I rapporti tra ordinamento
nazionale e ordinamento
comunitario: il primato del diritto
comunitario in materia di IVA
Corso IVA
Università di Pisa
Ottobre/Novembre 2011
Disposizioni costituzionali
 ART. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.
 ART. 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
 ART. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Il primato del diritto comunitario
 Evoluzione del rapporto tra ordinamento nazionale ed ordinamento comunitario
 I fase: totale autonomia tra ordinamento nazionale ed ordinamento comunitario
 II fase: la norma interna in contrasto col diritto comunitario può essere dichiarata
incostituzionale
 III fase: riconoscimento del potere di disapplicazione, da parte del giudice e della
P.A., di norme nazionali in contrasto col diritto comunitario
 Risultato di tale evoluzione: il primato del diritto comunitario
Le fonti del diritto comunitario
•
Fonti del diritto comunitario:
 1)
Trattati istitutivi: considerati le “norme costituzionali”
dell’ordinamento comunitario, sono adottati col consenso di tutti gli stati
membri;
 2)
Regolamenti: atti normativi a carattere generale, vincolanti e
direttamente applicabili senza bisogno di atti di recepimento;
 3)
Direttive: non hanno portata generale, vincolano quanto al risultato
da raggiungere, ma non rispetto al mezzo da utilizzare per raggiungerlo.
Le direttive self executing
-1
 Le direttive non sono immediatamente applicabili, in quanto necessitano
del recepimento ad opera degli stati membri.
 Un’eccezione è rappresentata dalle direttive self-executing, le quali, una
volta spirato infruttuosamente il termine di recepimento, hanno efficacia
nell’ordinamento interno alle seguenti condizioni:
-
-
prevedono obblighi aventi un contenuto chiaro, preciso ed
incondizionato, tale da non lasciare margine di discrezionalità agli stati e da
non richiedere l’adozione di ulteriori atti;
creano diritti a favore dei singoli chiaramente individuati nel loro
contenuto.
Le direttive self executing
-2
 In presenza di tali condizioni di precisione e chiara individuazione dei
destinatari la direttiva deve essere applicata direttamente dal giudice e dalla
pubblica amministrazione.
 Le direttive emanate in materia di IVA hanno tutte le suddette
caratteristiche
 Precisazione importante: la direttiva recepita fa nascere anche diritti dei
cittadini verso i cittadini (efficacia orizzontale), la direttiva non recepita ma
self executing fa nascere solo diritti dei cittadini nei confronti delle
istituzioni degli Stati membri (efficacia verticale).
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