Accordo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta
di cui alla dichiarazione preliminare ed al Capo III dell’A.C.N.
(D.P.R. 272/2000)
Premesso che:
•
L’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici pediatri ai sensi
dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del comma 8 dell'art. 8 del d. legislativo n.
502/92, così come modificato dal d. legislativo n. 517/93 e dal decreto legislativo n. 229/99,
D.P.R. 272/2000, prevede al Capo II la stipula di Accordi Integrativi Regionali e Aziendali, con
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 9
D.P.R. 272/2000;
•
Il diritto all’assistenza pediatrica di libera scelta ai pazienti in età evolutiva rappresenta un
impegno prioritario della Amministrazione Regionale anche e soprattutto in funzione del ruolo
di prevenzione e promozione attiva, nonché di diagnosi precoce e di monitoraggio clinico delle
malattie acute e croniche del pediatra di libera scelta con l’obiettivo di garantire alla
popolazione pediatrica una tutela sanitaria globale
•
La valorizzazione di tale ruolo passa per una generale riorganizzazione e per una più efficace
integrazione delle cure primarie, come anche indicato nelle linee-guida della proposta di Piano
Sanitario Regionale 2002-2004,
con l’obiettivo di migliorare da un lato la qualità e
l’appropriatezza delle prestazioni e dall’altro di aumentare la fruibilità dell’assistenza di base al
minore, nel quadro di una necessaria compatibilità di sistema
•
in tale contesto si evidenzia la necessità di sperimentare forme e modalità di organizzazione del
lavoro e di erogazione delle prestazioni, percorsi assistenziali programmati e concordati,
correlati alle patologie di più alta rilevanza sanitaria e sociale, interventi preventivi, educativi,
assistenziali per la popolazione pediatrica da rendere nel contesto familiare o nelle comunità,
assistenza sanitaria aggiuntiva e diversamente strutturata, anche in rapporto alle previsioni
della proposta di Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004
•
La Regione Lombardia promuove una capillare diffusione degli strumenti informatici per
consentire l’implementazione dei processi di collegamento operativo tra pediatri di famiglia,
ASL e Regione al fine rendere più snelli e tempestivi i percorsi sanitari del cittadino all’interno
del SSR e le risposte sanitarie del sistema
la Regione Lombardia, rappresentata dall’Assessore alla Sanità
e
le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Nazionale, in possesso dei requisiti di
rappresentatività di cui all'articolo 9 D.P.R. 272/2000, rappresentate dai firmatari della presente
intesa,
il giorno
presso la sede della Direzione Generale Sanità
concordano di attuare l’Accordo Regionale sotto dettagliato secondo i principi di
seguito evidenziati:
a) sono caratteristiche peculiari del lavoro del Pediatra di libera scelta il rapporto di fiducia con
il bambino, la famiglia e la responsabilità che da tale rapporto deriva;
b) la pediatria di gruppo, in associazione, di rete possono contribuire utilmente a migliorare
questo rapporto;
c) gli Accordi Regionali devono mettere a disposizione un ventaglio di strumenti e strategie
che consentano l’espressione migliore, nelle specifiche condizioni di lavoro, delle
competenze ed esperienze dei singoli Pediatri, in alcuni settori principali:
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ƒ
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Educazione alla salute;
Conduzione e trattamento della patologia acuta;
Monitoraggio delle patologie croniche e recidivanti;
Indirizzo della domanda per una miglior efficacia delle risposte ed un miglior
rapporto costi benefici.
d) Tutto ciò che sarà fatto per affrontare con strumenti adeguati questi punti nevralgici dovrà
avere evidenti e verificabili ricadute in termini di appropriatezza della spesa, direttamente
proporzionale all’uso che il singolo PLS farà degli strumenti che, gli Accordi Regionali, gli
metteranno a disposizione, con evidente minor disagio per l’utente in termini di
spostamenti, tempi di attesa, traumaticità dell’intervento, riguardo alle seguenti aree di
razionalizzazione:
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ƒ
ƒ
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Prescrizioni di Farmaci (es. antibiotici inutili o impropri),
Ricoveri (es. per patologie respiratorie),
Accesso ai centri di 2° livello per diagnosi e cure,
Richieste di visite specialistiche,
La verifica oggettiva sul risparmio complessivo, riguardo agli obiettivi suddetti, indotto dalle
prestazioni erogate dai Pediatri di libera scelta porterà all’ampliamento delle risorse incentivanti a
questi destinate a livello regionale.
