ANGAISA ECNO
n.1 giugno 2014
Informazioni & Aggiornamenti per i Professionisti ITS
ANGAISA, strumenti e servizi per
gli operatori Qualificati del Settore
■ Dal 1956 ANGAISA è l’Associazione nazionale di categoria che rappresenta alcuni
fra i più qualificati distributori italiani del settore idrotermosanitario. Attualmente
ANGAISA associa con la qualifica di Soci Ordinari oltre 250 aziende distributrici per
un numero complessivo di 820 punti vendita sul territorio nazionale, per un fatturato
complessivo 2012 pari a circa 4 miliardi di euro (circa il 35% del Mercato complessivo,
in base alle stime CRESME). Da sempre, le aziende aderenti ad ANGAISA si sono
caratterizzate per la valorizzazione del proprio rapporto di partnership con i fornitori
e con la clientela professionale e per i numerosi servizi pre e post-vendita “a valore
aggiunto”. In quest’ottica siamo lieti di mettere a disposizione dei Soci e dei loro clienti
questo nuovo strumento di aggiornamento e informazione, espressamente rivolto a
installatori e professionisti del comparto tecnico. “ANGAISA Tecno” è una nuova
newsletter bimestrale realizzata in collaborazione con Lorenzo Epis, un professionista
di consolidata esperienza, con competenze acquisite in più di 40 anni dedicati al
settore. A capo di diverse realtà societarie, Lorenzo Epis ha innovato il settore della
formazione normativa con nuovi metodi e strumenti, interpretando la necessità di
gestire il cambiamento attraverso continui e specifici aggiornamenti. In qualità di
formatore e-training effettua formazione professionale a livello nazionale sulle più
importanti normative tecniche che disciplinano i principali ambiti tecnici specialistici
di settore, con particolare attenzione al ruolo di installatori, manutentori e centri di
assistenza tecnica. Buona lettura!
di Lorenzo Epis
■ Una serie di leggi, alcune delle quali già emanate, danno nuove e precise indicazioni,
fornendo non solo dettami tecnici e procedurali ma definendo anche una nuova forma
alla professionalità dei numerosi operatori presenti nel mercato.
I confini tra le attività di controllo e manutenzione degli impianti termici e ciò
che concerne l’efficientamento energetico diventano sempre più sottili, i percorsi
professionali tendono a fondersi o perlomeno a trovare molteplici punti di unione,
rispetto ad un passato in cui le settorialità erano maggiormente distinte.
Nel frattempo prepariamoci comunque ad una nuova definizione di ruoli e processi
operativi, rivoluzionati, rispetto a quelli che ci hanno accompagnato per lungo tempo.
Verranno introdotte nuove procedure, e nuovi documenti, come ad esempio i Libretti
impianto di climatizzazione estiva ed invernale, i rapporti di efficienza energetica
e i Libretti di uso e manutenzione, che concretizzeranno la postura degli operatori
verso l’integrazione dei diversi impianti tecnologici inseriti negli edifici, da gestire in
ottica manutentiva per garantire nel tempo efficienza, affidabilità e sicurezza.
Questa metamorfosi, collegata alle evoluzioni normative e tecnologiche, rappresenta
un cambiamento epocale sia dal punto di vista imprenditoriale che professionale
ed emergeranno nuovi profili professionali, con nuove competenze da esprimere
sui mercati relativi all’installazione, alla riqualificazione ed alla manutenzione degli
impianti. Questi nuovi scenari richiedono competenze, consolidate, aggiornate,
ed integrate e noi come sempre siamo pronti a supportarvi con prodotti, servizi,
formazione ed informazione, per fare in modo che possiate esprimere un ruolo da
protagonisti, cogliendo le opportunità contenute in questi nuovi mercati, sicuramente
più complessi ma assolutamente più premianti e profittevoli.
Oggi più che mai il mio augurio per un successo professionale.
