EDILI (COOPERATIVE) - CCNL(06/07/95)
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EDILI (COOPERATIVE) - CCNL(06/07/95)
PRE. : Costituzione delle parti e campo di applicazione
Costituzione delle parti
tra
l'Associazione Nazionale Cooperative di produzione e lavoro - ANCPL;
la Federazione Nazionale delle Cooperative di produzione e lavoro - Federlavoro e servizi;
l'Associazione Italiana Cooperative produzione e lavoro;
la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (FeNEAL) - aderente all'Unione Italiana del Lavoro UIL;
la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (FILCA) - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori CISL;
la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive (FILLEA - Costruzioni e Legno) aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro CGIL;
Viene stipulato
Il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese cooperative di produzione
e lavoro che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per tutti i lavoratori delle stesse. Tali lavorazioni possono
essere eseguite in proprio e per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati:
Costruzioni Edili
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, carpenterie in legno e in ferro,
l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e
manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche
se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in
stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioe`, costruzione e manutenzione di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalita` pubbliche o di pubblica utilita`;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.;
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonche` le altre attivita` appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie
plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
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- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.; con eventuale
sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere
similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne o serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito
Costruzioni stradali - Ponti e viadotti
Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o
trattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini;
terrapieni, ecc.;
Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana,
incoerente, farine fossili, tripoti, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio e` limitato alla durata di uno o piu` cantieri
limitrofi essendo in funzione di componente della attivita` costruttiva che si svolge in tali cantieri.
Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento,
ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione
accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, teleferiche, ecc.);
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- ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere
o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici, ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli
pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili
per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Costruzioni di linee e condotti
Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed
eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee
(aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche, installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in
opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Tutte le altre attivita` comunque denominate, connesse per complementarieta` o sussidiarieta` all'edilizia, quando il
personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti; falegnami, autisti, cuochi o cucinieri, ecc.),
che vi e` addetto e` alle dipendenze di una impresa edile.
Dichiarazione a verbale
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attivita` di
produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva
dell'edilizia e` l'unica applicabile alla predetta attivita`, la quale pertanto non e` ne` sara` ricompresa in alcun altro
contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attivita` di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate
esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le Federazioni dei lavoratori edili stipulanti dichiarano che il presente contratto non e` applicabile al personale
marittimo perche` non e` da esse rappresentato.
EDILI (COOPERATIVE) - Parte Prima - Politiche degli investimenti,
industriale e del lavoro
PRO. : Protocollo sulle politiche degli investimenti, industriale e del
lavoro
AGCI, ANCPL, Federlavoro e Servizi e Sindacati nazionali dei lavoratori edili FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA
CGIL, convengono nel consolidare una linea di proposta per una politica di settore diretta a restituire all'industria
delle costruzioni il ruolo che essa deve assolvere per lo sviluppo economico del Paese e per la ripresa
dell'occupazione.
Nel protocollo Governo - OO.SS. - Confindustria del 23 luglio 1993 e` riconosciuto il ruolo del settore delle
costruzioni per il rilancio del mercato interno e per la necessita` di recuperare il ritardo accumulato dal paese nella
dotazione di infrastrutture rispetto agli altri paesi europei.
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In coerenza con il citato accordo 23 luglio 1993, AGCI, ANCPL, Federlavoro e Servizi e Sindacati nazionali edili
ritengono che la concertazione preventiva tra le parti sociali del settore sulle politiche, sulla legislazione, sul mercato
dell'edilizia possa consentire l'individuazione di obiettivi comuni da rappresentare e verificare con continuita` in sede
governativa, attraverso un tavolo trilaterale.
Al fine di rendere strutturale e permanenti le sedi del confronto, AGCI, ANCPL, Federlavoro e Servizi ed i Sindacati
nazionali edili si avvarranno di un sistema di concertazione disciplinato dal contratto nazionale, supportato dai
rapporti dell'Osservatorio settoriale sul mercato delle costruzioni.
In questo quadro, si ritiene di articolare il presente protocollo in due parti:
- la prima contiene l'individuazione di una serie di ambiti tematici e di principi fondamentali che comportano impegni
di medio lungo periodo del Governo, e che necessitano di una progressiva attualizzazione e verifica;
- la seconda seleziona, all'interno di quei principi, alcune urgenti e necessarie azioni che consentano al settore di
uscire dall'attuale stato di gravissima crisi.
Politica per gli investimenti e l'occupazione
1. Rilancio di un'effettiva politica degli investimenti pubblici in infrastrutture, che recuperi il ritardo nei confronti dei
paesi europei con i quali si misura in termini di concorrenzialita`, il nostro sistema paese;
2. Manovra della leva fiscale in particolare per lo sviluppo degli interventi di recupero, manutenzione, restauro e
risanamento conservativo delle citta`, considerando anche gli effetti positivi sul gettito proveniente dal settore.
3. Definizione delle condizioni legislative che consentano il ricorso al project financing per la realizzazione e
gestione dei servizi di pubblica utilita` suscettibili di produrre reddito incentivando, ove necessario, l'attivazione degli
interventi.
4. Snellimento e standardizzazione delle modalita` di intervento dello Stato nei diversi livelli: procedure di
affidamento; gestione dei contratti, funzionalita` della P.A., organi di controllo.
5. Creazione di un quadro di certezze che favorisca la ripresa dell'edilizia privata. In questo quadro la riforma della
legislazione urbanistica e del regime dei suoli risultano condizioni non piu` rinviabili.
6. Definizione urgente della riforma della disciplina degli appalti nella direzione della trasparenza, della maggiore
responsabilizzazione della Pubblica Amministrazione, della qualita` del prodotto edile, della funzionalita` del mercato,
della qualificazione dell'organizzazione della impresa e dell'allineamento con le normative dell'Unione Europea.
7. Varo di procedure di pagamento certe nei tempi e nelle modalita` per restituire trasparenza a questa
fondamentale funzione della Pubblica Amministrazione; per il futuro il finanziamento completo delle opere da
eseguire deve costituire condizione essenziale.
Politica Industriale
1. Attivazione dal lato della domanda pubblica di programmi di spesa certi nelle articolazioni dimensionali, temporali
ed attuative per consentire alle imprese di realizzare un processo di crescita in "qualita`" della struttura produttiva,
sul versante organizzativo, tecnologico e professionale.
2. Previsione di un sistema normativo che favorisca da un lato la flessibilita` organizzativa, dall'altro la qualificazione
delle aziende, anche con misure di natura creditizia e fiscale che consentano processi di concentrazione,
specializzazione e innovazione organizzativa e tecnologica.
3. Attuazione di un programma di ricerca e sperimentazione sia nel campo della edilizia che nelle infrastrutture, che
colleghi in modo funzionale i diversi attori del processo edilizio: progettisti, costruttori, produttori di materiali e
lavoratori.
Politiche del lavoro
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1. Individuazione ed estensione degli strumenti legislativi necessari volti a sostenere i processi di mobilita` e di
flessibilita` dell'impiego delle risorse umane, finalizzandoli a percorsi di qualificazione e di riqualificazione. Questi
devono restare gli obiettivi di una ridefinizione complessiva degli strumenti di sostegno al reddito, volta ad una certa
omogeneizzazione con i trattamenti previsti per l'industria manifatturiera.
2. Estensione delle agevolazioni contributive e fiscali al settore che ne beneficia solo simbolicamente, anche a
sostegno dell'occupazione giovanile e della ricollocazione dei lavoratori.
3. Definizione degli strumenti necessari a combattere l'area dell'evasione contributiva, in modo da porre le imprese
in condizioni di perequazione concorrenziale ed attraverso il conseguente maggior gettito pervenire alla
determinazione di una proposta di intervento straordinario contro l'evasione che preveda un sistema di agevolazioni
e penalizzazioni in grado di far emergere base imponibile.
4. Rideterminazione complessiva della contribuzione sociale nel settore, sia in relazione alla riforma del sistema
previdenziale ed assistenziale e quindi al suo finanziamento, sia in relazione alle caratteristiche specifiche del
settore edile. I principi della riforma devono essere i seguenti:
a) definizione di una struttura di prelievo contributivo omogeneo in tutti i settori compreso il settore edile;
b) sostituzione dell'attuale contribuzione sanitaria con un'imposta sul valore aggiunto di impresa;
c) equiparazione della contribuzione previdenziale tra lavoro dipendente e lavoro autonomo;
d) riforma della contribuzione relativa all'INAIL.
EDILI (COOPERATIVE) - Parte Seconda - Obiettivi inerenti al rilancio
del settore delle costruzioni
Procedure di finanziamento delle opere pubbliche
Le parti, nell'attuale fase di pesante crisi che attraversa il mercato delle costruzioni e al fine di determinare le
condizioni per il rilancio del settore, unitamente ad un aumento e riqualificazione delle opere infrastrutturali,
convengono di proporre al Governo, nell'ambito degli impegni assunti con l'accordo del 23 luglio 1993, i seguenti
obiettivi immediati:
1. Snellimento e standardizzazione delle procedure
Si propone di formulare un'unica legge sulla procedura di finanziamento delle OO.PP di competenza locale
finanziate dallo Stato, delegando alle leggi di spesa solo la definizione delle tipologie di opere e i relativi
stanziamenti, nonche` particolari organi statali competenti. Al suo interno deve stabilirsi il principio dell'avocazione
delle competenze nel caso di inadempienza da parte dell'amministrazione beneficiaria di un finanziamento, anche di
entita` inferiore al 50% dello Stato.
Altresi` si propone di stabilire il ricorso sistematico ed obbligatorio agli strumenti organizzativi di accelerazione e di
formazione contestuale dei provvedimenti (accordo di programma, conferenza dei servizi, sportello unico, contenuto
standard dell'accordo di programma, al cui interno siano previsti adempimenti e scadenze).
2. Mantenimento rigoroso dei Programmi Triennali delle OO.PP. e adeguamento dei flussi finanziari
Il mantenimento e il miglioramento degli impegni, assunti dalle Amministrazioni Pubbliche, attraverso i Programmi di
OO.PP. deve essere accertato attraverso la capacita` tecnico amministrativa delle PP.AA. ed il mantenimento dei
livello di competenza di spesa posto in bilancio annualmente correlato a quello antecedente programmato.
Detto accertamento afferisce sia al bilancio della Pubblica Amministrazione territorialmente competente e sia ai
capitoli di bilancio di trasferimento dello Stato centrale agli EE.LL..
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Dopo ogni periodo di verifica delle capacita` tecnico amministrative degli enti appaltanti, nel caso di diminuzione
della capacita` di spesa di qualcuno di essi si dovranno studiare i provvedimenti attraverso i quali risolvere i
problemi riscontrati.
3. Rilancio degli investimenti per l'adeguamento del paese agli standards comunitari
In particolare occorre operare una serie di azioni di Governo mirate ad accelerare e sbloccare filoni di intervento
tematici:
- Gli interventi di manutenzione e riqualificazione urbana. Ci si riferisce in particolare agli interventi di recupero
urbano e agli interventi di adeguamento e manutenzione del patrimonio residenziale e non residenziale pubblico e
privato. A questi interventi sono indirizzati "i fondi ex GESCAL", capaci nel nuovo quadro legislativo, di attrarre
investimenti privati complementari.
Tali programmi richiedono un quadro programmatorio articolato a livello territoriale ed un'urgente impostazione delle
procedure attuative. Occorre inoltre avviare tutte le iniziative legislative per la riqualificazione, anche con fondi privati
degli edifici pubblici obsoleti o dismessi e definire il quadro legislativo entro cui puo` essere esercitata la
manutenzione programmata.
- Completamento del programma delle Ferrovie dello Stato attinente la rete nazionale (quadruplicamento e
velocizzazione) delle dorsali e trasversali, degli anelli ferroviari, dei nodi urbani, delle elettrificazioni e dei passaggi a
livello.
Occorre prevedere inoltre un sistema di osservatorio in grado di monitorare l'avanzamento dei programmi inerenti le
opere ferroviarie e determinare, per le opere piu` importanti, sedi istituzionali per il coordinamento tra i soggetti
interessati alla realizzazione dell'opera.
- Per la rete viaria stradale, e` necessario definire, un quadro di certezze, le opere prioritarie riportate nei piani di
cui alla Legge 531/82 ed operare, per quanto attiene al Piano Triennale 1993/1995, nell'ambito delle ripartizioni
disciplinate nella Legge 531/82, per una puntuale attuazione, anche al fine di recuperare i ritardi esistenti tra il Piano
Decennale per la Grande Viabilita` e quanto realmente attuato.
- Per gli interventi programmati nelle sue strutture aeroportuali occorre determinare i presupposti perche` il percorso
della regolarita` nella programmazione e nella attuazione prevalga sui provvedimenti estemporanei ed episodici.
- Inoltre, e` necessario definire come i programmi di opere infrastrutturali riguardanti le aree metropolitane
(parcheggi, sistemazioni a verde, linee tranviarie e metropolitane, centri di vendita e stoccaggio delle merci) saranno
realizzati sia per quanto attiene alle procedure, sia per quanto attiene agli spazi assegnati all'investimento privato.
4. Revisione dell'attuale sistema creditizio
Per uscire dall'attuale, modernizzando il settore, occorre allineare la normativa italiana a quella delle piu` avanzate
realta` economiche, iniziando a dare rapida attuazione alla seconda direttiva comunitaria sulle banche, che, tra
l'altro, consentira` di agevolare i finanziamenti diretti a rafforzare i capitali di rischio delle imprese.
5. Creare un quadro di certezze che consenta la ripresa dell'edilizia privata
L'investimento privato puo` essere attirato verso l'attivita` edilizia, se rapidamente si adottano delle normative in
materia di strumenti urbanistici in grado di organizzare e definire gli interventi sul territorio e combattere le
produzioni abusive che degradano il territorio danneggiando ed ostacolando lo sviluppo ordinato dalle costruzioni.
Per questo, l'investimento privato puo` essere attirato verso l'attivita` edilizia, specie di riqualificazione e di
rifunzionalizzazione delle aree degradate, delle periferie, mutando le modalita` di produzione dei piani, ma anche
accelerando le procedure di risposta e di valutazione delle iniziative, nonche` portando all'interno delle procedure
ordinarie i meccanismi di concertazione tra pubblico e privato, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e
concorsualita`.
6. Rilanciare la strategia del project financing
unitamente alla necessaria ed urgente ridefinizione delle regole in materia di lavori pubblici e di finanza locale,
produrre un quadro normativo certo e completo delle diverse forme e modalita` di finanziamento privato delle
OO.PP., con particolare riferimento:
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- alla concessione e gestione delle opere e lavori pubblici;
- alla concessione dei servizi pubblici;
- alla costituzione di societa` miste;
- all'attuazione dei programmi misti di riqualificazione urbana.
7. La cooperazione di Produzione lavoro e la partecipazione
Le parti firmatarie del presente protocollo ribadiscono la importanza della cooperazione di produzione e lavoro nel
settore delle costruzioni come concreta realta` di autogestione che, non perseguendo fini speculativi, svolge un ruolo
importante sul terreno della partecipazione in una forma avanzata di democrazia industriale.
Le parti ritengono che la legislazione fiscale specifica sulla cooperazione, in quanto attuazione del dettato
costituzionale contenuto nell'art. 45, debba essere salvaguardata a tutela della possibilita` di sviluppo delle
cooperative e della occupazione e per favorire la creazione di nuove imprese e nuovi posti di lavoro.
EDILI (COOPERATIVE) - Parte Terza - Disciplina generale
EDILI (COOPERATIVE) - Sezione Prima - Rapporti e diritti sindacali
ART. 1 : Rapporti tra sindacato e cooperazione - Natura dell'impresa
cooperativa - Ruolo del socio lavoratore
Nel definire il rinnovo del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le Associazioni delle Cooperative di
Produzione e Lavoro aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e mutue, alla Confederazione delle Cooperative
italiane e all'Associazione Generale delle Cooperative Italiane e la FENEAL, FILCA e FILLEA, si propongono come
obiettivo di fondo la creazione di condizioni sociali ed economiche che consentano l'eliminazione delle condizioni di
sfruttamento dei lavoratori, unitamente alla ricerca di momenti di convergenza per affermare una politica di sviluppo,
di trasformazione e di rinnovo della societa`.
A tal fine esse si impegnano a dar vita a piu` avanzate relazioni industriali. Il metodo del piu` ampio confronto
costruttivo, nel pieno rispetto delle rispettive autonomie e del riconoscimento dei compiti e del ruolo che ad ognuno
compete, deve caratterizzare sempre di piu` le relazioni industriali tra i due movimenti, sia per la definizione di
impegni comuni riguardo le scelte di sviluppo economico, sociale ed industriale del settore, sia per tutti gli altri
aspetti oggetto del confronto.
Nel quadro di queste finalita`, le Associazioni Cooperative di Produzione e Lavoro con il contributo anche del
movimento sindacale si impegnano a promuovere e ad assumere concrete iniziative atte ad allargare le attivita`
produttive autogestite particolarmente nel mezzogiorno anche e soprattutto con la costituzione di nuove imprese
cooperative.
