APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE A cura del GRUPPO SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 1 RELATORI del GRUPPO sulle PROBLEMATICHE DEL LAVORO : Dott.a Silvia CORNAGLIA Dott.a Maria Luisa D’ADDIO Dott.a Luisella FONTANELLA Dott.a Livia MORONE 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 2 SCOPO DELL’ INCONTRO: fare il punto sulla tipologia contrattuale dell’apprendistato professionalizzante a 3 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs 276/03 (Riforma Biagi) e fornire le prime indicazioni su come si deve comportare il datore di lavoro che intende oggi stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 3 Apprendistato professionalizzante PROGRAMMA Ambito di applicazione e disciplina del rapporto; Costituzione, svolgimento ed estinzione del rapporto; Agevolazioni retributive, regime contributivo e assicurativo; La disciplina della formazione; Il regime sanzionatorio; Aspetti operativi e alcuni suggerimenti pratici sulla formazione; Apprendistato e Tirocinio : differenze L’apprendistato professionalizzante in Piemonte; L’apprendistato professionalizzante nel Ccnl studi professionali; 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 4 AMBITO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA DEL RAPPORTO a cura della Dott.a Livia MORONE 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 5 AMBITO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA DEL RAPPORTO Le TRE TIPOLOGIE di apprendistato previste dalla riforma BIAGI Articolo 49. D.lgs. 276/2003 : Apprendistato professionalizzante REQUISITI di BASE delle tre tipologie di apprendistato SCOPO dell’apprendistato professionalizzante: conseguimento DI UNA QUALIFICAZIONE del lavoratore Ambito di applicazione soggettivo La disciplina del rapporto 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 6 Le TRE TIPOLOGIE di apprendistato previste dal D.Lgs 276/2003 (riforma BIAGI) Apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione (art. 48); APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (art. 49); Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta professionalità (art. 50); 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 7 ART. 49 D.lgs. 276/2003 (riforma BIAGI) Articolo 49. Apprendistato professionalizzante 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. 2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 8 segue ART. 49 D.lgs. 276/2003 (riforma BIAGI) 4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del dirittodovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3. e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 9 segue ART. 49 D.lgs. 276/2003 (riforma BIAGI) 5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; b) b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 10 segue ART. 49 D.lgs. 276/2003 (riforma BIAGI) c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze; 5 – bis fino all’approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 11 REQUISITI di BASE delle tre tipologie di apprendistato MODALITA’ di ESPLETAMENTO del DITITTO DOVERE di ISTRUZIONE e FORMAZIONE; DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL CONTRATTO NEI LIMITI NON INFERIORI A DUE ANNI e NON SUPERIORE A SEI ANNI; MODALITA’ DI EROGAZIONE e di ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALL’AZIENDA 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 12 SCOPO dell’apprendistato professionalizzante: conseguimento DI UNA QUALIFICAZIONE del lavoratore E’ la tipologia di apprendistato che più si avvicina a quella “classica”, cioè quella previgente la riforma Biagi. Esso è infatti finalizzato al conseguimento di una “qualificazione” attraverso la formazione sul lavoro, intesa come accrescimento della professionalità. La qualificazione del lavoratore nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante deve essere intesa quale acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Non si persegue pertanto l'acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale del sistema di istruzione e formazione professionale, bensì l'accrescimento delle capacità tecniche dell'individuo al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 13 Ambito di applicazione soggettivo può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, con soggetti dai 18 ai 29 anni d'età, secondo quanto disposto dall'articolo 49 del D.Lgs 276/2003. Il contratto potrà altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. il limite massimo di età deve essere valutato al momento della costituzione del rapporto. Secondo il Ministero del Lavoro il limite di 29 anni va così inteso: 29 anni e 364 giorni, basandosi sul ragionamento che si ha sempre 29 anni fino a che non si compiono i 30 anni. Peraltro, anche se con un po’ di ritardo, il Ministero ha chiarito che anche per quanto riguarda il “vecchio” limite (ordinario) dell’apprendistato di 24/26 anni 7 ex legge 196/97, vale la stessa linea interpretativa, dovendosi quindi intendere: 24/26 anni e 364 gg. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 14 La disciplina del rapporto può avere durata minima di 2 anni e durata massima di 6 anni. E' rimessa alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare la durata effettiva (nell’ambito dei limiti minimi e massimi di 2 e 6 anni) sulla base delle competenze di base e tecnico - professionali da conseguire e della eventuale qualifica professionale, così come indicata nell'istituendo "Repertorio delle professioni", sito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. potrà essere stipulato anche successivamente ad un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di formazione, atteso che trattasi di contratti con finalità diverse. In tale ipotesi però la durata massima cumulativa dei due contratti non potrà essere superiore ai 6 anni. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 15 COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO a cura della Dott.a Luisella FONTANELLA e della Dott.a Livia MORONE 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 16 COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO Procedure amministrative preventive. Adempimenti legati alla costituzione del rapporto Requisiti di forma del contratto Apprendistato e periodo di prova Condizioni di legittimità del contratto Limiti numerici all'assunzione Apprendisti part-time Imprese artigiane Accertamenti sanitari preventivi all'assunzione La disciplina dell’orario di lavoro Computabilità degli apprendisti nei limiti legali L’estinzione del rapporto Agevolazioni retributive - Regime contributivo ed assicurativo 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 17 Procedure amministrative preventive. L'articolo 85, comma 1, lettera b) della Riforma Biagi ha espressamente abrogato l'obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva per l’assunzione apprendisti da richiedere alla Direzione Provinciale del lavoro. E‘ fatto salvo, però, il diritto della normativa regionale di reintrodurre, una diversa procedura autorizzativa, anche attraverso il rimando agli enti bilaterali, 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 18 Adempimenti legati alla costituzione del rapporto va inoltrata la comunicazione di assunzione al centro per l’impiego, attualmente ancora entro 5 gg. dall’avviamento, nel settore edile è già operativa la disciplina che anticipa al giorno precedente l’assunzione l’obbligo di comunicazione al C.p.i. (art.36 bis, comma 6, legge 248/2006). 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 19 Requisiti di forma del contratto Resta confermata la forma scritta ad substantiam. All’interno del contratto dovranno essere indicati: la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito; la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto, sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra aziendale, il piano formativo individuale (P.F.I.). Tale documento, distinto dal contratto di lavoro, dovrà essere allegato al contratto, a pena di nullità dello stesso. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 20 Apprendistato e periodo di prova L’art. 9, della Legge n. 25/1955, stabilisce che il datore di lavoro e l'apprendista possono convenire, prima o contestualmente all'assunzione, un periodo di prova. Il periodo di prova è generalmente previsto e determinato, in termini di durata, dalla contrattazione collettiva, anche se la stabilisce che per gli apprendisti non può comunque eccedere la durata di 2 mesi 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 21 Condizioni di legittimità del contratto Per fare in modo che un rapporto di apprendistato possa considerarsi “genuino” e non rischi di essere convertito in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con tutte le conseguenze che ciò comporta, soprattutto sul piano retributivo e contributivo - è necessario, tra l’altro, che: l'apprendista svolga l’attività in modo da permettergli di acquisire una qualificazione professionale e riceva il relativo insegnamento. l'apprendista abbia l'età prevista per la stipulazione di tale rapporto; l'assunzione avvenga nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti dalla legge a seconda della natura dell'azienda e dell'attività da essa svolta. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 22 Limiti numerici all'assunzione Il numero degli apprendisti in forza presso il medesimo datore di lavoro non può superare quello delle maestranze specializzate e qualificate, ovvero non può essere superiore a tre nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alla proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o ne abbia in numero inferiore a tre. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 23 Apprendisti part-time non esiste, in linea di principio, una incompatibilità tra il rapporto a tempo parziale e il contratto di apprendistato, purché l’articolazione dell'orario non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità - formative tipica di questo contratto. ogni ccnl disciplina specificatamente questa ipotesi 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 24 Imprese artigiane: limiti numerici Per le imprese artigiane valgono invece i limiti numerici stabiliti dalla legge 443/1985, così sintetizzati: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (elencati in calce alla legge 8 agosto 1985, n. 443): un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 25 Accertamenti sanitari preventivi all'assunzione L’assunzione dell’apprendista deve essere subordinata all'espletamento della preventiva visita medica del giovane da avviare E’ necessario però distinguere tra apprendisti minorenni = sottoposizione a visita esclusivamente presso l'ASL competente per territorio maggiorenni = visita medica preventiva gratuita presso la struttura pubblica territorialmente competente sottoposti o meno a sorveglianza sanitaria = i minorenni devono essere sottoposti a visita da parte del medico competente aziendale; i maggiorenni devono essere sottoposti a 2 controlli , uno da eseguirsi presso le competenti strutture pubbliche, un secondo effettuato dal medico competente. Bisogna prestare attenzione agli eventuali accordi regionali. In PIEMONTE è stata prevista la stessa disciplina sia per gli apprendisti minorenni che maggiorenni. Vale a dire:competenza del medico aziendale o dell’ASL (nello specifico lo SPreSAL) a seconda che, rispettivamente, si verta in attività soggetta o meno alla sorveglianza sanitaria, derogando in sostanza all’obbligo del doppio accertamento per gli apprendisti maggiorenni adibiti ad attività rischiose. L’esito dell’accertamento sanitario deve essere trascritto nella scheda professionale o, in mancanza, nell'attestato sostitutivo. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 26 La disciplina dell’orario di lavoro Anche in questo caso bisogna distinguere tra apprendisti maggiorenni : valgono oggi gli stessi limiti previsti per i lavoratori maggiorenni non apprendisti (in tema di orario normale di lavoro, durata massima, lavoro straordinario, lavoro notturno, ecc.) Minorenni : (ossia con un’età inferiore ai 18 anni) valgono invece le regole sull’orario di lavoro dei minori, 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 27 Computabilità degli apprendisti nei limiti legali in base al disposto dell’art.53, comma 2 del D.Lgs 276, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato - fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo - sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Ciò significa, in concreto, che se è ormai assodato che gli apprendisti non entrano nel novero dei dipendenti per l’applicazione dell’art.18 della legge 300, (c.d. tutela reale), qualora un contratto collettivo (peraltro non necessariamente nazionale) dovesse invece prevederne la computabilità, ciò avrebbe rilevanza giuridica a tutti gli effetti di legge. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 28 L’estinzione del rapporto E’ previsto che il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto, al termine del periodo di apprendistato, ai sensi dell’art.2118 cod.civ., (c.d. recesso ad nutum) accordando regolare preavviso ai sensi dell’art. 19 della legge 25/55, a prescindere che venga attribuita o meno la qualifica. Per cui, nel momento in cui il contratto giunge a scadenza, si possono verificare due ipotesi: 1) il rapporto di apprendistato cessa a seguito della disdetta che il datore ha facoltà di comunicare, a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, ai sensi del richiamato art. 2118 cod. civ.; 2) il rapporto di apprendistato si trasforma in un normale rapporto di lavoro subordinato e il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio (sempre art. 19, Legge 25/1955). 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 29 Agevolazioni retributive e cura della Dott.a Luisella FONTANELLA e della Dott.a Livia MORONE 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 30 Agevolazioni retributive L’inquadramento dell’apprendista può essere inferiore fino a due livelli rispetto a quello previsto per i lavoratori aventi le stesse mansioni 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 31 REGIME CONTRIBUTIVO ED ASSICURATIVO A tutt’oggi resta ancora in vigore il regime contributivo che prevede la sostituzione della “ordinaria” contribuzione aziendale con un contributo fisso settimanale (c.d. marca apprendisti) pari a euro 2,94 (con obbligo Inail) e 2,85 euro (senza obbligo Inail), euro 0,02 per le imprese artigiane che assorbe, in caso di lavoratore soggetto all’assicurazione infortuni, anche una quota destinata all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. L’art.21, comma 6, della legge 56/87 prevede che, in caso di trasformazione del rapporto, le suddette agevolazioni perdurino per un ulteriore anno. Con nota del 4 maggio 2005 il Ministero, rispondendo ad un quesito dell’Ordine C.d.l. di Udine ha legittimato il godimento dell’ulteriore anno di sgravio anche nel caso in cui la trasformazione (e la qualificazione) avvenga in modo anticipato rispetto alla scadenza naturale. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 32 Segue REGIME CONTRIBUTIVO ED ASSICURATIVO Il trattamento contributivo per gli apprendisti si differenzia da quello stabilito per la generalità dei lavoratori, non solo perché prevede una contribuzione inferiore ed in misura fissa, ma anche per le seguenti ragioni: gli apprendisti non sono soggetti a tutte le forme assicurative. In particolare, gli artt. 15 e 21 della Legge 25/1955 prevedono per gli apprendisti solo le seguenti forme assicurative: 1) infortuni sul lavoro e malattie professionali; 2) invalidità, vecchiaia, superstiti, 3) cassa unica assegni familiari, 4) maternità. Nelle imprese artigiane i contributi sono a carico delle Regioni o - per alcune regioni a Statuto speciale - del Ministero del lavoro anziché del datore di lavoro. Permane però l'obbligo contributivo a carico dell'apprendista (5,54%). 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 33 LA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE a cura della Dott.a Silvia CORNAGLIA 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 34 LA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE La formazione come obiettivo e l’obiettivo della formazione I profili formativi La formazione “formale” La formazione interna Il tutor Piano formativo individuale A cura della dott.a Silvia Cornaglia 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 35 La formazione come obiettivo …. Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro Pertanto, il difetto di formazione costituisce un vizio negoziale tale da inficiare la causa e lo scopo stesso del contratto, in quanto inficia il sinallagma sottostante all’accordo tra le parti da esso rappresentato 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 36 La formazione come obiettivo (segue) ... Alcune possibili conseguenze della mancanza di formazione: ottenimento in giudizio, da parte del lavoratore, della qualifica professionale fino dal sorgere del rapporto conseguente annullamento dell’eventuale recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato Integrazione delle differenze retributive e contributive (oltre sanzioni) fin dal sorgere del rapporto 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 37 … E l’obiettivo della formazione La qualificazione del lavoratore nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante deve essere intesa quale acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali: conoscenze tecniche specifiche e trasversali capacità applicative in funzione del ruolo comportamenti organizzativi 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 38 I profili formativi – criteri e principi direttivi Art. 49 c. 5 D. Lgs 276/2003: attribuzione alle regioni della regolamentazione dei profili formativi nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) Previsione di un monte ore di formazione “formale”, interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore annue b) Rinvio ai contratti collettivi di lavoro per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e dell’articolazione della formazione, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella dei soggetti esterni 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 39 I profili formativi – criteri e principi direttivi c) Riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, della qualifica professionale ai fini contrattuali d) Registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo e) Presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 40 La formazione “formale” E’ da intendersi come: processo formativo strutturato e certificabile secondo la normativa vigente svolgentesi all’interno di un contesto organizzato che, mediante un piano formativo ad personam mira a far acquisire all’apprendista conoscenze/ competenze di base, trasversali e tecnico-professionali utili al conseguimento degli obiettivi definiti dal profilo formativo 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 41 La formazione “formale” Di fatto: Si tratta di un formazione erogata, nell’ambito di un percorso predefinito (piano formativo individuale), attraverso strutture accreditate interne o esterne all’organizzazione, secondo un’articolazione strutturata in attività “on the job”, in affiancamento e in aula, ovvero tramite lo strumento della formazione a distanza. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 42 Capacità formativa interna - requisiti presenza in azienda (o in aziende collegate) di persone con titolo di studio e/o esperienza adeguati, in grado di trasferire competenze (tutor e altri docenti); locali idonei, anche all’esterno dell’azienda, in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali (a titolo indicativo, si ritengono idonei i locali distinti da quelli prevalentemente destinati alla produzione e dotati di strumenti adeguati alle modalità della formazione da erogare) 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 43 Formazione interna - vantaggi Possibilità di adeguare i percorsi formativi al contesto aziendale (visione, valori, organizzazione, competenze specifiche necessarie) Maggiore flessibilità per quanto riguarda i tempi della formazione Costi (da verificare in pratica) 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 44 Formazione interna - svantaggi Responsabilizzazione diretta e a 360° del datore di lavoro nell’erogazione della formazione: sarà più facile il verificarsi della fattispecie del datore di