Lorenzo Epis
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L’Angolo LEGGI & DECRETI
L’evoluzione legislativa
✽ Le recenti pubblicazioni, dal D.p.r. n° 74/2013
al Nuovo DM 10 febbraio 2014, dalla Legge
n° 90/2013 al D.pr. n° 43/2012, hanno generato profondi cambiamenti nel settore Idro
Termo Sanitario, incidendo inevitabilmente
sul modus operandi tecnico dei professionisti del settore. Vedremo cambiare una serie di
documenti che si adeguano alle trasformazioni tecnologiche e d’impianti degli ultimi anni.
Nello specifico il DM 10 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 07/03/2014,
ha reso ufficiale l’atteso modello di Libretto
di impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva, unitamente ai nuovi Rapporti
di efficienza energetica previsti dal DPR n.
74/2013.
Dal 1° giugno 2014, gli impianti termici dovranno essere dotati di un nuovo e unico libretto d’impianto (che sostituisce gli attuali
“libretti di impianto” e “libretti di centrale”)
per la climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica,
sia esistenti che di nuova installazione, e di
specifici rapporti di efficienza energetica (che
subentrano ai vecchi allegati F e G).
Il nuovo libretto d’impianto è composto da
più schede modulabili a seconda delle caratteristiche dell’impianto e deve essere
compilato per la prima volta:
• dall’installatore, all’atto della messa in
funzione dell’impianto, il quale assembla le
schede pertinenti alla tipologia di impianto
installata e si occupa di aggiornare il libretto in caso di successivi interventi.
• dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile, al momento
della prima manutenzione/controllo sugli
impianti già esistenti, a partire dal 1° di
giugno.
Il responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile si occuperà di aggiornare il
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libretto, in tutti i suoi successivi controlli e interventi di manutenzione.
In occasione degli interventi di controllo ed
eventuale manutenzione (di cui all’art. 7 del
DPR 74/2013) su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale > 10
kW e di climatizzazione estiva di potenza utile
nominale > di 12 kW, con o senza produzione
di acqua calda sanitaria, l’articolo 2 stabilisce
l’obbligatorietà di compilare specifici rapporti
di controllo per l’efficienza energetica, suddivisi per: gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori e cogeneratori (di cui all’art. 8, comma
5, del DPR 74/2013).
Gli esistenti “Libretto di impianto” e “Libretto
di centrale” che saranno sostituiti dal 1° giugno, andranno comunque conservati dal responsabile dell’impianto.
L’Angolo della MODULISTICA TECNICA
Il nuovo libretto di manutenzione
(Controlli periodici sulla sicurezza)
✽ Questo libretto assolve il dovere di dichiarare
espressamente e in forma scritta quali siano le
operazioni di controllo e manutenzione di cui
necessita l’impianto termico ma soprattutto
con quale frequenza, in che modo, e da chi
queste vadano effettuate al fine di garantire
la sicurezza delle persone e delle cose.
I controlli e le manutenzioni degli impianti termici sono stati confusi spesso con i controlli di
efficienza energetica, creando false aspettative
ed in molti casi anche rischi per la salute delle
persone.
La redazione è obbligatoria da parte di:
Installatore: nel caso di costruzione di nuovo
impianto, rifacimento o sostanziale modifica
dell’impianto termico e sostituzione caldaia, da
consegnare congiuntamente alla Dichiarazione
di conformità e relativi allegati obbligatori.
Manutentore: nel caso di manutenzione impianto termico esistente con potenzialità inferiore a 35kW, al fine di garantire la sicurezza
delle persone e delle cose indicando con quale
frequenza le operazioni di controllo e manutenzione, sull’intero impianto, vadano eseguite e
quale sia la successiva scadenza.
ETEAM, a tal proposito, ha creato un Libretto
di uso e manutenzione, indispensabile per im-
pianti termici, con potenza nominale inferiore
a 35 kW, alimentati a combustibili gassosi, liquidi e biomasse, che include oltre alle caratteristiche e le prescrizioni per il controllo e la
manutenzione degli impianti termici funzionanti a gas anche le schede tecniche riferite a: bruciatori, macchine frigorifere, pompe di calore,
campi solari termici, accumuli, UTA, impianti di
ventilazione meccanica, impianti di trattamento
acqua.
