanno subìto importanti e documentate modifiche e sono classificabili di
interesse storico, l'ammissibilità alla libera
circolazione è subordinata all'approvazione
del Ministero dei trasporti - Dipartimento
per i trasporti terrestri, personale, affari
generali e la pianificazione generale dei
trasporti.
4-ter. I veicoli storici sono muniti della
targa supplementare «H» (historicum), di
cui all'articolo 100, comma 2-bis»;
punto di vista
Dal mio
Art. 3.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per le limitazioni alla circolazione dei
veicoli di interesse storico all'interno dei centri
abitati sono applicati gli stessi criteri adottati per
i veicoli appartenenti alla classe meno inquinante».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«n-bis) veicoli di interesse storico;
n-ter) veicoli di interesse storico non
iscritti al P.R.A.».
Art. 5.
(Modifiche al regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada).
1. All'articolo 215 del regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «20 anni» sono
sostituite dalle seguenti: «30 anni»;
c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'abuso del potere
di cancellazione è fonte di responsabilità ai
sensi dell'articolo 2043 del codice civile».
Art. 6.
(Modifica all'articolo 80 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il
seguente:
«4-bis. Per i veicoli di interesse storico
muniti di targa "H" la revisione è disposta
ogni quattro anni sulla base di specifici
criteri individuati con apposito decreto del
Ministro dei trasporti. Tali veicoli sono
inoltre esentati dalla prova di analisi dei
gas di scarico».
Art. 7.
(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 85, comma 2, ultimo capoverso,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dopo le parole: «veicoli a trazione animale» sono
aggiunte le seguenti: «e i velocipedi».
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 93, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli
di interesse storico è ammessa su presentazione
di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla
casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o a
richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della
normativa vigente in materia di contributi statali
alla rottamazione, è ammessa la facoltà del
richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo».
9
Art. 9.
(Modifica all'articolo 100 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire alle Forze dell'ordine di verificare la rispondenza del
veicolo ai criteri differenziali che la legge
garantisce anche in materia fiscale, i vei
coli di interesse storico devono essere
muniti di una targa supplementare, con
traddistinta dalla lettera "H" (historicum),
sulla quale sono riportati gli estremi di
immatricolazione e di omologazione da
parte dei soggetti autorizzati»;
b) al comma 5, le parole: «ai commi 1,
2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti:
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e) al comma 6, le parole: «Chiunque circola con veicoli d'epoca» sono sostituite
dalle seguenti: «Chiunque circola con vei
coli di interesse storico non iscritti al
P.R.A.».
2. Il Governo provvede a modificare le definizioni
dell'articolo 214 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, in conformità all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
«ai commi 1, 2, 2-bis, 3 e 4»;
c) al comma 11, le parole: «dei commi 1,
2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei
commi 1, 2, 2-bis, 3».
Art. 10.
(Disposizioni transitorie).
sciuti ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le condizioni
più favorevoli per l'utente.
1. Per gli autoveicoli iscritti nei registri ricono
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XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE N. 986
d'iniziativa dei deputati
MENIA, AIRAGHI, BELTRANDI, CARBONELLA, CATONE, CICCIOLI, CONSOLO,
GIORGIO CONTE, GAMBA, GASPARRI, LENNA, LO PRESTI, MIGLIORI, SAGLIA,
SANZA, ZANETTA
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei veicoli storici
Presentata il 6 giugno 2006
Onorevoli Colleghi!
Il collezionismo di veicoli storici è un fenomeno che non è riservato a delle élite ma interessa - con
pari dignità - tutti gli strati sociali.
10
La presente proposta di legge si propone di salvaguardare il patrimonio storico, culturale e tecnologico costituito dai veicoli storici al fine di tramandare le testimonianze dell'ingegno umano nell'ambito della civiltà industriale. Si propone inoltre di creare le condizioni affinché venga incoraggiata
la conservazione di quei veicoli - che pur non avendo ancora raggiunto la vetustà prevista - sono
destinati a entrare negli anni a venire nel novero dei veicoli storici. I criteri di identificazione saranno
il più possibile oggettivi, in quanto prevalentemente basati sul numero dei veicoli sopravissuti rispetto ai dati di immatricolazione.
I collezionisti, che curano la conservazione e la circolazione dei veicoli storici, possono essere
considerati, a buon diritto, i depositari pro tempore di questo patrimonio e i loro sforzi vanno per
questo sostenuti, in particolare per quanto riguarda la possibilità di circolare.
Il collezionismo di veicoli storici è seguito e coordinato a livello mondiale dalla FIVA, Fédération
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Internationale Véhicules Anciens, e le considerazioni che seguono, tendenti a illustrare la necessità di
regolamentare in maniera organica il movimento anche nel nostro Paese, riprendono
quasi alla lettera il documento che la FIVA utilizza nei suoi continui rapporti con la Commissione
europea.
Ciò non avviene a caso, in quanto sempre maggiore è l'integrazione degli ordinamenti legislativi
dei singoli Paesi con le direttive dell'Unione europea, da cui discende l'opportunità di legiferare in
punto di vista
Dal mio
sintonia con queste direttive, a cominciare dalle definizioni.
Per prima cosa, è opportuno, ricordare il testo dell'emendamento 26), approvato lo scorso 29
settembre 2005 dal Parlamento europeo nell'ambito del Programma di azione per la sicurezza sulle
strade della Commissione europea: «Il Parlamento europeo intende tutelare il patrimonio culturale
rappresentato dai veicoli storici; pertanto esorta affinché ogni futura legge consideri attentamente
qualsiasi effetto non intenzionale, ma tuttavia potenzialmente negativo, sull'uso - e di conseguenza
anche sulla conservazione - dei veicoli storici».
In secondo luogo, è utile prendere conoscenza della definizione di veicolo storico che la FIVA ha
concordato per utilizzarla nei suoi rapporti con la Commissione europea e farla propria: «veicolo storico è qualsiasi veicolo stradale a motore - e i suoi accessori - di età superiore a 30 anni, conservato
in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette».