Le tre Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali firmatarie concordano di riconoscere all'autogestione
una forma avanzata di democrazia industriale che consente al lavoratore socio di realizzare una aspirazione
comune a tutta la classe lavoratrice, quella cioe` di diventare essa stessa soggetto dell'impresa.
La realizzazione dell'autogestione pone l'impresa cooperativa in una condizione diversa rispetto all'impresa privata.
Infatti l'impresa cooperativa non persegue fini speculativi ma ha come scopo il conseguimento, attraverso la
gestione in forma associata dell'impresa da parte dei soci lavoratori (autogestione),della continuita` di occupazione
per i lavoratori e delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali consentite dalla situazione di mercato.
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L'adesione alla cooperativa stabilisce un rapporto in forza del quale, il socio dispone collettivamente dei mezzi di
produzione, partecipa all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo della sua azienda,
partecipa responsabilmente ai risultati economici e al rischio di impresa, contribuisce economicamente alla
formazione del capitale sociale, mette a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacita` professionali assumendo
in tale modo le caratteristiche di un lavoratore associato che dispone, collettivamente, degli strumenti di direzione,
dei mezzi di produzione e delle sue cooperative e della destinazione dei risultati.
In considerazione di cio` la posizione giuridica del socio nei confronti della cooperativa di cui fa parte costituisce un
rapporto associativo.
Fermo restando quanto sopra, le prerogative statutarie, e in questo ambito le delibere assembleari, le Associazioni
Cooperative e le Organizzazioni Sindacali firmatarie convengono che il trattamento minimo per il socio della
cooperativa e` quello previsto dal presente C.C.N.L..
ART. 2 : Osservatorio
1. Al fine di accrescere la conoscenza dei fenomeni dell'industria delle costruzioni, realizzando un sistema di
rilevazione e di formazione che sia anche di supporto al sistema di concertazione di cui all'art. 3 le parti concordano
di costituire un Osservatorio Nazionale.
Tale Osservatorio avra` anche il compito di interagire, per quanto attiene le tematiche di interesse o con implicazioni
piu` generali, con l'Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione, recentemente avviato in applicazione di quanto
previsto dal Protocollo d'intesa tra AGCI, CCI, LNCeM e CGIL, CISL, UIL del 5/4/90, nonche` di rapportarsi con
analoghe strutture, costituite nell'ambito dell'industria delle costruzioni, al fine di acquisire elementi di conoscenza
piu` ampi e proficui.
2. L'Osservatorio analizzera` su base nazionale, con possibilita` di disaggregazione regionale per quelle realta`
territoriali ad insediamento cooperativo piu` significativo, i seguenti dati aggregati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilita` finanziate con
capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli
di produttivita` e di costo;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni occupazionali, processo di ingresso nel settore e
mobilita`, tempo di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza,
struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
- il bilancio delle iniziative afferenti la promozione cooperativa nel settore.
3. Ai fini della progressiva realizzazione di un sistema informativo coordinato ed efficace ci si avvarra`, in prima
istanza, della raccolta ed elaborazione dei dati rilevabili dalle Casse Edili, dagli Enti Scuola e dai CTP, nonche` da
quelli a disposizione di ciascuna delle parti o derivanti da organismi pubblici o privati.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto verra` redatto un primo rapporto sulla base dei dati di cui al comma
precedente relativamente ai seguenti aspetti:
- fabbisogno e livelli occupazionali;
- processi di ingresso e mobilita` nel settore;
- orari e livelli retributivi;
- evoluzione della domanda pubblica.
Inoltre entro gli stessi sei mesi verra` predisposto il programma di attivita` per l'anno successivo con l'obiettivo di
razionalizzare, anche tramite appropriate standardizzazioni, il sistema di acquisizione e di elaborazione dei dati
nonche` di ampliare l'insieme degli argomenti effettivamente rilevati ed analizzati, nell'ambito di quelli indicati al
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precedente punto 2.
4. La gestione dell'Osservatorio sara` compito di un Comitato Paritetico, composto da 6 membri effettivi e 6
supplenti (1 effettivo ed 1 supplente in rappresentanza di ognuna delle parti stipulanti il presente contratto), il quale
per la realizzazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti, dovra`:
a) entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto, predisporre il regolamento per il funzionamento
dell'Osservatorio;
b) entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto:
- produrre il rapporto di cui al secondo comma del precedente punto 3 ed il piano di attivita` di cui al terzo comma
dello stesso punto 3;
- definire un programma operativo relativo a:
- le fasi progressive di messa a regime dell'Osservatorio;
- le risorse umane dedicate, a partire da quelle presenti negli Organismi Paritetici o nei centri di ricerca della
Cooperazione e del Sindacato, perseguendo l'ottimizzazione delle risorse investite e la minimizzazione dei costi di
struttura;
- la progettazione di specifiche ricerche finanziabili anche da soggetti pubblici o privati;
- la periodicita` dei rapporti e la possibile collaborazione, a tal fine, di soggetti esterni.
c) all'inizio di ogni anno di attivita`:
- il budget annuale, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli Organismi Paritetici,
dopo un apposito confronto con le parti stipulanti il presente contratto.
5. Almeno 6 mesi prima della scadenza normativa del presente C.C.N.L., le parti stipulanti procederanno ad una
verifica complessiva delle attivita` svolte dall'Osservatorio, con particolare attenzione all'efficacia procurata nei
rapporti con le Istituzioni ed alle esigenze di integrazione/interazione con analoghe strutture di rilevazione e di
elaborazione dei dati.
Nota a verbale
Le parti firmatarie il presente C.C.N.L., al fine di pervenire ad una omogenea valutazione sull'andamento del
mercato delle costruzioni e per dare unicita` di indirizzi al settore, auspicano una stretta collaborazione e una
eventuale integrazione metodologica, operativa e strutturale tra gli osservatori delle diverse parti firmatarie dei
C.C.N.L. edili.
ART. 3 : Sistemi di concertazione e di informazione
Le parti concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e
secondo le modalita` e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Il sistema di concertazione ed il sistema di informazione si inseriscono nell'ambito delle relazioni intersindacali fermo
restando la reciproca autonomia decisionale e le rispettive distinte responsabilita` delle strutture sociali delle
cooperative e delle strutture del sindacato.
La regolamentazione dei due sistemi e` riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.
A) Sistema di concertazione
1. Il sistema di concertazione tra le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, e` finalizzato ai seguenti
obiettivi:
- sviluppare momenti e luoghi di confronto tra le parti sulle dinamiche settoriali del mercato nazionale e dei mercati
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locali, sulle politiche industriali, su costo e mercato dei lavoro e sulla formazione professionale.
- definire gli obiettivi da assegnare ai sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni
stabilite per questi enti dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, di
cui all'art. 2 quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito
Regolamento.
Per la sua attivita` l'Osservatorio puo` avvalersi della struttura degli Enti Bilaterali e puo` ricorrere a soggetti esterni
per la predisposizione di rapporti nell'industria delle costruzioni.
3. L'Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilita` finanziate con
capitale privato;
- evoluzione dell'offerta analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione,
l'andamento della sicurezza, i livelli di produttivita` e di costo, la struttura del costo del lavoro;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel
settore e di mobilita`, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento delle
sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.
- l'andamento delle iniziative afferenti lo sviluppo e la promozione cooperativa del settore.
4. La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali.
Livello nazionale:
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali dei settore anche
al fine di individuare obiettivi comuni su:
- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato
delle opere di pubblica utilita`, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di
qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonche`
delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori,
regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilita`/flessibilita` dell'occupazione; struttura del costo del
lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione
professionale;
- politiche da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione
professionale, adempimenti contributivi, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.
Livello territoriale:
Nelle sessioni territoriali, il confronto e` finalizzato sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei
rapporti dell'Osservatorio alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni
di realizzazione delle opere;
- mercato locale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, i'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito,
ai livelli di mobilita`;
- attivita` degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli
adempimenti contributivi, secondo i criteri stabiliti dalle associazioni nazionali.
B) Sistema di informazione
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1) Semestralmente su iniziativa di una delle parti, le associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno alle
strutture territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, nel corso di appositi incontri da effettuarsi a
livello regionale, provinciale e/o comprensoriale, informazioni globali e specifiche, riferite alle imprese cooperative
associate, anche per verificarne la corrispondenza alla programmazione degli interventi nel territorio riguardanti le
scelte produttive e i programmi di investimento sia produttivi sia riferiti alle innovazioni tecnologiche; i relativi volumi,
le entita` dei finanziamenti e i tempi di attuazione; la realizzazione di nuove iniziative produttive, i relativi criteri di
definizione, le loro caratteristiche e dislocazione; l'assunzione di lavori all'estero. Nel corso di questi incontri le
associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno, altresi` informazioni sui riflessi di tali iniziative sul
mercato del lavoro, ed in particolare sull'occupazione giovanile e femminile, sulla mobilita`, sull'organizzazione dei
lavoro, sui programmi di formazione professionale, in relazione anche alla esigenza di una riqualificazione del lavoro
in edilizia, sulle condizioni ambientali ed igieniche. Particolarmente a livello regionale il previsto confronto dovra`
affrontare: i problemi inerenti la gestione e la formazione dei programmi di attivita` e degli strumenti per la
formazione professionale; l'andamento e il controllo del mercato del lavoro, comprese le eventuali esigenze di
mobilita`; le scelte e gli orientamenti della programmazione territoriale. Inoltre, tali informazioni dovranno riguardare i
settori dei materiali da costruzione.
2) Ferma restando l'autonomia della attivita` imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilita` delle imprese e dei
lavoratori, di norma una volta l'anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dalle Associazioni
nazionali cooperative su richiesta delle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori, le singole grandi imprese a
carattere nazionale - intese per tali quelle la cui sfera normale di attivita` si proietta sull'intero territorio nazionale e
sull'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e per le quali risulti mediamente nel triennio
precedente un fatturato in lavori non inferiore a 70 miliardi l'anno - forniranno alle R.S.U., unitamente alle
Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori, informazioni su:
- situazione e previsioni produttive ed occupazionali dell'impresa;
- struttura e andamento dell'occupazione, per eta`, sesso e categoria;
- posizione sui mercati interni ed internazionali;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessita` e qualificazione delle risorse umane;
- programmi di azione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
La stessa procedura sara` applicata per i consorzi operativi a carattere nazionale aventi le medesime caratteristiche
e per i quali risulti mediamente nei triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 70 miliardi l'anno.
3) Di norma quadrimestralmente o su iniziativa di una delle parti, le imprese cooperative e i consorzi, nel corso di
appositi incontri, forniranno alla R.S.U. ed al sindacato di categoria informazioni relative alle scelte produttive e ai
programmi di investimenti sia produttivi, sia relativi ad acquisizione di impianti, macchine ed innovazioni delle
tecnologie e/o delle tecniche produttive, i relativi volumi e i tempi di realizzazione; l'attuazione di nuove iniziative
produttive, i relativi criteri di definizione, le loro caratteristiche e dislocazioni.
Formeranno altresi` oggetto di informazione dati articolati relativi a: programmi produttivi, andamento occupazionale,
decentramento produttivo, programmazione e gestione degli orari di lavoro, politica di sicurezza, formazione
professionale.
In occasione di tali incontri verranno fornite informazioni di merito relativamente a: previsione della durata dei lavori,
struttura qualitativa e quantitativa dell'occupazione, orario di lavoro, lavori a turno e relativi servizi di cantiere e di
trasporto, eventuale decentramento di fasi di lavoro, politica di sicurezza, fabbisogni formativi. Tali informazioni
potranno riguardare singole realta` produttive piu` significative per quantita` di occupati, dimensione economica e
complessita` organizzativa e gestionale programmata o in via di realizzazione.
Si conviene inoltre che nelle aziende di significativa rilevanza per occupati e dimensione economica si attiveranno
procedure di informazione preventiva relativamente a: piani poliennali, budgets annuali, bilanci consuntivi.
In tali aziende il processo informativo si sviluppera` in appositi incontri in cui gli organi di direzione della cooperativa
forniranno alle organizzazioni sindacali informazioni utili alla comprensione delle strategie aziendali e delle scelte
gestionali conseguenti.
Incontri specifici di informazione preventiva si produrran no anche relativamente a processi di innovazione
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tecnologica ed organizzativa di significativa rilevanza aziendale e nel caso di fusione o costituzione di consorzi tra
cooperative.
Nelle imprese polisettoriali le informazioni di cui sopra riguarderanno anche i settori dei lapidei, laterizi e manufatti in
cemento.
In questo quadro le imprese cooperative che intendono assumere i lavori all'estero sono tenute ad informare le
R.S.U. e i sindacati di categoria sulle caratteristiche e sulle modalita` di attuazione di tali lavori.
Nel corso di questi incontri, le imprese cooperative ed i consorzi forniranno informazioni sui riflessi di tali iniziative,
sui livelli e sulla struttura occupazionale con l'inserimento nel settore dei giovani e delle donne; sulla mobilita`; sugli
eventuali flussi migratori; sulle modifiche e gli effetti sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalita`, sulle
condizioni ambientali ed ecologiche.
C) Definizione delle controversie interpretative
caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione e` di competenza delle
Associazioni Nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la
definizione della controversia interpretativa.
Nota sul sistema di concertazione e informazione
Le parti convengono che debba essere affermato nella gestione del C.C.N.L. uno stretto collegamento tra
l'informazione concertazione e i livelli della contrattazione.
L'obiettivo e` quello di incrementare i livelli di efficienza e produttivita` delle imprese, nell'integrale rispetto dei diritti
dei lavoratori e per ampliare la partecipazione.
Le parti si impegnano ad intensificare la loro azione perche` da parte degli enti competenti si impedisca l'uso del
lavoro nero e l'evasione contributiva, fenomeni che, oltre ai gravi danni sociali, producono concorrenza sleale e
aggiungono difficolta` alle imprese rispettose delle norme.
In questo contesto si ritiene necessario che compiti ed obiettivi degli enti paritetici in materia di regolarita` del lavoro
edile vengano definiti in modo da coinvolgere uniformemente tutte le realta` imprenditoriali del settore. A tal fine si
conviene la costituzione di una Commissione Tecnica che, in rapporto con le diverse realta` imprenditoriali del
settore, formuli proposte in materia entro e non oltre il 31 dicembre 1995.
E` inoltre necessario che le imprese che realizzano compiutamente la negoziazione contrattuale prevista e ne
rispettano i contenuti abbiano il giusto riconoscimento anche nelle sedi preposte al controllo e al monitoraggio del
settore.
ART. 4 : Mobilita' e difesa dell'occupazione - Strumenti di difesa
dell'occupazione in caso di situazione di difficolta' aziendale
Strumenti di difesa dell'occupazione in caso di situazione di difficolta` aziendale
Ferma restando l'utilizzabilita`, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge in materia di
Cassa Integrazione guadagni e mobilita` (Legge 23.07.1991 n. 223, specificatamente artt. 1, 4, 10 e 24, Legge
19/07/1993 n. 236) e la Legge 19/07/94 n. 451 e dei Contratti di solidarieta` (Legge 19/07/1993 n. 236) e successivi
interventi, in via sperimentale, per la vigenza del presente contratto nazionale, le parti convengono che, a fronte di
casi di difficolta` temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che
determinino esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le
conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.
A male fine, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le situazioni di cui sopra, le
parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecniche ed organizzative delle singole imprese, la possibilita` di
utilizzare in modo collettivo:
- i permessi individuali e le ore di riduzione di orario di cui agli artt. 46 e 79 del C.C.N.L.;
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- i residui individuali delle giornate di ferie di cui agli artt. 55 e 85 del C.C.N.L.;
- la fruizione delle festivita` di cui al punto 3) dell'art. 57 del C.C.N.L. se cadenti di sabato o domenica e le festivita`
di cui alle lettere b) e c) dell'art. 84 se cadenti di domenica;
- la fruizione delle festivita` del 2 giugno e 4 novembre, per le quali, nelle occasioni previste dal presente articolo,
verranno corrisposte 2 giornate di riposo retribuito in sostituzione del trattamento economico previsto dall'ultimo
comma degli artt. 57 e 84;
- part time con aumento della percentuale dei rapporti di lavoro trasformabili da tempo pieno a tempo parziale.
In sede di rinnovo del presente contratto di lavoro le parti procederanno alla valutazione dei risultati del suddetto
esperimento, il grado di diffusione e le conseguenze che ne saranno derivate, per valutare l'opportunita` di un suo
consolidamento con il successivo contratto collettivo nazionale di lavoro. I processi di ristrutturazione e riconversione
in atto per le particolarita` dell'organizzazione produttiva e del lavoro nel settore edile pongono, anche nelle imprese
cooperative, la necessita` di adottare processi di mobilita` concordata della mano d'opera.