Nello specifico: il Libretto d’uso e manutenzione è stato realizzato in conformità a
quanto previsto:
• dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e ss.mm.ii.
• dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008,
n. 37, articolo 8, comma 2 e ss.mm.ii.
• da disposizioni a carattere Regionale come
ad esempio nel caso della Regione Lombardia: dalla Delibera Giunta regionale 30 novembre 2011, n. IX/2601, articolo 13.
• dal Decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 74, articolo 7, commi 1, 2,
3, 4 e articolo 8, commi 1, 2, 3.
• dalla delibera N° 1118 del 20/12/2013 pubblicata sul BURL del 30/12/2013, in vigore dal
31/12/2013.
L’Angolo della SICUREZZA
Monossido di Carbonio (I rischi per gli operatori di settore)
Cos’è il monossido di carbonio
Il monossido di carbonio (CO) è un gas tossico, inodore, incolore, insapore, invisibile e
impossibile da percepire. E’ un prodotto della combustione incompleta di vari elementi
generalmente dovuta ad impianti di riscaldamento difettosi, installati scorrettamente o
all’impiego di dispositivi impropri, come i bracieri, o camini mal funzionanti. L’esposizione
prolungata a questo gas può determinare la
riduzione dell’apporto di ossigeno ai tessuti
del corpo.
Fisiopatologia
L’emoglobina è una proteina chimicamente
capace di legarsi in modo reversibile con alcune molecole, come ad esempio l’ossigeno.
Un facile trasferimento dell’ossigeno dal sangue ai tessuti avviene proprio grazie a questa
reversibilità. L’affinità dell’emoglobina con le
molecole di monossido di carbonio è circa
220-250 volte superiore rispetto a quella per
l’ossigeno e, una volta legata al monossido,
forma un composto fisiologicamente inattivo
che viene chiamato carbossiemoglobina, che
non è più in grado di trasportare ossigeno e
rimuove l’anidride carbonica con molta difficoltà. Al contrario di quanto avviene per la sua
assunzione, l’eliminazione del CO dall’emoglobina avviene molto lentamente e, per il
99%, per via polmonare. Occorrono circa 330
minuti per dimezzare la concentrazione di CO.
Esposizioni anche a basse concentrazioni di
monossido di carbonio (200 ppm per 2 ore)
sono quindi in grado di inficiare gli organi con
maggior consumo di ossigeno generando sintomi simili a quelli influenzali, ottundimento,
cefalea, nausea, astenia, giramenti di testa
e vomito. In presenza di 1000 ppm di CO
nell’aria si sopravvive circa 90 minuti.
Una concentrazione di CO nell’aria pari a
2000-4000 ppm (0,2%-0,4%) provoca la morte in circa 15 minuti, dopo aver provocato perdita di conoscenza.
I sintomi da intossicazione
I sintomi di un’intossicazione da CO dipendono dalla durata di esposizione e dalla concentrazione del gas inalato e possono essere lievi, come cefalea, nausea, vomito, stanchezza
(Intossicazione lieve) o gravi, come disturbi
della vista, confusione mentale, sincope, ta-
chicardia, dolore toracico, disturbi respiratori,
perdita di coscienza, sopore, coma e, nei casi
peggiori, morte (Intossicazione Acuta).
Le conseguenze da intossicazione
E’ dimostrato che molti pazienti che sopravvivono a questo tipo di intossicazioni, possono
evidenziare evidenti sequele neurologiche
molto variabili, come alterazioni della personalità, Parkinsonismo, alterazioni della memoria,
del linguaggio, dell’apprendimento, fino alla
comparsa di sindromi depressive di demenza
o psicosi.
Manutenzione e gestione impianti
E’ fondamentale rivolgersi esclusivamente ad
imprese qualificate per eseguire la corretta
manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di riscaldamento e degli apparecchi
termici.
Controllare periodicamente i requisiti di sicurezza degli impianti e dei dispositivi, verificare
la pervietà e il tiraggio dei camini, le corrette
dimensioni delle prese d’aria, ed infine l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti sono
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iniziative fondamentali per evitare l’insorgere
di questo pericoloso fenomeno.
