Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
Occupazione giovanile
Sintesi della Legge 99/13 e CM 35/13 del
Ministero del Lavoro
1. Assunzioni
agevolate per
giovani di età
tra i 18 e i 29
anni
Tipologia contrattuale subordinata:
• contratto a tempo indeterminato
• trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo
indeterminato
Beneficiari e requisiti:
• età tra i 18 e i 29 anni
• lavoratori disoccupati o privi di impiego da almeno sei mesi
• lavoratori privi di diploma di scuola media sup. o professionale
Incentivo:
• 1/3 dell’imponibile previdenziale mensile comunque per un massimo
di 650,00 € mensili per lavoratore
• Durata dell’incentivo è di 18 mesi; ridotti a 12 in caso di
trasformazione del contratto a tempo indeterminato
• L’incentivo è corrisposto dall’Inps
Limite e condizione:
• l’azienda deve avere un incremento occupazionale rispetto ai 12 mesi
precedenti
2.
Apprendistato
Stato e Regioni devono definire entro il 30.09.2013 delle LINEE GUIDA per
l’apprendistato professionalizzante all’interno di piccole medio imprese; in
mancanza di linee guida da parte delle Regioni, dal 1.10.2013 si
applicheranno direttamente le previsioni previste dal TU Dlgs 167/2011
•
•
•
•
Obbligatorietà del piano formativo solo in relazione alla formazione
per l’acquisizione delle competenze tecnico- professionali e
specialistiche
riduzione della formazione solo quella tecnico specialistica
obbligo di compilazione del libretto formativo del cittadino
per le imprese multi localizzate è ammesso il rispetto della disciplina
apprendistato stabilita dalla Regione della sede principale dell’azienda
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Viene introdotta la possibilità di trasformare un rapporto di apprendistato in
formazione in contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. In
tal caso la durata massima del contratto non può superare i limiti stabiliti
dagli accordi interconfederali o dal CCNL di categoria
3. Tirocini
Sono previste proroghe per gli stage.
I datori di lavoro con sedi in più Regioni possono far riferimento alla sola
normativa della Regione ove è ubicata la sede legale aziendale
4. Contratti a
Termine
Contratto a termine“acausale”:
• possibilità di proroga, comunque il contratto a termine acausale,
compresa la proroga, non dovrà superare i 12 mesi. La proroga è
ammessa anche per i contratti sottoscritti prima del 28 giugno 2013 • anche per contratti “acausali” è ammesso il periodo “cuscinetto”
ovvero la prestazione di fatto può continuare fino ad un massimo di
30/50 giorni oltre la scadenza per contratti inferiori/superiori a 6 mesi
compresa proroga
• Abolito il vincolo del 6% del totale dei lavoratori occupati in azienda.
• il contratto “acausale” è ammesso anche nelle ipotesi individuate dai
CCNL
• i contratti “acausali” si computano nel numero dei contratti a termine
relativo all’individuazione delle dimensioni aziendali rispetto alla
normativa di riferimento e alle percentuali definite dal CCNL di
riferimento
Latenza tra un contratto e l’altro: • 20 giorni: per rapporti di lavoro durati più di 6 mesi
• 10 giorni: per rapporti di lavoro durati meno di 6 mesi
Detto obbligo non sussiste
• i rapporti di lavoro stagionali
• per i CCNL che lo contemplano
• per i contratti a tempo determinato instaurati con lavoratori iscritti alle
liste di mobilità dove non è necessaria nemmeno la causale
Prosecuzione di fatto
Viene abolito l’obbligo di comunicazione ai Centro Impiego nel termine
dei 5 giorni la data di scadenza originale del contratto
5. Lavoro a
chiamata
È ammesso esclusivamente con: • lavoratori di età inferiore ai 24 anni di età (23 anni e 364 gg)
• lavoratori con più di 55 anni di età
• in aziende con attività indicata nel Regio Decreto Legge n. 2657/1923.
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Durata massima:
• 400 giorni lavorativi nell’arco di un triennio mobile decorrente da ogni
chiamata
• la previsione non si applica per le aziende del settore Pubblici
Esercizi, Turismo e Spettacolo
Modalità di comunicazione della chiamata:
• esclusivamente a mezzo PEC / CLICLAVORO / SMS
• non sono previste sanzione nel caso in cui si versano i contributi
previdenziali
Viene introdotta la proroga del termine di decadenza dei contratti a chiamata
senza requisiti fino al 31.12.2013
6. Lavoro
accessorio
Unico parametro di riferimento e altre disposizioni:
• parametro economico di 5.000,00 euro annui nei confronti di tutti i
committenti
• 2.000,00 euro per compensi erogati da studi professionali o soggetti
commerciali
• se si supera tale limite il rapporto di lavoro si trasforma a T.