Con il presente accordo le parti firmatarie si impegnano in particolare a:
Incentivi per Compiti (art. 41 Quote ex art. 29, comma A3 lettera a) e b))
La quota di £. 4000 per assistito, di cui all'art. 41 lettera A3 b) dell'Accordo (che rimanda ai fini
dell'erogazione all'art. 29 comma 3 lettera f dello stesso), è stata liquidata a tutti i Pediatri di libera
scelta per l'anno 2000; per il 2001 l’erogazione di tale quota (su base mensile) è subordinata alla
partecipazione, da parte del singolo pediatra, a specifici progetti aziendali.
Si concorda che gli arretrati per il 2001 debbano essere liquidati ai pediatri partecipanti al progetto
alla firma dell’Accordo Aziendale che lo disciplina e regolamenta, e che la Azienda Sanitaria Locale
debba continuare ad erogare le £. 4000, in quota mensile, per la durata del progetto.
L’erogazione di tale quota è sostitutiva delle £. 3000 per assistito già previste, dai precedenti
accordi regionali, per il finanziamento dei progetti aziendali, e nulla sarà dovuto qualora la
remunerazione per questi progetti abbia superato le £ 4000 per assistito.
Qualora le Aziende non attivino progetti saranno comunque tenute a riconoscere tale quota
capitaria, entro il 31 Marzo 2002, ai pediatri disponibili ad aderire. Le Aziende dovranno far
pervenire i moduli di adesione entro il 28/2/2002 ai PLS che dovranno rispondere entro e non oltre
15 gg.
La quota di £. 8000 previste invece dall'art. 41 A3 lettera a) è subordinata all'accettazione da
parte dei PLS della Carta dei Servizi Regionale elaborata tenendo presente i seguenti contenuti:
ƒ
ƒ
compiti di cui all'intero articolo 29 DPR 272/2000 ad eccezione di quelli contemplati dalla
lettera f) comma 3;
quanto concordato per la premessa al Libretto Pediatrico che ha consentito, in molte realtà
lombarde, la razionalizzazione dei servizi pediatrici territoriali operanti nel campo della
prevenzione con particolare riferimento alla chiusura di consultori pediatrici ridondanti ed
obsoleti rispetto all’ampliarsi dell’offerta della pediatria di libera scelta.
Progetto Salute Infanzia (allegato L, art. 49, comma c)
Si concorda di riqualificare l’esperienza delle "visite programmate in età filtro", di cui agli Accordi
Regionali - DGR 6/29830 del 15/7/1997, attraverso la definizione del "Progetto Salute Infanzia" di
cui al DPR 272/2000 art. 41 comma 1 lettera c.2, art. 49, allegato L, quale momento prioritario e
programmato di prevenzione, diagnosi precoce, educazione e promozione attiva della salute
nonché di sorveglianza sanitaria tramite la fornitura concordata, con la Regione e con la singola
Azienda Sanitaria Locale di dati sanitari sulla popolazione infantile.
Si concorda che il bilancio di salute entro l'età d’esclusiva, in quota fissa ai sensi dell’art. 29 comma
3 lettera e) dell’Accordo Collettivo Nazionale, sia il quarto il cui corrispettivo viene, dall’entrata in
vigore della convenzione, recuperato a cura delle Aziende Sanitarie Locali, mentre è salvaguardata
la liquidazione del Boel Test effettuato nel corso del bilancio stesso.
Quote incentivanti
In forza della Convenzione nazionale e delle risorse aggiuntive regionali, quantificate in 10 miliardi
di lire per il 2001, ogni Pediatra di libera scelta può accedere ai seguenti incentivi economici:
•
•
•
le risorse aggiuntive regionali, concordemente finalizzate al proseguimento dell’esperienza dei
bilanci di salute;
le risorse pari al massimo al 14% degli emolumenti mensili (art. 45 A1, A2, A3),
concordemente finalizzate al riconoscimento delle Prestazioni di Particolare Impegno
Professionale (allegato B all’A.C.N. così come modificato dal presente accordo regionale) e dei
test collegati ai bilanci di salute ;
le risorse pari al massimo al 20% degli emolumenti mensili (art. 45 A1, A2, A3),
concordemente finalizzate alla sperimentazione, in collaborazione con i Servizi Aziendali e
Distrettuali, di programmi di assistenza ai bambini affetti da malattia cronica - bilanci di salute
al cronico - (art. 44 comma 1, allegati E ed E bis) e del libretto pediatrico individuale.