I rischi dovuti alle esposizioni degli operatori del settore (centri assistenza tecnica /
manutentori)
Spesso gli operatori dei centri d’assistenza
tecnica sono chiamati ad effettuare le loro attività (Analisi di combustione, assistenza, pulizia, manutenzione gruppi termici a gas, ecc.
ecc.) in locali dove, a causa di un malfunzionamento, il gruppo termico in esame potrebbe
aver rilasciato o rilasciare emissioni di Monossido di Carbonio. Esposizioni ripetute per brevi
periodi anche a basse concentrazioni portano
all’accumulo di CO nell’organismo. Ai fini del
controllo dell'esposizione a sostanze pericolose sul luogo di lavoro, i “Limiti di Esposizione
Professionale (LEP)” definiscono il valore massimo di concentrazione (aerea) di una sostanza
perché non diventi nociva.
Generalmente i LEP sono basati sull'esposizione dei lavoratori (soggetti adulti in buona
salute) ad una determinata sostanza nel corso
di una vita lavorativa di quarant'anni,
per un totale di 200 giorni lavorativi
all'anno. La durata dell’esposizione è
normalmente rapportata a un orario lavorativo di otto ore al giorno (TWA, time-weighted
average). Per i datori di lavoro, che devono
garantire che l'esposizione dei lavoratori non
superi i limiti imposti a livello nazionale, i LEP
rappresentano un importante strumento per la
valutazione e la gestione dei rischi e forniscono
informazioni preziose per la sicurezza professionale. La concentrazione media di CO relativa ad una giornata lavorativa di 8 ore (TLV-TWA,
Valore Limite di Soglia - Media Ponderata nel
Tempo) alla quale, quasi tutti i lavoratori possono essere esposti, ripetutamente, giorno dopo
giorno, senza subire effetti dannosi alla salute
è di 25 ppm (limite indicato dall’ACGIH - American Conference of Governmental Industrial
Hygienists), pari a 28.63 mg/m3.
Misure di prevenzione e protezione per gli
operatori
Molte volte capita di intervenire in locali prov-
visti di rilevatori di CO. L'installazione
di questi dispositivi può infondere un
falso senso di sicurezza: il rilevatore,
per funzionare correttamente, deve essere
installato correttamente, controllato periodicamente, sostituito almeno ogni 5 anni e le sue
batterie devono essere cariche. Ai fini della
protezione degli operatori dall’esposizione a
monossido di carbonio durante le fasi di manutenzione degli impianti termici, suggeriamo di
effettuare in primo luogo i controlli “sentinella”,
come ad esempio la presenza di una ventilazione efficace e l’assenza di riflussi nel locale o
perdite dai condotti di scarico.
Esistono poi sul mercato svariati modelli di rilevatori portatili che, applicati alla cintura, analizzano in continuo l’aria ed avvisano l’operatore
dell’eventuale presenza dell’inquinante. Definire chiaramente ruoli e responsabilità degli addetti alla manutenzione, seguire orientamenti
precisi, fornire un adeguato livello di formazione/attrezzature ed instaurare un sistema di
controlli regolari, è fondamentale per garantire
che il lavoro venga svolto in sicurezza.
FOCUS NORMATIVO
La norma UNI 10738:2012
a norma gli impianti sprovvisti della dichiarazione di conformità. La
dichiarazione di rispondenza può essere compilata e rilasciata (sia
dal manutentore che dall’installatore) solo dopo aver effettuato tutte
le verifiche necessarie e compilato il modello RTV al fine di garantire
l’idoneità dell’impianto.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La norma UNI 10738/12, stabilisce i criteri per verificare la sussistenza
dei requisiti di sicurezza degli impianti domestici e similari, con potenza inferiore a 35 kW, per l’utilizzazione dei gas combustibili, indipendentemente dalla data della loro realizzazione, al fine di stabilire se
l’impianto gas verificato può continuare ad essere utilizzato nello
stato in cui si trova, senza pregiudicare la sicurezza, ai sensi delle
leggi vigenti.