Ciò premesso, passiamo alle considerazione della FIVA, totalmente condivise dalle associazioni
italiane che rappresentano i possessori di veicoli storici.
Il fatto che i collezionisti conservino e utilizzino i loro veicoli sulle strade significa che la gente
può usufruire gratuitamente di un museo in movimento che offre una finestra sullo sviluppo tecnologico, industriale, culturale e di design del ventesimo secolo.
In più, il movimento dei veicoli storici produce, come indotto, un non trascurabile giro d'affari:
basti pensare alle migliaia di aziende di medie e piccole dimensioni che curano la manutenzione e il
restauro dei veicoli, che costruiscono pezzi di ricambio e prodotti per la manutenzione, alle case editrici di riviste e libri specializzati e, da ultimo, al consistente movimento che incide sulle aziende turistiche di ristorazione ed accoglienza in occasione di raduni o mostre.
La FIVA ha attualmente in corso una vasta indagine a livello europeo per quantificare - in termini numerici, economici e ambientali - le effettive dimensioni di questo fenomeno. I risultati di questa
indagine saranno presentati ai parlamentari europei a Bruxelles nel mese di settembre 2006.
Con la presente proposta di legge si propongono alcune modifiche al codice della strada e al
relativo regolamento di attuazione, motivate da alcune considerazioni di carattere generale:
a) per la loro stessa natura di patrimonio di interesse storico, questi veicoli non sono assimi-
11
labili ad alcun altro tipo di veicolo né possono sottostare alla normativa generale, ma devono essere
classificati in una categoria a parte e soggetti ad una normativa ad hoc;
b) i veicoli storici sono oggetto di una accurata e minuziosa manutenzione;
c) il loro chilometraggio annuale è estremamente limitato;
d) per i motivi suesposti, l'inquinamento imputabile ai veicoli storici è del tutto irrilevante
nell'ambito della globalità delle emissioni.
In particolare, l'articolo 1 definisce le caratteristiche che devono possedere le associazioni di veicoli storici per essere autorizzate dal Ministero dei trasporti a certificare la storicità dei veicoli.
Prevede inoltre l'identificazione di quei veicoli di età inferiore ai trent'anni di cui va incentivata la
conservazione, sia per le loro intrinseche caratteristiche, sia per essere in via di scomparsa dal parco
circolante.
coli storici secondo i parametri europei; elimina inoltre l'impropria definizione di «veicoli d'epoca»
sostituendola con «veicoli di interesse storico non iscritti al P.R.A.». Prevede infine che i veicoli storici vengano resi immediatamente identificabili attraverso una targa «H».
L'aumento dell'età a trent'anni presenta molti aspetti positivi, tra cui: a) evita l'inopportuna
classificazione tra i veicoli storici di moltissimi veicoli semplicemente «vecchi», ai quali non è corretto
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L'articolo 2 modifica l'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e definisce i vei-
riservare alcun beneficio, a parte eventuali benefìci fiscali; b) provoca un allineamento con la definizione di veicolo storico data dall'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, (del quale
andrebbero peraltro abrogati i commi 2 e 3), semplificando la gestione dei benefìci fiscali ed eliminando motivi di confusione e di contenzioso.
L'articolo 3 prevede che, in occasione della necessità di disporre eventuali divieti di circolazione,
i comuni considerino i veicoli storici muniti di targa «H» alla stregua dei veicoli meno inquinanti
(attualmente euro 4).
I successivi articoli recano una serie di altre modificazioni al codice della strada e al relativo
regolamento di attuazione.
Onorevoli colleghi, considerato il valore e l'interesse storico del patrimonio che la presente proposta intende tutelare, se ne auspica la rapida approvazione.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disciplina delle associazioni di amatori di veicoli
storici).
Auto& Moto Storiche
12
1. La presente legge garantisce la possibilità di
costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è
prevista la registrazione al fine di essere autorizzate a certificare i veicoli storici.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la
dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.
3. Sono associazioni riconosciute l'Automotoclub
storico italiano (ASI), l'Associazione amatori veicoli storici (AAVS), in quanto federate alla
Fédération Internationale Véhicules Anciens
(FIVA); il Registro storico Lancia, il Registro italiano Fiat, il Registro italiano Alfa Romeo, la
Federazione motociclistica italiana (FMI), e
l'Automobile Club Italiano (ACI).
4. Le nuove associazioni che intendono ottenere
l'iscrizione al registro di cui al comma 6 devono
documentare che ad esse sono associati un
numero minimo di venti club o scuderie, che
sono presenti e operativi da almeno tre anni in
non meno di sei regioni e che hanno un numero
minimo di soci iscritti, che non deve essere inferiore a trenta per ogni club; dette associazioni
devono inoltre essere riconosciute da parte della
FIVA.
5. Le associazioni conservano i registri attestanti
le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli
posseduti dai richiedenti.
6. Presso il Ministero dei trasporti è istituito un
registro al quale i soggetti di cui ai commi 3 e 4
devono essere iscritti.
7. Le associazioni rilasciano su richiesta dei proprietari, senza alcun obbligo di associazione, per
i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo
60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come da ultimo modificato dall'articolo 2 della
presente legge, una certificazione di storicità che
dà diritto a richiedere una targa di identificazione, secondo quanto specificato con regolamento
del Ministro dei trasporti, con il suffisso H (historicum), da affiancare alla targa di origine del veicolo.