Secondo le regole del presente accordo e di correlati accordi aziendali è consentito lo scivolamento
di risorse da un fondo incentivante all’altro a garanzia delle prestazioni erogate dal singolo pediatra
a livello territoriale.
In linea generale, si concorda che
ƒ
i test connessi ai bilanci di salute, già riconosciuti ai Pediatri di libera scelta senza tetto,
siano ricondotti al tetto previsto dall’allegato B del D.P.R. 272/2000 (14% degli emolumenti
mensili (art. 45 A1, A2, A3));
ƒ
qualora il pediatra si attivi per i bilanci di salute al cronico, le prestazioni di self help
erogate in ambito ambulatoriale, di cui all’art. 30 comma 1 lettera e (allegato B, DPR
272/2000) eventualmente eccedenti il tetto di cui all’allegato B saranno riconosciute
economicamente anche tramite le risorse di cui all’art. 44 comma 2 (tetto aziendale del
20% degli emolumenti mensili (art. 45 A1, A2, A3) di tutti i PLS convenzionati).
La congruità dell’utilizzo del self help è oggetto di monitoraggio da parte del Comitato Aziendale.
La remunerazione del libretto sanitario regionale (di cui all’art. 49, comma 1 lett. d) quale
strumento che:
1. consente il monitoraggio dinamico del percorso di salute del bambino da 0 a 14 anni,
anche attraverso la fornitura di dati sanitari concordati con la Regione e con le ASL
riportando, in un unico documento informatico, i principali interventi sanitari preventivi,
diagnostici e terapeutici compiuti sul bambino dai vari operatori sanitari,
2. consente la gestione assistenziale del bambino affetto da malattia cronica attraverso la
compilazione di schede di monitoraggio (bilanci di salute al cronico),
è riconosciuta esclusivamente ai professionisti che gestiscano la scheda sanitaria individuale
su supporto informatico, seguano almeno il 50% dei bambini 0-6 anni loro affidati tramite i bilanci
di salute e che abbiano attivato, nell’ambito dei percorsi aziendali, i bilanci di salute al cronico.
La Regione garantisce, a tutti i Pediatri in possesso dei requisiti di cui sopra, l'indennità informatica
di cui all'articolo 41 A3 comma 4.
Il Pediatra può utilizzare programmi informatici che si discostino dall'attuale schema di libretto
regionale purché questi consentano la raccolta e l'invio della base dati da concordarsi a livello
Regionale.
Fino al 31 Dicembre 2002 e limitatamente agli assistiti in età d'esclusiva (0-6 anni) proseguiranno
gli effetti economici dei pregressi accordi regionali in tema di libretto sanitario regionale per quei
professionisti che non dichiarassero entro il Febbraio 2002 di volersi adeguare ai nuovi requisiti
entro Agosto 2002.
TRATTAMENTO ECONOMICO (Art. 41 commi 3, 5, 6, 7, 8, 9)
Ai sensi del DPR 272/2000 art. 41 comma 9 e successive integrazioni, gli importi e le percentuali
relativi alle indennità (art. 41 commi 3, 6, 7 e 8) verranno definiti in un Accordo integrativo da
stipularsi entro 90 gg. dalla firma del presente Accordo.
Zone Disagiate (comma 3)
L’indennità per zona disagiata di cui all’art. 30 comma 1 lettera f, art. 41 comma 3, ed allegato G,
viene riconosciuta in £. 1.000.000 mensili, per effetto del presente Accordo e viene corrisposta, a
partire dall’entrata in vigore del corrente ACN, anche ai Pediatri già inseriti ed operanti negli ambiti
che possiedano le caratteristiche determinate dall'A.C.N., dagli AA.RR. e dagli Accordi Aziendali.
Entro il 31/3/2002 il Comitato Regionale per la Pediatria di Libera Scelta definirà i criteri di base
per l’identificazione e l’attribuzione delle zone disagiate a livello aziendale
I criteri che ciascuna Azienda, in base a quanto disposto dall’art. 11 comma 2 del DPR n.