A tal fine si conviene che:
a) prima della messa in mobilita` dei lavoratori, le imprese cooperative promuoveranno il necessario confronto
preventivo con i consigli dei delegati sulle possibili soluzioni da adottare;
b) le associazioni cooperative e le strutture sindacali territoriali si incontreranno periodicamente per verificare
l'andamento del mercato del lavoro, le necessita` delle imprese cooperative in rapporto ai loro programmi e la
eventuale compilazione di liste territoriali di mobilita`.
ART. 5 : Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e
subappalti
Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi che regolano i pubblici appalti, qualora per esigenze di
carattere tecnico produttivo o organizzativo vengano affidate in appalto o subappalto opere relative a lavorazioni
tipicamente edili, la cooperativa si impegna nello spirito e nella lettera dell'art. 3, alla attuazione di quanto definito
alle lettere successive:
a) L'azienda dara` comunicazione preventiva, almeno 15 giorni prima del ricorso al subappalto, alla R.S.U. e al
sindacato territoriale delle fasi produttive che si intendono appaltare o subappaltare, specificando i tempi di
esecuzione, la qualita` e quantita` della manodopera che vi sara` impegnata, nonche` la denominazione dell'impresa
appaltatrice o subappaltatrice e la dichiarazione della stessa di adesione al C.C.N.L. e agli accordi locali di propria
competenza. La suddetta comunicazione sara` oggetto, su richiesta delle R.S.U. e/o territoriali di confronto specifico
che consenta convergenze e intese tra le parti, fatta salva la reciproca autonomia.
Analoghe comunicazioni verranno fornite alle Casse Edili competenti, agli istituti previdenziali e assistenziali ed agli
organismi pubblici preposti alla gestione del collocamento della manodopera.
b) La ricerca delle imprese a cui affidare l'appalto o il subappalto verra` dalla cooperativa sottoposta ad indagini di
mercato finalizzate a verificare la affidabilita` e correttezza di dette imprese.
c) L'azienda si impegna a verificare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, che le imprese, a cui sono affidate in
appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, operino correttamente nella tenuta dei libri paga, libri matricola e
nulla osta di avviamento al lavoro, nonche` nella coerente ed integrale assunzione di tutti gli obblighi ed
adempimenti di legge e contrattuali con particolare ed esplicito riferimento alle norme di prevenzione degli infortuni
sul lavoro.
d) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per
l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto. Alla impresa appaltatrice o subappaltatrice e`
tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con
l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, impianti di betonaggio).
e) La cooperativa, che eventualmente affidi in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, e` tenuta a fare
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obbligo alla impresa appaltatrice o subappaltatrice per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o piu` delle
lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L., ad assicurare ai dipendenti di
quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il
trattamento economico e normativo specificato alla precedente lettera a). E` compito dei delegati sindacali o della
R.S.U. di intervenire nei confronti della direzione aziendale per il pieno rispetto di quanto sopra.
f) La cooperativa e` tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice, per tutti gli appalti aventi per
oggetto principale una o piu` delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L., ad
assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di
esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato alla precedente lettera a). E` compito dei
delegati sindacali o della R.S.U. di intervenire nei confronti della direzione aziendale per il pieno rispetto di quanto
sopra.
g) Qualsiasi reclamo e richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti di
cui alla lettera e), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni
svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto.
In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 37 del presente contratto, il tentativo di
conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e
dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
h) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attivita` di
promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonche` nei confronti delle imprese concessionarie della sola
esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle
opere.
Le parti concordano che il ricorso all'appalto e al subappalto, quando riguarda le fasi costruttive che comportano
lavorazioni tipicamente edili, non deve avere carattere generalizzato e non e` consentito quando comprometta
l'occupazione dei lavoratori dell'impresa idonei alle lavorazioni medesime.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che la disciplina di cui sopra non trova applicazione nei confronti delle
imprese concessionarie dell'esecuzione e della successiva gestione di opere pubbliche, qualora le imprese
medesime siano vincolate all'inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali idonee ad assicurare la
osservazione integrale della contrattazione collettiva di settore.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro
diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.
ART. 6 : Secondo livello di contrattazione collettiva
A) Sede e competenze del contratto collettivo di secondo livello
La contrattazione collettiva di secondo livello sara` svolta in sede territoriale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti
dal C.C.N.L., diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
In conseguenza di quanto sopra previsto, alla contrattazione integrativa territoriale e` demandato di provvedere sulle
seguenti materie specificatamente individuate:
a) determinazione delle indennita` relative ai lavori in alta montagna;
b) adempimenti connessi all'attuazione della disciplina dell'istituto dell'anzianita` professionale edile;
c) determinazione delle indennita` per lavori in galleria a norma dell'art. 60;
d) determinazione dell'elemento economico territoriale secondo i requisiti indicati nei successivi commi 3, 4 e 5 del
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presente punto A);
e) attuazione di cui all'art. 58 per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e festivita`;
f) determinazione dell'indennita` per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, secondo i
criteri fissati nell'art. 60;
g) aspetti applicativi della disciplina della trasferta, nell'ambito della regolamentazione di cui agli artt. 61 e 91 del
C.C.N.L.;
h) costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente
del lavoro, secondo le modalita` stabilite dalla disciplina nazionale;
i) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie di cui all'art. 55;
l) determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili;
m) determinazione di cui al terzo comma dell'art. 74;
n) modalita` di attuazione dell'appalto e del subappalto di cui alla lettera a) dell'art. 5;
o) ripartizione dell'orario normale di lavoro, che salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, puo` essere fissato in
modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni metereologiche locali;
p) regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto o di indennita` sostitutive in relazione alle specifiche situazioni
esistenti territorialmente;
q) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal
C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio.
L'elemento economico di cui alla lettera d) sara` concordato in sede territoriale tenendo conto dell'andamento
congiunturale del settore e sara` correlato ai risultati conseguiti nel territorio, tramite le risultanze di indicatori
nazionali e locali e con il supporto dell'Osservatorio.
Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si incontreranno, nella prima sessione di concertazione successiva
alla stipula del presente C.C.N.L., al fine di individuare lo schema tipo dei suddetti indicatori in relazione alle
caratteristiche della contrattazione di secondo livello definite nell'ambito del Protocollo del 23/7/93.
Sulla base dei criteri di cui al comma precedente le parti territoriali negozieranno l'elemento economico di cui alla
lettera d) entro la misura massima che le parti nazionali stipulanti il presente contratto definiranno entro il 30.6.1996,
tenendo conto anche delle valutazioni effettuate nella sessione di concertazione nazionale.
Le parti si danno atto della funzione innovativa dell'istituto di cui alla precedente lettera d) e dei vantaggi che puo`
produrre in termini di risultati aziendali e di omogeneita` dei costi tra le aziende, tali da consentire il particolare
trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge che sara` emanata in attuazione del Protocollo del 23
luglio 1993.
Le parti auspicano una rapida emanazione del provvedimento legislativo che consenta tali benefici e si impegnano
ad agire affinche` le rispettive confederazioni intervengano in tal senso nei confronti del Governo e degli organi
istituzionali.
Coerentemente agli assetti contrattuali definiti nel presente articolo le parti convengono quanto segue:
- a decorrere dalla data di stipula del presente C.C.N.L., relativamente alla contrattazione integrativa prodottasi in
precedenza in sedi diverse da quella territoriale (azienda, gruppo societario, ecc.) rimangono in vigore soltanto le
disposizioni che determinano effetti applicativi incidenti sul trattamento economico normativo dei lavoratori o su
istituti concernenti le modalita` di espletamento dell'attivita` sindacale (permessi, assemblee, locali per riunioni) con
esclusione di ogni possibilita` di ricontrattazione delle stesse, in quanto demandate alla competenza di altri livelli
contrattuali, nelle sedi suddette;
- all'entrata in vigore del presente C.C.N.L. non trova piu` applicazione la disciplina dell'indennita` territoriale di
settore e del premio di produzione prevista dagli artt. 6 lettera e), 52 ed 81 del C.C.N.L. 1.3.1991.
Gli istituti retributivi di cui al precedente comma, gli altri premi ed elementi retributivi di analoga natura comunque
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denominati, eventualmente gia` presenti in aziende o a livello territoriale, restano fissati definitivamente negli importi
in essere alla data della stipula del presente C.C.N.L. e non saranno piu` oggetto di successiva contrattazione.
Le rispettive Associazioni Territoriali, all'atto dell'istituzione dell'elemento salariale di cui al presente articolo,
procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare, ne` oneri per
le aziende, ne` perdite per i lavoratori.
B) Tempi e procedure della contrattazione di secondo livello
L'accordo di secondo livello territoriale, la durata quadriennale.
In applicazione di quanto previsto dagli assetti contrattuali definiti nel presente articolo e di quanto disposto al
comma precedente, nell'arco di vigenza del presente C.C.N.L. potra` aversi una sola fase negoziale a livello
territoriale, da svolgere conformemente alla seguente procedura:
- gli effetti economici della contrattazione di secondo livello avranno decorrenza non anteriore all'1.1.1997;
- l'elemento economico di cui al punto A) lettera d) sulla base dei criteri di cui commi precedenti, sara` negoziato in
sede territoriale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno
1996, tenendo conto anche delle valutazioni effettuate nella sessione di concertazione nazionale;
- le richieste di stipula del contratto integrativo devono essere presentate almeno quattro mesi prima della data di
decorrenza prevista per gli effetti del contratto territoriale, per consentire l'apertura delle trattative nei successivi 30
giorni.
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne` procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente dalla
presentazione delle richieste al termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o insuperabile dissenso nel merito delle
materie demandate alla negoziazione di II livello, ciascuna delle parti puo` chiedere l'intervento delle Associazioni
Nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia
interpretativa.
Per la durata della procedura di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare
decisioni unilaterali sulla materia in esame.
La titolarita` della contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti
nel presente articolo, spetta alle Organizzazioni territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni nazionali delle
cooperative e alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto collettivo nazionale
di lavoro.
ART. 7 : Rappresentanza sindacale unitaria
Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dal protocollo di intesa del 13 settembre 1994 per la costituzione
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), sottoscritto da lega Nazionale Cooperative e Mutue,
Confederazione Cooperative Italiane, Associazione Generale Cooperative Italiane e CGIL, CISL e UIL, che viene
interamente recepito, si conviene quanto segue:
1. Le parti si danno atto che la R.S.U. costituisce la rappresentanza sindacale aziendale unitaria dei lavoratori della
cooperativa occupati nella unità produttiva. Pertanto essa sostituisce il Consiglio dei delegati di cui all'art. 7 del
C.C.N.L. 1 marzo 1991 e subentra alle rappresentanze sindacali aziendali di cui alla Legge 20 maggio 1970, n. 300
e ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni
di legge e di contratto.
Per il numero dei componenti la R.S.U. e per le modalità di costituzione delle stesse valgono le disposizioni
dell'accordo in materia del 13.9.1994 tra LNCM - CCI - AGCI e CGIL - CISL - UIL.
2. Nei cantieri di durata superiore a sei mesi, qualora l'impresa principale o aggiudicataria o, in caso di associazione
temporanea o consorzio, l'impresa mandataria o capofila, occupi nell'unità produttiva meno di 16 dipendenti, si
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procede all'elezione di un rappresentante sindacale unitario dell'impresa medesima, allorché il numero complessivo
dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei
lavoratori dipendenti dell'impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese
subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. per edilizia.
Sulla base dei requisiti numerici di cui al comma precedente, il rappresentante sindacale unitario dell'impresa
principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nell'unità produttiva
dipendenti dall'impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l'unità produttiva
medesima.
rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero
complessivo dei dipendenti occupati nel cantiere, individuato secondo i criteri di cui al primo comma, scende al di
sotto di 16.
A tale rappresentante spetta un permesso mensile di otto ore retribuite per l'espletamento delle proprie funzioni.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che con la regolamentazione di cui al presente punto hanno inteso privilegiare la disciplina
contrattuale rispetto ad eventuali interventi legislativi sulla stessa materia.
3. Per i rapporti con la Cooperativa la R.S.U., fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, può avvalersi di
una struttura esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito.
Nell'esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri componenti la R.S.U. e/o
da lavoratori specificatamente interessati in relazione alle materie in discussione.
4. È compito della R.S.U. intervenire nei confronti della Cooperativa per la verifica del puntuale rispetto delle norme
del C.C.N.L. e del contratto collettivo territoriale applicabile nell'unità produttiva e pertanto, sulle seguenti specifiche
materie:
- organizzazione del lavoro nell'impresa e nel cantiere;
- prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il rappresentante per la sicurezza;
- distribuzione dell'orario di lavoro previsto dal C.C.N.L. e dall'integrativo territoriale ed istituti collegati (calendario
ferie, ROL);
- inquadramento dei lavoratori nelle qualifiche e nei livelli;
- diritto allo studio e formazione professionale;
- gestione delle situazioni di difficoltà o crisi aziendale, con ricadute sull'occupazione;
- la conoscenza e il controllo delle retribuzioni di fatto.
. Per l'espletamento dei propri compiti, le R.S.U. hanno complessivamente a loro disposizione un monte annuo di
permessi di otto ore retribuite, così determinate:
- da 1 a 70 dipendenti:
3 permessi al mese;
- da 71 a 200 dipendenti:
6 permessi al mese;
- oltre 200 dipendenti:
9 permessi al mese.
Dichiarazione a verbale
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione
interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con le nuove norme.
ART. 8 : Assemblee
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Nell'unita` produttiva (cantiere, stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i
lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori
dell'orario di lavoro nonche`, nei limiti di dodici ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
Le parti convengono che le 12 ore annue retribuite per assemblee sui luoghi di lavoro potranno essere utilizzate
secondo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale sottoscritto in data 13.9.1994.
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa, in locali o luoghi idonei all'interno dell'unita`
produttiva.
Per le assemblee durante l'orario di lavoro, nel limite complessivo di dodici ore nell'anno solare, e` corrisposta al
lavoratore la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi di cui al punto 3) dell'art. 64 e dalla
maggiorazione di cui all'art. 58, ovvero dalla diversa percentuale di maggiorazione in atto territorialmente e per gli
impiegati e quadri dagli elementi dal n. 1 al n. 14 dell'art. 80.
ART. 9 : Affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto hanno il
diritto di affiggere, su appositi spazi predisposti dalla Cooperativa in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno
dell'unita` produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART. 10 : Cariche sindacali e pubbliche
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni
nazionali e dei Sindacati provinciali della categoria potranno essere concessi permessi retribuiti, fino ad otto ore
lavorative al mese cumulabili nell'arco dell'anno sociale, per la partecipazione alle riunioni degli Organi predetti
quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino
impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni
predette all'azienda da cui il lavoratore dipende.
Nel caso di cui al primo comma e` dovuta la normale retribuzione costituita per gli operai dagli elementi della
retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64 e della maggiorazione di cui all'art. 58 ovvero dalla diversa percentuale di
maggiorazione in atto territorialmente, e per gli impiegati e quadri dagli elementi dal n. 1 al n. 14 dell'art. 80.
Per il collocamento in aspettativa e per la concessione di permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali, nazionali o provinciali si fa rinvio a disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della
Legge 20 maggio 1970, n. 300, ed alla Legge 27 dicembre 1985 n. 816.
ART. 11 : Accordi generali
Gli accordi di carattere generale vigenti anche se non esplicitamente richiamati si considerano parte integrante del
presente contratto.
ART. 12 : Normalizzazione dei rapporti sindacali
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Le organizzazioni nazionali contraenti convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del
rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e
regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le medesime Organizzazioni nazionali salvo quanto e` stato
specificatamente demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
ART. 13 : Estensione di contratti stipulati con le altre associazioni
Qualora le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto o le Associazioni territoriali ad esse
aderenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiani, condizioni meno
onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le
medesime caratteristiche e che siano associate ad organizzazioni aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il
presente contratto. Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera
di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, o comunque dopo che siano trascorsi
inutilmente 15 giorni dall'invito rivolto dalle Associazioni nazionali delle cooperative stipulanti il presente contratto
alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del contratto medesimo.
EDILI (COOPERATIVE) - Sezione Seconda - Regolamentazione comune
agli operai, agli impiegati, ai quadri
EDILI (COOPERATIVE) - Classificazione dei lavoratori
ART. 14 - P.1 : Classificazione dei lavoratori - Livelli 8,7,6 e 5
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 8 livelli professionali, cui corrispondono
altrettanti valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate: i livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese.
La retribuzione oraria degli operai, anche ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina dividendo per 173 i minimi
tabellari; l'ammontare così ottenuto viene moltiplicato per le ore lavorate e per quelle dovute dal datore a norma di
legge e di contratto.
otto livelli di minimo tabellare avranno un rapporto fra loro basato sulla seguente scala parametrale:
Livello
Parametro
VIII
250
VII
210
VI
180
V
153
IV
136.5
III
127
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II
114
I
100
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Livello VIII (par. 250)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive, i quali in collaborazione con i dirigenti dell'impresa sulla base delle strategie e dei piani della Cooperativa sono responsabili della gestione di unità organizzativa di
particolari rilevanza aziendale, caratterizzate da notevole complessità tecnologica e/o gestionale: essi rispondono
del raggiungimento degli obiettivi di piano e di budget della loro unità, alla cui definizione hanno direttamente
contribuito.