8. Le associazioni, con il patrocinio dello Stato,
pongono in essere ogni iniziativa per incoraggiare la conservazione del patrimonio costituito dai
veicoli storici. A tale fine è istituita una commissione, composta dai rappresentanti delle associazioni, che ha il compito di identificare i veicoli di
età inferiore a trenta anni di cui deve essere promossa e incentivata la conservazione. Tale identificazione avviene con criteri di merito e con criteri oggettivi, basati sul numero di veicoli ancora
circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati. Il rilevamento avviene con il supporto
dell'ACI. I veicoli di cui al secondo periodo sono
assimilati ai veicoli di interesse storico e sono
loro attribuite le stesse agevolazioni in materia di
circolazione concesse ai veicoli storici. Il pagamento della tassa di possesso può avvenire per
periodi trimestrali al fine di evitare il pagamento
in periodi di mancato utilizzo del veicolo.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile
punto di vista
Dal mio
Art. 3.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per le limitazioni alla
circolazione dei veicoli di interesse storico all'interno dei centri abitati sono applicati gli stessi
criteri adottati per i veicoli appartenenti alla classe meno inquinante».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti lettere:
«n-bis) veicoli d'interesse storico;
n-ter) veicoli d'interesse storico non iscrit
ti al P.R.A.».
Art. 5.
(Modifiche al regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada).
1. All'articolo 215 del regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «20 anni» sono
sostituite dalla seguenti: «30 anni»;
c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'abuso del potere di
cancellazione è fonte di responsabilità ai
sensi dell'articolo 2043 del codice civile».
Art. 6.
(Modifica all'articolo 80 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
«4-bis. Per i veicoli di interesse storico
muniti di targa "H" la revisione è disposta
ogni quattro anni sulla base di specifici
criteri individuati con apposito decreto del
Ministro dei trasporti. Tali veicoli sono
inoltre esentati dalla prova di analisi dei
gas di scarico».
13
Art. 7.
(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «veicoli a trazione animale» sono inserite le seguenti: «e i velocipedi».
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285).
1. Al comma 4 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei
veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato
attestante le caratteristiche tecniche rilasciato
dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di
veicoli già iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o
Auto& Moto Storiche
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «Rientrano
nella categoria dei veicoli d'epoca» sono
sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella
categoria dei veicoli di interesse storico
non iscritti al P.R.A.»;
c) al comma 3, le parole: «I veicoli d'epo
ca sono soggetti» sono sostituite dalle
seguenti: «I veicoli di interesse storico
non iscritti al P.R.A. sono soggetti»;
d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. È considerato veicolo storico qualsiasi
veicolo stradale a motore, con i rispettivi
accessori, di età superiore a trenta anni,
conservato in maniera appropriata e
rispettosa dell'ambiente e in condizioni
storicamente corrette.
4-bis. I veicoli di cui al comma 4 devono
possedere le caratteristiche e i requisiti
tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in
relazione alle esigenze della circolazione.
Per i veicoli che abbiano subito importanti
e documentate modifiche e siano classifi
cabili di interesse storico, l'ammissibilità
alla libera circolazione è subordinata
all'approvazione del Ministero dei trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri.
4-ter. I veicoli storici sono muniti della
targa supplementare di cui all'articolo
100, comma 2-bis»;
e) al comma 6, le parole: «Chiunque cir
cola con veicoli d'epoca» sono sostituite
dalle seguenti: «Chiunque circola con vei
coli di interesse storico non iscritti al
P.R.A.».
2. Il Governo provvede a modificare le definizioni
dell'articolo 214 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, in conformità alle modificazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi
della normativa vigente in materia di contributi
statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà
del richiedente di ottenere targhe e libretto di
circolazione della prima iscrizione al P.R.A., indipendentemente dalla difformità di grafica e di
formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. I veicoli provenienti
dall'estero possono essere immatricolati conservando le targhe d'origine».
Art. 9.
(Modifica all'articolo 100 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo
il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire alle Forze del
l'ordine di verificare la rispondenza del
veicolo ai criteri differenziali che la legge
garantisce anche in materia fiscale, i vei
coli di interesse storico devono essere
muniti di una targa supplementare, con
traddistinta dalla lettera "H" (historicum),
sulla quale sono riportati gli estremi di
immatricolazione e omologazione da parte
dei soggetti autorizzati».
Art. 10.
(Disposizioni transitorie).
1. Per gli autoveicoli iscritti in registri autorizzati
alla data di entrata in vigore della presente
legge, si applicano le condizioni più favorevoli
per l'utente.
************************
SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 1122
d’iniziativa dei senatori
BERSELLI, SALVI, ZAVOLI, GHEDINI, BUTTI, BRUTTI Paolo, CARLONI, FANTOLA,
FUDA, GRILLO, MARTINAT, MAZZARELLO, MONTALBANO, MONTINO, PALERMO,
PISTORIO, PONTONE, PROCACCI, RAME, STIFFONI, FORMISANO, PALERMI e TIBALDI
14
Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e gli autocaravan
Comunicato alla Presidenza il 26 ottobre 2006
Onorevoli Senatori.
Questo disegno di legge nasce da un approfondito lavoro svolto dalla Commissione Lavori pubblici,
comunicazioni del Senato, nel corso della XIV Legislatura, su disegni di legge di modifica del Codice
della Strada mirati al riconoscimento e alla tutela dei veicoli storici nonché alla disciplina della circolazione degli autocaravan. Rilevata la necessità di trovare una soluzione condivisa alla questione del
riconoscimento delle associazioni di amatori dei veicoli storici e alla individuazione dei criteri per la
Auto& Moto Storiche
classificazione di questi veicoli, la Commissione decise di svolgere, nell’ambito di un comitato ristretto appositamente costituito, l’esame di tali problematiche. Il comitato ristretto esaminò altresì i temi
della limitazione alla sosta ed al traffico urbano per gli autocaravan, nonché quelli delle agevolazioni
per i portatori di handicap che di tale mezzo di trasporto si avvalgono. Fu quindi elaborato un testo
unificato che sintetizzava i diversi contenuti dei disegni di legge nn. 826, 2363, 2575 e 2963. A tale
testo furono poi presentate numerose proposte emendative da parte di tutti i Gruppi parlamentari,
punto di vista
Dal mio
sulle quali fu svolto un lavoro di sintesi che consentì l’approvazione di un disegno di legge che non fu
poi esaminato dall’Assemblea a causa della fine della legislatura. Tale testo, che era accompagnato
dalla relazione del Senatore Celestino Pedrazzini, viene da noi riproposto ora integralmente confidando in una sua rapida approvazione in funzione dell’ampio consenso allora conseguito.