272/2000, deve individuare per l’identificazione delle zone disagiate (allegato G con riferimento
Art. 30, lettera g ACN) sono da intendere come aggiuntivi e non sostitutivi di quelli concordati o già
specificati dall’ACN (es. zone che permangono scoperte per oltre un anno dalla pubblicazione della
carenza.) o indicati dal Comitato Regionale per la Pediatria di Libera Scelta e vengono determinati
[a] in base alle caratteristiche del territorio, [b] alla rarefazione della popolazione in età 0-6 anni
dell’ambito territoriale, [c] qualora il pediatra abbia in carico un numero inferiore a 400 bambini, in
età d’esclusiva nell’ambito di inserimento, e dimostri di avere almeno il 25% del totale dei propri
iscritti residenti in altro ambito territoriale.
La chiusura di ambulatori può avvenire, ai sensi dell'articolo 20 comma 8 solo con autorizzazione
aziendale.
Personale di Studio (comma 6)
L’attribuzione delle quote di cui all’art. 41 comma 6 va confermata a tutti i pediatri a condizione
che il collaboratore di studio sia presente per un orario complessivo comunque non inferiore
all’orario minimo settimanale previsto dai precedenti Accordi Regionali. L’infermiere dovrà essere
disponibile per un orario pari al 50% di quello previsto per il collaboratore di studio.
Al fine di consentire una chiara e corretta interpretazione della norma convenzionale di cui al DPR
272/2000 art. 41 comma 6 si precisano le tipologie previste per l’erogazione dell’incentivo per il
personale di studio:
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ƒ
dipendente secondo Contratto Nazionale dipendenti studi professionali, categoria IV e/o
fornito da società, cooperative o associazioni per la fornitura di servizi
collaborazione coordinata e continuativa
altra collaborazione libero professionale documentata da regolare fattura
Forme associative (comma 7 e 8)
Le parti concordano che i contenuti normativi ed economici dei suddetti istituti verranno definiti in
apposito Accordo Regionale Integrativo da stipularsi entro 90 gg. dalla firma del presente Accordo.
COPERTURA ASSISTENZIALE PEDIATRICA (art. 18 - DGR 6/42042 12/1/99)
Per garantire l’accesso all’assistenza pediatrica specialistica di base al maggior numero di bambini
sul territorio regionale, con particolare riferimento ai nuovi nati, anche attraverso provvedimenti
straordinari e sviluppando gli Accordi Regionali di cui alla DGR n°6/42042 del 12/1/1999, si
concorda che
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le aziende Sanitarie Locali sono impegnate in una più funzionale definizione degli ambiti di
scelta;
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L’interpretazione autentica della norma convenzionale consente l’attribuzione del 10% di
scelte in deroga al massimale a tutti i pediatri autolimitati.
Per casi particolari, su richiesta motivata del singolo pediatra, l’Azienda, sentito il parere
obbligatorio del Comitato Aziendale, può autorizzarlo a non prendersi in carico tale 10% di scelte in
deroga.
ƒ
la "pubblicazione di ambiti straordinari", in caso di necessità, può avvenire al fuori delle
scadenze previste dall'A.C.N.(marzo e settembre);
L’art. 18 – comma 7 – del DPR n. 272/2000 consente alla Regione, sentito il Comitato
regionale di adottare delle procedure tese allo snellimento burocratico e all’abbreviazione
dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.
Su conforme parere di tale Comitato si concorda di rivedere come segue i termini legati alla
presentazione delle domande per la copertura delle zone carenti, i termini di accettazione
dell’incarico, non indicati dalla norma convenzionale, nonchè i termini per l’apertura
dell’ambulatorio :
•
•
•
In deroga a quanto previsto dall’art. 18 – comma 4 – del DPR n. 272/2000, i termini per
la presentazione delle domande alle Aziende competenti passa da trenta a quindici
giorni;
I termini entro i quali il pediatra deve accettare l’incarico sono fissati in sette giorni;
In deroga a quanto previsto dall’art. 19 – comma 2 – del predetto DPR, i termini per
l’apertura dell’ambulatorio passano da novanta a quarantacinque giorni, salvo deroga
locale di cui al comma 4, anch’essa ridotta a trenta giorni.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 42042 del 19 marzo 1999 recante recepimento degli
accordi regionali di pediatria siglati in data 12 gennaio 1999, furono individuati alcuni passaggi
procedurali necessari per garantire una maggiore copertura assistenziale per i minori 0/6 anni
tenuto conto della difficoltà di effettuare nuovi inserimenti sulla base del solo rapporto ottimale
fissato dall’ ACN.