lavoro esclusivamente responsabile di inadempimento nell’erogazione della formazione (art. 53 c. 3 D Lgs 276) A volte la condivisione di parte del percorso formativo con persone provenienti da altre organizzazioni dà valore aggiunto 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 45 Il tutor Nel corso del periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l’apprendista per tutta la durata del piano formativo Il ruolo del tutor può essere svolto dallo stesso datore di lavoro se in possesso delle competenze adeguate, o da un lavoratore che sia inquadrato a un livello pari o superiore a quello che l’apprendista dovrà conseguire al termine del periodo di apprendistato professionalizzante 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 46 Tutoraggio esterno – dubbio aperto E’ possibile affidare la funzione di tutor a un soggetto che non sia lavoratore dipendente dell’organizzazione che ha in forza l’apprendista? (es. collaboratore a progetto il cui progetto possa essere identificato con la funzione di tutoraggio) contro: il DM del 28 febbraio 2000, che non è stato formalmente abrogato dalla riforma Biagi, fa riferimento a livelli di qualificazione del tutor pro: il citato DM del 2000 nel definir il tutor parla, testualmente, di “lavoratori qualificati” e di “esperienza lavorativa”, non riferibile solo ai dipendenti 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 47 Piano formativo individuale di dettaglio (p.f.i.d) Che cosa è:’ il documento che deve essere allegato al contratto di apprendistato, il cui contenuto specifico sarà stabilito attraverso la definizione di un unico modello nazionale Contenuti: dovranno essere indicati, sulla base del bilancio delle competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti attraverso il contratto di apprerndistato, il percorso di formazione formale e non formale dell’apprendista, nonché la ripartizione di impegno tra formazione interna ed esterna. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 48 Piano formativo individuale (p.f.i.) riferimenti Il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto tecnico del Repertorio delle Professioni (istituendo presso il Ministero dell’Industria e delle Attività produttive). In attesa di una regolamentazione a livello nazionale Regioni e Province autonome potranno autonomamente attivarsi per l’individuazione dei profili formativi 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 49 Piano formativo individuale (p.f.i.d.) - riferimenti Per quanto riguarda il Piemonte, il d.d.l. regionale sull’apprendistato prevede che sarà la Giunta regionale a definire modalità e strumenti per la predisposizione del PFI In attesa di regolamentazioni regionali il PFI potrà essere predisposto dall’azienda che assume l’apprendista sulla scorta delle disposizioni della contrattazione collettiva e in attuazione del c. 5bis dell’art. 49 del D. Lgs 276/2003 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 50 Piano formativo individuale di dettaglio (p.f.i.d.) In considerazione della difficoltà di prevedere percorsi formativi precisi, in particolare nell’ipotesi di contratti di apprendistato di lunga durata, il piano formativo individuale potrà essere seguito da un piano individuale di dettaglio, elaborato con l’ausilio del tutor, nel quale le parti indicheranno con maggiore precisione il percorso formativo dell’apprendista. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 51 IL REGIME SANZIONATORIO A cura della Dott.a Silvia CORNAGLIA 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 52 IL REGIME SANZIONATORIO In caso di INADEMPIMENTO ALL’OBBLIGO FORMATIVO che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell’apprendista, il datore è tenuto a versare all’INPS, a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100% la maggiorazione del 100 % esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 53 segue : IL REGIME SANZIONATORIO L’inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro sarà valutato sulla base del percorso di formazione previsto all’interno del piano formativo e di quanto regolamentato dalla disciplina regionale. Tale inadempimento potrà configurarsi in presenza di uno dei suddetti elementi: Quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o della regolamentazione regionale; Mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate o di ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell’obbligo formativo. In caso di inadempimento dell’obbligo formativo al datore di lavoro sarà preclusa la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l’acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 54 ASPETTI OPERATIVI E ALCUNI SUGGERIMENTI PRATICI SULLA FORMAZIONE A cura della Dott.a Maria Luisa D’ADDIO 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 55 ASPETTI OPERATIVI E ALCUNI SUGGERIMENTI PRATICI SULLA FORMAZIONE Data la difficoltà di gestire spesso la complessità e l’evoluzione del nuovo apprendistato professionalizzante, con ricadute spesso imprevedibili e indesiderate, si ritiene opportuno seguire alcuni semplici suggerimenti a riguardo: Innanzitutto va verificato se esiste una legge regionale che disciplini il nuovo apprendistato. A questo punto va valutata la sussistenza di eventuali contrasti tra leggi statali e regionali e contratti collettivi. In mancanza di legge regionale, occorre controllare se sono stati conclusi contratti collettivi nazionali di categoria che disciplinano l’apprendistato nella qualifica d’interesse. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 56 Segue : ASPETTI OPERATIVI E ALCUNI SUGGERIMENTI PRATICI SULLA FORMAZIONE Quindi, è opportuno verificare se la contrattazione collettiva prevede le modalità dell’erogazione e della articolazione della formazione. Una attenzione specifica riguarda l’accertamento del possesso, da parte dell’azienda, della capacità formativa interna; oppure se sia possibile far svolgere la formazione formale esterna ai propri apprendisti presso enti accreditati, o tramite e - learning. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 57 Segue : ASPETTI OPERATIVI E ALCUNI SUGGERIMENTI PRATICI SULLA FORMAZIONE Va quindi predisposto il piano formativo individuale e di dettaglio, che deve essere allegato al contratto stipulato. Va infine verificato che il tutor designato possieda i requisiti stabiliti dalla normativa regionale e che, ovviamente, non siano superati i limiti percentuali del rapporto tra lavoratori qualificati e apprendisti, nonché le soglie consentite di età. Si potrà comunque sempre ricordare – come afferma il Welfare con circolare n. 30 del 2005- che ove poi non fosse possibile garantire al giovane un apprendimento di breve periodo, sia in funzione formativa che di orientamento al lavoro, l’azienda potrà eventualmente essere posto in essere un tirocinio. Ciò sulla base di uno specifico programma formativo a cui attenersi scrupolosamente, pena il “riconoscimento” dell’attività come di lavoro subordinato. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 58 Segue : ASPETTI OPERATIVI E ALCUNI SUGGERIMENTI PRATICI SULLA FORMAZIONE Si consiglia, in attesa di eventuali ulteriori precisazioni, di rilevare mediante apposizione di sottoscrizione, le presenze degli apprendisti che partecipano a momenti di formazione previsti dal piano formativo, creando apposite schede che riportino la definizione dei contenuti di tali momenti , magari certificati dai soggetti che abbiano coadiuvato l’azienda nello svolgimento della formazione (si pensi ad esempio, a persone incaricate della formazione in materia di igiene e di sicurezza del lavoro). Tale documentazione potrebbe testimoniare l’effettivo svolgimento della formazione 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 59 Apprendistato e tirocinio. Differenze A cura della Dott.a Maria Luisa D’ADDIO 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 60 Apprendistato e tirocinio. Differenze Una prima disamina va fatta riguardo la differenza (sostanziale) che esiste tra l’apprendistato ed il tirocinio (stage): nel contratto di apprendistato, l'insegnamento non è fine a se stesso, atteso che va a collocarsi pur sempre nel contesto dell'attività produttiva aziendale, permettendo all'imprenditore di ottenere dalle prestazioni dell'apprendista una utilità crescente in relazione alla progressiva formazione professionale di quest'ultimo. Pur essendo di natura speciale, l’apprendistato resta a tutti gli effetti un rapporto sinallagmatico, in cui il giovane ha diritto ad una retribuzione a fronte delle sue prestazioni lavorative, ancorché ridotte sotto il profilo della capacità e dell’esperienza. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 61 Segue : Apprendistato e tirocinio. Differenze Diversamente, nel tirocinio (o stage), così come per le borse di studio, vi è la mancanza di corrispettività delle prestazioni delle parti. Ciò sta a significare che se anche il tirocinante dovesse percepire sussidi, rimborsi o borse di studio, l’unico oggetto del contratto rimane l'insegnamento impartito, nel senso che l'attività del lavoratore non potrebbe (ma il condizionale è d’obbligo) essere proficuamente utilizzata dall'impresa. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 62 L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN PIEMONTE A cura della Dott.a Livia MORONE 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 63 L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN PIEMONTE La Regione Piemonte ha sottoscritto in data 25/03/05 (vedi allegato) con le principali Confederazioni datoriali e Organizzazioni sindacali un Accordo per la regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante. La sperimentazione durerà due anni e si applicherà a quei settori che abbiano già disciplinato o disciplineranno in futuro la nuova tipologia contrattuale. Si precisa che la sperimentazione non è ancora iniziata in quanto sono necessari ulteriori provvedimenti attuativi. In attesa dell'emanazione di legge regionale in materia di regolamentazione della formazione il Servizio Politiche per il Lavoro e l'Orientamento della Provincia di Torino ha emanato la Circolare n. 8/2005 (vedi allegato) 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 64 L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NEL