L’articolo 1 reca una speciale disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico
prevedendo taluni parametri per la loro costituzione: un numero minimo di venti club o scuderie
associate, operanti da non meno di tre anni in almeno sei regioni e con un numero di soci non inferiore a trenta per ogni club, riconosciute dalla Federazione internazionale delle auto storiche (FIVA).
Secondo le nuove norme le associazioni conservano i registri relativi alle caratteristiche tecniche e
storiche dei veicoli posseduti dai propri associati mentre presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è istituito un apposito registro al quale le associazioni riconosciute sono iscritte. L’articolo 2
modifica l’articolo 9 del Codice della strada in materia di competizioni motoristiche alle quali prendono parte veicoli storici, prevedendo che non rientrano tra le gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico nelle quali non sia ammessa una velocità media superiore a 50 chilometri orari. L’articolo 3 modifica, tra l’altro, l’articolo 47 del codice della strada introducendo espressamente le categorie dei veicoli di interesse storico e dei veicoli d’epoca. L’articolo 4
prevede l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 60 del codice della strada a seguito della previsione
contenuta all’articolo 3 e introduce altre modifiche allo stesso articolo 60 disponendo che sono veicoli
di interesse storico quelli di costruzione superiore a venticinque anni di età, o con venti anni ed una
potenza superiore a 50 chilowatt, che siano certificati dalle associazioni previste dall’articolo 1.
L’articolo 5 introduce l’articolo 60-bis, che disciplina le autovetture ed i motoveicoli da competizione
su strada, e l’articolo 60-ter, relativo al cosiddetto tuning, cioè alle modifiche che è possibile operare
su autovetture e motocicli. L’articolo 6 reca modifiche all’articolo 215 del regolamento di esecuzione
del codice della strada disponendo, tra l’altro, che l’abuso del potere di cancellazione è fonte di
responsabilità civile. L’articolo 7 disciplina la revisione quadriennale dei veicoli di interesse storico e
collezionistico e di quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici.
L’articolo 8 inserisce i velocipedi tra i veicoli che, secondo quanto disposto dall’articolo 85 del codice
15
della strada, possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto
di persone. L’articolo 9 modifica l’articolo 93 del codice della strada prevedendo che l’immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione della necessaria documentazione attestante le caratteristiche tecniche, rilasciata dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni riconosciute dalla legge. L’articolo 10 prevede che i veicoli di interesse storico siano muniti di
una targa supplementare contraddistinta dalla lettera «H» (historicum). L’articolo 11 reca le definizioni di area di sosta e di area di sosta attrezzata per autocaravan, modificando così l’articolo 3 del
codice della strada. L’articolo 12 modifica la definizione di autocaravan, mentre l’articolo 13 introduce
una tolleranza del 15 per cento riferita al peso massimo degli autocaravan e dei veicoli adibiti al trasporto discontinuo di animali, che è possibile condurre con la patente “B“. L’articolo 14 dispone agevolazioni fiscali per i portatori di handicap che facciano parte del nucleo familiare del proprietario di
regolamentazione delle aree di sosta e dei parcheggi riservati agli autocaravan ed ai soggetti portatori di handicap. L’articolo 16 modifica l’articolo 182 del codice della strada prevedendo che i velocipedi possano svolgere servizio pubblico di taxi. Con l’articolo 17 si prevede una tassazione agevolata
per i veicoli di interesse storico e una tassa ridotta per il trasferimento dei medesimi. L’articolo 18
prevede una norma di favore per i proprietari degli autoveicoli che risultino iscritti in registri autoriz-
Auto& Moto Storiche
un autocaravan. L’articolo 15 prevede disposizioni rivolte alle amministrazioni comunali ai fini della
zati alla data di entrata in vigore della legge, per i quali si prevede che siano applicate le condizioni
più favorevoli. L’articolo 19 dispone infine la copertura finanziaria necessaria a dare attuazione alla
legge.
DISEGNO DI LEGGE
Auto& Moto Storiche
16
Art. 1.
(Disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico)
Art. 2.
(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285)
1. La presente legge garantisce la possibilità di
costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è
prevista la registrazione.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell’attività e degli assetti associativi, la
dialettica democratica tra gli associati e l’osservanza delle finalità associative.
3. Sono associazioni riconosciute l’Automotoclub
storico italiano (ASI), il Registro storico Lancia, il
Registro Fiat italiano, il Registro italiano Alfa
Romeo, la Federazione motociclistica italiana
(FMI) e l’Automobile club italiano (ACI). Le stesse funzioni attribuite alle associazioni possono
essere svolte dalle case costruttrici italiane o da
quelle estere che risultino iscritte all’Unione
nazionale dei rappresentanti di autoveicoli esteri
(UNRAE).
4. Per costituire nuove associazioni occorre che
esse siano composte da un numero minimo di
venti club o scuderie associati, che siano presenti
ed operative da almeno tre anni in non meno di
sei regioni, che abbiano un numero minimo di
soci iscritti, che non deve essere inferiore a trenta per ogni club; che siano riconosciute da parte
della Federazione internazionale delle auto storiche (FIVA).
5. Le associazioni conservano i registri attestanti
le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli
posseduti dai propri associati.
6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è istituito un registro al quale i soggetti
di cui ai commi 3 e 4 devono essere iscritti.
7. Le associazioni rilasciano su richiesta, per i
veicoli in possesso dei requisiti di cui all’articolo
60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, una certificazione di
storicità ed una targa di identificazione, secondo
un regolamento del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, con il suffisso «H» (historicum),
da affiancare alla targa di origine del veicolo.