In particolare, tra le soluzioni adottate, veniva disposto di invitare i pediatri inseriti ad accettare
una deroga al massimale non inferiore a mille scelte, deroga che sarebbe decaduta con l’eventuale
inserimento di un nuovo pediatra.
L’applicazione di tale disposizione tuttavia, pur avendo prodotto degli effetti positivi circa una
maggiore garanzia di assistenza pediatrica, ha evidenziato alcune difficoltà operative che sono
emerse nel momento in cui nell’ambito territoriale veniva ad inserirsi un nuovo pediatra. L’accordo
regionale, infatti, non aveva dettato le regole per consentire al nuovo inserito di “recuperare“ le
scelte in deroga attribuite ai pediatri già massimalisti.
Le parti, al fine di porre rimedio a tale lacuna, concordano quanto segue:
•
•
Il pediatra che ha accettato una deroga a mille, con l’inserimento del nuovo pediatra, non
potrà più acquisire scelte e dovrà gradualmente rientrare nel proprio massimale. Si fa
eccezione per i nuovi nati che siano fratellini o sorelline dell’assistito già in carico al pediatra, e
per particolari situazioni valutate dal Comitato Aziendale;
Per gli assistiti in età compresa tra 14/16 anni sarà l’Azienda Sanitaria Locale a valutare se
consentire al pediatra derogato il prolungamento dell’assistenza.
Le parti concordano altresì di riconoscere ai pediatri, in aggiunta alla quota capitaria, un compenso
una tantum di lire 35.000 annuali, per tutti i bambini compresi nella fascia 0/1 anno presi in carico
in deroga al massimale individuale.
Nel caso di massimale maggiorato in applicazione della D.G.R. n. 42042/99 il compenso di cui
sopra viene erogato per tutti i bambini 0/1 anno presi in carico oltre le 800 scelte.
Verificata la validità di tale meccanismo, la Regione si impegna a valutare l’eventuale estensione
della fascia di età soggetta a tale incentivo.
MANTENIMENTO IN CARICO DEGLI ASSISTITI DAL 14° AL 16° ANNO DI ETA’ (art. 26)
In riferimento alle condizioni previste dal comma 4 art. 26 DPR 272/2000 relativo al mantenimento
in carico al pediatra di libera scelta di adolescenti tra il 14° ed il 16° anno di età, le parti
concordano di riconoscere come situazioni idonee, al fine di una specifica continuità dell’assistenza
pediatrica, al prolungamento assistenziale le seguenti:
1.
2.
3.
4.
Patologia cronica o handicap
Anomalie dello sviluppo puberale
Documentate situazione di disagio psico-sociale
Situazioni particolari valutate dal Comitato d’Azienda, secondo le procedure di cui all’art. 26,
con particolare riguardo alla continuità assistenziale nell’ambito dello stesso nucleo familiare.
TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA (art. 19)
Il Pediatra di libera scelta, di nuova nomina o già titolare di convenzione, può mantenere o
trasferire la residenza in altro ambito di scelta, anche non limitrofo, purché elegga o mantenga il
domicilio nell’ambito di inserimento.
AUTOLIMITATI (art. 23)
Relativamente alle condizioni di cui al comma 3 art. 23 DPR 272/2000 (innalzamento obbligatorio
del massimale autolimitato a 600 scelte) è facoltà del Dirigente ASL, in accordo con il Comitato
d’Azienda, e per casi assolutamente eccezionali modulare l’applicazione della norma per adeguarla
alla situazione personale del PLS in questione
ALLEGATO E bis (art. 44)
ASSISTENZA PROGRAMMATA AMBULATORIALE A BAMBINI CON PATOLOGIA CRONICA
(“bilanci di salute al cronico“ “percorsi terapeutico - riabilitativi per il cronico“)
L’Assistenza programmata ambulatoriale a bambini con patologia cronica (AAP) di cui all’art. 44
comma 1, lettera a), b), è svolta assicurando presso l’ambulatorio del pediatra dei controlli clinici
periodici a scadenze temporali definite (da 1 a 4 all’anno) in relazione alla gravità ed allo stato
temporaneo della patologia di riferimento e ad eventuali esigenze del paziente per:
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Monitoraggio dello stato di salute dell’assistito con particolare riferimento alla diagnosi
precoce dei possibili eventi invalidanti correlati con la specifica patologia cronica;
Controllo dello sviluppo psicofisico del bambino;
Predisposizione ed attivazione di programmi individuali con carattere di prevenzione o di
riabilitazione e loro verifica periodica;
Indicazione ai familiari circa eventuali trattamenti dietetici, particolari bisogni diagnostici e
specifici programmi terapeutici;
Attivazione di un sistema di rilevazione che consenta la realizzazione di “ registri specifici
per patologie” in modo da fornire dati oggettivi circa l’impatto epidemiologico della
patologia nello specifico territorio ;
Individuazione di un riferimento unico anche per le altre figure professionali o équipe socio
sanitari che operano nella AUSL in modo da fornire un coordinamento agli interventi di
prevenzione , trattamento e riabilitazione socio sanitaria nel suo complesso;
Esecuzioni di test strumentali (Self help avanzato di cui all’allegato B) di monitoraggio
dinamico della patologia in questione.