La norma si applica ogniqualvolta si deve verificare se l’impianto a gas
per uso domestico o similare è sicuro e può continuare a funzionare.
Le verifiche stabilite dalla presente norma sono finalizzate ad accertare:
1. L’assenza di anomalie tali da pregiudicare la sicurezza e la pubblica
incolumità;
2. La sussistenza dei requisiti fondamentali di sicurezza, al fine di
poter formulare un giudizio sull’idoneità o la non idoneità al funzionamento di un impianto, atto a garantire la sicurezza e la tutela delle
persone e delle cose.
Ricordiamo che la norma tratta esclusivamente gli aspetti di verifica degli impianti e pertanto non può essere utilizzata come norma di
progettazione, né di installazione, né per l’adeguamento degli impianti.
La norma, costituisce un valido riferimento per la compilazione della
seguente documentazione:
• DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA: prevista dal D.M. 37/08,
art. 7, comma 6. Questo documento viene utilizzato per mettere
• ALLEGATO G: rapporto di controllo tecnico per impianti termici di
potenza inferiore ai 35 kW di cui al d.Lgs 192/05 e s.m.i, in questo
caso la norma UNI 10738:2012 viene utilizzata come linea guida per
valutare la sicurezza dell’impianto termico a gas esistente, in occasione dei controlli e delle manutenzioni periodiche previste dalla
legge (la compilazione del modello RTV non è necessaria).
VERIFICHE E CONTROLLI
Per ogni componente dell’impianto a gas la norma prevede una serie
di controlli visivi e strumentali:
Controlli strumentali: controlli eseguiti con l’ausilio di strumenti appropriati. Sono per esempio:
• Il controllo della tenuta impianto interno (rif. UNI 11137)
• Il controllo del corretto afflusso di aria comburente
• Il controllo dell’assenza di riflusso dei prodotti della combustione in
ambiente (rif. UNI 10845)
• Il controllo del tiraggio dei sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione funzionanti a tiraggio naturale (rif. UNI 10845)
Controlli visivi: controlli eseguiti sulle parti dell’impianto visibili e/o
ispezionabili senza l’ausilio di strumenti. Sono per esempio considerati
controlli visivi:
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• Il controllo delle tubazioni e dei relativi accessori installati a vista
• Il controllo della sezione libera delle predisposizioni per la ventilazione e l’areazione dei locali
• Il controllo delle predisposizioni edili e meccaniche per l’evacuazione dei prodotti della combustione
RAPPORTO TECNICO DI VERIFICA (RTV)
Il Rapporto Tecnico di Verifica (RTV) è un documento composto da tre
sezioni, nelle quali devono essere riportati:
- I dati identificativi e le informazioni disponibili sull’impianto
(sezione 1)
- I controlli eseguiti sull’impianto ed i risultati conseguiti (sezione 2)
- La sintesi dei risultati e il giudizio complessivo sullo stato di
sicurezza dell’impianto (sezione 3)
Al completamento delle verifiche, stabilite dalla presente norma e in
considerazione dell’esito di ciascun controllo, l’operatore formula un
giudizio sull’idoneità al funzionamento dell’impianto.
A tal proposito è molto importante che l’operatore compili e firmi la
sezione 3 dell’RTV e la consegni, a titolo di notifica, in copia all’utilizzatore dell’impianto o suo delegato che a sua volta dovrà controfirmarla.
A seguito delle verifiche eseguite, in considerazione degli esiti ottenuti, l’impianto a gas potrà risultare:
1. Idoneo al funzionamento
2. Idoneo al funzionamento temporaneo: in tal caso l’operatore di-
chiarerà di aver dato esplicita comunicazione all’utilizzatore/persona
maggiorenne delegata presente alla verifica, delle anomalie riscontrate e di aver provveduto a comunicare il tempo massimo per porre
rimedio alle anomalie riscontrate che ai sensi della norma presente
non deve eccedere i 30 giorni solari dalla data di comunicazione
del rapporto tecnico di verifica. Alla scadenza del termine, se non
si è posto rimedio alle anomalie riscontrate, si diffiderà all’utilizzo
dell’impianto. Un esempio di anomalia che comporta l’idoneità al
funzionamento temporaneo può essere la presenza di tubazioni in
Pe a vista o tubi flessibili di gomma scaduti ecc..