CCNL DEGLI STUDI PROFESSIONALI a cura della Dott.a Livia MORONE 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 65 L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NEL CCNL DEGLI STUDI PROFESSIONALI Limiti percentuali; Limiti di età; Qualificazione professionale e durata; Inquadramento e retribuzione; Periodo di prova e attività formativa; Malattia e infortunio sul lavoro; Apprendistato part time; 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 66 Apprendistato: Limiti percentuali Le parti concordano la seguente disciplina dell’apprendistato professionalizzante che si applica agli assunti dal 3.5.06. Agli assunti precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al verbale di accordo 9.7.2003 Il numero di apprendisti che può essere assunto non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso la stessa struttura lavorativa Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o qualificati o ne ha meno di 3, può assumere comunque sia fino a 3 apprendisti 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 67 Apprendistato: Limiti di età Possono essere assunti i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale. Per gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni, trovano applicazione le norme del C.C.N.L. in quanto compatibili. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 68 Apprendistato : Qualificazione professionale e durata L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli 2, 3S, 3, 4S e 4. Il periodo di apprendistato è pari a : 48 mesi per le qualifiche comprese nel livello 2, 3S e 3 36 mesi per le qualifiche comprese nel livello 4S e 4 Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi e per la stessa tipologia sarà computato presso il nuovo studio al fine del completamento del periodo prescritto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 69 Apprendistato: Inquadramento e retribuzione L’inquadramento ed il conseguente trattamento economico sono i seguenti: 2 livelli inferiori a quello di destinazione, per la prima metà del periodo. 1 livello inferiore a quello di destinazione , per la seconda metà del periodo. Per gli apprendisti destinati al 4 livello , l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al 5° livello per la prima metà dell’apprendistato. Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 70 Apprendistato: Periodo di prova e attività formativa La durata del periodo di prova è di 30 giorni di lavoro effettivo. Attività formativa: l’impegno formativo è determinato in almeno 120 ore annue. E’ facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Per la formazione degli apprendisti, i datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti secondo il modello sperimentale sottoscritto dall’Isfol il 10 gennaio 2002. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 71 Apprendistato: Malattia e infortunio sul lavoro In caso di malattia, agli apprendisti spetta una indennità a carico del datore di lavoro fino a raggiungere le seguenti percentuali della retribuzione giornaliera: DURATA DELL’ASSENZA dal 1° al 3° giorno dal 4° al 20° giorno dal 21° al 180° giorno 26.10.2006 % 100 33 45 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 72 Segue Apprendistato: Segue Malattia e infortunio sul lavoro L’integrazione al 100% per i primi 3 giorni si applica limitatamente a 5 eventi in ragione d’anno (tale limitazione vale esclusivamente per la fattispecie di eventi di natura uguale o inferiore a 3 giorni) In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro deve integrare l’indennità erogata dall’Inail fino al raggiungimento delle seguenti percentuali: Dal 2° al 4° giorno 60 % Oltre il 4° giorno 75 % La retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l’infortunio è interamente a carico del datore di lavoro. 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 73 Segue Apprendistato: Segue Apprendisti part time Nel caso di apprendisti assunti a tempo parziale , l’orario di lavoro avrà durata non inferiore al 60% dell’orario previsto per i lavoratori qualificati 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 74 I RELATORI del GRUPPO sulle PROBLEMATICHE DEL LAVORO : Dott.a Silvia CORNAGLIA Dott.a Maria Luisa D’ADDIO Dott.a Luisella FONTANELLA Dott.a Livia MORONE AUGURANO A TUTTI UNA BUONA SERATA E UN ARRIVEDERCI PRESTO ! 26.10.2006 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 75 Apprendistato professionalizzante PROGRAMMA Ambito di applicazione e disciplina del rapporto; 5 -15 Costituzione, svolgimento ed estinzione del rapporto; 16 -29 Agevolazioni retributive, regime contributivo e assicurativo; 30 - 32 La disciplina della formazione; 33 - 50 Il regime sanzionatorio; 51 - 52 Aspetti operativi e alcuni suggerimenti pratici sulla formazione; 53 - 59 Apprendistato e Tirocinio : differenze 60 - 62 L’apprendistato professionalizzante in Piemonte; 63 -64 L’apprendistato professionalizzante nel Ccnl studi professionali; 65 - 74 26.10.2006 MORONE FONTANELLA - MORONE FONTANELLA – MORONE CORNAGLIA CORNAGLIA D’ADDIO D’ADDIO MORONE MORONE Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino 76