Livello VII (par. 210)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive, i quali - con ampia facoltà d'iniziativa ed autonomia
per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'attuazione dei programmi concordati - coordinano e gestiscono
unità organizzative complesse;
oppure i lavoratori che svolgono - sulla base di una consolidata e diversificata esperienza - un ruolo specialistico,
che contribuisca in maniera significativa ai risultati funzionali del loro settore.
I suddetti lavoratori operano con responsabilità dei risultati conseguiti.
Profili professionali
- Lavoratori responsabili di grandi commesse e/o progetti, che, all'interno degli obiettivi gestionali ed economici loro
affidati, coordinano le varie fasi della commessa e ne garantiscono l'integrazione operativa ed organizzativa nonché
il rispetto dei tempi, con particolare attenzione alla gestione complessiva del contratto, rispondendo infine dei
risultati economici e gestionali della stessa.
Responsabile di grandi commesse e/o progetti.
Responsabile di aree.
Lavoratori che, sulla base dei programmi concordati con la direzione della cooperativa, organizzano, gestiscono e
controllano unità organizzative complesse (settori produttivi, servizi ecc.); essi sono responsabili degli obiettivi
funzionali assegnati alla loro unità, concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'area aziendale in cui operano ed
infine rispondono delle risorse loro affidate, con particolare riferimento allo sviluppo professionale dei loro
collaboratori.
Responsabile di settore produttivo.
Responsabile di servizio.
Lavoratori che, in base agli obiettivi loro assegnati, progettano e realizzano sistemi informativi molto complessi e
tecnologicamente avanzati, in cui abbiano articolare rilevanza gli aspetti innovativi sia di software (linguaggi,
programmi) che di hardware (scelta e dimensionamento nuove apparecchiature), con particolare attenzione alle
esigenze funzionali ed alle dimensioni organizzative dell'azienda ed all'ottimazione dei risultati.
Analista/sistemista EDP.
- Lavoratori che, svolgono funzioni specialistiche di particolare complessità e rilevanza, nonché mansioni preminenti
di significativo supporto alle direzioni aziendali gestendo rapporti altamente qualificati verso l'esterno, utilizzando
sulla base di una prolungata esperienza nello specifico settore sistemi e tecnologie particolarmente avanzate e
dimostrando una effettiva capacità d'integrare la propria funzione con quella dei settori correlati: essi sono
responsabili del conseguimento degli obiettivi affidati a loro ed al loro settore.
Tecnico specialista senior in calcoli e strutture. Tecnico specialista senior in ricerca tecnologica. Tecnico specialista
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senior in finanza e controllo. Tecnico specialista senior in attività commerciale. Tecnico specialista senior in
personale ed organizzazione.
Livello VI (par. 180)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo di rilevante responsabilità in funzioni gestionali,
tecniche o amministrative, che richiedono un'elevata preparazione professionale e una consolidata e differenziata
esperienza, con un buon grado di autonomia e di iniziativa nell'ambito dei programmi e degli obiettivi loro affidati.
Profili professionali
- Lavoratori che, in servizi ed uffici degli obiettivi loro affidati - sono responsabili della impostazione e gestione di
analisi, verifiche, controlli dei fatti amministrativi; a tal fine formulano sintesi necessarie alle stesura di piani
previsionali, bilanci ed altri documenti economici, coordinano altri lavoratori e sono responsabili della interpretazione
di norme specifiche del loro campo di attività.
- Lavoratori che progettano, con responsabilità dei risultati finali, procedure di elaborazione automatica di dati,
individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, le fonti dei dati, definendo le specifiche dei programmi e le
modalità di gestione, con conoscenza dei flussi di lavoro e delle interrelazioni organizzative.
Analista EDP.
- Lavoratori che dirigono e controllano l'attività di cantieri di grande dimensione, coordinando la realizzazione dei
programmi ed ottimizzando tutte le risorse: in particolare seguono l'andamento gestionale tecnico economico del
cantiere, sulla base dei dati consuntivi e degli indicatori di efficacia ed efficienza preventivamente concordati,
essendo responsabili del raggiungimento degli obiettivi economici e dei livelli di qualità affidati.
Direttore di cantiere.
- Lavoratori che, nell'ambito dei servizi ed uffici tecnici, svolgono funzioni specialistiche di analisi, calcolo,
progettazione necessaria all'acquisizione e/o alla realizzazione lavori, approntando soluzioni tecniche ed operative
con responsabilità della loro qualità ed efficacia.
Tecnico specialista in preventivazione. Tecnico specialista in programmazione. Tecnico specialista in calcolo
strutturale. Tecnico specialista in attività commerciale. Tecnico specialista in personale ed organizzazione.
- Capi cantiere che hanno responsabilità dell'intero ciclo produttivo e dei risultati gestionali complessivi, in cantieri di
grande dimensione e complessità, ove sono richieste comprovata e diversificata esperienza e capacità d'autonomia
e iniziativa, nonché ampia conoscenza dei sistemi e delle tecnologie costruttive utilizzate.
Livello V (par. 153)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono funzioni richiedenti iniziativa ed autonomia funzionale
nell'ambito delle direttive ricevute e per il cui svolgimento è necessaria approfondita conoscenza tecnica o
amministrativa e comprovata esperienza comunque acquisita nel campo della propria attività.
Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo di coordinamento e di gestione in cantiere con
responsabilità dei risultati globali loro assegnati.
Profili professionali
- Riparatori meccanici che svolgono e programmano la grande e totale revisione e riparazione di tutte le macchine
pesanti per lavori di armamento ferroviario o stradali o industriali, in grado di garantirne le caratteristiche funzionali
prescritte.
- Lavoratori responsabili del montaggio e smontaggio delle gru in dotazione all'azienda, con capacità di intervento
nella revisione e manutenzione straordinaria delle stesse che coordinano all'occorrenza altri addetti.
- Lavoratori addetti al coordinamento della preparazione del varo di travi precompresse o di casseforme mobili per
getto di travi in ponti e viadotti di grandi dimensioni.
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- Addetto al carro di varo e/o centina autovarante, che esegue con continuità mansioni diversificate all'interno della
squadra di varo e di assemblaggio, dando corretta esecuzione alle direttive di carattere generale fornite dal
responsabile di varo, con compiti anche di controllo sull'infilaggio e sulla tesatura dei cavi nonché sulla qualità delle
miscele di iniezione.
- Addetto alla confezione degli elementi prefabbricati dei viadotti ponti che interpreta sui disegni i tracciati cavi,
individua le tipologie e, seguendo gli schemi, ubica in autonomia all'interno dei conci prefabbricati i diversi vani
costituenti l'alloggiamento dei cavi di armatura.
- Imboscatore di elevata professionalità che esegue in autonomia, anche con riferimento agli scavi meccanizzati, i
necessari interventi ed a tal fine individua le metodologie più appropriate, provvede all'approvvigionamento ed alla
preparazione dei materiali e delle attrezzature occorrenti e definisce le priorità delle operazioni da eseguire sulla
base delle sole indicazioni operative di carattere generale fornite dal responsabile del cantiere.
- Responsabili di grande e complessa centrale di betonaggio, che gestiscono direttamente le commesse per terzi e
interne, essendo responsabili della programmazione, dell'organizzazione del lavoro, dei risultati e del
coordinamento, all'occorrenza di altri addetti.
- Capi cantiere che svolgono un ruolo di coordinamento e di gestione in cantieri di media complessità, con
responsabilità dei risultati assegnati alla loro unità produttiva, con un'approfondita esperienza e conoscenza
dell'intero ciclo produttivo.
- Lavoratori che - all'interno dei sistemi amministrativi adottati - contabilizzano dati, imputano, sistemano e chiudono
conti, elaborano sintesi preventive e/o consuntive necessarie alla gestione.
- Lavoratori che, sulla base di metodologie esistenti, traducono in programmi per l'elaboratore elettronico problemi
tecnici e/o amministrativi, curandone l'avviamento e gli adeguamenti eventuali con responsabilità dei risultati.
Programmatore EDP.
- Lavoratori che, con buona conoscenza in campo tecnico e tecnico amministrativo, impostano coordinano l'intero
ciclo produttivo in cantieri di media dimensione, con responsabilità dei risultati tecnici ed economici: ovvero che
collaborano, in unità produttive di grandi dimensioni, con un tecnico di livello superiore.
- Lavoratori che, nell'ambito di servizi od uffici tecnici di supporto alla produzione, svolgono con competenza compiti
specialistici di prevenzione o programmazione lavori o approvvigionamento o calcolo strutturale.
- Disegnatori che sviluppano od elaborano complessivi, risolvendo problemi e difficoltà interpretative del progetto,
coordinando all'occorrenza lavoratori meno esperti.
ART. 14 - P.2 : Classificazione dei lavoratori - Livelli 4,3,2 e 1
Livello IV (par. 136.5)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo produttivo caratterizzato da piena autonomia
professionale all'interno del cantiere, del reparto o della squadra e per il quale e` richiesta elevata specializzazione,
capacita` esecutiva e conoscenze specifiche sui metodi e sulle tecniche operative impiegate nelle lavorazioni alle
quali sono addetti.
Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono funzioni specializzate di carattere tecnico o
amministrativo per le quali e` necessaria una buona preparazione ed esperienza di lavoro.
Profili professionali
- Laboratori che, possedendo capacita` di interpretazione analitica del disegno e coordinando all'occorrenza altri
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lavoratori, determinano nell'organizzazione del lavoro le specifiche modalita` operative e svolgono ampia autonomia
esecutiva:
* lavorazioni di muratura di tipo tradizionale ad elevata specializzazione. qual; tracciamenti di tutti i tipi, rivestimenti
e pavimentazioni particolarmente complessi, muri a faccia vista, montaggi complessi di scale, finestre, soglie e
bancali;
* realizzazione di casseforme in legno e metalliche per armature di opere in cemento armato di qualsiasi tipo e
complessita`, effettuandone i relativi tracciamenti;
* realizzazione e posa in opera di qualsiasi tipo di armatura in ferro per costruzioni in cemento armato, con buona
conoscenza delle macchine specifiche.
- Laboratori che, con ampia autonomia operativa conducono e manovrano macchine operatrici semoventi
particolarmente complesse, con buona conoscenza della loro tecnologia e funzionamento, nonche` con esperienza
operativa cui vari tipi di terreno: essi curano la manutenzione ordinaria dei mezzi e contribuiscono con proposte a
soluzioni organizzative e produttive nell'unita`.
- Lavoratori che, possedendo elevata professionalita` ed adeguata esperienza operativo organizzativa, conducono
gru di grandi dimensioni e complessita` in base ad indicazioni operative generali, individuando le priorita` delle
operazioni da eseguire.
- Lavoratori che coordinano ed organizzano squadre di montaggio di elementi prefabbricati in cantieri di edilizia
residenziale, sociale ed industriale, interpretando schemi e disegni esecutivi e curando in particolare l'applicazione
delle norme di sicurezza sul lavoro.
- Lavoratori, in possesso di elevata specializzazione e capacita` di interpretazione analitica di disegni o schemi
funzionali, che individuano e valutano guasti su macchine e impianti di cantiere, di cui realizzano la manutenzione
preventiva, eseguendo interventi di elevato grado di difficolta`.
Meccanico.
Elettro meccanico.
Elettricista.
- Lavoratori che nell'ambito di uffici amministrativi su procedure operative stabilite rilevano, riscontrano, ordinano dati
anche diversi, elaborando analisi, contabilizzazioni, situazioni riepilogative; oppure lavoratori che operano in
autonomia sull'elaboratore elettronico per le fasi di preparazione, avvio e gestione tecnico operativa, con
responsabilita` sulla corretta esecuzione del lavoro.
Operatore EDP.
- Lavoratori che, all'interno di cantieri di limitata complessita` tecnico organizzativa, curano lo svolgimento della
attivita` di programmazione, esecuzione e contabilizzazione lavori, ovvero che con tali funzioni collaborano con un
tecnico di livello superiore.
- Lavoratori che traducono progetti in particolare esecutivi, sulla base di indicazioni e documentazioni esistenti.
- Lavoratori in grado di coordinare e controllare l'attivita` di uffici di limitata complessita` tecnico organizzativa.
Livello III (par. 127)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori specializzati che svolgono, sulla base di indicazioni ricevute, un ruolo
produttivo caratterizzato da una certa autonomia e per il quale e` necessaria una specifica capacita` di esecuzione
conseguente ad esperienza lavorativa ed a competenza pratica.
Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono compiti tecnici o amministrativi, per i quali e` necessaria
una adeguata capacita` professionale ed una pratica di lavoro conseguente ad esperienza e preparazione tecnico
pratica.
Profili professionali
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- Lavoratori che eseguono con comprovata capacita` esecutiva e autonomia operativa:
* complesse lavorazioni di muratura, quali muri a faccia vista, getto di solai, pavimenti e rivestimenti, fognature,
montaggio soglie, bancali e scale;
* complesse lavorazioni di carpenteria - con cognizione del disegno - quali casserature in legno o metalli che per
vari tipi di faccia vista, piombatura pilastri e pareti;
* complesse lavorazioni del ferro, con capacita` di lettura del disegno, eseguendo qualsiasi tipo di armatura con
assemblaggio e posa in opera per travi, pilastri e fondazioni;
* operazioni di montaggio di elementi prefabbricati in cantieri, di opere di edilizia residenziale, sociale, industriale.
- Lavoratori che, in sintonia con le fasi di lavorazione del cantiere, con autonomia operativa conducono macchine
operatrici semoventi con responsabilita` del rifornimento e della normale manutenzione del mezzo, segnalando se
del caso esigenze di riparazione e manutenzione straordinarie.
- Lavoratori che con adeguata visione delle fasi di lavorazione e in base ad indicazioni generali, eseguono su gru di
medie dimensioni operazioni relative al cantiere, con sufficiente autonomia, provvedendo alla normale manutenzione
del mezzo.
- Lavoratori che con conoscenza degli schemi elettrici e in autonomia operativa, installano impianti elettrici di
cantiere montandone i quadri ed eseguendone la manutenzione ordinaria.
- Lavoratori che con conoscenza di schemi elettrici o meccanici, provvedono all'individuazione di guasti, alla
riparazione ordinaria e alla manutenzione preventiva di mezzi di cantiere, impianti e attrezzature varie, ed
all'occorrenza collaborano con adeguata specializzazione con altri lavoratori nella esecuzione di interventi richiedenti
una piu` elevata capacita`.
- Lavoratori che, con conoscenza di schemi e disegni in autonomia operativa eseguono il montaggio di pezzi
speciali nelle condutture di acquedotti e gasdotti.
- Lavoratori che - con adeguata esperienza e autonomia operativa - conducono in cantieri centrali di betonaggio
semiautomatiche e automatiche e sono in grado di confezionare in modo ottimale i calcestruzzi e le malte, cosi`
come di effettuare la normale manutenzione della centrale.
- Lavoratori che compiono attivita` di normale complessita` su indicazioni e/o procedure prefissate.
Addetto segreteria.
Addetto operazioni tecniche o contabili ricorrenti.
Addetto ai lucidi e particolarista.
Livello II (par. 114)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati che svolgono attivita` produttive per le quali e` richiesta normale
capacita` esecutiva, acquisita tramite esperienza lavorativa e formazione professionale.
Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che - nell'ambito di servizi o uffici - svolgono compiti esecutivi e
ricorrenti, per i quali e` necessaria una normale pratica e qualificazione professionale.
Profili professionali
- Lavoratori che eseguono sotto la guida e in aiuto a lavoratori piu` esperti:
* normali lavorazioni di muratura come ad esempio muri comuni di tutti i tipi, intonaci, getto di calcestruzzo e solai,
assistenza al montaggio impianti;
* normali lavorazioni di carpenteria, quali tavolati in legno per travi e spessori, pilastri e fondazioni, montaggio di
casseformi metalliche, di semplici strutture, armature per balconi, terrazzi ecc.;
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* normali lavorazioni del ferro, con generica conoscenza del disegno, quali tranciatura, piegatura, assemblaggio e
posa in opera.
- Lavoratori che conducono e manovrano macchine operatrici di piccole dimensioni o gru a traliccio medio piccole o
mezzi di trasporto di piccole dimensioni.
Livello I (par. 100)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attivita` produttiva o di aiuto alla produzione oppure semplici
lavori di ufficio: attivita` per le quali non occorrono conoscenze professionali e precedenti esperienze di lavoro.
Profili professionali
- Addetti pulizie e/o carico scarico.
- Addetti a lavori di scavo non a sezione obbligata.
- Addetti allo smontaggio di stampi e pulizia degli stessi.
- Lavoratori in ufficio con compiti semplici.
- Centralinista.
- Fattorino.