Attivazione del servizio Ambulatoriale
Il servizio viene attivato nel caso di pazienti affetti da patologie di rilevante interesse sanitario e
sociale secondo percorsi assistenziali programmati e concordati di cui segue un elenco indicativo e
non esaustivo:
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Allergie gravi
Asma
Nefropatie
Epatopatie e malattie croniche dell’apparato gastroenterico
Otite media effusiva
Fibrosi cistica
Malattia celiaca
Malattie cromosomiche e o genetiche
Malattie metaboliche e/o rare
Cardiopatie congenite a rischio di scompenso emodinamico
Artrite reumatoide giovanile e altre patologie autoimmuni,
Gravi artropatie, deformità scheletriche congenite ed acquisite con limitazione
funzionale
Patologie oncologiche ed ematologiche
Tetraplegici, cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi
Disturbi del comportamento
Obesità, Anoressia, Bulimia
Epilessie, sindromi neurologiche, neuromuscolari e neurocutanee
Immunodeficienze congenite ed acquisite
Diabete mellito ed altre patologie endocrine
Neonati a rischio di deficit neurosensoriali
Bambini con gravi deficit visivi, uditivi e del linguaggio
Bambini con gravi situazioni di disagio socio familiare (es. figlio di
tossicodipendenti, famiglia non responsabile, bambino violato) o già sottoposti
a provvedimenti tutelari da parte del tribunale dei minori.
Per le patologie di più rilevante interesse clinico assistenziale sono predisposte specifiche schede
di monitoraggio informatizzate sulle quali il pediatra indicherà il percorso assistenziale, i principali
dati clinici (esami, terapie, controlli) e altre notizie eventualmente concordate a livello
aziendale/distrettuale oppure previste dai percorsi condivisi con i centri specialistici ospedalieri di
II° e III° livello.
A livello aziendale, in sede di Comitato Aziendale, verranno definiti criteri per la valutazione di
efficacia del programma, con cadenza annuale.
Nel rispetto di quanto sopra indicato per l’assistenza ambulatoriale programmata al bambino
affetto da patologia cronica si concordano le seguenti modalità attuative del piano assistenziale:
a) La proposta di attivazione della presa in carico ambulatoriale, secondo percorsi assistenziali
programmati e concordati, viene effettuata dal pediatra di famiglia mediante la compilazione di
apposita scheda (v. allegato 1) anche su eventuale richiesta dei servizi sanitari, sociali e delle
famiglie;
b) l’esame del programma, da parte del medico del Distretto competente, deve avvenire entro 7
giorni dalla segnalazione, indicandone la scadenza. In caso di mancato riscontro entro il
termine innanzi indicato, salvi eventuali successivi controlli, il piano si intende approvato per un
anno;
c) al pediatra oltre all’ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso
omnicomprensivo di £. 50.000 per accesso;
d) la scheda di accesso informatizzata (v. allegato 2) fa parte integrante del libretto sanitario
pediatrico, comprende dati di ritorno alle ASL, nel rispetto delle regole della privacy, definiti
nei percorsi assistenziali programmati e concordati;
e) gli accessi devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato;
f) per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome e
nome dell’assistito, il numero degli accessi effettivamente avvenuti e controfirmati dal genitore
o da chi ne fa le veci
g) la liquidazione avviene nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, se
documentata alla Azienda nei tempi previsti.
h) nella fase di elaborazione e attivazione sono riconosciuti validi i percorsi assistenziali depositati
presso l’Azienda Sanitaria Locale dalle Società Scientifiche della Pediatria di libera scelta.