indeterminato e il datore di lavoro è soggetto a sanzione
amministrativa e civile
• il committente deve ricevere/richiedere l’autodichiarazione del non
superamento dei limiti reddituali
• il voucher non può essere utilizzato per appalti e contratti di
somministrazione d’opera
• Saranno previste particolari disposizioni per prestazioni svolte con
soggetti disabili, tossico dipendenti e detenuti
Chi utilizza il voucher:
• non ha copertura per malattia, maternità, disoccupazione e assegni
familiari
• il compenso è esente da ogni imposizione fiscale
• non incide sullo stato di disoccupazione/inoccupazione 7. Dimissioni
in bianco
Obbligo di convalida dimissioni e risoluzione consensuale anche per:
• contratti collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto
• associati in partecipazione.
8. Contratto a
progetto
Contratto a progetto: • obbligo di progetto con obiettivo da raggiungere
• il progetto non deve rispecchiare l’oggetto sociale
• divieto di compiti esecutivi “o” ripetitivi
• il contratto deve essere redatto in forma scritta con valore non più ai
fini della prova ma ai fini della sostanza
• devono essere indicati i seguenti contenuti: durata / progetto / misure
di sicurezza / modalità di coordinamento/compenso www.flcgil.it
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Compenso:
• deve essere proporzionato a qualità e quantità del lavoro
• non inferiore ai minimi salariali previsti dai CCNL per figure
corrispondenti
Dal 2014 aumento dell’aliquota contributiva al 33% o 24%.
9. Tentativo di
conciliazione
obbligatoria
Obbligo di conciliazione per tutti i licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo ( motivi economici) nelle aziende con più 15 dipendenti per unità
produttiva, o 60 dipendenti nello stesso comune, o più di 5 dipendenti nelle
imprese agricole.
L’obbligo non si applica per licenziamenti dovuti a:
• superamento del periodo di comporto
• licenziamenti per interruzione rapporto di lavoro a seguito di cambi
d’appalto o chiusura cantiere per gli edili
10. Assunzioni Nel caso di assunzioni di lavoratori a tempo pieno indeterminato che
agevolate Aspi usufruiscono dell’indennità Aspi, è previsto:
• per ogni mensilità corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari
al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al
lavoratore disoccupato
• Sono escluse assunzioni tra assetti proprietari coincidenti
L’Inps detterà le relative di istruzioni
committente
imprenditore
è
obbligato
in
solido
con
11. Solidarietà Il
l’appaltatore/subappaltatore per:
appalto
• compensi e obblighi previdenziali e assicurativi (Inps e Inail)
• quote TFR
• Interessa anche contratti di lavoro parasubordinato (co.co.pro,
co.co.co)
La solidarietà rimane valida entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto.
12. Assunzioni
stranieri
Il datore di lavoro che intende assumere lavoratori stranieri extra UE deve:
•
•
presentare domanda allo sportello immigrazione;
verificare preventivamente presso il centro per l’impiego competente
che non vi sia disponibilità a livello nazionale di lavoratori con la
stessa qualifica e per le stesse mansioni. L’indisponibilità va
documentata e l’onere della verifica è a carico del datore di lavoro.
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13.
Comunicazioni
obbligatorie
Centri Impiego
Tutte le comunicazioni ai Centri per l’Impiego (Assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga) sono valide al fine dell’assolvimento di tutti gli
obblighi di comunicazione ai vari enti: INPS, INAIL, DTL,
PREFETTURA,QUESTURA ecc..
14. Distacco e
contratto di
rete
In caso di distacco di lavoratori tra imprese stipulanti un “contratto di rete”,
l’interesse del distaccante al distacco si intende configurato automaticamente
senza la necessità di ulteriori obblighi.
Le imprese diventano “co-datori” dei dipendenti ingaggiati. Il potere direttivo
e disciplinare potrà essere esercitato da ciascun imprenditore.
15.
Associazioni
in
partecipazione
L’associazione in partecipazione:
* è ammessa nel limite di tre associati per azienda salvo le deroghe
previste per le imprese familiari;
* è prevista una procedura di stabilizzazione dei contratti di partecipazione
(con trasformazione in contratti di lavoro subordinato a tempi indeterminato)
da richiedere entro il 30.09.2013.
16.
Comunicazioni
assunzioni
congiunte in
agricoltura
Le imprese agricole, comprese le cooperative, appartenenti allo stesso
gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro
da un vincolo di parentela o di affinità entro il 3^ grado, possono “procedere
congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di
prestazioni lavorative presso le relative aziende”.
17. Lavoro
somministrato
Nuovi obblighi:
* i lavoratori oggetto di somministrazione hanno il diritto a condizioni di lavoro
e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di
pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte
* per la durata della missione resta ferma l’integrale applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro di cui al
D.lgs. 81/2008.
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