- Dattilografa.
- Perforatrice.
Nota a verbale
Si precisa che per le funzioni tecnico gestionali di produzione, ove si richiama l'attributo della complessita` e/o della
dimensione del cantiere, ci si riferisce espressamente ad una valutazione combinata del fatturato, delle
caratteristiche organizzative del cantiere, delle tecnologie impiegate e dei risultati da raggiungere.
Norme transitorie
1) Data la disparita` di situazioni organizzative, di dimensioni aziendali e di tecnologie adottate, a livello territoriale o
aziendale potranno essere individuati nuovi profili professionali, che consentano un piu` obiettivo inquadramento dei
lavoratori sulla base delle declaratorie generali previste dal presente articolo.
2) Ai lavoratori, specie se giovani assunti senza alcuna preparazione, verra` garantito - anche attraverso la
rotazione e la polivalenza delle mansioni - un rapido processo di qualificazione e/o di specializzazione che favorisca
la acquisizione di una piu` elevata capacita` professionale.
Laur eati e diplomati
I laureati in specialita` tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialita` amministrative
(dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e i diplomati di scuole medie superiori in specialita`
tecniche inerenti all'industria edilizia (geometri, periti commerciali non possono essere inquadrati, in sede di
assunzione, in categoria inferiore al V livello per i laureati ed al III livello per i diplomati, sempreche` siano adibiti a
mansioni inerenti al loro titolo di studio.
Il titolo di studio deve essere presentato all'impresa all'atto dell'assunzione.
Commissione tecnica del sistema di classificazione del lavoratori
parti nazionali costituiranno una Commissione Tecnica paritetica con il compito di analizzare l'evoluzione delle
professionalita` del settore e rilevare le relative esigenze di aggiornamento dell'attuale sistema di classificazione dei
lavoratori.
La Commissione sara` composta da 6 rappresentanti le OO.SS. firmatarie il presente contratto e da 6
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rappresentanti le Associazioni Cooperative firmatarie il presente contratto e sara` presieduta a turno da un
componente di parte cooperativa o sindacale.
La Commissione si riunira` di norma con cadenza quadrimestrale e si incontrera` una volta all'anno con le parti
stipulanti il presente contratto per riferire sull'attivita` svolta.
La Commissione esaurira` il proprio compito entro 18 mesi dalla stipula del presente C.C.N.L. presentando il proprio
rapporto conclusivo alle parti sul sistema di classificazione dei lavoratori.
Le parti nazionali costituiranno un gruppo tecnico paritetico, di supporto alla Commissione paritetica di cui al primo
comma, con il compito di analizzare le nuove professionalita` ed il relativo inquadramento di impiegati, tecnici e
quadri.
ART. 15 : Quadri
Ai sensi della Legge 13 maggio 1985 n. 190 e della Legge 2 aprile 1986 n. 106 si concorda quanto segue:
1) L'individuazione e l'inserimento nella categoria Quadri andranno effettuati dalla Cooperativa nell'ambito dei
lavoratori con funzioni direttive dei livelli VIII e VII. Tale individuazione andra` attuata - all'interno dello specifico
sistema organizzativo e professionale della Cooperativa - sulla base di un sistema di valutazione professionale
riferito al criterio oggettivo del ruolo svolto e al criterio soggettivo della professionalita` espressa.
In tal senso non vi e` coincidenza automatica fra appartenenza ai due suddetti livelli ed appartenenza alla categoria
Quadri.
La suddetta individuazione sara` oggetto di confronto fra le parti in sede aziendale. Ove fosse necessario, verranno
definiti a livello d'impresa specifici profili professionali Quadri, che dovranno essere strettamente riferiti alla seguente
declaratoria:
appartengono alla categoria Quadri i lavoratori subordinati, che - pur non facendo parte della categoria dirigenti svolgono in maniera continuativa e dietro formale incarico della Cooperativa una funzione di rilevante importanza ai
fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi dell'impresa, o in quanto coordinano e gestiscono una significativa
unita` organizzativa od in quanto svolgono funzioni specialistiche di elevata consolidata valenza e professionalita`.
Tali lavoratori sono caratterizzati da notevole capacita` d'assunzione di responsabilita`, capacita` innovativa e
capacita` di perseguire, obiettivi aziendali globali ed integrati.
2) In relazione a quanto sopra, in sede di prima applicazione, l'attribuzione della categoria di quadro ai lavoratori
interessati dovra` essere effettuata entro cinque (5) mesi dalla stipula del C.C.N.L..
3) Con decorrenza dalla data di riconoscimento della categoria, verra` riconosciuta ai lavoratori interessati una
indennita` di funzione nella misura minima mensile di lire 100.000 lorde.
Tale indennita` di funzione assorbe - sino a concorrenza - eventuali indennita`, comunque denominate,
espressamente corrisposte con accordo sindacale a titolo di riconoscimento della funzione e/o incarico svolto da
lavoratori con funzioni direttive. Essa non potra` invece assorbire l'indennita` prevista - ad un diverso titolo - dall'art.
82 C.C.N.L..
A livello aziendale le parti potranno convenire variazioni della misura relativa dell'indennita` di funzione in riferimento
ad eventuali mutamenti del ruolo svolto dal lavoratore:
Detta indennita` sara` corrisposta per tutte le mensilita` previste dal C.C.N.L., nonche` ai fini del calcolo del T.F.R..
4) In riferimento alla funzione dei Quadri, la Cooperativa coinvolgera` sugli obiettivi tali lavoratori, tramite
l'informazione sulle strategie, i programmi ed i risultati dell'impresa, nonche` tramite la diretta partecipazione alla
definizione degli obiettivi del settore di loro competenza.
Inoltre la Cooperativa promuovera`, o direttamente o tramite strutture formative esterne, la formazione tecnologica,
organizzativa e gestionale dei quadri, affinche` possano svolgere adeguatamente il loro ruolo: queste attivita`
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formative saranno materie d'informazione e confronto fra Cooperativa ed organizzazione sindacale.
5) La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e dell'art. 5 della Legge n. 190/1985 e` tenuta ad assicurare il quadro
contro i rischi di responsabilita` civile verso terzi, per danni conseguenti a colpa arrecati dal lavoratore nello
svolgimento del suo ruolo.
L'azienda assicurera` al Quadro - anche attraverso eventuale polizza assicurativa - l'assistenza legale fino alla
sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del lavoratore medesimo, per fatti direttamente
connessi allo svolgimento del suo ruolo.
6) Dietro formale autorizzazione della Cooperativa, ai Quadri e` riconosciuta la possibilita` di pubblicazione
nominativa di ricerche o lavori relativi alle attivita` svolte e/o di utilizzazione di dati ed informazioni acquisiti nello
svolgimento del ruolo stesso: tale facolta` dovra` essere esercitata dal lavoratore nel pieno rispetto degli obblighi
previsti dall'art. 2105 C.C..
7) In attuazione dell'art. 6 Legge 190/85, l'assegnazione temporanea ad un ruolo di Quadro, che non sia avvenuta
per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dara` diritto al riconoscimento della
categoria di quadri solo dopo un periodo continuativo di 6 mesi di svolgimento del ruolo stesso.
8) Al lavoratore con la categoria di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati,
salvo diversa espressa disposizione convenuta fra le organizzazioni aderenti alle associazioni nazionali contraenti.
9) Il passaggio nella categoria Quadri verra` formalizzato dalla Cooperativa e comunicato con lettera, previa
accettazione da parte dell'interessato. Nella lettera di attribuzione della categoria di Quadro dovranno essere indicati
e precisati gli aspetti del ruolo che determinano l'appartenenza all'area Quadri.
10) Le parti dichiarano che con la presente regolamentazione si e` data piena attuazione al disposto della Legge 13
maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda i Quadri.
Nota a verbale
In applicazione di quanto previsto al terzo comma dell'art. 2 della Legge 190/1985 si concorda che la parola
"impiegati" nel testo del presente contratto deve essere sempre intesa "impiegati e Quadri".
ART. 16 : Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
L'ammissione e il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti sono regolati dalle disposizioni di legge.
Per il lavoro delle donne si fa riferimento alle norme stabilite dalla Legge n. 903/77 e dalla Legge n. 125/91.
Le parti, al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti coerenti con i principi di parita` di cui alla
Legge 903/77 e n. 125/91, concordano di costituire, a livello nazionale e regionale, commissioni paritetiche per le
pari opportunita` con lo scopo di:
- verificare l'andamento occupazionale femminile;
- individuare iniziative di formazione professionale atte a favorire l'accesso al lavoro delle donne attraverso corsi di
formazione professionale, promossi dalle Scuole edili o da altri enti od organismi idonei.
ART. 17 : Tutela della maternita' e della paternita'
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
Le parti concordano che le disposizioni della Legge n. 1204/71 in materia di permessi post parto trovino
applicazione, in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre lavoratore ai sensi, per gli effetti e alle
condizioni previste dalla Legge n. 1204/71, dall'art. 7 della Legge n. 903/77, nonche` dalle sentenze n. 1/87 e n.
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179/93 della Corte Costituzionale.
ART. 18 : Chiamata e richiamo alle armi - Volontari in servizio civile
Il lavoratore non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del
posto, con decorrenza dell'anzianita` di servizio, sempreche` si sia messo a disposizione dell'impresa nel termine di
30 giorni di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla Legge 3 maggio 1955 n. 370.
Ai volontari in servizio civile di cui agli artt. 31 e 33 della Legge n. 49/1987 compete, limitatamente ad un biennio, la
conservazione del posto, secondo le disposizioni del citato D.L.C.P.S. n. 303/1946.
ART. 19 : Permessi
Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi, con facolta`
per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.
ART. 20 : Lavoratori extracomunitari
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel settore edile le parti concordano sulla
realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli enti scuola di cui all'art. 75 del C.C.N.L. in
collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola la presenza di lavoratori extracomunitari.
ART. 21 : Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese in ragione delle opportunita`
professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro
corretto reinserimento nel mondo del lavoro.
ART. 22 : Tossicodipendenti
a) Ai lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso servizi sanitari delle Unita` Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico
riabilitative e socio assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa non retribuita.
Quanto previsto al comma precedente dovra` avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 162 del 26.6.90.
I lavoratori in aspettativa dovranno presentare all'azienda, con periodicita` trimestrale, la documentazione idonea ad
attestare la prosecuzione del programma terapeutico riabilitativo al quale partecipano o concorrono.
In caso di mancata attestazione o di interruzione anticipata del programma terapeutico l'aspettativa s'intende
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contestualmente terminata e il lavoratore e` tenuto a riprendere l'attivita` lavorativa.
b) L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio concedera` un periodo di aspettativa non retribuita ai
lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere al programma terapeutico e socio riabilitativo del
tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessita`.
ART. 23 : Portatori di handicap
Le imprese Cooperative favoriranno, in ragione delle opportunita` lavorative che potranno aziendalmente
determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalita` di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno:
1) Compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti,
per consentire al lavoratore interessato, di sottoporsi a progetti terapeutico riabilitativi (analoghe misure potranno
riguardare lavoratori che siano genitori o coniugi di portatori di handicap, per i quali sia richiesto, nell'ambito di un
progetto terapeutico riabilitativo, una assistenza continuativa).
Quanto sopra fa esplicito riferimento a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria
pubblica, la condizione di portatori di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione
predisposta dalle strutture sanitarie medesime.
2) Il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attivita` dei
lavoratori stessi in azienda.
ART. 24 : Assenze
Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'assenza, salvo giustificato
motivo di impedimento.
In caso di assenza per malattia il lavoratore deve inoltre trasmettere entro due giorni il relativo certificato medico.
La stessa disciplina si applica anche alla prosecuzione della malattia.
In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore deve darne immediato avviso all'impresa.
L'impresa ha la facolta` di far controllare il lavoratore assente per malattia, da parte degli istituti previdenziali
competenti. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il controllo delle
assenze per malattia puo` essere effettuato nelle fasce d'orario che vanno dalle 10 alle 12 del mattino ed dalle 17
alle 19 del pomeriggio, ovvero in quelle diverse fasce d'orario che nuove disposizioni legislative o amministrative
potranno in seguito stabilire.
Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovra` essere dallo stesso comunicato tempestivamente all'impresa.
Sono fatte salve le eventuali comprovate necessita` di assentarsi dal domicilio per: visite mediche, prestazioni ed
accertamenti specialistici e visite mediche di controllo ambulatoriali, per le quali il lavoratore dara` preventiva
informazione all'impresa, nonche` per cause di forza maggiore.
Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal trattamento
economico dovuto dall'impresa e, se operaio, dalla Cassa Edile, per l'intero ammontare per i primi dieci giorni e nella
misura del 50% per l'ulteriore periodo, con l'esclusione dei giorni di eventuale ricovero ospedaliero nonche` di quelli
compresi in una precedente visita di controllo, e sara` considerato assente ingiustificato per l'intero periodo di
malattia. A decorrere dall'1 aprile 1988 anche le decurtazioni previste dalla Cassa Edile verranno effettuate
direttamente dall'impresa, in base alle procedure di cui all'allegato C.
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ART. 25 : Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in localita` lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve
provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del
vigente regolamento d'igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa
della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa e` tenuta altresi`, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di
cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonche` un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio e` curata dal personale dell'impresa.
L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso piu` vicino e
alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto e` somministrato ai lavoratori a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di
cottura.
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre lavoratori da nominarsi ogni 15
giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dall'orario di lavoro.
ART. 26 : Mense aziendali
Per le mense aziendali e per l'indennita` sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in ciascuna circoscrizione
territoriale.
ART. 27 : Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi
e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare
corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento
effettivo.
E` demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di svolgere
congiuntamente le azioni e gli interessamenti opportuni affinche` dagli Organismi pubblici competenti siano
predisposti corsi di studio che, garantendo le finalita` culturali di cui al comma 1, favoriscono l'acquisizione di piu`
elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attivita` produttiva in edilizia.
Le Organizzazioni territoriali cureranno altresi` il coordinamento delle predette iniziative con l'attivita` di formazione
professionale dell'Ente Scuola di cui all'art. 75.
Il lavoratore potra` chiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo
anno.
Nell'arco di un anno potra` usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall'impresa nell'unita`
produttiva, fermo restando il diritto per almeno un lavoratore per ogni impresa indipendentemente dal numero degli
addetti.
Il lavoratore dovra` presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando
il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovra` fornire all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza
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mensile con l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sara` seguito l'ordine di precedenza
delle domande.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in periodo di sospensione il lavoratore conserva il diritto alle
integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina cui al presente articolo.
ART. 28 : Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli
esami dei lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titolo
legale di studio, saranno ammessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su
richiesta, di permessi retribuiti per i giorni in cui sostengono la prova di esame e per i due giorni lavorativi
precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi.
Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito, il cui
utilizzo verra` programmato trimestralmente pro quota, in sede aziendale compatibilmente con le esigenze produttive
ed organizzative dell'azienda.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per piu` di due volte nello stesso
anno accademico.
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovra` produrre le certificazioni necessarie all'esercizio di cui al
presente articolo.
ART. 29 : Igiene e sicurezza del lavoro
A) Si applicano le vigenti normative in materia, in particolare il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive
modificazioni, e gli accordi interconfederali per quanto non richiamato specificamente dal presente contratto.
B) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e l'igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di
mettere a disposizione dei lavoratori occupati nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attivita` edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con
baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli
cantieri, potranno avere sede in un unico locale purche` diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all'avvio dei lavori del cantiere.
risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le
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disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a piu`
imprese.
C) Comitato Territoriale Prevenzione (C.T.P.)
Le parti concordano sull'esigenza di aprire un confronto sugli indirizzi generali e contenuti specifici dell'attivita` dei
CTP al fine di garantirne uniformita` di indirizzo e di programmazione, sinergie nella produzione di materiali
informativi e formativi.
In questa logica dovra` anche essere riesaminato il riferimento territoriale che maggiormente garantisce gli obiettivi
suddetti, tenuto conto della realta` cooperativa. A tal fine le parti si dicono disponibili ad esaminare il livello
regionale, da sperimentare nell'ambito della validita` del contratto. Entro tale periodo dovra` essere definito il
regolamento che ne disciplina l'attivita`.
Nell'ambito del tavolo nazionale sara` definito il regolamento che disciplina l'attivita` dei CTP entro il 21.12.1991.
D) Rappresentante per la sicurezza
Nelle aziende, ovvero unita` produttive, con piu` di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza e` eletto o
designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all'articolo 19 della Legge n. 300 del 1970, il rappresentante
per la sicurezza e` eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A..
Nell'ipotesi di cui al punto 2 dell'art. 7, in aggiunta al rappresentante sindacale unitario, e` eletto il rappresentante
per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza e` eletto dai lavoratori al loro interno
nell'azienda o nell'unita` produttiva.
Il rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese
operanti nell'unita` produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di
sicurezza specifici e alle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante e` informato e
consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. E` inoltre informato ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 626/94.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene
individuato, per piu` aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali
tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalita`.