SOSTITUZIONI (allegato F, art. 23)
In riferimento a quanto indicato nell’allegato F art. 23 (relativo ai rapporti economici tra pediatra
titolare e pediatra sostituto nei casi di sostituzione volontaria), le parti concordano che, nei casi in
cui la sostituzione si prolunghi oltre il 30° giorno continuativo, al medico sostituto venga
corrisposto il 70% della Quota Fissa (art.41 A1) mentre al titolare continui ad essere corrisposto il
30% della Quota Fissa, a titolo di rimborso forfetario delle spese di gestione dell'ambulatorio.
Norma finale n° 1
Il presente accordo regionale è vincolato alla previsione di un tetto di spesa di 10 miliardi,
all'interno del quale i premi previsti per le singole voci, in caso si verifichino sfondamenti non
preventivati, saranno proporzionalmente ridotti.
L'accordo è valido per il 2001; le parti si impegnano a discutere e approvare l'accordo 2002, in
linea con quanto previsto dalla programmazione regionale, entro novanta giorni dall'approvazione
del Piano Socio Sanitario Regionale.
Il Comitato Regionale dirimerà eventuali controversie applicative.
Dichiarazione a verbale n°1
Si concorda di valutare, in presenza delle condizioni normative ed economiche di compatibilità, la
possibile estensione del Progetto Salute Infanzia, nei prossimi Accordi, anche al di là dell’età di
esclusiva, in tempi e modi da definirsi, al fine di assicurare una maggiore tutela sanitaria dell’età
adolescenziale, anche in base ai contenuti del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004
Dichiarazione a verbale n° 2
La parte sindacale chiede uno specifico intervento della Regione affinché tutte le Aziende Sanitarie
attivino progetti per la Pediatria di libera scelta. A tal fine si ritiene che entro il 30/6 le Aziende
debbano trasmettere al Comitato Regionale i progetti attivati o in elaborazione
Dichiarazione a verbale n° 3
In riferimento all’imminente avvio del programma nazionale per l’ECM ed ai necessari adempimenti
regionali di cui all’art. 8, comma 14 la Regione si impegna a promuovere, entro 90 gg. dalla firma
del presente Accordo e nel rispetto delle normative nazionali in materia, la costituzione della
Commissione Regionale per la Formazione Medica Continua, mediante il coinvolgimento delle
OO.SS di categoria maggiormente rappresentative della Pediatria di Libera Scelta
Dichiarazione a verbale n° 4
La CIPe richiede alla Regione un impegno ad organizzare ed attuare, entro 90 giorni, dalla firma
del presente accordo, un Corso per la formazione di Animatori di Formazione per la Pediatria di
libera scelta propedeutico alla integrazione dell’elenco regionale di Animatori di Formazione.
Richiede inoltre che qualora la qualifica di Animatore di Formazione venga acquisita in altra
Regione, sia riconosciuta ai fini dell’inserimento nell’elenco degli Animatori della Regione
Lombardia.
Letto, confermato e sottoscritto,
Milano, 28 Dicembre 2001
Regione Lombardia
Org. Sindacali Pediatria libera scelta
Assessore alla Sanità
FIMP
Direttore Generale Sanità
CIPe
NOMENCLATORE TARIFFARIO allegato B
1. PRESTAZIONI TERAPEUTICHE
1. Sutura di ferita superficiale
2. Rimozione di punti di sutura e medicazione
3. Fleboclisi (unica : in caso di intervento d’urgenza)
4. Tamponamento nasale anteriore
5. Rimozione tappo di cerume
6. Rimozione di corpo estraneo
7. Prima medicazione
8. Medicazioni successive
9. Toilette di perionichia suppurata
10.Riduzione della pronazione dolorosa dell’ulna
11.Riduzione della sublussazione articolare scapolo-omerale
12.Terapia iniettoria desensibilizzante (per seduta)
13.Asportazione verruche
14.Iniezione endovenosa
15.Trattamento provvisorio di frattura o lussazione
mediante immobilizzazione con materiale idoneo
„ piccoli segmenti
„ grandi segmenti
16. Frenulotomia linguale
17. Cateterismo vescicale
18. Drenaggio di ascesso sottocutaneo
19. Terapia aerosolica (unica, in caso di urgenza, con broncodilatatore)
6.500
23.900
23.900
10.900
13.900
13.900
23.900
11.900
23.900
19.800
30.800
17.900
16.800
11.900
n° cod.