1. All’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, dopo le
parole: «strade ed aree pubbliche» sono
inserite le seguenti: «nonché su quelle
private non stabilmente destinate ad atti
vità sportiva» e, al quarto periodo, le
parole: «sentite le» sono sostituite dalle
seguenti: «previo parere obbligatorio
delle»;
b) al comma 3, ultimo periodo, dopo le
parole: «della federazione» sono inserite
le seguenti: «sportiva nazionale»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole:
«e di sicurezza vigenti» sono sostituite
dalle seguenti: «emanate dalla
Federazione sportiva nazionale ACI e delle
norme di sicurezza emanate dalle autorità
competenti per le gare di auto e dalla
Federazione motociclistica italiana per le
moto»;
d) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Non rientrano nella fat
tispecie delle gare con veicoli a motore le
manifestazioni riservate ai veicoli ricono
sciuti di interesse storico, per le quali non
sia ammessa una velocità media superio
re a 50 chilometri orari. Le manifestazioni
di regolarità riservate ai veicoli di interes
se storico, con velocità massima pari a 50
chilometri orari, possono essere autoriz
zate da tutte le federazioni nazionali com
petenti, in conformità alle norme tecnicosportive della Federazione sportiva nazio
nale ACI».
Art. 3.
(Modifiche agli articoli 47 e 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine,
le seguenti lettere:
punto di vista
Dal mio
Art. 4.
(Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Sono considerati veicoli di interesse
storico quelli di costruzione superiore a
venticinque anni di età, o con età superio
re a venti anni, ma con potenza maggiore
di 50 kw, e che siano stati dichiarati e
certificati dalle associazioni amatoriali di
collezionisti di veicoli storici registrate
presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Possono altresì essere consi
derati veicoli di interesse storico quelli
iscritti in un apposito registro istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, che ne disciplina la tenuta e
il funzionamento.
4-bis. I veicoli di cui al comma 4 debbono
possedere le caratteristiche e i requisiti
tecnici richiesti al momento della costru
zione, salvo le modifiche effettuate in
relazione alle esigenze della circolazione.
Per i veicoli che abbiano subito delle
importanti e documentate modifiche e
siano classificabili di interesse storico,
l’ammissibilità alla libera circolazione è
subordinata all’approvazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti –
Dipartimento per i trasporti terrestri».
Art. 5.
(Inserimento degli articoli 60-bis e 60-ter nel
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Dopo l’articolo 60 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis. – (Autovetture e motoveicoli
da competizione su strada). - 1. Sono
considerati autovetture e motoveicoli da
competizione su strada quelli immatricola
ti in conformità alle disposizioni di cui al
capo III del presente titolo, cui sono
apportate, nel rispetto dei regolamenti
tecnici emanati dalla Federazione sportiva
nazionale ACI e dalla Federazione motoci
clistica italiana, una o più modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali,
idonee ad adattarle alla partecipazione
alle competizioni sportive su strada auto
rizzate ai sensi dell’articolo 9.
2. La Federazione sportiva nazionale ACI e la
Federazione motociclistica italiana rilasciano alle
autovetture e ai motoveicoli da competizione su
strada, a seguito di verifica della conformità degli
stessi ai regolamenti tecnici di cui al comma 1, il
passaporto tecnico, sul quale sono annotati i dati
della autovettura o del motoveicolo e del proprietario. Gli uffici dell’ACI e della Federazione motociclistica italiana danno comunicazione del rilascio del passaporto tecnico ai competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri, che
procedono all’aggiornamento della carta di circolazione, tramite l’inserimento della dicitura
«autovettura da competizione su strada» o
«motoveicolo da competizione su strada», su
richiesta e a spese dell’interessato. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada
non si applicano le disposizioni di cui all’articolo
78.
3. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada possono circolare solo in occasione
dello svolgimento di competizioni sportive autorizzate ai sensi dell’articolo 9. L’autorizzazione
alla circolazione si estende su tutto il percorso,
compresi i percorsi di servizio strettamente connessi alle operazioni preliminari e finali, e per
l’intera durata della competizione, secondo quanto previsto dal regolamento particolare di gara
approvato dalla Federazione sportiva nazionale
ACI o dalla Federazione motociclistica italiana.
4. Le autovetture da competizione su strada,
esclusivamente durante la gara, possono esibire,
in sostituzione della targa anteriore di cui all’articolo 100, comma 1, custodita all’interno dell’abitacolo, un pannello recante le indicazioni della
targa originaria, del tipo di quello previsto dall’articolo 102, comma 3. Per quanto attiene ai
motoveicoli da competizione su strada, essi possono sostituire la targa posteriore, secondo le
stesse modalità previste per le autovetture.
5. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada, all’atto di ciascuna partecipazione a
competizioni sportive, sono sottoposti a controllo
rispettivamente a cura della Federazione sportiva
nazionale ACI e della Federazione motociclistica
italiana, che ne verificano, ai sensi dei regolamenti tecnici di cui al comma 1, la conformità, la
sicurezza dei dispositivi di equipaggiamento,
nonché l’assenza di elementi di pericolosità, per
costruzione o per stato di manutenzione. La conformità delle caratteristiche delle autovetture e
dei motoveicoli ai regolamenti tecnici è attestata
dal passaporto tecnico di cui al comma 2, sul
quale è annotata l’effettuazione di ciascun con-
17
Auto& Moto Storiche
«n-bis) veicoli d’interesse storico;
n-ter) veicoli d’epoca».
2. All’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «l
velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della
necessaria omologazione».
trollo. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 80.
6. Ai sensi dell’articolo 7, la circolazione dei veicoli di interesse storico all’interno dei centri abitati rimane di competenza esclusiva dei comuni.
Art. 60-ter. – (Modifiche ad autovetture e
motocicli). - 1. Sono possibili modifiche
alle autovetture o motocicli di serie per
uso stradale a condizione che siano
migliorative per la sicurezza sia attiva che
passiva del veicolo e che siano certificate
da professionista abilitato e realizzate in
officine autorizzate.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
– Dipartimento per i trasporti terrestri con propria circolare stabilisce i requisiti per il rilascio di
autorizzazione alle officine ed esercita le funzioni
di controllo.
3. L’aggiornamento del libretto dell’autoveicolo o
del motoveicolo, se richiesto dalle norme vigenti,
deve essere eseguito prima della messa su strada dagli enti preposti».