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di
formulare le proprie proposte a riguardo, nonche` su quanto previsto al punto g) dell'art. 17 D.Lgs. n. 626/94.
Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantieri sia inferiore ad un anno, con apposita
motivazione puo` richiedere la riunione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 626/94.
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unita` produttive fino a 15 dipendenti; - 20 ore annue nelle aziende o unita` produttive
da 16 a 50 dipendenti; - 32 ore annue nelle aziende o unita` produttive con oltre 50 dipendenti.
Nel caso di rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore
di permesso spettanti al rappresentante medesimo e` determinato con riferimento all'occupazione complessiva
interessata dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalita` che saranno regolate dalle
Organizzazioni territoriali di cui all'art. 6 del C.C.N.L..
Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal
presente C.C.N.L. utilizza anche i permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A. ove esistenti.
I lavoratori dell'azienda o dell'unita` produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.
626/94 in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
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- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi.
Alla formazione, di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 626/94, del rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori provvede,
durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 20 ore per i
rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sara` rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e
l'Organismo paritetico territoriale terra` un'anagrafe in merito.
Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al
comma precedente per le imprese che, intendano avvalersi di tale attivita`, le quali saranno tenute al versamento
del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
E) Lavorazioni particolarmente insalubri o nocive
Entro 6 mesi dalla stipula del presente C.C.N.L. le Associazioni nazionali firmatarie istituiranno un Gruppo tecnico
congiunto incarico di esaminare e definire, per lavorazioni che comportino condizioni o esposizione a situazioni di
particolare nocivita` o insalubrita`, criteri di organizzazione delle stesse coerenti con la possibilita` di alternanza (per
gli addetti a tali lavorazioni) con attivita` diverse e/o con periodica rotazione del personale.
Cio`, ferma restando l'osservanza di tutte le norme per la sicurezza delle lavorazioni e la prevenzione degli infortuni,
in riferimento al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
Qualora si modifichi l'organizzazione del lavoro secondo i criteri di cui sopra, andranno riviste le maggiorazioni
eventualmente corrisposte per tali lavorazioni.
F) Tutte le attivita` a carattere paritetico avranno un finanziamento definito contrattualmente tra le parti a livello
nazionale.
Chiarimento a verbale
In attuazione dell'impegno assunto in sede di stipula del rinnovo del C.C.N.L. 1.3.91, le parti si danno atto che la
normativa prevista dal presente articolo e` conforme e applicativa del protocollo d'intesa 5.10.95 per l'applicazione
del D.Lgs. n. 626/94.
ART. 30 : Disciplina dell'apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del
presente articolo.
Per l'assunzione in prova dell'apprendista valgono le norme di cui all'articolo 42. Il periodo di prova avrà la durata
massima di un mese. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto senza l'obbligo
di preavviso o di indennità sostitutiva con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente
prestate.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della
durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da
interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende
l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e la frequenza ai corsi di
insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti
i periodi di apprendistato già compiti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati.
trattamento economico per gli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione
calcolata sul minimo di paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza spettante alla categoria
degli operai qualificati:
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- I semestre
60%
- II semestre
65%
- III semestre
70%
- IV semestre
75%
- V semestre
80%
- VI semestre
85%
Le ore destinate all'insegnamento complementare di cui all'art. 10 della Legge 19 gennaio 1955 n. 25, da effettuarsi
di norma presso le Scuole edili sono stabilite in 4 ore settimanali; possono essere effettuate in ore diverse da quelle
destinate alla normale attività, come previsto dall'art. 37 del regolamento della legge sull'apprendistato.
L'orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate all'insegnamento
complementare.
Per le prestazioni delle casse edili per i casi di malattia e infortunio si fa riferimento al regolamento allegato al
presente contratto, fermo restando l'obbligo di iscrizione dell'apprendista alla Cassa Edile.
Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme previste dalla legge,
all'apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo
salvo quanto disposto dall'art. 19 della Legge n. 25 del 1955 in merito alla risoluzione del rapporto di apprendistato.
Qualora le associazioni nazionali contraenti o le loro confederazioni dovessero concordare per il settore edile
condizioni e trattamenti economici complessivamente meno onerosi di quelli previsti dal presente articolo, le parti si
incontreranno per il riesame della presente disciplina.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore definite al livello territoriale dalle associazioni locali aderenti
alle associazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nella lettera a) e b) dell'art. 46
(per gli operai) mentre per gli impiegati si applica la normativa dell'art. 79.
Norma transitoria
Restando fermi i trattamenti di miglior favore per gli apprendisti in forza alla data di stipula del presente contratto.
ART. 30 bis : Part time
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, cioe` ad orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto dal C.C.N.L. o per
periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno, e` consentito conformemente ai principi di
seguito elencati:
a) volontarieta` di entrambe le parti del rapporto;
b) compatibilita` con le esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, dell'unita` produttiva e dell'azienda nel suo
complesso, nonche` con i contenuti professionali della mansione svolta;
c) reversibilita` della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia
compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
d) applicabilita` delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part time, secondo la regola
della proporzionalita`.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate la
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mansione, l'orario di lavoro e la sua distribuzione, anche articolata nell'arco dell'anno.
Le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non potranno superare il 2% del personale
in forza a tempo pieno e potranno anche avere durata predeterminata, di norma non inferiore a 6 mesi e non
superiore a 18. In quest'ultima ipotesi e` consentito, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 56/1987, l'assunzione di
personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale,
mensile o annuale fino a quando il lavoratore gia` in forza osservera` il tempo di lavoro parziale.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni
o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorita` per coloro che, gia`
dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time.
A fronte di specifiche esigenze organizzative di carattere temporaneo, l'azienda potra` richiedere al lavoratore in part
time prestazioni lavorative eccedenti l'orario concordato, nei limiti delle 40 ore settimanali complessive di lavoro. Le
ore lavorative oltre l'orario concordato andranno recuperate entro sei mesi con equivalenti riposi compensativi,
oppure (ove cio` non risulti possibile) saranno retribuite con una maggiorazione del 10%.
Ulteriori modalita` attuative del part time, conformi alle disposizioni generali sopra previste, potranno essere definite
in sede di contrattazione territoriale. Nella medesima sede, a fronte di situazioni di difficolta` aziendali con
conseguenti problemi di mantenimento dei livelli occupazionali, potra` essere aumentata la percentuale dei rapporti
di lavoro trasformabili da tempo pieno a tempo parziale.
Dichiarazione congiunta a verbale
A) A fronte di interventi legislativi in materia di rapporti di lavoro a tempo marziale e a tempo determinato, le parti si
impegnano ad integrare la presente normativa al fine di assicurarne la coerenza con la nuova legislazione, ampliare
le opportunita` occupazionali e rendere accessibili i benefici contributivi e/o gli altri incentivi che dovessero essere
previsti dalla legge.
B) Le parti auspicano che in sede ministeriale, anche con eventuale supporto al provvedimento legislativo, si
chiarisca positivamente la compatibilita` tra "status" di socio lavoratore e part time.
ART. 31 : Provvedimenti disciplinari
Ferma restando la preventiva contestazione e le procedure previste dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300,
le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravita`, con i seguenti provvedimenti
disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione costituita: per gli impiegati, dagli emolumenti di cui ai
punti da 1 a 14 dell'art. 80 e per gli operai dagli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 64;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi.
L'impresa ha la facolta` di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
e) introduca bevande alcooliche senza averne avuta la preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
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g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la
disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravita` o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa puo` procedere all'applicazione della
sospensione mentre nei casi di minore gravita` procede al rimprovero verbale o scritto.
E` fatto salvo quanto previsto dall'art. 32 per il licenziamento senza preavviso.
Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari intervenuti entro i due anni immediatamente
precedenti.
I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa Edile, sempreche` non ostino norme di legge.
ART. 32 : Licenziamenti
Fermo l'ambito di applicazione della Legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificata dall'art. 18 della Legge 20
maggio 1970 n. 300, e di quanto previsto dalla Legge n. 108/90 l'impresa puo` procedere al licenziamento del
dipendente:
1) per riduzione del personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attivita` produttiva, all'organizzazione del
lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del
rapporto di lavoro quali, ad esempio:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilita` delle opere anche provvisionali, la sicurezza del
cantiere o la incolumita` del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle
attrezzature o ai materiali;
d) trafugamento di schizzi, utensili o di altri oggetti di proprieta` del committente;
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro; minacce gravi, vie di fatto o gravi offese verso i compagni di lavoro;
g) assenza ingiustificata di cui all'ultimo comma dell'art. 24;
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;
i) assenza ingiustificata per tre giorni di seguito;
l) al verificarsi della terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno, in giorno successivo al festivo;
m) in caso di assenza ingiustificata per cinque volte nel periodo di un anno. Qualora il lavoratore sia incorso in una
delle mancanze di cui al presente punto 3), l'impresa potra` disporre la sospensione cautelare non disciplinare del
lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di
procedere al licenziamento, lo stesso avra` effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
In ogni caso il lavoratore e` tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.
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ART. 33 : Passaggio da operaio a impiegato
Il passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce di per se` motivo per la
risoluzione del rapporto di lavoro.
L'anzianita` di servizio maturata nella categoria operaia e` utile ai soli effetti del preavviso.
ART. 34 : Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di per se` il rapporto di
lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti della nuova impresa.
In caso di fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal licenziamento del lavoratore, questi avra` diritto al
trattamento di fine rapporto ed a quant'altro gli compete in base al presente contratto.
ART. 35 : Indennita' in caso di morte o di invalidita' permanente
In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto e la indennita` sostitutiva del preavviso devono essere
corrisposte, a norma dell'art. 2122 C.C., al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il
terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di
previdenza compiuti dall'impresa. Non sono pero` deducibili le eventuali somme spettanti per il Fondo Previdenza
impiegati.
La ripartizione delle indennita`, se non vi e` accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
E` nullo ogni patto anteriore alla morte del lavoratore circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita`.
ART. 36 : Trattamento di fine rapporto di lavoro
Il trattamento di fine rapporto e` regolato dalle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Le parti concordano che con riferimento al secondo comma aggiunto dell'art. 2120 C.C. (sub art. 1 della Legge 297),
la retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto e` costituita
esclusivamente dai seguenti elementi:
Operai:
- minimo di paga base; - indennita` di contingenza; - indennita` territoriale di settore; - superminimi ad personam di
merito e collettivi; - trattamento economico di cui all'art. 58; - utile di cottimo e concottimo; - indennita` sostitutiva di
mensa; - indennita` di trasporto; - indennita` per lavori disagiati di cui all'art. 60 lettere B, C, D, E; - indennita` per
lavori in alta montagna; - indennita` di cantiere ferroviario di cui all'art. 61 lettera B.
Con decorrenza dall'1 novembre 1985 il trattamento di fine rapporto per gli operai e` pari a 30/30.
Impiegati:
- minimo di stipendio; - indennita` di contingenza; - premio di produzione; - aumenti periodici di anzianita`; superminimi ad personam di merito e collettivi; - 13esima mensilita`; - premio annuo o premi di fedelta`; - indennita`
di cassa o di maneggio denaro; - indennita` di funzione quadri; - indennita` sostitutiva di mensa; - indennita` di cui
all'art. 82; - indennita` di trasporto; - indennita` di lavori in galleria; - indennita` per lavori in alta montagna.
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ART. 36 bis : Previdenza complementare
Le parti concordano di procedere alla istituzione di un sistema di previdenza complementare per i lavoratori del
settore.
Le parti provvederanno, entro trenta giorni dall'emanazione delle necessarie norme di legge, all'insediamento di una
Commissione tecnica composta anche da esperti designati in numero paritetico, con il compito di prospettare alle
parti medesime un progetto complessivo di previdenza complementare applicabile a quadri, impiegati ed operai edili.
Tale Commissione dovra` esaurire i propri lavori entro e non oltre il 31.12.1995.
L'ipotesi progettuale dovra` indicare modi e forme di applicazione della previdenza medesima che tengano conto
delle caratteristiche del settore, nonche` i criteri per l'armonizzazione dell'istituto dell'Ape straordinaria con il sistema
di previdenza complementare. Cio` al fine di individuare le necessarie modifiche di ordine transitorio relative al
graduale esaurimento dell'istituto dell'APES, in relazione allo sviluppo del sistema di previdenza complementare.
L'obiettivo e` quello di pervenire alla costituzione, dall'1 gennaio 1996, di un Fondo Nazionale, alimentato da
contributi a carico dell'impresa, del lavoratore e da una quota di T.F.R. maturata a decorrere da tale data, con
l'eventuale tramite della Cassa Edile.
Ai fini di quanto sopra previsto le parti convengono che le Casse Edili provvederanno ad erogare le prestazioni
derivanti dagli accordi sottoscritti tra le parti per l'APES e dalla relativa regolamentazione per gli eventi successivi al
31 dicembre 1994 e fino al 31 dicembre 1995.
ART. 37 : Controversie e reclami
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto o
nello svolgimento del rapporto di lavoro e` improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata
sottoposta all'esame delle competenti Associazioni territoriali delle cooperative e dei lavoratori per esperire il
tentativo di conciliazione delle parti.
Quando la controversia individuale o plurima riguarda la attribuzione del livello o l'applicazione delle norme sulla
disciplina del cottimo di cui all'art. 53, ciascuna delle associazioni suddette, su mandato della parte interessata, puo`
richiedere l'intervento del Comitato tecnico paritetico previsto dall'art. 38 per l'accertamento degli elementi di fatto.
Il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni sindacali dovra` essere esperito entro 15 giorni dalla data del
ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata dalla Associazione sindacale
richiedente.
La richiesta di intervento del Comitato tecnico paritetico sospende il decorso del predetto termine.
Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazioni
sindacali, resta salva la facolta` di esperire per le controversie individuali il tentativo di conciliazione fra la Direzione
aziendale e la rappresentanza sindacale interna.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti
Associazioni locali, e in caso di mancato accordo da quelle nazionali.
ln considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia e della possibilita` che al termine delle opere
l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario o qualunque
richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore, sotto pena di decadenza, entro
quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 C.C. e sue successive modifiche.
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ART. 38 : Comitati tecnici paritetici per le controversie
In ciascuna delle circoscrizioni territoriali per le quali e` prevista la stipulazione degli accordi di II livello del presente
contratto nazionale a norma dell'art. 6, e` istituito un Comitato tecnico paritetico a carattere permanente per
l'esplicazione dei compiti di cui al secondo comma dell'art. 37.
I componenti del Comitato sono nominati in egual numero rispettivamente dalle Associazioni territoriali delle
cooperative e dei lavoratori di cui all'art. 6 lettera a) ultimo comma, in ragione queste ultime di un rappresentante
per ciascuna di esse.
Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di
intervento.
ART. 39 : Inscindibilita' delle disposizioni contrattuali - Condizioni di
miglior favore
07.95 Art.39
Contratto collettivo nazionale di lavoro 6 luglio 1995
Articolo 39
EDILI (COOPERATIVE)
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attivita'
affini
In vigore dal 01.07.1995 al 31.12.1998
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVO RE
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili fra di loro non sono cumulabili con alcun altro
trattamento.
Ferma restando l'inscindibilita` di cui al comma precedente, restano immutate le condizioni piu` favorevoli
eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente
contratto, ad eccezione degli istituti modificati dalle parti firmatarie il presente C.C.N.L.
ART. 40 : Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori inoltre debbono osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa, sempre che queste non
modifichino e non siano in contrasto coi quelle del presente contratto.
ART. 41 : Decorrenza e durata del presente CCNL
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dall'1 luglio 1995 e avra` vigore
fino a tutto il 31 dicembre 1998; per la parte economica avra` vigore fino a tutto il 31 dicembre 1996.
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EDILI (COOPERATIVE) - Parte Quinta - Disciplina speciale
EDILI (COOPERATIVE) - Sezione Prima - Regolamentazione per gli
operai
ART. 42 : Assunzione e relativa documentazione
Gli operai devono essere assunti secondo le norme di legge.
All'atto dell'assunzione l'operaio deve possedere il libretto di lavoro. Tale libretto, per tutta la durata del rapporto di
lavoro, sara` custodito dall'impresa la quale provvedera` ad effettuare le prescritte registrazioni.
L'operaio e` tenuto inoltre a presentare:
1) La documentazione comprovante il diritto all'assegno per il nucleo familiare ed agli eventuali assegni integrativi;
2) il documento recante il numero di codice fiscale;
3) il documento attestante gli accantonamenti avvenuti a suo favore presso la Cassa Edile.
Nel caso in cui l'operaio sia in parte o totalmente sprovvisto dei documenti di cui al comma precedente, l'impresa
fornira` al lavoratore le necessarie istruzioni per il conseguimento della documentazione mancante.
E` facolta` dell'impresa richiedere all'operaio la carta d'identita` o altro documento equipollente, nonche` il certificato
penale di data non anteriore a tre mesi.
Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli
assegni per il nucleo familiare.