3. Non idoneo al funzionamento: in tal caso l’operatore dichiarerà
di aver provveduto a mettere fuori esercizio l’impianto , la parte di
impianto, l’apparecchio, causa della non idoneità al funzionamento e di averne dato esplicita comunicazione all’utilizzatore/persona
maggiorenne delegata presente alla verifica, delle anomalie riscontrate. Esempi di anomalie che comportano la non idoneità al funzionamento possono essere valori di dispersione di gas dalle tubazioni
superiori ai valori limiti, apparecchi di tipo A nei bagni, canali da
fumo di apparecchi di tipo B in contropendenza ecc…
Eventuali condizioni impiantistiche e/o anomalie non considerate dalla
norma ma riscontrate durante l’esecuzione delle verifiche e ritenute
pregiudizievoli per la sicurezza, devono essere debitamente valutate,
motivate e segnalate dall’operatore sull’RTV (es. presenza di elettroventilatori o generatori a legna e apparecchi di tipo B nello stesso locale o in locali comunicanti).
EFFICIENZA ENERGETICA
Tariffa sperimentale per pompe di calore
Dal 1° luglio 2014 partirà la sperimentazione tariffaria rivolta ai clienti
domestici che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema
di riscaldamento
In attuazione a quanto
previsto
dall'articolo 8 della delibera
607/2013/R/EEL in merito alla sperimentazione
tariffaria inerente l'applicazione della tariffa D1
per i clienti domestici
che utilizzano pompe di
calore elettriche come
unico sistema di riscaldamento delle proprie
abitazioni di residenza, anche a seguito di
quanto emerso dalla consultazione avviata
con il documento 52/2014/R/EEL, con Delibera n. 205/2014/R/EEL dell’8 maggio 2014
l’Autorità definisce modalità e tempistiche per
l’applicazione della tariffa D1 "finalizzata a rimuovere gli ostacoli all'efficienza energetica
derivanti dall'esistente struttura progressiva
dei corrispettivi tariffari della fornitura di energia elettrica, in presenza di dispositivi alimentati ad energia elettrica ed energeticamente
efficienti quali le pompe di calore".
Il sistema a tariffazione progressiva (attualmente in vigore) prevede un aumento del
prezzo del chilowattora consumato, che cresce più aumenta il consumo.
Requisiti dei clienti titolari di utenze domestiche in bassa tensione per l’accesso alla sperimentazione:
- essere dotati di contatore elettronico telegestito installato e in servizio;
- utilizzare nella propria abitazione di residenza anagrafica un sistema di riscaldamento unico a pompa di calore, entrato in
funzione non prima del 1° gennaio 2008;
- fornire il proprio consenso all'effettuazione
di verifiche e controlli anche presso la propria abitazione;
- essere controparti di un contratto di vendita di energia elettrica con un venditore
aderente.
Alla sperimentazione si aderisce su base volontaria attraverso una richiesta da inviare al
venditore di energia elettrica tra il 1° luglio
2014 e il 31 dicembre 2015.
L’Autorità svolgerà un monitoraggio continuativo sull’evoluzione delle adesioni alla sperimentazione tariffaria, anche al fine di valutare
gli eventuali impatti della stessa sui gettiti delle componenti tariffarie.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito
internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.
ANGAISA ECNO
ANGAISA Tecno è un compendio
bimestrale di informazioni e aggiornamenti
relativi al mondo dell’Impiantistica e degli
Installatori, realizzato in collaborazione con
La redazione è stata curata da ANGAISA,
Associazione nazionale commercianti
articoli idrosanitari, climatizzazione,
pavimenti, rivestimenti ed arredobagno
Tel 0341.731738 Fax 0341.701868
www.et-eam.com
Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
www.angaisa.it e-mail: [email protected]
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