Art. 6.
(Modifiche al regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della strada)
1. All’articolo 215 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L’abuso del potere di
cancellazione è fonte di responsabilità ai
sensi dell’articolo 2043 del codice civile».
18
Art. 7.
(Modifica dell’articolo 80 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)
Auto& Moto Storiche
1. All’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
«4-bis. Per i veicoli di interesse storico e
collezionistico e per quelli iscritti nei regi
stri tenuti dalle associazioni di amatori di
veicoli storici, la revisione viene disposta
ogni quattro anni sulla base di specifici
criteri individuati con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti.
Tali veicoli sono inoltre esentati dalla
prova di analisi dei gas di scarico».
Art. 8.
(Modifica dell’articolo 85 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)
1. Al comma 2 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole «gli
autobus;» sono inserite le seguenti: « – i velocipedi».
Art. 9.
(Modifica dell’articolo 93 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 93, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, infine, i
seguenti periodi: «L’immatricolazione dei veicoli
di interesse storico è ammessa su presentazione
di un titolo di proprietà e di un certificato atte
stante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla
casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni di cui al comma 4 dell’articolo 60. In caso di
reimmatricolazione di veicoli già iscritti al PRA e
cancellati d’ufficio o a richiesta del precedente
proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in
materia di contributi statali alla rottamazione, è
ammessa la facoltà del richiedente di poter ottenere targhe e libretto di circolazione della prima
iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da
quelli attuali rispondenti allo standard europeo».
Art. 10.
(Modifica dell’articolo 100 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo il comma 2, è inserito il
seguente:
«2-bis. Al fine di consentire alle forze del
l’ordine di verificare la rispondenza del
veicolo ai criteri differenziali che la legge
garantisce anche in materia fiscale, i vei
coli di interesse storico devono essere
muniti della targa supplementare, con
traddistinta dalla lettera «H» (historicum),
sulla quale siano riportati gli estremi di
immatricolazione ed omologazione da
parte dei soggetti di cui all’articolo 60,
comma 4».
Art. 11.
(Definizioni di area di sosta ed area
di sosta attrezzata per autocaravan)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 1)
sono inseriti i seguenti:
«1-bis) Area di sosta: area o superficie
priva di impianti di smaltimento igienicosanitari in cui è ammessa la permanenza
di autocaravan nelle condizioni previste
dall’articolo 185.
1-ter) Area di sosta attrezzata: area o
superficie dotata di impianti di smaltimen
to igienico-sanitari in cui è ammessa la
permanenza di autocaravan nelle condi
punto di vista
Dal mio
Art. 12.
(Definizione di autocaravan)
1. la lettera m) del comma 1 dell’articolo 54 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è
sostituita dalla seguente:
«m) autocaravan: veicoli auto sufficienti
dotati di servizi igienico-sanitari e impianti
di raccolta delle acque reflue, nonché
aventi una speciale carrozzeria ed attrez
zati permanentemente per essere adibiti
al trasporto e all’alloggio di sette persone
al massimo, compreso il conducente».
Art. 13.
(Modifica dell’articolo 116 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 116, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «3,5 t»
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «3,5 t con tolleranza sino al 15 per cento per
autocaravan o per trasporto discontinuo di animali»
Art. 14.
(Agevolazioni per i portatori di handicap)
1. Gli autocaravan sono considerati, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti affetti da handicap.
2. Gli autocaravan di proprietà di soggetti affetti
da handicap usufruiscono delle disposizioni fiscali
previste dall’articolo 8 della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
3. gli stessi soggetti possono usufruire delle
deduzioni fiscali previste dal comma 1, lettera
a), numero 1), dell’articolo 164 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
4. La tassa speciale erariale annuale di cui all’articolo 7 del decreto – legge 13 maggio 1991, n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202, non è dovuta se il proprietario dell’autocaravan risulta essere riconosciuto
invalido civile o se il veicolo risulta intestato al
tutore o a chi esercita la patria potestà su invalido civile.
5. La tassa di cui al comma 4 non è altresì dovuta qualora un soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto faccia parte del
nucleo familiare del proprietario dell’autocaravan.
Art. 15.
(Aree di sosta e parcheggi)
1. Le amministrazioni comunali, in sede di regolamentazione dei parcheggi di cui ai commi 6, 7
e 8 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, possono provvedere ad individuare
apposite aree per la sosta e per il rimessaggio
degli autocaravan, in attuazione delle previsioni
di cui all’articolo 185 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e dell’articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni
comunali e i privati possono procedere secondo
le disposizioni e le previsioni di cui alla legge 24
marzo 1989, n. 122.
3. Nella circostanza di cui al comma 1 sono individuati parcheggi di idonea ampiezza, nei centri
abitati e all’esterno dei centri storici, atti a consentire, previa apposita regolamentazione, la
sosta degli autocaravan nonché quella per i soggetti portatori di handicap.
4. I parcheggi di cui al comma 3 sono realizzati
comunque in prossimità di fermate dei mezzi di
linea o a chiamata abilitati al trasporto di soggetti portatori di handicap.
Art. 16.
(Modifica dell’articolo 182 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6, è inserito il
seguente: «6-bis: I velocipedi di cui al comma 6
possono svolgere anche servizio pubblico di taxi
e di noleggio con conducente, rispettivamente ai
sensi degli articoli 86 e 85».
Art. 17.
(Modifica del testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
5 febbraio 1953, n. 39)
19
1. Dopo l’articolo 17 del testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
39, è inserito il seguente: «Art. 17-bis. –
(Esenzione per i veicoli di interesse storico). - 1.
Sono soggetti alla tassazione agevolata di cui
all’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n.
342, i veicoli definiti di interesse storico.
2. Per i veicoli di cui al comma 1, l’imposta provinciale di trasferimento (IPT) è ridotta ad euro
cinquanta».
Art. 18.
(Disposizioni transitorie)
1. Per gli autoveicoli iscritti in registri autorizzati
alla data di entrata in vigore della presente legge
si applicano le condizioni più favorevoli per l’utente.