L'operaio e` tenuto a dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio avendo altresi` cura di comunicare
tempestivamente ogni eventuale cambiamento.
Per gli adempimenti posti dalla legge a carico dell'operaio, l'impresa avra` cura di fornire la necessaria assistenza
affinche` gli adempimenti stessi risultino conformi alle norme di legge.
Cessato il rapporto di lavoro l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascera` ricevuta, tutti i documenti di sua
spettanza.
quanto riguarda il libretto di lavoro, nel caso non venga ritirato dall'operaio, l'impresa provvedera` alla restituzione
secondo quanto stabilito dalle vigenti norme in materia.
In adempimento a quanto previsto dalla Legge 23 luglio 1991 n. 223 art. 25 comma 2 le parti concordano che le
assunzioni effettuate per le qualifiche rientranti nei profili professionali previsti dal presente C.C.N.L. per i livelli III,
IV, V, VI, VII, VIII non sono da computarsi ai fini del calcolo della riserva del 12% prevista dalla Legge 23 luglio
1991 n. 223, art. 25, comma 1.
ART. 43 : Periodo di prova
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L'assunzione puo` avvenire con un periodo di prova non superiore a 25 giorni di lavoro per gli operai di quarto
livello e superiori a 20 giorni di lavoro per gli operai di III livello, a 15 giorni di lavoro per gli operai di II livello e a 5
giorni di lavoro per gli operai di I livello.
Il periodo di prova deve risultare da apposita lettera di assunzione che preveda anche il livello di inquadramento.
Durante tale periodo e` ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto senza preavviso ne` diritto
ad indennita` sostitutiva. L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o di
autobetopompe, se effettuata nella categoria degli operai specializzati, puo` avvenire con un periodo di prova non
superiore a 15 giorni di lavoro, durante il quale e` parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del
rapporto di lavoro senza preavviso ne` diritto ad indennita` sostitutiva. La fissazione del periodo di prova per tali
operai, indipendentemente dalla categoria di inquadramento, deve essere fatta per iscritto all'atto dell'assunzione.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano gia` prestato servizio presso la
stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreche`
quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni.
Il periodo di prova sara` utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianita` dell'operaio confermato.
ART. 44 : Mutamento di mansioni
All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali e` stabilita una retribuzione superiore a
quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il
periodo per il quale vi resta adibito.
Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce
il diritto al livello relativo alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia
avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti aver gia` in passato acquisito il livello inerente alle
mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisira` nuovamente il livello superiore, quando la permanenza nelle
nuove mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Tutti i passaggi definiti di livello devono risultare da regolari registrazioni sul libretto di lavoro con l'indicazione della
decorrenza.
ART. 45 : Mansioni promiscue
L'operaio che sia adibito con carattere di continuita` a mansioni relative a diverse qualifiche sara` inquadrato nel
livello superiore e ne percepira` la retribuzione quando le mansioni inerenti al livello superiore abbiano rilievo
sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attivita` da lui svolta.
ART. 46 : Orario di lavoro
1 - Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
2 - L'orario normale contrattuale di lavoro e` di 40 ore settimanali.
3 - Il prolungamento del lavoro oltre gli orari di cui ai precedenti commi, da` all'operaio il diritto a percepire le
maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e/o straordinario previste dall'art. 59.
4 - L'orario normale contrattuale di lavoro di cui al secondo comma del presente articolo, sara` normalmente ripartito
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su cinque giorni della settimana dal lunedi` al venerdi`.
5 - Ove per comprovate esigenze tecniche si renda necessario ripartire l'orario normale contrattuale su sei giorni, la
prestazione di lavoro nella giornata del sabato dovra` essere concordata fra la cooperativa e la rappresentanza
sindacale unitaria.
6 - Per le ore in tale modo prestate nella giornata del sabato e` dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64.
7 - La cooperativa deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti gli operai interessati
l'orario di lavoro, con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonche` l'orario e
la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
8 - Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, svolgendosi questo all'aperto, l'orario stesso deve
essere esposto nel luogo dove viene effettuata la paga.
9 - L'operaio deve prestare la sua opera nell'ora e nel turno stabiliti.
10 - Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del R.D. 15 marzo 1923, n. 692,
vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 59 del presente contratto.
11 - Gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante:
a) permessi individuali per 48 ore a decorrere dall'1 gennaio 1994.
b) un pacchetto di 40 ore annue complessive di riduzione dell'orario di lavoro che verranno stabilite in sede
territoriale in occasione della definizione del calendario annuo di cui all'art. 47 comma 2 secondo le modalita` di cui
all'ultimo comma dell'art. 47 stesso. In assenza di accordo il periodo di utilizzo avverra` attraverso la determinazione
dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali in un periodo di otto settimane consecutive a decorrere dal primo lunedi` di
dicembre.
12 - I permessi individuali o le riduzioni d'orario di cui al comma 11, maturano in base all'anzianita` di servizio
successiva all'1.1.1989 e all'1.1.1994 con gli stessi criteri previsti al secondo comma dell'art. 55.
13 - La retribuzione per le ore di cui all'undicesimo comma del presente articolo e` assolta dall'impresa mediante
accantonamento presso la Cassa edile di una percentuale secondo le aliquote ed i criteri fissati dall'art. 58.
14 - In occasione del godimento dei permessi individuali e con il salario del mese, e` corrisposta l'anticipazione da
parte dell'impresa del trattamento economico corrispondente alla retribuzione globale di fatto (paga base,
contingenza, indennita` di settore ed eventuale superminimo) per le ore di permesso maturate e godute.
15 - Nelle settimane in cui vengono utilizzate le ore di cui alla lettera b) dell'undicesimo comma, e` corrisposta
l'anticipazione da parte dell'impresa di un importo pari al numero di ore utilizzate per la riduzione dell'orario.
L'importo del trattamento anticipato e` determinato in applicazione del criterio di cui al comma precedente.
16 - Gli importi erogati in base ai commi precedenti (quattordicesimo e quindicesimo), sono dedotti dalla
percentuale complessiva che l'impresa e` tenuta ad accantonare alla Cassa edile per gratifica natalizia, ferie e ai
sensi della presente normativa.
17 - Nel caso che le ore di cui all'undicesimo comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il lavoratore ha
comunque diritto alla corresponsione da parte della Cassa edile degli importi accantonati a suo favore a norma del
tredicesimo comma.
18 - Agli operai turnisti per i quali non risulti possibile la riduzione dell'orario di cui alla lettera b) dell'undicesimo
comma, spettano permessi individuali per complessive 80 ore, piu` 8 ore con decorrenza dall'1.1.1994.
19 - La presente regolamentazione assorbe il trattamento relativo alle festivita` soppresse di cui all'art. 1 della
Legge 54/1977 e al successivo D.P.R. 792/85.
20 - Le riduzioni dell'orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di
provvedimenti assunti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
21 - Le eventuali festivita` cadenti nel periodo di lavoro con orario settimanale inferiore alle 40 ore e le ferie
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individuali godute nello stesso periodo danno luogo al pagamento della indennita` sostitutiva per le ore di riduzione
non godute.
Nota a verbale
In considerazione del superamento - avvenuto con il presente C.C.N.L. - del regime orario delle 35 ore settimanali
nel periodo di 8 settimane decorrente dall'1 lunedi` di dicembre, le Associazioni nazionali stipulanti si impegnano a
darne tempestiva comunicazione all'I.N.P.S., al fine delle conseguenti applicazioni in materia di Cassa Integrazione
Guadagni.
ART. 47 : Regimi di orario e lavoro a turni
Si prende atto che le componenti principali sottoposte alla volonta` delle parti e determinanti il tempo effettivo di
lavoro nonche` la sua organizzazione sono: ferie, permessi retribuiti, riduzioni d'orario, lavoro straordinario e
flessibilita`.
Si stabilisce che annualmente le parti a livello aziendale e territoriale si incontrino per definire un calendario annuo
di utilizzo di tali istituti.
Il calendario verra` convenuto nel rispetto delle norme contrattuali che regolano i diversi istituti e dovra` essere
riesaminato quadrimestralmente ed ogni qualvolta eventi imprevisti lo richiedano.
Nell'ambito del calendario annuo e delle sue verifiche possono, in sede aziendale e/o territoriale, essere concordati
in rapporto ad accertate necessita` di carattere tecnico - produttivo, regimi flessibili dell'orario di lavoro settimanali
e/o plurisettimanali, nel rispetto mediamente di quanto previsto al secondo comma dell'art. 46.
Quanto sopra puo` essere disposto anche per singole unita` organizzative qualora lo richiedano esigenze connesse
a opere di pubblica utilita`, a fluttuazioni di mercato e/o all'opportunita` di favorire un miglior utilizzo degli impianti ed
una piu` rapida esecuzione dei lavori.
Le parti convengono che in sede aziendale si potranno determinare, a fronte di esigenze di pubblica utilita` e/o di
comprovate necessita` tecnico - organizzative e gestionali o di riscontrate necessita` di mercato, forme di
organizzazione degli orari di lavoro a turno. Il lavoro a turno potra` essere organizzato, in ragione delle specifiche
situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unita` organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana
e su piu` turni giornalieri anche continuativi.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai
devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in
ore notturne.
Quando si faccia ricorso a turni avvicendati di 8 ore di lavoro giornaliere per 5 giorni alla settimana, a livello
aziendale,verra` riconosciuta una pausa giornaliera retribuita per la consumazione del pasto. In caso di piu` turni
regolari articolati su 6 giorni alla settimana l'orario giornaliero sara` pari a 6 ore lavorative a parita` di salario con
assorbimento dei riposi annui di cui alle lettere a) e b) dell'art. 46, in proporzione alla durata del lavoro a turni (1/52
dell'entita` annua dei riposi per ogni settimana di lavoro a turno). In tale caso inoltre la indennita` per lavoro a turni
di cui all'art. 59 viene corrisposta nella misura del 6% e non compete la maggiorazione di cui all'art. 46, sesto
comma. Si conviene inoltre che le riduzioni di orario definite all'art. 46, undicesimo comma lettera b) potranno
essere definite ed attuate in sede territoriale con le seguenti modalita`:
a) utilizzo nell'arco dell'anno delle riduzioni di orario concordate al fine di ottenere un orario settimanale inferiore
rispetto a quello previsto dall'art. 46, secondo comma;
b) impiego delle riduzioni di orario per realizzare anche a titolo sperimentale gestioni flessibili dell'orario nelle unita`
organizzative interessate da particolari esigenze ambientali, tecnico gestionali, organizzative e/o produttive;
c) impiego delle riduzioni d'orario nell'ambito di progetti formativi di riqualificazione e/o aggiornamento professionale.
Chiarimento a verbale
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In relazione a quanto stabilito dal presente C.C.N.L. in materia di assetti e livelli della contrattazione collettiva e di
compiti e funzioni della R.S.U., si precisa che quando negli articoli 46 e 47 si rinvia alla sede aziendale, e` da
intendere che il confronto tra le parti deve riguardare la verifica delle esigenze tecniche, organizzative e/o produttive
che motivano una determinata gestione oraria e della corretta applicazione delle norme della contrattazione
nazionale e/o territoriale.
ART. 48 : Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non puo` avere una durata inferiore a 24 ore consecutive,
salvo le eccezioni previste dalla legge applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro
di domenica, godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana che deve essere prefissato.
Gli elementi della retribuzione spettante - di cui al punto 3) dell'art. 64 - sempreche` non si tratti di operai turnisti nel
qual caso si applicano le normative contenute nell'art. 47 - vanno maggiorati con la percentuale prevista all'art. 59.
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o da quella prefissata come
compensativa, deve essere comunicato all'operaio almeno con 24 ore di anticipo. In difetto, se vi e` prestazione
lavorativa, spetta all'operaio la maggiorazione per lavoro festivo.
ART. 49 : Soste di lavoro
In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle
soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata.
Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata, qualora l'impresa trattenga
l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
In caso di soste a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, e` tenuto a trattenersi in cantiere
per tutta la durata della sosta.
Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni salariali secondo le norme di
legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 50.
Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata per il periodo di permanenza in
cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa e` tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento
lordo di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.
ART. 50 : Sospensione e riduzione di lavoro
Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge
vigenti in materia di CIG, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla
corresponsione delle integrazioni salariali.
Nel caso di sospensione o riduzione di orario, ad esclusione della ipotesi di sospensione per fine lavoro, le imprese
erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge contestualmente,
alla retribuzione del mese.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente commissione dell'INPS, l'impresa procedera` al
conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo
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restando il disposto dell'art. 2 della Legge 6 agosto 1975 n. 427.
La medesima procedura di conguaglio sara` altresi` attuata, a far tempo dal 3 dicembre 1980, in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro per le somme anticipate ed inerenti a domande non ancora autorizzate, fermo restando
l'obbligo per l'azienda di effettuare, una volta ottenuta l'autorizzazione, il pagamento delle somme stesse in quanto
spettanti ai sensi di legge.
Dichiarazione comune
Fermo restando l'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, le parta concordano che di norma le imprese
presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui e` iniziata la sospensione o riduzione d'orario.
Le parti si impegnano ad intervenire presso gli organi competenti per rendere piu` sollecito l'esame delle richieste di
autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto. Le parti
interverranno altresi` presso gli organi competenti affinche` siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese
delle decisioni prese dalle Commissioni competenti in ordine alle richieste di corresponsione delle integrazioni
salariali.
ART. 51 : Minimi di paga base oraria e indennita' di contingenza
Agli operai il cui rapporto di lavoro e` disciplinato dal presente contratto sono applicabili, senza distinzione di sesso,
i minimi di paga base oraria di cui alla tabella allegato A che forma parte integrante del presente contratto. I valori
pari di paga base e della indennita` di contingenza si ottengono dividendo per 173.
Per l'indennita` di contingenza si applicano le disposizioni degli Accordi interconfederali e della legislazione vigente.
ART. 52 : Elemento economico territoriale
Agli operai e` corrisposto un elemento economico territoriale, cosi` come previsto dall'art. 6 lett. d).
ART. 53 : Lavori a cottimo
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del
lavoro, e` vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione
e` fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Ai cottimisti, intesi per tali anche gli operai specificatamente vincolati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e
soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, dovra` essere corrisposta,
in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo.
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme:
- Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire al complesso degli operai a cottimo in un
medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non inferiore al 23% oltre i minimi di paga base e
indennita` di contingenza.
- Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto all'operaio o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i
componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all'albo del cantiere, ove possibile. Ad
essi dovra` essere altresi` comunicato:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi con l'indicazione nominativa dei partecipanti e
delle rispettive qualifiche);
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b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unita` di misura assunta per la formazione della tariffa per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unita` di misura.
Le tariffe di cottimo cosi` considerate fra le parti direttamente interessate, non divengono definitive se non dopo
superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo necessario perche` il cottimo
si normalizzi. Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe a cottimo divenute definitive saranno comunicate
per iscritto ai componenti della squadra.
Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se
intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo caso la
sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al
comma precedente.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal secondo comma per
ragioni indipendenti dalla sua capacita` e volonta`, gli verra` garantito il raggiungimento di detto minimo.
liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in
misura proporzionale alla loro retribuzione ed al numero complessivo delle ore lavorate dell'esecuzione del cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verra` fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno
complessivo di cui al secondo comma, in parti uguali nei periodi normali di paga. All'operaio saranno concessi
acconti in misura non inferiore al 90% della retribuzione spettante maggiorata della percentuale contrattuale di
cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia perde automaticamente la maggiorazione dell'utile
di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della
stessa produzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, si applicano le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a
cottimo contenute negli articoli 72 e 36 del presente contratto.
ART. 54 : Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di
lavoro
E` vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresi` vietate tutte le forme di mera intermediazione e
interposizione nelle prestazioni di lavoro. E` vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi per l'esecuzione di
lavorazioni edili e affini, quando non ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 del presente contratto e comunque
quando il fine sia quello di eludere le norme sul lavoro subordinato e le disposizioni della Legge n. 1369/60.
ART. 55 : Ferie
Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianita` conseguita presso la cooperativa ad un periodo di ferie pari a
quattro settimane di calendario (160 ore di orario normale), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3)
dell'art. 57 del presente contratto.
All'operaio che non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione
di un dodicesimo del periodo feriale intero sopra indicato, per ogni mese di anzianita` maturata presso l'impresa.
L'epoca delle ferie sara` stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo contemporaneamente per
cantiere, per squadre o individualmente. Per la determinazione dell'epoca del godimento delle ferie e` da tenere
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presente che almeno il 50% del diritto maturato sara` goduto dall'operaio nel mese di agosto salvo inderogabili
esigenze aziendali.
Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, il calendario annuo di utilizzo delle ferie verra` definito come
stabilito dagli articoli 6 e 47 del presente contratto.
La cooperativa anticipera` il trattamento economico per le ferie al momento del godimento, secondo modalita`
tecniche da definire territorialmente tra le parti stipulanti.
Il periodo di preavviso non puo` essere considerato periodo di ferie.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fluizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di
certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di
infermita` previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.