Aa
Ab
Ad
Ae
Af
Ag
Ah
Ai
Al
Am
An
Ao
Ap
Aq
25.000
33.000
24.800
17.600
72.000
10.000
Ar
As
At
Au
Av
Az
B) VACCINAZIONI
Vaccinazione raccomandata eseguita nell’ambito di campagne vaccinali concordate con ASL o Regione
20.000
Ba
C) PRESTAZIONI DI TIPO DIAGNOSTICO
I° gruppo
[eseguibili e liquidabili senza limiti di numero]
1. Conta leucocitaria (con microscopio e camera di Burker)
2. Esame microscopico urine (con microscopio e camera di Burker)
3. PCR
4. MicroVES
5. Agglutinine a frigore
6. Ricerca SBEGA
7. Otoscopia pneumatica
8. Prelievo di sangue capillare
9. Prelievo di sangue venoso
10.Prelievo per esame microbiologico
11.Esame chimico delle urine mediante striscia reattiva
12.Test alla luce di Wood
15.000
10.000
25.000
5.000
15.000
20.000
10.000
5.000
6.000
5.000
5.000
10.000
Ca
Cb
Cc
Cd
Ce
Cf
Cg
Ch
Ci
Cl
Cm
Cm
II° gruppo [eseguibili come screening in occasione di specifici bilanci di salute] comunque
liquidabili non più di una volta all’anno per lo stesso paziente]
1.
2.
3.
4.
Boel test
Screening per l’ambliopia
Acuità visiva
Scoliometria (remunerata esclusivamente nel contesto di progetti aziendali)
41.500
41.500
41.500
30.000
Da
Db
Dc
Dd
III° gruppo [eseguibili nell’ambito del programma di assistenza ambulatoriale programmata
(AAP) art. 44 all. E bis, in caso di patologie croniche o recidivanti ] liquidabili contestualmente
al bilancio al cronico secondo cadenze indicate all’attivazione del programma
1.
2.
3.
4.
5.
Spirometria
Audiometria tonale
Prick-test
Plicometria
Impedenziometria
50.000
30.000
50.000
25.000
20.000
Ea
Eb
Ec
Ed
Ef
SCHEDA PER IL MONITORAGGIO DELLA PATOLOGIA CRONICA
DATA DI ATTIVAZIONE PROGRAMMA
…………………………
TIPO DI PATOLOGIA / PROBLEMA
…………………………………………………………………..
DATI ANAGRAFICI
COGNOME E NOME …………………………………………………………….
Nato a
…………………………………il ……………………….
Residente in
…………..…… via ………………………………………
DATI CLINICI
Età attuale
……………………
Età di esordio /diagnosi della malattia
……………………
Familiarità per la patologia
SI [ ] NO [ ]
STRUMENTI ATTUATIVI DEL PROGRAMMA PROPOSTO
Controlli clinici
Frequenza
Esami laboratorio
sì [ ]
no [ ]
Esami strumentali
sì [ ]
no [ ]
Visite specialistiche
sì [ ]
no [ ]
3m [ ]
4m [ ]
6m [ ]
12m [ ]
Strutture di 2° livello
sì [ ] no [ ]
Quale: …………………………………………………………………………………………….
Scheda per patologia
sì [ ]
no [ ]
Materiale informativo
sì [ ]
no [ ]
Terapia
Farmacologica
Altro
continuativa [ ]
al bisogno [ ]
…………………………………………………………
VISITA CONTROLLO
DATA: ………………
Dati attuali – Registrazione prestazioni effettuate – Eventi clinici intercorsi
Compliance
Valutazione clinica
Modifiche programma
[ ]
Buona
[ ] NO
[ ]
Insufficiente
[ ]
Nulla
[ ] SI
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………
REGIONE LOMBARDIA Azienda ASL n° ……. Dr. ………………………………….cod.reg. n° …………..
TIPO DI PATOLOGIA / PROBLEMA: ……………………….
DATA: ………………… codice assistito …………………….
Compliance
[ ] Buona [ ] Insufficiente [ ] Nulla
Modifiche programma
[ ] NO
[ ] SI
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