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zioni previste dall’articolo 185».
Art. 19.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 12 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
************************
SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 840
d’iniziativa del senatore CAMBER
Modifiche e integrazioni alle norme sulla classificazione e la circolazione dei
veicoli di interesse storico o collezionistico
Comunicato alla Presidenza il 19 luglio 2006
Onorevoli Senatori.
La conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di interesse storico rappresenta un concreto
positivo esempio di salvaguardia sia del prodotto dell’intraprendenza e dell’ingegno nazionale sia
della testimonianza dell’evoluzione sociale e tecnologica del nostro Paese. In tale contesto il collezio-
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nismo di veicoli storici è una passione che non è riservata ad èlites ma interessa – con pari dignità –
tutti gli strati sociali.
Il collezionismo di veicoli storici è coordinato a livello mondiale dalla FIVA – Fèdèration
Internationale Vèhicules Anciens, la quale ha costanti rapporti con la Commissione Europea poiché
sempre maggiore è l’integrazione anche in questo settore delle legislazioni dei singoli Paesi con le
Direttive dell’Unione europea. È opportuno ricordare che il Parlamento europeo, nell’ambito del
Programma di azione per la sicurezza sulle strade della Commissione europea, ha approvato il 29
settembre 2005 l’emendamento n. 26: «Il Parlamento Europeo intende tutelare il patrimonio culturale rappresentato dai veicoli storici; pertanto esorta affinché ogni futura legge consideri attentamente
qualsiasi effetto non intenzionale, ma tuttavia potenzialmente negativo, sull’uso – e di conseguenza
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anche sulla conservazione – dei veicoli storici».
È utile richiamare la definizione di veicolo storico che la FIVA ha concordato per utilizzarla nei suoi
rapporti con la Commissione Europea: «Veicolo storico è qualsiasi veicolo stradale a motore – e i
suoi accessori – di età superiore a 30 anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell’ambiente e in condizioni storicamente corrette».
punto di vista
Dal mio
Con il presente disegno di legge si propongono alcune modifiche al codice della strada e al regolamento di attuazione, motivate da alcune considerazioni di carattere generale:
a) per la loro stessa natura di patrimonio di interesse storico, questi veicoli non sono assimilabili ad alcun altro tipo di veicolo nè possono sottostare alla normativa generale, ma devono essere
classificati in una categoria a parte ed essere soggetti ad una normativa ad hoc;
b) i veicoli storici sono oggetto di una accurata e minuziosa manutenzione;
c) il loro chilometraggio annuale è estremamente limitato;
d) l’inquinamento imputabile ai veicoli storici è del tutto irrilevante nell’ambito della globalità
delle emissioni.
In particolare, l’articolo 1 definisce le caratteristiche che devono possedere le associazioni di veicoli storici per essere autorizzate dal Ministero dei trasporti a certificare la storicità dei veicoli.
Prevede inoltre la tipologia di veicoli di futuro interesse storico, cioè quei veicoli di età inferiore ai 30
anni di cui va incentivata la conservazione, sia per le loro intrinseche caratteristiche, sia per essere
in via di scomparsa dal parco circolante.
L’articolo 2 modifica l’articolo 60 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e definisce i
veicoli storici secondo i parametri europei; elimina inoltre l’impropria definizione di «veicoli d’epoca»
sostituendola con quella di «veicoli di interesse storico non iscritti al PRA». Prevede infine che i veicoli storici vengano resi immediatamente identificabili attraverso una targa con la lettera «H».
L’aumento dell’età del veicolo a 30 anni presenta molti aspetti positivi, tra cui:
a) evita l’inopportuna classificazione tra i veicoli storici di moltissimi veicoli semplicemente vecchi, ai quali non è corretto riservare alcun beneficio, a parte eventuali benefici fiscali;
b) è in linea con la definizione di veicolo storico data dall’articolo 63 della legge n. 342 del
2000 (dal quale vanno peraltro abrogati i comma 2 e 3), semplificando la gestione dei benefici fiscali
ed eliminando motivi di confusione e di contenzioso.
21
L’articolo 3 prevede che, in occasione della necessità di dover disporre eventuali divieti temporanei di circolazione causa superamento dei livelli di inquinamento dell’aria, i comuni considerino i veicoli storici muniti di targa «H» alla stregua dei veicoli meno inquinanti (cosidetti omologati Euro 4).
L’articolo 4 completa la classificazione dei veicoli di cui all’articolo 47 del codice della strada.
L’articolo 5 definisce l’obbligo di revisione periodica dei veicoli storici.
L’articolo 6 aggiunge una categoria di veicoli all’elenco dei veicoli con conducente che possono
essere destinati al trasporto di persone.
L’articolo 7 definisce le modalità di immatricolazione o reimmatricolazione dei veicoli storici.
L’articolo 8 stabilisce l’obbligo per i veicoli storici di esporre un contrassegno di riconoscimento.
L’articolo 9 definisce le necessarie correzioni da apportare al regolamento di esecuzione e di
L’articolo 10 fissa le disposizioni transitorie.
Onorevoli colleghi, considerato il valore e l’interesse storico del patrimonio che la presente proposta intende tutelare, si auspica una rapida approvazione del provvedimento.
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attuazione del nuovo codice della strada conseguentemente all’approvazione della presente legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Disciplina delle associazioni di amatori
di veicoli storici)
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1. Sono associazioni di amatori di veicoli storici
riconosciute l’Automotoclub storico italiano (ASI),
l’Associazione amatori veicoli storici (AAVS), il
Registro storico Lancia, il Registro italiano Fiat, il
Registro italiano Alfa Romeo, la Federazione
motociclistica italiana (FMI), l’Automobile club
d’Italia (ACI).
2. L’iscrizione al registro di cui al comma 4 del
presente articolo di associazioni costituite dopo
l’entrata in vigore della presente legge è subordinata ai seguenti requisiti:
a) riunire non meno 20 club o scuderie,
ciascuno dei quali con almeno 30 soci
iscritti;
b) presenza e operatività da almeno tre
anni in non meno di sei regioni italiane;
c) riconoscimento da parte della
Federazione internazionale dei veicoli sto
rici.