ART. 56 : Gratifica natalizia
Agli operai e` dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia corrisposto secondo le disposizioni di cui
all'art. 58.
ART. 57 : Festivita'
Sono considerati giorni festivi i seguenti:
1) tutte le domeniche;
2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
3) 1 gennaio - Capodanno;
6 gennaio - lunedì successivo alla Pasqua; - Epifania;
25 aprile - Anniversario della liberazione;
1 maggio - Festa del lavoro;
15 agosto - Assunzione;
1 novembre - Ognissanti;
8 dicembre - Immacolata concezione;
25 dicembre - S. Natale;
26 dicembre - S. Stefano;
ricorrenza del S. Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.
Qualora la festività del S. Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al presente elenco, sarà
concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.
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Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3), spettante all'operaio a norma di legge, è corrisposto
direttamente dall'impresa, unitamente alla retribuzione del mese in cui cade la festività, nella misura di otto ore degli
emolumenti di cui al punto 3) dell'art. 64 del presente contratto di lavoro. A norma di legge il trattamento economico
per le festività di cui al punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro
indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da
oltre due settimane.
Sul "trattamento predetto vanno computate tutte le contribuzioni dovute alla Cassa Edile.
Per le festività del 2 giugno e del 4 novembre, agli operai è corrisposto dalle imprese cooperative un trattamento
economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 64.
ART. 58 : Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia,
normativa sull'orario di lavoro e modalita' di attuazione
Il trattamento economico spettante agli operai per ferie (art. 55) gratifica natalizia (art. 56), per la normativa
sull'orario di lavoro (art. 46) e` assolto dall'impresa a decorrere dall'1 gennaio 1994 con percentuale complessiva del
23,45%.
La suddetta percentuale va applicata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64, per tutte le ore di
lavoro normale contrattuale di cui all'art. 46 effettivamente prestate e sul trattamento per festivita`. Detta percentuale
va computate anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l'eventuale indennita` per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennita` di caropane non conglobate nella paga base (cioe` per lavori pesantissimi,
per minatori e boscaioli)
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro supplementare e per lavoro straordinario, sia esso diurno,
notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale notturno;
- la diaria e le indennita` di cui all'articolo 61;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennita` per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nelle
determinazioni delle misure percentuali attribuita a ciascuna delle predette indennita` e` stato tenuto conto - come
gia` nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per gratifica
natalizia, ferie e festivita`.
La percentuale del 23,45% va imputata: l'8,50% al trattamento economico per ferie, per il 10% al trattamento
economico di gratifica natalizia e per il 4,95% al trattamento economico previsto dai commi 11, 13 e 16 dall'art. 46.
La percentuale va computata anche sulla retribuzione per le festivita` residue corrisposte direttamente dall'impresa
all'operaio. La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza del lavoro per malattia anche professionale e
per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto, durante le assenze con decorrenza dell'anzianita` di
cui all'art. 67 e 68 e durante l'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
Nelle predette ipotesi l'impresa deve corrispondere all'operaio la differenza fra l'importo della percentuale ed il
trattamento economico allo stesso corrisposto per ferie, festivita` e gratifica natalizia dall'istituto assicuratore.
Gli accordi di II livello potranno stabilire che l'obbligo di cui al comma precedente sia assolto dalle imprese in forma
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mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli
accordi stessi e che potra` essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione. Gli accordi
locali stabiliranno altresi` le modalita` di versamento del contributo di cui al comma precedente.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio o assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, la
percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza
dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano
totalmente sospesi.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa
Edile secondo quanto stabilito localmente dalle organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali
contraenti.
A decorrere dall'1 febbraio 1984, tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo un criterio
convenzionale stabilito dalle associazioni nazionali stipulanti con apposito protocollo.
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo
le modalita` parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle organizzazioni di cui sopra. All'atto della cessazione
del rapporto di lavoro, all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa e` tenuta a comunicare per iscritto gli importi per
gratifica natalizia, ferie e festivita` accantonati presso la Cassa Edile e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.
Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilita`, si intendono integralmente
assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro, per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli articoli 55
e 56 per cui nulla e` dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresi` conto degli interventi della Cassa Integrazione guadagni, in caso di
sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.
ART. 59 : Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Agli effetti della applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro supplementare
quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 46 e fino alle 48 ore settimanali e lavoro straordinario quello eccedente le
48 ore settimanali.
In caso di obiettive esigenze tecnico - produttive l'impresa cooperativa ha facoltà di richiedere agli operai, anche
eventualmente in giornata di sabato, lo - svolgimento del lavoro supplementare, che verrà preventivamente
concordato con la R.S.U. o in assenza di questa con il rappresentante sindacale unitario di cui al punto 2 dell'art. 7.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 57, escluso il lavoro domenicale con riposo
compensativo.
percentuali di aumento per lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1) Lavoro supplementare diurno
35%
2) Lavoro straordinario diurno
35%
3) Lavoro festivo
45%
4) Lavoro festivo supplementare o straordinario
55%
5) Lavoro notturno non compreso in turni regolari, avvicendati
5%
6) Lavoro diurno o notturno compreso in turni regolari avvicendati
8%
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7) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazioni
che possono eseguirsi esclusivamente di notte
8) Lavoro notturno del guardiano .
15%
8%
9) Lavoro notturno supplementare o straordinario
40%
10) Lavoro festivo notturno
50%
11) Lavoro festivo notturno supplementare o straordinario
70%
12) Lavoro domenicale con riposo compensativo, escluso i turnisti
8%
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione
di cui al punto 3) dell'art. 64, e per i cottimisti va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo. La percentuali
corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 4, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari
avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6.
ART. 60 : Indennita' per lavori speciali
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte in aggiunta alla
retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
dell'art. 64 e per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo.
A) Lavori vari
Tab. unica nazionale
Situazioni extra
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le
lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa
la prima mezz'ora)
4
5
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non
montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla
manovra dei martelli)
5
5
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli
operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o
fango
5
12
8
15
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o
senza motore, in mare, lago o fiume
8
15
6) Lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe
8
17
10
10
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per
armamento ferroviario
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti
di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli
stampi stessi, per il riscaldamento prodotto
elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei
per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione
con l'impianto di aria compressa oppure con l'impiego di
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sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad
elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei
prodotti impiegati tale da determinare per gli operai
addetti condizioni di effettivo disagio
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10
10
11
17
12
20
13
20
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60%
ed oltre
13
22
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti
16
23
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono
intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi
disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i
piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza
superiore a cm. 12)
16
28
15) Lavori su scale aeree tipo Porta
17
35
17
35
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.
17
35
18) Lavori per fognature nuove in galleria
19
35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità
superiore a m. 3
20
40
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature
preesistenti .
21
40
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.
22
40
22) Lavori in pozzi neri preesistenti
27
55
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o
impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di
elevata temperatura od in altre condizioni di disagio,
limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse
condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli
stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale
trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori
edili che, in stabilimenti industriali che producono o
impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei
quali non è richiesta normalmente la presenza degli
operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano
obiettive condizioni di nocività
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini,
cavallo o comunque in sospensione)
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a
profondità superiore a m. 3,50 e qualora essi presentino
condizioni di effettivo disagio
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di
ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire
dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano
superiore del basamento, ove esiste, o dal tetto del
fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato
stesso
In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma,
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Piacenza, Ravenna e Savona. Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a
lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B) - Lavori in Galleria
operai addetti ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione un'indennità la cui misura percentuale è
determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto
indicati:
a) per gli operai addetti al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetti al
carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio
46
b) per gli operai addetti ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per
opere sussidiarie, al carico ed al trasporto nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione,
l'avanzamento e la sistemazione
20
c) per gli operai addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o
nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie
18
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità
percentuali previste per le singole circoscrizioni dal C.C.N.L. 28 novembre 1969.
Nel caso in cui i lavori in gallerie si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua
sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con
pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 3
chilometri dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle
Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Quando vi è concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento supera i
cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al
primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni
territoriali competenti di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni
medesime appropriate al caso di specie.
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione agli operai addetti ai lavori in cassoni ad aria
compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 al 10 metri
54
b) da oltre 10 a 16 metri72c) da oltre 16 a 22 metri120d) oltre 22 metri180Ä
Agli effetti dell'indennità da corrispondere la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni
equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o
in meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in
metri.
Gruppo D) - Lavori marittimi
- Operai imbarcati su natanti con o senza motore. - Agli operai imbarcati su natanti con o senza motore che escono
fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite
nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali. - Lavori sotto acqua: palombari. - Indennità
del 100% da calcolarsi su elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64 e da corrispondersi per l'intera
giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite
nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto
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nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Gruppo E) - Costruzioni di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree o sotterranee, compresa la posa in opera
dei conduttori non in tensione, è dovuta un'indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al
punto 3) dell'art. 64 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L'indennità assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono
cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti
dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste
dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà
segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle organizzazioni nazionali contraenti che decideranno
sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione con l'eventuale
partecipazione delle Associazioni territoriali segnalanti.
Qualora le organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche
situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la
determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui
al punto 3) dell'art. 64.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio
riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
ART. 61 : Trasferta
All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la
presta normalmente, e` dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale e` stato
assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 6 ha diritto a percepire una diaria del
10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64, oltre al rimborso delle spese di
viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali gia` stabilite localmente.
Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita` di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attivita` per un impianto situato in
Comune diverso da quello per il quale e` stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di
lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del
10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64 per ogni ora di effettiva lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non e` dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di
abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o
abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio
del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa e` tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per
l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in
misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al secondo comma.
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Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico
derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennita` di
contingenza nonche` dell'indennita` territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento
di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non puo` essere inferiore al
trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennita` di contingenza e
indennita` territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione e` corrisposta a titolo di
indennita` territoriale temporanea.
Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l'impresa dovra` iscrivere l'operaio in
trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a
quello in cui inizia la trasferta, sempreche` l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero
mese.
L'impresa ha facolta` di iscrivere l'operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo
di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.
Nell'ipotesi di cui ai 2 commi precedenti gli adempimenti dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere
verso la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi
vigenti.
Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori:
costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni,
accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato,
produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura. Le
Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, possono integrare la
suddetta elencazione.
L'impresa e` tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento all'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55,
prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti
convengono che l'impresa e` tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta,
precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione e` effettuata con la periodicita`
prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa e` tenuta anche a documentare alla Cassa Edile nella cui zona si
svolgono i lavori le periodiche denuncie delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la
Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.
In mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa Edile di provenienza e`
tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.
In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si
svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarita` contributiva su richiesta dell'impresa o del committente. Nei
casi di cui ai commi 8 e 11, il certificato di regolarita` contributiva e` rilasciato dalla Cassa Edile del luogo in cui si
svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarita` per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di
provenienza.
Dichiarazione a verbale
La nuova disciplina della trasferta contenuta nel presente accordo entrera` in vigore dall'1 settembre 1995, a seguito
dell'accertamento in sede di Ministero del Lavoro di conformita` alla norma di cui all'art. 18 della Legge 19 marzo
1990, n. 55 e dell'applicabilita` dello speciale regime contributivo previsto per le indennita` di trasferta dall'art. 12
della Legge 30 aprile 1969, n. 153.
Clausola di salvaguardia
Fermo restando che la presente normativa si applica in sostituzione di quella di cui al C.C.N.L. 1.03.1991,
subordinatamente alla garanzia del riconoscimento ai lavoratori delle condizioni economico - normative discendenti
dalla contrattazione collettiva di riferimento, le parti convengono che, trascorsi i termini delle verifiche previste nel
protocollo sul sistema delle casse edili di cui all'art. 73 e comunque entro e non oltre il 31.10.1995, procederanno
ad un riesame per l'armonizzazione della materia in oggetto al fine di rispondere alle esigenze di piena applicazione
del contratto di lavoro per le imprese cooperative.
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B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Nei lavori dell'andamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea in tutta la sua estensione,
oggetto di singoli contratti d'appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi a lotti. Per "posto di lavoro" si intende
quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere
dove l'operaio deve prestare la sua opera.
L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.
Resta stabilito che all'operaio addetto al lavoro di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committente,
pubblica o privata, e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune
nel quale e` stato assunto - e` corrisposta una indennita` di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi
della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64, per ogni ora di effettivo lavoro.
La predetta indennita` si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall'operaio,
del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonche` sostitutiva ed
assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove
spettante, nei casi di passaggio dell'opera da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.
L'impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e all'alloggio o al
rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.
ART. 62 : Trasferimenti
All'operaio in servizio che sia trasferito in un cantiere della stessa impresa situato in diversa localita` cosi` distante e
per un tempo tale da comportare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabile dimora, deve essere
rimborsato l'importo, previamente concordato con l'impresa, delle spese di trasporto per lui e per familiari conviventi
a carico che con lui si trasferiscono, nonche` per le masserizie.
Allo stesso operaio e` inoltre dovuta, limitatamente alla durata del viaggio, per lui e per i familiari conviventi a carico
che lo seguono nel trasferimento, una indennita` giornaliera, da stabilirsi caso per caso, di entita` diversa a seconda
che il viaggio comporti pernottamento o meno.
Oltre al trattamento di cui sopra gli deve essere corrisposta, "una tantum", una somma a titolo di indennita` il cui
importo sara` concordato con l'impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell'operaio (se capo famiglia o
non) e del fatto che l'impresa fornisca o meno l'alloggio nella nuova localita`.
L'operaio ha diritto altresi` al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se
dovute, per un massimo comunque di tre mesi.
Il trasferimento deve essere comunicato all'operaio con un congruo preavviso.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso
trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.
Qualora peraltro l'operaio comprovi di non potersi trasferire nella nuova localita` per seri motivi di salute o familiari,
l'impresa, ove possa continuare ad occuparlo nella localita` dalla quale intendeva trasferirlo, non procedera` al suo
licenziamento.
All'operaio che viene trasferito per esigenze dell'impresa e che entro due anni dalla data dell'avvenuto trasferimento
venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella localita` in cui risiedeva prima del
trasferimento, e` dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui
rientrano alla sede di provenienza e per le masserizie, purche` il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione di
rapporto di lavoro.
In caso di decesso dell'operaio entro due anni dal trasferimento, l'impresa si assumera` le spese del trasporto della
salma nel luogo in cui l'operaio prestava servizio prima del trasferimento, purche` il trasporto della salma ed il rientro
avvengano entro un mese dalla morte dell'operaio.
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ART. 63 : Indennita' per lavori in alta montagna o in zona malarica
Per le indennita` eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al
vitto ed all'alloggio tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle
situazioni in atto localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti
contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le stesse Associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennita` di cui sopra.
Restano confermate le indennita` dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennita` spettano
soltanto agli operai che da localita` non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennita` di cui al terzo comma del presente articolo
sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente
da altra impresa sul posto. Tali indennita` verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona
riconosciuta anche essa come malarica.
Le localita` da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorita` sanitarie applicano le
disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.
ART. 64 : Elementi della retribuzione
Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:
1) Minimi di paga base oraria:
Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.
2) Paga base oraria di fatto:
Si intende la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo contrattuale piu` eventuale superminimo).
3) Ai fini dell'applicazione degli artt. 48, 59, 60, 61, 68, 69, debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti
elementi della retribuzione:
a) per gli operai che lavorano ad economia:
- paga base di fatto; - indennita` di contingenza;
- indennita` territoriale di settore;
b) per gli operai che lavorano a cottimo:
- paga base di fatto;
- indennita` di contingenza;
- indennita` territoriale di settore;
- utile minimo contrattuale di cottimo (23% di cui all'art. 53);
- utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 58, 59, 72 del presente contratto.
4) Ai fini dell'applicazione degli artt. 58 e 72 devono essere assunti a base di calcolo gli elementi della retribuzione
di cui al punto 3) lettera a).
5) Agli effetti dell'applicazione degli articoli 10, 19, 24, 43, 44, 45, 49, 53, 57 e 72, oltre agli elementi della
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retribuzione di cui al punto 3), lettera a), deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con
esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
ART. 65 : Modalita' di pagamento
Il periodo di paga e` di norma mensile, anche se puo` essere: settimanale, quindicinale e quattordicinale.
Conseguentemente l'erogazione della retribuzione spettante dovra` avvenire ai sensi di legge in relazione al periodo
di paga adottato.
Quando il periodo di paga sia disposto quindicinalmente, quattordicinalmente o mensilmente, a richiesta dell'operaio,
devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione netta e dell'assegno per il
nucleo familiare.
Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo della retribuzione spettante deve avvenire
non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui la retribuzione stessa si riferisce.
Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l'operaio puo` recedere dal
rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione
dell'indennita` sostitutiva del preavviso. Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra puo` essere prorogato
previo accordo tra le Associazioni territoriali delle Cooperative e dei lavoratori.
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