3. Le associazioni conservano presso la propria
sede sociale i registri attestanti le caratteristiche
tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri soci o dai richiedenti ai quali abbiano rilasciato la certificazione di cui al successivo comma 5.
4. Presso il Ministero dei trasporti è istituito un
registro al quale i soggetti di cui ai commi 1 e 2
sono iscritti.
5. Le associazioni rilasciano, su richiesta dei proprietari – e senza alcun obbligo di iscrizione
all’associazione – per i veicoli in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, una certificazione di
storicità che dà diritto a richiedere una targa di
identificazione, secondo un regolamento definito
dal Ministero dei trasporti, recante la lettera «H»
(historicum), da affiancare alla targa originale
del veicolo.
6. Le associazioni pongono in essere ogni iniziativa per incoraggiare la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli storici. A tale fine
viene istituita una commissione, composta dai
rappresentanti delle associazioni, che ha il compito di individuare i veicoli di età inferiore ai 30
anni di cui va promossa ed incentivata la conservazione. Tale attività di individuazione avviene
con il supporto dell’ACI secondo criteri oggettivi,
basati sul numero di veicoli ancora circolanti in
rapporto al totale dei veicoli immatricolati. I veicoli di futuro interesse storico, così individuati,
vengono assimilati ai veicoli di interesse storico e
vengono loro attribuite le stesse agevolazioni in
materia di circolazione concesse ai veicoli storici.
Il pagamento della tassa di possesso potrà avve-
nire per periodi trimestrali al fine di evitare il
pagamento in periodi di mancato utilizzo del veicolo.
Art. 2.
(Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è soppresso;
b) al comma 2 sostituire le parole:
«Rientrano nella categoria dei veicoli d’e
poca» con le parole: «Rientrano nella
categoria dei veicoli di interesse storico
non iscritti al PRA»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «i vei
coli d’epoca sono soggetti» con le parole:
«i veicoli di interesse storico non iscritti al
PRA sono soggetti»;
d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Veicolo storico è qualsiasi veicolo
stradale a motore – e i suoi accessori – di
età superiore a 30 anni, conservato in
maniera appropriata e rispettosa dell’am
biente e in condizioni storicamente corret
te.
4-bis. I veicoli di cui al comma 4 debbono
possedere le caratteristiche e i requisiti
tecnici previsti al momento della costru
zione, salvo le modifiche effettuate in
relazione alle esigenze della circolazione.
Per i veicoli che abbiano subìto importanti
e documentate modifiche e siano classifi
cabili di interesse storico, l’ammissibilità
alla libera circolazione è subordinata
all’approvazione del Ministero dei traspor
ti».
f) al comma 6 sostituire le parole:
«chiunque circola con veicoli d’epoca» con
le parole: «chiunque circola con veicoli di
interesse storico non iscritti al PRA».
Art. 3.
(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere,
infine le seguenti parole: «per le limitazioni alla
circolazione dei veicoli di interesse storico all’interno dei centri abitati verranno applicati gli
stessi criteri adottati per i veicoli appartenenti
alla classe meno inquinante;».
punto di vista
Dal mio
1. All’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte infine
le seguenti lettere:
«n-bis) veicoli d’interesse storico;
n-ter) veicoli d’interesse storico non iscrit
ti al PRA».
Art. 5.
(Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo il comma 4, è aggiunto il
seguente:
«4-bis. Per i veicoli di interesse storico la
revisione viene disposta ogni quattro anni
sulla base di specifici criteri individuati
con apposito decreto del Ministro dei tra
sporti. Tali veicoli sono esentati dalla
prova di analisi dei gas di scarico».
Art. 6.
Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta in fine la
seguente lettera: «e-bis) i velocipedi».
Art. 7.
(Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 93, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, infine, i
seguenti periodi:
«L’immatricolazione dei veicoli di interesse
storico è ammessa su presentazione di un
titolo di proprietà e di un certificato atte
stante le caratteristiche tecniche rilasciato
dalla casa costruttrice o da uno degli enti
o associazioni abilitate. In caso di reim
matricolazione di veicoli già iscritti al PRA
e cancellati d’ufficio o a richiesta del pre
cedente proprietario, ad esclusione dei
veicoli che risultano demoliti ai sensi della
normativa vigente in materia di contributi
statali alla rottamazione, è ammessa la
facoltà del richiedente di poter ottenere
targhe e libretto di circolazione della
prima iscrizione al PRA, indipendentemen
te dalla difformità di grafica e di formato
di tali documenti da quelli rispondenti allo
standard europeo attuale. I veicoli prove
nienti dall’estero possono essere immatri
colati conservando le targhe d’origine».
Art. 8.
(Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, è inserito il
seguente:
«2-bis. Al fine di consentire alle forze del
l’ordine di verificare la rispondenza del
veicolo ai criteri differenziali che la legge
garantisce anche in materia fiscale, i vei
coli di interesse storico devono essere
muniti di una targa supplementare, con
traddistinta dalla lettera «H» (historicum),
sulla quale siano riportati gli estremi di
immatricolazione ed omologazione effet
tuata da parte dei soggetti autorizzati».
Art. 9.
(Modifiche al regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495)
1. All’articolo 214, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, le parole: «veicoli d’epoca» sono sostituite con le seguenti: «veicoli di interesse storico
non iscritti al PRA».
2. Il comma 1 dell’articolo 215 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, è soppresso.
3. All’articolo 215, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, le parole: «20 anni» sono sostituite dalle
seguenti: «30 anni».
4. All’articolo 215, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«L’abuso del potere di cancellazione è fonte di
responsabilità ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile».
Art. 10.
(Disposizioni transitorie)
1. Per gli autoveicoli già iscritti in registri autorizzati alla data dell’approvazione della presente
legge si applicano le condizioni più favorevoli per
l’utente.
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Art. 4.
(Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)
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